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Decisione

38.2025.37

A torto Cassa sospeso A. per 15gg (sanz. iniz. 35gg ridotta con dec. su opp.)per avere disdetto c.lavoro di durata indet.dopo essere stato assunto per impiego di durata deter.(3 mesi).Occ.di durata in

30 luglio 2025Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i quali conseguono un guadagno intermedio e ricevono indennità compensative

riducono il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nel caso della lett. c, per

contro, ciò dipende dalla situazione effettiva.

Ora, nella presente fattispecie,

va considerato che l’insorgente - il quale al momento della disdetta aveva, in

ogni caso, già concluso un contratto di lavoro a tempo pieno con __________ -,

se non si fosse licenziato da __________ avrebbe potuto sì iscriversi in

disoccupazione a seguito della riduzione del suo grado di occupazione e, se del

caso, percepire indennità compensative, tuttavia non è dato di sapere per

quanto tempo egli sarebbe rimasto in disoccupazione (siccome, come visto sopra,

l’ex datore di lavoro non ha ad ogni modo indicato che il calo dell’attività

riguardasse esclusivamente i mesi invernali).

Il ricorrente avrebbe così

comunque arrecato un danno all’assicurazione disoccupazione, il quale avrebbe

potuto peraltro essere maggiore rispetto al danno relativo al periodo di poco

più di un mese e mezzo - dal 1° aprile al 23 maggio 2025 - in cui il ricorrente

è rimasto iscritto per il collocamento (cfr. doc. 1; 25 inc. 38.2025.34) prima di

riprendere l’attività con __________ dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr.

consid. 1.1.).

Secondo questo Tribunale a torto,

dunque, il ricorrente è stato sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1

lett. c OADI.

2.10. Per

quanto concerne la richiesta dell’assicurato tendente al versamento anticipato

delle indennità giornaliere (cfr. doc. I; VII), che in buona sostanza equivale

a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va osservato che l’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_443/2023

del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023 del 21 febbraio 2024 consid.

5.1.; STF 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, parzialmente

pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF

9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009

consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7

dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid.

2.11.).

La

giurisprudenza ha, comunque, stabilito che le opposizioni contro decisioni di

sospensione non hanno effetto sospensivo a causa del breve termine d’esecuzione

della sospensione, di 6 mesi, fissato dall’art. 30 cpv. 3 4a frase LADI (cfr.

DTF 124 V 82). Le decisioni di sospensione sono quindi immediatamente esecutive

(cfr. Prassi LADI ID p.to E52).

Si ricorda, altresì, che l’insorgente

stesso, il 15 giugno 2025, ha comunicato che la Cassa gli ha versato la somma

di fr. 929.15, corrispondenti alla parte della sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett.

a LADI ridotta da 35 a 15 giorni con la decisione su opposizione dell’11 giugno

2025 (cfr. doc. III + 1; consid. 1.16.).

Per inciso, a proposito dello

scritto del 22 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto, in

particolare, che “nel procedimento n. 38.2025.28 (URC) venga ordinato il

versamento immediato delle 9 indennità giornaliere annullate con sentenza del

16 luglio 2025 (recte: 14 luglio 2025)” e che “nel procedimento

n. 38.2025.34 (CO 1) venga ordinato il versamento anticipato delle 15 indennità

giornaliere contestate, in attesa della decisione definitiva” (cfr. doc.

XIV inc. 38.2025.34 = doc. XVII inc. 38.2025.28), è infine utile ribadire che

in relazione all’inc. 38.2025.28 il TCA, il 14 luglio 2025, ha emesso una

sentenza con cui ha ridotto la sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta all’assicurato dall’URC ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

da 12 a 3 giorni (cfr. consid. 1.4.).

Riguardo

alla richiesta dell’insorgente tendente al versamento anticipato delle

indennità giornaliere a lui spettanti è stato indicato che la stessa, la quale

in buona sostanza equivaleva a una domanda di effetto sospensivo della

sanzione, era stata resa priva di oggetto dall’emanazione della sentenza (cfr.

STCA 38.2025.28 consid. 2.14.).

Considerandi

Inoltre questo Tribunale, nel

giudizio 38.2025.34 del 21 luglio 2025 con il quale, a seguito dell’emanazione

della decisione su opposizione dell’11 giugno 2025, ha stralciato dai ruoli il

ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato il 7 giugno 2025

dall’assicurato nei confronti della Cassa (cfr. consid. 1.13.), al consid. 2.5.

ha stabilito che, ritenuto che il ricorso per denegata giustizia era divenuto

privo d’oggetto, alla domanda dell’assicurato di ottenere il versamento

immediato delle indennità trattenute, ossia di concedere l’effetto sospensivo

alla sanzione inflittagli dalla Cassa, spettava la medesima sorte, essendo tale

misura accessoria alla decisione finale.

Al consid. 2.9. il TCA ha, poi,

precisato:

" 2.9. Riguardo

allo scritto dell’assicurato del 19 luglio 2025 concernente, segnatamente, la

richiesta di versamento delle 9 IG relative alla STCA 38.2025.28 del 14 luglio

2025.

(cfr. consid. 1.16.), va osservato, per inciso, che, qualora le parti

(ricorrente e URC), fin da ora, non abbiano intenzione di inoltrare ricorso al

TF contro il giudizio 38.2025.28, la corresponsione delle prestazioni in

questione può verosimilmente avere luogo prima del mese di settembre 2025.”

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA

38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA

38.2023.65

del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre

2022.

consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

2.12

L’insorgente ha chiesto un

indennizzo per parte non patrocinata (cfr. doc. I; VII).

Un’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo

al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per

la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81

consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag.

180.

segg.).

Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una

parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per

ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli

interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli

sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid.

7.2

; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del

26.

maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad

art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.

Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non risulta

avere manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale

dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.

La pretesa d'indennità per ripetibili deve, pertanto, essere

negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto non privo di oggetto e ricevibile, è accolto.

§ La decisione su opposizione

dell’11 giugno 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni