Lexipedia

Decisione

38.2025.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2025Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti menzionati, però, non

forniscono indicazioni particolari circa il rapporto tra lavoro su chiamata (“Cette

forme de travail consiste à faire travailler le travailleur selon le volume de

travail à effectuer. L’employeur va donc « appeler » le travailleur lorsqu’il a

besoin de lui, le travailleur étant le reste du temps à disposition”, cfr.

Réglementer le travail sur appel, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au

postulat 19.3748, Cramer du 20 juin 2019, 17 novembre 2021, n. 2.1.2.; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69051.pdf)

e guadagno assicurato, nel senso che non è specificatamente spiegato che, se un

assicurato che svolgeva un lavoro su chiamata si iscrive in disoccupazione e gli

viene riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STCA

38.2019.38 del 17 febbraio 2020), il suo guadagno assicurato è definito ex art.

37 OADI ed è considerato realizzato come se l’occupazione in questione fosse

stata al 100%, nonostante l’attività su chiamata fosse, in realtà,

complessivamente inferiore (cfr. doc. 70, 71, 67, 91 atti VII1 della Cassa).

Di conseguenza, nel caso in cui

tale assicurato si annunci per il collocamento con una disponibilità lavorativa

inferiore al 100%, il suo guadagno assicurato (determinato con i guadagni

conseguiti dall’attività su chiamata) verrà ridotto proporzionalmente, benché

sia stato conseguito con un’attività inferiore al 100%.

Nel caso di specie la Cassa,

nell’aprile 2025, ha in effetti indicato un guadagno assicurato sulla base

degli stipendi percepiti nei sei mesi da maggio a ottobre 2024 (art. 37 cpv. 1

OADI), e perciò con l’attività su chiamata, di fr. 6'411 che ha poi considerato

al 70% (vista la disponibilità lavorativa indicata dall’insorgente), pari a fr.

4'488.--, fino al 28 marzo 2025 e al 100% dal 29 marzo 2025 (cfr. doc. 67; 70;

66; 28 atti VII 1 della Cassa).

Differente è il caso di

un’occupazione a tempo parziale non su chiamata, ad esempio al 70%. In tale

situazione, allorché la disponibilità lavorativa dell’assicurato è del 70%, il

suo guadagno assicurato sarà quello calcolato sulla base dell’attività al 70%. Qualora

l’interessato si iscriva in disoccupazione al 100% (o comunque dal 70% al 100%),

il suo guadagno assicurato sarà al massimo quello conteggiato fondandosi sui

guadagni dell’impiego al 70% (poiché il GA deve essere quello realmente

ottenuto e non uno fittizio). Se, per contro, il tasso di occupazione ricercato

è inferiore al tasso di occupazione durante il periodo di calcolo (70%), il

guadagno assicurato sarà ridotto proporzionalmente (cfr. DTF 150 V 44; STF

8C_736/2011 dell’8 novembre 2011).

In ogni caso nella presente

fattispecie decisivo risulta il fatto che, benché gli organi di esecuzione

della LADI, in particolare l’URC (al quale l’assicurato si è rivolto per

l’annuncio al collocamento nel novembre 2024; cfr. consid. 2.5.), fossero al

corrente che l’insorgente svolgeva un’attività su chiamata, come precisato dal

medesimo, il 22 novembre 2024, nel “Modulo – registrazione all’Ufficio

regionale di collocamento (URC)” (cfr. doc. 1), dalle carte processuali non

emerge che il medesimo sia stato reso attento in modo chiaro e tempestivo in

merito alle particolari modalità di definizione del guadagno assicurato in caso

di grado di occupazione al 100% e in caso di grado inferiore nell’ipotesi di

lavoro su chiamata.

L’amministrazione, d’altronde,

nella risposta di causa si è limitata ad asserire che “in casi simili a

quello dell’assicurato, iscrizione in disoccupazione con un’attività parziale

in corso, la discussione sul grado d’occupazione massimo ricercato viene sviluppata

in modo attento proprio per chiarire tutti gli aspetti, tra cui anche quello di

rendere attente le persone della possibile conseguenza sull’indennità di

disoccupazione. Siamo quindi dell’avviso che un’informazione verbale sulle

conseguenze del diritto alle indennità e quindi sul diritto al guadagno

intermedio sia stata data” (cfr. doc. III; consid. 1.5.), senza però

accennare a indicazioni circa le specificità del lavoro su chiamata in

relazione al grado di occupazione ricercato e al guadagno assicurato.

È vero che tale questione,

tecnica e particolare, è piuttosto di competenza della Cassa.

Tuttavia in casu nemmeno risulta

che la consulente URC si sia confrontata con i propri superiori al riguardo o

abbia senza indugio consigliato al ricorrente di chiedere ragguagli alla Cassa

su questo specifico aspetto.

A maggior ragione ciò avrebbe

dovuto avere luogo se si pone mente allo scambio di messaggi di posta

elettronica intervenuto tra la consulente e il ricorrente tra fine novembre e inizio

dicembre 2024 a proposito della sua disponibilità lavorativa, da lui indicata

al 70% in virtù del fatto che tale percentuale corrispondeva al suo pensum presso

______ (cfr. consid. 2.5.).

Sarebbe, dunque, stato utile

spiegare all’insorgente che, benché il suo grado di occupazione complessivo

fosse di circa il 70%, in caso di lavoro su chiamata un grado di occupazione

ricercato durante la disoccupazione del 70% avrebbe comportato una riduzione

delle indennità.

È vero che, come esposto al

considerando precedente, dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per

l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria

situazione e/o il proprio comportamento al fine di ottenere prestazioni o le

maggiori indennità possibili.

Tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA

implica il dovere di informare in merito ai fatti che la persona a cui occorre

consulenza deve conoscere per poter correttamente adempiere i propri doveri ed

esercitare i propri diritti in una situazione concreta nei confronti

dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende non soltanto alle

circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle questioni giuridiche (cfr.

STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.). Lo scopo dell’art. 27 cpv.

2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di adottare un comportamento i

cui effetti giuridici concordano con le esigenze poste dal legislatore affinché

si realizzi il diritto alla prestazione (cfr. STF C 44/05 del 19 maggio 2006

consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.3.).

In proposito cfr. pure STF

8C_184/2025 del 15 settembre 2025 consid. 3.2.

Per inciso si rileva che Guy Longchamp in Commentaire romand, LPGA,

ad art. 27 N. 26, enuncia, peraltro, che:

" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les

prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une

réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le

domaine de l’assurance-chômage”.

Viste le particolarità del lavoro su chiamata per quanto attiene

all’assicurazione contro la disoccupazione e ritenuto lo

scopo di quest’ultima che è quello di garantire agli assicurati un’adeguata

compensazione della perdita di guadagno a causa, segnatamente, di disoccupazione

(cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LADI), l’omissione da parte dell’URC

di delucidare l’assicurato circa le conseguenze di un grado di occupazione

ridotto rispetto a un 100% dal profilo dell’entità delle indennità di

disoccupazione spettantigli è, nell’evenienza concreta, contraria a quanto

contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

2.10. La violazione del dovere di informazione

e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05

dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di

un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.;

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio

2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V

472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005

consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi

in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare

in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag.

127).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1. Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e

DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre

2020.

consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019

N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015

del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1

; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio

2005.

consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02

del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata).

Esaminando la condizione secondo cui

l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre

verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C

344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011

consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato riconosciuto

dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a

una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva

ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto

dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere

speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato,

sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un

collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la

ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei

successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta

individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto

interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del

termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai

sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata,

quindi, tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece,

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi

avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009

del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.11

Nel caso di specie, relativamente

alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto l'assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione che gli .pregiudizievole”, il

TCA evidenzia che RI1, il 29 marzo 2025, in occasione della sua richiesta

all’URC di rettificare il grado della sua disponibilità lavorativa dal 70% al

100% con effetto dall’inizio della disoccupazione, ha affermato di avere

domandato “di effettuare la modifica anche in considerazione del fatto che

ho comunque anche concorso a molte occupazioni con pensum al 100%” (cfr.

doc. 6).

Nell’opposizione l’insorgente ha

ribadito di avere svolto “(…) svariate candidature per posti vacanti al 100%

che, qualora assunto, avrei accettato” (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

In simili condizioni, al fine di

stabilire se tra la decisione del ricorrente di dichiarare un grado di

occupazione auspicato del 70% corrispondente nel complesso a quello effettivo

presso ______ lavorando 90 giorni garantiti e su chiamata (cfr. consid. 2.5.) e

la mancata informazione circa le ripercussioni del grado al 70% sull’entità

delle indennità di disoccupazione (decurtazione del guadagno assicurato) vi sia

un nesso di casualità, occorre verificare se realmente, in modo serio e

sistematico, l’assicurato abbia ricercato un impiego a tempo pieno (ciò che

dimostrerebbe che di fatto era disposto a essere impiegato al 100%, ma si è

limitato a dichiarare il 70% credendo di ricevere le indennità di importo

massimo secondo il suo guadagno assicurato determinato da un’attività su

chiamata globalmente di circa il 70%; cfr. doc. B; consid. 1.2.; 2.5.).

In caso di risposta affermativa,

la buona fede di RI1 deve essere tutelata. Il suo grado di disponibilità

lavorativa andrà, di conseguenza, modificato dal 70% al 100% a decorrere dal 22

novembre 2024.

2.12

Alla luce di tutto quanto esposto,

nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento

della decisione su opposizione del 12 giugno 2025 e il rinvio degli atti all’URC

per procedere a ulteriori accertamenti come indicato al consid. 2.11. e

determinare nuovamente se la disponibilità lavorativa del ricorrente debba o

meno corrispondere al 100% già dal 22 novembre 2024.

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid.

2.10

; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del

3.

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 12 giugno 2025 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC di ______ affinché proceda a un complemento

istruttorio conformemente a quanto indicato ai consid. 2.11. - 2.12. e decida

nuovamente in merito al grado della disponibilità lavorativa di RI1 a far tempo

dal 22 novembre 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti