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Decisione

38.2025.4

Confermata sospensione di 7 gg da diritto a ID a causa di consegna tardiva delle ricerche di lavoro di 11/24. Il 6/12/24, infatti, il termine era scaduto. Non sono date valide giustificazioni. Disturb

14 aprile 2025Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197.

2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di novembre

2024, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte

all’amministrazione entro giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.2.).

L'amministrazione ha ritenuto tardiva

la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei

ricevute, tramite posta ordinaria prioritaria spedita il 6 dicembre 2024,

lunedì 9 dicembre 2024, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. 176; A1; 185).

Il

ricorrente, per contro, sostiene di avere inviato gli sforzi volti al

reperimento di un’occupazione relativi al mese di novembre 2024 tramite posta A

il 4 dicembre 2024 (cfr. doc. I).

2.6. Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto

che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli

appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della

documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi

intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data - in casu per le ricerche di novembre 2024 giovedì 5

dicembre 2024 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere

all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere

al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.

consid. 2.4.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63

del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid.

2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9

agosto 2016 consid. 2.7.).

In

concreto dalle carte processuali emerge, da una parte, una busta inviata con

posta A (francobollo da fr. 1.20) da RI 1 all’URC che presenta il timbro

postale apposto sopra il francobollo con la data del 6 dicembre 2024 (venerdì),

nonché il timbro di entrata della parte resistente del 9 dicembre 2024 (lunedì;

cfr. doc. 185-186).

Dall’altra,

il formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” in

cui il ricorrente ha annotato le ricerche di impiego svolte nel mese di

novembre 2024 che riporta il timbro di entrata dell’URC datato 9 dicembre 2024

(cfr. doc. 112-113).

In

simili condizioni, occorre concludere che, come stabilito dall’amministrazione

(cfr. doc. A1), le ricerche del mese di novembre 2024 sono state spedite il 6

dicembre 2024, ovvero in ritardo, ritenuto che il termine legale scadeva

giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.5.).

In

proposito è utile ricordare che quando un invio è effettuato tramite la Posta,

determinante, per il rispetto di un termine, è che esso sia consegnato a un

ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 39

cpv. 1 LPGA).

In

tal caso il timbro postale consentirà di comprovare l’invio prima della scadenza

del termine (cfr. DTF 145 V 90 consid. 6.1.1.; Prassi LADI ID p.to B324).

Considerandi

II

TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC non ha considerato sussistere,

nel caso di specie, valide giustificazioni per la consegna tardiva delle

ricerche in questione.

In

effetti l’assicurato non ha risposto alla Richiesta di giustificazione del 18

dicembre 2024, con cui l’amministrazione gli ha dato la possibilità, prima di

decidere in merito a una sospensione, di formulare osservazioni e allegare ogni

eventuale mezzo di prova entro il 25 dicembre 2024 (cfr. doc. 179).

È

vero che con l’opposizione del 7 gennaio 2025 il ricorrente ha affermato di

avere avuto in quei giorni, in due di preciso, delle forti emicranie per cui è

rimasto a casa (cfr. doc. 172; consid. 1.2.).

Tuttavia

tali pretesi disturbi di salute, di cui peraltro non è dato sapere in quali

giorni precisi si sarebbero manifestati, non sono stati in alcun modo

comprovati.

Al riguardo cfr. STF 8C_390/2023

del 16 giugno 2023, in cui il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il

ricorso di un’assicurata contro il giudizio del Tribunale cantonale che aveva,

d’altronde, confermato la sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per sedici giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche

di lavoro, ritenendo che i certificati medici prodotti non fossero sufficienti

per dimostrare che la ricorrente non fosse in grado di deporre in una buca

della lettere la busta con la prova degli sforzi intrapresi oppure di inviare

un messaggio di posta elettronica alla propria consulente del personale.

Neppure

risulta che l’insorgente abbia perlomeno avvertito il proprio consulente di

eventuali problemi di salute che gli avrebbero impedito di inviare

tempestivamente le ricerche di lavoro e chiesto ragguagli sul da farsi.

Del

resto l’assicurato, nel ricorso, non ha più accennato ad alcun motivo (né

connesso allo stato di salute o ad altro) che potesse scusare il suo ritardo

(cfr. doc. I; consid. 1.4.).

2.7

Il

ricorrente, di conseguenza, avendo presentato in ritardo le ricerche del mese

di novembre 2024, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022;

STCA 38.2021.24 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA

38.2017.34

del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016

consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

2.8

Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso

di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato, con decisione del 31

dicembre 2024, dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione in considerazione di precedenti sanzioni, poi ridotti a sette

giorni, con la decisione su opposizione impugnata, tenendo conto dell’età

dell’assicurato, nato nel 1966 (cfr. doc. 176; A1; consid. 1.1.; 1.3.).

Relativamente alle precedenti

penalità, dagli atti si evince che il ricorrente, con decisione su opposizione del

23.

maggio 2024, è stato sospeso dall’URC per tre giorni a causa della consegna

tardiva delle ricerche del mese di marzo 2024 (cfr. doc. 213; III; la

precedente decisione del 26 aprile 2024 - cfr. doc. 219 - prevedeva una

sanzione di cinque giorni, ridotta a tre a seguito dell’opposizione,

trattandosi di un assicurato di più di 55 anni).

Con decisione del 20 settembre 2024

l’amministrazione gli ha inflitto una sospensione di quattro giorni per mancate

ricerche di lavoro nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. 203; III).

Inoltre il 23 ottobre 2024 la parte

resistente ha emesso un provvedimento con cui ha sospeso l’assicurato per

cinque giorni per non essersi presentato al colloquio del 2 ottobre 2024 senza

comunicare in anticipo la propria assenza (cfr. doc. 196; III).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO, nel caso di prove della

ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, contempla una sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio

oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio

cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

In concreto l’insorgente, come visto,

tra il mese di aprile 2024 e il mese di ottobre 2024, è già stato sanzionato

tre volte per varie inadempienze, segnatamente con tre giorni di sospensione

dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva

delle ricerche del mese di marzo 2024.

Il ricorrente,

pendente causa, ha asserito, in relazione alla sanzione del 20 settembre 2024,

di essere “sicurissimo di avere messo le mie ricerche lavorative nella buca

lettera. tutti i print screen delle mie

ricerche lavorative. (…)”.

Riguardo alla

sospensione del 23 ottobre 2024 egli ha puntualizzato di essersi confuso con

un’altra data e che comunque era la prima volta (cfr. doc. V).

In proposito questa

Corte si limita a rilevare che le decisioni menzionate sono cresciute in

giudicato incontestate.

Per quanto concerne

le mancate ricerche di luglio 2024, non risulta, peraltro, che l’assicurato

abbia in precedenza fatto valere di avere depositato le stesse nella buca delle

lettere, ritenuto che il medesimo nemmeno ha risposto alla Richiesta di

giustificazione del 21 agosto 2024 (cfr. doc. 205; 206; 203-204).

Di conseguenza, tutto ben ponderato,

la penalità di sette giorni comminata all’insorgente, nato il 6 luglio 1966,

che già considera la sua età avanzata (cfr. STFA C 275/05 del 6 novembre 2006;

STFA C 319/02 del 4 giugno 2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STFA C

151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993; STCA 38.2024.40

del 7 ottobre 2024 consid. 2.5.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid.

2.5

; 2.11.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.5.; 2.9.; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 consid. 2.6.;

2.11

; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 consid. 2.4.; 2.6.), è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.3.; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 già citata ai consid.

2.3

e 2.4.; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90;

STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024

del 18 dicembre 2024 consid. 3; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid.

4.3

e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020

del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.

3.4

; STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF

8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;

DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;

STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

Infine,

conformemente a quanto ricordato nella risposta di causa (cfr. doc. III), giova

sottolineare che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche

di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e

quindi la durata della penalità (cfr.

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26

settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.

2.9

; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

2.9

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 deve

essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2

del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid.

2.16

; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del

5.

giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti