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Decisione

38.2025.4

Confermata sospensione di 7 gg da diritto a ID a causa di consegna tardiva delle ricerche di lavoro di 11/24. Il 6/12/24, infatti, il termine era scaduto. Non sono date valide giustificazioni. Disturbi di salute non comprovati. Entità sanzione considera preced.penalità, ma pure età dell'ass.del 1966

14 aprile 2025Italiano25 min

tal caso il timbro postale consentirà di comprovare l’invio prima della scadenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.4

rs

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8

gennaio 2025 emanata da

Ufficio regionale di

collocamento, __________

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 31 dicembre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC), a causa della consegna tardiva, senza valida

giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo

del mese di novembre 2024, ha sospeso RI 1 (nato il __________ 1966) dal

diritto all’indennità di disoccupazione per 10 giorni, essendo già stato

sanzionato per analoga fattispecie (cfr. doc. 176).

1.2. L’assicurato,

il 7 gennaio 2025, ha interposto opposizione, nella quale ha dichiarato di

avere, il 4 dicembre 2024, fatto una foto e inviato le ricerche di lavoro per

posta A.

Egli

ha aggiunto di avere avuto in quei giorni, in due di preciso, delle forti

emicranie e di essere conseguentemente rimasto a casa.

Il

medesimo ha pure asserito che con dieci giorni di sanzione non saprebbe come

effettuare i pagamenti (cfr. doc. 172).

1.3. Con

decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 l’URC ha parzialmente accolto

l’opposizione, riducendo la sospensione a carico dell’assicurato a sette giorni.

Al riguardo l’amministrazione ha osservato che “nel presente caso valutando

la situazione di lavoratori con più di 55 anni applichiamo la regola della

riduzione di 1/3 della durata della sospensione”.

È

stato altresì ricordato quanto già indicato in una precedente decisione su

opposizione del 23 maggio 2024, ossia che con la registrazione regolare delle

ricerche di lavoro nella Job-Room, l’invio avviene automaticamente entro il

termine di legge (cfr. doc. A1).

1.4. Contro

la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 RI 1 ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, chiedendo di decurtare la sanzione da sette a due giorni, ciò

che sarebbe per lui un aiuto enorme.

Egli,

in buona sostanza, ha ribadito di avere spedito le ricerche il 4 dicembre 2024

per posta A e ha affermato che un ritardo non accadrà più (cfr. doc. I).

1.5. L’URC,

con la risposta del 17 gennaio 2025, ha considerato corretta la decisione di

sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. III).

1.6. L’insorgente

si è espresso in merito con scritto del 31 gennaio 2025 (cfr. doc. V).

1.7. Il

doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso

l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni a

causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di novembre

2024.

2.2. Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata

(cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione

precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di

domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del

29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui

tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011

a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31

ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013

del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF

8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

193s.).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo

la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V

151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in

relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine,

prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10

a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio

cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO,

Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su

queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle

assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF

8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio

2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018

del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25

aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003;

STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.4. Nel

caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, il quale si è annunciato per il

collocamento dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 73), per sette giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche

di lavoro relative al mese di novembre 2024 entro il termine legale contemplato

dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida

giustificazione.

In

una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che

l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così

espresso:

"

(…) Alla luce di tutto quanto

esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella

sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e

meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava

insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente

la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine

supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal

Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio

scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di

inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare

un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di

controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve

essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,

ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare

alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In

quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,

ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva

consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni

che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"

(…) La juridiction cantonale a considéré que

l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire

de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu

la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de

recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et

8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par

cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA

1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut

aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à

l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du

14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt

8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue

pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des

justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est

fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne

reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne

dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité

passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission

future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait,

en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à

sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas

été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août

2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet

2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le

jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par

l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième

manquement de l'intéressé. (…)"

Con

sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,

in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale

federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta

Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il

termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un

determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una

base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la

concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1

lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre

il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace

esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione

(e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le

prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione

del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire

un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte

ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In

proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF

8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

In

un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una

sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale

aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di

ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi

erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro,

l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo

profilo.

Il

TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri

pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la

durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni

applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla

tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno

effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in

ritardo le stesse.

Cfr. pure STF 8C_658/2023 del 3

novembre 2023; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV

Fatti

N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197.

2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di novembre

2024, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte

all’amministrazione entro giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.2.).

L'amministrazione ha ritenuto tardiva

la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei

ricevute, tramite posta ordinaria prioritaria spedita il 6 dicembre 2024,

lunedì 9 dicembre 2024, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. 176; A1; 185).

Il

ricorrente, per contro, sostiene di avere inviato gli sforzi volti al

reperimento di un’occupazione relativi al mese di novembre 2024 tramite posta A

il 4 dicembre 2024 (cfr. doc. I).

2.6. Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto

che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli

appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della

documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi

intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data - in casu per le ricerche di novembre 2024 giovedì 5

dicembre 2024 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere

all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere

al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.

consid. 2.4.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63

del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid.

2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9

agosto 2016 consid. 2.7.).

In

concreto dalle carte processuali emerge, da una parte, una busta inviata con

posta A (francobollo da fr. 1.20) da RI 1 all’URC che presenta il timbro

postale apposto sopra il francobollo con la data del 6 dicembre 2024 (venerdì),

nonché il timbro di entrata della parte resistente del 9 dicembre 2024 (lunedì;

cfr. doc. 185-186).

Dall’altra,

il formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” in

cui il ricorrente ha annotato le ricerche di impiego svolte nel mese di

novembre 2024 che riporta il timbro di entrata dell’URC datato 9 dicembre 2024

(cfr. doc. 112-113).

In

simili condizioni, occorre concludere che, come stabilito dall’amministrazione

(cfr. doc. A1), le ricerche del mese di novembre 2024 sono state spedite il 6

dicembre 2024, ovvero in ritardo, ritenuto che il termine legale scadeva

giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.5.).

In

proposito è utile ricordare che quando un invio è effettuato tramite la Posta,

determinante, per il rispetto di un termine, è che esso sia consegnato a un

ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 39

cpv. 1 LPGA).

In

tal caso il timbro postale consentirà di comprovare l’invio prima della scadenza

del termine (cfr. DTF 145 V 90 consid. 6.1.1.; Prassi LADI ID p.to B324).

Considerandi

II

TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC non ha considerato sussistere,

nel caso di specie, valide giustificazioni per la consegna tardiva delle

ricerche in questione.

In

effetti l’assicurato non ha risposto alla Richiesta di giustificazione del 18

dicembre 2024, con cui l’amministrazione gli ha dato la possibilità, prima di

decidere in merito a una sospensione, di formulare osservazioni e allegare ogni

eventuale mezzo di prova entro il 25 dicembre 2024 (cfr. doc. 179).

È

vero che con l’opposizione del 7 gennaio 2025 il ricorrente ha affermato di

avere avuto in quei giorni, in due di preciso, delle forti emicranie per cui è

rimasto a casa (cfr. doc. 172; consid. 1.2.).

Tuttavia

tali pretesi disturbi di salute, di cui peraltro non è dato sapere in quali

giorni precisi si sarebbero manifestati, non sono stati in alcun modo

comprovati.

Al riguardo cfr. STF 8C_390/2023

del 16 giugno 2023, in cui il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il

ricorso di un’assicurata contro il giudizio del Tribunale cantonale che aveva,

d’altronde, confermato la sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per sedici giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche

di lavoro, ritenendo che i certificati medici prodotti non fossero sufficienti

per dimostrare che la ricorrente non fosse in grado di deporre in una buca

della lettere la busta con la prova degli sforzi intrapresi oppure di inviare

un messaggio di posta elettronica alla propria consulente del personale.

Neppure

risulta che l’insorgente abbia perlomeno avvertito il proprio consulente di

eventuali problemi di salute che gli avrebbero impedito di inviare

tempestivamente le ricerche di lavoro e chiesto ragguagli sul da farsi.

Del

resto l’assicurato, nel ricorso, non ha più accennato ad alcun motivo (né

connesso allo stato di salute o ad altro) che potesse scusare il suo ritardo

(cfr. doc. I; consid. 1.4.).

2.7

Il

ricorrente, di conseguenza, avendo presentato in ritardo le ricerche del mese

di novembre 2024, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022;

STCA 38.2021.24 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA

38.2017.34

del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016

consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

2.8

Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso

di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato, con decisione del 31

dicembre 2024, dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione in considerazione di precedenti sanzioni, poi ridotti a sette

giorni, con la decisione su opposizione impugnata, tenendo conto dell’età

dell’assicurato, nato nel 1966 (cfr. doc. 176; A1; consid. 1.1.; 1.3.).

Relativamente alle precedenti

penalità, dagli atti si evince che il ricorrente, con decisione su opposizione del

23.

maggio 2024, è stato sospeso dall’URC per tre giorni a causa della consegna

tardiva delle ricerche del mese di marzo 2024 (cfr. doc. 213; III; la

precedente decisione del 26 aprile 2024 - cfr. doc. 219 - prevedeva una

sanzione di cinque giorni, ridotta a tre a seguito dell’opposizione,

trattandosi di un assicurato di più di 55 anni).

Con decisione del 20 settembre 2024

l’amministrazione gli ha inflitto una sospensione di quattro giorni per mancate

ricerche di lavoro nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. 203; III).

Inoltre il 23 ottobre 2024 la parte

resistente ha emesso un provvedimento con cui ha sospeso l’assicurato per

cinque giorni per non essersi presentato al colloquio del 2 ottobre 2024 senza

comunicare in anticipo la propria assenza (cfr. doc. 196; III).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO, nel caso di prove della

ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, contempla una sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio

oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio

cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

In concreto l’insorgente, come visto,

tra il mese di aprile 2024 e il mese di ottobre 2024, è già stato sanzionato

tre volte per varie inadempienze, segnatamente con tre giorni di sospensione

dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva

delle ricerche del mese di marzo 2024.

Il ricorrente,

pendente causa, ha asserito, in relazione alla sanzione del 20 settembre 2024,

di essere “sicurissimo di avere messo le mie ricerche lavorative nella buca

lettera. tutti i print screen delle mie

ricerche lavorative. (…)”.

Riguardo alla

sospensione del 23 ottobre 2024 egli ha puntualizzato di essersi confuso con

un’altra data e che comunque era la prima volta (cfr. doc. V).

In proposito questa

Corte si limita a rilevare che le decisioni menzionate sono cresciute in

giudicato incontestate.

Per quanto concerne

le mancate ricerche di luglio 2024, non risulta, peraltro, che l’assicurato

abbia in precedenza fatto valere di avere depositato le stesse nella buca delle

lettere, ritenuto che il medesimo nemmeno ha risposto alla Richiesta di

giustificazione del 21 agosto 2024 (cfr. doc. 205; 206; 203-204).

Di conseguenza, tutto ben ponderato,

la penalità di sette giorni comminata all’insorgente, nato il 6 luglio 1966,

che già considera la sua età avanzata (cfr. STFA C 275/05 del 6 novembre 2006;

STFA C 319/02 del 4 giugno 2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993; STCA 38.2024.40

del 7 ottobre 2024 consid. 2.5.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid.

2.5.; 2.11.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.5.; 2.9.; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 consid. 2.6.;

2.11.; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 consid. 2.4.; 2.6.), è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.3.; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 già citata ai consid.

2.3

e 2.4.; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90;

STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024

del 18 dicembre 2024 consid. 3; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid.

4.3

e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020

del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.

3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF

8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;

DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;

STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

Infine,

conformemente a quanto ricordato nella risposta di causa (cfr. doc. III), giova

sottolineare che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche

di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e

quindi la durata della penalità (cfr.

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26

settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.

2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

2.9

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 deve

essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2

del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid.

2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del

5.

giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti