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Decisione

38.2025.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2025Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I conteggi di salario in atti

sono stati emessi successivamente alla fine del rapporto di lavoro, riportando

tutti la data del 27 luglio 2023 (cfr. doc. 105-111).

La __________, ora in

liquidazione, era attiva nel settore della consulenza, progettazione,

direzione lavori e l'esecuzione di impianti elettrici in generale (corrente

debole e forte, impianti telefonici, telecomunicazioni), impianti ad alta e

media tensione applicati in particolare a complessi industriali, linee aeree

AT-MT, nel montaggio e nella messa in servizio di impianti ascensori,

montacarichi, scale mobili ed elevatori, nel commercio in elettrodomestici, in

apparecchiature elettriche e in elettronica di divertimento, nell'importazione

e nell'esportazione dei prodotti menzionati, nella manutenzione di impianti

elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti telefonici e

audiovisivi nella vendita di materiale elettrotecnico e nella costruzione di

impianti industriali all'estero con relativa manutenzione.

La società è stata sciolta in

seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

il 4 giugno 2024 a far tempo dal giorno successivo.

La procedura fallimentare, poi, è

stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della medesima Autorità del

23 luglio 2024 (cfr. estratto del registro di commercio reperibile al sito

internet www.zefix.ch consultato online in data 22

ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024

del 5 maggio 2025 consid. 3.2;8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I

425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

Con certificato medico del 9

agosto 2023, la dr.ssa med. __________ (specializzata in medicina interna) ha

certificato, “su richiesta dell’interessato”, che RI 1 era degente

presso la clinica __________ dal 22 luglio 2023, “per un periodo attualmente

imprecisabile” (cfr. doc. 104).

Il 17 agosto 2023, il ricorrente

ha “conferito procura” affinché avesse “a rappresentarlo” nelle “pratiche

di natura fiscale e amministrativa” alla __________ (cfr. doc. 117), allora

attiva nella “consulenza aziendale, fiscale, commerciale e contabile”

(cfr. www.zefix.ch).

Il

19 luglio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda di indennità per

insolvenza, facendo valere i propri crediti salariali relativi agli ultimi

quattro mesi del rapporto lavorativo che lo aveva legato alla __________, per

un totale che ha quantificato in fr. 21'666.- (cfr. doc. 120-121).

Il

16 settembre 2024, la Cassa ha chiesto via mail alla __________ di tramettere “le

prove degli sforzi intrapresi a tuteli degli interessi salariali

dell’assicurato durante e dopo la fine del rapporto di lavoro (lettere di

sollecito, precetto, istanza …)”, oltre ai formulai di domanda di indennità

per insolvenza, il modulo complementare, la notifica e la cessione di credito

(cfr. doc. 103).

In

assenza di un riscontro da parte della rappresentante dell’assicurato, la Cassa

ha sollecitato la Sagl a provvedere nel senso di quanto richiesto, prima e via

mail il 15 novembre 2024 (cfr. doc. 103), poi per iscritto il 30 dicembre

successivo (cfr. doc. 102).

Con

scritto pervenuto alla Cassa il 13 gennaio 2025, la __________ ha trasmesso

all’amministrazione quanto segue:

-

copia della notifica di credito

dell’8 gennaio 2025, per totali fr. 32'779.40 (di cui fr. 29'862.70 per i

crediti salariali dal 16 gennaio al 14 luglio 2023 e fr. 2'916.70 di quota

parte tredicesima; cfr. doc. 97);

-

copia di una seconda domanda di

indennità per insolvenza, questa volta dell’8 gennaio 2025, mediante la quale

la __________, per conto del ricorrente, ha postulato l’erogazione di

prestazioni LADI per totali fr. 29'862.70 a titolo di salari non pagati e di

fr. 2'916.70 quale quota parte della tredicesima (cfr. doc. 88-91);

-

copia del modulo complementare

alla domanda di II, pure dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 86);

-

copia della cessione di credito

sottoscritta, anche in questo caso dalla __________, l’8 gennaio 2025 (cfr.

doc. 85);

-

copia del precetto esecutivo spiccato il

5 settembre 2023 per fr. 32'779.40 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2023 dal

ricorrente nei confronti dell’ex datrice di lavoro, che non vi si è opposta

quando il 13 settembre successivo le è stato notificato (cfr. doc. 93-94).

Preso

atto di tale ultimo documento, con mail del 13 gennaio 2025, la Cassa ha

chiesto all’__________ di precisare “come è proseguito l’iter incasso da

settembre 2023 al fallimento di giugno 2024” (cfr. doc. 92).

In

assenza di riscontri, con decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc 77-78), la

Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza di RI 1.

L’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di indennità del luglio 2024,

ha motivato il proprio provvedimento come segue:

"

(…) esaminando il diritto sulla base dei documenti in nostro possesso

consideriamo che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il

danno in funzione delle circostanze e pertanto la sua richiesta di prestazioni

è respinta” (cfr. doc. 77-78).

Con opposizione del 21 febbraio

2025, l’attuale patrocinatore del ricorrente ha impugnato la decisione resa nei

confronti di quest’ultimo dalla Cassa.

In particolare, il legale ha

motivato le ragioni del proprio assistito come segue:

" (…)

L’opponente ha eseguito tutte le tappe necessarie per poter pretendere

all’indennità per insolvenza per quattro mesi. Egli infatti – oltre ad aver

fatto spiccare un precetto esecutivo a settembre 2023 nei confronti del suo ex

datore di lavoro per cercare di ottenere il suo credito ex contratto di lavoro

– ha fatto notificare all’ufficio di esecuzione di __________, tramite il suo

fiduciario __________, la comminatoria di fallimento. Tale comminatoria di

fallimento è stata notificata il 23.01.2024 (…).

Dopodiché, il signor RI 1 non ha

potuto/dovuto intraprendere ulteriori iniziative in quanto la società è stata

dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…). La procedura

fallimentare è in seguito stata sospesa per mancanza di attivo (…).

Alla luce di quanto precede, ben si evince

che il signor RI 1 non era tenuto ad intraprendere alcun provvedimento

supplementare per tutelare i suoi diritti e per limitare i danni. Egli ha fatto

valere le proprie pretese salariali mediante precetto esecutivo e comminatoria

di fallimento. In seguito la ditta è stata dichiarata fallita verosimilmente su

istanza di un altro creditore.

Si osserva che il signor RI 1, come si

evince dalla documentazione già in vostro possesso, ha lavorato per 6 mesi

senza mai essere retribuito dal suo datore di lavoro __________ ora in

liquidazione (…)” (cfr. doc. 56-57).

La comminatoria di fallimento

trasmessa in copia all’amministrazione da parte del patrocinatore del

ricorrente è stata intimata il 9 ottobre 2023 (cfr. doc. 63-64) e notificata

all’ex datrice di lavoro il 23 gennaio 2024 (cfr. doc. 64).

Il 13 marzo 2025, preso atto che

il legale si era “riservato la possibilità di produrre ulteriore

documentazione sia inerente a provvedimenti presi per tutelare i diritti del

suo cliente rispetto all’ex datore di lavoro sia inerente allo stato di salute

passato”, l’amministrazione ha invitato l’avv. RA 1 ad inoltrare “l’ulteriore

documentazione atta a comprovare gli sforzi intrapresi dal suo cliente atti a

tutelare i propri crediti salariali” (cfr. doc. 55).

Il 13 maggio 2025, il

patrocinatore di RI 1 ha indicato che il suo assistito, in costanza del

rapporto di lavoro che lo legava alla __________, “ha ovviamente più volte

richiesto verbalmente il pagamento del suo stipendio, invano”.

L’avv. RA 1 ha, inoltre,

precisato che il proprio assistito;

"

(…) ha continuato a fornire la propria prestazione lavorativa in virtù

degli ottimi rapporti che intercorrevano allora tra il nonno del signor RI 1,

il signor __________. Infatti il mio mandante era precedentemente alle

dipendenze del nonno, il quale è anche egli attivo nel ramo degli impianti

elettrici e di tutto ciò che vi è collegato. Essendo il qui opponente titolare

dell’AFC quale installatore elettricista, il signor __________ allora

amministratore unico di __________ aveva richiesto al signor __________ di

aiutare e se poteva assumere suo nipote.

Inoltre il signor RI 1

era riuscito ad ottenere un’autorizzazione da parte della Confederazione per

installare anche impianti a corrente forte in tutto il territorio nazionale. __________

necessitava infatti di una persona con una tale preziosa autorizzazione e un

tale AFC.

La società __________

aveva più volte assicurato sia al signor RI 1 sia al di lui nonno di avere dei

problemi di liquidità e che avrebbe provveduto a versare tutti gli stipendi del

qui opponente una volta certe fattura scoperte sarebbe entrate nelle casse

societarie.

Si trattava quindi di

una società con una grande clientela sulla piazza ticinese e svizzera acquisita

in tanti anni di attività.

Il signor RI 1 è stato

finanziariamente sostenuto segnatamente dal proprio nonno, il quale rassicurava

reiteratamente il proprio nipote circa il fatto che __________ l’avrebbe

senz’altro retribuito.

Il signor RI 1 sapeva

che vi erano dei grandi cantieri in corso e che il proprio datore di lavoro

l’avrebbe pagato. Vi sono segnatamente diverse testimonianze che possono

suffragare che il qui opponente ha fatto valere le proprie pretesi salariali

unitamente al signor __________.

I motivi sopraelencati

Considerandi

spiegano perché il qui opponente ha continuato a fornire la prestazione

lavorativa malgrado la morosità del suo datore di lavoro. Il qui opponente non

ha tardato a far valere le proprie pretese facendo spiccare un precetto appena

è stato licenziato.

Tale fattispecie non è

sovrapponibile a quelle di cui alle sentenze citate nell’avversata decisione.

Infatti il qui opponente è stato dipendente per un periodo limitato e il suo

scoperto salariale non raggiungeva gli importi molto più elevati di cui alle

sentenze del TF citate.

Per quanto attiene allo

stato di salute del mio mandante, osservo che lo stesso ha vissuto un momento

molto difficile dopo essersi sentito preso in giro dal proprio datore di

lavoro. Infatti, quest’ultimo, dopo averlo fatto lavorare per 6 mesi, ha chiuso

l’attività e lo ha licenziato con raccomandata a mano 01.06.2023 con effetto

14.07.2023

(…). Il qui opponente è segnatamente stato ricoverato dal 22.07.2023

(…).

Alla luce di tutto

quanto precede, si evince e si ribadisce che il signor RI 1 non avrebbe potuto

intraprendere nulla di più per tutelare i suoi diritti. In particolare egli ha

provveduto a notificare un precetto esecutivo nel mese di settembre 2023 così

come una comminatoria di fallimento notificata il 23.01.2024. __________ è in

seguito stata dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…).

Si postula pertanto che

l’opposizione 21.02.2025 sia accolta integralmente e che la decisione (…) della

Cassa (…) sia riformata nel senso che l’indennità per insolvenza richiesta

mediante domanda 19.07.2024 sia integralmente riconosciuta al signor RI 1”

(cfr. doc. 42-44).

Con decisione su opposizione del

26.

maggio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento

sulla base delle argomentazioni esposte al consid. 1.1.

2.5

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il

riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve

percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve

individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo

scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in

RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha

pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022

del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid.

2.

, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11;

DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre è utile ricordare che

l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).

Nella presente fattispecie,

l’insorgente, assunto alle dipendenze della __________ a metà gennaio 2023, non

ha percepito alcun salario sino a metà luglio 2023, quando ha esplicato i

propri effetti la disdetta intimatagli dalla datrice di lavoro un mese e mezzo

prima di quel momento.

Questa Corte rileva che il

ricorrente ha, quindi, maturato crediti salariali per sei mesi di salario, pari

a circa fr. 30'000.-, cui si aggiunge la quota parte della tredicesima (cfr.

supra consid. 2.4.).

Nel periodo in esame, non risulta

comprovato ch’egli abbia in alcun modo sollecitato il datore di lavoro affinché

questi procedesse al pagamento delle sue spettanze salariali.

RI 1, infatti, si è limitato a

pretendere di avere sollecitato oralmente il versamento degli stipendi (cfr.

supra consid. 1.2 e 2.4.).

In

relazione ad eventuali rassicurazioni verbali che il ricorrente, in costanza

del rapporto di lavoro, potrebbe avere ricevuto dalla società datrice di

lavoro, il TCA rileva che le stesse non esimevano, comunque, il dipendente

dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri

crediti salariali e che non sono quindi, in ogni caso, sufficienti al fine di

prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26

agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16

gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.;

STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.

Questo vale tanto più se si pone

mente al fatto che il preteso in sede ricorsuale “tempo trascorso (…) troppo

breve” per agire in modo più incisivo e concreto in costanza del rapporto

di lavoro nei confronti della SA superava i quattro mesi di lavoro prestato

senza vedersi corrispondere il relativo salario (cfr. in tal senso la STF

8C_53/2025 dell’8 settembre riprodotto al consid. 2.3.) e che, ormai

intimatagli la disdetta il 1° giugno 2023, per il successivo 14 luglio 2023,

non vi erano altri licenziamenti che il dipendente poteva rischiare (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. I “Tuttavia egli non poteva procedere con una formale

diffida o addirittura con un precetto esecutivo in quanto innanzitutto il tempo

trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre rischiato severe conseguenze quali

il licenziamento”).

A mente di questo Tribunale,

quindi, RI 1 avrebbe dovuto agire

nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività

nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del

16.

gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023), a maggior ragione ritenuto

che, ricevuta la disdetta del rapporto lavorativo da parte della società, egli

ha continuato ad esservi operativo per un mese e mezzo pur sapendo che il

rapporto lavorativo non sarebbe proseguito, aumentando i crediti salariali già

scoperti ed anche i rischi di non vedersi pagato quanto dovutogli.

Questo Tribunale ricorda, poi,

che al ricorrente era noto - in conseguenza dei rapporti di conoscenza che

intercorrevano tra il proprio nonno e la società datrice di lavoro (cfr. supra

consid. 2.4.) - che la __________ aveva problemi di liquidità che,

contrariamente a quanto stando alla, peraltro non comprovata, tesi ricorsuale

doveva essere il caso, non si sono risolti nei primi mesi del rapporto

lavorativo.

A fronte di tali asserite

difficoltà finanziarie e nella non comprovata ipotesi – peraltro affrontata da

questa Corte a titolo meramente abbondanziale - che le parti avessero

concordato un dilazionamento del pagamento degli stipendi, in aggiunta a quanto

già indicato nei paragrafi precedenti, il TCA rileva che il dipendente nemmeno

si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art.

337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.

A mente di questa Corte, quanto

precede già sarebbe sufficiente per negare al ricorrente il diritto alle

indennità per insolvenza ritenendo ch’egli abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid.

2.2

; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014;

STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3

, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando

l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva già durante

il rapporto di lavoro.

Il

TCA rileva, inoltre, che una volta terminato il rapporto lavorativo, dopo avere

tempestivamente provveduto a far spiccare nei confronti della SA un precetto

esecutivo e dopo avere tempestivamente presentato la comminatoria di

fallimento, RI 1 non ha, poi, più proseguito nella procedura

esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando la necessaria istanza in

Pretura, ritenuto che sulla comminatoria di fallimento del 9 ottobre 2023,

notificata al debitore il 23 gennaio 2024, risulta espressamente indicato che “decorso

il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di

esecuzione siano stati pagati, il creditore potrà chiedere al giudice il

fallimento del debitore”.

Trascorsi quei 20 giorni, RI 1

non ha intrapreso alcunché per tutelare ulteriormente i propri crediti,

attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro

creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento a decorrere dal

5.

giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

Questo

Tribunale ritiene così che l’assicurato abbia, nelle modalità suindicate,

commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno

previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17

luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La decisione su opposizione del

27.

maggio 2025 deve, quindi, essere confermata.

2.6

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.13

del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025

consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21

ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.;

STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.7

L’8 luglio 2025, il patrocinatore

di RI 1 ha comunicato a questa Corte che il suo mandante “non intende più

richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr. supra consid. 1.3.).

La relativa istanza è quindi

divenuta priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti