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Decisione

38.2025.40

Correttamente negato il diritto a percepire indennità per insolvenza. Assic. avrebbe dovuto agire in modo sollecito ed incisivo già durante rapporto lav. Dopo la fine del rapporto di lav. ha fatto spiccare PE, presentato comminatoria ma poi non ha più proseguito la proc. esecut., negligenza grave

27 ottobre 2025Italiano62 min

seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.40

CL/gm

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27

maggio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 26

maggio 2025 (cfr. all. B a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha

confermato la decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc. 77-78) con la quale

aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ai

sensi art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il

danno.

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione su opposizione:

"

(…)

5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene che

gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla società

__________ a titolo di salari per il periodo da gennaio a luglio 2023, vadano

considerati insufficienti.

Il signor RI 1 non ha mai percepito,

durante tutto il periodo lavorativo, il salario contrattualmente pattuito.

L’attività lavorativa è cessata il 14

luglio 2023 e, come da documentazione agli atti, il signor RI 1 vantava CHF

32'779.40 (cfr. PE) quali salari arretrati.

Terminata l’attività lavorativa, il signor RI

1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo in data 5 settembre 2023, la

comminatoria di fallimento il 9 ottobre 2023 (notificata il 23 gennaio 2024),

mentre il 5 giugno 2024 la società è fallita.

A mente della Cassa il signor RI 1 avrebbe

dovuto procedere, già durante l’attività lavorativa, a sollecitare il

versamento dei salari. Mal si comprende inoltre il motivo per cui, dopo la

comminatoria di fallimento, non abbia proseguito nell’iter procedurale.

In simili condizioni, non rivendicando

l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva,

il ritiene che il signor RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI. Il diritto

alle II va pertanto negato” (cfr. all. B a doc. I).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo

ricorso al TCA.

Il patrocinatore ha chiesto il

riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza “per un periodo di

quattro mesi basato sullo stipendio lordo di CHF 5'000.- oltre alla quota parte

di tredicesima”, oltre a protestare, in caso di accoglimento del gravame,

il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili e, in caso contrario,

l’ammissione al gratuito patrocinio.

A fondamento delle ragioni del

proprio assistito, l’avv. RA 1 fa valere quanto segue:

" (…) Il

signor RI 1 è stato licenziato con effetto al 14.07.2025 [recte: 2023]. In

seguito egli ha purtroppo avuto notevoli problemi di salute e ha potuto

delegare soltanto ad agosto inoltrato (il 17.08.2023) alla fiduciaria __________

per occuparsi della questione del suo diritto all’indennità per insolvenza ai

sensi della LADI: in seguito, tutto l’iter è stato regolarmente seguito con

segnatamente l’inoltro di un precetto esecutivo e della comminatoria di

fallimento. La ditta è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal

05.06.2024. (…)

20. Nella fattispecie che ci occupa, il

signor RI 1 ha intrapreso tutto quello che poteva al fine di tutelare i propri

interessi.

21. Infatti il qui ricorrente, malgrado il

suo stato di salute, ha provveduto tramite il di lui nonno signor __________ a

delegare ad una terza società il prosieguo dell’iter volto a tutelare il suo

credito.

22. La resistente sostiene che il qui

ricorrente avrebbe dovuto far valere i suoi diritti già nei mesi precedenti,

mentre egli era alle dipendenze dell’allora datore di lavoro. La resistente

suffraga ciò appoggiandosi alle sentenze del Tribunale federale che riguardano

casi assolutamente differenti da quello dell’assicurato, in effetti, nei casi

di cui alle sentenze citate, gli assicurati erano stati gravemente negligenti

in quanto avevano lasciato trascorrere un lasso di tempo lunghissimo anche dopo

la fine dei rapporti lavorativi (addirittura 29 mesi in una sentenza citata)

prima di intervenire.

23. Non si può infatti pretendere che un

lavoratore che ha appena assunto un impiego faccia formalmente valere il

proprio credito nei confronti del datore di lavoro. Ça va sans dire che

il qui ricorrente ha chiesto a più riprese all’allora datore di lavoro

rassicurazioni circa il pagamento del suo stipendio. Tuttavia egli non poteva

procedere con una formale diffida o addirittura con un precetto esecutivo in

quanto innanzitutto il tempo trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre

rischiato severe conseguenze quali il licenziamento. Un licenziamento avrebbe

infatti peggiorato la sua situazione e quindi il danno assicurativo poiché egli

si sarebbe trovato a dover richiedere le indennità di disoccupazione LADI.

Inoltre le parti avevano successivamente concordato che il pagamento degli

stipendi sarebbe stato corrisposto dopo la conclusione di numerosi appalti e

non immediatamente nei primi mesi di lavoro. pertanto gli stipendi non erano

immediatamente esigibili.

24. Il qui ricorrente adempie a tutti i

criteri posti dalla LADI e in particolare dagli art. 51, 53 e 55 LADI. La LADI

si limita a disporre che l’assicurato deve prendere ogni provvedimento nella

procedura di pignoramento o di fallimento. Essa non prevede in alcun modo che

il lavoratore/assicurato debba agire subito nei confronti del datore di lavoro

potenzialmente moroso. Non si comprende infatti in quale modo il mero fatto di

far spiccare un precetto esecutivo immediatamente e a maggior ragione una diffida/messa

in mora scritta possano limitare/ridurre il danno. La procedura seguita dal qui

ricorrente/dalle persone da lui delegate è stata diligente e ha permesso di

tutelare il suo credito nella massa fallimentare. Non vi è alcun indizio che il

danno sia stato aggravato” (cfr. doc. I).

Con comunicazione al TCA dell’8

luglio 2025, il patrocinatore del ricorrente ha, poi, precisato che

quest’ultimo “non intende più richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr.

doc. IV).

1.3. Nella sua risposta del 18 luglio

2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, in particolare, ha

osservato quanto segue:

" (…) Il

ricorrente non ha mai ricevuto alcun salario; ciò malgrado, ha mantenuto

l’impiego presso la __________ sino al 14 luglio 2023 e in tale lasso di tempo,

come indicato anche nel gravame, non ha messo in atto alcuna misura incisiva

per rivendicare l’integrale e puntuale versamento del salario, limitandosi a

chiedere rassicurazioni al datore di lavoro e addirittura, considerata la nota

morosità, concordare (senza però richiedere adeguata garanzie; art. 337a CO) il

pagamento degli stipendi a conclusione di asseriti numerosi appalti.

Il precetto esecutivo è stato spiccato dopo

2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente dopo 9 mesi

dall’inizio dell’attività); la procedura è stata proseguita soltanto sino alla

comminatoria di fallimento: l’insorgente non ha infatti continuato

tempestivamente – con l’inoltro dell’istanza di fallimento – la misura

intrapresa sino alla fase dell’esecuzione forzata prevista dalla legge e ha

invece atteso che un altro creditore facesse fallire la società.

Questo in palese disattenzione dell’obbligo

di ridurre il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI, in base al quale occorre

far valere i propri crediti salariali in maniera chiara ed inequivocabile nei

confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza del contratto di lavoro.

Nel conteso dell’II il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca

infatti un ruolo preponderante, non dovendo il medesimo semplicemente attendere

la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.

Ne segue che l’insorgente non ha preso

tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela

dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro e pertanto il diritto alle

prestazioni deve essere negato” (cfr. doc. V).

1.4. Il 25 agosto 2025, il patrocinatore

del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da

presentare (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ad RI 1 il

diritto a percepire le indennità per insolvenza.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso.

Non si esige necessariamente che

l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o

che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore

mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il

carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur

Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem

Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006

C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.

vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.

DLA 2007 pag. 51).

In una

sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, pubblicata in RtiD No. 52/II-2009, il

Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2008.1

dell’8 maggio 2008.

In quella fattispecie, il TCA si

era chinato sul caso di un assicurato che aveva lavorato tra giugno e settembre

2004, senza mai ricevere il salario, in un “ambiente familiare” nel

quale “vi era un rapporto di amicizia” e che durante il rapporto

lavorativo aveva “continuato a sollecitare verbalmente il versamento di

quanto dovutogli”. Licenziatosi, egli si è, poi, rivolto ad un sindacato ed

in data 21 febbraio 2025 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti

dell’ex datore di lavoro, che vi si è opposto.

Nel giugno 2025 è poi stata

notificata la comminatoria di fallimento. La domanda di fallimento è stata

inoltrata a febbraio 2006 e l’istanza mediante la quale quel ricorrente aveva

chiesto la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione è stata

presentata nell’agosto 2006.

Sentite le parti in udienza,

questa Corte aveva stabilito che “durante il breve rapporto di lavoro

l’assicurato ha costantemente sollecito il versamento del salario”, ragion

per cui egli non aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno ai

sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

Per quanto attiene, invece, al

periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo e con particolare

riferimento agli otto mesi intercorsi tra la comminatoria di fallimento e la

domanda di fallimento, il TCA ha, invece, concluso che il ricorrente aveva

gravemente violato il proprio obbligo di ridurre il danno, accertando inoltre

che il rappresentante di quel ricorrente sin dal giugno 2004 era al corrente

del fatto che la comminatoria di fallimento non era sufficiente per

giustificare un diritto all’indennità per insolvenza. (consid. 2.6.).

Pronunciandosi sulla fattispecie

in esame, l’Alta Corte, nella STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, ha, come

anticipato, confermato l’operato di questo Tribunale sulla scorta, in

particolare, delle seguenti motivazioni:

" (…) Nel

caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale

secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di

eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato

una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che

quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto

inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di

fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede

motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il

tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato

abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia,

in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il

disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è

infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione

dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in

tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in

Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente

che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al

giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro

qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi

alle sue obbligazioni.” (consid. 4).

In una sentenza 8C_956/2012 del

19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato

l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di

sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (“L'absence

de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la

jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale

federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées

avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à

l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi dopo la fine del rapporto

di lavoro prima di fare valere le proprie pretese salariali per via

giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza

C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140).

Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che

l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un

comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del

principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le

proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non

esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che:

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur

pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de

travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige

pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b).

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale

federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il

danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura

del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

" (…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung

ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und

rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche

Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen

und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu

erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrl.sigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen

Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte)

finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der

Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen

verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache,

dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges

(bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen

lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr

hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich

alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil

8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der

Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig

erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”.

In una sentenza 8C_367/2022

del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1

LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima

dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non

ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha

l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per

recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare

parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di

lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della

situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie,

relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con

effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016,

poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei

cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio

2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale

federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità

per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

In una sentenza STF 8C_629/2024

dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato

licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che

contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in

cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto

dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro

ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.

Quell’assicurato, per il tramite

di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva

chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto

dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.

In assenza di riscontri, in data

14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di

lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il

Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato

richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal

Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva

ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.

Chiamato a pronunciarsi, il

Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno

ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda

immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti

inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di

lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi

concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una

procedura esecutiva.

L’Alta Corte ha rilevato che la

giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno

a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del

rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre

2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato];

8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per

diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi

dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile

situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b

[salari rimasti impagati per tre mesi].

Anche nel caso che era chiamata a

giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto

inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i

propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari,

chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere

considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave

negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali

avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo

si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si

stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi

globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che

il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio

della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di

ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:

" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der

Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1

AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort

Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet.

Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die

Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV

des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die

versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu

verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung

der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu

unternehmen, die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne

E. 4.2). Die Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der

Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten

Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013

vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach

fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere

Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3

[elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz

Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4.

September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998

E. 2 [einjährige Untätigkeit]).

Wie

die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat

der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15.

November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der

Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu

werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend

Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung).

Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin

zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das

Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18.

Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu

qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe

Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später

eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten

ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts

der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der

Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der

Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter

Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin

und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der

Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige

Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der

Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über

die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”

Infine,

in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, il Tribunale si è

espresso sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal

2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il

25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti

del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di

prosecuzione del pignoramento - ha chiesto l’erogazione delle indennità per

insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a

giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.

Con decisione dell'11 settembre

2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva

negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non

aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto

concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio

ed il 15 dicembre 2022.

Chiamata a pronunciarsi, l’Alta

Corte ha, innanzitutto, ricordato al consid. 2.2. che, dal punto di vista

dell'assicurazione contro la disoccupazione, con riferimento a quanto previsto

dall’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, non è ragionevole che il dipendente continui

il rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente dopo quattro mesi

senza ricevere il salario. Se il lavoratore rimane presso il datore di lavoro

insolvente senza percepire lo stipendio oltre tale periodo, invece di cercare

una nuova occupazione, agisce a proprio rischio.

Il Tribunale federale ha, poi

ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI

non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale

contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che

l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad

evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei

confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato

ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti,

sfociando, poi, in una procedura esecutiva.

Con rifermento al periodo in cui

il rapporto lavorativo è ancora in essere, l’Alta Corte ha ribadito che

l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del

datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare

ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve

concretamente aspettarsi una perdita di salario.

Infatti, anche per il periodo

precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la

persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo

di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi

salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita

degli stipendi dovuti. I lavoratori devono infatti comportarsi nei confronti

del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non

esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato

(consid. 2.3.).

Nel caso concreto sul quale era

chiamato a pronunciarsi il Tribunale federale, l’assicurata aveva ricevuto

l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021. Nonostante da quel momento non

le fosse più stato corrisposto alcun salario, la medesima aveva continuato a

svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022.

L’Alta Corte, in quella

fattispecie, confermando nell’esito l’operato dell’Autorità cantonale, si è

pronunciata come segue:

" 3.2.3. Die Beschwerdeführerin macht letztinstanzlich erneut geltend,

die finanziellen Mittel des Vereins stammten hauptsächlich von Geldbeiträgen

von C.________. Der Verein habe die Beiträge jeweils auf der Grundlage von

Ausgabenprognosen erhalten, worüber jährlich habe berichtet werden müssen. Die

Vorinstanz habe in offensichtlich unrichtiger Sachverhaltsfeststellung nicht

erwähnt, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Korrespondenz mit dem

Arbeitgeber bereits im März 2022 auf diese Abläufe zur Bestimmung der vom

italienischen Staat auszurichtenden Beiträge bezogen habe und eine Einreichung

korrekter Dokumente gefordert habe, damit die Beiträge gesprochen würden.

Soweit die Beschwerdeführerin einen Zusammenhang zwischen

der Finanzierung der Löhne und einem jährlichen finanziellen Beitrag von

C.________ an den Arbeitgeber betont, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.

Aus dem Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer E-Mail-Korrespondenz

mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf den Prozess für die Bestimmung der

durch C.________ auszurichtenden finanziellen Beiträge bezog ("in modo da

fornire all'ufficio contabile di D.________ la documentazione corretta da

consegnare al fine di poter ricevere il contributo da parte del C.________

"), lässt sich nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dass der Arbeitgeber als

Verein organisierte Institution seine finanziellen Mittel u.a. aus Beiträgen

von C.________ generierte, ändert nichts daran, dass die Beschwerdeführerin mit

dem Verein in einem Arbeitsverhältnis stand, woraus ihr Anspruch auf Lohn

entstand. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz ihren Fokus

auf die durch die Beschwerdeführerin unternommenen Massnahmen gegenüber ihrem

offensichtlich zahlungsunfähigen Arbeitgeber zur Geltendmachung und

Realisierung ihrer Lohnsprüche legte und nicht näher darauf einging, dass der

Arbeitgeber offenbar keine Beiträge von C.________ mehr erhielt. Woher

letztlich die finanziellen Mittel des Vereins stammten und aus welchen Gründen

C.________ keine Beiträge mehr sprach, ist aus

arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht nicht entscheidend. Die

Beschwerdeführerin legt nicht substanziiert dar, warum sie vor dem Hintergrund

der behaupteten jährlichen Beitragsleistung des italienischen Staates an den

Arbeitgeber trotz der Lohnausstände seit Januar 2022 "offensichtlich mit

der bevorstehenden Zahlung der Löhne" habe rechnen können, wie sie

vorbringt. Solches geht auch aus der Korrespondenz mit der italienischen

Botschaft nicht hervor. Eine durch den italienischen Staat gesicherte

Lohnfinanzierung, auf die sie sich hätte verlassen können, wie die

Beschwerdeführerin behauptet, ist jedenfalls nicht ersichtlich.

Die Vorinstanz verwies vielmehr, ohne in Willkür zu

verfallen, auf die beiden E-Mails vom 7. und 24. März 2022, worin die

Beschwerdeführerin eine offene und transparente Auseinandersetzung zur

Lösungsfindung verlangte und den Arbeitgeber aufforderte, dezidierter

vorzugehen bei der Lösung des Problems der Lohnausstände. Den (bindenden)

vorinstanzlichen Feststellungen zufolge war der Beschwerdeführerin bereits zu

diesem Zeitpunkt klar, dass der Verein offenbar nicht die geforderten Dokumente

bei C.________ eingereicht hatte, um Beiträge desselben zu erhalten. Selbst

wenn die Löhne der vom Verein angestellten Lehrpersonen hauptsächlich durch die

Beitragsleistungen von C.________ finanziert worden wären, zeigt die

Beschwerdeführerin nicht auf, weshalb ihr die Einleitung rechtlicher Massnahmen

gegen den Arbeitgeber zur Begleichung seiner Lohnschulden während der Dauer des

Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die konkreten Umstände unzumutbar gewesen

sein sollen, wie sie einwendet. Nichts anderes ergibt sich aus dem Schreiben

des italienischen Botschafters vom 27. September 2022, welches belege, dass der

Prozess zum Erhalt der Beiträge von C.________ dannzumal noch am Laufen gewesen

sei. Erst nach Kenntnisnahme dieses Schreibens habe sich abgezeichnet, dass der

Arbeitgeber die staatlichen Beiträge für die Finanzierung der Löhne des Jahres

2022 nicht erhalten und die Arbeitsaufnahme unwahrscheinlich würde. Es

erschliesst sich nicht, weshalb die Beschwerdeführerin gestützt darauf mit

einer bevorstehenden Zahlung der Löhne hätte rechnen können und müssen, wie sie

vorbringt. Inwiefern der Vorinstanz mangels weitergehender Ausführungen zur

Finanzierung des Vereins eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen

wäre, ergibt sich nicht.

Selbst wenn der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer

Schadenminderungspflicht nicht zum Vorwurf gemacht werden könnte, dass sie nach

vier Monaten ohne Lohn das Arbeitsverhältnis nicht beendet hatte, zeigte die

Vorinstanz somit in nicht zu beanstandender Weise auf, dass die

Beschwerdeführerin, obwohl sie weiterhin als Lehrerin tätig blieb, zu

weitergehenden Schritten verpflichtet gewesen wäre, nachdem die mündlichen wie

schriftlichen Mahnungen keinerlei Erfolg gezeitigt hatten.

3.2.4. Rechtsprechungsgemäss

ist überdies regelmässig bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten

Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Verletzung der

Schadenminderungspflicht zu bejahen (vgl. E. 2.3 vorne; Urteil 8C_629/2024 vom

8. Mai 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner weist letztinstanzlich

zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin spätestens nach ihrem letzten

effektiven Arbeitstag Ende Juni 2022 angesichts der erheblichen Lohnausstände

und des Umstands, dass keinerlei konkrete Hinweise auf eine baldige Lohnzahlung

durch den Arbeitgeber bestanden, gehalten gewesen wäre, konsequent und

kontinuierlich rechtliche Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden

Forderungen gegenüber dem Verein zu unternehmen. Daran ändert nichts, dass sie

bis anhin ihren Lohn, wenn auch offenbar zuweilen mit Verspätung, immer

erhalten habe, wie sie einwendet.

3.2.5. Die

Vorinstanz qualifizierte es als grobfahrlässige Verletzung der

Schadenminderungspflicht, dass die Beschwerdeführerin trotz der offenkundigen

Zahlungsschwierigkeiten des Arbeitgebers erst rund ein Jahr nach Erhalt des

letzten Lohnes Ende Dezember 2021 mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs

am 15. Dezember 2022 weitreichendere, konkrete rechtliche Schritte zur

Geltendmachung ihrer Lohnansprüche einleitete. Dies verletzt kein Bundesrecht.

Damit hält das angefochtene Urteil vor Bundesrecht stand.».

Per quanto concerne le decisioni di questo Tribunale, giova

rilevare che con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato

sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019,

senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di

lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il

versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che

analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste,

quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del

rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi

dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

"

(…) Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario

intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato

correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.

La ricorrente ha poi

sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha

subito fatto spiccare un precetto esecutivo.

Tuttavia, dopo la

comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava

esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto

dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al

giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare

l’istanza in Pretura.

Alla luce degli

avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata

immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi

prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui

provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al

coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal

20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento

dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la

disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza

(capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria

COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o

di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo

sono applicabili per analogia”).

Questo Tribunale

ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA

38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

In tale contesto va

infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019

del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF

8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111

1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza

8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA

38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

35.2006.39 del 7 settembre 2006).” (cfr. STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020,

consid. 2.3.).

Al

riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA

38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA

38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11

luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

2.3. Nella Prassi LADI II, ai punti

B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito

che:

" OBBLIGO

DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i

salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato

non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei

confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione

del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso

concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto

necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità

gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti dall’assicurato

dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui

intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che,

non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più

alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è

infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a

rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche

suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto

di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si

può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo

l’estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non

basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per

dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51

cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è

ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di

lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando

semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può

invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che

egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio

2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF

9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF

138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.4. Nella presente fattispecie, risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1 (cittadino svizzero nato nel 1988) ha lavorato

come installatore elettricista presso __________ (ora in liquidazione) dal 16

gennaio al 14 luglio 2023 (cfr. doc. 120).

Il 1° giugno 2023, al ricorrente

è stata intimata la disdetta del contratto di lavoro, con effetto al 14 luglio

successivo (cfr. doc. 112).

Sin dall’inizio dell’attività

lavorativa il salario, contrattualmente previsto in fr. 5'000.- lordi al mese

per 13 mensilità (cfr. doc. 119), non è stato versato (cfr. doc. 120, “Salario

pagato fino al”, risposta del ricorrente “Mai”).

Fatti

I conteggi di salario in atti

sono stati emessi successivamente alla fine del rapporto di lavoro, riportando

tutti la data del 27 luglio 2023 (cfr. doc. 105-111).

La __________, ora in

liquidazione, era attiva nel settore della consulenza, progettazione,

direzione lavori e l'esecuzione di impianti elettrici in generale (corrente

debole e forte, impianti telefonici, telecomunicazioni), impianti ad alta e

media tensione applicati in particolare a complessi industriali, linee aeree

AT-MT, nel montaggio e nella messa in servizio di impianti ascensori,

montacarichi, scale mobili ed elevatori, nel commercio in elettrodomestici, in

apparecchiature elettriche e in elettronica di divertimento, nell'importazione

e nell'esportazione dei prodotti menzionati, nella manutenzione di impianti

elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti telefonici e

audiovisivi nella vendita di materiale elettrotecnico e nella costruzione di

impianti industriali all'estero con relativa manutenzione.

La società è stata sciolta in

seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

il 4 giugno 2024 a far tempo dal giorno successivo.

La procedura fallimentare, poi, è

stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della medesima Autorità del

23 luglio 2024 (cfr. estratto del registro di commercio reperibile al sito

internet www.zefix.ch consultato online in data 22

ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024

del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

Con certificato medico del 9

agosto 2023, la dr.ssa med. __________ (specializzata in medicina interna) ha

certificato, “su richiesta dell’interessato”, che RI 1 era degente

presso la clinica __________ dal 22 luglio 2023, “per un periodo attualmente

imprecisabile” (cfr. doc. 104).

Il 17 agosto 2023, il ricorrente

ha “conferito procura” affinché avesse “a rappresentarlo” nelle “pratiche

di natura fiscale e amministrativa” alla __________ (cfr. doc. 117), allora

attiva nella “consulenza aziendale, fiscale, commerciale e contabile”

(cfr. www.zefix.ch).

Il

19 luglio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda di indennità per

insolvenza, facendo valere i propri crediti salariali relativi agli ultimi

quattro mesi del rapporto lavorativo che lo aveva legato alla __________, per

un totale che ha quantificato in fr. 21'666.- (cfr. doc. 120-121).

Il

16 settembre 2024, la Cassa ha chiesto via mail alla __________ di tramettere “le

prove degli sforzi intrapresi a tuteli degli interessi salariali

dell’assicurato durante e dopo la fine del rapporto di lavoro (lettere di

sollecito, precetto, istanza …)”, oltre ai formulai di domanda di indennità

per insolvenza, il modulo complementare, la notifica e la cessione di credito

(cfr. doc. 103).

In

assenza di un riscontro da parte della rappresentante dell’assicurato, la Cassa

ha sollecitato la Sagl a provvedere nel senso di quanto richiesto, prima e via

mail il 15 novembre 2024 (cfr. doc. 103), poi per iscritto il 30 dicembre

successivo (cfr. doc. 102).

Con

scritto pervenuto alla Cassa il 13 gennaio 2025, la __________ ha trasmesso

all’amministrazione quanto segue:

-

copia della notifica di credito

dell’8 gennaio 2025, per totali fr. 32'779.40 (di cui fr. 29'862.70 per i

crediti salariali dal 16 gennaio al 14 luglio 2023 e fr. 2'916.70 di quota

parte tredicesima; cfr. doc. 97);

-

copia di una seconda domanda di

indennità per insolvenza, questa volta dell’8 gennaio 2025, mediante la quale

la __________, per conto del ricorrente, ha postulato l’erogazione di

prestazioni LADI per totali fr. 29'862.70 a titolo di salari non pagati e di

fr. 2'916.70 quale quota parte della tredicesima (cfr. doc. 88-91);

-

copia del modulo complementare

alla domanda di II, pure dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 86);

-

copia della cessione di credito

sottoscritta, anche in questo caso dalla __________, l’8 gennaio 2025 (cfr.

doc. 85);

-

copia del precetto esecutivo spiccato il

5 settembre 2023 per fr. 32'779.40 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2023 dal

ricorrente nei confronti dell’ex datrice di lavoro, che non vi si è opposta

quando il 13 settembre successivo le è stato notificato (cfr. doc. 93-94).

Preso

atto di tale ultimo documento, con mail del 13 gennaio 2025, la Cassa ha

chiesto all’__________ di precisare “come è proseguito l’iter incasso da

settembre 2023 al fallimento di giugno 2024” (cfr. doc. 92).

In

assenza di riscontri, con decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc 77-78), la

Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza di RI 1.

L’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di indennità del luglio 2024,

ha motivato il proprio provvedimento come segue:

"

(…) esaminando il diritto sulla base dei documenti in nostro possesso

consideriamo che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il

danno in funzione delle circostanze e pertanto la sua richiesta di prestazioni

è respinta” (cfr. doc. 77-78).

Con opposizione del 21 febbraio

2025, l’attuale patrocinatore del ricorrente ha impugnato la decisione resa nei

confronti di quest’ultimo dalla Cassa.

In particolare, il legale ha

motivato le ragioni del proprio assistito come segue:

" (…)

L’opponente ha eseguito tutte le tappe necessarie per poter pretendere

all’indennità per insolvenza per quattro mesi. Egli infatti – oltre ad aver

fatto spiccare un precetto esecutivo a settembre 2023 nei confronti del suo ex

datore di lavoro per cercare di ottenere il suo credito ex contratto di lavoro

– ha fatto notificare all’ufficio di esecuzione di __________, tramite il suo

fiduciario __________, la comminatoria di fallimento. Tale comminatoria di

fallimento è stata notificata il 23.01.2024 (…).

Dopodiché, il signor RI 1 non ha

potuto/dovuto intraprendere ulteriori iniziative in quanto la società è stata

dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…). La procedura

fallimentare è in seguito stata sospesa per mancanza di attivo (…).

Alla luce di quanto precede, ben si evince

che il signor RI 1 non era tenuto ad intraprendere alcun provvedimento

supplementare per tutelare i suoi diritti e per limitare i danni. Egli ha fatto

valere le proprie pretese salariali mediante precetto esecutivo e comminatoria

di fallimento. In seguito la ditta è stata dichiarata fallita verosimilmente su

istanza di un altro creditore.

Si osserva che il signor RI 1, come si

evince dalla documentazione già in vostro possesso, ha lavorato per 6 mesi

senza mai essere retribuito dal suo datore di lavoro __________ ora in

liquidazione (…)” (cfr. doc. 56-57).

La comminatoria di fallimento

trasmessa in copia all’amministrazione da parte del patrocinatore del

ricorrente è stata intimata il 9 ottobre 2023 (cfr. doc. 63-64) e notificata

all’ex datrice di lavoro il 23 gennaio 2024 (cfr. doc. 64).

Il 13 marzo 2025, preso atto che

il legale si era “riservato la possibilità di produrre ulteriore

documentazione sia inerente a provvedimenti presi per tutelare i diritti del

suo cliente rispetto all’ex datore di lavoro sia inerente allo stato di salute

passato”, l’amministrazione ha invitato l’avv. RA 1 ad inoltrare “l’ulteriore

documentazione atta a comprovare gli sforzi intrapresi dal suo cliente atti a

tutelare i propri crediti salariali” (cfr. doc. 55).

Il 13 maggio 2025, il

patrocinatore di RI 1 ha indicato che il suo assistito, in costanza del

rapporto di lavoro che lo legava alla __________, “ha ovviamente più volte

richiesto verbalmente il pagamento del suo stipendio, invano”.

L’avv. RA 1 ha, inoltre,

precisato che il proprio assistito;

"

(…) ha continuato a fornire la propria prestazione lavorativa in virtù

degli ottimi rapporti che intercorrevano allora tra il nonno del signor RI 1,

il signor __________. Infatti il mio mandante era precedentemente alle

dipendenze del nonno, il quale è anche egli attivo nel ramo degli impianti

elettrici e di tutto ciò che vi è collegato. Essendo il qui opponente titolare

dell’AFC quale installatore elettricista, il signor __________ allora

amministratore unico di __________ aveva richiesto al signor __________ di

aiutare e se poteva assumere suo nipote.

Inoltre il signor RI 1

era riuscito ad ottenere un’autorizzazione da parte della Confederazione per

installare anche impianti a corrente forte in tutto il territorio nazionale. __________

necessitava infatti di una persona con una tale preziosa autorizzazione e un

tale AFC.

La società __________

aveva più volte assicurato sia al signor RI 1 sia al di lui nonno di avere dei

problemi di liquidità e che avrebbe provveduto a versare tutti gli stipendi del

qui opponente una volta certe fattura scoperte sarebbe entrate nelle casse

societarie.

Si trattava quindi di

una società con una grande clientela sulla piazza ticinese e svizzera acquisita

in tanti anni di attività.

Il signor RI 1 è stato

finanziariamente sostenuto segnatamente dal proprio nonno, il quale rassicurava

reiteratamente il proprio nipote circa il fatto che __________ l’avrebbe

senz’altro retribuito.

Il signor RI 1 sapeva

che vi erano dei grandi cantieri in corso e che il proprio datore di lavoro

l’avrebbe pagato. Vi sono segnatamente diverse testimonianze che possono

suffragare che il qui opponente ha fatto valere le proprie pretesi salariali

unitamente al signor __________.

I motivi sopraelencati

Considerandi

spiegano perché il qui opponente ha continuato a fornire la prestazione

lavorativa malgrado la morosità del suo datore di lavoro. Il qui opponente non

ha tardato a far valere le proprie pretese facendo spiccare un precetto appena

è stato licenziato.

Tale fattispecie non è

sovrapponibile a quelle di cui alle sentenze citate nell’avversata decisione.

Infatti il qui opponente è stato dipendente per un periodo limitato e il suo

scoperto salariale non raggiungeva gli importi molto più elevati di cui alle

sentenze del TF citate.

Per quanto attiene allo

stato di salute del mio mandante, osservo che lo stesso ha vissuto un momento

molto difficile dopo essersi sentito preso in giro dal proprio datore di

lavoro. Infatti, quest’ultimo, dopo averlo fatto lavorare per 6 mesi, ha chiuso

l’attività e lo ha licenziato con raccomandata a mano 01.06.2023 con effetto

14.07.2023

(…). Il qui opponente è segnatamente stato ricoverato dal 22.07.2023

(…).

Alla luce di tutto

quanto precede, si evince e si ribadisce che il signor RI 1 non avrebbe potuto

intraprendere nulla di più per tutelare i suoi diritti. In particolare egli ha

provveduto a notificare un precetto esecutivo nel mese di settembre 2023 così

come una comminatoria di fallimento notificata il 23.01.2024. __________ è in

seguito stata dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…).

Si postula pertanto che

l’opposizione 21.02.2025 sia accolta integralmente e che la decisione (…) della

Cassa (…) sia riformata nel senso che l’indennità per insolvenza richiesta

mediante domanda 19.07.2024 sia integralmente riconosciuta al signor RI 1”

(cfr. doc. 42-44).

Con decisione su opposizione del

26.

maggio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento

sulla base delle argomentazioni esposte al consid. 1.1.

2.5

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il

riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve

percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve

individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo

scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in

RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha

pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022

del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid.

2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11;

DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre è utile ricordare che

l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).

Nella presente fattispecie,

l’insorgente, assunto alle dipendenze della __________ a metà gennaio 2023, non

ha percepito alcun salario sino a metà luglio 2023, quando ha esplicato i

propri effetti la disdetta intimatagli dalla datrice di lavoro un mese e mezzo

prima di quel momento.

Questa Corte rileva che il

ricorrente ha, quindi, maturato crediti salariali per sei mesi di salario, pari

a circa fr. 30'000.-, cui si aggiunge la quota parte della tredicesima (cfr.

supra consid. 2.4.).

Nel periodo in esame, non risulta

comprovato ch’egli abbia in alcun modo sollecitato il datore di lavoro affinché

questi procedesse al pagamento delle sue spettanze salariali.

RI 1, infatti, si è limitato a

pretendere di avere sollecitato oralmente il versamento degli stipendi (cfr.

supra consid. 1.2 e 2.4.).

In

relazione ad eventuali rassicurazioni verbali che il ricorrente, in costanza

del rapporto di lavoro, potrebbe avere ricevuto dalla società datrice di

lavoro, il TCA rileva che le stesse non esimevano, comunque, il dipendente

dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri

crediti salariali e che non sono quindi, in ogni caso, sufficienti al fine di

prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26

agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16

gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.;

STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.

Questo vale tanto più se si pone

mente al fatto che il preteso in sede ricorsuale “tempo trascorso (…) troppo

breve” per agire in modo più incisivo e concreto in costanza del rapporto

di lavoro nei confronti della SA superava i quattro mesi di lavoro prestato

senza vedersi corrispondere il relativo salario (cfr. in tal senso la STF

8C_53/2025 dell’8 settembre riprodotto al consid. 2.3.) e che, ormai

intimatagli la disdetta il 1° giugno 2023, per il successivo 14 luglio 2023,

non vi erano altri licenziamenti che il dipendente poteva rischiare (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. I “Tuttavia egli non poteva procedere con una formale

diffida o addirittura con un precetto esecutivo in quanto innanzitutto il tempo

trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre rischiato severe conseguenze quali

il licenziamento”).

A mente di questo Tribunale,

quindi, RI 1 avrebbe dovuto agire

nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività

nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del

16.

gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023), a maggior ragione ritenuto

che, ricevuta la disdetta del rapporto lavorativo da parte della società, egli

ha continuato ad esservi operativo per un mese e mezzo pur sapendo che il

rapporto lavorativo non sarebbe proseguito, aumentando i crediti salariali già

scoperti ed anche i rischi di non vedersi pagato quanto dovutogli.

Questo Tribunale ricorda, poi,

che al ricorrente era noto - in conseguenza dei rapporti di conoscenza che

intercorrevano tra il proprio nonno e la società datrice di lavoro (cfr. supra

consid. 2.4.) - che la __________ aveva problemi di liquidità che,

contrariamente a quanto stando alla, peraltro non comprovata, tesi ricorsuale

doveva essere il caso, non si sono risolti nei primi mesi del rapporto

lavorativo.

A fronte di tali asserite

difficoltà finanziarie e nella non comprovata ipotesi – peraltro affrontata da

questa Corte a titolo meramente abbondanziale - che le parti avessero

concordato un dilazionamento del pagamento degli stipendi, in aggiunta a quanto

già indicato nei paragrafi precedenti, il TCA rileva che il dipendente nemmeno

si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art.

337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.

A mente di questa Corte, quanto

precede già sarebbe sufficiente per negare al ricorrente il diritto alle

indennità per insolvenza ritenendo ch’egli abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid.

2.2.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014;

STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.

2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando

l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva già durante

il rapporto di lavoro.

Il

TCA rileva, inoltre, che una volta terminato il rapporto lavorativo, dopo avere

tempestivamente provveduto a far spiccare nei confronti della SA un precetto

esecutivo e dopo avere tempestivamente presentato la comminatoria di

fallimento, RI 1 non ha, poi, più proseguito nella procedura

esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando la necessaria istanza in

Pretura, ritenuto che sulla comminatoria di fallimento del 9 ottobre 2023,

notificata al debitore il 23 gennaio 2024, risulta espressamente indicato che “decorso

il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di

esecuzione siano stati pagati, il creditore potrà chiedere al giudice il

fallimento del debitore”.

Trascorsi quei 20 giorni, RI 1

non ha intrapreso alcunché per tutelare ulteriormente i propri crediti,

attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro

creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento a decorrere dal

5.

giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

Questo

Tribunale ritiene così che l’assicurato abbia, nelle modalità suindicate,

commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno

previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17

luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25

agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La decisione su opposizione del

27.

maggio 2025 deve, quindi, essere confermata.

2.6

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.13

del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025

consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21

ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.;

STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.7

L’8 luglio 2025, il patrocinatore

di RI 1 ha comunicato a questa Corte che il suo mandante “non intende più

richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr. supra consid. 1.3.).

La relativa istanza è quindi

divenuta priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti