38.2025.40
Correttamente negato il diritto a percepire indennità per insolvenza. Assic. avrebbe dovuto agire in modo sollecito ed incisivo già durante rapporto lav. Dopo la fine del rapporto di lav. ha fatto spiccare PE, presentato comminatoria ma poi non ha più proseguito la proc. esecut., negligenza grave
27 ottobre 2025Italiano62 min
seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.40
CL/gm
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26
maggio 2025 (cfr. all. B a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato la decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc. 77-78) con la quale
aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ai
sensi art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il
danno.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
"
(…)
5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene che
gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla società
__________ a titolo di salari per il periodo da gennaio a luglio 2023, vadano
considerati insufficienti.
Il signor RI 1 non ha mai percepito,
durante tutto il periodo lavorativo, il salario contrattualmente pattuito.
L’attività lavorativa è cessata il 14
luglio 2023 e, come da documentazione agli atti, il signor RI 1 vantava CHF
32'779.40 (cfr. PE) quali salari arretrati.
Terminata l’attività lavorativa, il signor RI
1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo in data 5 settembre 2023, la
comminatoria di fallimento il 9 ottobre 2023 (notificata il 23 gennaio 2024),
mentre il 5 giugno 2024 la società è fallita.
A mente della Cassa il signor RI 1 avrebbe
dovuto procedere, già durante l’attività lavorativa, a sollecitare il
versamento dei salari. Mal si comprende inoltre il motivo per cui, dopo la
comminatoria di fallimento, non abbia proseguito nell’iter procedurale.
In simili condizioni, non rivendicando
l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva,
il ritiene che il signor RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione
all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI. Il diritto
alle II va pertanto negato” (cfr. all. B a doc. I).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo
ricorso al TCA.
Il patrocinatore ha chiesto il
riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza “per un periodo di
quattro mesi basato sullo stipendio lordo di CHF 5'000.- oltre alla quota parte
di tredicesima”, oltre a protestare, in caso di accoglimento del gravame,
il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili e, in caso contrario,
l’ammissione al gratuito patrocinio.
A fondamento delle ragioni del
proprio assistito, l’avv. RA 1 fa valere quanto segue:
" (…) Il
signor RI 1 è stato licenziato con effetto al 14.07.2025 [recte: 2023]. In
seguito egli ha purtroppo avuto notevoli problemi di salute e ha potuto
delegare soltanto ad agosto inoltrato (il 17.08.2023) alla fiduciaria __________
per occuparsi della questione del suo diritto all’indennità per insolvenza ai
sensi della LADI: in seguito, tutto l’iter è stato regolarmente seguito con
segnatamente l’inoltro di un precetto esecutivo e della comminatoria di
fallimento. La ditta è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal
05.06.2024. (…)
20. Nella fattispecie che ci occupa, il
signor RI 1 ha intrapreso tutto quello che poteva al fine di tutelare i propri
interessi.
21. Infatti il qui ricorrente, malgrado il
suo stato di salute, ha provveduto tramite il di lui nonno signor __________ a
delegare ad una terza società il prosieguo dell’iter volto a tutelare il suo
credito.
22. La resistente sostiene che il qui
ricorrente avrebbe dovuto far valere i suoi diritti già nei mesi precedenti,
mentre egli era alle dipendenze dell’allora datore di lavoro. La resistente
suffraga ciò appoggiandosi alle sentenze del Tribunale federale che riguardano
casi assolutamente differenti da quello dell’assicurato, in effetti, nei casi
di cui alle sentenze citate, gli assicurati erano stati gravemente negligenti
in quanto avevano lasciato trascorrere un lasso di tempo lunghissimo anche dopo
la fine dei rapporti lavorativi (addirittura 29 mesi in una sentenza citata)
prima di intervenire.
23. Non si può infatti pretendere che un
lavoratore che ha appena assunto un impiego faccia formalmente valere il
proprio credito nei confronti del datore di lavoro. Ça va sans dire che
il qui ricorrente ha chiesto a più riprese all’allora datore di lavoro
rassicurazioni circa il pagamento del suo stipendio. Tuttavia egli non poteva
procedere con una formale diffida o addirittura con un precetto esecutivo in
quanto innanzitutto il tempo trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre
rischiato severe conseguenze quali il licenziamento. Un licenziamento avrebbe
infatti peggiorato la sua situazione e quindi il danno assicurativo poiché egli
si sarebbe trovato a dover richiedere le indennità di disoccupazione LADI.
Inoltre le parti avevano successivamente concordato che il pagamento degli
stipendi sarebbe stato corrisposto dopo la conclusione di numerosi appalti e
non immediatamente nei primi mesi di lavoro. pertanto gli stipendi non erano
immediatamente esigibili.
24. Il qui ricorrente adempie a tutti i
criteri posti dalla LADI e in particolare dagli art. 51, 53 e 55 LADI. La LADI
si limita a disporre che l’assicurato deve prendere ogni provvedimento nella
procedura di pignoramento o di fallimento. Essa non prevede in alcun modo che
il lavoratore/assicurato debba agire subito nei confronti del datore di lavoro
potenzialmente moroso. Non si comprende infatti in quale modo il mero fatto di
far spiccare un precetto esecutivo immediatamente e a maggior ragione una diffida/messa
in mora scritta possano limitare/ridurre il danno. La procedura seguita dal qui
ricorrente/dalle persone da lui delegate è stata diligente e ha permesso di
tutelare il suo credito nella massa fallimentare. Non vi è alcun indizio che il
danno sia stato aggravato” (cfr. doc. I).
Con comunicazione al TCA dell’8
luglio 2025, il patrocinatore del ricorrente ha, poi, precisato che
quest’ultimo “non intende più richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr.
doc. IV).
1.3. Nella sua risposta del 18 luglio
2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e, in particolare, ha
osservato quanto segue:
" (…) Il
ricorrente non ha mai ricevuto alcun salario; ciò malgrado, ha mantenuto
l’impiego presso la __________ sino al 14 luglio 2023 e in tale lasso di tempo,
come indicato anche nel gravame, non ha messo in atto alcuna misura incisiva
per rivendicare l’integrale e puntuale versamento del salario, limitandosi a
chiedere rassicurazioni al datore di lavoro e addirittura, considerata la nota
morosità, concordare (senza però richiedere adeguata garanzie; art. 337a CO) il
pagamento degli stipendi a conclusione di asseriti numerosi appalti.
Il precetto esecutivo è stato spiccato dopo
2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente dopo 9 mesi
dall’inizio dell’attività); la procedura è stata proseguita soltanto sino alla
comminatoria di fallimento: l’insorgente non ha infatti continuato
tempestivamente – con l’inoltro dell’istanza di fallimento – la misura
intrapresa sino alla fase dell’esecuzione forzata prevista dalla legge e ha
invece atteso che un altro creditore facesse fallire la società.
Questo in palese disattenzione dell’obbligo
di ridurre il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI, in base al quale occorre
far valere i propri crediti salariali in maniera chiara ed inequivocabile nei
confronti del datore di lavoro già durante l’esistenza del contratto di lavoro.
Nel conteso dell’II il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca
infatti un ruolo preponderante, non dovendo il medesimo semplicemente attendere
la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
Ne segue che l’insorgente non ha preso
tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela
dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro e pertanto il diritto alle
prestazioni deve essere negato” (cfr. doc. V).
1.4. Il 25 agosto 2025, il patrocinatore
del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da
presentare (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ad RI 1 il
diritto a percepire le indennità per insolvenza.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA
2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a
carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si esige necessariamente che
l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o
che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore
mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il
carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A
proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto
di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom
Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des
bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet
oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem
Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen
(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte
Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie
konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne
hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur
Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem
Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006
C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.
vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.
DLA 2007 pag. 51).
In una
sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, pubblicata in RtiD No. 52/II-2009, il
Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la STCA 38.2008.1
dell’8 maggio 2008.
In quella fattispecie, il TCA si
era chinato sul caso di un assicurato che aveva lavorato tra giugno e settembre
2004, senza mai ricevere il salario, in un “ambiente familiare” nel
quale “vi era un rapporto di amicizia” e che durante il rapporto
lavorativo aveva “continuato a sollecitare verbalmente il versamento di
quanto dovutogli”. Licenziatosi, egli si è, poi, rivolto ad un sindacato ed
in data 21 febbraio 2025 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti
dell’ex datore di lavoro, che vi si è opposto.
Nel giugno 2025 è poi stata
notificata la comminatoria di fallimento. La domanda di fallimento è stata
inoltrata a febbraio 2006 e l’istanza mediante la quale quel ricorrente aveva
chiesto la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione è stata
presentata nell’agosto 2006.
Sentite le parti in udienza,
questa Corte aveva stabilito che “durante il breve rapporto di lavoro
l’assicurato ha costantemente sollecito il versamento del salario”, ragion
per cui egli non aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno ai
sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
Per quanto attiene, invece, al
periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo e con particolare
riferimento agli otto mesi intercorsi tra la comminatoria di fallimento e la
domanda di fallimento, il TCA ha, invece, concluso che il ricorrente aveva
gravemente violato il proprio obbligo di ridurre il danno, accertando inoltre
che il rappresentante di quel ricorrente sin dal giugno 2004 era al corrente
del fatto che la comminatoria di fallimento non era sufficiente per
giustificare un diritto all’indennità per insolvenza. (consid. 2.6.).
Pronunciandosi sulla fattispecie
in esame, l’Alta Corte, nella STF 8C_466/2008 del 1° aprile 2009, ha, come
anticipato, confermato l’operato di questo Tribunale sulla scorta, in
particolare, delle seguenti motivazioni:
" (…) Nel
caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale
secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di
eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato
una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che
quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto
inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di
fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede
motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il
tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato
abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia,
in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il
disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è
infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione
dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in
tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in
Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente
che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al
giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro
qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi
alle sue obbligazioni.” (consid. 4).
In una sentenza 8C_956/2012 del
19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato
l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di
sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (“L'absence
de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la
jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale
federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées
avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à
l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).
In una
sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.
9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo
di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi dopo la fine del rapporto
di lavoro prima di fare valere le proprie pretese salariali per via
giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del
17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la
comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio
fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro
creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove
mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il
suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che
aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato
aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza
C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140).
Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che
l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un
comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del
principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei
provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le
proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia
versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i
quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non
esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21
maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato
deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già
durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale
l’Alta Corte aveva sottolineato che:
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur
pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de
travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige
pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans
délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre
ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b).
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale
federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il
danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il
lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi
oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché
cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto
far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7
ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave
negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del
salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura
del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è
così espressa:
" (…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale
Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem
es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht
bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des
Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein
Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte
Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des
Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat
diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in
seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen
geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie
ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,
sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung
ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und
rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche
Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen
und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu
erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,
sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.
August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als
vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als
rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5
Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1
BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit
gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren
würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten
Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist
ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen
des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.
51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer
seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu
begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember
2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung
eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden
mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.
Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der
Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist
nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich
warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von
einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt
mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran
ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per
WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische
Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa
ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.
4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei
telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der
Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ
ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen
Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)
jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.
So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach
einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem
unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid
erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.
Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das
Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch
in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch
interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso
wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom
Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung
als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).
Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers
kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrl.sigen
Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.
Con
giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione
finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen
Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte)
finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der
Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen
verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache,
dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges
(bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen
lassen.
6.2. Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr
hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich
alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil
8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der
Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig
erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”.
In una sentenza 8C_367/2022
del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1
LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima
dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non
ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha
l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per
recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare
parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di
lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della
situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie,
relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con
effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016,
poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei
cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio
2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale
federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità
per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un
insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
In una sentenza STF 8C_629/2024
dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato
licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che
contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in
cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto
dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro
ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.
Quell’assicurato, per il tramite
di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva
chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto
dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.
In assenza di riscontri, in data
14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di
lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il
Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato
richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal
Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva
ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.
Chiamato a pronunciarsi, il
Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno
ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda
immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti
inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di
lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi
concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una
procedura esecutiva.
L’Alta Corte ha rilevato che la
giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno
a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del
rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre
2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato];
8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per
diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi
dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile
situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b
[salari rimasti impagati per tre mesi].
Anche nel caso che era chiamata a
giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto
inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i
propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari,
chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere
considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave
negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali
avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo
si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si
stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi
globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che
il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio
della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di
ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:
" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der
Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1
AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort
Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet.
Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die
Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV
des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die
versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu
verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung
der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu
unternehmen, die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne
E. 4.2). Die Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der
Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten
Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013
vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach
fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere
Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3
[elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz
Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4.
September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998
E. 2 [einjährige Untätigkeit]).
Wie
die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat
der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15.
November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der
Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu
werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend
Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung).
Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin
zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das
Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18.
Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu
qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe
Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später
eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten
ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts
der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der
Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der
Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter
Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin
und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der
Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige
Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der
Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über
die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”
Infine,
in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, il Tribunale si è
espresso sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal
2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il
25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti
del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di
prosecuzione del pignoramento - ha chiesto l’erogazione delle indennità per
insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a
giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.
Con decisione dell'11 settembre
2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva
negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non
aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto
concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio
ed il 15 dicembre 2022.
Chiamata a pronunciarsi, l’Alta
Corte ha, innanzitutto, ricordato al consid. 2.2. che, dal punto di vista
dell'assicurazione contro la disoccupazione, con riferimento a quanto previsto
dall’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, non è ragionevole che il dipendente continui
il rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente dopo quattro mesi
senza ricevere il salario. Se il lavoratore rimane presso il datore di lavoro
insolvente senza percepire lo stipendio oltre tale periodo, invece di cercare
una nuova occupazione, agisce a proprio rischio.
Il Tribunale federale ha, poi
ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI
non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale
contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che
l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad
evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei
confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato
ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti,
sfociando, poi, in una procedura esecutiva.
Con rifermento al periodo in cui
il rapporto lavorativo è ancora in essere, l’Alta Corte ha ribadito che
l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del
datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare
ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve
concretamente aspettarsi una perdita di salario.
Infatti, anche per il periodo
precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la
persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo
di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi
salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita
degli stipendi dovuti. I lavoratori devono infatti comportarsi nei confronti
del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non
esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato
(consid. 2.3.).
Nel caso concreto sul quale era
chiamato a pronunciarsi il Tribunale federale, l’assicurata aveva ricevuto
l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021. Nonostante da quel momento non
le fosse più stato corrisposto alcun salario, la medesima aveva continuato a
svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022.
L’Alta Corte, in quella
fattispecie, confermando nell’esito l’operato dell’Autorità cantonale, si è
pronunciata come segue:
" 3.2.3. Die Beschwerdeführerin macht letztinstanzlich erneut geltend,
die finanziellen Mittel des Vereins stammten hauptsächlich von Geldbeiträgen
von C.________. Der Verein habe die Beiträge jeweils auf der Grundlage von
Ausgabenprognosen erhalten, worüber jährlich habe berichtet werden müssen. Die
Vorinstanz habe in offensichtlich unrichtiger Sachverhaltsfeststellung nicht
erwähnt, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Korrespondenz mit dem
Arbeitgeber bereits im März 2022 auf diese Abläufe zur Bestimmung der vom
italienischen Staat auszurichtenden Beiträge bezogen habe und eine Einreichung
korrekter Dokumente gefordert habe, damit die Beiträge gesprochen würden.
Soweit die Beschwerdeführerin einen Zusammenhang zwischen
der Finanzierung der Löhne und einem jährlichen finanziellen Beitrag von
C.________ an den Arbeitgeber betont, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.
Aus dem Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer E-Mail-Korrespondenz
mit dem Arbeitgeber bereits im März 2022 auf den Prozess für die Bestimmung der
durch C.________ auszurichtenden finanziellen Beiträge bezog ("in modo da
fornire all'ufficio contabile di D.________ la documentazione corretta da
consegnare al fine di poter ricevere il contributo da parte del C.________
"), lässt sich nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dass der Arbeitgeber als
Verein organisierte Institution seine finanziellen Mittel u.a. aus Beiträgen
von C.________ generierte, ändert nichts daran, dass die Beschwerdeführerin mit
dem Verein in einem Arbeitsverhältnis stand, woraus ihr Anspruch auf Lohn
entstand. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz ihren Fokus
auf die durch die Beschwerdeführerin unternommenen Massnahmen gegenüber ihrem
offensichtlich zahlungsunfähigen Arbeitgeber zur Geltendmachung und
Realisierung ihrer Lohnsprüche legte und nicht näher darauf einging, dass der
Arbeitgeber offenbar keine Beiträge von C.________ mehr erhielt. Woher
letztlich die finanziellen Mittel des Vereins stammten und aus welchen Gründen
C.________ keine Beiträge mehr sprach, ist aus
arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht nicht entscheidend. Die
Beschwerdeführerin legt nicht substanziiert dar, warum sie vor dem Hintergrund
der behaupteten jährlichen Beitragsleistung des italienischen Staates an den
Arbeitgeber trotz der Lohnausstände seit Januar 2022 "offensichtlich mit
der bevorstehenden Zahlung der Löhne" habe rechnen können, wie sie
vorbringt. Solches geht auch aus der Korrespondenz mit der italienischen
Botschaft nicht hervor. Eine durch den italienischen Staat gesicherte
Lohnfinanzierung, auf die sie sich hätte verlassen können, wie die
Beschwerdeführerin behauptet, ist jedenfalls nicht ersichtlich.
Die Vorinstanz verwies vielmehr, ohne in Willkür zu
verfallen, auf die beiden E-Mails vom 7. und 24. März 2022, worin die
Beschwerdeführerin eine offene und transparente Auseinandersetzung zur
Lösungsfindung verlangte und den Arbeitgeber aufforderte, dezidierter
vorzugehen bei der Lösung des Problems der Lohnausstände. Den (bindenden)
vorinstanzlichen Feststellungen zufolge war der Beschwerdeführerin bereits zu
diesem Zeitpunkt klar, dass der Verein offenbar nicht die geforderten Dokumente
bei C.________ eingereicht hatte, um Beiträge desselben zu erhalten. Selbst
wenn die Löhne der vom Verein angestellten Lehrpersonen hauptsächlich durch die
Beitragsleistungen von C.________ finanziert worden wären, zeigt die
Beschwerdeführerin nicht auf, weshalb ihr die Einleitung rechtlicher Massnahmen
gegen den Arbeitgeber zur Begleichung seiner Lohnschulden während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die konkreten Umstände unzumutbar gewesen
sein sollen, wie sie einwendet. Nichts anderes ergibt sich aus dem Schreiben
des italienischen Botschafters vom 27. September 2022, welches belege, dass der
Prozess zum Erhalt der Beiträge von C.________ dannzumal noch am Laufen gewesen
sei. Erst nach Kenntnisnahme dieses Schreibens habe sich abgezeichnet, dass der
Arbeitgeber die staatlichen Beiträge für die Finanzierung der Löhne des Jahres
2022 nicht erhalten und die Arbeitsaufnahme unwahrscheinlich würde. Es
erschliesst sich nicht, weshalb die Beschwerdeführerin gestützt darauf mit
einer bevorstehenden Zahlung der Löhne hätte rechnen können und müssen, wie sie
vorbringt. Inwiefern der Vorinstanz mangels weitergehender Ausführungen zur
Finanzierung des Vereins eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen
wäre, ergibt sich nicht.
Selbst wenn der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer
Schadenminderungspflicht nicht zum Vorwurf gemacht werden könnte, dass sie nach
vier Monaten ohne Lohn das Arbeitsverhältnis nicht beendet hatte, zeigte die
Vorinstanz somit in nicht zu beanstandender Weise auf, dass die
Beschwerdeführerin, obwohl sie weiterhin als Lehrerin tätig blieb, zu
weitergehenden Schritten verpflichtet gewesen wäre, nachdem die mündlichen wie
schriftlichen Mahnungen keinerlei Erfolg gezeitigt hatten.
3.2.4. Rechtsprechungsgemäss
ist überdies regelmässig bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten
Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Verletzung der
Schadenminderungspflicht zu bejahen (vgl. E. 2.3 vorne; Urteil 8C_629/2024 vom
8. Mai 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdegegner weist letztinstanzlich
zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin spätestens nach ihrem letzten
effektiven Arbeitstag Ende Juni 2022 angesichts der erheblichen Lohnausstände
und des Umstands, dass keinerlei konkrete Hinweise auf eine baldige Lohnzahlung
durch den Arbeitgeber bestanden, gehalten gewesen wäre, konsequent und
kontinuierlich rechtliche Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden
Forderungen gegenüber dem Verein zu unternehmen. Daran ändert nichts, dass sie
bis anhin ihren Lohn, wenn auch offenbar zuweilen mit Verspätung, immer
erhalten habe, wie sie einwendet.
3.2.5. Die
Vorinstanz qualifizierte es als grobfahrlässige Verletzung der
Schadenminderungspflicht, dass die Beschwerdeführerin trotz der offenkundigen
Zahlungsschwierigkeiten des Arbeitgebers erst rund ein Jahr nach Erhalt des
letzten Lohnes Ende Dezember 2021 mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs
am 15. Dezember 2022 weitreichendere, konkrete rechtliche Schritte zur
Geltendmachung ihrer Lohnansprüche einleitete. Dies verletzt kein Bundesrecht.
Damit hält das angefochtene Urteil vor Bundesrecht stand.».
Per quanto concerne le decisioni di questo Tribunale, giova
rilevare che con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato
sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019,
senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di
lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il
versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che
analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste,
quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del
rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi
dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.
In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:
"
(…) Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario
intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato
correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.
La ricorrente ha poi
sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha
subito fatto spiccare un precetto esecutivo.
Tuttavia, dopo la
comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava
esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto
dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al
giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare
l’istanza in Pretura.
Alla luce degli
avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata
immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi
prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui
provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al
coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal
20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento
dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la
disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza
(capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria
COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o
di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo
sono applicabili per analogia”).
Questo Tribunale
ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione
all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo
cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA
38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA
38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
In tale contesto va
infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019
del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17
dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111
1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza
8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA
38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA
35.2006.39 del 7 settembre 2006).” (cfr. STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020,
consid. 2.3.).
Al
riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA
38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA
38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11
luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso
al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
2.3. Nella Prassi LADI II, ai punti
B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito
che:
" OBBLIGO
DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno,
l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i
salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato
non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei
confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione
del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso
concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto
necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità
gli sforzi per adempiere l’obbligo di ridurre il danno forniti dall’assicurato
dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui
intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che,
non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più
alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è
infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a
rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche
suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto
di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si
può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo
l’estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)
TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non
basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per
dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51
cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è
ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di
lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando
semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può
invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che
egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio
2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.4. Nella presente fattispecie, risulta
dagli atti dell’incarto che RI 1 (cittadino svizzero nato nel 1988) ha lavorato
come installatore elettricista presso __________ (ora in liquidazione) dal 16
gennaio al 14 luglio 2023 (cfr. doc. 120).
Il 1° giugno 2023, al ricorrente
è stata intimata la disdetta del contratto di lavoro, con effetto al 14 luglio
successivo (cfr. doc. 112).
Sin dall’inizio dell’attività
lavorativa il salario, contrattualmente previsto in fr. 5'000.- lordi al mese
per 13 mensilità (cfr. doc. 119), non è stato versato (cfr. doc. 120, “Salario
pagato fino al”, risposta del ricorrente “Mai”).
Fatti
I conteggi di salario in atti
sono stati emessi successivamente alla fine del rapporto di lavoro, riportando
tutti la data del 27 luglio 2023 (cfr. doc. 105-111).
La __________, ora in
liquidazione, era attiva nel settore della consulenza, progettazione,
direzione lavori e l'esecuzione di impianti elettrici in generale (corrente
debole e forte, impianti telefonici, telecomunicazioni), impianti ad alta e
media tensione applicati in particolare a complessi industriali, linee aeree
AT-MT, nel montaggio e nella messa in servizio di impianti ascensori,
montacarichi, scale mobili ed elevatori, nel commercio in elettrodomestici, in
apparecchiature elettriche e in elettronica di divertimento, nell'importazione
e nell'esportazione dei prodotti menzionati, nella manutenzione di impianti
elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti telefonici e
audiovisivi nella vendita di materiale elettrotecnico e nella costruzione di
impianti industriali all'estero con relativa manutenzione.
La società è stata sciolta in
seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________
il 4 giugno 2024 a far tempo dal giorno successivo.
La procedura fallimentare, poi, è
stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della medesima Autorità del
23 luglio 2024 (cfr. estratto del registro di commercio reperibile al sito
internet www.zefix.ch consultato online in data 22
ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024
del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
Con certificato medico del 9
agosto 2023, la dr.ssa med. __________ (specializzata in medicina interna) ha
certificato, “su richiesta dell’interessato”, che RI 1 era degente
presso la clinica __________ dal 22 luglio 2023, “per un periodo attualmente
imprecisabile” (cfr. doc. 104).
Il 17 agosto 2023, il ricorrente
ha “conferito procura” affinché avesse “a rappresentarlo” nelle “pratiche
di natura fiscale e amministrativa” alla __________ (cfr. doc. 117), allora
attiva nella “consulenza aziendale, fiscale, commerciale e contabile”
(cfr. www.zefix.ch).
Il
19 luglio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda di indennità per
insolvenza, facendo valere i propri crediti salariali relativi agli ultimi
quattro mesi del rapporto lavorativo che lo aveva legato alla __________, per
un totale che ha quantificato in fr. 21'666.- (cfr. doc. 120-121).
Il
16 settembre 2024, la Cassa ha chiesto via mail alla __________ di tramettere “le
prove degli sforzi intrapresi a tuteli degli interessi salariali
dell’assicurato durante e dopo la fine del rapporto di lavoro (lettere di
sollecito, precetto, istanza …)”, oltre ai formulai di domanda di indennità
per insolvenza, il modulo complementare, la notifica e la cessione di credito
(cfr. doc. 103).
In
assenza di un riscontro da parte della rappresentante dell’assicurato, la Cassa
ha sollecitato la Sagl a provvedere nel senso di quanto richiesto, prima e via
mail il 15 novembre 2024 (cfr. doc. 103), poi per iscritto il 30 dicembre
successivo (cfr. doc. 102).
Con
scritto pervenuto alla Cassa il 13 gennaio 2025, la __________ ha trasmesso
all’amministrazione quanto segue:
-
copia della notifica di credito
dell’8 gennaio 2025, per totali fr. 32'779.40 (di cui fr. 29'862.70 per i
crediti salariali dal 16 gennaio al 14 luglio 2023 e fr. 2'916.70 di quota
parte tredicesima; cfr. doc. 97);
-
copia di una seconda domanda di
indennità per insolvenza, questa volta dell’8 gennaio 2025, mediante la quale
la __________, per conto del ricorrente, ha postulato l’erogazione di
prestazioni LADI per totali fr. 29'862.70 a titolo di salari non pagati e di
fr. 2'916.70 quale quota parte della tredicesima (cfr. doc. 88-91);
-
copia del modulo complementare
alla domanda di II, pure dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 86);
-
copia della cessione di credito
sottoscritta, anche in questo caso dalla __________, l’8 gennaio 2025 (cfr.
doc. 85);
-
copia del precetto esecutivo spiccato il
5 settembre 2023 per fr. 32'779.40 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2023 dal
ricorrente nei confronti dell’ex datrice di lavoro, che non vi si è opposta
quando il 13 settembre successivo le è stato notificato (cfr. doc. 93-94).
Preso
atto di tale ultimo documento, con mail del 13 gennaio 2025, la Cassa ha
chiesto all’__________ di precisare “come è proseguito l’iter incasso da
settembre 2023 al fallimento di giugno 2024” (cfr. doc. 92).
In
assenza di riscontri, con decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc 77-78), la
Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza di RI 1.
L’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di indennità del luglio 2024,
ha motivato il proprio provvedimento come segue:
"
(…) esaminando il diritto sulla base dei documenti in nostro possesso
consideriamo che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il
danno in funzione delle circostanze e pertanto la sua richiesta di prestazioni
è respinta” (cfr. doc. 77-78).
Con opposizione del 21 febbraio
2025, l’attuale patrocinatore del ricorrente ha impugnato la decisione resa nei
confronti di quest’ultimo dalla Cassa.
In particolare, il legale ha
motivato le ragioni del proprio assistito come segue:
" (…)
L’opponente ha eseguito tutte le tappe necessarie per poter pretendere
all’indennità per insolvenza per quattro mesi. Egli infatti – oltre ad aver
fatto spiccare un precetto esecutivo a settembre 2023 nei confronti del suo ex
datore di lavoro per cercare di ottenere il suo credito ex contratto di lavoro
– ha fatto notificare all’ufficio di esecuzione di __________, tramite il suo
fiduciario __________, la comminatoria di fallimento. Tale comminatoria di
fallimento è stata notificata il 23.01.2024 (…).
Dopodiché, il signor RI 1 non ha
potuto/dovuto intraprendere ulteriori iniziative in quanto la società è stata
dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…). La procedura
fallimentare è in seguito stata sospesa per mancanza di attivo (…).
Alla luce di quanto precede, ben si evince
che il signor RI 1 non era tenuto ad intraprendere alcun provvedimento
supplementare per tutelare i suoi diritti e per limitare i danni. Egli ha fatto
valere le proprie pretese salariali mediante precetto esecutivo e comminatoria
di fallimento. In seguito la ditta è stata dichiarata fallita verosimilmente su
istanza di un altro creditore.
Si osserva che il signor RI 1, come si
evince dalla documentazione già in vostro possesso, ha lavorato per 6 mesi
senza mai essere retribuito dal suo datore di lavoro __________ ora in
liquidazione (…)” (cfr. doc. 56-57).
La comminatoria di fallimento
trasmessa in copia all’amministrazione da parte del patrocinatore del
ricorrente è stata intimata il 9 ottobre 2023 (cfr. doc. 63-64) e notificata
all’ex datrice di lavoro il 23 gennaio 2024 (cfr. doc. 64).
Il 13 marzo 2025, preso atto che
il legale si era “riservato la possibilità di produrre ulteriore
documentazione sia inerente a provvedimenti presi per tutelare i diritti del
suo cliente rispetto all’ex datore di lavoro sia inerente allo stato di salute
passato”, l’amministrazione ha invitato l’avv. RA 1 ad inoltrare “l’ulteriore
documentazione atta a comprovare gli sforzi intrapresi dal suo cliente atti a
tutelare i propri crediti salariali” (cfr. doc. 55).
Il 13 maggio 2025, il
patrocinatore di RI 1 ha indicato che il suo assistito, in costanza del
rapporto di lavoro che lo legava alla __________, “ha ovviamente più volte
richiesto verbalmente il pagamento del suo stipendio, invano”.
L’avv. RA 1 ha, inoltre,
precisato che il proprio assistito;
"
(…) ha continuato a fornire la propria prestazione lavorativa in virtù
degli ottimi rapporti che intercorrevano allora tra il nonno del signor RI 1,
il signor __________. Infatti il mio mandante era precedentemente alle
dipendenze del nonno, il quale è anche egli attivo nel ramo degli impianti
elettrici e di tutto ciò che vi è collegato. Essendo il qui opponente titolare
dell’AFC quale installatore elettricista, il signor __________ allora
amministratore unico di __________ aveva richiesto al signor __________ di
aiutare e se poteva assumere suo nipote.
Inoltre il signor RI 1
era riuscito ad ottenere un’autorizzazione da parte della Confederazione per
installare anche impianti a corrente forte in tutto il territorio nazionale. __________
necessitava infatti di una persona con una tale preziosa autorizzazione e un
tale AFC.
La società __________
aveva più volte assicurato sia al signor RI 1 sia al di lui nonno di avere dei
problemi di liquidità e che avrebbe provveduto a versare tutti gli stipendi del
qui opponente una volta certe fattura scoperte sarebbe entrate nelle casse
societarie.
Si trattava quindi di
una società con una grande clientela sulla piazza ticinese e svizzera acquisita
in tanti anni di attività.
Il signor RI 1 è stato
finanziariamente sostenuto segnatamente dal proprio nonno, il quale rassicurava
reiteratamente il proprio nipote circa il fatto che __________ l’avrebbe
senz’altro retribuito.
Il signor RI 1 sapeva
che vi erano dei grandi cantieri in corso e che il proprio datore di lavoro
l’avrebbe pagato. Vi sono segnatamente diverse testimonianze che possono
suffragare che il qui opponente ha fatto valere le proprie pretesi salariali
unitamente al signor __________.
I motivi sopraelencati
Considerandi
spiegano perché il qui opponente ha continuato a fornire la prestazione
lavorativa malgrado la morosità del suo datore di lavoro. Il qui opponente non
ha tardato a far valere le proprie pretese facendo spiccare un precetto appena
è stato licenziato.
Tale fattispecie non è
sovrapponibile a quelle di cui alle sentenze citate nell’avversata decisione.
Infatti il qui opponente è stato dipendente per un periodo limitato e il suo
scoperto salariale non raggiungeva gli importi molto più elevati di cui alle
sentenze del TF citate.
Per quanto attiene allo
stato di salute del mio mandante, osservo che lo stesso ha vissuto un momento
molto difficile dopo essersi sentito preso in giro dal proprio datore di
lavoro. Infatti, quest’ultimo, dopo averlo fatto lavorare per 6 mesi, ha chiuso
l’attività e lo ha licenziato con raccomandata a mano 01.06.2023 con effetto
14.07.2023
(…). Il qui opponente è segnatamente stato ricoverato dal 22.07.2023
(…).
Alla luce di tutto
quanto precede, si evince e si ribadisce che il signor RI 1 non avrebbe potuto
intraprendere nulla di più per tutelare i suoi diritti. In particolare egli ha
provveduto a notificare un precetto esecutivo nel mese di settembre 2023 così
come una comminatoria di fallimento notificata il 23.01.2024. __________ è in
seguito stata dichiarata in fallimento a far tempo dal 05.06.2024 (…).
Si postula pertanto che
l’opposizione 21.02.2025 sia accolta integralmente e che la decisione (…) della
Cassa (…) sia riformata nel senso che l’indennità per insolvenza richiesta
mediante domanda 19.07.2024 sia integralmente riconosciuta al signor RI 1”
(cfr. doc. 42-44).
Con decisione su opposizione del
26.
maggio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento
sulla base delle argomentazioni esposte al consid. 1.1.
2.5
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ritiene che l’operato della Cassa, che ha negato al ricorrente il
riconoscimento delle indennità per insolvenza, vada tutelato.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2
aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo
2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più
presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve
percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve
individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo
scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in
RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha
pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere
effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei
confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse
(cfr. STF 8C_53/3025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3.; STF 8C_367/2022
del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid.
2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11;
DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile ricordare che
l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente
allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire
una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a
carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è
sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.
Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore
per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto
di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30
pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).
Nella presente fattispecie,
l’insorgente, assunto alle dipendenze della __________ a metà gennaio 2023, non
ha percepito alcun salario sino a metà luglio 2023, quando ha esplicato i
propri effetti la disdetta intimatagli dalla datrice di lavoro un mese e mezzo
prima di quel momento.
Questa Corte rileva che il
ricorrente ha, quindi, maturato crediti salariali per sei mesi di salario, pari
a circa fr. 30'000.-, cui si aggiunge la quota parte della tredicesima (cfr.
supra consid. 2.4.).
Nel periodo in esame, non risulta
comprovato ch’egli abbia in alcun modo sollecitato il datore di lavoro affinché
questi procedesse al pagamento delle sue spettanze salariali.
RI 1, infatti, si è limitato a
pretendere di avere sollecitato oralmente il versamento degli stipendi (cfr.
supra consid. 1.2 e 2.4.).
In
relazione ad eventuali rassicurazioni verbali che il ricorrente, in costanza
del rapporto di lavoro, potrebbe avere ricevuto dalla società datrice di
lavoro, il TCA rileva che le stesse non esimevano, comunque, il dipendente
dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri
crediti salariali e che non sono quindi, in ogni caso, sufficienti al fine di
prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26
agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16
gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.;
STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.
Questo vale tanto più se si pone
mente al fatto che il preteso in sede ricorsuale “tempo trascorso (…) troppo
breve” per agire in modo più incisivo e concreto in costanza del rapporto
di lavoro nei confronti della SA superava i quattro mesi di lavoro prestato
senza vedersi corrispondere il relativo salario (cfr. in tal senso la STF
8C_53/2025 dell’8 settembre riprodotto al consid. 2.3.) e che, ormai
intimatagli la disdetta il 1° giugno 2023, per il successivo 14 luglio 2023,
non vi erano altri licenziamenti che il dipendente poteva rischiare (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. I “Tuttavia egli non poteva procedere con una formale
diffida o addirittura con un precetto esecutivo in quanto innanzitutto il tempo
trascorso era troppo breve e avrebbe inoltre rischiato severe conseguenze quali
il licenziamento”).
A mente di questo Tribunale,
quindi, RI 1 avrebbe dovuto agire
nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività
nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2022.78 del
16.
gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023), a maggior ragione ritenuto
che, ricevuta la disdetta del rapporto lavorativo da parte della società, egli
ha continuato ad esservi operativo per un mese e mezzo pur sapendo che il
rapporto lavorativo non sarebbe proseguito, aumentando i crediti salariali già
scoperti ed anche i rischi di non vedersi pagato quanto dovutogli.
Questo Tribunale ricorda, poi,
che al ricorrente era noto - in conseguenza dei rapporti di conoscenza che
intercorrevano tra il proprio nonno e la società datrice di lavoro (cfr. supra
consid. 2.4.) - che la __________ aveva problemi di liquidità che,
contrariamente a quanto stando alla, peraltro non comprovata, tesi ricorsuale
doveva essere il caso, non si sono risolti nei primi mesi del rapporto
lavorativo.
A fronte di tali asserite
difficoltà finanziarie e nella non comprovata ipotesi – peraltro affrontata da
questa Corte a titolo meramente abbondanziale - che le parti avessero
concordato un dilazionamento del pagamento degli stipendi, in aggiunta a quanto
già indicato nei paragrafi precedenti, il TCA rileva che il dipendente nemmeno
si è premunito di ottenere delle garanzie dal datore di lavoro insolvente (art.
337a CO) a tutela dei propri crediti salariali.
A mente di questa Corte, quanto
precede già sarebbe sufficiente per negare al ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza ritenendo ch’egli abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di
ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid.
2.2.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014;
STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid.
2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1°
dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25
agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando
l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva già durante
il rapporto di lavoro.
Il
TCA rileva, inoltre, che una volta terminato il rapporto lavorativo, dopo avere
tempestivamente provveduto a far spiccare nei confronti della SA un precetto
esecutivo e dopo avere tempestivamente presentato la comminatoria di
fallimento, RI 1 non ha, poi, più proseguito nella procedura
esecutivo-fallimentare, segnatamente inoltrando la necessaria istanza in
Pretura, ritenuto che sulla comminatoria di fallimento del 9 ottobre 2023,
notificata al debitore il 23 gennaio 2024, risulta espressamente indicato che “decorso
il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di
esecuzione siano stati pagati, il creditore potrà chiedere al giudice il
fallimento del debitore”.
Trascorsi quei 20 giorni, RI 1
non ha intrapreso alcunché per tutelare ulteriormente i propri crediti,
attendendo passivamente fintanto che, verosimilmente su istanza di un altro
creditore, la società è stata sciolta in seguito al fallimento a decorrere dal
5.
giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).
Questo
Tribunale ritiene così che l’assicurato abbia, nelle modalità suindicate,
commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno
previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17
luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2014.45 del 1°
dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25
agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La decisione su opposizione del
27.
maggio 2025 deve, quindi, essere confermata.
2.6
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.13
del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025
consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21
ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.;
STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
2.7
L’8 luglio 2025, il patrocinatore
di RI 1 ha comunicato a questa Corte che il suo mandante “non intende più
richiedere l’assistenza giudiziaria” (cfr. supra consid. 1.3.).
La relativa istanza è quindi
divenuta priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti