38.2025.41
A torto Cassa emesso dec.di non entrata in materia in relaz.a oppos.c/ sosp.ex art. 30 cpv.1 lett.a LADI.Cassa avrebbe dovuto concedere termine supplem.per motivare opp.e formulare concl. Rinvio atti a Cassa al fine di assegnare a ric.congruo term.per completare opp.ed emettere successiv.dec.su opp
30 settembre 2025Italiano25 min
è stato addotto che la Cassa, da un lato, non ha considerato di avere ricevuto l’opposizione
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2025.41
rs
Lugano
30 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5
luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su
opposizione del 4 giugno 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 10 aprile 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1,
il quale ha rivendicato le prestazioni LADI a far tempo dal 20 gennaio 2025, per
30 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1
lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile. In
particolare è stato precisato che la società __________ ha disdetto il rapporto
di lavoro con l’assicurato, iniziato il 26 settembre 2024, a causa di “ripetute
assenze ingiustificate al venerdì, collaboratore irreperibile tutto il giorno”.
Quale
rimedio giuridico la Cassa ha indicato che “questa decisione può essere
impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto
opposizione.
L’opposizione
deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una
motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli
eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è
gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
L’atto
di opposizione deve essere inoltrato a:
CO
1
__________
__________
__________(…)”
(cfr. doc. 8)
1.2. RI 1, il
14 maggio 2025, ha conferito un mandato di rappresentanza in materia LADI al Sindacato
RA 1 (cfr. doc. 9).
1.3. Il 19
maggio 2025 __________ del sindacato RA 1 ha inviato un messaggio di posta
elettronica alla Cassa (CO 1) con oggetto “opposizione cautelativa / RI 1” del
seguente tenore:
"
In merito al nostro associato citato in oggetto siamo a inoltrare con la
presente:
1. L’opposizione cautelativa
2. La richiesta di edizione degli atti
Vi anticipiamo che i fatti rilevanti
non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario
alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato
sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi
dovute” (Doc. 10)
Fatti
Il
testo dell’opposizione cautelativa allegata prevede:
"
IN ORDINE
I)
L’avversata decisione datata 10 aprile è stata recapitata al
destinatario il più resto l’11 aprile 2025.
II)
In virtù delle ferie giudiziarie, ne discende la tempestività della
presente opposizione.
MOTIVAZIONE
Vi anticipiamo che i fatti rilevanti
non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario
alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato
sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi
dovute.
Allo scopo di perfezionare questa
opposizione è richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni
addebito mosso all’assicurato. (…)” (Doc 12)
1.4. __________,
con ulteriore messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2025, ha chiesto
alla Cassa (CO 1), in riferimento all’opposizione cautelativa di RI 1, “(…) se
la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite mail (…)” (cfr. doc.
11).
Il 27
maggio 2025 la Cassa ha trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica
(cfr. doc. 14).
1.5. Il 4
giugno 2025 la Cassa ha deciso di non entrare in materia relativamente
all’opposizione del 19 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro la
decisione di sospensione del 10 aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.), ritenendola
irricevibile, non essendo stata firmata e non contenendo una motivazione, né
una conclusione (cfr. doc. B).
1.6. RI 1,
rappresentato da __________ del sindacato RA 1, ha tempestivamente impugnato la
decisione su opposizione del 4 giugno 2025, chiedendo l’annullamento della
stessa e di “ordinare alla Cassa di entrare nel merito dell’opposizione del
19 maggio 2025, assegnando alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per
completare l’opposizione” (cfr. doc. I pag. 5).
Al
riguardo è stata censurata la mancata concessione di un termine per sanare
eventuali vizi formali ex art. 52 cpv. 2 PA.
Inoltre
è stato addotto che la Cassa, da un lato, non ha considerato di avere ricevuto l’opposizione
firmata il 22 maggio 2025. Dall’altro, il 27 maggio 2025 ha trasmesso gli atti
di causa senza rilevare vizi e riconoscendo così implicitamente l’ammissibilità
dell’opposizione.
A
mente della parte ricorrente il successivo comportamento della Cassa che ha
ritenuto irricevibile l’opposizione è contradditorio e viola il principio di
buona fede.
Inoltre
nell’impugnativa è stato argomentato che l’opposizione contiene una motivazione,
ossia che “i fatti rilevanti non sono stati adeguatamente chiariti”, che
“le responsabilità poste in capo all’assicurato sono contestate” e che “è
richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito”.
In
proposito è stato specificato che secondo la giurisprudenza federale la
motivazione di un’opposizione non deve essere esaustiva, ma è sufficiente che
indichi in modo sommario i punti contestati, in quanto l’opposizione serve
principalmente a manifestare il disaccordo con la decisione.
Il
rappresentante dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, sostiene che la
motivazione presentata soddisfi i requisiti minimi e che in ogni caso la prassi
dell’opposizione cautelativa – per salvaguardare il termine, riservare il
diritto di motivare compiutamente dopo l’esame degli atti, evitare la
perenzione – sia consolidata e accettata dalla giurisprudenza.
Il
ricorso è stato concluso, facendo valere:
"
(…) Dichiarare irricevibile un’opposizione per “carenza di motivazione”
quando:
- La
motivazione c’era (seppur succinta)
- Era stata
definita “cautelativa”
- La Cassa
aveva già trasmesso gli atti
costituisce una sanzione
sproporzionata e un formalismo eccessivo.
La Cassa ha applicato uno standard di motivazione
eccessivamente rigoroso, non richiesto né dalla legge né dalla giurisprudenza.”
(Doc. I)
1.7. L’amministrazione,
nella sua risposta di causa del 30 luglio 2025, ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 4 agosto 2025 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. L'art.
52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art.
49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve
contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed
essere firmata dall’opponente o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4
OPGA).
Per
l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In una
sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha
precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al
destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità
prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione
dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione
riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo
disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
2.2. In un
giudizio 8C_362/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2. il Tribunale federale ha
rilevato che non risulta eccessivamente formalista esigere che un’opposizione
contro una determinata decisione sia motivata e interposta entro un certo
termine.
Il
requisito di motivazione contemplato dall’art. 10 cpv. 1 LPGA non va, peraltro,
considerato come una limitazione della garanzia alla via giudiziaria ex art.
29a Cost. (cfr. STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 5.2.).
In una
sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
evidenziato:
"
Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art.
10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara
volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid.
2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid.
2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli
interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è
necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto
(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.
Nella DTF
116 V 353, citata nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima
Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Basilea Campagna non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in
virtù del v.art. 84 LAVS, poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il
5 ottobre 1989 non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso
la decisione impugnata, ha stabilito, in primo luogo, che in quella
fattispecie l’insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel
suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die
Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht
Beschwerde erheben”) e, benché anche nella
successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un’esplicita
richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento contestato fosse
da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989
risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei
contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel
primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere
d’accordo con l’ammontare del calcolo).
In
secondo luogo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso che
di principio l'autorità cantonale di ricorso non viola il diritto federale se
non entra nel merito quando il ricorrente non produce la decisione della cassa
nel termine assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha
deciso e se la decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto
(come in quel caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che
era la parte resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di
produrre l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile
è formalismo eccessivo.
In
quel caso di specie il TF ha, quindi, annullato la decisione di non entrata in
materia del Tribunale cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale
per decidere in merito al ricorso contro la decisione di pagamento dei
contributi per gli anni 1984 e 1985.
Con
giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la
nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione
presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli
infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa
come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima
frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).
In
questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio, poiché la parte che
inoltra un’opposizione tramite posta elettronica sa o deve comunque sapere a
priori che, per la natura stessa del mezzo di invio, viene violato il requisito
della firma. Non si tratta di una dimenticanza (consid. 4.5 e 4.6).
Una
correzione del vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine
di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa
attenta (consid. 4.6).
La
nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016
consid. 4.1., ha inoltre ricordato che invii per fax, posta elettronica o
servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non
soddisfano i requisiti della forma scritta.
2.3. In una
sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente
all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal
fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient
l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours
respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans
connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de
recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou
insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour
autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la
modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de
situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un
éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est
représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé
connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et
qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi
Considerandi
a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en
application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où
l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de
suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,
respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation
insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans
laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,
mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement
qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de
la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une
opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la
part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du
dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le
délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de
figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de
l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5
OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que
le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort). (…)”
In
proposito cfr. anche STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4, pubblicata in
SVR 2023 UV Nr. 4; STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022 consid. 3.4.; STF
8C_660/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio
2016.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, ha
accolto il ricorso di un assicuratore LAINF inoltrato contro l’annullamento da
parte del Tribunale cantonale di una decisione su opposizione con la quale l’opposizione
contro il rifiuto di erogare prestazioni dal 1° giugno 2021 era stata
considerata irricevibile, in quanto non motivata.
In
quel caso di specie il TF ha ritenuto che le condizioni per assegnare un
termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA non fossero adempiute. In
particolare, quando la rappresentante dell’assicurato, avvocato specialista FSA
in responsabilità civile e in diritto delle assicurazioni, il 9 agosto 2021,
aveva interposto opposizione non motivata a nome del suo assistito, mancava
ancora parecchio tempo alla scadenza del termine di opposizione (14 settembre
2021). Inoltre, da un lato, l’assicuratore le aveva fatto pervenire l’incarto
19.
giorni prima che il termine spirasse. Dall’altro, allorché, il 31 agosto
2021, la patrocinatrice aveva inviato uno scritto all’assicuratore nel quale l’aveva
informato che avrebbe motivato l’opposizione entro il 30 settembre 2021,
dovendo esaminare gli atti e conferire con il proprio cliente, le restavano
ancora 14 giorni prima della scadenza del 14 settembre 2021 per motivare
l’opposizione. La medesima, dunque, entro la scadenza del termine legale di
opposizione non prorogabile disponeva di tempo sufficiente per completare
l’opposizione.
In una
sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l’Alta Corte ha, poi, stabilito che
il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA
è per principio prorogabile, rilevando:
"
5.5
Nella
recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare
che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è
un termine stabilito da un'autorità e,
in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo
autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser,
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.;
Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,
pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi
sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera
motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità
di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9
all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12
no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità
della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo
svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona
assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un
breve termine supplementare se intende
respingere una domanda di proroga del termine (Kieser,
ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;
Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;
Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la
procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza
citata, consid. 3.4).”
Cfr.
pure STF 8C_255/2023 del 21 settembre 2023.
2.4
Nella presente
evenienza, come visto nei fatti, il ricorrente, tramite il proprio
rappresentante, a cui aveva rilasciato la relativa procura il 14 maggio 2025
(cfr. consid. 1.2.), ha inoltrato opposizione cautelativa (inviata con
messaggio di posta elettronica) contro la decisione di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione emessa dalla Cassa il 10 aprile 2025 (cfr.
doc. 12; 11; consid. 1.1.) - asserendo che i fatti non erano stati
adeguatamente chiariti, come pure che avrebbe inviato ogni documento necessario
alla disamina del caso, contestando le responsabilità poste a suo carico e
postulando l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito
mossogli - il 19 maggio 2025 (cfr. doc. 12; consid. 1.3.), allorché il termine
legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1
LPGA (cfr. consid. 2.1.) sarebbe scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie
pasquali (art. 38 cpv. 4 LPGA),
lunedì 26 maggio 2025, come rilevato nella risposta di causa (cfr. doc. III).
Già
nell’opposizione del 19 maggio 2025, nonché nel messaggio di posta elettronica
della medesima data con il quale l’opposizione è stata trasmessa alla Cassa, la
parte ricorrente aveva chiesto l’edizione degli atti “per illustrare e
spiegare ogni addebito mosso all’assicurato” (cfr. doc. 10; 12; consid.
1.3.).
Dopo
che il 22 maggio 2025 il rappresentante dell’insorgente aveva, inoltre, domandato
alla Cassa “(…) se la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite
mail (…)” (cfr. doc. 11; consid. 1.4.), il 27 maggio 2025 la Cassa ha
trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).
Il 4
giugno 2025, ossia otto giorni dopo aver inviato a __________, del sindacato RA
1, il dossier dell’assicurato, la parte resistente ha deciso di non entrare in
materia relativamente all’opposizione del 19 maggio 2025 contro la decisione di
sospensione del 10 aprile 2025, indicando che la stessa non era stata firmata e
non conteneva una motivazione, né una conclusione (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.5
Chiamata
a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che ai
sensi dell’art. 10 cpv. 2 e 4 OPGA l’opposizione, per quanto attiene al settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve essere inoltrata nella forma
scritta e munita della firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cfr.
consid. 2.1.).
A
quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza federale se, da una
parte, prevede che un'opposizione
presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli
infortuni non è valida, difettando - per la natura stessa del mezzo utilizzato
- la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152), dall’altra, contempla,
comunque, la possibilità di correggere tale vizio di forma entro il termine di
ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere, se del caso, resa
attenta (cfr. consid. 2.2.).
In
concreto la parte ricorrente ha affermato di avere inviato l’opposizione
cautelativa firmata il 22 maggio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Dalle
carte processuali si evince, però, che il 22 maggio 2025, l’opposizione è stata
allegata al messaggio di posta elettronica con cui il rappresentante del
ricorrente ha postulato l’edizione della documentazione relativa all’assicurato
tramite PDF (cfr. doc. 11), al fine di perfezionare l’opposizione (cfr. doc.
12).
La
Cassa, il 27 maggio 2025, ha poi trasmesso il dossier dell’insorgente al sindacato
RA 1 senza riferimento alcuno all’assenza di firma in originale (cfr. doc. 14).
Tutto
ben ponderato, il TCA ritiene che già il 22 maggio 2025 o in ogni caso prima
della scadenza al 26 maggio 2025 del termine per l’inoltro dell’opposizione la CO
1, la quale, aveva peraltro ricevuto l’opposizione in quella data da parte
della sede di __________, dove il rappresentante dell’assicurato aveva inviato
la stessa il 19 maggio 2025 e la richiesta degli atti sotto forma di PDF il 22
maggio 2025 (cfr. doc. 13), avrebbe potuto e dovuto rendere attenta la parte
ricorrente del fatto che l’opposizione cautelativa, essendo stata inviata
tramite posta elettronica (il 19 e nuovamente il 22 maggio 2025; cfr. doc. 11),
non riportava la firma autografa del rappresentante in contrasto con quanto
disposto dall’art. 10 cpv. 4 OPGA (cfr. consid. 2.1.) e che era sua facoltà
sanare tale vizio entro il termine per l’inoltro dell’opposizione scadente il
26.
maggio 2025.
2.6
Va,
altresì, osservato che la Cassa, quando il 27 maggio 2025, ha trasmesso al sindacato
RA 1 i documenti relativi all’assicurato, sapeva, perché così era stato
indicato nell’opposizione cautelativa (cfr. doc. 12.), che gli stessi sarebbero
serviti al rappresentante per completare la contestazione riguardante la
decisione di sospensione del 10 aprile 2025.
In
effetti l’opposizione del 19 maggio 2025, diversamente da quanto poi fatto
valere nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.6.), non risultava in
particolare sufficientemente motivata con riferimento al caso di specie.
Pertanto
la parte resistente, il 27 maggio 2025, avrebbe dovuto concedere al sindacato RA
1.
un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA per motivare l’opposizione
del 19 maggio 2025 e formulare le conclusioni con la comminatoria che in caso
contrario non sarebbe entrata nel merito (cfr. consid. 2.1.), invece di emanare
già il 4 giugno 2025, ovvero la settimana seguente, la decisione di non entrata
in materia, in quanto l’opposizione non era firmata, né motivata, né presentava
delle conclusioni (cfr. doc. B).
Nell’evenienza
concreta non si è, del resto, confrontanti con una situazione abusiva, ritenuto
che il mandato di rappresentanza è stato conferito al sindacato RA 1
dall’assicurato il 14 maggio 2025, e meglio dodici giorni prima della scadenza
del termine di opposizione (26 maggio 2025) e che la documentazione
dell’assicurato è pervenuta al suo rappresentante, nonostante le richieste di
quest’ultimo del 19 e del 22 maggio 2025, unicamente il 27 maggio 2025.
2.7
Stante
quanto precede la decisione di non entrata in materia del 4 giugno 2025 (cfr.
doc. B; consid. 1.5.) deve essere annullata.
Gli
atti vanno rinviati alla Cassa perché assegni un congruo termine alla parte
ricorrente per completare l’opposizione del 19 maggio 2025 che dovrà essere
presentata con firma autografa ed emetta successivamente una decisione su
opposizione di merito.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o
meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione del 10 aprile 2025.
Nella presente fattispecie può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr., da una parte, STF 8C_245/2022
del 7 settembre 2022 consid. 2.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che un
litigio vertente sul rifiuto dell’assicurazione infortuni di entrare in materia
riguardo a un’opposizione costituisce una decisione di natura procedurale e non
concerne la concessione o il diniego di prestazioni. Dall’altra, in dottrina, Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a
edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA, secondo il quale tale interpretazione
del TF pare troppo restrittiva) non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022
pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Ne discende che nel presente caso
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025
consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27
del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid.
2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
2.9
Il
ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto
all'importo di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_527/2021 del 16 dicembre
2021.
consid. 6; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1°
novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione di non entrata in materia riguardo all’opposizione del 19 maggio 2025
emanata dalla CO 1 il 4 giugno 2025 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per procedere come indicato al consid. 2.7.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La parte resistente
verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti