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Decisione

38.2025.41

A torto Cassa emesso dec.di non entrata in materia in relaz.a oppos.c/ sosp.ex art. 30 cpv.1 lett.a LADI.Cassa avrebbe dovuto concedere termine supplem.per motivare opp.e formulare concl. Rinvio atti a Cassa al fine di assegnare a ric.congruo term.per completare opp.ed emettere successiv.dec.su opp

30 settembre 2025Italiano25 min

è stato addotto che la Cassa, da un lato, non ha considerato di avere ricevuto l’opposizione

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2025.41

rs

Lugano

30 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5

luglio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su

opposizione del 4 giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 10 aprile 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1,

il quale ha rivendicato le prestazioni LADI a far tempo dal 20 gennaio 2025, per

30 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1

lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile. In

particolare è stato precisato che la società __________ ha disdetto il rapporto

di lavoro con l’assicurato, iniziato il 26 settembre 2024, a causa di “ripetute

assenze ingiustificate al venerdì, collaboratore irreperibile tutto il giorno”.

Quale

rimedio giuridico la Cassa ha indicato che “questa decisione può essere

impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto

opposizione.

L’opposizione

deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una

motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli

eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è

gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

L’atto

di opposizione deve essere inoltrato a:

CO

1

__________

__________

__________(…)”

(cfr. doc. 8)

1.2. RI 1, il

14 maggio 2025, ha conferito un mandato di rappresentanza in materia LADI al Sindacato

RA 1 (cfr. doc. 9).

1.3. Il 19

maggio 2025 __________ del sindacato RA 1 ha inviato un messaggio di posta

elettronica alla Cassa (CO 1) con oggetto “opposizione cautelativa / RI 1” del

seguente tenore:

"

In merito al nostro associato citato in oggetto siamo a inoltrare con la

presente:

1. L’opposizione cautelativa

2. La richiesta di edizione degli atti

Vi anticipiamo che i fatti rilevanti

non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario

alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato

sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi

dovute” (Doc. 10)

Fatti

Il

testo dell’opposizione cautelativa allegata prevede:

"

IN ORDINE

I)

L’avversata decisione datata 10 aprile è stata recapitata al

destinatario il più resto l’11 aprile 2025.

II)

In virtù delle ferie giudiziarie, ne discende la tempestività della

presente opposizione.

MOTIVAZIONE

Vi anticipiamo che i fatti rilevanti

non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario

alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato

sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi

dovute.

Allo scopo di perfezionare questa

opposizione è richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni

addebito mosso all’assicurato. (…)” (Doc 12)

1.4. __________,

con ulteriore messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2025, ha chiesto

alla Cassa (CO 1), in riferimento all’opposizione cautelativa di RI 1, “(…) se

la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite mail (…)” (cfr. doc.

11).

Il 27

maggio 2025 la Cassa ha trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica

(cfr. doc. 14).

1.5. Il 4

giugno 2025 la Cassa ha deciso di non entrare in materia relativamente

all’opposizione del 19 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro la

decisione di sospensione del 10 aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.), ritenendola

irricevibile, non essendo stata firmata e non contenendo una motivazione, né

una conclusione (cfr. doc. B).

1.6. RI 1,

rappresentato da __________ del sindacato RA 1, ha tempestivamente impugnato la

decisione su opposizione del 4 giugno 2025, chiedendo l’annullamento della

stessa e di “ordinare alla Cassa di entrare nel merito dell’opposizione del

19 maggio 2025, assegnando alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per

completare l’opposizione” (cfr. doc. I pag. 5).

Al

riguardo è stata censurata la mancata concessione di un termine per sanare

eventuali vizi formali ex art. 52 cpv. 2 PA.

Inoltre

è stato addotto che la Cassa, da un lato, non ha considerato di avere ricevuto l’opposizione

firmata il 22 maggio 2025. Dall’altro, il 27 maggio 2025 ha trasmesso gli atti

di causa senza rilevare vizi e riconoscendo così implicitamente l’ammissibilità

dell’opposizione.

A

mente della parte ricorrente il successivo comportamento della Cassa che ha

ritenuto irricevibile l’opposizione è contradditorio e viola il principio di

buona fede.

Inoltre

nell’impugnativa è stato argomentato che l’opposizione contiene una motivazione,

ossia che “i fatti rilevanti non sono stati adeguatamente chiariti”, che

“le responsabilità poste in capo all’assicurato sono contestate” e che “è

richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito”.

In

proposito è stato specificato che secondo la giurisprudenza federale la

motivazione di un’opposizione non deve essere esaustiva, ma è sufficiente che

indichi in modo sommario i punti contestati, in quanto l’opposizione serve

principalmente a manifestare il disaccordo con la decisione.

Il

rappresentante dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, sostiene che la

motivazione presentata soddisfi i requisiti minimi e che in ogni caso la prassi

dell’opposizione cautelativa – per salvaguardare il termine, riservare il

diritto di motivare compiutamente dopo l’esame degli atti, evitare la

perenzione – sia consolidata e accettata dalla giurisprudenza.

Il

ricorso è stato concluso, facendo valere:

"

(…) Dichiarare irricevibile un’opposizione per “carenza di motivazione”

quando:

- La

motivazione c’era (seppur succinta)

- Era stata

definita “cautelativa”

- La Cassa

aveva già trasmesso gli atti

costituisce una sanzione

sproporzionata e un formalismo eccessivo.

La Cassa ha applicato uno standard di motivazione

eccessivamente rigoroso, non richiesto né dalla legge né dalla giurisprudenza.”

(Doc. I)

1.7. L’amministrazione,

nella sua risposta di causa del 30 luglio 2025, ha postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il 4 agosto 2025 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. L'art.

52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art.

49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate.

L'opposizione,

che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve

essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve

contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed

essere firmata dall’opponente o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4

OPGA).

Per

l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel

merito.

In una

sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha

precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al

destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità

prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione

dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione

riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo

disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

2.2. In un

giudizio 8C_362/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2. il Tribunale federale ha

rilevato che non risulta eccessivamente formalista esigere che un’opposizione

contro una determinata decisione sia motivata e interposta entro un certo

termine.

Il

requisito di motivazione contemplato dall’art. 10 cpv. 1 LPGA non va, peraltro,

considerato come una limitazione della garanzia alla via giudiziaria ex art.

29a Cost. (cfr. STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 5.2.).

In una

sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

evidenziato:

"

Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art.

10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara

volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid.

2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid.

2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli

interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è

necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto

(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

Nella DTF

116 V 353, citata nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima

Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Basilea Campagna non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in

virtù del v.art. 84 LAVS, poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il

5 ottobre 1989 non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso

la decisione impugnata, ha stabilito, in primo luogo, che in quella

fattispecie l’insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel

suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die

Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht

Beschwerde erheben”) e, benché anche nella

successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un’esplicita

richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento contestato fosse

da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989

risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei

contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel

primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere

d’accordo con l’ammontare del calcolo).

In

secondo luogo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso che

di principio l'autorità cantonale di ricorso non viola il diritto federale se

non entra nel merito quando il ricorrente non produce la decisione della cassa

nel termine assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha

deciso e se la decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto

(come in quel caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che

era la parte resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di

produrre l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile

è formalismo eccessivo.

In

quel caso di specie il TF ha, quindi, annullato la decisione di non entrata in

materia del Tribunale cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale

per decidere in merito al ricorso contro la decisione di pagamento dei

contributi per gli anni 1984 e 1985.

Con

giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la

nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione

presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli

infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa

come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima

frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).

In

questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio, poiché la parte che

inoltra un’opposizione tramite posta elettronica sa o deve comunque sapere a

priori che, per la natura stessa del mezzo di invio, viene violato il requisito

della firma. Non si tratta di una dimenticanza (consid. 4.5 e 4.6).

Una

correzione del vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine

di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa

attenta (consid. 4.6).

La

nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016

consid. 4.1., ha inoltre ricordato che invii per fax, posta elettronica o

servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non

soddisfano i requisiti della forma scritta.

2.3. In una

sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente

all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal

fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient

l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours

respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans

connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de

recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou

insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour

autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la

modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de

situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un

éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est

représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé

connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et

qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi

Considerandi

a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en

application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où

l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de

suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,

respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation

insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans

laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,

mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement

qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de

la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une

opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la

part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du

dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le

délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de

figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de

l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5

OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que

le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été

accordé (à tort). (…)”

In

proposito cfr. anche STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4, pubblicata in

SVR 2023 UV Nr. 4; STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022 consid. 3.4.; STF

8C_660/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio

2016.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, ha

accolto il ricorso di un assicuratore LAINF inoltrato contro l’annullamento da

parte del Tribunale cantonale di una decisione su opposizione con la quale l’opposizione

contro il rifiuto di erogare prestazioni dal 1° giugno 2021 era stata

considerata irricevibile, in quanto non motivata.

In

quel caso di specie il TF ha ritenuto che le condizioni per assegnare un

termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA non fossero adempiute. In

particolare, quando la rappresentante dell’assicurato, avvocato specialista FSA

in responsabilità civile e in diritto delle assicurazioni, il 9 agosto 2021,

aveva interposto opposizione non motivata a nome del suo assistito, mancava

ancora parecchio tempo alla scadenza del termine di opposizione (14 settembre

2021). Inoltre, da un lato, l’assicuratore le aveva fatto pervenire l’incarto

19.

giorni prima che il termine spirasse. Dall’altro, allorché, il 31 agosto

2021, la patrocinatrice aveva inviato uno scritto all’assicuratore nel quale l’aveva

informato che avrebbe motivato l’opposizione entro il 30 settembre 2021,

dovendo esaminare gli atti e conferire con il proprio cliente, le restavano

ancora 14 giorni prima della scadenza del 14 settembre 2021 per motivare

l’opposizione. La medesima, dunque, entro la scadenza del termine legale di

opposizione non prorogabile disponeva di tempo sufficiente per completare

l’opposizione.

In una

sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l’Alta Corte ha, poi, stabilito che

il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA

è per principio prorogabile, rilevando:

"

5.5

Nella

recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare

che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è

un termine stabilito da un'autorità e,

in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo

autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser,

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.;

Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,

pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi

sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera

motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità

di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9

all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12

no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità

della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo

svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona

assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un

breve termine supplementare se intende

respingere una domanda di proroga del termine (Kieser,

ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;

Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la

procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza

citata, consid. 3.4).”

Cfr.

pure STF 8C_255/2023 del 21 settembre 2023.

2.4

Nella presente

evenienza, come visto nei fatti, il ricorrente, tramite il proprio

rappresentante, a cui aveva rilasciato la relativa procura il 14 maggio 2025

(cfr. consid. 1.2.), ha inoltrato opposizione cautelativa (inviata con

messaggio di posta elettronica) contro la decisione di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione emessa dalla Cassa il 10 aprile 2025 (cfr.

doc. 12; 11; consid. 1.1.) - asserendo che i fatti non erano stati

adeguatamente chiariti, come pure che avrebbe inviato ogni documento necessario

alla disamina del caso, contestando le responsabilità poste a suo carico e

postulando l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito

mossogli - il 19 maggio 2025 (cfr. doc. 12; consid. 1.3.), allorché il termine

legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1

LPGA (cfr. consid. 2.1.) sarebbe scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie

pasquali (art. 38 cpv. 4 LPGA),

lunedì 26 maggio 2025, come rilevato nella risposta di causa (cfr. doc. III).

Già

nell’opposizione del 19 maggio 2025, nonché nel messaggio di posta elettronica

della medesima data con il quale l’opposizione è stata trasmessa alla Cassa, la

parte ricorrente aveva chiesto l’edizione degli atti “per illustrare e

spiegare ogni addebito mosso all’assicurato” (cfr. doc. 10; 12; consid.

1.3.).

Dopo

che il 22 maggio 2025 il rappresentante dell’insorgente aveva, inoltre, domandato

alla Cassa “(…) se la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite

mail (…)” (cfr. doc. 11; consid. 1.4.), il 27 maggio 2025 la Cassa ha

trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).

Il 4

giugno 2025, ossia otto giorni dopo aver inviato a __________, del sindacato RA

1, il dossier dell’assicurato, la parte resistente ha deciso di non entrare in

materia relativamente all’opposizione del 19 maggio 2025 contro la decisione di

sospensione del 10 aprile 2025, indicando che la stessa non era stata firmata e

non conteneva una motivazione, né una conclusione (cfr. doc. B; consid. 1.5.).

2.5

Chiamata

a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che ai

sensi dell’art. 10 cpv. 2 e 4 OPGA l’opposizione, per quanto attiene al settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve essere inoltrata nella forma

scritta e munita della firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cfr.

consid. 2.1.).

A

quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza federale se, da una

parte, prevede che un'opposizione

presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli

infortuni non è valida, difettando - per la natura stessa del mezzo utilizzato

- la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152), dall’altra, contempla,

comunque, la possibilità di correggere tale vizio di forma entro il termine di

ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere, se del caso, resa

attenta (cfr. consid. 2.2.).

In

concreto la parte ricorrente ha affermato di avere inviato l’opposizione

cautelativa firmata il 22 maggio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Dalle

carte processuali si evince, però, che il 22 maggio 2025, l’opposizione è stata

allegata al messaggio di posta elettronica con cui il rappresentante del

ricorrente ha postulato l’edizione della documentazione relativa all’assicurato

tramite PDF (cfr. doc. 11), al fine di perfezionare l’opposizione (cfr. doc.

12).

La

Cassa, il 27 maggio 2025, ha poi trasmesso il dossier dell’insorgente al sindacato

RA 1 senza riferimento alcuno all’assenza di firma in originale (cfr. doc. 14).

Tutto

ben ponderato, il TCA ritiene che già il 22 maggio 2025 o in ogni caso prima

della scadenza al 26 maggio 2025 del termine per l’inoltro dell’opposizione la CO

1, la quale, aveva peraltro ricevuto l’opposizione in quella data da parte

della sede di __________, dove il rappresentante dell’assicurato aveva inviato

la stessa il 19 maggio 2025 e la richiesta degli atti sotto forma di PDF il 22

maggio 2025 (cfr. doc. 13), avrebbe potuto e dovuto rendere attenta la parte

ricorrente del fatto che l’opposizione cautelativa, essendo stata inviata

tramite posta elettronica (il 19 e nuovamente il 22 maggio 2025; cfr. doc. 11),

non riportava la firma autografa del rappresentante in contrasto con quanto

disposto dall’art. 10 cpv. 4 OPGA (cfr. consid. 2.1.) e che era sua facoltà

sanare tale vizio entro il termine per l’inoltro dell’opposizione scadente il

26.

maggio 2025.

2.6

Va,

altresì, osservato che la Cassa, quando il 27 maggio 2025, ha trasmesso al sindacato

RA 1 i documenti relativi all’assicurato, sapeva, perché così era stato

indicato nell’opposizione cautelativa (cfr. doc. 12.), che gli stessi sarebbero

serviti al rappresentante per completare la contestazione riguardante la

decisione di sospensione del 10 aprile 2025.

In

effetti l’opposizione del 19 maggio 2025, diversamente da quanto poi fatto

valere nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.6.), non risultava in

particolare sufficientemente motivata con riferimento al caso di specie.

Pertanto

la parte resistente, il 27 maggio 2025, avrebbe dovuto concedere al sindacato RA

1.

un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA per motivare l’opposizione

del 19 maggio 2025 e formulare le conclusioni con la comminatoria che in caso

contrario non sarebbe entrata nel merito (cfr. consid. 2.1.), invece di emanare

già il 4 giugno 2025, ovvero la settimana seguente, la decisione di non entrata

in materia, in quanto l’opposizione non era firmata, né motivata, né presentava

delle conclusioni (cfr. doc. B).

Nell’evenienza

concreta non si è, del resto, confrontanti con una situazione abusiva, ritenuto

che il mandato di rappresentanza è stato conferito al sindacato RA 1

dall’assicurato il 14 maggio 2025, e meglio dodici giorni prima della scadenza

del termine di opposizione (26 maggio 2025) e che la documentazione

dell’assicurato è pervenuta al suo rappresentante, nonostante le richieste di

quest’ultimo del 19 e del 22 maggio 2025, unicamente il 27 maggio 2025.

2.7

Stante

quanto precede la decisione di non entrata in materia del 4 giugno 2025 (cfr.

doc. B; consid. 1.5.) deve essere annullata.

Gli

atti vanno rinviati alla Cassa perché assegni un congruo termine alla parte

ricorrente per completare l’opposizione del 19 maggio 2025 che dovrà essere

presentata con firma autografa ed emetta successivamente una decisione su

opposizione di merito.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o

meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione del 10 aprile 2025.

Nella presente fattispecie può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr., da una parte, STF 8C_245/2022

del 7 settembre 2022 consid. 2.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che un

litigio vertente sul rifiuto dell’assicurazione infortuni di entrare in materia

riguardo a un’opposizione costituisce una decisione di natura procedurale e non

concerne la concessione o il diniego di prestazioni. Dall’altra, in dottrina, Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a

edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA, secondo il quale tale interpretazione

del TF pare troppo restrittiva) non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Ueli Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022

pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Ne discende che nel presente caso

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025

consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27

del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid.

2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

2.9

Il

ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto

all'importo di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_527/2021 del 16 dicembre

2021.

consid. 6; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1°

novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione di non entrata in materia riguardo all’opposizione del 19 maggio 2025

emanata dalla CO 1 il 4 giugno 2025 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per procedere come indicato al consid. 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La parte resistente

verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti