38.2025.42
Negato diritto a ID. A. non ha residenza in CH ex 8 cpv. 1 lett. c LADI. Centro relazioni personali in IT dove vivono moglie e figli dal 12.2024. In TI residenza secondaria. Atti rinviati a Cassa per ulteriori accertamenti della fattispecie dal profilo del diritto internazionale
14 novembre 2025Italiano72 min
interessi e di conseguenza la residenza dell’assicurato risulta essere a __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.42
CL/DC/gm
Lugano
14 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
luglio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 14 maggio 2025 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che RI 1 – cittadino italiano nato
nel 1992, a beneficio di un permesso di domicilio “C”, annunciatosi presso
l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ il 5
settembre 2024 (cfr. doc. 1) - non poteva essere ritenuto residente in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Il provvedimento in questione è
stato così motivato:
" (…) Il
signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 05.09.2024 alla ricerca di
un’attività salariata a tempo pieno.
In occasione dell’apertura della pratica di
disoccupazione sia la moglie che i figli dell’assicurato erano residenti a __________.
A seguito di una segnalazione all’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona datata 29.04.2025, la Cassa ha
effettuato una verifica in merito alla situazione familiare dell’assicurato. Da
tale verifica è emerso che sia la moglie che i due figli si erano trasferiti in
Italia, a __________, dal 13.12.2024. Il signor RI 1 ha inoltre dichiarato di
recarsi presso la famiglia nei giorni di festività e nel marzo 2025 vi è
rimasto durante tutto il mese. I figli sono stati iscritti presso gli istituti
scolastici di tale Comune.
Conformemente alle disposizioni della LADI
l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
(art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Secondo le direttive della Segreteria di
stato dell’economia per lavorativa per lavoratore frontaliero, secondo l’art. 1
lett. f RB, si intende qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata
(n. marg. A4 e segg.) o autonoma (n. marg. A52 e segg.) in uno Stato membro (n.
marg. A76 e segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno
una volta alla settimana.
Pendolare giornaliero: è considerato vero
lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma
risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di
norma non dimora (cfr. residenza secondaria, n. marg. A76 e seg) nello Stato in
cui lavora ed il luogo dell’attività professionale e quello in cui vive si
trovano in una zona vicina al confine.
Pendolare settimanale: sono considerati
veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello
Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza
solamente nei giorni liberi (circolare menzionata marg. A27 e A28).
Fatti
I veri tipici frontalieri sono
caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è
finalizzata unicamente all’esercizio dell’attività lavorativa. In caso di
disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano
perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri
interessi vitali.
Pertanto il legislatore ha stabilito che la
competenza spetta allo Stato di residenza: in caso di disoccupazione completa i
veri lavoratori frontalieri riscuotono le prestazioni nello Stato di residenza
(circolazione menzionata marg. D21 e D22).
Nel caso in esame, il centro degli
interessi e di conseguenza la residenza dell’assicurato risulta essere a __________,
dove risiede la moglie e i due figli. Il signor RI 1 non può pertanto essere
ritenuto residente a __________ a partire dal 13.12.2024.
In particolare non è possibile concludere,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro
degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliero e non può
più essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione,
in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 82)
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta da RI 1 con la decisione emessa nei suoi
confronti (cfr. doc. 83), il 9 luglio 2025 la Cassa ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:
" (…) Nel
caso in esame, si evince che il centro preponderante degli interessi, che nel
campo dell’assicurazione disoccupazione risulta essere la famiglia
dell’assicurato, dal 13 dicembre 2024 si è trasferita nuovamente in Italia (la
moglie con suoi due figli). Questa informazione non è stata data
dall’assicurato bensì da una segnalazione alla Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico di Bellinzona.
Infatti occorre precisare che per la LADI
(…) è fondamentale per avere diritto alle prestazioni, risiedere in Svizzera e
soprattutto avere l’intenzione di conservare la residenza durante un certo
periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali. Si ribadisce
altresì che secondo giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la
LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile sia dalla
dimora abituale, sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli
stranieri.
L’assicurato ha invece trasferito l’intera
famiglia, composta dalla moglie e da 2 figli, in Italia, per la precisione a __________
Comune nella Provincia di __________. Inoltre ha precisato che se non dovesse
trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non esclude di
trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la sua
famiglia.
Attualmente, secondo la comunicazione
telefonica dell’assicurato del 25 giugno 2025, il lavoro che svolge presso __________
è precario in quanto lavora solo 9 ore settimanali (…).
Inoltre, egli ha specificato di recarsi
dalla sua famiglia nei giorni festivi e qualche fine settimana ed il legame che
ha, da dieci anni, con la Svizzera è un legame esclusivamente lavorativo in
quanto non è membro di alcuna società o associazione o ente e non è abbonato a
giornali o riviste in territorio svizzero.
Si precisa altresì che durante l’intero
mese di marzo 2025 l’assicurato ha dichiarato di essere stato a __________, in
quanto ha dovuto subire un’operazione ai denti.
Inoltre, il suo appartamento di __________
è stato messo in vendita, in quanto egli non riusciva più a pagare l’ipoteca.
Egli inoltre non è in possesso di un’auto ma esclusivamente di una a noleggio.
Anche per quanto riguarda il diritto
internazionale, si precisa che l’assicurato non ha svolto attività stagionali
ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile tecnico e di operaio
edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti di durata
indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può essere
annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1 rientra
regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________
(Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera
duratura. (…)” (cfr. all. 1 a doc. III).
1.3. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso,
chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto
all’indennità di disoccupazione dal 13 dicembre 2024 e, in via subordinata, di
“disporre ulteriori accertamenti in merito alla mia effettiva residenza in
Svizzera” (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa
ricorsuale, l’insorgente ha segnatamente addotto:
"
(…)
1. Residenza effettiva
in Svizzera
Risiedo regolarmente a
__________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho vissuto
stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia in Italia
per ragioni economiche e familiari. Il mio domicilio ufficiale è sempre rimasto
in Svizzera e non ho mai trasferito la mia residenza all’estero.
2. Legami forti con la
Svizzera
Il mio centro di vita è
rimasto la Svizzera: ho rapporti personali, spese documentabili, attività
lavorative e quotidianità ancorata al territorio svizzero. La presenza
occasionale nei fine settimana in Italia è motivata esclusivamente da esigenze
familiari. Preciso inoltre che non ho mai stabilito un domicilio ufficiale in
Italia né effettuato alcuna iscrizione anagrafica o sanitaria nel Comune di __________.
3. Situazione
lavorativa e disponibilità al collocamento
Sono attivamente alla
ricerca di lavoro in Svizzera e sono iscritto presso l’Ufficio regionale di
collocamento (URC) del 5 settembre 2024. Ho svolto lavori anche dopo il
fallimento della ditta precedente e continuo a rendermi disponibile per nuove
occupazioni.
4. Situazione
temporanea della famiglia
La presenza della mia
famiglia in Italia è provvisoria e motivata dalla mancanza di stabilità
economica. La separazione è una condizione forzata, non scelta. Il mio intento
è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo
permetterà.
5. Violazione del
principio di proporzionalità
La decisione impugnata
appare sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti. La mia situazione
personale è già fortemente penalizzata dalla perdita del lavoro e da difficoltà
economiche oggettive. L’esclusione dal diritto alla disoccupazione basandosi su
elementi interpretabili come “presunzioni” e non fatti oggettivi, rappresenta
un pregiudizio eccessivo (…)” (cfr. doc. I).
1.4. Nella
sua risposta del 27 agosto 2025 la Cassa ha proposto di respingere
l’impugnativa ed in merito alle censure ricorsuali ha, in particolare,
osservato quanto segue:
"
(…)
1. Residenza effettiva
in Svizzera
Il sig. RI 1 afferma di
risiedere a __________ in un appartamento di sua proprietà. Tuttavia, egli
stesso ha comunicato di aver messo in vendita tale appartamento per difficoltà
economiche. Anche ammesso che ad oggi l’assicurato risulti ancora formalmente
registrato, la situazione appare temporanea e precaria, incompatibile con un
effettivo centro di interessi in Svizzera.
2. Legami forti con la
Svizzera
Non si contesta che
l’assicurato intrattenga rapporti professionali in Svizzera e intenda
lavorarvi. Tuttavia, la moglie e i due figli minori risiedono a __________,
dove i bambini risultano iscritti a scuola. Inoltre, il sig. RI 1 ha ricevuto
cure mediche (un intervento odontoiatrico) presso il proprio medico di fiducia
nello stesso Comune, denotando ulteriori legami personali con l’Italia.
3. Disponibilità al
collocamento
Il sig. RI 1 è
regolarmente iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento dal 5
settembre 2024. Ciò non modifica tuttavia la valutazione sul centro degli
interessi, che rimane in Italia.
4. Situazione familiare
L’assicurato sostiene
che la permanenza della famiglia in Italia sia temporanea. Tuttavia, il
trasferimento è avvenuto il 13 dicembre 2024 e non è stato comunicato
tempestivamente alla Cassa. Considerata la giovane età dei figli, già integrati
nel sistema scolastico italiano, la vendita dell’appartamento di __________,
l’ipotesi di un ricongiungimento familiare in Svizzera non appare credibile.
5. Sul principio di
proporzionalità
L’assicurato lamenta
una presunta violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la
decisione impugnata sarebbe eccessivamente penalizzante rispetto alla sua
situazione personale ed economica, già aggravata dalla perdita del lavoro. Tale
censura non può essere accolta. La decisione di esclusione dal diritto alle
indennità di disoccupazione non si fonda su mere presunzioni, bensì su fatti
concreti e documentati, tra i quali:
·
Il trasferimento della famiglia in Italia (dicembre 2024),
circostanza non comunicata agli uffici competenti;
·
La messa in vendita dell’appartamento di __________, composto da
2.5 locali;
·
L’assenza di un’automobile immatricolata in Ticino e il ricorso,
in caso di bisogno, a veicoli a noleggio;
·
L’esecuzione di un intervento odontoiatrico presso il medico di
fiducia a __________, dove risiede la famiglia;
·
Le numerose sanzioni inflitte dall’URC e dalla SDL per
complessivi 105 giorni di sospensione (decisione SDL del 31 luglio 2025, n. __________),
dovute a mancate o tardive ricerche di lavoro, assenze a colloqui di consulenza
e la mancata partecipazione a corsi di reintegrazione.
Quanto al richiamo
relativo al diritto internazionale, si ribadisce che l’assicurato ha svolto
attività lavorative con contratti a tempo indeterminato e non attività
stagionali. Egli rientra pertanto tra i veri frontalieri avendo trasferito
volontariamente la propria famiglia in Italia e mantenendo in Svizzera legami
di natura prevalentemente professionale. Ne consegue che non vi è stata alcuna
violazione del principio di proporzionalità, ma l’applicazione coerente della
normativa e dei criteri giurisprudenziali vigenti.
Alla luce di quanto
esposto, ci confermiamo integralmente nella nostra decisione di opposizione”
(cfr. doc. VI).
1.5. Il 27 agosto 2025, questa Corte,
oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa, ha assegnato alle parti
un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi
scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato
sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza
effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023
del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022
del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022
consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di
residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal
domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art.
13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri
(cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017 consid. 2.
In
una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali
a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non
soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già
menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva
lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima
della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto
comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare
il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1
lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una
persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide
con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di
vita.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere
vero, argomentando:
"
(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare
genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra
lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri
settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
In
un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già
menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una
sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e
seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui
famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
A
tale proposito cfr. STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020,
pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con
sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli
interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni
personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la
quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il
marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,
aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
4.2.2. (…) la questione del luogo
in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
4.2.3.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale
cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue
relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in
Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e
mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.
Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento
oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in
Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle
tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso
dell'art. 8 LADI.
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo
di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può
trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui
vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si
sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale
cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del
ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che
trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la
moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che
il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in
Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati
dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il
ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane
da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato
possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il
giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie
le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue
relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,
riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal
momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale
cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della
moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto
essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di
scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività
professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la
disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso
di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in
Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti
accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto
concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi
personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in
questione.”.
Infine,
con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto
a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del
mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni
personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove
risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione
spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro
Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato
che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non
risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr.
anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla
STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF
8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA
38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA
38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA
38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA
38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.2. Nella presente evenienza, dalle
carte processuali emerge che RI 1 - cittadino italiano nato il __________ 1992,
a beneficio di un permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 1 e 8) –, dopo essere
stato socio e gerente della __________ (sciolta in seguito al fallimento
pronunciato il 15 febbraio 2023 e per la quale il ricorrente è stato attivo dal
1° gennaio 2020 allo scioglimento come “responsabile tecnico”, con un
salario di fr. 12’500.- al mese; cfr. doc. 15) ha lavorato per la __________
dal 1° marzo 2023 al 4 luglio 2024 quale “responsabile / tecnico cantieri”,
con uno stipendio mensile di fr. 9'000.- al mese (cfr. doc. 3 e 12).
L’attività lavorativa è cessata
in conseguenza del fallimento della Sagl (che aveva quale socio e gerente il
fratello del ricorrente, __________, e sede in __________, ove RI 1 fa valere
di risiedere; cfr. doc. 30), sciolta con decisione della Pretura del Distretto
di __________ del 3 luglio 2024 a far tempo dal giorno seguente (cfr. estratto
del registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch
e doc. 3; consultato online il 6 ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i
suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021
dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
La disdetta del rapporto
lavorativo è stata in concreto comunicata a RI 1 dall’Ufficio dei fallimenti in
data 15 luglio 2024 (cfr. doc. 16).
Il 5 settembre 2024 l’assicurato
si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa
del 100% (cfr. doc. 1) e con domanda di indennità di disoccupazione ha, poi,
rivendicato le prestazioni LADI dal 4 luglio 2024 (cfr. doc. 3).
Dal modulo “obbligo di
mantenimento nei confronti dei figli”, risulta che il ricorrente è padre di
__________ ed __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2019 e, al
momento della presentazione della domanda di prestazioni LADI del genitore,
residenti a __________ (cfr. doc. 9).
Il 30 ottobre 2024,
all’insorgente è stato aperto un termine quadro per la riscossione di
prestazioni LADI dal 5 settembre 2024 al 4 settembre 2026, il suo guadagno
assicurato è stato fissato in fr. 8'653.- e la sua indennità giornaliera
stabilita in fr. 319.- lordi (cfr. doc. 33).
Il 25 novembre 2024, il
ricorrente è stato assegnato ad un corso collettivo di
riqualificazione/perfezionamento, che avrebbe dovuto seguire dal 2 al 20
dicembre 2024, teso al “rilevamento delle competenze nell’edilizia”
(cfr. doc. 41).
Il corso in questione è, poi,
stato revocato con comunicazione del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. 46) dopo che il
3 dicembre 2024 il ricorrente ha sottoscritto con __________ il “contratto
di missione 338461” per un’occupazione quale “operaio edile B”
presso la __________, a valere del 2 dicembre 2024 per un periodo massimo di
tre mesi, al 40-60% (cfr. doc. 44).
Dagli attestati di guadagno
intermedio in atti risulta che RI 1 ha conseguito un guadagno intermedio
lavorando presso la società in questione, nel mese di dicembre 2024, dal 2 al 6
dicembre, per tre-quattro ore al giorno, l’11 ed il 12 dicembre per cinque ore
al giorno, il 17 ed il 18 dicembre per quattro ore ed il 19 dicembre per due
ore (cfr. doc. 49, 51 e 53).
Nel mese di gennaio 2025, il
ricorrente ha dichiarato di non avere lavorato e di avere usufruito di giorni
di vacanza dal 6 al 12 gennaio (cfr. doc. 57).
Il 10 febbraio 2025, al
ricorrente è stata nuovamente assegnata la frequenza del corso di
riqualificazione/perfezionamento, volto al rilevamento delle competenze
dell’edilizia, previsto tra il 24 febbraio ed il 14 marzo 2025 (cfr. doc. 58).
RI 1 vi ha preso parte il 24
febbraio 2025 (cfr. doc. 62), mentre il 4 marzo 2025 risultava assente (cfr.
doc. 65).
Nel mese di febbraio 2025, il
ricorrente ha indicato di non avere lavorato (cfr. doc. 63).
Dal formulario “indicazioni
della persona assicurata” relativa al mese di marzo 2025, risulta che il
ricorrente è stato impossibilitato a lavorare, per malattia, dal 5 marzo al 1°
aprile 2025 (cfr. doc. 66). Egli ha contestualmente indicato di non avere
lavorato e nessuna indicazione figura quanto allo svolgimento di eventuali
prove di lavoro (cfr. doc. 66).
Con mail del 1° aprile 2025, il
ricorrente ha comunicato quanto segue all’URC:
"
(…) Egregi signori, in riferimento
alla vostra lettera del 21.03.2025, vi informo che per problemi familiari non
ho potuto presenziare all’incontro. Poi volevo avvisare che da domani
02.04.2025 inizierò a lavorare presso la __________. Mi scuso per il disagio
(…)” (cfr. doc. 73).
Questo il riscontro fornito a RI
1 da parte di __________ (collaboratore e consulente presso l’URC):
"
(…) grazie per la presa di
posizione che seppur tardive deve però e comunque essere formulata per il
tramite del documento ufficiale. Vista la sua situazione le concediamo
ulteriori 3 giorni da oggi per inoltrare le sue osservazioni (termine massimo
4.4.25). Inoltre, vista la situazione la invitiamo a volerci trasmettere copia
del contratto di lavoro in modo da poterlo verificare e decidere il da farsi
(annullamento pratica) (…)” (cfr. doc. 73).
Con e-mail del 4 aprile 2025, il
ricorrente ha trasmesso all’URC “il certificato medico dell’intervento che
ho eseguito (…)” (cfr. doc. 73).
Il dr. __________,
professionalmente attivo quale odontoiatra a __________ (__________, Italia),
il 5 marzo 2025, ha certificato di avere visitato quello stesso giorno il
ricorrente, cui ha prescritto una terapia antibiotica e per il quale ha
previsto un “intervento chirurgico di avulsione, ripulitura con
rigenerazione ossea eterologa ed implantoprotesi” per l’8 marzo successivo
ed una “visita di controllo e rimozione sutura dopo circa 10 giorni”. La
“prognosi clinica” è stata definita in “giorni quindici”, mentre
nulla è stato indicato relativamente ad un’eventuale inabilità lavorativa (cfr.
all. a doc. 67).
Con e-mail del 15 aprile 2025
destinata alla Sezione del lavoro, il ricorrente ha osservato quanto segue:
"
(…) sono stato assente dal 04.03
fino al 31.03, per aver effettuato un’operazione dentaria presso il centro
specialistico __________ di __________ per l’estrazione di due denti in questi
giorni di assenza e compresa anche la guarigione. Quindi sono tornato operativo
dal 01.04. (…)” (cfr. doc. 74).
Il TCA rileva che dagli
atti risulta che sin da ottobre 2024 al ricorrente sono state inflitte diverse
sanzioni dall’URC, qui di seguito elencate:
-
il 29 ottobre 2024, di quattro
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (IDI), per
non avere inviato le ricerche di un posto di lavoro per il periodo di controllo
di settembre (cfr. doc. 31);
-
il 27 novembre 2024, di cinque
giorni di sospensione dal diritto alle IDI, per avere trasmesso 10 ricerche
lavorative inerenti il periodo di controllo di ottobre 2024 rispetto alle 3-4
richieste a settimana (cfr. doc. 42);
-
il 28 novembre 2024, di sette
giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel periodo dal 16 luglio
al 4 settembre 2024 e quindi antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione
(cfr. doc. 43);
-
il 27 dicembre 2024, di cinque
giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel mese di novembre (cfr.
doc. 48);
-
il 20 gennaio 2025, di dieci
giorni, per non avere presentato ricerche di lavoro per il mese di dicembre
2024 (cfr. doc. 56), poi revocata il 25 febbraio 2025 in quanto gli “sforzi
di ricerca” erano stati “recapitati per tempo” (cfr. doc. 61);
-
il 21 febbraio 2025, di cinque
giorni, a causa dell’assenza al colloquio di consulenza del 17 gennaio 2025
(cfr. doc. 59);
-
il 21 febbraio 2025, di ulteriori
cinque giorni, a causa dell’“insufficienza qualitativa degli sforzi”
tesi alla ricerca di un posto di lavoro per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc.
60);
-
il 21 marzo 2025, di 10 giorni, a
causa dell’assenza del ricorrente al colloquio di consulenza previsto il 13
marzo 2025 (cfr. doc. 64);
-
il 18 aprile 2025, di 15 giorni
per la mancata comprova di ricerche di lavoro per il periodo di marzo 2025. In
particolare, in quest’occasione, l’URC ha indicato nella propria decisione
quanto segue:
"
(…) quanto tardivamente ricevuto
presenta sforzi di ricerca ritenuti quantitativamente insufficienti con
l’indicazione manoscritta inerente una presunta inabilità lavorata dal 5.3.2025
al 1.4.2025, situazione non validamente certificata da un documento medico
ufficiale (quanto prodotto in materia viene considerato come semplice prognosi
dentaria con prescrizione medica e previsioni di intervento)” (cfr. doc. 71).
Al riguardo il TCA rileva che, chiamato
puntualmente a formulare le proprie osservazioni a fronte dei provvedimenti
prospettati nei suoi confronti, il più delle volte RI 1 non ha dato seguito a
tali richieste.
Il 7 aprile 2025, dopo essere già
stato oggetto di buona parte delle sanzioni URC suindicate, il ricorrente è
stato segnalato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 68 e
70), che, successivamente, ha emesso una serie di sanzioni nei confronti
dell’assicurato.
Con un primo provvedimento del 29
aprile 2025, la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con la sospensione di
diciannove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per “l’assenza
ingiustificata ad un colloquio di consulenza o di controllo, per la 3° volta”
(cfr. doc. 73). Nelle proprie motivazioni, la Sezione del lavoro ha, in
particolare, indicato quanto segue:
"
L’URC, con data 14.03.2025, ha
inviato all’interessato, tramite “posta A Plus” una comunicazione di
convocazione per un colloquio di consulenza fissato per venerdì 21.03.2025 alle
ore 13:30.
L’interessato non si è presentato al colloquio presso
l’URC e non ha fornito alcun preavviso riguardo alla sua assenza.
Di conseguenza, l’URC in data 21.03.2025 ha inviato
all’interessato una “richiesta di giustificazione”, alla quale quest’ultimo non
ha fornito alcuna risposta. (…)
In data 07.04.2025, l’UG ha inviato al signor RI 1 un
“Termine per osservazioni”, allegando tutta la documentazione di riferimento.
L’UG lo ha invitato a formulare eventuali osservazioni scritte e a confermare i
periodi e i luoghi in cui si trovava all’estero.
Il signor RI 1, in data 15.04.2025, ha dichiarato
quanto segue:
“(…) come da accordi telefonici le scrivo le mie
motivazioni della mia assenza: sono stato assente dal 04.03 fino al 31.03, per
aver effettuato un’operazione dentaria presso il cento specialistico __________
di __________ (__________) per l’estrazione di due denti in questi giorni di
assenza e compresa anche la guarigione quindi sono tornato operativo dal 01.04.
Per quanto riguarda il soggiorno sono stato presso mia moglie che abita a __________
da dicembre. (…)”
(cfr. doc. 73 ed anche e-mail del 15 aprile 2025 del
ricorrente di cui al doc. 74).
Non ritenendo le giustificazioni
fornite dal ricorrente idonee a giustificare il mancato rispetto delle
istruzioni impartitegli dall’URC, la Sezione del lavoro ha, quindi e come
anticipato, sanzionato RI 1 con la sospensione di diciannove giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 73).
In
merito al fatto che da dicembre 2024 la moglie del ricorrente “abita a __________”
(cfr. supra), il TCA rileva che dalla copia dell’estratto del sistema
informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe
del Cantone Ticino, relativo a __________, in atti, risulta che la medesima ha
lasciato il Ticino per trasferirsi in Italia il 19 dicembre 2024 cfr. doc. 75).
Con
scritto del 30 aprile 2025, la Cassa, preso atto che “la sua situazione
familiare ha subito delle modifiche negli ultimi mesi, nel senso che sua moglie
si è trasferita stabilmente in Italia”, ha chiesto al ricorrente di fornire
le seguenti informazioni, e meglio:
" (…)
·
In che data sua moglie si è
trasferita dalla Svizzera all’Italia? Voglia cortesemente farci avere il
certificato di residente del Comune italiano e l’attestazione di partenza dal
Comune di __________;
·
I suoi figli __________ e __________
si sono pure trasferiti in Italia? In tal caso voglia inviarci i medesimi
documenti richiesti per la moglie.
·
I figli dove stanno attualmente
effettuando la formazione scolastica?
·
Attualmente lei dove vive
effettivamente?
·
Nel caso in cui fosse rientrato in
Ticino, vive da solo nell’appartamento di __________?
·
Nell’eventualità, con che
frequenza si reca in Italia a visitare i suoi familiari?
·
L’abitazione occupata da sua
moglie in Italia è in affitto o di vostra proprietà?” (cfr. doc. 76).
Dall’attestato di guadagno
intermedio e dal formulario IPA relativi al mese di aprile 2025 risulta che il
ricorrente è stato attivo presso __________ dal 21 al 24 e dal 28 al 30 aprile
nella misura di 4 ore al giorno (cfr. doc. 77-78)
Il 7 maggio 2025, la Sezione del
lavoro ha emesso nei confronti del ricorrente un’altra sanzione, sospendendolo
dal diritto alle indennità questa volta per tre giorni, per non essersi più,
dopo il primo incontro, “presentato agli
appuntamenti successivi” del “corso collettivo di
riqualificazione/perfezionamento (…) giustificando la sua assenza al secondo
incontro del 04.03.2025 con la presenza a una prova di lavoro. Tale prova,
tuttavia, non è mai stata né documentata né comprovata. Successivamente,
l’assicurato è rimasto silente di fronte ai richiami dell’organizzatore della
misura. A causa delle sue assenza, la misura è stata interrotta anticipatamente
dell’URC, in accordo con l’organizzatore. Di conseguenza, le osservazioni
fornite dal signor RI 1 in dal 06.05.2025 non sono state ritenute sufficienti a
giustificare la sua negligenza (…) Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio
ritiene che il signor RI 1 debba essere sospeso, per un determinato periodo,
dal diritto alle indennità di disoccupazione, per non aver frequentato interamente
il corso” (cfr. doc. 79).
Con e-mail del 12 maggio 2025, RI
1 ha fornito il seguente riscontro alle domande del 30 aprile precedente della
Cassa:
" (…)
-
La data in cui mia moglie è uscita
dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso il
Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.
-
La data in cui i miei figli sono
usciti dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso
il Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.
-
I miei figli sono regolarmente
iscritti presso gli istituti scolastici del Comune di residenza di __________.
-
Io vivo sempre in __________.
-
Preciso che non sono mai andato
via dal mio appartamento di __________.
-
Vado a trovare i miei familiari
nei giorni di festività.
-
L’abitazione occupata da mia
moglie con i figli non è di proprietà ma sono appoggiati momentaneamente presso
la nostra zia perché sono in attesa che si liberi un appartamento in affitto
già prenotato” (cfr. doc. 80).
Dalla dichiarazione del Comune di
__________ del 9 dicembre 2024 allegata alla mail del ricorrente del 12 maggio
2025 risulta che “la signora __________, unitamente ai figli __________ e __________,
ha notificato la partenza da __________ con effetto 20 dicembre 2024” (cfr.
all. a doc. 80), mentre il Comune di __________ ha attestato che la “dichiarazione
di residenza con provenienza dall’estero” per i tre è stata presentata il
16 dicembre 2024 (cfr. all. a doc. 80).
L’attestato di guadagno
intermedio del mese di maggio 2025 indica che il ricorrente ha lavorato tre ore
al giorno dal 6 all’8 maggio, il 12, dal 14 al 16, il 20, il 22 ed il 23,
nonché il 27 ed il 28 maggio 2025 (cfr. doc. 86), presso __________ e meglio
come risulta pure da formulario IPA (cfr. doc. 87).
Con decisione del 14 maggio 2025
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 82), la Cassa ha negato al ricorrente il
diritto all’erogazione delle prestazioni LADI dal 13 dicembre 2024, non
ritenendolo, dal profilo diritto nazionale, più residente nel nostro Paese dal
trasferimento in Italia della famiglia e, dal profilo internazionale,
considerandolo un vero frontaliere.
Con opposizione del 16 maggio
2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo
valere quanto segue:
" (…) per
quanto riguarda il mese di marzo, come da certificato medico, mi sono recato a __________
perché ho effettuato un’operazione dentaria dal mio medico di fiducia, e non
per vacanza o miei interessi personali.
Per dimostrare quanto scritto, vi allego il mio certificato di residenza
aggiornato in data 16.05.2025 e il permesso C che ho rinnovato il 12.05.2025.”
(cfr. doc. 83).
Il certificato di domicilio
emesso dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ il 16 maggio
2025 indica che il ricorrente è “domiciliato nel (…) Comune dal 14.05.2021 e
attualmente risiede al seguente indirizzo: __________” (cfr. all. a) a doc.
83).
Il permesso di domicilio “C”
risulta del ricorrente risulta essere stato rilasciato il 24 aprile 2025, con
validità sino al 1° maggio 2030 (cfr. all. b) a doc. 83).
Preso atto dell’opposizione
presentata da RI 1 contro la decisione del 14 maggio 2025, l’11 giugno seguente
la Cassa ha chiesto all’assicurato quanto segue:
" (…)
1) per quale motivo, nel mese di dicembre 2024, ha trasferito la sua
famiglia in Italia (__________) ed ha lasciato i permessi C in Svizzera, tra
l’altro, senza avvertire né l’Ufficio regionale di collocamento, né la Cassa
disoccupazione?
2) Le chiediamo cortesemente di compilare, firmare e ritornare
alla nostra amministrazione, il formulario “verifica residenza in Svizzera”
(…)” (cfr. doc. 90).
Il 13 giugno seguente, il
ricorrente ha fornito il seguente riscontro:
" (…) il
motivo perché i miei familiari sono andati via è molto semplice, uno è quello
che mia moglie ha cercato per un lungo periodo lavoro e non ha trovato nulla, e
l’altro perché anche io rimanendo senza lavoro la situazione economica iniziava
a pesare con i costi da supportare in Svizzera, ed abbiamo deciso di comune
accordo di trovare una situazione più serena per tutti in quanto c’è una zia di
mia moglie che gli ha ospitati a casa propria” (cfr. doc. 91).
Nel compilare il “formulario
risposte verifica residenza in Svizzera”, il ricorrente ha precisato:
-
di essere iscritto all’AIRE;
-
che il suo appartamento a __________ si compone di 2.5 locali;
-
che gli interessi ipotecari ammontano a fr. 1'500.- al mese circa;
-
di vivere da solo nell’appartamento di __________;
-
che la sua famiglia risiede a __________, in provincia di __________, in
“casa propria”;
-
che quando “era occupato presso l’ultimo datore di lavoro”
rientrava dalla sua famiglia “Mai, perché erano qui”, e che
dall’iscrizione in disoccupazione “rientra dalla sua famiglia” “nei
giorni di festa e qualche fine settimana”;
-
che non ha un veicolo e ne noleggia uno;
-
che __________ è il suo assicuratore malattia, il dr. med. __________ il
suo medico di fiducia;
-
che la durata del suo soggiorno settimanale in Ticino è “sempre”;
-
che con la Svizzera ha legami “lavorativi da 10 anni”;
-
che non è membro di società, associazioni o altri enti nel nostro Paese,
né è abbonato a riviste (cfr. all. a doc 91).
In ragione di quanto indicato dal
ricorrente sull’appartamento di __________, la Cassa gli ha chiesto se è
proprietario del bene immobile in questione, se sì, da quando ed in caso
contrario lo ha invitato a produrre una copia del contratto di locazione (cfr.
doc. 92).
RI 1 ha, poi, informato la parte
resistente di essere proprietario dell’appartamento di __________ “dal 2021”
(cfr. doc. 93).
Il 30 giugno 2025, la Sezione del
lavoro ha inflitto al ricorrente, tenuto conto delle precedenti sanzioni emesse
nei confronti di RI 1, una sanzione di ventidue giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione in ragione della consegna tardiva
delle ricerche di lavoro per il mese di aprile 2025. “Preso”, invece, “atto
che le ricerche di lavoro del mese di maggio 2025 sono state consegnate
dall’assicurato tempestivamente che (…) svolge un guadagno intermedio, l’UG non
entra nel merito di una verifica dell’idoneità al collocamento”, ha
contestualmente precisato l’amministrazione (cfr. doc. 95).
Con decisione su opposizione del
9 luglio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
supra consid. 1.2.).
Con un’ulteriore decisione del 31
luglio 2025 la Sezione del lavoro ha inflitto al ricorrente una sanzione di
venticinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione,
in ragione del fatto che RI 1 non aveva presentato alcuna ricerca di lavoro per
il periodo di controllo di giugno 2025 (cfr. doc. 98).
Il TCA rileva, infine, che sin
dal novembre 2024 le entrate del ricorrente erano soggette a
pignoramento/sequestro nella misura di fr. 2'800.- al mese dal 1° novembre 2024
(cfr. doc. 38) e di fr. 2'263.00 al mese dal 1° marzo 2025 (cfr. doc. 88).
2.3. Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
supra consid. 2.2.).
Da tali
presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere
contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre
2022 consid. 2.4.).
Inoltre
va osservato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In
concreto, determinante ai fini del presente giudizio è che dal 13 dicembre 2024
la moglie ed i figli del ricorrente si sono trasferiti in Italia, e meglio in __________,
a __________ e quindi ad oltre 1100 chilometri dal ricorrente.
Sebbene
il ricorrente pretenda, in ultima analisi e segnatamente nel proprio ricorso,
che il trasferimento in __________ della famiglia sarebbe unicamente temporaneo
(“Risiedo
regolarmente a __________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho
vissuto stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia
in Italia per ragioni economiche e familiari”; “Situazione temporanea della
famiglia - La presenza della mia famiglia in Italia è provvisoria e motivata
dalla mancanza di stabilità economica. La separazione è una condizione forzata,
non scelta. Il mio intento è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo
permetterà”; cfr. supra
consid. 1.2.), il TCA rileva che non solo al momento in cui è stata emessa la
decisione su opposizione del 9 luglio 2025 moglie e figli di RI 1 si trovavano
a __________, dove i bambini sono scolarizzati, da ben oltre sei mesi, ma anche
che per indicazione del ricorrente stesso, a maggio la sua famiglia veniva
ospitata da una zia della donna, poiché “sono in attesa che si liberi un
appartamento in affitto già prenotato” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 80),
ciò che evidentemente mal si concilia con un ricongiungimento della famiglia in
Svizzera.
In simili condizioni, il
TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza – e quindi
dal 13 dicembre 2024 al 9 luglio 2025 (ricordato che è la data della
decisione su opposizione impugnata
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio
2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del
22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) - il
centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli
familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF
8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF
8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V
51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in __________, dove
vivono e vivevano, stando a quanto indicato dal ricorrente sin dal 13 dicembre
2024, la moglie ed i figli minorenni, ad oltre 1'100 chilometri
dall’appartamento di proprietà di RI 1 a __________.
Egli non ha, infatti,
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), la quale esige, come visto
sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro
delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.3.; STF 8C_298/2022 del 14
settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;
pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015
del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05
dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt
ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi
soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il
rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro
luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo
presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Questo
Tribunale non ignora che a __________, allo stesso indirizzo ove aveva sede
l’ultima società datrice di lavoro dell’interessato, l’insorgente dispone di un
appartamento di 2,5 locali (cfr. supra consid. 2.2.) di proprietà, ma ritiene
che il ricorrente vi ha, tutt’al più, costituito una dimora secondaria (cfr.
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.1. che ha
confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).
I
legami del ricorrente in Italia (ove ha fatto pure rientro il fratello __________;
cfr. doc. 30) non sono, peraltro, unicamente legati alla sua famiglia.
RI
1, nativo di __________ (cfr. all. b a doc. 83) – Comune situato a 8 chilometri
da __________; cfr. Google Maps – seppure dal permesso di domicilio
rilasciatogli risulti entrato per la prima volta in Svizzera nel 2015, è in __________
che mantiene, per esempio, il proprio “medico di fiducia” (cfr. supra
consid. 2.2.).
Tant’è
che egli, ad inizio marzo 2025, è stato ivi visitato per un ascesso, quindi si
è sottoposto ad un intervento odontoiatrico a __________ qualche giorno dopo ed
ha poi deciso di restare, nonostante nessuna inabilità lavorativa sia mai stata
attestato dall’odontoiatra, sino alla fine del mese in __________ per togliere
i punti ed effettuare un controllo post operatorio che non si vede per quale
motivo non avrebbe potuto essere svolto da un dentista nel nostro Paese,
ov’egli pretende di risiedere da ormai dieci anni.
Del
resto, questa Corte rammenta, pure, che il ricorrente ha ricevuto numerose
sanzioni sia per non avere svolto le ricerche di lavoro durante il periodo di
diritto alle indennità di disoccupazione, sia per non essersi presentato a ben
tre colloqui di consulenza presso l’URC, sia per l’assenza durante il “corso
collettivo di riqualificazione/perfezionamento”.
Non
comprova, poi, la presenza nel nostro Cantone del ricorrente il fatto ch’egli
abbia sottoscritto un’assicurazione LAMal (obbligatoria per i domiciliati in
Svizzera ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal).
È,
inoltre, utile osservare che, sebbene in ogni caso ciò non basterebbe a
considerarlo residente nel nostro Paese ai sensi della LADI, dopo oltre dieci
anni di pretesa permanenza in Svizzera, il ricorrente ha fatto in un primo
momento valere di avere con il territorio unicamente legami professionali (cfr.
supra consid. 2.2.).
Solo
in sede ricorsuale RI 1 ha preteso di avere “rapporti personali” e “spese
documentabili” (che non ha, poi, documentato) nel nostro Paese (cfr. supra
consid. 1.3. e doc. I).
Il
TCA rileva pure che non è certamente escluso
intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui
si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137
consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere
amici e conoscenti in Svizzera per creare
il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
In
proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.
supra consid. 2.1.).
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (ai sensi dell’art. 6
della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero”
i cittadini italiani che trasferiscono la loro
residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione
all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni
dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra
l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare
è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione
dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), il TCA rileva, in primo luogo,
che la stessa è da valutare come un
indizio congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia
oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In
secondo luogo, questa Corte non può esimersi dal prendere atto del fatto che
dell’iscrizione in questione il ricorrente non ha fornito alcuna comprova
nonostante il “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”
indicasse di allegare l’iscrizione, qualora effettuata.
L’iscrizione
all’AIRE, rammenta questa Corte, in ogni caso, di per sé non comprova la
residenza effettiva nel nostro Paese del ricorrente (cfr. STCA 38.2022.47 del
19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid.
2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del
28 settembre 2016 consid. 2.4.)
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 9 luglio 2025 la Cassa ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto
realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è
stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28
agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023
N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15
del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
Su
questo punto, e meglio da profilo del diritto nazionale, la decisione su
opposizione del 9 luglio 2025 deve essere confermata.
2.4. Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato
possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di
diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del
12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin,
in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions
Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo
Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
Considerandi
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello
stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano
tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile
2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS
0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21.
marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR
2006.
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato
il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.
DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;
RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V
590.
consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.5
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona
che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna
in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato
membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in
disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento
(“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se
fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità
dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici
del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività
è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di
prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto
in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.6
In
una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che
rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o
due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il
convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine
en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e
abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo
statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse
dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a
creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.
883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già
menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale
un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa
a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del
22.
novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta
Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo
2021.
e citato da Daniele Cattaneo,
“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,
in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA
38.2015.9
del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51
del 15 dicembre 2014.
2.7
Il
Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il
disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato
membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione
regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza
in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che
non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati
hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato
e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010;
decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo
d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004
di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in
ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa
dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con
sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209
e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima
Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza
frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione
completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta,
nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in
quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi
frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza
all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far
valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.
5.3.).
In quel caso di specie il
TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato,
al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile
2019.
all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza
alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione
dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese
S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale
autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,
però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine
settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi
riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera
presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia
(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era
a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che
la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale
stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera
e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di
essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non
rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non
era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere
con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e
quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1
lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del
resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,
effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza
manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione
nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava
altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava
a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito
che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI
avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non
aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso
frontaliere.
2.8
In relazione più
specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo
statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte
nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi
in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale
carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle
baracche del cantiere.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2015.17
del 23 novembre 2015.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava
in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse
un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua
situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53
del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la
qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque
anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro
Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che
questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo
Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli
organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio
38.2021.30
del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che
l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al
beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di
rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)
una volta al mese, dall’altro, che gli erano
stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di
lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i
giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato
effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e
decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del
16.
agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un
assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e
prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività
temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9
ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e
meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non
lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha
ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori
stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a
quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che
possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi
a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il
ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la
documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora
effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo
dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione
dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato
gli atti.
In una sentenza 38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al
consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un
assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale
(guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile
2012.
- giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare
la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior
parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure
è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44
del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso
di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza 38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso
frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in
Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la
durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata
indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51
dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera
frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola
considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe
trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un
rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa
sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Infine, in una sentenza
38.2022.47
del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406
segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato
qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere
se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere,
ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto
trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a
un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a
svolgere una nuova attività lavorativa.
In
proposito cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15
gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22
novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.
2.9
Come visto, rientra
nella nozione di vero frontaliere colui che esercita un’attività
subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato
membro, nel quale ritorna giornalmente, o comunque almeno una volta la
settimana (cfr. supra consid. 2.4.-2.6.).
Nel
caso concreto, con decisione del 14 maggio 2025, la Cassa aveva inizialmente
ritenuto che RI 1 “deve essere considerato un vero
frontaliero” (cfr. supra consid. 1.1. e
doc. 82).
Nella propria decisione
su opposizione, invece, la Cassa, indicando che il ricorrente rientrava “regolarmente”
(senza nulla precisare quanto alla regolarità) presso la famiglia in __________,
ha escluso che RI 1 possa essere ritenuto un falso frontaliere, poiché, dal
profilo del diritto internazionale, “l’assicurato non ha svolto
attività stagionali ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile
tecnico e di operaio edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti
di durata indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può
essere annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1
rientra regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________
(Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera
duratura” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 100).
Per
quanto attiene al periodo dal 13 dicembre 2024, e meglio da quando la moglie ed
i figli del ricorrente si sono trasferiti in __________, la Cassa,
successivamente all’opposizione di RI 1, ha chiesto al ricorrente ogni quanto
egli, dal momento in cui si trovava iscritto alla disoccupazione, rientrava
dalla propria famiglia (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 90).
RI
1.
ha risposto “nei giorni di festa e qualche fine settimana” (cfr. all.
a doc. 91).
Tale
affermazione, a mente di questa Corte, non corrisponde al rientro regolare in __________
indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra).
Se
è, infatti, ben vero che RI 1 non svolgeva un’attività stagionale, che ha
ripetutamente negletto gli obblighi che gli si imponevano, sia in termini di
ricerche di lavoro mensili, che di presenza ai colloqui o ai corsi,
rispettivamente, che ha sostanzialmente trascorso la maggior parte del mese di
marzo 2025 a __________, è altrettanto vero che dal riscontro fornito dal
ricorrente non è, infatti, possibile concludere ch’egli faceva rientro dalla
propria famiglia, residente ad oltre 1100 chilometri dal suo appartamento di __________,
regolarmente.
Rispettivamente,
non può essere trascurata la circostanza che, seppur non ogni mese, egli abbia
comunque svolto un’attività di guadagno intermedio in ragione della quale la
sua presenza in Ticino non può essere messa in dubbio per i giorni che lo hanno
visto attivo professionalmente (cfr. supra consid. 2.2.).
Il TCA ritiene, quindi, che
la fattispecie vada approfondita dal profilo del diritto internazionale, in
particolare per quanto concerne l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto
di quanto stabilito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.7.-2.8.).
Ne
discende che a tal fine, considerato lo scopo della procedura di
opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio
giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la
procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a
cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010
consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare
i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V
188.
consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un
complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale
diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30
del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023), con particolare
riguardo al profilo del diritto internazionale.
In concreto, quindi, la
Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria
/ dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla questione a sapere se, in
ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere
qualificato come vero frontaliere.
Qualora la Cassa, dopo gli
accertamenti che è chiamata ad esperire, dovesse escludere che al ricorrente
possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, dovrà stabilire, non
da ultimo verificando se il ricorrente aveva effettivamente messo in vendita il
proprio appartamento e se aveva, o meno, rinunciato a fare ritorno in Italia,
s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare,
dunque, del diritto di opzione.
Al riguardo il TCA
sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.7.,
falso frontaliere non è esclusivamente colui che esercita un’attività
stagionale (per il caso di un lavoratore che aveva la propria residenza in
Sicilia, cfr. STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N.
76.
pag. 395 segg. richiamata al consid. 2.8.).
Questa
conclusione si impone tanto più che quanto fatto valere dalla Cassa, secondo
cui “prima di rispondere all’email, il 25 giugno 2025, l’assicurato ha
contattato la nostra amministrazione (…) durante questa telefonata (…) per ciò
che attiene il suo appartamento a __________, (…) ha comunicato che lo stesso è
stato messo in vendita, in quanto lui è da parecchio tempo che non riusciva a
pagare l’ipoteca” (cfr. doc. 100), rispettivamente, nel senso che “se
non dovesse trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non
esclude di trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la
famiglia” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 100), non trova concreto
riscontro documentale agli atti.
Nell’ipotesi in cui
l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso
frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione
dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per
beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso
dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10
giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del
9 luglio 2025 è confermata nella misura in cui il diritto alle prestazioni LADI
è stato negato all’assicurato in virtù del diritto nazionale.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO
1 affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9. e si pronunci
nuovamente in merito al diritto del ricorrente alle prestazioni LADI dal
profilo del diritto internazionale.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti