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Decisione

38.2025.42

Negato diritto a ID. A. non ha residenza in CH ex 8 cpv. 1 lett. c LADI. Centro relazioni personali in IT dove vivono moglie e figli dal 12.2024. In TI residenza secondaria. Atti rinviati a Cassa per ulteriori accertamenti della fattispecie dal profilo del diritto internazionale

14 novembre 2025Italiano72 min

interessi e di conseguenza la residenza dell’assicurato risulta essere a __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.42

CL/DC/gm

Lugano

14 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9

luglio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 14 maggio 2025 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che RI 1 – cittadino italiano nato

nel 1992, a beneficio di un permesso di domicilio “C”, annunciatosi presso

l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ il 5

settembre 2024 (cfr. doc. 1) - non poteva essere ritenuto residente in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 13 dicembre 2024.

Il provvedimento in questione è

stato così motivato:

" (…) Il

signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 05.09.2024 alla ricerca di

un’attività salariata a tempo pieno.

In occasione dell’apertura della pratica di

disoccupazione sia la moglie che i figli dell’assicurato erano residenti a __________.

A seguito di una segnalazione all’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona datata 29.04.2025, la Cassa ha

effettuato una verifica in merito alla situazione familiare dell’assicurato. Da

tale verifica è emerso che sia la moglie che i due figli si erano trasferiti in

Italia, a __________, dal 13.12.2024. Il signor RI 1 ha inoltre dichiarato di

recarsi presso la famiglia nei giorni di festività e nel marzo 2025 vi è

rimasto durante tutto il mese. I figli sono stati iscritti presso gli istituti

scolastici di tale Comune.

Conformemente alle disposizioni della LADI

l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

(art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Secondo le direttive della Segreteria di

stato dell’economia per lavorativa per lavoratore frontaliero, secondo l’art. 1

lett. f RB, si intende qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata

(n. marg. A4 e segg.) o autonoma (n. marg. A52 e segg.) in uno Stato membro (n.

marg. A76 e segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno

una volta alla settimana.

Pendolare giornaliero: è considerato vero

lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma

risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di

norma non dimora (cfr. residenza secondaria, n. marg. A76 e seg) nello Stato in

cui lavora ed il luogo dell’attività professionale e quello in cui vive si

trovano in una zona vicina al confine.

Pendolare settimanale: sono considerati

veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello

Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza

solamente nei giorni liberi (circolare menzionata marg. A27 e A28).

Fatti

I veri tipici frontalieri sono

caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è

finalizzata unicamente all’esercizio dell’attività lavorativa. In caso di

disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano

perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri

interessi vitali.

Pertanto il legislatore ha stabilito che la

competenza spetta allo Stato di residenza: in caso di disoccupazione completa i

veri lavoratori frontalieri riscuotono le prestazioni nello Stato di residenza

(circolazione menzionata marg. D21 e D22).

Nel caso in esame, il centro degli

interessi e di conseguenza la residenza dell’assicurato risulta essere a __________,

dove risiede la moglie e i due figli. Il signor RI 1 non può pertanto essere

ritenuto residente a __________ a partire dal 13.12.2024.

In particolare non è possibile concludere,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro

degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliero e non può

più essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione,

in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 82)

1.2. A

seguito dell’opposizione interposta da RI 1 con la decisione emessa nei suoi

confronti (cfr. doc. 83), il 9 luglio 2025 la Cassa ha emanato una decisione su

opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:

" (…) Nel

caso in esame, si evince che il centro preponderante degli interessi, che nel

campo dell’assicurazione disoccupazione risulta essere la famiglia

dell’assicurato, dal 13 dicembre 2024 si è trasferita nuovamente in Italia (la

moglie con suoi due figli). Questa informazione non è stata data

dall’assicurato bensì da una segnalazione alla Sezione del lavoro, Ufficio

giuridico di Bellinzona.

Infatti occorre precisare che per la LADI

(…) è fondamentale per avere diritto alle prestazioni, risiedere in Svizzera e

soprattutto avere l’intenzione di conservare la residenza durante un certo

periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali. Si ribadisce

altresì che secondo giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la

LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile sia dalla

dimora abituale, sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli

stranieri.

L’assicurato ha invece trasferito l’intera

famiglia, composta dalla moglie e da 2 figli, in Italia, per la precisione a __________

Comune nella Provincia di __________. Inoltre ha precisato che se non dovesse

trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non esclude di

trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la sua

famiglia.

Attualmente, secondo la comunicazione

telefonica dell’assicurato del 25 giugno 2025, il lavoro che svolge presso __________

è precario in quanto lavora solo 9 ore settimanali (…).

Inoltre, egli ha specificato di recarsi

dalla sua famiglia nei giorni festivi e qualche fine settimana ed il legame che

ha, da dieci anni, con la Svizzera è un legame esclusivamente lavorativo in

quanto non è membro di alcuna società o associazione o ente e non è abbonato a

giornali o riviste in territorio svizzero.

Si precisa altresì che durante l’intero

mese di marzo 2025 l’assicurato ha dichiarato di essere stato a __________, in

quanto ha dovuto subire un’operazione ai denti.

Inoltre, il suo appartamento di __________

è stato messo in vendita, in quanto egli non riusciva più a pagare l’ipoteca.

Egli inoltre non è in possesso di un’auto ma esclusivamente di una a noleggio.

Anche per quanto riguarda il diritto

internazionale, si precisa che l’assicurato non ha svolto attività stagionali

ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile tecnico e di operaio

edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti di durata

indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può essere

annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1 rientra

regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________

(Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera

duratura. (…)” (cfr. all. 1 a doc. III).

1.3. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso,

chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto

all’indennità di disoccupazione dal 13 dicembre 2024 e, in via subordinata, di

“disporre ulteriori accertamenti in merito alla mia effettiva residenza in

Svizzera” (cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa

ricorsuale, l’insorgente ha segnatamente addotto:

"

(…)

1. Residenza effettiva

in Svizzera

Risiedo regolarmente a

__________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho vissuto

stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia in Italia

per ragioni economiche e familiari. Il mio domicilio ufficiale è sempre rimasto

in Svizzera e non ho mai trasferito la mia residenza all’estero.

2. Legami forti con la

Svizzera

Il mio centro di vita è

rimasto la Svizzera: ho rapporti personali, spese documentabili, attività

lavorative e quotidianità ancorata al territorio svizzero. La presenza

occasionale nei fine settimana in Italia è motivata esclusivamente da esigenze

familiari. Preciso inoltre che non ho mai stabilito un domicilio ufficiale in

Italia né effettuato alcuna iscrizione anagrafica o sanitaria nel Comune di __________.

3. Situazione

lavorativa e disponibilità al collocamento

Sono attivamente alla

ricerca di lavoro in Svizzera e sono iscritto presso l’Ufficio regionale di

collocamento (URC) del 5 settembre 2024. Ho svolto lavori anche dopo il

fallimento della ditta precedente e continuo a rendermi disponibile per nuove

occupazioni.

4. Situazione

temporanea della famiglia

La presenza della mia

famiglia in Italia è provvisoria e motivata dalla mancanza di stabilità

economica. La separazione è una condizione forzata, non scelta. Il mio intento

è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo

permetterà.

5. Violazione del

principio di proporzionalità

La decisione impugnata

appare sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti. La mia situazione

personale è già fortemente penalizzata dalla perdita del lavoro e da difficoltà

economiche oggettive. L’esclusione dal diritto alla disoccupazione basandosi su

elementi interpretabili come “presunzioni” e non fatti oggettivi, rappresenta

un pregiudizio eccessivo (…)” (cfr. doc. I).

1.4. Nella

sua risposta del 27 agosto 2025 la Cassa ha proposto di respingere

l’impugnativa ed in merito alle censure ricorsuali ha, in particolare,

osservato quanto segue:

"

(…)

1. Residenza effettiva

in Svizzera

Il sig. RI 1 afferma di

risiedere a __________ in un appartamento di sua proprietà. Tuttavia, egli

stesso ha comunicato di aver messo in vendita tale appartamento per difficoltà

economiche. Anche ammesso che ad oggi l’assicurato risulti ancora formalmente

registrato, la situazione appare temporanea e precaria, incompatibile con un

effettivo centro di interessi in Svizzera.

2. Legami forti con la

Svizzera

Non si contesta che

l’assicurato intrattenga rapporti professionali in Svizzera e intenda

lavorarvi. Tuttavia, la moglie e i due figli minori risiedono a __________,

dove i bambini risultano iscritti a scuola. Inoltre, il sig. RI 1 ha ricevuto

cure mediche (un intervento odontoiatrico) presso il proprio medico di fiducia

nello stesso Comune, denotando ulteriori legami personali con l’Italia.

3. Disponibilità al

collocamento

Il sig. RI 1 è

regolarmente iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento dal 5

settembre 2024. Ciò non modifica tuttavia la valutazione sul centro degli

interessi, che rimane in Italia.

4. Situazione familiare

L’assicurato sostiene

che la permanenza della famiglia in Italia sia temporanea. Tuttavia, il

trasferimento è avvenuto il 13 dicembre 2024 e non è stato comunicato

tempestivamente alla Cassa. Considerata la giovane età dei figli, già integrati

nel sistema scolastico italiano, la vendita dell’appartamento di __________,

l’ipotesi di un ricongiungimento familiare in Svizzera non appare credibile.

5. Sul principio di

proporzionalità

L’assicurato lamenta

una presunta violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la

decisione impugnata sarebbe eccessivamente penalizzante rispetto alla sua

situazione personale ed economica, già aggravata dalla perdita del lavoro. Tale

censura non può essere accolta. La decisione di esclusione dal diritto alle

indennità di disoccupazione non si fonda su mere presunzioni, bensì su fatti

concreti e documentati, tra i quali:

·

Il trasferimento della famiglia in Italia (dicembre 2024),

circostanza non comunicata agli uffici competenti;

·

La messa in vendita dell’appartamento di __________, composto da

2.5 locali;

·

L’assenza di un’automobile immatricolata in Ticino e il ricorso,

in caso di bisogno, a veicoli a noleggio;

·

L’esecuzione di un intervento odontoiatrico presso il medico di

fiducia a __________, dove risiede la famiglia;

·

Le numerose sanzioni inflitte dall’URC e dalla SDL per

complessivi 105 giorni di sospensione (decisione SDL del 31 luglio 2025, n. __________),

dovute a mancate o tardive ricerche di lavoro, assenze a colloqui di consulenza

e la mancata partecipazione a corsi di reintegrazione.

Quanto al richiamo

relativo al diritto internazionale, si ribadisce che l’assicurato ha svolto

attività lavorative con contratti a tempo indeterminato e non attività

stagionali. Egli rientra pertanto tra i veri frontalieri avendo trasferito

volontariamente la propria famiglia in Italia e mantenendo in Svizzera legami

di natura prevalentemente professionale. Ne consegue che non vi è stata alcuna

violazione del principio di proporzionalità, ma l’applicazione coerente della

normativa e dei criteri giurisprudenziali vigenti.

Alla luce di quanto

esposto, ci confermiamo integralmente nella nostra decisione di opposizione”

(cfr. doc. VI).

1.5. Il 27 agosto 2025, questa Corte,

oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa, ha assegnato alle parti

un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi

scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Uno

dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di residenza, basato

sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza

effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni

personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023

del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022

del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022

consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché

molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di

residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal

domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art.

13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri

(cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017 consid. 2.

In

una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali

a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non

soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già

menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva

lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima

della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto

comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare

il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1

lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una

persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide

con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di

vita.

In

una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere

vero, argomentando:

"

(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare

genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra

lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri

settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

Con sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si

trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era

trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come

falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e

mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5

locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

In

un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già

menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si

trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B

rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui

famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia

(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in

prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non

avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva

diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal

1° luglio 2017.

In una

sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e

seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui

famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

A

tale proposito cfr. STF 8C_380/2020

del 24 settembre 2020,

pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con

sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli

interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni

personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la

quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il

marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,

aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta

Corte ha in particolare sottolineato:

"

4.2.2. (…) la questione del luogo

in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

4.2.3.

Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale

cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue

relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in

Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e

mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento

oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in

Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle

tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso

dell'art. 8 LADI.

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo

di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può

trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui

vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si

sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale

cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del

ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che

trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la

moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che

il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in

Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati

dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il

ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane

da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato

possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il

giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie

le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue

relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,

riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal

momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale

cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della

moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto

essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di

scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività

professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la

disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso

di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in

Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti

accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto

concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi

personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in

questione.”.

Infine,

con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto

a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del

mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni

personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove

risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione

spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro

Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato

che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non

risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr.

anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla

STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF

8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA

38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA

38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA

38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.2. Nella presente evenienza, dalle

carte processuali emerge che RI 1 - cittadino italiano nato il __________ 1992,

a beneficio di un permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 1 e 8) –, dopo essere

stato socio e gerente della __________ (sciolta in seguito al fallimento

pronunciato il 15 febbraio 2023 e per la quale il ricorrente è stato attivo dal

1° gennaio 2020 allo scioglimento come “responsabile tecnico”, con un

salario di fr. 12’500.- al mese; cfr. doc. 15) ha lavorato per la __________

dal 1° marzo 2023 al 4 luglio 2024 quale “responsabile / tecnico cantieri”,

con uno stipendio mensile di fr. 9'000.- al mese (cfr. doc. 3 e 12).

L’attività lavorativa è cessata

in conseguenza del fallimento della Sagl (che aveva quale socio e gerente il

fratello del ricorrente, __________, e sede in __________, ove RI 1 fa valere

di risiedere; cfr. doc. 30), sciolta con decisione della Pretura del Distretto

di __________ del 3 luglio 2024 a far tempo dal giorno seguente (cfr. estratto

del registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch

e doc. 3; consultato online il 6 ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i

suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021

dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

La disdetta del rapporto

lavorativo è stata in concreto comunicata a RI 1 dall’Ufficio dei fallimenti in

data 15 luglio 2024 (cfr. doc. 16).

Il 5 settembre 2024 l’assicurato

si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa

del 100% (cfr. doc. 1) e con domanda di indennità di disoccupazione ha, poi,

rivendicato le prestazioni LADI dal 4 luglio 2024 (cfr. doc. 3).

Dal modulo “obbligo di

mantenimento nei confronti dei figli”, risulta che il ricorrente è padre di

__________ ed __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2019 e, al

momento della presentazione della domanda di prestazioni LADI del genitore,

residenti a __________ (cfr. doc. 9).

Il 30 ottobre 2024,

all’insorgente è stato aperto un termine quadro per la riscossione di

prestazioni LADI dal 5 settembre 2024 al 4 settembre 2026, il suo guadagno

assicurato è stato fissato in fr. 8'653.- e la sua indennità giornaliera

stabilita in fr. 319.- lordi (cfr. doc. 33).

Il 25 novembre 2024, il

ricorrente è stato assegnato ad un corso collettivo di

riqualificazione/perfezionamento, che avrebbe dovuto seguire dal 2 al 20

dicembre 2024, teso al “rilevamento delle competenze nell’edilizia”

(cfr. doc. 41).

Il corso in questione è, poi,

stato revocato con comunicazione del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. 46) dopo che il

3 dicembre 2024 il ricorrente ha sottoscritto con __________ il “contratto

di missione 338461” per un’occupazione quale “operaio edile B”

presso la __________, a valere del 2 dicembre 2024 per un periodo massimo di

tre mesi, al 40-60% (cfr. doc. 44).

Dagli attestati di guadagno

intermedio in atti risulta che RI 1 ha conseguito un guadagno intermedio

lavorando presso la società in questione, nel mese di dicembre 2024, dal 2 al 6

dicembre, per tre-quattro ore al giorno, l’11 ed il 12 dicembre per cinque ore

al giorno, il 17 ed il 18 dicembre per quattro ore ed il 19 dicembre per due

ore (cfr. doc. 49, 51 e 53).

Nel mese di gennaio 2025, il

ricorrente ha dichiarato di non avere lavorato e di avere usufruito di giorni

di vacanza dal 6 al 12 gennaio (cfr. doc. 57).

Il 10 febbraio 2025, al

ricorrente è stata nuovamente assegnata la frequenza del corso di

riqualificazione/perfezionamento, volto al rilevamento delle competenze

dell’edilizia, previsto tra il 24 febbraio ed il 14 marzo 2025 (cfr. doc. 58).

RI 1 vi ha preso parte il 24

febbraio 2025 (cfr. doc. 62), mentre il 4 marzo 2025 risultava assente (cfr.

doc. 65).

Nel mese di febbraio 2025, il

ricorrente ha indicato di non avere lavorato (cfr. doc. 63).

Dal formulario “indicazioni

della persona assicurata” relativa al mese di marzo 2025, risulta che il

ricorrente è stato impossibilitato a lavorare, per malattia, dal 5 marzo al 1°

aprile 2025 (cfr. doc. 66). Egli ha contestualmente indicato di non avere

lavorato e nessuna indicazione figura quanto allo svolgimento di eventuali

prove di lavoro (cfr. doc. 66).

Con mail del 1° aprile 2025, il

ricorrente ha comunicato quanto segue all’URC:

"

(…) Egregi signori, in riferimento

alla vostra lettera del 21.03.2025, vi informo che per problemi familiari non

ho potuto presenziare all’incontro. Poi volevo avvisare che da domani

02.04.2025 inizierò a lavorare presso la __________. Mi scuso per il disagio

(…)” (cfr. doc. 73).

Questo il riscontro fornito a RI

1 da parte di __________ (collaboratore e consulente presso l’URC):

"

(…) grazie per la presa di

posizione che seppur tardive deve però e comunque essere formulata per il

tramite del documento ufficiale. Vista la sua situazione le concediamo

ulteriori 3 giorni da oggi per inoltrare le sue osservazioni (termine massimo

4.4.25). Inoltre, vista la situazione la invitiamo a volerci trasmettere copia

del contratto di lavoro in modo da poterlo verificare e decidere il da farsi

(annullamento pratica) (…)” (cfr. doc. 73).

Con e-mail del 4 aprile 2025, il

ricorrente ha trasmesso all’URC “il certificato medico dell’intervento che

ho eseguito (…)” (cfr. doc. 73).

Il dr. __________,

professionalmente attivo quale odontoiatra a __________ (__________, Italia),

il 5 marzo 2025, ha certificato di avere visitato quello stesso giorno il

ricorrente, cui ha prescritto una terapia antibiotica e per il quale ha

previsto un “intervento chirurgico di avulsione, ripulitura con

rigenerazione ossea eterologa ed implantoprotesi” per l’8 marzo successivo

ed una “visita di controllo e rimozione sutura dopo circa 10 giorni”. La

“prognosi clinica” è stata definita in “giorni quindici”, mentre

nulla è stato indicato relativamente ad un’eventuale inabilità lavorativa (cfr.

all. a doc. 67).

Con e-mail del 15 aprile 2025

destinata alla Sezione del lavoro, il ricorrente ha osservato quanto segue:

"

(…) sono stato assente dal 04.03

fino al 31.03, per aver effettuato un’operazione dentaria presso il centro

specialistico __________ di __________ per l’estrazione di due denti in questi

giorni di assenza e compresa anche la guarigione. Quindi sono tornato operativo

dal 01.04. (…)” (cfr. doc. 74).

Il TCA rileva che dagli

atti risulta che sin da ottobre 2024 al ricorrente sono state inflitte diverse

sanzioni dall’URC, qui di seguito elencate:

-

il 29 ottobre 2024, di quattro

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (IDI), per

non avere inviato le ricerche di un posto di lavoro per il periodo di controllo

di settembre (cfr. doc. 31);

-

il 27 novembre 2024, di cinque

giorni di sospensione dal diritto alle IDI, per avere trasmesso 10 ricerche

lavorative inerenti il periodo di controllo di ottobre 2024 rispetto alle 3-4

richieste a settimana (cfr. doc. 42);

-

il 28 novembre 2024, di sette

giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel periodo dal 16 luglio

al 4 settembre 2024 e quindi antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione

(cfr. doc. 43);

-

il 27 dicembre 2024, di cinque

giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel mese di novembre (cfr.

doc. 48);

-

il 20 gennaio 2025, di dieci

giorni, per non avere presentato ricerche di lavoro per il mese di dicembre

2024 (cfr. doc. 56), poi revocata il 25 febbraio 2025 in quanto gli “sforzi

di ricerca” erano stati “recapitati per tempo” (cfr. doc. 61);

-

il 21 febbraio 2025, di cinque

giorni, a causa dell’assenza al colloquio di consulenza del 17 gennaio 2025

(cfr. doc. 59);

-

il 21 febbraio 2025, di ulteriori

cinque giorni, a causa dell’“insufficienza qualitativa degli sforzi”

tesi alla ricerca di un posto di lavoro per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc.

60);

-

il 21 marzo 2025, di 10 giorni, a

causa dell’assenza del ricorrente al colloquio di consulenza previsto il 13

marzo 2025 (cfr. doc. 64);

-

il 18 aprile 2025, di 15 giorni

per la mancata comprova di ricerche di lavoro per il periodo di marzo 2025. In

particolare, in quest’occasione, l’URC ha indicato nella propria decisione

quanto segue:

"

(…) quanto tardivamente ricevuto

presenta sforzi di ricerca ritenuti quantitativamente insufficienti con

l’indicazione manoscritta inerente una presunta inabilità lavorata dal 5.3.2025

al 1.4.2025, situazione non validamente certificata da un documento medico

ufficiale (quanto prodotto in materia viene considerato come semplice prognosi

dentaria con prescrizione medica e previsioni di intervento)” (cfr. doc. 71).

Al riguardo il TCA rileva che, chiamato

puntualmente a formulare le proprie osservazioni a fronte dei provvedimenti

prospettati nei suoi confronti, il più delle volte RI 1 non ha dato seguito a

tali richieste.

Il 7 aprile 2025, dopo essere già

stato oggetto di buona parte delle sanzioni URC suindicate, il ricorrente è

stato segnalato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 68 e

70), che, successivamente, ha emesso una serie di sanzioni nei confronti

dell’assicurato.

Con un primo provvedimento del 29

aprile 2025, la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con la sospensione di

diciannove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per “l’assenza

ingiustificata ad un colloquio di consulenza o di controllo, per la 3° volta”

(cfr. doc. 73). Nelle proprie motivazioni, la Sezione del lavoro ha, in

particolare, indicato quanto segue:

"

L’URC, con data 14.03.2025, ha

inviato all’interessato, tramite “posta A Plus” una comunicazione di

convocazione per un colloquio di consulenza fissato per venerdì 21.03.2025 alle

ore 13:30.

L’interessato non si è presentato al colloquio presso

l’URC e non ha fornito alcun preavviso riguardo alla sua assenza.

Di conseguenza, l’URC in data 21.03.2025 ha inviato

all’interessato una “richiesta di giustificazione”, alla quale quest’ultimo non

ha fornito alcuna risposta. (…)

In data 07.04.2025, l’UG ha inviato al signor RI 1 un

“Termine per osservazioni”, allegando tutta la documentazione di riferimento.

L’UG lo ha invitato a formulare eventuali osservazioni scritte e a confermare i

periodi e i luoghi in cui si trovava all’estero.

Il signor RI 1, in data 15.04.2025, ha dichiarato

quanto segue:

“(…) come da accordi telefonici le scrivo le mie

motivazioni della mia assenza: sono stato assente dal 04.03 fino al 31.03, per

aver effettuato un’operazione dentaria presso il cento specialistico __________

di __________ (__________) per l’estrazione di due denti in questi giorni di

assenza e compresa anche la guarigione quindi sono tornato operativo dal 01.04.

Per quanto riguarda il soggiorno sono stato presso mia moglie che abita a __________

da dicembre. (…)”

(cfr. doc. 73 ed anche e-mail del 15 aprile 2025 del

ricorrente di cui al doc. 74).

Non ritenendo le giustificazioni

fornite dal ricorrente idonee a giustificare il mancato rispetto delle

istruzioni impartitegli dall’URC, la Sezione del lavoro ha, quindi e come

anticipato, sanzionato RI 1 con la sospensione di diciannove giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 73).

In

merito al fatto che da dicembre 2024 la moglie del ricorrente “abita a __________”

(cfr. supra), il TCA rileva che dalla copia dell’estratto del sistema

informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe

del Cantone Ticino, relativo a __________, in atti, risulta che la medesima ha

lasciato il Ticino per trasferirsi in Italia il 19 dicembre 2024 cfr. doc. 75).

Con

scritto del 30 aprile 2025, la Cassa, preso atto che “la sua situazione

familiare ha subito delle modifiche negli ultimi mesi, nel senso che sua moglie

si è trasferita stabilmente in Italia”, ha chiesto al ricorrente di fornire

le seguenti informazioni, e meglio:

" (…)

·

In che data sua moglie si è

trasferita dalla Svizzera all’Italia? Voglia cortesemente farci avere il

certificato di residente del Comune italiano e l’attestazione di partenza dal

Comune di __________;

·

I suoi figli __________ e __________

si sono pure trasferiti in Italia? In tal caso voglia inviarci i medesimi

documenti richiesti per la moglie.

·

I figli dove stanno attualmente

effettuando la formazione scolastica?

·

Attualmente lei dove vive

effettivamente?

·

Nel caso in cui fosse rientrato in

Ticino, vive da solo nell’appartamento di __________?

·

Nell’eventualità, con che

frequenza si reca in Italia a visitare i suoi familiari?

·

L’abitazione occupata da sua

moglie in Italia è in affitto o di vostra proprietà?” (cfr. doc. 76).

Dall’attestato di guadagno

intermedio e dal formulario IPA relativi al mese di aprile 2025 risulta che il

ricorrente è stato attivo presso __________ dal 21 al 24 e dal 28 al 30 aprile

nella misura di 4 ore al giorno (cfr. doc. 77-78)

Il 7 maggio 2025, la Sezione del

lavoro ha emesso nei confronti del ricorrente un’altra sanzione, sospendendolo

dal diritto alle indennità questa volta per tre giorni, per non essersi più,

dopo il primo incontro, “presentato agli

appuntamenti successivi” del “corso collettivo di

riqualificazione/perfezionamento (…) giustificando la sua assenza al secondo

incontro del 04.03.2025 con la presenza a una prova di lavoro. Tale prova,

tuttavia, non è mai stata né documentata né comprovata. Successivamente,

l’assicurato è rimasto silente di fronte ai richiami dell’organizzatore della

misura. A causa delle sue assenza, la misura è stata interrotta anticipatamente

dell’URC, in accordo con l’organizzatore. Di conseguenza, le osservazioni

fornite dal signor RI 1 in dal 06.05.2025 non sono state ritenute sufficienti a

giustificare la sua negligenza (…) Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio

ritiene che il signor RI 1 debba essere sospeso, per un determinato periodo,

dal diritto alle indennità di disoccupazione, per non aver frequentato interamente

il corso” (cfr. doc. 79).

Con e-mail del 12 maggio 2025, RI

1 ha fornito il seguente riscontro alle domande del 30 aprile precedente della

Cassa:

" (…)

-

La data in cui mia moglie è uscita

dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso il

Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.

-

La data in cui i miei figli sono

usciti dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso

il Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.

-

I miei figli sono regolarmente

iscritti presso gli istituti scolastici del Comune di residenza di __________.

-

Io vivo sempre in __________.

-

Preciso che non sono mai andato

via dal mio appartamento di __________.

-

Vado a trovare i miei familiari

nei giorni di festività.

-

L’abitazione occupata da mia

moglie con i figli non è di proprietà ma sono appoggiati momentaneamente presso

la nostra zia perché sono in attesa che si liberi un appartamento in affitto

già prenotato” (cfr. doc. 80).

Dalla dichiarazione del Comune di

__________ del 9 dicembre 2024 allegata alla mail del ricorrente del 12 maggio

2025 risulta che “la signora __________, unitamente ai figli __________ e __________,

ha notificato la partenza da __________ con effetto 20 dicembre 2024” (cfr.

all. a doc. 80), mentre il Comune di __________ ha attestato che la “dichiarazione

di residenza con provenienza dall’estero” per i tre è stata presentata il

16 dicembre 2024 (cfr. all. a doc. 80).

L’attestato di guadagno

intermedio del mese di maggio 2025 indica che il ricorrente ha lavorato tre ore

al giorno dal 6 all’8 maggio, il 12, dal 14 al 16, il 20, il 22 ed il 23,

nonché il 27 ed il 28 maggio 2025 (cfr. doc. 86), presso __________ e meglio

come risulta pure da formulario IPA (cfr. doc. 87).

Con decisione del 14 maggio 2025

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 82), la Cassa ha negato al ricorrente il

diritto all’erogazione delle prestazioni LADI dal 13 dicembre 2024, non

ritenendolo, dal profilo diritto nazionale, più residente nel nostro Paese dal

trasferimento in Italia della famiglia e, dal profilo internazionale,

considerandolo un vero frontaliere.

Con opposizione del 16 maggio

2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo

valere quanto segue:

" (…) per

quanto riguarda il mese di marzo, come da certificato medico, mi sono recato a __________

perché ho effettuato un’operazione dentaria dal mio medico di fiducia, e non

per vacanza o miei interessi personali.

Per dimostrare quanto scritto, vi allego il mio certificato di residenza

aggiornato in data 16.05.2025 e il permesso C che ho rinnovato il 12.05.2025.”

(cfr. doc. 83).

Il certificato di domicilio

emesso dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ il 16 maggio

2025 indica che il ricorrente è “domiciliato nel (…) Comune dal 14.05.2021 e

attualmente risiede al seguente indirizzo: __________” (cfr. all. a) a doc.

83).

Il permesso di domicilio “C”

risulta del ricorrente risulta essere stato rilasciato il 24 aprile 2025, con

validità sino al 1° maggio 2030 (cfr. all. b) a doc. 83).

Preso atto dell’opposizione

presentata da RI 1 contro la decisione del 14 maggio 2025, l’11 giugno seguente

la Cassa ha chiesto all’assicurato quanto segue:

" (…)

1) per quale motivo, nel mese di dicembre 2024, ha trasferito la sua

famiglia in Italia (__________) ed ha lasciato i permessi C in Svizzera, tra

l’altro, senza avvertire né l’Ufficio regionale di collocamento, né la Cassa

disoccupazione?

2) Le chiediamo cortesemente di compilare, firmare e ritornare

alla nostra amministrazione, il formulario “verifica residenza in Svizzera”

(…)” (cfr. doc. 90).

Il 13 giugno seguente, il

ricorrente ha fornito il seguente riscontro:

" (…) il

motivo perché i miei familiari sono andati via è molto semplice, uno è quello

che mia moglie ha cercato per un lungo periodo lavoro e non ha trovato nulla, e

l’altro perché anche io rimanendo senza lavoro la situazione economica iniziava

a pesare con i costi da supportare in Svizzera, ed abbiamo deciso di comune

accordo di trovare una situazione più serena per tutti in quanto c’è una zia di

mia moglie che gli ha ospitati a casa propria” (cfr. doc. 91).

Nel compilare il “formulario

risposte verifica residenza in Svizzera”, il ricorrente ha precisato:

-

di essere iscritto all’AIRE;

-

che il suo appartamento a __________ si compone di 2.5 locali;

-

che gli interessi ipotecari ammontano a fr. 1'500.- al mese circa;

-

di vivere da solo nell’appartamento di __________;

-

che la sua famiglia risiede a __________, in provincia di __________, in

“casa propria”;

-

che quando “era occupato presso l’ultimo datore di lavoro”

rientrava dalla sua famiglia “Mai, perché erano qui”, e che

dall’iscrizione in disoccupazione “rientra dalla sua famiglia” “nei

giorni di festa e qualche fine settimana”;

-

che non ha un veicolo e ne noleggia uno;

-

che __________ è il suo assicuratore malattia, il dr. med. __________ il

suo medico di fiducia;

-

che la durata del suo soggiorno settimanale in Ticino è “sempre”;

-

che con la Svizzera ha legami “lavorativi da 10 anni”;

-

che non è membro di società, associazioni o altri enti nel nostro Paese,

né è abbonato a riviste (cfr. all. a doc 91).

In ragione di quanto indicato dal

ricorrente sull’appartamento di __________, la Cassa gli ha chiesto se è

proprietario del bene immobile in questione, se sì, da quando ed in caso

contrario lo ha invitato a produrre una copia del contratto di locazione (cfr.

doc. 92).

RI 1 ha, poi, informato la parte

resistente di essere proprietario dell’appartamento di __________ “dal 2021”

(cfr. doc. 93).

Il 30 giugno 2025, la Sezione del

lavoro ha inflitto al ricorrente, tenuto conto delle precedenti sanzioni emesse

nei confronti di RI 1, una sanzione di ventidue giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione in ragione della consegna tardiva

delle ricerche di lavoro per il mese di aprile 2025. “Preso”, invece, “atto

che le ricerche di lavoro del mese di maggio 2025 sono state consegnate

dall’assicurato tempestivamente che (…) svolge un guadagno intermedio, l’UG non

entra nel merito di una verifica dell’idoneità al collocamento”, ha

contestualmente precisato l’amministrazione (cfr. doc. 95).

Con decisione su opposizione del

9 luglio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.

supra consid. 1.2.).

Con un’ulteriore decisione del 31

luglio 2025 la Sezione del lavoro ha inflitto al ricorrente una sanzione di

venticinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione,

in ragione del fatto che RI 1 non aveva presentato alcuna ricerca di lavoro per

il periodo di controllo di giugno 2025 (cfr. doc. 98).

Il TCA rileva, infine, che sin

dal novembre 2024 le entrate del ricorrente erano soggette a

pignoramento/sequestro nella misura di fr. 2'800.- al mese dal 1° novembre 2024

(cfr. doc. 38) e di fr. 2'263.00 al mese dal 1° marzo 2025 (cfr. doc. 88).

2.3. Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

supra consid. 2.2.).

Da tali

presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere

contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre

2022 consid. 2.4.).

Inoltre

va osservato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In

una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In

concreto, determinante ai fini del presente giudizio è che dal 13 dicembre 2024

la moglie ed i figli del ricorrente si sono trasferiti in Italia, e meglio in __________,

a __________ e quindi ad oltre 1100 chilometri dal ricorrente.

Sebbene

il ricorrente pretenda, in ultima analisi e segnatamente nel proprio ricorso,

che il trasferimento in __________ della famiglia sarebbe unicamente temporaneo

(“Risiedo

regolarmente a __________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho

vissuto stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia

in Italia per ragioni economiche e familiari”; “Situazione temporanea della

famiglia - La presenza della mia famiglia in Italia è provvisoria e motivata

dalla mancanza di stabilità economica. La separazione è una condizione forzata,

non scelta. Il mio intento è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo

permetterà”; cfr. supra

consid. 1.2.), il TCA rileva che non solo al momento in cui è stata emessa la

decisione su opposizione del 9 luglio 2025 moglie e figli di RI 1 si trovavano

a __________, dove i bambini sono scolarizzati, da ben oltre sei mesi, ma anche

che per indicazione del ricorrente stesso, a maggio la sua famiglia veniva

ospitata da una zia della donna, poiché “sono in attesa che si liberi un

appartamento in affitto già prenotato” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 80),

ciò che evidentemente mal si concilia con un ricongiungimento della famiglia in

Svizzera.

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza – e quindi

dal 13 dicembre 2024 al 9 luglio 2025 (ricordato che è la data della

decisione su opposizione impugnata

che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio

2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del

22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) - il

centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli

familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF

8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in __________, dove

vivono e vivevano, stando a quanto indicato dal ricorrente sin dal 13 dicembre

2024, la moglie ed i figli minorenni, ad oltre 1'100 chilometri

dall’appartamento di proprietà di RI 1 a __________.

Egli non ha, infatti,

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), la quale esige, come visto

sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro

delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.3.; STF 8C_298/2022 del 14

settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;

pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015

del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05

dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt

ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi

soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il

rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro

luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo

presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Questo

Tribunale non ignora che a __________, allo stesso indirizzo ove aveva sede

l’ultima società datrice di lavoro dell’interessato, l’insorgente dispone di un

appartamento di 2,5 locali (cfr. supra consid. 2.2.) di proprietà, ma ritiene

che il ricorrente vi ha, tutt’al più, costituito una dimora secondaria (cfr.

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.1. che ha

confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

I

legami del ricorrente in Italia (ove ha fatto pure rientro il fratello __________;

cfr. doc. 30) non sono, peraltro, unicamente legati alla sua famiglia.

RI

1, nativo di __________ (cfr. all. b a doc. 83) – Comune situato a 8 chilometri

da __________; cfr. Google Maps – seppure dal permesso di domicilio

rilasciatogli risulti entrato per la prima volta in Svizzera nel 2015, è in __________

che mantiene, per esempio, il proprio “medico di fiducia” (cfr. supra

consid. 2.2.).

Tant’è

che egli, ad inizio marzo 2025, è stato ivi visitato per un ascesso, quindi si

è sottoposto ad un intervento odontoiatrico a __________ qualche giorno dopo ed

ha poi deciso di restare, nonostante nessuna inabilità lavorativa sia mai stata

attestato dall’odontoiatra, sino alla fine del mese in __________ per togliere

i punti ed effettuare un controllo post operatorio che non si vede per quale

motivo non avrebbe potuto essere svolto da un dentista nel nostro Paese,

ov’egli pretende di risiedere da ormai dieci anni.

Del

resto, questa Corte rammenta, pure, che il ricorrente ha ricevuto numerose

sanzioni sia per non avere svolto le ricerche di lavoro durante il periodo di

diritto alle indennità di disoccupazione, sia per non essersi presentato a ben

tre colloqui di consulenza presso l’URC, sia per l’assenza durante il “corso

collettivo di riqualificazione/perfezionamento”.

Non

comprova, poi, la presenza nel nostro Cantone del ricorrente il fatto ch’egli

abbia sottoscritto un’assicurazione LAMal (obbligatoria per i domiciliati in

Svizzera ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal).

È,

inoltre, utile osservare che, sebbene in ogni caso ciò non basterebbe a

considerarlo residente nel nostro Paese ai sensi della LADI, dopo oltre dieci

anni di pretesa permanenza in Svizzera, il ricorrente ha fatto in un primo

momento valere di avere con il territorio unicamente legami professionali (cfr.

supra consid. 2.2.).

Solo

in sede ricorsuale RI 1 ha preteso di avere “rapporti personali” e “spese

documentabili” (che non ha, poi, documentato) nel nostro Paese (cfr. supra

consid. 1.3. e doc. I).

Il

TCA rileva pure che non è certamente escluso

intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui

si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137

consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere

amici e conoscenti in Svizzera per creare

il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

In

proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.

supra consid. 2.1.).

Per

quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -

AIRE (ai sensi dell’art. 6

della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani

all'estero”

i cittadini italiani che trasferiscono la loro

residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione

all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni

dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra

l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare

è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione

dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;

www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), il TCA rileva, in primo luogo,

che la stessa è da valutare come un

indizio congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia

oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In

secondo luogo, questa Corte non può esimersi dal prendere atto del fatto che

dell’iscrizione in questione il ricorrente non ha fornito alcuna comprova

nonostante il “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”

indicasse di allegare l’iscrizione, qualora effettuata.

L’iscrizione

all’AIRE, rammenta questa Corte, in ogni caso, di per sé non comprova la

residenza effettiva nel nostro Paese del ricorrente (cfr. STCA 38.2022.47 del

19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid.

2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del

28 settembre 2016 consid. 2.4.)

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 9 luglio 2025 la Cassa ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto

realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF

8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è

stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28

agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023

N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15

del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

Su

questo punto, e meglio da profilo del diritto nazionale, la decisione su

opposizione del 9 luglio 2025 deve essere confermata.

2.4. Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato

possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di

diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del

12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin,

in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions

Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo

Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

Considerandi

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano

tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile

2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS

0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21.

marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR

2006.

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento

(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.

DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V

590.

consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

2.5

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona

che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna

in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato

membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in

disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento

(“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se

fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Nella

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità

dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici

del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività

è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di

prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto

in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

2.6

In

una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che

rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o

due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il

convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine

en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e

abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo

statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse

dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a

creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.

883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine

settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del

22.

novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta

Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo

2021.

e citato da Daniele Cattaneo,

“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,

in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA

38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51

del 15 dicembre 2014.

2.7

Il

Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il

disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato

membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione

regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza

in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che

non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati

hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato

e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010;

decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo

d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004

di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in

ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa

dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

Con

sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209

e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima

Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza

frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione

completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta,

nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in

quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi

frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza

all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far

valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.

5.3.).

In quel caso di specie il

TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato,

al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile

2019.

all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza

alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione

dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese

S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale

autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,

però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine

settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi

riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera

presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia

(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era

a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta Corte ha deciso che

la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale

stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera

e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di

essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non

rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non

era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere

con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e

quello in cui risiedeva.

Il Tribunale federale ha

precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1

lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del

resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,

effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza

manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione

nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava

altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava

a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta Corte ha statuito

che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI

avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non

aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso

frontaliere.

2.8

In relazione più

specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo

statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte

nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2

dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi

in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale

carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle

baracche del cantiere.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2015.17

del 23 novembre 2015.

Anche con sentenza

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava

in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse

un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua

situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

Pure con la STCA 38.2020.53

del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la

qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque

anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro

Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che

questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo

Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli

organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

Il TCA, in un giudizio

38.2021.30

del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che

l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al

beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di

rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)

una volta al mese, dall’altro, che gli erano

stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di

lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i

giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato

effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e

decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

Con sentenza 38.2022.22 del

16.

agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un

assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e

prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività

temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9

ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e

meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non

lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha

ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori

stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a

quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il

ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la

documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora

effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo

dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione

dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato

gli atti.

In una sentenza 38.2014.10

del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al

consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un

assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale

(guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile

2012.

- giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare

la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior

parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure

è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44

del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso

di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

In una sentenza 38.2016.62

del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso

frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in

Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la

durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata

indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

Nel giudizio 38.2019.51

dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera

frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola

considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe

trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un

rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa

sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

Infine, in una sentenza

38.2022.47

del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406

segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato

qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere

se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere,

ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto

trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a

un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a

svolgere una nuova attività lavorativa.

In

proposito cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15

gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22

novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.

2.9

Come visto, rientra

nella nozione di vero frontaliere colui che esercita un’attività

subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato

membro, nel quale ritorna giornalmente, o comunque almeno una volta la

settimana (cfr. supra consid. 2.4.-2.6.).

Nel

caso concreto, con decisione del 14 maggio 2025, la Cassa aveva inizialmente

ritenuto che RI 1 “deve essere considerato un vero

frontaliero” (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 82).

Nella propria decisione

su opposizione, invece, la Cassa, indicando che il ricorrente rientrava “regolarmente”

(senza nulla precisare quanto alla regolarità) presso la famiglia in __________,

ha escluso che RI 1 possa essere ritenuto un falso frontaliere, poiché, dal

profilo del diritto internazionale, “l’assicurato non ha svolto

attività stagionali ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile

tecnico e di operaio edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti

di durata indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può

essere annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1

rientra regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________

(Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera

duratura” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 100).

Per

quanto attiene al periodo dal 13 dicembre 2024, e meglio da quando la moglie ed

i figli del ricorrente si sono trasferiti in __________, la Cassa,

successivamente all’opposizione di RI 1, ha chiesto al ricorrente ogni quanto

egli, dal momento in cui si trovava iscritto alla disoccupazione, rientrava

dalla propria famiglia (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 90).

RI

1.

ha risposto “nei giorni di festa e qualche fine settimana” (cfr. all.

a doc. 91).

Tale

affermazione, a mente di questa Corte, non corrisponde al rientro regolare in __________

indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra).

Se

è, infatti, ben vero che RI 1 non svolgeva un’attività stagionale, che ha

ripetutamente negletto gli obblighi che gli si imponevano, sia in termini di

ricerche di lavoro mensili, che di presenza ai colloqui o ai corsi,

rispettivamente, che ha sostanzialmente trascorso la maggior parte del mese di

marzo 2025 a __________, è altrettanto vero che dal riscontro fornito dal

ricorrente non è, infatti, possibile concludere ch’egli faceva rientro dalla

propria famiglia, residente ad oltre 1100 chilometri dal suo appartamento di __________,

regolarmente.

Rispettivamente,

non può essere trascurata la circostanza che, seppur non ogni mese, egli abbia

comunque svolto un’attività di guadagno intermedio in ragione della quale la

sua presenza in Ticino non può essere messa in dubbio per i giorni che lo hanno

visto attivo professionalmente (cfr. supra consid. 2.2.).

Il TCA ritiene, quindi, che

la fattispecie vada approfondita dal profilo del diritto internazionale, in

particolare per quanto concerne l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto

di quanto stabilito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.7.-2.8.).

Ne

discende che a tal fine, considerato lo scopo della procedura di

opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio

giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la

procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a

cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010

consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare

i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V

188.

consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un

complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30

del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023), con particolare

riguardo al profilo del diritto internazionale.

In concreto, quindi, la

Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria

/ dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla questione a sapere se, in

ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere

qualificato come vero frontaliere.

Qualora la Cassa, dopo gli

accertamenti che è chiamata ad esperire, dovesse escludere che al ricorrente

possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, dovrà stabilire, non

da ultimo verificando se il ricorrente aveva effettivamente messo in vendita il

proprio appartamento e se aveva, o meno, rinunciato a fare ritorno in Italia,

s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare,

dunque, del diritto di opzione.

Al riguardo il TCA

sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.7.,

falso frontaliere non è esclusivamente colui che esercita un’attività

stagionale (per il caso di un lavoratore che aveva la propria residenza in

Sicilia, cfr. STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N.

76.

pag. 395 segg. richiamata al consid. 2.8.).

Questa

conclusione si impone tanto più che quanto fatto valere dalla Cassa, secondo

cui “prima di rispondere all’email, il 25 giugno 2025, l’assicurato ha

contattato la nostra amministrazione (…) durante questa telefonata (…) per ciò

che attiene il suo appartamento a __________, (…) ha comunicato che lo stesso è

stato messo in vendita, in quanto lui è da parecchio tempo che non riusciva a

pagare l’ipoteca” (cfr. doc. 100), rispettivamente, nel senso che “se

non dovesse trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non

esclude di trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la

famiglia” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 100), non trova concreto

riscontro documentale agli atti.

Nell’ipotesi in cui

l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso

frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione

dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per

beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso

dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10

giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del

9 luglio 2025 è confermata nella misura in cui il diritto alle prestazioni LADI

è stato negato all’assicurato in virtù del diritto nazionale.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO

1 affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9. e si pronunci

nuovamente in merito al diritto del ricorrente alle prestazioni LADI dal

profilo del diritto internazionale.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti