38.2025.43
A ragione Sezione del lavoro ha negato condono della restituzione di parte delle ID percepite a torto da 4 a 7/2023. Non adempiuto presupposto buona fede. A. non ha infatti indicato negli IPA lo svolgimento di attività lavorat. Asserita comunic. a URC non lo esimeva da compilare correttam. i moduli
30 ottobre 2025Italiano23 min
ricorrente il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 5'385.--,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.43
rs
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
agosto 2025 emanata da
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. A RI 1, annunciatosi per il
collocamento il 31 marzo 2023 con una disponibilità lavorativa al 100% quale conducente
di taxi, corriere e fattorino postale a tempo pieno, la Cassa disoccupazione __________
(in seguito Cassa) ha aperto un termine quadro per la riscossione di
prestazioni dal 31 marzo 2023 al 30 marzo 2025, fissando il guadagno assicurato
a fr. 2'756.-- (cfr. doc. 3; 9; A).
All’assicurato sono state
corrisposte le indennità di disoccupazione da aprile a luglio 2023 (cfr. doc.
1; 3; 9; A).
Il 31 agosto 2023 egli ha
annullato l’iscrizione all’URC quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 1;
9; A).
1.2. L’assicurato si è riannunciato alla
disoccupazione nel mese di novembre 2024, sempre ricercando un’occupazione a
tempo pieno (cfr. doc. 3; 9; A).
Dal modulo “Domanda di indennità
di disoccupazione” del novembre 2024 la Cassa ha appreso dello svolgimento dell’attività
lavorativa per __________ quale postino durante i mesi da aprile a luglio 2023,
in precedenza non dichiarato (cfr. doc. 1; 3; 9; A).
1.3. Con decisione del 21 gennaio 2025,
la Cassa, dopo aver ricalcolato il guadagno assicurato e il diritto alle
indennità di RI 1, tenendo conto dei redditi ottenuti lavorando per __________,
gli ha chiesto di restituire la somma di fr. 5'385.--, corrispondenti a parte
delle prestazioni LADI versate indebitamente da aprile a luglio 2023 (cfr. doc.
1).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 cresciuta in
giudicato incontestata (cfr. doc. 3).
1.4. Con
decisione su opposizione del 14 agosto 2025 l’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 aprile 2025 (cfr. doc. 9),
con la quale era stata respinta la domanda di condono della somma di fr. 5'385.--
interposta dall’assicurato il 22 gennaio 2025 (cfr. doc. 2), non essendo
realizzato il presupposto della buona fede.
L’amministrazione
ha, segnatamente, rilevato che la mancata dichiarazione nei moduli “Indicazioni
della persona assicurata” (IPA) dell’attività per __________ non può essere attribuita
a dimenticanza o disattenzione "in buona fede", considerato già solo il
fatto che ripetutamente e sull'arco di ben quattro mesi consecutivi
l’interessato ha risposto negativamente alla domanda volta a sapere se avesse
lavorato (cfr. doc. A).
1.5. Contro la decisione su opposizione
del 14 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha addotto:
" (…)
1. La URC
sono sempre stati al corrente che svolgevo 2 lavori.
2. Nel
calcolo da loro fatto, si può notare la (PAGA) come è stata calcolata e da questo
si capisce che vi erano altre entrate e poi io per telefono l’ho detto e
ridetto non so quante volte.
3. La
possibilità di pagare per me è impossibile in quanto le mie entrate, non
superano i FR 2'600.00 mensili anche qui la URC sono al corrente.
4. A oggi la
mia situazione finanziaria non è migliorata, anzi è peggiorata. (…)” (Doc. I)
1.6. Nella
sua risposta del 28 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.7. Il
29 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di
dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le
medesime sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato al
ricorrente il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 5'385.--,
corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione percepite a torto da aprile a luglio 2023 a causa dell’omessa
dichiarazione dell’attività lavorativa svolta per __________.
2.2. L’art.
95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25
LPGA, ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e
59cbis cpv. 4 LADI.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché
sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato
In
proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019
consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07
dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.
1.2.).
2.3. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una
prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente (cfr. STF 8C_341/2024
del 14 gennaio 2025 consid. 3). Di detta ignoranza egli non si può prevalere se
la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono,
deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi
della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_507/2024
del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF
8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5
luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4;
STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017
consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA
2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V
218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16
giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2,
pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a,
pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
Il
grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo,
anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole
per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute,
il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid.
3.2.; STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024
consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).
Si
è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si
attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid.
3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del
25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA
2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid.
5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10
marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.4. Il
requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica
della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base
alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente,
tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al
momento di restituire.
Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di
cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le persone
che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo
le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone
che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese
personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale
importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI)
sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
Per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza
netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel
caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo
ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.
2.5
L'art.
28.
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire
le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr.
art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi rivendica prestazioni
assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati,
segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi
ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per
accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso.
Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni. (cfr. art.
28.
cpv. 3 LPGA).
L'art.
31.
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il
dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25
luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è, peraltro, irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete siano causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015
consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid.
1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il
dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della
buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4., pubblicata in DTF 145 V 141).
2.6
In
una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso
di un assicurato al quale era stato rifiutato il condono della restituzione
della somma di fr. 5'776.30, chiesta in quanto era emerso che egli aveva
lavorato senza annunciare tale attività.
All’assicurato
è stata negata la buona fede, poiché, anche nel caso in cui, come da lui
sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale
occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di
sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia
una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa
di disoccupazione.
Nulla,
poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente
della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
In
un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la
LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie Casse
di disoccupazione. Benché sia gli URC che le Casse siano degli organi esecutivi
dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte
con compiti e competenze differenti. Inoltre in quel caso di specie non si
poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC avesse
indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il
consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva
partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo
corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che
trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di
cui vengono a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni, anche se gli
stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.
Inoltre, con giudizio 8C_373/2016
del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, il Tribunale federale
ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve
informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di
farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.
Il TF ha specificato che in quel
caso di specie l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande
nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato
un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non
fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è
richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,
indipendentemente dalla sua natura.
Con sentenza 8C_669/2024 del 21
novembre 2024 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di un
assicurato contro la sentenza cantonale che aveva confermato il rifiuto del
condono, in quanto non gli poteva essere riconosciuta la buona fede, non avendo
annunciato l’attività effettuata a favore della parrocchia nel formulario
mensile. Il Tribunale cantonale aveva precisato che tale comportamento
costituiva una negligenza grave, indipendentemente dalla qualifica del reddito
da parte di chi l’aveva percepito.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025; STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020.
2.7
Chiamata a dirimere la concreta
evenienza, questa Corte rileva che l’assicurato, nei formulari “Indicazioni
della persona assicurata” per i mesi da aprile a luglio 2023, non ha segnalato
di avere svolto l’attività di postino per __________ (cfr. doc. 13).
Tale omissione non trova
giustificazione alcuna, visto che, da un lato, nei moduli mensili menzionati
figura la chiara domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”,
alla quale, però, il ricorrente ha risposto negativamente per ciascuno dei mesi
da aprile a luglio 2023.
Dall’altro, gli stessi, come
indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A), riportano nella prima pagina
l’avvertimento secondo cui “La persona assicurata è assolutamente tenuta ad
annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle
indennità di disoccupazione. Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di
compensazione (AVS) comunica all’Assicurazione contro la disoccupazione i
rapporti di lavoro svolti durante la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o
incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia
penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate (…).”
L’insorgente
ha così disatteso i propri obblighi previsti agli art. 28 e 31 LPGA (cfr.
consid. 2.5.).
La
mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione,
ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano
essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo da aprile
a luglio 2023 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).
L’Alta Corte ha, peraltro, avuto
modo di stabilire, ad esempio, che costituisce una grave negligenza -
escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - anche il fatto
di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito (cfr. STFA C 292/02 del
15.
marzo 2004 consid. 4.2.).
Con giudizio 8C_346/2025 del 9
luglio 2025 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di
un’assicurata inoltrato contro la sentenza cantonale con la quale era stato
confermato il diniego del condono, non essendo adempiuta la condizione della buona
fede. La medesima, infatti, non aveva indicato l’attività lavorativa effettuata
nel mese di ottobre 2021 nel formulario IPA di ottobre 2021 e in quello di
novembre 2021.
Al riguardo la nostra Massima
Istanza ha puntualizzato che il fatto di avere ricevuto il salario
corrispondente soltanto più tardi non dispensava la ricorrente dall’annunciare
comunque l’attività.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 38.2014.16 del 23 marzo 2015, pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag.
259.
segg., ha avallato il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale
aveva negato il condono della restituzione delle indennità di disoccupazione
percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 da un assicurato che, mentre era
al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione, aveva svolto in quei
mesi, quale insegnante supplente, un numero di ore maggiore di quello indicato
alla sua Cassa, come pure ulteriori due attività lavorative non annunciate.
Questa Corte, con giudizio
38.2019.34
del 27 gennaio 2020, ha poi stabilito che a ragione era stato rifiutato
il condono, non essendo ossequiato il presupposto della buona fede, a un
assicurato che, oltre a beneficiare delle indennità di disoccupazione, aveva
conseguito un reddito come pompiere volontario senza informare di tale attività
lavorativa la Cassa competente.
2.8
Per quanto attiene all’asserzione
del ricorrente secondo cui avrebbe avvisato l’URC in merito all’attività in
questione (cfr. doc. 10; I), è utile osservare, che il Tribunale federale, nel
giudizio 8C_218/2015 del 7 settembre 2015, citato sopra (cfr. consid. 2.6.), ha
ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC
e le varie Casse di disoccupazione.
Inoltre, in ogni caso, la
comunicazione all’URC non esimeva l’insorgente dal compilare rettamente i
formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA).
Il consulente URC, trattandosi di
un’indicazione in relazione alla quale nei moduli IPA mensili, destinati alla
Cassa, figura una domanda esplicita (“Ha lavorato per uno o più datori di
lavoro?”; cfr. doc. 13), poteva, d’altronde, legittimamente credere,
qualora fosse stato effettivamente informato circa l’attività presso __________,
che l’assicurato avrebbe compilato i formulari nel modo corretto (cfr. STF
8C_218/2015 del 7 settembre 2015; STF 8C_807/2007 del 18 agosto
2008, citate al consid. 2.6., nonché STF
8C_448/2007 del 2 aprile 2008 menzionata anche dalla parte resistente nella
decisione su opposizione).
2.9
Stante quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato
l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha
commesso una grave negligenza non indicando sui formulari mensili della Cassa
lo svolgimento dell’attività alle dipendenze di __________ nei mesi da aprile a
luglio 2023.
Per inciso giova evidenziare che la
nostra Massima Istanza, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha
ribadito che per negare la buona fede nel contesto del condono non è necessario
un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. pure STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009 consid. 6.1.).
In un giudizio 8C_408/2017 del 2
agosto 2017 il TF ha, altresì, precisato che nell’ambito del condono la
condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna
implicazione di natura etica o sul valore delle persone.
Non
potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere
un eventuale condono, la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 deve essere
confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del
condono della somma di fr. 5'385.-- da restituire.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso in cui la lite vertesse su prestazioni,
non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF
9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito
che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto
di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione
di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean
Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i
riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A
quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli
Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.
cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.10
del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024
consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36
del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid.
2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20
settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti