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Decisione

38.2025.43

A ragione Sezione del lavoro ha negato condono della restituzione di parte delle ID percepite a torto da 4 a 7/2023. Non adempiuto presupposto buona fede. A. non ha infatti indicato negli IPA lo svolgimento di attività lavorat. Asserita comunic. a URC non lo esimeva da compilare correttam. i moduli

30 ottobre 2025Italiano23 min

ricorrente il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 5'385.--,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.43

rs

Lugano

30 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14

agosto 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. A RI 1, annunciatosi per il

collocamento il 31 marzo 2023 con una disponibilità lavorativa al 100% quale conducente

di taxi, corriere e fattorino postale a tempo pieno, la Cassa disoccupazione __________

(in seguito Cassa) ha aperto un termine quadro per la riscossione di

prestazioni dal 31 marzo 2023 al 30 marzo 2025, fissando il guadagno assicurato

a fr. 2'756.-- (cfr. doc. 3; 9; A).

All’assicurato sono state

corrisposte le indennità di disoccupazione da aprile a luglio 2023 (cfr. doc.

1; 3; 9; A).

Il 31 agosto 2023 egli ha

annullato l’iscrizione all’URC quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 1;

9; A).

1.2. L’assicurato si è riannunciato alla

disoccupazione nel mese di novembre 2024, sempre ricercando un’occupazione a

tempo pieno (cfr. doc. 3; 9; A).

Dal modulo “Domanda di indennità

di disoccupazione” del novembre 2024 la Cassa ha appreso dello svolgimento dell’attività

lavorativa per __________ quale postino durante i mesi da aprile a luglio 2023,

in precedenza non dichiarato (cfr. doc. 1; 3; 9; A).

1.3. Con decisione del 21 gennaio 2025,

la Cassa, dopo aver ricalcolato il guadagno assicurato e il diritto alle

indennità di RI 1, tenendo conto dei redditi ottenuti lavorando per __________,

gli ha chiesto di restituire la somma di fr. 5'385.--, corrispondenti a parte

delle prestazioni LADI versate indebitamente da aprile a luglio 2023 (cfr. doc.

1).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 cresciuta in

giudicato incontestata (cfr. doc. 3).

1.4. Con

decisione su opposizione del 14 agosto 2025 l’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 aprile 2025 (cfr. doc. 9),

con la quale era stata respinta la domanda di condono della somma di fr. 5'385.--

interposta dall’assicurato il 22 gennaio 2025 (cfr. doc. 2), non essendo

realizzato il presupposto della buona fede.

L’amministrazione

ha, segnatamente, rilevato che la mancata dichiarazione nei moduli “Indicazioni

della persona assicurata” (IPA) dell’attività per __________ non può essere attribuita

a dimenticanza o disattenzione "in buona fede", considerato già solo il

fatto che ripetutamente e sull'arco di ben quattro mesi consecutivi

l’interessato ha risposto negativamente alla domanda volta a sapere se avesse

lavorato (cfr. doc. A).

1.5. Contro la decisione su opposizione

del 14 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha addotto:

" (…)

1. La URC

sono sempre stati al corrente che svolgevo 2 lavori.

2. Nel

calcolo da loro fatto, si può notare la (PAGA) come è stata calcolata e da questo

si capisce che vi erano altre entrate e poi io per telefono l’ho detto e

ridetto non so quante volte.

3. La

possibilità di pagare per me è impossibile in quanto le mie entrate, non

superano i FR 2'600.00 mensili anche qui la URC sono al corrente.

4. A oggi la

mia situazione finanziaria non è migliorata, anzi è peggiorata. (…)” (Doc. I)

1.6. Nella

sua risposta del 28 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.7. Il

29 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di

dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le

medesime sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato al

ricorrente il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 5'385.--,

corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione percepite a torto da aprile a luglio 2023 a causa dell’omessa

dichiarazione dell’attività lavorativa svolta per __________.

2.2. L’art.

95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25

LPGA, ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e

59cbis cpv. 4 LADI.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché

sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato

In

proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019

consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con

l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07

dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.

1.2.).

2.3. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una

prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente (cfr. STF 8C_341/2024

del 14 gennaio 2025 consid. 3). Di detta ignoranza egli non si può prevalere se

la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono,

deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi

della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_507/2024

del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5

luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4;

STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017

consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA

2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V

218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16

giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2,

pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a,

pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.

180).

Il

grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo,

anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole

per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute,

il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid.

3.2.; STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024

consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

Si

è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si

attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid.

3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del

25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA

2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid.

5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10

marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.4. Il

requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica

della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base

alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente,

tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al

momento di restituire.

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di

cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le persone

che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo

le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone

che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese

personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale

importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI)

sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure

medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

Per le persone che vivono in un istituto o in un

ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza

netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel

caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo

ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

2.5

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire

le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr.

art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi rivendica prestazioni

assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati,

segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per

accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso.

Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni. (cfr. art.

28.

cpv. 3 LPGA).

L'art.

31.

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il

dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25

luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è, peraltro, irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete siano causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015

consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid.

1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il

dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della

buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4., pubblicata in DTF 145 V 141).

2.6

In

una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso

di un assicurato al quale era stato rifiutato il condono della restituzione

della somma di fr. 5'776.30, chiesta in quanto era emerso che egli aveva

lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato

è stata negata la buona fede, poiché, anche nel caso in cui, come da lui

sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale

occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di

sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia

una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa

di disoccupazione.

Nulla,

poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente

della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

In

un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la

LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie Casse

di disoccupazione. Benché sia gli URC che le Casse siano degli organi esecutivi

dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte

con compiti e competenze differenti. Inoltre in quel caso di specie non si

poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC avesse

indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il

consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva

partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo

corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che

trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di

cui vengono a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni, anche se gli

stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.

Inoltre, con giudizio 8C_373/2016

del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, il Tribunale federale

ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve

informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di

farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.

Il TF ha specificato che in quel

caso di specie l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande

nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato

un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non

fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è

richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,

indipendentemente dalla sua natura.

Con sentenza 8C_669/2024 del 21

novembre 2024 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di un

assicurato contro la sentenza cantonale che aveva confermato il rifiuto del

condono, in quanto non gli poteva essere riconosciuta la buona fede, non avendo

annunciato l’attività effettuata a favore della parrocchia nel formulario

mensile. Il Tribunale cantonale aveva precisato che tale comportamento

costituiva una negligenza grave, indipendentemente dalla qualifica del reddito

da parte di chi l’aveva percepito.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025; STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020.

2.7

Chiamata a dirimere la concreta

evenienza, questa Corte rileva che l’assicurato, nei formulari “Indicazioni

della persona assicurata” per i mesi da aprile a luglio 2023, non ha segnalato

di avere svolto l’attività di postino per __________ (cfr. doc. 13).

Tale omissione non trova

giustificazione alcuna, visto che, da un lato, nei moduli mensili menzionati

figura la chiara domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”,

alla quale, però, il ricorrente ha risposto negativamente per ciascuno dei mesi

da aprile a luglio 2023.

Dall’altro, gli stessi, come

indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A), riportano nella prima pagina

l’avvertimento secondo cui “La persona assicurata è assolutamente tenuta ad

annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle

indennità di disoccupazione. Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di

compensazione (AVS) comunica all’Assicurazione contro la disoccupazione i

rapporti di lavoro svolti durante la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o

incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia

penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate (…).”

L’insorgente

ha così disatteso i propri obblighi previsti agli art. 28 e 31 LPGA (cfr.

consid. 2.5.).

La

mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione,

ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano

essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo da aprile

a luglio 2023 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

L’Alta Corte ha, peraltro, avuto

modo di stabilire, ad esempio, che costituisce una grave negligenza -

escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - anche il fatto

di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito (cfr. STFA C 292/02 del

15.

marzo 2004 consid. 4.2.).

Con giudizio 8C_346/2025 del 9

luglio 2025 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di

un’assicurata inoltrato contro la sentenza cantonale con la quale era stato

confermato il diniego del condono, non essendo adempiuta la condizione della buona

fede. La medesima, infatti, non aveva indicato l’attività lavorativa effettuata

nel mese di ottobre 2021 nel formulario IPA di ottobre 2021 e in quello di

novembre 2021.

Al riguardo la nostra Massima

Istanza ha puntualizzato che il fatto di avere ricevuto il salario

corrispondente soltanto più tardi non dispensava la ricorrente dall’annunciare

comunque l’attività.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 38.2014.16 del 23 marzo 2015, pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag.

259.

segg., ha avallato il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale

aveva negato il condono della restituzione delle indennità di disoccupazione

percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 da un assicurato che, mentre era

al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione, aveva svolto in quei

mesi, quale insegnante supplente, un numero di ore maggiore di quello indicato

alla sua Cassa, come pure ulteriori due attività lavorative non annunciate.

Questa Corte, con giudizio

38.2019.34

del 27 gennaio 2020, ha poi stabilito che a ragione era stato rifiutato

il condono, non essendo ossequiato il presupposto della buona fede, a un

assicurato che, oltre a beneficiare delle indennità di disoccupazione, aveva

conseguito un reddito come pompiere volontario senza informare di tale attività

lavorativa la Cassa competente.

2.8

Per quanto attiene all’asserzione

del ricorrente secondo cui avrebbe avvisato l’URC in merito all’attività in

questione (cfr. doc. 10; I), è utile osservare, che il Tribunale federale, nel

giudizio 8C_218/2015 del 7 settembre 2015, citato sopra (cfr. consid. 2.6.), ha

ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC

e le varie Casse di disoccupazione.

Inoltre, in ogni caso, la

comunicazione all’URC non esimeva l’insorgente dal compilare rettamente i

formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA).

Il consulente URC, trattandosi di

un’indicazione in relazione alla quale nei moduli IPA mensili, destinati alla

Cassa, figura una domanda esplicita (“Ha lavorato per uno o più datori di

lavoro?”; cfr. doc. 13), poteva, d’altronde, legittimamente credere,

qualora fosse stato effettivamente informato circa l’attività presso __________,

che l’assicurato avrebbe compilato i formulari nel modo corretto (cfr. STF

8C_218/2015 del 7 settembre 2015; STF 8C_807/2007 del 18 agosto

2008, citate al consid. 2.6., nonché STF

8C_448/2007 del 2 aprile 2008 menzionata anche dalla parte resistente nella

decisione su opposizione).

2.9

Stante quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato

l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha

commesso una grave negligenza non indicando sui formulari mensili della Cassa

lo svolgimento dell’attività alle dipendenze di __________ nei mesi da aprile a

luglio 2023.

Per inciso giova evidenziare che la

nostra Massima Istanza, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha

ribadito che per negare la buona fede nel contesto del condono non è necessario

un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. pure STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009 consid. 6.1.).

In un giudizio 8C_408/2017 del 2

agosto 2017 il TF ha, altresì, precisato che nell’ambito del condono la

condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna

implicazione di natura etica o sul valore delle persone.

Non

potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere

un eventuale condono, la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 deve essere

confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del

condono della somma di fr. 5'385.-- da restituire.

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso in cui la lite vertesse su prestazioni,

non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF

9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito

che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione

di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean

Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i

riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Ueli Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.

cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.10

del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024

consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36

del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid.

2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20

settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti