38.2025.44
Cassa negato dt. a ID in quanto guadagno assicurato minimo non raggiunto. Atti rinviati all'amministrazione per accertare quali mensilità scoperte i versamenti da dicembre 2022 andavano ad estinguere, rispettivamente, se il ric. aveva, o meno, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
23 febbraio 2026Italiano86 min
una sentenza 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 3, il Tribunale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.44
CL/DC/gm
Lugano
23 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 24
giugno 2025 emanata da
Cassa
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 giugno 2025, la Cassa
CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento
del 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 30) con il quale aveva negato ad RI1 il diritto
a percepire le indennità di disoccupazione richieste da settembre 2024 “in
quanto il guadagno assicurato minimo non è stato raggiunto” (cfr. all. a
doc. I).
Nella
propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha esposto, in particolare,
le seguenti argomentazioni:
"
(…)
25. Secondo il registro di commercio, lei occupava la
funzione di direttore con diritto di firma individuale per la società ______ in
liquidazione, società fallita in data 11.09.2024.
26. Tenuto conto che occupava una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro per la società (…), la Cassa ha dovuto procedere
a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi.
(…)
31. In base al foglio “Situazione salari da versare al
31.08.2024”, risulta un salario netto da percepire di CHF 126'308.60, per il
periodo dal mese di gennaio 2023 al mese di agosto 2024 e la 13ma per l’anno
2022.
32. La Cassa ha riesaminato l’intera fattispecie, ed
in base alla documentazione in nostro possesso, risultano i seguenti versamenti
del salario:
Salario percepito da estratto conto
Data
Importo
Mese
Venerdì, 10 maggio 2024
CHF 7'979.75
Nessun riferimento
Venerdì, 9 febbraio 2024
CHF 7'979.75
Nessun riferimento
Martedì, 16 gennaio 2024
CHF 6'000.00
Nessun riferimento
Mercoledì, 20 dicembre 2023
CHF 6'000.00
Acconto stipendio dicembre 2023
Martedì, 21 novembre 2023
CHF 1'000.00
Acconto stipendio
Giovedì, 19 ottobre 2023
CHF 7'579.75
Nessun riferimento
Giovedì, 24 agosto 2023
CHF 7'979.75
Nessun riferimento
Venerdì, 21 luglio 2023
CHF 7'979.75
Nessun riferimento
Giovedì, 1 giugno 2023
CHF 20'000.00
Nessun riferimento
Mercoledì, 17 maggio 2023
CHF 2'000.00
Nessun riferimento
Giovedì, 30 marzo 2023
CHF 1'000.00
Nessun riferimento
Venerdì, 10 febbraio 2023
CHF 7'897.45
Nessun riferimento
Lunedì, 19 dicembre 2022
CHF 1'134.80
Nessun riferimento
Lunedì, 19 dicembre 2022
CHF 7'897.45
Nessun riferimento
Salario percepito da scheda contabile
Martedì, 21 novembre 2023
CHF 1'000.00
Nessun riferimento
Martedì, 17 ottobre 2023
CHF 400.00
Nessun riferimento
Giovedì, 31 agosto 2023
CHF 2'500.00
Nessun riferimento
33. Per i mesi di febbraio e maggio 2024 ha percepito
il salario ad inizio mese. Per il mese di dicembre 2023 in cui risulta un
acconto di CHF 6'000.00, in base al foglio “situazione salari da versare al
31.08.2024”, l’assicurato non ha ricevuto lo stipendio per l’intero mese.
34. Mentre per la scheda contabile, non è stato
possibile definire chi ha prelevato dalla Cassa gli stipendi citati ed a chi
sono stati versati.
35. A mente della Cassa, appare inverosimile, tenuto
conto della data di versamento e dei salari in arretrato, che l’assicurato
abbia ricevuto lo stipendio per il mese corrente in cui ha fornito la sua
prestazione lavorativa.
36. Piuttosto, la Cassa ritiene che tutti i salari
percepiti fino al 10.05.2024 vadano a compensare i salari in arretrato, in
questo caso fino al mese di giugno 2023.
37. Nei 6/12 mesi per il calcolo del guadagno
assicurato tra settembre 2023 ed agosto 2024, lei non raggiunge il guadagno
assicurato minimo previsto dalla legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione in quanto non ha percepito alcun salario.
38. Per questo motivo, il suo guadagno assicurato
ammonta a CHF 0.00.
39. Infine, la Cassa ha analizzato anche la questione
del riconoscimento di debito a suo favore da parte di ______ e ______.
40. A tal proposito, in data 06.05.2025, sono state
richieste informazioni e con lettera di posta elettronica del 22.05.2025, il
suo rappresentante legale ha così risposto:" ... Egregio Signor ______, intervengo a nome e per
conto del Signor RI1, (…). Prendo dunque posizione per conto del mio mandante
seguendo l’ordine delle sue richieste.
1. In base al punto 4 del riconoscimento di debito
sottoscritto in favore del Signor RI1, il Signor ______ e la Signora ______
hanno effettuato sporadici e limitati pagamenti allo scopo di rientrare nel
debito contratto nei confronti del Signor RI1 a seguito del fallimento della
______. Allego alla presente una tabella ricapitolativa dei versamenti da loro
effettuati, unitamente ai relativi giustificativi di pagamento.
2. Il datore di lavoro (e meglio le persone che hanno
riconosciuto il debito per i salari arretrati dell’azienda nei confronti del
mio mandante) non ha versato il salario entro il 31 marzo 2025, adducendo delle
difficoltà finanziarie. Sono comunque arrivati piccoli e sporadici versamenti
di cui si è detto al punto n. 1.
3.
A seguito della scadenza del
termine fissato per il 31 marzo 2025, il Signor RI1 ha spiccato nei confronti
del Signor ______ un precetto esecutivo. Allego copia dello stesso e della
relativa domanda di esecuzione alla presente. Il precetto non è ancora stato
spiccato nei confronti della Signora ______ siccome quest'ultima ha effettuato
dei pagamenti più sostanziosi in favore del Signor RI1 e ancora di recente ha
inoltrato un messaggio al Signor RI1 in cui ha comunicato la predisposizione di
un nuovo versamento a breve. Allego alla presente anche copia di questo
messaggio. Naturalmente il mio mandante procederà in via esecutiva anche [ndr:
verso] la Signora ______ qualora le indicazioni date in merito ai futuri
pagamenti dovessero essere disattese...".
41. A mente della cassa il caso potrebbe essere
riesaminato al momento che i versamenti effettuati da ______ e ______ dovessero
portare ad avere un guadagno assicurato minimo conformemente all'articolo 40
OADI.
42. In virtù di quanto precede, l'opposizione del
23.01.2025 è respinta e la decisione del 09.12.2024 è confermata.” (cfr. all. B
a doc. I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento, nonché
protestando spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I).
A
sostegno delle pretese del proprio patrocinato, il legale ha, innanzitutto,
osservato:
- che il suo
assistito è stato, da ultimo, alle dipendenze della ______ in liquidazione dal
“1° luglio 2021 fino al 31 agosto 2024”, in qualità di “_______, con
uno stipendio mensile lordo di CHF 9'500.- per tredici mensilità”;
- che “la
funzione ricoperta dal ricorrente consisteva nella tenuta della contabilità,
nell’espletamento di pratiche amministrative e nella gestione del personale,
riportando egli direttamente al General Manager. Durante il rapporto di lavoro,
il ricorrente non ha mai avuto alcun potere decisionale all’interno
dell’azienda e non ha mai potuto influenzarne l’andamento”;
- che “il
ricorrente ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa”:
- che “sino
alla metà del 2022 (…) è stato regolarmente versato lo stipendio” e che “l’attività
dell’azienda ha subito un notevole peggioramento nella seconda metà del 2022,
con delle conseguenze molto pesanti per il qui ricorrente. Il datore di lavoro
infatti ha iniziato a versare il salario al signor RI1 in maniera molto
irregolare e parziale”, nella misura di quanto il ricorrente ha indicato in
una “tabella riassuntiva” allegata al ricorso quale doc. D e per la
quale meglio si dirà nel prosieguo;
- che “Il
salario ricevuto dal ricorrente ogni mese dall’azienda era relativo al mese in
cui veniva prestato il servizio”;
- che a fronte di
“versamenti salariali discontinui, a volte nulli e parziali, il ricorrente a
più riprese ha sollecitato il pagamento degli stipendi al datore di lavoro”
ed ha anche “chiamato in causa direttamente i proprietari dell’azienda, e
meglio il signor ______ e la signora ______”, che hanno sottoscritto un “riconoscimento
di debito” allegato al gravame quale doc. F, per il quale pure si dirà nel
prosieguo.
L’avv.
RA1 ha, poi, rilevato quanto segue:
"
(…)
nella fattispecie, in primo luogo occorre rilevare
come nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione, il ricorrente abbia effettivamente percepito un salario. Ciò
emerge dalla tabella riassuntiva dei pagamenti ed è peraltro riconosciuto dalla
cassa stessa nella decisione qui impugnata (…)
34. Non si tratta dunque di un caso in cui
l'assicurato ha rinunciato a percepire il salario, avendo egli ricevuto dei
versamenti, anche se in maniera irregolare, nei 12 mesi precedenti
all'iscrizione presso l'assicurazione contro la disoccupazione.
35. Già solo a fronte di tali motivi, occorre ritenere
che il ricorrente abbia diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo
richiesto siccome (1) adempie tutti i presupposti di cui all'art. 8 cpv. 1
LADI, (2) ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione (art. 23 cpv. 1 LADI), circostanza questa incontestata dalla
Cassa disoccupazione e (3) ha effettivamente percepito un reddito durante il
periodo di calcolo.
36. Come già esposto in sede di opposizione, il fatto
che i salari percepiti dal ricorrente nel periodo di calcolo lo siano stati a
copertura dei salari arretrati, è un'interpretazione unilaterale della Cassa
disoccupazione, non basata su alcun documento agli atti, né base legale o
prassi LADI. È una conclusione a cui l'autorità giunge di sua sponte, tant'è
che in entrambe le decisioni non vi è una motivazione esaustiva, bensì delle
considerazioni generiche e inconsistenti.
37. Basti pensare al fatto che, come già indicato,
nella decisione qui impugnata la Cassa si limita ad affermare che "A mente
della Cassa, appare inverosimile, tenuto conto della data di versamento e dei
salari in arretrato, che l'assicurato abbia ricevuto lo stipendio per il mese
corrente in cui ha fornito la sua prestazione lavorativa". Tale
conclusione non poggia su alcuna base concreta.
38. Si rammenta qui - come già esposto in sede di
opposizione - che a tenore dell'art. 323 cpv. 1 CO in quanto un più breve
termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né
stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il
salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.
39. Detta disposizione comporta per il lavoratore il
fatto di maturare il diritto allo stipendio alla fine di ogni mese, per le
prestazioni effettuate durante il mese di lavoro in questione. Va da sé dunque
che ogni salario percepito da RI1 durante i mesi in cui è stato pagato è
riferito al mese in cui le prestazioni lavorative sono state fornite e non
invece - come a torto sostiene la Cassa - ai mesi precedenti.
40. In virtù di tutto quanto sin qui esposto, ne
discende che RI1 ha effettivamente percepito un reddito durante il periodo di
calcolo e, di conseguenza, il diritto a percepire le indennità di
disoccupazione è dato. (…)
42. Quandanche si volesse considerare un guadagno
assicurato pari a 0.- nel periodo di riferimento, trova in ogni caso
applicazione l'eccezione sancita dalla giurisprudenza in relazione
all'effettivo percepimento del salario da parte del qui ricorrente e fa stato
il salario pattuito con il datore di lavoro (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29
luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017).
43. In effetti, il ricorrente non ha mai rinunciato a
percepire il salario e, al contrario, ha sempre sollecitato il datore di lavoro
in tal senso. Tant'è che nei mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro,
egli ha percepito delle somme dall'azienda, anche se in maniera irregolare e
parziale.
44. Egli si è sempre e costantemente premunito di
sollecitare l'azienda per ottenere il pagamento dei propri salari, arrivando
finanche a sottoscrivere con essa e con i due proprietari (______ e ______) il
riconoscimento di debito di cui al doc. F.
45. Vi è in aggiunta una dichiarazione di ______, già
prodotta in sede di opposizione, che attesta come RI1 abbia sempre cercato di
riscuotere i propri salari arretrati (doc. l).
46. Egli riceveva costantemente rassicurazioni dal
datore di lavoro e, in aggiunta, come detto ha percepito delle somme. Nel
periodo in questione (settembre 2023-agosto 2024) egli ha irregolarmente e
parzialmente percepito delle somme, a riprova di come abbia effettivamente
continuato a reclamare il pagamento di quanto spettante secondo il contratto di
lavoro. In particolare, il ricorrente era fiducioso di ricevere per intero i
salari arretrati in ragione di un importante credito che la società doveva riscuotere
per un grosso appalto in ______, sul quale, per l'appunto, venivano
costantemente fornite rassicurazioni. (…)
49. L'eccezione stabilita dalla giurisprudenza dunque
trova necessariamente applicazione e si può prescindere dal salario
effettivamente percepito dal dipendente, basandosi invece su quello pattuito
contrattualmente.
50. In tale contesto, si evidenzia oltretutto come non
si possa ritenere che RI1 abbia ricoperto una posizione analoga a quella dì
datore di lavoro.
51. La ______ in liquidazione (già ______) è nata
infatti sulle ceneri di un'altra società, e meglio la ______, con lo scopo di
continuare l'attività aziendale.
In precedenza, a essere direttore della ______ in
liquidazione era il Signor ______ (doc. K), il quale ha gravemente violato i
propri obblighi nei confronti dell'azienda, tenendo dei comportamenti sfociati
anche in un procedimento penale (doc. L). (…)
52. Va ribadito qui, come già anticipato in sede di
opposizione, come il ricorrente non abbia mai ricoperto una funzione analoga a
quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato direttore
dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo decisionale in
seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento del suo salario.
53. La carica gli è stata affidata ad interim,
unicamente per salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda a seguito delle
vicissitudini sfociate anche in un procedimento penale legate alla gestione
precedente da parte di ______, per cercare di ripianare la situazione di
difficoltà in cui la stessa è sfortunatamente venuta a trovarsi, senza tuttavia
che ciò costituisse un conferimento di poteri decisionali all’interno della
stessa.
54. La proprietà ha deciso in quel periodo di inserire
il ricorrente in veste di Direttore per garantire le attività quotidiane
dell'azienda (posto che si erano create le premesse per il proseguimento
dell'attività, malgrado le difficoltà economiche), senza tuttavia conferirgli
poteri decisionali, senza modificare il contratto di lavoro e senza modificare
il salario anche perché in quel periodo l'unico ad avere il potere di firma era
l'Amministratore fiduciario, ovvero tale ______ che non era presente in azienda.
55. Tale posizione gli è stata assegnata d'urgenza, in
ragione del contenzioso legale in essere all'epoca tra l'azienda e il
precedente amministratore, per cui andava garantita assolutamente la continuità
dell'attività aziendale. La società ha quindi deciso di affidarsi a una figura
interna, persona di fiducia vista la lunga esperienza maturata anche presso la
società precedente, e assegnando la carica ad RI1.
56. Ciò non significa tuttavia in alcun modo che RI1
ricoprisse una posizione analoga a quella di datore di lavoro. Si ricorda e si
precisa come egli non avesse alcuna libertà, né potere di disposizione sui
conti aziendali e non poteva concretamente influenzare l'andamento della
Società.
57. Egli non è mai stato amministratore dell'azienda,
né azionista e non ha mai avuto alcun concreto potere decisionale in relazione
al pagamento del suo salario (diversamente, ad esempio, dal caso trattato da
questa lodevole Corte e giunto fino al Tribunale federale, sfociato nella
sentenza STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014).
58. Peraltro occorre ricordare, come già fatto in sede
di opposizione, come secondo invalsa giurisprudenza non sia ammissibile negare,
in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni
dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro
mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto
però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che
non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di
commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della
volontà sociale (DTF 120 V 525, consid. 3b e riferimenti).
59. Per tutte le ragioni esposte è a torto che la
Cassa assimila la posizione del ricorrente a quella di datore di lavoro nella
decisione qui impugnata, per cui come già illustrato, trova necessariamente
applicazione l'eccezione stabilita dalla giurisprudenza (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29 luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017),
anche volendo ammettere un guadagno assicurato pari a 0 nel periodo di calcolo
(circostanza questa comunque recisamente contestata dal ricorrente). (…)
III Sul principio di parità di trattamento
61. Il principio della parità di trattamento impone
tanto al legislatore quanto all' autorità esecutiva di trattare alla stessa
maniera due situazioni non alla condizione che esse siano assolutamente
identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando esse sono uguali in
ogni elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la
decisione da prendere (DTF 112 la 193, consid. 2).
62. Nella fattispecie, il ricorrente desidera portare
all'attenzione di questo lodevole Tribunale la situazione del Signor ______,
precedente direttore della ______ in liquidazione (già ______), il quale ha
subito, per quanto di sua conoscenza, un trattamento diametralmente opposto,
malgrado le situazioni siano pressoché identiche.
63. È noto al ricorrente infatti che il precedente
direttore abbia presentato richiesta presso la medesima Cassa di disoccupazione
e abbia altresì ricevuto le indennità, almeno per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022, così come per il mese di gennaio 2023 (doc. M). (…)
64. Come esposto in precedenza, ______ ricopriva la
medesima funzione di RI1, essendo anch'egli stato direttore con diritto di
firma individuale presso la ______ in liquidazione (già ______), come si evince
dall'Estratto del Registro di commercio qui allegato (doc. N). In aggiunta
però, ______ era membro del consiglio di direzione ed unitamente ai soci
decideva le sorti aziendali con definizione del ruolo anche tramite accordi
parasociali. (…)
65. Ci si chiede allora per quale motivo la Cassa
ritenga che RI1 abbia ricoperto una posizione analoga a quella di datore di
lavoro, mentre per ______, per quanto a conoscenza del ricorrente, ciò non è
avvenuto. Avendo egli ricoperto la medesima funzione di RI1 presso l’azienda,
anche per lui non sia stata ritenuta la posizione analoga a datore di lavoro.
66. Il fatto di aver ricoperto, a dire della Cassa,
una posizione analoga a quella di datore di lavoro, è tra i motivi che hanno
condotto la Cassa di disoccupazione a rigettare la richiesta di indennità
presentata da RI1. Ci si chiede allora per quale motivo tale argomento non sia
stato portato anche contro la richiesta di ______ (sempre, lo si ribadisce, per
quanto attualmente noto al ricorrente).
67. Tali circostanze configurano una chiara disparità
di trattamento tra i due direttori dell'azienda fallita, per cui la decisione
qui impugnata è lesiva del diritto pure sotto questo profilo.
68. Anche a fronte di tali argomenti, la decisione qui
impugnata merita di essere annullata.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 10 settembre 2025 la Cassa, richiamando la propria decisione
su opposizione, ha proposto di respingere l’impugnativa e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
4. Il ricorrente in seno alla società ______ ha
ricoperto il ruolo di direttore con firma individuale e con la mansione
“Director of Finance & Administration”.
5. Pure sul profilo linkedin si può notare che viene
indicato quale direttore amministrativo e lavoratore autonomo.
6. Appare poco verosimile che non potesse avere alcun
potere decisionale in seno all’azienda.
7. Rimane comunque indubbio che per un lungo tempo,
allo scopo di sostenere la società, abbia rinunciato al pagamento del salario.
8. La rivendicazione dei salari tramite “scrittura
privata” è avvenuta unicamente il 10.05.2024, nell’imminenza della fine del
rapporto di lavoro. (…)
9. La giurisprudenza in materia di assicurazione
contro la disoccupazione (sentenza 8C_743/2008 del 09.02.2008) ha stabilito che
nel caso in cui lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario
concordato con lo scopo di sostenere la ditta fondata dal suo datore di lavoro
e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta non riesce ad
incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in considerazione per
fissare il guadagno assicurato (…)” (cfr. doc. III).
1.4. Con
replica del 22 settembre 2025, il patrocinatore del ricorrente ha osservato e
fatto valere quanto segue:
" (…)
1. Corre l’obbligo di precisare che il ricorrente,
diversamente da quanto sostiene la Cassa, non ha rinunciato temporaneamente al
salario, come a torto è indicato dalla Cassa in sede di risposta. Il
ricorrente, analogamente ad altri dipendenti, ha continuato a lavorare in buona
fede nella piena convinzione che i salari sarebbero stati versati.
2. A riguardo, va detto che nel periodo critico
attraversato dall’azienda era comunque cominciato un grosso lavoro con buone
marginalità (circa del 30%) per la ristrutturazione dell’_______ del ______ a ______, il quale avrebbe garantito il
proseguimento dell’azienda. Purtroppo, nonostante i lavori stessero procedendo,
il committente non ha mai mantenuto gli impegni e le scadenza presi
contrattualmente arrivando così ad un’interruzione dei lavori a fine 2023 con
diverse fatture scoperte. Si rammenta che la ______ in liquidazione aveva
iniziato a muoversi per riuscire ad incassare quanto dovutole, come emerge dal
doc. L.
3. Nell’ambito del fallimento, il debito dell’_______ del ______ nei confronti della fallita era superiore
a CHF 500'000.-, cifra con la quale la società sarebbe stata certamente in
grado di continuare l’attività, terminare il lavoro e iniziarne di nuovi. In
special modo, l’azienda avrebbe potuto senz’altro risanare gli aspetti
finanziari, in particolare gli stipendi arretrati. Proprio questo credito ha
causato il fallimento della ex datrice di lavoro del ricorrente ed è per questo
che quest’ultima non è stata in grado di rientrare nel pagamento dei salari.
4. A riprova del fatto che l’attore non ha mai
rinunciato al salario, si allegano alla presente i documenti concernenti le
procedure esecutive avviate dal ricorrente nei confronti degli ex titolari
dell’azienda (…)
5. Per quanto concerne l’aspetto relativo al profilo
linkedin del ricorrente, in cui è indicata nel 2019 la posizione di “lavoratore
autonomo”, occorre precisare come tale indicazione sia da ricondurre a un
suggerimento recepito dall’attore durante un corso al quale aveva partecipato
nel 2019. Si tratta di un corso organizzato dall’Ufficio regionale di
collocamento di ______ a cui il ricorrente ha preso parte durante un precedente
periodo di disoccupazione. Si precisa ad ogni modo che il ricorrente è sempre
stato un lavoratore dipendente, come attestano peraltro i certificati di
salario annualmente prodotti all’Ufficio di tassazione nell’ambito della
dichiarazione dei redditi. Si precisa altresì che l’iscrizione di RI1 al
Registro di commercio per conto di alcune società ne attesta la crescita
professionale come dipendente e non certo lo svolgimento di un’attività
indipendente, come a torto pare sostenere la Cassa. L’indicazione “lavoratore
autonomo” non può dunque certo ritorcerglisi contro nel contesto della presente
procedura. (…)” (cfr. doc. V).
1.5. Il 1° dicembre 2025, il
patrocinatore di RI1 ha trasmesso, “a titolo di aggiornamento della
situazione concernente le procedure esecutive avviate nei confronti degli ex
organi della ______”, la “domanda di continuazione dell’esecuzione
______” del 17 settembre 2025 e il “precetto esecutivo e ritiro
dell’opposizione ______” (trattasi, invero, della “domanda d’esecuzione”
che vede debitrice ______ e creditore l’istante, che non risulta, per quanto
agli atti, essere poi stata effettivamente trasmessa all’UE; cfr. all. R a doc.
IX), per i quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente
vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IX).
1.6. Al riguardo, con scritto dell’11
dicembre 2025, la Cassa ha precisato di non avere osservazioni da formulare
(cfr. doc. XI).
1.7. In data 17 febbraio 2026, il
patrocinatore del ricorrente, “ritenendolo rilevante per il presente
giudizio, nella misura in cui attesta ulteriormente come egli non abbia mai
rinunciato a percepire il salario”, ha trasmesso al TCA copia dell’“attestato
di carenza beni rilasciato al signor ______ a seguito della procedura esecutiva
proseguita nei confronti di quest’ultimo dal ricorrente” (cfr. doc. XIII ed
all.).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a
ragione, oppure no, abbia negato ad RI1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal
settembre 2024, poiché
non è possibile stabilire un guadagno assicurato di almeno fr. 500.- mensili.
2.2. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito
all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato
conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo
medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI (cfr. supra consid. 2.2.), sono computati come periodi di
contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente
ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
2.3. Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo
(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente
qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari
fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023
del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.
2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
Con sentenza 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato
in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il
18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin
dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza
diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della
società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con sentenza 8C_627/2017 del 26
gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è
pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente
che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato
che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico
membro del consiglio di amministrazione e azionista.
Il
Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali
situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere
chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro,
che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo
esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter
determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può
comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In una sentenza 8C_318/2022 del
14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale
federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui
procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile
2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal
marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che
Fatti
i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente
corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la
Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri
contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--
non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente
non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.
Cfr.
pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio
2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
In
una sentenza 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 3, il Tribunale
federale, chiamato (dopo avere già rinviato la causa alla precedente istanza
con STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 affinché procedesse a nuovi
accertamenti) a pronunciarsi in merito al caso di un assicurato che dopo avere
lavorato quale direttore e responsabile delle finanze presso un’associazione
aveva beneficiato delle prestazioni LADI, poi chiestegli in restituzione e che
aveva contestato l’ordine di restituzione ritenendo che il diritto
dell’amministrazione di procedere in tal senso fosse perento, per quanto
attiene al guadagno assicurato, ha ribadito quanto segue:
"
2.2. Als versicherter
Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während
eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen
normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten
regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte
Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG).
Zu betonen ist, dass praxisgemäss bei der
Ermittlung des versicherten Verdienstes der im Bemessungszeitraum tatsächlich
erzielte Lohn massgebend ist; eine davon abweichende Lohnabrede zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat grundsätzlich unbeachtlich zu bleiben (BGE 131 V 444 E. 3.2.1; 128 V 189 E. 3a/aa, je mit Hinweisen). Von dieser Regelung im
Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne
der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt
sind, praktisch ausgeschlossen werden kann. Ob subjektiv die Absicht einer
Gesetzesumgehung bestand oder zumindest eine solche in Kauf genommen wurde, ist
nicht von Bedeutung. Entscheidend ist die unter objektivem Gesichtswinkel zu
bejahende Missbrauchsgefahr (BGE 128 V 189 E. 3). Der versicherte Verdienst
nach Art. 23 AVIG bildet denn auch ein Korrektiv bei allfälligen
missbräuchlichen Lohnvereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (BGE 131 V 444 E. 3.2.3 mit Hinweis; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E.
2.3; 8C_472/2019 vom 20. November 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).
2.3. Als Beweis für den tatsächlichen
Lohnfluss genügen Belege über entsprechende Zahlungen auf ein auf den Namen des
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin lautendes Post- oder Bankkonto; bei
behaupteter Barauszahlung fallen Lohnquittungen und Auskünfte von ehemaligen
Mitarbeitern (allenfalls in Form von Zeugenaussagen) in Betracht. Höchstens
Indizien für tatsächliche Lohnzahlung bilden Arbeitgeberbescheinigungen, vom
Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin unterzeichnete Lohnabrechnungen und
Steuererklärungen sowie Eintragungen im Individuellen Konto (BGE 131 V 444 E.
1.2; ARV 2007 S. 115, C 267/04 E. 1.2; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November
2023 E. 2.4; 8C_633/2022 20. September 2023 E. 2.2.2; 8C_472/2019 vom 20.
November 2019 E. 4.2). Eine mangelnde Bestimmbarkeit der Lohnhöhe führt
regelmässig dazu, dass sich ein versicherter Verdienst im Sinn von Art. 23 Abs.
1 AVIG i.V.m. Art. 40 AVIV nicht zuverlässig festlegen lässt, was in letzter
Konsequenz auch die Verneinung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung
zur Folge haben kann (SVR 2020 ALV Nr. 16 S. 50, 8C_150/2020 E. 4, ARV 2008 S.
148, 8C_245/2007 E. 5; Urteile 8C_633/2022 vom 20. September 2023; 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E.
2.4).”.
L’Alta
Corte ha, poi, concluso che l’assicurato non è riuscito a dimostrare di avere
esercitato un’attività lavorativa con versamento del salario:
"
4.1. Was der
Beschwerdeführer dagegen vorbringt, führt zu keinem anderen Ergebnis. Der
vorinstanzlichen Feststellung, es sei in Würdigung sämtlicher Umstände nicht
überwiegend wahrscheinlich, dass er beim Verein B.________ eine
beitragspflichtige Beschäftigung mit einem tatsächlichen Lohnfluss ausgeübt
habe, setzt der Beschwerdeführer nichts Substanzielles entgegen. Dass sich die
Vorinstanz in Würdigung der gesamten Aktenlage auf den Standpunkt stellte, es
sei dem Beschwerdeführer nicht gelungen, den Erhalt eines Lohnes in behaupteter
Höhe vom Verein rechtsgenüglich zu belegen, ist mithin weder in tatsächlicher
Hinsicht willkürlich noch in rechtlicher Hinsicht bundesrechtsverletzend.
Was die vom Beschwerdeführer verlangte
Zeugenbefragung zum Bezug eines Barlohnes betrifft, bestätigten A.D.________
und B.D.________ schriftlich, von Anfang 2013 bis Ende 2017 beim Verein
B.________ ehrenamtlich tätig und für die Ehepaare in der Kirchgemeinde
zuständig gewesen zu sein. Der Beschwerdeführer habe vom 1. Januar bis zum 31.
August 2016 beim Verein gearbeitet und ihm sei ein Lohn von ungefähr Fr.
10'720.- jeweils Ende Monat in bar ausbezahlt worden (Schreiben vom 17. Mai
2020). Bei der vorliegenden Sach- und Rechtslage durfte die Vorinstanz auf eine
Zeugenbefragung der beiden verzichten und willkürfrei in antizipierter
Beweiswürdigung davon ausgehen, die von ihr und der Arbeitslosenkasse
aufgezeigten Unstimmigkeiten in den schriftlichen Dokumenten hinsichtlich der
tatsächlich erfolgen Lohnzahlungen würden damit nicht ausgeräumt (vgl. zur
antizipierten Beweiswürdigung BGE
147 IV 534 E.
2.5.1; 144
Considerandi
II 427 E.
3.1.3; 141 I
60.
E. 3.3). Ins Leere
zielt auch der wiederholte Verweis des Beschwerdeführers auf seine getätigten
Ausgaben bzw. seinen Lebensstil im hier interessierenden Zeitraum. Soweit der
Beschwerdeführer seine hohen Ausgaben oder einen aufwändigen Lebensstil seiner
Familie als Indiz für den tatsächlichen Lohnfluss in der angegebenen Höhe
anführt, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich damit hinreichende Klarheit über
den Erhalt des behaupteten Einkommens durch den Verein ergeben soll. Eine
willkürliche Feststellung und Würdigung des Sachverhalts ist der Vorinstanz
jedenfalls insgesamt nicht vorzuwerfen. Nichts zu seinen Gunsten gewinnen lässt
sich weiter aus dem eingereichten Schreiben des Psychiaters Dr. C.________ vom
18.
Mai 2020, worin dieser einzig eine stattgefundene Behandlung bestätigt,
soweit es sich dabei nicht ohnehin um ein unzulässiges Novum handelt
(vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG).».
In una sentenza 8C_636/2025 del 12 gennaio 2026, l’Alta Corte si è
pronunciata sul caso di un assicurato che, presso l’ex datrice di lavoro, aveva
ricoperto da ottobre 2015 ad aprile 2020 la carica di direttore della filiale
sita sul lato sinistro del ______, con diritto di firma collettiva a due, oltre
che di membro della direzione. Negandogli in diritto alle indennità per
insolvenza in quanto occupava una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI), il Tribunale federale ha, in particolare,
osservato quanto segue:
" 4.1. Entgegen seiner Ansicht nahm die
Vorinstanz die arbeitgeberähnliche Qualifikation nicht nur gestützt auf die
Funktion als Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien vor. Vielmehr
erwog sie in bundesrechtskonformer Würdigung sämtlicher Akten, dass der
Beschwerdeführer die Geschäftsführung innegehabt und damit über die alleinige
Leitung der operationellen, finanziellen und personellen Angelegenheiten
verfügt habe. Dabei berücksichtigte sie auch, dass der Beschwerdeführer keinen
Zugriff auf die Bankkonti gehabt haben soll, wie dies von ihm vorgebracht wird.
Er habe aber Lohnzahlungen vorbereitet sowie sämtliche Vertragszahlungen
visiert und zur Auslösung freigegeben. Ferner habe er bei der
Liquiditätsplanung und beim Budget volle Handlungskompetenz gehabt. Dies decke
sich auch mit seinem Lebenslauf. Dass aus der Arbeitgeberbescheinigung vom 8.
Dezember 2023 ausdrücklich hervorgehe, er sei nicht in einer leitenden Funktion
tätig gewesen, erweist sich im Übrigen als unzutreffend, wie die Vorinstanz bereits
willkürfrei darlegte. Eine einseitige und somit bundesrechtswidrige
Beweiswürdigung oder willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz
ist mit Blick auf deren pflichtgemässe Würdigung der Aktenlage nicht
auszumachen. Folglich zielt der Beschwerdeführer mit dem Einwand, seine
Tätigkeit habe sich auf das operative Alltagsgeschäft beschränkt und eine
eigentliche Entscheidungskompetenz sei ihm vom Inhaber verwehrt worden,
ebenfalls ins Leere.
4.2
Soweit der Beschwerdeführer ferner
aus den von ihm zitierten Urteilen 8C_252/2011 vom 14. Juni 2011 und 8C_34/2021
vom 8. Juli 2021 etwas zu seinen Gunsten abzuleiten versucht, ist darauf
hinzuweisen, dass in beiden genannten Fällen eine arbeitgeberähnliche Stellung
bejaht und entsprechend ein Insolvenzanspruch bzw. im ersten Urteil ein solcher
auf Arbeitslosenentschädigung verneint wurde. Darüber hinaus lässt der
Beschwerdeführer unberücksichtigt, dass vorliegend zahlreiche Indizien
bestehen, die gegen einen rein "dekorativen" Titel als
Geschäftsleiter sprechen, wie die Vorinstanz bundesrechtskonform darlegte (vgl.
E. 4.1 hiervor). Bei dieser Ausgangslage durfte das kantonale Gericht in
willkürfreier antizipierter Beweiswürdigung (BGE 144 V
361.
E.
6.5) auf zusätzliche weitere Beweiserhebungen in Form von Befragungen der
ehemaligen Buchhalterin und Geschäftsleiterin verzichten. Darin ist weder eine
Bundesrechtswidrigkeit in Gestalt einer Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes
oder der Beweiswürdigungsregeln noch des Willkürverbots zu erblicken. Damit
kann auf Weiterungen zu den übrigen Einwänden des Beschwerdeführers verzichtet
werden, und es hat beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.”.
2.4
Dal canto suo il TCA, con
giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa
secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva
essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di
calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della
Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò
poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.
In
una sentenza 38.2017.38 del 17 agosto 2017, questa Corte si è pronunciata sul
caso di un assicurato che in seno all’ex datrice di lavoro occupava una
posizione analoga a quella di datore di lavoro, al quale il diritto a percepire
le prestazioni LADI era stato negato in ragione dell’assenza della comprova
della riscossione effettiva del salario e dell’inadempimento, quindi, del
periodo di contribuzione.
Questa
Corte, rilevando inoltre che unica socia e detentrice del capitale sociale
dell’ex datrice di lavoro di quel ricorrente era la figlia, al fine di
determinare il guadagno assicurato, ha fatto riferimento ai salari
effettivamente percepiti ed ha confermato l’operato dell’amministrazione,
ritenuto che i documenti inoltrati da quell’assicurato, a fronte anche di
pretesi stipendi versati in contanti, non erano sufficienti per dimostrare
l’effettiva riscossione del salario.
In
una sentenza 38.2017.22 del 19 ottobre 2017, invece, questo Tribunale ha
accolto il ricorso presentato da un’assicurata contro la decisione su
opposizione con la quale la Cassa le aveva negato il diritto alle prestazioni
LADI.
In
quel caso, il TCA ha concluso che a quella ricorrente, che presso l’ex datrice
di lavoro si occupava della comunicazione visiva e della gestione dei siti web,
non poteva essere imputato di rivestire una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro.
E’,
quindi, stata ritenuta applicabile “l’eccezione al principio generale
contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel prendere come riferimento il
salario concordato” e considerato che un rischio d’abuso poteva essere
escluso. Quell’assicurata, peraltro, non aveva rinunciato, nemmeno
temporaneamente, alla propria retribuzione, ed anzi, sulla base delle “rassicurazione
dell’amministratrice della SA sostanziate da documenti, (…) nutriva piuttosto
una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero
state a breve superate e di ricevere, quindi gli stipendi”.
In una sentenza 38.2021.17 del 16
giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con
sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie
non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o
meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui
all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile
determinare il guadagno assicurato.
È stato specificato che il
guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa
l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza e ci si era,
quindi, fondati sul salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,
ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società
era proprio l’insorgente e che, quindi, non era escluso un abuso nel senso di
accordi in merito a salari fittizi.
In
una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, che ha fatto seguito alla STCA
38.2022.12
del 17 ottobre 2022 nella quale il TCA aveva ritrasmesso gli atti
all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, questo
Tribunale, nel caso di un’assicurata che presso l’ex datrice di lavoro aveva,
prima, occupato la carica di direttrice e che, poi e sino a due mesi prima
della fine del rapporto lavorativo, era stata iscritta a RC quale
vicepresidente del consiglio di amministrazione, ha stabilito che a ragione
l’amministrazione le aveva chiesto la restituzione di parte delle prestazioni
LADI erogatele.
In
particolare, in quella fattispecie questo Tribunale ha constatato che i
versamenti di denaro operati dall’assicurata poco prima della fine del rapporto
lavorativo, quando non era più organo formale della società, erano andati a
coprire la parte dei suoi salari che, sino a quel momento, era rimasta impagata
e che, senza quei versamenti, in ragione delle condizioni di liquidità della
società – peraltro già debitrice nei confronti dei dipendenti -, avrebbe continuato
ad essere tale.
A proposito del guadagno
assicurato di quella ricorrente, il TCA ha quindi concluso che:
" Ne
consegue che a ragione, dunque, la Cassa ha ritenuto che i redditi che _______
fa valere di avere percepito grazie ai due accrediti della fine di febbraio
2020.
non dovevano invece essere considerati nel calcolo del guadagno assicurato
in quanto si tratta con ogni verosimiglianza di retribuzioni corrisposte
unicamente grazie al bonifico dell’assicurata medesima e quindi di salari
fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. supra consid. 2.5. in
relazione al fatto che decisivi per stabilire il guadagno assicurato sono i
redditi effettivamente percepiti durante il periodo di calcolo), in ragione del
quale _____ ha percepito indebitamente prestazioni LADI più elevate rispetto a
quelle cui avrebbe avuto diritto.” (cfr. consid. 2.5.)
Cfr.
anche STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024; STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.
2.5
Per
quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia
per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che, ed in particolare
per quanto concerne la presente vertenza, per stabilire il guadagno assicurato,
è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la
quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata contro il
giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato
l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato
l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto
nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
Secondo questo Tribunale la
ricorrente non aveva, quindi, adempiuto il periodo minimo di contribuzione ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art.
14.
LADI.
Il
TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe
dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che
allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve essere negata.
Con giudizio 8C_452/2019 del 12
novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale
38.2019.7
del 22 maggio 2019.
Il TCA, contestualmente ad un
ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un
lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che
l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la
mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a
provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di
collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale
carenza probatoria.
In applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che
non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività
lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo
di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Questo Tribunale ha altresì
ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per
calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a
contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione,
il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.
Qualora
il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione va comunque negata.
Si
vedano anche le STCA 38.2024.35 del 4 novembre 2024; STCA 38.2024.4 del 18
marzo 2024; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024.
2.6
La
Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita
dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre
2012, prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla
percezione effettiva di un salario quanto segue:
"
(…)
Riscossione effettiva di un salario
B32 Un assicurato adempie il periodo
di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a
contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio
importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato
un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi
alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati
nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto
concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.). (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di
lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per
dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza
di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il
datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di
compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato
allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto
di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi
sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati
ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro
e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge
che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale
attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della
disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso
verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul
conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali
verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in
contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario
ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli
estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto
individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura
nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato
viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è
versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione
effettiva del salario.
La riscossione del salario
non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la
ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o
l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti
sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita
unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze
dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva
del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una
simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2).
(…)
Giurisprudenza
DTFA C 316/99 del 5.6.2001
(Se sia la persona assicurata che il suo coniuge sono soci e dirigenti nella
Sagl in cui sono occupati, le indicazioni dell’assicurato riguardo al
versamento e all’importo del salario vanno considerate con particolare
prudenza)
DTFA C 127/02 del 28.2.2003
(La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e
destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In
mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti conto
bancari o postali oppure ricevute di salario] non è possibile dimostrare
l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)
DTF 131 V 444 (La prova del
versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che
l’assicurato ha effettivamente esercitato un’attività dipendente [precisazione
della giurisprudenza]).
DTFA C 55/05 del 23.6.2005
(Gli atti che documentano i versamenti del salario sono in linea di principio
una prova adeguata del versamento del salario. Anche le testimonianze di ex
collaboratori possono permettere di stabilire la modalità e l’importo usuali di
versamento dei salari nell’azienda)
DTFA C 273/03 del 7.3.2005
(Il versamento del salario non può essere dimostrato unicamente sulla base di
giustificativi firmati di proprio pugno dall’assicurato)
DTFA C 258 /04 del 29.12.2005
(In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego
possono essere stabiliti liberamente. Il fatto che il salario sia stato
trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia
stato effettivamente versato)
DTFA C 83/06 del 18.8.2006
(La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un
presupposto vero e proprio del diritto all’indennità, ma costituisce
semplicemente un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione soggetta a
contribuzione. Se è stato dimostrato che l’assicurato ha esercitato
un’occupazione soggetta a contribuzione ma l’importo esatto del salario versato
non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)
DTF 8C_ 913/2011 del
10.4.2012
(In mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e
trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti
oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato)”.
Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI
ID relativi al guadagno assicurato è inoltre
previsto:
"
(…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno
assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS,
normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più
rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il
salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia
effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è
importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per
determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è
infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario
deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. STF 8C_224/2024
del 2 settembre 2025 consid. 2.4.DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023
del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022
consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144
V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF
132.
V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.7
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI1 (nato nel 1973; cfr. doc. 2) è stato attivo,
da ultimo, presso ______ (ora in liquidazione), da luglio 2021 al 31 agosto
2024.
(cfr. doc. 2).
In senso alla SA, egli ricopriva
la carica di “Director of Finance & Administration” (cfr. doc. 3 e
5).
Lo scopo sociale della SA
era il seguente:
"
Attività di studio tecnico e di
progettazioni, la direzione di lavori, la manutenzione di stabili industriali e
abitazioni. La formazione di ogni tipo di pavimentazioni quali sottofondi,
betoncini connessi, pavimenti in pietra artificiale, rivestimenti in resine,
sistemazioni esterne, lavori di giardiniere e pulizie in genere. La
compravendita, il noleggio, l'assistenza e la rappresentanza di macchinari e
materiali edili e generali. Impresa generale di costruzione, consulenze,
amministrazioni e perizie. Il commercio, import-export e posa in opera di
prodotti per l'edilizia, con particolare riferimento a tutte le opere di
sottofondi, pavimentazioni civili ed industriali, isolazioni termiche e
foniche. La società può altresì acquisire altre opere attinenti il settore
della costruzione, come può produrre in Ticino prodotti di pertinenza.
Costruzione, vendita e montaggio di mobili su misura, cucine, serramenti,
infissi, porte e finestre, arredamenti per ufficio, vendita mobili e
arredamenti interni; lavori di falegnameria in genere, commercio di ogni
complemento d'arredo di case ed edifici e di ogni articolo avente attinenza con
le attività suddette.” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al
sito www.zefix.chwww.zefix.chzzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5
maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06
del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
Il ricorrente ne è stato
direttore con diritto di firma individuale da inizio gennaio 2023 ad aprile
2024.
Con istanza del 10 aprile 2024,
infatti, indicando che “Il signor RI1 ha terminato la collaborazione con la
nostra società”, la ______ ha chiesto la cancellazione dal Registro di
commercio del nominativo del ricorrente (cfr. doc. 8).
Durante il periodo in cui RI1 era
direttore con diritto di firma individuale della SA, amministratori unici con
diritto di firma individuale erano sino all’ottobre 2023 ______ e, poi, ______
(www.zefix.ch).
Dal Registro di commercio emerge
che la ______ è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione
della Pretura del Distretto di Lugano del 10 settembre 2024 a far tempo dal
giorno seguente e la procedura fallimentare è, poi, stata sospesa per mancanza
di attivo con decisione della medesima Autorità del 29 novembre successivo.
Da settembre 2024, RI1 ha
postulato l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. doc. 1).
Nella propria domanda di
indennità LADI, l’assicurato ha precisato che il motivo della disdetta era da
ricondurre a “riorganizzazione e ristrutturazione dovuti a motivi economici”
(cfr. doc. 2). Analoga indicazione è stata fornita al riguardo dalla società
(cfr. doc. 3).
Con raccomandata a mano del 31
maggio 2024, la società ha, infatti, disdetto il rapporto di lavoro che la
legava al ricorrente con “decorrenza dal 30 aprile 31 maggio 2024 con
conclusione concordata tra le parti per il 31 agosto 2024”, esonerando sin
da subito RI1 dal “Presentarsi sul posto di lavoro ma garantendo la propria
disponibilità in caso di necessità” (cfr. all. E a doc. I).
Nell’attestato del datore di
lavoro, l’ex datrice di lavoro dell’assicurato ha, in particolare, indicato che
i “guadagni complessivi soggetti a contributi AVS” riconosciuti ad RI1
erano stati, nel 2022 e nel 2023 di fr. 123'500.- all’anno e nel 2024, per il
periodo tra gennaio ed agosto compresi, di fr. 82'330.20 (cfr. doc. 3).
Il salario mensile ammontava a
fr. 9'500.- lordi e l’ultima quota parte di tredicesima, per il periodo
gennaio-agosto 2024, a fr. 6'333.20 (cfr. doc. 3).
Con “richiesta di
informazioni/documentazione” dell’8 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto
al ricorrente una serie di quesiti, cui il medesimo, in data 12 settembre 2024,
ha risposto come segue:
"
(…)
1.
Lei ha percepito lo stipendio dalla società ______
su un conto bancario/postale? Se sì, voglia trasmetterci la copia del suo
estratto conto privato bancario/postale, attestante il versamento dello
stipendio da gennaio 2022 ad agosto 2024, altrimenti la copia delle ricevute
dello stipendio in contanti per il medesimo periodo.
Lo stipendio è stato percepito prevalentemente sul
conto corrente bancario (il medesimo indicato alla Cassa presso la ______ di
______ del quale le allego l’estratto conto bancario come richiesto.
Solo una piccola parte è stata fatta a contanti
(qualificabile per il 2023 in CHF 3'900.- sono stati versati a contanti per i
quali ho a disposizione copia della scheda contabile della cassa della ______
per l’anno 2023; quantificabile per il 2022 in CHF 2'500.- a dicembre ’22).
2.
In base alla dichiarazione del datore di lavoro del
29.
agosto 2024, che alleghiamo, lei ha degli stipendi arretrati da percepire.
La dichiarazione del datore di lavoro è corretta?
È corretta. Devo ancora percepire CHF 126'308.85 di
salari. A questi andrebbero aggiunti accordi conclusi con il datore di lavoro
(attualmente amministratore, ______) relativi ad un ulteriore riconoscimento
relativo alle spese di carburante (vedi allegati contratto di lavoro
corrispondenti a CHF 4'000.- annui dei quali non ho potuto godere durante il
periodo di attività nonché delle precedenti spettanze salariali relativi alla
precedente azienda ______ (stesso amministratore) per un ulteriore debito nei
miei confronti di CHF 14'211.90 (totale riconosciuto da scrittura privata a mio
favore di CHF 140'520.75).
3.
Perché non ha ricevuto regolarmente lo stipendio?
Le difficoltà e i ritardi nel ricevere gli stipendi
sono nate nel corso del luglio 2022 a seguito delle difficoltà dell’azienda
stessa. Nell’analisi della situazione, la proprietà e l’amministratore hanno
iniziato nei mesi successivi una battaglia legale arrivando a presentare una
denuncia penale nei confronti del General Manager, ______. La procedura è
tuttora in corso.
A fine 2022 l’amministratore mi ha fornito una procura
iscritta a registro di commercio in qualità di direttore atta a poter garantire
l’operatività e la gestione amministrative. Non mi sono mai stati conferiti
poteri particolari ed ho continuato l’attività lavorativa ricoprendo più
funzioni oltre a quelle espresse nel contratto. Infatti, a seguito della
generale ristrutturazione effettuata tra la fine di ottobre 2022 e gennaio
2023, ritengo che sussistessero tutte le condizioni per una ripresa (ulteriori
finanziamenti dalla proprietà, nuove ed importanti attività lavorative ed in
particolare il contratto sottoscritto per la ristrutturazione dell’_______ del ______ [recte:
______] a ______, altre opportunità in definizione). Seppur con un certo
ritardo sulle previsioni iniziali, nel mese di giugno 2023 è iniziato un
parziale rientro con un versamento quale acconto stipendio di CHF 20'000.- con
mantenimento della regolarità nelle successive mensilità. Purtroppo, la
situazione del cantiere di ______ si è bloccata (oggi si sta cercando un
accordo di chiusura dove la ______ vanta un credito importante di alcune
centinaia di migliaia di franchi per lavori effettuati fino al dicembre 2023.
Tale situazione, oltre ad altre problematiche emerse, hanno condizionato notevolmente
le disponibilità della società stessa andando a generare importanti ritardi
nonostante ogni mese ci si aspettasse che il tutto si potesse sbloccare in modo
da consentire una ripresa e continuità.
4.
Lei ha rivendicato al datore di lavoro il
versamento degli stipendi arretrati? Se sì, voglia trasmetterci la copia della
relativa documentazione, altrimenti perché non l’ha fatto?
Sì, ho regolarmente rivendicato la situazione al
datore di lavoro (sia all’attuale sia al precedente amministratore nonché alla
proprietà) ma, vista anche l’impossibilità degli azionisti ad apportare nuovi
finanziamenti nonché il rallentamento della situazione sopracitata, la
situazione si è aggravata.
5.
Lei intende ancora rivendicare al datore di lavoro
il versamento degli stipendi arretrati? Se no, perché?
Mantengo intatta l’intenzione di rivendicare quanto
mancante ed a garanzia ho raggiunto un accordo sottoscritto con la società,
l’amministrazione e l’azionista che, solidalmente hanno riconosciuto il debito
nei miei confronti (una prima versione era stata sottoscritta nel maggio 2024
mentre a fine rapporto è stata aggiornata).
6.
Voglia trasmetterci la copia integrale delle sue
dichiarazioni d’imposta e delle decisioni di tassazione degli anni 2022, 2023 e
2024.
Come richiesto, allego le dichiarazioni fiscali per
gli anni 2022 e 2023 (per l’anno 2024 posso allegare esclusivamente il
certificato di salario). Per l’anno 2022 troverà sia la dichiarazione fiscale
sia la notifica di tassazione mentre per l’anno 2023 le allego copia della
dichiarazione appena effettuata (avevo richiesto una proroga concessa sino al
30.09.2024)” (cfr. doc. 10 e 5).
Sempre l’8 settembre 2024,
l’amministrazione ha trasmesso anche alla ______ una serie di domande alle
quali ______ ha risposto come segue:
"
(…)
1.
Quale posizione, rispettivamente funzione occupava
l’assicurato nell’azienda?
Il signor RI1, come definito contrattualmente, è
entrato in azienda con la posizione di Director of Finance &
Administration. Si occupava di tutte le attività finanziarie, amministrative e
relative al personale. A partire dalla fine del 2022, gli è stata conferita una
procura con la qualifica di direttore della società al solo fine di garantire
l’attività quotidiana della ditta stessa. Infatti, le decisioni erano e sono
prese dall’Amministratore e dalla Proprietà della ditta ______, senza avere
nessun ruolo decisionale.
2.
L’assicurato è ancora attivo nell’azienda? Se sì,
con quali mansioni e responsabilità?
Il signor RI1 ha concluso in data 31 agosto 2024 ogni
attività per l’azienda nonostante abbia dato disponibilità a garantirmi
supporto ed informazioni in caso di necessità visti i buoni rapporti.
3.
Lo stipendio è stato versato all’assicurato su un
conto privato bancario o postale? Se no, vogliate trasmetterci la copia della
documentazione contabile dell’azienda attestante il versamento dello stipendio
(libro cassa, pezze contabili, ecc.) e la copia del certificato di salario
degli ultimi 3 anni.
Al signor RI1 è quasi sempre stato effettuato un
versamento sul conto corrente da egli detenuto presso la ______. Solo degli
acconti versati nel dicembre 2022 nonché successivi bonifici a contanti versati
nel corso del 2023 per i quali vi allego, come richiesto, la copia delle schede
contabili della cassa della nostra società.
4.
L’assicurato detiene una partecipazione azionaria
dell’azienda? Se sì, a quanto ammonta percentualmente questa partecipazione?
Il signor RI1 non vanta alcuna partecipazione
all’azienda. Non è mai stato nemmeno membro del CdA o del Consiglio di
Direzione ma ero un dipendente della ditta stessa.
5.
In base alla vostra dichiarazione del 29 agosto
2024, l’assicurato non ha ricevuto integralmente lo stipendio da dicembre 2022.
L’assicurato ha rivendicato il versamento dello stipendio arretrato? Se sì,
vogliate trasmetterci copia delle rivendicazioni dell’assicurato.
Il signor RI1 è stato quotidianamente in contatto sia
con l’amministratore sia con la proprietà della società stessa con le quali ha
sempre avuto un dialogo aperto in questo senso. Il dettaglio delle mensilità
arretrate corrisponde a quanto vi è stato consegnato.
6.
E’ vostra intenzione versare lo stipendio arretrato
all’assicurato. Se sì, secondo quali modalità e tempistiche?
La ______ nonché l’amministrazione e l’azionista hanno
sottoscritto una scrittura privata al fine di scaricare da ogni responsabilità
relativa all’azienda il signor RI1 oltre a riconoscergli anche a titolo
personale e solidale quanto dovuto. In merito alle tempistiche, tutto si
rimanda ad una situazione in definizione con un cliente relativo ad attività
ancora on incassate dalla società che dovrebbero permettere di regolare tutte
le posizioni aperte relative al signor RI1. Ci si augura ancora nel corso del corrente
mese ma comunque ci siamo impegnati a provvedere entro la fine dell’anno
corrente” (cfr. doc. 9 e 11).
Agli atti, per quanto attiene
agli accrediti in favore di RI1, figura, in particolare, la documentazione
seguente:
-
Gli estratti della relazione bancaria a lui intestata presso ______, dai
quali emergono i seguenti accrediti in suo favore:
-
5.
gennaio 2022, accredito da parte
di ______ “salario di dicembre 2021 –parcheggio” di fr. 7'887.25;
-
8.
febbraio 2022, accredito da
parte di ______ “salario gennaio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
8.
marzo 2022, accredito da parte
di ______ “salario febbraio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
5.
aprile 2022, accredito da parte
di ______ “salario marzo 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
6.
maggio 2022, accredito da parte
di ______ “Salario aprile 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
8.
giugno 2022, accredito da parte
di ______ “Salario maggio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
15.
luglio 2022, accredito da parte
di ______ “salario giugno 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;
-
5.
agosto 2022, accredito da parte
di ______ “acconto stipendio luglio 2022” di fr. 5'000.-;
-
22.
agosto 2022, accredito da parte
di ______ “saldo stipendio luglio 2022” di fr. 2'797.45;
-
28.
ottobre 2022, accredito da
parte di ______ “stipendio agosto 2022” di fr. 7'897.45;
-
19.
dicembre 2022, accredito da
parte di ______ “stipendio” di fr. 7'897.45;
-
19.
dicembre 2022, accredito da
parte di ______ “acconto stipendio e rimborso spese” di fr. 1’134.80;
-
10.
febbraio 2023, accredito da
parte di ______ “stipendio” di fr. 7'897.45;
-
30.
marzo 2023, accredito da parte
di ______ “stipendio” di fr. 1'000.-;
-
20.
aprile 2023, accredito da parte
di ______, “acconto stip per conto di ______” di fr. 5'000.-;
-
17.
maggio 2023, accredito da parte
di ______ “acconto stipendio” di fr. 2'000.-;
-
1° giugno 2023, accredito da parte
di ______ “stipendi” di fr. 20'000.-;
-
21.
luglio 2023, accredito da parte
di ______ “stipendi” di fr. 7'979.75;
-
24.
agosto 2023, accredito da parte
di ______ “stipendi” di fr. 7'979.75;
-
19.
ottobre 2023, accredito da
parte di ______ “saldo stipendio” di fr. 7'579.75;
-
21.
novembre 2023, accredito da
parte di ______ “acconto stipendio” di fr. 1'000.-;
-
16.
gennaio 2024, accredito da
parte di ______ “acconto stipendio” di fr. 6'000.-;
-
9.
febbraio 2024, accredito da
parte di ______, senza causale, di fr. 7'979.75;
-
10.
maggio 2024, accredito da parte
di ______ “acconto stipendi” di fr. 7'979.75 (cfr. all. a doc. 13);
-
Documento “______ Scheda contabile”, dal quale risultano i
seguenti esborsi riconducibili a stipendi/acconti stipendi corrisposti in
contanti:
-
16.
dicembre 2022, dal conto Cassa,
“pagato contanti acconti stipendio” di fr. 6'500.-:
-
31.
agosto 2023, dal conto Cassa
“pagato acconti stipendio” di fr. 2'500.-;
-
17.
ottobre 2023, dal conto Cassa “acconti
stipendio (______)” di fr. 800.-;
-
21.
novembre 2023, dal conto Cassa
“acconto stipendio” di fr. 1'000.- (cfr. doc. 12)
-
Copia della “scrittura privata riconoscimento di debito” del 10
maggio 2024 mediante la quale le parti ______ (parte A), ______ in qualità di
AU della SA (parte B), ______, unica socia della SA (parte C), ed il ricorrente
(parte D) hanno convenuto quanto segue:
"
(…) premesso che:
1.
La parte A con regolare contratto di lavoro ha
assunto la parte D quale collaboratore con inizio della collaborazione in data
01.07.2021
e con conclusione in data 31.05.2024.
2.
Le parti sono tutte a conoscenza dei fatti che
hanno coinvolto la parte A portandola in una situazione di difficoltà
finanziaria.
La parte D, a fronte di rassicurazioni e garanzie
fornite dalle parti A, B e C in merito alla ripresa dell’attività e di nuovi
apporti finanziari, ha continuato a svolgere le proprie mansioni e
sobbarcandosi nuove attività e responsabilità con la carica assunta 03.01.2023.
Oggi, il debito complessivo generatosi nei confronti
della parte A ammonta a CHF 112'533.60.
3.
Le parti A, B e C confermano la correttezza
dell’operato della parte D e gli danno scarico da qualsiasi responsabilità
riconducibili alle altre parti coinvolte avendo sempre operato in modo
trasparente e condiviso sia con l’Amministratore sia con la Proprietà.
4.
La parte D si rende disponibile alle altre parti
nel garantire l’apporto possibile in ulteriori questioni relative alla
situazione della parte A.
Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano e
convengono:
______ e ______, in conto proprio e solidale, in
qualità di Amministratore e di Socio della ______, riconoscono il debito nei
confronti di RI1 per la somma complessiva di CHF 112'533.60 a titolo personale.
Le parti stabiliscono inoltre che il pagamento del
debito sarà effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2024 [ndr: poi
modificato in “entro 31/03/2025”] (…). Nel caso del mancato rispetto
della scadenza concordata, la parte D, RI1, potrà richiedere immediatamente
l’intero importo ancora dovuto, oltre agli interessi di mora e spese.
Con la firma della presente scrittura, resta inteso
che per quanto vale il riconoscimento di debito stesso, si intende ai sensi
dell’art. 82 LEF. (…)” (cfr. doc. 17 ed all.);
-
Documento “______ Situazione salari da versare al 31.08.2024”,
presente agli atti in un primo momento non sottoscritto, mentre
successivamente, e meglio negli allegati ricorsuali, presenta timbro della
società e firma dell’AU (cfr. all. ad all. F a doc. I):
RI1
2022.
Gennaio
0.00
Febbraio
0.00
Marzo
0.00
Aprile
0.00
Maggio
0.00
Giugno
0.00
Luglio
0.00
Agosto
0.00
Settembre
0.00
Ottobre
0.00
Novembre
0.00
Dicembre (con 13°)
7'979.75
Totali
7'979.75
2023.
Gennaio
7'979.75
Febbraio
7'979.75
Marzo
6'979.75
Aprile
2'979.75
Maggio
5'979.75
Giugno
7'979.75
Luglio
0.00
Agosto
0.00
Settembre
5’479.75
Ottobre
690.40
Novembre
6'209.90
Dicembre (con 13°)
16'977.95
Totali
69'236.50
2024.
Gennaio
1'347.70
Febbraio
281.00
Marzo
8'260.75
Aprile
8'260.75
Maggio
281.00
Giugno
8'260.75
Luglio
8'260.75
Agosto
14'129.90
Settembre
-
Ottobre
-
Novembre
-
Dicembre (con 13°)
-
Totali
49'092.60
-
Documento “situazione salari da versare al 31.01.2024 ______ /
______ – socio ______”:
RI1
Carburante 2023
4'000.00
Carburante 2024
2'666.80
13° 2021 _______
4'845.10
Bonus _______
2'700.00
Tot. _______
7'545.10
totale
14'211.90
Salari da versare
126'308.85
TOTALE
140'520.75
-
Documentazione fiscale, e meglio dichiarazione e decisione di
tassazione RI1 2021 (cfr. doc. 19 ed all.), dichiarazione e decisione di
tassazione 2022 (cfr. doc. 20 ed all.), dichiarazione d’imposta 2023 (cfr. doc.
21.
ed all);
-
i certificati di salario dell’insorgente, che per il 2022 e per
il 2023 indicano salari annui di fr. 123'500.-, e quello per il periodo da
gennaio ad agosto 2024 dal quale risultano redditi per fr. 82'233.30 (cfr. all.
a doc. 22).
Il 21 ottobre 2024, quindi
successivamente rispetto al fallimento della ______, l’amministrazione ha
sottoposto al ricorrente ulteriori domande, alle quali RI1 ha risposto come
segue:
"
(…)
1.
Lei ha notificato il suo credito salariale
all’Ufficio fallimenti di ______?
Sì, il credito è stato notificato ad inizio di questa
settimana.
2.
Se sì, voglia trasmetterci la copia della sua
notifica di credito.
In allegato della documentazione inviata all’Ufficio
dei fallimenti
3.
Se no, perché non l’ha fatto?” (cfr. doc. 23 e 25).
In
allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha prodotto l’ “insinuazione
del credito salariale nei confronti di ______ in liquidazione” del 21
ottobre 2024, per l’ “importo complessivo di CHF 126'308.85 maturato durante
il periodo di collaborazione e terminato in data 31 agosto 2024”,
precisando che il credito in questione “è supportato dal contratto di lavoro
che vi allego di seguito nonché dalla scrittura privata attestante il
riconoscimento di debito sottoscritto” (cfr. doc. 26).
Con ulteriore scritto del 24
ottobre 2024, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di trasmettere “la
copia della documentazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti attestante la
sua insinuazione del credito” (cfr. doc. 24). Il 25 ottobre 2024, RI1 ha
trasmesso alla Cassa copia dell’insinuazione del credito del 21 ottobre 2024
firmata dall’Ufficio fallimenti di ______ il 24 ottobre successivo (cfr. doc.
27-29).
Con decisione del 9 dicembre
2024, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni LADI, in
particolare, argomentando il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
4.
Nel suo caso, per il calcolo del guadagno
assicurato non possiamo non tener conto del lungo periodo che ha lavorato senza
percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro nella società ______, ovvero potesse
influenzare in maniera risolutiva le decisioni de datore di lavoro. Un semplice
dipendente non avrebbe continuato a lavorare a fronte di un versamento
largamente irregolare, ritardato e incompleto dello stipendio.
5.
In base alla tabella, che alleghiamo, lo stipendio
percepito fino al 10 maggio 2024 va a coprire i mesi lavorati fino ad inizio
giugno 2023.
6.
Lei domanda l’indennità di disoccupazione dal 1°
settembre 2024 e il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde
ai 12 mesi precedenti la domanda di indennità, ovvero al periodo che corre dal
1° maggio 2023 al 31 agosto 2024.
7.
Nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato
non ha percepito stipendio per e ore lavorate durante questo periodo. Il suo
guadagno assicurato ammonta pertanto a CHF 0.00.
8.
Per questa ragione, le non ha purtroppo diritto
all’indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, visto che il guadagno
assicurato non raggiunge il limite minino di CHF 500.00.
9.
Se dovesse ricevere prestazioni dall’Ufficio dei
fallimenti per il credito insinuato, riesamineremo il calcolo del suo guadagno
assicurato dal 2 settembre 2024.” (cfr. doc. 30).
Il 16 dicembre 2024, i genitori
del ricorrente (nato nel 1973) hanno espresso il proprio malcontento per la
decisione resa dalla Cassa nei confronti del figlio “in quanto ci siamo
penalizzati sostituendoci a voi per diversi mesi facendo risparmiare alla
vostra cassa una cifra considerevole e ora ci penalizzate ulteriormente una
seconda volta” (cfr. doc. 31).
In tal senso, il TCA rileva che i
genitori del ricorrente, tra marzo 2023 e perlomeno settembre 2024, hanno
provveduto a diversi accrediti (sotto forma di “anticipi”) a favore del
figlio, la cui relazione bancaria, in assenza del versamento dei salari
regolare e completo, ha mostrato a più riprese un saldo negativo (cfr. doc. 13
ed all.).
Con opposizione del 23 gennaio
2025, il ricorrente, già rappresentato dall’avv. RA1, ha impugnato la decisione
resa nei suoi confronti dalla Cassa nel dicembre 2024.
Le motivazioni dell’opposizione,
essenzialmente, da una parte, sul fatto che i guadagni percepiti si riferivano
al lavoro prestato lo stesso mese in cui gli erano stati versati e non
andavano, quindi, come invece ritenuto dalla Cassa, a coprire salari arretrati.
A mente dell’allora opponente, quindi, egli avrebbe percepito, nei dodici mesi
antecedenti la richiesta di prestazioni LADI dei salari che, seppur parziali in
rapporto a quanto dovutogli, avrebbero dovuto essere considerati ai fini di
determinare il guadagno assicurato.
D’altra parte, è stato contestato
che RI1, per il fatto di essere direttore della SA e di godere di un diritto di
firma individuale, potesse essere considerato come avente una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro, come invece concluso dall’amministrazione ai
fini di stabilire il suo guadagno assicurato.
In tal senso, il patrocinatore
dell’assicurato ha prodotto una mail del giorno precedente, denominata “dichiarazione
– ruolo direttore ______” del 22 gennaio 2025 di ______, il quale, in
qualità di amministratore unico della ______, ha dichiarato che “con
iscrizione a registro di commercio nel ruolo di Direttore conferito ad RI1 gli
è stato attribuito il potere di firma individuale quale rappresentante della
società esclusivamente per poter garantire l’operatività quotidiana. Egli
infatti dipendeva per le decisioni sempre dal sottoscritto” (cfr. doc. 33 e
34).
Il 12 marzo 2025, la Cassa ha
chiesto al legale del ricorrente la produzione della “documentazione
contabile dell’azienda ______ attestante il versamento dello stipendio (libro
cassa, pezze contabili, ecc.) per gli anni 2022, 2023 e 2024, controfirmata
dalla fiduciaria”, nonché del “bilancio, conto economico, allegato e
schede contabili per la ______ per gli anni 2022, 2023 e 2024” (cfr. doc.
36).
Rivoltosi all’Ufficio dei
fallimenti con mail del 14 e del 24 marzo 2025 al fine di ottenere la
documentazione richiesta dalla Cassa, RI1 è stato informato il 24 marzo 2025 da
______ (gestore fallimentare) del fatto che “la procedura a carico della
______ è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi in data
20.02.2025, non avendo alcun creditore anticipato le spese come richiesto nella
pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale del 31.01.2025” ed invitato a
rivolgersi direttamente all’AU, ______, per l’ottenimento dei documenti
richiestigli dall’amministrazione (cfr. doc. 37).
Il 26 marzo 2025, l’avv. RA1 ha
comunicato alla Cassa che, “non essendo” il ricorrente “stato organo
della ______ in liquidazione (…) non ha a disposizione i documenti da voi
richiesti, in particolare la documentazione contabile attestante il versamento
dello stipendio, così come il bilancio, conto economico, allegato e schede
contabili per la ______ in liquidazione per gli anni 2022, 2023 e 2024” ed
informato l’amministrazione del fatto che RI1, quindi, “provvederà a
richiedere i documenti direttamente al signor ______”, chiedendo una
conseguente proroga di 10 giorni del termine assegnatogli per la produzione di
quanto richiesto.
Con mail del 28 marzo 2025, RI1
ha chiesto a ______ di poter avere copia della documentazione indicatagli dalla
Cassa. Di tutta riposta, l’AU dell’ex datrice di lavoro gli ha comunicato
quanto segue:
"
(…) ti confermo che la società
come ben sai è stata dichiarata fallita, inoltre oltre a non avere più accesso
a documenti, ritengo che non siano documenti di tua competenza.” (cfr. doc.
39).
A fronte di tale riscontro, in
data 2 aprile 2025 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato alla Cassa che
il suo mandante “non è in grado di produrre i documenti richiesti”,
ritenendo che “a riguardo possiate rivolgervi direttamente anche voi all’ex
datore di lavoro, rappresentato dal signor ______, essendo anch’egli tenuto a
collaborare” (cfr. doc. 41).
Il 6 maggio 2025, la Cassa ha
sopposto al ricorrente, con riferimento a quanto indicato nella “scrittura
privata riconoscimento di debito” al punto 4 (cfr. supra), una serie di
quesiti, cui il 22 maggio successivo il patrocinatore di RI1 ha risposto come
segue:
"
(…)
1.
In base al punto 4 dell’accordo ed alla decisione
di negazione del diritto della Cassa, come è intervenuto il datore di lavoro a
sostegno dell’assicurato?
In base al punto 4 del riconoscimento di debito
sottoscritto in favore del signor RI1, il signor ______ e la signora ______
hanno effettuato sporadici e limitati pagamenti allo scopo di rientrare nel
debito contratto nei confronti del signor RI1 a seguito del fallimento della
______. Allego alla presente una tabella ricapitolativa dei versamenti da loro
effettuati, unitamente ai relativi giustificativi di pagamento.
2.
Il datore di lavoro ha versato il salario entro il
31.03.2025? Se no, per quali motivi?
Il datore di lavoro (e meglio le persone che hanno
riconosciuto il debito per i salari arretrati dell’azienda nei confronti del
mio mandante) non ha versato il salario entro il 31 marzo 2025, adducendo
difficoltà finanziarie. Sono comunque arrivati piccoli e sporadici versamenti
di cui si è detto al punto 1.
3.
A seguito della scadenza del versamento dei salari
arretrati, è stato presentato un precetto esecutivo oppure una rivendicazione
per vie legali? Voglia gentilmente trasmetterci la copia della documentazione a
comprova.
A seguito della scadenza del termine fissato per il 31
marzo 2025, il signor RI1 ha spiccato nei confronti del signor ______ un
precetto esecutivo. Allego copia dello stesso e della relativa domanda di
esecuzione alla presente. Il precetto non è ancora stato spiccato nei confronti
della signora ______ siccome quest’ultima ha effettuato pagamenti più
sostanziosi in favore del signor RI1 e ancora di recente ha inoltrato un
messaggio al signor RI1 in cui ha comunicato la predisposizione di un nuovo
versamento a breve. Allego alla presente anche copia di questo messaggio.
Naturalmente il mio mandante procederà in via esecutiva anche [ndr: nei confronti della] signora ______ qualora
le indicazioni date in merito ai futuri pagamento dovessero essere disattese”
(cfr. doc. 43 e 45).
In atti figura, poi, una mail
trasmessa il 13 maggio 2025 da ______ al ricorrente, nella quale la prima
comunica a quest’ultimo che “anche noi stimo vivendo una situazione di estrema
tensione finanziaria. Nelle scorse settimane sono riuscita ad effettuare
piccolo bonifici a dimostrazione della totale volontà a voler sanare quanto
prima il debito. Posso confermarle che dopo svariati mesi di “semina” da parte
di mio marito nel campo del real estate e grazie alle sue relazioni, è alquanto
ragionevole supporre che stiano maturando le condizioni per affrontare la
questione.” (cfr. doc. 44).
I pagamenti effettuati a
beneficio del ricorrente, di cui il suo patrocinatore ha riferito con risposta
del 22 maggio 2025 alle domande delle Cassa, sono i seguenti:
-
27.
settembre 2024, fr. 250.- da
parte di ______ (cfr. doc. 48);
-
16.
ottobre 2024, fr. 150.- da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);
-
9.
dicembre 2024, fr. 182.50.- da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);
-
14.
febbraio 2025, fr. 464.43 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);
-
27.
febbraio 2025, fr. 461.05 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);
-
28.
marzo 2025, fr. 1'500.- da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);
-
4.
aprile 2025; fr. 1'000.- da
parte di ______ (cfr. all. a doc. 48).
A quanto precede si aggiungono i
seguenti versamenti a favore di RI1, notificati a questa Corte dal suo
patrocinatore in sede di replica (cfr. supra consid. 1.4.):
-
25.
aprile 2025, fr. 371.48 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. V);
-
2.
maggio 2025, fr. 920.42 da parte
di ______ (cfr. all. a doc. V);
-
22.
maggio 2025, fr. 165.19 da
parte di ______ (cfr. all a doc. V);
-
20.
giugno 2025, fr. 461.39 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. V);
-
11.
luglio 2025, fr. 228.74 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. V);
-
18.
luglio 2025, fr. 183.44 da
parte di ______ (cfr. all. a doc. V);
-
6.
agosto 2025, fr. 183.68 da parte
di ______ (cfr. all. a doc. V).
Da quanto trasmesso dal legale
del ricorrente risulta, poi, che con domanda di esecuzione del 17 aprile 2025,
RI1 ha fatto spiccare nei confronti di ______ un precetto esecutivo per fr.
136'512.77 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2024, avente la seguente
causale “debiti salariali e contrattuali riconosciuti a titolo solidale da
______ per l’azienda ______ in liquidazione sottoscritto in data 10.05.2024
(dall’importo di fr. 140'520.75 iniziale sono stati dedotti gli acconti
iniziali per un totale di fr. 4'007.98)” (cfr. doc. 49 ed all. a doc. V e a
doc. IX). Il debitore non vi si è opposto (cfr. all. a doc. V e a doc. IX) ed
il 17 settembre 2025 l’assicurato ha chiesto la continuazione dell’esecuzione
(cfr. all. a doc. V).
Con decisione su opposizione del
24.
giugno 2025, la Cassa ha respinto il gravame presentato da RI1 contro il
provvedimento del 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 50 e supra consid. 1.1.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ribadisce che, di
principio, il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.
Soltanto
in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è, invece,
determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il
lavoratore.
Più
precisamente, è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un rischio di abuso (cfr. supra consid.
2.3
e 2.4.).
Nel caso concreto l’amministrazione,
fondandosi implicitamente sul combinato disposto di cui agli artt. 86 e 87 CO, ha
concluso che i versamenti effettuati dalla società a beneficio RI1 negli ultimi
sei/dodici mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione di quest’ultimo,
vadano a coprire gli stipendi arretrati, già rimasti impagati prima del periodo
determinante ai fini della presente vertenza, e non si riferiscano, quindi, al
mese in cui sono stati corrisposti. Per il periodo determinante, a mente della
Cassa, il guadagno assicurato sarebbe pari a fr. 0.- (cfr. supra consid. 1.1.).
Il ricorrente, richiamando l’art.
323.
cpv. 1 CO, sostiene invece che, nel corso degli ultimi sei/dodici mesi del
rapporto lavorativo, ha percepito dei salari che si riferivano alla prestazione
lavorativa del mese in cui, di volta in volta, gli sono stati versati (“il
salario ricevuto dal ricorrente ogni mese dall’azienda era relativo al mese in
cui veniva prestato il servizio”; cfr. consid. 1.2. e doc. I).
Al riguardo, questa Corte rileva,
innanzitutto, che gli importi che figurano sui certificati di salario per il
2022, il 2023 e parte del 2024 (da gennaio ad agosto; cfr. allegato al doc. 22:
per il 2022 fr. 123'500.-, per il 2023 fr. 123'500.- e per gennaio-agosto 2024
fr. 82'233.30) non sono stati interamente versati ad RI1.
Tanto gli accrediti di cui ai
documenti bancari versati agli atti, quanto le “tabelle riassuntive”,
quanto i documenti di cassa della ______ (ora in liquidazione) attestano che la
società aveva debiti salariali nei confronti del ricorrente sin dal 2022.
Questi debiti sono, poi, aumentati
fino al termine del rapporto di lavoro, avvenuto il 31 agosto 2024 (cfr. supra
consid. 2.7.).
A proposito degli scoperti
salariali, il TCA constata che RI1 era alle dipendenze della ______ da luglio
2021.
e che fino alla seconda metà del 2022, il salario gli è stato corrisposto
regolarmente, sulla relazione bancaria a lui intestata presso ______.
Sino al versamento a favore del
ricorrente da parte della società del 28 ottobre 2022, inoltre, i salari
venivano versati con precisa indicazione del mese cui si riferivano (cfr. supra
consid. 2.7.).
Da dicembre 2022, quando impagate
risultavano già essere le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2022, ciò non
è più avvenuto.
I successivi accrediti sul conto
privato dell’insorgente, infatti, non indicano a quale delle mensilità di volta
in volta erano da ricondurre. La società si è limitata ad indicare che si
trattava di “salari” o “acconti” (cfr. supra consid. 2.7.).
Ora, qualora si sia confrontati a
più debiti scoperti nel tempo nei confronti del medesimo soggetto, l’art. 86 CO
prevede che “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare” (cpv.
1). “Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al
debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non
faccia immediatamente opposizione” (cpv. 2).
In riferimento a quanto prevede
il cpv. 1 dell’art. 86 CO, il TCA rileva che la manifestazione della volontà
del debitore quanto al debito, tra gli scoperti, che intende estinguere, può
avvenire sia espressamente, che per atti concludenti, segnatamente nel momento
in cui ad essere soddisfatto è il preciso ammontare di una delle somme dovute
(v. al riguardo Carron/Wessner, Droit des obligations - Partie générale,
vol. II, Berne 2024, N 3544).
L’art. 87 cpv. 1 CO dispone, poi,
che “ove non esiste una valida dichiarazione circa il debito estinto né una
designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra i più scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima” (in tal senso
cfr. anche la STCA 38.2025.24 del 16 settembre 2025).
Su questo tema, il TCA segnala ad
esempio che con decisione ATAS/2/2014 del 7 gennaio 2014, la Chambre des
assurances sociales della Cour de Justice del Canton Ginevra, si è pronunciata
sul caso di un assicurato che aveva richiesto il versamento delle indennità per
insolvenza ed a beneficio del quale l’ex datrice di lavoro, nel corso degli
ultimi mesi del rapporto lavorativo, aveva versato dei salari.
In quel caso, la Cassa aveva
negato l’erogazione delle prestazioni ritenendo che, avendo ricevuto degli
accrediti nell’ultimo periodo del rapporto lavorativo, quell’assicurato non
aveva diritto a percepire le indennità per insolvenza e che spettava al medesimo
eventualmente agire nei confronti dell’ex datore di lavoro per ottenere il
pagamento dei crediti salariali rimasti precedentemente scoperti.
In quella fattispecie, la Corte
di giustizia - richiamato quanto previsto dall’art. 86 CO e accogliendo, poi,
il ricorso di quell’assicurato - ha, invece, constatato che i versamenti a
favore di quel ricorrente, nell’arco del rapporto lavorativo, erano avvenuti in
modo totalmente disordinato, se non aleatorio (“[…] L'examen
des pièces produites corrobore ces déclarations et démontre que le libellé du
paiement des salaires était fait de façon totalement désordonnée si ce n'est
aléatoire. Qui plus est, les mentions faites dans le compte-salaire et lors du
paiement du salaire à l'assuré sont contradictoires, sans que l'on puisse en
inférer une volonté de tromper l'administration, tant les erreurs sont parfois
grossières (mention d'un salaire de 2012 alors que le montant correspond à un
salaire 2011 par exemple) […]”).
Per tale
motivo, la Corte di giustizia ha stabilito che a torto la Cassa aveva ritenuto
di imputare gli accrediti effettuati negli ultimi mesi in cui l’interessato era
attivo per l’ex datrice di lavoro come relativi alla prestazione lavorativa
fornita in quello stesso periodo e concluso che, invece, quelle somme dovevano
andare innanzitutto, senza prendere in considerazione ulteriormente la causale
del singolo versamento, a coprire gli arretrati salariali più datati (“[…] il
a été établi que la volonté concordante du débiteur et du créancier était
d'affecter le salaire versé au plus ancien salaire dû, sans égard aux mentions
apparaissant lors du versement […]”).
D’altro canto, per quanto attiene
al pagamento del salario, l’art. 323 CO, in particolare al cpv. 1 richiamato
dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.2.), dispone che “in quanto un più
breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia
d’uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto
collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese” (v.,
al riguardo, Wyler/Heinzer Boris/Witzig, Droit du travail, PdS - Précis de
droit Stämpfli, 5a edizione, 2024, Stämpfli ; p. 256 “Le salaire de
base est payé mensuellement, à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO),
soit le dernier jour du mois (art. 76 al. 1 CO).”
e pp. 261-262 “L’employeur doit remettre un décompte écrit au travailleur (art. 323b al. 1 CO).
(…) Le décompte ne doit cependant pas être remis chaque
mois. Il ne doit l’être que lors de chaque modification. Si le salaire reste
inchangé durant toute l’année, l’employeur peut remettre un décompte à la fin
du premier mois et se dispenser ensuite d’en adresser d’autres, aussi longtemps
que le salaire ne subit aucune modification.”).
Ora, nel
caso di specie, come visto, i versamenti effettuati dalla SA a beneficio del
ricorrente successivamente ad ottobre 2022 non riportano alcuna causale che
indichi a quale delle mensilità scadute sarebbero riferiti.
È vero, comunque, che da dicembre
2022.
a maggio 2024 (sebbene il rapporto di lavoro sia poi proseguito sino al 31
agosto 2024) dei regolari versamenti a favore del ricorrente, vi sono stati. Dai
documenti bancari del ricorrente risulta inoltre che si trattava di “stipendi”
ed “acconti stipendi” e che gli stessi sono avvenuti a cadenza mensile,
eccettuati i mesi di gennaio, settembre e dicembre 2023, rispettivamente marzo
ed aprile 2024 (cfr. supra consid. 2.7.) in cui non vi sono stati accrediti.
La corresponsione di tali somme a
beneficio di RI1, del resto, è poi stata computata dal medesimo nella tabella
di cui al doc. “______ Situazione salari da versare al 31.08.2024” (cfr.
supra consid. 2.7.) in corrispondenza dei singoli mesi in cui ha percepito i
relativi importi.
In simili condizioni, il TCA ritiene che
tale aspetto debba essere ulteriormente approfondito dalla Cassa, alla quale
gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.
L’amministrazione dovrà effettuare gli opportuni accertamenti sulla questione a
sapere quali mensilità salariali scoperte intendevano estinguere, in tutto o in
parte, le somme versate, senza una causale più specifica, al ricorrente da
dicembre 2022.
Se in definitiva, dovesse essere
stabilito che, come preteso in sede ricorsuale, i pagamenti mensili effettuati
negli ultimi sei/dodici mesi del rapporto lavorativo a favore di RI1 erano
riferiti a quegli stessi mesi nei quali gli sono stati accreditati, dovrà
esserne tenuto conto nella determinazione del guadagno assicurato mediante un
nuovo calcolo.
In
relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la
nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de
la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Al
riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,
inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla
ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza
8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può
ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso
per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente
sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal
solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto
abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come
già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti
rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti
alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso
senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative
disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374;
sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure, tra le altre,
STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025, consid. 2.12.; STCA 42.2024.2 del 6 maggio
2024.
consid. 2.8.; STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2022.51
del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019
consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41
del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012
consid. 2.10.
2.9
Ai fini della
determinazione del guadagno assicurato, la Cassa dovrà pure approfondire la
questione dell’applicabilità, o meno, dell’eccezione che permette di tenere in
considerazione il salario concordato (che in concreto si rivelerebbe maggiore
rispetto a quello effettivamente percepito), e cioè di stabilire innanzitutto se
il ricorrente deve essere considerato oppure no in una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro.
In tale contesto, secondo
il TCA, non è determinante il fatto che il ricorrente per un “lungo periodo
(…) ha lavorato senza percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società ______,
ovvero potesse influenzare in maniera risolutiva le decisioni de datore di
lavoro” - come invece indicato dall’amministrazione con decisione del 9
dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.) -, quanto piuttosto l’effettivo ruolo
assunto da RI1 all’interno della società.
Al riguardo, il TCA sottolinea
che, se da una parte ______ ed il ricorrente hanno fatto valere che
quest’ultimo “Durante il rapporto di lavoro, (…) non ha mai avuto
alcun potere decisionale all’interno dell’azienda e non ha mai potuto
influenzarne l’andamento” e non “abbia mai ricoperto una funzione
analoga a quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato
direttore dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo
decisionale in seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento
del suo salario. La carica gli è stata affidata ad interim, unicamente per
salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda” (cfr. supra consid. 1.2.)
-, rispettivamente, che “con iscrizione a registro di commercio nel
ruolo di Direttore conferito ad RI1 gli è stato attribuito il potere di firma
individuale quale rappresentante della società esclusivamente per poter
garantire l’operatività quotidiana. Egli infatti dipendeva per le decisioni
sempre dal sottoscritto” (cfr. supra consid. 2.7.),
d’altra parte, RI1 ricopriva da luglio 2021 la carica “Director of
Finance & Administration” della SA e si occupava, per sua stessa
indicazione (“tenuta della contabilità, nell’espletamento di pratiche
amministrative e nella gestione del personale”; cfr. supra consid. 1.2.),
nonché stando a quanto riferito da ______ “di tutte le attività finanziarie,
amministrative e relative al personale” (cfr. supra consid. 2.6.).
Ne è poi divenuto anche direttore
con diritto di firma individuale dal gennaio 2023 ed a decorrere da quel
momento, indica la “scrittura privata riconoscimento di debito” del 10
maggio 2024, oltre a continuare “a svolgere le proprie mansioni”, si
sarebbe inoltre “sobbarcato nuove attività e responsabilità” (cfr. doc.
17).
Egli percepiva pure un elevato
salario di fr. 9'500.- mensili (cfr. supra consid. 2.7.).
In
tale contesto la Cassa valuterà anche lo scritto dell’avv. RA1 del 17 febbraio
2026.
e l’allegato attestato di carenza di beni (cfr. supra consid. 1.7.).
2.10
Alla luce di tutto quanto precede,
gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto
indicato ai consid. 2.8. e 2.9. e la decisione su opposizione del 24 giugno
2025.
deve, pertanto, essere annullata.
2.11
Visto
l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr.
STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 9; SRD 146 V 28 consid. 7; STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), il ricorrente, rappresentato da un avvocato, è da
considerarsi vincente in causa ed ha diritto all’importo di fr. 2’000.-- a
titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61
lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF
8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
2.12
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.25
del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 24 giugno 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla
Cassa CO1 affinché proceda come indicato ai consid. 2.8. e 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
§ La parte resistente
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-
(IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti