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Decisione

38.2025.44

Cassa negato dt. a ID in quanto guadagno assicurato minimo non raggiunto. Atti rinviati all'amministrazione per accertare quali mensilità scoperte i versamenti da dicembre 2022 andavano ad estinguere, rispettivamente, se il ric. aveva, o meno, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

23 febbraio 2026Italiano86 min

una sentenza 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 3, il Tribunale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.44

CL/DC/gm

Lugano

23 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2025 di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 24

giugno 2025 emanata da

Cassa

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 24 giugno 2025, la Cassa

CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento

del 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 30) con il quale aveva negato ad RI1 il diritto

a percepire le indennità di disoccupazione richieste da settembre 2024 “in

quanto il guadagno assicurato minimo non è stato raggiunto” (cfr. all. a

doc. I).

Nella

propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha esposto, in particolare,

le seguenti argomentazioni:

"

(…)

25. Secondo il registro di commercio, lei occupava la

funzione di direttore con diritto di firma individuale per la società ______ in

liquidazione, società fallita in data 11.09.2024.

26. Tenuto conto che occupava una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro per la società (…), la Cassa ha dovuto procedere

a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi.

(…)

31. In base al foglio “Situazione salari da versare al

31.08.2024”, risulta un salario netto da percepire di CHF 126'308.60, per il

periodo dal mese di gennaio 2023 al mese di agosto 2024 e la 13ma per l’anno

2022.

32. La Cassa ha riesaminato l’intera fattispecie, ed

in base alla documentazione in nostro possesso, risultano i seguenti versamenti

del salario:

Salario percepito da estratto conto

Data

Importo

Mese

Venerdì, 10 maggio 2024

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Venerdì, 9 febbraio 2024

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Martedì, 16 gennaio 2024

CHF 6'000.00

Nessun riferimento

Mercoledì, 20 dicembre 2023

CHF 6'000.00

Acconto stipendio dicembre 2023

Martedì, 21 novembre 2023

CHF 1'000.00

Acconto stipendio

Giovedì, 19 ottobre 2023

CHF 7'579.75

Nessun riferimento

Giovedì, 24 agosto 2023

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Venerdì, 21 luglio 2023

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Giovedì, 1 giugno 2023

CHF 20'000.00

Nessun riferimento

Mercoledì, 17 maggio 2023

CHF 2'000.00

Nessun riferimento

Giovedì, 30 marzo 2023

CHF 1'000.00

Nessun riferimento

Venerdì, 10 febbraio 2023

CHF 7'897.45

Nessun riferimento

Lunedì, 19 dicembre 2022

CHF 1'134.80

Nessun riferimento

Lunedì, 19 dicembre 2022

CHF 7'897.45

Nessun riferimento

Salario percepito da scheda contabile

Martedì, 21 novembre 2023

CHF 1'000.00

Nessun riferimento

Martedì, 17 ottobre 2023

CHF 400.00

Nessun riferimento

Giovedì, 31 agosto 2023

CHF 2'500.00

Nessun riferimento

33. Per i mesi di febbraio e maggio 2024 ha percepito

il salario ad inizio mese. Per il mese di dicembre 2023 in cui risulta un

acconto di CHF 6'000.00, in base al foglio “situazione salari da versare al

31.08.2024”, l’assicurato non ha ricevuto lo stipendio per l’intero mese.

34. Mentre per la scheda contabile, non è stato

possibile definire chi ha prelevato dalla Cassa gli stipendi citati ed a chi

sono stati versati.

35. A mente della Cassa, appare inverosimile, tenuto

conto della data di versamento e dei salari in arretrato, che l’assicurato

abbia ricevuto lo stipendio per il mese corrente in cui ha fornito la sua

prestazione lavorativa.

36. Piuttosto, la Cassa ritiene che tutti i salari

percepiti fino al 10.05.2024 vadano a compensare i salari in arretrato, in

questo caso fino al mese di giugno 2023.

37. Nei 6/12 mesi per il calcolo del guadagno

assicurato tra settembre 2023 ed agosto 2024, lei non raggiunge il guadagno

assicurato minimo previsto dalla legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione in quanto non ha percepito alcun salario.

38. Per questo motivo, il suo guadagno assicurato

ammonta a CHF 0.00.

39. Infine, la Cassa ha analizzato anche la questione

del riconoscimento di debito a suo favore da parte di ______ e ______.

40. A tal proposito, in data 06.05.2025, sono state

richieste informazioni e con lettera di posta elettronica del 22.05.2025, il

suo rappresentante legale ha così risposto:" ... Egregio Signor ______, intervengo a nome e per

conto del Signor RI1, (…). Prendo dunque posizione per conto del mio mandante

seguendo l’ordine delle sue richieste.

1. In base al punto 4 del riconoscimento di debito

sottoscritto in favore del Signor RI1, il Signor ______ e la Signora ______

hanno effettuato sporadici e limitati pagamenti allo scopo di rientrare nel

debito contratto nei confronti del Signor RI1 a seguito del fallimento della

______. Allego alla presente una tabella ricapitolativa dei versamenti da loro

effettuati, unitamente ai relativi giustificativi di pagamento.

2. Il datore di lavoro (e meglio le persone che hanno

riconosciuto il debito per i salari arretrati dell’azienda nei confronti del

mio mandante) non ha versato il salario entro il 31 marzo 2025, adducendo delle

difficoltà finanziarie. Sono comunque arrivati piccoli e sporadici versamenti

di cui si è detto al punto n. 1.

3.

A seguito della scadenza del

termine fissato per il 31 marzo 2025, il Signor RI1 ha spiccato nei confronti

del Signor ______ un precetto esecutivo. Allego copia dello stesso e della

relativa domanda di esecuzione alla presente. Il precetto non è ancora stato

spiccato nei confronti della Signora ______ siccome quest'ultima ha effettuato

dei pagamenti più sostanziosi in favore del Signor RI1 e ancora di recente ha

inoltrato un messaggio al Signor RI1 in cui ha comunicato la predisposizione di

un nuovo versamento a breve. Allego alla presente anche copia di questo

messaggio. Naturalmente il mio mandante procederà in via esecutiva anche [ndr:

verso] la Signora ______ qualora le indicazioni date in merito ai futuri

pagamenti dovessero essere disattese...".

41. A mente della cassa il caso potrebbe essere

riesaminato al momento che i versamenti effettuati da ______ e ______ dovessero

portare ad avere un guadagno assicurato minimo conformemente all'articolo 40

OADI.

42. In virtù di quanto precede, l'opposizione del

23.01.2025 è respinta e la decisione del 09.12.2024 è confermata.” (cfr. all. B

a doc. I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento, nonché

protestando spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I).

A

sostegno delle pretese del proprio patrocinato, il legale ha, innanzitutto,

osservato:

- che il suo

assistito è stato, da ultimo, alle dipendenze della ______ in liquidazione dal

“1° luglio 2021 fino al 31 agosto 2024”, in qualità di “_______, con

uno stipendio mensile lordo di CHF 9'500.- per tredici mensilità”;

- che “la

funzione ricoperta dal ricorrente consisteva nella tenuta della contabilità,

nell’espletamento di pratiche amministrative e nella gestione del personale,

riportando egli direttamente al General Manager. Durante il rapporto di lavoro,

il ricorrente non ha mai avuto alcun potere decisionale all’interno

dell’azienda e non ha mai potuto influenzarne l’andamento”;

- che “il

ricorrente ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa”:

- che “sino

alla metà del 2022 (…) è stato regolarmente versato lo stipendio” e che “l’attività

dell’azienda ha subito un notevole peggioramento nella seconda metà del 2022,

con delle conseguenze molto pesanti per il qui ricorrente. Il datore di lavoro

infatti ha iniziato a versare il salario al signor RI1 in maniera molto

irregolare e parziale”, nella misura di quanto il ricorrente ha indicato in

una “tabella riassuntiva” allegata al ricorso quale doc. D e per la

quale meglio si dirà nel prosieguo;

- che “Il

salario ricevuto dal ricorrente ogni mese dall’azienda era relativo al mese in

cui veniva prestato il servizio”;

- che a fronte di

“versamenti salariali discontinui, a volte nulli e parziali, il ricorrente a

più riprese ha sollecitato il pagamento degli stipendi al datore di lavoro”

ed ha anche “chiamato in causa direttamente i proprietari dell’azienda, e

meglio il signor ______ e la signora ______”, che hanno sottoscritto un “riconoscimento

di debito” allegato al gravame quale doc. F, per il quale pure si dirà nel

prosieguo.

L’avv.

RA1 ha, poi, rilevato quanto segue:

"

(…)

nella fattispecie, in primo luogo occorre rilevare

come nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di indennità di

disoccupazione, il ricorrente abbia effettivamente percepito un salario. Ciò

emerge dalla tabella riassuntiva dei pagamenti ed è peraltro riconosciuto dalla

cassa stessa nella decisione qui impugnata (…)

34. Non si tratta dunque di un caso in cui

l'assicurato ha rinunciato a percepire il salario, avendo egli ricevuto dei

versamenti, anche se in maniera irregolare, nei 12 mesi precedenti

all'iscrizione presso l'assicurazione contro la disoccupazione.

35. Già solo a fronte di tali motivi, occorre ritenere

che il ricorrente abbia diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo

richiesto siccome (1) adempie tutti i presupposti di cui all'art. 8 cpv. 1

LADI, (2) ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a

contribuzione (art. 23 cpv. 1 LADI), circostanza questa incontestata dalla

Cassa disoccupazione e (3) ha effettivamente percepito un reddito durante il

periodo di calcolo.

36. Come già esposto in sede di opposizione, il fatto

che i salari percepiti dal ricorrente nel periodo di calcolo lo siano stati a

copertura dei salari arretrati, è un'interpretazione unilaterale della Cassa

disoccupazione, non basata su alcun documento agli atti, né base legale o

prassi LADI. È una conclusione a cui l'autorità giunge di sua sponte, tant'è

che in entrambe le decisioni non vi è una motivazione esaustiva, bensì delle

considerazioni generiche e inconsistenti.

37. Basti pensare al fatto che, come già indicato,

nella decisione qui impugnata la Cassa si limita ad affermare che "A mente

della Cassa, appare inverosimile, tenuto conto della data di versamento e dei

salari in arretrato, che l'assicurato abbia ricevuto lo stipendio per il mese

corrente in cui ha fornito la sua prestazione lavorativa". Tale

conclusione non poggia su alcuna base concreta.

38. Si rammenta qui - come già esposto in sede di

opposizione - che a tenore dell'art. 323 cpv. 1 CO in quanto un più breve

termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né

stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il

salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

39. Detta disposizione comporta per il lavoratore il

fatto di maturare il diritto allo stipendio alla fine di ogni mese, per le

prestazioni effettuate durante il mese di lavoro in questione. Va da sé dunque

che ogni salario percepito da RI1 durante i mesi in cui è stato pagato è

riferito al mese in cui le prestazioni lavorative sono state fornite e non

invece - come a torto sostiene la Cassa - ai mesi precedenti.

40. In virtù di tutto quanto sin qui esposto, ne

discende che RI1 ha effettivamente percepito un reddito durante il periodo di

calcolo e, di conseguenza, il diritto a percepire le indennità di

disoccupazione è dato. (…)

42. Quandanche si volesse considerare un guadagno

assicurato pari a 0.- nel periodo di riferimento, trova in ogni caso

applicazione l'eccezione sancita dalla giurisprudenza in relazione

all'effettivo percepimento del salario da parte del qui ricorrente e fa stato

il salario pattuito con il datore di lavoro (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29

luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017).

43. In effetti, il ricorrente non ha mai rinunciato a

percepire il salario e, al contrario, ha sempre sollecitato il datore di lavoro

in tal senso. Tant'è che nei mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro,

egli ha percepito delle somme dall'azienda, anche se in maniera irregolare e

parziale.

44. Egli si è sempre e costantemente premunito di

sollecitare l'azienda per ottenere il pagamento dei propri salari, arrivando

finanche a sottoscrivere con essa e con i due proprietari (______ e ______) il

riconoscimento di debito di cui al doc. F.

45. Vi è in aggiunta una dichiarazione di ______, già

prodotta in sede di opposizione, che attesta come RI1 abbia sempre cercato di

riscuotere i propri salari arretrati (doc. l).

46. Egli riceveva costantemente rassicurazioni dal

datore di lavoro e, in aggiunta, come detto ha percepito delle somme. Nel

periodo in questione (settembre 2023-agosto 2024) egli ha irregolarmente e

parzialmente percepito delle somme, a riprova di come abbia effettivamente

continuato a reclamare il pagamento di quanto spettante secondo il contratto di

lavoro. In particolare, il ricorrente era fiducioso di ricevere per intero i

salari arretrati in ragione di un importante credito che la società doveva riscuotere

per un grosso appalto in ______, sul quale, per l'appunto, venivano

costantemente fornite rassicurazioni. (…)

49. L'eccezione stabilita dalla giurisprudenza dunque

trova necessariamente applicazione e si può prescindere dal salario

effettivamente percepito dal dipendente, basandosi invece su quello pattuito

contrattualmente.

50. In tale contesto, si evidenzia oltretutto come non

si possa ritenere che RI1 abbia ricoperto una posizione analoga a quella dì

datore di lavoro.

51. La ______ in liquidazione (già ______) è nata

infatti sulle ceneri di un'altra società, e meglio la ______, con lo scopo di

continuare l'attività aziendale.

In precedenza, a essere direttore della ______ in

liquidazione era il Signor ______ (doc. K), il quale ha gravemente violato i

propri obblighi nei confronti dell'azienda, tenendo dei comportamenti sfociati

anche in un procedimento penale (doc. L). (…)

52. Va ribadito qui, come già anticipato in sede di

opposizione, come il ricorrente non abbia mai ricoperto una funzione analoga a

quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato direttore

dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo decisionale in

seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento del suo salario.

53. La carica gli è stata affidata ad interim,

unicamente per salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda a seguito delle

vicissitudini sfociate anche in un procedimento penale legate alla gestione

precedente da parte di ______, per cercare di ripianare la situazione di

difficoltà in cui la stessa è sfortunatamente venuta a trovarsi, senza tuttavia

che ciò costituisse un conferimento di poteri decisionali all’interno della

stessa.

54. La proprietà ha deciso in quel periodo di inserire

il ricorrente in veste di Direttore per garantire le attività quotidiane

dell'azienda (posto che si erano create le premesse per il proseguimento

dell'attività, malgrado le difficoltà economiche), senza tuttavia conferirgli

poteri decisionali, senza modificare il contratto di lavoro e senza modificare

il salario anche perché in quel periodo l'unico ad avere il potere di firma era

l'Amministratore fiduciario, ovvero tale ______ che non era presente in azienda.

55. Tale posizione gli è stata assegnata d'urgenza, in

ragione del contenzioso legale in essere all'epoca tra l'azienda e il

precedente amministratore, per cui andava garantita assolutamente la continuità

dell'attività aziendale. La società ha quindi deciso di affidarsi a una figura

interna, persona di fiducia vista la lunga esperienza maturata anche presso la

società precedente, e assegnando la carica ad RI1.

56. Ciò non significa tuttavia in alcun modo che RI1

ricoprisse una posizione analoga a quella di datore di lavoro. Si ricorda e si

precisa come egli non avesse alcuna libertà, né potere di disposizione sui

conti aziendali e non poteva concretamente influenzare l'andamento della

Società.

57. Egli non è mai stato amministratore dell'azienda,

né azionista e non ha mai avuto alcun concreto potere decisionale in relazione

al pagamento del suo salario (diversamente, ad esempio, dal caso trattato da

questa lodevole Corte e giunto fino al Tribunale federale, sfociato nella

sentenza STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014).

58. Peraltro occorre ricordare, come già fatto in sede

di opposizione, come secondo invalsa giurisprudenza non sia ammissibile negare,

in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni

dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro

mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto

però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che

non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di

commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della

volontà sociale (DTF 120 V 525, consid. 3b e riferimenti).

59. Per tutte le ragioni esposte è a torto che la

Cassa assimila la posizione del ricorrente a quella di datore di lavoro nella

decisione qui impugnata, per cui come già illustrato, trova necessariamente

applicazione l'eccezione stabilita dalla giurisprudenza (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29 luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017),

anche volendo ammettere un guadagno assicurato pari a 0 nel periodo di calcolo

(circostanza questa comunque recisamente contestata dal ricorrente). (…)

III Sul principio di parità di trattamento

61. Il principio della parità di trattamento impone

tanto al legislatore quanto all' autorità esecutiva di trattare alla stessa

maniera due situazioni non alla condizione che esse siano assolutamente

identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando esse sono uguali in

ogni elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la

decisione da prendere (DTF 112 la 193, consid. 2).

62. Nella fattispecie, il ricorrente desidera portare

all'attenzione di questo lodevole Tribunale la situazione del Signor ______,

precedente direttore della ______ in liquidazione (già ______), il quale ha

subito, per quanto di sua conoscenza, un trattamento diametralmente opposto,

malgrado le situazioni siano pressoché identiche.

63. È noto al ricorrente infatti che il precedente

direttore abbia presentato richiesta presso la medesima Cassa di disoccupazione

e abbia altresì ricevuto le indennità, almeno per i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2022, così come per il mese di gennaio 2023 (doc. M). (…)

64. Come esposto in precedenza, ______ ricopriva la

medesima funzione di RI1, essendo anch'egli stato direttore con diritto di

firma individuale presso la ______ in liquidazione (già ______), come si evince

dall'Estratto del Registro di commercio qui allegato (doc. N). In aggiunta

però, ______ era membro del consiglio di direzione ed unitamente ai soci

decideva le sorti aziendali con definizione del ruolo anche tramite accordi

parasociali. (…)

65. Ci si chiede allora per quale motivo la Cassa

ritenga che RI1 abbia ricoperto una posizione analoga a quella di datore di

lavoro, mentre per ______, per quanto a conoscenza del ricorrente, ciò non è

avvenuto. Avendo egli ricoperto la medesima funzione di RI1 presso l’azienda,

anche per lui non sia stata ritenuta la posizione analoga a datore di lavoro.

66. Il fatto di aver ricoperto, a dire della Cassa,

una posizione analoga a quella di datore di lavoro, è tra i motivi che hanno

condotto la Cassa di disoccupazione a rigettare la richiesta di indennità

presentata da RI1. Ci si chiede allora per quale motivo tale argomento non sia

stato portato anche contro la richiesta di ______ (sempre, lo si ribadisce, per

quanto attualmente noto al ricorrente).

67. Tali circostanze configurano una chiara disparità

di trattamento tra i due direttori dell'azienda fallita, per cui la decisione

qui impugnata è lesiva del diritto pure sotto questo profilo.

68. Anche a fronte di tali argomenti, la decisione qui

impugnata merita di essere annullata.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 10 settembre 2025 la Cassa, richiamando la propria decisione

su opposizione, ha proposto di respingere l’impugnativa e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4. Il ricorrente in seno alla società ______ ha

ricoperto il ruolo di direttore con firma individuale e con la mansione

“Director of Finance & Administration”.

5. Pure sul profilo linkedin si può notare che viene

indicato quale direttore amministrativo e lavoratore autonomo.

6. Appare poco verosimile che non potesse avere alcun

potere decisionale in seno all’azienda.

7. Rimane comunque indubbio che per un lungo tempo,

allo scopo di sostenere la società, abbia rinunciato al pagamento del salario.

8. La rivendicazione dei salari tramite “scrittura

privata” è avvenuta unicamente il 10.05.2024, nell’imminenza della fine del

rapporto di lavoro. (…)

9. La giurisprudenza in materia di assicurazione

contro la disoccupazione (sentenza 8C_743/2008 del 09.02.2008) ha stabilito che

nel caso in cui lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario

concordato con lo scopo di sostenere la ditta fondata dal suo datore di lavoro

e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta non riesce ad

incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in considerazione per

fissare il guadagno assicurato (…)” (cfr. doc. III).

1.4. Con

replica del 22 settembre 2025, il patrocinatore del ricorrente ha osservato e

fatto valere quanto segue:

" (…)

1. Corre l’obbligo di precisare che il ricorrente,

diversamente da quanto sostiene la Cassa, non ha rinunciato temporaneamente al

salario, come a torto è indicato dalla Cassa in sede di risposta. Il

ricorrente, analogamente ad altri dipendenti, ha continuato a lavorare in buona

fede nella piena convinzione che i salari sarebbero stati versati.

2. A riguardo, va detto che nel periodo critico

attraversato dall’azienda era comunque cominciato un grosso lavoro con buone

marginalità (circa del 30%) per la ristrutturazione dell’_______ del ______ a ______, il quale avrebbe garantito il

proseguimento dell’azienda. Purtroppo, nonostante i lavori stessero procedendo,

il committente non ha mai mantenuto gli impegni e le scadenza presi

contrattualmente arrivando così ad un’interruzione dei lavori a fine 2023 con

diverse fatture scoperte. Si rammenta che la ______ in liquidazione aveva

iniziato a muoversi per riuscire ad incassare quanto dovutole, come emerge dal

doc. L.

3. Nell’ambito del fallimento, il debito dell’_______ del ______ nei confronti della fallita era superiore

a CHF 500'000.-, cifra con la quale la società sarebbe stata certamente in

grado di continuare l’attività, terminare il lavoro e iniziarne di nuovi. In

special modo, l’azienda avrebbe potuto senz’altro risanare gli aspetti

finanziari, in particolare gli stipendi arretrati. Proprio questo credito ha

causato il fallimento della ex datrice di lavoro del ricorrente ed è per questo

che quest’ultima non è stata in grado di rientrare nel pagamento dei salari.

4. A riprova del fatto che l’attore non ha mai

rinunciato al salario, si allegano alla presente i documenti concernenti le

procedure esecutive avviate dal ricorrente nei confronti degli ex titolari

dell’azienda (…)

5. Per quanto concerne l’aspetto relativo al profilo

linkedin del ricorrente, in cui è indicata nel 2019 la posizione di “lavoratore

autonomo”, occorre precisare come tale indicazione sia da ricondurre a un

suggerimento recepito dall’attore durante un corso al quale aveva partecipato

nel 2019. Si tratta di un corso organizzato dall’Ufficio regionale di

collocamento di ______ a cui il ricorrente ha preso parte durante un precedente

periodo di disoccupazione. Si precisa ad ogni modo che il ricorrente è sempre

stato un lavoratore dipendente, come attestano peraltro i certificati di

salario annualmente prodotti all’Ufficio di tassazione nell’ambito della

dichiarazione dei redditi. Si precisa altresì che l’iscrizione di RI1 al

Registro di commercio per conto di alcune società ne attesta la crescita

professionale come dipendente e non certo lo svolgimento di un’attività

indipendente, come a torto pare sostenere la Cassa. L’indicazione “lavoratore

autonomo” non può dunque certo ritorcerglisi contro nel contesto della presente

procedura. (…)” (cfr. doc. V).

1.5. Il 1° dicembre 2025, il

patrocinatore di RI1 ha trasmesso, “a titolo di aggiornamento della

situazione concernente le procedure esecutive avviate nei confronti degli ex

organi della ______”, la “domanda di continuazione dell’esecuzione

______” del 17 settembre 2025 e il “precetto esecutivo e ritiro

dell’opposizione ______” (trattasi, invero, della “domanda d’esecuzione”

che vede debitrice ______ e creditore l’istante, che non risulta, per quanto

agli atti, essere poi stata effettivamente trasmessa all’UE; cfr. all. R a doc.

IX), per i quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente

vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IX).

1.6. Al riguardo, con scritto dell’11

dicembre 2025, la Cassa ha precisato di non avere osservazioni da formulare

(cfr. doc. XI).

1.7. In data 17 febbraio 2026, il

patrocinatore del ricorrente, “ritenendolo rilevante per il presente

giudizio, nella misura in cui attesta ulteriormente come egli non abbia mai

rinunciato a percepire il salario”, ha trasmesso al TCA copia dell’“attestato

di carenza beni rilasciato al signor ______ a seguito della procedura esecutiva

proseguita nei confronti di quest’ultimo dal ricorrente” (cfr. doc. XIII ed

all.).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a

ragione, oppure no, abbia negato ad RI1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal

settembre 2024, poiché

non è possibile stabilire un guadagno assicurato di almeno fr. 500.- mensili.

2.2. Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito

all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato

conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo

medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI (cfr. supra consid. 2.2.), sono computati come periodi di

contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente

ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

2.3. Per

costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo

(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente

qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari

fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023

del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.

2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,

massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

Con sentenza 8C_913/2011 del

10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la

questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era

più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato

in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il

18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente

con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin

dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza

diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della

società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio

2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,

non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario

superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31

maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

Con sentenza 8C_627/2017 del 26

gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è

pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente

che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato

che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico

membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il

Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali

situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere

chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall’altro,

che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo

esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter

determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può

comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

In una sentenza 8C_318/2022 del

14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale

federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui

procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile

2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal

marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle

assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che

Fatti

i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente

corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la

Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri

contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--

non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente

non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.

Cfr.

pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio

2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

In

una sentenza 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 3, il Tribunale

federale, chiamato (dopo avere già rinviato la causa alla precedente istanza

con STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 affinché procedesse a nuovi

accertamenti) a pronunciarsi in merito al caso di un assicurato che dopo avere

lavorato quale direttore e responsabile delle finanze presso un’associazione

aveva beneficiato delle prestazioni LADI, poi chiestegli in restituzione e che

aveva contestato l’ordine di restituzione ritenendo che il diritto

dell’amministrazione di procedere in tal senso fosse perento, per quanto

attiene al guadagno assicurato, ha ribadito quanto segue:

"

2.2. Als versicherter

Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während

eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen

normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten

regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte

Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG).

Zu betonen ist, dass praxisgemäss bei der

Ermittlung des versicherten Verdienstes der im Bemessungszeitraum tatsächlich

erzielte Lohn massgebend ist; eine davon abweichende Lohnabrede zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat grundsätzlich unbeachtlich zu bleiben (BGE 131 V 444 E. 3.2.1; 128 V 189 E. 3a/aa, je mit Hinweisen). Von dieser Regelung im

Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne

der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt

sind, praktisch ausgeschlossen werden kann. Ob subjektiv die Absicht einer

Gesetzesumgehung bestand oder zumindest eine solche in Kauf genommen wurde, ist

nicht von Bedeutung. Entscheidend ist die unter objektivem Gesichtswinkel zu

bejahende Missbrauchsgefahr (BGE 128 V 189 E. 3). Der versicherte Verdienst

nach Art. 23 AVIG bildet denn auch ein Korrektiv bei allfälligen

missbräuchlichen Lohnvereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (BGE 131 V 444 E. 3.2.3 mit Hinweis; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E.

2.3; 8C_472/2019 vom 20. November 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).

2.3. Als Beweis für den tatsächlichen

Lohnfluss genügen Belege über entsprechende Zahlungen auf ein auf den Namen des

Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin lautendes Post- oder Bankkonto; bei

behaupteter Barauszahlung fallen Lohnquittungen und Auskünfte von ehemaligen

Mitarbeitern (allenfalls in Form von Zeugenaussagen) in Betracht. Höchstens

Indizien für tatsächliche Lohnzahlung bilden Arbeitgeberbescheinigungen, vom

Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin unterzeichnete Lohnabrechnungen und

Steuererklärungen sowie Eintragungen im Individuellen Konto (BGE 131 V 444 E.

1.2; ARV 2007 S. 115, C 267/04 E. 1.2; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November

2023 E. 2.4; 8C_633/2022 20. September 2023 E. 2.2.2; 8C_472/2019 vom 20.

November 2019 E. 4.2). Eine mangelnde Bestimmbarkeit der Lohnhöhe führt

regelmässig dazu, dass sich ein versicherter Verdienst im Sinn von Art. 23 Abs.

1 AVIG i.V.m. Art. 40 AVIV nicht zuverlässig festlegen lässt, was in letzter

Konsequenz auch die Verneinung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung

zur Folge haben kann (SVR 2020 ALV Nr. 16 S. 50, 8C_150/2020 E. 4, ARV 2008 S.

148, 8C_245/2007 E. 5; Urteile 8C_633/2022 vom 20. September 2023; 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E.

2.4).”.

L’Alta

Corte ha, poi, concluso che l’assicurato non è riuscito a dimostrare di avere

esercitato un’attività lavorativa con versamento del salario:

"

4.1. Was der

Beschwerdeführer dagegen vorbringt, führt zu keinem anderen Ergebnis. Der

vorinstanzlichen Feststellung, es sei in Würdigung sämtlicher Umstände nicht

überwiegend wahrscheinlich, dass er beim Verein B.________ eine

beitragspflichtige Beschäftigung mit einem tatsächlichen Lohnfluss ausgeübt

habe, setzt der Beschwerdeführer nichts Substanzielles entgegen. Dass sich die

Vorinstanz in Würdigung der gesamten Aktenlage auf den Standpunkt stellte, es

sei dem Beschwerdeführer nicht gelungen, den Erhalt eines Lohnes in behaupteter

Höhe vom Verein rechtsgenüglich zu belegen, ist mithin weder in tatsächlicher

Hinsicht willkürlich noch in rechtlicher Hinsicht bundesrechtsverletzend.

Was die vom Beschwerdeführer verlangte

Zeugenbefragung zum Bezug eines Barlohnes betrifft, bestätigten A.D.________

und B.D.________ schriftlich, von Anfang 2013 bis Ende 2017 beim Verein

B.________ ehrenamtlich tätig und für die Ehepaare in der Kirchgemeinde

zuständig gewesen zu sein. Der Beschwerdeführer habe vom 1. Januar bis zum 31.

August 2016 beim Verein gearbeitet und ihm sei ein Lohn von ungefähr Fr.

10'720.- jeweils Ende Monat in bar ausbezahlt worden (Schreiben vom 17. Mai

2020). Bei der vorliegenden Sach- und Rechtslage durfte die Vorinstanz auf eine

Zeugenbefragung der beiden verzichten und willkürfrei in antizipierter

Beweiswürdigung davon ausgehen, die von ihr und der Arbeitslosenkasse

aufgezeigten Unstimmigkeiten in den schriftlichen Dokumenten hinsichtlich der

tatsächlich erfolgen Lohnzahlungen würden damit nicht ausgeräumt (vgl. zur

antizipierten Beweiswürdigung BGE

147 IV 534 E.

2.5.1; 144

Considerandi

II 427 E.

3.1.3; 141 I

60.

E. 3.3). Ins Leere

zielt auch der wiederholte Verweis des Beschwerdeführers auf seine getätigten

Ausgaben bzw. seinen Lebensstil im hier interessierenden Zeitraum. Soweit der

Beschwerdeführer seine hohen Ausgaben oder einen aufwändigen Lebensstil seiner

Familie als Indiz für den tatsächlichen Lohnfluss in der angegebenen Höhe

anführt, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich damit hinreichende Klarheit über

den Erhalt des behaupteten Einkommens durch den Verein ergeben soll. Eine

willkürliche Feststellung und Würdigung des Sachverhalts ist der Vorinstanz

jedenfalls insgesamt nicht vorzuwerfen. Nichts zu seinen Gunsten gewinnen lässt

sich weiter aus dem eingereichten Schreiben des Psychiaters Dr. C.________ vom

18.

Mai 2020, worin dieser einzig eine stattgefundene Behandlung bestätigt,

soweit es sich dabei nicht ohnehin um ein unzulässiges Novum handelt

(vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG).».

In una sentenza 8C_636/2025 del 12 gennaio 2026, l’Alta Corte si è

pronunciata sul caso di un assicurato che, presso l’ex datrice di lavoro, aveva

ricoperto da ottobre 2015 ad aprile 2020 la carica di direttore della filiale

sita sul lato sinistro del ______, con diritto di firma collettiva a due, oltre

che di membro della direzione. Negandogli in diritto alle indennità per

insolvenza in quanto occupava una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI), il Tribunale federale ha, in particolare,

osservato quanto segue:

" 4.1. Entgegen seiner Ansicht nahm die

Vorinstanz die arbeitgeberähnliche Qualifikation nicht nur gestützt auf die

Funktion als Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien vor. Vielmehr

erwog sie in bundesrechtskonformer Würdigung sämtlicher Akten, dass der

Beschwerdeführer die Geschäftsführung innegehabt und damit über die alleinige

Leitung der operationellen, finanziellen und personellen Angelegenheiten

verfügt habe. Dabei berücksichtigte sie auch, dass der Beschwerdeführer keinen

Zugriff auf die Bankkonti gehabt haben soll, wie dies von ihm vorgebracht wird.

Er habe aber Lohnzahlungen vorbereitet sowie sämtliche Vertragszahlungen

visiert und zur Auslösung freigegeben. Ferner habe er bei der

Liquiditätsplanung und beim Budget volle Handlungskompetenz gehabt. Dies decke

sich auch mit seinem Lebenslauf. Dass aus der Arbeitgeberbescheinigung vom 8.

Dezember 2023 ausdrücklich hervorgehe, er sei nicht in einer leitenden Funktion

tätig gewesen, erweist sich im Übrigen als unzutreffend, wie die Vorinstanz bereits

willkürfrei darlegte. Eine einseitige und somit bundesrechtswidrige

Beweiswürdigung oder willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz

ist mit Blick auf deren pflichtgemässe Würdigung der Aktenlage nicht

auszumachen. Folglich zielt der Beschwerdeführer mit dem Einwand, seine

Tätigkeit habe sich auf das operative Alltagsgeschäft beschränkt und eine

eigentliche Entscheidungskompetenz sei ihm vom Inhaber verwehrt worden,

ebenfalls ins Leere.

4.2

Soweit der Beschwerdeführer ferner

aus den von ihm zitierten Urteilen 8C_252/2011 vom 14. Juni 2011 und 8C_34/2021

vom 8. Juli 2021 etwas zu seinen Gunsten abzuleiten versucht, ist darauf

hinzuweisen, dass in beiden genannten Fällen eine arbeitgeberähnliche Stellung

bejaht und entsprechend ein Insolvenzanspruch bzw. im ersten Urteil ein solcher

auf Arbeitslosenentschädigung verneint wurde. Darüber hinaus lässt der

Beschwerdeführer unberücksichtigt, dass vorliegend zahlreiche Indizien

bestehen, die gegen einen rein "dekorativen" Titel als

Geschäftsleiter sprechen, wie die Vorinstanz bundesrechtskonform darlegte (vgl.

E. 4.1 hiervor). Bei dieser Ausgangslage durfte das kantonale Gericht in

willkürfreier antizipierter Beweiswürdigung (BGE 144 V

361.

E.

6.5) auf zusätzliche weitere Beweiserhebungen in Form von Befragungen der

ehemaligen Buchhalterin und Geschäftsleiterin verzichten. Darin ist weder eine

Bundesrechtswidrigkeit in Gestalt einer Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes

oder der Beweiswürdigungsregeln noch des Willkürverbots zu erblicken. Damit

kann auf Weiterungen zu den übrigen Einwänden des Beschwerdeführers verzichtet

werden, und es hat beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.”.

2.4

Dal canto suo il TCA, con

giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa

secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva

essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di

calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della

Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò

poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

In

una sentenza 38.2017.38 del 17 agosto 2017, questa Corte si è pronunciata sul

caso di un assicurato che in seno all’ex datrice di lavoro occupava una

posizione analoga a quella di datore di lavoro, al quale il diritto a percepire

le prestazioni LADI era stato negato in ragione dell’assenza della comprova

della riscossione effettiva del salario e dell’inadempimento, quindi, del

periodo di contribuzione.

Questa

Corte, rilevando inoltre che unica socia e detentrice del capitale sociale

dell’ex datrice di lavoro di quel ricorrente era la figlia, al fine di

determinare il guadagno assicurato, ha fatto riferimento ai salari

effettivamente percepiti ed ha confermato l’operato dell’amministrazione,

ritenuto che i documenti inoltrati da quell’assicurato, a fronte anche di

pretesi stipendi versati in contanti, non erano sufficienti per dimostrare

l’effettiva riscossione del salario.

In

una sentenza 38.2017.22 del 19 ottobre 2017, invece, questo Tribunale ha

accolto il ricorso presentato da un’assicurata contro la decisione su

opposizione con la quale la Cassa le aveva negato il diritto alle prestazioni

LADI.

In

quel caso, il TCA ha concluso che a quella ricorrente, che presso l’ex datrice

di lavoro si occupava della comunicazione visiva e della gestione dei siti web,

non poteva essere imputato di rivestire una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro.

E’,

quindi, stata ritenuta applicabile “l’eccezione al principio generale

contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel prendere come riferimento il

salario concordato” e considerato che un rischio d’abuso poteva essere

escluso. Quell’assicurata, peraltro, non aveva rinunciato, nemmeno

temporaneamente, alla propria retribuzione, ed anzi, sulla base delle “rassicurazione

dell’amministratrice della SA sostanziate da documenti, (…) nutriva piuttosto

una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero

state a breve superate e di ricevere, quindi gli stipendi”.

In una sentenza 38.2021.17 del 16

giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con

sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del

diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie

non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o

meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui

all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile

determinare il guadagno assicurato.

È stato specificato che il

guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa

l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza e ci si era,

quindi, fondati sul salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,

ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società

era proprio l’insorgente e che, quindi, non era escluso un abuso nel senso di

accordi in merito a salari fittizi.

In

una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, che ha fatto seguito alla STCA

38.2022.12

del 17 ottobre 2022 nella quale il TCA aveva ritrasmesso gli atti

all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, questo

Tribunale, nel caso di un’assicurata che presso l’ex datrice di lavoro aveva,

prima, occupato la carica di direttrice e che, poi e sino a due mesi prima

della fine del rapporto lavorativo, era stata iscritta a RC quale

vicepresidente del consiglio di amministrazione, ha stabilito che a ragione

l’amministrazione le aveva chiesto la restituzione di parte delle prestazioni

LADI erogatele.

In

particolare, in quella fattispecie questo Tribunale ha constatato che i

versamenti di denaro operati dall’assicurata poco prima della fine del rapporto

lavorativo, quando non era più organo formale della società, erano andati a

coprire la parte dei suoi salari che, sino a quel momento, era rimasta impagata

e che, senza quei versamenti, in ragione delle condizioni di liquidità della

società – peraltro già debitrice nei confronti dei dipendenti -, avrebbe continuato

ad essere tale.

A proposito del guadagno

assicurato di quella ricorrente, il TCA ha quindi concluso che:

" Ne

consegue che a ragione, dunque, la Cassa ha ritenuto che i redditi che _______

fa valere di avere percepito grazie ai due accrediti della fine di febbraio

2020.

non dovevano invece essere considerati nel calcolo del guadagno assicurato

in quanto si tratta con ogni verosimiglianza di retribuzioni corrisposte

unicamente grazie al bonifico dell’assicurata medesima e quindi di salari

fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. supra consid. 2.5. in

relazione al fatto che decisivi per stabilire il guadagno assicurato sono i

redditi effettivamente percepiti durante il periodo di calcolo), in ragione del

quale _____ ha percepito indebitamente prestazioni LADI più elevate rispetto a

quelle cui avrebbe avuto diritto.” (cfr. consid. 2.5.)

Cfr.

anche STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024; STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

2.5

Per

quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia

per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che, ed in particolare

per quanto concerne la presente vertenza, per stabilire il guadagno assicurato,

è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la

quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata contro il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato

l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto

nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

Secondo questo Tribunale la

ricorrente non aveva, quindi, adempiuto il periodo minimo di contribuzione ai

sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art.

14.

LADI.

Il

TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe

dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che

allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente

attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve essere negata.

Con giudizio 8C_452/2019 del 12

novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale

38.2019.7

del 22 maggio 2019.

Il TCA, contestualmente ad un

ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un

lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che

l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la

mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a

provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di

collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale

carenza probatoria.

In applicazione del

principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che

non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività

lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo

di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Questo Tribunale ha altresì

ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per

calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a

contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione,

il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.

Qualora

il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente

attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione va comunque negata.

Si

vedano anche le STCA 38.2024.35 del 4 novembre 2024; STCA 38.2024.4 del 18

marzo 2024; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024.

2.6

La

Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita

dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre

2012, prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla

percezione effettiva di un salario quanto segue:

"

(…)

Riscossione effettiva di un salario

B32 Un assicurato adempie il periodo

di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a

contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio

importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato

un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi

alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati

nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto

concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.). (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato

un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente

percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario

non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre

di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta

a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a

insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo

corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di

lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per

dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza

di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il

datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di

compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato

allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto

di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi

sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati

ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro

e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge

che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale

attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima della

disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso

verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul

conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali

verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in

contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario

ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli

estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto

individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.

Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura

nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato

viene preso in considerazione l’importo meno elevato.

L’assicurato il cui salario è

versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione

effettiva del salario.

La riscossione del salario

non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la

ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o

l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti

sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita

unicamente dall’assicurato.

Se i giustificativi

presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente

versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze

dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva

del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una

simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2).

(…)

Giurisprudenza

DTFA C 316/99 del 5.6.2001

(Se sia la persona assicurata che il suo coniuge sono soci e dirigenti nella

Sagl in cui sono occupati, le indicazioni dell’assicurato riguardo al

versamento e all’importo del salario vanno considerate con particolare

prudenza)

DTFA C 127/02 del 28.2.2003

(La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e

destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In

mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti conto

bancari o postali oppure ricevute di salario] non è possibile dimostrare

l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)

DTF 131 V 444 (La prova del

versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che

l’assicurato ha effettivamente esercitato un’attività dipendente [precisazione

della giurisprudenza]).

DTFA C 55/05 del 23.6.2005

(Gli atti che documentano i versamenti del salario sono in linea di principio

una prova adeguata del versamento del salario. Anche le testimonianze di ex

collaboratori possono permettere di stabilire la modalità e l’importo usuali di

versamento dei salari nell’azienda)

DTFA C 273/03 del 7.3.2005

(Il versamento del salario non può essere dimostrato unicamente sulla base di

giustificativi firmati di proprio pugno dall’assicurato)

DTFA C 258 /04 del 29.12.2005

(In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego

possono essere stabiliti liberamente. Il fatto che il salario sia stato

trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia

stato effettivamente versato)

DTFA C 83/06 del 18.8.2006

(La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un

presupposto vero e proprio del diritto all’indennità, ma costituisce

semplicemente un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione soggetta a

contribuzione. Se è stato dimostrato che l’assicurato ha esercitato

un’occupazione soggetta a contribuzione ma l’importo esatto del salario versato

non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)

DTF 8C_ 913/2011 del

10.4.2012

(In mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e

trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti

oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato)”.

Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI

ID relativi al guadagno assicurato è inoltre

previsto:

"

(…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno

assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS,

normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più

rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il

salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia

effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è

importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per

determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è

infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario

deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”

Sulla portata delle direttive

amministrative, cfr. STF 8C_224/2024

del 2 settembre 2025 consid. 2.4.DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023

del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022

consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144

consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144

V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF

132.

V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.7

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI1 (nato nel 1973; cfr. doc. 2) è stato attivo,

da ultimo, presso ______ (ora in liquidazione), da luglio 2021 al 31 agosto

2024.

(cfr. doc. 2).

In senso alla SA, egli ricopriva

la carica di “Director of Finance & Administration” (cfr. doc. 3 e

5).

Lo scopo sociale della SA

era il seguente:

"

Attività di studio tecnico e di

progettazioni, la direzione di lavori, la manutenzione di stabili industriali e

abitazioni. La formazione di ogni tipo di pavimentazioni quali sottofondi,

betoncini connessi, pavimenti in pietra artificiale, rivestimenti in resine,

sistemazioni esterne, lavori di giardiniere e pulizie in genere. La

compravendita, il noleggio, l'assistenza e la rappresentanza di macchinari e

materiali edili e generali. Impresa generale di costruzione, consulenze,

amministrazioni e perizie. Il commercio, import-export e posa in opera di

prodotti per l'edilizia, con particolare riferimento a tutte le opere di

sottofondi, pavimentazioni civili ed industriali, isolazioni termiche e

foniche. La società può altresì acquisire altre opere attinenti il settore

della costruzione, come può produrre in Ticino prodotti di pertinenza.

Costruzione, vendita e montaggio di mobili su misura, cucine, serramenti,

infissi, porte e finestre, arredamenti per ufficio, vendita mobili e

arredamenti interni; lavori di falegnameria in genere, commercio di ogni

complemento d'arredo di case ed edifici e di ogni articolo avente attinenza con

le attività suddette.” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al

sito www.zefix.chwww.zefix.chzzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5

maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06

del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

Il ricorrente ne è stato

direttore con diritto di firma individuale da inizio gennaio 2023 ad aprile

2024.

Con istanza del 10 aprile 2024,

infatti, indicando che “Il signor RI1 ha terminato la collaborazione con la

nostra società”, la ______ ha chiesto la cancellazione dal Registro di

commercio del nominativo del ricorrente (cfr. doc. 8).

Durante il periodo in cui RI1 era

direttore con diritto di firma individuale della SA, amministratori unici con

diritto di firma individuale erano sino all’ottobre 2023 ______ e, poi, ______

(www.zefix.ch).

Dal Registro di commercio emerge

che la ______ è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del Distretto di Lugano del 10 settembre 2024 a far tempo dal

giorno seguente e la procedura fallimentare è, poi, stata sospesa per mancanza

di attivo con decisione della medesima Autorità del 29 novembre successivo.

Da settembre 2024, RI1 ha

postulato l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. doc. 1).

Nella propria domanda di

indennità LADI, l’assicurato ha precisato che il motivo della disdetta era da

ricondurre a “riorganizzazione e ristrutturazione dovuti a motivi economici”

(cfr. doc. 2). Analoga indicazione è stata fornita al riguardo dalla società

(cfr. doc. 3).

Con raccomandata a mano del 31

maggio 2024, la società ha, infatti, disdetto il rapporto di lavoro che la

legava al ricorrente con “decorrenza dal 30 aprile 31 maggio 2024 con

conclusione concordata tra le parti per il 31 agosto 2024”, esonerando sin

da subito RI1 dal “Presentarsi sul posto di lavoro ma garantendo la propria

disponibilità in caso di necessità” (cfr. all. E a doc. I).

Nell’attestato del datore di

lavoro, l’ex datrice di lavoro dell’assicurato ha, in particolare, indicato che

i “guadagni complessivi soggetti a contributi AVS” riconosciuti ad RI1

erano stati, nel 2022 e nel 2023 di fr. 123'500.- all’anno e nel 2024, per il

periodo tra gennaio ed agosto compresi, di fr. 82'330.20 (cfr. doc. 3).

Il salario mensile ammontava a

fr. 9'500.- lordi e l’ultima quota parte di tredicesima, per il periodo

gennaio-agosto 2024, a fr. 6'333.20 (cfr. doc. 3).

Con “richiesta di

informazioni/documentazione” dell’8 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto

al ricorrente una serie di quesiti, cui il medesimo, in data 12 settembre 2024,

ha risposto come segue:

"

(…)

1.

Lei ha percepito lo stipendio dalla società ______

su un conto bancario/postale? Se sì, voglia trasmetterci la copia del suo

estratto conto privato bancario/postale, attestante il versamento dello

stipendio da gennaio 2022 ad agosto 2024, altrimenti la copia delle ricevute

dello stipendio in contanti per il medesimo periodo.

Lo stipendio è stato percepito prevalentemente sul

conto corrente bancario (il medesimo indicato alla Cassa presso la ______ di

______ del quale le allego l’estratto conto bancario come richiesto.

Solo una piccola parte è stata fatta a contanti

(qualificabile per il 2023 in CHF 3'900.- sono stati versati a contanti per i

quali ho a disposizione copia della scheda contabile della cassa della ______

per l’anno 2023; quantificabile per il 2022 in CHF 2'500.- a dicembre ’22).

2.

In base alla dichiarazione del datore di lavoro del

29.

agosto 2024, che alleghiamo, lei ha degli stipendi arretrati da percepire.

La dichiarazione del datore di lavoro è corretta?

È corretta. Devo ancora percepire CHF 126'308.85 di

salari. A questi andrebbero aggiunti accordi conclusi con il datore di lavoro

(attualmente amministratore, ______) relativi ad un ulteriore riconoscimento

relativo alle spese di carburante (vedi allegati contratto di lavoro

corrispondenti a CHF 4'000.- annui dei quali non ho potuto godere durante il

periodo di attività nonché delle precedenti spettanze salariali relativi alla

precedente azienda ______ (stesso amministratore) per un ulteriore debito nei

miei confronti di CHF 14'211.90 (totale riconosciuto da scrittura privata a mio

favore di CHF 140'520.75).

3.

Perché non ha ricevuto regolarmente lo stipendio?

Le difficoltà e i ritardi nel ricevere gli stipendi

sono nate nel corso del luglio 2022 a seguito delle difficoltà dell’azienda

stessa. Nell’analisi della situazione, la proprietà e l’amministratore hanno

iniziato nei mesi successivi una battaglia legale arrivando a presentare una

denuncia penale nei confronti del General Manager, ______. La procedura è

tuttora in corso.

A fine 2022 l’amministratore mi ha fornito una procura

iscritta a registro di commercio in qualità di direttore atta a poter garantire

l’operatività e la gestione amministrative. Non mi sono mai stati conferiti

poteri particolari ed ho continuato l’attività lavorativa ricoprendo più

funzioni oltre a quelle espresse nel contratto. Infatti, a seguito della

generale ristrutturazione effettuata tra la fine di ottobre 2022 e gennaio

2023, ritengo che sussistessero tutte le condizioni per una ripresa (ulteriori

finanziamenti dalla proprietà, nuove ed importanti attività lavorative ed in

particolare il contratto sottoscritto per la ristrutturazione dell’_______ del ______ [recte:

______] a ______, altre opportunità in definizione). Seppur con un certo

ritardo sulle previsioni iniziali, nel mese di giugno 2023 è iniziato un

parziale rientro con un versamento quale acconto stipendio di CHF 20'000.- con

mantenimento della regolarità nelle successive mensilità. Purtroppo, la

situazione del cantiere di ______ si è bloccata (oggi si sta cercando un

accordo di chiusura dove la ______ vanta un credito importante di alcune

centinaia di migliaia di franchi per lavori effettuati fino al dicembre 2023.

Tale situazione, oltre ad altre problematiche emerse, hanno condizionato notevolmente

le disponibilità della società stessa andando a generare importanti ritardi

nonostante ogni mese ci si aspettasse che il tutto si potesse sbloccare in modo

da consentire una ripresa e continuità.

4.

Lei ha rivendicato al datore di lavoro il

versamento degli stipendi arretrati? Se sì, voglia trasmetterci la copia della

relativa documentazione, altrimenti perché non l’ha fatto?

Sì, ho regolarmente rivendicato la situazione al

datore di lavoro (sia all’attuale sia al precedente amministratore nonché alla

proprietà) ma, vista anche l’impossibilità degli azionisti ad apportare nuovi

finanziamenti nonché il rallentamento della situazione sopracitata, la

situazione si è aggravata.

5.

Lei intende ancora rivendicare al datore di lavoro

il versamento degli stipendi arretrati? Se no, perché?

Mantengo intatta l’intenzione di rivendicare quanto

mancante ed a garanzia ho raggiunto un accordo sottoscritto con la società,

l’amministrazione e l’azionista che, solidalmente hanno riconosciuto il debito

nei miei confronti (una prima versione era stata sottoscritta nel maggio 2024

mentre a fine rapporto è stata aggiornata).

6.

Voglia trasmetterci la copia integrale delle sue

dichiarazioni d’imposta e delle decisioni di tassazione degli anni 2022, 2023 e

2024.

Come richiesto, allego le dichiarazioni fiscali per

gli anni 2022 e 2023 (per l’anno 2024 posso allegare esclusivamente il

certificato di salario). Per l’anno 2022 troverà sia la dichiarazione fiscale

sia la notifica di tassazione mentre per l’anno 2023 le allego copia della

dichiarazione appena effettuata (avevo richiesto una proroga concessa sino al

30.09.2024)” (cfr. doc. 10 e 5).

Sempre l’8 settembre 2024,

l’amministrazione ha trasmesso anche alla ______ una serie di domande alle

quali ______ ha risposto come segue:

"

(…)

1.

Quale posizione, rispettivamente funzione occupava

l’assicurato nell’azienda?

Il signor RI1, come definito contrattualmente, è

entrato in azienda con la posizione di Director of Finance &

Administration. Si occupava di tutte le attività finanziarie, amministrative e

relative al personale. A partire dalla fine del 2022, gli è stata conferita una

procura con la qualifica di direttore della società al solo fine di garantire

l’attività quotidiana della ditta stessa. Infatti, le decisioni erano e sono

prese dall’Amministratore e dalla Proprietà della ditta ______, senza avere

nessun ruolo decisionale.

2.

L’assicurato è ancora attivo nell’azienda? Se sì,

con quali mansioni e responsabilità?

Il signor RI1 ha concluso in data 31 agosto 2024 ogni

attività per l’azienda nonostante abbia dato disponibilità a garantirmi

supporto ed informazioni in caso di necessità visti i buoni rapporti.

3.

Lo stipendio è stato versato all’assicurato su un

conto privato bancario o postale? Se no, vogliate trasmetterci la copia della

documentazione contabile dell’azienda attestante il versamento dello stipendio

(libro cassa, pezze contabili, ecc.) e la copia del certificato di salario

degli ultimi 3 anni.

Al signor RI1 è quasi sempre stato effettuato un

versamento sul conto corrente da egli detenuto presso la ______. Solo degli

acconti versati nel dicembre 2022 nonché successivi bonifici a contanti versati

nel corso del 2023 per i quali vi allego, come richiesto, la copia delle schede

contabili della cassa della nostra società.

4.

L’assicurato detiene una partecipazione azionaria

dell’azienda? Se sì, a quanto ammonta percentualmente questa partecipazione?

Il signor RI1 non vanta alcuna partecipazione

all’azienda. Non è mai stato nemmeno membro del CdA o del Consiglio di

Direzione ma ero un dipendente della ditta stessa.

5.

In base alla vostra dichiarazione del 29 agosto

2024, l’assicurato non ha ricevuto integralmente lo stipendio da dicembre 2022.

L’assicurato ha rivendicato il versamento dello stipendio arretrato? Se sì,

vogliate trasmetterci copia delle rivendicazioni dell’assicurato.

Il signor RI1 è stato quotidianamente in contatto sia

con l’amministratore sia con la proprietà della società stessa con le quali ha

sempre avuto un dialogo aperto in questo senso. Il dettaglio delle mensilità

arretrate corrisponde a quanto vi è stato consegnato.

6.

E’ vostra intenzione versare lo stipendio arretrato

all’assicurato. Se sì, secondo quali modalità e tempistiche?

La ______ nonché l’amministrazione e l’azionista hanno

sottoscritto una scrittura privata al fine di scaricare da ogni responsabilità

relativa all’azienda il signor RI1 oltre a riconoscergli anche a titolo

personale e solidale quanto dovuto. In merito alle tempistiche, tutto si

rimanda ad una situazione in definizione con un cliente relativo ad attività

ancora on incassate dalla società che dovrebbero permettere di regolare tutte

le posizioni aperte relative al signor RI1. Ci si augura ancora nel corso del corrente

mese ma comunque ci siamo impegnati a provvedere entro la fine dell’anno

corrente” (cfr. doc. 9 e 11).

Agli atti, per quanto attiene

agli accrediti in favore di RI1, figura, in particolare, la documentazione

seguente:

-

Gli estratti della relazione bancaria a lui intestata presso ______, dai

quali emergono i seguenti accrediti in suo favore:

-

5.

gennaio 2022, accredito da parte

di ______ “salario di dicembre 2021 –parcheggio” di fr. 7'887.25;

-

8.

febbraio 2022, accredito da

parte di ______ “salario gennaio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

8.

marzo 2022, accredito da parte

di ______ “salario febbraio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

5.

aprile 2022, accredito da parte

di ______ “salario marzo 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

6.

maggio 2022, accredito da parte

di ______ “Salario aprile 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

8.

giugno 2022, accredito da parte

di ______ “Salario maggio 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

15.

luglio 2022, accredito da parte

di ______ “salario giugno 2022 – parcheggio” di fr. 7'897.45;

-

5.

agosto 2022, accredito da parte

di ______ “acconto stipendio luglio 2022” di fr. 5'000.-;

-

22.

agosto 2022, accredito da parte

di ______ “saldo stipendio luglio 2022” di fr. 2'797.45;

-

28.

ottobre 2022, accredito da

parte di ______ “stipendio agosto 2022” di fr. 7'897.45;

-

19.

dicembre 2022, accredito da

parte di ______ “stipendio” di fr. 7'897.45;

-

19.

dicembre 2022, accredito da

parte di ______ “acconto stipendio e rimborso spese” di fr. 1’134.80;

-

10.

febbraio 2023, accredito da

parte di ______ “stipendio” di fr. 7'897.45;

-

30.

marzo 2023, accredito da parte

di ______ “stipendio” di fr. 1'000.-;

-

20.

aprile 2023, accredito da parte

di ______, “acconto stip per conto di ______” di fr. 5'000.-;

-

17.

maggio 2023, accredito da parte

di ______ “acconto stipendio” di fr. 2'000.-;

-

1° giugno 2023, accredito da parte

di ______ “stipendi” di fr. 20'000.-;

-

21.

luglio 2023, accredito da parte

di ______ “stipendi” di fr. 7'979.75;

-

24.

agosto 2023, accredito da parte

di ______ “stipendi” di fr. 7'979.75;

-

19.

ottobre 2023, accredito da

parte di ______ “saldo stipendio” di fr. 7'579.75;

-

21.

novembre 2023, accredito da

parte di ______ “acconto stipendio” di fr. 1'000.-;

-

16.

gennaio 2024, accredito da

parte di ______ “acconto stipendio” di fr. 6'000.-;

-

9.

febbraio 2024, accredito da

parte di ______, senza causale, di fr. 7'979.75;

-

10.

maggio 2024, accredito da parte

di ______ “acconto stipendi” di fr. 7'979.75 (cfr. all. a doc. 13);

-

Documento “______ Scheda contabile”, dal quale risultano i

seguenti esborsi riconducibili a stipendi/acconti stipendi corrisposti in

contanti:

-

16.

dicembre 2022, dal conto Cassa,

“pagato contanti acconti stipendio” di fr. 6'500.-:

-

31.

agosto 2023, dal conto Cassa

“pagato acconti stipendio” di fr. 2'500.-;

-

17.

ottobre 2023, dal conto Cassa “acconti

stipendio (______)” di fr. 800.-;

-

21.

novembre 2023, dal conto Cassa

“acconto stipendio” di fr. 1'000.- (cfr. doc. 12)

-

Copia della “scrittura privata riconoscimento di debito” del 10

maggio 2024 mediante la quale le parti ______ (parte A), ______ in qualità di

AU della SA (parte B), ______, unica socia della SA (parte C), ed il ricorrente

(parte D) hanno convenuto quanto segue:

"

(…) premesso che:

1.

La parte A con regolare contratto di lavoro ha

assunto la parte D quale collaboratore con inizio della collaborazione in data

01.07.2021

e con conclusione in data 31.05.2024.

2.

Le parti sono tutte a conoscenza dei fatti che

hanno coinvolto la parte A portandola in una situazione di difficoltà

finanziaria.

La parte D, a fronte di rassicurazioni e garanzie

fornite dalle parti A, B e C in merito alla ripresa dell’attività e di nuovi

apporti finanziari, ha continuato a svolgere le proprie mansioni e

sobbarcandosi nuove attività e responsabilità con la carica assunta 03.01.2023.

Oggi, il debito complessivo generatosi nei confronti

della parte A ammonta a CHF 112'533.60.

3.

Le parti A, B e C confermano la correttezza

dell’operato della parte D e gli danno scarico da qualsiasi responsabilità

riconducibili alle altre parti coinvolte avendo sempre operato in modo

trasparente e condiviso sia con l’Amministratore sia con la Proprietà.

4.

La parte D si rende disponibile alle altre parti

nel garantire l’apporto possibile in ulteriori questioni relative alla

situazione della parte A.

Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano e

convengono:

______ e ______, in conto proprio e solidale, in

qualità di Amministratore e di Socio della ______, riconoscono il debito nei

confronti di RI1 per la somma complessiva di CHF 112'533.60 a titolo personale.

Le parti stabiliscono inoltre che il pagamento del

debito sarà effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2024 [ndr: poi

modificato in “entro 31/03/2025”] (…). Nel caso del mancato rispetto

della scadenza concordata, la parte D, RI1, potrà richiedere immediatamente

l’intero importo ancora dovuto, oltre agli interessi di mora e spese.

Con la firma della presente scrittura, resta inteso

che per quanto vale il riconoscimento di debito stesso, si intende ai sensi

dell’art. 82 LEF. (…)” (cfr. doc. 17 ed all.);

-

Documento “______ Situazione salari da versare al 31.08.2024”,

presente agli atti in un primo momento non sottoscritto, mentre

successivamente, e meglio negli allegati ricorsuali, presenta timbro della

società e firma dell’AU (cfr. all. ad all. F a doc. I):

RI1

2022.

Gennaio

0.00

Febbraio

0.00

Marzo

0.00

Aprile

0.00

Maggio

0.00

Giugno

0.00

Luglio

0.00

Agosto

0.00

Settembre

0.00

Ottobre

0.00

Novembre

0.00

Dicembre (con 13°)

7'979.75

Totali

7'979.75

2023.

Gennaio

7'979.75

Febbraio

7'979.75

Marzo

6'979.75

Aprile

2'979.75

Maggio

5'979.75

Giugno

7'979.75

Luglio

0.00

Agosto

0.00

Settembre

5’479.75

Ottobre

690.40

Novembre

6'209.90

Dicembre (con 13°)

16'977.95

Totali

69'236.50

2024.

Gennaio

1'347.70

Febbraio

281.00

Marzo

8'260.75

Aprile

8'260.75

Maggio

281.00

Giugno

8'260.75

Luglio

8'260.75

Agosto

14'129.90

Settembre

-

Ottobre

-

Novembre

-

Dicembre (con 13°)

-

Totali

49'092.60

-

Documento “situazione salari da versare al 31.01.2024 ______ /

______ – socio ______”:

RI1

Carburante 2023

4'000.00

Carburante 2024

2'666.80

13° 2021 _______

4'845.10

Bonus _______

2'700.00

Tot. _______

7'545.10

totale

14'211.90

Salari da versare

126'308.85

TOTALE

140'520.75

-

Documentazione fiscale, e meglio dichiarazione e decisione di

tassazione RI1 2021 (cfr. doc. 19 ed all.), dichiarazione e decisione di

tassazione 2022 (cfr. doc. 20 ed all.), dichiarazione d’imposta 2023 (cfr. doc.

21.

ed all);

-

i certificati di salario dell’insorgente, che per il 2022 e per

il 2023 indicano salari annui di fr. 123'500.-, e quello per il periodo da

gennaio ad agosto 2024 dal quale risultano redditi per fr. 82'233.30 (cfr. all.

a doc. 22).

Il 21 ottobre 2024, quindi

successivamente rispetto al fallimento della ______, l’amministrazione ha

sottoposto al ricorrente ulteriori domande, alle quali RI1 ha risposto come

segue:

"

(…)

1.

Lei ha notificato il suo credito salariale

all’Ufficio fallimenti di ______?

Sì, il credito è stato notificato ad inizio di questa

settimana.

2.

Se sì, voglia trasmetterci la copia della sua

notifica di credito.

In allegato della documentazione inviata all’Ufficio

dei fallimenti

3.

Se no, perché non l’ha fatto?” (cfr. doc. 23 e 25).

In

allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha prodotto l’ “insinuazione

del credito salariale nei confronti di ______ in liquidazione” del 21

ottobre 2024, per l’ “importo complessivo di CHF 126'308.85 maturato durante

il periodo di collaborazione e terminato in data 31 agosto 2024”,

precisando che il credito in questione “è supportato dal contratto di lavoro

che vi allego di seguito nonché dalla scrittura privata attestante il

riconoscimento di debito sottoscritto” (cfr. doc. 26).

Con ulteriore scritto del 24

ottobre 2024, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di trasmettere “la

copia della documentazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti attestante la

sua insinuazione del credito” (cfr. doc. 24). Il 25 ottobre 2024, RI1 ha

trasmesso alla Cassa copia dell’insinuazione del credito del 21 ottobre 2024

firmata dall’Ufficio fallimenti di ______ il 24 ottobre successivo (cfr. doc.

27-29).

Con decisione del 9 dicembre

2024, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni LADI, in

particolare, argomentando il proprio provvedimento come segue:

"

(…)

4.

Nel suo caso, per il calcolo del guadagno

assicurato non possiamo non tener conto del lungo periodo che ha lavorato senza

percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro nella società ______, ovvero potesse

influenzare in maniera risolutiva le decisioni de datore di lavoro. Un semplice

dipendente non avrebbe continuato a lavorare a fronte di un versamento

largamente irregolare, ritardato e incompleto dello stipendio.

5.

In base alla tabella, che alleghiamo, lo stipendio

percepito fino al 10 maggio 2024 va a coprire i mesi lavorati fino ad inizio

giugno 2023.

6.

Lei domanda l’indennità di disoccupazione dal 1°

settembre 2024 e il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde

ai 12 mesi precedenti la domanda di indennità, ovvero al periodo che corre dal

1° maggio 2023 al 31 agosto 2024.

7.

Nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato

non ha percepito stipendio per e ore lavorate durante questo periodo. Il suo

guadagno assicurato ammonta pertanto a CHF 0.00.

8.

Per questa ragione, le non ha purtroppo diritto

all’indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, visto che il guadagno

assicurato non raggiunge il limite minino di CHF 500.00.

9.

Se dovesse ricevere prestazioni dall’Ufficio dei

fallimenti per il credito insinuato, riesamineremo il calcolo del suo guadagno

assicurato dal 2 settembre 2024.” (cfr. doc. 30).

Il 16 dicembre 2024, i genitori

del ricorrente (nato nel 1973) hanno espresso il proprio malcontento per la

decisione resa dalla Cassa nei confronti del figlio “in quanto ci siamo

penalizzati sostituendoci a voi per diversi mesi facendo risparmiare alla

vostra cassa una cifra considerevole e ora ci penalizzate ulteriormente una

seconda volta” (cfr. doc. 31).

In tal senso, il TCA rileva che i

genitori del ricorrente, tra marzo 2023 e perlomeno settembre 2024, hanno

provveduto a diversi accrediti (sotto forma di “anticipi”) a favore del

figlio, la cui relazione bancaria, in assenza del versamento dei salari

regolare e completo, ha mostrato a più riprese un saldo negativo (cfr. doc. 13

ed all.).

Con opposizione del 23 gennaio

2025, il ricorrente, già rappresentato dall’avv. RA1, ha impugnato la decisione

resa nei suoi confronti dalla Cassa nel dicembre 2024.

Le motivazioni dell’opposizione,

essenzialmente, da una parte, sul fatto che i guadagni percepiti si riferivano

al lavoro prestato lo stesso mese in cui gli erano stati versati e non

andavano, quindi, come invece ritenuto dalla Cassa, a coprire salari arretrati.

A mente dell’allora opponente, quindi, egli avrebbe percepito, nei dodici mesi

antecedenti la richiesta di prestazioni LADI dei salari che, seppur parziali in

rapporto a quanto dovutogli, avrebbero dovuto essere considerati ai fini di

determinare il guadagno assicurato.

D’altra parte, è stato contestato

che RI1, per il fatto di essere direttore della SA e di godere di un diritto di

firma individuale, potesse essere considerato come avente una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro, come invece concluso dall’amministrazione ai

fini di stabilire il suo guadagno assicurato.

In tal senso, il patrocinatore

dell’assicurato ha prodotto una mail del giorno precedente, denominata “dichiarazione

– ruolo direttore ______” del 22 gennaio 2025 di ______, il quale, in

qualità di amministratore unico della ______, ha dichiarato che “con

iscrizione a registro di commercio nel ruolo di Direttore conferito ad RI1 gli

è stato attribuito il potere di firma individuale quale rappresentante della

società esclusivamente per poter garantire l’operatività quotidiana. Egli

infatti dipendeva per le decisioni sempre dal sottoscritto” (cfr. doc. 33 e

34).

Il 12 marzo 2025, la Cassa ha

chiesto al legale del ricorrente la produzione della “documentazione

contabile dell’azienda ______ attestante il versamento dello stipendio (libro

cassa, pezze contabili, ecc.) per gli anni 2022, 2023 e 2024, controfirmata

dalla fiduciaria”, nonché del “bilancio, conto economico, allegato e

schede contabili per la ______ per gli anni 2022, 2023 e 2024” (cfr. doc.

36).

Rivoltosi all’Ufficio dei

fallimenti con mail del 14 e del 24 marzo 2025 al fine di ottenere la

documentazione richiesta dalla Cassa, RI1 è stato informato il 24 marzo 2025 da

______ (gestore fallimentare) del fatto che “la procedura a carico della

______ è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi in data

20.02.2025, non avendo alcun creditore anticipato le spese come richiesto nella

pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale del 31.01.2025” ed invitato a

rivolgersi direttamente all’AU, ______, per l’ottenimento dei documenti

richiestigli dall’amministrazione (cfr. doc. 37).

Il 26 marzo 2025, l’avv. RA1 ha

comunicato alla Cassa che, “non essendo” il ricorrente “stato organo

della ______ in liquidazione (…) non ha a disposizione i documenti da voi

richiesti, in particolare la documentazione contabile attestante il versamento

dello stipendio, così come il bilancio, conto economico, allegato e schede

contabili per la ______ in liquidazione per gli anni 2022, 2023 e 2024” ed

informato l’amministrazione del fatto che RI1, quindi, “provvederà a

richiedere i documenti direttamente al signor ______”, chiedendo una

conseguente proroga di 10 giorni del termine assegnatogli per la produzione di

quanto richiesto.

Con mail del 28 marzo 2025, RI1

ha chiesto a ______ di poter avere copia della documentazione indicatagli dalla

Cassa. Di tutta riposta, l’AU dell’ex datrice di lavoro gli ha comunicato

quanto segue:

"

(…) ti confermo che la società

come ben sai è stata dichiarata fallita, inoltre oltre a non avere più accesso

a documenti, ritengo che non siano documenti di tua competenza.” (cfr. doc.

39).

A fronte di tale riscontro, in

data 2 aprile 2025 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato alla Cassa che

il suo mandante “non è in grado di produrre i documenti richiesti”,

ritenendo che “a riguardo possiate rivolgervi direttamente anche voi all’ex

datore di lavoro, rappresentato dal signor ______, essendo anch’egli tenuto a

collaborare” (cfr. doc. 41).

Il 6 maggio 2025, la Cassa ha

sopposto al ricorrente, con riferimento a quanto indicato nella “scrittura

privata riconoscimento di debito” al punto 4 (cfr. supra), una serie di

quesiti, cui il 22 maggio successivo il patrocinatore di RI1 ha risposto come

segue:

"

(…)

1.

In base al punto 4 dell’accordo ed alla decisione

di negazione del diritto della Cassa, come è intervenuto il datore di lavoro a

sostegno dell’assicurato?

In base al punto 4 del riconoscimento di debito

sottoscritto in favore del signor RI1, il signor ______ e la signora ______

hanno effettuato sporadici e limitati pagamenti allo scopo di rientrare nel

debito contratto nei confronti del signor RI1 a seguito del fallimento della

______. Allego alla presente una tabella ricapitolativa dei versamenti da loro

effettuati, unitamente ai relativi giustificativi di pagamento.

2.

Il datore di lavoro ha versato il salario entro il

31.03.2025? Se no, per quali motivi?

Il datore di lavoro (e meglio le persone che hanno

riconosciuto il debito per i salari arretrati dell’azienda nei confronti del

mio mandante) non ha versato il salario entro il 31 marzo 2025, adducendo

difficoltà finanziarie. Sono comunque arrivati piccoli e sporadici versamenti

di cui si è detto al punto 1.

3.

A seguito della scadenza del versamento dei salari

arretrati, è stato presentato un precetto esecutivo oppure una rivendicazione

per vie legali? Voglia gentilmente trasmetterci la copia della documentazione a

comprova.

A seguito della scadenza del termine fissato per il 31

marzo 2025, il signor RI1 ha spiccato nei confronti del signor ______ un

precetto esecutivo. Allego copia dello stesso e della relativa domanda di

esecuzione alla presente. Il precetto non è ancora stato spiccato nei confronti

della signora ______ siccome quest’ultima ha effettuato pagamenti più

sostanziosi in favore del signor RI1 e ancora di recente ha inoltrato un

messaggio al signor RI1 in cui ha comunicato la predisposizione di un nuovo

versamento a breve. Allego alla presente anche copia di questo messaggio.

Naturalmente il mio mandante procederà in via esecutiva anche [ndr: nei confronti della] signora ______ qualora

le indicazioni date in merito ai futuri pagamento dovessero essere disattese”

(cfr. doc. 43 e 45).

In atti figura, poi, una mail

trasmessa il 13 maggio 2025 da ______ al ricorrente, nella quale la prima

comunica a quest’ultimo che “anche noi stimo vivendo una situazione di estrema

tensione finanziaria. Nelle scorse settimane sono riuscita ad effettuare

piccolo bonifici a dimostrazione della totale volontà a voler sanare quanto

prima il debito. Posso confermarle che dopo svariati mesi di “semina” da parte

di mio marito nel campo del real estate e grazie alle sue relazioni, è alquanto

ragionevole supporre che stiano maturando le condizioni per affrontare la

questione.” (cfr. doc. 44).

I pagamenti effettuati a

beneficio del ricorrente, di cui il suo patrocinatore ha riferito con risposta

del 22 maggio 2025 alle domande delle Cassa, sono i seguenti:

-

27.

settembre 2024, fr. 250.- da

parte di ______ (cfr. doc. 48);

-

16.

ottobre 2024, fr. 150.- da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);

-

9.

dicembre 2024, fr. 182.50.- da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);

-

14.

febbraio 2025, fr. 464.43 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);

-

27.

febbraio 2025, fr. 461.05 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);

-

28.

marzo 2025, fr. 1'500.- da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48);

-

4.

aprile 2025; fr. 1'000.- da

parte di ______ (cfr. all. a doc. 48).

A quanto precede si aggiungono i

seguenti versamenti a favore di RI1, notificati a questa Corte dal suo

patrocinatore in sede di replica (cfr. supra consid. 1.4.):

-

25.

aprile 2025, fr. 371.48 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. V);

-

2.

maggio 2025, fr. 920.42 da parte

di ______ (cfr. all. a doc. V);

-

22.

maggio 2025, fr. 165.19 da

parte di ______ (cfr. all a doc. V);

-

20.

giugno 2025, fr. 461.39 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. V);

-

11.

luglio 2025, fr. 228.74 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. V);

-

18.

luglio 2025, fr. 183.44 da

parte di ______ (cfr. all. a doc. V);

-

6.

agosto 2025, fr. 183.68 da parte

di ______ (cfr. all. a doc. V).

Da quanto trasmesso dal legale

del ricorrente risulta, poi, che con domanda di esecuzione del 17 aprile 2025,

RI1 ha fatto spiccare nei confronti di ______ un precetto esecutivo per fr.

136'512.77 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2024, avente la seguente

causale “debiti salariali e contrattuali riconosciuti a titolo solidale da

______ per l’azienda ______ in liquidazione sottoscritto in data 10.05.2024

(dall’importo di fr. 140'520.75 iniziale sono stati dedotti gli acconti

iniziali per un totale di fr. 4'007.98)” (cfr. doc. 49 ed all. a doc. V e a

doc. IX). Il debitore non vi si è opposto (cfr. all. a doc. V e a doc. IX) ed

il 17 settembre 2025 l’assicurato ha chiesto la continuazione dell’esecuzione

(cfr. all. a doc. V).

Con decisione su opposizione del

24.

giugno 2025, la Cassa ha respinto il gravame presentato da RI1 contro il

provvedimento del 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 50 e supra consid. 1.1.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ribadisce che, di

principio, il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Soltanto

in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è, invece,

determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il

lavoratore.

Più

precisamente, è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un rischio di abuso (cfr. supra consid.

2.3

e 2.4.).

Nel caso concreto l’amministrazione,

fondandosi implicitamente sul combinato disposto di cui agli artt. 86 e 87 CO, ha

concluso che i versamenti effettuati dalla società a beneficio RI1 negli ultimi

sei/dodici mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione di quest’ultimo,

vadano a coprire gli stipendi arretrati, già rimasti impagati prima del periodo

determinante ai fini della presente vertenza, e non si riferiscano, quindi, al

mese in cui sono stati corrisposti. Per il periodo determinante, a mente della

Cassa, il guadagno assicurato sarebbe pari a fr. 0.- (cfr. supra consid. 1.1.).

Il ricorrente, richiamando l’art.

323.

cpv. 1 CO, sostiene invece che, nel corso degli ultimi sei/dodici mesi del

rapporto lavorativo, ha percepito dei salari che si riferivano alla prestazione

lavorativa del mese in cui, di volta in volta, gli sono stati versati (“il

salario ricevuto dal ricorrente ogni mese dall’azienda era relativo al mese in

cui veniva prestato il servizio”; cfr. consid. 1.2. e doc. I).

Al riguardo, questa Corte rileva,

innanzitutto, che gli importi che figurano sui certificati di salario per il

2022, il 2023 e parte del 2024 (da gennaio ad agosto; cfr. allegato al doc. 22:

per il 2022 fr. 123'500.-, per il 2023 fr. 123'500.- e per gennaio-agosto 2024

fr. 82'233.30) non sono stati interamente versati ad RI1.

Tanto gli accrediti di cui ai

documenti bancari versati agli atti, quanto le “tabelle riassuntive”,

quanto i documenti di cassa della ______ (ora in liquidazione) attestano che la

società aveva debiti salariali nei confronti del ricorrente sin dal 2022.

Questi debiti sono, poi, aumentati

fino al termine del rapporto di lavoro, avvenuto il 31 agosto 2024 (cfr. supra

consid. 2.7.).

A proposito degli scoperti

salariali, il TCA constata che RI1 era alle dipendenze della ______ da luglio

2021.

e che fino alla seconda metà del 2022, il salario gli è stato corrisposto

regolarmente, sulla relazione bancaria a lui intestata presso ______.

Sino al versamento a favore del

ricorrente da parte della società del 28 ottobre 2022, inoltre, i salari

venivano versati con precisa indicazione del mese cui si riferivano (cfr. supra

consid. 2.7.).

Da dicembre 2022, quando impagate

risultavano già essere le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2022, ciò non

è più avvenuto.

I successivi accrediti sul conto

privato dell’insorgente, infatti, non indicano a quale delle mensilità di volta

in volta erano da ricondurre. La società si è limitata ad indicare che si

trattava di “salari” o “acconti” (cfr. supra consid. 2.7.).

Ora, qualora si sia confrontati a

più debiti scoperti nel tempo nei confronti del medesimo soggetto, l’art. 86 CO

prevede che “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di

dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare” (cpv.

1). “Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al

debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non

faccia immediatamente opposizione” (cpv. 2).

In riferimento a quanto prevede

il cpv. 1 dell’art. 86 CO, il TCA rileva che la manifestazione della volontà

del debitore quanto al debito, tra gli scoperti, che intende estinguere, può

avvenire sia espressamente, che per atti concludenti, segnatamente nel momento

in cui ad essere soddisfatto è il preciso ammontare di una delle somme dovute

(v. al riguardo Carron/Wessner, Droit des obligations - Partie générale,

vol. II, Berne 2024, N 3544).

L’art. 87 cpv. 1 CO dispone, poi,

che “ove non esiste una valida dichiarazione circa il debito estinto né una

designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito

scaduto, fra i più scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il

debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima” (in tal senso

cfr. anche la STCA 38.2025.24 del 16 settembre 2025).

Su questo tema, il TCA segnala ad

esempio che con decisione ATAS/2/2014 del 7 gennaio 2014, la Chambre des

assurances sociales della Cour de Justice del Canton Ginevra, si è pronunciata

sul caso di un assicurato che aveva richiesto il versamento delle indennità per

insolvenza ed a beneficio del quale l’ex datrice di lavoro, nel corso degli

ultimi mesi del rapporto lavorativo, aveva versato dei salari.

In quel caso, la Cassa aveva

negato l’erogazione delle prestazioni ritenendo che, avendo ricevuto degli

accrediti nell’ultimo periodo del rapporto lavorativo, quell’assicurato non

aveva diritto a percepire le indennità per insolvenza e che spettava al medesimo

eventualmente agire nei confronti dell’ex datore di lavoro per ottenere il

pagamento dei crediti salariali rimasti precedentemente scoperti.

In quella fattispecie, la Corte

di giustizia - richiamato quanto previsto dall’art. 86 CO e accogliendo, poi,

il ricorso di quell’assicurato - ha, invece, constatato che i versamenti a

favore di quel ricorrente, nell’arco del rapporto lavorativo, erano avvenuti in

modo totalmente disordinato, se non aleatorio (“[…] L'examen

des pièces produites corrobore ces déclarations et démontre que le libellé du

paiement des salaires était fait de façon totalement désordonnée si ce n'est

aléatoire. Qui plus est, les mentions faites dans le compte-salaire et lors du

paiement du salaire à l'assuré sont contradictoires, sans que l'on puisse en

inférer une volonté de tromper l'administration, tant les erreurs sont parfois

grossières (mention d'un salaire de 2012 alors que le montant correspond à un

salaire 2011 par exemple) […]”).

Per tale

motivo, la Corte di giustizia ha stabilito che a torto la Cassa aveva ritenuto

di imputare gli accrediti effettuati negli ultimi mesi in cui l’interessato era

attivo per l’ex datrice di lavoro come relativi alla prestazione lavorativa

fornita in quello stesso periodo e concluso che, invece, quelle somme dovevano

andare innanzitutto, senza prendere in considerazione ulteriormente la causale

del singolo versamento, a coprire gli arretrati salariali più datati (“[…] il

a été établi que la volonté concordante du débiteur et du créancier était

d'affecter le salaire versé au plus ancien salaire dû, sans égard aux mentions

apparaissant lors du versement […]”).

D’altro canto, per quanto attiene

al pagamento del salario, l’art. 323 CO, in particolare al cpv. 1 richiamato

dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.2.), dispone che “in quanto un più

breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia

d’uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto

collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese” (v.,

al riguardo, Wyler/Heinzer Boris/Witzig, Droit du travail, PdS - Précis de

droit Stämpfli, 5a edizione, 2024, Stämpfli ; p. 256 “Le salaire de

base est payé mensuellement, à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO),

soit le dernier jour du mois (art. 76 al. 1 CO).”

e pp. 261-262 “L’employeur doit remettre un décompte écrit au travailleur (art. 323b al. 1 CO).

(…) Le décompte ne doit cependant pas être remis chaque

mois. Il ne doit l’être que lors de chaque modification. Si le salaire reste

inchangé durant toute l’année, l’employeur peut remettre un décompte à la fin

du premier mois et se dispenser ensuite d’en adresser d’autres, aussi longtemps

que le salaire ne subit aucune modification.”).

Ora, nel

caso di specie, come visto, i versamenti effettuati dalla SA a beneficio del

ricorrente successivamente ad ottobre 2022 non riportano alcuna causale che

indichi a quale delle mensilità scadute sarebbero riferiti.

È vero, comunque, che da dicembre

2022.

a maggio 2024 (sebbene il rapporto di lavoro sia poi proseguito sino al 31

agosto 2024) dei regolari versamenti a favore del ricorrente, vi sono stati. Dai

documenti bancari del ricorrente risulta inoltre che si trattava di “stipendi”

ed “acconti stipendi” e che gli stessi sono avvenuti a cadenza mensile,

eccettuati i mesi di gennaio, settembre e dicembre 2023, rispettivamente marzo

ed aprile 2024 (cfr. supra consid. 2.7.) in cui non vi sono stati accrediti.

La corresponsione di tali somme a

beneficio di RI1, del resto, è poi stata computata dal medesimo nella tabella

di cui al doc. “______ Situazione salari da versare al 31.08.2024” (cfr.

supra consid. 2.7.) in corrispondenza dei singoli mesi in cui ha percepito i

relativi importi.

In simili condizioni, il TCA ritiene che

tale aspetto debba essere ulteriormente approfondito dalla Cassa, alla quale

gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.

L’amministrazione dovrà effettuare gli opportuni accertamenti sulla questione a

sapere quali mensilità salariali scoperte intendevano estinguere, in tutto o in

parte, le somme versate, senza una causale più specifica, al ricorrente da

dicembre 2022.

Se in definitiva, dovesse essere

stabilito che, come preteso in sede ricorsuale, i pagamenti mensili effettuati

negli ultimi sei/dodici mesi del rapporto lavorativo a favore di RI1 erano

riferiti a quegli stessi mesi nei quali gli sono stati accreditati, dovrà

esserne tenuto conto nella determinazione del guadagno assicurato mediante un

nuovo calcolo.

In

relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la

nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de

la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al

riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,

inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti

e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza

8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può

ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso

per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente

sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal

solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto

abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come

già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti

rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti

alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso

senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative

disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374;

sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure, tra le altre,

STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025, consid. 2.12.; STCA 42.2024.2 del 6 maggio

2024.

consid. 2.8.; STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2022.51

del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019

consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41

del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012

consid. 2.10.

2.9

Ai fini della

determinazione del guadagno assicurato, la Cassa dovrà pure approfondire la

questione dell’applicabilità, o meno, dell’eccezione che permette di tenere in

considerazione il salario concordato (che in concreto si rivelerebbe maggiore

rispetto a quello effettivamente percepito), e cioè di stabilire innanzitutto se

il ricorrente deve essere considerato oppure no in una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro.

In tale contesto, secondo

il TCA, non è determinante il fatto che il ricorrente per un “lungo periodo

(…) ha lavorato senza percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società ______,

ovvero potesse influenzare in maniera risolutiva le decisioni de datore di

lavoro” - come invece indicato dall’amministrazione con decisione del 9

dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.) -, quanto piuttosto l’effettivo ruolo

assunto da RI1 all’interno della società.

Al riguardo, il TCA sottolinea

che, se da una parte ______ ed il ricorrente hanno fatto valere che

quest’ultimo “Durante il rapporto di lavoro, (…) non ha mai avuto

alcun potere decisionale all’interno dell’azienda e non ha mai potuto

influenzarne l’andamento” e non “abbia mai ricoperto una funzione

analoga a quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato

direttore dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo

decisionale in seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento

del suo salario. La carica gli è stata affidata ad interim, unicamente per

salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda” (cfr. supra consid. 1.2.)

-, rispettivamente, che “con iscrizione a registro di commercio nel

ruolo di Direttore conferito ad RI1 gli è stato attribuito il potere di firma

individuale quale rappresentante della società esclusivamente per poter

garantire l’operatività quotidiana. Egli infatti dipendeva per le decisioni

sempre dal sottoscritto” (cfr. supra consid. 2.7.),

d’altra parte, RI1 ricopriva da luglio 2021 la carica “Director of

Finance & Administration” della SA e si occupava, per sua stessa

indicazione (“tenuta della contabilità, nell’espletamento di pratiche

amministrative e nella gestione del personale”; cfr. supra consid. 1.2.),

nonché stando a quanto riferito da ______ “di tutte le attività finanziarie,

amministrative e relative al personale” (cfr. supra consid. 2.6.).

Ne è poi divenuto anche direttore

con diritto di firma individuale dal gennaio 2023 ed a decorrere da quel

momento, indica la “scrittura privata riconoscimento di debito” del 10

maggio 2024, oltre a continuare “a svolgere le proprie mansioni”, si

sarebbe inoltre “sobbarcato nuove attività e responsabilità” (cfr. doc.

17).

Egli percepiva pure un elevato

salario di fr. 9'500.- mensili (cfr. supra consid. 2.7.).

In

tale contesto la Cassa valuterà anche lo scritto dell’avv. RA1 del 17 febbraio

2026.

e l’allegato attestato di carenza di beni (cfr. supra consid. 1.7.).

2.10

Alla luce di tutto quanto precede,

gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto

indicato ai consid. 2.8. e 2.9. e la decisione su opposizione del 24 giugno

2025.

deve, pertanto, essere annullata.

2.11

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr.

STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 9; SRD 146 V 28 consid. 7; STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), il ricorrente, rappresentato da un avvocato, è da

considerarsi vincente in causa ed ha diritto all’importo di fr. 2’000.-- a

titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61

lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF

8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.25

del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA

38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 24 giugno 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla

Cassa CO1 affinché proceda come indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

§ La parte resistente

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-

(IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti