38.2025.46
Ricorso c/ una dec.su opp.di una Cassa disocc.irricev.per incompetenza ratione loci del TCA.Quando è stata emanata dec.su opp.,ass.non più domiciliata in Ticino.Trasm.atti al Tribunale compet.del Cantone dove allora risiedeva.Trasfer.in un altro Cantone avvenuto con prob.prepond.dopo emiss.decisione
10 febbraio 2026Italiano19 min
stessa è stata attiva presso ______ dal 1. Aprile 2024 al 31 ottobre 2024, per un
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2025.46
rs
Lugano
10 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 27
giugno 2025 emanata da
Cassa
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 9 dicembre 2024
la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI1 (__.__.____)
del 1° dicembre 2024 tendente all’ottenimento di indennità di disoccupazione,
in quanto la medesima, nel periodo quadro dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre
2024, non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi
(bensì soltanto di 7 mesi dall’aprile all’ottobre 2024 esercitando un’attività
salariata per ______ di ______), né può essere esonerata dallo stesso (cfr.
doc. B).
1.2. L’interessata, tramite ______, il
14 gennaio 2025, ha interposto opposizione, facendo valere, oltre ai 7 mesi di
lavoro presso ______, il conseguimento, il 5 marzo 2024, del diploma “______”,
come pure lo svolgimento a tempo pieno, da ottobre 2023 a marzo 2024, del
lavoro di Master (cfr. doc. 70 = C; 66-68 = D; D1; D2).
1.3. Il 27 giugno 2025 la Cassa ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio
provvedimento del 9 dicembre 2024, rilevando:
" (…) la
stessa è stata attiva presso ______ dal 1. Aprile 2024 al 31 ottobre 2024, per un
Considerandi
totale di sette mesi di contribuzione, inferiori ai dodici mesi di cui all'art.13
cpv. 1 LADI. Lo stesso dicasi per il periodo di esonero al termine del quale la
stessa ha ottenuto il diploma di Master. Senza entrare nel merito della questione
a sapere se tale percorso formativo rientri nella nozione di formazione a norma
dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, occorre ad ogni modo sottolineare come la
durata di tale percorso non sia neanch'esso sufficiente rispetto alle esigenze poste
dall'art. 14 cpv. 1 LADI, considerato che lo stesso è durato solamente 6 mesi.
Considerato come non è possibile cumulare i due periodi, entrambi
insufficienti alla luce delle esigenze poste dagli art. 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1
lett. a LADI, occorre concludere come l'opponente non adempia i requisiti
necessari per poter essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione
(…)" (Doc. A)
Quale rimedio giuridico è stato
indicato:
" Contro la
presente decisione è data facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dalla
notifica. Il ricorso deve essere motivato e presentato in forma scritta. Esso
va indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della Sezione
di diritto pubblico del Tribunale d’appello) a Lugano. (…)” (Doc. A pag. 4)
1.4
Contro la decisione su opposizione
del 27 giugno 2025 RI1, indicando un indirizzo di ______ e spedendo il plico
postale da “______”, il 28 agosto 2025 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, chiedendo l’erogazione delle prestazioni di legge (cfr. doc. I e busta
allegata).
A sostegno della propria pretesa
l’insorgente ha addotto:
" (…) allego
l’attestato (doc. E E1 e E2) di "______", "______", dal
quale risulta che dal 21 marzo 2023 al 5 marzo 2024 ho frequentato e superato
il Master a moduli "______".
In considerazione di quanto sopra, il periodo di contribuzione di
12.
mesi nel termine quadro summenzionato è stato raggiunto perché il Master a
moduli è durato oltre 12 mesi e si tratta di una formazione ai sensi dell'art.
14.
cpv. 1 lett. a LADI, ossia "qualsiasi preparazione sistematica basata
su un curriculum formativo (usuale) regolare, riconosciuto giuridicamente o
perlomeno di fatto, per l'esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre, la
formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere
sufficientemente controllabile" (Direttiva LADI ID, B187, pag. 89 (doc.
F))." (Doc. I)
1.5
In
risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:
" (…) nel
caso che qui ci occupa, la ricorrente produceva per la prima volta, unitamente
al proprio memoriale, un documento (cfr. doc. E) attestante la frequenza, da
parte della stessa, di un Master a moduli a tempo parziale, dal 21 marzo 2023
al 5 marzo 2024. Il calendario orario afferente a tale formazioni allegato sub
doc. E1, conferma come tale formazione fosse a tempo parziale ritenuto che nel
2023, e meglio dal 21 marzo al 26 giugno, erano previste solamente tre giornate
di formazione, mentre che nel 2024, dall'8 gennaio al 5 marzo, le giornate di
formazione erano quattro.
In siffatte circostanze, ritenuto il modesto numero di giornate in
cui la ricorrente era tenuta a seguire la formazione ______ (complessivamente
sette), è ben evidente come questa non rientra nella nozione di formazione ai
sensi dell’art. 14 cpv. 1 litt. a LADI, posto come la ricorrente non era di
fatto impedita ad esercitare un'attività lucrativa, anche solo a tempo parziale
Dispositivo
e parallelamente a suddetta formazione. Già solo per questi motivi, pertanto,
non è dato nel caso di specie un periodo di esenzione per cui la signora RI1
avrebbe diritto a beneficiare delle indennità giornaliere di disoccupazione.
8. Nella denegata ipotesi in cui quella seguita dalla ricorrente
venisse considerata una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 litt. a LADI,
occorre ad ogni modo osservare come i requisiti per ritenere un tale periodo di
esenzione non sono a ogni modo adempiuti. Suddetta disposizione impone,
infatti, che il richiedente abbia svolto una formazione durante oltre dodici
mesi complessivamente.
Nel caso che qui ci occupa, la signora RI1 ha frequentato il
"______" per undici mesi e tredici giorni, per cui neppure da questo
punto di vista sono adempiuti i presupposti di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI.
L'esistenza di un periodo di esenzione va, pertanto, in ogni caso
negato.
9. In considerazione di quanto sopra, ritenuto come la ricorrente
non può prevalersi né di un periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) né
di un periodo di esenzione (art. 14 cpv. 1 litt. a LADI) sufficienti, ella non
adempie ai presupposti del diritto a beneficiare delle indennità giornaliere ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 litt. e LADI, per cui a giusta ragione la Cassa ha
negato alla signora RI1 il versamento delle indennità giornaliere di
disoccupazione. (…)" (Doc. III)
1.6. Il 10 settembre 2025 il presidente
del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.
1.7. Pendente
causa questo Tribunale, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI
pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso di RI1, domiciliata
a ______ dal 31 marzo 2025 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati
MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge
federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento
della popolazione, RL 144.100) dove al 3 marzo 2025 aveva iniziato a
lavorare per “______” (cfr. doc. 62), nella decisione su
opposizione del 27 giugno 2025 aveva indicato che la stessa poteva essere
impugnata presso il “Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della
Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello) a Lugano” (doc. V).
Il 19 dicembre 2025 la parte
resistente ha risposto:
" (…) Prendiamo
atto del trasferimento di domicilio che la ricorrente non ha mai espressamente
comunicato né personalmente né tramite la propria rappresentante nell'ambito
della procedura amministrativa (e peraltro nemmeno in quella ricorsuale); da
qui l'indicazione nei rimedi di diritto di questo Tribunale.
Considerata la competenza del Tribunale del
domicilio al momento dell'emissione della decisione su opposizione, resta da
chiarire se del Canton Zugo (cfr. destinazione in MOVPOP al momento della
partenza registrata al 31 marzo 2025) oppure del Canton ______ secondo
l'indirizzo indicato dall'insorgente sul ricorso (______, ______).” (Doc. VI)
1.8. I doc. V e VI sono stati trasmessi
tramite raccomandata alla ricorrente per osservazioni, invitandola a precisare “da
quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando
con il relativo certificato di domicilio” (cfr. doc. VII).
La raccomandata del 22 dicembre
2025 è stata ritornata al TCA, non essendo stata ritirata (cfr. busta
d’intimazione).
Il plico è stato rispedito
all’assicurata il 9 gennaio 2026 per posta A (cfr. busta d’intimazione).
Nonostante il sollecito del 19
gennaio 2026 (cfr. doc. VIII), l’insorgente non ha dato seguito a quanto
richiestole.
considerato in diritto
2.1. Questa
Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci
in relazione al ricorso inoltrato il 28 agosto 2025 contro la decisione su
opposizione emessa dalla Cassa il 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
La competenza territoriale (così
come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere
verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).
2.2. Le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).
L’art.
58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv. 1).
Se
l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale
delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo
datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di
queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del
Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
Nel
caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria
incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al
competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Secondo
l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione
loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e
non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF
8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011,
8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).
Va comunque tenuto
conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi
ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025
consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7
giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).
2.3. L’art.
100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la
competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga
all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Il
Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1
OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle
assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è
disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.
Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale
cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le
decisioni di un servizio dello stesso Cantone.
L’art.
119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio
cantonale è determinata:
a. secondo il
luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo
all’indennità di disoccupazione (art. 18);
b. secondo il
luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo
il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
d. secondo la
sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di
riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;
(dal 1° gennaio
2026: secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i
corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di
occupazione temporanea;)
e. secondo il
luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
2 Determinante è il
momento in cui è presa la decisione.
3 Competente a
decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui
l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.
4 Un servizio, se ha
dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe
essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si
rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."
Se al momento nel
quale viene emessa la decisione (cfr. art. 119 cpv. 2 OADI), l’assicurato non
si sottopone più all’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di
disoccupazione, il Tribunale competente sarà quello del luogo del suo domicilio
(cfr. art. 119 cpv. 1 lett. a; e OADI; STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025
consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74;).
2.4. Nel caso in esame l’assicurata si è
annunciata per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di
______ (URC) il 31 ottobre 2024 con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc.
112).
L’11 febbraio 2025 l’URC ha
annullato il nominativo della ricorrente quale persona in cerca d’impiego dalla
banca dati COLSTA a decorrere dal 28 febbraio 2025, in quanto la medesima aveva
reperito una nuova occupazione a ______ presso il ______ in qualità di
specialista in risorse umane con inizio il 3 marzo 2025 (cfr. doc. 62).
Dal sistema informatico relativo
alla banca dati MOVPOP emerge, del resto, che l’insorgente, residente a ______
dal 1° novembre 2024 proveniente da ______ (in realtà il 4 ottobre 2023
l’Ufficio controllo abitanti di ______ aveva già rilasciato alla ricorrente,
allora domiciliata a ______, un’autorizzazione di soggiorno per il periodo 1°
ottobre 2023 – 19 settembre 2024; cfr. doc. 111), il 31 marzo 2025 è partita
per ______ (cfr. consid. 1.7.).
Nel ricorso del 28 agosto 2025
dell’assicurata, scritto al computer, risulta, poi, un indirizzo di ______ (______)
aggiunto a mano dopo aver cancellato con il bianchetto il seguente indirizzo
stampato: “______”, frazione del Comune di ______ (cfr. https://www.______).
2.5. Per stabilire la competenza territoriale
del tribunale delle assicurazioni, in concreto, alla luce degli art. 128 cpv. 1
e 119 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), è, dunque, determinante
il luogo di domicilio dell’insorgente al momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione del 27 giugno 2025 impugnata (cfr. consid. 1.3.).
Evidente è che il 27 giugno 2025
l’assicurata non era più domiciliata in Ticino, ritenuto che la medesima è
partita per ______ il 31 marzo 2025, dove lavorava dal 3 marzo 2025 (cfr.
consid. 2.4.).
Il TCA non è, pertanto,
competente a trattare la causa (cfr. art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. e e
cpv. 2 OADI; consid. 2.3.).
Il
ricorso del 28 agosto 2025 si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza
di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020;
STCA 38.2015.78 del 3 marzo 2016; STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA
38.2010.71 del 8 aprile 2011).
2.6. Come
visto, il tribunale delle assicurazioni sociali, nel caso in cui constati la
propria incompetenza, trasmette senza indugio il
ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3
LPGA; consid. 2.2.).
Nella presente evenienza dagli
elementi fattuali di cui alle carte processuali emerge, in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020
dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il 27 giugno 2025, data
dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente era
domiciliata a ______.
In effetti, da un lato, nel sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP quale luogo di destinazione
dell’assicurata, dopo la partenza da ______ del 31 marzo 2025, risulta ______
(cfr. consid. 1.7.; 2.4.).
Dall’altro, il ricorso, allestito
logicamente e forzatamente successivamente all’emissione della decisione su
opposizione del 27 giugno 2025, riporta quale primo indirizzo ______ b. ______.
Soltanto in un secondo tempo esso è stato corretto a mano e sostituito con un
indirizzo di ______ (cfr. doc. I; consid. 2.4.).
Ne discende che con probabilità
preponderante il trasferimento da ______ a ______ è avvenuto dopo l’emanazione
della decisione su opposizione impugnata.
Si ribadisce, peraltro, che la
ricorrente, nonostante la richiesta da parte di questo Tribunale di precisare “da
quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando
con il relativo certificato di domicilio”, inviata per raccomandata il 22
dicembre 2025 e rispeditale per posta A il 9 gennaio 2025, nonché il relativo
sollecito del 19 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.8.), non ha risposto alcunché.
Gli
atti vanno, conseguentemente, trasmessi al ______, per ragione di competenza
(cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).
Il
termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2
LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,
che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014
del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2025
riguardante il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.
consid. 1.1.; 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione
loci.
Nella
concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure
Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad
art. 61 LPGA.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno
2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA
38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF
dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15
settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, al ______.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti