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Decisione

38.2025.46

Ricorso c/ una dec.su opp.di una Cassa disocc.irricev.per incompetenza ratione loci del TCA.Quando è stata emanata dec.su opp.,ass.non più domiciliata in Ticino.Trasm.atti al Tribunale compet.del Cantone dove allora risiedeva.Trasfer.in un altro Cantone avvenuto con prob.prepond.dopo emiss.decisione

10 febbraio 2026Italiano19 min

stessa è stata attiva presso ______ dal 1. Aprile 2024 al 31 ottobre 2024, per un

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

38.2025.46

rs

Lugano

10 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di

RI1, ______

contro

la decisione su opposizione del 27

giugno 2025 emanata da

Cassa

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 9 dicembre 2024

la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI1 (__.__.____)

del 1° dicembre 2024 tendente all’ottenimento di indennità di disoccupazione,

in quanto la medesima, nel periodo quadro dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre

2024, non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi

(bensì soltanto di 7 mesi dall’aprile all’ottobre 2024 esercitando un’attività

salariata per ______ di ______), né può essere esonerata dallo stesso (cfr.

doc. B).

1.2. L’interessata, tramite ______, il

14 gennaio 2025, ha interposto opposizione, facendo valere, oltre ai 7 mesi di

lavoro presso ______, il conseguimento, il 5 marzo 2024, del diploma “______”,

come pure lo svolgimento a tempo pieno, da ottobre 2023 a marzo 2024, del

lavoro di Master (cfr. doc. 70 = C; 66-68 = D; D1; D2).

1.3. Il 27 giugno 2025 la Cassa ha

emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio

provvedimento del 9 dicembre 2024, rilevando:

" (…) la

stessa è stata attiva presso ______ dal 1. Aprile 2024 al 31 ottobre 2024, per un

Considerandi

totale di sette mesi di contribuzione, inferiori ai dodici mesi di cui all'art.13

cpv. 1 LADI. Lo stesso dicasi per il periodo di esonero al termine del quale la

stessa ha ottenuto il diploma di Master. Senza entrare nel merito della questione

a sapere se tale percorso formativo rientri nella nozione di formazione a norma

dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, occorre ad ogni modo sottolineare come la

durata di tale percorso non sia neanch'esso sufficiente rispetto alle esigenze poste

dall'art. 14 cpv. 1 LADI, considerato che lo stesso è durato solamente 6 mesi.

Considerato come non è possibile cumulare i due periodi, entrambi

insufficienti alla luce delle esigenze poste dagli art. 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1

lett. a LADI, occorre concludere come l'opponente non adempia i requisiti

necessari per poter essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione

(…)" (Doc. A)

Quale rimedio giuridico è stato

indicato:

" Contro la

presente decisione è data facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dalla

notifica. Il ricorso deve essere motivato e presentato in forma scritta. Esso

va indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della Sezione

di diritto pubblico del Tribunale d’appello) a Lugano. (…)” (Doc. A pag. 4)

1.4

Contro la decisione su opposizione

del 27 giugno 2025 RI1, indicando un indirizzo di ______ e spedendo il plico

postale da “______”, il 28 agosto 2025 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, chiedendo l’erogazione delle prestazioni di legge (cfr. doc. I e busta

allegata).

A sostegno della propria pretesa

l’insorgente ha addotto:

" (…) allego

l’attestato (doc. E E1 e E2) di "______", "______", dal

quale risulta che dal 21 marzo 2023 al 5 marzo 2024 ho frequentato e superato

il Master a moduli "______".

In considerazione di quanto sopra, il periodo di contribuzione di

12.

mesi nel termine quadro summenzionato è stato raggiunto perché il Master a

moduli è durato oltre 12 mesi e si tratta di una formazione ai sensi dell'art.

14.

cpv. 1 lett. a LADI, ossia "qualsiasi preparazione sistematica basata

su un curriculum formativo (usuale) regolare, riconosciuto giuridicamente o

perlomeno di fatto, per l'esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre, la

formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere

sufficientemente controllabile" (Direttiva LADI ID, B187, pag. 89 (doc.

F))." (Doc. I)

1.5

In

risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

" (…) nel

caso che qui ci occupa, la ricorrente produceva per la prima volta, unitamente

al proprio memoriale, un documento (cfr. doc. E) attestante la frequenza, da

parte della stessa, di un Master a moduli a tempo parziale, dal 21 marzo 2023

al 5 marzo 2024. Il calendario orario afferente a tale formazioni allegato sub

doc. E1, conferma come tale formazione fosse a tempo parziale ritenuto che nel

2023, e meglio dal 21 marzo al 26 giugno, erano previste solamente tre giornate

di formazione, mentre che nel 2024, dall'8 gennaio al 5 marzo, le giornate di

formazione erano quattro.

In siffatte circostanze, ritenuto il modesto numero di giornate in

cui la ricorrente era tenuta a seguire la formazione ______ (complessivamente

sette), è ben evidente come questa non rientra nella nozione di formazione ai

sensi dell’art. 14 cpv. 1 litt. a LADI, posto come la ricorrente non era di

fatto impedita ad esercitare un'attività lucrativa, anche solo a tempo parziale

Dispositivo

e parallelamente a suddetta formazione. Già solo per questi motivi, pertanto,

non è dato nel caso di specie un periodo di esenzione per cui la signora RI1

avrebbe diritto a beneficiare delle indennità giornaliere di disoccupazione.

8. Nella denegata ipotesi in cui quella seguita dalla ricorrente

venisse considerata una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 litt. a LADI,

occorre ad ogni modo osservare come i requisiti per ritenere un tale periodo di

esenzione non sono a ogni modo adempiuti. Suddetta disposizione impone,

infatti, che il richiedente abbia svolto una formazione durante oltre dodici

mesi complessivamente.

Nel caso che qui ci occupa, la signora RI1 ha frequentato il

"______" per undici mesi e tredici giorni, per cui neppure da questo

punto di vista sono adempiuti i presupposti di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI.

L'esistenza di un periodo di esenzione va, pertanto, in ogni caso

negato.

9. In considerazione di quanto sopra, ritenuto come la ricorrente

non può prevalersi né di un periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) né

di un periodo di esenzione (art. 14 cpv. 1 litt. a LADI) sufficienti, ella non

adempie ai presupposti del diritto a beneficiare delle indennità giornaliere ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 litt. e LADI, per cui a giusta ragione la Cassa ha

negato alla signora RI1 il versamento delle indennità giornaliere di

disoccupazione. (…)" (Doc. III)

1.6. Il 10 settembre 2025 il presidente

del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.

1.7. Pendente

causa questo Tribunale, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI

pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso di RI1, domiciliata

a ______ dal 31 marzo 2025 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati

MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge

federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento

della popolazione, RL 144.100) dove al 3 marzo 2025 aveva iniziato a

lavorare per “______” (cfr. doc. 62), nella decisione su

opposizione del 27 giugno 2025 aveva indicato che la stessa poteva essere

impugnata presso il “Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della

Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello) a Lugano” (doc. V).

Il 19 dicembre 2025 la parte

resistente ha risposto:

" (…) Prendiamo

atto del trasferimento di domicilio che la ricorrente non ha mai espressamente

comunicato né personalmente né tramite la propria rappresentante nell'ambito

della procedura amministrativa (e peraltro nemmeno in quella ricorsuale); da

qui l'indicazione nei rimedi di diritto di questo Tribunale.

Considerata la competenza del Tribunale del

domicilio al momento dell'emissione della decisione su opposizione, resta da

chiarire se del Canton Zugo (cfr. destinazione in MOVPOP al momento della

partenza registrata al 31 marzo 2025) oppure del Canton ______ secondo

l'indirizzo indicato dall'insorgente sul ricorso (______, ______).” (Doc. VI)

1.8. I doc. V e VI sono stati trasmessi

tramite raccomandata alla ricorrente per osservazioni, invitandola a precisare “da

quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando

con il relativo certificato di domicilio” (cfr. doc. VII).

La raccomandata del 22 dicembre

2025 è stata ritornata al TCA, non essendo stata ritirata (cfr. busta

d’intimazione).

Il plico è stato rispedito

all’assicurata il 9 gennaio 2026 per posta A (cfr. busta d’intimazione).

Nonostante il sollecito del 19

gennaio 2026 (cfr. doc. VIII), l’insorgente non ha dato seguito a quanto

richiestole.

considerato in diritto

2.1. Questa

Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci

in relazione al ricorso inoltrato il 28 agosto 2025 contro la decisione su

opposizione emessa dalla Cassa il 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

La competenza territoriale (così

come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere

verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).

2.2. Le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

L’art.

58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv. 1).

Se

l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale

delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo

datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di

queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del

Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

Nel

caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria

incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Secondo

l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione

loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e

non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF

8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011,

8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

Va comunque tenuto

conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi

ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7

giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).

2.3. L’art.

100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la

competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga

all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Il

Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1

OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle

assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è

disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.

Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale

cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le

decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

L’art.

119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio

cantonale è determinata:

a. secondo il

luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo

all’indennità di disoccupazione (art. 18);

b. secondo il

luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo

il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;

d. secondo la

sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di

riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione

temporanea;

(dal 1° gennaio

2026: secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i

corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di

occupazione temporanea;)

e. secondo il

luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2 Determinante è il

momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a

decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui

l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la

decisione di restituzione.

4 Un servizio, se ha

dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe

essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si

rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."

Se al momento nel

quale viene emessa la decisione (cfr. art. 119 cpv. 2 OADI), l’assicurato non

si sottopone più all’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di

disoccupazione, il Tribunale competente sarà quello del luogo del suo domicilio

(cfr. art. 119 cpv. 1 lett. a; e OADI; STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74;).

2.4. Nel caso in esame l’assicurata si è

annunciata per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di

______ (URC) il 31 ottobre 2024 con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc.

112).

L’11 febbraio 2025 l’URC ha

annullato il nominativo della ricorrente quale persona in cerca d’impiego dalla

banca dati COLSTA a decorrere dal 28 febbraio 2025, in quanto la medesima aveva

reperito una nuova occupazione a ______ presso il ______ in qualità di

specialista in risorse umane con inizio il 3 marzo 2025 (cfr. doc. 62).

Dal sistema informatico relativo

alla banca dati MOVPOP emerge, del resto, che l’insorgente, residente a ______

dal 1° novembre 2024 proveniente da ______ (in realtà il 4 ottobre 2023

l’Ufficio controllo abitanti di ______ aveva già rilasciato alla ricorrente,

allora domiciliata a ______, un’autorizzazione di soggiorno per il periodo 1°

ottobre 2023 – 19 settembre 2024; cfr. doc. 111), il 31 marzo 2025 è partita

per ______ (cfr. consid. 1.7.).

Nel ricorso del 28 agosto 2025

dell’assicurata, scritto al computer, risulta, poi, un indirizzo di ______ (______)

aggiunto a mano dopo aver cancellato con il bianchetto il seguente indirizzo

stampato: “______”, frazione del Comune di ______ (cfr. https://www.______).

2.5. Per stabilire la competenza territoriale

del tribunale delle assicurazioni, in concreto, alla luce degli art. 128 cpv. 1

e 119 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), è, dunque, determinante

il luogo di domicilio dell’insorgente al momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione del 27 giugno 2025 impugnata (cfr. consid. 1.3.).

Evidente è che il 27 giugno 2025

l’assicurata non era più domiciliata in Ticino, ritenuto che la medesima è

partita per ______ il 31 marzo 2025, dove lavorava dal 3 marzo 2025 (cfr.

consid. 2.4.).

Il TCA non è, pertanto,

competente a trattare la causa (cfr. art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. e e

cpv. 2 OADI; consid. 2.3.).

Il

ricorso del 28 agosto 2025 si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza

di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020;

STCA 38.2015.78 del 3 marzo 2016; STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA

38.2010.71 del 8 aprile 2011).

2.6. Come

visto, il tribunale delle assicurazioni sociali, nel caso in cui constati la

propria incompetenza, trasmette senza indugio il

ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3

LPGA; consid. 2.2.).

Nella presente evenienza dagli

elementi fattuali di cui alle carte processuali emerge, in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il 27 giugno 2025, data

dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente era

domiciliata a ______.

In effetti, da un lato, nel sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP quale luogo di destinazione

dell’assicurata, dopo la partenza da ______ del 31 marzo 2025, risulta ______

(cfr. consid. 1.7.; 2.4.).

Dall’altro, il ricorso, allestito

logicamente e forzatamente successivamente all’emissione della decisione su

opposizione del 27 giugno 2025, riporta quale primo indirizzo ______ b. ______.

Soltanto in un secondo tempo esso è stato corretto a mano e sostituito con un

indirizzo di ______ (cfr. doc. I; consid. 2.4.).

Ne discende che con probabilità

preponderante il trasferimento da ______ a ______ è avvenuto dopo l’emanazione

della decisione su opposizione impugnata.

Si ribadisce, peraltro, che la

ricorrente, nonostante la richiesta da parte di questo Tribunale di precisare “da

quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando

con il relativo certificato di domicilio”, inviata per raccomandata il 22

dicembre 2025 e rispeditale per posta A il 9 gennaio 2025, nonché il relativo

sollecito del 19 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.8.), non ha risposto alcunché.

Gli

atti vanno, conseguentemente, trasmessi al ______, per ragione di competenza

(cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

Il

termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2

LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,

che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore

incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014

del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2025

riguardante il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.

consid. 1.1.; 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione

loci.

Nella

concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pure

Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur

la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad

art. 61 LPGA.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno

2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA

38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF

dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15

settembre 2023).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al ______.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti