Lexipedia

Decisione

38.2025.47

Rettamente Cassa sospeso A. per 45 gg da diritto ID a seguito del suo licenziam. ex art.337 CO da parte del DL. Suo comport. generale (mancata consegna tempestiva degli incassi+assenza da un corso di

1 dicembre 2025Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rimproverati

all’assicurato che hanno compromesso la relazione di fiducia sulla quale si

basa ogni rapporto di impiego (cfr. consid. 2.7.) e che hanno indotto la ______ SA ha disdire il contratto di lavoro (cfr.

consid. 2.8., 2.10.) configurano una colpa grave ai sensi della LADI.

Questa Corte, tutto ben

ponderato, ritiene, pertanto, che la sanzione di 45 giorni applicata dalla

Cassa, corrispondente a una colpa grave, in concreto rispetti il principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Tale sospensione deve, di

conseguenza, essere confermata (cfr., a titolo di raffronto, STF 8C_562/2024

del 22 ottobre 2024: il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso

inoltrato da un assicurato contro il giudizio S 24 16 emanato il 3 settembre

2024 dal Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, il quale aveva

confermato una sospensione di 50 giorni inflittagli a causa di disoccupazione

per propria colpa, essendo stato licenziato a seguito di ripetuti ritardi

nell’arrivare sul posto di lavoro, nonostante vari avvertimenti; STF

8C_606/2010 del 20 agosto 2010, con cui l’Alta Corte ha respinto il ricorso di

un assicurato sospeso per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

a causa di disoccupazione per colpa propria, in quanto era stato licenziato con

effetto immediato, ritenuto che il medesimo, il quale da tempo aveva assunto un

comportamento generale insoddisfacente - ritardi, inaffidabilità, problemi di

alcol -, non si era presentato al lavoro senza produrre entro il termine

stabilito alcuna notifica di malattia; STFA C 26/05 del 24 marzo 2005 con la quale la nostra Massima Istanza ha

confermato la sanzione di 45 giorni inflitta a un assicurato licenziato con

disdetta ordinaria, dopo essere stato avvertito più volte di cambiare comportamento,

in seguito ad atteggiamenti incivili con i colleghi, allo sputo su una finestra

nel vicinato del suo datore di lavoro - fatto registrato su video e mandato in

onda alla televisione -, e alla circostanza di aver risposto a delle domande

postegli al riguardo da un giornalista; STCA 38.2022.54 del 28 ottobre

2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 78 pag. 414 segg.: conferma di una

sospensione di 42 giorni applicata a un’assicurata, medico assistente non

vaccinata contro il Covid-19, licenziata per non essersi sottoposta a test

salivari ripetuti; STCA 38.1999.279 del 3 marzo 2000: riduzione di una sanzione

da 60 a 40 giorni nel caso di un assicurato licenziato a causa di

malversazioni, tenendo conto della sua particolare situazione di

tossicodipendente al momento dei fatti).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024

Considerandi

consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF

8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21

luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.;

STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF

8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;

DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;

STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

2.13

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il

2.

luglio 2025 deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.55

del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid.

2.15

; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti