38.2025.47
Rettamente Cassa sospeso A. per 45 gg da diritto ID a seguito del suo licenziam. ex art.337 CO da parte del DL. Suo comport. generale (mancata consegna tempestiva degli incassi+assenza da un corso di aggiorn.) ha indotto DL a licenz. Ciò si giustifica pure considerando accordo raggiunto tra A. e DL
1 dicembre 2025Italiano43 min
basa ogni rapporto di impiego (cfr. consid. 2.7.) e che hanno indotto la ______ SA ha disdire il contratto di lavoro (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.47
RS
Lugano
1° dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 2 luglio
2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI1,
nato nel 1977, il 1° giugno 2022 ha concluso un contratto di lavoro a tempo
indeterminato su chiamata con ______ SA di ______
in qualità di autista di bus. La retribuzione ammontava a fr. 230.-- lordi
giornalieri fissi (cfr. doc. 4).
Il 16 agosto 2023 RI1 è stato assunto dalla medesima ditta a
far tempo dal 4 settembre 2023, sempre quale autista di bus, sulla base di un
contratto di impiego di durata indeterminata al 100% con un salario di fr.
4'350.-- lordi mensili fissi per tredici mensilità (cfr. doc. 5).
1.2. L’interessato, il 30 luglio 2025,
ha sottoscritto una distinta di incassi pari a complessivi fr. 6'345.-- riguardanti
le corse per ______ del periodo marzo - luglio
2024 e da lui non ancora versati al datore di lavoro, allestita da quest’ultimo
precisando di confidare in una pronta e repentina restituzione (cfr. doc. 7=G).
L’8 agosto 2024 ______ SA ha reso attento l’assicurato di non
aver ricevuto, successivamente al riconoscimento di debito di fine luglio 2024
per la mancata consegna degli incassi relativi alle corse per ______, alcun riscontro per definire un piano di rientro
della somma in questione e ha puntualizzato:
" (…) Visto
gli ultimi atteggiamenti da lei assunti nei confronti dell’azienda, i quali
sono oggetto di seri provvedimenti nei suoi confronti, la informiamo di quanto
segue:
Lei dovrà rientrare della somma pari a Chf 6'345.-- entro e non
oltre la fine del mese di agosto 2024, dunque entro e non oltre il 31.08.24 il
denaro dovrà essere disponibile presso il nostro conto bancario o presso il
nostro ufficio di ______ a contanti.
Ci permettiamo di rammentarle che il 31.08.24 è sabato e sia la
banca che il nostro ufficio sono chiusi, pertanto l'operazione dovrebbe essere
evasa entro e non oltre il giorno: venerdì 30.08.24.
La invitiamo e le suggeriamo di valutare seriamente quanto da noi
proposto e avanzato senza far decorrere altro tempo, perché nel caso di mancata
ottemperanza saremo obbligati ad aggiungere degli interessi di mora alla somma totale
che saranno considerati nella misura del 5% per ogni mese oltre a tutte le
spese amministrative del nostro reparto contabile che le saranno addebitate
totalmente.
Se queste aspettative non venissero soddisfatte da parte sua
potremmo ritenerci liberi di procedere per vie legali, quindi di ricorrere
all'intervento dell'UEF (ufficio esecuzione fallimenti), sia chiaro che le
decine di solleciti verbali che le abbiamo rivolto in tutte le forme dovranno
essere considerati come richiami.
In conclusione vogliamo sperare di poter incassare tutto il nostro
dovuto senza ricorrere a quanto sopra esposto evitando inutili costi
aggiuntivi. (…)" (Doc. 8)
1.3. Sempre l’8 agosto 2024 la società
datrice di lavoro ha inviato il seguente scritto all’assicurato con oggetto “Mancata
presenza al corso CQC senza giustificazione”:
" (…) Durante
le due giornate sopra elencate (n.d.r.: 7 e 8 agosto 2024) si sono
svolti due corsi per l’aggiornamento del CQC (Carta di qualificazione
conducente); corsi ai quali lei si è volontariamente inscritto, andando a
posticipare di un giorno l'inizio del suo periodo di ferie previsto per il
giorno 8 di agosto 2024.
Con questa descrizione introduttiva le andiamo a focalizzare
quanto lei si sia reso responsabile di un'azione a nostro avviso molto grave,
per la quale verranno presi seri provvedimenti nei suoi confronti.
Per la giornata del 7 di agosto 2024 abbiamo dovuto constatare che
lei non si è presentato al corso e, malgrado tutti i nostri tentativi di
rintracciarla al mattino, non ci è stato possibile avere sue notizie; tanto da
richiedere l'aiuto del nostro partner: Signor ______,
presente al corso al quale lei ha risposto via messaggio senza fornire alcuna
spiegazione mentre alle nostre sollecitazioni telefoniche non ha dato
assolutamente seguito.
Quindi lei ha trovato il tempo per rispondere al nostro partner e
non si è preoccupato minimamente di avvisare noi quale azienda presso la quale
è impiegato, questo atteggiamento permette solo una considerazione:
una totale e volontaria
negligenza nei nostri confronti
Il medesimo comportamento lo ha adottato anche per la giornata
dell'8.08.2024
La informiamo che, qualora ci fosse fatturato ugualmente dalla
scuola guida organizzatrice, il costo totale delle due giornate le sarà rimesso
totalmente.
Increduli di come si possa assumere un comportamento così, le
comunichiamo che al rientro delle sue vacanze dovrà fornirci una giustificazione
scritta di quanto accaduto, che sarà presa in esame dai vertici della nostra
azienda e si confronterà con loro su questa spiacevolissima vicenda per
valutare le conseguenze a questa sua gravissima negligenza." (Doc. 9)
1.4. Il
10 settembre 2024 RI1 è stato licenziato dall’azienda di ______ con effetto immediato ex art. 337 CO a
causa di insubordinazione verso i superiori, mancata partecipazione al corso
organizzato dall’azienda (date 7-8 agosto 2024), mancata giustificazione di
tale assenza e a causa del furto dell’incasso del servizio navetta diretta alla
______ (cfr. doc. 10=D).
1.5. Con decisione del 5 dicembre 2024
la CO1
(in seguito: Cassa) ha sospeso RI1,
annunciatosi per il collocamento il 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 1), per 45
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, sulla base degli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione
gli fosse imputabile e rilevando:
" (…)
5. Nel suo
caso lei è stato licenziato dalla società ______
SA con effetto immediato il 10.09.2024. l motivi della disdetta sono da
ricondurre, secondo il datore di lavoro, ad insubordinazione e appropriazione
indebita.
6. ll
30.07.2024 lei ha sottoscritto, per accettazione e convalida, un documento
redatto dalla società ______ SA titolato
"Restituzione mancati incassi ______".
In questo
documento il datore di lavoro le chiede di "ritornare i denari riguardanti
gli incassi delle corse di ______ da Lei
effettuate negli ultimi mesi e non pervenuti al reparto contabilità della ______ SA".
L'importo
totale di CHF 6'345.00 si riferisce al mancato versamento, da parte sua, dei
seguenti incassi: CHF 440.00 (marzo 2024) CHF 2'375.00 (aprile 2024), CHF
685.00 (maggio 2024), CHF 455.00 (giugno 2024) e CHF 2'390.00 (luglio 2024).
Il datore
di lavoro non fa mai menzione all'esistenza di un accordo alle condizioni da
lei indicate, cioè un prestito rimborsabile tramite trattenuta sulla busta
paga.
Dalle
buste paga del datore di lavoro è inoltre riscontrabile che da aprile ad agosto
2024 non è mai stata fatta alcuna deduzione a compensazione dell'importo
oggetto del contenzioso.
7. Tenuto
conto che lei non è stato in grado di comprovare l'esistenza di un accordo di
prestito alle condizioni da lei indicate e che il datore di lavoro contesta di
averle concesso di trattenere gli incassi, sottoforma di prestito, la Cassa
ritiene le sue affermazioni non comprovate da elementi oggettivi.
8. Il termine
di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile
all'assicurato (art. 45 cpv. 1 let. a OADI), ossia dal 11.09.2024.
9. La durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (art. 30 cpv.
3LADl).
La gravità
della colpa deve essere valutata individualmente, tenendo in considerazione tutte
le circostanze (sia oggettive sia soggettive) del singolo caso concreto. La
sospensione è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve, di 16-30 giorni in caso di
colpa mediamente grave e di 31- 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv.
3 0ADI).
10. In
considerazione di tutte le circostanze, segnatamente, la cassa deve sospenderla
dal diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni.
11. I giorni di
sospensione vengono ammortizzati con i giorni di controllo che danno diritto
all'indennità, nella misura in cui sono computati nel numero massimo di
indennità giornaliere." (Doc. 15=L)
1.6. Il 20 dicembre 2024 RI1, rappresentato dal sindacato RA 1, ha
interposto opposizione, rilevando:
" (…)
Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo
se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme
del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 Ill 351;
BRUEHWILER, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; RAPP, Die fristlose Kündigung des
Arbeitsvertrages, in BJM 1978 p. 176; DECURTINS, Die fristlose Entlassung,
1981, p. 27).
che nel caso in concreto, il formale, ed ultimo avvertimento
"di valutare seriamente quanto da noi proposto e avanzato senza far
decorrere altro tempo, perché nel caso di mancata ottemperanza saremo obbligati
ad aggiungere degli interessi di mora alla somma totale che saranno considerati
nella misura del 5% per ogni mese oltre a tutte le spese amministrative del
nostro reparto contabile che le saranno addebitate totalmente” lasciava da
intendere conseguenze finanziarie, ma non di certo, il successivo ricorso al
licenziamento (per di più immediato!) del qui opponente." (Doc. 16)
1.7. La Cassa, il 9 gennaio 2025, mediante
un provvedimento incidentale, ha sospeso la procedura di opposizione fino alla
decisione definitiva in merito alla vertenza civile pendente presso la Pretura
di _________ avviata da RI1 contro ______ SA a seguito del licenziamento con effetto
immediato.
L’assicurato è stato invitato a
informare immediatamente la Cassa di ogni decisione o ricorso relativi al caso
in questione (cfr. doc. 18).
1.8. Con
sentenza 38.2025.8 del 17 marzo 2025, cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha confermato la decisione incidentale di sospensione della
procedura di opposizione emessa dalla Cassa il 9 gennaio 2025, precisando, in
particolare, che “tra la procedura pendente presso la Pretura di _________
relativa alla contestazione della disdetta con effetto immediato a decorrere
dal 10 settembre 2024 (cfr. doc. 9) e la lite pendente presso la Cassa
concernente la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 45
giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI perché l’assicurato avrebbe causato il
proprio licenziamento sono strettamente connesse” e che “una
sentenza definitiva in ambito di diritto del lavoro implica in concreto la
risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel settore
dell’assicurazione disoccupazione” (cfr. doc. 21).
1.9. Il 18 giugno 2025 il sindacato RA1
ha trasmesso alla Cassa il giudizio emesso l’11 giugno 2025 dal Pretore del
Distretto di _________ nella causa RI1
contro ______ SA.
Dal relativo dispositivo risulta
che la causa è stata stralciata dai ruoli e che “è dato atto alle parti
dell’accordo tra esse raggiunto che viene allegato come parte integrante della
presente decisione” (cfr. doc. 23).
L’accordo prevede:
" (…)
1.
______ SA, senza riconoscimento
di alcuna pretesa e/o responsabilità, si impegna a versare a favore di RI1 l'importo una tantum e forfettario di CHF
3'276.00, a titolo di completa transazione extragiudiziale delle reciproche
asserite pretese tra le parti.
Il versamento avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo sulle seguenti coordinate bancarie ______, ______ (intestato a RI1).
2.
Entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento dell’importo sopra
indicato, ______ SA si impegna a ritirare il
precetto no. _______ del 9 dicembre 2024 (n.d.r.:
concernente la restituzione dell’importo di fr. 6'345.-- - cfr. consid. 1.2. -,
oltre a CHF 400.00) e RI1 il precetto
no. _______ del 26 novembre 2024 (n.d.r.:
riguardante il pagamento di asserite pretese salariali per fr. 30'652.66,
ammontare poi ridotto a fr. 24'307.66 con l’istanza di conciliazione e a fr.
21'614.59 durante l’udienza di conciliazione, oltre interessi).
Se per la cancellazione l'Ufficio di esecuzione richiederà
ulteriori documenti o dichiarazioni, le parti si impegnano a collaborare in tal
senso.
3.
Con il versamento dell'importo sopra menzionato, le parti si
dichiarano integralmente tacitate nei rispettivi confronti e rinunciano a
qualsiasi ulteriore pretesa reciproca derivante dai rapporti oggetto del
presente accordo e a qualsiasi ulteriore azione legale. (…)" (Allegato a
doc. 23)
Il sindacato RA1 ha, altresì,
chiesto formalmente la riattivazione della procedura relativa alla sospensione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. 23).
1.10. La Cassa, il 2 luglio 2025, ha
pertanto emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il
precedente provvedimento di sospensione del 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.5.),
indicando:
"
(…)
16. Occorre
rilevare, che nell'accordo tra il datore di lavoro e l'assicurato non viene
fatto alcun riferimento circa le motivazioni che hanno condotto
all'interruzione del rapporto di lavoro con effetto immediato.
17. Riesaminata
l'intera fattispecie, la Cassa ha rilevato che i motivi del licenziamento sono
da ricondurre all'episodio del 7 agosto 2024 in cui non si è presentato al
corso CQC senza avvisare il datore di lavoro.
18. Inoltre, si
è appropriato degli incassi delle corse di ______
dal mese di marzo 2025 al mese di luglio 2025. Il datore di lavoro mediante
lettera del 08.08.2024 le ha indicato un ultimo termine, entro il 31.08.2024,
per versare gli incassi che non è stato da parte sua rispettato.
19. Alla luce di
tutta la fattispecie, la Cassa ritiene che lei sapeva o avrebbe dovuto sapere che
con il suo comportamento avrebbe potuto avere delle conseguenze, non da ultimo
il licenziamento. (…)" (Doc. B)
1.11. Contro la decisione su opposizione RI1, sempre assistito dal sindacato RA1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento
della stessa. (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
B. Nel caso in
esame, il formale, ed ultimo avvertimento significato al dipendente in data
08.08.2024 di “valutare seriamente quanto da noi proposto e avanzato senza
far decorrere altro tempo, perché nel caso di mancata ottemperanza saremo
obbligati ad aggiungere degli interessi di mora alla somma totale che saranno
considerati nella misura del 5% per ogni mese oltre a tutte le spese
amministrative del nostro reparto contabile che le saranno addebitate
totalmente” minacciava conseguenze strettamente finanziarie, ma, non di
certo, il successivo ricorso al licenziamento (per di più con effetto immediato
! ) del collaboratore RI1.
Ciò
considerato, si ritiene, che la pretestuosa accusa di "furto
dell’incasso del servizio ______" di
cui alla disdetta immediata del 10.09.2024 non poteva assurgere a motivo di
licenziamento, tanto più, che la restituzione della somma "smarrita
accidentalmente nel mese di aprile 2024" (come definita anche dallo
stesso datore di lavoro!) era stata pacificamente regolata dalle parti
nell'accordo di cui alla "DISTINTA MANCATO INCASSO _________" del
30.07.2024.
C. ll signor RI1 si era volontariamente iscritto alle due
giornate di corso (del 7 e 8 agosto 2024) per l'aggiornamento della sua Carta
di qualificazione conducente "andando così a posticipare di un giorno
l’inizio del suo periodo di ferie previste per il giorno 8 agosto 2024",
salvo poi rinunciarvi, a seguito dell'improvviso stato di malessere che lo
aveva afflitto nella notte precedente. Sapendo della presenza del signor ______ alle due giornate di formazione, il qui
opponente, aveva così deciso di informare quest'ultimo della sua assenza.
Nessun tentativo "di rintracciarlo al mattino" è mai stato per contro
sollecitato dal datore di lavoro (!).
Ogni
spiegazione / giustificazione del caso era poi stata rinviata al colloquio che
il signor RI1 aveva richiesto in data 02
settembre 2024 alla ______ SA.
D. Considerato quanto precede, si ritiene, che i fatti mal
rilevati dalla Cassa ai punti 17. (neppure accennati nella decisione del
05.12.2024!) e 18. della decisione su opposizione del 02 / 04 luglio 2025 non
giustificano la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per 45
giorni comminata contro il qui assicurato." (Doc. I)
1.12. Nella sua risposta del 9 settembre
2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.13. Il sindacato RA1, per conto
dell’insorgente, il 18 settembre 2025, si è espressa nuovamente in merito alla
fattispecie (cfr. doc V).
1.14. Il 29 settembre 2025 la Cassa ha
informato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.15. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per 45 giorni a seguito del suo
licenziamento da parte della ______ SA.
2.2. Nel ricorso è
stato, innanzitutto, fatto valere, sul piano formale, che nella decisione su
opposizione la Cassa, ai fini della sospensione, si sarebbe fondata su fatti
non accennati nella decisione del 5 dicembre 2024 (cfr. doc. I; consid. 1.11.).
Al riguardo il TCA rileva che con
il provvedimento del 5 dicembre 2024 e con la decisione su opposizione
impugnata la parte resistente ha inflitto all’assicurato, rispettivamente ha
confermato, la sanzione sempre in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. doc. 15=L; B).
La stessa, nella decisione su
opposizione, non ha, dunque, posto a fondamento della sospensione una
motivazione giuridica diversa da quella ritenuta nella decisione formale del 5
dicembre 2024.
Non entrava, perciò, in
considerazione il dovere di consentire previamente al ricorrente di
determinarsi sulla prospettata nuova argomentazione in rispetto del diritto di
essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA
(cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335;
DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368).
L’Alta Corte ha, infatti,
precisato che il diritto di essere sentito va garantito qualora l’autorità
ventili di fondare la propria decisione su una norma o un motivo giuridico non
applicati nella decisione iniziale, di cui nessuna delle parti si è prevalsa e
di cui non poteva presumerne la rilevanza (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto
2019 consid. 3.2.3.; STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016
consid. 2.2.).
Per completezza si osserva, per
quanto concerne i fatti addebitati all’insorgente che avrebbero giustificato la
sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, che nella
decisione del 5 dicembre 2024 la Cassa si è riferita a “insubordinazione e
appropriazione indebita” (cfr. doc. 15=L consid. 5; consid. 1.5.),
riprendendo quanto emerge dall’Allegato all’attestato del datore di lavoro del
6 novembre 2024 (cfr. doc. 12) e precisando che l’assicurato non ha versato al
datore di lavoro alcuni incassi delle corse per ______ (cfr. doc. 15=L).
Nella decisione su opposizione
contestata la parte resistente ha, poi, indicato che i motivi del
licenziamento, e pertanto i comportamenti in relazione a quali l’insorgente
sapeva o avrebbe dovuto sapere che potevano avere delle conseguenze, non da
ultimo il licenziamento, sono da ricondurre all’assenza dal corso CQC senza avvisare
il datore di lavoro nell’agosto 2024 e al mancato versamento degli incassi
delle corse per ______ relativi al periodo dal mese di marzo al mese di luglio
2024, nemmeno corrisposti entro il termine fissato dalla SA con scadenza al 31
agosto 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.10.).
Tali ragioni erano, del resto,
già ben note al ricorrente, siccome sono state menzionate nella lettera di
“risoluzione immediata del contratto di lavoro” del 10 settembre 2024 [“mancata
partecipazione al corso organizzato dall’azienda (Date 7 - 8 agosto) e la
mancata giustificazione di tale partecipazione; oltre il furto dell’incasso del
servizio navetta alla ______”] (cfr. doc. 10; consid. 1.4.).
L’assenza dal corso CQC del 7 e
dell’8 agosto 2024 senza alcun avvertimento nei confronti della SA aveva, altresì,
già fatto oggetto di uno scritto dell’8 agosto 2024 in cui il datore di lavoro
ha manifestato chiaramente che tale atteggiamento equivaleva a “una totale e
volontaria negligenza nei nostri confronti” (cfr. doc. 9; consid. 1.3.).
Ne discende che l’insorgente,
leggendo il termine “insubordinazione” (insubordinato: “di persona che viene
meno abitualmente ai doveri imposti dalla sua condizione di subordinato, al
rispetto e alla sottomissione verso i superiori, o viola gli ordini impartiti,
le prescrizioni regolamentari e le norme della disciplina”; cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/insubordinato)
non poteva legittimamente non sapere che lo stesso si riferisse (anche) al
comportamento da lui assunto in occasione del corso di agosto 2024.
Nel caso di specie, pertanto, l’amministrazione
non ha, in ogni caso, violato il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr.
STF 8C_254/2016 del 6 luglio 2016 consid. 1).
Il ricorrente ha, peraltro,
potuto ampiamente esprimersi in merito a quanto contestatogli con la decisione
su opposizione del 2 luglio 2025 dinanzi al TCA che gode del pieno potere di
esame sui fatti e sul diritto, per cui, anche nell’ipotesi di un’eventuale inosservanza
del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe sanata (cfr. STF 8C_127/2019
del 5 agosto 2019 consid. 3.3., come pure STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024
consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24
gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 9C_407/20220
del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012
consid. 2.3.).
2.3. L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI
prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato
per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad
emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr.
art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione
dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per
l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di
evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa
propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44
OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio
2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che
la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo
comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali
di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di
lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si
potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett.
b).
2.4. Per quanto attiene alla
disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è
utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da
considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi,
bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il
quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità
(cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF
8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003 consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone
uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337
e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il
carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del
30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto
2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno
2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag.
58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).
Una sospensione può, tuttavia,
essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente
comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag.
245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi
è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF
8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF
8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p.
236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015,
STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non
si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è
disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere
licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un
licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_125/2021 del 14
settembre 2021 consid. 2.2., STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di
un camionista che aveva avuto un incidente, dopo essere stato già avvertito in
passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
2.5. La costante giurisprudenza
federale, come visto, ha precisato che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27
marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le
accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che
quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole
affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata
dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni
testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice
(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF
8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.
2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.
7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,
pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 2 OADI).
Come visto, la sua
durata è stabilita in base alla gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
L'art. 45 cpv. 4 OADI prevede che
vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Per costante giurisprudenza
l’entità della sanzione dipende dalla qualità della colpa e non dalla durata
della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre tenere conto del
principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive
(ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o
soggettive (cfr. STF 8C_24/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2.1.; STF
8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto
vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).
La Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve
adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle
sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”
la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di
trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto
per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la
tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né
li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in
considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i
principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e
di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione,
cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2024.55 del 24
febbraio 2025; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19
giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31
gennaio 2022, il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre
2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid.
4.1.; STF 8C_425/2023 del 21
maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre
2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3.
2.7. Questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito alla sospensione inflitta al ricorrente ai sensi
dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima
che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto
di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.4.-2.5.),
dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito
al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del
rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l’art. 337 CO. Basta, al
contrario, un comportamento non corretto, purché abbia costituito per il datore
di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di impiego (cfr. consid. 2.4.).
È,
poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno
a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe
perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2024.55 del 24
febbraio 2025 consid. 2.7.; DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del 6 febbraio 2019; STCA
38.2003.46 del 9 febbraio 2004).
In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato
che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,
respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui
est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré
adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut
prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et
qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.
Secondo
l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve
eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli
interessi legittimi del datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 321b CO il
lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che
riceve per quest’ultimo da terzi nell’esercizio dell’attività contrattuale,
segnatamente denaro, e consegnarglielo subito (cpv. 1).
Egli deve consegnare subito al
datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell’esercizio dell’attività
contrattuale (cpv. 2).
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
Secondo la giurisprudenza
l’obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 321a CO) rappresenta un dovere
accessorio all’obbligo di eseguire il lavoro, completandolo dandogli una
finalità: la salvaguardia degli interessi del datore di lavoro e l’astensione
da qualsiasi comportamento che possa causargli un danno.
Gli interessi legittimi del
datore di lavoro che il lavoratore deve fedelmente salvaguardare nel contesto
del suo dovere di fedeltà sono essenzialmente i suoi interessi finanziari. Il
dovere di fedeltà si definisce così in modo ampio quale astensione da ogni atto
suscettibile di danneggiare il datore di lavoro (cfr. DTF 140 V 521 consid.
7.2.1.; Aurélien Witzig, in Commentaire
romand, Code des obligations I, 3. ed., Basilea 2021, N. 10 ad. Art. 321a CO).
L’allestimento di rendiconti e la
restituzione di quanto riceve a favore del datore di lavoro da terzi
nell’esercizio dell’attività lavorativa (art. 321b CO) corrispondono a doveri
che derivano dall’obbligo di fedeltà del lavoratore. Concretamente quest’ultimo
deve rendere conto al proprio datore di lavoro di tutto ciò che percepisce
(somme di denaro, merci, documenti ecc.) per suo conto durante lo svolgimento
delle mansioni contrattuali e deve consegnargli immediatamente quanto ricevuto
(cfr. Aurélien Witzig, op. cit.,
N. 2 ad. Art. 321b CO).
Su
questi aspetti cfr. pure Gabriel Aubert, "Commentaire
du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des
obligations I, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e pag. 1691 N°
2-3.
2.8. L’insorgente non ha contestato la
mancata consegna tempestiva al datore di lavoro di parte degli incassi
conseguiti tramite le corse per ______ effettuate da marzo a luglio 2024.
Egli, del resto, ha firmato, a
fine luglio 2024, una distinta degli incassi da lui non versati al reparto di
contabilità della ______ SA da marzo a luglio
2024 (per aprile 2024 è stato precisato che il totale dell’incasso – fr.
2'375.-- – è stato accidentalmente smarrito) di complessivi fr. 6'345.--, in
cui il datore di lavoro ha indicato di confidare “in una sua pronta e
repentina restituzione di questi denari alfine da poter evadere ogni sospeso
contabile per questa vicenda delle corse su ______” (cfr. doc. 7; consid.
1.2.).
Tuttavia l’8 agosto 2024 la SA ha evidenziato di non avere ricevuto alcun
riscontro per definire un piano di rientro.
Di conseguenza, in quella data,
la società ha fissato al ricorrente un termine scadente il 31 agosto 2024 per
corrispondere l’ammontare di fr. 6'345.--. In caso contrario sarebbero stati
aggiunti gli interessi di mora del 5% per ogni mese, oltre a tutte le spese
amministrative del reparto contabile. Inoltre gli è stato comunicato che se
tali aspettative non fossero state soddisfatte, la ditta avrebbe potuto
ritenersi libera di procedere per vie legali e quindi di ricorrere
all’intervento dell’UEF, considerando le decine di solleciti verbali quali
richiami (cfr. doc. 8; consid. 1.2.).
Al 10 settembre 2024, data della
disdetta del contratto di lavoro da parte della ______
SA, gli incassi in questione non erano stati versati.
Il TCA non ignora che il
ricorrente, il 28 ottobre 2024, ha affermato di avere tenuto il denaro relativo
ai mesi da maggio a luglio 2024 (l’importo di aprile 2024 era, invece, andato
perso) in accordo con la ditta, poiché gli serviva (come prestito) e che
l’avrebbe restituito a rate tramite trattenute dalle buste paga (cfr. doc. 11).
Il datore di lavoro, però, il 29
novembre 2024 ha recisamente contestato tale versione dei fatti (cfr. doc. 14).
In proposito questo Tribunale si
limita a evidenziare, in primo luogo, che né dalla “Distinta mancato incasso ______” del 30 luglio 2024, né dalla lettera
accompagnatoria del 29 luglio 2024 si evince che si trattasse di prestiti (per
l’ammontare del mese di aprile 2024 è comunque stato puntualizzato: “tot.
incasso accidentalmente smarrito”). Ad ogni modo con tali scritti è stata
richiesta all’assicurato la restituzione pronta e repentina delle somme
trattenute e perse (cfr. doc. 7).
L’8 agosto 2024, come esposto
poc’anzi, ______ SA ha, poi, attirato
l’attenzione dell’insorgente sul fatto che la lettera del 29 luglio e la
distinta del 30 luglio 2024 non avevano avuto alcun riscontro (cfr. doc. 8).
In secondo luogo, si rileva che
nell’opposizione e nell’impugnativa la parte ricorrente non si è, comunque, più
avvalsa dell’argomentazione relativa al prestito (cfr. doc. 16; I).
L’assicurato, inoltre, non si è
presentato al corso per l’aggiornamento della sua Carta di qualificazione
conducente di due giorni al quale era iscritto senza avvisare preventivamente
il datore di lavoro né per l’assenza del 7, né per quella dell’8 agosto 2024
(cfr. doc. 9; consid. 1.3.).
Per quanto attiene all’asserzione
ricorsuale secondo cui l’insorgente sarebbe stato afflitto nella notte
precedente il 7 agosto 2024 da un improvviso stato di malessere e avrebbe
informato in merito alla sua assenza ______
(cfr. doc. I), partner di ______ SA (cfr. doc.
9, consid. 1.3.),
va rilevato che il malessere non
risulta in ogni caso essere stato così invalidante da impedire al ricorrente di
avvertire, nel rispetto dell’obbligo di fedeltà che impone al lavoratore di
salvaguardare gli interessi finanziari del datore di lavoro (cfr. consid.
2.7.), anche ______ SA, la quale finanziava il
corso (cfr. doc. 9).
In effetti l’assicurato nemmeno
ha asserito di aver ricorso alle cure di un medico.
In
simili condizioni, questa Corte, prescindendo dalla questione di sapere se
nella presente evenienza vi fossero dei motivi gravi tali da giustificare un
licenziamento con effetto immediato - condizione peraltro non essenziale per
imputare la disoccupazione a un assicurato (cfr. consid. 2.4.; 2.7.) -, ritiene
che il ricorrente abbia effettivamente assunto un comportamento generale che ha
indotto il datore di lavoro a disdire il rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv.
1 lett. a OADI).
Un
assicurato, invero, va ritenuto disoccupato per colpa propria ex art. 30 cpv. 1
lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori
oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,
per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità
(cfr. consid. 2.4.).
2.9. La
conclusione di cui sopra, secondo cui l’assicurato ha assunto un comportamento
generale che ha costituto per il datore di lavoro motivo di disdetta, si
giustifica anche ponendo mente al fatto che dalla transazione extragiudiziale conclusa
tra il ricorrente e ______ SA che ha posto
termine alla procedura presso la Pretura di ________ emerge che l’insorgente ha
accettato di ricevere l’importo di fr. 3’276.--, invece della somma di fr. 21'614.59,
oltre interessi, richiesta dallo stesso (cfr. doc. 23; consid. 1.9.).
Giusta
l’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa
grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata dal contratto. L’art. 337c cpv. 3 CO prevede che il giudice può
obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli
stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze;
l’indennità non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del
lavoratore.
L’indennità
ai sensi del cpv. 1 corrisponde a un credito di risarcimento danni.
La
stessa, in linea di principio, non può, però, essere ridotta o soppressa a
causa di una colpa concomitante del lavoratore, trattandosi di un credito di
natura salariale.
Ciò
non vale, invece, per l’indennità supplementare che il giudice può riconoscere al
lavoratore giusta l’art. 337c cpv. 3 CO quando il licenziamento è immediato e
ingiustificato, fissandola tenendo conto di tutte le circostanze e, in
particolare, della colpa del lavoratore (cfr. Giuseppe
Donatiello, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3. ed.,
Basilea 2021, N. 3-8 ad. Art. 337c CO; Pierre Tercier, Laurent Bieri,
Blaise Carron, Les contrats spéciaux, Zurigo 2016, n.
3118).
In concreto, da una parte,
l’ex datore di lavoro, sottoscrivendo l’accordo del 23 maggio / 3 giugno 2025 (cfr.
doc. 23), ha implicitamente rinunciato a far valere che fossero dati dei motivi
gravi tali da giustificare il licenziamento in tronco dell’assicurato,
riconoscendo l’importo (una tantum e forfettario) di fr. 3'276.--. Dall’altra, tuttavia,
il ricorrente, accettando tale somma ha ammesso che gli fosse comunque imputabile
una colpa nella decisione di licenziarlo. In caso contrario, infatti, egli
avrebbe dovuto continuare la causa in Pretura e pretendere, oltre ai salari del
periodo di disdetta ordinaria [il contratto del 16
agosto 2023 ha avuto effetto dal 4 settembre 2023 – per cui quando l’assicurato
è stato licenziato era iniziato il secondo anno di lavoro (ex art. 335c CO il
rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno
di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio
incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi) – e prevedeva
uno stipendio lordo di fr. 4'350.-- mensili per tredici mensilità; cfr. doc. 5;
consid. 1.1.], pure l’indennità supplementare (la quale può equivalere
al massimo a sei mesi di salario del lavoratore; cfr. art. 337c cpv. 3 CO).
L’ammontare
a cui avrebbe avuto diritto l’assicurato, dunque, anche tenendo conto degli
incassi da restituire pari a fr. 6'345.-- (cfr. doc. 7), che andavano considerati
nella determinazione dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, avrebbe potuto
essere ben più elevato rispetto all’importo di fr. 3'276.-- che nemmeno
corrisponde a un suo salario mensile (cfr. STCA 38.2005.24 del 31 agosto 2005
consid. 2.7.).
2.10. Il
ricorrente, del resto, adottando i comportamenti menzionati, che violano in
particolare l’obbligo di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro (cfr. art. 321a; 321b CO; consid. 2.7.), poteva perlomeno aspettarsi di
essere licenziato.
Più
precisamente egli, con il suo modo di agire, ha accettato il rischio di disdetta del contratto di impiego, rendendosi,
così, colpevole di dolo eventuale (cfr. consid. 2.4.; 2.7.; STF 8C_370/2014
dell’11 giugno 2015 consid. 2.2.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid.
2.7.).
È vero, come sostiene la parte
ricorrente (cfr. doc. I; V; consid. 1.11.), che nello scritto dell’8 agosto
2024 il datore di lavoro ha ventilato l’aggiunta di interessi moratori nel caso
di mancata corresponsione entro il 31 agosto 2025 degli incassi non ancora
consegnati, senza accennare esplicitamente a un possibile licenziamento (cfr.
doc. 8; consid. 1.2.).
È altrettanto vero, però, che,
come visto, con la comunicazione in questione l’insorgente è stato reso attento
che “se queste aspettative non venissero soddisfatte da parte sua potremmo
ritenerci liberi di procedere per vie legali, quindi di ricorrere
all'intervento dell'UEF (ufficio esecuzione fallimenti), sia chiaro che le
decine di solleciti verbali che le abbiamo rivolto in tutte le forme dovranno
essere considerati come richiami” (cfr. doc. 8; consid. 1.2.).
Se, da un lato, non vi è il
riferimento specifico al licenziamento, dall’altro, alla luce di tale diffida
il ricorrente, omettendo di darvi seguito, non versando alla società - almeno
parzialmente - quanto dovuto, e in considerazione delle assenze dal corso
dell’agosto 2024 senza avvertire ______ SA,
peraltro rimproverate tempestivamente da quest’ultima l’8 agosto 2024 (cfr.
doc. 9, consid. 1.3.), non poteva non attendersi, oltre all’invio di un
precetto esecutivo, la disdetta del contratto di lavoro.
2.11. Stante
quanto precede, ritenuto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a
causare la perdita della sua occupazione, occorre concludere che a ragione la
Cassa l’ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 cpv. 1 lett. a
OADI.
2.12. Per quanto attiene all’entità della
sanzione, la parte resistente ha inflitto all’assicurato una penalità di 45
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
15=L; B).
Secondo la Tabella delle
sospensioni emessa dalla SECO nel caso di licenziamento del lavoratore nel
rispetto del termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare
della violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro la colpa va
considerata da lieve a grave (cfr. Prassi LADI ID p.to D75 1.B).
La colpa è, per contro, sempre
grave allorché il licenziamento di un assicurato da un impiego a tempo
indeterminato avviene con effetto immediato per validi motivi (cfr. p.to D75 1.C)
e comporta, perciò, una sospensione da 31 a 60 giorni (cfr. consid. 2.6.).
La Tabella precisa, ad ogni modo,
che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di
sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo
deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art.
45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,
attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso
principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3
lett. a e b OADI)” (cfr. D77).
Fatti
I fatti rimproverati
all’assicurato che hanno compromesso la relazione di fiducia sulla quale si
basa ogni rapporto di impiego (cfr. consid. 2.7.) e che hanno indotto la ______ SA ha disdire il contratto di lavoro (cfr.
consid. 2.8., 2.10.) configurano una colpa grave ai sensi della LADI.
Questa Corte, tutto ben
ponderato, ritiene, pertanto, che la sanzione di 45 giorni applicata dalla
Cassa, corrispondente a una colpa grave, in concreto rispetti il principio
della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Tale sospensione deve, di
conseguenza, essere confermata (cfr., a titolo di raffronto, STF 8C_562/2024
del 22 ottobre 2024: il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso
inoltrato da un assicurato contro il giudizio S 24 16 emanato il 3 settembre
2024 dal Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, il quale aveva
confermato una sospensione di 50 giorni inflittagli a causa di disoccupazione
per propria colpa, essendo stato licenziato a seguito di ripetuti ritardi
nell’arrivare sul posto di lavoro, nonostante vari avvertimenti; STF
8C_606/2010 del 20 agosto 2010, con cui l’Alta Corte ha respinto il ricorso di
un assicurato sospeso per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
a causa di disoccupazione per colpa propria, in quanto era stato licenziato con
effetto immediato, ritenuto che il medesimo, il quale da tempo aveva assunto un
comportamento generale insoddisfacente - ritardi, inaffidabilità, problemi di
alcol -, non si era presentato al lavoro senza produrre entro il termine
stabilito alcuna notifica di malattia; STFA C 26/05 del 24 marzo 2005 con la quale la nostra Massima Istanza ha
confermato la sanzione di 45 giorni inflitta a un assicurato licenziato con
disdetta ordinaria, dopo essere stato avvertito più volte di cambiare comportamento,
in seguito ad atteggiamenti incivili con i colleghi, allo sputo su una finestra
nel vicinato del suo datore di lavoro - fatto registrato su video e mandato in
onda alla televisione -, e alla circostanza di aver risposto a delle domande
postegli al riguardo da un giornalista; STCA 38.2022.54 del 28 ottobre
2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 78 pag. 414 segg.: conferma di una
sospensione di 42 giorni applicata a un’assicurata, medico assistente non
vaccinata contro il Covid-19, licenziata per non essersi sottoposta a test
salivari ripetuti; STCA 38.1999.279 del 3 marzo 2000: riduzione di una sanzione
da 60 a 40 giorni nel caso di un assicurato licenziato a causa di
malversazioni, tenendo conto della sua particolare situazione di
tossicodipendente al momento dei fatti).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024
Considerandi
consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF
8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.;
STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF
8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;
DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;
STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del
6.
febbraio 2012).
2.13
Alla
luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il
2.
luglio 2025 deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025
consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.55
del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid.
2.15.; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.31 del 15
settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;
STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti