38.2025.49
A torto URC sospeso A. (5 gg) causa consegna tardiva ricerche 7/25. Ric. poteva legittim. credere, dopo colloquio di consulenza 24/7/25, che ric. esaminate e non più da consegnare. Del resto non più svolto ric. dopo 24/7. Da accert. TCA emerso che A. inviato ric. via mail prima del colloquio
23 febbraio 2026Italiano33 min
i termini prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.49
CL/RS/gm
Lugano
23 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 3
settembre 2025 emanata da
Ufficio
regionale di collocamento, ______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 25 agosto 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC), ha sospeso RI1 dal
diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della
consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro
concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2025 (cfr. all. A3 a
doc. I), con la seguente motivazione:
"
(…) Non viene messa in discussione
né la qualità delle ricerche e neanche la buona volontà dell’assicurato, ma le
ricerche non sono state inviate entro il termine ma solo quando è stata spedita
la nostra richiesta di giustificazione. Si procede con la sanzione minima di 5
giorni come ricerche giunte in ritardo e non mancanti (…)”
(cfr. all. A3 a doc. I)
1.2. L’assicurato,
il 28 agosto 2025, ha interposto opposizione, indicando che il 5 agosto 2025 si
trovava “a beneficio di un periodo di congedo peraltro concordato con la (…)
consulente URC” (in concreto dal 4 al 18 agosto) e che quindi “alla data
del 05 agosto da voi menzionata non sussisteva nessun mio obbligo di presentare
le ricerche svolte nel mese di luglio 2025”, che RI1 ha sottolineato di
avere svolto “rispettando i cannoni [recte: canoni] da (…) URC
imposti, addirittura fino al 31.07.2025 per un totale di 20 ricerche lavorative”.
Nella
sua opposizione, l’assicurato ha chiesto “una revisione della vostra
decisione per un saldo di 2 giorni di penalità su 5 da voi stabilito. Avendo
ancora beneficio di un 1 giorno di vacanza chiedo per favore che venga
utilizzato come ricalcolo della vostra definitiva pronuncia. Con il mio auspicio
che una soluzione di compromesso win/win possa dare ad entrambe le parti una
soddisfacente serenità” (cfr. all. A2 a doc. I).
1.3. Con
decisione su opposizione del 3 settembre 2025, l’URC di ______ ha confermato il
proprio provvedimento del 25 agosto 2025 rilevando:
"
(…) i giorni esenti dall’obbligo
di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro
all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida
giustificazione, le ricerche di lavoro prodotte tardivamente non possono più
essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).
La direttiva SECO ID B262 indica: “Durante i giorni
esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non deve necessariamente essere
idoneo al collocamento ed effettuare le ricerche di lavoro, ma deve adempiere
gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità”.
Nel presente caso era pertanto necessario inviare le
ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art.
26 cpv. 2 OADI.
Segnaliamo inoltre che tramite la registrazione
regolare (giornaliera o settimanale) delle ricerche di lavoro nella piattaforma
Job-Room il sistema raccoglie le informazioni per generare e inviare
automaticamente entro il temine di legge il formulario “prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” indipendentemente dalla presenza o
meno degli assicurati. (…)” (cfr. all. A1 a doc. I)
1.4. Con
tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi
confronti chiedendone “una revisione (…) poiché nella sostanza dei fatti
realmente succeduti il mio esercizio di ricerche lavorative veniva svolto nella
sua totalità e qualità come richiesto da URC”. In particolare, il
ricorrente sottolinea che:
"
(…) nella fattispecie desidero
precisare che nella data del 05 agosto 2025, per la quale scadeva il tempo di
inoltro delle ricerche io mi trovavo a beneficio di un periodo di congedo
peraltro concordato con la vs. consulente URC nella lettera del 24 luglio
scorso dove veniva stabilito un congedo dei giorni del 04 agosto al 18 agosto
2025 compreso, essendo il termine di inoltro delle ricerche di lavorative con
scadenza datata 05 agosto 2025 non vedo il mio obbligo della presentazione
delle ricerche nella data da voi richiesta. (…)”
(cfr. doc. I)
1.5. Il
24 settembre 2025, il ricorrente ha comunicato a questa Corte che “la
sezione URC di ______ sta facendo pressione che io firmo dei documenti
successivamente alla data della mia iscrizione che risale da 08 gennaio 2025 e
andava in periodo di assistenza AD dal 01 febbraio 2025 (…)”, per i quali,
ove necessario si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).
1.6. Nella
propria risposta di causa del 24 settembre 2025, l’URC ha chiesto la reiezione
del ricorso, facendo in particolare valere quanto segue:
"
(…) l’assicurato si iscrive presso
l’Ufficio Regionale di Collocamento di ______ rivendicando il diritto alle
prestazioni LADI a partire del 08.01.02025. L’assicurato è al terzo temine
quadro con diritto alle indennità di disoccupazione. (…)
Ribadiamo che i giorni esenti dall’obbligo di
controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro
all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida
giustificazione, le ricerche di lavoro prodotto tardivamente non possono più
essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).
Al riguardo l’assicurato in data 08.01.2025 ha firmato
il “Modulo – Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” dove vi
è indicato: “Per ogni periodo di controllo, la persona assicurata deve fornire
all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente
indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26
OADI)”.
Giova inoltre osservare che il signor RI1 è al suo
terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione e pertanto
conosce bene la normativa LADI. (…)
Nel presente caso, l’assicurato doveva inviare le
ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art.
26 cpv. 2 OADI. (…)” (cfr. doc. V)
1.7. Il
giorno seguente, preso atto dello scritto del ricorrente di data 24 settembre
2025, l’URC ha precisato quanto segue:
"
(…) confermiamo che a seguito di
un’inadempienza da parte della consulente del personale abbiamo dovuto chiedere
all’assicurato di inviare nuovamente il formulario “autorizzazione per la
trasmissione di dati personali” considerando che nel nostro archivio risulta
unicamente la terza pagina datata 15.01.2025 e mancando le prime due pagine.
Abbiamo richiesto anche la copia del formulario Azioni di reinserimento del
primo colloquio di consulenza svolto il 15.01.2025 poiché mancante nel nostro
archivio.
La richiesta era motivata dal desiderio di inviare
alla vostra attenzione l’incarto completo anche se i documenti richiesti non
sono rilevanti in merito alla sanzione oggetto del ricorso.
Siamo quindi dispiaciuti poiché in data 24.09.2025 vi
abbiamo inviato l’incarto senza i documenti citati considerando che non li
abbiamo ricevuti dall’assicurato.” (cfr. doc. VI)
1.8. Con
replica del 30 settembre 2025, il ricorrente ha prodotto le ricerche di lavoro
svolte per il mese di settembre 2025, “dove si evidenzia con chiarezza la
velocità delle menzogne che URC pone alla vostra attenzione, le mie ricerche
sono svolte nei mesi ed a frequenza giornaliera e di questo produco estratto di
20/25 posizioni da vagliare con i consulenti URC a fine mese da consegnare a
URC nei seguenti modi, di persona come già evidenziato in data 24 luglio presso
la signora ______, per inserimento alla fine di ogni mese, per consegna brevi
mano alla Sezione URC ed infine se necessario per spedizione postale. (…)”.
Sulle
ricerche lavorative per il mese di luglio, poi, il ricorrente ha fatto valere
quanto segue:
"
(…) ritorno brevemente alla data
del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (già nel vostro
dossier) che con la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi
completo ed esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte dal
candidato RI1. Inoltre piccolo inciso con la consulente URC quel mattino del 24
luglio 2025 si doveva redigere un rapporto da firmare ma il computer URC non
procedeva alla immissione dei dati, quando anche la elettronica URC ci si mette
in mezzo! (…) chiedo di avere l’annullamento della sanzione dei 5 gg imposta
perché non doveva essere applicata, questa sanzione si pone da una legge che
prevede la consegna unicamente tramite il sistema elettronico delle ricerche di
lavoro, io non sono mai stato istruito per questa procedura, né tantomeno ho
firmato documenti con visure esclusivamente elettroniche quindi non avevo
obbligo di pubblicare i dati sulla piattaforma URC attuale. Qui si preferisce
costruire un cumulo di carta anziché riconoscere che nella sostanza le ricerche
di lavoro sono state viste dal loro consulente e sono state vagliate con un
ufficio esterno ditta ______ (…), in tutti e due i casi esiste una traccia con
un rapporto scritto in archivio che il signor ______ si è guardato bene dal
produrre a questi atti e indirettamente alla vostra opinione per un giudicare
definitivo.” (cfr. doc. VIII)
1.9. Preso
atto della replica del ricorrente, in data 7 ottobre 2025 l’URC ha precisato
che “in base alle argomentazioni addotte non sussistono nuovi elementi
rilevanti tali da modificare la nostra decisione” (cfr. doc. X).
1.10. Il
23 novembre 2025, il ricorrente ha trasmesso anche a questa Corte (oltre che
all’URC e ad ______) una “proposta lavorativa concreta per la quale nei mesi
scorsi” ha indicato di avere “fatto notevoli sforzi”, chiedendo che
“venga emessa con forma scritta la decisione del lavoro con guadagno
intermedio previsto da SECO (…)” ed il riconoscimento delle “spese di
formazione sostenute nei 2 mesi intercorsi” (cfr. doc. XII).
1.11. Preso
atto di quanto appena indicato, con scritto del 26 novembre 2025 (trasmesso al
ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. XV), l’URC ha ribadito che non
sussistono nuovi elementi tali da modificare la decisione su opposizione resa
nei confronti di RI1, rispettivamente, ha indicato di avere “informato per
competenza la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio delle misure attive” “per
quanto attiene agli aspetti finanziari riguardo il guadagno intermedio e il
rimborso spese per pendolari” (cfr. doc. XIV).
1.12. In
data 15 dicembre 2025, a fronte di quanto fatto valere dall’assicurato, il TCA
ha sottoposto alla consulente URC, ______, la seguente richiesta di
precisazioni:
" (…) in sede ricorsuale l’assicurato indica
quanto segue:
“(…) da ultimo le mie
ricerche di lavoro del mese di luglio sono state valutate complete nella data
del 24/07/2025 con la mia consulente URC, questo viene evidenziato dalla stessa
consulente nei suoi rapporti di verifica (protocollo di colloquio). (…)
La trasmissione a me non
compete perché avevo dimostrato tutte le ricerche lavorative alla mia
consulente in data 24 luglio. Questo viene anche vagliato e discusso nel
protocollo allegato del 24 luglio ore 10:30.
Questo lavoro di ricerca
si è protratto con visura documentale fino al 31 luglio 2025. (…)” (cfr. doc. I).
Nella propria replica,
inoltre, RI1, osserva quanto segue:
“(…) ritorno brevemente
alla data del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (…) che con
la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi completo ed
esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte (…)” (cfr. doc. VIII).
Relativamente a quanto
precede, voglia precisare se, in occasione del colloquio di consulenza del 24
luglio 2025, il ricorrente ha portato con sé “un plico di ricerche”, che
Le ha mostrato, ma che, però, non è stato trattenuto.
Qualora ciò fosse il
caso, voglia indicare per quali motivi le “ricerche” in questione non
sono state “trattenute”.
Voglia, infine, precisare
se, nel corso del colloquio, Lei ha preso posizione, in particolare, sulle
ricerche di lavoro per il periodo di controllo di luglio 2025 e se è stata
affrontata la questione relativa alla loro consegna, se del caso anche alla luce
dell’imminente assenza per vacanza dell’assicurato.” (cfr. doc. XVII).
1.13. Il
7 gennaio 2026 la consulente URC ha risposto come segue:
"
(…) sono andata a rivedere il
rapporto scritto del 24.7.2025 nel nostro sistema ma non è stato annotato nulla
in merito alla visione delle ricerche di lavoro in quanto è stato effettuato un
bilancio previsto con il signor RI1 che effettuiamo con tutti gli assicurati
attorno all’ottavo mese di permanenza in disoccupazione per fare il punto della
situazione.
Le ricerche sono state visionate e restituite in
quanto il mese non era ancora terminato ed ho richiesto all’assicurato di fare
pervenire il formulario riassuntivo “prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva effettuato da inizio a fine
mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi compilato e che lei fa sempre
pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5 agosto.
Essendo poi in vacanza dal 4 al 18 agosto, ho
suggerito all’assicurato di essere previdente e di farci pervenire il modulo
prima della sua partenza.
Purtroppo, il modulo è pervenuto in data 18.08.2025.
(…)” (cfr. doc. XVIII)
1.14. L’assicurato, il 20 gennaio 2026, ha
preso posizione al riguardo, rilevando segnatamente che le ricerche di lavoro
svolte nel mese di luglio 2025 sono state inviate alla consulente URC tramite
messaggio di posta elettronica il 24 luglio 2025 alle ore 09:55 e che le
stesse, in forma cartacea, sono state vagliate in occasione del colloquio del
medesimo giorno dalle ore 10:30 alle 11:00 (cfr. doc. XX; A1-F2, in particolare
doc. B1).
1.15. Il 27 gennaio 2026 la parte
resistente ha comunicato:
" (…) Alla
luce degli elementi addotti e delle ulteriori verifiche svolte dall'Ufficio
regionale di collocamento, si ritiene che nel caso concreto siano emerse
circostanze rilevanti che non erano note al momento dell'emanazione della
decisione impugnata. In particolare, risulta che le ricerche di lavoro sono
state trasmesse all'autorità competente per posta elettronica entro i termini
prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna tempestiva. Tale
circostanza non emergeva dagli atti precedenti né è stata oggetto di esplicita
indicazione nelle osservazioni del ricorrente. Alla luce di quanto precede,
detti elementi consentono di rivedere la valutazione iniziale in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.
Giusta l'art. 53 LPGA, l'autorità è legittimata a riesaminare e
modificare una propria decisione fintanto che essa non sia cresciuta in
giudicato, in particolare qualora emerga che la decisione risulti
manifestamente errata o che nuovi elementi rilevanti giustifichino una diversa
valutazione della fattispecie. Nel caso concreto, riteniamo che tali condizioni
siano adempiute.
In un'ottica di corretta applicazione del diritto federale in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, nonché al fine di evitare un
eccesso di formalismo procedurale e garantire l'economia del procedimento,
l'Ufficio regionale di collocamento ritiene pertanto opportuno riconsiderare la
propria posizione.
Alla luce di quanto precede, ci permettiamo di proporre al
Tribunale cantonale delle assicurazioni di accogliere il ricorso
dell'assicurato e, conseguentemente, di revocare la sanzione oggetto della
presente procedura.” (Doc. XXII)
1.16. Il doc. XXII è stato inviato per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione
impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF
8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio
2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF
8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo
2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF
8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre
2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.
19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata).
Nella presente
fattispecie, la decisione su opposizione emessa il 3 settembre 2025 dall’URC ed
impugnata davanti a questa Corte da RI1 si pronuncia esclusivamente sulla
sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità LADI
inflitta al ricorrente in conseguenza della tardiva presentazione delle
ricerche di lavoro relative al periodo di controllo del mese di luglio 2025.
Ogni altra censura o richiesta
– in particolare con riferimento a quanto postulato dall’insorgente con lo
scritto del 24 settembre 2025 (cfr. doc. III + 1/4) – esula dalla presente
vertenza ed è, pertanto, irricevibile.
nel merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso
l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a
causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2025.
2.3. Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata
(cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del
29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui
tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011
a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che
l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,
8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003
consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;
Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31
ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;
STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato
ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo
la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V
151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in
relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine,
prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10
a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio
cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO,
Prassi LADI ID p.to D79/1.E).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su
queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle
assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF
8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio
2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018
del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25
aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003;
STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nel
caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, annunciatosi nuovamente per il
collocamento dall’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 5), per cinque giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche
di lavoro relative al mese di luglio 2025 entro il termine legale contemplato
dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida
giustificazione.
In
una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che
l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così
espresso:
"
(…) Alla luce di tutto quanto
esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella
sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e
meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente,
permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle
ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato
dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid.
2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo
dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28
febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di
consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011
(cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia
conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di
inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare
un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di
controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve
essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo
degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,
ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare
alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In
quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,
ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva
consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni
che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
"
(…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère
en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De
surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié
de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère
le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où
l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal
dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et
consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi,
nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour
recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu
la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de
recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et
8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par
cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA
1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut
aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt
8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue
pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des
justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est
fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne
reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne
dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité
passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission
future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait,
en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à
sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas
été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août
2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet
2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le
jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par
l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième
manquement de l'intéressé. (…)"
Con
sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,
in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale
federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta
Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il
termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un
determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una
base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la
concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1
lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di
reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre
il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace
esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione
(e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le
prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione
del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire
un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte
ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In
proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF
8C_555/2017 del 13 settembre 2017.
In
un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una
sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale
aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di
ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi
erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro,
l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo
profilo.
Il
TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri
pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la
durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni
applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla
tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno
effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in
ritardo le stesse.
In una recente sentenza
8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025 ai consid. 3.1. e 3.2. il Tribunale federale,
accogliendo il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Cantone Zurigo inoltrato
contro la riduzione da sette a cinque giorni di due sospensioni ex art. 30 cpv.
1 lett. c LADI a causa della consegna delle ricerche di impiego di luglio,
rispettivamente di agosto 2024 avvenuta soltanto il 12 settembre 2024, ha
ricordato, menzionando la STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023,
peraltro pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197, che le ricerche di
lavoro, allorché vengono consegnate tardivamente senza giustificati motivi, non
possono più essere prese in considerazione. L’aspetto quantitativo e
qualitativo delle stesse si rivela, pertanto ininfluente.
Cfr. pure STF 8C_270/2025 del 12
gennaio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022
del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del
18 luglio 2023.
2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2025,
in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione
al più tardi entro martedì 5 agosto 2025 (cfr. consid. 2.2.).
L’assicurato, il 25 agosto 2025, dando
seguito alla Richiesta di giustificazione del 18 agosto 2025 trasmessagli
dall’URC, avendo constatato che il medesimo non aveva comprovato ricerche di
lavoro per il mese di luglio 2025 (cfr. doc. 172), ha prodotto in forma
cartacea le ricerche di lavoro del mese di luglio 2025, asserendo di avere
avuto comunque con sé nel suo dossier le scansioni delle ricerche in occasione
dell’incontro di controllo con l’URC del 24 luglio 2025 (cfr. doc. 165).
In
allegato il ricorrente ha, in effetti, trasmesso all’URC il modulo “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con le ricerche di
lavoro effettuate dal 3 al 24 luglio 2025. Per ogni ricerca di lavoro
effettuato da RI1, risulta in calce l’indicazione “salvato il 25.08.2025”
(cfr. doc. 167-169).
L'amministrazione, con decisione del
25 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 3 settembre 2025,
ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione, ritenendo tardiva la consegna delle ricerche di lavoro di
luglio 2025 (cfr. doc. A1; A3; consid. 1.1.; 1.3.).
2.7. Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia,
innanzitutto, che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date
degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della
documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi
intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che
l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova
delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese
seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio
adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e
permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche
effettuate (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid.
2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24
aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA
38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
In concreto dalla documentazione
agli atti emerge che l’assicurato si è presentato al colloquio di consulenza
del 24 luglio 2025 delle ore 10:30 conformemente alla convocazione del 28
maggio 2025 (cfr. doc. 81; 78).
Il ricorrente ha fatto valere che
in occasione dell’appuntamento del 24 luglio 2025 le sue ricerche - in forma
cartacea - sono state valutate complete ed esaustive dalla consulente (cfr.
doc. I; VIII).
Quest’ultima, il 7 gennaio 2026,
come visto nei fatti (cfr. consid. 1.13.) ha negato che sia stato annotato
qualcosa in merito alla visione delle ricerche di impiego, precisando,
tuttavia, che “le ricerche sono state visionate e restituite in quanto il
mese non era ancora terminato”. La medesima ha aggiunto di avere chiesto
all’insorgente “di fare pervenire il formulario riassuntivo “prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva
effettuato da inizio a fine mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi
compilato e che lei fa sempre pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5
agosto” (cfr. doc. XVIII).
L’assicurato
ha contestato tali ultime affermazioni (cfr. doc. XX).
In proposito va, invero,
evidenziato che dal protocollo del colloquio risulta che “l’assicurato ha
svolto e svolge tuttora le sue ricerche di lavoro in modo conforme a quanto
stabilito durante il colloquio di iscrizione e riportati nell’azione di
inserimento” (cfr. doc. 78).
Si rileva, altresì, che dal
protocollo del colloquio del 24 luglio 2025 si evince che l’insorgente avrebbe
beneficiato, dal 4 al 18 agosto 2025, di giorni di vacanza esenti da controllo
(cfr. doc. 76; A1).
Il TCA, già sulla base di tali
elementi fattuali e prescindendo dalla questione di sapere se durante i giorni
esenti da controllo (cfr. art. 27 OADI) concessi dall’amministrazione un
assicurato debba oppure no ossequiare comunque il termine di consegna delle ricerche
di lavoro contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (al riguardo cfr. STCA 38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.8.), ritiene, tutto ben ponderato, che il
ricorrente, dopo il colloquio del 24 luglio 2025, potesse legittimamente
credere che i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi nel
mese di luglio 2025 fossero stati esaminati dalla consulente, come ogni mese -
benché in questa occasione prima del solito considerato l’imminente periodo di
vacanza -, e che, pertanto, non occorresse più procedere alla relativa
consegna.
In effetti, da un lato, la
consulente stessa ha ammesso di avere visionato le ricerche di impiego del mese
di luglio 2025 durante il colloquio del 24 luglio 2025 (cfr. doc. XVIII;
consid. 1.13.).
Dall’altro, nel caso in cui, per
ipotesi, corrispondesse alla realtà dei fatti che quest’ultima, in tale
occasione, abbia comunque chiesto di fare pervenire il formulario riassuntivo
“prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le
ricerche che aveva effettuato da inizio a fine mese di luglio entro e non oltre
il 5 agosto (cfr. doc. XVIII; consid. 1.13.), sorprende che un’indicazione così
importante e da ben precisare in quel contesto, in considerazione della
circostanza che le ricerche erano già state ispezionate durante l’appuntamento e
dell’imminente vacanza dell’assicurato concordata con la medesima, non sia
stata verbalizzata nel protocollo del colloquio.
Si osserva, inoltre, che il
ricorrente ha effettuato le venti ricerche di luglio 2025 dal 3 al 24 di tale
mese. Dopo il 24 luglio 2025 egli non ha più compiuto ricerche (cfr. doc.
167-169).
La consulente, d’altronde, il 7
gennaio 2026 ha dichiarato che “(…) il signor RI1 è una persona molto
impegnata, professionale e che vuole trovare al più presto un lavoro e
finalmente è riuscito a trovare una posizione soddisfacente a ______ presso il
______” (cfr. doc. XVIII; consid. 1.13.).
La soluzione a cui è giunta
questa Corte si giustifica tanto più ponendo mente al fatto che pendente
causa è emerso che l’insorgente, il 24 luglio 2025 alle ore 09:55, prima di
recarsi al colloquio, ha pure inviato all’URC le ricerche di lavoro del mese di
luglio 2025 tramite posta elettronica (cfr. doc. XX; XXB1; consid. 1.14.).
Al riguardo, del resto, la parte
resistente, il 27 gennaio 2026, ha conseguentemente proposto al TCA di
accogliere il ricorso dell’assicurato, ritenuto che “(…) le ricerche di
lavoro sono state trasmesse all’autorità competente per posta elettronica entro
Fatti
i termini prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna
tempestiva” (cfr. doc. XXII; consid. 1.15.).
Stante quanto precede, occorre
concludere che a torto l’amministrazione ha sospeso il ricorrente a causa della
consegna tardiva delle ricerche di luglio 2025.
La decisione su opposizione
impugnata deve essere annullata.
2.8. L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
Considerandi
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.4
del 14 aprile 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024
consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 3 settembre 2025 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti