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Decisione

38.2025.49

A torto URC sospeso A. (5 gg) causa consegna tardiva ricerche 7/25. Ric. poteva legittim. credere, dopo colloquio di consulenza 24/7/25, che ric. esaminate e non più da consegnare. Del resto non più svolto ric. dopo 24/7. Da accert. TCA emerso che A. inviato ric. via mail prima del colloquio

23 febbraio 2026Italiano33 min

i termini prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.49

CL/RS/gm

Lugano

23 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 3

settembre 2025 emanata da

Ufficio

regionale di collocamento, ______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 25 agosto 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC), ha sospeso RI1 dal

diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della

consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro

concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2025 (cfr. all. A3 a

doc. I), con la seguente motivazione:

"

(…) Non viene messa in discussione

né la qualità delle ricerche e neanche la buona volontà dell’assicurato, ma le

ricerche non sono state inviate entro il termine ma solo quando è stata spedita

la nostra richiesta di giustificazione. Si procede con la sanzione minima di 5

giorni come ricerche giunte in ritardo e non mancanti (…)”

(cfr. all. A3 a doc. I)

1.2. L’assicurato,

il 28 agosto 2025, ha interposto opposizione, indicando che il 5 agosto 2025 si

trovava “a beneficio di un periodo di congedo peraltro concordato con la (…)

consulente URC” (in concreto dal 4 al 18 agosto) e che quindi “alla data

del 05 agosto da voi menzionata non sussisteva nessun mio obbligo di presentare

le ricerche svolte nel mese di luglio 2025”, che RI1 ha sottolineato di

avere svolto “rispettando i cannoni [recte: canoni] da (…) URC

imposti, addirittura fino al 31.07.2025 per un totale di 20 ricerche lavorative”.

Nella

sua opposizione, l’assicurato ha chiesto “una revisione della vostra

decisione per un saldo di 2 giorni di penalità su 5 da voi stabilito. Avendo

ancora beneficio di un 1 giorno di vacanza chiedo per favore che venga

utilizzato come ricalcolo della vostra definitiva pronuncia. Con il mio auspicio

che una soluzione di compromesso win/win possa dare ad entrambe le parti una

soddisfacente serenità” (cfr. all. A2 a doc. I).

1.3. Con

decisione su opposizione del 3 settembre 2025, l’URC di ______ ha confermato il

proprio provvedimento del 25 agosto 2025 rilevando:

"

(…) i giorni esenti dall’obbligo

di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro

all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto

giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida

giustificazione, le ricerche di lavoro prodotte tardivamente non possono più

essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).

La direttiva SECO ID B262 indica: “Durante i giorni

esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non deve necessariamente essere

idoneo al collocamento ed effettuare le ricerche di lavoro, ma deve adempiere

gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità”.

Nel presente caso era pertanto necessario inviare le

ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art.

26 cpv. 2 OADI.

Segnaliamo inoltre che tramite la registrazione

regolare (giornaliera o settimanale) delle ricerche di lavoro nella piattaforma

Job-Room il sistema raccoglie le informazioni per generare e inviare

automaticamente entro il temine di legge il formulario “prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” indipendentemente dalla presenza o

meno degli assicurati. (…)” (cfr. all. A1 a doc. I)

1.4. Con

tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi

confronti chiedendone “una revisione (…) poiché nella sostanza dei fatti

realmente succeduti il mio esercizio di ricerche lavorative veniva svolto nella

sua totalità e qualità come richiesto da URC”. In particolare, il

ricorrente sottolinea che:

"

(…) nella fattispecie desidero

precisare che nella data del 05 agosto 2025, per la quale scadeva il tempo di

inoltro delle ricerche io mi trovavo a beneficio di un periodo di congedo

peraltro concordato con la vs. consulente URC nella lettera del 24 luglio

scorso dove veniva stabilito un congedo dei giorni del 04 agosto al 18 agosto

2025 compreso, essendo il termine di inoltro delle ricerche di lavorative con

scadenza datata 05 agosto 2025 non vedo il mio obbligo della presentazione

delle ricerche nella data da voi richiesta. (…)”

(cfr. doc. I)

1.5. Il

24 settembre 2025, il ricorrente ha comunicato a questa Corte che “la

sezione URC di ______ sta facendo pressione che io firmo dei documenti

successivamente alla data della mia iscrizione che risale da 08 gennaio 2025 e

andava in periodo di assistenza AD dal 01 febbraio 2025 (…)”, per i quali,

ove necessario si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).

1.6. Nella

propria risposta di causa del 24 settembre 2025, l’URC ha chiesto la reiezione

del ricorso, facendo in particolare valere quanto segue:

"

(…) l’assicurato si iscrive presso

l’Ufficio Regionale di Collocamento di ______ rivendicando il diritto alle

prestazioni LADI a partire del 08.01.02025. L’assicurato è al terzo temine

quadro con diritto alle indennità di disoccupazione. (…)

Ribadiamo che i giorni esenti dall’obbligo di

controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro

all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto

giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida

giustificazione, le ricerche di lavoro prodotto tardivamente non possono più

essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).

Al riguardo l’assicurato in data 08.01.2025 ha firmato

il “Modulo – Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” dove vi

è indicato: “Per ogni periodo di controllo, la persona assicurata deve fornire

all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente

indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26

OADI)”.

Giova inoltre osservare che il signor RI1 è al suo

terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione e pertanto

conosce bene la normativa LADI. (…)

Nel presente caso, l’assicurato doveva inviare le

ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art.

26 cpv. 2 OADI. (…)” (cfr. doc. V)

1.7. Il

giorno seguente, preso atto dello scritto del ricorrente di data 24 settembre

2025, l’URC ha precisato quanto segue:

"

(…) confermiamo che a seguito di

un’inadempienza da parte della consulente del personale abbiamo dovuto chiedere

all’assicurato di inviare nuovamente il formulario “autorizzazione per la

trasmissione di dati personali” considerando che nel nostro archivio risulta

unicamente la terza pagina datata 15.01.2025 e mancando le prime due pagine.

Abbiamo richiesto anche la copia del formulario Azioni di reinserimento del

primo colloquio di consulenza svolto il 15.01.2025 poiché mancante nel nostro

archivio.

La richiesta era motivata dal desiderio di inviare

alla vostra attenzione l’incarto completo anche se i documenti richiesti non

sono rilevanti in merito alla sanzione oggetto del ricorso.

Siamo quindi dispiaciuti poiché in data 24.09.2025 vi

abbiamo inviato l’incarto senza i documenti citati considerando che non li

abbiamo ricevuti dall’assicurato.” (cfr. doc. VI)

1.8. Con

replica del 30 settembre 2025, il ricorrente ha prodotto le ricerche di lavoro

svolte per il mese di settembre 2025, “dove si evidenzia con chiarezza la

velocità delle menzogne che URC pone alla vostra attenzione, le mie ricerche

sono svolte nei mesi ed a frequenza giornaliera e di questo produco estratto di

20/25 posizioni da vagliare con i consulenti URC a fine mese da consegnare a

URC nei seguenti modi, di persona come già evidenziato in data 24 luglio presso

la signora ______, per inserimento alla fine di ogni mese, per consegna brevi

mano alla Sezione URC ed infine se necessario per spedizione postale. (…)”.

Sulle

ricerche lavorative per il mese di luglio, poi, il ricorrente ha fatto valere

quanto segue:

"

(…) ritorno brevemente alla data

del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (già nel vostro

dossier) che con la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi

completo ed esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte dal

candidato RI1. Inoltre piccolo inciso con la consulente URC quel mattino del 24

luglio 2025 si doveva redigere un rapporto da firmare ma il computer URC non

procedeva alla immissione dei dati, quando anche la elettronica URC ci si mette

in mezzo! (…) chiedo di avere l’annullamento della sanzione dei 5 gg imposta

perché non doveva essere applicata, questa sanzione si pone da una legge che

prevede la consegna unicamente tramite il sistema elettronico delle ricerche di

lavoro, io non sono mai stato istruito per questa procedura, né tantomeno ho

firmato documenti con visure esclusivamente elettroniche quindi non avevo

obbligo di pubblicare i dati sulla piattaforma URC attuale. Qui si preferisce

costruire un cumulo di carta anziché riconoscere che nella sostanza le ricerche

di lavoro sono state viste dal loro consulente e sono state vagliate con un

ufficio esterno ditta ______ (…), in tutti e due i casi esiste una traccia con

un rapporto scritto in archivio che il signor ______ si è guardato bene dal

produrre a questi atti e indirettamente alla vostra opinione per un giudicare

definitivo.” (cfr. doc. VIII)

1.9. Preso

atto della replica del ricorrente, in data 7 ottobre 2025 l’URC ha precisato

che “in base alle argomentazioni addotte non sussistono nuovi elementi

rilevanti tali da modificare la nostra decisione” (cfr. doc. X).

1.10. Il

23 novembre 2025, il ricorrente ha trasmesso anche a questa Corte (oltre che

all’URC e ad ______) una “proposta lavorativa concreta per la quale nei mesi

scorsi” ha indicato di avere “fatto notevoli sforzi”, chiedendo che

“venga emessa con forma scritta la decisione del lavoro con guadagno

intermedio previsto da SECO (…)” ed il riconoscimento delle “spese di

formazione sostenute nei 2 mesi intercorsi” (cfr. doc. XII).

1.11. Preso

atto di quanto appena indicato, con scritto del 26 novembre 2025 (trasmesso al

ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. XV), l’URC ha ribadito che non

sussistono nuovi elementi tali da modificare la decisione su opposizione resa

nei confronti di RI1, rispettivamente, ha indicato di avere “informato per

competenza la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio delle misure attive” “per

quanto attiene agli aspetti finanziari riguardo il guadagno intermedio e il

rimborso spese per pendolari” (cfr. doc. XIV).

1.12. In

data 15 dicembre 2025, a fronte di quanto fatto valere dall’assicurato, il TCA

ha sottoposto alla consulente URC, ______, la seguente richiesta di

precisazioni:

" (…) in sede ricorsuale l’assicurato indica

quanto segue:

“(…) da ultimo le mie

ricerche di lavoro del mese di luglio sono state valutate complete nella data

del 24/07/2025 con la mia consulente URC, questo viene evidenziato dalla stessa

consulente nei suoi rapporti di verifica (protocollo di colloquio). (…)

La trasmissione a me non

compete perché avevo dimostrato tutte le ricerche lavorative alla mia

consulente in data 24 luglio. Questo viene anche vagliato e discusso nel

protocollo allegato del 24 luglio ore 10:30.

Questo lavoro di ricerca

si è protratto con visura documentale fino al 31 luglio 2025. (…)” (cfr. doc. I).

Nella propria replica,

inoltre, RI1, osserva quanto segue:

“(…) ritorno brevemente

alla data del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (…) che con

la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi completo ed

esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte (…)” (cfr. doc. VIII).

Relativamente a quanto

precede, voglia precisare se, in occasione del colloquio di consulenza del 24

luglio 2025, il ricorrente ha portato con sé “un plico di ricerche”, che

Le ha mostrato, ma che, però, non è stato trattenuto.

Qualora ciò fosse il

caso, voglia indicare per quali motivi le “ricerche” in questione non

sono state “trattenute”.

Voglia, infine, precisare

se, nel corso del colloquio, Lei ha preso posizione, in particolare, sulle

ricerche di lavoro per il periodo di controllo di luglio 2025 e se è stata

affrontata la questione relativa alla loro consegna, se del caso anche alla luce

dell’imminente assenza per vacanza dell’assicurato.” (cfr. doc. XVII).

1.13. Il

7 gennaio 2026 la consulente URC ha risposto come segue:

"

(…) sono andata a rivedere il

rapporto scritto del 24.7.2025 nel nostro sistema ma non è stato annotato nulla

in merito alla visione delle ricerche di lavoro in quanto è stato effettuato un

bilancio previsto con il signor RI1 che effettuiamo con tutti gli assicurati

attorno all’ottavo mese di permanenza in disoccupazione per fare il punto della

situazione.

Le ricerche sono state visionate e restituite in

quanto il mese non era ancora terminato ed ho richiesto all’assicurato di fare

pervenire il formulario riassuntivo “prova degli sforzi personali intrapresi

per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva effettuato da inizio a fine

mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi compilato e che lei fa sempre

pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5 agosto.

Essendo poi in vacanza dal 4 al 18 agosto, ho

suggerito all’assicurato di essere previdente e di farci pervenire il modulo

prima della sua partenza.

Purtroppo, il modulo è pervenuto in data 18.08.2025.

(…)” (cfr. doc. XVIII)

1.14. L’assicurato, il 20 gennaio 2026, ha

preso posizione al riguardo, rilevando segnatamente che le ricerche di lavoro

svolte nel mese di luglio 2025 sono state inviate alla consulente URC tramite

messaggio di posta elettronica il 24 luglio 2025 alle ore 09:55 e che le

stesse, in forma cartacea, sono state vagliate in occasione del colloquio del

medesimo giorno dalle ore 10:30 alle 11:00 (cfr. doc. XX; A1-F2, in particolare

doc. B1).

1.15. Il 27 gennaio 2026 la parte

resistente ha comunicato:

" (…) Alla

luce degli elementi addotti e delle ulteriori verifiche svolte dall'Ufficio

regionale di collocamento, si ritiene che nel caso concreto siano emerse

circostanze rilevanti che non erano note al momento dell'emanazione della

decisione impugnata. In particolare, risulta che le ricerche di lavoro sono

state trasmesse all'autorità competente per posta elettronica entro i termini

prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna tempestiva. Tale

circostanza non emergeva dagli atti precedenti né è stata oggetto di esplicita

indicazione nelle osservazioni del ricorrente. Alla luce di quanto precede,

detti elementi consentono di rivedere la valutazione iniziale in ordine alla

sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.

Giusta l'art. 53 LPGA, l'autorità è legittimata a riesaminare e

modificare una propria decisione fintanto che essa non sia cresciuta in

giudicato, in particolare qualora emerga che la decisione risulti

manifestamente errata o che nuovi elementi rilevanti giustifichino una diversa

valutazione della fattispecie. Nel caso concreto, riteniamo che tali condizioni

siano adempiute.

In un'ottica di corretta applicazione del diritto federale in

materia di assicurazione contro la disoccupazione, nonché al fine di evitare un

eccesso di formalismo procedurale e garantire l'economia del procedimento,

l'Ufficio regionale di collocamento ritiene pertanto opportuno riconsiderare la

propria posizione.

Alla luce di quanto precede, ci permettiamo di proporre al

Tribunale cantonale delle assicurazioni di accogliere il ricorso

dell'assicurato e, conseguentemente, di revocare la sanzione oggetto della

presente procedura.” (Doc. XXII)

1.16. Il doc. XXII è stato inviato per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione

impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF

8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio

2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo

2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF

8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre

2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.

19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, la decisione su opposizione emessa il 3 settembre 2025 dall’URC ed

impugnata davanti a questa Corte da RI1 si pronuncia esclusivamente sulla

sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità LADI

inflitta al ricorrente in conseguenza della tardiva presentazione delle

ricerche di lavoro relative al periodo di controllo del mese di luglio 2025.

Ogni altra censura o richiesta

– in particolare con riferimento a quanto postulato dall’insorgente con lo

scritto del 24 settembre 2025 (cfr. doc. III + 1/4) – esula dalla presente

vertenza ed è, pertanto, irricevibile.

nel merito

2.2. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso

l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a

causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2025.

2.3. Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata

(cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione

precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di

domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del

29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui

tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011

a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31

ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;

STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo

la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V

151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in

relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine,

prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10

a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio

cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO,

Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su

queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle

assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF

8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio

2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018

del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25

aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003;

STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nel

caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, annunciatosi nuovamente per il

collocamento dall’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 5), per cinque giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche

di lavoro relative al mese di luglio 2025 entro il termine legale contemplato

dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida

giustificazione.

In

una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che

l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così

espresso:

"

(…) Alla luce di tutto quanto

esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella

sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e

meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente,

permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle

ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato

dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid.

2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo

dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28

febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di

consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011

(cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia

conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di

inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare

un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di

controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve

essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,

ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare

alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In

quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,

ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva

consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni

che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"

(…) La juridiction cantonale a considéré que

l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire

de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère

en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De

surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié

de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère

le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où

l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal

dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et

consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi,

nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour

recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu

la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de

recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et

8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par

cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA

1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut

aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à

l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du

14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt

8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue

pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des

justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est

fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne

reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne

dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité

passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission

future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait,

en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à

sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas

été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août

2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet

2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le

jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par

l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième

manquement de l'intéressé. (…)"

Con

sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,

in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale

federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta

Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il

termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un

determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una

base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la

concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1

lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre

il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace

esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione

(e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le

prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione

del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire

un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte

ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In

proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF

8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

In

un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una

sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale

aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di

ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi

erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro,

l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo

profilo.

Il

TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri

pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la

durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni

applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla

tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno

effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in

ritardo le stesse.

In una recente sentenza

8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025 ai consid. 3.1. e 3.2. il Tribunale federale,

accogliendo il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Cantone Zurigo inoltrato

contro la riduzione da sette a cinque giorni di due sospensioni ex art. 30 cpv.

1 lett. c LADI a causa della consegna delle ricerche di impiego di luglio,

rispettivamente di agosto 2024 avvenuta soltanto il 12 settembre 2024, ha

ricordato, menzionando la STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023,

peraltro pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197, che le ricerche di

lavoro, allorché vengono consegnate tardivamente senza giustificati motivi, non

possono più essere prese in considerazione. L’aspetto quantitativo e

qualitativo delle stesse si rivela, pertanto ininfluente.

Cfr. pure STF 8C_270/2025 del 12

gennaio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022

del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del

18 luglio 2023.

2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2025,

in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione

al più tardi entro martedì 5 agosto 2025 (cfr. consid. 2.2.).

L’assicurato, il 25 agosto 2025, dando

seguito alla Richiesta di giustificazione del 18 agosto 2025 trasmessagli

dall’URC, avendo constatato che il medesimo non aveva comprovato ricerche di

lavoro per il mese di luglio 2025 (cfr. doc. 172), ha prodotto in forma

cartacea le ricerche di lavoro del mese di luglio 2025, asserendo di avere

avuto comunque con sé nel suo dossier le scansioni delle ricerche in occasione

dell’incontro di controllo con l’URC del 24 luglio 2025 (cfr. doc. 165).

In

allegato il ricorrente ha, in effetti, trasmesso all’URC il modulo “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con le ricerche di

lavoro effettuate dal 3 al 24 luglio 2025. Per ogni ricerca di lavoro

effettuato da RI1, risulta in calce l’indicazione “salvato il 25.08.2025”

(cfr. doc. 167-169).

L'amministrazione, con decisione del

25 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 3 settembre 2025,

ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione, ritenendo tardiva la consegna delle ricerche di lavoro di

luglio 2025 (cfr. doc. A1; A3; consid. 1.1.; 1.3.).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia,

innanzitutto, che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date

degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della

documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi

intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio

adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e

permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche

effettuate (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid.

2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24

aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA

38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

In concreto dalla documentazione

agli atti emerge che l’assicurato si è presentato al colloquio di consulenza

del 24 luglio 2025 delle ore 10:30 conformemente alla convocazione del 28

maggio 2025 (cfr. doc. 81; 78).

Il ricorrente ha fatto valere che

in occasione dell’appuntamento del 24 luglio 2025 le sue ricerche - in forma

cartacea - sono state valutate complete ed esaustive dalla consulente (cfr.

doc. I; VIII).

Quest’ultima, il 7 gennaio 2026,

come visto nei fatti (cfr. consid. 1.13.) ha negato che sia stato annotato

qualcosa in merito alla visione delle ricerche di impiego, precisando,

tuttavia, che “le ricerche sono state visionate e restituite in quanto il

mese non era ancora terminato”. La medesima ha aggiunto di avere chiesto

all’insorgente “di fare pervenire il formulario riassuntivo “prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva

effettuato da inizio a fine mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi

compilato e che lei fa sempre pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5

agosto” (cfr. doc. XVIII).

L’assicurato

ha contestato tali ultime affermazioni (cfr. doc. XX).

In proposito va, invero,

evidenziato che dal protocollo del colloquio risulta che “l’assicurato ha

svolto e svolge tuttora le sue ricerche di lavoro in modo conforme a quanto

stabilito durante il colloquio di iscrizione e riportati nell’azione di

inserimento” (cfr. doc. 78).

Si rileva, altresì, che dal

protocollo del colloquio del 24 luglio 2025 si evince che l’insorgente avrebbe

beneficiato, dal 4 al 18 agosto 2025, di giorni di vacanza esenti da controllo

(cfr. doc. 76; A1).

Il TCA, già sulla base di tali

elementi fattuali e prescindendo dalla questione di sapere se durante i giorni

esenti da controllo (cfr. art. 27 OADI) concessi dall’amministrazione un

assicurato debba oppure no ossequiare comunque il termine di consegna delle ricerche

di lavoro contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (al riguardo cfr. STCA 38.2013.2

dell’11 settembre 2013 consid. 2.8.), ritiene, tutto ben ponderato, che il

ricorrente, dopo il colloquio del 24 luglio 2025, potesse legittimamente

credere che i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi nel

mese di luglio 2025 fossero stati esaminati dalla consulente, come ogni mese -

benché in questa occasione prima del solito considerato l’imminente periodo di

vacanza -, e che, pertanto, non occorresse più procedere alla relativa

consegna.

In effetti, da un lato, la

consulente stessa ha ammesso di avere visionato le ricerche di impiego del mese

di luglio 2025 durante il colloquio del 24 luglio 2025 (cfr. doc. XVIII;

consid. 1.13.).

Dall’altro, nel caso in cui, per

ipotesi, corrispondesse alla realtà dei fatti che quest’ultima, in tale

occasione, abbia comunque chiesto di fare pervenire il formulario riassuntivo

“prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le

ricerche che aveva effettuato da inizio a fine mese di luglio entro e non oltre

il 5 agosto (cfr. doc. XVIII; consid. 1.13.), sorprende che un’indicazione così

importante e da ben precisare in quel contesto, in considerazione della

circostanza che le ricerche erano già state ispezionate durante l’appuntamento e

dell’imminente vacanza dell’assicurato concordata con la medesima, non sia

stata verbalizzata nel protocollo del colloquio.

Si osserva, inoltre, che il

ricorrente ha effettuato le venti ricerche di luglio 2025 dal 3 al 24 di tale

mese. Dopo il 24 luglio 2025 egli non ha più compiuto ricerche (cfr. doc.

167-169).

La consulente, d’altronde, il 7

gennaio 2026 ha dichiarato che “(…) il signor RI1 è una persona molto

impegnata, professionale e che vuole trovare al più presto un lavoro e

finalmente è riuscito a trovare una posizione soddisfacente a ______ presso il

______” (cfr. doc. XVIII; consid. 1.13.).

La soluzione a cui è giunta

questa Corte si giustifica tanto più ponendo mente al fatto che pendente

causa è emerso che l’insorgente, il 24 luglio 2025 alle ore 09:55, prima di

recarsi al colloquio, ha pure inviato all’URC le ricerche di lavoro del mese di

luglio 2025 tramite posta elettronica (cfr. doc. XX; XXB1; consid. 1.14.).

Al riguardo, del resto, la parte

resistente, il 27 gennaio 2026, ha conseguentemente proposto al TCA di

accogliere il ricorso dell’assicurato, ritenuto che “(…) le ricerche di

lavoro sono state trasmesse all’autorità competente per posta elettronica entro

Fatti

i termini prescritti, modalità che deve essere equiparata a una consegna

tempestiva” (cfr. doc. XXII; consid. 1.15.).

Stante quanto precede, occorre

concludere che a torto l’amministrazione ha sospeso il ricorrente a causa della

consegna tardiva delle ricerche di luglio 2025.

La decisione su opposizione

impugnata deve essere annullata.

2.8. L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

Considerandi

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.4

del 14 aprile 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024

consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 3 settembre 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti