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Decisione

38.2025.50

Sospesione di un assicurato,poiché a causa di una sua negligenza (spedito candidatura a indirizzo mail errato) ha compromesso possibile assunzione in relazione a un impiego assegnatogli dall'URC. Incontestato principio della sospensione. Entità della sanzione di 31 giorni confermata

2 febbraio 2026Italiano51 min

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.50

rs

Lugano

2 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 6

agosto 2025 emanata da

Sezione

del lavoro,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 6 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha confermato

la precedente decisione del 25 giugno 2025 (cfr. doc. 16) con la quale RI1 (__.__.1999), annunciatosi per il

collocamento a far tempo dal 1° aprile 2025 (primo termine quadro: 01.04.2025 –

31.03.2027; cfr. doc. 1; 6), era stato sospeso per 31 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere, a causa di una sua negligenza,

compromesso la possibile assunzione quale barman/chef de rang presso la società

______, impiego a tempo pieno e di durata indeterminata assegnatogli

dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ______ il 14 maggio 2025 (cfr.

doc. 10/1).

L’amministrazione, al riguardo,

ha rilevato:

" (…) l'assicurato

ha inviato tempestivamente la sua e-mail di candidatura, ma all'indirizzo

e-mail ______ e non ______ (…). L'assicurato ha dunque mandato un messaggio di

posta elettronica ad un indirizzo e-mail errato e non ha verificato che fosse

arrivato correttamente a destinazione. Al contrario, anche nella risposta del 2

giugno 2025 all'URC l'assicurato ha utilizzato nuovamente il cognome

"______" e non "______". Questo dimostra che l'interessato non

solo non ha verificato di aver intrapreso tutti i passaggi richiesti

dall'assegnazione del 14 maggio 2025 in modo corretto, ma che non ha fatto

nulla per porvi un rimedio, come ad esempio inviare successivamente la

candidatura all'indirizzo corretto.

A tal proposito la giurisprudenza è molto chiara. Infatti, se una

spedizione postale con un errore di scrittura di solito arriva comunque al

destinatario, un'e-mail con un errore di battitura o di scrittura

nell'indirizzo potrebbe non raggiungere la destinazione desiderata. Poiché un

simile errore può avere conseguenze significative, è necessario che la persona

assicurata controlli sempre con precisione l'inserimento dell'indirizzo (DTF

8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).

Nel caso di giurisprudenza citato, l'assicurato non solo aveva

inviato la candidatura all'indirizzo e-mail sbagliato, ma aveva commesso anche

altri errori di battitura. In tal senso il Tribunale federale ha sottolineato

che il ricorrente avrebbe dovuto usare una diligenza ancora maggiore e che non

gli viene rimproverato l'errore di digitazione, bensì il fatto di non aver

controllato se l'indirizzo fosse stato scritto correttamente (DTF 8C_339/20'l6

del 29 giugno 2016, consid. 3 e 4.4). Inoltre, l'Alta Corte ha ulteriormente

ribadito che si poteva ragionevolmente pretendere dal ricorrente che si

informasse presso il potenziale datore di lavoro sull'avvenuta ricezione della

sua candidatura, visto che le comunicazioni via e-mail sono generalmente

soggette a incertezze (DTF 8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).

In un altro caso analogo alla presente fattispecie, il Tribunale

federale ha confermato trattarsi di un caso di colpa grave e non di colpa

mediamente grave come erroneamente stabilito dalla corte cantonale (DTF 8C

756/2020 del 3 agosto 2021, consid. 4.4 con tutti í riferimenti).

5.

Pur comprendendo le buone intenzioni dell'assicurato, le censure

da lui sollevate non permettono di giungere ad una conclusione diversa.

Per quanto concerne la contestazione riguardante la colpa grave,

va rammentato che giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. b OADI

"Vi è colpa

grave se l'assicurato, senza valido motivo, ha rifiutato un'occupazione

adeguata".

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in

caso di colpa lieve, da 16 a 30 in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60

giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI)

Visto quanto sopra, si ritiene che una sospensione di 31 giorni

dal diritto alle indennità di disoccupazione, è conforme al principio di

proporzionalità e deve essere considerata giustificata. (…)" (Doc. B)

1.2. Contro

la citata decisione su opposizione RI1, rappresentato dall’RA1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e

l’applicazione di una sanzione al massimo di grado medio.

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto che l’assicurato:

" (…)

2. A partire dal 01.05.2025 è stato assunto

come Barista-Addetto di cucina presso un ristorante di ______, ______ di ______

al 60%, equivalente a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, a tempo

indeterminato, in regime di guadagno intermedio (art. 24 LADI), adempiendo di

fatto ai suoi obblighi di assicurato (art. 17 LADI). L’esperienza professionale

presso il sopraccitato datore di lavoro è stata interrotta da quest’ultimo a

far tempo dal 31.07.2025, tramite notifica di disdetta del 24.07.2025.

Ciononostante, il nostro assistito ha

continuato a ricercare lavoro e dal 25.08.2025 ha sottoscritto un nuovo

contratto di lavoro presso ______ di ______.

Di conseguenza, possiamo tranquillamente confermare che l'agire

del Sig. RI1 è orientato fin da subito nel cercare di uscire il prima possibile

dalla disoccupazione.

Prove: Doc. C

3. Quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4 della Decisione su

opposizione (in seguito: DSO) concernente gli eventi che hanno portato

all'errore il nostro assistito non sono contestati.

Prove: Doc. 15 Incarto UG

4. È contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG

al Sig. RI1.

Infatti, riteniamo che il modo di agire del nostro assistito non

possa essere ritenuto aderente a colpa grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett.

b OADI.

NEL MERITO

5. L'amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione le

evidenti attenuanti del caso:

- l'assicurato non ha mai esitato nel cercare di ridurre il danno

assicurativo (v. come prove fattuali i due posti di lavoro trovati dall'inizio

della disoccupazione, sicuramente il primo al momento della decisione del

25.06.2025);

- l'assicurato non si è rifiutato di candidarsi per il posto di

lavoro, ma, purtroppo, ha omesso di digitare una "L" nell'invio della

email del 16.05.2025 al Signor ______ del ______ di ______. In tal senso, pure

controparte non mette in dubbio la buona fede dell'assicurato.

In un caso similare (cfr. consid. 2.12, STCA 38.2022.87 del

16.01.2023, codesto lodevole Tribunale aveva considerato la sanzione inflitta

all'insorgente conforme al principio di proporzionalità.

(…)

In base a quanto sopraccitato, riteniamo

quindi che anche il caso del Sig. RI1 sia meritevole di essere valutato secondo

tutte le circostanze oggettive e soggettive, così come vada preso in considerazione

il comportamento dell’assicurato in generale. Egli ha sempre dimostrato,

tramite il proprio comportamento ed attitudine, di fare di tutto per ridurre il

danno assicurativo tramite i lavori trovati da quando è in disoccupazione, così

come di essersi messo a disposizione senza indugio del datore di lavoro Casinò

di ______ (v. testo dell’email del 16.05.2025).

Inoltre, ricordiamo che il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa

dalla SECO prevede che "secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze

particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono

scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento

non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione

in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

6. In conclusione, come dimostrato dalla giurisprudenza prodotta,

da quanto previsto nella prassi LADI e dalle attenuanti citate agli atti, il

Sig. RI1 è da ritenersi passibile di sanzione al massimo di grado medio e non

di grado elevato." (Doc. I)

1.3. Nella

risposta di causa del 24 settembre 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. Il

6 ottobre 2025 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato

ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione

ha preso posizione al riguardo il 14 ottobre 2025 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. RI1 ha implicitamente invocato la

violazione del diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbero stati

trasmessi da parte dell’amministrazione tutti i documenti relativi al suo

incarto, rilevando che “… l’incarto ricevuto dall’UG in data 01.09.2025 è

composto da soli 16 atti rispetto ai 25 documenti notificatici con la risposta

di causa. In particolare, segnaliamo l’assenza dei doc. 9, 11 e 21 intitolati

“Azioni di reinserimento - protocollo firmato colloquio del ….” nell’incarto

inviatoci dall’UG” (cfr. doc. V pag. 2).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. e dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto

di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.;

DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente

il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI come pure l'art. 42 LPGA non prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025

consid. 4.3.; STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022

del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29

novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF

134 I 140).

Per quanto riguarda

specificatamente la contestazione secondo cui la Sezione del lavoro non avrebbe

messo a disposizione del ricorrente determinati documenti, va osservato, in

primo luogo, che i protocolli “Azioni di reinserimento” del 4 aprile 2025 (cfr.

doc. 9), del 19 maggio 2025 (doc. 11) e del mese di luglio 2025 (cfr. doc. 21) concernono

l’assicurato stesso, per cui essi dovrebbero essere noti all’insorgente.

In

secondo luogo, che in ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito del

ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.

STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 8C_460/2024 del 27

novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.;

DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto, da

un lato, al medesimo è stata offerta

la possibilità di consultare il proprio incarto completo - richiesto da

questa Corte alla parte resistente l’11 settembre 2025 (cfr. doc. II) e

prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. III; 1-25) - in sede ricorsuale,

dall’altro, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo

Tribunale che è dotato di pieno

potere sui fatti e sul diritto (cfr.

STF 8C_754/2024 del 5 dicembre

2025 consid. 2.2.; STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.) e

che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61

lett. c LPGA).

2.2. In

virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare

un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La

terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,

ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle

prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la

sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata

prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato

ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo

d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo

cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il

rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata

ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento

della definizione di adeguatezza

La commissione peritale

valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto

all’indennità

Capoverso 1: prevede che

il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto

alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi

abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.

commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art

16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi

occupazione".

L'art.

16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro;

b.

non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non

si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.

necessita di un tragitto di oltre

due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre

la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo

secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di

assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.

implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione

garantita;

h.

è svolta in un'azienda che ha

effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i.

procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo

l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta

revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera

b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Un impiego che si rivela

inadeguato può essere rifiutato senza conseguenze svantaggiose dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_35/2025 del 30 ottobre

2025 consid. 3).

Nella

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo,

“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti

fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.

60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La

costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata

il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;

DLA 1982 p. 43).

La

nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA

1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi

occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente

un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego

se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa

indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In

una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,

l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche

nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando

l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa

M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio

2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare

pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una

sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza

nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale

datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.

14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo

cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è

controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di

lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione

comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure

ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con

la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

Nel caso che era chiamata a

giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio

conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine,

rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se

l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello

da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione

offertagli.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022

ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso

dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il

giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione

inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva

accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio

nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato

considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre

giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale

datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più

di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua

disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

Il TF ha

puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di

impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria

aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non

rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla

colpa grave.

La nostra Massima istanza, con

giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,

ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di

31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto

aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore

di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo

dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in

vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di

un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il

suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo

determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al

Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"

(…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di

un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma

essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le

trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)"

Con

giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO

contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle

assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato

la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che

non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,

nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del

2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un

assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di

presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al

potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione

assegnatagli.

Con

sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza

ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di

un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un

collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno

per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione

tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile

2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della

sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14

agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso

di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un

impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva

rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto

che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato

che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di

rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione

ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro

non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Con sentenza 8C_350/2024 del 19

giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,

non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,

ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Infine in un

giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025, pubblicato in SVR 2025 ALV Nr. 19 pag.

65, la nostra Massima Istanza ha deciso che a ragione un assicurato, nato nel

1988 e che nel 2021 aveva concluso un apprendistato nel settore edile, era

stato sospeso (per 29 giorni) a causa del rifiuto di un’occupazione ex art. 30

cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più richiamato, dopo un colloquio di

presentazione e un termine di riflessione, il potenziale datore di lavoro

attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva informato che l’avrebbe

assunto.

L’impiego era, del

resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di

fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era

superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.

Su queste questioni, vedi in

particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di

un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione

che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle

assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in

Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA

38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

L'art.

45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se

l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza

garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per

quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29

ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D.

Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in

RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Con

sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20

giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il

modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni

sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era

stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo

svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

In una sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure

in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale

federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente

il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio

di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,

siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una

sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in

quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di

45 giorni.

L’Alta Corte, nelle sentenze

8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF

8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34

a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la

propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20

giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un

messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato

erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da

31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto

per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di

possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere

leggere né scrivere SMS.

In

un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA

2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza

ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la

sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo

termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando

così un serio interesse per quest’ultimo.

In una sentenza 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la

sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,

violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero

di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

Al riguardo è stato evidenziato che

non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,

dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo

al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di

collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua

inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel

prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato

quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella

già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale

federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che

aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha

precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi

di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi

restrittivamente.

L’autorità

decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa

delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento

dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad

esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute,

situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali

relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali

di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il

Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo

l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%.

In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto

2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e

le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo

2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto

corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato

quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non aveva rispettato

il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti

dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo

e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al

termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la

riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in

caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in

quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo

riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.25

del 12 agosto 2025 (questo Tribunale ha confermato la sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione di 35 giorni inflitta a un assicurato per non avere

dimostrato – indicando sì di essere disposto a effettuare delle ore, ma

sollevando questioni riguardanti la distanza tra il domicilio e il posto di

lavoro, come pure di cercare un’occupazione come gerente – una sufficiente

disponibilità a concludere un contratto di lavoro in relazione a un impiego adeguato

quale ausiliario di servizio assegnatogli da un URC); STCA 38.2024.54 del 10

febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35 giorni

inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben superiori a

quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un impiego di durata

indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto dal TCA); STCA

38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31

giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione

di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha

avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la

decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un

assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva

contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta

desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35

a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha

confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il

TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31

gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il

relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha

ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021

già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35

giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA

38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la

sospensione).

2.8. Nella

Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to

D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la

quale prevede, in particolare, quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o

di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1

nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di

durata

determinata o di un guadagno

intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

2.

settimane

L

6-10

3.

3.

settimane

L

10.

- 15

4.

4.

settimane

L - M

15.

- 20

5.

2.

mesi

M

20.

- 27

6.

3.

mesi

M

23.

- 30

7.

4.

mesi

M - G

27.

- 34

8.

5.

mesi

G

30.

- 37

9.

6.

mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che

in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale

per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

La

Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da

circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro

potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione

fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del

2.

settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 264 consid. 6.2.; DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2

= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10

gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha

stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi

incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a

torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato

insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.;

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto

2021.

consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Nel caso concreto è incontestato

dalle parti il principio dell’applicazione al ricorrente di una sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

In effetti l’assicurato, benché

non abbia espressamente rifiutato l’impiego assegnatogli il 14 maggio 2025

presso ______, non si è messo nelle condizioni di conoscere il potenziale

datore di lavoro, né di presentarsi a quest’ultimo, avendo spedito la sua

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, e meglio a ______

invece che a ______ – indirizzo peraltro indicato chiaramente nell’assegnazione

del 14 maggio 2025 (cfr. doc. 10/1) – e non avendo verificato che il suo invio

fosse arrivato correttamente a destinazione (cfr. doc. 10/2; 10/4; B consid.

1.1.).

L'insorgente,

con il suo atteggiamento, ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione che

si rivela essere stata adeguata (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI cfr. consid. 2.3.). L’impiego

quale barman/chef de rang presso ______ era nella sua professione, in

particolare, di Barista, attività che l’assicurato aveva dichiarato, al momento

dell’annuncio in disoccupazione, voler ricercare (cfr. doc. 7; 9; B). Era,

inoltre, prevista una retribuzione salariale in base al CCNL dell’industria alberghiera

e della ristorazione (cfr. doc. 10/1).

Nell’impugnativa è stato, del

resto, espressamente asserito che “quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4

della Decisione su opposizione (in seguito: DSO) concernenti gli eventi che

hanno portato all'errore il nostro assistito non sono contestati. (…) 4. È

contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG al Sig. RI1. (…)”

(cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).

Per completezza è, ad ogni modo,

utile rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_339/2016 del 29

giugno 2019 consid. 4.4., menzionata anche dall’amministrazione (cfr. doc. B),

ha evidenziato che, siccome un invio tramite un indirizzo di posta elettronica

contenente un errore di battitura o di scrittura può non raggiungere il

destinatario, si pretende da parte di un assicurato che si propone a un

potenziale datore di lavoro mediante tale modalità di verificare con precisione

l’inserimento dell’indirizzo. Inoltre va accertato presso il potenziale datore

di lavoro se questi abbia ricevuto la candidatura, ritenuto che gli invii

tramite posta elettronica sono in generale caratterizzati da incertezza.

In proposito cfr. altresì STF

8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.1., pubblicata in DLA

2021.

N. 11 pag. 303; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in

DTF145 V 90, entrambe citate pure dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B; III).

In particolare nella DTF 145 V 90

consid. 6.2.2. l’Alta Corte, nel contesto di una vertenza relativa a una

sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna tardiva delle

ricerche di lavoro mensili, ha segnatamente osservato che, tenuto conto della

mancanza di affidabilità del traffico elettronico e delle difficoltà connesse

alla prova dell’arrivo di un messaggio di posta elettronica nella sfera di

influenza del destinatario, il mittente di un tale invio è invitato a

richiedere al destinatario una conferma di ricezione e a reagire in assenza

della stessa, spedendo tramite posta ordinaria il suo plico o riprovando a

inviarlo per via elettronica. Spetta al mittente prendere determinate

precauzioni, senza le quali dovrà assumere il rischio che il suo invio non

giunga al destinatario.

2.10

Per

quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale constata che la

parte resistente ha inflitto al ricorrente una sospensione di 31 giorni

corrispondente al limite minimo della sanzione per colpa grave (cfr. doc. B;

16).

Il ricorrente ritiene, per

contro, che il suo modo di agire non possa essere ritenuto aderente a colpa

grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Giusta

l’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI la colpa grave è data se l'assicurato ha rifiutato

un’occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.).

Secondo

l’art. 45 cpv. 3 OADI in caso di colpa grave la sospensione del diritto a

indennità va da 31 a 60 (cfr. consid. 2.6.).

Qualora

si tratti di un’occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla

SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di

sospensione.

Nella

DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha, altresì, stabilito che,

se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non

va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato

deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il

p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia, d’altronde, che la

tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto

possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli

tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione

nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di

apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere

conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per

ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento

dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto

amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche

p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

In

concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 31 giorni inflitta all’insorgente

si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.;

2.7.).

In proposito va osservato che

l’assicurato - anche volendo considerare che non avesse ricevuto un messaggio

di mancato recapito del suo invio alla ______ -, oltre a non avere prestato la

debita attenzione alla scrittura dell’indirizzo di posta elettronica a cui

inviare la propria candidatura in relazione al posto di lavoro assegnatogli il

14.

maggio 2025 dall’URC, mai ha preteso di aver verificato se il suo messaggio

del 16 maggio 2025 fosse pervenuto correttamente al potenziale datore di lavoro,

interpellandolo direttamente o per il tramite dell’URC, nonostante, da un lato,

______ non avesse in alcun modo reagito alla sua presa di contatto, dall’altro,

l’inizio dell’impiego fosse comunque già possibile a partire dal 1° giugno 2025

(cfr. doc. 10/1).

A ciò si aggiunge la circostanza che

il 19 maggio 2025 l’insorgente ha avuto un colloquio con la propria consulente

URC (cfr. doc. 11).

La parte ricorrente ha sì

censurato il fatto che quest’ultima non si sia interessata, in quell’occasione,

dell’esito della candidatura relativa all’assegnazione del posto di lavoro di

lavoro risalente a cinque giorni prima, precisando che se avesse proceduto in

tal senso, avrebbe “… potuto intervenire sia nei confronti dell’assicurato,

dicendogli di inviarla all’indirizzo corretto, sia nei confronti del datore di

lavoro, anticipandogli che avrebbe ricevuto la candidatura e che vi era stato

un errore” (cfr. doc. V).

Il TCA rileva, tuttavia, che

nemmeno risulta che l’insorgente abbia chiesto lumi al riguardo. Più

specificatamente sarebbe stato nel suo interesse, applicando la dovuta

diligenza e in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. consid. 2.4.;

STF 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_468/2020 del 27 ottobre

2020.

consid. 3.1), comunicare alla consulente di aver dato seguito

all’assegnazione tramite un messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2025,

rimasto a quel momento senza risposta, e informarsi in merito a come procedere

al fine di poter essere chiamato per un colloquio e di aumentare così le

possibilità di assunzione.

Per quanto riguarda la sentenza

38.2022.87

del 16 gennaio 2023 con cui questa Corte ha confermato una sanzione

di 25 giorni applicata a un assicurato che di fatto aveva rifiutato

un’occupazione e a cui si è riferito il ricorrente (cfr. doc. I; V), giova

evidenziare che quella fattispecie si differenziava dalla presente, in quanto

l’assicurato, in quel caso, non aveva risposto a un potenziale datore di lavoro

che l’aveva contattato tramite posta elettronica al fine di fissare un incontro

conoscitivo a causa del mancato controllo rigoroso della posta elettronica in

entrata, comprensiva della posta indesiderata (spam), dove era stato recapitato

il messaggio del potenziale datore di lavoro.

È vero che l’amministrazione

aveva tenuto conto, per ridurre la sospensione da 32 a 25 giorni con la

decisione su opposizione, del fatto che l’assicurato avesse esteso le ricerche

di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di

durata indeterminata

È altrettanto vero, però, che si

trattava di un impiego al 100%, a differenza del caso di specie in cui

l’insorgente, dapprima, dal 1° maggio al 31 luglio 2025, ha lavorato come

barista-addetto di cucina presso un ristorante di ______, il ______ di ______,

al 60% e in seguito dal 25 agosto 2025 ha concluso un “Contratto di lavoro per

collaboratore/trice con orari di lavoro irregolari (p.es. “ausiliari” con

salario a ore)” con ______, conseguendo un guadagno intermedio e continuando,

dunque, a percepire indennità di disoccupazione compensative (cfr. doc. I; C; V

pag. 5 consid. 1.2.).

Conformemente a quanto sottolineato

dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 4), il posto di lavoro assegnato

dall’URC il 14 maggio 2025 concerneva, invece, un’occupazione a tempo pieno dal

1° giugno 2025 (cfr. doc. 10/1).

Alla concreta evenienza si

attaglia meglio, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III), il caso giudicato dal Tribunale federale con sentenza 8C_756/2020 del 3

agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, a più riprese citata in

precedenza, riguardante un assicurato che aveva inviato la propria candidatura

a un indirizzo di posta elettronica errato. L’Alta Corte ha stabilito che un

assicurato che invia una candidatura per e-mail deve prendere precauzioni

particolari per evitare errori di trasmissione. In caso contrario, si può

presupporre una colpa grave.

Accogliendo il ricorso

della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il TF ha, perciò, deciso che

erroneamente il Tribunale cantonale aveva ridotto da 34 a 16 giorni la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI.

Cfr. pure STF 8C_339/2016 del 29

giugno 2019, menzionata sopra e dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), con la

quale è stata confermata una sanzione di 31 giorni nel caso di un assicurato

che si era candidato per il posto di lavoro assegnatogli tramite posta

elettronica, digitando in modo inesatto il relativo indirizzo e rinviando,

successivamente, il messaggio a un destinatario errato.

In concreto la soluzione di

confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera

che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di

apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025

consid. 4; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23

luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.,

pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017

consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF

137.

V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre

2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza

8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Abbondanzialmente è utile

rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel

caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno

intermedio in cui la sospensione concerne soltanto la differenza tra

l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID

p.to D66-D68; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2021.83

del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022

del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

2.11

Alla luce di tutto quanto esposto

sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 6 agosto

2025.

deve essere confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.25

del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA

38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti