38.2025.50
Sospesione di un assicurato,poiché a causa di una sua negligenza (spedito candidatura a indirizzo mail errato) ha compromesso possibile assunzione in relazione a un impiego assegnatogli dall'URC. Incontestato principio della sospensione. Entità della sanzione di 31 giorni confermata
2 febbraio 2026Italiano51 min
inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.50
rs
Lugano
2 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 6
agosto 2025 emanata da
Sezione
del lavoro,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 25 giugno 2025 (cfr. doc. 16) con la quale RI1 (__.__.1999), annunciatosi per il
collocamento a far tempo dal 1° aprile 2025 (primo termine quadro: 01.04.2025 –
31.03.2027; cfr. doc. 1; 6), era stato sospeso per 31 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere, a causa di una sua negligenza,
compromesso la possibile assunzione quale barman/chef de rang presso la società
______, impiego a tempo pieno e di durata indeterminata assegnatogli
dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ______ il 14 maggio 2025 (cfr.
doc. 10/1).
L’amministrazione, al riguardo,
ha rilevato:
" (…) l'assicurato
ha inviato tempestivamente la sua e-mail di candidatura, ma all'indirizzo
e-mail ______ e non ______ (…). L'assicurato ha dunque mandato un messaggio di
posta elettronica ad un indirizzo e-mail errato e non ha verificato che fosse
arrivato correttamente a destinazione. Al contrario, anche nella risposta del 2
giugno 2025 all'URC l'assicurato ha utilizzato nuovamente il cognome
"______" e non "______". Questo dimostra che l'interessato non
solo non ha verificato di aver intrapreso tutti i passaggi richiesti
dall'assegnazione del 14 maggio 2025 in modo corretto, ma che non ha fatto
nulla per porvi un rimedio, come ad esempio inviare successivamente la
candidatura all'indirizzo corretto.
A tal proposito la giurisprudenza è molto chiara. Infatti, se una
spedizione postale con un errore di scrittura di solito arriva comunque al
destinatario, un'e-mail con un errore di battitura o di scrittura
nell'indirizzo potrebbe non raggiungere la destinazione desiderata. Poiché un
simile errore può avere conseguenze significative, è necessario che la persona
assicurata controlli sempre con precisione l'inserimento dell'indirizzo (DTF
8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).
Nel caso di giurisprudenza citato, l'assicurato non solo aveva
inviato la candidatura all'indirizzo e-mail sbagliato, ma aveva commesso anche
altri errori di battitura. In tal senso il Tribunale federale ha sottolineato
che il ricorrente avrebbe dovuto usare una diligenza ancora maggiore e che non
gli viene rimproverato l'errore di digitazione, bensì il fatto di non aver
controllato se l'indirizzo fosse stato scritto correttamente (DTF 8C_339/20'l6
del 29 giugno 2016, consid. 3 e 4.4). Inoltre, l'Alta Corte ha ulteriormente
ribadito che si poteva ragionevolmente pretendere dal ricorrente che si
informasse presso il potenziale datore di lavoro sull'avvenuta ricezione della
sua candidatura, visto che le comunicazioni via e-mail sono generalmente
soggette a incertezze (DTF 8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).
In un altro caso analogo alla presente fattispecie, il Tribunale
federale ha confermato trattarsi di un caso di colpa grave e non di colpa
mediamente grave come erroneamente stabilito dalla corte cantonale (DTF 8C
756/2020 del 3 agosto 2021, consid. 4.4 con tutti í riferimenti).
5.
Pur comprendendo le buone intenzioni dell'assicurato, le censure
da lui sollevate non permettono di giungere ad una conclusione diversa.
Per quanto concerne la contestazione riguardante la colpa grave,
va rammentato che giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. b OADI
"Vi è colpa
grave se l'assicurato, senza valido motivo, ha rifiutato un'occupazione
adeguata".
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in
caso di colpa lieve, da 16 a 30 in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60
giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI)
Visto quanto sopra, si ritiene che una sospensione di 31 giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione, è conforme al principio di
proporzionalità e deve essere considerata giustificata. (…)" (Doc. B)
1.2. Contro
la citata decisione su opposizione RI1, rappresentato dall’RA1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e
l’applicazione di una sanzione al massimo di grado medio.
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto che l’assicurato:
" (…)
2. A partire dal 01.05.2025 è stato assunto
come Barista-Addetto di cucina presso un ristorante di ______, ______ di ______
al 60%, equivalente a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, a tempo
indeterminato, in regime di guadagno intermedio (art. 24 LADI), adempiendo di
fatto ai suoi obblighi di assicurato (art. 17 LADI). L’esperienza professionale
presso il sopraccitato datore di lavoro è stata interrotta da quest’ultimo a
far tempo dal 31.07.2025, tramite notifica di disdetta del 24.07.2025.
Ciononostante, il nostro assistito ha
continuato a ricercare lavoro e dal 25.08.2025 ha sottoscritto un nuovo
contratto di lavoro presso ______ di ______.
Di conseguenza, possiamo tranquillamente confermare che l'agire
del Sig. RI1 è orientato fin da subito nel cercare di uscire il prima possibile
dalla disoccupazione.
Prove: Doc. C
3. Quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4 della Decisione su
opposizione (in seguito: DSO) concernente gli eventi che hanno portato
all'errore il nostro assistito non sono contestati.
Prove: Doc. 15 Incarto UG
4. È contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG
al Sig. RI1.
Infatti, riteniamo che il modo di agire del nostro assistito non
possa essere ritenuto aderente a colpa grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett.
b OADI.
NEL MERITO
5. L'amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione le
evidenti attenuanti del caso:
- l'assicurato non ha mai esitato nel cercare di ridurre il danno
assicurativo (v. come prove fattuali i due posti di lavoro trovati dall'inizio
della disoccupazione, sicuramente il primo al momento della decisione del
25.06.2025);
- l'assicurato non si è rifiutato di candidarsi per il posto di
lavoro, ma, purtroppo, ha omesso di digitare una "L" nell'invio della
email del 16.05.2025 al Signor ______ del ______ di ______. In tal senso, pure
controparte non mette in dubbio la buona fede dell'assicurato.
In un caso similare (cfr. consid. 2.12, STCA 38.2022.87 del
16.01.2023, codesto lodevole Tribunale aveva considerato la sanzione inflitta
all'insorgente conforme al principio di proporzionalità.
(…)
In base a quanto sopraccitato, riteniamo
quindi che anche il caso del Sig. RI1 sia meritevole di essere valutato secondo
tutte le circostanze oggettive e soggettive, così come vada preso in considerazione
il comportamento dell’assicurato in generale. Egli ha sempre dimostrato,
tramite il proprio comportamento ed attitudine, di fare di tutto per ridurre il
danno assicurativo tramite i lavori trovati da quando è in disoccupazione, così
come di essersi messo a disposizione senza indugio del datore di lavoro Casinò
di ______ (v. testo dell’email del 16.05.2025).
Inoltre, ricordiamo che il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa
dalla SECO prevede che "secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze
particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono
scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento
non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione
in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".
6. In conclusione, come dimostrato dalla giurisprudenza prodotta,
da quanto previsto nella prassi LADI e dalle attenuanti citate agli atti, il
Sig. RI1 è da ritenersi passibile di sanzione al massimo di grado medio e non
di grado elevato." (Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa del 24 settembre 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il
6 ottobre 2025 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato
ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo il 14 ottobre 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. RI1 ha implicitamente invocato la
violazione del diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbero stati
trasmessi da parte dell’amministrazione tutti i documenti relativi al suo
incarto, rilevando che “… l’incarto ricevuto dall’UG in data 01.09.2025 è
composto da soli 16 atti rispetto ai 25 documenti notificatici con la risposta
di causa. In particolare, segnaliamo l’assenza dei doc. 9, 11 e 21 intitolati
“Azioni di reinserimento - protocollo firmato colloquio del ….” nell’incarto
inviatoci dall’UG” (cfr. doc. V pag. 2).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. e dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto
di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;
STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.;
DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente
il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI come pure l'art. 42 LPGA non prescrivono
espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025
consid. 4.3.; STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022
del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF
8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29
novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF
134 I 140).
Per quanto riguarda
specificatamente la contestazione secondo cui la Sezione del lavoro non avrebbe
messo a disposizione del ricorrente determinati documenti, va osservato, in
primo luogo, che i protocolli “Azioni di reinserimento” del 4 aprile 2025 (cfr.
doc. 9), del 19 maggio 2025 (doc. 11) e del mese di luglio 2025 (cfr. doc. 21) concernono
l’assicurato stesso, per cui essi dovrebbero essere noti all’insorgente.
In
secondo luogo, che in ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito del
ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.
STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 8C_460/2024 del 27
novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.;
DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto, da
un lato, al medesimo è stata offerta
la possibilità di consultare il proprio incarto completo - richiesto da
questa Corte alla parte resistente l’11 settembre 2025 (cfr. doc. II) e
prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. III; 1-25) - in sede ricorsuale,
dall’altro, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo
Tribunale che è dotato di pieno
potere sui fatti e sul diritto (cfr.
STF 8C_754/2024 del 5 dicembre
2025 consid. 2.2.; STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.) e
che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61
lett. c LPGA).
2.2. In
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare
un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La
terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,
ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle
prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la
sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata
prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato
ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo
d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo
cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il
rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata
ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento
della definizione di adeguatezza
La commissione peritale
valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto
all’indennità
Capoverso 1: prevede che
il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto
alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi
abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art
16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art.
16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di
conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a.
non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro;
b.
non tiene convenientemente conto
delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c.
non è conforme all'età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d.
compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile
prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e.
è svolta in un'azienda in cui non
si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f.
necessita di un tragitto di oltre
due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre
la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo
secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di
assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g.
implica da parte del lavoratore un
tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h.
è svolta in un'azienda che ha
effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i.
procura all'assicurato un salario
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato
riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con
il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento
può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo
l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta
revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera
b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Un impiego che si rivela
inadeguato può essere rifiutato senza conseguenze svantaggiose dal profilo
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_35/2025 del 30 ottobre
2025 consid. 3).
Nella
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di
inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo,
“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti
fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.
60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
2.4. La
costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata
il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;
DLA 1982 p. 43).
La
nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA
1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi
occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In
una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,
l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche
nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando
l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa
M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una
sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In un giudizio 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.
14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo
cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è
controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di
lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione
comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure
ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con
la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del
suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se
risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona
assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più
basso.
Nel caso che era chiamata a
giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio
conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine,
rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se
l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello
da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione
offertagli.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022
ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso
dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il
giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione
inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva
accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio
nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato
considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre
giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale
datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più
di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua
disponibilità a concludere un contratto di lavoro.
Il TF ha
puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di
impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria
aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non
rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla
colpa grave.
La nostra Massima istanza, con
giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,
ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di
31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto
aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore
di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo
dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in
vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di
un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021
del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la
sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il
suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo
determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al
Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
"
(…) la
prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di
un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma
essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le
trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)"
Con
giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO
contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle
assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato
la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che
non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,
nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.
Con sentenza
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente
dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI.
Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del
2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un
assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di
presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al
potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione
assegnatagli.
Con
sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza
ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di
un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un
collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno
per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione
tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile
2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Il TF pure avallato l’entità della
sospensione di 43 giorni.
In un giudizio 8C_149/2023 del 14
agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso
di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un
impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva
rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto
che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato
che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di
rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione
ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro
non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.
Con sentenza 8C_350/2024 del 19
giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,
non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,
ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.
Infine in un
giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025, pubblicato in SVR 2025 ALV Nr. 19 pag.
65, la nostra Massima Istanza ha deciso che a ragione un assicurato, nato nel
1988 e che nel 2021 aveva concluso un apprendistato nel settore edile, era
stato sospeso (per 29 giorni) a causa del rifiuto di un’occupazione ex art. 30
cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più richiamato, dopo un colloquio di
presentazione e un termine di riflessione, il potenziale datore di lavoro
attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva informato che l’avrebbe
assunto.
L’impiego era, del
resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di
fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era
superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.
Su queste questioni, vedi in
particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009
consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio
2011 consid. 2.8.).
2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16
ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di
un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione
che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era
inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle
assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in
Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA
38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
L'art.
45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se
l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza
garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per
quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29
ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata
della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata
proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il
rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente
qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D.
Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in
RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Con
sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20
giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il
modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni
sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era
stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo
svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.
In una sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure
in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale
federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del
Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione
d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente
il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio
di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,
siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una
sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in
quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di
45 giorni.
L’Alta Corte, nelle sentenze
8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF
8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34
a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la
propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20
giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un
messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato
erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da
31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto
per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di
possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere
leggere né scrivere SMS.
In
un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA
2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza
ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la
sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo
termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando
così un serio interesse per quest’ultimo.
In una sentenza 8C_522/2022 del 23
febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la
sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,
violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero
di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.
Al riguardo è stato evidenziato che
non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,
dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo
al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di
collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua
inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel
prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato
quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Nella
già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale
federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che
aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha
precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi
di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi
restrittivamente.
L’autorità
decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa
delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento
dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad
esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute,
situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali
relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali
di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.
In
quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il
Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo
l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%.
In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto
2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e
le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.
Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo
2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto
corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato
quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non aveva rispettato
il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti
dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo
e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al
termine.
Il TF, tuttavia, ha deciso che la
riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in
caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in
quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo
riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.25
del 12 agosto 2025 (questo Tribunale ha confermato la sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione di 35 giorni inflitta a un assicurato per non avere
dimostrato – indicando sì di essere disposto a effettuare delle ore, ma
sollevando questioni riguardanti la distanza tra il domicilio e il posto di
lavoro, come pure di cercare un’occupazione come gerente – una sufficiente
disponibilità a concludere un contratto di lavoro in relazione a un impiego adeguato
quale ausiliario di servizio assegnatogli da un URC); STCA 38.2024.54 del 10
febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35 giorni
inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben superiori a
quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un impiego di durata
indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto dal TCA); STCA
38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31
giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione
di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha
avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la
decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un
assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva
contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta
desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35
a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha
confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il
TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31
gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il
relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha
ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021
già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35
giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA
38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la
sospensione).
2.8. Nella
Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to
D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la
quale prevede, in particolare, quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o
di un guadagno intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1
nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di
durata
determinata o di un guadagno
intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
2.
settimane
L
6-10
3.
3.
settimane
L
10.
- 15
4.
4.
settimane
L - M
15.
- 20
5.
2.
mesi
M
20.
- 27
6.
3.
mesi
M
23.
- 30
7.
4.
mesi
M - G
27.
- 34
8.
5.
mesi
G
30.
- 37
9.
6.
mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che
in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale
per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
La
Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:
"
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da
circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro
potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione
fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del
2.
settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 264 consid. 6.2.; DTF 151 V 137
consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2
= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10
gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha
stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi
incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli
elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche
scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha
stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a
torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato
insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.;
STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto
2021.
consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9
Nel caso concreto è incontestato
dalle parti il principio dell’applicazione al ricorrente di una sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
In effetti l’assicurato, benché
non abbia espressamente rifiutato l’impiego assegnatogli il 14 maggio 2025
presso ______, non si è messo nelle condizioni di conoscere il potenziale
datore di lavoro, né di presentarsi a quest’ultimo, avendo spedito la sua
candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, e meglio a ______
invece che a ______ – indirizzo peraltro indicato chiaramente nell’assegnazione
del 14 maggio 2025 (cfr. doc. 10/1) – e non avendo verificato che il suo invio
fosse arrivato correttamente a destinazione (cfr. doc. 10/2; 10/4; B consid.
1.1.).
L'insorgente,
con il suo atteggiamento, ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione che
si rivela essere stata adeguata (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI cfr. consid. 2.3.). L’impiego
quale barman/chef de rang presso ______ era nella sua professione, in
particolare, di Barista, attività che l’assicurato aveva dichiarato, al momento
dell’annuncio in disoccupazione, voler ricercare (cfr. doc. 7; 9; B). Era,
inoltre, prevista una retribuzione salariale in base al CCNL dell’industria alberghiera
e della ristorazione (cfr. doc. 10/1).
Nell’impugnativa è stato, del
resto, espressamente asserito che “quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4
della Decisione su opposizione (in seguito: DSO) concernenti gli eventi che
hanno portato all'errore il nostro assistito non sono contestati. (…) 4. È
contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG al Sig. RI1. (…)”
(cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).
Per completezza è, ad ogni modo,
utile rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_339/2016 del 29
giugno 2019 consid. 4.4., menzionata anche dall’amministrazione (cfr. doc. B),
ha evidenziato che, siccome un invio tramite un indirizzo di posta elettronica
contenente un errore di battitura o di scrittura può non raggiungere il
destinatario, si pretende da parte di un assicurato che si propone a un
potenziale datore di lavoro mediante tale modalità di verificare con precisione
l’inserimento dell’indirizzo. Inoltre va accertato presso il potenziale datore
di lavoro se questi abbia ricevuto la candidatura, ritenuto che gli invii
tramite posta elettronica sono in generale caratterizzati da incertezza.
In proposito cfr. altresì STF
8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.1., pubblicata in DLA
2021.
N. 11 pag. 303; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in
DTF145 V 90, entrambe citate pure dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B; III).
In particolare nella DTF 145 V 90
consid. 6.2.2. l’Alta Corte, nel contesto di una vertenza relativa a una
sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna tardiva delle
ricerche di lavoro mensili, ha segnatamente osservato che, tenuto conto della
mancanza di affidabilità del traffico elettronico e delle difficoltà connesse
alla prova dell’arrivo di un messaggio di posta elettronica nella sfera di
influenza del destinatario, il mittente di un tale invio è invitato a
richiedere al destinatario una conferma di ricezione e a reagire in assenza
della stessa, spedendo tramite posta ordinaria il suo plico o riprovando a
inviarlo per via elettronica. Spetta al mittente prendere determinate
precauzioni, senza le quali dovrà assumere il rischio che il suo invio non
giunga al destinatario.
2.10
Per
quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale constata che la
parte resistente ha inflitto al ricorrente una sospensione di 31 giorni
corrispondente al limite minimo della sanzione per colpa grave (cfr. doc. B;
16).
Il ricorrente ritiene, per
contro, che il suo modo di agire non possa essere ritenuto aderente a colpa
grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Giusta
l’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI la colpa grave è data se l'assicurato ha rifiutato
un’occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.).
Secondo
l’art. 45 cpv. 3 OADI in caso di colpa grave la sospensione del diritto a
indennità va da 31 a 60 (cfr. consid. 2.6.).
Qualora
si tratti di un’occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla
SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di
sospensione.
Nella
DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha, altresì, stabilito che,
se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non
va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato
deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il
p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia, d’altronde, che la
tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto
possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli
tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche
p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
In
concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 31 giorni inflitta all’insorgente
si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.;
2.7.).
In proposito va osservato che
l’assicurato - anche volendo considerare che non avesse ricevuto un messaggio
di mancato recapito del suo invio alla ______ -, oltre a non avere prestato la
debita attenzione alla scrittura dell’indirizzo di posta elettronica a cui
inviare la propria candidatura in relazione al posto di lavoro assegnatogli il
14.
maggio 2025 dall’URC, mai ha preteso di aver verificato se il suo messaggio
del 16 maggio 2025 fosse pervenuto correttamente al potenziale datore di lavoro,
interpellandolo direttamente o per il tramite dell’URC, nonostante, da un lato,
______ non avesse in alcun modo reagito alla sua presa di contatto, dall’altro,
l’inizio dell’impiego fosse comunque già possibile a partire dal 1° giugno 2025
(cfr. doc. 10/1).
A ciò si aggiunge la circostanza che
il 19 maggio 2025 l’insorgente ha avuto un colloquio con la propria consulente
URC (cfr. doc. 11).
La parte ricorrente ha sì
censurato il fatto che quest’ultima non si sia interessata, in quell’occasione,
dell’esito della candidatura relativa all’assegnazione del posto di lavoro di
lavoro risalente a cinque giorni prima, precisando che se avesse proceduto in
tal senso, avrebbe “… potuto intervenire sia nei confronti dell’assicurato,
dicendogli di inviarla all’indirizzo corretto, sia nei confronti del datore di
lavoro, anticipandogli che avrebbe ricevuto la candidatura e che vi era stato
un errore” (cfr. doc. V).
Il TCA rileva, tuttavia, che
nemmeno risulta che l’insorgente abbia chiesto lumi al riguardo. Più
specificatamente sarebbe stato nel suo interesse, applicando la dovuta
diligenza e in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. consid. 2.4.;
STF 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_468/2020 del 27 ottobre
2020.
consid. 3.1), comunicare alla consulente di aver dato seguito
all’assegnazione tramite un messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2025,
rimasto a quel momento senza risposta, e informarsi in merito a come procedere
al fine di poter essere chiamato per un colloquio e di aumentare così le
possibilità di assunzione.
Per quanto riguarda la sentenza
38.2022.87
del 16 gennaio 2023 con cui questa Corte ha confermato una sanzione
di 25 giorni applicata a un assicurato che di fatto aveva rifiutato
un’occupazione e a cui si è riferito il ricorrente (cfr. doc. I; V), giova
evidenziare che quella fattispecie si differenziava dalla presente, in quanto
l’assicurato, in quel caso, non aveva risposto a un potenziale datore di lavoro
che l’aveva contattato tramite posta elettronica al fine di fissare un incontro
conoscitivo a causa del mancato controllo rigoroso della posta elettronica in
entrata, comprensiva della posta indesiderata (spam), dove era stato recapitato
il messaggio del potenziale datore di lavoro.
È vero che l’amministrazione
aveva tenuto conto, per ridurre la sospensione da 32 a 25 giorni con la
decisione su opposizione, del fatto che l’assicurato avesse esteso le ricerche
di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di
durata indeterminata
È altrettanto vero, però, che si
trattava di un impiego al 100%, a differenza del caso di specie in cui
l’insorgente, dapprima, dal 1° maggio al 31 luglio 2025, ha lavorato come
barista-addetto di cucina presso un ristorante di ______, il ______ di ______,
al 60% e in seguito dal 25 agosto 2025 ha concluso un “Contratto di lavoro per
collaboratore/trice con orari di lavoro irregolari (p.es. “ausiliari” con
salario a ore)” con ______, conseguendo un guadagno intermedio e continuando,
dunque, a percepire indennità di disoccupazione compensative (cfr. doc. I; C; V
pag. 5 consid. 1.2.).
Conformemente a quanto sottolineato
dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 4), il posto di lavoro assegnato
dall’URC il 14 maggio 2025 concerneva, invece, un’occupazione a tempo pieno dal
1° giugno 2025 (cfr. doc. 10/1).
Alla concreta evenienza si
attaglia meglio, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III), il caso giudicato dal Tribunale federale con sentenza 8C_756/2020 del 3
agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, a più riprese citata in
precedenza, riguardante un assicurato che aveva inviato la propria candidatura
a un indirizzo di posta elettronica errato. L’Alta Corte ha stabilito che un
assicurato che invia una candidatura per e-mail deve prendere precauzioni
particolari per evitare errori di trasmissione. In caso contrario, si può
presupporre una colpa grave.
Accogliendo il ricorso
della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il TF ha, perciò, deciso che
erroneamente il Tribunale cantonale aveva ridotto da 34 a 16 giorni la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI.
Cfr. pure STF 8C_339/2016 del 29
giugno 2019, menzionata sopra e dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), con la
quale è stata confermata una sanzione di 31 giorni nel caso di un assicurato
che si era candidato per il posto di lavoro assegnatogli tramite posta
elettronica, digitando in modo inesatto il relativo indirizzo e rinviando,
successivamente, il messaggio a un destinatario errato.
In concreto la soluzione di
confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera
che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di
apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025
consid. 4; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023
consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23
luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.,
pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017
consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF
137.
V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre
2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza
8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Abbondanzialmente è utile
rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel
caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno
intermedio in cui la sospensione concerne soltanto la differenza tra
l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID
p.to D66-D68; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2021.83
del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022
del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).
2.11
Alla luce di tutto quanto esposto
sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 6 agosto
2025.
deve essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.25
del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti