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Decisione

38.2025.51

Rettam.SdL negato BF e quindi condono di parte ILR 3-7/20 chieste a SA in restit., poiché non dt a seguito dell'assenza di sist.di cotrollo giorn. delle h. Rinvio per accert. per parte ILR chieste in restit.a seguito nuovi calcoli c.ca somma tot. h lavoro previste e massa salar. e nuova dec. condono

1 dicembre 2025Italiano47 min

sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.51

rs

Lugano

1° dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

RI1

contro

la decisione su opposizione del 10

luglio 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. La Cassa _________ (in seguito

Cassa) ha versato alla ditta RI1 di __________, attiva nell’ambito della posa

di palancole, paratie, fondazioni speciali e sollevamento ponti, nonché di

scavi in sotterraneo come pure di qualsiasi altra attività nel campo edile e

delle costruzioni (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.chwww.zefix.ch)per

lavoro ridotto nel periodo marzo - luglio 2020 (cfr. doc. A).

1.2. La società ______, su mandato della Segreteria di Stato

dell’economia (SECO, il 29 settembre 2021, ha eseguito un controllo presso la RI1

con lo scopo di accertare che le prestazioni concernenti il diritto

all’indennità per lavoro ridotto (ILR) relative al periodo marzo - luglio 2020

fossero legittime (cfr. doc. 3; A).

1.3. Il 17 novembre 2021 la SECO ha emesso

nei confronti della RI1 un ordine di

restituzione dell’importo di fr. 107'906.45 concernenti le indennità per lavoro

ridotto da marzo a luglio 2020 riscosse indebitamente dalla società.

In proposito è stato rilevato, in

particolare, che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio

2020 sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei

lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe

dovuto essere presa in considerazione. (…) le domande e conteggi d’ILR sono

stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto

che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in

considerazione. (…) ha rivendicato delle ore perse per ragioni economiche per

tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto durante il giorno festivo del 20

marzo (giorno festivo decretato dal Cantone Ticino); ha rivendicato delle ore

perse per ragioni economiche per la signora ______

per il mese di maggio e giugno 2020, allorquando non disponeva ancora di un

permesso di soggiorno “per attività lucrativa” ed in base alle informazioni

ricevute essa ha rinunciato al percepimento dello stipendio. Sulla base del

conteggio AVS/AD dell’anno 2020, la signora ______

risulta essere assoggettata a partire dal mese di luglio 2020; ha rivendicato

delle ore perse per ragioni economiche i giorni in cui l’operaio aveva

originariamente indicato sul resoconto giornaliero delle ore lavorate. (…) Per

il personale amministrativo e tecnico, l’azienda conferma di non disporre di un

sistema specifico per il controllo del tempo di lavoro in grado di stabilire

con chiarezza quali siano le ore di lavoro effettuate (comprese le ore

supplementari e straordinarie), le ore di assenza pagate o no (vacanze,

malattia, infortunio o servizio militare) o le ore effettivamente perse per

motivi economici (…)” (cfr. doc. 3)

1.4. Con decisione su opposizione del 24

marzo 2022 la SECO ha parzialmente accolto l’opposizione interposta il 21

dicembre 2021 dalla società in questione, nel

senso che ha annullato la decisione del 17 novembre 2021 nella misura in cui

aveva qualificato la data del 20 marzo 2020 come giorno festivo (la perdita di

lavoro del 20 marzo 2020 è, invece, stata considerata computabile, tranne nel

caso di due dipendenti, in relazione ai quali è stato supposto che avessero

lavorato quel giorno, avendo inviato diverse e-mail il 20 marzo 2020), riducendo

l’importo chiesto in restituzione a fr. 104'347.95. Per il resto l’opposizione

è stata respinta (cfr. doc. 4).

1.5. Il 22 agosto 2024 il Tribunale

federale amministrativo (TAF) ha emanato una sentenza (B-2214/2022) con la

quale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 12 maggio 2022 da RI1,

rappresentata da “dott. ______ e/o dott. ______”, contro la decisione su opposizione

del 24 marzo 2022.

Il TAF ha corretto a fr.

104'115.60 l’ammontare da restituire a titolo di prestazioni per lavoro ridotto

indebitamente percepite, poiché ha ritenuto plausibile la presa di posizione al

ricorso della SECO, in cui ha rivalutato la situazione di uno dei due

collaboratori per i quali non era stata riconosciuta l’imputabilità della

perdita di lavoro (cfr. consid. 1.4.), ritenendo che l’invio di una sola e-mail

il 20 marzo 2020 non potesse rappresentare un indizio sufficiente per affermare

che egli avesse svolto effettivamente un’attività lavorativa in quella data;

cfr. doc. 5/1 pag. 24-25). La Corte federale ha respinto per il rimanente

l’impugnativa (cfr. doc. 5/1 pag. 28).

A quest’ultimo proposito il TAF,

riguardo al requisito di un controllo operativo sufficiente dell’orario di

lavoro relativamente sia agli operai (che compilavano rapporti di lavoro

manualmente, corretti a posteriori dal datore di lavoro; cfr. doc. 5/1 pag.

17), sia al personale amministrativo e tecnico (per i quali venivano allestite delle

tabelle excel, compilate sulla base delle indicazioni fornite dai singoli

collaboratori, i quali successivamente confermavano la correttezza dei dati e

dei loro rilevamenti quotidiani apportando la firma sotto le rispettive

tabelle; cfr. doc. 5/1 pag. 19), ha precisato:

" (…) Un’analisi

del caso di specie sullo sfondo della giurisprudenza summenzionata porta a

concludere che il sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai,

vale a dire i cosiddetti resoconti giornalieri compilati a mano dal dipendente

con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal dator di lavoro, non

adempie le condizioni relative all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, in particolare

il requisito di una registrazione LADI, in particolare il requisito di una

registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro.

Questo, a maggior ragione, se si tiene conto che con le correzioni fornite

successivamente le ore di lavoro effettivamente indicate sono state modificate

in ore perse per ragioni economiche. Non presta dunque fianco ad alcuna critica

che l’autorità inferiore abbia adattato il diritto all’ILR in relazione alle

ore perse per gli operai in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti

giornalieri. Le giustificazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle

incoerenze e discrepanze nella compilazione dei resoconti giornalieri da parte

degli operai mancano di pertinenza, sono in parte contraddittorie quanto al

momento della compilazione e non riescono a convincere, né a conferire al suo

modo di agire una credibilità maggiore di quella attribuita dalla SECO alle

indicazioni effettuate originariamente dai collaboratori.

6.2

6.2.1 La ricorrente spiega che anche

per il personale amministrativo e tecnico è stato fatto settimanalmente un

resoconto del lavoro svolto, il quale è stato riportato in una tabella excel,

compilata sulla base delle indicazioni fornite dai singoli collaboratori, i

quali hanno successivamente confermato la correttezza dei dati e dei loro

rilevamenti quotidiani apportando la loro firma sotto le rispettive tabelle.

Tali tabelle mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale

amministrativo e tecnico corrispondono al Doc. S allegato all’opposizione e al

Doc. O allegato al ricorso, i quali non sono comprensivi del resoconto per il

mese di maggio. Rispetto all’allegato menzionato, le tabelle mensili messe a

disposizione di E______ SA dalla ricorrente

entro il periodo di grazia in seguito al controllo non accludono la firma dei

dipendenti interessati (doc. 14 della risposta al ricorso e doc. 36

dell’incarto della SECO) e comunque le liste excel nei menzionati Doc. S e Doc.

O non sono sempre firmate da tutti i dipendenti interessati. Nel termine

impartito entro il periodo di grazia la ricorrente ha fornito unicamente le tabelle

excel senza ulteriori documenti di supporto.

6.2.2 Ora, le tabelle excel mensili

con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico

esaminate dalla SECO non possono garantire l’adempimento dell’esigenza relativa

alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro ai sensi della prassi

citata (cfr. consid. 6.1.2; cfr. circa l’(in)idoneità delle tabelle excel a

rappresentare un controllo operativo sufficiente dell’orario di lavoro le

sentenze del TAF B-4556/2022 e 4557/2022, del 13 e 17 novembre 2023, consid.

6.5 segg. rispettivamente consid. 6.6 segg., B-2279/2021del 14 giugno 2023

consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 8.2.2 non ancora cresciuta

in giudicato, B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.4). I documenti in

questione forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate (senza

specificare l’orario di inizio e cessazione dell’attività), sulla postazione di

lavoro (ufficio, smart work), nonché su eventuali assenze per giorni festivi,

malattia e covid. Tuttavia, essendo queste tabelle excel il risultato di un

trasferimento di presunti singoli resoconti giornalieri di ciascuno dei

dipendenti che la ricorrente non ha mai prodotto, non è ravvisabile chi, in

quale momento e su quali basi ha allestito queste liste, né se e quali

modifiche sono state eventualmente apportate alle medesime. In particolare, non

è adempiuto il requisito della registrazione giornaliera continua e in tempo

reale del tempo di lavoro. È dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha

considerato il sistema di controllo dell’orario di lavoro dell’azienda

ricorrente insufficiente al fine di ottemperare ai dettami dell’art. 31 cpv. 3

lett. a LADI. Le tabelle excel contenenti in parte le firme dei dipendenti

corrispondenti (doc. S allegato all’opposizione e O allegato al ricorso) non

dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in

cui le ore sono state effettivamente svolte. Oltretutto, manca la tabella per

il mese di maggio 2020. Per questo motivo, la documentazione esibita dalla

ricorrente in sede di opposizione non può essere considerata e non può cambiare

nulla alle risultanze riscontrate sopra.

6.2.3 Il Tribunale è dell’avviso che

già solo in base all’esito dell’esame delle tabelle excel, l’autorità inferiore

poteva negare la legittimità al riconoscimento dell’ILR per tutti i dieci

collaboratori del personale tecnico-amministrativo in ragione della

constatazione che esse non rappresentano un sistema di controllo sufficiente

del tempo di lavoro. Diventa così inutile disquisire sull’analisi delle e-mail

inviate dagli indirizzi aziendali personali di due collaboratori nel periodo da

marzo a luglio 2020 nei giorni in cui nelle tabelle non erano state indicate

ore di lavoro o figurava un tempo di lavoro ridotto, nonché sulla questione di

sapere se la SECO, in base a questi accertamenti cosiddetti a campione, poteva

generalmente concludere che tutti i collaboratori avessero lavorato almeno in

parte nei giorni in cui era stata rivendicata l’ILR. Sia unicamente rilevato di

transenna che già solo l’esame della corrispondenza elettronica di due

dipendenti non parla comunque a favore dell’affidabilità completa del sistema

adottato per il controllo del tempo di lavoro. Infine, malgrado la ricorrente

continui a sostenere come esistesse una registrazione continua/quotidiana

dell’orario di lavoro in quanto i lavoratori sarebbero stati chiamati a

riportare ed annotare le ore lavorate in ogni singolo giorno lavorativo, questi

rapporti giornalieri non sono stati presentati né durante il controllo né entro

il termine di grazia. Ne segue che la ricorrente a cui, in qualità di datore di

lavoro, incombe l’onere della prova della controllabilità della perdita di

lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancanza di prove.

6.2.4 L’autorità inferiore non è

dunque incorsa in una violazione del diritto se non ha riconosciuto il diritto

all’ILR per il personale tecnico e amministrativo." (Doc. 5/1 pag. 18-21)

Nel giudizio B-2214/2022 circa la

somma totale

delle ore di lavoro previste per i lavoratori è stato

indicato:

" 7.

L’autorità inferiore ha adattato la somma

totale delle ore di lavoro previste per i lavoratori tenendo conto delle ore

che essi avrebbero dovuto effettivamente prestare, in particolare laddove la

ricorrente, nei propri conteggi, non aveva incluso in tale somma le assenze per

vacanze, corsi, riposo, infortunio e malattia.

Secondo la prassi del Tribunale federale,

durante il periodo della pandemia Covid-19 la perdita di lavoro computabile veniva

calcolata mediante la procedura sommaria e in tale ambito le ore lorde che

avrebbero dovuto essere prestate (“Brutto-Sollstunden”) andavano considerate

senza deduzione dei giorni di vacanza o festivi (DTF 148 V 144 consid. 3.4 e

5.2.1). Nella totalità delle ore di lavoro previste da prestare non sono

nemmeno deducibili le assenze a causa di incapacità al lavoro, come ad esempio

infortunio, malattia, adempimento di un obbligo legale, formazione, eccetera

(cfr. MINNIG/KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen - einen Prüfpunkt wert?,

eine Übersicht über die besonderen COVID-19-Regelungen und die grössten

Stolpersteine, Expert Focus 12/2020 p. 989 segg., punto 3.3.1 seg.).

Nei documenti presentati alla cassa di

disoccupazione (Doc. F-Doc. J allegati al ricorso) si evince che la ricorrente

ha stabilito la somma totale delle ore di lavoro previste senza prendere in

considerazione segnatamente i giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020

per tutti i dipendenti, nonché le assenze per infortunio, malattia,

corsi/formazione e riposo che risultavano dai resoconti mensili degli operai.

Alla luce di queste contraddizioni, in parte riconosciute dalla stessa

ricorrente, l’autorità inferiore ha legittimamente provveduto all’adeguamento

del calcolo delle ore previste in questa misura, riferendolo, per l’intero

periodo di contribuzione, solo al personale operaio in seguito alla negazione

del diritto all’ILR per tutto il personale tecnico e amministrativo (cfr.

allegato A della decisione a seguito del controllo; cfr. supra consid. 6.2

segg.), fatta eccezione per il mese di marzo 2020, in cui sono stati

considerati per il giorno 20 marzo anche i dipendenti del personale tecnico ed

amministrativo salvo A. _______ e B. _______ (allegato A della decisione su

opposizione). In questo punto il ricorso si rivela dunque infondato. Sul

ricalcolo della somma delle ore previste per il mese di marzo 2020 nella presa

di posizione sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. inoltre infra consid.

11)." (Doc. 5/1 pag. 21-22)

In merito alla massa salariale il

TAF ha, poi, argomentato:

" 8.

La ricorrente contesta che la SECO non

abbia ritenuto corrette le masse salariali indicate nelle sue domande di

indennità. La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale

della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei

guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità (art. 8i

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 contro la disoccupazione; v. anche DTF 148 V 144

consid. 5.2.1, DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel caso di specie, nella decisione

del 17 novembre 2023 la SECO ha adattato la massa salariale dei dipendenti

aventi diritto inoltrata dalla ricorrente mediante i suoi conteggi nel senso

che, da un lato, sono stati esclusi tutti i collaboratori del personale tecnico

e amministrativo per i quali è stato negato il diritto all’ILR a causa della

mancata controllabilità del tempo di lavoro (cfr. consid. 6.2 segg. e

l’Allegato C alla decisione in seguito al controllo) e che, dall’altro, sono

stati ricalcolati i rispettivi salari determinanti conformemente alla formula

“stipendio mensile + un dodicesimo del salario mensile (quota parte 13ma)”, in

rettifica al calcolo del datore di lavoro basato su un tasso orario

moltiplicato per le ore computabili, come ritenuto dalla SECO nella sua

risposta. Va comunque notato che, malgrado i differenti sistemi di calcolo

adottati, gli importi relativi ai salari determinanti delle persone aventi

diritto all’ILR sono pressoché identici, per cui si rendono superflue ulteriori

allegazioni sul tema. Nella decisione su opposizione la SECO ha adattato il

calcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 in seguito al

riconoscimento della perdita di lavoro computabile il 20 marzo 2020 (allegato

C) per tutti i dipendenti, anche quelli del personale amministrativo e tecnico,

esclusi A. _______ e B. _______. Nel complesso, il calcolo della massa

salariale effettuato dalla SECO non dà adito a critiche. Sul ricalcolo della

massa salariale per il mese di marzo 2020 conformemente alla presa di posizione

sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. consid. 11)." (Doc. 5/1 pag. 22)

Infine è stato puntualizzato:

" 9.

Fatti

I lavoratori, il cui tempo di lavoro è

ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’ILR se, tra

le altre cose, sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. art.

31 cpv. 1 lett. a e c LADI). La ricorrente ha incluso la dipendente C______

_________ nelle tabelle delle ore previste e della massa salariale per i mesi

di maggio e giugno 2020, malgrado la medesima non disponesse ancora di un

permesso di soggiorno per attività lucrativa. Non è quindi censurabile che la

SECO abbia adattato le tabelle delle ore previste e della massa salariale per

maggio e giugno 2020 cancellando completamente i dati relativi a questa

dipendente. Tuttavia, questo adeguamento non ha un’incidenza particolare, in

quanto la ricorrente non ha rivendicato ore perse per ragioni economiche per la

persona in questione nel periodo indicato."

(Doc. 5/1 pag. 22-23)

La sentenza B-2214/2022 del 22

agosto 2024 è cresciuta in giudicato incontestata.

1.6. Il 19 dicembre 2024 RI1 ha

postulato nei confronti della Cassa la concessione del condono dell’importo di

fr. 104'115.60 (cfr. doc. 6/1).

Il 17 gennaio 2025 la Cassa ha

sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono

della società (cfr. doc. 6).

Con decisione del 24 aprile 2025

la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il

presupposto della buona fede, in quanto “l’assenza di un controllo

sistematico delle ore di lavoro ridotto in azienda costituisce una grave

negligenza” (cfr. doc. 9).

1.7. A seguito dell’opposizione del 26

maggio 2025 interposta da RI1 (cfr. doc. 10), la Sezione del lavoro, il 10

luglio 2025, ha emesso una decisione su opposizione che ha confermato il

precedente provvedimento del 24 aprile 2025.

A motivazione del proprio

provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento alle decisioni dell’Ufficio

giuridico del 24 marzo e del 4 maggio 2020 concernenti le ILR (cfr. doc. 1; 2),

ai formulari “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, al

Preannuncio di lavoro ridotto del marzo 2020 e all’Info-Service “Indennità per

lavoro ridotto” ha, segnatamente, rilevato:

" (…) tenuto

conto delle precise indicazioni riguardanti la necessità di disporre di un

sistema di controllo del tempo di lavoro che permettesse di dare informazioni

sulle ore prestate quotidianamente dai dipendenti, la società in parola non

poteva non considerare che fosse necessario implementare un sistema di

controllo giornaliero delle ore di lavoro effettive.

4.2 Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del

diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella

propria azienda di una registrazione giornaliera precisa e continua delle ore

lavorative effettivamente prestate dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria

attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di

registrazione del tempo di lavoro (resoconti giornalieri compilati a mano dal

dipendente con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal datore di

lavoro e le tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative per il

personale amministrativo e tecnico) garantisse un controllo sufficiente.

Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa

colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la

concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).

Pertanto, le prestazioni erogate sono state chieste in restituzione

a seguito di una negligenza commessa da parte della società in parola, che è da

ritenersi grave. In una simile evenienza non è possibile riconoscere la buona

fede." (Doc. A pag. 8)

1.8. Contro la decisione su opposizione

del 10 luglio 2025, l’11 settembre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA, nel quale ha chiesto che le sia accordato il condono.

A sostegno della propria pretesa,

la società ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

7. RI1 ha saputo solo con la decisione del Tribunale

amministrativo federale del 22 agosto 2024, che il suo sistema di controllo

delle ore non fosse sufficiente per chiedere e ottenere l’indennità per lavoro

ridotto.

8. Infatti, la società aveva un sistema di controllo manuale - ciò

che è consentito - con verifiche a posteriori. RI1 ha sempre controllato, in

maniera adeguata, il proprio personale.

9. Il punto 7 dell'opuscolo sul lavoro ridotto riferisce che

" L'azienda

deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad es. schede di

timbratura, rapporti sulle ore, sistemi elettronici per la registrazione del

tempo di lavoro ecc.) del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi

quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in

esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze quali ad

esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare."

10. II TAF, nella sua sentenza del 22 agosto 2024, si è espresso

sulla controllabilità delle ore di Iavoro da parte di RI1 finalizzata

all'ottenimento o no dell'lLR (consid. 6.1.2). Non si è espresso sulla buona

fede dell'azienda.

11. Sempre il TAF ha riferito che le tabelle excel fornite da RI1

(consid. 6.2.2):

" […]

forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate [...] sulla postazione di

lavoro [...], nonché su eventuali assenze per giorni festivi, malattia e covid."

12. RI1 disponeva quindi di un "sistema di controllo delle

ore". Tant'è che la stessa ha potuto quantificare la perdita di lavoro

computabile. Che quel sistema non fosse conforme alle esigenze normative per

l'ottenimento dell'lLR, la società lo ha scoperto dopo e non può per questo

esserle imputata una grave negligenza.

13. Per l'UG, RI1:

a. "non poteva non considerare che fosse necessario

implementare un sistema di controllo giornaliero delle ore di lavoro

effettive" (consid. 4.1 pag. 8) e

b. "facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe

dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di registrazione del tempo di

lavoro [...] garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi

accertamento al riguardo, essa si è resa colpevole di una negligenza grave,

motivo per il quale manca un presupposto per il

condono" (consid. 4.2).

(…)

16. RI1, come detto, ha tenuto traccia delle ore di lavoro

eseguite e di quelle perse dei propri dipendenti. È vero che il TAF non le ha

considerate rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'lLR, ma di questo fatto la

società è venuta a conoscenza solo dopo avere compilato i formulari e avere ricevuto

le indennità.

17. Sui due rimproveri mossi dall'UG:

a. RI1, come ammesso dal TAF medesimo, aveva un sistema di

controllo delle ore, anche giornaliero. Un'altra cosa è che esso permettesse di

ottenere o no l'lLR,

b. Anche la lettura dei formulari e delle istruzioni non vanno nei

dettagli richiesti dalla giurisprudenza. Un eventuale accertamento sarebbe

dovuto intervenire in un momento storico molto concitato (chiusure, riaperture,

indennizzi, concessione o no del lavoro ridotto ecc.) e con un quadro giuridico

poco chiaro nell'immediato.

RI1 ha compilato i moduli e ha ottenuto l'lLR. Vero che l'aver

beneficiato di quel sussidio non tutela per ciò solo la buona fede, ma ciò non

significa che la prestazione sia stata ottenuta in maniera indebita. La decisione

dell'UG manca di questo passaggio logico.

18. Al momento della compilazione dei formulari - con le

spiegazioni fornite - e al momento della riscossione delle indennità, RI1 va

considerata in buona fede. La società aveva un sistema di registrazione delle

ore che ha permesso di calcolare la perdita di lavoro computabile e anche le

verifiche poi eseguite dalle autorità. Ciò dimostra che vi erano comunque delle

valide basi per esaminare la domanda di ILR, anche nelle modalità sommarie

dell'epoca.

19. Non potendosi accorgere che avrebbe percepito indennità in

maniera indebita, RI1 va considerata in buona fede." (Doc. I)

1.9. Nella sua risposta del 6 ottobre

2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.10. Il 7 ottobre 2025 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del

lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle

indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di

luglio 2020.

2.2. L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la

restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono

dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti

cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la

prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe

una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due

condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023

del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.

4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio

2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in

vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF

C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una

prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato

che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa

qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento

doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può

prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF

8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto

2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016

del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.

4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;

STFA del 16 giugno 2003 nella causa C______, C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.

29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.

18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.

7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019

consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag.

144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento,

poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere,

facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art.

3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF

8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V

414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.4. Chiamata a dirimere la presente

vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori,

il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente

sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le

condizioni di cui alle lett. a-d.

L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI

enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile.

L’art.

46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente

controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono

controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque

anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

Salvo

che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di

lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI),

il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto

se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro

effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di

lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente

prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo

di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il

periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di

lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di

rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto

di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro

fisso in una piccola impresa.

Il

rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei

documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro

settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF

8C_107/2025 del 18 giugno 2025, destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_78972023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_306/2023

del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7

pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25). Lo stesso vale nel caso di quei

dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere

verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o

sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che

attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono

necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico e

i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la

modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno

2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF

8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre

2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03

del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.;

STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_107/2025 del

18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale e già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che “(...)

Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una

rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al

momento in cui le ore sono svolte. Tale normativa vuole così assicurare che la

perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi

di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (…)”.

2.5. L’Ordinanza sulle misure nel

settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20

marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del

resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del

tempo di lavoro (cfr. STF 8C_37/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 4.2.,

pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 1 pag. 1; STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024

consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STF 8C_306/2023 del

7 marzo 2024 consid. 3.1.2 STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2.,

pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag.

25.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021,

pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).

Nel caso di specie la sentenza

B-2214/2022 del 22 agosto 2024 con la quale il TAF ha confermato, in buona

sostanza, la richiesta di restituzione di parte delle ILR percepite da RI1 da

marzo a luglio 2020 stabilita dalla SECO con decisione su opposizione del 24

marzo 2022 (l’importo da restituire è stato ridotto da fr. 104'347.95 a fr.

104'115.60), in particolare per l’assenza di un sistema di controllo

sufficiente delle ore di lavoro (cfr. consid. 1.5.; 1.4.), non è stata

impugnata dalla società ricorrente.

2.6. In concreto RI1 è stata resa

attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema

di controllo del tempo di lavoro.

Nel formulario "Preannuncio

di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)", allestito dall’insorgente

il 17 marzo 2020, è precisato:

" Con la

presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro

Inoltre:

a) (…)

b) di essere a

conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di

lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori

interessati dal lavoro ridotto che indichi:

Considerandi

- le ore di

lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,

- le ore perse per motivi economici e

- tutte le

altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare.” (Doc. 1/1 pag. 4).

Inoltre, conformemente a quanto

sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A pag. 6), nelle decisioni emesse

dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 24 marzo 2020 e il 4 maggio 2020

(in sostituzione della precedente), con le quali il diritto per lavoro ridotto

era stato riconosciuto alla SA per l’arco

di tempo 20 marzo - 10 giugno 2020, poi corretto nel periodo 17 marzo - 16

settembre 2020, è esplicitamente indicato (cfr. doc. 1; 2):

" (…).

Osservazioni

(…)

I datori di lavoro sono responsabili

dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di

lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo

delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere eseguito

fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di

lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti,

paragrafo 1, in calce).

(…).

Richiami importanti riguardo

all’indennità per lavoro ridotto

- Per i

lavoratori sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna ricorrere al

sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle

ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese

eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre

assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare. (…)”

Sulla base delle precisazioni

riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di

lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute

quotidianamente la società ricorrente poteva e doveva comprendere che

occorresse introdurre nella propria ditta un sistema di registrazione

quotidiano delle ore di lavoro effettive.

L’insorgente,

però, non ha attuato un sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, visto,

da un lato, che nel caso degli operai, gli stessi compilavano sì manualmente un

documento denominato “resoconto giornaliero”, tuttavia alcune indicazioni

relative al cantiere, alle ore e alla descrizione dell’attività svolta venivano

cancellate manualmente e sostituite con la scritta “Covid”, rendendole

illeggibili o difficilmente leggibili (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.1.2.).

Dall’altro,

che per il personale amministrativo e tecnico sono state allestite soltanto delle

tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative (cfr. STAF

B-2214/2022 consid. 6.2.1.-6.2.2.).

Il Tribunale federale, del resto,

in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione

l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr.

121'523.75, pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in

restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro

affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano

state ricevute a ragione.

Dal consid. 5.2. di tale giudizio

emerge:

" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi

que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante

devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou

de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies

quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre

type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à

un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un

système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.

(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés

qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de

contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de

plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait

pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle.

On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou

coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être

enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment

détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment

où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid.

5.1.2

et les arrêts cités). (…)”

La nostra Massima Istanza ha

concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente

aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non

sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio

emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il

quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle

la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR

percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.

La prima Istanza aveva precisato

che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari

di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe

dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era

necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_163/2025 del 15 ottobre 2025; STF 8C_823/2016 del 14 luglio 2017.

Va, altresì, rilevato, come

sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. 9 pag. 4; A pag. 8), che la

società ricorrente, alla luce delle informazioni ricevute tramite il "Preannuncio

di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)" del marzo 2020, nonché

delle decisioni dell’Ufficio giuridico del 24 marzo 2020 e del 4 maggio 2020

citate sopra, nemmeno ha chiesto ragguagli all’amministrazione al fine di

verificare se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro, concernente

gli operai, come pure il personale amministrativo e tecnico, fosse sufficientemente

in grado di garantire un controllo adeguato.

Al riguardo il Tribunale

federale, in un giudizio 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicato in DLA 2025

Nr. 8 pag. 198, al consid. 4.1., ha ricordato che il comportamento che esclude

la buona fede non è limitato alla violazione del dovere di annunciare

determinate situazioni, bensì si riferisce anche all’omissione di informarsi

presso l’amministrazione per chiarire un proprio obbligo o un requisito del

diritto a prestazioni (cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid.

3.2.; 5.3.; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2.; in ambito di

richiesta di condono di prestazioni complementari, in relazione alla mancata richiesta di informazioni

all'amministrazione circa dei conteggi erronei, cfr. STF 8C_358/2025 del

2.

settembre 2025 consid. 5.3).

In simili condizioni a ragione la

Sezione del lavoro, per quanto attiene alla domanda di condono della parte di

ILR chiesta in restituzione, in quanto la ricorrente non vi aveva diritto per

il personale amministrativo e tecnico a seguito della mancata implementazione

di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, rispettivamente poiché

per gli operai il diritto alle ILR è stato adattato in relazione alle ore perse

in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti giornalieri, ritenuto che

il relativo controllo effettuato dalla società non era sufficiente ai sensi

della LADI e della giurisprudenza (cfr. STAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024

consid. 6.1. - 6.2.), ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del

presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni

ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo sistematico, preciso e

continuo delle ore di lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. doc. 9; A;

STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024; STCA

38.2021.62

dell’11 ottobre 2021).

2.7

Per

completezza giova osservare, conformemente a quanto rilevato dalla parte

resistente (cfr. doc. A pag. 9), che il fatto che l’amministrazione abbia

versato alla società ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di

tempo marzo - luglio 2020 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di

controllo delle ore di lavoro non le può essere di ausilio.

In primo luogo, nel sistema

dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre

alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF

8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).

In

secondo luogo, la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere

che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro

sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e

sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto

alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che

simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito

della revisione o per sondaggio (cfr. STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024

consid. 5.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STAF B-269/2019 del 31

marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011

del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021

consid. 2.4.; 2.5.).

D’altronde le decisioni iniziali

della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa

avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali,

dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.6.), che i datori di lavoro sono

responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del

tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo

all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono

tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. 1; 2).

La SA, essendo stata avvertita di essere

responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere eseguito

giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del lavoro, e di

doverne conservare la documentazione (cfr. doc. 1; 2) - la quale dunque avrebbe

potuto esserle richiesta in seguito per una verifica - era nelle condizioni di

rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto essere esaminata

successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal requisito della

presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro adeguato.

L’avviso risultante dalle

decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto

farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla

Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.

Di

conseguenza nel caso di specie il condono della restituzione delle indennità

per lavoro ridotto - ordinata a causa della mancata implementazione di un

sistema di controllo giornaliero delle ore svolte per il personale

amministrativo e tecnico, rispettivamente a seguito dell’adattamento del

diritto alle ILR siccome il relativo controllo effettuato dalla società non era

sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza per gli operai - neppure

può essere riconosciuto alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale

alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

In effetti, da quanto appena

esposto, risulta che già il primo presupposto da ossequiare per vedere

garantita la protezione della buona fede, ovvero l’esistenza di un’informazione

senza riserve da parte dell’autorità (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022

dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022

consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.

316), non è adempiuto.

In proposito è utile rilevare che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato

riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù

dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione

all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione

della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con

un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.

2.8

La restituzione delle indennità per

lavoro ridotto percepite dall’insorgente da marzo a luglio 2020 non è stata

motivata dalla SECO soltanto con riferimento all’assenza di un sistema di

controllo del tempo di lavoro sufficiente, bensì anche rilevando, in

particolare che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio 2020

sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei

lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe

dovuto essere presa in considerazione” e che “le domande e conteggi

d’ILR sono stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi

diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere

presa in considerazione” (cfr. doc. 3; 4; consid. 1.3.; 1.4.).

Il TAF, nel proprio giudizio B-2214/2022

del 22 agosto 2024 consid. 7. e 8., ha peraltro, stabilito che legittimamente

la SECO ha provveduto all’adeguamento del calcolo delle ore previste per i

lavoratori, e meglio per gli operai (ritenuto che per il personale

amministrativo e tecnico era stato negato integralmente il diritto alle ILR,

salvo - “dando prova di flessibilità”; cfr. STAF consid. 11.5 - per il

mese di marzo 2020, tranne nel caso di due dipendenti. La Corte federale ha poi

riconosciuto il diritto a uno di essi - cfr. STAF consid. 11.7-11.8), visto che

non erano stati presi in considerazione i giorni festivi, nonché le assenze per

infortunio, malattia, corsi/formazione e riposo, come pure che “nel

complesso il calcolo della massa salariale effettuato dalla SECO non dà adito a

critiche”, ad eccezione che per il mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.5.).

Nel contesto dell’esame della

richiesta di condono, la Sezione del lavoro non si è, però, specificatamente pronunciata

riguardo al presupposto della buona fede in relazione a tali inesattezze che

hanno condotto, almeno parzialmente, a richiedere alla società ricorrente la

restituzione di parte delle ILR erogate.

L’amministrazione si è, al

contrario, limitata a negare la buona fede, asserendo che l’assenza di un

controllo sistematico delle ore di lavoro in azienda costituisce una grave

negligenza, senza precisare espressamente le ragioni del diniego del condono anche

per la parte di ILR da restituire a seguito delle informazioni errate

concernenti le ore previste e la massa salariale (cfr. doc. 9; A).

Né dal tenore della decisione su

opposizione del 10 luglio 2025 impugnata, né da quello del provvedimento del 24

aprile 2025 è, infatti, dato di capire in modo evidente se la mancanza di un

sistema di controllo che consentisse la registrazione quotidiana continua delle

ore di lavoro effettuate sia stata posta o meno a fondamento anche del rifiuto

della buona fede al momento del percepimento delle ILR corrisposte a torto a

causa delle inesattezze riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste

e la massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.

Ne discende che, per maggiore

chiarezza e ritenuto lo specifico caso concreto, deve essere ancora acclarato

se, da questo profilo, la ricorrente fosse oppure no in buona fede.

Per inciso, è utile segnalare che

in una sentenza 38.2021.40 del 21 febbraio 2022 questa Corte, contestualmente a

una vertenza relativa a un ordine di restituzione delle ILR ricevute da marzo a

maggio 2020, in quanto nelle relative domande i giorni festivi infrasettimanali

erano stati calcolati erroneamente quali ore perse, mentre le ore relative ai

giorni festivi avrebbero dovuto essere inserite nelle ore di lavoro previste

(cfr. DTF 148 V 144 = DLA 2022 Nr. 2 pag. 90 = SVR 2022 ALV Nr. 14 pag. 45) al

fine di ottenere una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche

corretta, “ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di

contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si

riferisce all’intero mese civile”, al consid. 2.12. ha evidenziato che “(…)

è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” non

risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il cittadino non

cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato che la

procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta soltanto a

inizio aprile 2020. È altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione

determinante è se un assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto”.

2.9

Stante

quanto precede, questa Corte deve concludere, da una parte, che il condono deve

essere escluso per la parte di ILR chiesta in restituzione difettando un valido

sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, non potendo riconoscere

all’insorgente la buona fede (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), primo requisito per

ottenere il condono (cfr. consid. 2.2.).

Mancando la prima condizione

cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il

presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.).

Dall’altra, che gli atti vanno

rinviati alla parte resistente al fine di decidere, con esplicita motivazione,

se alla ricorrente possa o meno essere riconosciuto l’adempimento della

condizione della buona fede in relazione alla sua domanda di condono

limitatamente alle prestazioni chieste in restituzione a seguito dei nuovi

calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste, nonché la

massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.

Chiarito tale punto e, se del

caso, il requisito della grave difficoltà, l’amministrazione emetterà una nuova

decisione in merito alla richiesta di concessione del condono, per quanto non

già negato e confermato in questa sede (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del

condono della somma da restituire di fr. 104'115.60, corrispondenti a parte

delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla ricorrente da marzo a luglio

2020.

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso in cui la lite vertesse su prestazioni,

non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF

9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito

che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione

di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean

Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i

riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Ueli Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.

cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.6

dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025

consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14

del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20

settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 10 luglio 2025 è annullata

nella misura in cui ha negato alla ricorrente il condono della parte delle

indennità per lavoro ridotto chieste in restituzione a seguito dei nuovi

calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste e la massa

salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per procedere conformemente a quanto

indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti