38.2025.51
Rettam.SdL negato BF e quindi condono di parte ILR 3-7/20 chieste a SA in restit., poiché non dt a seguito dell'assenza di sist.di cotrollo giorn. delle h. Rinvio per accert. per parte ILR chieste in restit.a seguito nuovi calcoli c.ca somma tot. h lavoro previste e massa salar. e nuova dec. condono
1 dicembre 2025Italiano47 min
sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.51
rs
Lugano
1° dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di
RI1
contro
la decisione su opposizione del 10
luglio 2025 emanata da
Sezione del lavoro, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. La Cassa _________ (in seguito
Cassa) ha versato alla ditta RI1 di __________, attiva nell’ambito della posa
di palancole, paratie, fondazioni speciali e sollevamento ponti, nonché di
scavi in sotterraneo come pure di qualsiasi altra attività nel campo edile e
delle costruzioni (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.chwww.zefix.ch)per
lavoro ridotto nel periodo marzo - luglio 2020 (cfr. doc. A).
1.2. La società ______, su mandato della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO, il 29 settembre 2021, ha eseguito un controllo presso la RI1
con lo scopo di accertare che le prestazioni concernenti il diritto
all’indennità per lavoro ridotto (ILR) relative al periodo marzo - luglio 2020
fossero legittime (cfr. doc. 3; A).
1.3. Il 17 novembre 2021 la SECO ha emesso
nei confronti della RI1 un ordine di
restituzione dell’importo di fr. 107'906.45 concernenti le indennità per lavoro
ridotto da marzo a luglio 2020 riscosse indebitamente dalla società.
In proposito è stato rilevato, in
particolare, che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio
2020 sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei
lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe
dovuto essere presa in considerazione. (…) le domande e conteggi d’ILR sono
stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto
che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in
considerazione. (…) ha rivendicato delle ore perse per ragioni economiche per
tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto durante il giorno festivo del 20
marzo (giorno festivo decretato dal Cantone Ticino); ha rivendicato delle ore
perse per ragioni economiche per la signora ______
per il mese di maggio e giugno 2020, allorquando non disponeva ancora di un
permesso di soggiorno “per attività lucrativa” ed in base alle informazioni
ricevute essa ha rinunciato al percepimento dello stipendio. Sulla base del
conteggio AVS/AD dell’anno 2020, la signora ______
risulta essere assoggettata a partire dal mese di luglio 2020; ha rivendicato
delle ore perse per ragioni economiche i giorni in cui l’operaio aveva
originariamente indicato sul resoconto giornaliero delle ore lavorate. (…) Per
il personale amministrativo e tecnico, l’azienda conferma di non disporre di un
sistema specifico per il controllo del tempo di lavoro in grado di stabilire
con chiarezza quali siano le ore di lavoro effettuate (comprese le ore
supplementari e straordinarie), le ore di assenza pagate o no (vacanze,
malattia, infortunio o servizio militare) o le ore effettivamente perse per
motivi economici (…)” (cfr. doc. 3)
1.4. Con decisione su opposizione del 24
marzo 2022 la SECO ha parzialmente accolto l’opposizione interposta il 21
dicembre 2021 dalla società in questione, nel
senso che ha annullato la decisione del 17 novembre 2021 nella misura in cui
aveva qualificato la data del 20 marzo 2020 come giorno festivo (la perdita di
lavoro del 20 marzo 2020 è, invece, stata considerata computabile, tranne nel
caso di due dipendenti, in relazione ai quali è stato supposto che avessero
lavorato quel giorno, avendo inviato diverse e-mail il 20 marzo 2020), riducendo
l’importo chiesto in restituzione a fr. 104'347.95. Per il resto l’opposizione
è stata respinta (cfr. doc. 4).
1.5. Il 22 agosto 2024 il Tribunale
federale amministrativo (TAF) ha emanato una sentenza (B-2214/2022) con la
quale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 12 maggio 2022 da RI1,
rappresentata da “dott. ______ e/o dott. ______”, contro la decisione su opposizione
del 24 marzo 2022.
Il TAF ha corretto a fr.
104'115.60 l’ammontare da restituire a titolo di prestazioni per lavoro ridotto
indebitamente percepite, poiché ha ritenuto plausibile la presa di posizione al
ricorso della SECO, in cui ha rivalutato la situazione di uno dei due
collaboratori per i quali non era stata riconosciuta l’imputabilità della
perdita di lavoro (cfr. consid. 1.4.), ritenendo che l’invio di una sola e-mail
il 20 marzo 2020 non potesse rappresentare un indizio sufficiente per affermare
che egli avesse svolto effettivamente un’attività lavorativa in quella data;
cfr. doc. 5/1 pag. 24-25). La Corte federale ha respinto per il rimanente
l’impugnativa (cfr. doc. 5/1 pag. 28).
A quest’ultimo proposito il TAF,
riguardo al requisito di un controllo operativo sufficiente dell’orario di
lavoro relativamente sia agli operai (che compilavano rapporti di lavoro
manualmente, corretti a posteriori dal datore di lavoro; cfr. doc. 5/1 pag.
17), sia al personale amministrativo e tecnico (per i quali venivano allestite delle
tabelle excel, compilate sulla base delle indicazioni fornite dai singoli
collaboratori, i quali successivamente confermavano la correttezza dei dati e
dei loro rilevamenti quotidiani apportando la firma sotto le rispettive
tabelle; cfr. doc. 5/1 pag. 19), ha precisato:
" (…) Un’analisi
del caso di specie sullo sfondo della giurisprudenza summenzionata porta a
concludere che il sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai,
vale a dire i cosiddetti resoconti giornalieri compilati a mano dal dipendente
con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal dator di lavoro, non
adempie le condizioni relative all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, in particolare
il requisito di una registrazione LADI, in particolare il requisito di una
registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro.
Questo, a maggior ragione, se si tiene conto che con le correzioni fornite
successivamente le ore di lavoro effettivamente indicate sono state modificate
in ore perse per ragioni economiche. Non presta dunque fianco ad alcuna critica
che l’autorità inferiore abbia adattato il diritto all’ILR in relazione alle
ore perse per gli operai in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti
giornalieri. Le giustificazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle
incoerenze e discrepanze nella compilazione dei resoconti giornalieri da parte
degli operai mancano di pertinenza, sono in parte contraddittorie quanto al
momento della compilazione e non riescono a convincere, né a conferire al suo
modo di agire una credibilità maggiore di quella attribuita dalla SECO alle
indicazioni effettuate originariamente dai collaboratori.
6.2
6.2.1 La ricorrente spiega che anche
per il personale amministrativo e tecnico è stato fatto settimanalmente un
resoconto del lavoro svolto, il quale è stato riportato in una tabella excel,
compilata sulla base delle indicazioni fornite dai singoli collaboratori, i
quali hanno successivamente confermato la correttezza dei dati e dei loro
rilevamenti quotidiani apportando la loro firma sotto le rispettive tabelle.
Tali tabelle mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale
amministrativo e tecnico corrispondono al Doc. S allegato all’opposizione e al
Doc. O allegato al ricorso, i quali non sono comprensivi del resoconto per il
mese di maggio. Rispetto all’allegato menzionato, le tabelle mensili messe a
disposizione di E______ SA dalla ricorrente
entro il periodo di grazia in seguito al controllo non accludono la firma dei
dipendenti interessati (doc. 14 della risposta al ricorso e doc. 36
dell’incarto della SECO) e comunque le liste excel nei menzionati Doc. S e Doc.
O non sono sempre firmate da tutti i dipendenti interessati. Nel termine
impartito entro il periodo di grazia la ricorrente ha fornito unicamente le tabelle
excel senza ulteriori documenti di supporto.
6.2.2 Ora, le tabelle excel mensili
con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico
esaminate dalla SECO non possono garantire l’adempimento dell’esigenza relativa
alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro ai sensi della prassi
citata (cfr. consid. 6.1.2; cfr. circa l’(in)idoneità delle tabelle excel a
rappresentare un controllo operativo sufficiente dell’orario di lavoro le
sentenze del TAF B-4556/2022 e 4557/2022, del 13 e 17 novembre 2023, consid.
6.5 segg. rispettivamente consid. 6.6 segg., B-2279/2021del 14 giugno 2023
consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 8.2.2 non ancora cresciuta
in giudicato, B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.4). I documenti in
questione forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate (senza
specificare l’orario di inizio e cessazione dell’attività), sulla postazione di
lavoro (ufficio, smart work), nonché su eventuali assenze per giorni festivi,
malattia e covid. Tuttavia, essendo queste tabelle excel il risultato di un
trasferimento di presunti singoli resoconti giornalieri di ciascuno dei
dipendenti che la ricorrente non ha mai prodotto, non è ravvisabile chi, in
quale momento e su quali basi ha allestito queste liste, né se e quali
modifiche sono state eventualmente apportate alle medesime. In particolare, non
è adempiuto il requisito della registrazione giornaliera continua e in tempo
reale del tempo di lavoro. È dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha
considerato il sistema di controllo dell’orario di lavoro dell’azienda
ricorrente insufficiente al fine di ottemperare ai dettami dell’art. 31 cpv. 3
lett. a LADI. Le tabelle excel contenenti in parte le firme dei dipendenti
corrispondenti (doc. S allegato all’opposizione e O allegato al ricorso) non
dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in
cui le ore sono state effettivamente svolte. Oltretutto, manca la tabella per
il mese di maggio 2020. Per questo motivo, la documentazione esibita dalla
ricorrente in sede di opposizione non può essere considerata e non può cambiare
nulla alle risultanze riscontrate sopra.
6.2.3 Il Tribunale è dell’avviso che
già solo in base all’esito dell’esame delle tabelle excel, l’autorità inferiore
poteva negare la legittimità al riconoscimento dell’ILR per tutti i dieci
collaboratori del personale tecnico-amministrativo in ragione della
constatazione che esse non rappresentano un sistema di controllo sufficiente
del tempo di lavoro. Diventa così inutile disquisire sull’analisi delle e-mail
inviate dagli indirizzi aziendali personali di due collaboratori nel periodo da
marzo a luglio 2020 nei giorni in cui nelle tabelle non erano state indicate
ore di lavoro o figurava un tempo di lavoro ridotto, nonché sulla questione di
sapere se la SECO, in base a questi accertamenti cosiddetti a campione, poteva
generalmente concludere che tutti i collaboratori avessero lavorato almeno in
parte nei giorni in cui era stata rivendicata l’ILR. Sia unicamente rilevato di
transenna che già solo l’esame della corrispondenza elettronica di due
dipendenti non parla comunque a favore dell’affidabilità completa del sistema
adottato per il controllo del tempo di lavoro. Infine, malgrado la ricorrente
continui a sostenere come esistesse una registrazione continua/quotidiana
dell’orario di lavoro in quanto i lavoratori sarebbero stati chiamati a
riportare ed annotare le ore lavorate in ogni singolo giorno lavorativo, questi
rapporti giornalieri non sono stati presentati né durante il controllo né entro
il termine di grazia. Ne segue che la ricorrente a cui, in qualità di datore di
lavoro, incombe l’onere della prova della controllabilità della perdita di
lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancanza di prove.
6.2.4 L’autorità inferiore non è
dunque incorsa in una violazione del diritto se non ha riconosciuto il diritto
all’ILR per il personale tecnico e amministrativo." (Doc. 5/1 pag. 18-21)
Nel giudizio B-2214/2022 circa la
somma totale
delle ore di lavoro previste per i lavoratori è stato
indicato:
" 7.
L’autorità inferiore ha adattato la somma
totale delle ore di lavoro previste per i lavoratori tenendo conto delle ore
che essi avrebbero dovuto effettivamente prestare, in particolare laddove la
ricorrente, nei propri conteggi, non aveva incluso in tale somma le assenze per
vacanze, corsi, riposo, infortunio e malattia.
Secondo la prassi del Tribunale federale,
durante il periodo della pandemia Covid-19 la perdita di lavoro computabile veniva
calcolata mediante la procedura sommaria e in tale ambito le ore lorde che
avrebbero dovuto essere prestate (“Brutto-Sollstunden”) andavano considerate
senza deduzione dei giorni di vacanza o festivi (DTF 148 V 144 consid. 3.4 e
5.2.1). Nella totalità delle ore di lavoro previste da prestare non sono
nemmeno deducibili le assenze a causa di incapacità al lavoro, come ad esempio
infortunio, malattia, adempimento di un obbligo legale, formazione, eccetera
(cfr. MINNIG/KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen - einen Prüfpunkt wert?,
eine Übersicht über die besonderen COVID-19-Regelungen und die grössten
Stolpersteine, Expert Focus 12/2020 p. 989 segg., punto 3.3.1 seg.).
Nei documenti presentati alla cassa di
disoccupazione (Doc. F-Doc. J allegati al ricorso) si evince che la ricorrente
ha stabilito la somma totale delle ore di lavoro previste senza prendere in
considerazione segnatamente i giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020
per tutti i dipendenti, nonché le assenze per infortunio, malattia,
corsi/formazione e riposo che risultavano dai resoconti mensili degli operai.
Alla luce di queste contraddizioni, in parte riconosciute dalla stessa
ricorrente, l’autorità inferiore ha legittimamente provveduto all’adeguamento
del calcolo delle ore previste in questa misura, riferendolo, per l’intero
periodo di contribuzione, solo al personale operaio in seguito alla negazione
del diritto all’ILR per tutto il personale tecnico e amministrativo (cfr.
allegato A della decisione a seguito del controllo; cfr. supra consid. 6.2
segg.), fatta eccezione per il mese di marzo 2020, in cui sono stati
considerati per il giorno 20 marzo anche i dipendenti del personale tecnico ed
amministrativo salvo A. _______ e B. _______ (allegato A della decisione su
opposizione). In questo punto il ricorso si rivela dunque infondato. Sul
ricalcolo della somma delle ore previste per il mese di marzo 2020 nella presa
di posizione sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. inoltre infra consid.
11)." (Doc. 5/1 pag. 21-22)
In merito alla massa salariale il
TAF ha, poi, argomentato:
" 8.
La ricorrente contesta che la SECO non
abbia ritenuto corrette le masse salariali indicate nelle sue domande di
indennità. La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale
della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei
guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità (art. 8i
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 contro la disoccupazione; v. anche DTF 148 V 144
consid. 5.2.1, DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel caso di specie, nella decisione
del 17 novembre 2023 la SECO ha adattato la massa salariale dei dipendenti
aventi diritto inoltrata dalla ricorrente mediante i suoi conteggi nel senso
che, da un lato, sono stati esclusi tutti i collaboratori del personale tecnico
e amministrativo per i quali è stato negato il diritto all’ILR a causa della
mancata controllabilità del tempo di lavoro (cfr. consid. 6.2 segg. e
l’Allegato C alla decisione in seguito al controllo) e che, dall’altro, sono
stati ricalcolati i rispettivi salari determinanti conformemente alla formula
“stipendio mensile + un dodicesimo del salario mensile (quota parte 13ma)”, in
rettifica al calcolo del datore di lavoro basato su un tasso orario
moltiplicato per le ore computabili, come ritenuto dalla SECO nella sua
risposta. Va comunque notato che, malgrado i differenti sistemi di calcolo
adottati, gli importi relativi ai salari determinanti delle persone aventi
diritto all’ILR sono pressoché identici, per cui si rendono superflue ulteriori
allegazioni sul tema. Nella decisione su opposizione la SECO ha adattato il
calcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 in seguito al
riconoscimento della perdita di lavoro computabile il 20 marzo 2020 (allegato
C) per tutti i dipendenti, anche quelli del personale amministrativo e tecnico,
esclusi A. _______ e B. _______. Nel complesso, il calcolo della massa
salariale effettuato dalla SECO non dà adito a critiche. Sul ricalcolo della
massa salariale per il mese di marzo 2020 conformemente alla presa di posizione
sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. consid. 11)." (Doc. 5/1 pag. 22)
Infine è stato puntualizzato:
" 9.
Fatti
I lavoratori, il cui tempo di lavoro è
ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’ILR se, tra
le altre cose, sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. art.
31 cpv. 1 lett. a e c LADI). La ricorrente ha incluso la dipendente C______
_________ nelle tabelle delle ore previste e della massa salariale per i mesi
di maggio e giugno 2020, malgrado la medesima non disponesse ancora di un
permesso di soggiorno per attività lucrativa. Non è quindi censurabile che la
SECO abbia adattato le tabelle delle ore previste e della massa salariale per
maggio e giugno 2020 cancellando completamente i dati relativi a questa
dipendente. Tuttavia, questo adeguamento non ha un’incidenza particolare, in
quanto la ricorrente non ha rivendicato ore perse per ragioni economiche per la
persona in questione nel periodo indicato."
(Doc. 5/1 pag. 22-23)
La sentenza B-2214/2022 del 22
agosto 2024 è cresciuta in giudicato incontestata.
1.6. Il 19 dicembre 2024 RI1 ha
postulato nei confronti della Cassa la concessione del condono dell’importo di
fr. 104'115.60 (cfr. doc. 6/1).
Il 17 gennaio 2025 la Cassa ha
sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono
della società (cfr. doc. 6).
Con decisione del 24 aprile 2025
la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il
presupposto della buona fede, in quanto “l’assenza di un controllo
sistematico delle ore di lavoro ridotto in azienda costituisce una grave
negligenza” (cfr. doc. 9).
1.7. A seguito dell’opposizione del 26
maggio 2025 interposta da RI1 (cfr. doc. 10), la Sezione del lavoro, il 10
luglio 2025, ha emesso una decisione su opposizione che ha confermato il
precedente provvedimento del 24 aprile 2025.
A motivazione del proprio
provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento alle decisioni dell’Ufficio
giuridico del 24 marzo e del 4 maggio 2020 concernenti le ILR (cfr. doc. 1; 2),
ai formulari “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, al
Preannuncio di lavoro ridotto del marzo 2020 e all’Info-Service “Indennità per
lavoro ridotto” ha, segnatamente, rilevato:
" (…) tenuto
conto delle precise indicazioni riguardanti la necessità di disporre di un
sistema di controllo del tempo di lavoro che permettesse di dare informazioni
sulle ore prestate quotidianamente dai dipendenti, la società in parola non
poteva non considerare che fosse necessario implementare un sistema di
controllo giornaliero delle ore di lavoro effettive.
4.2 Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del
diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella
propria azienda di una registrazione giornaliera precisa e continua delle ore
lavorative effettivamente prestate dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria
attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di
registrazione del tempo di lavoro (resoconti giornalieri compilati a mano dal
dipendente con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal datore di
lavoro e le tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative per il
personale amministrativo e tecnico) garantisse un controllo sufficiente.
Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa
colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la
concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).
Pertanto, le prestazioni erogate sono state chieste in restituzione
a seguito di una negligenza commessa da parte della società in parola, che è da
ritenersi grave. In una simile evenienza non è possibile riconoscere la buona
fede." (Doc. A pag. 8)
1.8. Contro la decisione su opposizione
del 10 luglio 2025, l’11 settembre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale ha chiesto che le sia accordato il condono.
A sostegno della propria pretesa,
la società ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
7. RI1 ha saputo solo con la decisione del Tribunale
amministrativo federale del 22 agosto 2024, che il suo sistema di controllo
delle ore non fosse sufficiente per chiedere e ottenere l’indennità per lavoro
ridotto.
8. Infatti, la società aveva un sistema di controllo manuale - ciò
che è consentito - con verifiche a posteriori. RI1 ha sempre controllato, in
maniera adeguata, il proprio personale.
9. Il punto 7 dell'opuscolo sul lavoro ridotto riferisce che
" L'azienda
deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad es. schede di
timbratura, rapporti sulle ore, sistemi elettronici per la registrazione del
tempo di lavoro ecc.) del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi
quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in
esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze quali ad
esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare."
10. II TAF, nella sua sentenza del 22 agosto 2024, si è espresso
sulla controllabilità delle ore di Iavoro da parte di RI1 finalizzata
all'ottenimento o no dell'lLR (consid. 6.1.2). Non si è espresso sulla buona
fede dell'azienda.
11. Sempre il TAF ha riferito che le tabelle excel fornite da RI1
(consid. 6.2.2):
" […]
forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate [...] sulla postazione di
lavoro [...], nonché su eventuali assenze per giorni festivi, malattia e covid."
12. RI1 disponeva quindi di un "sistema di controllo delle
ore". Tant'è che la stessa ha potuto quantificare la perdita di lavoro
computabile. Che quel sistema non fosse conforme alle esigenze normative per
l'ottenimento dell'lLR, la società lo ha scoperto dopo e non può per questo
esserle imputata una grave negligenza.
13. Per l'UG, RI1:
a. "non poteva non considerare che fosse necessario
implementare un sistema di controllo giornaliero delle ore di lavoro
effettive" (consid. 4.1 pag. 8) e
b. "facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe
dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di registrazione del tempo di
lavoro [...] garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi
accertamento al riguardo, essa si è resa colpevole di una negligenza grave,
motivo per il quale manca un presupposto per il
condono" (consid. 4.2).
(…)
16. RI1, come detto, ha tenuto traccia delle ore di lavoro
eseguite e di quelle perse dei propri dipendenti. È vero che il TAF non le ha
considerate rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'lLR, ma di questo fatto la
società è venuta a conoscenza solo dopo avere compilato i formulari e avere ricevuto
le indennità.
17. Sui due rimproveri mossi dall'UG:
a. RI1, come ammesso dal TAF medesimo, aveva un sistema di
controllo delle ore, anche giornaliero. Un'altra cosa è che esso permettesse di
ottenere o no l'lLR,
b. Anche la lettura dei formulari e delle istruzioni non vanno nei
dettagli richiesti dalla giurisprudenza. Un eventuale accertamento sarebbe
dovuto intervenire in un momento storico molto concitato (chiusure, riaperture,
indennizzi, concessione o no del lavoro ridotto ecc.) e con un quadro giuridico
poco chiaro nell'immediato.
RI1 ha compilato i moduli e ha ottenuto l'lLR. Vero che l'aver
beneficiato di quel sussidio non tutela per ciò solo la buona fede, ma ciò non
significa che la prestazione sia stata ottenuta in maniera indebita. La decisione
dell'UG manca di questo passaggio logico.
18. Al momento della compilazione dei formulari - con le
spiegazioni fornite - e al momento della riscossione delle indennità, RI1 va
considerata in buona fede. La società aveva un sistema di registrazione delle
ore che ha permesso di calcolare la perdita di lavoro computabile e anche le
verifiche poi eseguite dalle autorità. Ciò dimostra che vi erano comunque delle
valide basi per esaminare la domanda di ILR, anche nelle modalità sommarie
dell'epoca.
19. Non potendosi accorgere che avrebbe percepito indennità in
maniera indebita, RI1 va considerata in buona fede." (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 6 ottobre
2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.10. Il 7 ottobre 2025 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del
lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle
indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di
luglio 2020.
2.2. L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la
restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono
dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti
cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la
prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe
una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due
condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_441/2023
del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.
4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio
2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in
vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF
C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una
prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli
non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato
che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa
qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento
doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può
prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF
8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto
2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016
del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,
pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.
4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa C______, C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.
29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.
18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.
7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019
consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag.
144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento,
poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere,
facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art.
3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF
8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V
414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. Chiamata a dirimere la presente
vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori,
il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le
condizioni di cui alle lett. a-d.
L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI
enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile.
L’art.
46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente
controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono
controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque
anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
Salvo
che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di
lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI),
il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto
se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro
effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di
lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente
prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo
di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il
periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di
lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di
rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto
di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro
fisso in una piccola impresa.
Il
rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei
documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro
settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF
8C_107/2025 del 18 giugno 2025, destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 8C_78972023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_306/2023
del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7
pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25). Lo stesso vale nel caso di quei
dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere
verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o
sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che
attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono
necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico e
i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la
modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno
2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF
8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre
2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03
del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.;
STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_107/2025 del
18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale e già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che “(...)
Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una
rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al
momento in cui le ore sono svolte. Tale normativa vuole così assicurare che la
perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi
di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (…)”.
2.5. L’Ordinanza sulle misure nel
settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20
marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del
resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del
tempo di lavoro (cfr. STF 8C_37/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 4.2.,
pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 1 pag. 1; STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024
consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STF 8C_306/2023 del
7 marzo 2024 consid. 3.1.2 STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2.,
pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag.
25.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021,
pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).
Nel caso di specie la sentenza
B-2214/2022 del 22 agosto 2024 con la quale il TAF ha confermato, in buona
sostanza, la richiesta di restituzione di parte delle ILR percepite da RI1 da
marzo a luglio 2020 stabilita dalla SECO con decisione su opposizione del 24
marzo 2022 (l’importo da restituire è stato ridotto da fr. 104'347.95 a fr.
104'115.60), in particolare per l’assenza di un sistema di controllo
sufficiente delle ore di lavoro (cfr. consid. 1.5.; 1.4.), non è stata
impugnata dalla società ricorrente.
2.6. In concreto RI1 è stata resa
attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema
di controllo del tempo di lavoro.
Nel formulario "Preannuncio
di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)", allestito dall’insorgente
il 17 marzo 2020, è precisato:
" Con la
presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro
Inoltre:
a) (…)
b) di essere a
conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di
lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori
interessati dal lavoro ridotto che indichi:
Considerandi
- le ore di
lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,
- le ore perse per motivi economici e
- tutte le
altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare.” (Doc. 1/1 pag. 4).
Inoltre, conformemente a quanto
sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A pag. 6), nelle decisioni emesse
dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 24 marzo 2020 e il 4 maggio 2020
(in sostituzione della precedente), con le quali il diritto per lavoro ridotto
era stato riconosciuto alla SA per l’arco
di tempo 20 marzo - 10 giugno 2020, poi corretto nel periodo 17 marzo - 16
settembre 2020, è esplicitamente indicato (cfr. doc. 1; 2):
" (…).
Osservazioni
(…)
I datori di lavoro sono responsabili
dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di
lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo
delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere eseguito
fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di
lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti,
paragrafo 1, in calce).
(…).
Richiami importanti riguardo
all’indennità per lavoro ridotto
- Per i
lavoratori sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna ricorrere al
sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle
ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese
eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre
assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare. (…)”
Sulla base delle precisazioni
riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di
lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute
quotidianamente la società ricorrente poteva e doveva comprendere che
occorresse introdurre nella propria ditta un sistema di registrazione
quotidiano delle ore di lavoro effettive.
L’insorgente,
però, non ha attuato un sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, visto,
da un lato, che nel caso degli operai, gli stessi compilavano sì manualmente un
documento denominato “resoconto giornaliero”, tuttavia alcune indicazioni
relative al cantiere, alle ore e alla descrizione dell’attività svolta venivano
cancellate manualmente e sostituite con la scritta “Covid”, rendendole
illeggibili o difficilmente leggibili (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.1.2.).
Dall’altro,
che per il personale amministrativo e tecnico sono state allestite soltanto delle
tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative (cfr. STAF
B-2214/2022 consid. 6.2.1.-6.2.2.).
Il Tribunale federale, del resto,
in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione
l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr.
121'523.75, pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in
restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro
affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano
state ricevute a ragione.
Dal consid. 5.2. di tale giudizio
emerge:
" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi
que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante
devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou
de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies
quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre
type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à
un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un
système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.
(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés
qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de
contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de
plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait
pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle.
On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou
coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être
enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment
détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment
où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid.
5.1.2
et les arrêts cités). (…)”
La nostra Massima Istanza ha
concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente
aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non
sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio
emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il
quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle
la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR
percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.
La prima Istanza aveva precisato
che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari
di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe
dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era
necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_163/2025 del 15 ottobre 2025; STF 8C_823/2016 del 14 luglio 2017.
Va, altresì, rilevato, come
sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. 9 pag. 4; A pag. 8), che la
società ricorrente, alla luce delle informazioni ricevute tramite il "Preannuncio
di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)" del marzo 2020, nonché
delle decisioni dell’Ufficio giuridico del 24 marzo 2020 e del 4 maggio 2020
citate sopra, nemmeno ha chiesto ragguagli all’amministrazione al fine di
verificare se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro, concernente
gli operai, come pure il personale amministrativo e tecnico, fosse sufficientemente
in grado di garantire un controllo adeguato.
Al riguardo il Tribunale
federale, in un giudizio 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicato in DLA 2025
Nr. 8 pag. 198, al consid. 4.1., ha ricordato che il comportamento che esclude
la buona fede non è limitato alla violazione del dovere di annunciare
determinate situazioni, bensì si riferisce anche all’omissione di informarsi
presso l’amministrazione per chiarire un proprio obbligo o un requisito del
diritto a prestazioni (cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid.
3.2.; 5.3.; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2.; in ambito di
richiesta di condono di prestazioni complementari, in relazione alla mancata richiesta di informazioni
all'amministrazione circa dei conteggi erronei, cfr. STF 8C_358/2025 del
2.
settembre 2025 consid. 5.3).
In simili condizioni a ragione la
Sezione del lavoro, per quanto attiene alla domanda di condono della parte di
ILR chiesta in restituzione, in quanto la ricorrente non vi aveva diritto per
il personale amministrativo e tecnico a seguito della mancata implementazione
di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, rispettivamente poiché
per gli operai il diritto alle ILR è stato adattato in relazione alle ore perse
in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti giornalieri, ritenuto che
il relativo controllo effettuato dalla società non era sufficiente ai sensi
della LADI e della giurisprudenza (cfr. STAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024
consid. 6.1. - 6.2.), ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del
presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni
ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo sistematico, preciso e
continuo delle ore di lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. doc. 9; A;
STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024; STCA
38.2021.62
dell’11 ottobre 2021).
2.7
Per
completezza giova osservare, conformemente a quanto rilevato dalla parte
resistente (cfr. doc. A pag. 9), che il fatto che l’amministrazione abbia
versato alla società ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di
tempo marzo - luglio 2020 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di
controllo delle ore di lavoro non le può essere di ausilio.
In primo luogo, nel sistema
dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre
alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF
8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).
In
secondo luogo, la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere
che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro
sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e
sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto
alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che
simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito
della revisione o per sondaggio (cfr. STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024
consid. 5.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STAF B-269/2019 del 31
marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011
del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021
consid. 2.4.; 2.5.).
D’altronde le decisioni iniziali
della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa
avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali,
dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.6.), che i datori di lavoro sono
responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del
tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo
all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono
tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. 1; 2).
La SA, essendo stata avvertita di essere
responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere eseguito
giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del lavoro, e di
doverne conservare la documentazione (cfr. doc. 1; 2) - la quale dunque avrebbe
potuto esserle richiesta in seguito per una verifica - era nelle condizioni di
rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto essere esaminata
successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal requisito della
presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro adeguato.
L’avviso risultante dalle
decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto
farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla
Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.
Di
conseguenza nel caso di specie il condono della restituzione delle indennità
per lavoro ridotto - ordinata a causa della mancata implementazione di un
sistema di controllo giornaliero delle ore svolte per il personale
amministrativo e tecnico, rispettivamente a seguito dell’adattamento del
diritto alle ILR siccome il relativo controllo effettuato dalla società non era
sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza per gli operai - neppure
può essere riconosciuto alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale
alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
In effetti, da quanto appena
esposto, risulta che già il primo presupposto da ossequiare per vedere
garantita la protezione della buona fede, ovvero l’esistenza di un’informazione
senza riserve da parte dell’autorità (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022
dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022
consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.
316), non è adempiuto.
In proposito è utile rilevare che
il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato
riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù
dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione
all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione
della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con
un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.
2.8
La restituzione delle indennità per
lavoro ridotto percepite dall’insorgente da marzo a luglio 2020 non è stata
motivata dalla SECO soltanto con riferimento all’assenza di un sistema di
controllo del tempo di lavoro sufficiente, bensì anche rilevando, in
particolare che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio 2020
sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei
lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe
dovuto essere presa in considerazione” e che “le domande e conteggi
d’ILR sono stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi
diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere
presa in considerazione” (cfr. doc. 3; 4; consid. 1.3.; 1.4.).
Il TAF, nel proprio giudizio B-2214/2022
del 22 agosto 2024 consid. 7. e 8., ha peraltro, stabilito che legittimamente
la SECO ha provveduto all’adeguamento del calcolo delle ore previste per i
lavoratori, e meglio per gli operai (ritenuto che per il personale
amministrativo e tecnico era stato negato integralmente il diritto alle ILR,
salvo - “dando prova di flessibilità”; cfr. STAF consid. 11.5 - per il
mese di marzo 2020, tranne nel caso di due dipendenti. La Corte federale ha poi
riconosciuto il diritto a uno di essi - cfr. STAF consid. 11.7-11.8), visto che
non erano stati presi in considerazione i giorni festivi, nonché le assenze per
infortunio, malattia, corsi/formazione e riposo, come pure che “nel
complesso il calcolo della massa salariale effettuato dalla SECO non dà adito a
critiche”, ad eccezione che per il mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.5.).
Nel contesto dell’esame della
richiesta di condono, la Sezione del lavoro non si è, però, specificatamente pronunciata
riguardo al presupposto della buona fede in relazione a tali inesattezze che
hanno condotto, almeno parzialmente, a richiedere alla società ricorrente la
restituzione di parte delle ILR erogate.
L’amministrazione si è, al
contrario, limitata a negare la buona fede, asserendo che l’assenza di un
controllo sistematico delle ore di lavoro in azienda costituisce una grave
negligenza, senza precisare espressamente le ragioni del diniego del condono anche
per la parte di ILR da restituire a seguito delle informazioni errate
concernenti le ore previste e la massa salariale (cfr. doc. 9; A).
Né dal tenore della decisione su
opposizione del 10 luglio 2025 impugnata, né da quello del provvedimento del 24
aprile 2025 è, infatti, dato di capire in modo evidente se la mancanza di un
sistema di controllo che consentisse la registrazione quotidiana continua delle
ore di lavoro effettuate sia stata posta o meno a fondamento anche del rifiuto
della buona fede al momento del percepimento delle ILR corrisposte a torto a
causa delle inesattezze riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste
e la massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
Ne discende che, per maggiore
chiarezza e ritenuto lo specifico caso concreto, deve essere ancora acclarato
se, da questo profilo, la ricorrente fosse oppure no in buona fede.
Per inciso, è utile segnalare che
in una sentenza 38.2021.40 del 21 febbraio 2022 questa Corte, contestualmente a
una vertenza relativa a un ordine di restituzione delle ILR ricevute da marzo a
maggio 2020, in quanto nelle relative domande i giorni festivi infrasettimanali
erano stati calcolati erroneamente quali ore perse, mentre le ore relative ai
giorni festivi avrebbero dovuto essere inserite nelle ore di lavoro previste
(cfr. DTF 148 V 144 = DLA 2022 Nr. 2 pag. 90 = SVR 2022 ALV Nr. 14 pag. 45) al
fine di ottenere una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche
corretta, “ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di
contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si
riferisce all’intero mese civile”, al consid. 2.12. ha evidenziato che “(…)
è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” non
risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il cittadino non
cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato che la
procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta soltanto a
inizio aprile 2020. È altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione
determinante è se un assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto”.
2.9
Stante
quanto precede, questa Corte deve concludere, da una parte, che il condono deve
essere escluso per la parte di ILR chiesta in restituzione difettando un valido
sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, non potendo riconoscere
all’insorgente la buona fede (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), primo requisito per
ottenere il condono (cfr. consid. 2.2.).
Mancando la prima condizione
cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il
presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altra, che gli atti vanno
rinviati alla parte resistente al fine di decidere, con esplicita motivazione,
se alla ricorrente possa o meno essere riconosciuto l’adempimento della
condizione della buona fede in relazione alla sua domanda di condono
limitatamente alle prestazioni chieste in restituzione a seguito dei nuovi
calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste, nonché la
massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
Chiarito tale punto e, se del
caso, il requisito della grave difficoltà, l’amministrazione emetterà una nuova
decisione in merito alla richiesta di concessione del condono, per quanto non
già negato e confermato in questa sede (cfr. consid. 2.6.-2.7.).
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del
condono della somma da restituire di fr. 104'115.60, corrispondenti a parte
delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla ricorrente da marzo a luglio
2020.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso in cui la lite vertesse su prestazioni,
non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF
9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito
che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto
di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione
di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean
Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i
riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A
quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli
Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.
cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.6
dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025
consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14
del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20
settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 10 luglio 2025 è annullata
nella misura in cui ha negato alla ricorrente il condono della parte delle
indennità per lavoro ridotto chieste in restituzione a seguito dei nuovi
calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste e la massa
salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per procedere conformemente a quanto
indicato ai consid. 2.8. e 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti