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Decisione

38.2025.54

Confermata sospensione (6 giorni) per mancate e insuff. ricerche di lavoro (23/4-30/6), periodo precedente l'iscrizione in disoccupaz. URC con decisione formale inflitto 4 giorni poi aumentati a 6 dopo aver ventilato una reformatio in pejus e dato termine per ritirare oppos., scaduto infruttuoso

19 gennaio 2026Italiano35 min

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.54

rs

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione dell’8

settembre 2025 emanata da

Ufficio

regionale di collocamento, ______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 10 luglio 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in

seguito: URC) ha sospeso RI1, annunciatosi per il collocamento il 23 aprile

2025 con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1), per quattro giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo dal 23 aprile al 30 giugno 2025 precedente

l’iscrizione in disoccupazione.

Più

precisamente l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato non aveva

intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione dal 23 al 30 aprile

2025, mentre aveva svolto due ricerche nel mese di maggio 2025 e quattro nel

mese di giugno 2025 (cfr. doc. 7).

1.2. Il

25 luglio 2025 all’URC è pervenuto uno scritto con il quale l’assicurato si è

opposto al provvedimento del 10 luglio 2025 come segue:

" Vi scrivo

in merito alla vostra decisione di non pagarmi 4 gg di indennità per non avere

effettuato 3 ricerche nella settimana dal 23/04/25 al 30/04/25.

Il 23, giorno stesso in cui sono stato licenziato, mi

sono recato immediatamente presso la vostra sede di ______ per iscrivermi, ma

nessuno mi ha detto che dovevo iniziare le ricerche dal giorno stesso del

licenziamento, anzi allo sportello mi hanno detto che potevo tranquillamente

iscrivermi più avanti perché ero pagato fino a fine giugno dalla mia azienda.

Specifico anche che avendo percepito solo 1400 CHF

l’ultimo mese di giugno, mi trovo in difficoltà con dei pagamenti e non mi

sembra giusto essere penalizzato così da voi." (Doc. 8)

1.3. L’URC,

dopo aver riesaminato la fattispecie, il 6 agosto 2025 ha inviato a RI1 una

lettera, recapitatagli tramite Posta A Plus il 7 agosto 2025, del seguente

tenore:

" (…) con

riferimento all’opposizione del 10.07.2025, interposta contro la nostra

decisione no. _________, la informiamo che a seguito dell’esame della

documentazione in nostro possesso, siamo giunti alla conclusione che vi sono

gli estremi per una decisione a suo sfavore "reformatio in peius".

Nel caso concreto, conformemente alle direttive amministrative in

vigore, per ricerche di lavoro insufficienti durante un periodo di controllo

prima della disoccupazione di 2 mesi, senza una giustificazione accettabile ai

sensi della LADI, la sanzione prevista è compresa tra 6 e 8 giorni.

Nel suo caso, lei aveva istruzioni precise su come e su quante

ricerche avrebbe dovuto svolgere (colloquio di consulenza del 10.02.2025), come

pure in caso di disdetta del contratto di lavoro, come risulta dalla conferma

d'annullamento dal sistema COLSTA con effetto 09.04.2025. Inoltre, in data

23.04.2025 ore 14:57, in fase di nuovo annuncio al collocamento, le è stato

consegnato un modulo codificato con i suoi dati, dove riepilogare le ricerche

di lavoro. Modulo che lei ha ritornato al nostro ufficio in data 02.06.2025.

Dall'esame della documentazione emerge che:

-

per il periodo dal 23.04.2025 al 30.04.2025 non ha svolto ricerche di

lavoro;

-

per il mese di maggio 2025 ha comprovato 2 ricerche sulle 12 indicate

nel modulo consegnato in data 02.06.2025;

-

per il mese di giugno 2025 ha comprovato 4 ricerche sulle 14 indicate

nel modulo consegnato in data 01.07.2025.

Giusta l’art. 12 OPGA l’assicuratore può modificare la decisione a

favore o a sfavore dell’opponente. Se intende modificare la decisione a sfavore

dell’opponente, deve dare a quest’ultimo la possibilità di ritirare

l’opposizione.

Lei ha pertanto la facoltà di ritirare l’opposizione, evitando

così le conseguenze di una “reformatio in peius”. In caso di ritiro

dell’opposizione resterebbe valida la decisione no. ______. Mediante la quale è

stata decretata nei suoi confronti una sospensione per la durata di 4 giorni

dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Voglia per favore comunicarci, entro il termine di dieci giorni,

a decorrere dalla ricezione della presente, se intende ritirare l’opposizione

oppure mantenerla." (Doc. 9)

Il

termine assegnato all’assicurato è scaduto infruttuoso.

1.4. Con

decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’URC ha conseguentemente

respinto l’opposizione e modificato la decisione del 10 luglio 2025, aumentando

da quattro a sei il numero di giorni di sospensione applicati all’assicurato

(cfr. doc. A1).

L’amministrazione

ha, in particolare, osservato:

" (…)

3. RI1 non ha dato

seguito alla comunicazione dell'URC del 06.08.2025, con la quale veniva

informato delle conseguenze di una "reformatio in peius".

Non avendo

ritirato l'opposizione, si applica quanto previsto dalla lista delle

sospensioni della SECO: per ricerche di lavoro insufficienti durante un periodo

di due mesi, la sanzione varia da 6 a 8 giorni.

Pertanto, la

sospensione di 4 giorni applicata con la decisione no. ______del 10.07.2025 viene

rivalutata e adeguata al minimo previsto." (Doc. A1)

1.5. Contro

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’assicurato ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della penalità inflittagli.

Al

riguardo il medesimo ha in buona sostanza invocato la violazione del principio

del divieto di reformatio in pejus e ha evidenziato la sua difficile

situazione economica con riferimento al fatto di avere diritto a un’indennità

di disoccupazione di circa fr. 1'700.-- mensili e di avere a proprio carico

diverse sanzioni che lo costringono ogni mese a chiedere aiuto ad amici e

parenti per sopravvivere (cfr. doc. I).

1.6. Nella

sua risposta del 16 ottobre 2025 l’URC ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

Fatti

1.7. Il

17 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a

ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione per sei giorni a causa di mancate ricerche di lavoro dal 23 al

30 aprile 2025 e di insufficienti ricerche nei mesi di maggio e giugno 2025.

2.2. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_753/2024 del

1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1.,

pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe,

un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors

qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle;

dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC,

ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers

mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage

prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou

résiliés (ATF 141 V 365 consid.

4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en

considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la

personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage

(cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”;

STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato

un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del

termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015

consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si sia sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_753/2024

del 1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR

2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019

del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre

2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05

del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata della sanzione

è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI1 (__.__.1997),

il 7 dicembre 2023, ha concluso con la società ______ SA un “contratto

d’incarico” di durata indeterminata con la funzione di “______”. Quale tempo di

lavoro è stato indicato “secondo l’orario dell’azienda”. La retribuzione

concordata ammontava a fr. 18.-- lordi all’ora, oltre a fr. 1.50 indennità

vacanze e fr. 1.62 tredicesima (cfr. doc. 2).

Il

lavoro presso ______ SA era a ore e impegnava l’assicurato di regola durante i

fine settimana (a volte in settimana) a orari variabili, specialmente la notte

(cfr. doc. 10).

Dalla Conferma di registrazione

nel sistema COLSTA del 31 gennaio 2025 risulta il ricorrente si è iscritto in

disoccupazione da quella data, quale disoccupato parziale (cfr. doc. 10).

In occasione del primo colloquio

di consulenza del 10 febbraio 2025, sono state fornite all’insorgente le

seguenti indicazioni sulla compilazione e trasmissione delle ricerche di

lavoro:

" Non

utilizza il servizio online di Job Room per cui svolge le ricerche online o per

lettera. Se di persona deve far completare tutte le righe del formulario

Considerandi

ricerche e il datore di lavoro dovrà mettere timbro e firma. Quelle telefoniche

non sono ammesse. Consegnata tabella scadenza consegna ricerche." (Doc. 11:

“Azioni di reinserimento”)

Inoltre sempre dal modulo “Azioni

di reinserimento”, peraltro sottoscritto dall’assicurato si evince:

" (…) Attestare

almeno 12 ricerche di lavoro mensili (3 alla settimana), attivandosi

giornalmente in modo serio e mirato, principalmente in base a reali offerte

d’impiego.

Registrarsi alla job-room tramite la piattaforma www.lavoro.swiss.

Utilizzare il sistema online per la

compilazione della scheda “ricerche di lavoro” e formulario “IPA”.

Comprova delle ricerche

Copie delle candidature, eventuali annunci

e risposte dovranno essere conservate per ogni mese di controllo e a

disposizione del consulente in caso di richiesta. (…)" (Doc. 11)

Con messaggio di posta

elettronica del 9 aprile 2025 il ricorrente ha comunicato all’URC di volere

disiscriversi dal collocamento, avendo un lavoro, puntualizzando che in caso di

ulteriore disoccupazione si sarebbe nuovamente iscritto (cfr. doc. 12).

Il 9 aprile 2025 stesso

l’amministrazione ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati

COLSTA quale persona in cerca di impiego.

Nella conferma inviata

all’insorgente è stato indicato il seguente “Promemoria per lo svolgimento

delle ricerche in caso di riannuncio all’URC”:

" Conformemente

all’art. 17 cpv. 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato che

si annuncia al nostro Ufficio deve presentare le prove degli sforzi intrapresi

per trovare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego già prima di

essere iscritto in disoccupazione. In particolare:

-

durante il termine di disdetta di un contratto di lavoro di durata

indeterminata,

-

in caso di un contratto di lavoro di durata determinata, le ricerche

devono essere svolte durante un periodo ragionevolmente adeguato che precede la

fine del rapporto di lavoro (di norma negli ultimi 3 mesi).

Tutte le prove dei

propri sforzi per trovare lavoro (almeno 12 ricerche mensili di qualità) devono

essere conservate e consegnate all’amministrazione in occasione di una nuova

iscrizione in disoccupazione." (Doc. 13)

Il

23.

aprile 2025 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 30

giugno 2025 (cfr. doc. 3).

Il

medesimo giorno l’assicurato si è annunciato nuovamente per il collocamento con

effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1).

La

consulente del personale, dopo aver esaminato i formulari “Prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” compilati dal ricorrente, gli ha

inviato, il 3 luglio 2025, una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha

invitato a motivare, entro il 10 luglio 2025, le mancate ricerche di lavoro per

il periodo 23 - 30 aprile 2025, come pure le insufficienti ricerche dei mesi di

maggio e giugno 2025, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che le giustificazioni pervenutele oltre la data

indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione e che la

valutazione sarebbe avvenuta sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

Il 4 luglio 2025 l’insorgente ha

risposto:

" Le

ricerche dal 23 al 30 aprile non sono state svolte per mancata informazione e

per essere stato in una settimana di crisi visto la perdita del lavoro.

Per quanto riguarda maggio e giugno vi farò avere copia"

(Doc. 6)

Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere

sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Il

10.

luglio 2025 l’URC, non ritenendo valide le motivazioni fornite dal

ricorrente, ha emesso nei suoi confronti una decisione di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni ai sensi dell’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Come

visto nei fatti, il 6 agosto 2025 l’amministrazione, dopo aver riesaminato il

caso dell’assicurato, da un lato, gli ha prospettato una modifica a suo sfavore

della decisione del 10 luglio 2025, in quanto la sanzione prevista per ricerche

insufficienti prima della disoccupazione nel periodo di due mesi, senza una

giustificazione accettabile, è compresa tra 6 e 8 giorni, puntualizzando, inoltre,

che il medesimo aveva ricevuto istruzioni precise anche in merito a come e a

quante ricerche svolgere in caso di disdetta del contratto di lavoro.

Dall’altro,

l’URC, gli ha perciò dato la possibilità di ritirare l’opposizione per ovviare

alle conseguenze di una reformatio in pejus, specificando che nel caso

di ritiro dell’opposizione sarebbe rimasta valida la decisione del 10 luglio

2025.

(cfr. doc. 9; consid. 1.3.).

Con

decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’URC, ritenuto che l’assicurato

è rimasto silente e non ha, pertanto, ritirato l’opposizione, ha respinto la

sua opposizione e modificato il provvedimento del 10 luglio 2025, nel senso che

è stato aumentato da quattro a sei il numero di giorni di sospensione

inflittigli (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

2.6

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 12 dell’Ordinanza

sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) prevede che l’assicuratore non è

vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore

o a sfavore dell’opponente (cpv. 1).

Se intende modificare la

decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di

ritirare l’opposizione (cpv. 2).

In concreto l’URC, il 6 agosto

2025, dopo aver riesaminato la fattispecie a seguito dell’opposizione inoltrata

dall’assicurato contro la decisione del 10 luglio 2025 con la quale il medesimo

era stato sospeso per quattro giorni per mancate e insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo precedente la disoccupazione, e meglio dal 23 aprile al 30

giugno 2025 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.), gli ha segnalato, come visto sopra

(cfr. consid. 1.3.; 2.5.), la facoltà di ritirare l’opposizione al fine di

evitare le conseguenze di una reformatio in pejus, in quanto, alla luce

delle direttive amministrative in vigore, una sanzione di quattro giorni per il

lasso di tempo in questione non era adeguata, ma doveva essere aumentata, e gli

ha assegnato un termine di dieci giorni per comunicare la propria intenzione di

ritirare o mantenere l’opposizione (cfr. doc. 9).

La parte resistente, la quale

poi, emanando la decisione su opposizione - visto che il ricorrente non

aveva dato seguito alla sua lettera del 6 agosto 2025 inviatagli tramite posta

A Plus e recapitatagli il 7 agosto 2025 (cfr. tracciamento dell’invio allegato

a doc. 9; riguardo alla validità del sistema di notifica delle decisioni e di

altri scritti attraverso l’invio A Plus e al fatto che quale notificazione

determinante per la decorrenza di un termine valga per la posta A Plus il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario cfr. in particolare STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.,

pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022

consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STCA

38.2025.36

del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre

2025.

consid. 2.3.-2.4.) -ha modificato il provvedimento del 10 luglio a

sfavore dell’assicurato, sospendendolo per sei giorni, ha, quindi, proceduto

conformemente a quanto contemplato dall’art. 12 cpv. 1 e 2 OPGA (cfr. STF

8C_208/2023 del 19 marzo 2024 consid. A.d.; 4.1.; STF C 200/06 del 3 agosto

2007.

consid. 3).

In una sentenza 8C_127/2016 del

20.

giugno 2016, pubblicata in DTF 142 V 337, il Tribunale federale ha,

peraltro, stabilito che nella procedura di opposizione secondo l'art. 52 cpv. 1

LPGA combinato con l'art. 12 OPGA non vanno poste le medesime rigide condizioni

a una reformatio in peius come esige la giurisprudenza - per analogia

alla riconsiderazione di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA (presupposti: decisione

manifestamente errata e notevole importanza della rettifica) - nella procedura

di ricorso secondo l'art. 61 lett. d LPGA (consid. 3).

In proposito cfr. pure STF 9C_467/2024

del 20 gennaio 2025 consid. 2.1.

Da questo profilo la decisione su

opposizione dell’8 settembre 2025 non presta, dunque, il fianco a critica

alcuna.

2.7

Per quanto attiene alle ricerche di

lavoro svolte nell’arco di tempo antecedente l’iscrizione in disoccupazione,

ossia dal 23 aprile al 30 giugno 2025, il TCA evidenzia che effettivamente non

risulta che l’assicurato abbia intrapreso sforzi finalizzati al reperimento di

un’occupazione dal 23 al 30 aprile 2025.

Inoltre per i mesi di maggio e

giugno 2025, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A1), nei

rispettivi formulari il ricorrente ha sì indicato dodici, rispettivamente

quattordici ricerche di impiego che avrebbe compiuto nel mese di maggio e nel mese

di giugno 2025 (cfr. doc. 5).

Tuttavia sono state comprovate

soltanto due ricerche di lavoro per il mese di maggio 2025 (in particolate quale

addetto alla reception e al bar del ______ di ______; cfr. doc. 5) e quattro

per il mese di giugno 2025 (quale cameriere per il ______ di ______, come

cameriere per ______ di ______, quale cameriere per l’______ e come

trasportatore/traslocatore per ______ di ______; cfr. doc. 5).

Del resto l’insorgente, né con l’opposizione,

né con il ricorso o a seguito del termine assegnatogli da questo Tribunale per

presentare eventuali altri mezzi di prova, ha prodotto ulteriori prove di

ricerche svolte o ha motivato validamente l’assenza delle stesse.

Egli era, però, stato

espressamente informato, segnatamente al momento della cancellazione del suo

nominativo quale persona in cerca di impiego il 9 aprile 2025 (cfr. doc. 13;

consid. 2.5.), di compiere almeno dodici ricerche mensili di qualità già prima

di essere iscritto in disoccupazione durante il termine di disdetta di un

contratto di lavoro di durata indeterminata, nonché di conservare e consegnare

all’amministrazione in occasione di una nuova iscrizione le relative prove.

Di conseguenza, sulla base di

tali indicazioni ricevute, l’assicurato ben doveva sapere come procedere, dal

profilo dell’obbligo di cercare una nuova occupazione, nell’ipotesi di un licenziamento,

e meglio, nel caso di specie, nel lasso di tempo dal 23 aprile 2025, allorché

gli è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro da parte della

______ SA, al 30 giugno 2025, data in cui la stessa sarebbe diventata effettiva

(cfr. doc. 3)

È, d’altronde, utile sottolineare che il Tribunale federale ha, ad ogni

modo, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego

rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere

seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti

ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, come già

osservato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione

già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid.

2.2.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7

settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.

3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

In simili circostanze la censura

sollevata dal ricorrente nella risposta del 4 luglio 2025 alla Richiesta di

giustificazione dell’URC e nell’opposizione del 25 luglio 2025 di non avere

svolto ricerche dal 23 al 30 aprile 2025 a causa della mancata informazione al

riguardo (cfr. doc. 6; 8; consid. 1.2.; 2.5.) si rivela infondata.

Non sussiste, quindi, alcuna

violazione dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, il quale enuncia che gli assicuratori

e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle

loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro

diritti e obblighi (cpv. 1), come pure che ognuno ha diritto, di regola

gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono

competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati

devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze

che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la

riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Il TCA non ignora che

l’assicurato, nella risposta del 4 luglio 2025 alla Richiesta di

giustificazione, ha pure affermato di non aver svolto ricerche dal 23 al 30

aprile 2025, essendo stato in crisi a causa della perdita del lavoro (cfr. doc.

6; consid. 2.5.).

Al riguardo va, tuttavia,

evidenziato che l’insorgente beneficiava di un contratto di lavoro con ______

SA a ore che lo impegnava di regola durante i fine settimana (a volte in

settimana) a orari variabili, specialmente la notte (cfr. doc. 10; consid.

2.5.), che era stato in disoccupazione da gennaio a inizio aprile 2025 (cfr.

doc. 10; 12; 13; consid. 2.5.) e che il medesimo, il 9 aprile 2025, aveva inviato

un messaggio di posta elettronica all’URC manifestando la propria intenzione di

cancellare l’iscrizione per il collocamento, precisando che “nel caso in cui

dovessi ritrovarmi disoccupato mi reiscriverò” (cfr. doc. 12).

Ne discende che il ricorrente era

nelle condizioni per poter reagire senza indugio alla notizia del

licenziamento, effettuando delle ricerche fin da subito, conformemente alle

chiare informazioni ricevute dall’amministrazione in occasione della Conferma

dell’annullamento dal sistema COLSTA del 9 aprile 2025 (cfr. doc. 13; consid.

2.5.).

Egli si è, peraltro, riannunciato

per il collocamento il 23 aprile 2025, ovvero il giorno stesso del

licenziamento (cfr. doc. 1; 3; consid. 2.5.).

L’assicurato,

non avendo comprovato alcuna ricerca di impiego per il lasso di tempo 23 - 30

aprile 2025 e avendo compiuto insufficienti ricerche nei mesi di maggio e

giugno 2025, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

Tale

violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.8

Per quanto concerne l’entità della

penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato, in prima battuta quattro giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7; consid.

1.1.), poi aumentati a sei giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc.

A1; consid. 1.4.; 2.5.; 2.6.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità

minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente

l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid.

2.4.).

A mente del TCA, tutto ben ponderato, la sanzione di sei

giorni inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Si rileva, del

resto, che sei giorni di sospensione corrispondono a due mesi di ricerche

insufficienti nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento.

In concreto, però,

l’insorgente, oltre a non avere svolto validi sforzi nei mesi di maggio e

giugno 2025, non ha effettuato ricerche dal 23 al 30 aprile 2025. Ciò

comporterebbe un giorno aggiuntivo di sanzione, considerato che per mancate

ricerche in un mese antecedente l’iscrizione in disoccupazione vengono di

regola applicati quattro giorni di sospensione.

Tuttavia nel caso

di specie si può, comunque, ritenere quale attenuante, nonostante l’obbligo per

l’assicurato di cercare un’occupazione già a partire dal 23 aprile 2025 (cfr.

consid. 2.7.), il fatto che fosse “in crisi” nei primi giorni dopo il

licenziamento (cfr. doc. 6; consid. 2.5.).

La

conferma della penalità di sei giorni si giustifica tanto più se si considera

che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di

apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024

consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8

febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid

3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio

2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR

2020.

ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Per

completezza, in riferimento alle difficoltà economiche fatte valere nell’opposizione

e nel ricorso (cfr. doc. 8; I; consid. 1.2.; 1.5.), giova, infine, osservare

che le problematiche finanziarie, o ad ogni modo le condizioni economiche di un

assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e

quindi la durata della penalità (cfr.

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26

settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.

2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

2.9

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione dell’8 settembre 2025 impugnata deve essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.32

del 26 settembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.13 del 26 maggio

2025.

consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui

ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025;

STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7

ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti