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Decisione

38.2025.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2026Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I salari del 2024 sono, invece,

di molto inferiori, pari a un minimo fr. 151.10 netti nel mese di agosto 2024

(cfr. doc. 142) e a un massimo di fr. 908.70 netti nel mese di luglio 2024

(cfr. doc. 143).

È altrettanto vero, tuttavia, che

l’assicurata stessa ha dichiarato di essere stata attiva presso il ______ 6

giorni alla settimana per 45 ore complessive, rispettivamente dalle ore 7:00

alle ore 14:00, ossia per 42 ore settimanali (7 ore al giorno x 6 giorni) e di

essere stata l’unica persona attiva in seno all’esercizio pubblico, oltre a una

contabile fiduciaria che ne gestiva la parte amministrativa e fiscale (cfr.

doc. 25).

Ne discende, tenuto conto che la

giurisprudenza ha precisato che il

guadagno assicurato comprende esclusivamente il reddito proveniente

dall'attività salariata normale, quand'anche l'interessato consegua

nell'esercizio di un'attività accessoria redditi proporzionalmente più elevati

di quelli ottenuti nell'occupazione principale, come pure che determinante per

definire un’attività accessoria è il totale delle ore prestate settimanalmente

nell’attività principale e non il tempo giornaliero, ovvero non è dirimente

quando le ore vengono prestate giornalmente (cfr. STF 8C_86/2017 del 19 maggio

2017 consid. 5.2.; DTF 125 V 475 consid. 5a-5c), che in concreto l’impiego

presso ______ era accessorio - ritenuta l’attività indipendente esercitata

parallelamente a tempo pieno - e non consente, pertanto, il riconoscimento di

un diritto alle indennità di disoccupazione-

Differente

è la situazione - non realizzata nel caso di specie - in cui deve essere

valutato se un determinato guadagno sia accessorio o meno ai fini del computo

di un guadagno intermedio per una persona che si trova in disoccupazione. In

quel caso la nozione di accessorio riferita al guadagno deve

essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività principale. Per

non rientrare nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno

accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito

dell’attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o

supera il guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il

relativo guadagno che va dunque computato come guadagno intermedio (cfr. DTF

125 V 475 consid. 6; STCA 38.2022.49 del 26 settembre

2022 e STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2: “(…) Est réputé

accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en

dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre

ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3, seconde phrase,

LACI). La notion d'accessoire du gain doit être comprise par rapport à celui

provenant d'une activité principale. Comme tel et parce qu'il n'est pas soumis

à cotisation et qu'il n'entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce

gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu

de l'activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à

se rapprocher ou dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être

accessoire et le gain ne le serait pas davantage. C'est pourquoi une

augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain

intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de

l'indemnité de chômage (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233;

DTA 2014 p. 215,8C_265/2014, consid. 2; DTA 2008 p. 154, C 252/06, consid.

3.3.1). (…)”).

2.10. In relazione alla richiesta di

indennità straordinarie di disoccupazione per indipendenti (cfr. doc. I), va

osservato che l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge sul rilancio dell’occupazione e

sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio

2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:

" Ai

disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e

non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità

straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.

1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o

abbreviare la disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i

requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv. 2). (…)"

L’art. 12

cpv. 1 L-rilocc enuncia che richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.

Ai sensi del cpv. 2 possono

essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un

anno.

Ex art. 2b lett. e del

Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (RL-rilocc) l’autorità competente è l’Ufficio

delle misure attive.

Gli atti vanno, quindi, trasmessi

a tale Ufficio per esaminare la domanda della ricorrente.

2.11. RI1 ha dichiarato di restare a

disposizione per eventuali ulteriori informazioni o documenti (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

Considerandi

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid.

3.2

; STF 8C_739/2023 del 21

maggio 2024 consid. 2.1.; STF

8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023.

consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF

9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del

20.

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie l’insorgente -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

La

medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che

garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni

per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in

particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere

d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022

consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019

del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64

del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid.

2.9

, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.

4.2.1

; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurata

non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire la ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.31

del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto

2025.

consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA

38.2024.42

del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre

2024.

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA

38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre

2022.

consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, per procedere come indicato al consid.

2.10.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti