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Decisione

38.2025.58

Ricorso datato 26.9.25 consegnato brevi manu al TCA il 3.10.25 contro la dec.su opp. del 26.8.25 spedita tramite posta A Plus irricevibile,poiché tardivo. Il fatto di essere stata ancora in vacanza al momento dell'intimazione non giustifica il ritardo e non consente la restituzione dei termini

17 novembre 2025Italiano26 min

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.58

rs

Lugano

17 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26

agosto 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 26

agosto 2025, intimata tramite posta A Plus (cfr. doc. A1), la Cassa CO 1 (in

seguito Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto

all’indennità per insolvenza richiesta il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 56),

stabilito con il provvedimento del 4 giugno 2025, in quanto la domanda è stata

presentata oltre i termini di legge previsto all’art. 53 LADI (cfr. doc. 38;

A1).

Nella decisione su opposizione è

stato, in particolare, rilevato:

" (…)

4. Nel presente caso occorre esaminare se la qui opponente abbia

rivendicato le indennità per insolvenza nel termine di legge previsto dall'art.

53 cpv. 1 LADI.

L'opponente non contesta il fatto che la richiesta di indennità

per insolvenza sia stata presentata tardivamente. Afferma però come tale

ritardo sia dovuto al fatto che abbia appreso del fallimento della società

unicamente in tempi recenti in seguito ad una sua ricerca su internet.

La Cassa rileva come la pubblicazione del fallimento sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio sia avvenuta il 1. settembre 2023, mentre il

termine di 60 giorni, per far valere la richiesta d'indennità per insolvenza

scadeva il 31 ottobre 2023 e quindi la Cassa ribadisce che la domanda d'insolvenza

presentata dalla signora RI 1, essendo stata inoltrata oltre tale termine, è da

considerarsi tardiva. Le motivazioni addotte in sede d'opposizione non possono

essere prese in considerazione e non modificano il precedente giudizio.

In via abbondanziale si rileva come l'indennità per insolvenza

copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività

lavorativa effettivamente prestata e concernente gli ultimi 4 mesi del rapporto

lavorativo, motivo per cui l'indennità per insolvenza inerente i mesi di aprile

e maggio 2022 non sarebbe stata riconosciuta, essendo il rapporto di lavoro

terminato il 31 marzo 2022. (…)" (Doc. A1)

1.2. Con scritto datato 26 settembre

2025 e consegnato brevi manu alla Cancelleria del TCA il 3 ottobre 2025 RI

1 ha ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025, facendo

valere quanto segue:

" (…)

1- Come

evidenziato dalle buste paga dichiaro di aver prestato attività lavorativa già

dal 15/12/2021, anche se il contratto è stato fatto partire dal 01/01/2022, fino

al 31/05/2022.

2- La mia richiesta

di indennità per insolvenza è stata presentata oltre i termini in quanto non

ero a conoscenza che la società __________ fosse fallita, dal momento che

l'amministratore sig.ra __________ continuava ad assicurarmi che avrebbe

onorato le mie spettanze e successivamente che stava vendendo la società a

terzi, con conseguente cessione di debiti e crediti, per cui mi sarebbe stato

riconosciuto quanto dovuto.

Solo quando non ha più risposto alle

mie telefonate, ho iniziato ad insospettirmi e così, dopo varie ricerche, ho

scoperto del fallimento, e solo allora ho inoltrato la mia richiesta.

3- Sono

consapevole che l'ignoranza della legge non può essere addotta come scusa, ma

che beneficio avrei potuto trarne non presentando la mia richiesta prima, se

non al contrario il rischio di non essere accolta?

Mi appello alla Vostra comprensione

nel riconoscere l'indennità per insolvenza, se così non fosse delle persone

disoneste rimarrebbero impunite, mentre chi ha lavorato onestamente, credendo

nel progetto che avevano presentato e facendosi carico di mansioni non di

competenza, si trova a non percepire il salario ingiustamente." (Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 20 ottobre 2025 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso

irricevibile, in quanto tardivo, precisando, da un lato, che il termine di

ricorso ha iniziato a decorrere il giorno seguente la notifica della decisione

su opposizione avvenuta tramite posta A Plus il 27 agosto 2025 ed è scaduto il

26 settembre 2025.

Dall’altro, che non vi è alcun

valido motivo che giustifichi una restituzione dei termini (cfr. doc. III).

1.4. Il 31 ottobre 2025 l’insorgente ha

presentato delle osservazioni (cfr. doc. V + 1/2), le quali son state trasmesse

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su

questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13

dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del

21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio

2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015;

STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

L’art. 38 cpv. 2bis

LPGA enuncia che una comunicazione consegnata

soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla

è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio

2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta

A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurata la decisione su

opposizione del 26 agosto 2025, giova rilevare che la giurisprudenza federale

ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo

l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è

perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del

termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o

nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA

2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF

8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF

8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019

consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid.

4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.;

STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post

Plus” in SZS/RSAS

5/2021 pag. 265-267 e T.

Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau

3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et

ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la

sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de

réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette

forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires

des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures

appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes

aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di

rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza

all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de

l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La

Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et

d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA

38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio

2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022;

STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

2.4. Per completezza è utile segnalare

che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul

recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è

applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale

civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii

postali che determinano la decorrenza di un termine, che quest'ultimo inizi a

decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it;

La nuova legge comporta la

modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a

LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:

" Art.

38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5

Computo dei termini

2bis Abrogato

3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono

considerate consegnate:

a. al più

tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto

contra firma del destinatario o di un'altra persona

autorizzata a

ritirarla;

b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una

comunicazione

consegnata senza firma un sabato, una

domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il

termine

scade il primo giorno feriale seguente.

5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del

Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non

decorrono:

a. dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)

Il relativo termine di referendum

scadrà il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36

del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid.

2.4.

2.5. Giova, inoltre, evidenziare che chi si assenta, pendente una

procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano

essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il

suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a;

STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

La giurisprudenza prevede che chi,

pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la

notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata

dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di

far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo

indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome

durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata

all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.

2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

Nel caso di assenza di breve

durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla

quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima

di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata

tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il

principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale

avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è incompatibile con

la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura

diligentemente.

Se l’assicurato, che sta aspettando

l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è

pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima

differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del

ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che

l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per

esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476

consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata

in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.

Generalmente un secondo invio e la

susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

Considerandi

94.

consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

Se, tuttavia, l'autorità notifica di

nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio

giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è

calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le

condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della

protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2;

STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115

Ia 18 consid. 4).

In

proposito cfr. anche STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.6.; STCA

38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.1-2.3.; STCA 38.2011.51 del 29 agosto

2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.

2.6

In

concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli

atti (cfr. doc. III1), risulta che la decisione su opposizione del 26 agosto

2025.

è stata spedita tramite posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata al

punto di ritiro / ufficio di recapito di __________ mercoledì 27 agosto 2025

alle ore 07:05.

Il

plico postale è stato recapitato all’insorgente il 27 agosto 2025 alle ore 10:28

(cfr. doc. III1).

Nel

caso di specie, quindi, a prescindere da quando la ricorrente abbia ritirato

l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del

termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.

2.2.) è mercoledì 27 agosto 2025, come risulta dal tracciamento dell’invio

(cfr. doc. III1; consid. 2.3.).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38.

cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero giovedì 28

agosto 2025 ed è scaduto venerdì 26 settembre 2025.

Questo

Tribunale non ignora che l’insorgente, nelle proprie osservazioni del 31

ottobre 2025, ha asserito che la decisione del 26 agosto 2025 non ha potuto

esserle recapitata il 27 agosto 2025, in quanto era in vacanza con la sua

famiglia fino alla sera del 30 agosto 2025 e di avere ritirato la raccomandata

il 3 settembre 2025 (cfr. doc. V).

La medesima, al riguardo, ha

prodotto la carta d’imbarco del 30 agosto 2025 relativa al volo __________ - __________

delle ore 18:50 con arrivo allo scalo lombardo alle ore 20:10, rispettivamente

la prova dell’acquisto di un biglietto del treno __________ - __________

avvenuto il 30 agosto 2025 alle ore 20:56 (cfr. doc. V1; V2).

Il TCA evidenzia, tuttavia, in

primo luogo, che in casu la ricorrente doveva attendersi, secondo il

principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su opposizione da

parte della Cassa, avendo la stessa, con scritto datato 30 giugno 2025 –

spedito tramite raccomandata il 4 luglio 2025 e pervenuto alla parte resistente

il 7 luglio 2025 (cfr. doc. 26; 30) –, inoltrato opposizione contro il

provvedimento del 4 giugno 2025 con cui la Cassa le ha rifiutato le indennità

per insolvenza domandate il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 56; 26; consid. 1.1.).

L’insorgente, pertanto, era

tenuta a provvedere affinché la decisione su opposizione potesse esserle

agevolmente notificata, avvisando la Cassa della sua assenza e chiedendo di non

emanare il provvedimento in questione prima del suo rientro in Ticino (cfr.

consid. 2.5.).

In secondo luogo, va osservato

che ad ogni modo la ricorrente, già la sera del 30 agosto 2025, ossia del terzo

giorno dopo la notifica della decisione su opposizione del 26 agosto 2025 –

mediante recapito del relativo plico inviatole tramite posta A Plus e non per

raccomandata, come invece indicato dalla medesima (cfr. doc. V) – è rientrata

al proprio domicilio.

L’insorgente aveva, perciò, tempo

a sufficienza per impugnare tempestivamente la decisione su opposizione in

questione prima della scadenza del termine al 26 settembre 2025.

Stante

quanto precede, lo scritto consegnato al TCA il 3 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid.

1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre

2024.

consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA

38.2022.6

del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021;

STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come

giustamente sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. IV).

2.7

Occorre

ora esaminare se la ricorrente possa prevalersi della restituzione del termine.

L’art.

14.

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini” e applicabile alla procedura di ricorso in

virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025

consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del

4.

dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001;

DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid.

4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8

pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure,

STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

In una sentenza 9F_12/2025

dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia

di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa

interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i

propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In

proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343.

e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8

Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 26 agosto 2025.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo dell’impugnativa.

In

particolare il fatto di essere stata ancora in vacanza con la famiglia al

momento dell’intimazione del provvedimento in questione e fino al 30 agosto

2025.

(cfr. doc V) - peraltro, quindi, nei primi giorni del termine di ricorso

iniziato a decorrere il 28 agosto 2025 - non giustifica il ritardo con il quale

l’insorgente ha impugnato la decisione su opposizione del 26 agosto 2025.

2.9

Alla

luce di quanto sopra esposto, il ricorso contro la decisione su opposizione del

26.

agosto 2025 consegnato dalla ricorrente al TCA tardivamente il 3 ottobre

2025.

risulta irricevibile.

In proposito giova segnalare che

in una sentenza 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024 il Tribunale federale, il quale

ha ritenuto inammissibile il ricorso contro un giudizio cantonale di

irricevibilità, segnatamente, a causa della tardività dell’impugnativa del 7

febbraio 2024 contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2024, notificata

all’interessato tramite posta A Plus il 4 gennaio 2024 (il termine di ricorso

di trenta giorni scadeva il 5 febbraio 2024), ha rilevato che non risultava sufficiente

per entrare nel merito del ricorso l’argomentazione dell’insorgente secondo cui

il termine avrebbe iniziato a decorrere soltanto dopo il suo rientro dalle

ferie e non al momento del recapito dell’invio.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025

riguardante il diniego del diritto all’indennità per insolvenza (cfr. consid.

1.1.; 1.2.) si è rivelato tardivo.

Nella

concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pure

Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur

la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad

art. 61 LPGA.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.16

dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre

2024.

consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui

ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_483/2023 del 15 settembre 2023).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 26 agosto 2025 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti