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Decisione

38.2025.59

Rettamente URC rifiutato finanziamento di corso nel settore sanitario frequentato da A.. Non giustificato da indicaz. del mercato del lavoro. A. vanta grande esperienza profess. nell'ambito del ricevi

16 febbraio 2026Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.

inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una

riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale

(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una

formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,

N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V

271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF

104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)

oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111;

sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di

un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato

dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr.

DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata;

DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di

provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere

disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr.

DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata

secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella

causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le

condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato

(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione

dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in

questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Riguardo ai criteri a cui devono

rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF

8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono

proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.

17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per

l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui

la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 =

DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.6. A titolo di "provvedimenti di

formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.;

DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag.

44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In

linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,

poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o

anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 319).

una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una sentenza C 11/02 del 22

marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato

ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al

perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono

essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V

16 consid. 1b).

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di

vista generale, del perfezionamento professionale non competono

all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221

consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la

disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti

concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di

misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in

ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le

attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa

specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

Cfr. pure STF

8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene

intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla

situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03

del 2 settembre 2004 – "Les circonstances

démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux

parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une

situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.7. Un parametro

importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha

precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321

n°467).

In

una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta

Corte ha ribadito la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere

riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht

ist festzustellen, dass nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der

Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die

Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In

una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato

il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di

formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

"

(…)

7.

Pure in discussione è la durata del corso,

ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al

doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure

inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale

riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì

quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale

(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure

troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica

individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come

quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i

provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un

adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza

del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art.

59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al

momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel

frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati

sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la

giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite

annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte

tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo

genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.

Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei

ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad

esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve

concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il

corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere

considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a

carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,

bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato. (…)”

Cfr. pure STF 8C_708/2024 del 7

gennaio 2025 (il Tribunale cantonale aveva confermato il diniego

dell’assunzione del costo del corso "Master

in Stragegy and International Management" presso

l’Università di San Gallo, in quanto, segnatamente, la durata prevista era di

3/4 semestri. Il ricorso al TF si è rivelato inammissibile).

2.8. A proposito del criterio della

difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti

individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione

significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la

formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani

(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era

giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito

che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal

profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale

dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di

francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato

del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava

svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,

siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di

buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre con sentenza 8C_67/2018

del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale

ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una

licenza di condurre. Da tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il

cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro

(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a

provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone

un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere

concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il

presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una

componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si

riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.

Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi

a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della

categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto

all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20

marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione

dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,

confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non

era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto

l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale

svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -

un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il

ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo

settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Cfr. anche STCA 38.2019.60 del 19

febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria

meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere

responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e

Industrial Development Enginer Project Manager.

In un giudizio 38.2021.84 del 17

gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter

frequentare il corso organizzato da una scuola come formatrice per adulti,

a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che questo non

migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA ha confermato l’operato

dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella

risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per

adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della

formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale

sprovvisto del certificato ____, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo

Considerandi

entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto

iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti

(…), senza che sia stata richiesta la formazione ____ quale requisito

necessario” (cfr. consid. 2.7.).

A quest’ultimo riguardo cfr. pure

STCA 38.2025.9 del 19 maggio 2025.

In una sentenza 38.2023.11 del 5

giugno 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 59 pag. 340 segg., questa Corte ha

deciso che a torto l’URC aveva negato a un’assicurata, nata nel 1966,

laureatasi nel 1990 in scienze dell’informazione, attiva per un trentennio

quale ingegnere informatico e iscrittasi in disoccupazione a decorrere dal 1°

aprile 2022, il finanziamento del corso SUPSI DFA per l’ottenimento del Diploma

di insegnamento dell’informatica nelle scuole di maturità della durata di due

semestri.

In primo luogo, tale corso, a

prescindere dall’indicazione fornita dal DFA della SUPSI, non costituiva in

concreto una formazione di base, bensì corrispondeva a un perfezionamento quale

adeguamento (o estensione) della formazione di base allo sviluppo economico

attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che

tramite la nuova formazione l’assicurata avrebbe svolto un’attività –

l’insegnamento – diversa da quella precedente di project manager.

In secondo luogo, la formazione presso la SUPSI risultava essere giustificata

da un’indicazione del mercato del lavoro.

La ricorrente, benché disponesse di una formazione nell’ambito dell’informatica

e di molti anni di esperienza professionale, si era infatti proposta senza

esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro negli ambiti

project manager, IT development manager e computer science consulting. Le

assegnazioni di posti di impiego da parte dell’amministrazione non avevano,

d’altronde, condotto ad alcuna assunzione.

È stato rilevato in proposito che è notorio, del resto, che i disoccupati con

più di cinquant’anni, in generale, possono incontrare particolari difficoltà di

reinserimento nel mondo del lavoro.

Infine il corso in oggetto era atto a migliorare l’idoneità al collocamento

dell’assicurata.

Senza tale formazione la medesima, alla luce delle numerose ricerche compiute

senza successo, avrebbe continuato, perlomeno temporaneamente, a essere

disoccupata.

L’abilitazione all’insegnamento dell’informatica al liceo, diventata materia

obbligatoria dall’anno scolastico 2022/23, rendeva invece l’insorgente in grado

di lavorare quale insegnante, come già avvenuto tramite un incarico a tempo

determinato presso un liceo cantonale a partire da fine agosto 2022

contestualmente alla formazione.

È stato aggiunto che il finanziamento della formazione, il cui costo ammontava

complessivamente a fr. 1760.–, risultava pure rispettoso del principio della

proporzionalità.

La domanda della ricorrente tendente all’ottenimento della presa a carico da

parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla

formazione per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo doveva,

pertanto, essere accolta.

2.9

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13.

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14.

Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours

alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de

marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration

des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la

fréquentation de la mesure était

une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute

Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont

l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).

Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se

réorienter

après plus d’une année de postulations

infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C

301/2008]).

15.

Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non

suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.10

La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione

professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.

59.

cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,

tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un

eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.

Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia

effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento

svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha

chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid.

3.3

; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo

rileva che:

"

AMÉLIORATION DES CHANCES

DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12.

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF

111.

V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que

si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.

L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter

au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un

emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La

mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait

avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou

sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire

une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991

p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre

le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en

déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en

considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.

473)

2.11

La Segreteria di Stato dell’economia

(SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti A12 segg., ha

fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Condizioni

formali

(…)

A12 Durante

un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1

LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento

in qualsiasi momento. In casi motivati può essere autorizzato un rinvio di

poche settimane (1 mese al massimo) nell’assunzione di un’occupazione adeguata

trovata autonomamente o assegnata, se il datore di lavoro è d’accordo e la

conclusione del PML è fondamentale per consentire il reinserimento nel mercato

del lavoro.

(…)

Indicazione proveniente dal mercato

del lavoro

A16 Le

prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o

reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro

esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da

considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;

il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ Motivazione della persona in cerca

d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo

desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto

professionale, allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro non è

data. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla

disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il

provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai

cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora

l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro è data.

A18 Ÿ Età della persona in cerca

d’impiego In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre

evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex

TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o

il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si

tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di

grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.

A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il

rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi

del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di

un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12

mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è

«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento

dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento

meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la

giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati

soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,

se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato

in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato: se

la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra in

linea di massima nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità

(AI). Anche in caso di disoccupazione dovuta a motivi di salute, tuttavia, i

PML dell’AD possono avere un’indicazione proveniente dal mercato del lavoro ed

essere proporzionati. La competenza dell’AD non può essere esclusa

categoricamente. L’AI sostiene, nel quadro di provvedimenti di intervento

tempestivi e di provvedimenti di integrazione, persone che hanno perso il posto

di lavoro per motivi di salute. Nel contempo l’AD può finanziare i

provvedimenti fino al termine degli accertamenti da parte dell’AI. Tali

provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del

lavoro e delle possibilità dell’assicurato. L’assegnazione e l’impiego dei

provvedimenti presuppongono una stretta coordinazione e un’intesa fra AD e AI.

Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo

continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.

Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24

Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve

migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un

possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,

improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di

cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro

e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione

a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…)."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio

2026.

consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V

137.

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.12

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che la ricorrente da anni è attiva nell’ambito

del ricevimento presso diverse strutture turistiche sia in Svizzera tedesca che

nel Cantone Ticino (cfr. consid. 1.1.).

La medesima, quindi, vanta una

grande esperienza professionale in tale ambito.

L’assicurata, la quale dispone di

un AFC quale impiegata di commercio e di competenze linguistiche in svariati

idiomi (cfr. consid. 1.1.), in occasione di quattro test di idoneità

assegnatile dall’URC tra marzo 2024 e luglio 2025 ha, del resto, ricevuto tre

proposte di assunzioni, e meglio da parte dell’Hotel _______ di _______ dal 25

marzo 2024, da parte dell’Albergo _______ di _______ dal 1° aprile 2025 e da

parte dell’Hotel _______ di _______ dal 1° agosto 2025 (cfr. doc. 9; 11; 12; A;

consid. 1.2.; 1.3.).

L’insorgente ha, inoltre, sempre

indicato di ricercare un’occupazione come segretaria d’albergo, ricezionista,

impiegata di commercio o di un call-center e in altre professioni nel settore

dell’accoglienza (cfr. doc. 18; 17).

Ancora nel suo scritto del 7

novembre 2025 ella ha affermato di continuare a cercare un impiego in qualità

di impiegata di commercio e che, se non riuscisse a reperire un posto di

lavoro, la formazione in quale collaboratrice sanitaria potrebbe esserle utile

per trovare un’occupazione in un ambito dove vi è richiesta di lavoratori (cfr.

doc. V).

Per quanto attiene al riferimento

alla LADI in relazione all’obbligo di cercare lavoro al di fuori della propria

professione (cfr. doc. V; 4), giova rilevare che l’art. 17 cpv. 1 LADI, secondo

cui “l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto

dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.

In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno”, non

implica un diritto per l’assicurato di ottenere delle misure inerenti al

mercato del lavoro al fine di permettergli di ricercare un’occupazione al di

fuori della sua professione.

In simili condizioni, il corso in

oggetto non è giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

Esistono, d’altronde, dubbi anche

dal profilo del miglioramento dell’idoneità al collocamento. La ricorrente, la

quale risulta non avere mai lavorato nel settore sanitario prima del corso _______,

ad eccezione dello svolgimento dello stage d’orientamento assegnatole dall’URC

l’11 dicembre 2024 presso le _______ di _______ dal 16 al 19 dicembre 2024

(cfr. doc. 19), non ha, invero, fatto valere delle prospettive concrete di

assunzione nel settore sanitario che si sarebbero create grazie alla

frequentazione del corso _______.

Il TCA, di conseguenza,

situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la richiesta del

corso individuale, ossia nel mese di luglio 2025 (cfr. doc. 2; consid. 2.5. in

fine), e ritenuti i criteri restrittivi per ottenere il finanziamento di un

corso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve concludere che

a ragione l’URC ha respinto la domanda della ricorrente di assunzione del costo

della formazione quale “Collaboratrice _______” (cfr. STCA 38.2017.45 del 26

ottobre 2027; STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009; STCA 38.2004.43 del 19

gennaio 2005).

Stante quanto precede, la

decisione su opposizione del 9 settembre 2025 impugnata va, pertanto, confermata

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.31

del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre

2025.

consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA

38.2024.57

del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2024.2

del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti