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Decisione

38.2025.59

Rettamente URC rifiutato finanziamento di corso nel settore sanitario frequentato da A.. Non giustificato da indicaz. del mercato del lavoro. A. vanta grande esperienza profess. nell'ambito del ricevimento presso diverse strutture turistiche. Esistono poi dubbi circa miglioramento idon. al colloc

16 febbraio 2026Italiano44 min

104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.59

rs

Lugano

16 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2025 di

RI 1, _______

contro

la decisione su opposizione del 9

settembre 2025 emanata da

Ufficio regionale di

collocamento, _______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI1 (______.1969), in possesso di

un AFC quale impiegata di commercio e con competenze linguistiche in italiano,

tedesco, inglese e russo, dal 2012 ha lavorato come impiegata addetta al

ricevimento presso diverse strutture turistiche nella Svizzera tedesca e, dal

2022, nel Cantone Ticino (cfr. doc. A pag. 1).

1.2. Il 23 settembre 2024, allorché a

suo favore vigeva un termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI

scadente il 9 novembre 2024, l’assicurata si è annunciata nuovamente per il

collocamento (cfr. doc. 18).

Da quanto riportato nel modulo

“Azioni di reinserimento” relativamente al primo colloquio di consulenza del 25

settembre 2024 presso l’Ufficio regionale di collocamento di _______ (in

seguito: URC) emerge: “interruzione del rapporto di lavoro il 19.09.2024 di

comune accordo con il datore di lavoro in quanto nonostante si trovasse bene,

gli orari previsti dai turni dell’albergo non le permettevano di raggiungere

puntualmente il luogo di lavoro con i mezzi pubblici” (cfr. doc. 18).

Dal formulario menzionato

risultano le seguenti professioni ricercate: segretaria d’albergo, ricezionista

e altre professioni affini nel settore dell’accoglienza (cfr. doc. 18 pag.

2-5).

La Cassa di disoccupazione

competente le ha aperto un nuovo termine quadro valido dal 10 novembre 2024 al

9 novembre 2026 (cfr. doc. III).

1.3. Il 1° aprile 2025 l’URC ha

annullato il nominativo dell’assicurata quale persona in cerca d’impiego dalla

banca dati COLSTA dal 27 marzo 2025, a seguito del reperimento di

un’occupazione dal 28 marzo 2025 (cfr. doc. 8).

In effetti il 12 marzo 2025 RI1 ha

concluso un contratto di lavoro a tempo determinato con l’Hotel _______ in

qualità di ricezionista/allrounder al 90% per il periodo 1° aprile – 26 ottobre

2025 (cfr. doc. 7).

1.4. Dopo che l’ultimo datore di lavoro

(Hotel _______) ha disdetto il contratto di impiego per il 25 maggio 2025 (cfr.

doc. A pag. 1), l’assicurata si riscritta all’URC il 23 maggio 2025 con effetto

dal 26 maggio 2025 (cfr. doc. 1).

1.5. Con decisione del 31 luglio 2025

(cfr. doc. 3) l’URC ha respinto la domanda di RI1 di poter frequentare il corso

organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratrice __________” a spese

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’amministrazione

ha giustificato il suo rifiuto, asserendo:

" Assicurata

qualificata con esperienza in attività professionale con mercato. Buone

competenze nel suo settore di provenienza e buone competenze linguistiche. La

necessità di cambiare settore non fa parte della strategia definita con il

consulente URC." (Doc. 3)

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata il 20 agosto 2025 (cfr. doc. 4), l’URC, il 9

settembre 2025, ha confermato il proprio provvedimento del 31 luglio 2025.

Nella decisione su opposizione

del 9 settembre 2025 è stato rilevato:

" (…) Dall’esame

del dossier emerge che RI1 era iscritta all'URC anche durante il periodo dal

23.09.2024 al 27.03.2025; e che in data 04.11.2024, durante il colloquio di consulenza,

RI1 aveva effettivamente discusso con il consulente dell'interesse a

intraprendere la formazione come collaboratrice _______. Dal 16.12.2024 al

19.12.2024 le era stato riconosciuto un stage d'orientamento presso la _______ di

_______. Dal rapporto finale dello stage risultano un buon comportamento ed una

buona cooperazione, ma nessuna opportunità d'impiego.

RI1 si era messa in contatto con _______,

ma fino ad agosto 2025 non erano disponibili posti di formazione.

Dal 01.04.2025, RI1 ha iniziato un rapporto

di lavoro con Hotel _______, con contratto di lavoro a tempo determinato fino

al 26.10.2025. La pratica URC era pertanto stata annullata con effetto

27.03.2025.

Inoltre, l'URC aveva emesso decisioni di

test d'idoneità anche nelle seguenti occasioni:

-

Hotel _______, (06.03.2024-08.03.2024) rapporto finale positivo,

assunzione dal 25.03.2024;

-

_______, (15.12.2024), rapporto finale positivo ma richiesta di maggiore

padronanza dell'italiano;

-

_______, (10.03.2025-11.03.2025), rapporto finale positivo, assunzione

dal 01.04.2025;

-

Hotel _______, (18.07.2025), rapporto finale positivo, assunzione dal

01.08.2025 al 20.10.2025, occupazione al 60% come receptionist.

Alla luce di quanto sopra, non vi sono

elementi sufficienti per dimostrare che la frequenza del corso

"collaboratrice _______" sia funzionale a un reinserimento rapido,

duraturo nel mercato del lavoro, rispetto alle concrete possibilità

occupazionali già esistenti nel settore alberghiero, dove RI1 beneficia di

buoni riscontri grazie alla sua pluriennale esperienza e alle competenze

linguistiche.

Ciò si conferma anche dal fatto che, alla

data attuale, RI1 risulta occupata presso Hotel _______. Pertanto, la frequenza

del corso "collaboratrice _______", in un settore diverso da quello

in cui possiede qualifiche ed esperienze consolidate, non rappresenta un

obiettivo strategico di reinserimento concreto e non può giustificare un

finanziamento a carico della LADI." (Doc. A)

1.7. Contro questo provvedimento RI1 ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il finanziamento

del corso _______, avendo reali possibilità di trovare un lavoro in tale

settore, ritenuta la sua età e la situazione in ambito alberghiero.

Al riguardo ella ha precisato che

“io lavoro come ricezionista da tanti anni ma non trovo lavoro a lungo termine

da diversi anni (solo rimpiazzo per qualche mese per urgenze o impieghi

stagionali)” e che “visto che ci sono posti aperti come collaboratori

sanitari, ho deciso cercare un posto così per poter uscire dalla

disoccupazione, mi manca solo questo corso e certificato _______” (cfr.

doc. I).

1.8. Nella risposta di causa del 24

ottobre l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. Il

7 novembre 2025 l’insorgente si è nuovamente pronunciata in merito alla

fattispecie (cfr. doc. V).

1.10. La parte resistente, il 13 novembre

2025, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.11. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Nella

risposta di causa è stato indicato che l’assicurata, il 25 agosto 2025, ha

iniziato il corso “Collaboratrice _______” e che il 16 ottobre 2025 la _______ ha

confermato la frequenza della formazione che si sarebbe conclusa il 15 dicembre

2025 da parte della ricorrente (cfr. doc. III).

Questo Tribunale entra, pertanto,

nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2023.11. del 5 giugno 2023; STCA

38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA

38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato

irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi

cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e

STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).

nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se il corso di “Collaboratrice _______” frequentato

dalla ricorrente nel 2025 debba o meno essere finanziato dall’assicurazione

contro la disoccupazione.

2.3. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di

compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di

licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con

gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione

sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati

provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

L’art.

60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

" 1 Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di formazione

continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e

pratiche di formazione

2 Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis

capoverso 3.

3 Chi

intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente

presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti

necessari.

4 Nella

misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile,

secondo i principi della LFPr. Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un

mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.4. Per completezza giova rilevare che

in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la

disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere

nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire

l'obiettivo della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con

quello della reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche

riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli

adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di

queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),

Guy Parmelin, in occasione della sessione del 2 maggio 2023 del Consiglio

nazionale che ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),

si è così espresso:

" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a

alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru

aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les

personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises

incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce

qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.

En cas de chômage, l'assurance-chômage peut

toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences

manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du

travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous

certaines conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de

formation continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures

du marché du travail.

Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage

connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des

situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau

secondaire II.

Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour

soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons

peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de

soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà

existantes.

En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par

ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des

"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que

les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la

prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de

l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des

demandeurs d'emploi.

La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du chômage,

que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le cadre de

l'indemnisation du chômage partiel.

Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel

de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent

pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.

Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion."

(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)

Inoltre

il 27 settembre 2024 è stata depositata dal consigliere nazionale Benjamin

Roduit un’iniziativa parlamentare 24.456 “Menzionare esplicitamente il settore

della formazione e della formazione continua nella LADI”, la quale prevede di

completare l’art. 1a LADI, relativo

allo scopo della legge, al capoverso 2, come segue: «La legge si prefigge di

prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente, di

favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro e di

prevenire la disoccupazione di lunga durata e quella strutturale attraverso

provvedimenti appropriati a livello di formazione e formazione continua».

Dalla motivazione emerge in

particolare che “(…) Di per sé, la LADI offre già la base legale per

provvedimenti in questo senso, in particolare sotto forma di assegni di

formazione, ma questo strumento è poco utilizzato, come dimostra il rapporto

della CSFP sui costi della formazione professionale.

D’altro canto, anche la

Strategia servizio pubblico di collocamento (SPC) 2030 conferma che: «In

considerazione della carenza di manodopera qualificata, delle esigenze dei

datori di lavoro, del crescente fabbisogno di apprendimento permanente e dei

rapidi cambiamenti che intervengono sul mercato del lavoro, gli assegni di

formazione e le misure di formazione continua e di riqualificazione nell’ambito

dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro saranno notevolmente

potenziati». Nel 2018 la COSAS e la FSEA hanno lanciato una campagna di

promozione della formazione continua con l’obiettivo di consentire alle persone

la cui formazione di base è insufficiente di continuare a formarsi. Affinché la

Strategia SPC 2030 e la suddetta campagna possano risultare efficaci, occorre

menzionare esplicitamente il settore della formazione e della formazione

continua nella LADI.” (cfr.

L’11 aprile 2025 la Commissione

della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha deciso di

dare seguito all’iniziativa parlamentare 24.456 (cfr.

2.5. In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.

inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una

riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale

(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una

formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,

N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V

271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF

104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)

oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111;

sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di

un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato

dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr.

DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata;

DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di

provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere

disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr.

DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata

secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella

causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le

condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato

(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione

dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in

questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Riguardo ai criteri a cui devono

rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF

8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono

proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.

17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per

l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui

la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 =

DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.6. A titolo di "provvedimenti di

formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.;

DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag.

44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In

linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,

poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o

anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 319).

una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una sentenza C 11/02 del 22

marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato

ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al

perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono

essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V

16 consid. 1b).

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di

vista generale, del perfezionamento professionale non competono

all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221

consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la

disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti

concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di

misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in

ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le

attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa

specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

Cfr. pure STF

8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene

intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla

situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03

del 2 settembre 2004 – "Les circonstances

démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux

parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une

situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.7. Un parametro

importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha

precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321

n°467).

In

una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta

Corte ha ribadito la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere

riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht

ist festzustellen, dass nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der

Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die

Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In

una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato

il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di

formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

"

(…)

7.

Pure in discussione è la durata del corso,

ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al

doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure

inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale

riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì

quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale

(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure

troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica

individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come

quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i

provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un

adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza

del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art.

59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al

momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel

frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati

sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la

giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite

annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte

tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo

genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.

Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei

ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad

esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve

concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il

corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere

considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a

carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,

bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato. (…)”

Cfr. pure STF 8C_708/2024 del 7

gennaio 2025 (il Tribunale cantonale aveva confermato il diniego

dell’assunzione del costo del corso "Master

in Stragegy and International Management" presso

l’Università di San Gallo, in quanto, segnatamente, la durata prevista era di

3/4 semestri. Il ricorso al TF si è rivelato inammissibile).

2.8. A proposito del criterio della

difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti

individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione

significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la

formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani

(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era

giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito

che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal

profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale

dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di

francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato

del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava

svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,

siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di

buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre con sentenza 8C_67/2018

del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale

ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una

licenza di condurre. Da tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il

cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro

(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a

provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone

un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere

concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il

presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una

componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si

riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.

Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi

a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della

categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto

all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20

marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione

dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,

confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non

era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto

l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale

svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -

un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il

ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo

settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Cfr. anche STCA 38.2019.60 del 19

febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria

meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere

responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e

Industrial Development Enginer Project Manager.

In un giudizio 38.2021.84 del 17

gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter

frequentare il corso organizzato da una scuola come formatrice per adulti,

a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che questo non

migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA ha confermato l’operato

dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella

risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per

adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della

formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale

sprovvisto del certificato ____, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo

Considerandi

entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto

iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti

(…), senza che sia stata richiesta la formazione ____ quale requisito

necessario” (cfr. consid. 2.7.).

A quest’ultimo riguardo cfr. pure

STCA 38.2025.9 del 19 maggio 2025.

In una sentenza 38.2023.11 del 5

giugno 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 59 pag. 340 segg., questa Corte ha

deciso che a torto l’URC aveva negato a un’assicurata, nata nel 1966,

laureatasi nel 1990 in scienze dell’informazione, attiva per un trentennio

quale ingegnere informatico e iscrittasi in disoccupazione a decorrere dal 1°

aprile 2022, il finanziamento del corso SUPSI DFA per l’ottenimento del Diploma

di insegnamento dell’informatica nelle scuole di maturità della durata di due

semestri.

In primo luogo, tale corso, a

prescindere dall’indicazione fornita dal DFA della SUPSI, non costituiva in

concreto una formazione di base, bensì corrispondeva a un perfezionamento quale

adeguamento (o estensione) della formazione di base allo sviluppo economico

attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che

tramite la nuova formazione l’assicurata avrebbe svolto un’attività –

l’insegnamento – diversa da quella precedente di project manager.

In secondo luogo, la formazione presso la SUPSI risultava essere giustificata

da un’indicazione del mercato del lavoro.

La ricorrente, benché disponesse di una formazione nell’ambito dell’informatica

e di molti anni di esperienza professionale, si era infatti proposta senza

esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro negli ambiti

project manager, IT development manager e computer science consulting. Le

assegnazioni di posti di impiego da parte dell’amministrazione non avevano,

d’altronde, condotto ad alcuna assunzione.

È stato rilevato in proposito che è notorio, del resto, che i disoccupati con

più di cinquant’anni, in generale, possono incontrare particolari difficoltà di

reinserimento nel mondo del lavoro.

Infine il corso in oggetto era atto a migliorare l’idoneità al collocamento

dell’assicurata.

Senza tale formazione la medesima, alla luce delle numerose ricerche compiute

senza successo, avrebbe continuato, perlomeno temporaneamente, a essere

disoccupata.

L’abilitazione all’insegnamento dell’informatica al liceo, diventata materia

obbligatoria dall’anno scolastico 2022/23, rendeva invece l’insorgente in grado

di lavorare quale insegnante, come già avvenuto tramite un incarico a tempo

determinato presso un liceo cantonale a partire da fine agosto 2022

contestualmente alla formazione.

È stato aggiunto che il finanziamento della formazione, il cui costo ammontava

complessivamente a fr. 1760.–, risultava pure rispettoso del principio della

proporzionalità.

La domanda della ricorrente tendente all’ottenimento della presa a carico da

parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla

formazione per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo doveva,

pertanto, essere accolta.

2.9

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13.

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14.

Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours

alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de

marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration

des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la

fréquentation de la mesure était

une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute

Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont

l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).

Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se

réorienter

après plus d’une année de postulations

infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C

301/2008]).

15.

Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non

suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.10

La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione

professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.

59.

cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,

tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un

eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.

Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia

effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento

svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha

chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid.

3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo

rileva che:

"

AMÉLIORATION DES CHANCES

DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12.

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que

si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.

L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter

au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un

emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La

mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait

avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou

sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire

une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991

p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre

le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en

déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en

considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.

473)

2.11

La Segreteria di Stato dell’economia

(SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti A12 segg., ha

fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Condizioni

formali

(…)

A12 Durante

un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1

LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento

in qualsiasi momento. In casi motivati può essere autorizzato un rinvio di

poche settimane (1 mese al massimo) nell’assunzione di un’occupazione adeguata

trovata autonomamente o assegnata, se il datore di lavoro è d’accordo e la

conclusione del PML è fondamentale per consentire il reinserimento nel mercato

del lavoro.

(…)

Indicazione proveniente dal mercato

del lavoro

A16 Le

prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o

reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro

esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da

considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;

il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ Motivazione della persona in cerca

d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo

desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto

professionale, allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro non è

data. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla

disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il

provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai

cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora

l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro è data.

A18 Ÿ Età della persona in cerca

d’impiego In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre

evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex

TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o

il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si

tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di

grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.

A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il

rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi

del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di

un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12

mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è

«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento

dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento

meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la

giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati

soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,

se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato

in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato: se

la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra in

linea di massima nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità

(AI). Anche in caso di disoccupazione dovuta a motivi di salute, tuttavia, i

PML dell’AD possono avere un’indicazione proveniente dal mercato del lavoro ed

essere proporzionati. La competenza dell’AD non può essere esclusa

categoricamente. L’AI sostiene, nel quadro di provvedimenti di intervento

tempestivi e di provvedimenti di integrazione, persone che hanno perso il posto

di lavoro per motivi di salute. Nel contempo l’AD può finanziare i

provvedimenti fino al termine degli accertamenti da parte dell’AI. Tali

provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del

lavoro e delle possibilità dell’assicurato. L’assegnazione e l’impiego dei

provvedimenti presuppongono una stretta coordinazione e un’intesa fra AD e AI.

Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo

continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.

Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24

Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve

migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un

possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,

improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di

cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro

e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione

a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…)."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio

2026.

consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V

137.

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.12

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che la ricorrente da anni è attiva nell’ambito

del ricevimento presso diverse strutture turistiche sia in Svizzera tedesca che

nel Cantone Ticino (cfr. consid. 1.1.).

La medesima, quindi, vanta una

grande esperienza professionale in tale ambito.

L’assicurata, la quale dispone di

un AFC quale impiegata di commercio e di competenze linguistiche in svariati

idiomi (cfr. consid. 1.1.), in occasione di quattro test di idoneità

assegnatile dall’URC tra marzo 2024 e luglio 2025 ha, del resto, ricevuto tre

proposte di assunzioni, e meglio da parte dell’Hotel _______ di _______ dal 25

marzo 2024, da parte dell’Albergo _______ di _______ dal 1° aprile 2025 e da

parte dell’Hotel _______ di _______ dal 1° agosto 2025 (cfr. doc. 9; 11; 12; A;

consid. 1.2.; 1.3.).

L’insorgente ha, inoltre, sempre

indicato di ricercare un’occupazione come segretaria d’albergo, ricezionista,

impiegata di commercio o di un call-center e in altre professioni nel settore

dell’accoglienza (cfr. doc. 18; 17).

Ancora nel suo scritto del 7

novembre 2025 ella ha affermato di continuare a cercare un impiego in qualità

di impiegata di commercio e che, se non riuscisse a reperire un posto di

lavoro, la formazione in quale collaboratrice sanitaria potrebbe esserle utile

per trovare un’occupazione in un ambito dove vi è richiesta di lavoratori (cfr.

doc. V).

Per quanto attiene al riferimento

alla LADI in relazione all’obbligo di cercare lavoro al di fuori della propria

professione (cfr. doc. V; 4), giova rilevare che l’art. 17 cpv. 1 LADI, secondo

cui “l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto

dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.

In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno”, non

implica un diritto per l’assicurato di ottenere delle misure inerenti al

mercato del lavoro al fine di permettergli di ricercare un’occupazione al di

fuori della sua professione.

In simili condizioni, il corso in

oggetto non è giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

Esistono, d’altronde, dubbi anche

dal profilo del miglioramento dell’idoneità al collocamento. La ricorrente, la

quale risulta non avere mai lavorato nel settore sanitario prima del corso _______,

ad eccezione dello svolgimento dello stage d’orientamento assegnatole dall’URC

l’11 dicembre 2024 presso le _______ di _______ dal 16 al 19 dicembre 2024

(cfr. doc. 19), non ha, invero, fatto valere delle prospettive concrete di

assunzione nel settore sanitario che si sarebbero create grazie alla

frequentazione del corso _______.

Il TCA, di conseguenza,

situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la richiesta del

corso individuale, ossia nel mese di luglio 2025 (cfr. doc. 2; consid. 2.5. in

fine), e ritenuti i criteri restrittivi per ottenere il finanziamento di un

corso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve concludere che

a ragione l’URC ha respinto la domanda della ricorrente di assunzione del costo

della formazione quale “Collaboratrice _______” (cfr. STCA 38.2017.45 del 26

ottobre 2027; STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009; STCA 38.2004.43 del 19

gennaio 2005).

Stante quanto precede, la

decisione su opposizione del 9 settembre 2025 impugnata va, pertanto, confermata

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.31

del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre

2025.

consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA

38.2024.57

del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2024.2

del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti