38.2025.59
Rettamente URC rifiutato finanziamento di corso nel settore sanitario frequentato da A.. Non giustificato da indicaz. del mercato del lavoro. A. vanta grande esperienza profess. nell'ambito del ricevimento presso diverse strutture turistiche. Esistono poi dubbi circa miglioramento idon. al colloc
16 febbraio 2026Italiano44 min
104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.59
rs
Lugano
16 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2025 di
RI 1, _______
contro
la decisione su opposizione del 9
settembre 2025 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, _______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (______.1969), in possesso di
un AFC quale impiegata di commercio e con competenze linguistiche in italiano,
tedesco, inglese e russo, dal 2012 ha lavorato come impiegata addetta al
ricevimento presso diverse strutture turistiche nella Svizzera tedesca e, dal
2022, nel Cantone Ticino (cfr. doc. A pag. 1).
1.2. Il 23 settembre 2024, allorché a
suo favore vigeva un termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI
scadente il 9 novembre 2024, l’assicurata si è annunciata nuovamente per il
collocamento (cfr. doc. 18).
Da quanto riportato nel modulo
“Azioni di reinserimento” relativamente al primo colloquio di consulenza del 25
settembre 2024 presso l’Ufficio regionale di collocamento di _______ (in
seguito: URC) emerge: “interruzione del rapporto di lavoro il 19.09.2024 di
comune accordo con il datore di lavoro in quanto nonostante si trovasse bene,
gli orari previsti dai turni dell’albergo non le permettevano di raggiungere
puntualmente il luogo di lavoro con i mezzi pubblici” (cfr. doc. 18).
Dal formulario menzionato
risultano le seguenti professioni ricercate: segretaria d’albergo, ricezionista
e altre professioni affini nel settore dell’accoglienza (cfr. doc. 18 pag.
2-5).
La Cassa di disoccupazione
competente le ha aperto un nuovo termine quadro valido dal 10 novembre 2024 al
9 novembre 2026 (cfr. doc. III).
1.3. Il 1° aprile 2025 l’URC ha
annullato il nominativo dell’assicurata quale persona in cerca d’impiego dalla
banca dati COLSTA dal 27 marzo 2025, a seguito del reperimento di
un’occupazione dal 28 marzo 2025 (cfr. doc. 8).
In effetti il 12 marzo 2025 RI1 ha
concluso un contratto di lavoro a tempo determinato con l’Hotel _______ in
qualità di ricezionista/allrounder al 90% per il periodo 1° aprile – 26 ottobre
2025 (cfr. doc. 7).
1.4. Dopo che l’ultimo datore di lavoro
(Hotel _______) ha disdetto il contratto di impiego per il 25 maggio 2025 (cfr.
doc. A pag. 1), l’assicurata si riscritta all’URC il 23 maggio 2025 con effetto
dal 26 maggio 2025 (cfr. doc. 1).
1.5. Con decisione del 31 luglio 2025
(cfr. doc. 3) l’URC ha respinto la domanda di RI1 di poter frequentare il corso
organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratrice __________” a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione
ha giustificato il suo rifiuto, asserendo:
" Assicurata
qualificata con esperienza in attività professionale con mercato. Buone
competenze nel suo settore di provenienza e buone competenze linguistiche. La
necessità di cambiare settore non fa parte della strategia definita con il
consulente URC." (Doc. 3)
1.6. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata il 20 agosto 2025 (cfr. doc. 4), l’URC, il 9
settembre 2025, ha confermato il proprio provvedimento del 31 luglio 2025.
Nella decisione su opposizione
del 9 settembre 2025 è stato rilevato:
" (…) Dall’esame
del dossier emerge che RI1 era iscritta all'URC anche durante il periodo dal
23.09.2024 al 27.03.2025; e che in data 04.11.2024, durante il colloquio di consulenza,
RI1 aveva effettivamente discusso con il consulente dell'interesse a
intraprendere la formazione come collaboratrice _______. Dal 16.12.2024 al
19.12.2024 le era stato riconosciuto un stage d'orientamento presso la _______ di
_______. Dal rapporto finale dello stage risultano un buon comportamento ed una
buona cooperazione, ma nessuna opportunità d'impiego.
RI1 si era messa in contatto con _______,
ma fino ad agosto 2025 non erano disponibili posti di formazione.
Dal 01.04.2025, RI1 ha iniziato un rapporto
di lavoro con Hotel _______, con contratto di lavoro a tempo determinato fino
al 26.10.2025. La pratica URC era pertanto stata annullata con effetto
27.03.2025.
Inoltre, l'URC aveva emesso decisioni di
test d'idoneità anche nelle seguenti occasioni:
-
Hotel _______, (06.03.2024-08.03.2024) rapporto finale positivo,
assunzione dal 25.03.2024;
-
_______, (15.12.2024), rapporto finale positivo ma richiesta di maggiore
padronanza dell'italiano;
-
_______, (10.03.2025-11.03.2025), rapporto finale positivo, assunzione
dal 01.04.2025;
-
Hotel _______, (18.07.2025), rapporto finale positivo, assunzione dal
01.08.2025 al 20.10.2025, occupazione al 60% come receptionist.
Alla luce di quanto sopra, non vi sono
elementi sufficienti per dimostrare che la frequenza del corso
"collaboratrice _______" sia funzionale a un reinserimento rapido,
duraturo nel mercato del lavoro, rispetto alle concrete possibilità
occupazionali già esistenti nel settore alberghiero, dove RI1 beneficia di
buoni riscontri grazie alla sua pluriennale esperienza e alle competenze
linguistiche.
Ciò si conferma anche dal fatto che, alla
data attuale, RI1 risulta occupata presso Hotel _______. Pertanto, la frequenza
del corso "collaboratrice _______", in un settore diverso da quello
in cui possiede qualifiche ed esperienze consolidate, non rappresenta un
obiettivo strategico di reinserimento concreto e non può giustificare un
finanziamento a carico della LADI." (Doc. A)
1.7. Contro questo provvedimento RI1 ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il finanziamento
del corso _______, avendo reali possibilità di trovare un lavoro in tale
settore, ritenuta la sua età e la situazione in ambito alberghiero.
Al riguardo ella ha precisato che
“io lavoro come ricezionista da tanti anni ma non trovo lavoro a lungo termine
da diversi anni (solo rimpiazzo per qualche mese per urgenze o impieghi
stagionali)” e che “visto che ci sono posti aperti come collaboratori
sanitari, ho deciso cercare un posto così per poter uscire dalla
disoccupazione, mi manca solo questo corso e certificato _______” (cfr.
doc. I).
1.8. Nella risposta di causa del 24
ottobre l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il
7 novembre 2025 l’insorgente si è nuovamente pronunciata in merito alla
fattispecie (cfr. doc. V).
1.10. La parte resistente, il 13 novembre
2025, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.11. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Nella
risposta di causa è stato indicato che l’assicurata, il 25 agosto 2025, ha
iniziato il corso “Collaboratrice _______” e che il 16 ottobre 2025 la _______ ha
confermato la frequenza della formazione che si sarebbe conclusa il 15 dicembre
2025 da parte della ricorrente (cfr. doc. III).
Questo Tribunale entra, pertanto,
nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2023.11. del 5 giugno 2023; STCA
38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA
38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato
irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi
cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e
STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).
nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se il corso di “Collaboratrice _______” frequentato
dalla ricorrente nel 2025 debba o meno essere finanziato dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
2.3. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con
gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione
sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati
provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art.
60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
" 1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di formazione
continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e
pratiche di formazione
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis
capoverso 3.
3 Chi
intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente
presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti
necessari.
4 Nella
misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile,
secondo i principi della LFPr. Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un
mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.4. Per completezza giova rilevare che
in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la
disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere
nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire
l'obiettivo della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con
quello della reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche
riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli
adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di
queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),
Guy Parmelin, in occasione della sessione del 2 maggio 2023 del Consiglio
nazionale che ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),
si è così espresso:
" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a
alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru
aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les
personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises
incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce
qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.
En cas de chômage, l'assurance-chômage peut
toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences
manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du
travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous
certaines conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de
formation continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures
du marché du travail.
Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage
connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des
situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau
secondaire II.
Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour
soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons
peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de
soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà
existantes.
En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par
ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des
"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que
les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la
prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de
l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des
demandeurs d'emploi.
La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du chômage,
que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le cadre de
l'indemnisation du chômage partiel.
Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel
de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent
pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.
Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion."
(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)
Inoltre
il 27 settembre 2024 è stata depositata dal consigliere nazionale Benjamin
Roduit un’iniziativa parlamentare 24.456 “Menzionare esplicitamente il settore
della formazione e della formazione continua nella LADI”, la quale prevede di
completare l’art. 1a LADI, relativo
allo scopo della legge, al capoverso 2, come segue: «La legge si prefigge di
prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente, di
favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro e di
prevenire la disoccupazione di lunga durata e quella strutturale attraverso
provvedimenti appropriati a livello di formazione e formazione continua».
Dalla motivazione emerge in
particolare che “(…) Di per sé, la LADI offre già la base legale per
provvedimenti in questo senso, in particolare sotto forma di assegni di
formazione, ma questo strumento è poco utilizzato, come dimostra il rapporto
della CSFP sui costi della formazione professionale.
D’altro canto, anche la
Strategia servizio pubblico di collocamento (SPC) 2030 conferma che: «In
considerazione della carenza di manodopera qualificata, delle esigenze dei
datori di lavoro, del crescente fabbisogno di apprendimento permanente e dei
rapidi cambiamenti che intervengono sul mercato del lavoro, gli assegni di
formazione e le misure di formazione continua e di riqualificazione nell’ambito
dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro saranno notevolmente
potenziati». Nel 2018 la COSAS e la FSEA hanno lanciato una campagna di
promozione della formazione continua con l’obiettivo di consentire alle persone
la cui formazione di base è insufficiente di continuare a formarsi. Affinché la
Strategia SPC 2030 e la suddetta campagna possano risultare efficaci, occorre
menzionare esplicitamente il settore della formazione e della formazione
continua nella LADI.” (cfr.
L’11 aprile 2025 la Commissione
della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha deciso di
dare seguito all’iniziativa parlamentare 24.456 (cfr.
2.5. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.
inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato
che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le
prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una
riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale
(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una
formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,
N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V
271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF
104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53)
oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111;
sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di
un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato
dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr.
DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata;
DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di
provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere
disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr.
DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata
secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella
causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le
condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato
(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione
dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in
questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Riguardo ai criteri a cui devono
rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF
8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono
proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.
17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per
l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui
la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 =
DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.6. A titolo di "provvedimenti di
formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.;
DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag.
44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In
linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,
poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o
anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo,
op. cit., pag. 319).
Né
una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza C 11/02 del 22
marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:
" (…) l'assicurato
ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al
perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono
essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V
16 consid. 1b).
Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di
vista generale, del perfezionamento professionale non competono
all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.
2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221
consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la
disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti
concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di
misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in
ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le
attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa
specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.
2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”
Cfr. pure STF
8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).
Il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene
intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla
situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03
del 2 settembre 2004 – "Les circonstances
démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux
parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une
situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.7. Un parametro
importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha
precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale
perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata
limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321
n°467).
In
una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta
Corte ha ribadito la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere
riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht
ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der
Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die
Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In
una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato
il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di
formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:
"
(…)
7.
Pure in discussione è la durata del corso,
ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al
doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure
inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale
riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì
quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale
(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure
troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica
individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come
quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i
provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un
adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza
del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art.
59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al
momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel
frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati
sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la
giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite
annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte
tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo
genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.
Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei
ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad
esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve
concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il
corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere
considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a
carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,
bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato. (…)”
Cfr. pure STF 8C_708/2024 del 7
gennaio 2025 (il Tribunale cantonale aveva confermato il diniego
dell’assunzione del costo del corso "Master
in Stragegy and International Management" presso
l’Università di San Gallo, in quanto, segnatamente, la durata prevista era di
3/4 semestri. Il ricorso al TF si è rivelato inammissibile).
2.8. A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione
significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la
formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani
(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era
giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito
che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,
siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di
buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018
del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale
ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una
licenza di condurre. Da tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il
cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro
(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a
provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone
un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere
concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il
presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una
componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si
riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.
Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi
a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della
categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto
all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20
marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione
dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,
confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non
era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto
l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale
svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -
un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il
ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo
settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Cfr. anche STCA 38.2019.60 del 19
febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria
meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere
responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e
Industrial Development Enginer Project Manager.
In un giudizio 38.2021.84 del 17
gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter
frequentare il corso organizzato da una scuola come formatrice per adulti,
a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che questo non
migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA ha confermato l’operato
dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella
risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per
adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della
formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale
sprovvisto del certificato ____, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo
Considerandi
entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto
iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti
(…), senza che sia stata richiesta la formazione ____ quale requisito
necessario” (cfr. consid. 2.7.).
A quest’ultimo riguardo cfr. pure
STCA 38.2025.9 del 19 maggio 2025.
In una sentenza 38.2023.11 del 5
giugno 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 59 pag. 340 segg., questa Corte ha
deciso che a torto l’URC aveva negato a un’assicurata, nata nel 1966,
laureatasi nel 1990 in scienze dell’informazione, attiva per un trentennio
quale ingegnere informatico e iscrittasi in disoccupazione a decorrere dal 1°
aprile 2022, il finanziamento del corso SUPSI DFA per l’ottenimento del Diploma
di insegnamento dell’informatica nelle scuole di maturità della durata di due
semestri.
In primo luogo, tale corso, a
prescindere dall’indicazione fornita dal DFA della SUPSI, non costituiva in
concreto una formazione di base, bensì corrispondeva a un perfezionamento quale
adeguamento (o estensione) della formazione di base allo sviluppo economico
attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che
tramite la nuova formazione l’assicurata avrebbe svolto un’attività –
l’insegnamento – diversa da quella precedente di project manager.
In secondo luogo, la formazione presso la SUPSI risultava essere giustificata
da un’indicazione del mercato del lavoro.
La ricorrente, benché disponesse di una formazione nell’ambito dell’informatica
e di molti anni di esperienza professionale, si era infatti proposta senza
esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro negli ambiti
project manager, IT development manager e computer science consulting. Le
assegnazioni di posti di impiego da parte dell’amministrazione non avevano,
d’altronde, condotto ad alcuna assunzione.
È stato rilevato in proposito che è notorio, del resto, che i disoccupati con
più di cinquant’anni, in generale, possono incontrare particolari difficoltà di
reinserimento nel mondo del lavoro.
Infine il corso in oggetto era atto a migliorare l’idoneità al collocamento
dell’assicurata.
Senza tale formazione la medesima, alla luce delle numerose ricerche compiute
senza successo, avrebbe continuato, perlomeno temporaneamente, a essere
disoccupata.
L’abilitazione all’insegnamento dell’informatica al liceo, diventata materia
obbligatoria dall’anno scolastico 2022/23, rendeva invece l’insorgente in grado
di lavorare quale insegnante, come già avvenuto tramite un incarico a tempo
determinato presso un liceo cantonale a partire da fine agosto 2022
contestualmente alla formazione.
È stato aggiunto che il finanziamento della formazione, il cui costo ammontava
complessivamente a fr. 1760.–, risultava pure rispettoso del principio della
proporzionalità.
La domanda della ricorrente tendente all’ottenimento della presa a carico da
parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla
formazione per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo doveva,
pertanto, essere accolta.
2.9
In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13.
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14.
Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une
mesure dans le cas d'un assuré dont
l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).
Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se
réorienter
après plus d’une année de postulations
infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C
301/2008]).
15.
Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)
2.10
La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione
professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.
59.
cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,
tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un
eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.
Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia
effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento
svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha
chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid.
3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo
rileva che:
"
AMÉLIORATION DES CHANCES
DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12.
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.
L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter
au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être
spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un
emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La
mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait
avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou
sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire
une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991
p. 109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre
le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en
déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en
considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.
473)
2.11
La Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti A12 segg., ha
fornito in particolare le seguenti indicazioni:
" Condizioni
formali
(…)
A12 Durante
un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1
LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento
in qualsiasi momento. In casi motivati può essere autorizzato un rinvio di
poche settimane (1 mese al massimo) nell’assunzione di un’occupazione adeguata
trovata autonomamente o assegnata, se il datore di lavoro è d’accordo e la
conclusione del PML è fondamentale per consentire il reinserimento nel mercato
del lavoro.
(…)
Indicazione proveniente dal mercato
del lavoro
A16 Le
prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o
reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro
esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da
considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;
il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Ÿ Motivazione della persona in cerca
d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo
desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto
professionale, allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro non è
data. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla
disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il
provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai
cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora
l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro è data.
A18 Ÿ Età della persona in cerca
d’impiego In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre
evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.
A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex
TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o
il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si
tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di
grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.
A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il
rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi
del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di
un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12
mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è
«sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento
dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento
meno costoso e/o più breve.
A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la
giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati
soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare,
se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato
in modo adeguato e conveniente.
A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato: se
la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra in
linea di massima nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità
(AI). Anche in caso di disoccupazione dovuta a motivi di salute, tuttavia, i
PML dell’AD possono avere un’indicazione proveniente dal mercato del lavoro ed
essere proporzionati. La competenza dell’AD non può essere esclusa
categoricamente. L’AI sostiene, nel quadro di provvedimenti di intervento
tempestivi e di provvedimenti di integrazione, persone che hanno perso il posto
di lavoro per motivi di salute. Nel contempo l’AD può finanziare i
provvedimenti fino al termine degli accertamenti da parte dell’AI. Tali
provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del
lavoro e delle possibilità dell’assicurato. L’assegnazione e l’impiego dei
provvedimenti presuppongono una stretta coordinazione e un’intesa fra AD e AI.
Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo
continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.
Miglioramento
dell’idoneità al collocamento
A23 I
PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul
mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati
alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che
prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24
Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve
migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un
possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico,
improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di
cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro
e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione
a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…)."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio
2026.
consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V
137.
consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023
consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e
in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.
4.4
pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.12
Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che la ricorrente da anni è attiva nell’ambito
del ricevimento presso diverse strutture turistiche sia in Svizzera tedesca che
nel Cantone Ticino (cfr. consid. 1.1.).
La medesima, quindi, vanta una
grande esperienza professionale in tale ambito.
L’assicurata, la quale dispone di
un AFC quale impiegata di commercio e di competenze linguistiche in svariati
idiomi (cfr. consid. 1.1.), in occasione di quattro test di idoneità
assegnatile dall’URC tra marzo 2024 e luglio 2025 ha, del resto, ricevuto tre
proposte di assunzioni, e meglio da parte dell’Hotel _______ di _______ dal 25
marzo 2024, da parte dell’Albergo _______ di _______ dal 1° aprile 2025 e da
parte dell’Hotel _______ di _______ dal 1° agosto 2025 (cfr. doc. 9; 11; 12; A;
consid. 1.2.; 1.3.).
L’insorgente ha, inoltre, sempre
indicato di ricercare un’occupazione come segretaria d’albergo, ricezionista,
impiegata di commercio o di un call-center e in altre professioni nel settore
dell’accoglienza (cfr. doc. 18; 17).
Ancora nel suo scritto del 7
novembre 2025 ella ha affermato di continuare a cercare un impiego in qualità
di impiegata di commercio e che, se non riuscisse a reperire un posto di
lavoro, la formazione in quale collaboratrice sanitaria potrebbe esserle utile
per trovare un’occupazione in un ambito dove vi è richiesta di lavoratori (cfr.
doc. V).
Per quanto attiene al riferimento
alla LADI in relazione all’obbligo di cercare lavoro al di fuori della propria
professione (cfr. doc. V; 4), giova rilevare che l’art. 17 cpv. 1 LADI, secondo
cui “l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto
dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.
In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno”, non
implica un diritto per l’assicurato di ottenere delle misure inerenti al
mercato del lavoro al fine di permettergli di ricercare un’occupazione al di
fuori della sua professione.
In simili condizioni, il corso in
oggetto non è giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.
Esistono, d’altronde, dubbi anche
dal profilo del miglioramento dell’idoneità al collocamento. La ricorrente, la
quale risulta non avere mai lavorato nel settore sanitario prima del corso _______,
ad eccezione dello svolgimento dello stage d’orientamento assegnatole dall’URC
l’11 dicembre 2024 presso le _______ di _______ dal 16 al 19 dicembre 2024
(cfr. doc. 19), non ha, invero, fatto valere delle prospettive concrete di
assunzione nel settore sanitario che si sarebbero create grazie alla
frequentazione del corso _______.
Il TCA, di conseguenza,
situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la richiesta del
corso individuale, ossia nel mese di luglio 2025 (cfr. doc. 2; consid. 2.5. in
fine), e ritenuti i criteri restrittivi per ottenere il finanziamento di un
corso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve concludere che
a ragione l’URC ha respinto la domanda della ricorrente di assunzione del costo
della formazione quale “Collaboratrice _______” (cfr. STCA 38.2017.45 del 26
ottobre 2027; STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009; STCA 38.2004.43 del 19
gennaio 2005).
Stante quanto precede, la
decisione su opposizione del 9 settembre 2025 impugnata va, pertanto, confermata
2.13
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.31
del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre
2025.
consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA
38.2024.57
del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2024.2
del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.20
del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti