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Decisione

38.2025.6

A torto negate ILR a ditta, dopo accertamenti su rinvio TCA (38.2021.77), per dipendenti che sarebbero stati attivi su un determ. cantiere. Perdita lavoro connessa a pandemia nei mesi da 7 a 9/2021 risultava ancora eccezionale e straordinaria. Essa era computabile analogamente al periodo 4-6/2021

11 giugno 2025Italiano73 min

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.6

rs

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD II-2022

N. 70 pag. 282 segg., questa Corte ha stabilito che nel caso della ditta RI 1

di __________, attiva nella posa d’acciaio d’armatura, a cui la Sezione del

lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile

al 30 giugno 2021 - richieste il 16 marzo 2021 per i propri dipendenti - e che

già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando

la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli

di produzione a causa del Covid, come pure aveva asserito di aver subito una

riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi

8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei

primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, non era possibile

escludere che la perdita di lavoro accusata in particolare con riferimento ad

alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.

Si imponeva, pertanto, un rinvio

degli atti all’amministrazione per chiarire, sentendo segnatamente l’azienda in

questione e i committenti che hanno affidato alla ____________________ (il cui

delegato, __________, è pure l’amministratore unico della RI 1 e i cui

azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due società) la fornitura e la

posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla RI 1, nonché

facendo capo agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la

perdita di lavoro fatta valere dalla ditta di __________ fosse perlomeno

verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.

Il TCA ha precisato che in

seguito la Sezione del lavoro avrebbe determinato nuovamente, tenuto conto, da

un lato, che la perdita di lavoro connessa al cantiere relativo alla __________

di __________ rientrava nel normale rischio aziendale, poiché dovuta a

cambiamenti di progetto, dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio

d’armatura in relazione alla ristrutturazione della __________ di __________

era, per contro, da ricondurre alla pandemia, come ammesso dall’amministrazione

stessa, se la ricorrente avesse diritto a indennità per lavoro ridotto per il

periodo aprile - giugno 2021.

Dopo aver esperito gli

accertamenti indicati nella STCA 38.2021.77 la Sezione del lavoro, il 4 ottobre

2023, ha emesso una decisione nella quale, con riferimento al preannuncio di

lavoro ridotto del 16 marzo 2021, ha sollevato opposizione parziale e

riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30

giugno 2021 limitatamente al personale il cui impiego era previsto sui cantieri

“__________”, “__________” e “__________” (cfr. doc. 10).

Riguardo alla __________ __________

è stato specificato che “la pandemia e le particolarità del cantiere (legato

ad una casa per anziani ospitante persone a rischio) sono legate in maniera

causale al rinvio dei lavori nel 2020 e 2021” (cfr. doc. 10 pag. 5).

1.2. L’11

giugno 2021 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un

ulteriore preannuncio di lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021

(cfr. doc. 4).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto

colpiva tutta l’azienda, e meglio 30 dipendenti e che la perdita di lavoro

probabile era del 50% (cfr. doc. 4 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, quale

causa, “motivi economici: l’azienda vive un momento di grande calo del

fatturato e mancanza di lavoro a seguito del grave momento di incertezza

economica post covid.

Gli investitori sono

preoccupati e tardano a fare partire i lavori già pianificati, inoltre

l’aumento del costo della materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli

di produzione a causa della pandemia, ha ulteriormente posticipato l’inizio di

molti lavori già pianificati. Ci troviamo in un momento storico mai vissuto

prima che non può essere ricondotto a normale rischio aziendale” (cfr. doc.

4 p.to 2.2).

1.3. Con decisione del 15 novembre 2023

la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e riconosciuto il

diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021

limitatamente al personale il cui impiego era previsto sui cantieri “__________”

e “__________”, escludendo che la perdita di lavoro riguardante il cantiere “__________”

di __________ fosse computabile.

Al riguardo è stato rilevato:

" (…) dagli

accertamenti svolti a seguito della STCA 38.2021.77, emerge che la maggior

parte dei cantieri sopra menzionati non hanno subito ritardi o rinvii a causa

della pandemia o del rincaro dell'acciaio d'armatura, ad eccezione dei cantieri

"__________", “__________" e "____________________".

A partire dal 1º luglio 2021 la perdita di lavoro legata al

cantiere "__________", come indicato al precedente considerando, non

ha più carattere eccezionale o straordinario, considerato che i lavori in

questo cantiere sono stati rinviati più volte a causa della pandemia, la prima

volta già nell'anno 2020. Sussiste inoltre una rivalutazione del progetto a

livello strategico-organizzativo della rete di case anziani comunali, il che

rende la realizzazione di tale opera ancora più incerta nel medio termine.

Si può pertanto riconoscere una perdita di lavoro computabile solo

per i cantieri "__________" e "__________".

(…)” (Doc. 11=D)

1.4. La RI 1, rappresentata dall’avv. RA

1, il 14 dicembre 2023, ha interposto opposizione contro la decisione del 15

novembre 2023, facendo valere, innanzitutto, che il diritto alle ILR per il

periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021 è stato negato per il cantiere “__________”

in contraddizione con il provvedimento del 4 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.1.),

in relazione al quale “sulla base dei medesimi accertamenti e delle stesse

identiche premesse, è stata infatti riconosciuta senza riserve la

perdita di lavoro computabile anche i per il cantiere “__________””.

Al riguardo è stata contestata la

motivazione secondo cui la pretesa perdita di lavoro non sarebbe più

eccezionale o straordinaria, asserendo che il fatto che il cantiere sia stato

rinviato due volte a seguito della pandemia è del tutto irrilevante e non

permette di non più ritenere il carattere eccezionale e straordinario della

causa del rinvio, ovvero della pandemia.

Il patrocinatore, per conto della

RI 1, ha precisato che le lettere del 12 marzo e del 30 ottobre 2020,

riguardanti il rinvio del cantiere a data da definire, rispettivamente il

posticipo dello stesso fino ad autunno 2021 da parte della committenza (Città

di __________) sono proprio quelle su cui si è fondata la Sezione del lavoro

per concedere le ILR dal 1° aprile al 30 giugno 2021, sottolineando che il

rinvio fino all’autunno 2021 copriva già anche tutto l’arco di tempo luglio -

settembre 2021.

È stato, inoltre, osservato che

durante entrambi i periodi per i quali la società ha chiesto le ILR

(1°.4.-30.6.2021 e 1°.7-30.9.2021) il cantiere in questione era sospeso a causa

della pandemia e che l’amministrazione stessa ha rilevato che si trattava di un

cantiere particolare, essendo legato a una casa per anziani ospitante persone a

rischio.

L’opponente ha così concluso che

le indennità, come sono state autorizzate per il primo lasso di tempo, devono

essere riconosciute anche per il secondo periodo e che la circostanza che la

pandemia sia perdurata anche nel 2021 non consente certo di considerare che

abbia perso il suo carattere di evento straordinario ed eccezionale, come del

resto confermato dalla Sezione del lavoro che ha riconosciuto le ILR per i

cantieri __________” e “__________” per entrambi i periodi (cfr. doc. 14=E).

Per quanto attiene al fatto che

il progetto relativo alla __________ di ____________________ sarebbe stato

rivalutato dall’opposizione si evince:

" Altra motivazione

assolutamente infondata.

La motivazione scaturisce dalla comunicazione e-mail 5 aprile 2023

dell'UTC di __________, laddove si precisa che "a tutt'oggi"

ossia nel 2023 (quasi due anni dopo il periodo per il quale sono state

richieste le indennità) gli enti preposti stanno rivalutando le proprie scelte

interne. Che successivamente alla pandemia (anni dopo!) il progetto sia stato

messo in discussione, è assolutamente irrilevante in questa sede. La

decisione sulle indennità deve infatti fondarsi esclusivamente sulle cause che

hanno portato (nel 2021) al rinvio dei lavori. In concreto come documentato

agli atti e come riconosciuto dalla stessa Sezione del lavoro la causa del

rinvio è stata esclusivamente la situazione pandemica, oltretutto come già detto

relativa ad un cantiere da aprire presso una casa anziani (!), che ospitava

persone particolarmente a rischio.” (cfr. doc. 14=E)

1.5. La Sezione del lavoro, il 26 marzo

2024, ha interpellato l’Ufficio tecnico comunale (UTC) di __________ come segue:

" 1. Il

committente aveva stipulato un contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria

(trasmettere p.f. eventuale copia del contratto)?

2. Il committente aveva stilato un programma lavori (p.f.

dettagliare la risposta)?

3. La ditta aggiudicataria aveva trasmesso la lista dei lavoratori

impiegati sul cantiere (p.f. dettagliare la risposta)?

4. In caso di risposta negativa alla domanda 1, quali sono le

eventuali pretese (richiesta di risarcimento ecc.) nei confronti del

committente da parte della ditta aggiudicataria, qualora il progetto venisse

abbandonato?” (Doc. 15/2)

Il 9 aprile 2024 la Sezione

edilizia pubblica della Città di __________ ha risposto:

" 1. (…)

No. Il committente non ha stipulato un contratto d'appalto con il

Consorzio __________ (imprese __________ e __________ e __________) al quale ha

aggiudicato la commessa con comunicazione scritta del 29.11.2019.

2. (…)

No. Il committente ha unicamente indicato nel modulo d'offerta

della gara d'appalto "Opere da impresario costruttore - __________"

Presumibile inizio dei lavori di cantiere: indicativamente ottobre 2019".

3. (…)

No. Il modulo d'offerta della gara d'appalto "Opere da

impresario costruttore – __________" prevede che "Prima dell’inizio

dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista

dei lavoratori impiegati sul cantiere. Il committente, per il tramite della

direzione lavori, verifica la lista e la trasmette alle autorità preposte alla

verifica dei contratti di lavoro..."; non essendo mai iniziato il cantiere

il committente non ha mai ricevuto né ha richiesto l'inoltro della lista dei

lavoratori impiegati sul cantiere.

4. (…)

In assenza di un contratto d'appalto il committente ritiene che

qualsiasi pretesa avanzata non potrà essere considerata. La decisione di

aggiudicazione non implica peraltro alcun obbligo in capo al Committente, la

conclusione del contratto non gli può essere imposta nemmeno tramite esecuzione

forzata. La decisione di aggiudicazione autorizza a contrarre, ma solo con

l’aggiudicatario (cfr. STA 52.2015.361 del 7 marzo 201 6 p. 5; DTF 129 / 410

consid. 3; Cassina, 2008, p. 49; n.d.r.: Matteo Cassina, Principali aspetti

del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008).” (Doc. 15/1)

1.6. L’avv. RA 1, per conto della sua

assistita, alla quale è stato trasmesso l’esito dell’accertamento presso l’UTC

di __________ (cfr. doc. 15), il 6 maggio 2024 ha osservato

" (...)

2.La mia cliente ha ricevuto l’incarico in subappalto di messa in

opera di ferro di armatura per il cantiere in oggetto (__________/__________).

È un dato di fatto acquisito e mai messo in discussione in tutte le vostre

decisioni.

Gli aspetti contrattuali a monte (tra il Comune e il Consorzio __________)

sono quindi del tutto irrilevanti ed ininfluenti sotto il profilo del

diritto alle indennità in contestazione. RI 1 aveva un contratto in relazione

ai lavori di sua competenza, posticipati (come a conferme varie già agli atti).

Ciò basta e avanza per accordare le indennità richieste, come avvenuto per il

periodo 01.04.2021/30.06.2021 e come confermato nella vostra decisione

4.10.2023".

3. La mancata sottoscrizione di un contratto (tra il Comune e il

Consorzio __________) che ora emerge dallo scritto del 9.04.2024 dell’UTC di __________,

benché le opere siano state aggiudicate in data 29.11.2019, è irrilevante in

quanto pura formalità. Lo stesso UTC di __________ nei suoi scritti del

12.3.2020 e 30.10.2020 al Consorzio (agli atti) dava infatti per scontata

l’attribuzione dei lavori al Consorzio __________ e faceva riferimento solo

alla data di inizio lavori, posticipata a dipendenza dell’emergenza sanitaria.

4. In ogni caso si chiede esplicitamente che al Comune di __________

vengano poste le seguenti domande complementari:

premesso che i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio __________

con comunicazione 29.11.2019, che il modulo di offerta indicava quale

presumibile data di inizio dei lavori indicativamente ottobre 2019 e che nel

suo scritto del 12.3.2020 il Comune parlava di "prossima apertura del

cantiere";

nei primi mesi del 2020:

- il processo di finalizzazione del contratto è stato

temporaneamente sospeso solo a causa della pandemia COVID 19?

- cosa mancava concretamente (informazioni - documenti - ecc. )

per formalizzare il contratto?

- se non fosse sopraggiunta la pandemia COVID 19, il processo

di formalizzazione del contratto sarebbe continuato?

- in definitiva, tenuto conto delle esigenze di allora del

Comune – inizio lavori ancora nel 2019 – il contratto di appalto sarebbe stato

formalizzato se non fosse sopraggiunta la pandemia COVID 19?

5. Inoltre, si chiede che il Comune di __________ abbia a produrre

copia della comunicazione/lettera di aggiudicazione della commessa al Consorzio

__________ di data 29.11.2019 citata nel suo scritto 9.04.2024.” (Doc. 17)

1.7. La Sezione edilizia pubblica della

Città di __________, a cui sono stati sottoposti i quesiti della RI 1 (cfr.

doc. 18/1), il 16 maggio 2024, ha affermato:

" 1. (…)

L'emergenza sanitaria ha spinto il

Committente a sospendere le fasi di progettazione esecutiva e le susseguenti

fasi di realizzazione.

2. (…)

Dopo l’aggiudicazione al Consorzio __________ avvenuta in data

29.11.2019 non sono stati intrapresi contatti fra Committente, progettisti e

aggiudicatari necessari a definire i termini esecutivi dell’opera.

A seguito della crescita in giudicato dell’aggiudicazione e prima

della firma del contratto, il Committente con i progettisti avrebbe dovuto

concretizzare la propria documentazione esecutiva definitiva discutendola e

ottimizzandola con l’aggiudicatario, chiarire l’organizzazione di cantiere, lo

svolgimento delle diverse tappe (nuovo e edificio esistente) e non da ultimo

l’aggiudicatario avrebbe dovuto confermare al Committente i propri

subappaltanti.

3. (…)

Sì, previa espletazione di quanto elencato alla risposta nº 2.

4. (…)

L'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore è avvenuta

in data 29.11.2019 con termini di crescita in giudicato che sarebbero scaduti

ad inizio 2020. È ipotizzabile che la formalizzazione del contratto sarebbe

avvenuta nel corso della primavera 2020.”

(Doc. 19/1)

1.8. Nel frattempo il Consorzio __________

(__________ e __________), il 10 maggio 2024, a seguito della richiesta

dell’amministrazione volta a sapere se dopo l’aggiudicazione dell’appalto

fossero stati stipulati dei contratti di subappalto con la RI 1 e/o con la __________

per la fornitura e la posa di acciaio d’armatura (cfr. doc. 19/4), da una

parte, ha riferito di non avere concluso alcun contratto d'appalto, in quanto

un tale contratto normalmente viene stipulato in corrispondenza dell'inizio dei

lavori che, a tutt'oggi, non hanno ancora preso avvio.

Dall’altra, è stato confermato

che il subappaltatore per le opere di posa di acciaio d’armatura è la ditta RI

1 (cfr. doc. 19/3).

1.9. Il 28 maggio 2024 la Sezione del

lavoro ha inviato all’avv. RA 1 gli scritti del 7 e 8 maggio 2024 indirizzati

al Consorzio __________ e all’UTC di __________, nonché le relative risposte

del 10 e 16 maggio 2024 (cfr. consid. 1.6.; 1.7.; 1.8.; doc. 19).

Inoltre, a fronte della

documentazione allegata e dei ripetuti rinvii dei lavori sul cantiere Casa

anziani __________, è stato chiesto al rappresentante della ditta interessata

di indicare per quale motivo la ditta RI 1, il 22 marzo 2021, abbia stipulato

un contratto di subappalto con la ditta __________, considerato che il

contratto principale tra il committente e l’aggiudicatario Consorzio __________

non era ancora stato sottoscritto (cfr. doc. 19).

Il legale, il 14 giugno 2024, ha

confermato integralmente quanto esposto nello scritto del 6 maggio 2024 (cfr.

consid. 1.6.) e ha sottolineato, da un lato, che il Comune di __________ “non

mette assolutamente in discussione, ma dà per scontata, la formalizzazione del

contratto (se non vi fosse stata la pandemia) e formula solo un’ipotesi sulla

relativa data”.

Dall’altro, che il fatto che la

formalizzazione del contratto fosse pacifica è dimostrato dallo scritto del 12

marzo 2020 del Comune al Consorzio __________, ritenuto che proprio nel periodo

in cui si è manifestata la prima ondata di Covid, l’autorità comunale non faceva

riferimento ad aspetti contrattuali, ma all’inizio del cantiere.

In relazione alla domanda posta

dall’amministrazione, è stato puntualizzato che sulla base del contratto di

subappalto, che è agli atti della Sezione del lavoro dal 31 maggio 2021, sono

già state riconosciute ILR alla RI 1 per il periodo aprile - giugno 2021 con

decisioni formali cresciute in giudicato.

È stato, altresì, asserito che,

mentre la sottoscrizione del contratto di appalto tra il committente (Comune di

__________) e il Consorzio __________ era una mera formalità, il contratto di

subappalto di fornitura del ferro di armatura del 22 marzo 2021 stipulato tra

la RI 1 e la __________ è stato redatto per poter essere pronti a iniziare i

lavori non appena la pandemia lo avesse concesso. Al riguardo è stata prodotta

copia di un manoscritto del 9 giugno 2020 (cfr. doc. 20/1), steso dal signor __________

dell'impresa __________ e controfirmato da quest’ultimo e da __________ della ____________________

con il quale era già stata concordata Ia fornitura e posa di acciaio di

armatura segnatamente per il Cantiere “__________” con tanto di prezzo alla

tonnellata e il numero di tonnellate da fornire e posare.

L’avv. RA 1 ha, infine, indicato

che, fondandosi su tali preesistenti accordi specifici, il 22 marzo 2021 è

quindi stato formalizzato il contratto di subappalto tra __________ e RI 1, già

concordato in precedenza e steso poi per iscritto solo per mera formalità in

quanto richiesto a livello amministrativo nell’ambito della delibera dei lavori

(cfr. doc. 20).

1.10. L’amministrazione, il 17 giugno

2024, ha contattato la ditta __________, domandandole, considerato che non

aveva stipulato alcun contratto di subappalto, per quale ragione il 9 giugno

2020 sia stato redatto un verbale (accordo) per la fornitura del materiale,

visto che lo scritto della Città di __________ del 12 marzo 2020 rinviava il

cantiere __________ __________ di __________ a data da definire (cfr. doc. 21).

L’impresa __________, il 20

giugno 2024, ha ribadito che il contratto di subappalto viene formalizzato al

momento della conferma dell'inizio dei lavori da parte del committente e ha

affermato che "(...) Il documento trasmessoVi dalla RI 1 e allegato

alla Vostra sopracitata richiesta di informazioni non è un contratto di

appalto, ma semplicemente una lista di vari cantieri che si presumeva a quella

data avrebbero dovuto iniziare nei mesi successivi con la fissazione del

relativo prezzo. Nella lista del 9 maggio (recte: giugno) 2020 era stato

inserito anche il cantiere della __________ di __________ in quanto a tale data

il cantiere era stato rinviato ma non annullato, come da lettera della Città di

__________ del 12 marzo 2020 già in vostro possesso. Conseguentemente a quella

data ritenevamo che il cantiere avrebbe preso avvio nei mesi successivi e

avremmo quindi poi formalizzato il relativo contratto di subappalto con il

prezzo concordato (...)". (Doc. 22)

1.11. Il 14 agosto 2024 il patrocinatore

di ha contestato quanto asserito nello scritto del 20 giugno 2024 dall’impresa

__________, ossia che il verbale manoscritto del 9 giugno 2020 non sarebbe un

contratto di appalto, ritenendo al contrario che lo stesso contenga tutti gli

elementi essenziali di un contratto di appalto.

Il medesimo, inoltre, ha rilevato

che il Consorzio ha confermato la sua tesi, ovvero che "ancora in data

9 giugno 2020, tutti davano per scontata l’aggiudicazione dei lavori da

parte del Comune al Consorzio __________, il quale riteneva "che il

cantiere avrebbe preso avvio nei mesi successivi". Mancava solo

l'indicazione della data di inizio dei lavori. Come ben specifica il Consorzio

nel suo scritto tale cantiere non era stato affatto annullato, ma bensì semplicemente

rinviato (oltretutto proprio a causa del COVID).

Da qui accordi già pattuiti

tra il Consorzio __________ e __________ per la fornitura del materiale

necessario per iniziare i lavori. (...)" (Doc. 24)

1.12. La Sezione del lavoro, con decisione

su opposizione 4 dicembre 2024, ha confermato il provvedimento del 15 novembre

2023 concernente il lasso __________ (cfr. consid. 1.3.), motivando come segue:

" (…)

5. Preliminarmente si rileva che tutte le affermazioni del

rappresentante della RI 1 relative all'asserita volontà dell'amministrazione di

volere rifiutare, senza motivo, le indennità in parola poiché riconosciute, in

precedenza alle stesse condizioni, sono prive di fondamento. Infatti, anche se

fosse stata erroneamente riconosciuta l'indennità per lavoro ridotto per il

periodo dal 1. Aprile 2021 al 30 giugno 2021 il principio della legalità di una

decisione prevale sull'applicazione uniforme del diritto (cfr. STF C 237/06 del

6 marzo 2007, consid. 3.3). Infatti, i requisiti della straordinarietà e dell'imprevedibilità

sono fondamentali per il riconoscimento del lavoro ridotto, diversamente la

perdita di lavoro sarebbe ascrivibile al normale rischio aziendale e in quanto

tale non computabile (cfr. art. 33 LADI e p.to 2). Non vi è dunque nessuna

incoerenza o ricerca da parte dell'UG di volere "a tutti i costi

respingere la richiesta", ma vi è solo la volontà di applicare

correttamente il diritto.

Nel caso concreto, a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla prima

domanda di lavoro ridotto, non è più possibile considerare computabile la

perdita di lavoro annunciata dall'interessata, per il periodo dal 1. luglio

2021 al 30 settembre 2021. L'opponente dopo 15 mesi avrebbe potuto e dovuto

attivarsi, cercando altri lavori, in ossequio all'obbligo di diminuire il danno

causato all'assicurazione contro la disoccupazione. L'impresa non doveva

continuare a focalizzarsi sul cantiere __________, __________ e questo a

prescindere dal motivo (pandemia), ma in ragione del fatto che l'aggiudicazione

non fornisce una garanzia di conclusione del contratto. Infatti, le ditte sono

a conoscenza di questa procedura come emerge chiaramente dalla risposta del 20

giugno 2024 del Consorzio, il quale ha osservato quanto segue: "(...)

siamo a riconfermarVi che il contratto di subappalto viene da noi formalizzato

con la ditta subappaltatrice al momento della conferma da parte del Committente

dell’inizio dei lavori in quanto talvolta, come d'altronde accaduto nel caso __________

di __________, il mandato viene posticipato, sospeso o addirittura annullato"

(n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

Di conseguenza le imprese sono a conoscenza del fatto che le

aggiudicazioni non garantiscono la conclusione del contratto, ma possono venire

annullate. Pertanto, dopo il primo rinvio, anche se a causa della pandemia, in

ossequio al proprio obbligo di diminuire il danno causato all'assicurazione

contro la disoccupazione, l'interessata, avrebbe potuto e dovuto cercare altri

lavori. Infatti, nel ramo edile, a differenza ad esempio della ristorazione, vi

erano stati degli allentamenti delle restrizioni già dal 20 aprile 2020 (cfr.

ris. gov. 1827 del 15 aprile 2020).

Pertanto, a fronte dei rinvii da parte del Comune di __________,

dovuti sì alla pandemia, ma che potevano avvenire anche per altri motivi, come

poi in effetti si è verificato successivamente (cambio di progetto), l'impresa

poteva e doveva cercare altri lavori - considerati gli allentamenti per

l'edilizia di cui sopra - e non doveva continuare a concentrarsi sul cantiere __________.

Dopo 15 mesi dall'inizio della pandemia, non è più possibile ritenere la

perdita di lavoro straordinaria ed inevitabile.

6. In conclusione, nella presente fattispecie non emergono

circostanze straordinarie e i motivi invocati quale causa della perdita di

lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro

invocata, indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, non è computabile

(cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6. con relativi

riferimenti). Come visto sopra (p.to 2.), laddove la perdita di lavoro sia

dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, fluttuazioni

della cifra d'affari anche superiori ai 25% non giustificano la concessione

delle indennità per lavoro ridotto.

Pertanto, non appare adempiuto uno dei presupposti cumulativi di

cui all'art. 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro

ridotto (perdita di lavoro computabile) e le osservazioni e obiezioni sollevate

con l'opposizione in esame non permettono dì giungere ad una conclusione

diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.” (Doc. B)

1.13. Contro la decisione su opposizione

del 4 dicembre 2024 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa

e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 (anche) per il cantiere “__________” (cfr. doc. I

pag. 10-11).

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha addotto segnatamente che RI 1 ha ricevuto l’incarico in

subappalto di messa in opera di ferro di armatura per il cantiere __________ di

__________ e che gli aspetti contrattuali a monte (tra il Comune e il Consorzio

__________) sono del tutto irrilevanti e ininfluenti dal profilo del diritto

alle ILR. In proposito è in ogni caso stato osservato che la mancata

sottoscrizione di un formale contratto di appalto tra il Comune e il Consorzio,

benché le opere siano state formalmente aggiudicate il 29 novembre 2019 è

irrilevante, in quanto pura formalità, come risulta dagli scritti del 12 marzo

e del 30 ottobre 2020 dell’UTC di __________ che dava per scontata

l’attribuzione dei lavori al Consorzio ____________________ __________ e faceva

riferimento solo alla data di inizio lavori, posticipata a dipendenza

dell’emergenza sanitaria.

Il patrocinatore dell’insorgente

ha evidenziato che ciò trova conferma nello scritto del Comune di __________

del 16 maggio 2024 (cfr. consid. 1.7.).

Egli ha poi specificato, da una

parte, che per iniziare i lavori, che per il Comune di __________ erano urgenti

(visto che il modulo di offerta indicava quale presumibile data di inizio dei

lavori già ottobre 2019 e che nello scritto del 12 marzo 2020 il Comune

menzionava ancora una “prossima apertura del cantiere”) ci voleva il

materiale necessario, in particolare il ferro di armatura, per cui sia il

Consorzio __________ che i subappaltanti si erano attivati per poter iniziare i

lavori di rispettiva competenza non appena permesso dalla pandemia.

Dall’altra, che nel successivo

scritto del 30 ottobre 2020 il Comune ha riconfermato il tutto, posticipando

l’inizio dei lavori a causa della pandemia almeno fino all’autunno 2021,

periodo successivo a quello per il quale sono richieste le ILR negate nel

provvedimento impugnato.

È stato, perciò, concluso che

nulla può essere ritenuto a scapito della RI 1 ricorrente a motivo che il

contratto formale di appalto non era ancora stato formalizzato, ciò peraltro

proprio a causa della pandemia che non permetteva di stabilire la data di

inizio dei lavori.

L’avv. RA 1 ha, in seguito,

asserito che l’intenzione del Comune, emersa anni dopo, ovvero nel 2023, di

rivalutare le proprie scelte interne di ordine strategico e di opportunità non

può avere alcuna rilevanza nell’ambito della presente procedura, poiché

determinanti sono i fatti intercorsi fino alla data della richiesta delle

indennità (11 giugno 2021), quando il rinvio dei lavori era esclusivamente

dovuto alla pandemia.

Nel ricorso è stato censurato il

fatto che per l’amministrazione in relazione al periodo luglio - settembre 2021

difetterebbero i presupposti di straordinarietà e imprevedibilità, ammessi

invece nella decisione del 4 ottobre 2023 per il lasso di tempo aprile - giugno

2021, sottolineando che nessun elemento oggettivo consente di differenziare la

situazione fino a giugno 2021 da quella dei tre mesi successivi, considerato

che i dati di fatto sono rimasti esattamente gli stessi, ossia il cantiere __________

di __________ sospeso a dipendenza della pandemia.

Il rappresentante della RI 1 ha

aggiunto che l’ultima comunicazione in ordine di data del Comune di __________

era la lettera del 30 ottobre 2020, con cui l’inizio del cantiere era stato

posticipato a data da definirsi, almeno fino all’autunno 2021, ovvero a una

data successiva al periodo per il quale sono state richieste le ILR in

discussione.

È stato, poi, precisato che il

tempo trascorso a cui ha fatto riferimento la Sezione del lavoro, e meglio i 15

mesi dall’inizio della pandemia, avrebbe pertinenza per commesse assunte dopo

15 mesi dall’inizio della pandemia, ma non può essere invocato per lavori

deliberati fin dal 2019 da parte del Comune di __________. Al riguardo è stato

puntualizzato che del resto l’amministrazione con decisione del 4 ottobre 2023

riferita allo stesso cantiere e alla stessa fattispecie ha pacificamente

concesso le ILR da aprile a giugno 2021 anche se era trascorso più di un anno

dall’inizio della pandemia e con decisione del 15 novembre 2023, alla quale ha

fatto seguito l’opposizione sfociata nella decisione su opposizione __________”,

benché in relazione a un periodo successivo di 15 mesi per rapporto all’inizio

della pandemia (cfr. doc. I).

1.14. La Sezione del lavoro, con risposta

del 5 febbraio 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc III).

1.15. Il 3 marzo 2025 l’avv. RA 1, per

conto della propria assistita, ha presentato alcune osservazioni e della

documentazione (cfr. doc. IX; G1-3).

1.16. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 24 marzo 2025 (cfr. doc. XI).

1.17. Il rappresentante dell’insorgente,

il 3 aprile 2025, ha contestato integralmente il contenuto dello scritto del 24

marzo 2025 dell’amministrazione e ha riconfermato tutte le censure già

sollevate dalla sua cliente.

Egli ha comunque osservato che è

notorio che il rincaro dell’acciaio d’armatura intervenuto negli anni in

questione era dovuto esclusivamente alla pandemia Covid (cfr. doc. XIII).

1.18. Il 7 aprile 2025 la Sezione del

lavoro ha precisato che “nel caso del rincaro dei prezzi dell’acciaio, se è

vero che la pandemia ha avuto degli effetti sugli stessi, è altrettanto vero

che tali effetti si sono verificati in un secondo momento (Preannuncio del 16

marzo 2021). Pertanto, il relativo aumento dei prezzi, all’inizio, era da

considerare improvviso e straordinario, mentre la pandemia in quanto tale,

visto il tempo nel frattempo trascorso, non poteva più essere ritenuta

improvvisa e straordinaria, come lo era invece stata al momento n cui si è

diffusa (marzo 2020)” (cfr. doc. XV).

1.19. Il doc. XV è stato trasmesso per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia

riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

favore dei propri dipendenti in relazione al cantiere “__________” di __________

per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2021.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non

hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI

precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati

ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie

prime o merci;

b. il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie

d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una

perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR valida nel periodo in questione, la Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile (cfr. G15; n.d.r.: modifica gennaio 2022). Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti

per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di

prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente.

(…)

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano). (…)”.

2.4

Nel quadro delle misure prese dal

Consiglio federale nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione in

relazione alla pandemia da coronavirus (Covid-19), la SECO ha redatto delle

direttive destinate a precisare le condizioni di concessione delle prestazioni

LADI in tale contesto.

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…)

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora

il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il

diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha

sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto

segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite

di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto

immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Cfr.

pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti

la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

Al

riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a

decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022,

precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere

in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06

«Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La

Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13

“adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.

La Direttiva 2023/02 “adeguamenti

delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023, che ha preso il

posto della Direttiva 2022/13, è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le direttive amministrative - come

la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_79/2024

del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del

2.

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF

148.

V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

17.

pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del

17.

aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2.,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17

marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

È altresì utile evidenziare che

va fatto riferimento alla versione delle direttive valida al momento in cui

l’autorità amministrativa competente era chiamata a emettere una decisione

(sempre che l’autorità dovesse tenere in considerazione le pertinenti direttive

in quanto agevolavano un’interpretazione delle disposizioni

legali applicabili giustificata in un caso di specie). Dei complementi

ulteriori delle stesse possono entrare in linea di conto, segnatamente qualora

permettano di trarre delle conclusioni in merito a una prassi amministrativa

già applicata in precedenza (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 17 pag. 57; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

2.6

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il

Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto

strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è

quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.

Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 2.3.; STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022

ALV Nr. 17 pag. 57 e già citata, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il

TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La

nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton

Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno

sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano

aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati

significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i

singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel

segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché

pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta

alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il

Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

L’Alta

Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le

ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi

prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020

era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a

tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili

condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite

la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per

avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il

TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale

aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non

avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di

apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il

Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione

degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e

non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra,

che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato

un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la

pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di

conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito

che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1

lett. b LADI.

Con giudizio 8C_273/2022 dell’8

febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 4 pag. 106 segg., l’Alta Corte ha

confermato la sentenza del TCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 relativa a un

diniego del il diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 nei confronti di una società che gestisce tre

saloni di parrucchiere, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due

collaboratori licenziatisi), quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro

lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un

periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto

la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita

di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia.

Il Tribunale federale,

condividendo, quindi, la conclusione di questo Tribunale secondo cui la perdita

di lavoro preannunciata risultasse da circostanze ascrivibili al normale

rischio aziendale, ha statuito che era irrilevante a quel punto chinarsi sulla

censura relativa ad una diminuzione della cifra d'affari.

In una sentenza 8C_216/2023 del

13.

settembre 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 56 pag. 326, il Tribunale

federale ha statuito che rettamente il TCA ha confermato il

diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22

agosto al 20 settembre 2022 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti di

una società, la cui attività consisteva nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul

confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle

derrate tra i due paesi, in particolar modo del prezzo di vendita della

benzina.

La perdita di

lavoro lamentata era, in effetti, da ricondurre al normale rischio aziendale.

Il taglio delle

accise sul carburante introdotto dalle Autorità italiane nel marzo 2022 e

perdurato fino alla fine del medesimo anno, benché non fosse una circostanza

ordinaria, non era sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata

denotasse un carattere eccezionale o straordinario.

Visto che il genere di attività esercitato

dalla ricorrente era particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla

variazione del prezzo della benzina, era possibile partire dal presupposto,

conformemente a quanto stabilito nella sentenza C 155/93

del 30 maggio 1995, che,

di principio, una misura politico-legislativa che incide su tale parametro

(così come un'alterazione del mercato valutario) sia parte integrante della

strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale.

Non

basta, come invece sembrava pretendere la ricorrente, il semplice fatto che

l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio

sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere

eccezionale e straordinario.

Ininfluente si è

poi rivelata l’asserzione secondo cui vi sarebbe

stato un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in

Ucraina e che esso sarebbe stato evidente e oggettivo, siccome,

indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera

(in particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in

Ucraina), non era possibile escludere che il provvedimento italiano fosse stato

mantenuto a causa di altre circostanze. Ad ogni modo decisivo era il fatto che

la perdita di lavoro fosse dovuta alla misura politico-legislativa in quanto

tale. In un modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda

transfrontaliera, come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto

della possibile adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento

prolungato) che incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta.

Nemmeno

la richiesta sussidiaria dell’insorgente di beneficiare delle indennità per

lavoro ridotto quale caso di rigore era fondata, poiché, nonostante le

direttive della SECO indichino che il taglio delle accise disposto dalle

Autorità italiane sarebbe stato da considerare come un provvedimento delle

autorità ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non poteva

essere riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art.

33.

cpv. 1 lett. a LADI, e quindi, in concreto, del fatto che tale misura

rientrasse nel normale rischio aziendale.

Con giudizio STF 8C_361/2023 del

5.

gennaio 2024 l’Alta Corte ha deciso nei confronti di una società attiva nel

settore del commercio di commestibili e vini con hotel e ristoranti che nel

mese di maggio 2022 la perdita di lavoro annunciata non era più dovuta alle

misure contro il Covid, abrogate nel febbraio 2022, bensì a cambiamenti

strutturali (modifiche nelle abitudini dei clienti) necessitanti di

adattamenti. I motivi della perdita di lavoro rientravano, quindi, nei normali

rischi aziendali.

Cfr. pure STF 8C_529/2023 del 17

aprile 2024 (diniego del diritto a ILR a una società che nel periodo delle

restrizioni sanitarie per limitare la diffusione del Covid tra marzo a luglio

2021.

ha chiuso il proprio hotel con ristorante per procedere a lavori di

rinnovo dell’edificio) e STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 (confermato

rifiuto ILR a una società individuale attiva nel settore finanziario, bancario,

nonché della gestione patrimoniale e consulenza, la quale aveva chiesto le

indennità a favore di un dipendente, non essendo stato registrato un fondo,

poiché gli investitori dell’est, a causa delle chiusure Covid, non avevano

potuto venire in Svizzera per firmare il contratto e aprire un conto bancario di

persona, come prevedevano le loro usanze. Il TF ha evidenziato che la perdita

di lavoro del dipendente era dovuta a ragioni culturali e quindi non a motivi

economici, né era inevitabile).

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022 questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

Con giudizio 38.2022.8 dell’11

luglio 2022 questa Corte ha deciso che a torto a una società attiva

nell'organizzazione di eventi musicali erano state rifiutate le ILR. Dopo aver

rilevato che in quel caso di specie la perdita di lavoro fatta valere dalla

società ricorrente non dipendeva da motivi economici secondo l’art. 32 cpv. 1

LADI, nel senso di un calo della domanda e che quale fondamento per la

richiesta di ILR entra, dunque, in linea di conto la clausola dei casi di

rigore di cui agli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI, il TCA ha osservato che,

anche se al momento in cui sono stati assunti i dipendenti dell’azienda, nel

dicembre 2020, e quando gli stessi hanno iniziato effettivamente la loro

attività, al più presto nel mese di febbraio 2021 le grandi manifestazioni

erano vietate, non era ancora escluso che l’edizione 2021 dell’evento, potesse

svolgersi.

È stato, così, indicato che la

società era legittimata a essere pronta con il personale necessario, peraltro specialista

del settore che per anni ha contribuito alla buona riuscita dell’evento, per programmarlo

e prepararlo.

Questo Tribunale ha, pertanto,

concluso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro relativa,

perlomeno, ad alcuni dei collaboratori specialisti non fosse evitabile (art. 51

cpv. 1 OADI).

Gli atti sono stati,

conseguentemente, rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio.

Infine

in una sentenza 38.2024.12 dell’8 luglio 2024, massimata e parzialmente pubblicata

in RtiD I-2025 N. 73, il TCA ha stabilito che nel caso di una

ditta, attiva nell’ambito dello stampaggio di materie plastiche per clienti nazionali

e internazionali, a cui era stato negato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto a favore di diciassette dei propri dipendenti per il periodo 1°

dicembre 2023 - 29 febbraio 2024, gli atti andavano rinviati alla Sezione del

lavoro per ulteriori accertamenti, siccome le carte processuali non

permettevano di stabilire se la perdita di lavoro annunciata dalla società

ricorrente in questione fosse computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b LADI), e

meglio se i motivi addotti per giustificare la stessa rientrassero nel normale

rischio aziendale o meno, come pure se fosse ancora, oppure no, probabilmente

temporanea (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

In proposito è

stato evidenziato che, in effetti, da una parte, già nei periodi

precedenti al novembre/dicembre 2023, e meglio dalla seconda metà 2022, la

ditta ricorrente aveva rilevato un brusco calo della cifra d’affari con

riferimento alla congiuntura internazionale e a un rallentamento degli

ordinativi.

Inoltre l’insorgente, per la

natura stessa dell’attività esercitata, dipendente dalla domanda delle aziende

clienti, era costretta ad assorbire le fluttuazioni del volume di lavoro di

queste ultime, cosicché le oscillazioni potevano apparire far parte dei rischi

operativi della ricorrente, a meno che non si fosse stati confrontati con

circostanze eccezionali che permettessero di concludere che la perdita di

lavoro fosse ascrivibile a una causa straordinaria.

Dall’altra parte, tuttavia,

in relazione al preannuncio di novembre 2023 era stato fatto valere che negli

ultimi mesi del 2023 la società ricorrente aveva subito un sensibile, repentino

e inaspettato calo della cifra d’affari (di oltre il 25% rispetto alla media

degli ultimi quattro anni, 2019-2023), principalmente a causa di un forte

rallentamento della domanda, poiché molti clienti erano a loro volta in

condizioni di difficoltà legate alla situazione congiunturale.

Nel novembre 2023 l’economia svizzera era, d’altronde, entrata in una fase di ristagno.

2.7

Nel caso concreto questa Corte è

chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di indennità per lavoro ridotto

dell’11 giugno 2021 per il periodo luglio – settembre 2021 (cfr. consid. 1.2.;

1.3.; 2.1.).

Relativamente al concetto di

normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.

consid. 2.2.), il TCA evidenzia che il Tribunale federale, nella sentenza

8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 5.1.2.1., pubblicata in RtiD I-2024

N. 56 pag. 326, citata sopra, ha rievocato quanto segue:

" (…)

Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle

che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque

prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità

non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo

d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento

alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale

contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V

498.

consid. 1 e 3; per il tutto, cfr.

sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2; 8C_291/2010

del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris

Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito:

Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag.

2412.

n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se

le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un

diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25

luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit.,

pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin,

Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).

È utile,

inoltre, ricordare che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni

modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite

di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla

pandemia (cfr. consid. 2.4.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021

dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.6.).

2.8

Il

TCA ricorda innanzitutto che “RI 1, di cui __________ è

amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa dell’acciaio

d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che ha per scopo

segnatamente “il commercio, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la

lavorazione e la messa in opera di materiali da costruzione, di macchinari ed

accessori, di manufatti, di istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e

di prodotti, di qualsiasi provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle

costruzioni, nonché l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)”

e di cui __________ è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________

è il vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il

delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato

indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di

maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).

La __________ assume la

commessa globale dai clienti/committenti (…)” (STCA 38.2021.77 dell’11

aprile 2022 consid. 2.10.).

Per quanto attiene al cantiere __________

di __________, da un messaggio di posta elettronica del 5 aprile 2023 inviato

dal vicedirettore dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) costruzioni e

pianificazione del Comune di __________lla Sezione del lavoro - Ufficio

giuridico si evince che la Città di __________, il 29 novembre 2019, ha

aggiudicato al Consorzio __________ di __________ (imprese di costruzioni ____________________

- __________ __________) l’appalto per le opere da impresario costruttore

relative all’ampliamento e alla ristrutturazione della __________ di __________

(cfr. doc. 13/1; 19/1bis) e che la ditta RI 1 era stata indicata, il 26 agosto

2019.

(cfr. doc. 19/3bis), dall’offerente Consorzio __________ come

subappaltante per le opere “posa ferro d’armatura” (cfr. doc. 13/1).

Il 10 maggio 2024 il Consorzio ha

affermato che non era stato stipulato un contratto di subappalto per la

fornitura e/o la posa di acciaio d’armatura, in quanto un tale contratto

normalmente viene concluso in corrispondenza all’inizio dei lavori, che fino a

quel momento non erano stati avviati (cfr. doc. 19/3).

In effetti il 12 marzo 2020 il

Municipio di __________, in accordo con l’UTC e con la direzione dell’Ente __________

__________ (__________), ritenuta l’emergenza sanitaria vigente a quel momento,

ha autorizzato il posticipo a data da definire dell’inizio del cantiere della __________

di __________ (cfr. doc. 13/3), che avrebbe dovuto presumibilmente prendere

avvio nell’ottobre 2019 (cfr. doc. 15/1).

Il 30 ottobre 2020 il Municipio,

anche alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, ha poi approvato la

decisione dei suoi servizi e della direzione di __________ di nuovamente

posticipare l’inizio del cantiere in questione almeno fino all’autunno 2021

(cfr. doc. 13/4).

In ogni caso con il manoscritto

del 9 giugno 2020, steso dal signor __________ dell'impresa __________ e

controfirmato da quest’ultimo e da __________ della __________, era già stata

concordata Ia fornitura e posa di acciaio di armatura segnatamente per il

Cantiere “__________” con il prezzo alla tonnellata e il numero di tonnellate

da fornire e posare (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).

Inoltre il 22 marzo 2021 __________

e RI 1 avevano concluso un contratto di subappalto avente per oggetto la messa

in opera tondo d’armatura relativamente alla __________ __________ di __________

(cfr. doc. 19/5).

È vero che il contratto di

appalto tra la Città di __________ e il Consorzio __________, dopo

l’aggiudicazione del novembre 2019, non era stato concluso (cfr. doc. 15/1),

tuttavia, in primo luogo, la Sezione edilizia pubblica di __________, il 16

maggio 2024, ha dichiarato che le fasi di progettazione esecutiva e le

susseguenti fasi di realizzazione erano state sospese a causa dell’emergenza

sanitaria e che era ipotizzabile che la formalizzazione del contratto di

appalto sarebbe avvenuta, se non fosse sopraggiunta la pandemia Covid 2019, nel

corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1).

In secondo luogo, secondo quanto

affermato dal rappresentante della ricorrente, il contratto di subappalto per

la fornitura dell’acciaio d’armatura è comunque stato stipulato il 22 marzo

2021.

per poter cominciare i lavori di rispettiva competenza non appena la

pandemia lo avesse permesso (cfr. doc. 20).

D’altronde, come visto, il 9

giugno 2020 l'impresa __________ e __________ avevano già concordato la

quantità e il prezzo dell’acciaio di armatura da fornire e posare segnatamente

per il Cantiere “__________” (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).

Come già esposto nei fatti (cfr.

consid. 1.1.), dalla STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, cresciuta in

giudicato incontestata, e più precisamente dal consid 2.12. concernente il

periodo aprile - giugno 2021 emerge che “relativamente alla mancata posa

dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla ristrutturazione della

__________ di __________ da parte della ricorrente, a cui la __________ ha

subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro è, quindi,

da ricondurre alla pandemia. La Sezione del lavoro, al riguardo, nella

decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…) per il

cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in

quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5)”.

La parte resistente, infatti, con

decisione del 4 ottobre 2023 (cfr. doc. 10), in riferimento al preannuncio di

lavoro ridotto del 16 marzo 2021, ha sollevato opposizione parziale e ha

riconosciuto all’insorgente il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°

aprile al 30 giugno 2021, in particolare a favore del personale il cui impiego

era previsto sul cantiere “__________”, precisando che “la pandemia e le

particolarità del cantiere (legato ad una __________ ospitante persone a

rischio) sono legate in maniera causale al rinvio dei lavori nel 2020 e 2021”

(cfr. doc. 10 pag. 5; consid. 1.1.).

Riguardo all’ulteriore

preannuncio dell’11 giugno 2021 relativo all’arco di tempo a decorrere dal 1°

luglio 2021 (cfr. consid. 1.2.), l’amministrazione, però, il 15 novembre 2023

ha emesso un provvedimento, confermato dalla decisione su opposizione del 4

dicembre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.12.), nel quale, pur ribadendo che il

rinvio dei lavori nel 2020 e 2021 alla “__________” di __________ era legato

alla pandemia e alla particolarità del cantiere, trattandosi di una casa

anziani ospitante persone a rischio, ha escluso che la perdita di lavoro

attinente fosse computabile, in quanto, da un lato, non più eccezionale o

straordinaria, ritenuto che i lavori erano stati rinviati più volte a causa

della pandemia, la prima volta già nell'anno 2020.

Dall’altro, sussisteva inoltre

una rivalutazione del progetto a livello strategico-organizzativo della rete di

case anziani comunali, il che rendeva la realizzazione di tale opera ancora più

incerta nel medio termine (cfr. doc. 11=D; consid. 1.3.).

2.9

Questo Tribunale, dopo aver

ponderato tutti gli elementi fattuali del caso in esame esposti nei fatti e al

precedente considerando, ritiene che il modo di operare dell’amministrazione

non possa essere avallato.

Dapprima va ricordato che l'esame

inerente al diritto all'indennità per lavoro ridotto deve avvenire in modo

prospettico, ossia ponendosi al momento in cui l’amministrazione doveva

emettere la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto (cfr. STF 8C_468/2022 del 28 novembre 2023

consid. 7.1., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 7 pag. 25; STCA 38.2021.100

del 21 marzo 2022 consid. 1.6., parzialmente pubblicata in RtiD II-2022 N. 72

pag. 298 segg.).

Allorché la ditta ricorrente ha

inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 (che faceva

seguito a quello del 16 marzo 2021, oggetto della STCA 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, cresciuta in giudicato in contestata e sfociata nella decisione

della Sezione del lavoro del 4 ottobre 2023 con cui è stato riconosciuto il

diritto alle ILR da aprile a giugno 2021 segnatamente in relazione al cantiere

della __________ di __________, cfr. consid. 1.1.), era ancora di attualità -

come per il preannuncio del 16 marzo 2021 - la comunicazione del committente

dei lavori relativi alla __________ di __________, ossia del Comune di __________,

del 30 ottobre 2020 con la quale l’inizio del cantiere in questione era stato

nuovamente posticipato (dopo l’avviso del marzo 2020) almeno fino all’autunno

2021.

(cfr. doc. 13/4).

Del resto, come già evidenziato,

la Sezione edilizia pubblica della Città di __________, il 16 maggio 2024, ha

indicato che l’emergenza sanitaria ha spinto il committente a sospendere le

fasi di progettazione esecutiva e le susseguenti fasi di realizzazione del

cantiere __________ di __________ e se non fosse sopraggiunta la pandemia la

formalizzazione del contratto di appalto tra __________ e il Consorzio __________,

a cui il cantiere era stato aggiudicato nel novembre 2019, ovvero come

sottolineato dal patrocinatore della RI 1 precedentemente alla pandemia (cfr.

doc. I; consid. 1.13.), l’opera __________ di __________, sarebbe avvenuta nel

corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1 consid. 1.7.).

Pertanto l’insorgente, la quale

era stata indicata dal Consorzio __________ quale subappaltante per le opere

“posa ferro d’armatura” nell’agosto 2019 e a cui nel marzo 2021 era stata

subappaltata tramite contratto la fornitura di acciaio d’armatura per il

cantiere in questione (cfr. consid. 2.8.), quando nel giugno 2021 ha chiesto le

ILR a partire dal luglio 2021, poteva riferirsi al posticipo dell’inizio dei

lavori almeno fino all’autunno del 2021 dell’ottobre 2020, come per il precedente

preannuncio del 16 marzo 2021.

Il TCA non ignora che nel giugno

2021.

erano trascorsi circa quindici mesi dall’inizio della pandemia, come

rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III; consid. 1.12.).

Tuttavia tale lasso di tempo, in

concreto, non è sufficiente per far rientrare nel normale rischio aziendale la

perdita di lavoro legata al cantiere __________ __________.

In effetti il periodo di quindici

mesi non deve essere considerato in modo a sé stante, ma a fronte del fatto che

nel giugno 2021 era sempre valido il rinvio dei lavori stabilito il 30 ottobre

2020.

dalla Città di __________ a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo

l’ultimo posticipo dell’avvio del cantiere di __________ dell’ottobre 2020,

invero, non erano state fornite indicazioni in altro senso da parte del Comune.

Non va, peraltro, dimenticato che

a fine primavera / inizio estate 2021 la situazione epidemiologica era

migliorata. Il numero di nuovi casi di persone affette da coronavirus era in

calo ed entro la fine del mese di maggio 2021, la maggior parte dei Cantoni

avrebbe completato la vaccinazione delle persone particolarmente a rischio

(cfr. https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=83697).

La ricorrente, dunque, nel giugno

2021, poteva legittimamente credere che i lavori avrebbero potuto

effettivamente iniziare nell’autunno 2021 e non certo ipotizzare un

annullamento del mandato.

Da ciò discende pure che risulta

comprensibile che l’insorgente nel giugno 2021 non abbia cercato altri lavori

in sostituzione del cantiere ____________________.

Per quanto attiene

all’argomentazione dell’amministrazione secondo cui la realizzazione dell’opera

relativa alla __________ __________ era ancora più incerta nel medio termine,

in quanto sussisteva inoltre una rivalutazione del progetto a livello

strategico-organizzativo della rete di case anziani comunali (cfr. doc. 11=D;

consid. 1.3.; 2.8.), va osservato che ad ogni modo la stessa è stata formulata

dall’UTC Costruzioni e pianificazione del Comune di __________ il 5 aprile 2023

(cfr. doc. 13/1; consid. 2.8.), per cui, da un profilo prospettico, essa si

rivela ininfluente, come ben precisato dal rappresentante della ricorrente

(cfr. doc. I; consid. 1.13.).

In simili condizioni la perdita

di lavoro connessa al cantiere __________, legata in modo causale alla

pandemia, come deciso dal TCA con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022 e

dalla Sezione del lavoro con decisione del 4 ottobre 2023, (cfr. doc. 10;

consid. 1.1.), per il periodo luglio - settembre 2021 risultava ancora

eccezionale e straordinaria.

Tale perdita di lavoro va,

quindi, considerata computabile ex art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, analogamente al

precedente arco di tempo 1° aprile - 30 giugno 2021 per il quale sono state

concesse le ILR.

La Sezione del lavoro deve,

conseguentemente riconoscere alla società ricorrente il diritto alle indennità

per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere

della __________ di __________.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.12 dell’8 luglio 2024 consid. 2.13., massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2025 N. 73; STCA 38.2024.18 del 10 giugno

2024.

consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15., il cui

ricorso della parte insorgente al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_710/2023 del 21 dicembre 2023; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

2.11

Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del

lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 è annullata.

§§ Alla

ricorrente va riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere __________ di __________,

in quanto la relativa perdita di lavoro è computabile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni