38.2025.6
A torto negate ILR a ditta, dopo accertamenti su rinvio TCA (38.2021.77), per dipendenti che sarebbero stati attivi su un determ. cantiere. Perdita lavoro connessa a pandemia nei mesi da 7 a 9/2021 risultava ancora eccezionale e straordinaria. Essa era computabile analogamente al periodo 4-6/2021
11 giugno 2025Italiano73 min
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.6
rs
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 38.2021.77 dell’11
aprile 2022, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD II-2022
N. 70 pag. 282 segg., questa Corte ha stabilito che nel caso della ditta RI 1
di __________, attiva nella posa d’acciaio d’armatura, a cui la Sezione del
lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile
al 30 giugno 2021 - richieste il 16 marzo 2021 per i propri dipendenti - e che
già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando
la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli
di produzione a causa del Covid, come pure aveva asserito di aver subito una
riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi
8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei
primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, non era possibile
escludere che la perdita di lavoro accusata in particolare con riferimento ad
alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.
Si imponeva, pertanto, un rinvio
degli atti all’amministrazione per chiarire, sentendo segnatamente l’azienda in
questione e i committenti che hanno affidato alla ____________________ (il cui
delegato, __________, è pure l’amministratore unico della RI 1 e i cui
azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due società) la fornitura e la
posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla RI 1, nonché
facendo capo agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la
perdita di lavoro fatta valere dalla ditta di __________ fosse perlomeno
verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.
Il TCA ha precisato che in
seguito la Sezione del lavoro avrebbe determinato nuovamente, tenuto conto, da
un lato, che la perdita di lavoro connessa al cantiere relativo alla __________
di __________ rientrava nel normale rischio aziendale, poiché dovuta a
cambiamenti di progetto, dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio
d’armatura in relazione alla ristrutturazione della __________ di __________
era, per contro, da ricondurre alla pandemia, come ammesso dall’amministrazione
stessa, se la ricorrente avesse diritto a indennità per lavoro ridotto per il
periodo aprile - giugno 2021.
Dopo aver esperito gli
accertamenti indicati nella STCA 38.2021.77 la Sezione del lavoro, il 4 ottobre
2023, ha emesso una decisione nella quale, con riferimento al preannuncio di
lavoro ridotto del 16 marzo 2021, ha sollevato opposizione parziale e
riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30
giugno 2021 limitatamente al personale il cui impiego era previsto sui cantieri
“__________”, “__________” e “__________” (cfr. doc. 10).
Riguardo alla __________ __________
è stato specificato che “la pandemia e le particolarità del cantiere (legato
ad una casa per anziani ospitante persone a rischio) sono legate in maniera
causale al rinvio dei lavori nel 2020 e 2021” (cfr. doc. 10 pag. 5).
1.2. L’11
giugno 2021 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un
ulteriore preannuncio di lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021
(cfr. doc. 4).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto
colpiva tutta l’azienda, e meglio 30 dipendenti e che la perdita di lavoro
probabile era del 50% (cfr. doc. 4 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, quale
causa, “motivi economici: l’azienda vive un momento di grande calo del
fatturato e mancanza di lavoro a seguito del grave momento di incertezza
economica post covid.
Gli investitori sono
preoccupati e tardano a fare partire i lavori già pianificati, inoltre
l’aumento del costo della materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli
di produzione a causa della pandemia, ha ulteriormente posticipato l’inizio di
molti lavori già pianificati. Ci troviamo in un momento storico mai vissuto
prima che non può essere ricondotto a normale rischio aziendale” (cfr. doc.
4 p.to 2.2).
1.3. Con decisione del 15 novembre 2023
la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e riconosciuto il
diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021
limitatamente al personale il cui impiego era previsto sui cantieri “__________”
e “__________”, escludendo che la perdita di lavoro riguardante il cantiere “__________”
di __________ fosse computabile.
Al riguardo è stato rilevato:
" (…) dagli
accertamenti svolti a seguito della STCA 38.2021.77, emerge che la maggior
parte dei cantieri sopra menzionati non hanno subito ritardi o rinvii a causa
della pandemia o del rincaro dell'acciaio d'armatura, ad eccezione dei cantieri
"__________", “__________" e "____________________".
A partire dal 1º luglio 2021 la perdita di lavoro legata al
cantiere "__________", come indicato al precedente considerando, non
ha più carattere eccezionale o straordinario, considerato che i lavori in
questo cantiere sono stati rinviati più volte a causa della pandemia, la prima
volta già nell'anno 2020. Sussiste inoltre una rivalutazione del progetto a
livello strategico-organizzativo della rete di case anziani comunali, il che
rende la realizzazione di tale opera ancora più incerta nel medio termine.
Si può pertanto riconoscere una perdita di lavoro computabile solo
per i cantieri "__________" e "__________".
(…)” (Doc. 11=D)
1.4. La RI 1, rappresentata dall’avv. RA
1, il 14 dicembre 2023, ha interposto opposizione contro la decisione del 15
novembre 2023, facendo valere, innanzitutto, che il diritto alle ILR per il
periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021 è stato negato per il cantiere “__________”
in contraddizione con il provvedimento del 4 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.1.),
in relazione al quale “sulla base dei medesimi accertamenti e delle stesse
identiche premesse, è stata infatti riconosciuta senza riserve la
perdita di lavoro computabile anche i per il cantiere “__________””.
Al riguardo è stata contestata la
motivazione secondo cui la pretesa perdita di lavoro non sarebbe più
eccezionale o straordinaria, asserendo che il fatto che il cantiere sia stato
rinviato due volte a seguito della pandemia è del tutto irrilevante e non
permette di non più ritenere il carattere eccezionale e straordinario della
causa del rinvio, ovvero della pandemia.
Il patrocinatore, per conto della
RI 1, ha precisato che le lettere del 12 marzo e del 30 ottobre 2020,
riguardanti il rinvio del cantiere a data da definire, rispettivamente il
posticipo dello stesso fino ad autunno 2021 da parte della committenza (Città
di __________) sono proprio quelle su cui si è fondata la Sezione del lavoro
per concedere le ILR dal 1° aprile al 30 giugno 2021, sottolineando che il
rinvio fino all’autunno 2021 copriva già anche tutto l’arco di tempo luglio -
settembre 2021.
È stato, inoltre, osservato che
durante entrambi i periodi per i quali la società ha chiesto le ILR
(1°.4.-30.6.2021 e 1°.7-30.9.2021) il cantiere in questione era sospeso a causa
della pandemia e che l’amministrazione stessa ha rilevato che si trattava di un
cantiere particolare, essendo legato a una casa per anziani ospitante persone a
rischio.
L’opponente ha così concluso che
le indennità, come sono state autorizzate per il primo lasso di tempo, devono
essere riconosciute anche per il secondo periodo e che la circostanza che la
pandemia sia perdurata anche nel 2021 non consente certo di considerare che
abbia perso il suo carattere di evento straordinario ed eccezionale, come del
resto confermato dalla Sezione del lavoro che ha riconosciuto le ILR per i
cantieri __________” e “__________” per entrambi i periodi (cfr. doc. 14=E).
Per quanto attiene al fatto che
il progetto relativo alla __________ di ____________________ sarebbe stato
rivalutato dall’opposizione si evince:
" Altra motivazione
assolutamente infondata.
La motivazione scaturisce dalla comunicazione e-mail 5 aprile 2023
dell'UTC di __________, laddove si precisa che "a tutt'oggi"
ossia nel 2023 (quasi due anni dopo il periodo per il quale sono state
richieste le indennità) gli enti preposti stanno rivalutando le proprie scelte
interne. Che successivamente alla pandemia (anni dopo!) il progetto sia stato
messo in discussione, è assolutamente irrilevante in questa sede. La
decisione sulle indennità deve infatti fondarsi esclusivamente sulle cause che
hanno portato (nel 2021) al rinvio dei lavori. In concreto come documentato
agli atti e come riconosciuto dalla stessa Sezione del lavoro la causa del
rinvio è stata esclusivamente la situazione pandemica, oltretutto come già detto
relativa ad un cantiere da aprire presso una casa anziani (!), che ospitava
persone particolarmente a rischio.” (cfr. doc. 14=E)
1.5. La Sezione del lavoro, il 26 marzo
2024, ha interpellato l’Ufficio tecnico comunale (UTC) di __________ come segue:
" 1. Il
committente aveva stipulato un contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria
(trasmettere p.f. eventuale copia del contratto)?
2. Il committente aveva stilato un programma lavori (p.f.
dettagliare la risposta)?
3. La ditta aggiudicataria aveva trasmesso la lista dei lavoratori
impiegati sul cantiere (p.f. dettagliare la risposta)?
4. In caso di risposta negativa alla domanda 1, quali sono le
eventuali pretese (richiesta di risarcimento ecc.) nei confronti del
committente da parte della ditta aggiudicataria, qualora il progetto venisse
abbandonato?” (Doc. 15/2)
Il 9 aprile 2024 la Sezione
edilizia pubblica della Città di __________ ha risposto:
" 1. (…)
No. Il committente non ha stipulato un contratto d'appalto con il
Consorzio __________ (imprese __________ e __________ e __________) al quale ha
aggiudicato la commessa con comunicazione scritta del 29.11.2019.
2. (…)
No. Il committente ha unicamente indicato nel modulo d'offerta
della gara d'appalto "Opere da impresario costruttore - __________"
Presumibile inizio dei lavori di cantiere: indicativamente ottobre 2019".
3. (…)
No. Il modulo d'offerta della gara d'appalto "Opere da
impresario costruttore – __________" prevede che "Prima dell’inizio
dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere. Il committente, per il tramite della
direzione lavori, verifica la lista e la trasmette alle autorità preposte alla
verifica dei contratti di lavoro..."; non essendo mai iniziato il cantiere
il committente non ha mai ricevuto né ha richiesto l'inoltro della lista dei
lavoratori impiegati sul cantiere.
4. (…)
In assenza di un contratto d'appalto il committente ritiene che
qualsiasi pretesa avanzata non potrà essere considerata. La decisione di
aggiudicazione non implica peraltro alcun obbligo in capo al Committente, la
conclusione del contratto non gli può essere imposta nemmeno tramite esecuzione
forzata. La decisione di aggiudicazione autorizza a contrarre, ma solo con
l’aggiudicatario (cfr. STA 52.2015.361 del 7 marzo 201 6 p. 5; DTF 129 / 410
consid. 3; Cassina, 2008, p. 49; n.d.r.: Matteo Cassina, Principali aspetti
del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008).” (Doc. 15/1)
1.6. L’avv. RA 1, per conto della sua
assistita, alla quale è stato trasmesso l’esito dell’accertamento presso l’UTC
di __________ (cfr. doc. 15), il 6 maggio 2024 ha osservato
" (...)
2.La mia cliente ha ricevuto l’incarico in subappalto di messa in
opera di ferro di armatura per il cantiere in oggetto (__________/__________).
È un dato di fatto acquisito e mai messo in discussione in tutte le vostre
decisioni.
Gli aspetti contrattuali a monte (tra il Comune e il Consorzio __________)
sono quindi del tutto irrilevanti ed ininfluenti sotto il profilo del
diritto alle indennità in contestazione. RI 1 aveva un contratto in relazione
ai lavori di sua competenza, posticipati (come a conferme varie già agli atti).
Ciò basta e avanza per accordare le indennità richieste, come avvenuto per il
periodo 01.04.2021/30.06.2021 e come confermato nella vostra decisione
4.10.2023".
3. La mancata sottoscrizione di un contratto (tra il Comune e il
Consorzio __________) che ora emerge dallo scritto del 9.04.2024 dell’UTC di __________,
benché le opere siano state aggiudicate in data 29.11.2019, è irrilevante in
quanto pura formalità. Lo stesso UTC di __________ nei suoi scritti del
12.3.2020 e 30.10.2020 al Consorzio (agli atti) dava infatti per scontata
l’attribuzione dei lavori al Consorzio __________ e faceva riferimento solo
alla data di inizio lavori, posticipata a dipendenza dell’emergenza sanitaria.
4. In ogni caso si chiede esplicitamente che al Comune di __________
vengano poste le seguenti domande complementari:
premesso che i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio __________
con comunicazione 29.11.2019, che il modulo di offerta indicava quale
presumibile data di inizio dei lavori indicativamente ottobre 2019 e che nel
suo scritto del 12.3.2020 il Comune parlava di "prossima apertura del
cantiere";
nei primi mesi del 2020:
- il processo di finalizzazione del contratto è stato
temporaneamente sospeso solo a causa della pandemia COVID 19?
- cosa mancava concretamente (informazioni - documenti - ecc. )
per formalizzare il contratto?
- se non fosse sopraggiunta la pandemia COVID 19, il processo
di formalizzazione del contratto sarebbe continuato?
- in definitiva, tenuto conto delle esigenze di allora del
Comune – inizio lavori ancora nel 2019 – il contratto di appalto sarebbe stato
formalizzato se non fosse sopraggiunta la pandemia COVID 19?
5. Inoltre, si chiede che il Comune di __________ abbia a produrre
copia della comunicazione/lettera di aggiudicazione della commessa al Consorzio
__________ di data 29.11.2019 citata nel suo scritto 9.04.2024.” (Doc. 17)
1.7. La Sezione edilizia pubblica della
Città di __________, a cui sono stati sottoposti i quesiti della RI 1 (cfr.
doc. 18/1), il 16 maggio 2024, ha affermato:
" 1. (…)
L'emergenza sanitaria ha spinto il
Committente a sospendere le fasi di progettazione esecutiva e le susseguenti
fasi di realizzazione.
2. (…)
Dopo l’aggiudicazione al Consorzio __________ avvenuta in data
29.11.2019 non sono stati intrapresi contatti fra Committente, progettisti e
aggiudicatari necessari a definire i termini esecutivi dell’opera.
A seguito della crescita in giudicato dell’aggiudicazione e prima
della firma del contratto, il Committente con i progettisti avrebbe dovuto
concretizzare la propria documentazione esecutiva definitiva discutendola e
ottimizzandola con l’aggiudicatario, chiarire l’organizzazione di cantiere, lo
svolgimento delle diverse tappe (nuovo e edificio esistente) e non da ultimo
l’aggiudicatario avrebbe dovuto confermare al Committente i propri
subappaltanti.
3. (…)
Sì, previa espletazione di quanto elencato alla risposta nº 2.
4. (…)
L'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore è avvenuta
in data 29.11.2019 con termini di crescita in giudicato che sarebbero scaduti
ad inizio 2020. È ipotizzabile che la formalizzazione del contratto sarebbe
avvenuta nel corso della primavera 2020.”
(Doc. 19/1)
1.8. Nel frattempo il Consorzio __________
(__________ e __________), il 10 maggio 2024, a seguito della richiesta
dell’amministrazione volta a sapere se dopo l’aggiudicazione dell’appalto
fossero stati stipulati dei contratti di subappalto con la RI 1 e/o con la __________
per la fornitura e la posa di acciaio d’armatura (cfr. doc. 19/4), da una
parte, ha riferito di non avere concluso alcun contratto d'appalto, in quanto
un tale contratto normalmente viene stipulato in corrispondenza dell'inizio dei
lavori che, a tutt'oggi, non hanno ancora preso avvio.
Dall’altra, è stato confermato
che il subappaltatore per le opere di posa di acciaio d’armatura è la ditta RI
1 (cfr. doc. 19/3).
1.9. Il 28 maggio 2024 la Sezione del
lavoro ha inviato all’avv. RA 1 gli scritti del 7 e 8 maggio 2024 indirizzati
al Consorzio __________ e all’UTC di __________, nonché le relative risposte
del 10 e 16 maggio 2024 (cfr. consid. 1.6.; 1.7.; 1.8.; doc. 19).
Inoltre, a fronte della
documentazione allegata e dei ripetuti rinvii dei lavori sul cantiere Casa
anziani __________, è stato chiesto al rappresentante della ditta interessata
di indicare per quale motivo la ditta RI 1, il 22 marzo 2021, abbia stipulato
un contratto di subappalto con la ditta __________, considerato che il
contratto principale tra il committente e l’aggiudicatario Consorzio __________
non era ancora stato sottoscritto (cfr. doc. 19).
Il legale, il 14 giugno 2024, ha
confermato integralmente quanto esposto nello scritto del 6 maggio 2024 (cfr.
consid. 1.6.) e ha sottolineato, da un lato, che il Comune di __________ “non
mette assolutamente in discussione, ma dà per scontata, la formalizzazione del
contratto (se non vi fosse stata la pandemia) e formula solo un’ipotesi sulla
relativa data”.
Dall’altro, che il fatto che la
formalizzazione del contratto fosse pacifica è dimostrato dallo scritto del 12
marzo 2020 del Comune al Consorzio __________, ritenuto che proprio nel periodo
in cui si è manifestata la prima ondata di Covid, l’autorità comunale non faceva
riferimento ad aspetti contrattuali, ma all’inizio del cantiere.
In relazione alla domanda posta
dall’amministrazione, è stato puntualizzato che sulla base del contratto di
subappalto, che è agli atti della Sezione del lavoro dal 31 maggio 2021, sono
già state riconosciute ILR alla RI 1 per il periodo aprile - giugno 2021 con
decisioni formali cresciute in giudicato.
È stato, altresì, asserito che,
mentre la sottoscrizione del contratto di appalto tra il committente (Comune di
__________) e il Consorzio __________ era una mera formalità, il contratto di
subappalto di fornitura del ferro di armatura del 22 marzo 2021 stipulato tra
la RI 1 e la __________ è stato redatto per poter essere pronti a iniziare i
lavori non appena la pandemia lo avesse concesso. Al riguardo è stata prodotta
copia di un manoscritto del 9 giugno 2020 (cfr. doc. 20/1), steso dal signor __________
dell'impresa __________ e controfirmato da quest’ultimo e da __________ della ____________________
con il quale era già stata concordata Ia fornitura e posa di acciaio di
armatura segnatamente per il Cantiere “__________” con tanto di prezzo alla
tonnellata e il numero di tonnellate da fornire e posare.
L’avv. RA 1 ha, infine, indicato
che, fondandosi su tali preesistenti accordi specifici, il 22 marzo 2021 è
quindi stato formalizzato il contratto di subappalto tra __________ e RI 1, già
concordato in precedenza e steso poi per iscritto solo per mera formalità in
quanto richiesto a livello amministrativo nell’ambito della delibera dei lavori
(cfr. doc. 20).
1.10. L’amministrazione, il 17 giugno
2024, ha contattato la ditta __________, domandandole, considerato che non
aveva stipulato alcun contratto di subappalto, per quale ragione il 9 giugno
2020 sia stato redatto un verbale (accordo) per la fornitura del materiale,
visto che lo scritto della Città di __________ del 12 marzo 2020 rinviava il
cantiere __________ __________ di __________ a data da definire (cfr. doc. 21).
L’impresa __________, il 20
giugno 2024, ha ribadito che il contratto di subappalto viene formalizzato al
momento della conferma dell'inizio dei lavori da parte del committente e ha
affermato che "(...) Il documento trasmessoVi dalla RI 1 e allegato
alla Vostra sopracitata richiesta di informazioni non è un contratto di
appalto, ma semplicemente una lista di vari cantieri che si presumeva a quella
data avrebbero dovuto iniziare nei mesi successivi con la fissazione del
relativo prezzo. Nella lista del 9 maggio (recte: giugno) 2020 era stato
inserito anche il cantiere della __________ di __________ in quanto a tale data
il cantiere era stato rinviato ma non annullato, come da lettera della Città di
__________ del 12 marzo 2020 già in vostro possesso. Conseguentemente a quella
data ritenevamo che il cantiere avrebbe preso avvio nei mesi successivi e
avremmo quindi poi formalizzato il relativo contratto di subappalto con il
prezzo concordato (...)". (Doc. 22)
1.11. Il 14 agosto 2024 il patrocinatore
di ha contestato quanto asserito nello scritto del 20 giugno 2024 dall’impresa
__________, ossia che il verbale manoscritto del 9 giugno 2020 non sarebbe un
contratto di appalto, ritenendo al contrario che lo stesso contenga tutti gli
elementi essenziali di un contratto di appalto.
Il medesimo, inoltre, ha rilevato
che il Consorzio ha confermato la sua tesi, ovvero che "ancora in data
9 giugno 2020, tutti davano per scontata l’aggiudicazione dei lavori da
parte del Comune al Consorzio __________, il quale riteneva "che il
cantiere avrebbe preso avvio nei mesi successivi". Mancava solo
l'indicazione della data di inizio dei lavori. Come ben specifica il Consorzio
nel suo scritto tale cantiere non era stato affatto annullato, ma bensì semplicemente
rinviato (oltretutto proprio a causa del COVID).
Da qui accordi già pattuiti
tra il Consorzio __________ e __________ per la fornitura del materiale
necessario per iniziare i lavori. (...)" (Doc. 24)
1.12. La Sezione del lavoro, con decisione
su opposizione 4 dicembre 2024, ha confermato il provvedimento del 15 novembre
2023 concernente il lasso __________ (cfr. consid. 1.3.), motivando come segue:
" (…)
5. Preliminarmente si rileva che tutte le affermazioni del
rappresentante della RI 1 relative all'asserita volontà dell'amministrazione di
volere rifiutare, senza motivo, le indennità in parola poiché riconosciute, in
precedenza alle stesse condizioni, sono prive di fondamento. Infatti, anche se
fosse stata erroneamente riconosciuta l'indennità per lavoro ridotto per il
periodo dal 1. Aprile 2021 al 30 giugno 2021 il principio della legalità di una
decisione prevale sull'applicazione uniforme del diritto (cfr. STF C 237/06 del
6 marzo 2007, consid. 3.3). Infatti, i requisiti della straordinarietà e dell'imprevedibilità
sono fondamentali per il riconoscimento del lavoro ridotto, diversamente la
perdita di lavoro sarebbe ascrivibile al normale rischio aziendale e in quanto
tale non computabile (cfr. art. 33 LADI e p.to 2). Non vi è dunque nessuna
incoerenza o ricerca da parte dell'UG di volere "a tutti i costi
respingere la richiesta", ma vi è solo la volontà di applicare
correttamente il diritto.
Nel caso concreto, a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla prima
domanda di lavoro ridotto, non è più possibile considerare computabile la
perdita di lavoro annunciata dall'interessata, per il periodo dal 1. luglio
2021 al 30 settembre 2021. L'opponente dopo 15 mesi avrebbe potuto e dovuto
attivarsi, cercando altri lavori, in ossequio all'obbligo di diminuire il danno
causato all'assicurazione contro la disoccupazione. L'impresa non doveva
continuare a focalizzarsi sul cantiere __________, __________ e questo a
prescindere dal motivo (pandemia), ma in ragione del fatto che l'aggiudicazione
non fornisce una garanzia di conclusione del contratto. Infatti, le ditte sono
a conoscenza di questa procedura come emerge chiaramente dalla risposta del 20
giugno 2024 del Consorzio, il quale ha osservato quanto segue: "(...)
siamo a riconfermarVi che il contratto di subappalto viene da noi formalizzato
con la ditta subappaltatrice al momento della conferma da parte del Committente
dell’inizio dei lavori in quanto talvolta, come d'altronde accaduto nel caso __________
di __________, il mandato viene posticipato, sospeso o addirittura annullato"
(n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).
Di conseguenza le imprese sono a conoscenza del fatto che le
aggiudicazioni non garantiscono la conclusione del contratto, ma possono venire
annullate. Pertanto, dopo il primo rinvio, anche se a causa della pandemia, in
ossequio al proprio obbligo di diminuire il danno causato all'assicurazione
contro la disoccupazione, l'interessata, avrebbe potuto e dovuto cercare altri
lavori. Infatti, nel ramo edile, a differenza ad esempio della ristorazione, vi
erano stati degli allentamenti delle restrizioni già dal 20 aprile 2020 (cfr.
ris. gov. 1827 del 15 aprile 2020).
Pertanto, a fronte dei rinvii da parte del Comune di __________,
dovuti sì alla pandemia, ma che potevano avvenire anche per altri motivi, come
poi in effetti si è verificato successivamente (cambio di progetto), l'impresa
poteva e doveva cercare altri lavori - considerati gli allentamenti per
l'edilizia di cui sopra - e non doveva continuare a concentrarsi sul cantiere __________.
Dopo 15 mesi dall'inizio della pandemia, non è più possibile ritenere la
perdita di lavoro straordinaria ed inevitabile.
6. In conclusione, nella presente fattispecie non emergono
circostanze straordinarie e i motivi invocati quale causa della perdita di
lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro
invocata, indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, non è computabile
(cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6. con relativi
riferimenti). Come visto sopra (p.to 2.), laddove la perdita di lavoro sia
dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, fluttuazioni
della cifra d'affari anche superiori ai 25% non giustificano la concessione
delle indennità per lavoro ridotto.
Pertanto, non appare adempiuto uno dei presupposti cumulativi di
cui all'art. 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro
ridotto (perdita di lavoro computabile) e le osservazioni e obiezioni sollevate
con l'opposizione in esame non permettono dì giungere ad una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.” (Doc. B)
1.13. Contro la decisione su opposizione
del 4 dicembre 2024 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa
e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1°
luglio al 30 settembre 2021 (anche) per il cantiere “__________” (cfr. doc. I
pag. 10-11).
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha addotto segnatamente che RI 1 ha ricevuto l’incarico in
subappalto di messa in opera di ferro di armatura per il cantiere __________ di
__________ e che gli aspetti contrattuali a monte (tra il Comune e il Consorzio
__________) sono del tutto irrilevanti e ininfluenti dal profilo del diritto
alle ILR. In proposito è in ogni caso stato osservato che la mancata
sottoscrizione di un formale contratto di appalto tra il Comune e il Consorzio,
benché le opere siano state formalmente aggiudicate il 29 novembre 2019 è
irrilevante, in quanto pura formalità, come risulta dagli scritti del 12 marzo
e del 30 ottobre 2020 dell’UTC di __________ che dava per scontata
l’attribuzione dei lavori al Consorzio ____________________ __________ e faceva
riferimento solo alla data di inizio lavori, posticipata a dipendenza
dell’emergenza sanitaria.
Il patrocinatore dell’insorgente
ha evidenziato che ciò trova conferma nello scritto del Comune di __________
del 16 maggio 2024 (cfr. consid. 1.7.).
Egli ha poi specificato, da una
parte, che per iniziare i lavori, che per il Comune di __________ erano urgenti
(visto che il modulo di offerta indicava quale presumibile data di inizio dei
lavori già ottobre 2019 e che nello scritto del 12 marzo 2020 il Comune
menzionava ancora una “prossima apertura del cantiere”) ci voleva il
materiale necessario, in particolare il ferro di armatura, per cui sia il
Consorzio __________ che i subappaltanti si erano attivati per poter iniziare i
lavori di rispettiva competenza non appena permesso dalla pandemia.
Dall’altra, che nel successivo
scritto del 30 ottobre 2020 il Comune ha riconfermato il tutto, posticipando
l’inizio dei lavori a causa della pandemia almeno fino all’autunno 2021,
periodo successivo a quello per il quale sono richieste le ILR negate nel
provvedimento impugnato.
È stato, perciò, concluso che
nulla può essere ritenuto a scapito della RI 1 ricorrente a motivo che il
contratto formale di appalto non era ancora stato formalizzato, ciò peraltro
proprio a causa della pandemia che non permetteva di stabilire la data di
inizio dei lavori.
L’avv. RA 1 ha, in seguito,
asserito che l’intenzione del Comune, emersa anni dopo, ovvero nel 2023, di
rivalutare le proprie scelte interne di ordine strategico e di opportunità non
può avere alcuna rilevanza nell’ambito della presente procedura, poiché
determinanti sono i fatti intercorsi fino alla data della richiesta delle
indennità (11 giugno 2021), quando il rinvio dei lavori era esclusivamente
dovuto alla pandemia.
Nel ricorso è stato censurato il
fatto che per l’amministrazione in relazione al periodo luglio - settembre 2021
difetterebbero i presupposti di straordinarietà e imprevedibilità, ammessi
invece nella decisione del 4 ottobre 2023 per il lasso di tempo aprile - giugno
2021, sottolineando che nessun elemento oggettivo consente di differenziare la
situazione fino a giugno 2021 da quella dei tre mesi successivi, considerato
che i dati di fatto sono rimasti esattamente gli stessi, ossia il cantiere __________
di __________ sospeso a dipendenza della pandemia.
Il rappresentante della RI 1 ha
aggiunto che l’ultima comunicazione in ordine di data del Comune di __________
era la lettera del 30 ottobre 2020, con cui l’inizio del cantiere era stato
posticipato a data da definirsi, almeno fino all’autunno 2021, ovvero a una
data successiva al periodo per il quale sono state richieste le ILR in
discussione.
È stato, poi, precisato che il
tempo trascorso a cui ha fatto riferimento la Sezione del lavoro, e meglio i 15
mesi dall’inizio della pandemia, avrebbe pertinenza per commesse assunte dopo
15 mesi dall’inizio della pandemia, ma non può essere invocato per lavori
deliberati fin dal 2019 da parte del Comune di __________. Al riguardo è stato
puntualizzato che del resto l’amministrazione con decisione del 4 ottobre 2023
riferita allo stesso cantiere e alla stessa fattispecie ha pacificamente
concesso le ILR da aprile a giugno 2021 anche se era trascorso più di un anno
dall’inizio della pandemia e con decisione del 15 novembre 2023, alla quale ha
fatto seguito l’opposizione sfociata nella decisione su opposizione __________”,
benché in relazione a un periodo successivo di 15 mesi per rapporto all’inizio
della pandemia (cfr. doc. I).
1.14. La Sezione del lavoro, con risposta
del 5 febbraio 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc III).
1.15. Il 3 marzo 2025 l’avv. RA 1, per
conto della propria assistita, ha presentato alcune osservazioni e della
documentazione (cfr. doc. IX; G1-3).
1.16. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 24 marzo 2025 (cfr. doc. XI).
1.17. Il rappresentante dell’insorgente,
il 3 aprile 2025, ha contestato integralmente il contenuto dello scritto del 24
marzo 2025 dell’amministrazione e ha riconfermato tutte le censure già
sollevate dalla sua cliente.
Egli ha comunque osservato che è
notorio che il rincaro dell’acciaio d’armatura intervenuto negli anni in
questione era dovuto esclusivamente alla pandemia Covid (cfr. doc. XIII).
1.18. Il 7 aprile 2025 la Sezione del
lavoro ha precisato che “nel caso del rincaro dei prezzi dell’acciaio, se è
vero che la pandemia ha avuto degli effetti sugli stessi, è altrettanto vero
che tali effetti si sono verificati in un secondo momento (Preannuncio del 16
marzo 2021). Pertanto, il relativo aumento dei prezzi, all’inizio, era da
considerare improvviso e straordinario, mentre la pandemia in quanto tale,
visto il tempo nel frattempo trascorso, non poteva più essere ritenuta
improvvisa e straordinaria, come lo era invece stata al momento n cui si è
diffusa (marzo 2020)” (cfr. doc. XV).
1.19. Il doc. XV è stato trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia
riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a
favore dei propri dipendenti in relazione al cantiere “__________” di __________
per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2021.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non
hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI
precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati
ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
Considerandi
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie
prime o merci;
b. il contingentamento delle materie
prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie
d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o
restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3.
La perdita
di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a
circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La
clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si
riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi
economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si
tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non
è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
"
(…)
1.
Una
perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo
di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR valida nel periodo in questione, la Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile (cfr. G15; n.d.r.: modifica gennaio 2022). Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti
per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di
prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente.
(…)
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione
economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura
relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo
la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la
situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite
d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di
periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o
delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di
recessione
- un
aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle
tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
- Dati
relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione
(non disponibile in italiano). (…)”.
2.4
Nel quadro delle misure prese dal
Consiglio federale nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione in
relazione alla pandemia da coronavirus (Covid-19), la SECO ha redatto delle
direttive destinate a precisare le condizioni di concessione delle prestazioni
LADI in tale contesto.
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…)
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere
ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di
riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto
all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora
il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il
diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro
non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non
può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha
sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto
segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva
2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una
perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a
novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,
deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli
opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi
non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite
di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto
immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di
lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di
lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere
i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono
rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,
indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31
dicembre 2021.
Cfr.
pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del
17.
dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti
la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.
Al
riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a
decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022,
precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere
in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06
«Adeguamenti delle Prassi LADI»”.
La
Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13
“adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.
La Direttiva 2023/02 “adeguamenti
delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023, che ha preso il
posto della Direttiva 2022/13, è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024
(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le direttive amministrative - come
la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_79/2024
del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del
2.
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF
148.
V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
17.
pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del
17.
aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;
DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2.,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17
marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).
È altresì utile evidenziare che
va fatto riferimento alla versione delle direttive valida al momento in cui
l’autorità amministrativa competente era chiamata a emettere una decisione
(sempre che l’autorità dovesse tenere in considerazione le pertinenti direttive
in quanto agevolavano un’interpretazione delle disposizioni
legali applicabili giustificata in un caso di specie). Dei complementi
ulteriori delle stesse possono entrare in linea di conto, segnatamente qualora
permettano di trarre delle conclusioni in merito a una prassi amministrativa
già applicata in precedenza (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR
2022.
ALV Nr. 17 pag. 57; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).
2.6
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al
Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il
Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto
strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è
quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e
la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.
Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e
servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine
un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 2.3.; STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta
Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022
ALV Nr. 17 pag. 57 e già citata, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il
TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto
previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni
2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società
aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre
alla pandemia.
La
nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton
Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno
sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano
aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati
significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i
singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel
segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché
pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta
alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il
Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
L’Alta
Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le
ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi
prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020
era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a
tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili
condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite
la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per
avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il
TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale
aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non
avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di
apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la
conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle
misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il
Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione
degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e
non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra,
che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato
un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la
pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di
conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito
che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1
lett. b LADI.
Con giudizio 8C_273/2022 dell’8
febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 4 pag. 106 segg., l’Alta Corte ha
confermato la sentenza del TCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 relativa a un
diniego del il diritto a ILR dal 1°
luglio al 30 settembre 2021 nei confronti di una società che gestisce tre
saloni di parrucchiere, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021
la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due
collaboratori licenziatisi), quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro
lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un
periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto
la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita
di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia.
Il Tribunale federale,
condividendo, quindi, la conclusione di questo Tribunale secondo cui la perdita
di lavoro preannunciata risultasse da circostanze ascrivibili al normale
rischio aziendale, ha statuito che era irrilevante a quel punto chinarsi sulla
censura relativa ad una diminuzione della cifra d'affari.
In una sentenza 8C_216/2023 del
13.
settembre 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 56 pag. 326, il Tribunale
federale ha statuito che rettamente il TCA ha confermato il
diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22
agosto al 20 settembre 2022 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti di
una società, la cui attività consisteva nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul
confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle
derrate tra i due paesi, in particolar modo del prezzo di vendita della
benzina.
La perdita di
lavoro lamentata era, in effetti, da ricondurre al normale rischio aziendale.
Il taglio delle
accise sul carburante introdotto dalle Autorità italiane nel marzo 2022 e
perdurato fino alla fine del medesimo anno, benché non fosse una circostanza
ordinaria, non era sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata
denotasse un carattere eccezionale o straordinario.
Visto che il genere di attività esercitato
dalla ricorrente era particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla
variazione del prezzo della benzina, era possibile partire dal presupposto,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza C 155/93
del 30 maggio 1995, che,
di principio, una misura politico-legislativa che incide su tale parametro
(così come un'alterazione del mercato valutario) sia parte integrante della
strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale.
Non
basta, come invece sembrava pretendere la ricorrente, il semplice fatto che
l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio
sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere
eccezionale e straordinario.
Ininfluente si è
poi rivelata l’asserzione secondo cui vi sarebbe
stato un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in
Ucraina e che esso sarebbe stato evidente e oggettivo, siccome,
indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera
(in particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in
Ucraina), non era possibile escludere che il provvedimento italiano fosse stato
mantenuto a causa di altre circostanze. Ad ogni modo decisivo era il fatto che
la perdita di lavoro fosse dovuta alla misura politico-legislativa in quanto
tale. In un modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda
transfrontaliera, come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto
della possibile adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento
prolungato) che incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta.
Nemmeno
la richiesta sussidiaria dell’insorgente di beneficiare delle indennità per
lavoro ridotto quale caso di rigore era fondata, poiché, nonostante le
direttive della SECO indichino che il taglio delle accise disposto dalle
Autorità italiane sarebbe stato da considerare come un provvedimento delle
autorità ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non poteva
essere riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art.
33.
cpv. 1 lett. a LADI, e quindi, in concreto, del fatto che tale misura
rientrasse nel normale rischio aziendale.
Con giudizio STF 8C_361/2023 del
5.
gennaio 2024 l’Alta Corte ha deciso nei confronti di una società attiva nel
settore del commercio di commestibili e vini con hotel e ristoranti che nel
mese di maggio 2022 la perdita di lavoro annunciata non era più dovuta alle
misure contro il Covid, abrogate nel febbraio 2022, bensì a cambiamenti
strutturali (modifiche nelle abitudini dei clienti) necessitanti di
adattamenti. I motivi della perdita di lavoro rientravano, quindi, nei normali
rischi aziendali.
Cfr. pure STF 8C_529/2023 del 17
aprile 2024 (diniego del diritto a ILR a una società che nel periodo delle
restrizioni sanitarie per limitare la diffusione del Covid tra marzo a luglio
2021.
ha chiuso il proprio hotel con ristorante per procedere a lavori di
rinnovo dell’edificio) e STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 (confermato
rifiuto ILR a una società individuale attiva nel settore finanziario, bancario,
nonché della gestione patrimoniale e consulenza, la quale aveva chiesto le
indennità a favore di un dipendente, non essendo stato registrato un fondo,
poiché gli investitori dell’est, a causa delle chiusure Covid, non avevano
potuto venire in Svizzera per firmare il contratto e aprire un conto bancario di
persona, come prevedevano le loro usanze. Il TF ha evidenziato che la perdita
di lavoro del dipendente era dovuta a ragioni culturali e quindi non a motivi
economici, né era inevitabile).
In una sentenza 38.2022.3 del 25
aprile 2022 questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle
indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto
che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da
ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In
particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori
previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che
per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito
che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da
altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori
non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha
stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per
fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi
soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
Con giudizio 38.2022.8 dell’11
luglio 2022 questa Corte ha deciso che a torto a una società attiva
nell'organizzazione di eventi musicali erano state rifiutate le ILR. Dopo aver
rilevato che in quel caso di specie la perdita di lavoro fatta valere dalla
società ricorrente non dipendeva da motivi economici secondo l’art. 32 cpv. 1
LADI, nel senso di un calo della domanda e che quale fondamento per la
richiesta di ILR entra, dunque, in linea di conto la clausola dei casi di
rigore di cui agli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI, il TCA ha osservato che,
anche se al momento in cui sono stati assunti i dipendenti dell’azienda, nel
dicembre 2020, e quando gli stessi hanno iniziato effettivamente la loro
attività, al più presto nel mese di febbraio 2021 le grandi manifestazioni
erano vietate, non era ancora escluso che l’edizione 2021 dell’evento, potesse
svolgersi.
È stato, così, indicato che la
società era legittimata a essere pronta con il personale necessario, peraltro specialista
del settore che per anni ha contribuito alla buona riuscita dell’evento, per programmarlo
e prepararlo.
Questo Tribunale ha, pertanto,
concluso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro relativa,
perlomeno, ad alcuni dei collaboratori specialisti non fosse evitabile (art. 51
cpv. 1 OADI).
Gli atti sono stati,
conseguentemente, rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio.
Infine
in una sentenza 38.2024.12 dell’8 luglio 2024, massimata e parzialmente pubblicata
in RtiD I-2025 N. 73, il TCA ha stabilito che nel caso di una
ditta, attiva nell’ambito dello stampaggio di materie plastiche per clienti nazionali
e internazionali, a cui era stato negato il diritto alle indennità per lavoro
ridotto a favore di diciassette dei propri dipendenti per il periodo 1°
dicembre 2023 - 29 febbraio 2024, gli atti andavano rinviati alla Sezione del
lavoro per ulteriori accertamenti, siccome le carte processuali non
permettevano di stabilire se la perdita di lavoro annunciata dalla società
ricorrente in questione fosse computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b LADI), e
meglio se i motivi addotti per giustificare la stessa rientrassero nel normale
rischio aziendale o meno, come pure se fosse ancora, oppure no, probabilmente
temporanea (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).
In proposito è
stato evidenziato che, in effetti, da una parte, già nei periodi
precedenti al novembre/dicembre 2023, e meglio dalla seconda metà 2022, la
ditta ricorrente aveva rilevato un brusco calo della cifra d’affari con
riferimento alla congiuntura internazionale e a un rallentamento degli
ordinativi.
Inoltre l’insorgente, per la
natura stessa dell’attività esercitata, dipendente dalla domanda delle aziende
clienti, era costretta ad assorbire le fluttuazioni del volume di lavoro di
queste ultime, cosicché le oscillazioni potevano apparire far parte dei rischi
operativi della ricorrente, a meno che non si fosse stati confrontati con
circostanze eccezionali che permettessero di concludere che la perdita di
lavoro fosse ascrivibile a una causa straordinaria.
Dall’altra parte, tuttavia,
in relazione al preannuncio di novembre 2023 era stato fatto valere che negli
ultimi mesi del 2023 la società ricorrente aveva subito un sensibile, repentino
e inaspettato calo della cifra d’affari (di oltre il 25% rispetto alla media
degli ultimi quattro anni, 2019-2023), principalmente a causa di un forte
rallentamento della domanda, poiché molti clienti erano a loro volta in
condizioni di difficoltà legate alla situazione congiunturale.
Nel novembre 2023 l’economia svizzera era, d’altronde, entrata in una fase di ristagno.
2.7
Nel caso concreto questa Corte è
chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di indennità per lavoro ridotto
dell’11 giugno 2021 per il periodo luglio – settembre 2021 (cfr. consid. 1.2.;
1.3.; 2.1.).
Relativamente al concetto di
normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.
consid. 2.2.), il TCA evidenzia che il Tribunale federale, nella sentenza
8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 5.1.2.1., pubblicata in RtiD I-2024
N. 56 pag. 326, citata sopra, ha rievocato quanto segue:
" (…)
Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle
che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque
prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità
non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo
d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento
alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale
contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V
498.
consid. 1 e 3; per il tutto, cfr.
sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2; 8C_291/2010
del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris
Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito:
Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag.
2412.
n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se
le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un
diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25
luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit.,
pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin,
Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).
È utile,
inoltre, ricordare che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere
considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad ogni
modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite
di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla
pandemia (cfr. consid. 2.4.).
Ciò è stato confermato dal
Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021
dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.6.).
2.8
Il
TCA ricorda innanzitutto che “RI 1, di cui __________ è
amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC
reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa dell’acciaio
d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che ha per scopo
segnatamente “il commercio, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la
lavorazione e la messa in opera di materiali da costruzione, di macchinari ed
accessori, di manufatti, di istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e
di prodotti, di qualsiasi provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle
costruzioni, nonché l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)”
e di cui __________ è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________
è il vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il
delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato
indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di
maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).
La __________ assume la
commessa globale dai clienti/committenti (…)” (STCA 38.2021.77 dell’11
aprile 2022 consid. 2.10.).
Per quanto attiene al cantiere __________
di __________, da un messaggio di posta elettronica del 5 aprile 2023 inviato
dal vicedirettore dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) costruzioni e
pianificazione del Comune di __________lla Sezione del lavoro - Ufficio
giuridico si evince che la Città di __________, il 29 novembre 2019, ha
aggiudicato al Consorzio __________ di __________ (imprese di costruzioni ____________________
- __________ __________) l’appalto per le opere da impresario costruttore
relative all’ampliamento e alla ristrutturazione della __________ di __________
(cfr. doc. 13/1; 19/1bis) e che la ditta RI 1 era stata indicata, il 26 agosto
2019.
(cfr. doc. 19/3bis), dall’offerente Consorzio __________ come
subappaltante per le opere “posa ferro d’armatura” (cfr. doc. 13/1).
Il 10 maggio 2024 il Consorzio ha
affermato che non era stato stipulato un contratto di subappalto per la
fornitura e/o la posa di acciaio d’armatura, in quanto un tale contratto
normalmente viene concluso in corrispondenza all’inizio dei lavori, che fino a
quel momento non erano stati avviati (cfr. doc. 19/3).
In effetti il 12 marzo 2020 il
Municipio di __________, in accordo con l’UTC e con la direzione dell’Ente __________
__________ (__________), ritenuta l’emergenza sanitaria vigente a quel momento,
ha autorizzato il posticipo a data da definire dell’inizio del cantiere della __________
di __________ (cfr. doc. 13/3), che avrebbe dovuto presumibilmente prendere
avvio nell’ottobre 2019 (cfr. doc. 15/1).
Il 30 ottobre 2020 il Municipio,
anche alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, ha poi approvato la
decisione dei suoi servizi e della direzione di __________ di nuovamente
posticipare l’inizio del cantiere in questione almeno fino all’autunno 2021
(cfr. doc. 13/4).
In ogni caso con il manoscritto
del 9 giugno 2020, steso dal signor __________ dell'impresa __________ e
controfirmato da quest’ultimo e da __________ della __________, era già stata
concordata Ia fornitura e posa di acciaio di armatura segnatamente per il
Cantiere “__________” con il prezzo alla tonnellata e il numero di tonnellate
da fornire e posare (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).
Inoltre il 22 marzo 2021 __________
e RI 1 avevano concluso un contratto di subappalto avente per oggetto la messa
in opera tondo d’armatura relativamente alla __________ __________ di __________
(cfr. doc. 19/5).
È vero che il contratto di
appalto tra la Città di __________ e il Consorzio __________, dopo
l’aggiudicazione del novembre 2019, non era stato concluso (cfr. doc. 15/1),
tuttavia, in primo luogo, la Sezione edilizia pubblica di __________, il 16
maggio 2024, ha dichiarato che le fasi di progettazione esecutiva e le
susseguenti fasi di realizzazione erano state sospese a causa dell’emergenza
sanitaria e che era ipotizzabile che la formalizzazione del contratto di
appalto sarebbe avvenuta, se non fosse sopraggiunta la pandemia Covid 2019, nel
corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1).
In secondo luogo, secondo quanto
affermato dal rappresentante della ricorrente, il contratto di subappalto per
la fornitura dell’acciaio d’armatura è comunque stato stipulato il 22 marzo
2021.
per poter cominciare i lavori di rispettiva competenza non appena la
pandemia lo avesse permesso (cfr. doc. 20).
D’altronde, come visto, il 9
giugno 2020 l'impresa __________ e __________ avevano già concordato la
quantità e il prezzo dell’acciaio di armatura da fornire e posare segnatamente
per il Cantiere “__________” (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).
Come già esposto nei fatti (cfr.
consid. 1.1.), dalla STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, cresciuta in
giudicato incontestata, e più precisamente dal consid 2.12. concernente il
periodo aprile - giugno 2021 emerge che “relativamente alla mancata posa
dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla ristrutturazione della
__________ di __________ da parte della ricorrente, a cui la __________ ha
subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro è, quindi,
da ricondurre alla pandemia. La Sezione del lavoro, al riguardo, nella
decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…) per il
cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in
quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5)”.
La parte resistente, infatti, con
decisione del 4 ottobre 2023 (cfr. doc. 10), in riferimento al preannuncio di
lavoro ridotto del 16 marzo 2021, ha sollevato opposizione parziale e ha
riconosciuto all’insorgente il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°
aprile al 30 giugno 2021, in particolare a favore del personale il cui impiego
era previsto sul cantiere “__________”, precisando che “la pandemia e le
particolarità del cantiere (legato ad una __________ ospitante persone a
rischio) sono legate in maniera causale al rinvio dei lavori nel 2020 e 2021”
(cfr. doc. 10 pag. 5; consid. 1.1.).
Riguardo all’ulteriore
preannuncio dell’11 giugno 2021 relativo all’arco di tempo a decorrere dal 1°
luglio 2021 (cfr. consid. 1.2.), l’amministrazione, però, il 15 novembre 2023
ha emesso un provvedimento, confermato dalla decisione su opposizione del 4
dicembre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.12.), nel quale, pur ribadendo che il
rinvio dei lavori nel 2020 e 2021 alla “__________” di __________ era legato
alla pandemia e alla particolarità del cantiere, trattandosi di una casa
anziani ospitante persone a rischio, ha escluso che la perdita di lavoro
attinente fosse computabile, in quanto, da un lato, non più eccezionale o
straordinaria, ritenuto che i lavori erano stati rinviati più volte a causa
della pandemia, la prima volta già nell'anno 2020.
Dall’altro, sussisteva inoltre
una rivalutazione del progetto a livello strategico-organizzativo della rete di
case anziani comunali, il che rendeva la realizzazione di tale opera ancora più
incerta nel medio termine (cfr. doc. 11=D; consid. 1.3.).
2.9
Questo Tribunale, dopo aver
ponderato tutti gli elementi fattuali del caso in esame esposti nei fatti e al
precedente considerando, ritiene che il modo di operare dell’amministrazione
non possa essere avallato.
Dapprima va ricordato che l'esame
inerente al diritto all'indennità per lavoro ridotto deve avvenire in modo
prospettico, ossia ponendosi al momento in cui l’amministrazione doveva
emettere la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto (cfr. STF 8C_468/2022 del 28 novembre 2023
consid. 7.1., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 7 pag. 25; STCA 38.2021.100
del 21 marzo 2022 consid. 1.6., parzialmente pubblicata in RtiD II-2022 N. 72
pag. 298 segg.).
Allorché la ditta ricorrente ha
inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 (che faceva
seguito a quello del 16 marzo 2021, oggetto della STCA 38.2021.77 dell’11
aprile 2022, cresciuta in giudicato in contestata e sfociata nella decisione
della Sezione del lavoro del 4 ottobre 2023 con cui è stato riconosciuto il
diritto alle ILR da aprile a giugno 2021 segnatamente in relazione al cantiere
della __________ di __________, cfr. consid. 1.1.), era ancora di attualità -
come per il preannuncio del 16 marzo 2021 - la comunicazione del committente
dei lavori relativi alla __________ di __________, ossia del Comune di __________,
del 30 ottobre 2020 con la quale l’inizio del cantiere in questione era stato
nuovamente posticipato (dopo l’avviso del marzo 2020) almeno fino all’autunno
2021.
(cfr. doc. 13/4).
Del resto, come già evidenziato,
la Sezione edilizia pubblica della Città di __________, il 16 maggio 2024, ha
indicato che l’emergenza sanitaria ha spinto il committente a sospendere le
fasi di progettazione esecutiva e le susseguenti fasi di realizzazione del
cantiere __________ di __________ e se non fosse sopraggiunta la pandemia la
formalizzazione del contratto di appalto tra __________ e il Consorzio __________,
a cui il cantiere era stato aggiudicato nel novembre 2019, ovvero come
sottolineato dal patrocinatore della RI 1 precedentemente alla pandemia (cfr.
doc. I; consid. 1.13.), l’opera __________ di __________, sarebbe avvenuta nel
corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1 consid. 1.7.).
Pertanto l’insorgente, la quale
era stata indicata dal Consorzio __________ quale subappaltante per le opere
“posa ferro d’armatura” nell’agosto 2019 e a cui nel marzo 2021 era stata
subappaltata tramite contratto la fornitura di acciaio d’armatura per il
cantiere in questione (cfr. consid. 2.8.), quando nel giugno 2021 ha chiesto le
ILR a partire dal luglio 2021, poteva riferirsi al posticipo dell’inizio dei
lavori almeno fino all’autunno del 2021 dell’ottobre 2020, come per il precedente
preannuncio del 16 marzo 2021.
Il TCA non ignora che nel giugno
2021.
erano trascorsi circa quindici mesi dall’inizio della pandemia, come
rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III; consid. 1.12.).
Tuttavia tale lasso di tempo, in
concreto, non è sufficiente per far rientrare nel normale rischio aziendale la
perdita di lavoro legata al cantiere __________ __________.
In effetti il periodo di quindici
mesi non deve essere considerato in modo a sé stante, ma a fronte del fatto che
nel giugno 2021 era sempre valido il rinvio dei lavori stabilito il 30 ottobre
2020.
dalla Città di __________ a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo
l’ultimo posticipo dell’avvio del cantiere di __________ dell’ottobre 2020,
invero, non erano state fornite indicazioni in altro senso da parte del Comune.
Non va, peraltro, dimenticato che
a fine primavera / inizio estate 2021 la situazione epidemiologica era
migliorata. Il numero di nuovi casi di persone affette da coronavirus era in
calo ed entro la fine del mese di maggio 2021, la maggior parte dei Cantoni
avrebbe completato la vaccinazione delle persone particolarmente a rischio
(cfr. https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=83697).
La ricorrente, dunque, nel giugno
2021, poteva legittimamente credere che i lavori avrebbero potuto
effettivamente iniziare nell’autunno 2021 e non certo ipotizzare un
annullamento del mandato.
Da ciò discende pure che risulta
comprensibile che l’insorgente nel giugno 2021 non abbia cercato altri lavori
in sostituzione del cantiere ____________________.
Per quanto attiene
all’argomentazione dell’amministrazione secondo cui la realizzazione dell’opera
relativa alla __________ __________ era ancora più incerta nel medio termine,
in quanto sussisteva inoltre una rivalutazione del progetto a livello
strategico-organizzativo della rete di case anziani comunali (cfr. doc. 11=D;
consid. 1.3.; 2.8.), va osservato che ad ogni modo la stessa è stata formulata
dall’UTC Costruzioni e pianificazione del Comune di __________ il 5 aprile 2023
(cfr. doc. 13/1; consid. 2.8.), per cui, da un profilo prospettico, essa si
rivela ininfluente, come ben precisato dal rappresentante della ricorrente
(cfr. doc. I; consid. 1.13.).
In simili condizioni la perdita
di lavoro connessa al cantiere __________, legata in modo causale alla
pandemia, come deciso dal TCA con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022 e
dalla Sezione del lavoro con decisione del 4 ottobre 2023, (cfr. doc. 10;
consid. 1.1.), per il periodo luglio - settembre 2021 risultava ancora
eccezionale e straordinaria.
Tale perdita di lavoro va,
quindi, considerata computabile ex art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, analogamente al
precedente arco di tempo 1° aprile - 30 giugno 2021 per il quale sono state
concesse le ILR.
La Sezione del lavoro deve,
conseguentemente riconoscere alla società ricorrente il diritto alle indennità
per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere
della __________ di __________.
2.10
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025
consid. 2.10.; STCA 38.2024.12 dell’8 luglio 2024 consid. 2.13., massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2025 N. 73; STCA 38.2024.18 del 10 giugno
2024.
consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15., il cui
ricorso della parte insorgente al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_710/2023 del 21 dicembre 2023; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
2.11
Vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del
lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 è annullata.
§§ Alla
ricorrente va riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°
luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere __________ di __________,
in quanto la relativa perdita di lavoro è computabile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni