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Decisione

38.2025.60

A torto Cassa ha chiesto restituzione di ID a seguito crescita in giudicato dec. di inidoneità al collocamento. Conteggi delle ID non manifest. errati. Non dati presupp. della riconsiderazione. Nemmeno ossequiate condizioni per procedere alla revisione processuale delle decisioni iniziali informali

2 febbraio 2026Italiano26 min

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.60

rs

Lugano

2 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 26

agosto 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione emessa dalla Sezione

del lavoro il 17 febbraio 2025 RI1 (_______.2001), iscrittosi nuovamente in

disoccupazione con effetto dal 21 ottobre 2024 (1° termine quadro: 11.03.2024 -

10.03.2026; cfr. doc. 28; 12), è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 21

ottobre 2024 al 15 gennaio 2025, in quanto il medesimo è stato disponibile per

il mercato del lavoro unicamente per un breve periodo, ritenuto che per un lasso

di tempo superiore alle quattro settimane, e meglio dall’11 dicembre 2024 al 15

gennaio 2025, si è recato in ________ per vacanza senza averne maturato il

diritto (cfr. doc. 28).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 26 marzo

2025, rilevando:

" (…)

4.2. In

conclusione, si ritiene che i motivi addotti dall’opponente a sostegno della

sua decisione di assentarsi dalla Svizzera, a meno di due mesi dall’iscrizione

in disoccupazione (senza avere neppure maturato giorni esenti dall’obbligo di

controllo), in particolare il fatto di recarsi nel suo paese d’origine (________)

per trascorrere il suo compleanno e il periodo natalizio con la sua famiglia e

per altri motivi personali (pratiche per il passaporto ed il libretto postale),

non possono giustificare un periodo d'assenza così esteso (4 settimane),

considerato anche il breve periodo in cui è stato a disposizione del mercato

del lavoro prima della sua partenza.

Oltretutto,

considerata la professione ricercata dal signor RI1 (ausiliario di servizio

nella ristorazione e barista), si ritiene che la sua decisione di recarsi all'estero

durante il mese di dicembre e parte di gennaio - dunque coincidente con le

vacanze natalizie - abbia ulteriormente limitato le possibilità dell'assicurato

di reperire un impiego anche solo temporaneo, che gli avrebbe permesso di conseguire

un guadagno intermedio e di limitare il danno all'assicurazione contro la

disoccupazione (ad. 17 LADI).

Visto

quanto esposto, considerato che l'assicurato è stato a disposizione del mercato

del lavoro prima della sua partenza per l'estero soltanto per un breve periodo

(poco meno di due mesi) limitando così eccessivamente la possibilità di essere

assunto da un potenziale datore di lavoro, si ritiene che lo stesso non possa

essere ritenuto idoneo al collocamento dal 21 ottobre 2024 (inizio disoccupazione

controllata) e fino al suo rientro in Svizzera (15 gennaio 2025).

A

titolo aggiuntivo, lo scrivente Ufficio constata che l'assicurato il 3 ottobre

2024 ha sottoscritto il "Modulo - Informazioni integrative per la

registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)", dove al

punto 9 (informazioni utili) viene segnalato anche “Un opuscolo per disoccupati

- Disoccupazione (716.200i) edito dalla Seco e consultabile sul sito internet www.Iavoro.swiss.

In

particolare, il punto 12 dell'opuscolo in questione dà una breve spiegazione

riguardante i giorni senza obbligo di controllo e precisa che: "(...)

La persona assicurata può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo a

cui ha diritto, di regola in settimane intere, e deve annunciarlo all'URC con

due settimane di anticipo (...)". L'UG ritiene dunque che

l'interessato fosse a conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla

disoccupazione, riguardanti i giorni esenti dall'obbligo di controllo. (…)”

(Doc. 49)

La decisione su opposizione del 26

marzo 2025 è cresciuta in giudicato incontestata.

1.2. A seguito della decisione su

opposizione del 26 marzo 2025 della Sezione del lavoro, la CO1 (in seguito:

Cassa), con decisione del 28 aprile 2025, ha ordinato ad RI1 di restituire la

somma di fr. 3'659.95, corrispondenti alle indennità di disoccupazione

percepite per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 41).

1.3. Il 26 agosto 2025 la Cassa ha

respinto l’opposizione del 28 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro il

provvedimento del 26 marzo 2025, pervenutale il 30 maggio 2025 (cfr. doc. 42).

Dalla decisione su opposizione del

26 agosto 2025 emerge:

" (…)

3. Nel presente

caso la contestata decisione di restituzione poggia sulla decisione di

restituzione della Sezione del lavoro del 17.02.2025 che ha stabilito la sua

inidoneità per il periodo 21.10.2024 – 15.01.2025.

4. La citata

decisione è stata oggetto di opposizione che è stata respinta con decisione su

opposizione del 26.03.2025.

5. La decisione su opposizione è

cresciuta in giudicato.

6. In virtù di

quanto precede, l’opposizione del 28.05.2025 è respinta, la decisione del

28.04.2025 è confermata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF

3'659.95 (cfr. annesso bollettino di versamento). (…)” (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su opposizione

del 26 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del

seguente tenore:

" (…) Contesto

in particolare la decisione di non idoneità al collocamento per l'intero

periodo dal 21.10.2024 al 15.01.2025, in quanto non corrisponde ai fatti.

La vostra valutazione si basa sull'ipotesi che avessi già

pianificato, al momento dell'iscrizione, di assentarmi dal Ticino per

raggiungere la mia famiglia. Tuttavia, come dimostrato dalla prenotazione

allegata, ho deciso di recarmi in ________ solo all'inizio di dicembre, e ho

regolarmente informato l'ufficio di collocamento della mia assenza per quel

periodo, rendendomi comunque disponibile a rientrare in Svizzera per eventuali

colloqui.

Preciso inoltre che da ottobre a dicembre 2024 sono rimasto

stabilmente in Svizzera, impegnato attivamente nella ricerca di un impiego,

come dimostrano i contatti e le comunicazioni avvenute in quel periodo. Ritengo

quindi ingiustificata e sproporzionata la valutazione di inidoneità per

l'intero periodo, in quanto solo per alcune settimane di dicembre sono stato

effettivamente assente dalla Svizzera e solo in un secondo momento rispetto

all’inizio della mia disoccupazione.

Il mio rientro temporaneo in ________ a dicembre è stato inoltre

motivato da esigenze personali.

Il 1 di Aprile 2025 ho ripreso a lavorare, ma ho dovuto affittare

un nuovo appartamento, con conseguenti spese significative. Attualmente mi

trovo in una situazione economica difficile, che rende particolarmente onerosa

la restituzione dell'importo richiesto.

Chiedo quindi che la decisione venga annullata o rivista, tenendo

conto:

-della mia buona fede;

-della reale disponibilità al collocamento nei mesi in questione;

-delle attuali difficoltà economiche legate alla ripresa

dell'attività lavorativa;

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o documentazione

aggiuntiva. (…)” (Doc. I)

1.5. Il 27 ottobre 2025, in risposta, la

Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rimandando, in buona

sostanza, ai motivi esposti nella decisione su opposizione del 26 agosto 2025 e

precisando che “nel suo ricorso il ricorrente contesta la decisione di

inidoneità al collocamento stabilita dalla Sezione del lavoro e confermata con

decisione su opposizione, cresciuta in giudicato, del 26.03.2026” (cfr.

doc. IV).

1.6. L’insorgente si è espresso

nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 5 novembre 2025 (cfr.

doc. VI), al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. VI1/3).

1.7. La Cassa, l’11 novembre 2025, ha

comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VIII).

1.8. Il doc. VIII è stato trasmesso per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia

chiesto al ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 3'659.95,

corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei periodi di

controllo di ottobre e di novembre 2024.

2.2. L'art. 95 della Legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza (LADI) regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

L'art.

25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se

l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid.

6.2.3.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023

consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019

del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; pubblicata in SVR 2025

IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2.,

pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 6 pag. 16; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022

consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo

2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF

8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022

consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12

marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF

8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;

DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LADI l’assicurato

ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o

parzialmente (art. 10);

b. ha subìto una perdita di

lavoro computabile (art. 11);

c. risiede in Svizzera (art.

12);

d.

ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di

riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS35;

e.

ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(art. 13 e 14);

f. è idoneo al collocamento

(art. 15) e

g. soddisfa le prescrizioni sul

controllo (art. 17).

È utile precisare che in materia

di disoccupazione l’amministrazione, quando si pronuncia per la prima volta in

merito al diritto all’indennità di un assicurato, emette un pronostico in

relazione all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 8 LADI. L’esame

di tali presupposti ha, quindi, luogo al momento in cui l’amministrazione emana

la propria decisione.

Una valutazione a posteriori

dell’insieme delle circostanze è escluso (cfr. STF 8C_217/2019 del 5 agosto

2019 consid. 3).

2.4. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

A

norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,

capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a

provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento deve

essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del

3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato

deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali

(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica, pertanto, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018

consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04

del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017

del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid.

6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente

limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

In una sentenza C 108/03 del 2

settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)

in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti

le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante

in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener

conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e

di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le effettive

possibilità d’assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro

ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_10/2023 del 4 agosto 2023 consid. 2.2.; STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015

consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che

se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro

l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di

disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF

8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001

ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12).

L’Alta Corte ha pure stabilito

che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

La persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_486/2021 del 24 agosto 2021 consid. 3.2.; STF 8C445/2020 del 27 novembre

2020 consid. 4.3.; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid.

3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di

lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.5. Il

Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui

Considerandi

l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di

conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo

è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF

146.

V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione

nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due

mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento

linguistico.

Decisivi per la valutazione

dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una

determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi

compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo.

Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa probabilità che un

datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo

concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11

febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8

pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520

consid. 3a).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

2.6

In una decisione dell'8 agosto

2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a giudicare

nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di

inidoneità al collocamento, l’Alta Corte ha, in particolare, stabilito che se

la decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega

retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI), occorre che la Cassa

competente si chini sulla questione della restituzione delle prestazioni

versate indebitamente. In tal caso, soltanto la Cassa deve esaminare se le

condizioni per una riconsiderazione siano soddisfatte, in particolare quella

dell'errore manifesto.

Questa

giurisprudenza è stata confermata dal TFA nei giudizi C 274/99, C 278/99 e C 279/99 del 6 luglio 2001.

In

quelle occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dalla SECO e ha deciso

che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la

condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua

carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato

licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale

e ad essere amministratore della ditta.

Nelle sentenze C 11/05 del 16

agosto 2005 consid. 5.2. e C 269/05 del 7 novembre 2006 consid. 5.1. la nostra

Massima Istanza ha, peraltro, evidenziato che il solo fatto che posteriormente

al versamento di indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia

stata emessa una decisione di inidoneità al collocamento dell’assicurato per

tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di

prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata.

2.7

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto previsto

dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.; 2.6.), la Cassa ha fondato il

proprio ordine di restituzione soltanto sulla decisione su opposizione del 26

marzo 2025 con la quale la Sezione del lavoro ha confermato l’inidoneità al

collocamento del ricorrente dal 21 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025 stabilita il

17.

febbraio 2025, essendosi recato all’estero in vacanza dall’11 dicembre 2024

al 15 gennaio 2025 (cfr. doc. 41; A1; 49; consid. 1.1.-1.3.).

In

particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo

aver comunque ricordato che l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente

riscosse presuppone che siano soddisfatte le condizioni di una riconsiderazione

o di una revisione procedurale della decisione tramite la quale le prestazioni

in questione sono state assegnate (doc. A1 pag. 1), si è limitata a indicare

che la decisione di restituzione poggia sulla decisione su opposizione di

inidoneità al collocamento emessa dalla Sezione del lavoro il 26 marzo 2025

cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

Come

visto sopra, la sola circostanza che una decisione di inidoneità al

collocamento sia stata emanata successivamente alla corresponsione delle

indennità di disoccupazione non consente di concludere, segnatamente, che il

versamento sia stato eseguito sulla base di una decisione errata in modo manifesto

(cfr. consid. 2.6.).

La

Cassa avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto

fossero adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione

processuale (cfr. consid. 2.2., 2.6.).

Sta,

quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato sia in ogni caso corretto

(cfr. STCA 38.2011.68 del 24 maggio 2012; STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002,

confermata con STFA C 217/02 del 15 luglio 2003).

2.8

La decisione su opposizione del 26

marzo 2025 con cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al

collocamento dal 21 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 è vincolante.

In effetti la stessa non è stata

impugnata dall’insorgente ed è, pertanto, cresciuta in giudicato incontestata.

La Cassa, tuttavia, allorché ha

erogato le indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre e di

novembre 2024 – i relativi conteggi risalgono al 20, rispettivamente 29

novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4) – si è basata sulla relativa domanda

presentata dall’assicurato il 24 ottobre 2024 in cui richiedeva le indennità

dal 21 ottobre 2024, ossia al termine dell’attività stagionale svolta in

qualità di commis de rang presso l’______ di ______ dal 15 aprile al 20 ottobre

2024.

(cfr. doc. 13; 14).

Dalla domanda di indennità non

risultava alcunché riguardo a un’eventuale intenzione del ricorrente di recarsi

all’estero nel mese di dicembre 2024 per poi rimanervi alcune settimane (cfr.

doc. 13).

Del resto la Cassa, il 19

novembre 2024, ha informato l’assicurato, con riferimento al suo annuncio in

disoccupazione, che aveva diritto all’indennità, e meglio a 179 indennità che

poteva percepire entro il 10 marzo 2026, che il periodo di attesa speciale era

di un giorno e che il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'971.-- (cfr. doc.

16).

È

stato, infatti, solamente a seguito della comunicazione del 9 dicembre 2024 al

proprio consulente da parte del ricorrente con oggetto l’imminente partenza per

l’estero (cfr. doc. 19; 20) che la Sezione del lavoro, nel gennaio 2025, su

segnalazione dell’URC (cfr. doc. 26), ha verificato la sua idoneità al

collocamento, giungendo alla conclusione che l’assicurato non era idoneo dal 21

ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 (cfr. decisione del 17 febbraio 2025 confermata

dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2025; cfr. doc. 28; 49; consid.

1.1.).

Ne discende che gli elementi a

disposizione della Cassa al momento in cui ha versato, tra il 20 e il 30

novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4), le indennità di disoccupazione di ottobre

e novembre 2024 non le consentivano di dedurre alcunché circa la durata della disponibilità

dell’insorgente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5.).

Di conseguenza i

conteggi delle indennità di disoccupazione dei mesi di ottobre e novembre 2024

allestiti il 20 e il 29 novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4),

corrispondenti a decisioni informali ex art. 51 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009

consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; DTF 126 V

36) non erano manifestamente

errati (cfr. consid. 2.2. in fine).

Non sono, perciò,

dati i presupposti per una riconsiderazione (cfr. consid. 2.2.).

2.9

Occorre,

dunque, chiedersi se in concreto siano ossequiate le condizioni per procedere a

una revisione processuale.

Attentamente esaminate le

circostanze fattuali del caso di specie, il TCA ritiene che in concreto non si

sia confrontati con alcun fatto

nuovo rilevante esistente quando sono state versate le indennità di

disoccupazione di ottobre e di novembre 2024, ma scoperto successivamente, suscettibile

– se fosse stato noto al momento di decidere il pagamento delle prestazioni –

di modificare la fattispecie posta a fondamento dei provvedimenti informali di

assegnazione delle indennità di disoccupazione di ottobre e novembre 2024, né con nuovi mezzi di prova che non

potevano essere presentati in precedenza.

In particolare dalle carte

processuali si evince che l’assicurato ha contattato il 9 dicembre 2024 l’URC

al fine di informarlo dell’imminente partenza per l’estero (cfr. doc. 19; 20).

Egli sostiene di avere deciso

soltanto all’inizio di dicembre 2024 di recarsi in ________ (cfr. doc. 42; I).

In proposito il ricorrente ha

prodotto una “conferma dell’ordine” del 1° dicembre 2024 di un biglietto

elettronico riguardante il treno _______ partente l’11 dicembre 2024 da ______

per ______ (cfr. doc. A2).

Effettivamente, ad ogni modo, la

decisione del 17 febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 26 marzo 2025

di inidoneità al collocamento emesse dalla Sezione del lavoro non fanno il

benché minimo riferimento a elementi concreti che comprovino l’intenzione

dell’insorgente, già dall’inizio della disoccupazione (ottobre 2024), di

effettuare una vacanza all’estero, rispettivamente la relativa pianificazione.

La Sezione del lavoro,

d’altronde, per escludere l’idoneità al collocamento si è limitata ad affermare

che l'assicurato è stato a disposizione del mercato del lavoro prima della sua

partenza per l'estero soltanto per un breve periodo (poco meno di due mesi), limitando

così eccessivamente la possibilità di essere assunto da un potenziale datore di

lavoro (cfr. doc. 28; 49; consid. 1.1.).

In

simili condizioni deve essere concluso che nella presente evenienza nemmeno sono

adempiuti i requisiti di una revisione processuale delle decisioni iniziali con

le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente

per i mesi di ottobre e novembre 2024.

2.10

Stante quanto precede, questa Corte

ritiene che a torto la Cassa abbia richiesto al ricorrente la restituzione di

fr. 3'659.95 relativi alle prestazioni LADI versate per i mesi di ottobre e

novembre 2024.

La decisione su opposizione del

26.

agosto 2025 impugnata va, conseguentemente annullata.

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25

del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid.

2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del

21.

ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.;

STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del

26 agosto 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti