38.2025.60
A torto Cassa ha chiesto restituzione di ID a seguito crescita in giudicato dec. di inidoneità al collocamento. Conteggi delle ID non manifest. errati. Non dati presupp. della riconsiderazione. Nemmeno ossequiate condizioni per procedere alla revisione processuale delle decisioni iniziali informali
2 febbraio 2026Italiano26 min
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.60
rs
Lugano
2 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 26
agosto 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione emessa dalla Sezione
del lavoro il 17 febbraio 2025 RI1 (_______.2001), iscrittosi nuovamente in
disoccupazione con effetto dal 21 ottobre 2024 (1° termine quadro: 11.03.2024 -
10.03.2026; cfr. doc. 28; 12), è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 21
ottobre 2024 al 15 gennaio 2025, in quanto il medesimo è stato disponibile per
il mercato del lavoro unicamente per un breve periodo, ritenuto che per un lasso
di tempo superiore alle quattro settimane, e meglio dall’11 dicembre 2024 al 15
gennaio 2025, si è recato in ________ per vacanza senza averne maturato il
diritto (cfr. doc. 28).
Tale provvedimento è stato
confermato dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 26 marzo
2025, rilevando:
" (…)
4.2. In
conclusione, si ritiene che i motivi addotti dall’opponente a sostegno della
sua decisione di assentarsi dalla Svizzera, a meno di due mesi dall’iscrizione
in disoccupazione (senza avere neppure maturato giorni esenti dall’obbligo di
controllo), in particolare il fatto di recarsi nel suo paese d’origine (________)
per trascorrere il suo compleanno e il periodo natalizio con la sua famiglia e
per altri motivi personali (pratiche per il passaporto ed il libretto postale),
non possono giustificare un periodo d'assenza così esteso (4 settimane),
considerato anche il breve periodo in cui è stato a disposizione del mercato
del lavoro prima della sua partenza.
Oltretutto,
considerata la professione ricercata dal signor RI1 (ausiliario di servizio
nella ristorazione e barista), si ritiene che la sua decisione di recarsi all'estero
durante il mese di dicembre e parte di gennaio - dunque coincidente con le
vacanze natalizie - abbia ulteriormente limitato le possibilità dell'assicurato
di reperire un impiego anche solo temporaneo, che gli avrebbe permesso di conseguire
un guadagno intermedio e di limitare il danno all'assicurazione contro la
disoccupazione (ad. 17 LADI).
Visto
quanto esposto, considerato che l'assicurato è stato a disposizione del mercato
del lavoro prima della sua partenza per l'estero soltanto per un breve periodo
(poco meno di due mesi) limitando così eccessivamente la possibilità di essere
assunto da un potenziale datore di lavoro, si ritiene che lo stesso non possa
essere ritenuto idoneo al collocamento dal 21 ottobre 2024 (inizio disoccupazione
controllata) e fino al suo rientro in Svizzera (15 gennaio 2025).
A
titolo aggiuntivo, lo scrivente Ufficio constata che l'assicurato il 3 ottobre
2024 ha sottoscritto il "Modulo - Informazioni integrative per la
registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)", dove al
punto 9 (informazioni utili) viene segnalato anche “Un opuscolo per disoccupati
- Disoccupazione (716.200i) edito dalla Seco e consultabile sul sito internet www.Iavoro.swiss.
In
particolare, il punto 12 dell'opuscolo in questione dà una breve spiegazione
riguardante i giorni senza obbligo di controllo e precisa che: "(...)
La persona assicurata può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo a
cui ha diritto, di regola in settimane intere, e deve annunciarlo all'URC con
due settimane di anticipo (...)". L'UG ritiene dunque che
l'interessato fosse a conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla
disoccupazione, riguardanti i giorni esenti dall'obbligo di controllo. (…)”
(Doc. 49)
La decisione su opposizione del 26
marzo 2025 è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. A seguito della decisione su
opposizione del 26 marzo 2025 della Sezione del lavoro, la CO1 (in seguito:
Cassa), con decisione del 28 aprile 2025, ha ordinato ad RI1 di restituire la
somma di fr. 3'659.95, corrispondenti alle indennità di disoccupazione
percepite per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 41).
1.3. Il 26 agosto 2025 la Cassa ha
respinto l’opposizione del 28 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro il
provvedimento del 26 marzo 2025, pervenutale il 30 maggio 2025 (cfr. doc. 42).
Dalla decisione su opposizione del
26 agosto 2025 emerge:
" (…)
3. Nel presente
caso la contestata decisione di restituzione poggia sulla decisione di
restituzione della Sezione del lavoro del 17.02.2025 che ha stabilito la sua
inidoneità per il periodo 21.10.2024 – 15.01.2025.
4. La citata
decisione è stata oggetto di opposizione che è stata respinta con decisione su
opposizione del 26.03.2025.
5. La decisione su opposizione è
cresciuta in giudicato.
6. In virtù di
quanto precede, l’opposizione del 28.05.2025 è respinta, la decisione del
28.04.2025 è confermata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF
3'659.95 (cfr. annesso bollettino di versamento). (…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione
del 26 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
" (…) Contesto
in particolare la decisione di non idoneità al collocamento per l'intero
periodo dal 21.10.2024 al 15.01.2025, in quanto non corrisponde ai fatti.
La vostra valutazione si basa sull'ipotesi che avessi già
pianificato, al momento dell'iscrizione, di assentarmi dal Ticino per
raggiungere la mia famiglia. Tuttavia, come dimostrato dalla prenotazione
allegata, ho deciso di recarmi in ________ solo all'inizio di dicembre, e ho
regolarmente informato l'ufficio di collocamento della mia assenza per quel
periodo, rendendomi comunque disponibile a rientrare in Svizzera per eventuali
colloqui.
Preciso inoltre che da ottobre a dicembre 2024 sono rimasto
stabilmente in Svizzera, impegnato attivamente nella ricerca di un impiego,
come dimostrano i contatti e le comunicazioni avvenute in quel periodo. Ritengo
quindi ingiustificata e sproporzionata la valutazione di inidoneità per
l'intero periodo, in quanto solo per alcune settimane di dicembre sono stato
effettivamente assente dalla Svizzera e solo in un secondo momento rispetto
all’inizio della mia disoccupazione.
Il mio rientro temporaneo in ________ a dicembre è stato inoltre
motivato da esigenze personali.
Il 1 di Aprile 2025 ho ripreso a lavorare, ma ho dovuto affittare
un nuovo appartamento, con conseguenti spese significative. Attualmente mi
trovo in una situazione economica difficile, che rende particolarmente onerosa
la restituzione dell'importo richiesto.
Chiedo quindi che la decisione venga annullata o rivista, tenendo
conto:
-della mia buona fede;
-della reale disponibilità al collocamento nei mesi in questione;
-delle attuali difficoltà economiche legate alla ripresa
dell'attività lavorativa;
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o documentazione
aggiuntiva. (…)” (Doc. I)
1.5. Il 27 ottobre 2025, in risposta, la
Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rimandando, in buona
sostanza, ai motivi esposti nella decisione su opposizione del 26 agosto 2025 e
precisando che “nel suo ricorso il ricorrente contesta la decisione di
inidoneità al collocamento stabilita dalla Sezione del lavoro e confermata con
decisione su opposizione, cresciuta in giudicato, del 26.03.2026” (cfr.
doc. IV).
1.6. L’insorgente si è espresso
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 5 novembre 2025 (cfr.
doc. VI), al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. VI1/3).
1.7. La Cassa, l’11 novembre 2025, ha
comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VIII).
1.8. Il doc. VIII è stato trasmesso per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia
chiesto al ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 3'659.95,
corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei periodi di
controllo di ottobre e di novembre 2024.
2.2. L'art. 95 della Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza (LADI) regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
L'art.
25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid.
6.2.3.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della
decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023
consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019
del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; pubblicata in SVR 2025
IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2.,
pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 6 pag. 16; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022
consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo
2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF
8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022
consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12
marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF
8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LADI l’assicurato
ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o
parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di
lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art.
12);
d.
ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di
riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS35;
e.
ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento
(art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni sul
controllo (art. 17).
È utile precisare che in materia
di disoccupazione l’amministrazione, quando si pronuncia per la prima volta in
merito al diritto all’indennità di un assicurato, emette un pronostico in
relazione all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 8 LADI. L’esame
di tali presupposti ha, quindi, luogo al momento in cui l’amministrazione emana
la propria decisione.
Una valutazione a posteriori
dell’insieme delle circostanze è escluso (cfr. STF 8C_217/2019 del 5 agosto
2019 consid. 3).
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
A
norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,
capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve
essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del
3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato
deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali
(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica, pertanto, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018
consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017
del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid.
6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente
limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)
in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti
le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante
in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e
di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le effettive
possibilità d’assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro
ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_10/2023 del 4 agosto 2023 consid. 2.2.; STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015
consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che
se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro
l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di
disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF
8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001
ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12).
L’Alta Corte ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
La persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_486/2021 del 24 agosto 2021 consid. 3.2.; STF 8C445/2020 del 27 novembre
2020 consid. 4.3.; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid.
3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di
lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione
adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.5. Il
Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui
Considerandi
l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di
conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo
è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF
146.
V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione
nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due
mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento
linguistico.
Decisivi per la valutazione
dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una
determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi
compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo.
Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa probabilità che un
datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo
concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11
febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8
pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520
consid. 3a).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
2.6
In una decisione dell'8 agosto
2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a giudicare
nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di
inidoneità al collocamento, l’Alta Corte ha, in particolare, stabilito che se
la decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega
retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI), occorre che la Cassa
competente si chini sulla questione della restituzione delle prestazioni
versate indebitamente. In tal caso, soltanto la Cassa deve esaminare se le
condizioni per una riconsiderazione siano soddisfatte, in particolare quella
dell'errore manifesto.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dal TFA nei giudizi C 274/99, C 278/99 e C 279/99 del 6 luglio 2001.
In
quelle occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dalla SECO e ha deciso
che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la
condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua
carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato
licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale
e ad essere amministratore della ditta.
Nelle sentenze C 11/05 del 16
agosto 2005 consid. 5.2. e C 269/05 del 7 novembre 2006 consid. 5.1. la nostra
Massima Istanza ha, peraltro, evidenziato che il solo fatto che posteriormente
al versamento di indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia
stata emessa una decisione di inidoneità al collocamento dell’assicurato per
tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di
prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata.
2.7
Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto previsto
dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.; 2.6.), la Cassa ha fondato il
proprio ordine di restituzione soltanto sulla decisione su opposizione del 26
marzo 2025 con la quale la Sezione del lavoro ha confermato l’inidoneità al
collocamento del ricorrente dal 21 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025 stabilita il
17.
febbraio 2025, essendosi recato all’estero in vacanza dall’11 dicembre 2024
al 15 gennaio 2025 (cfr. doc. 41; A1; 49; consid. 1.1.-1.3.).
In
particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo
aver comunque ricordato che l’obbligo di restituire le prestazioni indebitamente
riscosse presuppone che siano soddisfatte le condizioni di una riconsiderazione
o di una revisione procedurale della decisione tramite la quale le prestazioni
in questione sono state assegnate (doc. A1 pag. 1), si è limitata a indicare
che la decisione di restituzione poggia sulla decisione su opposizione di
inidoneità al collocamento emessa dalla Sezione del lavoro il 26 marzo 2025
cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Come
visto sopra, la sola circostanza che una decisione di inidoneità al
collocamento sia stata emanata successivamente alla corresponsione delle
indennità di disoccupazione non consente di concludere, segnatamente, che il
versamento sia stato eseguito sulla base di una decisione errata in modo manifesto
(cfr. consid. 2.6.).
La
Cassa avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto
fossero adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione
processuale (cfr. consid. 2.2., 2.6.).
Sta,
quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato sia in ogni caso corretto
(cfr. STCA 38.2011.68 del 24 maggio 2012; STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002,
confermata con STFA C 217/02 del 15 luglio 2003).
2.8
La decisione su opposizione del 26
marzo 2025 con cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al
collocamento dal 21 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 è vincolante.
In effetti la stessa non è stata
impugnata dall’insorgente ed è, pertanto, cresciuta in giudicato incontestata.
La Cassa, tuttavia, allorché ha
erogato le indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre e di
novembre 2024 – i relativi conteggi risalgono al 20, rispettivamente 29
novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4) – si è basata sulla relativa domanda
presentata dall’assicurato il 24 ottobre 2024 in cui richiedeva le indennità
dal 21 ottobre 2024, ossia al termine dell’attività stagionale svolta in
qualità di commis de rang presso l’______ di ______ dal 15 aprile al 20 ottobre
2024.
(cfr. doc. 13; 14).
Dalla domanda di indennità non
risultava alcunché riguardo a un’eventuale intenzione del ricorrente di recarsi
all’estero nel mese di dicembre 2024 per poi rimanervi alcune settimane (cfr.
doc. 13).
Del resto la Cassa, il 19
novembre 2024, ha informato l’assicurato, con riferimento al suo annuncio in
disoccupazione, che aveva diritto all’indennità, e meglio a 179 indennità che
poteva percepire entro il 10 marzo 2026, che il periodo di attesa speciale era
di un giorno e che il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'971.-- (cfr. doc.
16).
È
stato, infatti, solamente a seguito della comunicazione del 9 dicembre 2024 al
proprio consulente da parte del ricorrente con oggetto l’imminente partenza per
l’estero (cfr. doc. 19; 20) che la Sezione del lavoro, nel gennaio 2025, su
segnalazione dell’URC (cfr. doc. 26), ha verificato la sua idoneità al
collocamento, giungendo alla conclusione che l’assicurato non era idoneo dal 21
ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 (cfr. decisione del 17 febbraio 2025 confermata
dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2025; cfr. doc. 28; 49; consid.
1.1.).
Ne discende che gli elementi a
disposizione della Cassa al momento in cui ha versato, tra il 20 e il 30
novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4), le indennità di disoccupazione di ottobre
e novembre 2024 non le consentivano di dedurre alcunché circa la durata della disponibilità
dell’insorgente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5.).
Di conseguenza i
conteggi delle indennità di disoccupazione dei mesi di ottobre e novembre 2024
allestiti il 20 e il 29 novembre 2024 (cfr. doc. 51.3; 51.4),
corrispondenti a decisioni informali ex art. 51 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009
consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; DTF 126 V
36) non erano manifestamente
errati (cfr. consid. 2.2. in fine).
Non sono, perciò,
dati i presupposti per una riconsiderazione (cfr. consid. 2.2.).
2.9
Occorre,
dunque, chiedersi se in concreto siano ossequiate le condizioni per procedere a
una revisione processuale.
Attentamente esaminate le
circostanze fattuali del caso di specie, il TCA ritiene che in concreto non si
sia confrontati con alcun fatto
nuovo rilevante esistente quando sono state versate le indennità di
disoccupazione di ottobre e di novembre 2024, ma scoperto successivamente, suscettibile
– se fosse stato noto al momento di decidere il pagamento delle prestazioni –
di modificare la fattispecie posta a fondamento dei provvedimenti informali di
assegnazione delle indennità di disoccupazione di ottobre e novembre 2024, né con nuovi mezzi di prova che non
potevano essere presentati in precedenza.
In particolare dalle carte
processuali si evince che l’assicurato ha contattato il 9 dicembre 2024 l’URC
al fine di informarlo dell’imminente partenza per l’estero (cfr. doc. 19; 20).
Egli sostiene di avere deciso
soltanto all’inizio di dicembre 2024 di recarsi in ________ (cfr. doc. 42; I).
In proposito il ricorrente ha
prodotto una “conferma dell’ordine” del 1° dicembre 2024 di un biglietto
elettronico riguardante il treno _______ partente l’11 dicembre 2024 da ______
per ______ (cfr. doc. A2).
Effettivamente, ad ogni modo, la
decisione del 17 febbraio 2025 e la decisione su opposizione del 26 marzo 2025
di inidoneità al collocamento emesse dalla Sezione del lavoro non fanno il
benché minimo riferimento a elementi concreti che comprovino l’intenzione
dell’insorgente, già dall’inizio della disoccupazione (ottobre 2024), di
effettuare una vacanza all’estero, rispettivamente la relativa pianificazione.
La Sezione del lavoro,
d’altronde, per escludere l’idoneità al collocamento si è limitata ad affermare
che l'assicurato è stato a disposizione del mercato del lavoro prima della sua
partenza per l'estero soltanto per un breve periodo (poco meno di due mesi), limitando
così eccessivamente la possibilità di essere assunto da un potenziale datore di
lavoro (cfr. doc. 28; 49; consid. 1.1.).
In
simili condizioni deve essere concluso che nella presente evenienza nemmeno sono
adempiuti i requisiti di una revisione processuale delle decisioni iniziali con
le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente
per i mesi di ottobre e novembre 2024.
2.10
Stante quanto precede, questa Corte
ritiene che a torto la Cassa abbia richiesto al ricorrente la restituzione di
fr. 3'659.95 relativi alle prestazioni LADI versate per i mesi di ottobre e
novembre 2024.
La decisione su opposizione del
26.
agosto 2025 impugnata va, conseguentemente annullata.
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25
del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid.
2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del
21.
ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.;
STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del
26 agosto 2025 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti