38.2025.63
A ragione negato sussidio x le spese di pendolare o soggiornante settimanale poiché datore di lavoro, rispetto a prima della disocc, non è cambiato quindi già prima assic doveva sopportare le medesime spese. Inoltre, no perdita finanz:il GA è < a salario percepito grazie al nuovo contratto di lavoro
23 febbraio 2026Italiano43 min
e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.63
CL/gm
Lugano
23 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2025 emanata da
Sezione
del lavoro - Ufficio delle misure attive,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su
opposizione del 25 settembre 2025 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure
attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 24 luglio 2025 (cfr.
doc. 2) e respinto la richiesta di RI1, nato nel 1981, di ottenere il sussidio
per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 1° giugno al 31
ottobre 2025, a seguito dell’assunzione presso ______, ______.
L’UMA ha così motivato la
decisione su opposizione:
"
3. Al fine della concessione del sussidio vi deve essere una perdita
finanziaria ossia, il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa non
deve essere superiore al precedente e, cumulativamente, le spese necessarie
devono essere superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione
(cfr. Direttiva LADI PML, SECO, marg. L3).
In merito alle spese,
come indicato dalla Direttiva LADI PML, SECO, marg. L17, queste sono definite
per analogia alle prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la
frequentazione di provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI
e l’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate
dalla frequentazione di corsi) che prevedono delle tariffe massime che possono
essere riconosciute.
Non si possono quindi
prendere in considerazione le spese indicate in sede di opposizione.
Anche prendendo in
considerazione l’uso del veicolo privato la situazione non cambierebbe in
quanto il datore di lavoro nella nuova situazione lavorativa è il medesimo
della situazione precedente l’iscrizione in disoccupazione. Quest’ultimo
risulta difatti sempre la ______, ______.
Le spese sono quindi
analoghe nelle due situazioni. Per quanto riguarda il guadagno nella nuova
situazione lavorativa, questo ammonta a CHF 5'470.80 mentre il guadagno
assicurato è di CHF 4'654.00.
In base alla Direttiva
LADI PML, SECO, marg. L3 non vi è quindi perdita finanziaria poiché:
a. il guadagno dopo
deduzione delle spese necessarie è superiore al guadagno assicurato ottenuto
prima della disoccupazione, dedotte le spese corrispondenti; e
b. le spese necessarie
(spese di viaggio, di vitto e alloggio) sono uguali alle spese corrispondenti
prima della disoccupazione.
Il contratto di lavoro
a tempo indeterminato presentato in data 4 settembre 2025 non influisce sulla
modalità di verificare un’eventuale perdita finanziaria così come esposta
sopra. (…)”
(cfr. all. A1 a doc.
I)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così
espresso:
"
(...) Tramite URC di ______ (…) ho chiesto le spese da pendolare come
per doppia economia domestica visto che dal 01.06.2025 ho iniziato a lavorare a
______ presso l’ex datore di lavoro non trovando un’occupazione in Ticino. Devo
anche pagare una camera di fr. 800.- al mese, sommato tutto allo spostamento
con la vettura privata, sono in perdita netta dal mese di giugno 2025. Ho una
famiglia. In questo modo ho anche risparmiato le indennità di disoccupazione
all’______. Da gennaio 2025 a maggio 2025 ho lavorato in Ticino presso ______ 2
giorni a settimana e ho dichiarato il guadagno intermedio ma quando ho visto
che non assumono e il lavoro è calato molto ho contattato l’ex datore di
lavoro, ho firmato il contratto per l’occupazione al 100% e ho chiuso la disoccupazione.
Dal 01.09.2025 ho firmato il contratto a tempo indeterminato al 100%.
Il mio guadagno
assicurato non corrisponde a quanto realmente percepito ogni mese da ______ come
indennità di disoccupazione: il guadagno assicurato è una media di ultimi 12/24
mesi lavorativi quindi mesi lavorati con il salario al 100%, dal guadagno
assicurato nel mio caso visto che ho famiglia si deduce l’80% e si ottiene il
massimo che io posso percepire al mese come indennità di disoccupazione una
media mensile appunto di fr. 3'723.70 lordi, fr. 171.60 lordi al giorno,
chiamata indennità giornaliera è tutto decritto in modo dettagliato nella
decisione ______ del 30 agosto 2024 (decisione allegata). Queste indennità si
calcolano in base ai giorni lavorativi di ogni mese e quanto stabilito da parte
di ______ non si può percepire di più, ma la massimo quanto calcolato nel
guadagno assicurato. (…)
Nel mio caso si
confonde il guadagno assicurato di fr. 4'654.- come da conteggi allegati con il
reale guadagno calcolato da ______. Nel mio caso si confonde lo stipendio
attuale di fr. 5'470.- con il reale guadagno come da conteggio allegato perché
io non percepisco fr. 5'470.- ma fr. 5'050.- lordi al mese, la tredicesima
verrà versata tra dicembre e gennaio e non sarà intera ma sarà di fr. 2'945.-
salvo eccezioni, diminuzione di lavoro, ecc perché arriva il periodo invernale
dove c’è poco lavoro e poi la ditta chiude tra dicembre e gennaio.
Situazione attuale:
lavoro a ______ se torno in Ticino quindi dò la disdetta resto senza stipendio
fino ad agosto 2026 significherebbe chiedere l’assistenza…quindi continuo a
lavorare a ______. ______ non può valutare il caso e dare una decisione prima del
mese di agosto 2026 mi hanno confermato questo telefonicamente. La situazione è
difficile, senza rimborso spese io sono in perdita. (…) è chiaro che non riesco
a coprire tutte le spese fisse in Ticino e le spese per andare a lavorare a
______, devo utilizzare il veicolo privato perché parto dalla ditta alle ore
05:00/05:45 del mattino e ho minimo 3 ore / 3 ore e 30 di viaggio, all’andata
vado in direzione ______, al ritorno a casa in direzione ______, perché ci sono
le chiusure notturne del Gottardo. Fino adesso solo le spese per il rifornimento
dell’auto superano fr. 900.- in più la camera mi costa fr. 800.- al mese, da
aggiungere il mangiare e almeno fr. 200.- al mese a ______.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 ottobre
2025, l’UMA propone di respingere il ricorso e, confermandosi nella propria
decisione su opposizione, osserva:
"
(…) al fine della concessione del sussidio vi deve essere una perdita
finanziaria, ossia, il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa non
deve essere superiore al precedente e, cumulativamente, le spese necessarie
devono essere superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Questo vuol dire che
le due condizioni devono essere entrambe rispettate, non è quindi sufficiente
che il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore al
reddito precedente ma è necessario che anche le spese necessarie siano
superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione. Nel caso in
esame non è adempiuta nessuna delle due condizioni cumulative appena descritte,
per i motivi già esposti e di seguito ribaditi.
In merito alle spese,
si specifica che, come indicato nella Direttiva LADI PML, SECO marg. L22: “il
sussidio previsto all’art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese
occasionate dal soggiorno settimanale dell’assicurato al di fuori del suo luogo
di domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio
infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre
le spese di viaggio effettive”.
Fatti
I marginali successivi
(L23 – L26) definiscono in dettaglio le spese che è possibile riconoscere per
definire il diritto al sussidio in questione.
“In applicazione
dell’art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 3 lett. a OADI, il
DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1
e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate
dalla frequentazione di corsi):
Spese di vitto:
• CHF 5 per la
prima colazione consumata all’esterno;
• CHF 15 per un
pasto principale consumato all’esterno o
• CHF 10 per un
pasto principale consumato al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno
stabilimento analogo.
Spese di alloggio:
CHF 300 al mese.
Dette tariffe sono
ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio
sostenute dall’assicurato per la sua ultima attività.”
Come indicato in sede
di decisione su opposizione non sarebbe comunque possibile prendere in
considerazione le spese nella misura indicata dal ricorrente. Le spese di
alloggio e vitto possono essere prese in considerazione solo entro i limiti
indicati sopra.
Anche per le spese di
viaggio, l’ordinanza DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi, stabilisce i criteri di rimborso. L’art.
3 indica che: “il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione
di un veicolo privato ammonta per chilometro a: a. 50 centesimi per le
autovetture; b. 25 centesimi per le motociclette; c. 10 centesimi per i
ciclomotori”.
Sia come sia, dato che
né il domicilio del signor RI1 né il lavoro di lavoro attuale rispetto al
precedente l’iscrizione in disoccupazione sono cambiati: le spese di vitto,
alloggio e viaggio sono rimaste invariate in entrambe le situazioni ovvero
prima dell’iscrizione in disoccupazione e ora, durante il rapporto di lavoro in
essere.
La condizione secondo
la quale le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) devono
essere più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione non è
quindi adempiuta.
A titolo aggiuntivo,
si sottolinea che per il riconoscimento delle spese di pendolare soggiornante
settimanale, oltre alla verifica delle spese, devono essere messi a confronto
il guadagno derivante dalla nuova situazione lavorativa, dedotte le spese necessarie,
con il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione, dedotte le
spese corrispondenti.
Il guadagno assicurato
risultava essere pari a CHF 4'654.- inferiore al guadagno della nuova
situazione lavorativa. Il guadagno conseguito con il rapporto di lavoro in
essere (CHF 5'470.85, composto dal guadagno lordo di CHF 5'050.- e tredicesima
pro rata di CHF 420.85) risulta essere comunque superiore al guadagno
assicurato di fr. 4'654.- dedotte le medesime spese. Ne consegue che neanche la
seconda condizione cumulativa, quella della perdita finanziaria, ritenuto che
il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa è superiore al
precedente, risulta adempiuta.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 7 novembre 2025, il
ricorrente, oltre a ribadire quanto già indicato nel proprio ricorso, ha
sottolineato quanto segue:
"
Il punto del mio ricorso è il seguente: maggior guadagno non è tale da
coprire le maggiori spese (…).
Il salario futuro: non
si può ipotizzare o calcolare un salario che dovrei percepire fra un anno e
prendere in considerazione lo stesso per il calcolo delle spese perché le
stesse secondo la direttiva LADI, sono considerate solo per un periodo di 6
mesi, cosa c’entra con il salario calcolato da UMA nella seconda colonna in
alto a destra? Hanno calcolato un salario di fr. 5'050 per la 13ma mensilità ma
è sbagliato. A dicembre 2025 come da conferma via mail della ditta stessa non
percepisco la 13ma intera ma una parte quindi l’importo di fr. 5'470.85 non
corrisponde al vero. Corrisponderà per il mese di dicembre dell’anno 2026,
appunto fra un anno; quindi i calcoli sono fuori luogo.
Ha iniziato a lavorare
a ______ in data 01.06.2025 con un contratto a tempo determinato fino al
31.10.2025 in data 01.09.2025 ho firmato il contratto a tempo indeterminato.
(…) Quindi UMA dovrebbe eseguire i calcoli per i 6 mesi da giugno 2025.
Dicembre 2025 sarebbe quindi già fuori dai calcoli secondo la direttiva LADI
che loro stessi citano nella decisione. Da giugno compreso a novembre compreso
sono esatti 6 mesi lavorativi.
Quello che io chiedo a
UMA è il pagamento immediato di spese da pendolare compreso il vitto, alloggio
e spese per il viaggio per i 6 mesi arretrati.
In tutti i calcoli
sono prese in considerazione le spese per intero e reali come da documenti già
esaminati dal Tribunale (…)
Nel periodo da
dicembre 2024 a maggio 2025 ero in Ticino con la famiglia e non avevo tutte
queste spese. (…) Comunque esaminando i due scenari sia con il guadagno
intermedio o meno secondo me i calcoli sono sbagliati. (…)
Secondo me: non si
dovrebbero calcolare le spese da pendolare del guadagno assicurato lordo, ma da
guadagno netto (…)
I calcoli sono
sbagliati, non si considera il salario netto effettivo, si ipotizza il salario
futuro quindi si sbaglia a calcolare pure quello, le spese reali non sono
dedotte per intero, non si calcolano le spese di rientro durante il giorno/i
giorni festivi, nemmeno le spese di spostamento tra la ditta ______ di ______
fino allo ______ di ______. (…)” (cfr. doc. V)
1.5. Al riguardo, il 19 novembre 2025
l’UMA si è così espresso:
"
1. Le spese prese in considerazione riguardano la nuova situazione
lavorativa e le spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Il calcolo delle spese
deve essere effettuato nel limito di quanto stabilito dell’ordinanza del DEFR
concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di
corsi, applicata per analogia.
Considerato che sia il
domicilio del signor RI1 che il luogo di lavoro attuale rispetto a quello
precedente l’iscrizione in disoccupazione sono gli stessi; le spese di vitto,
alloggio e viaggio sono rimaste invariate in entrambe le situazioni ovvero prima
dell’iscrizione in disoccupazione e ora, durante il rapporto di lavoro in
essere.
Come già
precedentemente indicato, anche riconoscendo l’uso del veicolo privato (ultima
attività rispettivamente nuova attività, considerando un percorso di 233 km x 2
andata e ritorno x 4 settimane x CHF 0.50/km = CHF 932.00), non si potrebbe
giungere ad una differente valutazione del caso, essendo le spese le medesime
sia per l’ultima attività che per quella attuale.
Considerandi
2.
Per il calcolo del
guadagno nella nuova situazione lavorativa è stato preso in considerazione il
guadagno mensile di CHF 5'050.00 a cui è stata aggiunta la tredicesima Pro rata
di 420.85 che analoga partendo da una tredicesima completa (CHF 5'050.00 : 12
mensilità = CHF 420.85) oppure considerando l’importo di CHF 2'945.00 che
riguarda solo 7 mensilità (CHF 2'945.00 : 7 mensilità = CHF 420.70).
3.
Il guadagno
assicurato, stabilito dalla Cassa disoccupazione ______, è di CHF 4'654.- e
costituisce la base di calcolo, vincolante, per lo scrivente Ufficio (…)” (cfr.
doc. VII)
Tale scritto è stato inviato per
conoscenza all’assicurato il 20 novembre 2025 (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1
Il TCA è chiamato a
stabilire se RI1 ha diritto, oppure no, al sussidio per le spese di pendolare o
soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione
della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea
di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti
né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Per quel che
riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e
pag. 486-511; Leu, "Die
Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG.
Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin,
"Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische Medien
AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.),
inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6
(Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza
revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha
attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per
gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati
interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente
sei mesi al massimo.
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
" Tutti
i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo
gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso
2.
I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono
essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23
capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito
grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p.
2014; cfr. STCA 38.2014.17 del 12 febbraio 2015).
L’art. 69 LADI stabilisce che “il
sussidio per gli assicurati pendolari copre
le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente
rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio”.
L’art. 70 LADI prevede che “il
sussidio per gli assicurati
soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in
quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di
un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari
di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un
viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa”.
Ai sensi dell’art. 91 OADI, “il
luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora
esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante
un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km (a);
oppure l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante
un veicolo privato di cui può disporre (b)”.
L’art. 92 OADI dispone, poi, che
“il sussidio per le spese
di pendolare è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese
di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)”.
Ai sensi dell’art. 93 OADI, “l’indennità
globale per l’alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è
calcolata secondo le tariffe stabilite dal DEFR per i partecipanti ai corsi
(art. 85 cpv. 3 lett. a)” (cpv. 1) ed “il rimborso delle spese di
viaggio è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di
viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)” (cpv.
2).
Infine, l’art. 94 OADI prevede
che “l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova
attività”
" a. il
guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di
viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti
b. le
spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate
delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.”
(sul tema
cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la
formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn.
Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60.
seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3
LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari
vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi
subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro
esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata,
dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita finanziaria è
dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di occupazione,
viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art.
68.
LADI non possono essere versate
2.2
La Direttiva relativa
ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata
nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità
di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e
fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della
legge (art. 110 LADI)”, nella sua versione in vigore al 1° gennaio 2026
(senza variazioni rispetto a quanto la Prassi in questione prevedeva nel 2025)
contiene in particolare le seguenti indicazioni:
"
OBIETTIVO
L1 Questo
provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non
hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che,
per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di
questa regione.
L2 Conformemente
all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli
assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto
alla loro ultima attività.
L3 Secondo
l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua
nuova attività, a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese
necessarie (nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe
di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati
nell’ambito dell’AD, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull’AVS; art.
23.
cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b. le spese necessarie
(spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese
corrispondenti prima della disoccupazione.
L4 La
perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all’inizio del
lavoro esterno.
(…)
Condizioni
L8 Condizioni
per la concessione di SPSS:
• Il
richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi
(art. 13 LADI).
• Non è
stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi
dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
• Il
richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per
evitare la disoccupazione.
• L’assicurato
subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3
LADI).
Principio
L9 Conformemente
all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso
termine quadro, per un massimo di 6 mesi complessivi.
L10 Il
termine di 6 mesi decorre dalla data in cui l’assicurato inizia a esercitare
l’attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la
sua domanda soltanto dopo tale data, l’assicurato non potrà più aver diritto
alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai
sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l’art. 81e cpv. 1
OADI).
L11 Non
vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento,
indipendentemente dalle circostanze.
Termine
quadro
L12 Il
provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione
che la durata totale non superi 6 mesi. In caso di apertura di un nuovo termine
quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio
a cavallo dei 2 termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni
e che la durata totale della prestazione non superi 6 mesi.
Prestazioni
Importo
L13 L’importo
mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il
quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche
sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad
esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario
al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).
L14 Conformemente
all’art. 23 cpv. 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può
essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria
soltanto fino a concorrenza di CHF 12 350 al mese o di CHF 148 200 all’anno.
Spese
computabili
L15 Di
norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per le spese
di pendolare oppure di un sussidio per le spese di soggiornante settimanali è
quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più
a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va
tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare
anche l’adeguatezza dell’attività in questione qualora l’assicurato sia
costretto a fare viaggi lunghi più di 2 ore per l’andata e di 2 ore per il
ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l’insieme delle circostanze
riguardanti l’assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per
conseguire l’obiettivo prefissato.
L16 Viene
concesso un sussidio per le spese relative all’uso di un mezzo di trasporto
privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l’uso di un mezzo di
trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico
a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In
caso contrario, verrà preso in considerazione nel calcolo degli SPSS soltanto
il prezzo del biglietto o dell’abbonamento di 2 classe, anche se l’assicurato
ricorre a un mezzo di trasporto privato. La CAD rimborsa il prezzo di questi
biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente e sulle indicazioni
dell’assicurato.
L17 I
sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale
sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il
rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione
(art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l’ordinanza del DEFR concernente le tariffe
di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi). Spese di
viaggio giornaliere e settimanali.
L18 Il
luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell’assicurato
se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento
mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto
superiore ai 50 km, oppure se l’assicurato non può raggiungerlo dal luogo di
domicilio in un’ora mediante un veicolo privato (art. 91 OADI a contrario), a
condizione che l’assicurato ne possegga uno.
L19 Se
i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di
trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del
tragitto, in analogia con l’art. 91 lett. b OADI.
(…)
L21 In
applicazione dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI, il DEFR ha fissato le seguenti
tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo
privato (art. 3 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso
delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
·
50.
centesimi/km per le autovetture;
·
25.
centesimi/km per le motociclette;
·
10.
centesimi/km per i ciclomotori. Sussidio per le spese di
soggiornante settimanale
L22 Il
sussidio previsto all’art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese
occasionate dal soggiorno settimanale dell’assicurato al di fuori del suo luogo
di domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio
infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre
le spese di viaggio effettive.
L23 In
applicazione dell’art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 3
lett. a OADI, il DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e
alloggio (art. 1 e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso
delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
L24 Spese
di vitto:
·
CHF 5 per la prima colazione consumata all’esterno;
·
CHF 15 per un pasto principale consumato all’esterno o
·
CHF 10 per un pasto principale consumato al prezzo di costo in
una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.
L25 Spese
di alloggio: CHF 300 al mese.
L26 Dette
tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e
di alloggio sostenute dall’assicurato per la sua ultima attività.
(…)
Ultima
attività
L30 La
perdita finanziaria è valutata rispetto all’ultima attività. Per «ultima
attività» si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi 6
mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37 cpv.
1.
OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro.”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid.
2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025
consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio
2023.
consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020.
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018.
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.3
In
una sentenza 38.2010.40 del 24 gennaio 2011, il TCA si è pronunciato sul caso
di un assicurato cui l’amministrazione aveva negato il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari in ragione del fatto che le spese di viaggio riferite
all’occupazione precedente erano uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego.
Dopo
avere interpellato l’UMA, questo Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che
l’avere svolto un mese di prova presso il medesimo datore che lo ha, poi,
assunto, non poteva portare alla negazione dei sussidi “per il solo fatto
che le spese sono rimaste invariate quando, alcuni mesi dopo l’assicurato ha
iniziato un’attività lucrativa presso quel datore di lavoro”, ricordando
quanto segue:
" Le stesse direttive della SECO prevedono peraltro al punto
29.
che per "ultima attività" si intende in ogni caso l'attività
esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del
termine quadro per la riscossione delle prestazioni.”.
Questa
Corte ha, quindi, accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e
rinviato gli atti all’amministrazione “affinché determini nuovamente, se del
caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno
assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e
Th. Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in Soziale Sicherheit
SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799) ”, ritenuto che “Secondo il TCA
entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di dedurre
le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione per
determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese sostenute
nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di entrare in
disoccupazione” (consid. 2.4.).
In una sentenza 38.2012.50 del 13
marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la SECO si è così espressa:
" È importante
ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la
persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il
caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo
provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non
hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che,
per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di
questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le
spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane
in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione
nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono
una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama
naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti
considerazioni:
"
(…) A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita
a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr.
punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli
assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.”
Al riguardo B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui
concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent
un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni
l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse
entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage
pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss
LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de
valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des
activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch.
7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les
possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine
importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du
canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités
(procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une
rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
In una
sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al
sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico,
nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di
fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di
durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di
marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente
salito fino a fr. 8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA ha
stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro
nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era
motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato
che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un
impiego fuori Cantone.
In un'altra
sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad
un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è
iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come
______, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di
ore settimanali di lavoro.
Allo stesso
risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014
a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone
nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con
garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al
sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del
ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe
stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito
un guadagno intermedio di entità superiore.
In una
sentenza 38.2013.60 del 12 febbraio 2014, questa Corte ha confermato l’operato
dell’amministrazione che aveva negato ad una ricorrente i sussidi per
soggiornante settimanale ritenuto che le spese sostenute dalla medesima per
l’impiego precedente erano superiori a quelle provocate dalla nuova
occupazione.
Le prestazioni richieste da un
assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12
febbraio 2015.
In quel caso si trattava di un
calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un
lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha
trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un
salario notevolmente inferiore.
Il TCA, dopo avere constatato che
il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere
il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale, ha lasciato aperta la
questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel
quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una
rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un
solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro.
Questo Tribunale ha poi
sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in
questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del
guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno intermedio
(cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione colma
parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo prima
di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).
Il TCA ha infine ritenuto
decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal
ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al
suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.
160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).
Questo Tribunale ha
concluso che, considerato tale divario, l'assicurazione contro la
disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per
guadagno intermedio, non è tenuta ad attribuire anche prestazioni a sostegno
della mobilità geografica.
In una sentenza
38.2022.63
del 17 ottobre 2022 il TCA ha confermato il rifiuto delle
prestazioni, nel caso di un’assicurata, nata nel 1963, che aveva
iniziato a svolgere un’attività lavorativa tramite un’Agenzia privata di
collocamento di A., la quale l’aveva incaricata di svolgere delle missioni nel
settore della ristorazione a B e a C.
L’assicurata ha lavorato 104,50
ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B);
72.08
ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C);
105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D)
e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc.
E).
L’UMA ha negato all’assicurata il
diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in
quanto, da una parte, l’attività lavorativa in questione non le ha permesso di
uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e,
d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non
è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della
Prassi LADI PML).
Questo Tribunale ha approvato
l’operato dell’amministrazione.
Infatti, anche volendo
riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara
opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era
stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto
16.
dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für
stundenweise Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der
Einsatzbetrieb eine Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen
Beschäftigungsumfang garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100%
betragen.”).
Infine,
in una sentenza 38.2023.29 del 26 giugno 2023, il TCA ha confermato l’operato
dell’amministrazione che aveva negato ad un assicurato (nato nel 1977, quini di
età inferiore ai 50 anni), a seguito dell’assunzione (inizialmente al 20%, poi
da aumentare al 40% ed infine al 50% in ragione della frequenza di un corso di
francese) presso un datore di lavoro di ______, il diritto di ottenere il
sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanile ritenuto, da una
parte che l’attività lavorativa in questione non gli aveva permesso di uscire
dalla disoccupazione e, d’altra parte, che quell’assicurato non rientrava nella
categoria di persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di
lunga data, di modo che non era possibile combinare i sussidi con il guadagno
intermedio. Questa Corte aveva anche rilevato che, iscrittosi in
disoccupazione, quel ricorrente aveva “subito ritrovato un nuovo impiego,
(…) per cui il guadagno intermedio non costituisce una rara opportunità per una
persona il cui collocamento risulta difficile” ed aveva confermato
l’operato dell’amministrazione “senza dover ancora esaminare se il guadagno
intermedio” fosse “rilevante” ai sensi del punto L34 della Direttiva
LADI PML.
In dottrina,
B. Rubin, in “Assurance-chômage - Manuel à l’usage des
praticiens”, Ed. Schulthess, 2025, pp. 278-279, ha rilevato:
" L’assuré doit
encore remplir la condition du désavantage financier. Une contribution à
la mobilité géographique ne peut être versée que dans la mesure où les dépenses
causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent
financièrement par rapport à son activité précédente (art. 68 al. 3 LACI). D’après l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle
activité:
·
son gain n’atteint pas,
après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et
de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23
al. 1 LACI), déduction faite
des dépenses correspondantes (let. a), et que
·
les dépenses nécessaires
(frais de déplacement, de logement et de subsistance)
sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b).
Les deux
conditions énumérées aux let. a et b de l’art. 94 OACI sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas remplie, le droit à
la contribution fait défaut. S’il existe une différence entre les gains apurés773 avant le
chômage et lors de la prise de l’emploi à l’extérieur mais que les dépenses
nécessaires sont de même niveau ou moindres, la condition du désavantage
financier n’est pas remplie (exemple : emploi retrouvé au même endroit que
celui avant le chômage, mais pour une rémunération identique ou inférieure). Il
doit donc exister un lien de causalité entre la prise d’un emploi à
l’extérieur et le désavantage financier. La contribution aux frais de
déplacement n’est pas destinée à compenser une baisse de revenu. Elle sert
uniquement à compenser une augmentation des frais.
L’emploi
pris en compte pour effectuer la comparaison des frais assumés n’est pas
forcément le dernier emploi avant la prise de l’emploi à l’extérieur, mais
l’emploi ayant permis de constituer le gain assuré, c’est-à-dire généralement
le dernier emploi avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (cf. la
référence, à l’art. 94 OACI, au gain assuré). Cela signifie notamment qu’un emploi exercé durant
le délai-cadre d’indemnisation en cours ne peut pas être pris en compte comme
point de comparaison s’agissant des frais supportés. La référence à l’art. 23 al. 1 LACI signifie aussi que le gain retenu dans le calcul ne peut dépasser
le plafond légal prévu par cette disposition.
La dernière condition est celle
du lien de causalité entre le chômage et la prise d’un emploi hors région
de domicile. Les bénéficiaires ne peuvent être que des personnes au chômage ou
des assurés qui acceptent un nouveau travail hors région de domicile pour
remplacer un emploi perdu. La contribution à la mobilité géographique ne vise
pas à prendre en charge, en cours d’emploi, des frais de déplacement professionnels à la place de l’employeur. Lorsqu’un
assuré était déjà en emploi hors région de domicile lors d’un premier
délai-cadre d’indemnisation et a bénéficié à cette occasion d’une contribution
à la mobilité géographique durant six mois, il n’a pas droit à cette même
contribution lors d’un délai-cadre ultérieur s’il reprend un travail ou le même
poste au même endroit, sans pour autant subir de période de chômage avant
ladite reprise.
Il convient encore de préciser qu’une
contribution à la mobilité géographique n’implique pas que le lieu de l’emploi
soit obligatoirement en Suisse. Le lieu de travail peut très bien être à
l’étranger. Tant que l’assuré reste domicilié en Suisse, il n’y a pas
d’exportation des prestations (laquelle est en principe prohibée). »
2.4
Nella presente
fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato, iscrittosi in
disoccupazione da agosto 2024 - dopo avere effettuato, tra dicembre 2024 e
maggio 2025, un’attività a tempo parziale, di durata determinata, in Ticino,
presso ______, conseguendo un guadagno intermedio - ha iniziato a svolgere
un’attività lavorativa quale “______” presso ______, ______, a tempo
determinato dal 1° giugno al 31 ottobre 2025 (poi diventa a tempo
indeterminato), al 100% (42 ore settimanali), con un salario mensile di fr.
5'050.- lordi oltre tredicesima (cfr. all. a doc. 1).
RI1 ha precisato che ______,
______, era anche il “ex datore” di lavoro, da lui ricontattato a
seguito della mancata assunzione a tempo indeterminato da ______ (cfr. supra
consid. 1.2.).
Nella domanda di sussidio del 23
maggio 2025, RI1 ha indicato di essere disoccupato dal 1° agosto 2024, di
rientrare al domicilio settimanalmente e che l’utilizzo del veicolo privato era
indispensabile in ragione di quanto segue:
"
Camera disponibile dal lunedì sera al venerdì sera. Nessun mezzo
pubblico disponibile per arrivare in ditta presto. Automobile indispensabile.”
(cfr. doc. 1)
Con decisione del 24 luglio 2025,
l’UMA ha negato all’assicurato il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare
o per soggiornante settimanale in quanto “il reddito futuro è superiore a
quello precedente e le spese future sono uguali a quelle precedenti, pertanto
non esiste una perdita finanziaria”.
In particolare, l’amministrazione
ha effettuato la “verifica per la perdita finanziaria” come segue:
A
reddito mensile precedente
(guadagno
assicurato)
Guadagno
assicurato:
4654.00
Spese
di viaggio:
331.05
Spese
di vitto all’esterno:
759.50
Spese
di alloggio all’esterno:
300.00
Totale
spese:
./.
1390.55
(3)
Guadagno
assicurato dedotte le spese
3263.45
(1)
B
reddito mensile futuro
Salario
futuro:
5470.85
Spese
di viaggio:
331.05
Spese
di vitto all’esterno:
759.50
Spese
di alloggio all’esterno:
300.00
Totale
spese:
./.
1390.55
(4)
Salario
futuro dedotte le spese
4080.30
(2)
"
la differenza finanziaria (1) – (2) corrisponde a fr. - 816.85
la differenza
finanziaria (3) – (4) corrisponde a CHF 0.00.”
(cfr. doc. 2)
Con opposizione del 27 luglio
2025, il ricorrente ha precisato che il suo stipendio netto ammonta a fr.
4'799.50 al mese, nonché le spese che egli deve affrontare mensilmente,
maggiori rispetto a quelle prese in considerazione dall’UMA, e meglio come segue:
"
Spese in Ticino: affitto fr. 1'880.- (…)
cassa malati per 3
persone: fr. 1'380.- ecc ecc
camera a ______ fr.
800.- al mese + rifornimento per il percorso tra la ditta e ______ dove o la
camera + il mangiare e bere, rifornimento per il rientro al fine settimana
(doppia economia domestica), lavaggio uniforme, usura del veicolo, manutenzione,
targhe, assicurazione ecc.”
Egli ha, inoltre, precisato di
dover rientrare a casa tanto nel fine settimana quanto per i giorni festivi infrasettimanali,
nel corso dei quali la camera locata non è disponibile e di dover utilizzare il
veicolo privato per recarsi al lavoro, dovendo arrivare presso la ditta per la
quale è attivo alle “04:00/04:30” (cfr. doc. 3).
Contro la decisione su
opposizione del 25 settembre 2025, mediante la quale l’UMA ha confermato il
proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.), RI1 ha presentato
ricorso davanti a questa Corte (cfr. supra consid. 1.2.).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA, richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative
qui sopra riprodotte (cfr. consid. 2.3.-2.4.), non può che approvare l’operato
dell’amministrazione.
Al riguardo, questa Corte constata,
innanzitutto, che l’assicurato, prima di chiedere le indennità di
disoccupazione a decorrere dall’agosto 2024, era già attivo alle dipendenze di
______, ______.
Ne consegue che anche prima della
disoccupazione, egli doveva sopportare le medesime spese (il tragitto rimanendo
invariato, le spese di vitto e di alloggio essendo già state computate in
ragione degli importi massimi indicati ai marginali n. L24 ed L25 della Prassi
LADI PML) cagionate dall’occupazione svolta da giugno 2025.
Già solo in ragione di quanto
precede, dunque, non risulta adempiuto uno dei due presupposti cumulativi di
cui all’art. 94 OADI, che prevede, alla lett. b, che “le spese necessarie
(spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese
corrispondenti prima della disoccupazione” ed il diritto a percepire i
postulati sussidi deve quindi essere negato.
Inoltre, questa Corte precisa
che, in ogni caso, a parità di spese tra l’attività esercitata prima della
disoccupazione e quella reperita da giugno 2025, il guadagno assicurato risulta
inferiore a quello percepito grazie al contratto sottoscritto ad aprile 2025. A
fronte, infatti, di un guadagno assicurato definitivamente stabilito dalla
Cassa in fr. 4'654.- (cfr. all. A2 a doc. I) e di un “nuovo” salario (da
giugno 2025) di fr. 5'050.- lordi, cui va aggiunta, come rettamente considerato
dall’UMA, la quota parte della tredicesima mensilità, nemmeno il presupposto di
cui alla lett. a dell’art. 94 OADI risulta adempiuto.
Non vi è, quindi, una
perdita finanziaria.
La decisione su opposizione del
25.
settembre 2025 deve, pertanto, essere confermata.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.25
del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti