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Decisione

38.2025.64

Rettamente negate ind. per insolvenza per violaz. obbligo di ridurre danno (55 cpv.1 LADI). Durante contratto di lavoro non rivendicato incisivamente i salari. Nemmeno successiv. intensificato metodi di recupero salari. Non avviato procedura esec. né giudiziaria. Solo compilato notifica di credito

23 febbraio 2026Italiano51 min

confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.64

rs

Lugano

23 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 7

ottobre 2025 emanata da

Cassa

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il

provvedimento del 9 luglio 2025 (cfr. doc. 117-118) con il quale aveva negato a

RI1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza, la cui richiesta

era pervenuta all’amministrazione il 29 aprile 2025 (cfr. doc. 151; 145),

rilevando:

" (…)

5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene

che gli sforzi compiuti dal Signor RI1 per ottenere quanto dovutogli dalla

società a titolo di salari vadano considerati insufficienti.

Il Signor RI1 non ha rivendicato i propri

crediti salariali sia durante sia alla cessazione del rapporto di lavoro. In

fase d'opposizione ha menzionato come "...purtroppo speravo nel

versamento...", allegando una dichiarazione da parte della società nel

nome del Signor ______. Con detto scritto il Signor ______ afferma come il qui

opponente abbia sospeso ogni azione legale in quanto gli aveva manifestato

l'intenzione di saldare lo scoperto tramite il versamento di acconti.

A mente della Cassa il Signor RI1 avrebbe dovuto procedere in

maniera tempestiva e continua: infatti mal si comprende il motivo per cui non

abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia durante il

rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera

che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6

mensilità. In simili condizioni, non rivendicando l'integrale e puntuale

versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, si ritiene che il Signor

RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il

danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)" (Doc. A4)

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 7 ottobre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto il riconoscimento dell’indennità per insolvenza, avendo sempre agito in

buona fede, con diligenza, equilibrio e collaborazione, dimostrando di avere

fatto tutto il possibile per ottenere i salari dovuti nel rispetto del datore

di lavoro e delle disposizioni previste dalla legge.

A sostegno della propria pretesa

egli ha addotto:

" (…) Ho

lavorato presso ______ per circa un anno e due mesi, durante i quali i primi

otto mesi si sono svolti in modo regolare: i salari venivano pagati

puntualmente e il rapporto di collaborazione era sereno e produttivo.

Soltanto in una fase successiva, verso la

metà del periodo lavorativo, sono iniziati alcuni ritardi nei versamenti,

dovuti a problemi interni dell'azienda che non mi erano stati comunicati in

modo chiaro. Nonostante questo, ho scelto di continuare a lavorare con impegno

e professionalità, mantenendo un dialogo costante con il datore di lavoro e

trovando insieme un'intesa per proseguire fino alla fine dell'anno, nella

speranza che la situazione si normalizzasse.

1. Ho più volte sollecitato il datore di

lavoro, sia verbalmente sia tramite messaggi scritti e conversazioni WhatsApp

(allegate), chiedendo il pagamento dei salari arretrati relativi ai mesi di

luglio, agosto, settembre e ottobre 2024. Nel mese di luglio 2024, il datore

aveva corrisposto il salario di giugno in due rate,

riconoscendo la difficoltà momentanea ma anche la volontà di

regolarizzare progressivamente la mia situazione.

Dopo numerosi solleciti, nel mese di novembre 2024 il datore di

lavoro ha effettuato un versamento, dimostrando concretamente di voler

mantenere le promesse fatte e di voler saldare, almeno in parte, i debiti

accumulati. Questo pagamento conferma che la mia fiducia e il mio atteggiamento

collaborativo erano pienamente giustificati, poiché vi era una reale intenzione

da parte del datore di onorare gli impegni assunti.

2. Durante i mesi in cui non ho ricevuto lo stipendio (luglio,

agosto, settembre, ottobre, dicembre e la tredicesima), ho continuato a

garantire il normale funzionamento dell'attività aziendale, senza mai

interrompere il servizio né creare conflitti, pur affrontando una situazione

difficile sul piano personale.

Ho scelto consapevolmente questa via di equilibrio per non

compromettere né l'azienda né le mie possibilità di recupero del salario,

mantenendo un comportamento rispettoso, corretto e professionale. Ho voluto

evitare tensioni che avrebbero potuto aggravare la situazione e rendere

impossibile ogni pagamento, scegliendo invece di agire in buona fede e con

senso di responsabilità, nella speranza di una ripresa che avrebbe consentito

al datore di saldare quanto dovuto. Dopo il versamento di novembre, ho accettato

di discutere con lui un accordo per chiudere il rapporto di lavoro a fine anno,

in modo ordinato e consensuale.

3. Tale atteggiamento collaborativo è confermato dalla

dichiarazione scritta del datore di lavoro (allegata), nella quale egli stesso

riconosce:

-

che ero costantemente in contatto per sollecitare i pagamenti;

-

che vi sono stati versamenti saltuari e accordi di pagamento rateizzati;

-

che la mia decisione di non procedere subito per vie legali è stata

motivata da fiducia reciproca e dal tentativo di evitare ulteriori danni;

-

e che al momento dei fatti vi erano prospettive concrete di ripresa,

grazie all'interesse di nuovi clienti e collaborazioni potenziali, che

lasciavano intravedere una stabilizzazione dell'azienda.

Per questo motivo, ho ritenuto ragionevole e costruttivo attendere

gli sviluppi senza ricorrere immediatamente a vie legali, convinto che una

soluzione pacifica avrebbe portato al pagamento dei miei salari senza

compromettere ulteriormente la mia posizione.

4. Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non vi è

stata alcuna negligenza da parte mia, ma al contrario un comportamento

diligente, responsabile e orientato alla riduzione del danno, pienamente

coerente con lo spirito dell'art. 55 LADI, che impone al lavoratore di agire

con prudenza e senso di responsabilità. (…)" (Doc. I)

All’impugnativa sono stati

annessi dei messaggi whatsapp scambiati tra dicembre 2024 e marzo 2025 con

______, socio e gerente con firma individuale della ______ (cfr. estratto RC

reperibile nel sito www.zefix.ch), come pure una dichiarazione di

quest’ultimo datata 21 ottobre 2025 (cfr. doc. A2; A1).

1.3. Nella

propria risposta di causa del 10 novembre 2025 la Cassa ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato si è pronunciato

nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 18 novembre 2025 (cfr.

doc. V).

Allo stesso egli ha allegato una

nuova attestazione del 14 novembre 2025 di ______ (cfr. doc. V2) e la

trascrizione di alcuni messaggi scritti e vocali intercorsi tra il medesimo e

l’ex datore di lavoro a marzo e aprile 2025 (cfr. doc. V1).

1.5. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo il 28 novembre 2025 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia

negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste

nell’aprile 2025 in relazione al credito salariale concernente l’attività

lavorativa svolta per la ditta ______ di ______.

2.2. L'art.

55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

"

Il lavoratore, nella procedura di

fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli

comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere

la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In

una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.,

il Tribunale federale ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita.

L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

Non

si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione

contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo.

Occorre, invece, che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile

per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene

al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità

per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per

riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo

l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e

propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro,

Fatti

i suoi obblighi finanziari.

In un'altra sentenza C 254/05 del

2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha

sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In una sentenza C 231/06 del 5

dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito

che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato

all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già

prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a

causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno

presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi

verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato

abbia preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari

alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

In

quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa

all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In

un giudizio 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicato in SVR 2012 ALV NV.2

pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il

lavoratore e l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime

il primo dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei

propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di

prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali

dell’ex datore di lavoro.

In una sentenza

8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il

Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di

ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie

pretese salariali per via giudiziaria.

Con

giudizio 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicato

in DLA 2014 pag. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella medesima sentenza,

il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto

all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve

portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il

datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura

d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti

comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto

dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una

situazione di inattività di lunga durata.

In

una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, avallando

una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo

la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.2.

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che

l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso

di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980

III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d

pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per

recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione

di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno

1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle

prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia

agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o

una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di

proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che

possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per

prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una

coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare

negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre

parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come

se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è

conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio

2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità

di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano

ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si

può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero

dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto

assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria

situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di

lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di

confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

Con giudizio 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato la violazione dell’obbligo di

ridurre il danno da parte di un assicurato, argomentando:

" 4.4.

Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il

Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il

salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più

stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune

diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo.

L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una

domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua.

Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente.

Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza

(art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente

impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al

proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore

di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto

esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o

eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018

consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene

che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese

salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il

cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio

dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche

erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo

della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo

pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste

pertanto al diritto federale. (…)”

In

un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N.

48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state

rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più

ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto

valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:

" 4.2.

Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata

dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige

una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i

propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi

previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole,

i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non

esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del

lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire

giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più

probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo

sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio

2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con

riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il

Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal

ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese

salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro

mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del

salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018

all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ______ per un importo complessivo di fr.

28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1

LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2

ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente

fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di ______ che il

12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice

di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per

adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82

cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza,

è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per

il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198

lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia

il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente

(ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle

eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione

facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le

indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti

relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.

500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

(…)”

In

una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che

sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con

effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le

indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito,

il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza,

anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

"

(…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in

unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer

höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza

l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato

dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio

impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non

intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In un giudizio 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata

una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21

settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in

particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio

2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto

che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a

essere aperto.

Con

sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria

del datore di lavoro.

In

un giudizio 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di

lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso

il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche

del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In

quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato

licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Cfr. pure STF 8C_536/2025 del 15

gennaio 2026 consid. 3.3.

In una sentenza STF 8C_629/2024

dell’8 maggio 2025, pubblicata in DLA 2025 Nr. 7 pag. 193, l’Alta Corte si è

espressa in merito al caso di un assicurato licenziato con lettera del 15

novembre 2022 dalla datrice di lavoro la quale gli aveva contestualmente

comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non

avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il

periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro aveva poi versato

un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.

Quell’assicurato, per il tramite

di un sindacato, a cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva

chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto

dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore

straordinarie.

In assenza di riscontri, in data

14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di

lavoro una procedura esecutiva, a cui la debitrice non si era opposta.

Il Tribunale del Distretto di

Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità

per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli

aveva negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di

diminuire il danno.

Chiamato a pronunciarsi, il

Tribunale federale ha innanzitutto evidenziato che conformemente all’art. 55

cpv. 1 LADI nella procedura di fallimento o di pignoramento il lavoratore deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella

procedura. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 capoverso 1 LADI non impone alla persona assicurata di avviare

subito misure di esecuzione forzata nei confronti dell’ex datore di lavoro. Si

vuole semplicemente evitare che la persona assicurata rimanga inattiva in

attesa dell’apertura della procedura fallimentare nei confronti del suo datore

di lavoro. A questo proposito, per non perdere il diritto all’indennità per

insolvenza, la persona assicurata è tenuta ad adottare provvedimenti coerenti e

costanti per fare valere i crediti pendenti ni confronti dell’ex datore di

lavoro che devono infine sfociare in misure di esecuzione forzata. Al riguardo la

giurisprudenza constata regolarmente una violazione dell’obbligo di ridurre il

danno se la persona assicurata rimane inattiva per diversi mesi dopo la

cessazione del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, STF 8C_66/2013 del 18

novembre 2013 consid. 4.3: attesa di cinque mesi dopo un licenziamento

immediato; STF 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4: mancata richiesta di

fallimento per diversi mesi; STFA C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3: attesa

di undici mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota

la difficile situazione finanziaria dell’azienda; STFA C 91/01 del 4 settembre

2001 consid. 1b: salari rimasti impagati per tre mesi). Il TF ha confermato che

tale inattività non sussisteva nel caso esaminato. Tenuto conto dell’insieme

degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il periodo di

quattro mesi intercorso tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15

novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) - il 25

gennaio 2023 aveva avuto luogo la rivendicazione effettiva dei crediti

salariali - non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Infine,

in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, pubblicata in SVR 2026

ALV Nr. 4 pag. 12, il Tribunale federale si è chinato sul caso di

un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022

(ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo

aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed

aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento -

aveva chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli

importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20

franchi.

Con decisione dell'11 settembre

2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva

negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non

aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto

concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio

ed il 15 dicembre 2022.

L’Alta Corte ha ribadito che

l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che

il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore

di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato

intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli

resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex

datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere

passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in

una procedura esecutiva.

Con rifermento al periodo in cui

il rapporto lavorativo è ancora in essere, la nostra Massima Istanza ha ricordato

che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti

del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare

ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve

concretamente aspettarsi una perdita di salario.

Infatti, anche per il periodo

precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la

persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo

di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi

salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita

degli stipendi dovuti. I lavoratori devono, infatti, comportarsi nei confronti

del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non

esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato

(consid. 2.3.).

In quel caso di specie il

Tribunale federale ha deciso che a ragione era stato negato il diritto alle

indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, nonostante avesse ricevuto

l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021, aveva continuato a svolgere la

sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022 e aveva effettuato passi

concreti per far valere il proprio credito salariale solo il 15 dicembre 2022

con la richiesta di conciliazione.

2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti

dell’incarto emerge che l’assicurato e la ______ di ______, il 1° febbraio 2024,

hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione

del precedente del 25 ottobre 2023 (quale addetto evasione ordini per due ore

giornaliere per due giorni alla settimana con un salario di fr. 336.-- al mese,

oltre al rimborso del parcheggio di fr. 33.-- mensili e la tredicesima; cfr.

doc. 149).

Il ricorrente, il 1° febbraio

Considerandi

2024, è stato assunto in qualità di addetto alla logistica e consegne per due

ore giornaliere con una retribuzione mensile di fr. 850.-- per dodici

mensilità, oltre alla tredicesima (cfr. doc. 147-148).

Il 30 novembre 2024 l’insorgente

ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2024 con la seguente

motivazione:

" (…) Questa

scelta nasce dal fatto che ho deciso di intraprendere un nuovo capitolo della

mia vita e trasferirmi. È stata una decisione ponderata e non priva di

emozioni, considerata l’esperienza positiva che ho avuto modo di vivere grazie

a questa opportunità.

Tengo a sottolineare che questo cambiamento

personale non deve comportare alcun peggioramento per l’azienda e, sono certo

che, con una buona organizzazione, la transizione potrà avvenire in modo

fluido.

Chiedo gentilmente che eventuali conti o

pendenze sospese vengano bilanciati entro il termine del mio lavoro.

La ringrazio nuovamente per l’opportunità e

rimango a disposizione per qualsiasi necessità fino al termine della mia

collaborazione." (Doc. 150)

Il

29.

aprile 2025 alla Cassa è pervenuta da parte dell’assicurato una domanda di

indennità per insolvenza concernente i propri crediti salariali nei confronti

della ______ in relazione ai salari dei mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr.

doc. 151-154).

Nel modulo complementare egli ha

risposto negativamente al quesito volto a sapere se avesse rivendicato i suoi

crediti salariali nei confronti del datore di lavoro durante e dopo la fine del

rapporto di lavoro, indicando quale motivo: “purtroppo speravo nel

versamento” (cfr. doc. 142).

Il

Pretore del Distretto di ______, il 22 maggio 2025, ha pronunciato il

fallimento della ______ a far tempo dal 23 maggio 2025 (cfr. estratto RC

reperibile nel sito www.zefix.ch).

Il 10 giugno 2025 l’Ufficio

fallimenti di ______ ha attestato l’inoltro di una “notifica di credito” nei

confronti della ______ per crediti salariali arretrati da luglio a dicembre

2024.

(cfr. doc. 116).

Con decisione del 9 luglio 2025

la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza, rilevando che il

ricorrente, benché il salario di agosto 2024 sia stato pagato in ritardo il 7

novembre 2024 e per gli ulteriori mesi non sia più stato corrisposto lo

stipendio, nemmeno parzialmente con acconti, non ha prodotto giustificativi

attestanti i suoi sforzi per recuperare i crediti salariali arretrati né prima

né dopo la fine del rapporto di impiego, ma soltanto a seguito del fallimento

ha insinuato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti (cfr. doc. 117-118).

All’opposizione interposta il 30

luglio 2025, nella quale l’assicurato ha precisato di avere rispettato con

fiducia la parola del datore di lavoro senza ulteriormente aggravare e

peggiorare la situazione dell’azienda (cfr. doc. 95), ha allegato una dichiarazione

rilasciata il 30 luglio 2025 da ______ del seguente tenore:

" (…) Il mio

dipendente RI1 ha inizialmente sospeso ogni azione legale nei miei confronti,

in quanto io avevo manifestato l’intenzione di saldare lo scoperto tramite il

versamento di acconti, nel tentativo di risanare gradualmente la situazione

debitoria.

Tuttavia, con il passare dei mesi,

l’azienda ha subito un significativo calo di fatturato, il che ha compromesso

ulteriormente la liquidità e la capacità di far fronte agli impegni assunti. A

questo si sono aggiunte diverse scadenze relative ai contributi AVS,

accompagnate da comminatorie di fallimento da parte degli organi competenti.

Nonostante le gravi difficoltà, mi sono attivato per adempiere a tali obblighi,

nella speranza di salvaguardare la continuità aziendale.

A seguito della decisione di procedere con

l’auto-dichiarazione di fallimento, ho fornito istruzioni ai dipendenti circa i

documenti da inoltrare agli organi preposti, affinché potessero tutelare al

meglio i loro diritti. (…)" (Doc. 96)

Il

provvedimento del 9 luglio 2025 è stato confermato con decisione su opposizione

del 7 ottobre 2025, nella quale la Cassa ha rilevato che il ricorrente ha

commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno

previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando l’integrale e puntuale

versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva.

Al

riguardo la parte resistente ha specificato che “mal si comprende il motivo

per cui non abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia

durante il rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera

che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6

mensilità” (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

Al ricorso del 23 ottobre 2025

l’assicurato ha annesso, da un lato, copia di messaggi whatsapp intercorsi con

______ tra dicembre 2024 e marzo 2025 di, in buona sostanza, sollecito del

pagamento di salari impagati (cfr. doc. A2).

Dall’altro, un ulteriore scritto

del socio e gerente della ______, in cui il 21 ottobre 2025 ha affermato:

" Il mio

dipendente RI1, viste le difficoltà economiche dell’azienda, ha deciso di

rassegnare le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2024, al fine di

non aumentare il debito che in quel momento avevo nei suoi confronti per

stipendi non ancora corrisposti.

Successivamente, ci siamo accordati per un pagamento rateizzato

degli arretrati, ipotesi che abbiamo potuto formulare in quanto alcune aziende

avevano manifestato interesse per future collaborazioni e per la possibilità di

applicare scontistiche ai propri dipendenti. Tale prospettiva lasciava

intendere che la situazione economica dell’azienda potesse migliorare

sensibilmente nel breve periodo. In base a questo, ho iniziato a rispettare

l’accordo effettuando un primo versamento di 500 franchi prima che pervenisse

la comminatoria di fallimento da parte dell’AVS.

Desidero inoltre precisare che l’attesa di RI1 nel rivolgersi

all’ufficio preposto per denunciare i mancati pagamenti degli stipendi è stata

in buona fede, con l’intento di permettere all’azienda di sanare

progressivamente il debito e di evitare ulteriori complicazioni.

Purtroppo, dopo le vacanze natalizie, verso la fine di gennaio

2025, mi sono trovato a ricevere due comminatorie di fallimento per un importo

complessivo superiore a 3'000 franchi, con scadenza di pagamento entro

febbraio.

Tali comminatorie – in particolare quelle provenienti dall’AVS –

hanno rappresentato un punto di svolta cruciale, portando l’azienda in una

situazione di crisi definitiva di liquidità, che mi ha reso impossibile far

fronte ai pagamenti e ha infine portato alla decisone di annunciare il fallimento

della società." (cfr. doc. A1).

Il 14 novembre 2025 ______ ha,

inoltre, asserito:

" (…) il

dipendente RI1, nel periodo in cui non ha ricevuto lo stipendio, conoscendo la

situazione di difficoltà dell’azienda, ha scelto di temporeggiare. Questo

comportamento è stato adottato per evitare di coinvolgere immediatamente gli

organi competenti per recuperare tramite indennizzo gli stipendi non percepiti

tramite i soldi dei contribuenti, ma cercando di far sì che la società ______

potesse adempiere ai suoi doveri. Purtroppo con l'inizio di gennaio il tutto è

vanificato con l’AVS che ha presentato istanza di fallimento.

Credo a mio umile parere che il signor RI1

non abbia agito in modo superficiale, bensì con un occhio di riguardo verso le

istituzioni e la stessa società per cui lavorava. (…)" (Doc. V2)

2.4

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha

negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere

tutelato.

Al riguardo va ricordato che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. consid. 2.2. e, in particolare, STF

C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05

del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung;

Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF

C 25/05 del 13 dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve percorrere

la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare

quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr.

STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48

pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid.

3.3.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3., pubblicata in

SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 12; STF 8C_386/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022

consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4

pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre

è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a

carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è

sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.

Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore

per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto

di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. consid. 2.2.; STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in

DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

L’Alta Corte ha, recentemente,

ricordato che, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è

ragionevole che il dipendente, dopo quattro mesi di mancato versamento dello

stipendio, continui il rapporto di impiego con il datore di lavoro insolvente. Il

lavoratore che resta, oltre tale periodo, presso il medesimo datore di lavoro

senza percepire il salario, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a

proprio rischio (cfr. STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2.,

pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 1, citata al consid. 2.2.)

Ora, nella presente fattispecie,

l’insorgente, il quale ha lavorato a tempo parziale presso ______ dall’ottobre

2023.

al dicembre 2024 (in virtù di due contratti di impiego, il primo valido da

ottobre 2023 a gennaio 2024 e il secondo da febbraio a dicembre 2024; cfr.

consid. 2.3.), dal mese di luglio al mese di dicembre 2024 non ha ricevuto il

salario convenuto contrattualmente di fr. 850.-- (cfr. consid. 2.3.).

Soltanto il 7 novembre 2024

l’assicurato è stato pagato in relazione alla sua attività del mese di agosto

2024.

(cfr. doc. 106).

Già in precedenza gli stipendi

non venivano versati al ricorrente in modo puntuale. In effetti il salario di

ottobre 2023 è stato bonificato il 13 novembre 2023, la retribuzione di

novembre 2023 il 7 dicembre 2023, lo stipendio di dicembre 2023 l’11 gennaio

2023, il salario di gennaio 2024 il 9 febbraio 2024, lo stipendio di febbraio

2024.

l’8 marzo 2024, il salario di marzo 2024 l’11 aprile 2024, la retribuzione

di aprile 2024 il 10 maggio 2024 e il salario di maggio 2024 il 13 giugno 2024

(cfr. doc. 107-110).

Lo stipendio di giugno 2024 è

stato poi corrisposto in due rate il

Dalle carte processuali non

risulta, però, che l’assicurato, a prescindere dal fatto che il medesimo fosse

o meno a conoscenza della situazione finanziaria della ditta - ad ogni modo i

suoi stipendi da luglio 2024 non venivano versati -, abbia rivendicato, nel

periodo di validità del contratto di lavoro del 1° febbraio 2024, in modo

incisivo la corresponsione degli stipendi non pagati.

L’insorgente avrebbe, per contro,

dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con

incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA

38.2023.15

del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA

38.2022.100

del 6 marzo 2023).

È utile, altresì, evidenziare che

in ogni caso la corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del

lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi

dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo

di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3.,

citata al consid. 2.2.).

Dalla

documentazione agli atti emerge che unicamente a decorrere dal 14 dicembre 2024,

ossia dopo le sue dimissioni del 30 novembre 2024 con effetto dal 31 dicembre

2024.

- che il ricorrente ha indicato essere state notificate per evitare di

aumentare il proprio credito salariale, rispettivamente di aggravare lo stato

economico del datore di lavoro (cfr. doc. V), anche se la relativa lettera non

riporta tali ragioni, bensì quelle di intraprendere un nuovo capitolo della

vita e di trasferirsi (cfr. doc. 150; consid. 2.3) -, il ricorrente ha

sollecitato, tramite alcuni messaggi whatsapp intercorsi tra dicembre 2024 e

marzo 2025, il pagamento dei salari rimasti impagati (cfr. doc. A2).

L’assicurato non ha, tuttavia,

messo in mora l’ex datore di lavoro.

Per inciso, a proposito della

disdetta del contratto di impiego di fine novembre 2024 pere il 31 dicembre

2024.

da parte del ricorrente, si rileva che secondo l’art. 337a CO, “In caso

d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente

dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine

una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. G. Donatiello, Du contrat individuel de

travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des

obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021,

pag. 2638-2640: “Le délai assigné à l’employeur pour la fourniture des

sûretés doit être approprié aux circonstances, généralement entre trois jours

et deux semaines; si l’employeur estime que le délai fixé par son cocontractant

est insuffisant, il lui incombe de protester immédiatement et de fournir les

sûretés dans le délai qui serait objectivement approprié. En attendant que les

sûretés lui soient fournies, le travailleur est en droit de suspendre sa

prestation de travail (co 83 I), mais l’employeur reste tenu de lui payer le

salaire en vertu de CO 324 par analogie”).

Nei mesi successivi al termine del

rapporto lavorativo, l’insorgente, nonostante l’ex datore di lavoro non abbia

effettuato versamenti relativi agli stipendi arretrati (dagli estratti ________

si evince che l’ultimo bonifico risale al mese di novembre 2024 di fr. 990.60

relativo al salario di agosto 2024 cfr. doc. A3; 55-56; 105-107), non ha comunque

intensificato i metodi di recupero dei propri crediti salariali.

Gli ultimi messaggi di marzo e aprile

2025, prima di richiedere le indennità per insolvenza, hanno del resto il

seguente tenore:

" (…)

siccome ho capito la situazione io paziento, però 8 mesi e di cui due

versamenti, sai mi rattrista la collaborazione e l’esperienza tutto qua. Non

dico questo per mancarti di rispetto solo per farti riflettere un attimo. Non è

giusto nei confronti delle persone che hanno collaborato con te e per fortuna

mi sono arrangiato!!!" (Doc. A2)

rispettivamente

" credi

di potermi versare qualcosa sta settimana? Io a giugno parto definitivamente e

quindi toglierò tutto quanto da qua conto postale compreso quindi spero che tu

faccia il possibile p.f. grazie." (Doc. A2)

L’assicurato, d’altronde, non ha

avviato alcuna procedura di carattere esecutivo o per via giudiziaria nei

confronti dell’ex datore di lavoro, limitandosi a compilare il formulario

“notifica di credito” sottopostogli dalla Cassa a seguito della sua domanda di

indennità di insolvenza del mese di aprile 2025 e a inoltrarlo all’Ufficio

fallimenti (cfr. doc. 116; consid. 2.3.), in relazione alla procedura

fallimentare avviata dall’ex datore di lavoro stesso (cfr. doc. 96; A1).

Un assicurato non deve, però,

restare inattivo attendendo che venga pronunciato il fallimento del suo ex

datore di lavoro (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.).

Per quanto concerne le

rassicurazioni da parte del datore di lavoro secondo cui avrebbe provveduto a

effettuare dei versamenti non appena la sua situazione finanziaria fosse

migliorata (cfr. doc. 96; A1; A2; V1),

va poi osservato che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo

determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e

non sono quindi sufficiente al fine del recupero dei crediti menzionati (cfr.

STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2022.78

del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015

consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).

In

simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito

dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non

rivendicando l’integrale e puntuale versamento dei salari in maniera incisiva sia

durante il rapporto di lavoro che successivamente.

A titolo di raffronto giova

rilevare che il caso concreto si differenzia dalla fattispecie giudicata dal

Tribunale federale con sentenza 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025, pubblicata in

DLA 2025 Nr. 7 pag. 193 e citata al consid. 2.2. In effetti l’Alta Corte ha

confermato il diritto alle indennità di insolvenza, in quanto in quella

situazione, benché tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15

novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) fossero

trascorsi quattro mesi, con lettera del 25 gennaio 2023 l’assicurato aveva

chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto

dovuto e circa un mese e mezzo dopo, il 14 marzo 2023, in assenza di riscontri,

aveva avviato lui stesso nei confronti della medesima una procedura esecutiva.

2.5

Per completezza giova osservare che

secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti

salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto

di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui

all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Il cpv. 1bis enuncia che l’indennità

per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la

dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente

sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della

massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo

superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Al riguardo in una sentenza

8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.5., citata al consid. 2.2., il

Tribunale federale ha precisato che per impedire che il lavoratore resti presso

il datore di lavoro insolvente a lungo il legislatore ha introdotto un limite

temporale per la durata delle indennità per insolvenza. Al più tardi dopo

quattro mesi senza stipendio non è più ragionevole dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione continuare il rapporto di impiego

con un datore di lavoro insolvente. L’assicurato che dopo tale lasso di tempo rimane

presso quest’ultimo senza percepire lo stipendio, invece di cercare una nuova

occupazione, agisce a suo proprio rischio.

In proposito cfr. pure STF

8C_56/2021 del 17 marzo 2021; STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,

menzionata al consid. 2.2.

In concreto, pertanto,

l’insorgente, che nella domanda di indennità per insolvenza ha indicato di

vantare nei confronti della ______ crediti

salariali per i mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. doc. 151-153), non avrebbe

potuto in ogni caso vedere accolta integralmente la sua richiesta, anche

considerando che lo stipendio di agosto 2024 risulterebbe pagato nel mese di

novembre 2024 (cfr. consid. 2.3.).

2.6

Il ricorrente ha dichiarato di

restare a disposizione per eventuali chiarimenti e per la produzione di

ulteriori prove (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid.

3.2.; STF 8C_739/2023 del 21

maggio 2024 consid. 2.1.; STF

8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023.

consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF

9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del

20.

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie l’insorgente -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

Il

medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che

garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni

per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in

particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere

d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022

consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019

del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64

del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid.

2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.

4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato

non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.7

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 7 ottobre 2025 impugnata deve essere confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.31

del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA

38.2024.57

del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2024.2

del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023

consid. 2.7.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti