38.2025.64
Rettamente negate ind. per insolvenza per violaz. obbligo di ridurre danno (55 cpv.1 LADI). Durante contratto di lavoro non rivendicato incisivamente i salari. Nemmeno successiv. intensificato metodi di recupero salari. Non avviato procedura esec. né giudiziaria. Solo compilato notifica di credito
23 febbraio 2026Italiano51 min
confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.64
rs
Lugano
23 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 7
ottobre 2025 emanata da
Cassa
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il
provvedimento del 9 luglio 2025 (cfr. doc. 117-118) con il quale aveva negato a
RI1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza, la cui richiesta
era pervenuta all’amministrazione il 29 aprile 2025 (cfr. doc. 151; 145),
rilevando:
" (…)
5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene
che gli sforzi compiuti dal Signor RI1 per ottenere quanto dovutogli dalla
società a titolo di salari vadano considerati insufficienti.
Il Signor RI1 non ha rivendicato i propri
crediti salariali sia durante sia alla cessazione del rapporto di lavoro. In
fase d'opposizione ha menzionato come "...purtroppo speravo nel
versamento...", allegando una dichiarazione da parte della società nel
nome del Signor ______. Con detto scritto il Signor ______ afferma come il qui
opponente abbia sospeso ogni azione legale in quanto gli aveva manifestato
l'intenzione di saldare lo scoperto tramite il versamento di acconti.
A mente della Cassa il Signor RI1 avrebbe dovuto procedere in
maniera tempestiva e continua: infatti mal si comprende il motivo per cui non
abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia durante il
rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera
che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6
mensilità. In simili condizioni, non rivendicando l'integrale e puntuale
versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, si ritiene che il Signor
RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il
danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)" (Doc. A4)
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 7 ottobre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto il riconoscimento dell’indennità per insolvenza, avendo sempre agito in
buona fede, con diligenza, equilibrio e collaborazione, dimostrando di avere
fatto tutto il possibile per ottenere i salari dovuti nel rispetto del datore
di lavoro e delle disposizioni previste dalla legge.
A sostegno della propria pretesa
egli ha addotto:
" (…) Ho
lavorato presso ______ per circa un anno e due mesi, durante i quali i primi
otto mesi si sono svolti in modo regolare: i salari venivano pagati
puntualmente e il rapporto di collaborazione era sereno e produttivo.
Soltanto in una fase successiva, verso la
metà del periodo lavorativo, sono iniziati alcuni ritardi nei versamenti,
dovuti a problemi interni dell'azienda che non mi erano stati comunicati in
modo chiaro. Nonostante questo, ho scelto di continuare a lavorare con impegno
e professionalità, mantenendo un dialogo costante con il datore di lavoro e
trovando insieme un'intesa per proseguire fino alla fine dell'anno, nella
speranza che la situazione si normalizzasse.
1. Ho più volte sollecitato il datore di
lavoro, sia verbalmente sia tramite messaggi scritti e conversazioni WhatsApp
(allegate), chiedendo il pagamento dei salari arretrati relativi ai mesi di
luglio, agosto, settembre e ottobre 2024. Nel mese di luglio 2024, il datore
aveva corrisposto il salario di giugno in due rate,
riconoscendo la difficoltà momentanea ma anche la volontà di
regolarizzare progressivamente la mia situazione.
Dopo numerosi solleciti, nel mese di novembre 2024 il datore di
lavoro ha effettuato un versamento, dimostrando concretamente di voler
mantenere le promesse fatte e di voler saldare, almeno in parte, i debiti
accumulati. Questo pagamento conferma che la mia fiducia e il mio atteggiamento
collaborativo erano pienamente giustificati, poiché vi era una reale intenzione
da parte del datore di onorare gli impegni assunti.
2. Durante i mesi in cui non ho ricevuto lo stipendio (luglio,
agosto, settembre, ottobre, dicembre e la tredicesima), ho continuato a
garantire il normale funzionamento dell'attività aziendale, senza mai
interrompere il servizio né creare conflitti, pur affrontando una situazione
difficile sul piano personale.
Ho scelto consapevolmente questa via di equilibrio per non
compromettere né l'azienda né le mie possibilità di recupero del salario,
mantenendo un comportamento rispettoso, corretto e professionale. Ho voluto
evitare tensioni che avrebbero potuto aggravare la situazione e rendere
impossibile ogni pagamento, scegliendo invece di agire in buona fede e con
senso di responsabilità, nella speranza di una ripresa che avrebbe consentito
al datore di saldare quanto dovuto. Dopo il versamento di novembre, ho accettato
di discutere con lui un accordo per chiudere il rapporto di lavoro a fine anno,
in modo ordinato e consensuale.
3. Tale atteggiamento collaborativo è confermato dalla
dichiarazione scritta del datore di lavoro (allegata), nella quale egli stesso
riconosce:
-
che ero costantemente in contatto per sollecitare i pagamenti;
-
che vi sono stati versamenti saltuari e accordi di pagamento rateizzati;
-
che la mia decisione di non procedere subito per vie legali è stata
motivata da fiducia reciproca e dal tentativo di evitare ulteriori danni;
-
e che al momento dei fatti vi erano prospettive concrete di ripresa,
grazie all'interesse di nuovi clienti e collaborazioni potenziali, che
lasciavano intravedere una stabilizzazione dell'azienda.
Per questo motivo, ho ritenuto ragionevole e costruttivo attendere
gli sviluppi senza ricorrere immediatamente a vie legali, convinto che una
soluzione pacifica avrebbe portato al pagamento dei miei salari senza
compromettere ulteriormente la mia posizione.
4. Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non vi è
stata alcuna negligenza da parte mia, ma al contrario un comportamento
diligente, responsabile e orientato alla riduzione del danno, pienamente
coerente con lo spirito dell'art. 55 LADI, che impone al lavoratore di agire
con prudenza e senso di responsabilità. (…)" (Doc. I)
All’impugnativa sono stati
annessi dei messaggi whatsapp scambiati tra dicembre 2024 e marzo 2025 con
______, socio e gerente con firma individuale della ______ (cfr. estratto RC
reperibile nel sito www.zefix.ch), come pure una dichiarazione di
quest’ultimo datata 21 ottobre 2025 (cfr. doc. A2; A1).
1.3. Nella
propria risposta di causa del 10 novembre 2025 la Cassa ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è pronunciato
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 18 novembre 2025 (cfr.
doc. V).
Allo stesso egli ha allegato una
nuova attestazione del 14 novembre 2025 di ______ (cfr. doc. V2) e la
trascrizione di alcuni messaggi scritti e vocali intercorsi tra il medesimo e
l’ex datore di lavoro a marzo e aprile 2025 (cfr. doc. V1).
1.5. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo il 28 novembre 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia
negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste
nell’aprile 2025 in relazione al credito salariale concernente l’attività
lavorativa svolta per la ditta ______ di ______.
2.2. L'art.
55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
"
Il lavoratore, nella procedura di
fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli
comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere
la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In
una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.,
il Tribunale federale ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a
carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita.
L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.
Non
si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione
contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo.
Occorre, invece, che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile
per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene
al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità
per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per
riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo
l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e
propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro,
Fatti
i suoi obblighi finanziari.
In un'altra sentenza C 254/05 del
2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha
sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In una sentenza C 231/06 del 5
dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito
che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato
all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già
prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a
causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno
presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi
verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato
abbia preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari
alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è
opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine
di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo
precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro di lui.
In
quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa
all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In
un giudizio 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicato in SVR 2012 ALV NV.2
pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il
lavoratore e l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime
il primo dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei
propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di
prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali
dell’ex datore di lavoro.
In una sentenza
8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il
Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di
ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie
pretese salariali per via giudiziaria.
Con
giudizio 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicato
in DLA 2014 pag. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza,
il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto
all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve
portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il
datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura
d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti
comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto
dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una
situazione di inattività di lunga durata.
In
una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, avallando
una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo
la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2.
L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che
l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso
di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980
III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d
pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per
recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione
di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno
1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle
prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia
agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o
una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di
proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che
possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per
prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una
coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare
negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre
parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come
se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è
conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio
2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità
di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano
ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si
può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero
dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto
assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria
situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di
lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di
confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
Con giudizio 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato la violazione dell’obbligo di
ridurre il danno da parte di un assicurato, argomentando:
" 4.4.
Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il
salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più
stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune
diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo.
L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una
domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua.
Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente.
Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza
(art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente
impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al
proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore
di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto
esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o
eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018
consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene
che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese
salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il
cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio
dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche
erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo
della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo
pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste
pertanto al diritto federale. (…)”
In
un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N.
48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state
rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più
ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto
valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:
" 4.2.
Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata
dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige
una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i
propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi
previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole,
i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non
esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del
lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire
giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più
probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo
sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio
2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con
riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal
ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese
salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro
mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del
salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018
all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ______ per un importo complessivo di fr.
28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1
LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2
ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente
fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di ______ che il
12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice
di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per
adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82
cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza,
è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per
il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198
lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia
il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente
(ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle
eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione
facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le
indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti
relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.
500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
(…)”
In
una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che
sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con
effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le
indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito,
il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza,
anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
"
(…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in
unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer
höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In
quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza
l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato
dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio
impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non
intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In un giudizio 8C_408/2020 del 7
ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata
una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21
settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in
particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio
2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto
che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a
essere aperto.
Con
sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria
del datore di lavoro.
In
un giudizio 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha
ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di
lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso
il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche
del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di
quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il
licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre
un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in
considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di
questi.
In
quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato
licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°
dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018
a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il
14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF
respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per
insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un
insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
Cfr. pure STF 8C_536/2025 del 15
gennaio 2026 consid. 3.3.
In una sentenza STF 8C_629/2024
dell’8 maggio 2025, pubblicata in DLA 2025 Nr. 7 pag. 193, l’Alta Corte si è
espressa in merito al caso di un assicurato licenziato con lettera del 15
novembre 2022 dalla datrice di lavoro la quale gli aveva contestualmente
comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non
avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il
periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro aveva poi versato
un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.
Quell’assicurato, per il tramite
di un sindacato, a cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva
chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto
dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore
straordinarie.
In assenza di riscontri, in data
14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di
lavoro una procedura esecutiva, a cui la debitrice non si era opposta.
Il Tribunale del Distretto di
Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità
per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli
aveva negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di
diminuire il danno.
Chiamato a pronunciarsi, il
Tribunale federale ha innanzitutto evidenziato che conformemente all’art. 55
cpv. 1 LADI nella procedura di fallimento o di pignoramento il lavoratore deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al
datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella
procedura. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 capoverso 1 LADI non impone alla persona assicurata di avviare
subito misure di esecuzione forzata nei confronti dell’ex datore di lavoro. Si
vuole semplicemente evitare che la persona assicurata rimanga inattiva in
attesa dell’apertura della procedura fallimentare nei confronti del suo datore
di lavoro. A questo proposito, per non perdere il diritto all’indennità per
insolvenza, la persona assicurata è tenuta ad adottare provvedimenti coerenti e
costanti per fare valere i crediti pendenti ni confronti dell’ex datore di
lavoro che devono infine sfociare in misure di esecuzione forzata. Al riguardo la
giurisprudenza constata regolarmente una violazione dell’obbligo di ridurre il
danno se la persona assicurata rimane inattiva per diversi mesi dopo la
cessazione del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, STF 8C_66/2013 del 18
novembre 2013 consid. 4.3: attesa di cinque mesi dopo un licenziamento
immediato; STF 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4: mancata richiesta di
fallimento per diversi mesi; STFA C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3: attesa
di undici mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota
la difficile situazione finanziaria dell’azienda; STFA C 91/01 del 4 settembre
2001 consid. 1b: salari rimasti impagati per tre mesi). Il TF ha confermato che
tale inattività non sussisteva nel caso esaminato. Tenuto conto dell’insieme
degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il periodo di
quattro mesi intercorso tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15
novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) - il 25
gennaio 2023 aveva avuto luogo la rivendicazione effettiva dei crediti
salariali - non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Infine,
in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, pubblicata in SVR 2026
ALV Nr. 4 pag. 12, il Tribunale federale si è chinato sul caso di
un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022
(ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo
aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed
aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento -
aveva chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli
importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20
franchi.
Con decisione dell'11 settembre
2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva
negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non
aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto
concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio
ed il 15 dicembre 2022.
L’Alta Corte ha ribadito che
l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che
il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore
di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato
intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli
resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex
datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere
passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in
una procedura esecutiva.
Con rifermento al periodo in cui
il rapporto lavorativo è ancora in essere, la nostra Massima Istanza ha ricordato
che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti
del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare
ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve
concretamente aspettarsi una perdita di salario.
Infatti, anche per il periodo
precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la
persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo
di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi
salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita
degli stipendi dovuti. I lavoratori devono, infatti, comportarsi nei confronti
del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non
esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato
(consid. 2.3.).
In quel caso di specie il
Tribunale federale ha deciso che a ragione era stato negato il diritto alle
indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, nonostante avesse ricevuto
l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021, aveva continuato a svolgere la
sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022 e aveva effettuato passi
concreti per far valere il proprio credito salariale solo il 15 dicembre 2022
con la richiesta di conciliazione.
2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti
dell’incarto emerge che l’assicurato e la ______ di ______, il 1° febbraio 2024,
hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione
del precedente del 25 ottobre 2023 (quale addetto evasione ordini per due ore
giornaliere per due giorni alla settimana con un salario di fr. 336.-- al mese,
oltre al rimborso del parcheggio di fr. 33.-- mensili e la tredicesima; cfr.
doc. 149).
Il ricorrente, il 1° febbraio
Considerandi
2024, è stato assunto in qualità di addetto alla logistica e consegne per due
ore giornaliere con una retribuzione mensile di fr. 850.-- per dodici
mensilità, oltre alla tredicesima (cfr. doc. 147-148).
Il 30 novembre 2024 l’insorgente
ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2024 con la seguente
motivazione:
" (…) Questa
scelta nasce dal fatto che ho deciso di intraprendere un nuovo capitolo della
mia vita e trasferirmi. È stata una decisione ponderata e non priva di
emozioni, considerata l’esperienza positiva che ho avuto modo di vivere grazie
a questa opportunità.
Tengo a sottolineare che questo cambiamento
personale non deve comportare alcun peggioramento per l’azienda e, sono certo
che, con una buona organizzazione, la transizione potrà avvenire in modo
fluido.
Chiedo gentilmente che eventuali conti o
pendenze sospese vengano bilanciati entro il termine del mio lavoro.
La ringrazio nuovamente per l’opportunità e
rimango a disposizione per qualsiasi necessità fino al termine della mia
collaborazione." (Doc. 150)
Il
29.
aprile 2025 alla Cassa è pervenuta da parte dell’assicurato una domanda di
indennità per insolvenza concernente i propri crediti salariali nei confronti
della ______ in relazione ai salari dei mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr.
doc. 151-154).
Nel modulo complementare egli ha
risposto negativamente al quesito volto a sapere se avesse rivendicato i suoi
crediti salariali nei confronti del datore di lavoro durante e dopo la fine del
rapporto di lavoro, indicando quale motivo: “purtroppo speravo nel
versamento” (cfr. doc. 142).
Il
Pretore del Distretto di ______, il 22 maggio 2025, ha pronunciato il
fallimento della ______ a far tempo dal 23 maggio 2025 (cfr. estratto RC
reperibile nel sito www.zefix.ch).
Il 10 giugno 2025 l’Ufficio
fallimenti di ______ ha attestato l’inoltro di una “notifica di credito” nei
confronti della ______ per crediti salariali arretrati da luglio a dicembre
2024.
(cfr. doc. 116).
Con decisione del 9 luglio 2025
la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza, rilevando che il
ricorrente, benché il salario di agosto 2024 sia stato pagato in ritardo il 7
novembre 2024 e per gli ulteriori mesi non sia più stato corrisposto lo
stipendio, nemmeno parzialmente con acconti, non ha prodotto giustificativi
attestanti i suoi sforzi per recuperare i crediti salariali arretrati né prima
né dopo la fine del rapporto di impiego, ma soltanto a seguito del fallimento
ha insinuato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti (cfr. doc. 117-118).
All’opposizione interposta il 30
luglio 2025, nella quale l’assicurato ha precisato di avere rispettato con
fiducia la parola del datore di lavoro senza ulteriormente aggravare e
peggiorare la situazione dell’azienda (cfr. doc. 95), ha allegato una dichiarazione
rilasciata il 30 luglio 2025 da ______ del seguente tenore:
" (…) Il mio
dipendente RI1 ha inizialmente sospeso ogni azione legale nei miei confronti,
in quanto io avevo manifestato l’intenzione di saldare lo scoperto tramite il
versamento di acconti, nel tentativo di risanare gradualmente la situazione
debitoria.
Tuttavia, con il passare dei mesi,
l’azienda ha subito un significativo calo di fatturato, il che ha compromesso
ulteriormente la liquidità e la capacità di far fronte agli impegni assunti. A
questo si sono aggiunte diverse scadenze relative ai contributi AVS,
accompagnate da comminatorie di fallimento da parte degli organi competenti.
Nonostante le gravi difficoltà, mi sono attivato per adempiere a tali obblighi,
nella speranza di salvaguardare la continuità aziendale.
A seguito della decisione di procedere con
l’auto-dichiarazione di fallimento, ho fornito istruzioni ai dipendenti circa i
documenti da inoltrare agli organi preposti, affinché potessero tutelare al
meglio i loro diritti. (…)" (Doc. 96)
Il
provvedimento del 9 luglio 2025 è stato confermato con decisione su opposizione
del 7 ottobre 2025, nella quale la Cassa ha rilevato che il ricorrente ha
commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno
previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando l’integrale e puntuale
versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva.
Al
riguardo la parte resistente ha specificato che “mal si comprende il motivo
per cui non abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia
durante il rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera
che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6
mensilità” (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).
Al ricorso del 23 ottobre 2025
l’assicurato ha annesso, da un lato, copia di messaggi whatsapp intercorsi con
______ tra dicembre 2024 e marzo 2025 di, in buona sostanza, sollecito del
pagamento di salari impagati (cfr. doc. A2).
Dall’altro, un ulteriore scritto
del socio e gerente della ______, in cui il 21 ottobre 2025 ha affermato:
" Il mio
dipendente RI1, viste le difficoltà economiche dell’azienda, ha deciso di
rassegnare le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2024, al fine di
non aumentare il debito che in quel momento avevo nei suoi confronti per
stipendi non ancora corrisposti.
Successivamente, ci siamo accordati per un pagamento rateizzato
degli arretrati, ipotesi che abbiamo potuto formulare in quanto alcune aziende
avevano manifestato interesse per future collaborazioni e per la possibilità di
applicare scontistiche ai propri dipendenti. Tale prospettiva lasciava
intendere che la situazione economica dell’azienda potesse migliorare
sensibilmente nel breve periodo. In base a questo, ho iniziato a rispettare
l’accordo effettuando un primo versamento di 500 franchi prima che pervenisse
la comminatoria di fallimento da parte dell’AVS.
Desidero inoltre precisare che l’attesa di RI1 nel rivolgersi
all’ufficio preposto per denunciare i mancati pagamenti degli stipendi è stata
in buona fede, con l’intento di permettere all’azienda di sanare
progressivamente il debito e di evitare ulteriori complicazioni.
Purtroppo, dopo le vacanze natalizie, verso la fine di gennaio
2025, mi sono trovato a ricevere due comminatorie di fallimento per un importo
complessivo superiore a 3'000 franchi, con scadenza di pagamento entro
febbraio.
Tali comminatorie – in particolare quelle provenienti dall’AVS –
hanno rappresentato un punto di svolta cruciale, portando l’azienda in una
situazione di crisi definitiva di liquidità, che mi ha reso impossibile far
fronte ai pagamenti e ha infine portato alla decisone di annunciare il fallimento
della società." (cfr. doc. A1).
Il 14 novembre 2025 ______ ha,
inoltre, asserito:
" (…) il
dipendente RI1, nel periodo in cui non ha ricevuto lo stipendio, conoscendo la
situazione di difficoltà dell’azienda, ha scelto di temporeggiare. Questo
comportamento è stato adottato per evitare di coinvolgere immediatamente gli
organi competenti per recuperare tramite indennizzo gli stipendi non percepiti
tramite i soldi dei contribuenti, ma cercando di far sì che la società ______
potesse adempiere ai suoi doveri. Purtroppo con l'inizio di gennaio il tutto è
vanificato con l’AVS che ha presentato istanza di fallimento.
Credo a mio umile parere che il signor RI1
non abbia agito in modo superficiale, bensì con un occhio di riguardo verso le
istituzioni e la stessa società per cui lavorava. (…)" (Doc. V2)
2.4
Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha
negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere
tutelato.
Al riguardo va ricordato che la
giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure
possibili per rivendicare il salario (cfr. consid. 2.2. e, in particolare, STF
C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05
del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung;
Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF
C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere
la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare
quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr.
STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48
pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il
salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori
devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per
insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid.
3.3.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3., pubblicata in
SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 12; STF 8C_386/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022
consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4
pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre
è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste
anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore
di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può
aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a
carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è
sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta.
Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore
per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto
di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. consid. 2.2.; STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in
DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
L’Alta Corte ha, recentemente,
ricordato che, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è
ragionevole che il dipendente, dopo quattro mesi di mancato versamento dello
stipendio, continui il rapporto di impiego con il datore di lavoro insolvente. Il
lavoratore che resta, oltre tale periodo, presso il medesimo datore di lavoro
senza percepire il salario, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a
proprio rischio (cfr. STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2.,
pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 1, citata al consid. 2.2.)
Ora, nella presente fattispecie,
l’insorgente, il quale ha lavorato a tempo parziale presso ______ dall’ottobre
2023.
al dicembre 2024 (in virtù di due contratti di impiego, il primo valido da
ottobre 2023 a gennaio 2024 e il secondo da febbraio a dicembre 2024; cfr.
consid. 2.3.), dal mese di luglio al mese di dicembre 2024 non ha ricevuto il
salario convenuto contrattualmente di fr. 850.-- (cfr. consid. 2.3.).
Soltanto il 7 novembre 2024
l’assicurato è stato pagato in relazione alla sua attività del mese di agosto
2024.
(cfr. doc. 106).
Già in precedenza gli stipendi
non venivano versati al ricorrente in modo puntuale. In effetti il salario di
ottobre 2023 è stato bonificato il 13 novembre 2023, la retribuzione di
novembre 2023 il 7 dicembre 2023, lo stipendio di dicembre 2023 l’11 gennaio
2023, il salario di gennaio 2024 il 9 febbraio 2024, lo stipendio di febbraio
2024.
l’8 marzo 2024, il salario di marzo 2024 l’11 aprile 2024, la retribuzione
di aprile 2024 il 10 maggio 2024 e il salario di maggio 2024 il 13 giugno 2024
(cfr. doc. 107-110).
Lo stipendio di giugno 2024 è
stato poi corrisposto in due rate il
Dalle carte processuali non
risulta, però, che l’assicurato, a prescindere dal fatto che il medesimo fosse
o meno a conoscenza della situazione finanziaria della ditta - ad ogni modo i
suoi stipendi da luglio 2024 non venivano versati -, abbia rivendicato, nel
periodo di validità del contratto di lavoro del 1° febbraio 2024, in modo
incisivo la corresponsione degli stipendi non pagati.
L’insorgente avrebbe, per contro,
dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con
incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA
38.2023.15
del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA
38.2022.100
del 6 marzo 2023).
È utile, altresì, evidenziare che
in ogni caso la corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi
dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo
di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3.,
citata al consid. 2.2.).
Dalla
documentazione agli atti emerge che unicamente a decorrere dal 14 dicembre 2024,
ossia dopo le sue dimissioni del 30 novembre 2024 con effetto dal 31 dicembre
2024.
- che il ricorrente ha indicato essere state notificate per evitare di
aumentare il proprio credito salariale, rispettivamente di aggravare lo stato
economico del datore di lavoro (cfr. doc. V), anche se la relativa lettera non
riporta tali ragioni, bensì quelle di intraprendere un nuovo capitolo della
vita e di trasferirsi (cfr. doc. 150; consid. 2.3) -, il ricorrente ha
sollecitato, tramite alcuni messaggi whatsapp intercorsi tra dicembre 2024 e
marzo 2025, il pagamento dei salari rimasti impagati (cfr. doc. A2).
L’assicurato non ha, tuttavia,
messo in mora l’ex datore di lavoro.
Per inciso, a proposito della
disdetta del contratto di impiego di fine novembre 2024 pere il 31 dicembre
2024.
da parte del ricorrente, si rileva che secondo l’art. 337a CO, “In caso
d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente
dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine
una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. G. Donatiello, Du contrat individuel de
travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des
obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021,
pag. 2638-2640: “Le délai assigné à l’employeur pour la fourniture des
sûretés doit être approprié aux circonstances, généralement entre trois jours
et deux semaines; si l’employeur estime que le délai fixé par son cocontractant
est insuffisant, il lui incombe de protester immédiatement et de fournir les
sûretés dans le délai qui serait objectivement approprié. En attendant que les
sûretés lui soient fournies, le travailleur est en droit de suspendre sa
prestation de travail (co 83 I), mais l’employeur reste tenu de lui payer le
salaire en vertu de CO 324 par analogie”).
Nei mesi successivi al termine del
rapporto lavorativo, l’insorgente, nonostante l’ex datore di lavoro non abbia
effettuato versamenti relativi agli stipendi arretrati (dagli estratti ________
si evince che l’ultimo bonifico risale al mese di novembre 2024 di fr. 990.60
relativo al salario di agosto 2024 cfr. doc. A3; 55-56; 105-107), non ha comunque
intensificato i metodi di recupero dei propri crediti salariali.
Gli ultimi messaggi di marzo e aprile
2025, prima di richiedere le indennità per insolvenza, hanno del resto il
seguente tenore:
" (…)
siccome ho capito la situazione io paziento, però 8 mesi e di cui due
versamenti, sai mi rattrista la collaborazione e l’esperienza tutto qua. Non
dico questo per mancarti di rispetto solo per farti riflettere un attimo. Non è
giusto nei confronti delle persone che hanno collaborato con te e per fortuna
mi sono arrangiato!!!" (Doc. A2)
rispettivamente
" credi
di potermi versare qualcosa sta settimana? Io a giugno parto definitivamente e
quindi toglierò tutto quanto da qua conto postale compreso quindi spero che tu
faccia il possibile p.f. grazie." (Doc. A2)
L’assicurato, d’altronde, non ha
avviato alcuna procedura di carattere esecutivo o per via giudiziaria nei
confronti dell’ex datore di lavoro, limitandosi a compilare il formulario
“notifica di credito” sottopostogli dalla Cassa a seguito della sua domanda di
indennità di insolvenza del mese di aprile 2025 e a inoltrarlo all’Ufficio
fallimenti (cfr. doc. 116; consid. 2.3.), in relazione alla procedura
fallimentare avviata dall’ex datore di lavoro stesso (cfr. doc. 96; A1).
Un assicurato non deve, però,
restare inattivo attendendo che venga pronunciato il fallimento del suo ex
datore di lavoro (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.).
Per quanto concerne le
rassicurazioni da parte del datore di lavoro secondo cui avrebbe provveduto a
effettuare dei versamenti non appena la sua situazione finanziaria fosse
migliorata (cfr. doc. 96; A1; A2; V1),
va poi osservato che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo
determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e
non sono quindi sufficiente al fine del recupero dei crediti menzionati (cfr.
STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA
38.2022.78
del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015
consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
In
simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito
dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione
all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo
cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso
al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA
38.2014.45
del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA
38.2010.28
del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non
rivendicando l’integrale e puntuale versamento dei salari in maniera incisiva sia
durante il rapporto di lavoro che successivamente.
A titolo di raffronto giova
rilevare che il caso concreto si differenzia dalla fattispecie giudicata dal
Tribunale federale con sentenza 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025, pubblicata in
DLA 2025 Nr. 7 pag. 193 e citata al consid. 2.2. In effetti l’Alta Corte ha
confermato il diritto alle indennità di insolvenza, in quanto in quella
situazione, benché tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15
novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) fossero
trascorsi quattro mesi, con lettera del 25 gennaio 2023 l’assicurato aveva
chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto
dovuto e circa un mese e mezzo dopo, il 14 marzo 2023, in assenza di riscontri,
aveva avviato lui stesso nei confronti della medesima una procedura esecutiva.
2.5
Per completezza giova osservare che
secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti
salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto
di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui
all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Il cpv. 1bis enuncia che l’indennità
per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la
dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente
sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della
massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo
superiore a quello fissato nel capoverso 1.
Al riguardo in una sentenza
8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.5., citata al consid. 2.2., il
Tribunale federale ha precisato che per impedire che il lavoratore resti presso
il datore di lavoro insolvente a lungo il legislatore ha introdotto un limite
temporale per la durata delle indennità per insolvenza. Al più tardi dopo
quattro mesi senza stipendio non è più ragionevole dal profilo
dell’assicurazione contro la disoccupazione continuare il rapporto di impiego
con un datore di lavoro insolvente. L’assicurato che dopo tale lasso di tempo rimane
presso quest’ultimo senza percepire lo stipendio, invece di cercare una nuova
occupazione, agisce a suo proprio rischio.
In proposito cfr. pure STF
8C_56/2021 del 17 marzo 2021; STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,
menzionata al consid. 2.2.
In concreto, pertanto,
l’insorgente, che nella domanda di indennità per insolvenza ha indicato di
vantare nei confronti della ______ crediti
salariali per i mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. doc. 151-153), non avrebbe
potuto in ogni caso vedere accolta integralmente la sua richiesta, anche
considerando che lo stipendio di agosto 2024 risulterebbe pagato nel mese di
novembre 2024 (cfr. consid. 2.3.).
2.6
Il ricorrente ha dichiarato di
restare a disposizione per eventuali chiarimenti e per la produzione di
ulteriori prove (cfr. doc. I).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid.
3.2.; STF 8C_739/2023 del 21
maggio 2024 consid. 2.1.; STF
8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio
2023.
consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF
9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre
2021.
consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del
20.
settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il
medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che
garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni
per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in
particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere
d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022
consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019
del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito
derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il
diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al
riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64
del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid.
2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025
consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.
4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14
dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente
fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato
non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal
sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.7
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 7 ottobre 2025 impugnata deve essere confermata.
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.31
del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA
38.2024.57
del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2024.2
del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023
consid. 2.7.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti