38.2025.7
A ragione all'assicurata è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione.Ella, infatti,è soltanto separata giudizialmente dal marito,il quale è titolare della ditta individuale dove era stata impiegata precedentem.all'iscriz.per il collocamento.La sua BF ex art.9 Cost.non può essere tutelata
28 aprile 2025Italiano41 min
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.7
rs
Lugano
28 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27
dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente
provvedimento del 6 novembre 2024 (cfr. doc. 24), con il quale aveva negato a RI
1 (09.09.1969), iscrittasi in disoccupazione con effetto dal 12 ottobre 2024
(cfr. doc. 1), il diritto alle indennità, argomentando:
" (…)
9) Nel caso in esame emerge chiaramente, come
del resto indicato dalla Sig.ra RI 1 e dal suo ex datore di lavoro che il
titolare dell’azienda risulta essere suo marito anche se siamo in presenza di
una sentenza di separazione. Pertanto, vista la surriferita legislazione,
finché non vi sarà una sentenza di divorzio, avendo la Sig.ra RI 1 lavorato per
la ditta di suo marito, titolare dell’azienda “__________”, la stessa non potrà
avere diritto alle indennità di disoccupazione.
10) Considerato che la Sig.ra RI 1 non è
ancora in possesso di una sentenza di divorzio, qualora ora dovesse essere
emanata, ad esempio, in data 27 dicembre 2024, la Sig.ra RI 1 non potrà più
dimostrare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi, nel termine quadro di
calcolo dal 27 dicembre 2022 al 26 dicembre 2024 (art. 13 cpv. 1 LADI) e ci si
dovrà basare sul diritto legato all’esonero, se esiste il nesso di causalità
tra divorzio ed estensione del diritto in disoccupazione (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:
" (…)
1. Ribadisco
ai punti della lettera CO 1 Mi sono annunciata in disoccupazione quando stavo meglio
di salute non in malattia mi sembra ovvio, inoltre non volendo annunciarmi ho
fatto il possibile per trovare un lavoro. A 55 anni per niente facile, visto
gli esiti negativi.
2. Riorganizzazione
della ditta __________? Chiedete a mio marito che non sento e non vedo da quasi
2 anni.
3. Lavorato
sulla carta fino al 30 Novembre 2023. Mi sono ammalata a Marzo 2023 il 1 Luglio
2023 sono andata via da __________ dove vivevo già separata in casa da tale
data. Non supportata di certo da mio marito. Quindi la __________ dal 26 marzo
non l'ho più vista. Retribuita dal medesimo con contratto minimo sindacale.
Sorgono delle perplessità in quanto fin da subito nulla è stato
chiaro. Se non avevo diritto perché accettare la mia iscrizione dato che avevo
detto tutto ciò? Mi è stato spiegato che dovevo essere separata e di fatto lo
ero ma non ero ancora stata in pretura in quanto mio marito che voleva il
divorzio dall'oggi al domani non aveva fatto nulla.
Ho dovuto procurarmi documenti su documenti, estratti conto
privati ecc... per il Nulla cosmico, evidentemente qualche cosa non funziona
all'interno di questi uffici.
Ho sollecitato io la procedura pagando dei soldini che sinceramente
sarebbero stati utili alla sottoscritta che non ha ancora un lavoro ad oggi.
Tutto questo ha portato a una separazione con decisione del 22
agosto 2023.
Non sono ancora divorziata? No in quanto non ho altri soldi da
buttare visto che non ho entrate e vivo con il mio conto bancario.
Inoltre a quanto pare non avrò diritto comunque perché non ho
avuto 12 mesi di lavoro.
Domanda: se una persona è in malattia non vedo come possa avere i
suddetti 12 mesi di lavoro.
Non capisco si aiutano tutti tranne chi ha bisogno e a 55 anni mai
avrei pensato di annunciarmi in disoccupazione sinceramente.
Mi è anche stato detto che devo utilizzare i miei risparmi e in
seguito andare in assistenza.
Ma mi chiedo il senso di tutto ciò, fatemi capire:
1. Devo dilapidare il mio conto
2. In seguito vado in disoccupazione (se non trovo lavoro)
Siamo
arrivati a un paradosso. Lavori tutta la vita e arrivi a questo? Che legge è?
Scusate ma sono basita.
Non mi
umilierò di sicuro andando in assistenza ora che ho superato la mia depressione
e i miei problemi di salute.
Mi batto perché chi ha la pancia piena non si preoccupa mai dei
più deboli forse sarebbe ora di aprire gli occhi e rivedere alcune dinamiche. (…)”
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 febbraio
2025 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:
" (…) Non è
messo in dubbio che la Sig.ra RI 1 si sia iscritta in disoccupazione, in quanto
sentiva che il suo stato di salute fosse migliorato e che la stessa si sia
separata dal marito (cfr. verbale udienza del 22 agosto 2024).
Inoltre, il fatto che la stessa abbia
dovuto consegnare alla Cassa i documenti richiesti e, unicamente ad incarto
completo, la Cassa si sia potuta esprimere in merito tramite la surriferita
decisione (n.d.r. del 6 novembre 2024; cfr. consid. 1.1.), è la
procedura ufficiale di ogni Cassa di disoccupazione svizzera.
Come potrebbe una Cassa disoccupazione
definire un eventuale diritto alle indennità e/o rifiuto senza avere un dossier
completo con la documentazione ufficiale relativa al caso in esame?
Pertanto non comprendiamo le contestazioni
della Sig.ra RI 1 circa questa procedura.
Il fatto rilevante è che la Sig.ra RI 1 non
è ancora divorziata legalmente da suo marito __________ e la stessa, prima di
iscriversi in disoccupazione, ha lavorato per la ditta di suo marito. (…)”
(Doc. III)
1.4. L’insorgente si è espressa
nuovamente in merito alla fattispecie l’11 febbraio 2025 (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa ha preso posizione al
riguardo con scritto del 24 febbraio 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 26 febbraio 2025 la ricorrente
ha presentato delle ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata abbia
diritto oppure no alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal mese di 12
ottobre 2024.
2.2. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art.
31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò
non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per
un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In
una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato
su questi temi le seguenti considerazioni:
"
(…) Il primo giudice ha infine
correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un
influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,
dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali
egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e
riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i
membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il
motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte
inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo
diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della
suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.
716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato
in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie
in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6
maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della
A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi
principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021
ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore
di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie,
differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve
avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione
era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza
sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di
abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che
è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che
rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di
lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio
2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22
pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt
8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les
motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des
raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des
bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui
occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de
déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31
al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes
qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123 V 234, le Tribunal
fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion
lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se
trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié
par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa
situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un
réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et
qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à
l'indemnité de chômage. (…)"
Sempre
secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl
(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF
8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30
agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.
177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF
9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. anche STF 8C_413/2024 dell’8
ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421; STF
8C_105/2024 del 30 aprile 2024 consid. 2.2.; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023
consid. 3.2.
2.3. Come visto, l’Alta Corte ha avuto
modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF
123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri
di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza
C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2
giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9
pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004
pag. 9 seg.).
In una sentenza 8C_374/2010 del
12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il TF ha puntualizzato che
il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione
neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di
lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni.
Inoltre con giudizio 8C_102/2018
del 21 marzo 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 5 pag. 171, la nostra Massima
Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una
persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che
lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di
disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle
società di capitali, bensì anche alle associazioni.
Nella sentenza 8C_74/2011 del 3
giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il TF ha ribadito che
quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell’azienda del
coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate
e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla
sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per
analogia per le indennità di disoccupazione.
Siccome non accade di rado che
separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano
ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale,
non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di
separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata
inferiore ai due anni.
L’Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in DTF 142
V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità
dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane
un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto
i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una
misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di
disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in
quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo
tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano
separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Con sentenza 8C_574/2017 del 4
settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all’indennità di
disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del coniuge, laddove
quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche
nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino alla sentenza di
divorzio.
A nulla di diverso hanno condotto
le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse
fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato
arrestato per tale motivo.
La nostra Massima Istanza, in un
giudizio 8C_105/2024 del 30 aprile 2024, ha ricordato che una procedura di
divorzio in corso è ininfluente in relazione al principio secondo cui le
persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a
un’azienda e i loro coniugi sono esclusi dal diritto alle indennità di
disoccupazione.
Fino alla sentenza di divorzio
sussiste un rischio di abuso, per cui, considerando questo aspetto, si può
prescindere da un esame delle circostanze concrete.
Con sentenza 8C_780/2023 del 2
settembre 2024, pubblicata in DLA 2024 N. 14 pag. 427 (al riguardo cfr. pure Janina Huber, “Ausschluss vom Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten von
arbeitgeberähnlichen Personen”, in SZS 6/2024 pag. 360), l’Alta Corte ha
stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso di
un’assicurata inoltrato contro il diniego delle indennità di disoccupazione a
causa della posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro del marito
in seno alla SA dove era stata impiegata dall’ottobre 2013 fino al
licenziamento a decorrere da fine dicembre 2022 per assenza dal lavoro.
Al riguardo, nonostante i
rapporti tra i coniugi fossero compromessi (da un lato, la moglie si era
rifugiata presso la casa delle donne a seguito delle violenze domestiche per le
quali aveva denunciato più volte il marito, dall’altro, entrambi avevano dei
nuovi compagni), il TF ha puntualizzato che il matrimonio non era ancora stato
sciolto mediante divorzio.
La nostra Massima Istanza ha, altresì,
indicato che non si giustificava un cambiamento di giurisprudenza alla luce
dell’approvazione del 13 giugno 2024 da parte del Consiglio Nazionale del
disegno di legge – frutto dell’iniziativa parlamentare 20.406 (“Gli
imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la
disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione”) – che
dovrebbe permettere a chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, così come al coniuge che lavora nell’impresa di disporre di un accesso
più rapido e semplice all’indennità di disoccupazione (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx).
È stato, in proposito, spiegato
che la proposta non era ancora stata discussa dal Consiglio degli Stati (il 16
settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso di rinviare tutto alla sua
commissione preparatoria per rivedere il progetto in considerazione dei
possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie; cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi135.aspx)
e che non risultava chiaro se l’art. 8 cpv. 3 del progetto permettesse, per
l’ambito in questione, di derogare alla giurisprudenza valida fino a quel
momento oppure la rafforzasse.
Infine la censura di
discriminazione rispetto ai concubini fatta valere dall’assicurata è stata, del
resto, ritenuta infondata, considerato che il matrimonio e il concubinato
costituiscono delle forme diverse di vita insieme con differenti effetti
giuridici.
Il Tribunale federale ha concluso
affermando che né dalla sentenza cantonale, né dalla risposta emergevano validi
motivi per un cambiamento della giurisprudenza federale costante e di lunga
data.
Cfr. anche STF 8C_722/2023 dell’8
marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 19 pag. 70; Decisione 605 2022 198
del Tribunale del Canton Friborgo del 23 ottobre 2023, parzialmente pubblicata
in Plaidoyer 1/2024 pag. 46 (la moglie del titolare di un’impresa individuale
non ha diritto alle indennità di disoccupazione, anche nel caso in cui i
coniugi siano separati di fatto e il giudice abbia ordinato delle misure di
protezione dell’unione coniugale); STF 8C_723/2023 del 30 aprile 2024 secondo
cui il principio di escludere dal diritto all’indennità di disoccupazione anche
i coniugi delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro che hanno lavorato nella stessa azienda non si applica ad
altri parenti.
2.4. La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti
B21-B24, ha stabilito quanto segue:
" Coniugi
e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda
B21 Oltre
alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che
lavorano nella stessa azienda.
B22 Una
persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione,
assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il
termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine
quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività
lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo
coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in
un’azienda che non sia quella del coniuge.
B23 Il
diritto all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di
scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di
divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal
punto di vista finanziario)
B24 Questo
motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono
in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della
famiglia.”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023
del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022
consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144
V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF
132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.5. Nella concreta evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1, dal 1° maggio 2018, è stata alle
dipendenze, quale impiegata di vendita, della __________ (cfr. doc. 2; 9).
La medesima è stata inabile al
lavoro dal mese di marzo 2023 a causa di malattia (cfr. doc. 2; 9; 12; 13; 14).
Il 25 settembre 2023 il rapporto
di impiego è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto dal 30 novembre
2023 (cfr. doc. 10).
Il Pretore di __________, il 22
agosto 2024, ha in particolare autorizzato i coniugi RI 1 e __________,
sposatisi nel 2018 (cfr. doc. 26), a vivere separati dal 1° luglio 2023 (cfr.
doc. 22).
Il 23 agosto 2024 l’Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione di attribuzione di
una rendita d’invalidità limitata nel tempo per il periodo 1° marzo 2024 - 31 agosto
2024 (cfr. doc. 19).
La relativa decisione è poi stata
emanata l’11 dicembre 2024 (cfr. doc. 27).
L’assicurata si è annunciata per
il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 12
ottobre 2024 (cfr. doc. 1).
Con decisione del 6 novembre 2024
la Cassa ha negato a RI 1il diritto a prestazioni LADI, in quanto moglie del
titolare della __________, dal quale non è divorziata (cfr. doc. 24).
Tale provvedimento è stato confermato
con decisione su opposizione del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6. Chiamata a dirimere la presente vertenza,
questa Corte ricorda, innanzitutto, che per un membro del consiglio di
amministrazione e per un socio e gerente di una Sagl il diritto alle
prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più
concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società.
Il diritto a indennità di
disoccupazione va negato pure al suo coniuge fino alla sentenza di divorzio (cfr.
consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.)
Ciò vale anche nel caso di una
persona assicurata che prima della disoccupazione abbia lavorato nella ditta
individuale di cui è titolare il suo coniuge, indipendentemente dal ruolo
effettivo da lei svolto (cfr. STCA 38.2013.61 del 26 febbraio 2014; STCA
38.2007.108 del 13 marzo 2008).
Lo
scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non
è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma
anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel
pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi.
In effetti è sufficiente che sia
possibile la continuazione delle attività perché il diritto all’indennità debba
essere negato in virtù del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_102/2024
del 9 luglio 2024 consid. 3.1.; STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020 consid. 3; STF
8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre
2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3
gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003
N. 22 pag. 240).
2.7. In concreto, come si evince dal
verbale di udienza del 22 agosto 2024 davanti alla Pretura di __________ (cfr.
doc. 22), RI 1 e il marito, __________, sono separati giudizialmente dal 1°
luglio 2023.
I medesimi, tuttavia, sono ancora
coniugati. In effetti non risulta sia stata emanata alcuna sentenza di
divorzio.
Al riguardo l’assicurata ha, d’altronde,
affermato di non essere divorziata, “in quanto non ho altri soldi da buttare
visto che non ho entrate e vivo con il mio conto bancario” (cfr. doc. I).
Ritenuto,
da una parte, che la ricorrente è soltanto separata dal marito, dall’altra, che
quest’ultimo, quale titolare della ditta individuale dove la moglie è stata
impiegata precedentemente all’annuncio per il collocamento, è stato il suo
ultimo datore di lavoro, occorre concludere, alla luce di quanto esposto ai
consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.6., che rettamente la Cassa ha
negato all’insorgente il diritto all’indennità di disoccupazione
a decorrere 12 ottobre 2024.
La circostanza che
l’assicurata non abbia mai influenzato le decisioni del datore di lavoro (cfr.
doc. 26) è, peraltro, ininfluente ai fini della presente lite (cfr. STCA
38.2013.61 del 26 febbraio 2014 consid. 2.3.).
Per dei casi analoghi cfr. STCA
38.2022.45 del 29 agosto 2022 relativa al diniego del diritto alle prestazioni
LADI a un’assicurata il cui coniuge, da cui era separata di fatto, era socio e
gerente della società, sua ultima datrice di lavoro; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020 che ha confermato il
rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° gennaio
2019 a un assicurato a causa della posizione analoga a quella di un datore di
lavoro della moglie - dalla quale era separato dal 2017 e la cui sentenza di
divorzio era stata pronunciata posteriormente alla decisione su opposizione -
in seno alla società dove egli aveva lavorato prima della disoccupazione; STCA
38.2008.36 del 22 ottobre 2008 in cui è stato deciso che la separazione di fatto, l’intenzione di divorziare e la
domanda di misure di protezione dell’unione coniugale (il Pretore non aveva,
però, statuito in merito e i coniugi risultavano domiciliati allo stesso
indirizzo) non erano elementi sufficienti per non applicare la giurisprudenza
secondo cui il coniuge di colui che riveste una posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
2.8. Per
quanto attiene al versamento, durante il periodo di attività lavorativa presso la
__________, dei contributi sociali, compresi quelli per l’assicurazione contro
la disoccupazione (cfr. doc. 11), la nostra Massima Istanza, in una sentenza
C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha
stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto
all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7,
non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo
di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato nella propria
giurisprudenza in un’altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata ai
consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità
di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era
iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra l’altro,
osservato che:
"
(…)
3.2 Né
osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente
pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che
la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"
(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)
In proposito cfr. pure STCA
38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid.
2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.9. Nel ricorso l’assicurata ha fatto
valere, riguardo alla sua richiesta di prestazioni LADI, che “mi è stato
spiegato che dovevo essere separata e di fatto lo ero ma non ero ancora stata
in pretura in quanto mio marito che voleva il divorzio dall'oggi al domani non
aveva fatto nulla. Ho dovuto procurarmi documenti su documenti, estratti conto
privati ecc… per il nulla cosmico, evidentemente qualcosa non funziona
all’interno di questi uffici” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
L’insorgente, riferendosi a
un’indicazione che avrebbe ricevuto di dover ottenere la separazione in
Pretura, ha, dunque, implicitamente invocato la tutela della propria buona
fede.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1. Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e
DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre
2020.
consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019
N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015
del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.
3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio
2005.
consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02
del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata).
La ricorrente è rimasta vaga in
merito all’autorità e, più specificatamente alla persona, che le avrebbe
fornito tale informazione, non precisandone le generalità.
Neppure è stata accennata la data
in cui avrebbe ricevuto l’indicazione in questione.
Appare,
del resto, quantomeno inverosimile che una collaboratrice o un collaboratore
della Cassa abbia comunicato un’informazione simile all’assicurata, posto come tale modo di agire sarebbe
in contraddizione con la chiara, univoca e costante giurisprudenza federale e cantonale,
come pure con le direttive della SECO che prevedono che fino alla sentenza
di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la
disoccupazione al coniuge del datore di lavoro o comunque della persona con
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, poiché fino a quel momento
permane un rischio di abuso (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.7.).
In effetti nell’opposizione
l’assicurata si era limitata a indicare che “(…) mi sono decisa ad
iscrivermi in disoccupazione solo al 15 ottobre prima non avrei potuto in
quanto mi è stato detto che non avevo documento della pretura. Ora con
documento pretura non va bene ancora (direi che non siete in chiaro prima mi
viene detto una cosa poi un’altra)” (cfr. doc. 26).
Ella ha, quindi, fatto
riferimento a un documento in generale della Pretura senza, però, pretendere
che si trattasse di una sentenza di separazione invece di quella di divorzio.
L’affermazione della
ricorrente a proposito dell’asserita informazione circa la necessità della
separazione giudiziale, che non è stata peraltro comprovata con ulteriori validi
mezzi probatori, non merita, dunque, di essere seguita.
Inoltre, qualora l’insorgente
avesse mal compreso delle indicazioni da parte della Cassa, avrebbe dovuto,
prima di promuovere una causa in Pretura, chiedere delucidazioni al riguardo.
In simili condizioni la
buona fede dell’assicurata ai sensi dell’art. 9 Cost. non può essere tutelata.
2.10
La ricorrente, pendente causa, ha
pure asserito che “se ero straniera ucraina o richiedente l’asilo avrei
avuto sicuramente diritto alle riqualifiche pagate e altro, essendo ticinese il
nulla cosmico, mi fa sorridere questa situazione paradossale. Secondo la Cassa
disoccupazione non avrei dovuto nemmeno perdere energia a scrivere o battermi
per questo” (cfr. doc. V).
La parte resistente ha precisato
che “non ci risulta che alcun impiegato della Cassa come pure la nostra
Amministrazione abbia comunicato questa asserzione alla Sig.ra RI 1” (cfr.
doc. VII).
Questo Tribunale rileva, in primo
luogo, che anche volendo per ipotesi considerare conforme alla realtà dei fatti
quanto preteso dall’insorgente, ossia che le sarebbe stato detto di non perdere
energia a scrivere o a battersi per ottenere delle prestazioni, quest’ultima
non potrebbe dedurne alcun vantaggio.
In effetti la buona fede dell’assicurata
ex art. 9 Cost. (cfr. consid. 2.9. e
in particolare STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022
dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022
consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.
316) nemmeno in considerazione di tale aspetto può essere tutelata, non
avendo comunque subito alcun pregiudizio a seguito dell’eventuale
indicazione fornitale dall’autorità, visto che ella non ha ad ogni modo
dato seguito alla stessa, bensì ha inoltrato domanda di prestazioni LADI,
interposto opposizione contro il diniego delle stesse e infine ricorso al TCA
contro la decisione su opposizione che ha confermato il precedente
provvedimento (cfr. doc. 2; 26; I).
In secondo luogo, in relazione
alla sottointesa censura di disparità di trattamento con stranieri in possesso
di un permesso S e con richiedenti l’asilo sollevata dalla ricorrente (cfr.
doc. V), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost. - oltre agli atti
legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso
o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano
cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina
normativa vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (cfr. STF 8C_881/2010
del 10 maggio 2011; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327
consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76
consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).
Lo statuto delle persone
menzionate dall’assicurata, che è l’elemento che le differenzia dalla
ricorrente, consente di trattarle in modo conforme alla loro situazione
specifica, ciò che implica in ogni caso delle restrizioni nell’applicazione
della LADI (cfr. Prassi LADI PML p.ti B2 segg.).
Si evidenzia, comunque, che alla
ricorrente è stato negato il diritto alle prestazioni LADI, in quanto coniuge
del suo ultimo datore di lavoro prima dell’iscrizione per il collocamento.
Tale motivo non crea una
disparità di trattamento con eventuali stranieri residenti in Svizzera al
beneficio di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, se si pone mente sia
al fatto che neppure la circostanza che il convivente
(a differenza del coniuge) non sia soggetto all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
viola il principio dell’uguaglianza giuridica (cfr. STF 8C_780/2023 del
2.
settembre 2024, pubblicata in DLA 2024 N. 14 pag. 427 e menzionata al consid.
2.3.; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata
in DLA 2005 N. 9 pag. 130 segg.), sia all’inesistenza di disparità di
trattamento tra i coniugi e gli assicurati che non hanno legami con il proprio
datore di lavoro (cfr. STCA 38.2007.108 del 13 marzo 2008 consid. 2.7.).
2.11
Relativamente alla richiesta
dell’assicurata di essere inserita in un programma lavorativo retribuito al
fine di recuperare la propria autonomia e adempiere ai propri obblighi (cfr.
doc. V), il TCA si limita a osservare che l’art. 59 LADI concernente i principi
dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro al cpv. 3 enuncia che “possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli
60–71d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo
l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni
specifiche per il provvedimento in questione”.
L’insorgente, alla quale torna
applicabile l’art. 31 cpv. 3 LADI che prevede l’esclusione dal diritto
all’indennità di disoccupazione del coniuge del datore di lavoro occupato
nell’azienda di quest’ultimo (cfr. consid. 2.2.), non adempie, pertanto, il
requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a e 10 LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.12
Stante quanto precede la decisione
su opposizione del 27 dicembre 2024 deve essere confermata.
2.13
Per completezza riguardo alle misure
di reinserimento per le persone over 50 (cfr. doc. V), è utile rilevare che nel
Cantone Ticino è stato introdotto, dal settembre 2021 alla fine del 2024, il
progetto “Job Mentor” (nuova
figura inserita negli Uffici regionali di collocamento con l’intento di
sostenere i disoccupati over-50 nel loro percorso di reinserimento professionale
in maniera personalizzata e con moderne modalità di consulenza).
Esso rientra nel più ampio pacchetto di misure
adottato nel 2019 dal Consiglio federale per promuovere il potenziale della
manodopera residente, attraverso il mantenimento sul mercato del lavoro delle
persone in cerca di impiego over-50 (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/job-mentor).
Tale modalità di consulenza è,
tuttavia, stata impiegata per le persone con più di 50 anni senza occupazione e
che si trovavano nel primo anno di controllo della disoccupazione (cfr. STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.11.).
Va, altresì, segnalato che con la
Mozione “Introduzione di incentivi per l’assunzione di disoccupati over 50 e
madri rientranti nel mercato del lavoro” del 24 febbraio 2025 i granconsiglieri
Albertini, Mirante e Roncelli hanno formulato delle proposte (incentivi fiscali
e contributi per l’occupazione stabile, potenziamento del sostegno salariale e
formativo, sviluppo delle soft skills e resilienza lavorativa, maggiore
trasparenza e monitoraggio delle misure) che mirano a incentivare in modo
strutturale l’occupazione stabile, migliorare la formazione professionale e
rendere più trasparente ed efficace la gestione delle politiche attive del
lavoro al fine di incrementare l’efficacia delle misure esistenti volte a
favorire l’occupazione dei disoccupati over 50 e delle madri rientranti nel
mercato del lavoro.
In relazione alle risorse
finanziarie e alla sostenibilità è stato indicato:
" Per
garantire la sostenibilità economica delle misure proposte, è fondamentale
individuare adeguate fonti di finanziamento senza gravare ulteriormente sulle
finanze pubbliche. Una delle strategie chiave consiste nella ridistribuzione
dei fondi già esistenti destinati alle politiche attive del lavoro,
ottimizzandone l’utilizzo in modo più mirato ed efficace. Parallelamente, sarà
cruciale sviluppare collaborazioni con enti privati, camere di commercio e
associazioni di categoria, affinché possano contribuire alla realizzazione di
programmi di inserimento lavorativo e formazione professionale. Infine, si
potrà fare affidamento sui fondi cantonali specificatamente dedicati
all’occupazione femminile e al reinserimento lavorativo degli over 50,
sfruttando al meglio le risorse già disponibili per potenziare le opportunità
occupazionali e promuovere un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico.” (https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=174745)
2.14
Per inciso, riguardo alla questione
del periodo di contribuzione (cfr. doc. A pag. 3 p.to 9), si osserva in ogni
caso che giusta l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione
colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno
12.
mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha
stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo
di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere
intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un
salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019
del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo,
“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.
Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2
lett. c LADI sono pure considerati periodo di contribuzione, tra l'altro, i
periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per
malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non
paga quindi contributi.
L’art.
13.
cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali
a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la
perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere
versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione.
Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il
salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in
correlazione con l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere
percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO È così decisivo sapere se
l’incapacità lavorativa è subentrata durante il rapporto di lavoro o al difuori
dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella prima
ipotesi si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso entra
in considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF 8C_645/2014
del 3 luglio 2015 consid. 2; STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023, il cui ricorso
al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_419/2023
del 5 luglio 2023; STCA 38.2022.62 del 5 dicembre 2022).
2.15
Giova, infine, fare presente alla
ricorrente che l'art. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino
(Las) stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo
di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie
dell’assistenza servono idealmente proprio per superare situazioni di bisogno
temporanee (cfr. STF8C_344/2019 del 15 novembre 2019).
2.16
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025
consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2024.20
del 22 luglio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA
38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti