Lexipedia

Decisione

38.2025.8

Conferma della decisione incidentale della Cassa di sospensione della procedura di opposiz.(interposta contro una sanzione di 45gg ex art. 30 cvp.1 lett.a LADI e 44 cpv.1 lett.a OADI)in attesa dell'esito definitivo del procedimento relativo al diritto del lavoro(contestaz.del licenz.immed.)pendente

17 marzo 2025Italiano18 min

caso lei è stato licenziato dalla società __________ con effetto immediato il 10.09.2024.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

38.2025.8

rs

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 9

gennaio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 5 dicembre 2024

la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1, annunciatosi

per il collocamento il 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 2), per 45 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione, sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile e

rilevando:

" (…)

5. Nel suo

caso lei è stato licenziato dalla società __________ con effetto immediato il 10.09.2024.

l motivi della disdetta sono da ricondurre, secondo il datore di lavoro, ad

insubordinazione e appropriazione indebita.

6. ll

30.07.2024 lei ha sottoscritto, per accettazione e convalida, un documento

redatto dalla società __________ titolato "Restituzione mancati incassi __________".

In questo

documento il datore di lavoro le chiede di "ritornare i denari riguardanti

gli incassi delle corse di __________ da Lei effettuate negli ultimi mesi e non

pervenuti al reparto contabilità della __________".

L'importo

totale di CHF 6'345.00 si riferisce al mancato versamento, da parte sua, dei

seguenti incassi: CHF 440.00 (marzo 2024) CHF 2'375.00 (aprile 2024), CHF

685.00 (maggio 2024), CHF 455.00 (giugno 2024) e CHF 2'390.00 (luglio 2024).

Il datore

di lavoro non fa mai menzione all'esistenza di un accordo alle condizioni da

lei indicate, cioè un prestito rimborsabile tramite trattenuta sulla busta

paga.

Dalle

buste paga del datore di lavoro è inoltre riscontrabile che da aprile ad agosto

2024 non è mai stata fatta alcuna deduzione a compensazione dell'importo

oggetto del contenzioso.

7. Tenuto

conto che lei non è stato in grado di comprovare l'esistenza di un accordo di

prestito alle condizioni da lei indicate e che il datore di lavoro contesta di

averle concesso di trattenere gli incassi, sottoforma di prestito, la Cassa

ritiene le sue affermazioni non comprovate da elementi oggettivi.

8. Il termine

di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la

cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile

all'assicurato (art. 45 cpv. 1 let. a OADI), ossia dal 11.09.2024.

9. La durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (art. 30 cpv.

3LADl).

La gravità

della colpa deve essere valutata individualmente, tenendo in considerazione tutte

le circostanze (sia oggettive sia soggettive) del singolo caso concreto. La

sospensione è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve, di 16-30 giorni in caso di

colpa mediamente grave e di 31- 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv.

3 0ADI).

10. In

considerazione di tutte le circostanze, segnatamente, la cassa deve sospenderla

dal diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni.

11. I giorni di

sospensione vengono ammortizzati con i giorni di controllo che danno diritto

all'indennità, nella misura in cui sono computati nel numero massimo di

indennità giornaliere.” (Doc. 13)

1.2. Il 20 dicembre 2024 RI 1,

rappresentato dal sindacato RA 1, ha interposto opposizione, rilevando:

" (…) Manchevolezze

minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono

reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi

del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 Ill 351; BRUEHWILER, op.

cit., n. 9 ad art. 337 CO; RAPP, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,

in BJM 1978 p. 176; DECURTINS, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27).

che nel caso in concreto, il formale, ed ultimo avvertimento

"di valutare seriamente quanto da noi proposto e avanzato senza far

decorrere altro tempo, perché nel caso di mancata ottemperanza saremo obbligati

ad aggiungere degli interessi di mora alla somma totale che saranno considerati

nella misura del 5% per ogni mese oltre a tutte le spese amministrative del

nostro reparto contabile che le saranno addebitate totalmente” lasciava da

intendere conseguenze finanziarie, ma non di certo, il successivo ricorso al

licenziamento (per di più immediato!) del qui opponente.” (Doc. 14)

1.3. La Cassa, il 9 gennaio 2025, ha

emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione fino

alla decisione definitiva in merito alla vertenza civile pendente presso la

Pretura di __________ avviata da RI 1 contro __________ a seguito del

licenziamento con effetto immediato.

L’assicurato è stato invitato a

informare immediatamente la Cassa di ogni decisione o ricorso relativi al caso

in questione (cfr. doc. B).

1.4. Contro la decisione incidentale del

9 gennaio 2025 RI 1, sempre assistito dal sindacato RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la medesima sia annullata e che la

Cassa sia chiamata a pronunciarsi riguardo all’opposizione del 20 dicembre 2024

(cfr. consid. 1.2.), facendo valere sostanzialmente che “nessuna

disposizione nel diritto consentirebbe alla predetta Cassa di decidere che “la presente procedura di opposizione deve essere

sospesa” (IV) poiché “la disdetta

con effetto immediato è stata contestata e pertanto è in corso una procedura”

(III) che non le permette di “pronunciarsi

sull’opposizione relativa alla decisione del 05.12.2024” (III) (…)”

(Doc. I)

1.5. La Cassa, l’11 febbraio 2025, ha

osservato:

" (…)

5. Conformemente

alle disposizioni della direttiva LADI C244, in caso di licenziamento con

effetto immediato, giustificato o meno, occorre esaminare se va pronunciata,

una sospensione per disoccupazione imputabile all’assicurato. Tuttavia, le

circostanze legate a questo tipo di licenziamento sono spesso oggetto di lunghi

procedimenti giudiziari volti a determinare se l’assicurato abbia eventuali

pretese salariali o di risarcimento nei confronti del suo ex datore di lavoro.

La presunta

responsabilità dell’assicurato nel proprio licenziamento sarà stabilita

soltanto al termine del procedimento giudiziario. Può succedere che il termine

d’esecuzione della sospensione previsto all’art. 30 cpv. 3 LADI scada prima di

tale data.

6. È quindi

necessario pronunciare ed eseguire senza indugio una sospensione per

disoccupazione colposa se, dopo aver sentito l’assicurato, sussistono

importanti indizi contro di lui. Nella decisione occorre indicare che

quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al termine del procedimento

in materia di diritto del lavoro indipendentemente dall’esito della

controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la decisione di

sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima deve

sospendere il procedimento fino alla conclusione del provvedimento in materia

di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale) Direttiva LADI C245.” (Doc.

III)

1.6. Il

12 febbraio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99

del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se rettamente o meno la Cassa, con

decisione incidentale del 9 gennaio 2025, abbia sospeso la procedura di

opposizione relativa alla contestazione della sospensione di 45 giorni dal

diritto di indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per essere stato

licenziato per colpa propria.

2.3. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le

decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art.

56 LPGA prevede che:

"

Le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Considerandi

Il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. (cpv. 2)”

Ai

sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle

assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di

assicurazioni sociali.

Contro

le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,

di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(cfr. cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006

consid. 3.4.).

In

relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché

relativamente alla questione di sapere se e quando vadano emesse decisioni incidentali

e se le stesse possano essere impugnate in modo indipendente.

Ciò

non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.

45.

PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

Nei

lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991.

II 263).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve

essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno

irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.

6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

2.4

Secondo la giurisprudenza

sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per

ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in

particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come

invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale

(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse

esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre

2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22

novembre 2006 consid. 4.1.).

La

sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente

dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non

crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.

Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale

sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini

dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008

consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre

2006.

consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22.

novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2).

Per

completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta

Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro

una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel

caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel

merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio

irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in

modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti

elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi

il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una

ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

2.5

Nella presente evenienza la

questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 9 gennaio 2025

con cui la Cassa ha sospeso la procedura d’opposizione riguardante la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 45 giorni inflitta

all’assicurato il 5 dicembre 2024 a causa di licenziamento per colpa propria (cfr.

doc. 13; B; consid. 1.1.; 1.3.) fino alla decisione definitiva in merito alla

vertenza civile attinente alla disdetta del contratto di lavoro con effetto

immediato sia suscettibile o meno di causare al ricorrente un danno

irreparabile (peraltro non specificatamente fatto valere dallo stesso, il quale

nemmeno sostiene che il proprio sostentamento sarebbe minacciato dal mancato

pagamento delle indennità di disoccupazione oggetto della sanzione di

sospensione o che a causa di ciò non potrebbe far fronte a impegni finanziari

correnti; cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.3.) non

necessita di ulteriori approfondimenti.

In effetti, anche ammettendo

l’esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia

ricevibile, lo stesso deve essere respinto nel merito.

Per

costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice

delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29

cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si

tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di

statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un

certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo

restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri

interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF

9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014

consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio

2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73

consid. 4.1 [B 143/05]).

La

sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata

dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un

significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C_715/2019 del 30 gennaio

2020; STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1

agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel caso di specie tra la

procedura pendente presso la Pretura di __________ relativa alla contestazione

della disdetta con effetto immediato a decorrere dal 10 settembre 2024 (cfr.

doc. 9) e la lite pendente presso la Cassa concernente la sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione di 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI perché l’assicurato avrebbe causato il proprio licenziamento sono

strettamente connesse.

Se, infatti, la vertenza

concernente il diritto del lavoro dovesse stabilire definitivamente che le

ragioni che hanno condotto alla disdetta del contratto di impiego non erano

attribuibili all’insorgente, la sanzione inflittagli dalla Cassa potrebbe

essere annullata.

Al riguardo va osservato che con

decreto 38.2018.57 del 15 maggio 2019 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso

di un’assicurata che era stata sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 20 giorni perché ritenuta colpevole per la perdita del

proprio impiego, in quanto la Cassa competente, contestualmente alla risposta

di causa, ha annullato la sanzione a seguito della procedura civile contro il

datore di lavoro che ha portato a stabilire che i motivi del licenziamento non

potevano essere attribuiti a colpa da parte dell'assicurata.

È vero che in caso contrario,

ossia se dalla causa pendente in Pretura emergesse che il licenziamento è,

almeno in parte, stato causato dal comportamento del ricorrente, la penalità ex

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI dovrebbe verosimilmente essere confermata.

Tuttavia il procedimento civile

potrà, ad ogni modo, fornire elementi utili e rilevanti per la vertenza in

ambito LADI, in particolare per quanto attiene alla commisurazione della

sospensione.

Di

conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto del lavoro implica in

concreto la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel

settore dell’assicurazione disoccupazione.

Stante quanto precede occorre

concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa fino

all’emanazione della decisione definitiva in merito al procedimento pendente

presso la Pretura di Bellinzona (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.

8.2.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2021.60 del 20

settembre 2021 consid. 2.4.).

La decisione incidentale del 9

gennaio 2025 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

2.6

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta

all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura d’opposizione

riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione per mancanza

di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza

pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo relativa al rifiuto del

permesso di domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. doc. 10; A1).

In

casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può restare

insoluta.

Qualora

si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate

spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero

comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Ne discende che nel presente caso

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024

consid. 2.8.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36

del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid.

2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del

25.

ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti