38.2025.8
Conferma della decisione incidentale della Cassa di sospensione della procedura di opposiz.(interposta contro una sanzione di 45gg ex art. 30 cvp.1 lett.a LADI e 44 cpv.1 lett.a OADI)in attesa dell'esito definitivo del procedimento relativo al diritto del lavoro(contestaz.del licenz.immed.)pendente
17 marzo 2025Italiano18 min
caso lei è stato licenziato dalla società __________ con effetto immediato il 10.09.2024.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2025.8
rs
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 9
gennaio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 dicembre 2024
la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1, annunciatosi
per il collocamento il 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 2), per 45 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione, sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile e
rilevando:
" (…)
5. Nel suo
caso lei è stato licenziato dalla società __________ con effetto immediato il 10.09.2024.
l motivi della disdetta sono da ricondurre, secondo il datore di lavoro, ad
insubordinazione e appropriazione indebita.
6. ll
30.07.2024 lei ha sottoscritto, per accettazione e convalida, un documento
redatto dalla società __________ titolato "Restituzione mancati incassi __________".
In questo
documento il datore di lavoro le chiede di "ritornare i denari riguardanti
gli incassi delle corse di __________ da Lei effettuate negli ultimi mesi e non
pervenuti al reparto contabilità della __________".
L'importo
totale di CHF 6'345.00 si riferisce al mancato versamento, da parte sua, dei
seguenti incassi: CHF 440.00 (marzo 2024) CHF 2'375.00 (aprile 2024), CHF
685.00 (maggio 2024), CHF 455.00 (giugno 2024) e CHF 2'390.00 (luglio 2024).
Il datore
di lavoro non fa mai menzione all'esistenza di un accordo alle condizioni da
lei indicate, cioè un prestito rimborsabile tramite trattenuta sulla busta
paga.
Dalle
buste paga del datore di lavoro è inoltre riscontrabile che da aprile ad agosto
2024 non è mai stata fatta alcuna deduzione a compensazione dell'importo
oggetto del contenzioso.
7. Tenuto
conto che lei non è stato in grado di comprovare l'esistenza di un accordo di
prestito alle condizioni da lei indicate e che il datore di lavoro contesta di
averle concesso di trattenere gli incassi, sottoforma di prestito, la Cassa
ritiene le sue affermazioni non comprovate da elementi oggettivi.
8. Il termine
di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile
all'assicurato (art. 45 cpv. 1 let. a OADI), ossia dal 11.09.2024.
9. La durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (art. 30 cpv.
3LADl).
La gravità
della colpa deve essere valutata individualmente, tenendo in considerazione tutte
le circostanze (sia oggettive sia soggettive) del singolo caso concreto. La
sospensione è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve, di 16-30 giorni in caso di
colpa mediamente grave e di 31- 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv.
3 0ADI).
10. In
considerazione di tutte le circostanze, segnatamente, la cassa deve sospenderla
dal diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni.
11. I giorni di
sospensione vengono ammortizzati con i giorni di controllo che danno diritto
all'indennità, nella misura in cui sono computati nel numero massimo di
indennità giornaliere.” (Doc. 13)
1.2. Il 20 dicembre 2024 RI 1,
rappresentato dal sindacato RA 1, ha interposto opposizione, rilevando:
" (…) Manchevolezze
minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono
reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi
del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 Ill 351; BRUEHWILER, op.
cit., n. 9 ad art. 337 CO; RAPP, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in BJM 1978 p. 176; DECURTINS, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27).
che nel caso in concreto, il formale, ed ultimo avvertimento
"di valutare seriamente quanto da noi proposto e avanzato senza far
decorrere altro tempo, perché nel caso di mancata ottemperanza saremo obbligati
ad aggiungere degli interessi di mora alla somma totale che saranno considerati
nella misura del 5% per ogni mese oltre a tutte le spese amministrative del
nostro reparto contabile che le saranno addebitate totalmente” lasciava da
intendere conseguenze finanziarie, ma non di certo, il successivo ricorso al
licenziamento (per di più immediato!) del qui opponente.” (Doc. 14)
1.3. La Cassa, il 9 gennaio 2025, ha
emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione fino
alla decisione definitiva in merito alla vertenza civile pendente presso la
Pretura di __________ avviata da RI 1 contro __________ a seguito del
licenziamento con effetto immediato.
L’assicurato è stato invitato a
informare immediatamente la Cassa di ogni decisione o ricorso relativi al caso
in questione (cfr. doc. B).
1.4. Contro la decisione incidentale del
9 gennaio 2025 RI 1, sempre assistito dal sindacato RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la medesima sia annullata e che la
Cassa sia chiamata a pronunciarsi riguardo all’opposizione del 20 dicembre 2024
(cfr. consid. 1.2.), facendo valere sostanzialmente che “nessuna
disposizione nel diritto consentirebbe alla predetta Cassa di decidere che “la presente procedura di opposizione deve essere
sospesa” (IV) poiché “la disdetta
con effetto immediato è stata contestata e pertanto è in corso una procedura”
(III) che non le permette di “pronunciarsi
sull’opposizione relativa alla decisione del 05.12.2024” (III) (…)”
(Doc. I)
1.5. La Cassa, l’11 febbraio 2025, ha
osservato:
" (…)
5. Conformemente
alle disposizioni della direttiva LADI C244, in caso di licenziamento con
effetto immediato, giustificato o meno, occorre esaminare se va pronunciata,
una sospensione per disoccupazione imputabile all’assicurato. Tuttavia, le
circostanze legate a questo tipo di licenziamento sono spesso oggetto di lunghi
procedimenti giudiziari volti a determinare se l’assicurato abbia eventuali
pretese salariali o di risarcimento nei confronti del suo ex datore di lavoro.
La presunta
responsabilità dell’assicurato nel proprio licenziamento sarà stabilita
soltanto al termine del procedimento giudiziario. Può succedere che il termine
d’esecuzione della sospensione previsto all’art. 30 cpv. 3 LADI scada prima di
tale data.
6. È quindi
necessario pronunciare ed eseguire senza indugio una sospensione per
disoccupazione colposa se, dopo aver sentito l’assicurato, sussistono
importanti indizi contro di lui. Nella decisione occorre indicare che
quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al termine del procedimento
in materia di diritto del lavoro indipendentemente dall’esito della
controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la decisione di
sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima deve
sospendere il procedimento fino alla conclusione del provvedimento in materia
di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale) Direttiva LADI C245.” (Doc.
III)
1.6. Il
12 febbraio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono
rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99
del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se rettamente o meno la Cassa, con
decisione incidentale del 9 gennaio 2025, abbia sospeso la procedura di
opposizione relativa alla contestazione della sospensione di 45 giorni dal
diritto di indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per essere stato
licenziato per colpa propria.
2.3. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art.
56 LPGA prevede che:
"
Le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Considerandi
Il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. (cpv. 2)”
Ai
sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle
assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di
assicurazioni sociali.
Contro
le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,
di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(cfr. cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006
consid. 3.4.).
In
relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché
relativamente alla questione di sapere se e quando vadano emesse decisioni incidentali
e se le stesse possano essere impugnate in modo indipendente.
Ciò
non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla
condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.
45.
PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.
3.4.).
Nei
lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al
contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento
con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF
1991.
II 263).
Ne
discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di
decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve
essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno
irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.
6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).
2.4
Secondo la giurisprudenza
sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per
ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in
particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come
invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale
(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse
esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre
2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22
novembre 2006 consid. 4.1.).
La
sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente
dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non
crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.
Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale
sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini
dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008
consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre
2006.
consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).
Eccezionalmente
è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza
riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione
malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una
procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario
che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del
22.
novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2).
Per
completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta
Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro
una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel
caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel
merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio
irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in
modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti
elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi
il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una
ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF
H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).
2.5
Nella presente evenienza la
questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 9 gennaio 2025
con cui la Cassa ha sospeso la procedura d’opposizione riguardante la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 45 giorni inflitta
all’assicurato il 5 dicembre 2024 a causa di licenziamento per colpa propria (cfr.
doc. 13; B; consid. 1.1.; 1.3.) fino alla decisione definitiva in merito alla
vertenza civile attinente alla disdetta del contratto di lavoro con effetto
immediato sia suscettibile o meno di causare al ricorrente un danno
irreparabile (peraltro non specificatamente fatto valere dallo stesso, il quale
nemmeno sostiene che il proprio sostentamento sarebbe minacciato dal mancato
pagamento delle indennità di disoccupazione oggetto della sanzione di
sospensione o che a causa di ciò non potrebbe far fronte a impegni finanziari
correnti; cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.3.) non
necessita di ulteriori approfondimenti.
In effetti, anche ammettendo
l’esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia
ricevibile, lo stesso deve essere respinto nel merito.
Per
costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice
delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29
cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si
tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di
statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un
certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo
restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri
interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF
9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014
consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio
2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73
consid. 4.1 [B 143/05]).
La
sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata
dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un
significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C_715/2019 del 30 gennaio
2020; STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1
agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).
Nel caso di specie tra la
procedura pendente presso la Pretura di __________ relativa alla contestazione
della disdetta con effetto immediato a decorrere dal 10 settembre 2024 (cfr.
doc. 9) e la lite pendente presso la Cassa concernente la sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione di 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI perché l’assicurato avrebbe causato il proprio licenziamento sono
strettamente connesse.
Se, infatti, la vertenza
concernente il diritto del lavoro dovesse stabilire definitivamente che le
ragioni che hanno condotto alla disdetta del contratto di impiego non erano
attribuibili all’insorgente, la sanzione inflittagli dalla Cassa potrebbe
essere annullata.
Al riguardo va osservato che con
decreto 38.2018.57 del 15 maggio 2019 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso
di un’assicurata che era stata sospesa dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 20 giorni perché ritenuta colpevole per la perdita del
proprio impiego, in quanto la Cassa competente, contestualmente alla risposta
di causa, ha annullato la sanzione a seguito della procedura civile contro il
datore di lavoro che ha portato a stabilire che i motivi del licenziamento non
potevano essere attribuiti a colpa da parte dell'assicurata.
È vero che in caso contrario,
ossia se dalla causa pendente in Pretura emergesse che il licenziamento è,
almeno in parte, stato causato dal comportamento del ricorrente, la penalità ex
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI dovrebbe verosimilmente essere confermata.
Tuttavia il procedimento civile
potrà, ad ogni modo, fornire elementi utili e rilevanti per la vertenza in
ambito LADI, in particolare per quanto attiene alla commisurazione della
sospensione.
Di
conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto del lavoro implica in
concreto la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel
settore dell’assicurazione disoccupazione.
Stante quanto precede occorre
concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa fino
all’emanazione della decisione definitiva in merito al procedimento pendente
presso la Pretura di Bellinzona (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.
8.2.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2021.60 del 20
settembre 2021 consid. 2.4.).
La decisione incidentale del 9
gennaio 2025 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
2.6
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta
all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura d’opposizione
riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione per mancanza
di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza
pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo relativa al rifiuto del
permesso di domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. doc. 10; A1).
In
casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può restare
insoluta.
Qualora
si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate
spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero
comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Ne discende che nel presente caso
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024
consid. 2.8.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36
del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid.
2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del
25.
ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti