38.2026.11
Ricorso al TCA irricevibile per incompetenza ratione loci. Il TCA non è, infatti, competente a trattare una decisione su opposizione emessa dal servizio cantonale di un altro Cantone. Trasmissione atti al Tribunale dell'altro Cantone
2 marzo 2026Italiano15 min
I costi del corso ammontavano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2026.11
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Lugano
2 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2026 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2026 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 30 ottobre 2025 CO
1 ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, ossia per
la durata del corso “__________” frequentato dal medesimo a __________ (cfr.
doc. A pag. 2).
1.2. Contro il provvedimento del 30
ottobre 2025 l’assicurato, il 28 novembre 2025, ha inoltrato opposizione all’CO
1, facendo valere, in particolare, di avere sottoscritto un’assicurazione per
l’annullamento del viaggio non con la scuola di lingue, bensì con il __________
(cfr. doc. B)
1.3. Il 21 gennaio 2026 l’CO 1 ha
emanato una decisione in merito all’opposizione del 28 novembre 2025, con la
quale ha confermato il proprio provvedimento del 30 ottobre 2025 di inidoneità
al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, rilevando:
" (…)
4. Il fatto che un’eventuale interruzione
del viaggio sarebbe stata coperta dall’assicurazione del __________ e che il
rientro dall’__________ in Svizzera non comportasse né costi elevati né un
rilevante dispendio di tempo non consente di ritenere verosimile che
l’oppositore avrebbe effettivamente interrotto il corso per accettare
un’eventuale attività lucrativa dipendente.
Fatti
I costi del corso ammontavano
complessivamente a CHF 3'205.00. L’assicurazione __________ avrebbe coperto le
spese di viaggio e, al massimo, una parte dei costi del corso, segnatamente
quelli relativi all’alloggio. Per contro, secondo quanto previsto dalle
condizioni generali del __________, la quota delle lezioni non sarebbe stata
rimborsata.
Va inoltre rilevato che l'oppositore aveva già sottoscritto un
contratto di lavoro con la __________, con inizio del rapporto di lavoro
previsto per il 01.09.2025. Il datore di lavoro attribuiva particolare
importanza alla frequenza del corso da parte dell'oppositore.
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto delle tuttora
rilevanti conseguenze finanziarie che un'interruzione del corso avrebbe
comportato, nonché del fatto che la frequenza del corso era considerata di
particolare rilievo dal futuro datore di lavoro, deve concludersi che appare
altamente improbabile che l'oppositore avrebbe interrotto il corso per
accettare un'eventuale attività lavorativa in Svizzera, la quale avrebbe potuto
avere una durata massima di poco superiore a due mesi. (…)" (Doc. A)
Quale rimedio giuridico è stato
indicato:
" 3. Contro
la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua
notifica al Tribunale __________. (…)" (Doc. A pag. 5)
1.4. Contro la decisione su opposizione
del 21 gennaio 2026 RI 1, il 30 gennaio 2026, ha inoltrato un ricorso al TCA,
chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento
del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2025, in via
subordinata l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli
atti all’autorità inferiore al fine di emanare una nuova decisione conforme ai
considerandi (cfr. doc. I).
1.5. Il 3 febbraio 2026 questo Tribunale
ha trasmesso il ricorso dell’assicurato all’CO 1, assegnando un termine di
dieci giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare in merito alla
competenza territoriale del TCA (cfr. doc. II).
L’avv. lic. iur. __________,
collaboratore giuridico dell’CO 1, il 12 febbraio 2026, ha precisato:
" (…)
1. Non può
esservi alcun serio dubbio sul fatto che la controversia in esame si fonda
sulla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Ai sensi
dell'art. 1 cpv.1 di tale legge, sono applicabili le disposizioni della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
nella misura in cui la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Considerandi
2.
La LADI ha
effettivamente fatto uso di tale possibilità in taluni casi. In particolare,
l'art 100 cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale può disciplinare, in
deroga all'art. 58 cpv. 1 e 2 LPGA, la competenza territoriale del tribunale
cantonale delle assicurazioni.
3.
Il
Consiglio federale ha fatto uso di tale possibilità disciplinando, all'art. 128
dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), quanto
segue: è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio
cantonale il tribunale cantonale delle assicurazioni dello stesso Cantone (art.
128.
cpv. 2 OADI).
Pertanto, siamo fermamente convinti che competente per l'esame del
ricorso sia il Tribunale __________. (…)"
(Doc. III)
1.6
Il doc. III è stato inviato per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
Questa
Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci
in relazione al ricorso inoltrato il 30 gennaio 2026 contro la decisione su
opposizione emessa dall’CO 1 il 21 gennaio 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
La competenza territoriale (così
come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere
verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).
2.3
Le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate (art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza - LADI).
Le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA).
L’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv. 1).
Se
l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale
delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo
datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di
queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del
Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
Nel
caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria
incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al
competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Secondo
l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione
loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e
non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF
8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011,
8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).
Va comunque tenuto
conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi
ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025
consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7
giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).
2.4
L’art.
100.
cpv. 3 LADI enuncia che il Consiglio federale può disciplinare la
competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga
all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Il
Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1
OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle
assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è
disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.
Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale
cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le
decisioni di un servizio dello stesso Cantone.
L’art.
119.
OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio
cantonale è determinata:
a. secondo il
luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo
all’indennità di disoccupazione (art. 18);
b. secondo il
luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo
il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
d. secondo la sede dell’istituzione
richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di
formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;
e. secondo il
luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
2.
Determinante è il
momento in cui è presa la decisione.
3.
Competente a
decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui
l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.
4.
Un servizio, se ha
dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe
essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si
rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."
Da quanto esposto emerge che,
allorché un servizio cantonale, ad esclusione delle casse - le cui decisioni
vengono esaminate dal tribunale cantonale delle assicurazioni competente
secondo i criteri fissati dall’art. 119 dell’OADI, applicato per analogia (cfr.
art. 128 cpv. 1 OADI) -, ha emesso una decisione, è il tribunale cantonale
delle assicurazioni dello stesso Cantone ad essere competente quale autorità di
ricorso (cfr. art. 128 cpv. 2 OADI; Boris
Rubin, “Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, n. 36 ad art. 100 LADI).
2.5
Nel caso in esame la decisione su
opposizione del 21 gennaio 2026 è stata emanata dall’CO 1 (cfr. consid. 1.3.).
In virtù dell’art. 128 cpv. 2
OADI (cfr. consid. 2.4.) il TCA non è competente a trattare la presente causa,
non essendo il Tribunale del Cantone dell’CO 1.
In effetti la decisione su
opposizione del 21 gennaio 2026 prevede, quale rimedio giuridico, il ricorso
entro trenta giorni dalla relativa notifica al Tribunale __________ (cfr. doc.
A pag. 5; consid. 1.3.).
Inoltre anche l’CO 1 stesso,
interpellato da questa Corte, ha affermato che, in applicazione dell’art. 128
cpv. 2 OADI, competente per l’esame del ricorso di RI 1 è il Tribunale __________
(cfr. doc. III; consid. 1.5.).
Il
ricorso del 30 gennaio 2026 si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di
competenza ratione loci.
Gli atti vanno trasmessi al
Tribunale __________, per ragione di
competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.3.).
Il
termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2
LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,
che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014
del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).
2.6
A titolo abbondanziale si rileva,
per quanto attiene alla competenza dell’CO 1 in relazione all’emanazione della
decisione del 30 ottobre 2025 e della decisione su opposizione del 21 gennaio
2026.
di inidoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.1.;
1.3.), che dall’estratto relativo
all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone
Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei
registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) emerge
che il 1° settembre 2025 il ricorrente è arrivato a __________ proveniente da __________.
Al riguardo cfr. art. 119 cpv. 1,
in particolare lett. a ed e, nonché cpv. 2 OADI riportato al consid. 2.4.
Ad ogni modo secondo
la giurisprudenza un tribunale, quando è adito con un ricorso contro una decisione
emessa da un’autorità incompetente ratione loci, può per economia
processuale rinunciare ad annullare il giudizio impugnato e a trasmettere gli
atti all’autorità competente alla doppia condizione che la censura di
incompetenza non sia stata sollevata e che la vertenza sia in stato di essere
decisa (cfr. DTF 142 V 67 consid. 2.1.; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STCA 38.2007.70 del 21
gennaio 2008 consid. 2.6.).
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026
riguardante il diniego dell’idoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025
(cfr. consid. 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione
loci.
Nella
concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure
Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad
art. 61 LPGA.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026; STF 9C_369/2022 del 19
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022
pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2025.41
del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno
2025.
consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA
38.2023.36
del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF
dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15
settembre 2023).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al
Tribunale __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti