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Decisione

38.2026.11

Ricorso al TCA irricevibile per incompetenza ratione loci. Il TCA non è, infatti, competente a trattare una decisione su opposizione emessa dal servizio cantonale di un altro Cantone. Trasmissione atti al Tribunale dell'altro Cantone

2 marzo 2026Italiano15 min

I costi del corso ammontavano

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n.

38.2026.11

rs

Lugano

2 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2026 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21

gennaio 2026 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 30 ottobre 2025 CO

1 ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, ossia per

la durata del corso “__________” frequentato dal medesimo a __________ (cfr.

doc. A pag. 2).

1.2. Contro il provvedimento del 30

ottobre 2025 l’assicurato, il 28 novembre 2025, ha inoltrato opposizione all’CO

1, facendo valere, in particolare, di avere sottoscritto un’assicurazione per

l’annullamento del viaggio non con la scuola di lingue, bensì con il __________

(cfr. doc. B)

1.3. Il 21 gennaio 2026 l’CO 1 ha

emanato una decisione in merito all’opposizione del 28 novembre 2025, con la

quale ha confermato il proprio provvedimento del 30 ottobre 2025 di inidoneità

al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, rilevando:

" (…)

4. Il fatto che un’eventuale interruzione

del viaggio sarebbe stata coperta dall’assicurazione del __________ e che il

rientro dall’__________ in Svizzera non comportasse né costi elevati né un

rilevante dispendio di tempo non consente di ritenere verosimile che

l’oppositore avrebbe effettivamente interrotto il corso per accettare

un’eventuale attività lucrativa dipendente.

Fatti

I costi del corso ammontavano

complessivamente a CHF 3'205.00. L’assicurazione __________ avrebbe coperto le

spese di viaggio e, al massimo, una parte dei costi del corso, segnatamente

quelli relativi all’alloggio. Per contro, secondo quanto previsto dalle

condizioni generali del __________, la quota delle lezioni non sarebbe stata

rimborsata.

Va inoltre rilevato che l'oppositore aveva già sottoscritto un

contratto di lavoro con la __________, con inizio del rapporto di lavoro

previsto per il 01.09.2025. Il datore di lavoro attribuiva particolare

importanza alla frequenza del corso da parte dell'oppositore.

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto delle tuttora

rilevanti conseguenze finanziarie che un'interruzione del corso avrebbe

comportato, nonché del fatto che la frequenza del corso era considerata di

particolare rilievo dal futuro datore di lavoro, deve concludersi che appare

altamente improbabile che l'oppositore avrebbe interrotto il corso per

accettare un'eventuale attività lavorativa in Svizzera, la quale avrebbe potuto

avere una durata massima di poco superiore a due mesi. (…)" (Doc. A)

Quale rimedio giuridico è stato

indicato:

" 3. Contro

la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua

notifica al Tribunale __________. (…)" (Doc. A pag. 5)

1.4. Contro la decisione su opposizione

del 21 gennaio 2026 RI 1, il 30 gennaio 2026, ha inoltrato un ricorso al TCA,

chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento

del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2025, in via

subordinata l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli

atti all’autorità inferiore al fine di emanare una nuova decisione conforme ai

considerandi (cfr. doc. I).

1.5. Il 3 febbraio 2026 questo Tribunale

ha trasmesso il ricorso dell’assicurato all’CO 1, assegnando un termine di

dieci giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare in merito alla

competenza territoriale del TCA (cfr. doc. II).

L’avv. lic. iur. __________,

collaboratore giuridico dell’CO 1, il 12 febbraio 2026, ha precisato:

" (…)

1. Non può

esservi alcun serio dubbio sul fatto che la controversia in esame si fonda

sulla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Ai sensi

dell'art. 1 cpv.1 di tale legge, sono applicabili le disposizioni della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

nella misura in cui la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Considerandi

2.

La LADI ha

effettivamente fatto uso di tale possibilità in taluni casi. In particolare,

l'art 100 cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale può disciplinare, in

deroga all'art. 58 cpv. 1 e 2 LPGA, la competenza territoriale del tribunale

cantonale delle assicurazioni.

3.

Il

Consiglio federale ha fatto uso di tale possibilità disciplinando, all'art. 128

dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), quanto

segue: è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio

cantonale il tribunale cantonale delle assicurazioni dello stesso Cantone (art.

128.

cpv. 2 OADI).

Pertanto, siamo fermamente convinti che competente per l'esame del

ricorso sia il Tribunale __________. (…)"

(Doc. III)

1.6

Il doc. III è stato inviato per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Questa

Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci

in relazione al ricorso inoltrato il 30 gennaio 2026 contro la decisione su

opposizione emessa dall’CO 1 il 21 gennaio 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

La competenza territoriale (così

come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere

verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).

2.3

Le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate (art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza - LADI).

Le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA).

L’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv. 1).

Se

l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale

delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo

datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di

queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del

Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

Nel

caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria

incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Secondo

l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione

loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e

non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF

8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011,

8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

Va comunque tenuto

conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi

ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7

giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).

2.4

L’art.

100.

cpv. 3 LADI enuncia che il Consiglio federale può disciplinare la

competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga

all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Il

Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1

OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle

assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è

disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.

Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale

cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le

decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

L’art.

119.

OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio

cantonale è determinata:

a. secondo il

luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo

all’indennità di disoccupazione (art. 18);

b. secondo il

luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo

il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;

d. secondo la sede dell’istituzione

richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di

formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;

e. secondo il

luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2.

Determinante è il

momento in cui è presa la decisione.

3.

Competente a

decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui

l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la

decisione di restituzione.

4.

Un servizio, se ha

dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe

essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si

rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."

Da quanto esposto emerge che,

allorché un servizio cantonale, ad esclusione delle casse - le cui decisioni

vengono esaminate dal tribunale cantonale delle assicurazioni competente

secondo i criteri fissati dall’art. 119 dell’OADI, applicato per analogia (cfr.

art. 128 cpv. 1 OADI) -, ha emesso una decisione, è il tribunale cantonale

delle assicurazioni dello stesso Cantone ad essere competente quale autorità di

ricorso (cfr. art. 128 cpv. 2 OADI; Boris

Rubin, “Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, n. 36 ad art. 100 LADI).

2.5

Nel caso in esame la decisione su

opposizione del 21 gennaio 2026 è stata emanata dall’CO 1 (cfr. consid. 1.3.).

In virtù dell’art. 128 cpv. 2

OADI (cfr. consid. 2.4.) il TCA non è competente a trattare la presente causa,

non essendo il Tribunale del Cantone dell’CO 1.

In effetti la decisione su

opposizione del 21 gennaio 2026 prevede, quale rimedio giuridico, il ricorso

entro trenta giorni dalla relativa notifica al Tribunale __________ (cfr. doc.

A pag. 5; consid. 1.3.).

Inoltre anche l’CO 1 stesso,

interpellato da questa Corte, ha affermato che, in applicazione dell’art. 128

cpv. 2 OADI, competente per l’esame del ricorso di RI 1 è il Tribunale __________

(cfr. doc. III; consid. 1.5.).

Il

ricorso del 30 gennaio 2026 si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di

competenza ratione loci.

Gli atti vanno trasmessi al

Tribunale __________, per ragione di

competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.3.).

Il

termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2

LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso,

che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore

incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014

del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

2.6

A titolo abbondanziale si rileva,

per quanto attiene alla competenza dell’CO 1 in relazione all’emanazione della

decisione del 30 ottobre 2025 e della decisione su opposizione del 21 gennaio

2026.

di inidoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.1.;

1.3.), che dall’estratto relativo

all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei

registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) emerge

che il 1° settembre 2025 il ricorrente è arrivato a __________ proveniente da __________.

Al riguardo cfr. art. 119 cpv. 1,

in particolare lett. a ed e, nonché cpv. 2 OADI riportato al consid. 2.4.

Ad ogni modo secondo

la giurisprudenza un tribunale, quando è adito con un ricorso contro una decisione

emessa da un’autorità incompetente ratione loci, può per economia

processuale rinunciare ad annullare il giudizio impugnato e a trasmettere gli

atti all’autorità competente alla doppia condizione che la censura di

incompetenza non sia stata sollevata e che la vertenza sia in stato di essere

decisa (cfr. DTF 142 V 67 consid. 2.1.; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STCA 38.2007.70 del 21

gennaio 2008 consid. 2.6.).

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026

riguardante il diniego dell’idoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025

(cfr. consid. 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione

loci.

Nella

concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pure

Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur

la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad

art. 61 LPGA.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026; STF 9C_369/2022 del 19

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022

pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2025.41

del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno

2025.

consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA

38.2023.36

del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF

dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15

settembre 2023).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al

Tribunale __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti