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Decisione

39.2003.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2004Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, riconosciute dalla legge federale sull'assicurazione invalidità.

Pertanto, i dodici mesi di cui è fatta menzione

all'art. 8 cpv. 1 LAF decorrono dall'inizio dell'inabilità al lavoro,

indipendentemente se il salariato - in questo periodo - percepisce un salario

dal suo datore di lavoro oppure una indennità giornaliera.

Considerato che la malattia subita dalla signora RI

1 è iniziata il 23 gennaio 2002, vi comunichiamo che con il 22 gennaio 2003 la

stessa non può più essere ritenuta titolare del diritto all'ottenimento degli

assegni familiari.

Vi informiamo inoltre che l'assicurata in causa

potrà essere nuovamente ritenuta titolare del diritto all'ottenimento degli

assegni familiari solamente nel caso in cui fosse interamente atta al lavoro

durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI che si

applica anche per la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996,

secondo quanto disposto dall'art. 47 LAF)." (Doc. A)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA

nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"

Con la presente inoltriamo ricorso contro la

decisione di sospensione del diritto all'assegno, datata 28 ottobre 2003 dall'CO

1 e giunta per lettera semplice in data 3 novembre 2003, relativamente alla

signora RI 1, dipendente del Comune di __________, a seguito delle assenze per

malattia e congedo maternità nel 2002/2003 (allegato A). La sospensione è stata

ordinata a decorrere dal 22 gennaio 2003, ritenuta che la dipendente è assente

dal posto di lavoro dal 22 gennaio 2002.

La decisione dell'CO 1 si fonda sull'art. 8, cpv.

1 LAF; tuttavia nel caso della signora RI 1 questo articolo a nostro parere non

può essere applicato in quanto a tenore del regolamento organico dei dipendenti

del Comune di __________ (art. 63: allegato B) il Comune versa lo stipendio ai

suoi dipendenti durante due anni.

In via subordinata, richiamandoci al calcolo

effettuato dal Comune di __________ nella lettera del 2.6.2003 in merito alla

signora RI 1 (allegato C), chiediamo che l'assenza per congedo maternità pagato

(dal 1. gennaio 2003 al 22 aprile 2003), le vacanze arretrate 2002 effettuate

dal 17 aprile al 30 aprile 2003, il congedo non pagato per gravidanza (maggio e

giugno 2003) e il recupero di giorni di congedo pagato e vacanze (1.7.2003 -

9.7.2003) non vengano considerati nel periodo d'incapacità al lavoro di un anno

ai fini dell'art. 8, cpv. 1 LAF. Oltre a ciò si segnala che la dipendente ha

lavorato al 50% dal 22.4.2002-3.7.2002 (richiamiamo la documentazione in

possesso del Comune di __________), ciò che riduce pure il periodo di assenza

per malattia di un anno come calcolato dall'CO 1.

Conclusione

Chiediamo che la decisione di sospensione dal

diritto all'assegno figli per la signora RI 1 venga annullata, subordinatamente

modificata nei termini, da questo lodevole Tribunale. Spese e ripetibili

protestate." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 15 gennaio 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso e in

particolare rileva:

"

(…)

3.1. Per l'art. 8

cpv. 1 LAF "in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al

sala­rio, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di

inabilità al lavoro".

A mente della ricorrente questa

disposizione della LAF dovrebbe intendersi nel senso che l'estensione temporale

del diritto all'assegno decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha

cessato di versare il salario. È, al contrario, opinio­ne della resistente che

il tenore letterale di questa norma, invero poco felice, non sia

sufficientemente univoco: non è infatti evidente se i dodici mesi di e­stensione

del diritto iniziano a decorrere dalla cessazione della corresponsione del

salario da parte del datore di lavoro o piuttosto dall'inizio dell'inabilità

lavo­rativa del salariato.

(…)

3.3. Ritenuto

che, dal punto di vista letterale, la norma non è sufficientemente chiara,

occorre indagare quale siano il senso e lo scopo voluti dal Legislatore,

anzitutto facendo riferimento all'interpretazione storica.

A questo proposito va detto che il

principio della corresponsione di un assegno familiare durante i periodi di

inabilità lavorativa a causa di malattia o infortunio era già previsto

dell'art. 5 cpv. 3 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati

del 22 luglio 1953 (vedi BU anno 1953, volume 79, numero 26 del 27

ottobre 1953), che recitava: "Gli assegni

familiari sono versati per almeno sei mesi anche durante i periodi di

incapacità al lavoro per causa di infortunio o di malattia". II testo di questo articolo

approvato dal Parlamento cantonale il 22 luglio 1953 corrisponde esattamente a

quello proposto dal Consiglio di Stato con il suo Messaggio del 22 gennaio

1952, no. 341 (contenuto nei Verbali del Gran Consiglio, seduta VI del

22 luglio 1953, pag. 358; si veda pure il Rappor­to della commissione speciale

del Gran consiglio del 30 giugno 1953, no 341R).

Lo stesso principio venne poi

confermato in occasione dell'adozione della nuova legge sugli assegni familiari

ai salariati del 24 settembre 1959 (vedi BU 1959, pag. 221); nel suo

Messaggio dell'11 luglio 1958 (no. 777) il Consiglio di Stato proponeva,

all'art. 11 cpv. 2, la seguente locuzione: "In

caso di incapaci­tà al lavoro del salariato, dovuta a malattia o infortunio,

gli assegni sono versati per almeno sei mesi". (vedi anche il

commento di questo articolo, a pag. 40 del citato Messaggio governativo). Pure

il testo della corrispondente disposizione di legge proposta dalla Commissione

speciale del Gran consiglio del 24 gen­naio 1959 (si trattava dell'art. 8 cpv.

Considerandi

2.

del relativo disegno di legge) era analo­go a quello proposto dal Consiglio

di Stato, e meglio: "Ove il rapporto

di lavoro sia interrotto da malattia o da infortunio, il salariato ha diritto

all'assegno duran­te i primi sei mesi consecutivi di inabilità al lavoro".

In occasione della seduta 24 settembre 1959, il Parlamento cantonale

adottò, senza modifiche, il disegno di legge proposto dalla Commissione

speciale del Gran Consiglio.

Fu con la novella legislativa entrata

in vigore il 1° luglio 1978 che il succitato testo dell'art. 8 cpv. 2 LAF venne

così modificato "In caso di malattia

o infortunio, cessato il diritto alla mercede, l'assegno è

corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro"

(BU 1978, pag. 93). Dal Messaggio del Consiglio di Stato del 25 maggio

1977.

(no 2243) si rileva che lo scopo di questa disposizione era quello di evitare

che "il salariato colpito da grave ma­lattia o da infortunio"

non fosse privato del diritto all'assegno "nel periodo ne­cessario per

la definizione del diritto alla rendita Al o INSAI" (pag. 5). Questo

intendimento è ulteriormente confermato dalla Commissione della legislazione

del Gran Consiglio nel suo Rapporto del 17 marzo 1978 (no. 2243R), laddove

viene confermato che "Per quanto concerne il versamento dell'assegno in

caso di malattia o infortunio, la Commissione si associa al Consiglio di Stato

il quale propone di accogliere quanto richiesto con la iniziativa parlamentare

e cioè la garanzia dell'assegno per dodici mesi (fino al diritto alla rendita

di invalidità)". (pag. 3). Ancorché il nuovo testo di legge faccia

riferimento alla cessazione del diritto alla mercede, si vede come la volontà

del Legislatore sia, ancora una volta, quella di coprire con l'assegno i primi

dodici mesi di inabilità lavorativa, indipendentemente dal versamento o meno

della mercede (il salario) da parte del datore di lavoro.

Considerata la quasi quarantennale e

incontestata prassi consolidatasi attorno all'applicazione dell'art. 8 cpv. 2

LAF 1959, con la nuova legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996

questa disposizione della legge, a parte una mi­nima modifica linguistica,

venne (purtroppo) semplicemente ripresa dalla succi­tata novella legislativa

introdotta il 1° luglio 1978 (si precisa che nel Messaggio del Consiglio di

Stato del 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuo­va legge sugli

assegni di famiglia, no 4198, si trattava dell'art. 9 cpv. 1).

Da quanto riportato si può evincere

che lo scopo della disposizione di legge in oggetto è quello di mantenere il

diritto all'assegno familiare anche durante un'inabilità lavorativa del

salariato, intendendo con ciò che i mesi estensione (attualmente dodici)

iniziano a decorrere dall'inabilità lavorativa del salariato e non dal momento

in cui il suo datore di lavoro cessa di versargli lo stipendio.

3.4

D'altro

canto, visto che lo scopo della normativa è quello di garantire la presta­zione

familiare durante i periodi nei quali - fatti salvi i casi, invero eccezionali,

di invalidità permanente di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a. LAI - un assicurato

che presenta un'incapacità al lavoro non ha diritto ad una rendita di

invalidità pre­scritta dalla LAI, e cioè proprio dodici mesi (art. 29 cpv. 1

lett. b. LAI), va detto che, se col sorgere del diritto ad una rendita intera

di invalidità, il diritto all'assegno si estingue, mentre col sorgere del

diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità, l'assegno viene

proporzionalmente ridotto (art. 8 cpv. 2 LAF), le persone legittimate al

diritto alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per

ogni figlio che, qualora esse fossero morte, a­vrebbe diritto ad una rendita

per orfani dell'AVS (art. 35 cpv. 1 LAI).

Anche per questo motivo, v'è da

concludere che è dall'inabilità lavorativa del salariato che decorre

l'estensione del diritto alla prestazione familiare, indipen­dentemente dalla

circostanza e dal periodo per il quale il datore di lavoro ga­rantisce lo

stipendio: se così non fosse, si creerebbero delle disparità di trat­tamento, a

dipendenza del tipo di contratto che vincola il datore di lavoro al suo

salariato.

3.5

Non va

infine disatteso che durante i periodi di inabilità lavorativa del suo

salariato, il datore di lavoro che continua ad erogare, contrattualmente, lo

stipendio al suo lavoratore lo recupera, in parte, presso il suo assicuratore

infortuni o malattia, che gli rimborsa le relative indennità giornaliere per

perdita di guada­gno. Ai sensi LAVS queste indennità giornaliere per perdita di

guadagno non sono considerate salario determinante, cosicché sui

relativi importi non si pos­sono riscuotere i contributi sociali prescritti

dalla LAVS e dalle relative leggi fe­derali connesse (LAI, LIPG e LADI): con

riferimento all'art. 13 cpv. 2 LAF, il da­tore di lavoro non pagherà quindi

nemmeno i contributi per il finanziamento degli assegni (cantonali) ordinari,

per i periodi di inabilità lavorativa del suo sa­lariato ed a concorrenza delle

indennità giornaliere per perdita di guadagno; soltanto sulla parte di salario

eccedente il datore di lavoro sarà tenuto al pa­gamento dei contributi sociali

succitati.

Con l'inabilità lavorativa di un

salariato, si crea quindi uno squilibrio fra il livello contributivo (i

contributi per il finanziamento degli assegni ordinari sono pagati dal datore

di lavoro soltanto sulla parte di salario eccedente alle indennità giornaliere

per perdita di guadagno pagate dal relativo assicuratore malattia o infortuni)

e quello delle prestazioni (gli assegni di famiglia sono, invece, interamente ­garantiti

per dodici mesi di inabilità lavorativa). Visto che gli assegni di famiglia

sono pagati dalle Casse CO 1 proprio grazie al fi­nanziamento garantito dai

datori di lavoro, un periodo di estensione superiore ai dodici mesi prescritti

dalla legge non si giustificherebbe.

Anche per questo ulteriore motivo v'è

da concludere che l'art. 8 cpv. 1 LAF debba intendersi siccome che l'estensione

temporale del diritto decorre dall'inabilità lavorativa del salariato.

3.6

In

considerazione di quanto detto sopra, v'è da concludere che l'art. 8 cpv. 1 LAF

debba intendersi nel senso che l'estensione temporale del diritto alla prestazione

familiare decorre dall'inizio dell'inabilità lavorativa.

Considerato che l'assicurata è assente

dal posto di lavoro, causa malattia, dal 23 gennaio 2002, l'art. 8 cpv. 1 LAF

risulta applicabile ed è a contare da que­sta data che iniziano a decorrere i

relativi dodici mesi di estensione del diritto.

4.1

La

ricorrente ritiene che nel computo dei dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF

non debba essere compreso il periodo dal 22 aprile 2002 al 3 luglio 2002, durante

il quale ella ha lavorato al 50%.

In occasione dell'istruttoria della

pratica, la ricorrente ha prodotto (doc. 7) una serie di certificati medici,

che attestano le sue inabilità lavorative dal 23 gen­naio 2002 in avanti (doc.

da 8 a 13). Considerate altresì le vacanze ed i con­gedi riportati sulla

corrispondenza 8 luglio 2003 del Comune di __________ (di cui al qui prodotto

doc. 2), le assenze della ricorrente dal posto di lavoro possono così essere

dettagliate:

IL 100%

(doc. 7)

Mercoledì

23.01

-mercoledì 06.02.2002

IL 100%

(doc. 8)

Lunedì

04.02

-domenica 24.02.2002

IL 100%

(doc. 9)

Lunedì

25.02

-lunedì 25.03.2002

IL 100%

(doc. 10)

Martedì

26.02

-lunedì 15.04.2002

IL 100%

(doc. 11)

Martedì

16.04

-domenica 21.04.2002

IL 50%

(doc. 11)

Lunedì

22.04

-mercoledì 22.05.2002

Il 50

(doc. 11)

+

vacanza 2002 50% (doc. 2)

Giovedì

23.05

-domenica 26.05.2002

IL 50%

(doc. 11)

Lunedì

27.05

-mecoledì 03.07.2002

IL 100%

(cert.

medico manca)

Giovedì

04.07

-mercoledì 31.07.2002

IL 100%

(doc. 12)

Giovedì

01.08

-martedì 31.12.2002

Congedo

maternità (doc. 2)

Mercoledì

01.01

-martedì 22.04.2003

Vacanza

2002.

Mercoledì

23.04

-mercoledì 30.04.2003

Congedo

non pagato (doc. 2)

Giovedì

01.05

-mercoledì 30.06.2003

Vacanza

2002.

(doc. 2)

Martedì

01.07

-domenica 06.07.2003

IL 100%

(doc. 2

Dal lunedì

07.07.2003

Ritenuto che per l'art. 8 cpv. 1 LAF

la prestazione familiare è erogata per ulteriori dodici mesi consecutivi

di inabilità lavorativa, in sostanza occorre accerta­re se i succitati periodi

sono da considerarsi interruttivi di questo periodo.

AI riguardo la legge è silente, mentre

nei lavori preparatori (anche per quanto concerne i testi di legge in vigore in

precedenza) la resistente non ha ritrovato cenno a questa circostanza.

Trattandosi di una problematica che

occorre inevitabilmente risolvere (in altre parole, essendo in presenza di una

lacuna nella legge), la resistente, in siffatte circostanze, ha finora fatto

riferimento - come ammesso da dottrina e giuri­sprudenza (vedi, per tutti, A.

Grisel, Traité de droit administratif, Volume 1, Neuchâtel 1984, pag. 95 e

pag. 127) - all'art. 29ter OAI, a mente del quale: "Vi è interruzione

notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'art. 29 capoverso 1 LAI, allorché

l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi". II riferimento è quello del concetto di

"malattia di lunga durata" di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b)

LAI, per il quale il diritto alla rendita di invalidità na­sce al più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. E contrario, ciò significa che se un assicurato, nell'anno

precedente alla richiesta di rendita dell'assicurazione invalidità, è stato

abile al lavoro soltanto in misura parziale, l'anno di carenza di cui al citato

art. 29 cpv. 1 lett. b) LAI non è da considerarsi interrotto.

In analogia alla succitata

disposizione della OAI, in siffatte circostanze, la resistente ritiene che,

allo scopo di evitare che un assicurato, nello stesso periodo, possa essere

messo al beneficio degli assegni familiari e, susseguentemente, della rendita

di invalidità e della relativa completiva per lo stesso figlio (il cui di­ritto

è concesso retroattivamente), vi è da concludere che anche un'eventuale

attività lavorativa durante i dodici mesi di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF sia da

considerarsi interruttiva di questo periodo solo e soltanto se il salariato in

questione è stato interamente abile al lavoro durante almeno 30 giorni

consecutivi.

Nella fattispecie, la ricorrente è

stata abile al lavoro dal 22 aprile 2002 al 3 lu­glio 2002, cioè per oltre 30

giorni, ma soltanto in misura parziale, come risulta dal qui prodotto

doc. 12.

In considerazione di quanto sopra

esposto, è parere della resistente che que­sto periodo di abilità lavorativa

non possa essere considerato interruttivo dei dodici mesi di cui all'art. 8

cpv. 1 LAF.

4.2

La

ricorrente ritiene che il conteggio del periodo di dodici mesi di cui all'art.

8.

cpv. 1 LAF debba nuovamente interrompersi al 1° gennaio 2003, momento nel

quale ella si è trovata ad essere in congedo per maternità.

La resistente è del parere che questa

tesi non possa essere validamente sostenuta.

Come telefonicamente confermato dal

datore di lavoro in data 12 gennaio 2004 (sig.ra __________, Ufficio contabile,

Comune di __________), il congedo per ma­ternità è stato fatto decorrere dal 1

° gennaio 2003 in modo puramente artificio­so, in ossequio all'Ordinanza

municipale sulla concessione dei congedi pagati del 10 dicembre 2002 (no 1605)

del Comune di __________ (doc. 14), in vigore dal 1° gennaio 2003: questa

circostanza è peraltro stata confermata alla ricorrente con corrispondenze 2

aprile 2003 e 2 giugno 2003 (doc. 15 e doc. 16). In real­tà, anche in questo

periodo l'assicurata era ulteriormente inabile al lavoro nella misura del 100%,

come risulta dal certificato medico

1° agosto 2002 del Dr. __________, qui

già prodotto quale doc. 13.

4.3

In

conseguenza di ciò si può validamente sostenere che, in applicazione dell'art.

8.

cpv. 1 LAF, la ricorrente sia da considerarsi ininterrottamente

inabile al lavoro a contare dal 23 gennaio 2002 e che con il 22 gennaio 2003

l'estensione del suo diritto all'assegno sia arrivato a termine.

Per

questo motivo, la decisione 28 ottobre 2003 della resistente merita di es­sere

confermata." (Doc. V)

1.4

Il 21

gennaio 2004 il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto

del seguente tenore:

"

Alla luce della risposta 15.1.2004 dell'CO 1 con

la presente ci riconfermiamo nelle nostre richieste del ricorso 28.11.2003

tendenti a riconoscere il diritto agli assegni figli (per entrambe le figlie)

della signora RI 1.

Contestiamo l'assimilazione del congedo maternità

a un periodo di malattia/infortunio per opporsi di principio al versamento

dell'assegno alla figlia __________ (punto 2 della risposta dell'CO 1).

Osserviamo come la questione a sapere (punto 3.5

della risposta dell'CO 1) se l'ente pubblico che garantisce in caso di malattia

lo stipendio integrale al dipendente per due anni debba pagare o non debba

pagare su detto stipendio i contributi sociali, in particolare per finanziare

gli assegni figli, non è oggetto del presente ricorso. Questo problema andava

in ogni caso affrontato con l'introduzione dell'art. 56 LAF 1996 (affiliazione

alle casse degli enti pubblici).

In relazione ai punti 4.1-4.3 della risposta CO 1

chiediamo che non vengano computati nell'assenza per malattia/infortunio i

giorni di lavoro al 50%, il congedo maternità e i giorni di vacanza, i congedi

non pagati. Rende perplessi in ogni caso il punto 4.2. della risposta della

controparte, che ritiene artificioso l'inizio del congedo maternità goduto

dalla signora __________ dal 1.1.2003 al 22.4.2003: ricordiamo alla controparte

che la signora RI 1 ha messo alla luce la seconda figlia al 19 gennaio 2003,

per cui anche volendo considerare che il congedo maternità decorra solo dal 19

gennaio 2003 esso interrompe comunque il periodo di inabilità ininterrotta

teorizzato dalla controparte dal 22.1.2002 al 22.1.2003." (Doc. VII)

Al

riguardo la Cassa il 26 febbraio 2004 ha comunicato di rinunciare a presentare

osservazioni (cfr. Doc. IX).

1.5

Il 2 giugno

2004.

il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti all'avv. __________:

"

Con riferimento alla risposta di causa del 15

gennaio 2004 ed all'allegato scritto del 21 gennaio 2004 del patrocinatore

dell'assicurato, la invito a precisare quanto segue:

1) Perché non si fa accenno all'eventualità

"maternità" all'art. 8 LAF?

2) Perché

ritiene che nel caso concreto il congedo per maternità è stato fatto decorrere

dal 1° gennaio 2003 "in modo puramente artificioso"?" (Doc. XI)

La

funzionaria dell'__________ ha così risposto il 16 giugno 2004:

"

(…)

1.

Perché non si fa accenno all'eventualità "maternità"

all'art. 8 LAF?

Come si è già rilevato con la

risposta di causa (ad 3.3.), con la nuova LAF 11 giu­gno 1996 l'art. 8 - a

parte una minima modifica linguistica - venne (purtroppo) sem­plicemente

trascritto dalla novella legislativa introdotta il 1° luglio 1978. Lo stesso

dicasi per la prima revisione della legge, in occasione della quale il testo

dell'art. 8 LAF restò (nuovamente purtroppo) inalterato.

Si ribadisce d'altro canto che la

prassi di applicazione di questa norma è rimasta incontestata, eccezion fatta

per l'unica fattispecie nota alla Cassa CO 1 (vedi STCA 6 febbraio 2003 in re

G.T. ; incarto no. 39.2002.63).

Nonostante il tenore letterale di

tale disposizione si limiti alla malattia e all'infortunio, la sua ratio legis

(già esposta nella risposta di causa) impone di assimilare la mater­nità al

caso di malattia: ciò allo scopo di garantire il versamento dell'assegno, per

ulteriori 12 mesi, sebbene durante il periodo di maternità la salariata, di

fatto, non eserciti un'attività lavorativa.

In effetti, come risulta dall'art. 6

LAF, il salariato ha diritto alla prestazione familiare se è occupato

per un datore di lavoro sottoposto alla LAF medesima: con ciò si intende che

egli deve essere effettivamente occupato, cioè effettivamente prestare

la sua attività lavorativa per tale datore di lavoro.

A comprova di ciò, il fatto che la

Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (vedi Rapporto

dell'11 giugno 2002; no 5189) contestualmente all'art. 7 LAF, abbia ritenuto di

dover introdurre una modifica all'art. 16 LAF, onde precisare che anche se il

salariato dovesse beneficiare della tredicesima, a questa mensilità non

andrebbe aggiunto l'assegno. In effetti, secondo la medesima Commissione, "la precisazione nella legge" si era

imposta "considerato che conforme­mente

all'art. 7 LAF il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al

diritto al salario: considerato che il concetto dì salario è quello dell'AVS

(conforme­mente all'art. 13 cpv. 2 LAF) anche la tredicesima mensilità sarebbe

un salario a tutti gli effetti, che potrebbe dar diritto alla prestazione

familiare" (vedi commento all'art. 16 LAF, pag. 20).

Ciò comprova ulteriormente che non è

unicamente il fatto di aver diritto e percepire uno stipendio a far sorgere il

diritto alla prestazione familiare, bensì il fatto di svolge­re effettivamente

una attività lavorativa, in contropartita del salario riscosso.

2.

Perché ritiene che nel caso concreto il congedo per maternità è stato

fatto decor­rere dal 1 ° gennaio 2003 "in modo puramente

artifícioso"?

La decorrenza del congedo maternità al

1.

° gennaio 2003 risulta dalla corrisponden­za 2 giugno 2003 del Comune di __________

all'assicurata, già prodotto con la risposta di causa sub doc. 16. La

decorrenza di tale congedo dipende da una modifica dell'Ordinanza municipale

sulla concessione dei congedi pagati, che ha imposto al Comune di __________ di

rettificare il tenore della sua precedente corrispondenza 2 aprile 2003

indirizzata all'assicurata (vedi doc. 15).

Di quanto sopra esposto ci era stata

data conferma telefonica da parte della signora __________, collaboratrice

presso la Cancelleria del Comune succitato, che chiediamo venga sentita in

qualità di teste, allo scopo di fornire a questo Tribunale i dettagli

necessari." (Doc. XIII)

Al

riguardo il rappresentante ha formulato l'11 agosto 2004 le seguenti

osservazioni:

"

(…)

1.

effettivamente

il testo dell'articolo 8 LAF restò inalterato sia nella revisione parlamentare

della legge del 1996, sia in quella del 2002;

2.

si

richiama copia della sentenza 39.2002.63 STCA 6 febbraio 2003 in re G.T.;

3.

la

citazione del rapporto commissionale riferita all'art. 16 riguarda il fatto che

il diritto alla tredicesima mensilità non dà diritto a una tredicesima

mensilità dell'assegno: non disquisisce del concetto di salario collegato

all'attività effettiva, che viene a mancare in caso di malattia e

maternità." (Doc. XX)

1.6

Il 2 giugno

2004.

il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti al patrocinatore

dell'assicurata:

"

con riferimento al suo scritto del 21 gennaio

2004, la invito a precisare al TCA:

1) la

data di nascita di __________ (19 gennaio 2003 o 19 febbraio 2003);

2) se

RI 1 ha ripreso la sua normale attività quale infermiera al 50% dal 10 luglio

2003.

oppure no. Se no, per quali motivi?" (Doc. X)

__________,

ha così risposto il 3 giugno 2004:

"

(…)

1) __________ è nata il 19 febbraio 2003.

2) la

sig.a RI 1 non ha ripreso l'attività lavorativa in qualità di infermiera al 50%

dal 10.7.2003. In fatti l'8.7.2003 è stata visitata dal dottor __________ di __________

(medico delegato dalla Casa per anziani) la quale sconsigliava alla signora la

ripresa dell'attività lavorativa presso la Casa per anziani per non

"riacutizzare la sindrome depressiva". La sig.a RI 1 risultava tuttavia

abile al 100% per lavorare in un altro posto di lavoro." (Doc. XII)

L'8

luglio 2004 il Presidente del TCA ha ancora chiesto al patrocinatore

dell'assicurata di precisare:

"

(…)

1.

se

e quando l'assicurata ha ripreso l'attività lavorativa presso un altro datore

di lavoro;

2.

se

l'assicurata ha presentato una domanda di invalidità.

In caso di risposta positiva: a che stadio si trova quella procedura?

L'11

agosto 2004 il rappresentante della ricorrente ha così risposto:

"

(…)

1.

l'assicurata

ha ripreso saltuariamente l'attività nel 2004 in __________ come infermiera

indipendente;

2.

l'assicurata non ha presentato alcuna

domanda d'invalidità. (…)" (Doc. XX)

Il 26

agosto 2004 la Cassa si è così espressa:

"

(…)

Poiché dalla corrispondenza 11 agosto 2004 del RA

1.

non sono emersi fatti nuovi, rilevanti per la vertenza di cui ci si è

occupati, la Cassa non intende presentare ulteriori osservazioni e si

riconferma nella sua risposta al ricorso 15 gennaio 2004." (Doc. XXII)

1.7

Il 29

novembre 2003 il Presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito

quale teste __________, contabile presso il Comune di __________, le cui

affermazioni sono state così verbalizzate:

"

In caso di gravidanza e parto, i dipendenti del

Comune di __________ beneficiano di un congedo pagato di 16 settimane. Dopo le

16.

settimane e fino ad un anno la dipendente può chiedere un congedo non pagato

che viene di regola concesso.

Dal 1 gennaio 2003 la problematica è regolata da

un’ordinanza municipale del 13.12.2002 che viene acquisita agli atti e

consegnata immediatamente alle parti.

Tale documento figura peraltro già agli atti al

n° 14.

La persona in congedo di maternità ha per

principio diritto all’assegno dopo la nascita del figlio. In questo caso

verifico prima se il marito non ottiene già lui lo stesso assegno.

Il rapporto di lavoro è stato sciolto dal Comune

di __________ il 15 luglio 2003 per il 31 ottobre 2003. Questo documento viene

acquisito agli atti e consegnato immediatamente alle parti.

Confermo che la signora non ha ripreso la sua

attività dopo il periodo di congedo non pagato e per questo motivo il 15 luglio

2003.

è stato sciolto il rapporto di lavoro. Questa disdetta non è stata

contestata.

Gli assegni non sono più stati versati per la

prima figlia dopo la scadenza di un anno di inabilità lavorativa. Non sono

stati versati neppure per la seconda in quanto essa è nata dopo che l’anno era

già scaduto.

Confermo che la signora ha beneficiato del

congedo di maternità dal 1 gennaio 2003.

Il Presidente del TCA acquisisce e consegna alle

parti una dichiarazione del Municipio dell’11 marzo 2004 nella quale vengono

riassunti i periodi di inabilità lavorativa dell’assicurata e le prestazioni da

lei ricevute. Copia di tale dichiarazione viene consegnata immediatamente alle parti.

Il Presidente del TCA chiede alle parti se hanno

delle domande da porre alla teste.

Le parti rispondono di no." (Doc. XXVI)

Successivamente

si è proceduto alla discussione di causa, così verbalizzata:

"

(...)

Rispondendo al Presidente del TCA, l’assicurata

precisa di non avere ripreso l’attività all’inizio del mese di luglio in quanto

le si sono presentati gli stessi problemi che aveva prima riguardo a quel posto

di lavoro (problemi a dormire, tensioni in famiglia). Al riguardo ha pure

consegnato un certificato medico. A seguito di ciò l’assicurata è stata

visitata da un medico di fiducia del comune di __________, il quale ha

stabilito che vi era una inabilità a lavorare come infermiera presso la Casa

per anziani di __________, ma che era comunque abile per tutte le altre

attività.

Ho ripreso l’attività quale infermiera in Italia

da libera professionista nel 2004.

Il Presidente del TCA chiede all’avv. __________

di precisare come si comporta la Cassa in caso di assenza di un’assicurata per

maternità, che ottiene il salario dal suo datore di lavoro. La risposta è che

ottiene anche l’assegno per i figli.

L’avv. __________ precisa peraltro che il

versamento dell’assegno soltanto per i primi 12 mesi dall’inizio dell’inabilità

lavorativa permette di garantire un’uguaglianza di trattamento tra i lavoratori

del settore pubblico e quelli del settore privato.

Il sig. __________ sottolinea che il Regolamento

del Comune di __________ evidenzia chiaramente le differenze tra malattia e

maternità su più punti.

L’assicurata precisa che non ha presentato

domanda di invalidità in quanto si ritiene completamente abile nel suo lavoro

di infermiera. Il problema era legato a quel posto di lavoro.

L’assicurata precisa ancora che è stata esonerata

dal lavorare negli ultimi mesi ma comunque ha continuato a ricevere lo

stipendio, con la quota di tredicesima e gli aumenti che ci sono stati. Il

Comune di __________ mi ha anche ridato delle vacanze che in precedenza mi

avevano tolto. Infatti siccome il Comune di __________ non parifica la

maternità alla malattia durante il periodo di maternità avevo comunque maturato

il diritto alle vacanze, che mi sono state successivamente pagate." (Doc.

XXVI)

1.8

In data 30

novembre 2004 il rappresentante dell'assicurata ha inviato uno scritto del

seguente tenore:

"

Le trasmetto copia del certificato medico

1.8.2002

fatto dal dr. __________ di __________ per la signora RI 1, che

giustifica l'inabilità al lavoro in questi mesi (agosto-dicembre 2002)

"per gravidanza a rischio." (Doc. XXVII/E)

Tale

documentazione è stata trasmessa alla Cassa per conoscenza (Doc. XXVIII).

in

diritto

2.1

L'art. 7 LAF

stabilisce che:

"a) In generale

Il diritto all’ assegno

sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario.

L'art. 8

LAF prevede che:

"

b) Malattia ed infortunio

1In caso di

malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l’ assegno è corrisposto

per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall’ importo

dell’ assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall’

ente assicuratore.

2Il diritto

all’ assegno si estingue con l’ inizio del diritto ad una rendita intera dell’

assicurazione invalidità; l’ assegno viene proporzionalmente ridotto con l’

inizio al diritto ad una rendita parziale dell’ assicurazione invalidità.

3Il capoverso

1.

è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a

cessare le indennità dell’ assicurazione contro la disoccupazione."

2.2

Per costante

giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del

suo testo letterale (cfr. DTF 130 V 296; DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121

V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

Se il

testo non è perfettamente chiaro e dunque sono possibili più interpretazioni del

medesimo, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo

in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF

130.

V 296; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF

123.

V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109;

Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF

110.

V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee.

Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore

della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto

d'interpretazione (DTF 130 V 296; DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid.

5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3° con riferimenti).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364

consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb,

DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b;

324.

consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55

consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique

VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V

109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228.

consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie

interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per

individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette.

Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece

utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati

con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha

adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato

riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In

particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente

rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che

rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può

essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V

349.

consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526

consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

2.3

Nell'evenienza

concreta la Cassa ha rifiutato a RI 1, il diritto agli assegni di famiglia per

la figlia __________ dopo il 22 gennaio 2003, alla conclusione di 12 mesi di

incapacità al lavoro, iniziatasi il 23 gennaio 2002.

Dal canto

suo il patrocinatore della ricorrente sostiene che l'assicurata ha ancora

diritto agli assegni per la figlia in quanto il suo datore di lavoro in caso di

malattia le versa il salario durante due anni (cfr. art. 63 del Regolamento

organico dei dipendenti del Comune di __________, doc. B).

Questo

Tribunale è dunque chiamato ad interpretare l'art. 8 cpv. 1 LAF, secondo cui,

"in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario,

l'assegno è corrisposto per ulteriori 12 mesi di incapacità al lavoro".

Esaminata

unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara (DTF

130.

V 296). Da una parte, infatti, i termini "cessato il diritto al

salario", presi separatamente, potrebbero fare concludere che finché vi è

diritto al salario da parte del datore di lavoro, anche in caso di incapacità

lavorativa, non decorre l'inizio del periodo aggiuntivo per beneficiare del

diritto agli assegni di famiglia.

D'altra

parte, proprio il riferimento ai 12 mesi di incapacità al lavoro potrebbe fare

pensare che i termini "cessato il diritto al salario" vadano

interpretati nel senso di cessato il diritto al salario per un lavoro effettivamente

prestato. In altre parole il periodo aggiuntivo di 12 mesi decorre dall'inizio

dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalle norme di diritto privato o

di diritto pubblico che regolano il versamento del salario o delle prestazioni

sostitutive.

Di

conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione

prendendo in considerazione altri elementi d'interpretazione (cfr. consid.

2.

).

Dal

profilo storico, l'amministrazione, nella risposta di causa, ha correttamente

ricordato che il principio del versamento degli assegni di famiglia in caso di incapacità

al lavoro per causa di infortunio o di malattia durante sei mesi è stata

introdotta nella legge del 30 giugno 1953 ed è stata ripresa in quella dal 24

settembre 1959.

La

revisione del 1977, che è quella che più ci interessa, in quanto ha introdotto

i termini "cessato il diritto alla mercede", ha esteso il diritto

all'assegno dal 6 mesi a 12 mesi.

Questa

modifica legislativa ha preso origine da un'iniziativa parlamentare __________

e conf. del 15 settembre 1975 la quale proponeva di modificare in questo senso

l'art. 8:

"

L'art. 8 della legge sugli assegni familiari ai

salariati è modificato nel seguente modo:

Il diritto all'assegno

nasce e si estingue contemporaneamente al diritto alla mercede.

In caso di malattia o

di infortunio, cessato il diritto della mercede, l'assegno va corrisposto per

tutto il periodo di incapacità al lavoro.

In caso di infortunio,

l'importo dell'assegno può essere ridotto della percentuale corrisposta

dall'assicuratore.

Il diritto all'assegno

cesserà in ogni caso dal momento in cui subentreranno le prestazioni

dell'AI."

Il

Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 25.5.1977 ha proposto di modificare

così l'art. 8 cpv. 2 LAF:

" b) malattia 2 In caso di malattia o di infortunio,

cessato il diritto alla

o infortunio mercede, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi

consecutivi di incapacità al lavoro: dall'importo dell'assegno è dedotta la

quota parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

Il diritto

all'assegno di estingue con l'inizio del diritto alle prestazioni AI."

ed al

riguardo ha rilevato:

"

Per la corresponsione dell'assegno in caso di

malattia o infortunio è proposta (con l'accordo delle parti) un'estensione del

diritto dagli attuali sei mesi a dodici mesi dopo la perdita del diritto alla

mercede. In tal modo non si priverà dell'assegno il salariato colpito da grave

malattia o da infortunio nel periodo necessario per la definizione del diritto

alla rendita AI o INSAI."

Questa

proposta è stata favorevolmente accolta dalla Commissione della Legislazione la

quale ha sottolineato che:

"

(…)

Per quanto concerne il versamento dell'assegno in

caso di malattia o infortunio, la Commissione si associa al Consiglio di Stato

il quale propone di accogliere quanto richiesto con la iniziativa parlamentare

e cioè la garanzia dell'assegno per dodici mesi (fino al diritto alla rendita

di invalidità. (…)"

ed è

stata così adottata dal Gran Consiglio.

La nuova

Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 non ha modificato questa

disposizione legale, se non attraverso la sostituzione del termine mercede con

quello di salario.

L'analisi

storica della disposizione permette dunque di concludere che essa concretizza

la volontà del legislatore di attribuire (eccezionalmente) l'assegno di

famiglia, anche se non viene esercitata nessuna attività lucrativa, durante un

periodo di inabilità lavorativa (prima di 6 poi di 12 mesi a causa di malattia

o infortunio).

Questa

conclusione è confermata pure dal profilo sistematico, se solo si considera che

l'art. 7 LAF pone il principio generale secondo cui "il diritto

all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al salario" mentre gli

art. 8 e 9 regolano delle situazioni speciali e cioè il diritto agli assegni in

caso di malattia o di infortunio oppure di lavoro ridotto. Si tratta di due

situazioni in cui o per motivi di salute o per motivi economici l'attività

lavorativa del dipendente non può essere fornita nelle condizioni pattuite con

il datore di lavoro.

Infine, e

soprattutto la correttezza dell'interpretazione dell'art. 8 LAF data

dall'amministrazione, deriva dallo scopo della norma, che è proprio quella di

non privare del diritto all'assegno di famiglia, gli assicurati colpiti da

malattia di lunga durata o, da infortunio, prima dell'intervento dell'assicurazione

per l'invalidità. Ora, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla

rendita d'invalidità nasce al più presto al momento in cui l'assicurato è

stato, per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6

LPGA) per almeno il 40 per cento in media.

Inoltre,

in virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI "le persone legittimate alla rendita

d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,

qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti".

La

rendita completiva sostituisce dunque l'assegno familiare.

Se si

volesse seguire l'interpretazione dal patrocinatore della ricorrente

significherebbe che, in un caso come quello presente in cui l'ente pubblico

versa il salario durante due anni di incapacità lavorativa, il diritto

all'assegno sulla base dell'art. 8 LAF inizierebbe a decorrere dalla fine del

diritto del salario e verrebbe versato per ulteriori 12 mesi.

Ora, in

realtà, al momento in cui il datore di lavoro cessa di versare il salario è già

potenzialmente sorto il diritto alla rendita d'invalidità dell'AI (cfr. art.

28, art. 29 LAI) e della previdenza professionale (cfr. art. 24, art. 24 e art.

26.

cpv. 1 e cpv. 2 LPP) con le rispettive rendite completive per figli (art.

35.

LAI e 25 cpv. 2 LPP).

Non può

dunque essere questa l'interpretazione della legge.

In

conclusione, a mente del TCA, l'art. 8 cpv. 1 LAF va dunque interpretato nel

senso che l'assicurato ha diritto agli assegni di famiglia per un periodo

massimo di dodici mesi consecutivi dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro per

malattia o infortunio.

Questa

soluzione permette peraltro di trattare in modo uguale tutti gli assicurati

(sul principio dell'uguaglianza di trattamento in materia di assicurazioni

sociali, cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa W., I 675/03), dal profilo

della legge sugli assegni di famiglia, indipendentemente dal tipo di protezione

più o meno estesa garantita dal loro datore di lavoro in caso di assenza per

malattia.

2.4

Nella

presente fattispecie l'assicurata era impiegata presso il Comune di __________

nella misura del 50% dal 15 giugno 1993.

L'assicurata

ha due figlie __________, nata il 5 luglio 1999 e __________, nata il 19

febbraio 2003 (cfr. doc. 1 e doc. XII).

Dagli

atti dell'incarto emerge che l'assicurata è stata assente dal lavoro per

malattia dal 23 gennaio 2002 (cfr. doc. 2).

Pertanto,

alla luce di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.3), l'assicurata

avrebbe diritto all'assegno per la figlia __________ fino al 22 gennaio 2003.

Nel suo

ricorso l'assicurata ha inoltre fatto valere di avere ripreso un'attività a

tempo parziale del 22 aprile al 3 luglio 2002. A mente del TCA questo periodo

di parziale ripresa dell'attività lavorativa non basta tuttavia per fare

ripartire il termine di un anno dal 3 luglio 2002.

Infatti,

considerato che lo scopo dell'art. 8 LAF è proprio quello di continuare a garantire

l'assegno per i figli in attesa dell'intervento dell'assicurazione per

l'invalidità (in caso di incapacità lavorativa di lunga durata) si giustifica

di applicare per analogia l'art. 29 ter OAI secondo cui "vi è interruzione

notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI,

allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni

consecutivi".

Non

avendo l'assicurata ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, un nuovo

periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 8 LAF non ha quindi potuto iniziare a decorrere

dal 3 luglio 2002.

2.5

L'assicurata

chiede, in via subordinata, che il periodo di assenza per congedo maternità,

per vacanze arretrate, per congedo non pagato per gravidanza e il recupero di

giorni di congedo e vacanze "non vengano considerati nel periodo di

incapacità di un anno ai fini dell'art. 8 cpv. 1 LAF".

Questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi su questo punto, constata innanzitutto che

l'eventualità "maternità" non viene esplicitamente citata all'art. 8

LAF.

Contrariamente

a quanto sostenuto dalla cassa (cfr. consid. 1.5), questa eventualità, del

tutto distinta, ad esempio, dalla malattia (cfr. l'art. 5 LPGA secondo cui

"la maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva

convalescenza della madre"), non ha alcuna ragione di essere nel contesto

dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Infatti, come spiegato anche dalla stessa

amministrazione (cfr. consid. 1.3), questa disposizione legale vuole concedere

il diritto all'assegno per figlio in attesa dell'intervento delle assicurazioni

sociali federali che accordano assegni completivi per figli nel contesto delle

prestazioni di lunga durata per incapacità di guadagno.

Ciò

significa concretamente che allorché una lavoratrice riceve il salario dal

proprio datore di lavoro anche se non presta la propria attività lavorativa in

quanto beneficia di un congedo pagato per gravidanza e parto, essa ha diritto

all'assegno per i figli indipendente dall'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. peraltro

questo senso le risultanze dell'udienza del 29 novembre 2004, cfr. consid.

1.

).

2.6

Nel caso concreto

__________ è stata assente dal

gennaio 2003 (e quindi prima della scadenza del termine di 12 mesi iniziatosi

il 23 gennaio 2002, cfr. consid. 2.4) al 22 aprile 2003 per il congedo di

gravidanza e parto (cfr. Doc. 2, Doc. 16, Doc. XXVI/2 "Ordinanza

municipale sulla concessione dei congedi pagati del 13 dicembre 2002 e Doc.

XXVI/4) e successivamente fino al 30 aprile 2003 per un periodo di vacanze

arretrate (cfr. Doc. 2).

L'assicurata

ha poi beneficiato di un congedo non pagato fino al

30.

giugno

2003.

(Doc. XXVI/4).

Successivamente

l'assicurata non ha più ripreso l'attività lavorativa presso il Comune di __________.

Il contratto di lavoro è stato sciolto il 15 luglio 2003 per il 31 ottobre 2003

con la seguente motivazione:

"

Il Municipio di __________ ha preso atto della

lettera/certificato medico di data 8 luglio 2003 del dott. med. __________ di __________,

mediante la quale ci viene comunicato che dopo la visita che lei ha effettuato

e approfondita discussione che ne è seguita,

(...) non v'è a

mio modo di vedere una causa medica specifica che possa giustificare

un'ulteriore inabilità lavorativa e le ho spiegato che sarebbe abile al lavoro

al 100% in un altro ambito lavorato. La paziente sembra aver capito la

situazione e siamo quindi rimasti d'accordo di ritenerla abile al lavoro al

100% da domani 9.7.2003. Per motivi medici non ritengo però indicato che la

paziente ritorni al lavoro presso i vostri istituti sociali per non

riacutizzare la sindrome depressiva. In conclusione la paziente è da ritenere

abile al 100% dal 9.7.2003 senza però l'obbligo di riprendere il lavoro. Dal

punto di vista amministrativo, il caso deve essere quindi liquidato secondo il

codice delle obbligazioni (...).

Conseguentemente, richiamato l'art. 79 del

vigente Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di __________ e

dell'Azienda municipalizzata acqua potabile, (ROD), che recita:

" 1) Il Municipio può disdire il

rapporto di lavoro:

a) con

il dipendente nominato, per giustificati motivi, scaduto il periodo di prova,

con un preavviso di tre mesi;

b) con

il dipendente incaricato secondo i termini fissati dal Codice delle Obbligazioni.

Non è necessario

alcun preavviso nel caso di incarico di durata determinata.

2) È

considerato giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva

data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa

continuare il rapporto d'impiego;"

tramite la presente, il Municipio di __________

le comunica di disdire il rapporto di lavoro che la lega al Comune per il 31 di

ottobre 2003, per le ragioni suesposte." (Doc. XXVI/3)

L'assicurata

è stata dunque ritenuta totalmente abile al lavoro nella sua professione di

infermiera presso un altro datore di lavoro.

Per

questo motivo, l'assicurata in sede di udienza, ha confermato di non avere

inoltrato una domanda di rendita d'invalidità. Essa ha pure precisato di avere

ripreso saltuariamente nel 2004 l'attività in __________ come infermiera

indipendente.

Alla luce

di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.5) e dei fatti appena

illustrati, questo Tribunale deve concludere che dal 1° gennaio 2003

l'assicurata ha diritto all'assegno per la figlia __________ fino al 30 aprile

2003.

(congedo di maternità pagato e vacanze residue). Essa ha pure diritto

all'assegno per la figlia __________ dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 40 LAF)

fino al 30 aprile 2003.

L'assicurata

non ha invece diritto agli assegni durante i periodi di congedo non pagato.

RI 1 ha

invece nuovamente diritto agli assegni di famiglia per le due figlie durante il

periodo di disdetta nel quale essa era totalmente abile al lavoro ma il Comune

di __________, pur versandole regolarmente il salario, l'ha esonerata dal

riprendere la sua attività lucrativa (cfr. Doc. XXVI/4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto e la decisione della Cassa CO 1 del 28 ottobre 2003 è

annullata.

§ RI 1 ha diritto

all'assegno per le figlie __________ e __________ fino al 30 aprile 2003 e dal

1° luglio al

31 ottobre 2003.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1

verserà fr. 800.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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