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Decisione

39.2003.18

per l'assegno integrativo 2002 il ricorso è irricevibile (manca la decisione su reclamo). Per il 2003 l'oggetto impugnato non è solo l'AFI di novembre, bensì anche di ottobre. Applicazione della Laps

6 dicembre 2004Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi

disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in

vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità

di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del

31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

Il nuovo

art. 68 LAF prevede che:

"

Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in

materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine

di 30 giorni dalla loro intimazione. (cpv. 1)

Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si

applica l’art. 33 Laps. (cpv. 2)"

In via di

principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (cfr. SVR

2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; DTF 117 V 93 consid. 6b;

DTF 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni, relative ad assegni

integrativi e di prima infanzia, emesse dopo il 1° febbraio 2003 sono rette,

per quanto attiene ai mezzi di impugnazione, dalla procedura enunciata all'art.

33 Laps.

Per quel

che riguarda il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua

consegna alla posta (cfr. DTF 119 V 95 consid. 4a; in riferimento alla

procedura di opposizione introdotta dalla Legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), in vigore dal 1°

gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla

legislazione federale, cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di

ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

Secondo

l'art. 33 Laps:

"

Contro le decisioni emesse in virtù della legge

e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 1)

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1,

è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 2)

È applicabile la Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. (cpv.

3)"

Pertanto

nel caso in cui un assicurato desideri contestare una decisione concernente gli

assegni integrativi o di prima infanzia emanata dalla Cassa posteriormente al

1° febbraio 2003, deve interporre un reclamo alla stessa autorità che l'ha

pronunciata.

La

decisione su reclamo che verrà emessa, potrà essere in seguito impugnata

tramite ricorso al TCA.

Per

quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle

assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in

cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.;

DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25

consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03).

Nella

presente evenienza l'assicurato, con scritto del 3 ottobre 2003, indirizzato

alla Cassa, ha contestato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--,

accordatogli dal 1° ottobre 2003 con decisione del 2 ottobre 2003 (cfr. consid.

1.1.; 1.2.; doc. A3; A4). Inoltre con lettera del 4 ottobre 2003 alla Cassa

egli si è opposto al rifiuto, sempre del 2 ottobre 2003, di riconoscergli il

diritto a un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2002 (cfr.

consid. 1.1.; 1.3.; doc. A5; A6).

La Cassa,

il 5 dicembre 2003, ha emesso una nuova decisione, con cui ha aumentato

l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- a partire dal 1° novembre

2003 (cfr. consid. 1.5.; doc. A12).

Il 10

dicembre 2003 l'insorgente ha interposto ricorso al TCA, inviando la decisione

dell'8 luglio 2003, i due provvedimenti del 2 ottobre 2003 e la decisione del 5

dicembre 2003 (cfr. consid. 1.6.).

La Cassa,

espressamente interpellata da questa Corte, il 7 gennaio 2004, ha indicato che

la decisione del 5 dicembre 2003, con cui è stato accordato all'assicurato un

assegno integrativo di fr. 505.-- dal 1° novembre 2003, è stata emanata a

seguito dello scritto del 3 ottobre 2003 di quest'ultimo in cui ha contestato

tale ammontare e che, relativamente allo scritto del 4 ottobre 2003, con il

quale l'assicurato si è opposto al rifiuto di attribuirgli un assegno dal mese

di aprile 2002, le nuove decisioni sarebbero state emesse nel corso del mese di

gennaio 2004 (cfr. consid. 1.7.).

In simili

condizioni il TCA ritiene che il provvedimento del 5 dicembre 2003, nonostante

quale mezzo di impugnazione preveda la possibilità di reclamo alla Cassa (cfr.

doc. A12), corrisponde a una decisione su reclamo.

Il

ricorso a questo Tribunale del 10 dicembre 2003, per quanto riguarda la

decisione appena menzionata, è dunque ricevibile e il TCA entra nel merito

dell'impugnativa.

Per

quanto attiene, per contro, alle generiche obiezioni dinanzi al TCA concernenti

l'anno 2002 (cfr. doc. I), il ricorso del 10 dicembre 2003, risulta

irricevibile.

Infatti,

quando, il 10 dicembre 2003, è stata inoltrata l'impugnativa al TCA, la Cassa

non aveva ancora emesso la decisione su reclamo relativa alla decisione del 2

ottobre 2003 con la quale è stata respinta la richiesta di un assegno

integrativo a decorrere dal 1° aprile 2002, contestata dall'assicurato davanti

alla Cassa con scritto del 4 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.3.).

Al

riguardo è utile ricordare che secondo l'art. 33 Laps l'autorità di ricorso può

pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su

reclamo emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36;

DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105

V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 dicembre 2003 nella

causa M., C., E., F., R., U 105/03; STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4

maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Nel caso

di specie dalla risposta di causa emerge che la Cassa ha emesso delle nuove

decisioni: l'8 gennaio 2004, per il lasso di tempo dal 1° aprile al 31 maggio

2002, è stato riconosciuto all'assicurato un assegno integrativo di fr. 260.--

mensili, il 9 gennaio 2004, per l'arco di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre

2002, gli è stato accordato un assegno di fr. 17.--, il 14 gennaio 2004, per il

mese di novembre 2002, un assegno di fr. 503.-- e il 15 gennaio 2004, per il

mese di dicembre 2002, gli è stato rifiutato l'assegno (cfr. doc. XIV in fine).

L'amministrazione

ha pure indicato che l'assicurato ha contestato dinanzi alla Cassa unicamente

il provvedimento del 9 gennaio 2004 (cfr. doc. XIV in fine).

Il

ricorrente, al quale la risposta di causa è stata trasmessa l'8 marzo 2004

(cfr. doc. XV), non ha sollevato obiezioni in proposito.

Relativamente

al reclamo interposto dall’assicurato contro la decisione del 9 gennaio 2004,

va osservato che la Cassa non ha ancora emesso la relativa decisione su reclamo

e che essa ha precisato che si prospetta una reformatio in pejus (cfr. consid.

1.12.).

L’amministrazione

è, di conseguenza, invitata a pronunciarsi al più presto in merito, informando,

se del caso, previamente l’insorgente della possibilità che la censurata

decisione potrebbe essere modificata a suo sfavore e concedendogli un adeguato

termine di riflessione per eventualmente ritirare il proprio reclamo, in modo

tale da evitare la ventilata reformatio in pejus (cfr. DTF 118 V 182;

STFA del 16 dicembre 2002 nella causa M., U 8/02; STCA del 24 novembre 2003

nella causa C., 38.2003.49).

Nel

merito

2.2. L'oggetto

impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo

di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui

quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su

cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr.

STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).

La

giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il

rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione

determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del

ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa

definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché

la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il

ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla

decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di

oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413

consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella

causa F., U 222/03).

Nel caso

di specie l'oggetto impugnato include l'assegno integrativo accordato dal mese

di novembre 2003 di fr. 505.--, stabilito espressamente nella decisione su

reclamo del 5 dicembre 2003, e l'assegno integrativo di fr. 410.-- per il mese

di ottobre 2003.

In casu,

in effetti, il provvedimento del 5 dicembre 2003 è stato emesso dalla Cassa,

poiché l'assicurato ha contestato la decisione del 2 ottobre 2003 con cui gli

era stato riconosciuto il diritto a un assegno di fr. 410.- proprio a partire

dal mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 1.1., 1.2.; 1.5.).

La Cassa,

aumentando l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- dal mese di

novembre 2003 con la decisione su reclamo del 5 dicembre 2003, ha quindi inteso

lasciare invariato l'importo dell'assegno per il mese di ottobre 2003.

Questa

circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nel provvedimento

emanato su reclamo.

Comunque

anche tale rapporto giuridico è parte dell'oggetto impugnato

Visto,

poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione del 5 dicembre

2003 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.

Di

conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se gli

importi degli assegni integrativi, per il mese di ottobre 2003 e a decorrere dal

mese di novembre 2003 sono o meno corretti.

2.3. Il 1°

febbraio 2003, come visto (cfr. consid. 2.1.), sono entrate in vigore le

modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e

la nuova Laps.

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;

STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA

del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di

regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 5 dicembre 2003).

Pertanto,

nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a decorrere dal

mese di ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della nuova LAF e della Laps.

L'obiettivo

principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di

prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste,

attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle

prestazioni sociali.

La Laps è

circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è

strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio

dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola

private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni

familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni

assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è,

tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai

sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr.

art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di

una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali pag.3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag.7; Rapporto della commissione

della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

Con

l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio

degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in

considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il

calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La

LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo

dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001

concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

L'assegno

integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

L'art. 24

LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare

dell'assegno integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Relativamente

all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione,

che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della

prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:

"

L’ unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in

comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti. (cpv.1)

Se il titolare del diritto non è economicamente

indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e

fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv.2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità

parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.

3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente

dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui

condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte

dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di

riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava

dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e

l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si

sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le

persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)

Per quel

che concerne la titolarità degli assegni integrativi è utile segnalare che a

differenza della v.LAF, secondo cui se entrambi i genitori avevano la custodia

del figlio, era la madre che aveva diritto all'assegno (cfr. art. 24 cpv. 2 v.LAF),

il nuovo assetto legislativo, che non contempla più la nozione di custodia

(bensì la coabitazione con il figlio) quale condizione del diritto a tale

assegno (e all'assegno di prima infanzia), prevede che se il figlio coabita

(vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno spetta al padre o alla

madre, a dipendenza di quale dei due adempie tutti i presupposti per beneficiare

del diritto all'assegno integrativo. Ciò non esclude che se entrambi i genitori

ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto

(cfr. art. 24 cpv. 2 LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione

della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.5.).

Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento

armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della

sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro

le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti

parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di

cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro

dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore

di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere

computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito

e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre

2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le

persone con figli.

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Dal 1°

gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente

fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente

la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6

dicembre 2000).

Infine

l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in

particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato

alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al

minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-

franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi

figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per

due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio

un terzo (fr. 2'753.--).

2.4. Nella

presente fattispecie, per quanto concerne il mese di ottobre 2003, per

il quale la Cassa con decisione del 2 ottobre 2003 ha accordato a RI 1 un

assegno integrativo di fr. 410.--, va osservato che l'amministrazione ha

effettuato il calcolo basandosi sulla decisione dell'8 luglio 2003 relativa

all'assegno di fr. 597.-- dal 1° giugno 2003 (cfr. consid. 1.1., doc. 24A) e

apportando alcune modifiche concernenti unicamente determinate poste del

conteggio. Più precisamente sono stati stralciati gli importi attinenti alle

spese professionali di doppia economia domestica della moglie di fr. 560.-- e

le spese professionali del ricorrente di fr. 2'100.--. Sono, invece, state

computate le spese di gestione manutenzione di fondi, fabbricati nel comune di

domicilio di fr. 169.-- (cfr. doc. A3).

L'assicurato,

nell'atto ricorsuale e, più in particolare, nei suoi seguenti scritti al TCA,

ha contestato il mancato computo, nella decisione del 2 ottobre 2003, delle sue

spese professionali e dei costi di doppia economia domestica della moglie (cfr.

doc. III; VIII).

Come

sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno

integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito

il reddito disponibile residuale.

Infatti

il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento dà diritto (cfr. art. 11

Laps).

Il

reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della

situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del

deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Nel caso

di specie, quale reddito computabile, la Cassa, ai sensi degli art. 6 cpv. 1

lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività

dipendente della moglie del ricorrente, percepito presso il __________, di fr.

32'706.--.

Dalla

documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2003 il guadagno lordo

Considerandi

mensile, comprensivo degli assegni di base al 50% di fr. 91.50 (cfr. art. 16

cpv. 1 e 17 LAF), di __________ era di fr. 2'725.50, che calcolato su un anno

corrisponde a complessivi fr. 32'706.-- (cfr. doc. 16).

L'importo

considerato dall'amministrazione è pertanto corretto.

I

relativi contributi sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione

computati nelle spese, come pure i contributi versati per l'indennità perdita

di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 16, 16A).

A

quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del

7.

giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps

prevede che i premi dell'assicurazione malattia perdita di guadagno vadano

conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art.

8.

cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett d e f LT).

Dagli

atti risulta che tali contributi, complessivamente, corrispondono a fr.

3'401.-- (cfr. doc. 16).

La Cassa,

nel calcolo dell'assegno integrativo, ha, però, omesso di considerare i

contributi AVS/AI/IPG a carico dell'assicurato.

Essi, che

per il 2003 ammontano a fr. 425.-- (cfr. doc. 38), vanno invece computati.

Pertanto,

contrariamente a quanto conteggiato dall'amministrazione (cfr. doc. A3), a titolo

di contributi deve essere ritenuto l'ammontare di fr. 3'826.-- (fr. 3401.-- +

fr. 425.--).

2.5

Relativamente

alle asserite spese professionali del ricorrente (cfr. consid. 2.4.), va

osservato che la spesa vincolata è costituita, fra l'altro, dalle spese ai

sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a Laps;

consid. 2.3.).

Gli art.

25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività

dipendente e indipendente.

In

particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:

"

Le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio

al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio

della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)

Per le spese professionali secondo il capoverso 1

lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato. (cpv. 2)"

Giusta

l'art. 26 LT:

"

In caso di attività lucrativa indipendente sono

deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. (cpv. 1)

Sono tali segnatamente:

a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo

gli articoli 27 e 28;

b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale,

se sono state allibrate;

c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale,

a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi

versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. (cpv. 2)

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni

corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali

svizzeri o stranieri. (cpv. 3)"

Secondo

la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai

costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono

direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua

conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un

reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono

considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108

V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

L'assicurato,

nello scritto del 20 dicembre 2003 (cfr. doc. III), ha dichiarato che nel 2003

non ha potuto praticare la sua attività indipendente di muratore.

Agli atti

risulta una decisione del 21 agosto 2003 della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG, che ha annullato e sostituito un precedente provvedimento del 31

luglio 2003 e ha evaso l'opposizione dell'insorgente del 3 agosto 2003, nel

senso che è stato indicato, per il periodo di contribuzione 1 giugno - 31

dicembre 2003, un reddito aziendale di fr. 1.-- (cfr. doc. 38).

La Cassa,

del resto, nel calcolo relativo al mese di ottobre 2003 non ha computato

alcunché a titolo di reddito da attività indipendente dell'assicurato.

Pertanto,

indipendentemente dalla questione di sapere se il ricorrente ha

sufficientemente documentato le spese asserite, dato che egli non ha svolto la

sua professione nemmeno possono essere considerate, ai fini del calcolo

dell'assegno integrativo, delle spese professionali.

2.6

L'insorgente

chiede che nel calcolo si tenga conto delle mansioni compiute in relazione alla

fornitura della legna per il riscaldamento, così come di altri lavori (cfr.

doc. III). Egli, in proposito, ha allegato delle fatture riguardanti la

fornitura e il taglio della legna da ardere e il trasporto in elicottero (cfr.

doc. B2-B4), oltre a una dichiarazione del 19 dicembre 2003 di sua madre del

seguente tenore:

"

Io sottoscritta, __________, dichiaro e confermo

che l'allegata fattura concernente la fornitura e il lavoro di mano d'opera e

il trasporto di legna da ardere per la mia casa a __________ e per la stagione

invernale 2003/04 corrisponde a quanto fatturato da mio figlio __________, il

quale si incarica di ciò a sue spese, in conformità del nostro accordo in

sostituzione del pagamento in contanti dell'affitto.

Confermo che questo avviene da parecchi anni e

che continuerà anche in futuro, a dipendenza se le sue condizioni di salute le

permetteranno.

Confermo pure nuovamente il fatto che lui e sua

moglie provvedano al pagamento delle spese di gestione della casa (50%)."

(Doc. B1)

La madre

dell'assicurato, tuttavia, il 21 maggio 2003, aveva rilasciato le attestazioni

seguenti:

"

Io sottoscritta, __________, confermo che mio

figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a

disposizione gratuitamente." (Doc. 17A)

e

"

Io sottoscritta, __________, confermo che mio

figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a

disposizione gratuitamente con l'accordo di piccoli lavori di manutenzione

della casa e del giardino da parte sua." (Doc. 17)

Al

riguardo, considerando che la dichiarazione del 19 dicembre 2003, a differenza

delle due ultime citate, è stata redatta posteriormente alla decisione del 5

dicembre 2003 con cui la Cassa non ha modificato il calcolo del 2 ottobre 2003

che ha determinato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--, il TCA

ritiene che l’assicurato e la sua famiglia vivono nell’abitazione di __________

a titolo gratuito. Del resto il ricorrente medesimo, in uno scritto del 23

ottobre 2003 alla Cassa, ha ribadito di non dover pagare alcuna pigione (cfr.

doc. A9).

La

circostanza che il ricorrente e la sua famiglia vivono gratuitamente nella casa

della madre a __________ è stato pure accertato da questa Corte nella sentenza

del 6 giugno 2003 (inc. 39.2002.68) riguardante una precedente vertenza sempre

in ambito di assegni integrativi.

I lavori

e i costi menzionati dall'assicurato, in particolare quelli per la fornitura

della legna, non equivalgono, di conseguenza, a una sorta di pigione in natura.

Il

ricorrente, nello scritto del 20 dicembre 2003, ha d'altronde precisato che

dalla madre ha ricevuto dei prestiti (cfr. doc. III), per cui, verosimilmente,

i lavori effettuati per la casa e i costi sostenuti corrispondono a un rimborso

di tali mutui.

Come

rilevato nella menzionata sentenza del 6 giugno 2003, l'insorgente, vivendo

nella casa di proprietà di __________ in virtù di un contratto di comodato ai

sensi dell'art. 305 CO, deve far fronte, ex art. 307 CO, alle spese ordinarie

per la conservazione della cosa. Egli ha, invece, diritto al rimborso delle

spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.

E',

pertanto, richiamabile per analogia l'art. 5 del Regolamento

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, secondo cui:

"

La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il

proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie."

In casu,

dato che l'assicurato non paga alcuna pigione, per determinare le spese

accessorie per l'alloggio computabili si può far riferimento al valore locativo

dell'abitazione.

Dalla

documentazione agli atti risulta che la Cassa ha proceduto in tale senso. Più

precisamente, l'amministrazione, basandosi su di un calcolo effettuato

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. doc. 22), ha tenuto

conto di spese accessorie di fr. 169.-- (cfr. doc. A3), corrispondenti ai 3/4

del 15% del valore locativo di fr. 1'500.-- (cfr. doc. 22).

Secondo

la circolare del gennaio 2003 (n. 15/2003), la quale abroga la circolare n.

15/2001 del 1° febbraio 2001: "il valore locativo viene, di regola,

calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il

tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente

adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di

stima dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire

un valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio

delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare

il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure

degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali).

Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il

principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al

60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio

della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente

ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).

Quando,

ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di

mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70%

circa del valore effettivo della pigione".

Per

ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,

di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.

gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione

delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).

Le istruzioni

per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del gennaio

2003.

della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre che

"(…)

2.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in

vigore prima del 01.01.91

2.1

per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata

in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o

d'ufficio) la riduzione del valore di stima si applica:

- il 6.25% del valore di stima ufficiale del

fabbricato ridotto del

30%.

Importante: il calcolo del valore locativo

applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in

presenza della relativa decisione dell'Ufficio stima.

2.2

per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il

riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha

stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima

2.2.1

nel caso in cui il nuovo valore

locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente

si applica:

- la

percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima ufficiale

prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

e

- il 6.25% all'aumento della

stima ufficiale ridotto del 30%.

2.3

per tutti gli altri fabbricati (sono

compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91

in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte

dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

- il

6.

% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in

anni precedenti;

- il

5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni

successivi."

Tale modo

di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio

dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Nel caso

concreto dopo la morte del padre dell'insorgente, si è costituita una comunione

ereditaria composta della madre dell'assicurato, __________, di RI 1 e di sua

sorella __________. Relativamente al fondo n. 25 RFP, appartenente alla

comunione ereditaria in ragione dei 50/100, __________ ha poi acquistato la

quota-parte del figlio il 30 aprile 1999 per fr. 100.--, mediante asta pubblica

da parte dell'UEF di __________ (cfr. doc. 9; STCA del 6 giugno 2003 consid.

2.13

). Pertanto la proprietà della madre del ricorrente rappresenta i 2/3 dei

50/100 di tale particella, mentre il restante 1/3 appartiene alla figlia __________.

La

sorella dell'assicurato, tuttavia, non risulta abitare nella casa di __________.

Di conseguenza, a prescindere dai rapporti giuridici che intercorrono tra la madre

e la figlia per l'utilizzo dell'abitazione, tenuto conto comunque che

l'assicurato vive nell'abitazione a titolo gratuito, ai fini della

determinazione delle spese sostenute dal medesimo in qualità di comodatario,

computabili nel calcolo dell'assegno integrativo, va considerato l'intero

valore locativo.

Dal catastrino

fiscale del 14 aprile 2003 emerge a che il valore di stima dell'abitazione di

113mq, comprensivi del balcone (22mq) e del ripostiglio (19mq), sita sulla

particella n. 25 RFP di __________ - Sezione __________, in cui vive

l'assicurato ammonta a fr. 37'500.-- (cfr. doc. 8B).

Visto che

la revisione generale delle stime del Comune di __________ - Sezione __________

è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989 (cfr. STCA del 6 giugno 2003

inc. 39.2002.68, consid. 2.19.), per il calcolo del valore locativo si deve

applicare il tasso del 6.5% al valore di stima.

Il valore

locativo complessivo dell'abitazione di __________ è, quindi, di fr. 2'437.--

(6.5% di fr. 37'500.--).

Secondo

l'art. 5 Reg.Laps, come visto, si tiene conto, a titolo di spese accessorie,

del 15% del valore locativo.

In casu,

dunque, va considerato l'ammontare di fr. 365.-- (15% di fr. 2'437.--).

L'art. 9

cpv. 2 Laps prevede però che se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

Nella

presente fattispecie l'economia domestica è composta di quattro persone, e

meglio di __________, __________, __________ e __________ __________.

Quest'ultima

però non rientra nel calcolo degli assegni integrativi. Infatti per il

conteggio di tale assegno determinante è l'unità di riferimento costituita dal

titolare del diritto, dal coniuge o dal partner convivente, se vi sono figli in

comune, dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale, dai figli

maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (cfr. art. 4 cpv. 1

Laps).

Non

possono, quindi, essere presi in considerazione membri della famiglia di altro

grado, come per esempio i nonni, nonostante vivano con i loro figli e nipoti,

analogamente a quanto vigeva sotto la v.LAF che rinviava alla LPC (cfr. STCA

del 30 gennaio 2003 nella causa S.-G., 39.2002.8).

Pertanto

l'importo di fr. 365.-- deve essere conteggiato soltanto nella misura dei 3/4,

ovvero di fr. 274.--, corrispondenti alle parti inerenti ai coniugi __________

e alla figlia __________. La parte -1/4- relativa alla madre del ricorrente

(fr. 365.-- - fr. 274.--) non deve, invece, essere considerata.

L'importo

computato dalla Cassa di fr. 169.-- (cfr. doc. A3) non è, perciò, corretto. La

censura sollevata dall'assicurato relativamente a questo punto (cfr. doc. III;

VIII) risulta, pertanto, parzialmente fondata.

2.7

L'insorgente,

inoltre, ha contestato il mancato conteggio delle spese di doppia economia

domestica sopportate dalla moglie per i pasti consumati presso il posto di

lavoro, al __________ (cfr. doc. VIII).

Come

visto, l'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla

spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), prevede che dal reddito da attività

dipendente siano deducibili, in particolare, le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

Nel caso

in esame nel calcolo del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. A3) la Cassa ha considerato

soltanto le spese di trasporto per un importo di fr. 400.--, relativamente al

quale l'assicurato non ha formulato alcuna obiezione.

Nel

Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e

meglio dei costi per i pasti fuori domicilio l'autorità fiscale si appoggia sul

decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche del Consiglio

di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II-1993 no. s6t p. 401).

Secondo

l'art. 2 del citato decreto esecutivo

" il

contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie

al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta

con quest’ultimo."

Secondo

l’art. 4

" sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio.

La deduzione è

stabilita come segue:

a) se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale

consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.-- l'anno se i pasti di

mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori

casa;

b) se il contribuente

soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra

regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per

ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale a

dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime circostanze

sussistono tutto l'anno."

(cfr.

art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).

Oltre

alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per

esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non

consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

Secondo

la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata

deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata

sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al

domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione

è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli

permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei

contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali

optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per

la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

In genere

se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto

di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio

per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del

TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle

spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere

almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del

TA no. 47 del 20.2.85).

Infine dev'essere

rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli

importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr.

art. 10 Laps; consid. 2.3.).

Pertanto,

anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA

del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto

nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del

reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa

(RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i

pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto,

comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù

dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11

dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).

Di

conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già

conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno

considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno

(fr. 14.-- - fr. 9.--).

Dalle

attestazioni del __________ del 15 e 23 ottobre 2003, prodotte dall'assicurato,

si evince che la moglie consumava i pasti presso il datore di lavoro al prezzo

di fr. 8.-- l'uno sia per il pranzo che per la cena (cfr. doc. VIII1, VIII2).

Ai fini

del conteggio degli assegni integrativi a cui l'assicurato ha effettivamente

diritto, non va dunque applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa,

visto che la somma di fr. 8.-- versata dalla moglie per pasto è già compresa,

quale spesa usuale, nella soglia di intervento.

2.8

L'assicurato,

in uno scritto del 23 ottobre 2003 alla Cassa, ha pure asserito di dover fare

fronte ai costi attinenti alla scuola frequentata dalla figlia e alla relativa

mensa (cfr. doc. A9).

__________

è nata il 30 ottobre 1995, per cui nell'anno scolastico 2003/2004 frequentava,

verosimilmente, la terza elementare.

In primo

luogo è utile ricordare che l'art. 7 della Legge della scuola prevede che la

frequenza delle scuole pubbliche è gratuita. Il materiale scolastico è fornito

gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle

scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Le spese di trasporto e di

refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti

stabiliti dalle leggi speciali.

In

secondo luogo va rilevato che l'assegno integrativo è destinato a coprire, in

modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr.

art. 24, 25, 27 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge

sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11; Messaggio del 18

dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia, p.to 4.3.1.2.1.).

Il

relativo importo serve, quindi, anche per far fronte alle spese del genere

indicato dal ricorrente.

2.9

Per il resto

il ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle

singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dalla Cassa per il

mese di ottobre 2003.

Ora,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; per le

assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61

lett. c LPGA), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato

come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001

N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9

maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P.,

U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195;

Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis

1994.

pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali

disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Siccome

nel caso di specie l'assicurato non ha portato ulteriori elementi tali da

dimostrare l'inesattezza di altre voci del calcolo dell'amministrazione, oltre

all'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.4.) e delle spese accessorie

quale comodatario (cfr. consid. 2.5.), per il periodo dal 1° al 31 ottobre

2003, i redditi computabili, come esposto (cfr. consid. 2.4.), sono costituiti

dal reddito da attività dipendente della moglie comprensivo dell'assegno di

base di fr. 32'706.--, conformemente a quanto indicato dalla Cassa (cfr. doc.

16).

Le spese

computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr.

274.

-- e dei contributi sociali di fr. 3'826.--, importi corretti dal TCA (cfr.

consid. 2.4.; 2.5.), delle spese professionali di trasporto di fr. 400.--, del

premio della cassa malati di fr. 7'748.--, corrispondente alla somma massima

ammissibile pari all'ammontare della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. g; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003;

doc. 12-12E), delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul

reddito e sulla sostanza di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps, che a

differenza di quanto previsto sotto il regime della v. LAF, che per il calcolo

degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC, contempla le

imposte quale spesa vincolata computabile). Esse globalmente corrispondono a

fr. 12'299.--.

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)

dell'assicurato ammonta a fr. 20'407.-- (redditi computabili di fr. 32'706.-- -

spese computabili di fr. 12'299.--).

La soglia

di intervento per il 2003 della famiglia __________, formata dall'assicurato,

dalla moglie e dalla figlia __________, come riconosciuto dall'amministrazione

(cfr. doc. A3), è pari a

fr.

31'810.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700.-- per il titolare del

diritto + fr. 7'850.-- per la prima persona supplementare dell'unità di

riferimento + fr. 8'260.-- per la seconda persona supplementare dell'unità di

riferimento).

Gli

assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid.

2.3

).

In casu,

i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C;

12E).

Pertanto

la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 5'055.-- (fr. 31'810 - fr. 20'407 - fr.

6'348).

L'assicurato

ha, dunque, diritto per il mese di ottobre 2003 a un assegno integrativo

di fr. 421.-- (fr. 5'055.-- : 12 mesi).

2.10

Per quanto

attiene al periodo a partire dal mese di novembre 2003, la Cassa con

decisione su reclamo del 5 dicembre 2003 ha accordato al ricorrente un assegno

integrativo di fr. 505.--, in quanto la moglie non lavorava più presso il __________,

bensì era iscritta per il collocamento (cfr. doc. A12).

L'assicurato

sostiene, segnatamente, che analogamente al periodo precedente debbano essere

prese in considerazione le spese di trasporto, visto che la moglie, iscritta in

disoccupazione, doveva recarsi a __________ per i colloqui presso l'URC e per

le ricerche di lavoro. Inoltre egli, anche per questo lasso di tempo, ha

contestato lo stralcio delle sue spese professionali (cfr. doc. VIII).

La moglie

dell'insorgente ha, effettivamente, terminato di lavorare al __________ il 31

ottobre 2003, in concomitanza con la chiusura stagionale (cfr. doc. 27).

Essa si è

poi annunciata per il collocamento al 100% con inizio dal mese di novembre 2003

(cfr. doc. 39H; 39G).

A giusta

ragione l'amministrazione ha computato nei redditi le indennità giornaliere

percepite dall'assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal mese di

novembre 2003 (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a Laps; art. 22 lett. a LT).

L'importo

dell'indennità giornaliera lordo corrispondeva a

fr.

99.30

Inoltre

alla moglie del ricorrente veniva versato l'assegno di base intero di fr.

183.

-- mensili ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAF (cfr. doc. 39H).

Di

conseguenza l'ammontare di fr. 28'053.-- (fr. 99.30 X 21.7 X 12 mesi + fr. 183

X 12 mesi), considerato dall'amministrazione, è corretto.

Quali

contributi sociali, la Cassa ha, tuttavia, conteggiato unicamente quelli

dedotti dalle indennità di disoccupazione di fr. 2'066.-- (cfr. doc. 39H; A12),

omettendo a torto, come per il mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.4.), di

considerare i contributi AVS/AI/IPG di fr. 425.-- relativi all'assicurato (cfr.

doc. 38),

Ai fini

della determinazione dell'assegno integrativo a partire dal mese di novembre

2003, va dunque computato, a titolo di contributi sociali, l'importo di fr.

2'491.-- (fr. 2'066.-- + fr. 425.--).

2.11

Conformemente

all'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla

spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), dal reddito da attività dipendente

sono deducibili, quali spese professionali le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro.

Come

rilevato precedentemente (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza le

spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in

relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate

alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non

sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un

rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA

dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC

1990.

p. 127 consid. 3a).

Inoltre

la lista delle spese computabili - spese vincolate e spesa per l'alloggio - è

esaustiva (cfr. art. 8 e 9 Laps; consid. 2.3.). Le spese che non sono

nell'elenco non possono pertanto essere ammesse in deduzione.

Di

conseguenza i costi di trasporto sostenuti dalla moglie dell'insorgente per

recarsi alla sede dell'URC e per compiere le ricerche di lavoro, non essendo in

relazione con l'esercizio di una attività professionale, non possono essere

computati nelle spese vincolate.

2.12

Relativamente

alla censura concernente le spese professionali dell'assicurato vale quanto

esposto in merito al mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.5.).

Neppure

nel conteggio relativo all'arco di tempo dal mese di novembre 2003 vanno,

quindi, considerate le spese professionali a cui l'assicurato sostiene di dover

far fronte, bensì soltanto le spese accessorie, quale comodatario

dell'abitazione di __________, pari a fr. 274.-- (cfr. consid. 2.5.).

2.13

Non sono

state sollevate ulteriori eccezioni nemmeno riguardo al calcolo relativo al

periodo a far tempo dal mese di novembre 2003 effettuato dalla Cassa (cfr.

consid. 2.9.).

Pertanto

a partire dal mese di novembre 2003 il reddito computabile, come esposto (cfr.

consid. 2.10.), corrisponde alle indennità di disoccupazione percepite dalla

moglie del ricorrente, comprensive dell'assegno di base intero annuo di fr.

2'196.-- (cfr. consid. 2.10.), di fr. 28'053.--, conformemente a quanto

indicato dalla Cassa (cfr. doc. A12).

Le spese

computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr.

274.

-- e dei contributi sociali di fr. 2'491.--, importi corretti dal TCA (cfr.

consid. 2.12.; 2.10.), del contributo per la previdenza professionale di fr.

34.

-- (cfr. art. 2 cpv. 1bis LPP secondo cui i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e

invalidità), del premio della cassa malati di fr.

7'748.--, corrispondente alla somma massima ammissibile pari all'ammontare

della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g; art. 1 Decreto

esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi

nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003; doc. 12-12E), delle

imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza

di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps; consid. 2.9.).

Globalmente

le spese computabili ammontano a fr. 10'598.--.

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)

dell'assicurato ammonta a fr. 17'455.-- (redditi computabili di fr. 28'053.-- -

spese computabili di fr. 10'598.--).

La soglia

di intervento per la famiglia __________, come visto (cfr. consid. 2.9.), è

pari a fr. 31'810.--.

In casu,

i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C;

12E).

Pertanto

la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 8'007.-- (fr. 31'810 - fr. 17'455 - fr.

6'348).

Tale

importo è superiore rispetto a quanto considerato nella decisione del 5

dicembre 2003 (cfr. doc. A12).

Al

riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF - disposto che

è restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF -

l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli

per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare

minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto

l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni

di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del

28.

aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).

Nell'evenienza

concreta l'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo

corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr. 8'260.--importo minimo del fabbisogno per il

primo figlio, cfr. consid. 2.3., - fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).

La Cassa

ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato. Infatti

all'assicurato è stato accordato dal mese di novembre 2003 un assegno

integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-- : 12 mesi; cfr. doc. A12).

In

simili condizioni, pertanto, anche le modifiche da apportare al conteggio

relative al computo delle spese accessorie quale comodatario e all'aumento

dell'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.12., 2.10.) non hanno

nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il

provvedimento contestato già riconosce all'assicurato un assegno integrativo

dell'importo massimo erogabile.

Alla luce

di quanto esposto, relativamente al lasso di tempo a decorrere dal mese di novembre

2003, questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 5 dicembre 2003 impugnata è riformata nel senso che

all'assicurato è riconosciuto, per il mese di ottobre 2003, un assegno

integrativo di fr. 421.--.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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