39.2003.18
per l'assegno integrativo 2002 il ricorso è irricevibile (manca la decisione su reclamo). Per il 2003 l'oggetto impugnato non è solo l'AFI di novembre, bensì anche di ottobre. Applicazione della Laps
6 dicembre 2004Italiano67 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2003.18
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, TCA
Titolo:
per l'assegno integrativo 2002 il ricorso è irricevibile (manca la decisione su reclamo). Per il 2003 l'oggetto impugnato non è solo l'AFI di novembre, bensì anche di ottobre. Applicazione della Laps al calcolo dell'AFI
CALCOLO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO (AFI)
ESTENSIONE DELL'OGGETTO IMPUGNATO
IMPORTO MASSIMO AFI
IRRICEVIBILITÀ
RECLAMO
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
SOGLIA DI INTERVENTO
art. 24 LAF
art. 27 cpv. 2 LAF
art. 68 cpv. 2 LAF
art. 4 LAPS
art. 5 LAPS
art. 6 LAPS
art. 7 LAPS
art. 8 LAPS
art. 9 LAPS
art. 11 LAPS
art. 33 LAPS
art. 7 LSCU
art. 16 LT
art. 22 let. a LT
art. 25 LT
art. 26 LT
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.18
rs/sc
Lugano
6 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2003
di
RI 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2003 e la
decisione su reclamo del
5 dicembre 2003 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'8 luglio 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha accordato a RI 1 un assegno integrativo, a favore della
figlia __________ (30.10.1995), di fr. 597.-- al mese, a far tempo dal 1°
giugno 2003 (cfr. doc. 24A).
Con
ulteriore provvedimento del 2 ottobre 2003 la Cassa ha diminuito l'importo di
tale assegno a fr. 410.-- mensili, a decorrere dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc.
A3).
Nella
stessa data l'amministrazione ha, inoltre, respinto la domanda di assegno
integrativo presentata da __________ __________, moglie del ricorrente, con
effetto dal 1° aprile 2002, in quanto i redditi determinanti erano più elevati
delle spese riconosciute (cfr. doc. A5).
1.2. L'assicurato
il 3 ottobre 2003 ha contestato l'ammontare dell'assegno integrativo
riconosciutogli dal mese di ottobre 2003 con uno scritto, inviato alla Cassa,
del seguente tenore:
"
Contesto e presento ricorso alla vostra illegale
decisione del 02.10.03 (AFI) di soli fr. 410.--, quando solamente in data
08.07.2003 avete deciso e accertato l'accoglimento dell'assegno integrativo di
fr. 597.-- mensili.
Vi invito a correggere la tabella di calcolo, se
ciò non fosse il caso accetterò la vostra presa in giro ma vi invierò tutte le
fatture che io e mia moglie non siamo in grado di pagare. Chiedo di confermarmi
quanto scritto entro i prossimi 10 giorni. In caso contrario la presente vale
come ricorso al Tribunale di appello!!" (Doc. A4)
1.3. Il 4 ottobre
2003 l'interessato si è pure opposto al rifiuto di erogargli un assegno
integrativo dal mese di aprile 2002 (cfr. doc. A6).
A
motivazione della sua contestazione, indirizzata alla Cassa, l'assicurato ha
rilevato:
"
(…)
Ritengo tutto il calcolo errato e tendenzioso,
chiedo un provvedimento formale non solo per i mesi di aprile e maggio 2002 ma
anche per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2002 in quanto pur se mia
moglie ha lavorato dapprima al __________ e quindi presso la pizzeria bar __________
sempre al 50%, come ho già inviato a suo tempo tutte le giustificazioni
richieste, e ultimamente i certificati e le dichiarazioni sulla mia situazione
fisica e finanziaria durante il 2002, nonché le spese che io e mia moglie siamo
tenuti a far fronte pur non pagando affitto, nella casa di mia madre dove
viviamo.
Mi aspetto una risposta formale entro i prossimi
10 giorni, in caso contrario questo come quello datato 3.10.03 vale come
ricorso al TCA, dove dimostrerò in modo chiaro e dettagliato quanto scrivo,
presentandovi anche la fattura dei danni materiali, morali e mentali che mi
avete arrecato." (Doc. A6)
1.4. Il 21 ottobre
2003 ha avuto luogo un incontro tra la Cassa e RI 1. In tale occasione è stato
redatto un verbale del seguente tenore:
"
Opposizione del 4 ottobre 2003 contro la
decisione di rifiuto AFI del
2 ottobre 2003
Durante la discussione vengono comunicate al
signor RI 1 le modalità di calcolo che hanno portato al rifiuto dell'assegno
integrativo (decisione del 02.10.2003).
In sede di riesame abbiamo potuto accertare che
il reddito dell'attività lucrativa della moglie ammonta a fr. 18'347.-- (media
netta annua) contro i precedenti fr. 18'368.-- oggetto di contestazione.
La Cassa ha potuto accertare anche il reddito da
attività indipendente, che allo stato attuale ammonta a fr. 9'000.--, avverso i
precedenti fr. 17'000.-- considerati nel calcolo e desunti dalla precedente
tassazione 2001/2002.
Considerato come l'ammontare di fr. 9'000.--
desunto dalla dichiarazione fiscale 2003A inoltrata dal signor RI 1 non abbia
ancora valore definitivo (si attende notifica di tassazione 2003 B) si conviene
di comune accordo per la rettifica di calcolo, unicamente per i mesi di aprile
e maggio 2002, con l'impegno sottoscritto dal signor RI 1.
L'ammontare di diritto non sarà versato
all'assicurato ma sarà posto in compensazione con l'ordine di restituzione in
sospeso.
Per quanto riguarda la richiesta di un'eventuale
decisione formale alla domanda di assegno familiare a decorrere dal 01.09.2002,
si osserva che la stessa non può essere emessa in quanto presso la nostra Cassa
non figura pendente nessuna domanda in tal senso. Si precisa inoltre che per il
periodo dal 01.06.2002 al 31.08.2002 la famiglia RI 1 era residente nelle __________.
Opposizione del 03 ottobre 2003 contro la
decisione AFI del
02 ottobre 2003
Come per il caso precedente anche per la nuova
decisione in regime LAPS vengono indicate le regole che hanno portato alla
modifica del diritto dell'assegno integrativo da fr. 597.-- a fr. 410.--
mensili.
Nel caso concreto la diminuzione della
prestazione è dovuta allo stralcio delle "Altre spese professionali".
Infatti per direttiva interna le spese professionali precedentemente
riconosciute in fr. 2'100.-- annui devono essere documentate.
Alla luce di quanto precede si conviene con il
signor RI 1 di attendere, nel termine di 15 giorni, una dichiarazione del __________
dal quale risulti l'ammontare dei pasti (pranzo e cena) consumati presso
l'istituto." (Doc. A8)
1.5. Con
decisione del 5 dicembre 2003 la Cassa ha attribuito a RI 1 un assegno
integrativo di fr. 505.-- a far tempo dal mese di novembre 2003 (cfr. doc.
A12).
1.6. Il 10
dicembre 2003 l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è così
espresso:
"
con la vostra decisione del 6 giugno 2003 in
merito al mio ricorso concernente gli assegni familiari integrativi, oltre al
fatto che non è stato possibile accordare la buona fede a me e mia moglie, sono
pure emersi diversi errori e illegalità da parte della Cassa. I recenti
sviluppi mi costringono nuovamente, con le copie allegate, a presentare un
nuovo ricorso, che in questo momento non sono mentalmente in grado di formulare
in modo migliore, chiedo scusa fin da ora per la forma e il modo
d'impostazione, sperando comunque che possa essere preso in considerazione.
Ritenendomi certo che con questo ricorso la nostra buona fede non sia più messa
in discussione mi permetto al contrario di mettere in dubbio la buona fede
della Cassa stessa, infatti, con la mia situazione personale e familiare, non
posso certo negare che la prestazione accordata non sia un aiuto, a cui non
posso rinunciare qualunque sia l'ammontare, ma che con le decisioni e i modi
con cui sono state prese, sono per la mia realtà familiare un danneggiamento
non di poco conto, dal lato finanziario ma anche da quello morale. Non sarò mai
in grado di provare i dettagli che ritengo tendenziosi e quindi negativi alla
mia situazione familiare, le lungaggini e le posticipazioni, oltre alle
richieste di giustificazioni per cose già ampiamente provate, ma le domande
ancora senza una risposta esauriente anche riguardanti l'anno 2002, così come
per quanto concerne la risposta da parte del Servizio Incassi, mi costringono a
dover ricorrere a questo Lod. Tribunale, quale unica istituzione di cui ho
sempre avuto completa fiducia." (Doc. I)
L'interessato,
all'impugnativa, ha allegato dei documenti, fra cui le decisioni dell'8 luglio
2003 concernente l'assegno integrativo di fr. 597.-- dal 1° giugno 2003, del 2
ottobre 2003 relativa all'assegno integrativo di fr. 410.-- dal 1° ottobre 2003
e del 5 dicembre 2003 con cui l'importo dell'assegno è stato aumentato a fr.
505.-- dal 1° novembre 2003, oltre che al provvedimento del 2 ottobre 2003 con
cui è stata respinta la richiesta di un assegno integrativo a far tempo dal 1°
aprile 2002 (cfr. consid.1.1.; 1.3.; doc. A1; A3; A5; A12).
1.7. Questa
Corte, il 18 dicembre 2003, ha chiesto alla Cassa di indicare se ha emanato le
decisioni su reclamo in seguito alle "opposizioni" formulate da RI 1
negli scritti del 3 e 4 ottobre 2003. L'amministrazione è stata, inoltre,
invitata a inviarne una copia nel caso in cui i citati provvedimenti fossero
stati emessi o, nell'ipotesi in cui la relativa emanazione non avesse avuto
luogo, a precisare i motivi di tale omissione (cfr. doc. II).
Il 7
gennaio 2004 la Cassa ha risposto:
"
(…)
A seguito dello scritto 3 ottobre 2003, la Cassa
ha trasmesso al signor RI 1 la risposta 5 dicembre 2003 (doc. 1) nonché la
nuova decisione 5 dicembre 2003 (doc. 2), per il riconoscimento di un assegno
integrativo calcolato sulla nuova situazione finanziaria, valida dal 1°
novembre 2003 per un importo mensile di fr. 505.-- (importo massimo erogabile).
Relativamente allo scritto 4 ottobre 2003, si
precisa quanto segue:
1. in
occasione dell'incontro avvenuto in data 21 ottobre 2003, la Cassa ha fornito
all'assicurato le motivazioni secondo le quali la Cassa ha notificato la decisione
di rifiuto 2 ottobre 2003, per prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2002;
2. durante
il colloquio tuttavia, sono emersi nuovi elementi sconosciuti alla Cassa, per
cui il signor RI 1 è stato informato del fatto che la Cassa avrebbe provveduto
ad emettere le nuove decisioni, sulla base della nuova situazione e che gli
importi dovuti, sarebbero stati trattenuti in deduzione dall'importo di fr.
6'710.-- dovuto dall'assicurato in restituzione;
3. il
signor RI 1 ha sottoscritto il verbale redatto a seguito del succitato incontro
(doc. 3).
Si precisa inoltre che in occasione del colloquio
telefonico del
16 dicembre 2003, la Cassa ha nuovamente
confermato al signor RI 1 l'emissione della nuova decisione valida dal 1°
novembre 2003 e gli accertamenti in corso per l'emissione delle decisioni
valide per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 maggio 2003 (le nuove decisioni
saranno emesse nel corso del corrente mese)." (Doc. IV)
1.8. RI 1, il 20
dicembre 2003, ha precisato:
"
(…)
a causa della confusione in merito alla
formulazione del mio ricorso contro la Cassa AFI, mi sento in dovere di fornire
delle spiegazioni forse un po' più chiare. Trattandosi per principio di una
questione di fiducia, il mio proposito è effettivamente di vagliare la
correttezza di tutta la procedura, a partire dal 1° aprile 2002, e più
precisamente la contrarietà della Cassa ad erogare un assegno familiare per i
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002; ancora più importante e
delicato per me e la mia famiglia, il fatto di diminuire l'ammontare
dell'assegno da fr. 597.-- a fr. 410.-- mensili a partire dal mese di settembre
2003, calcoli che determinano pure la soglia di intervento assistenziale,
peraltro finora sempre rifiutato di cui mi rendo conto di dover fare di tutto e
di più per evitare questa assistenza, ma che senza i prestiti di mia madre non
so come avrei potuto andare avanti. Sulle spese generali e professionali ho
fornito tutti i dati e giustificativi (alcuni in ritardo per mancanza di
comprensione sulla procedura) sotto controllo dell'Agenzia comunale AVS, allo
stesso Servizio Incassi, come segnalato da questo Lod. Tribunale nel precedente
ricorso evaso in data 6 giugno 2003, quale base per calcolare il minimo
esistenziale, per cui la Cassa ha a disposizione tutti i dati possibili.
La mia attività professionale risulta essere di
muratore ma in effetti ho sempre dovuto praticare diversi generi di lavoro, ho
erroneamente dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 9'000.-- per
l'anno 2003, reddito che non ho conseguito in quanto non ho potuto praticare la
mia attività da indipendente per i clienti, ma a prescindere da ciò, ritengo
sia giusto calcolare il mio tempo di lavoro dedicato alla fornitura di legna
per il riscaldamento, così come altri lavori che non ho nemmeno calcolato, ma
che dal momento che questa è la pura realtà in cui vivo con la mia famiglia, li
ritengo come dei lavori professionali, e per questo allego una nuova
dichiarazione scritta di mia madre quale conferma, con la fattura calcolata nel
modo più esatto possibile. Devo difendermi nell'unico modo che mi sia
possibile, è anche un modo per difendermi dalla depressione e da quelle che
considero delle ingiustizie, e un modo per sentirmi meno pericoloso
internamente per la gran quantità di rabbia accumulata; anche la presunta
decisione comunicatami oggi, 18.12.03 per telefono, di voler addebitare
l'attuale assegno di fr. 505.-- all'ordine di restituzione, la dice lunga sui
modi di trattare una famiglia in difficoltà.
Lod. Tribunale, penso di non aver migliorato di
molto la confusione in merito alle mie opinioni e alla situazione generale, mi
rimetto comunque alle vostre decisioni (…)." (Doc. III)
1.9. Il doc. III
è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. V), mentre i doc. II e IV
sono stati trasmessi all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.10. Pendente
causa il TCA ha inviato all'assicurato il seguente scritto:
"
dagli atti relativi alla vertenza sopra
menzionata emerge che con decisione del 5 dicembre 2003, da lei trasmessa a
questa Corte, la Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr. 505.--
mensili a decorrere dal mese di novembre 2003 (doc. A12).
Voglia comunicarci, entro il termine di 10 giorni
dalla ricezione del presente scritto, se concorda o meno con tale importo, motivando
la sua risposta." (Doc. VII)
Il 23
gennaio 2004 RI 1 ha risposto:
"
Non concordo con la decisione AFI di accordarmi
un assegno di
fr. 505.-- per i seguenti motivi:
solamente in data 8 luglio 2003 è stato accertato
e deciso un assegno di fr. 597.--, poi subito diminuito a fr. 410.-- a causa
dello stralcio delle "altre spese professionali", che ho
immediatamente documentato con la dichiarazione del __________ dove risulta
l'ammontare dei pasti consumati presso l'istituto.
Anche le spese di trasporto non sono più state
considerate, spese che ritengo possano essere calcolate anche dopo la fine del
contratto di lavoro di mia moglie del 31 ottobre 2002, in quanto dovendosi
iscrivere alla disoccupazione, queste spese rimangono perfino in misura
maggiore, fosse solo per recarsi a __________ per i timbri, convocazioni, etc.,
e per quanto concerne le "altre spese professionali", ribadisco pure
quanto scritto in data 20.12.03 sulle mie spese "professionali"
(rifornimento legna da ardere per la stagione invernale, etc). Tutto ciò in
concomitanza con l'ufficio USSI dal momento che è mia convinzione che non ho
più niente da perdere se non fare di tutto per mantenere la buona armonia
familiare che è rimasta intatta malgrado tutto, evitando così di doverci trasferire
in un appartamento che creerebbe maggiori spese all'assistenza e non porterebbe
nessun miglioramento alla nostra attuale situazione, per questi motivi penso di
non essere in errore chiedendo di riconoscere queste spese da parte
dell'ufficio AFI e USSI." (Doc. VIII)
1.11. Con risposta
2 marzo 2004 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, osservando:
"
(…)
1. Con decisione
8 luglio 2003, la Cassa ha riconosciuto al signor RI 1, il diritto all'assegno
integrativo, valido dal 1 ° giugno 2003, per un importo mensile di fr. 597.-- (fr.
688.-- ./. fr. 91.-- quale assegno di base parziale) secondo gli elementi di
calcolo accertati presso lo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________;
2. il signor RI
1 ha presentato reclamo nel corso del mese di settembre 2003, contro la
decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI),
rivendicando il riconoscimento delle spese accessorie per il riscaldamento,
reclamo accolto.
La Cassa ha quindi dovuto procedere
al ricalcolo dell'assegno integrativo, notificando la decisione 2 ottobre 2003,
mediante la quale ha riconosciuto l'importo mensile di fr. 410.--.
Gli elementi di calcolo che sono stati modificati riguardano:
- il
riconoscimento della quota-parte, pari a fr. 169.--, per le spese accessorie di
riscaldamento;
- l'eliminazione
delle altre spese professionali di fr. 2'100.-- ( es.: acquisto attrezzi e
strumenti di lavoro, libri e riviste specializzate, abiti di lavoro, ecc.), invitando
tuttavia l'interessato a presentare eventuali giustificativi che comprovassero
le effettive spese professionali necessarie all'esercizio della professione;
- non sono
più state computate le spese di doppia economia domestica riconosciute alla moglie,
per un importo di fr. 560.--, tenuto conto di quanto dichiarato dal suo datore
di lavoro, __________, il quale ha attestato che sia il pranzo sia la cena,
venivano consumati presso la mensa, al costo di fr. 8.-- per il pranzo e fr. 8.--
per la cena. Secondo le direttive Laps, se i pasti sono consumati presso la
mensa del datore di lavoro, può essere ammessa unicamente la metà della
deduzione e soltanto nel caso in cui la riduzione non sia tale per cui il
richiedente non deve più sopportare alcuna spesa (fr. 9.-- per pasto, già
integrati nella soglia Laps);
- il signor
RI 1 ha più volte dichiarato di non più esercitare attività lucrativa e quindi
dal calcolo per la determinazione dell'assegno integrativo, è stato tolto
l'importo di fr. 9'000.--, "erroneamente dichiarato" - come da
testuali parole del signor RI 1 - all'ufficio di tassazione, con dichiarazione 2003A.
Le spese private, ripetutamente
rivendicate, dovute alle ore di lavoro ed al trasporto in elicottero per il
rifornimento della legna da ardere, al trasporto di alimenti e bibite, ai
lavori di manutenzione della casa e del giardino, al consumo di olio e gomme
per l'automobile, a lettere e francobolli, ecc., non possono sicuramente essere
considerate dalla Cassa quali "altre spese professionali", né tanto
meno quali "sostitutivo del pagamento dell'affitto", come definite
dal signor RI 1.
Si ricorda che, benché egli usufruisca
gratuitamente dell'appartamento di proprietà della madre, la Cassa ha già
computato nel calcolo, la quota-parte sia della spesa per l'alloggio (3/4), sia
delle spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di
domicilio (cfr. p.to 2);
3. a seguito
della cessazione dell'attività lucrativa esercitata dalla signora RI 1, il 31
ottobre 2003, dal 1 ° novembre 2003 la Cassa ha ricalcolato la prestazione
dovuta, stralciando le spese professionali di trasporto nonché il reddito da
attività dipendente della signora e computando l'indennità giornaliera di
disoccupazione (fr. 99.30).
Per la Laps possono essere considerate
spese professionali dei dipendenti, unicamente quelle necessarie al
conseguimento del reddito del lavoro dipendente e se in rapporto di causalità
diretta con quest'ultimo.
II riconoscimento delle suddette
spese, è quindi giustificato soltanto se esse sono legate all'esercizio di
un'attività lucrativa.
Per questo motivo, le spese sostenute
dalla signora RI 1, per le trasferte a __________, dovute all'iscrizione
all'assicurazione contro la disoccupazione, non possono essere considerate,
poiché non rientrano nelle spese professionali connesse al conseguimento di un
reddito del lavoro dipendente, come richiesto dalle disposizioni.
Conseguentemente, con decisione 5
dicembre 2003, la Cassa ha riconosciuto il diritto all'assegno integrativo, a
decorrere dal 1 ° novembre 2003, per un importo mensile di fr. 505.-- (trattasi
in ogni caso dell'importo massimo erogabile / fr. 688.-./. fr. 183.-- quale
assegno di base);
4. inoltre,
tenuto conto dei nuovi elementi, precedentemente sconosciuti alla Cassa, emersi
in occasione dell'incontro avuto con il signor RI 1 in data 21 ottobre 2003, è
stata riconsiderata la decisione di rifiuto 2 ottobre 2003, valida per il
periodo 1.4.2002 - 31.5.2003.
Gli elementi di calcolo che sono stati modificati riguardano:
- diminuzione
del reddito da attività lucrativa della moglie (fr. 18'347.-- anziché fr. 18'638.--
/ salario medio annuo);
- diminuzione
del reddito da attività indipendente del signor RI 1 (fr. 9'000.-- notificati
con dichiarazione fiscale 2003A, anziché fr. 17'000.— desunti dalla tassazione
2001/2002).
A seguito di queste modifiche, la Cassa
ha notificato al signor RI 1 le seguenti nuove decisioni: 8.1.2004 (periodo 1.4.2002-31.5.2002
/ AFI fr. 260.--), 9.1.2004 (periodo 1.9.2002-31.10.2002 / AFI fr.
17.--), 14.1.2004 (periodo 1.11.2002-30.11.2002 / AFI fr.
503.--), 15.1.2004 (periodo 1.12.2002-31.12.2002 /
rifiuto), 19.1.2004 (periodo 1.1.2003-30.4.2003 /
rifiuto), 20.1.2004 (periodo 1.5.2003-31.5.2003 / AFI fr.
174.--).
Contro la decisione 9 gennaio 2004,
valida per il periodo 1.9.2002 - 31.10.2002, il signor RI 1 ha inoltrato
direttamente alla Cassa, un "ricorso" datato 24 gennaio 2004 (ricevuto il 28 gennaio 2004), mediante il quale chiede
una rettifica, sostenendo che il salario computato nel calcolo, non corrisponde
al salario effettivamente conseguito dalla moglie (le altre decisioni non sono
state contestate).
Ora,
nel calcolo la Cassa ha computato il reddito annuo dichiarato dal datore di
lavoro, __________, pari a
fr. 21'266.--;
computando unicamente il salario conseguito dalla signora durante i mesi di
settembre ed ottobre 2002 - come sostenuto dall'assicurato - rapportato su base
annua, il reddito risulterebbe di fr. 24'185.-- (gli altri elementi di calcolo
non sono stati contestati). La decisione è quindi corretta." (Doc. XIV)
1.12. Il 18
novembre 2004 questa Corte ha chiesto alla Cassa se riguardo al provvedimento
del 9 gennaio 2004, contestato dall’assicurato, è stata emessa la relativa
decisione su reclamo (cfr. doc. XVI).
L’amministrazione,
il 23 novembre 2004, ha risposto di non avere emanato la decisione su reclamo,
in quanto allorché l’assicurato ha impugnato il provvedimento del 9 gennaio
2004, la presente procedura ricorsuale era già pendente dinanzi al TCA. Inoltre
essa ha puntualizzato che la richiesta del ricorrente avrebbe avuto quale
conseguenza la notifica di una reformatio in pejus (cfr. doc. XVII).
1.13. I doc. XVI e
XVII sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La legge
cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto
di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto
riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.
Fatti
I nuovi
disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in
vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489
segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Il nuovo
art. 68 LAF prevede che:
"
Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in
materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è
data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine
di 30 giorni dalla loro intimazione. (cpv. 1)
Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si
applica l’art. 33 Laps. (cpv. 2)"
In via di
principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (cfr. SVR
2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; DTF 117 V 93 consid. 6b;
DTF 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni, relative ad assegni
integrativi e di prima infanzia, emesse dopo il 1° febbraio 2003 sono rette,
per quanto attiene ai mezzi di impugnazione, dalla procedura enunciata all'art.
33 Laps.
Per quel
che riguarda il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua
consegna alla posta (cfr. DTF 119 V 95 consid. 4a; in riferimento alla
procedura di opposizione introdotta dalla Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), in vigore dal 1°
gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di
ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
Secondo
l'art. 33 Laps:
"
Contro le decisioni emesse in virtù della legge
e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 1)
Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1,
è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 2)
È applicabile la Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. (cpv.
3)"
Pertanto
nel caso in cui un assicurato desideri contestare una decisione concernente gli
assegni integrativi o di prima infanzia emanata dalla Cassa posteriormente al
1° febbraio 2003, deve interporre un reclamo alla stessa autorità che l'ha
pronunciata.
La
decisione su reclamo che verrà emessa, potrà essere in seguito impugnata
tramite ricorso al TCA.
Per
quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.;
DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25
consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03).
Nella
presente evenienza l'assicurato, con scritto del 3 ottobre 2003, indirizzato
alla Cassa, ha contestato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--,
accordatogli dal 1° ottobre 2003 con decisione del 2 ottobre 2003 (cfr. consid.
1.1.; 1.2.; doc. A3; A4). Inoltre con lettera del 4 ottobre 2003 alla Cassa
egli si è opposto al rifiuto, sempre del 2 ottobre 2003, di riconoscergli il
diritto a un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2002 (cfr.
consid. 1.1.; 1.3.; doc. A5; A6).
La Cassa,
il 5 dicembre 2003, ha emesso una nuova decisione, con cui ha aumentato
l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- a partire dal 1° novembre
2003 (cfr. consid. 1.5.; doc. A12).
Il 10
dicembre 2003 l'insorgente ha interposto ricorso al TCA, inviando la decisione
dell'8 luglio 2003, i due provvedimenti del 2 ottobre 2003 e la decisione del 5
dicembre 2003 (cfr. consid. 1.6.).
La Cassa,
espressamente interpellata da questa Corte, il 7 gennaio 2004, ha indicato che
la decisione del 5 dicembre 2003, con cui è stato accordato all'assicurato un
assegno integrativo di fr. 505.-- dal 1° novembre 2003, è stata emanata a
seguito dello scritto del 3 ottobre 2003 di quest'ultimo in cui ha contestato
tale ammontare e che, relativamente allo scritto del 4 ottobre 2003, con il
quale l'assicurato si è opposto al rifiuto di attribuirgli un assegno dal mese
di aprile 2002, le nuove decisioni sarebbero state emesse nel corso del mese di
gennaio 2004 (cfr. consid. 1.7.).
In simili
condizioni il TCA ritiene che il provvedimento del 5 dicembre 2003, nonostante
quale mezzo di impugnazione preveda la possibilità di reclamo alla Cassa (cfr.
doc. A12), corrisponde a una decisione su reclamo.
Il
ricorso a questo Tribunale del 10 dicembre 2003, per quanto riguarda la
decisione appena menzionata, è dunque ricevibile e il TCA entra nel merito
dell'impugnativa.
Per
quanto attiene, per contro, alle generiche obiezioni dinanzi al TCA concernenti
l'anno 2002 (cfr. doc. I), il ricorso del 10 dicembre 2003, risulta
irricevibile.
Infatti,
quando, il 10 dicembre 2003, è stata inoltrata l'impugnativa al TCA, la Cassa
non aveva ancora emesso la decisione su reclamo relativa alla decisione del 2
ottobre 2003 con la quale è stata respinta la richiesta di un assegno
integrativo a decorrere dal 1° aprile 2002, contestata dall'assicurato davanti
alla Cassa con scritto del 4 ottobre 2003 (cfr. consid. 1.3.).
Al
riguardo è utile ricordare che secondo l'art. 33 Laps l'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su
reclamo emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36;
DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105
V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 dicembre 2003 nella
causa M., C., E., F., R., U 105/03; STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4
maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Nel caso
di specie dalla risposta di causa emerge che la Cassa ha emesso delle nuove
decisioni: l'8 gennaio 2004, per il lasso di tempo dal 1° aprile al 31 maggio
2002, è stato riconosciuto all'assicurato un assegno integrativo di fr. 260.--
mensili, il 9 gennaio 2004, per l'arco di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre
2002, gli è stato accordato un assegno di fr. 17.--, il 14 gennaio 2004, per il
mese di novembre 2002, un assegno di fr. 503.-- e il 15 gennaio 2004, per il
mese di dicembre 2002, gli è stato rifiutato l'assegno (cfr. doc. XIV in fine).
L'amministrazione
ha pure indicato che l'assicurato ha contestato dinanzi alla Cassa unicamente
il provvedimento del 9 gennaio 2004 (cfr. doc. XIV in fine).
Il
ricorrente, al quale la risposta di causa è stata trasmessa l'8 marzo 2004
(cfr. doc. XV), non ha sollevato obiezioni in proposito.
Relativamente
al reclamo interposto dall’assicurato contro la decisione del 9 gennaio 2004,
va osservato che la Cassa non ha ancora emesso la relativa decisione su reclamo
e che essa ha precisato che si prospetta una reformatio in pejus (cfr. consid.
1.12.).
L’amministrazione
è, di conseguenza, invitata a pronunciarsi al più presto in merito, informando,
se del caso, previamente l’insorgente della possibilità che la censurata
decisione potrebbe essere modificata a suo sfavore e concedendogli un adeguato
termine di riflessione per eventualmente ritirare il proprio reclamo, in modo
tale da evitare la ventilata reformatio in pejus (cfr. DTF 118 V 182;
STFA del 16 dicembre 2002 nella causa M., U 8/02; STCA del 24 novembre 2003
nella causa C., 38.2003.49).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo
di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui
quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su
cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr.
STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).
La
giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il
rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione
determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del
ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa
definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché
la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il
ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla
decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di
oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413
consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella
causa F., U 222/03).
Nel caso
di specie l'oggetto impugnato include l'assegno integrativo accordato dal mese
di novembre 2003 di fr. 505.--, stabilito espressamente nella decisione su
reclamo del 5 dicembre 2003, e l'assegno integrativo di fr. 410.-- per il mese
di ottobre 2003.
In casu,
in effetti, il provvedimento del 5 dicembre 2003 è stato emesso dalla Cassa,
poiché l'assicurato ha contestato la decisione del 2 ottobre 2003 con cui gli
era stato riconosciuto il diritto a un assegno di fr. 410.- proprio a partire
dal mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 1.1., 1.2.; 1.5.).
La Cassa,
aumentando l'ammontare dell'assegno integrativo a fr. 505.-- dal mese di
novembre 2003 con la decisione su reclamo del 5 dicembre 2003, ha quindi inteso
lasciare invariato l'importo dell'assegno per il mese di ottobre 2003.
Questa
circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nel provvedimento
emanato su reclamo.
Comunque
anche tale rapporto giuridico è parte dell'oggetto impugnato
Visto,
poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione del 5 dicembre
2003 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.
Di
conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se gli
importi degli assegni integrativi, per il mese di ottobre 2003 e a decorrere dal
mese di novembre 2003 sono o meno corretti.
2.3. Il 1°
febbraio 2003, come visto (cfr. consid. 2.1.), sono entrate in vigore le
modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e
la nuova Laps.
Per
quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128
V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;
STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA
del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di
regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 5 dicembre 2003).
Pertanto,
nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a decorrere dal
mese di ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della nuova LAF e della Laps.
L'obiettivo
principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di
prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste,
attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle
prestazioni sociali.
La Laps è
circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è
strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio
dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola
private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni
familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni
assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è,
tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai
sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr.
art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di
una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali pag.3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag.7; Rapporto della commissione
della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).
Con
l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio
degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in
considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il
calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La
LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo
dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001
concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).
L'assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.
L'art. 24
LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare
dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Relativamente
all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione,
che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della
prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:
"
L’ unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv.1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv.2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente
dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui
condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte
dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le
persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)
Per quel
che concerne la titolarità degli assegni integrativi è utile segnalare che a
differenza della v.LAF, secondo cui se entrambi i genitori avevano la custodia
del figlio, era la madre che aveva diritto all'assegno (cfr. art. 24 cpv. 2 v.LAF),
il nuovo assetto legislativo, che non contempla più la nozione di custodia
(bensì la coabitazione con il figlio) quale condizione del diritto a tale
assegno (e all'assegno di prima infanzia), prevede che se il figlio coabita
(vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno spetta al padre o alla
madre, a dipendenza di quale dei due adempie tutti i presupposti per beneficiare
del diritto all'assegno integrativo. Ciò non esclude che se entrambi i genitori
ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto
(cfr. art. 24 cpv. 2 LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione
della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.5.).
Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento
armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della
sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro
le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti
parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di
cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento
superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione
primaria. (cpv. 1)
Le entrate di cui al capoverso precedente alle
quali un membro
dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore
di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere
computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito
e sulla sostanza. (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre
2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente
fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6
dicembre 2000).
Infine
l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in
particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al
minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-
franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi
figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per
due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio
un terzo (fr. 2'753.--).
2.4. Nella
presente fattispecie, per quanto concerne il mese di ottobre 2003, per
il quale la Cassa con decisione del 2 ottobre 2003 ha accordato a RI 1 un
assegno integrativo di fr. 410.--, va osservato che l'amministrazione ha
effettuato il calcolo basandosi sulla decisione dell'8 luglio 2003 relativa
all'assegno di fr. 597.-- dal 1° giugno 2003 (cfr. consid. 1.1., doc. 24A) e
apportando alcune modifiche concernenti unicamente determinate poste del
conteggio. Più precisamente sono stati stralciati gli importi attinenti alle
spese professionali di doppia economia domestica della moglie di fr. 560.-- e
le spese professionali del ricorrente di fr. 2'100.--. Sono, invece, state
computate le spese di gestione manutenzione di fondi, fabbricati nel comune di
domicilio di fr. 169.-- (cfr. doc. A3).
L'assicurato,
nell'atto ricorsuale e, più in particolare, nei suoi seguenti scritti al TCA,
ha contestato il mancato computo, nella decisione del 2 ottobre 2003, delle sue
spese professionali e dei costi di doppia economia domestica della moglie (cfr.
doc. III; VIII).
Come
sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno
integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito
il reddito disponibile residuale.
Infatti
il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento dà diritto (cfr. art. 11
Laps).
Il
reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della
situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del
deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Nel caso
di specie, quale reddito computabile, la Cassa, ai sensi degli art. 6 cpv. 1
lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività
dipendente della moglie del ricorrente, percepito presso il __________, di fr.
32'706.--.
Dalla
documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2003 il guadagno lordo
Considerandi
mensile, comprensivo degli assegni di base al 50% di fr. 91.50 (cfr. art. 16
cpv. 1 e 17 LAF), di __________ era di fr. 2'725.50, che calcolato su un anno
corrisponde a complessivi fr. 32'706.-- (cfr. doc. 16).
L'importo
considerato dall'amministrazione è pertanto corretto.
I
relativi contributi sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione
computati nelle spese, come pure i contributi versati per l'indennità perdita
di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 16, 16A).
A
quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del
7.
giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps
prevede che i premi dell'assicurazione malattia perdita di guadagno vadano
conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art.
8.
cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett d e f LT).
Dagli
atti risulta che tali contributi, complessivamente, corrispondono a fr.
3'401.-- (cfr. doc. 16).
La Cassa,
nel calcolo dell'assegno integrativo, ha, però, omesso di considerare i
contributi AVS/AI/IPG a carico dell'assicurato.
Essi, che
per il 2003 ammontano a fr. 425.-- (cfr. doc. 38), vanno invece computati.
Pertanto,
contrariamente a quanto conteggiato dall'amministrazione (cfr. doc. A3), a titolo
di contributi deve essere ritenuto l'ammontare di fr. 3'826.-- (fr. 3401.-- +
fr. 425.--).
2.5
Relativamente
alle asserite spese professionali del ricorrente (cfr. consid. 2.4.), va
osservato che la spesa vincolata è costituita, fra l'altro, dalle spese ai
sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a Laps;
consid. 2.3.).
Gli art.
25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività
dipendente e indipendente.
In
particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:
"
Le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio
al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio
della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)
Per le spese professionali secondo il capoverso 1
lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato. (cpv. 2)"
Giusta
l'art. 26 LT:
"
In caso di attività lucrativa indipendente sono
deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. (cpv. 1)
Sono tali segnatamente:
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo
gli articoli 27 e 28;
b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale,
se sono state allibrate;
c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale,
a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.
d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi
versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. (cpv. 2)
Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni
corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali
svizzeri o stranieri. (cpv. 3)"
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
L'assicurato,
nello scritto del 20 dicembre 2003 (cfr. doc. III), ha dichiarato che nel 2003
non ha potuto praticare la sua attività indipendente di muratore.
Agli atti
risulta una decisione del 21 agosto 2003 della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, che ha annullato e sostituito un precedente provvedimento del 31
luglio 2003 e ha evaso l'opposizione dell'insorgente del 3 agosto 2003, nel
senso che è stato indicato, per il periodo di contribuzione 1 giugno - 31
dicembre 2003, un reddito aziendale di fr. 1.-- (cfr. doc. 38).
La Cassa,
del resto, nel calcolo relativo al mese di ottobre 2003 non ha computato
alcunché a titolo di reddito da attività indipendente dell'assicurato.
Pertanto,
indipendentemente dalla questione di sapere se il ricorrente ha
sufficientemente documentato le spese asserite, dato che egli non ha svolto la
sua professione nemmeno possono essere considerate, ai fini del calcolo
dell'assegno integrativo, delle spese professionali.
2.6
L'insorgente
chiede che nel calcolo si tenga conto delle mansioni compiute in relazione alla
fornitura della legna per il riscaldamento, così come di altri lavori (cfr.
doc. III). Egli, in proposito, ha allegato delle fatture riguardanti la
fornitura e il taglio della legna da ardere e il trasporto in elicottero (cfr.
doc. B2-B4), oltre a una dichiarazione del 19 dicembre 2003 di sua madre del
seguente tenore:
"
Io sottoscritta, __________, dichiaro e confermo
che l'allegata fattura concernente la fornitura e il lavoro di mano d'opera e
il trasporto di legna da ardere per la mia casa a __________ e per la stagione
invernale 2003/04 corrisponde a quanto fatturato da mio figlio __________, il
quale si incarica di ciò a sue spese, in conformità del nostro accordo in
sostituzione del pagamento in contanti dell'affitto.
Confermo che questo avviene da parecchi anni e
che continuerà anche in futuro, a dipendenza se le sue condizioni di salute le
permetteranno.
Confermo pure nuovamente il fatto che lui e sua
moglie provvedano al pagamento delle spese di gestione della casa (50%)."
(Doc. B1)
La madre
dell'assicurato, tuttavia, il 21 maggio 2003, aveva rilasciato le attestazioni
seguenti:
"
Io sottoscritta, __________, confermo che mio
figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a
disposizione gratuitamente." (Doc. 17A)
e
"
Io sottoscritta, __________, confermo che mio
figlio __________ non paga affitto e che l'abitazione è stata messa a
disposizione gratuitamente con l'accordo di piccoli lavori di manutenzione
della casa e del giardino da parte sua." (Doc. 17)
Al
riguardo, considerando che la dichiarazione del 19 dicembre 2003, a differenza
delle due ultime citate, è stata redatta posteriormente alla decisione del 5
dicembre 2003 con cui la Cassa non ha modificato il calcolo del 2 ottobre 2003
che ha determinato l'importo dell'assegno integrativo di fr. 410.--, il TCA
ritiene che l’assicurato e la sua famiglia vivono nell’abitazione di __________
a titolo gratuito. Del resto il ricorrente medesimo, in uno scritto del 23
ottobre 2003 alla Cassa, ha ribadito di non dover pagare alcuna pigione (cfr.
doc. A9).
La
circostanza che il ricorrente e la sua famiglia vivono gratuitamente nella casa
della madre a __________ è stato pure accertato da questa Corte nella sentenza
del 6 giugno 2003 (inc. 39.2002.68) riguardante una precedente vertenza sempre
in ambito di assegni integrativi.
I lavori
e i costi menzionati dall'assicurato, in particolare quelli per la fornitura
della legna, non equivalgono, di conseguenza, a una sorta di pigione in natura.
Il
ricorrente, nello scritto del 20 dicembre 2003, ha d'altronde precisato che
dalla madre ha ricevuto dei prestiti (cfr. doc. III), per cui, verosimilmente,
i lavori effettuati per la casa e i costi sostenuti corrispondono a un rimborso
di tali mutui.
Come
rilevato nella menzionata sentenza del 6 giugno 2003, l'insorgente, vivendo
nella casa di proprietà di __________ in virtù di un contratto di comodato ai
sensi dell'art. 305 CO, deve far fronte, ex art. 307 CO, alle spese ordinarie
per la conservazione della cosa. Egli ha, invece, diritto al rimborso delle
spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.
E',
pertanto, richiamabile per analogia l'art. 5 del Regolamento
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, secondo cui:
"
La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il
proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie."
In casu,
dato che l'assicurato non paga alcuna pigione, per determinare le spese
accessorie per l'alloggio computabili si può far riferimento al valore locativo
dell'abitazione.
Dalla
documentazione agli atti risulta che la Cassa ha proceduto in tale senso. Più
precisamente, l'amministrazione, basandosi su di un calcolo effettuato
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. doc. 22), ha tenuto
conto di spese accessorie di fr. 169.-- (cfr. doc. A3), corrispondenti ai 3/4
del 15% del valore locativo di fr. 1'500.-- (cfr. doc. 22).
Secondo
la circolare del gennaio 2003 (n. 15/2003), la quale abroga la circolare n.
15/2001 del 1° febbraio 2001: "il valore locativo viene, di regola,
calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il
tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di
stima dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire
un valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio
delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare
il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure
degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali).
Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al
60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente
ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).
Quando,
ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di
mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70%
circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).
Le istruzioni
per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del gennaio
2003.
della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre che
"(…)
2.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in
vigore prima del 01.01.91
2.1
per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata
in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o
d'ufficio) la riduzione del valore di stima si applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della relativa decisione dell'Ufficio stima.
2.2
per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha
stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima
2.2.1
nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente
si applica:
- la
percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima ufficiale
prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
…
2.3
per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91
in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte
dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
- il
6.
% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in
anni precedenti;
- il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni
successivi."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Nel caso
concreto dopo la morte del padre dell'insorgente, si è costituita una comunione
ereditaria composta della madre dell'assicurato, __________, di RI 1 e di sua
sorella __________. Relativamente al fondo n. 25 RFP, appartenente alla
comunione ereditaria in ragione dei 50/100, __________ ha poi acquistato la
quota-parte del figlio il 30 aprile 1999 per fr. 100.--, mediante asta pubblica
da parte dell'UEF di __________ (cfr. doc. 9; STCA del 6 giugno 2003 consid.
2.13
). Pertanto la proprietà della madre del ricorrente rappresenta i 2/3 dei
50/100 di tale particella, mentre il restante 1/3 appartiene alla figlia __________.
La
sorella dell'assicurato, tuttavia, non risulta abitare nella casa di __________.
Di conseguenza, a prescindere dai rapporti giuridici che intercorrono tra la madre
e la figlia per l'utilizzo dell'abitazione, tenuto conto comunque che
l'assicurato vive nell'abitazione a titolo gratuito, ai fini della
determinazione delle spese sostenute dal medesimo in qualità di comodatario,
computabili nel calcolo dell'assegno integrativo, va considerato l'intero
valore locativo.
Dal catastrino
fiscale del 14 aprile 2003 emerge a che il valore di stima dell'abitazione di
113mq, comprensivi del balcone (22mq) e del ripostiglio (19mq), sita sulla
particella n. 25 RFP di __________ - Sezione __________, in cui vive
l'assicurato ammonta a fr. 37'500.-- (cfr. doc. 8B).
Visto che
la revisione generale delle stime del Comune di __________ - Sezione __________
è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989 (cfr. STCA del 6 giugno 2003
inc. 39.2002.68, consid. 2.19.), per il calcolo del valore locativo si deve
applicare il tasso del 6.5% al valore di stima.
Il valore
locativo complessivo dell'abitazione di __________ è, quindi, di fr. 2'437.--
(6.5% di fr. 37'500.--).
Secondo
l'art. 5 Reg.Laps, come visto, si tiene conto, a titolo di spese accessorie,
del 15% del valore locativo.
In casu,
dunque, va considerato l'ammontare di fr. 365.-- (15% di fr. 2'437.--).
L'art. 9
cpv. 2 Laps prevede però che se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
Nella
presente fattispecie l'economia domestica è composta di quattro persone, e
meglio di __________, __________, __________ e __________ __________.
Quest'ultima
però non rientra nel calcolo degli assegni integrativi. Infatti per il
conteggio di tale assegno determinante è l'unità di riferimento costituita dal
titolare del diritto, dal coniuge o dal partner convivente, se vi sono figli in
comune, dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale, dai figli
maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (cfr. art. 4 cpv. 1
Laps).
Non
possono, quindi, essere presi in considerazione membri della famiglia di altro
grado, come per esempio i nonni, nonostante vivano con i loro figli e nipoti,
analogamente a quanto vigeva sotto la v.LAF che rinviava alla LPC (cfr. STCA
del 30 gennaio 2003 nella causa S.-G., 39.2002.8).
Pertanto
l'importo di fr. 365.-- deve essere conteggiato soltanto nella misura dei 3/4,
ovvero di fr. 274.--, corrispondenti alle parti inerenti ai coniugi __________
e alla figlia __________. La parte -1/4- relativa alla madre del ricorrente
(fr. 365.-- - fr. 274.--) non deve, invece, essere considerata.
L'importo
computato dalla Cassa di fr. 169.-- (cfr. doc. A3) non è, perciò, corretto. La
censura sollevata dall'assicurato relativamente a questo punto (cfr. doc. III;
VIII) risulta, pertanto, parzialmente fondata.
2.7
L'insorgente,
inoltre, ha contestato il mancato conteggio delle spese di doppia economia
domestica sopportate dalla moglie per i pasti consumati presso il posto di
lavoro, al __________ (cfr. doc. VIII).
Come
visto, l'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla
spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), prevede che dal reddito da attività
dipendente siano deducibili, in particolare, le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
Nel caso
in esame nel calcolo del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. A3) la Cassa ha considerato
soltanto le spese di trasporto per un importo di fr. 400.--, relativamente al
quale l'assicurato non ha formulato alcuna obiezione.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e
meglio dei costi per i pasti fuori domicilio l'autorità fiscale si appoggia sul
decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche del Consiglio
di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II-1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo."
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
La deduzione è
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il contribuente
soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per
ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale a
dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine dev'essere
rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli
importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr.
art. 10 Laps; consid. 2.3.).
Pertanto,
anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA
del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto
nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del
reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa
(RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i
pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto,
comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù
dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11
dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già
conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 14.-- - fr. 9.--).
Dalle
attestazioni del __________ del 15 e 23 ottobre 2003, prodotte dall'assicurato,
si evince che la moglie consumava i pasti presso il datore di lavoro al prezzo
di fr. 8.-- l'uno sia per il pranzo che per la cena (cfr. doc. VIII1, VIII2).
Ai fini
del conteggio degli assegni integrativi a cui l'assicurato ha effettivamente
diritto, non va dunque applicata la deduzione per i costi dei pasti fuori casa,
visto che la somma di fr. 8.-- versata dalla moglie per pasto è già compresa,
quale spesa usuale, nella soglia di intervento.
2.8
L'assicurato,
in uno scritto del 23 ottobre 2003 alla Cassa, ha pure asserito di dover fare
fronte ai costi attinenti alla scuola frequentata dalla figlia e alla relativa
mensa (cfr. doc. A9).
__________
è nata il 30 ottobre 1995, per cui nell'anno scolastico 2003/2004 frequentava,
verosimilmente, la terza elementare.
In primo
luogo è utile ricordare che l'art. 7 della Legge della scuola prevede che la
frequenza delle scuole pubbliche è gratuita. Il materiale scolastico è fornito
gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle
scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Le spese di trasporto e di
refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti
stabiliti dalle leggi speciali.
In
secondo luogo va rilevato che l'assegno integrativo è destinato a coprire, in
modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr.
art. 24, 25, 27 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge
sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11; Messaggio del 18
dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, p.to 4.3.1.2.1.).
Il
relativo importo serve, quindi, anche per far fronte alle spese del genere
indicato dal ricorrente.
2.9
Per il resto
il ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle
singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dalla Cassa per il
mese di ottobre 2003.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; per le
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61
lett. c LPGA), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato
come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001
N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9
maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P.,
U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195;
Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis
1994.
pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Siccome
nel caso di specie l'assicurato non ha portato ulteriori elementi tali da
dimostrare l'inesattezza di altre voci del calcolo dell'amministrazione, oltre
all'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.4.) e delle spese accessorie
quale comodatario (cfr. consid. 2.5.), per il periodo dal 1° al 31 ottobre
2003, i redditi computabili, come esposto (cfr. consid. 2.4.), sono costituiti
dal reddito da attività dipendente della moglie comprensivo dell'assegno di
base di fr. 32'706.--, conformemente a quanto indicato dalla Cassa (cfr. doc.
16).
Le spese
computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr.
274.
-- e dei contributi sociali di fr. 3'826.--, importi corretti dal TCA (cfr.
consid. 2.4.; 2.5.), delle spese professionali di trasporto di fr. 400.--, del
premio della cassa malati di fr. 7'748.--, corrispondente alla somma massima
ammissibile pari all'ammontare della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. g; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003;
doc. 12-12E), delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul
reddito e sulla sostanza di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps, che a
differenza di quanto previsto sotto il regime della v. LAF, che per il calcolo
degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC, contempla le
imposte quale spesa vincolata computabile). Esse globalmente corrispondono a
fr. 12'299.--.
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)
dell'assicurato ammonta a fr. 20'407.-- (redditi computabili di fr. 32'706.-- -
spese computabili di fr. 12'299.--).
La soglia
di intervento per il 2003 della famiglia __________, formata dall'assicurato,
dalla moglie e dalla figlia __________, come riconosciuto dall'amministrazione
(cfr. doc. A3), è pari a
fr.
31'810.-- (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700.-- per il titolare del
diritto + fr. 7'850.-- per la prima persona supplementare dell'unità di
riferimento + fr. 8'260.-- per la seconda persona supplementare dell'unità di
riferimento).
Gli
assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid.
2.3
).
In casu,
i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C;
12E).
Pertanto
la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 5'055.-- (fr. 31'810 - fr. 20'407 - fr.
6'348).
L'assicurato
ha, dunque, diritto per il mese di ottobre 2003 a un assegno integrativo
di fr. 421.-- (fr. 5'055.-- : 12 mesi).
2.10
Per quanto
attiene al periodo a partire dal mese di novembre 2003, la Cassa con
decisione su reclamo del 5 dicembre 2003 ha accordato al ricorrente un assegno
integrativo di fr. 505.--, in quanto la moglie non lavorava più presso il __________,
bensì era iscritta per il collocamento (cfr. doc. A12).
L'assicurato
sostiene, segnatamente, che analogamente al periodo precedente debbano essere
prese in considerazione le spese di trasporto, visto che la moglie, iscritta in
disoccupazione, doveva recarsi a __________ per i colloqui presso l'URC e per
le ricerche di lavoro. Inoltre egli, anche per questo lasso di tempo, ha
contestato lo stralcio delle sue spese professionali (cfr. doc. VIII).
La moglie
dell'insorgente ha, effettivamente, terminato di lavorare al __________ il 31
ottobre 2003, in concomitanza con la chiusura stagionale (cfr. doc. 27).
Essa si è
poi annunciata per il collocamento al 100% con inizio dal mese di novembre 2003
(cfr. doc. 39H; 39G).
A giusta
ragione l'amministrazione ha computato nei redditi le indennità giornaliere
percepite dall'assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal mese di
novembre 2003 (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a Laps; art. 22 lett. a LT).
L'importo
dell'indennità giornaliera lordo corrispondeva a
fr.
99.30
Inoltre
alla moglie del ricorrente veniva versato l'assegno di base intero di fr.
183.
-- mensili ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAF (cfr. doc. 39H).
Di
conseguenza l'ammontare di fr. 28'053.-- (fr. 99.30 X 21.7 X 12 mesi + fr. 183
X 12 mesi), considerato dall'amministrazione, è corretto.
Quali
contributi sociali, la Cassa ha, tuttavia, conteggiato unicamente quelli
dedotti dalle indennità di disoccupazione di fr. 2'066.-- (cfr. doc. 39H; A12),
omettendo a torto, come per il mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.4.), di
considerare i contributi AVS/AI/IPG di fr. 425.-- relativi all'assicurato (cfr.
doc. 38),
Ai fini
della determinazione dell'assegno integrativo a partire dal mese di novembre
2003, va dunque computato, a titolo di contributi sociali, l'importo di fr.
2'491.-- (fr. 2'066.-- + fr. 425.--).
2.11
Conformemente
all'art. 25 LT, al quale rinvia l'art. 8 cpv. 1 lett. a Laps relativo alla
spesa vincolata (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), dal reddito da attività dipendente
sono deducibili, quali spese professionali le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro.
Come
rilevato precedentemente (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza le
spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in
relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate
alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non
sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un
rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA
dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC
1990.
p. 127 consid. 3a).
Inoltre
la lista delle spese computabili - spese vincolate e spesa per l'alloggio - è
esaustiva (cfr. art. 8 e 9 Laps; consid. 2.3.). Le spese che non sono
nell'elenco non possono pertanto essere ammesse in deduzione.
Di
conseguenza i costi di trasporto sostenuti dalla moglie dell'insorgente per
recarsi alla sede dell'URC e per compiere le ricerche di lavoro, non essendo in
relazione con l'esercizio di una attività professionale, non possono essere
computati nelle spese vincolate.
2.12
Relativamente
alla censura concernente le spese professionali dell'assicurato vale quanto
esposto in merito al mese di ottobre 2003 (cfr. consid. 2.5.).
Neppure
nel conteggio relativo all'arco di tempo dal mese di novembre 2003 vanno,
quindi, considerate le spese professionali a cui l'assicurato sostiene di dover
far fronte, bensì soltanto le spese accessorie, quale comodatario
dell'abitazione di __________, pari a fr. 274.-- (cfr. consid. 2.5.).
2.13
Non sono
state sollevate ulteriori eccezioni nemmeno riguardo al calcolo relativo al
periodo a far tempo dal mese di novembre 2003 effettuato dalla Cassa (cfr.
consid. 2.9.).
Pertanto
a partire dal mese di novembre 2003 il reddito computabile, come esposto (cfr.
consid. 2.10.), corrisponde alle indennità di disoccupazione percepite dalla
moglie del ricorrente, comprensive dell'assegno di base intero annuo di fr.
2'196.-- (cfr. consid. 2.10.), di fr. 28'053.--, conformemente a quanto
indicato dalla Cassa (cfr. doc. A12).
Le spese
computabili sono, invece, composte, oltre che delle spese accessorie di fr.
274.
-- e dei contributi sociali di fr. 2'491.--, importi corretti dal TCA (cfr.
consid. 2.12.; 2.10.), del contributo per la previdenza professionale di fr.
34.
-- (cfr. art. 2 cpv. 1bis LPP secondo cui i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e
invalidità), del premio della cassa malati di fr.
7'748.--, corrispondente alla somma massima ammissibile pari all'ammontare
della quota media cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g; art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003; doc. 12-12E), delle
imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza
di fr. 51.-- (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. l Laps; consid. 2.9.).
Globalmente
le spese computabili ammontano a fr. 10'598.--.
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)
dell'assicurato ammonta a fr. 17'455.-- (redditi computabili di fr. 28'053.-- -
spese computabili di fr. 10'598.--).
La soglia
di intervento per la famiglia __________, come visto (cfr. consid. 2.9.), è
pari a fr. 31'810.--.
In casu,
i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 6'348.-- (cfr. doc. 12A; 12C;
12E).
Pertanto
la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 8'007.-- (fr. 31'810 - fr. 17'455 - fr.
6'348).
Tale
importo è superiore rispetto a quanto considerato nella decisione del 5
dicembre 2003 (cfr. doc. A12).
Al
riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF - disposto che
è restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF -
l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli
per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare
minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto
l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni
di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del
28.
aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nell'evenienza
concreta l'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo
corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr. 8'260.--importo minimo del fabbisogno per il
primo figlio, cfr. consid. 2.3., - fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).
La Cassa
ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato. Infatti
all'assicurato è stato accordato dal mese di novembre 2003 un assegno
integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-- : 12 mesi; cfr. doc. A12).
In
simili condizioni, pertanto, anche le modifiche da apportare al conteggio
relative al computo delle spese accessorie quale comodatario e all'aumento
dell'importo dei contributi sociali (cfr. consid. 2.12., 2.10.) non hanno
nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il
provvedimento contestato già riconosce all'assicurato un assegno integrativo
dell'importo massimo erogabile.
Alla luce
di quanto esposto, relativamente al lasso di tempo a decorrere dal mese di novembre
2003, questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 5 dicembre 2003 impugnata è riformata nel senso che
all'assicurato è riconosciuto, per il mese di ottobre 2003, un assegno
integrativo di fr. 421.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster