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39.2004.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2004Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I. R p. 3).

2.8. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell'evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede dell'assicurato, in quanto egli

sapeva che il calcolo dell'assegno di prima infanzia era stato effettuato

tenendo in considerazione un'indennità di disoccupazione inferiore a quella a

cui avrebbe avuto in realtà diritto. Successivamente, infatti, gli sono state

riconosciute delle prestazioni più elevate. Egli avrebbe, perciò, dovuto

destinare l'importo ricevuto dalla Cassa di disoccupazione alla restituzione

dell'ammontare percepito a torto (cfr. consid. 1.4.; 12A-B; doc. III).

L'interessato,

per contro, sostiene che non poteva sapere se e quando il conteggio delle

indennità di disoccupazione sarebbe stato modificato e che comunque ha

tempestivamente informato la Cassa della modifica delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre la sua situazione

economica non permette la restituzione. Egli, visto che per alcuni mesi non ha

ricevuto il salario e in seguito ha percepito delle indennità di disoccupazione

inferiori a quelle a cui avrebbe avuto diritto, si è esposto finanziariamente,

contraendo dei debiti (cfr. consid. 1.6., doc. I; 11;13).

Per

quanto riguarda la sollecita comunicazione dell'aumento dell'importo delle

indennità di disoccupazione percepite con effetto retroattivo al 1° marzo 2003,

va osservato che effettivamente l'assicurato ha immediatamente inviato

all'amministrazione copia dei conteggi emessi dalla Cassa di disoccupazione il

28 agosto 2003, pervenutile il 2 settembre 2003 (cfr. doc. 5A-5F).

La Cassa

stessa nella decisione formale dell'11 novembre 2003 e nella decisione su

reclamo del 22 dicembre 2003 ha, del resto, indicato che l'assicurato ha

tempestivamente informato la Cassa in merito al cambiamento subentrato

nell'ammontare dell'indennità giornaliera di disoccupazione percepita (cfr.

doc. A; 12A).

2.10. Preliminarmente,

per quanto attiene all'affermazione della Cassa secondo cui la buona fede del

ricorrente va negata, poiché sapendo che il calcolo degli assegni di famiglia

era stato effettuato computando un'indennità giornaliera inferiore a quella a

cui avrebbe avuto diritto, avrebbe dovuto destinare l'importo assegnatogli a titolo

di prestazioni arretrate dall'assicurazione contro la disoccupazione al

rimborso degli assegni di famiglia percepiti a torto (cfr. consid. 1.4., 1.5.,

1.6.; doc. 12B; A; III), va osservato che il fatto che l'assicurato non abbia

utilizzato tale somma per restituire quanto ricevuto a torto dalla Cassa non è

determinante ai fini del giudizio sulla sua buona fede.

In

effetti l'insorgente doveva essere in buona fede nel momento in cui ha

percepito gli assegni di prima infanzia. In altre parole egli deve aver potuto

legittimamente credere di essere in diritto di riceverli.

Ora,

nella presente fattispecie, l'assicurato fino alla notifica dei nuovi conteggi

della Cassa di disoccupazione del 28 agosto 2003 con cui gli sono state

riconosciute delle indennità di disoccupazione arretrate dal 1° marzo al 31

agosto 2003 a seguito della modifica dell'importo del guadagno assicurato non

sapeva né se avrebbe ottenuto delle indennità di disoccupazione più elevate, né

dell'importo delle medesime, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe

sorto il suo diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

di maggiore entità. Un'eventuale comunicazione alla Cassa del semplice inoltro

di una istanza in Pretura tendente all'ottenimento dei salari non erogatigli e

dunque dell'avvio di una procedura volta alla determinazione dell'effettivo

stipendio a cui aveva diritto sarebbe poi stata irrilevante, in quanto gli

assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e

la reale sostanza (cfr. RDAT I- 2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996

pag. 267).

Pertanto,

secondo questo Tribunale, nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2003 il

ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia versatigli.

La

scritto 5 agosto 2003 del nuovo amministratore unico della ditta in cui il

ricorrente ha lavorato fino al 12 marzo 2003 (cfr. doc. G) tramite cui si è

potuto stabilire un guadagno assicurato più elevato è pure ininfluente, poiché

dallo stesso non si evince l'ammontare preciso dello stipendio dell'insorgente,

bensì unicamente la circostanza che l'assicurato dall'inizio del contratto ha

lavorato a tempo pieno e non solo tre giorni alla settimana, come invece

considerato dalla Cassa disoccupazione (cfr. doc. D).

2.11. Nel mese di

settembre 2003 il ricorrente non ha ricevuto prestazioni arretrate

dell'assicurazione contro la disoccupazione, ma ha direttamente beneficiato

delle indennità giornaliere più elevate, poiché la Cassa di disoccupazione,

avendo saputo nel mese di agosto 2003 che l'assicurato in realtà aveva lavorato

a tempo pieno presso la __________ (cfr. consid. 2.6.; doc. G), ha nel corso di

quel mese determinato la nuova indennità giornaliera sulla base del guadagno

assicurato aumentato a fr. 3'428.--, con effetto retroattivo al 13 marzo 2003

(cfr. doc. I).

Dal mese

di settembre 2003 sono state dunque versate prestazioni di disoccupazione già

adeguate.

Inoltre

occorre ribadire che la Cassa ha ricevuto i nuovi conteggi del 28 agosto 2003

della Cassa di disoccupazione il 2 settembre 2003 (cfr. doc. 5A-5F).

L'assicurato,

pertanto, ha ossequiato l'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante

(cfr. art. 30 Laps; consid. 2.3.).

L'art. 38

cpv. 3 LAF prevede che l'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al

beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli assegni

familiari.

Pertanto

è verosimile che la Cassa, quando martedì 2 settembre 2003, ha ricevuto la

comunicazione dell'assicurato relativa all'aumento delle indennità di

disoccupazione, era ormai impossibilitata a bloccare il pagamento degli assegni

per il mese di settembre 2003, che del resto poteva già essere stato

effettuato.

In ogni

caso sia il fatto che per il mese di settembre 2003 all'assicurato sia ancora

stato versato un assegno di fr. 1'933.--, che la circostanza che la decisione

concernente l'assegno di prima infanzia sia stata adeguata il 4 settembre 2003

con effetto dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 6), non sono imputabili al

ricorrente.

All'insorgente

deve, di conseguenza, essere riconosciuta la buona fede anche per il mese di settembre

2003.

2.12. Come appena

stabilito, nel caso in esame all'assicurato va riconosciuta la buona fede sia

per il periodo aprile-agosto 2003 (cfr. consid. 2.10), che per il mese di

settembre 2003 (cfr. consid. 2.11.).

Ciò non

significa tuttavia ancora che l'assicurato non debba restituire le prestazioni

indebitamente ricevute.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti posto un principio

secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione

ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle

prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo

periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una

compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Nel caso

concreto, con l'aumento del guadagno assicurato a partire dal 1° marzo 2003, la

Cassa di disoccupazione ha versato al ricorrente delle indennità giornaliere a

titolo retroattivo per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2003 di

complessivi fr. 6'078.90 (cfr. doc. P1).

Le

prestazioni arretrate dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno,

dunque, sostituito parzialmente gli assegni di prima infanzia erogati dalla

Cassa dal mese di aprile al mese di agosto 2003 per complessivi fr. 9'665.--

(fr. 1'933.-- x 5 mesi, doc. 3) e hanno comportato l'obbligo di rimborsare

parte di tali assegni (cfr. consid. 1.3.; doc. 8, 10A agli atti

dell'amministrazione).

Di

conseguenza occorre esaminare se, per il periodo da aprile ad agosto 2003,

l'onere troppo grave vada o meno negato e quindi se il condono vada o meno

escluso sulla base della giurisprudenza appena citata.

Per

rispondere a tale quesito bisogna verificare se l'importo versato dalla Cassa

di disoccupazione retroattivamente era o meno ancora disponibile al momento in

cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia, considerando che il 10

settembre 2003 è stato emesso unicamente un provvedimento informale relativo

alla restituzione, al più tardi il 2 ottobre 2003 allorché la Cassa ha emanato

il decisione formale relativa all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16

marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

A tale

fine va però considerato l'importo di fr. 5'431.-- concernente le

indennità di disoccupazione arretrate per il periodo da aprile ad agosto

2003 (fr. 6'078.90 indennità giornaliere retroattive complessive versate

per l'arco di tempo da marzo ad agosto 2003 - fr. 647.75 indennità

complementari per marzo 2003; doc. P2).

Considerandi

In

effetti gli assegni di prima infanzia sono stati attribuiti dal 1° aprile 2003

(cfr. doc. 3A).

Le

prestazioni arretrate del mese di marzo 2003 erogate dalla Cassa di

disoccupazione non hanno quindi comportato l'obbligo di restituire degli

assegni, visto che per quel mese non ne sono stati corrisposti.

Da un

accertamento effettuato da questa Corte presso il rappresentante del ricorrente

emerge che la Cassa di disoccupazione ha versato all'assicurato l'importo degli

arretrati alla fine del mese di agosto 2003. I pagamenti sono stati infatti

registrati il 28 agosto 2003 (cfr. consid. 1.8.; doc. V, VI, P1-P7).

Il TCA,

pendente causa, ha espressamente richiesto all'insorgente, tramite il suo

patrocinatore, di indicare se aveva utilizzato l'ammontare di arretrati

ricevuto dalla Cassa e, in caso affermativo, quando. E' stato specificato che

le risposte dovevano essere documentate tramite estratti bancari, ricevute.

L'assicurato non ha dato seguito a quanto domandato, limitandosi a rispondere

all'ulteriore quesito postogli, relativo alla data del versamento delle

indennità di disoccupazione a cui aveva ancora diritto (cfr. consid. 1.8.; doc.

V; VI).

Questo

Tribunale ha, pertanto, sollecitato delucidazioni al riguardo, precisando la

prima domanda posta, e meglio se il denaro era eventualmente servito, ad

esempio, per cercare di estinguere alcuni debiti (cfr. doc. VII).

L'RA 1,

il 14 giugno 2004, ha soltanto trasmesso 21 ricevute dell'UEF di __________ per

un importo complessivo di fr. 11'353.--, indicando che erano a nome di __________,

perché trattavasi di arretrati riguardanti soprattutto l'assicurazione malattia

per il periodo di convivenza precedente il matrimonio. Inoltre il patrocinatore

ha allegato copia di una ricevuta di pagamento della RC Auto, oltre a un

contratto di mutuo senza interessi, da cui risulta che il padre dell'assicurato

ha consegnato al figlio la somma di fr. 10'000.-- il 7 agosto 2003, A tale

proposito è stato segnalato che il ricorrente avrebbe ammortizzato parzialmente

il debito con fr. 4'800.-- (cfr. consid. 1.9.; doc. IX; Q1-Q23).

Le

ricevute dell'UEF e quella della RC Auto si riferiscono, però, a pagamenti

effettuati prima del versamento delle prestazioni arretrate dell'assicurazione

contro la disoccupazione, più precisamente il 13 e il 27 agosto 2003 (cfr. doc.

Q1-Q23). Riguardo all'asserito rimborso al padre della somma di fr. 4'800.--

non è poi stata menzionata la relativa data, né esso è stato minimamente

comprovato.

Al

riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV

Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z.,

P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal

1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,

art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43

LPGA).

Il

principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.

12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA

del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA

del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo

2001.

nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella

causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I

76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i

riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V

261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF

114.

V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag.

16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145;

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA

del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile

e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997,

pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

In questo contesto va ribadito che, per costante giurisprudenza,

allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il

giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare

un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF

119.

V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e

assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza

del TFA.", atti della giornata di studio del

1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8).

Alla luce

di quanto appena esposto, viste la somma di fr. 5'431.-- versata all'assicurato

alla fine del mese di agosto 2003 a titolo di indennità di disoccupazione

arretrate per il lasso di tempo da aprile ad agosto 2003 dalla Cassa di

disoccupazione, le chiare domande poste al ricorrente in ben due occasioni da

questa Corte, alle quali in prima battuta lo stesso non ha risposto e in

seguito, da una parte, ha dato delle indicazioni, relative ai pagamenti

effettuati prima della corresponsione degli arretrati, non rilevanti ai fini

della vertenza, dall'altra, è stato vago per quanto concerne il mutuo contratto

con il padre, comunque non sostanziando le sue asserzioni con alcuna prova,

contrariamente a quanto espressamente chiesto, questo Tribunale deve, dunque,

concludere che all'inizio del mese di ottobre 2003 l'ammontare di arretrati

dell'assicurazione contro la disoccupazione percepito dal ricorrente per il

periodo da aprile ad agosto 2003 era ancora a sua disposizione.

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza menzionata in precedenza (cfr. DTF 122 V

221.

= Pratique VSI 1996 pag. 267), l'onere troppo grave deve essere negato per

quanto concerne la restituzione dell'importo di fr. 5'431.-- riguardante il

lasso di tempo da aprile ad agosto 2003.

A

prescindere dalla buona fede dell'assicurato, il condono relativamente alla

somma di fr. 5'431.-- deve di conseguenza essere rifiutato.

2.13

Per quanto

attiene alla differenza di fr. 1'061.-- tra quanto richiesto in restituzione e

l'importo versato all'assicurato a titolo di indennità di disoccupazione

arretrate per l'arco di tempo da aprile ad agosto 2003 (fr. 6'492.-- - fr.

5'431.- = fr. 1'061.--), va evidenziato che essa si riferisce al mese di settembre

2003, periodo relativamente al quale il ricorrente non ha ricevuto dalla

Cassa di disoccupazione degli arretrati.

Infatti

quest'ultima, avendo saputo nel mese di agosto 2003 che l'assicurato in realtà

aveva lavorato a tempo pieno presso la __________ (cfr. consid. 2.6.; doc. G),

nel corso di quel mese ha determinato la nuova indennità giornaliera sulla base

del guadagno assicurato aumentato a fr. 3'428.-- (cfr. doc. I). A decorrere dal

mese di settembre 2003, perciò, l'insorgente ha ricevuto direttamente le

indennità di disoccupazione adeguate.

Al

ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.11.), per il mese di settembre

2003.

va riconosciuta la buona fede, avendo trasmesso immediatamente alla fine

di agosto 2003 i nuovi conteggi della Cassa di disoccupazione

all'amministrazione.

All'importo

chiesto in restituzione di fr. 1'061.--, non riferendosi poi a indennità di

disoccupazione erogate reatroattivamente che hanno sostituito assegni di prima

infanzia già versati, non va conseguentemente applicata la giurisprudenza

citata al consid. 2.12.

Pertanto

relativamente alla somma di fr. 1'061.-- può entrare in considerazione un

eventuale condono.

L'incarto

va, quindi, rinviato alla Cassa, affinché esamini sulla base dei consueti

criteri se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e se possa così

essere condonata, perlomeno, la somma di fr. 1'061.--.

2.14

Per quanto

attiene all'importo di fr. 5'431.--, che dovrà in ogni caso essere restituito

(cfr. consid. 2.12.), va rilevato che la Cassa sia nella decisione di rifiuto

del condono dell'11 novembre 2003 (cfr. doc. 12B agli atti

dell'amministrazione), che nella risposta del 10 febbraio 2004 (cfr. doc. III)

ha indicato la possibilità di concordare con la stessa una rateazione di

pagamento.

Al

riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze del

ricorrente deve essere definita con la Cassa. Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

2.15

Di regola, le

ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da

un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio

1997.

nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa

M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I

462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99

circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in

assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

Al

proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha

avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V

278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière

de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association

suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité

de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.

3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette

occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette

réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation

qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également

prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique

de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110

p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia

(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment

(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de

l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non

publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19

novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses

communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans

Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7

mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié

H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril

1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du

3.

février 1999)".

In simili

condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato,

rappresentato dall'RA 1, fr. 150.-- a titolo di ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2.- E'

riconosciuta la buona fede dell'assicurato per il mese di settembre 2003.

Di

conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la

restituzione dell'importo di fr. 1'061.-- e pronunci una nuova

decisione.

3.- Per il

lasso di tempo dal mese di aprile al mese di agosto 2003 l'assicurato deve

restituire fr. 5'431.--.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà al ricorrente la somma di fr. 150.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

5.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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