39.2004.11
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27 aprile 2005Italiano101 min
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Numero d'incarto:
39.2004.11
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, TCA
Titolo:
calcolo dell'assegno integrativo.Lo stato economico dell'assicurata è determinato al momento della domanda.La tassazione è solo un ausilio.Dagli alimenti va dedotto l'assegno di base versato alla madre.Computo delle imposte senza la prova del pagamento.Non computabile la spesa per la cura dei figli
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
CONDONO DELL'IMPOSTA
FAMIGLIA MONOPARENTALE
GRATUITO PATROCINIO
OBBLIGO DI INFORMARE
REDDITO COMPUTABILE
RIPETIBILI
SPESA COMPUTABILE
SPESA VINCOLATA
art. 285 CC
art. 11 LAF
art. 24 LAF
art. 27 LAF
art. 45 LAF
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 6 LAPS
art. 6 cpv. 1 let. a LAPS
art. 7 LAPS
art. 8 LAPS
art. 8 cpv. 1 let. a LAPS
art. 8 cpv. 1 let. b LAPS
art. 8 cpv. 1 let. g LAPS
art. 8 cpv. 1 let. l LAPS
art. 8 cpv. 2 let. a LAPS
art. 9 LAPS
art. 10 LAPS
art. 10a LAPS
art. 37 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
art. 3a LPTCA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 22 LPTCA
art. 20 LT
art. 22 let. f LT
art. 25 LT
art. 31 cpv. 2 LT
art. 32 cpv. 1 let. a LT
art. 245 LT
art. 246 LT
art. 22 cpv. 2 RLT
Raccomandata
Incarto n.
39.2004.11
rs/sc
Lugano
27 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 27 agosto
2004 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 12 marzo 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha accordato a RI 1 un assegno integrativo, a favore dei
figli __________ (__________) e __________ (__________), di fr. 868.-- al mese,
a far tempo dal 1° marzo 2003 (cfr. doc. 23).
1.2. A seguito
della revisione annuale (cfr. doc. 24) con decisione del 19 febbraio 2004, RI 1
non è più stata posta al beneficio di un assegno integrativo (cfr. doc. 31).
Nelle
condizioni personali ed economiche dell’assicurata è infatti intervenuto un cambiamento
e, meglio, il 15 dicembre 2003 è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi RI
1, la cui separazione di fatto risale al novembre 2001. Nella convenzione sugli
effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza di divorzio, è stato
convenuto, in particolare, il ritiro da parte del marito del fondo di __________
e del relativo debito, mentre all’assicurata è rimasta la proprietà di __________
e il debito per la ristrutturazione (cfr. doc. 25).
La Cassa,
dopo un colloquio telefonico intercorso con l’assicurata e aver ricevuto della
documentazione, ha riesaminato la pratica della stessa e con provvedimento
dell’8 marzo 2004 le ha concesso, a decorrere dal 1° marzo 2004, un assegno di
fr. 72.-- mensili (cfr. doc. 17).
1.3. Il 9 aprile
2004 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo contro la
citata decisione, allegando che, comprendendo il reddito da lavoro di fr.
29'900.-- anche gli assegni di base, gli stessi andrebbero decurtati
dall’importo versato dall’ex marito a titolo di alimenti per i figli. Essa ha,
poi, asserito che la sostanza non è stata correttamente computata, che nel
calcolo del fabbisogno non è stata considerata, come invece in precedenza, la
posta spese di manutenzione fabbricati, nonostante siano sempre a suo carico, e
che le spese di doppia economia domestica andavano conteggiate come nel calcolo
precedente. L’interessata ha, infine, contestato l’ammontare di fr. 20.-- computato
a titolo di imposte, in quanto troppo esiguo, quantificandole prudenzialmente invece
tale posta in fr. 1'800.-- (cfr. doc. 2).
Con il
medesimo atto l’assicurata ha, inoltre, formulato istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. 2).
1.4. Con scritto
del 18 maggio 2004 l’amministrazione ha comunicato a RI 1 che nei suoi
confronti si prospettava una reformatio in pejus e le ha fissato un termine di
20 giorni per indicare se era sua intenzione mantenere l’opposizione.
In
particolare la Cassa ha precisato che per il mese di marzo 2004 le sarebbe
stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 140.--, mentre a decorrere dal
mese di aprile 2004 di fr. 40.--, invece dell’assegno di fr. 72.-- dal 1° marzo
2004 stabilito con decisione dell’8 marzo 2004. A mente dell’amministrazione il
reddito da attività lavorativa risultava, in effetti, superiore a quello
computato e gli alimenti meno elevati. Sarebbe, comunque, stato conteggiato un
importo per le spese di gestione e manutenzione (cfr. doc. 21).
Il 15
giugno 2004 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha informato la Cassa di
mantenere il proprio reclamo del 9 aprile 2004, chiedendo di computare anche le
spese di cura per i figli che vengono affidati alla nonna materna quando lei è
al lavoro (cfr. doc. 41).
1.5. Con
decisione su reclamo del 27 agosto 2004 la Cassa ha accordato all’assicurata un
assegno integrativo di fr. 141.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 41.-- a partire
dal mese di aprile 2004 (cfr. A, doc. 46, 48).
La Cassa
ha così argomentato tale provvedimento:
"
(...)
1. A
seguito della revisione del diritto alle prestazioni, in data 21 gennaio 2004
la signora RI 1 ha inoltrato -
tramite lo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________, la nuova richiesta per ottenere il diritto
all'assegno integrativo.
2.
La Cassa ha esaminato la situazione finanziaria accertata allo sportello
regionale e, in un primo tempo, ha modificato l'importo relativo alle spese
professionali di trasporto, portandolo da fr. 6'600.-- a fr. 522.-- (costo
abbonamento arcobaleno) ed ha tolto dal calcolo le spese professionali di
doppia economia domestica di fr. 1'072.-- poiché, per le persone occupate in
misura del 50%, il riconoscimento di tale spesa non è giustificato.
Sulla base della
nuova situazione, in data 19 febbraio 2004, la Cassa ha notificato alla signora
RI 1, la decisione di rifiuto all'assegno integrativo, a decorrere dal 1° marzo
2004 (diritto precedente scaduto il 29 febbraio 2004).
3.
Successivamente, a seguito del colloquio telefonico avuto con la reclamante e
sulla base della documentazione ricevuta in data 3 marzo 2004, la Cassa ha
riesaminato la pratica.
La signora RI 1 ha
infatti sostenuto l'impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico di trasporto,
a causa degli orari di lavoro (tale affermazione è stata giustificata pure dal
suo datore di lavoro, dott. Med. __________) ed ha comunicato "(...)
faccio la spesa e porto quanto mi occorre per il pranzo con me".
La Cassa ha aderito
alla richiesta della signora intesa ad ottenere il riconoscimento delle spese
professionali di trasporto, le quali sono state così calcolate: giorni
lavorativi 104 (gg 2 x 52 settimane) x km 25.1 __________ x fr. 0.65/Km = fr.
1'696.76 x 2 andata/ritorno = fr. 3'392.52.
La spesa per la
doppia economia domestica non è stata accordata, poiché nella situazione
descritta dalla signora, tenuto conto del fatto che fr. 9.-- sono già compresi
nella soglia Laps, non si giustifica il riconoscimento di un ulteriore importo.
La Cassa ha quindi
emesso la decisione 8 marzo 2004, per il riconoscimento di un assegno
integrativo mensile di fr. 72.--.
4.
Con reclamo 9 aprile 2004 la signora RI 1 contestava la decisione 8 marzo
2004, sostenendo che nel calcolo effettuato la Cassa sarebbe incorsa in alcuni
errori e, più precisamente:
- il salario computato, poiché a
suo dire l'importo di fr. 29'900.-- comprende pure gli assegni di famiglia di
base, nonché l'importo computato a titolo di alimenti versati dal padre, poiché
esso dovrebbe essere decurtato dell'importo degli assegni già percepiti
direttamente dalla signora medesima;
- la sostanza computata, poiché di
gran lunga superata dai debiti privati ed il computo di fr. 9'000.-- quale
valore dell'automobile, in considerazione del fatto che la stessa è in leasing;
- non sono più state computate le spese di manutenzione
fabbricati;
- sono stati computati unicamente fr. 20.-- quale spesa per
le imposte;
- non è più stata computata la spesa per la doppia economia
domestica.
La signora chiedeva
dunque una rettifica del conteggio secondo i parametri evidenziati nel reclamo.
5.
Con comunicazione del 18 maggio 2004, la Cassa informava la reclamante che in base agli elementi emersi a seguito
dell'ulteriore istruttoria esperita, vi sarebbero gli estremi per una
"reformatio in pejus" della situazione. Nell'occasione la Cassa
faceva infatti osservare quanto qui di seguito esposto:
- dalla copia del conteggio
stipendio presentato dalla signora RI 1 in occasione della revisione, non
risulta che l'importo mensile di fr. 2'300.-- lordi sia comprensivo degli
assegni, il cui importo pari a fr. 183.-- è menzionato separatamente quale
"indennità senza deduzioni"; d'altro canto, sul contratto di lavoro
stipulato a novembre 2002, al punto 9.2 si legge: il salario iniziale ammonta a
fr. 2'230.-- (50%).
Il reddito
complessivo annuo ammonta dunque a fr. 29'900, senza assegni di base che vanno
calcolati in aggiunta, per un totale di f. 32'096.--.
Per contro,
l'importo dovuto dal padre quale contributo alimentare, è stato modificato in
fr. 20'604.-- fino al 31 marzo 2004 e in fr. 21'804.-- dal 1 ° aprile 2004,
così calcolato:
__________
fr. 1'000.-- - fr. 91.50 (assegni percepiti dalla madre) = fr. 908.50 x 12 =
fr. 10'902.--;
__________
fr. 900.-- - fr. 91.50 (assegni percepiti dalla madre) = fr. 808.50 x 12 = fr.
9'702.--; da aprile - compimento 6° anno di età - fr. 1'000.-- - 91.50 = fr.
908.50 x 12 = fr. 10'902.--;
- la Cassa non comprende
l'affermazione relativa al computo della sostanza, ritenuto che dalla tabella
di calcolo appare chiaramente: B) SOSTANZA computabile 0 (n.d.r.: zero), sebbene effettivamente le cifre
esposte comprendessero erroneamente l'importo di fr. 9'000.-- (cifra 451 -
Veicoli a motore e altri fattori della sostanza), ora stralciato;
- è stato aggiunto l'importo di fr.
78.-- alla cifra 302 - Spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati
in altri comuni del Cantone;
- la spesa per le imposte dovute,
può essere computata unicamente se comprovata. In mancanza delle copie delle
ricevute di pagamento attestanti la spesa realmente sostenuta, non potrà essere
computato alcun importo "a titolo prudenziale" come rivendicato dalla
reclamante;
- per quanto concerne la spesa per
la doppia economia domestica, si rimanda alle osservazioni già esposte al punto
3.
Considerato quanto
sopra, dalle nuove tabelle di calcolo - allegate - risultava dunque che l'unità
di riferimento della signora RI 1, presentava, per il mese di marzo 2004, una
lacuna di reddito Laps di fr. 1'689.-- ed il conseguente riconoscimento di un
assegno integrativo mensile di fr. 141.--; mentre dal mese di aprile 2004, la
lacuna di reddito ammontava a fr. 489.-- ciò che comportava il riconoscimento
di un assegno integrativo mensile di fr. 41.--.
6.
Con scritto del 15 giugno 2004 la reclamante confermava di mantenere comunque
il proprio reclamo, limitandosi a confermare quanto già evidenziato in
precedenza, precisando unicamente che alle spese già esposte andavano ancora
aggiunte le spese di cura per i figli, affidati alla nonna materna.
A tale proposito la
Cassa osserva che la spesa per la cura del figlio non rientra tra le spese
computabili ai sensi dell'art. 8 Laps, mentre l'entrata in vigore degli artt.
da 47a a 47e LAF (Legge sugli assegni di famiglia), relativi al rimborso della
spesa di collocamento del figlio, è sospesa (BU 2002, 496).
Pertanto anche
quest'ultima censura non merita tutela alcuna."
(Doc. A)
Inoltre
con decisione emessa sempre il 27 agosto 2004 l’autorità amministrativa ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria con estensione al gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo, in quanto non vi erano gli elementi
oggettivi tali da determinare uno stato di indigenza, la procedura non
presentava probabilità di esito favorevole e l’assistenza di un legale non era
necessaria, non presentando la fattispecie alcuna difficoltà particolare (cfr.
doc. E).
1.6. Contro la
decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, il 27 settembre
2004, ha inoltrato un tempestivo ricorso, in cui ha postulato il riconoscimento
di un assegno integrativo secondo i parametri esposti nelle proprie motivazioni
e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 per la procedura dinanzi al TCA.
Essa ha
segnatamente evidenziato:
"
(...)
1.
La ricorrente, divorziata
da signor __________, convive con i figli __________ (__________) e __________
(__________), a lei affidati dal giudice. E' stato proprio in sede di divorzio
che l'allora pretore di __________, __________, ha consigliato alla signora di
richiedere gli AFI, siccome a suo giudizio, stante la situazione economica sia
sua che dell'allora marito, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di
corrisponderle un contributo di mantenimento e lei medesima non avrebbe potuto
beneficiare di un adeguato reddito da lavoro, essendo occupata nella cura ed
educazione dei figli. Effettivamente la Cassa ha poi accolto la domanda e
calcolato l'assegno in fr. 974.- mensili.
Prove: si richiama
l'intero incarto dalla Cassa.
2.
A seguito della revisione di rito, siccome il
diritto all'AFI scadeva il 29 febbraio 2004, lo stesso è stato ricalcolato e
fissato con decisione 8 marzo 2004 in fr. 72.-. La beneficiaria ha dunque
sporto reclamo in data 7/9 aprile 2004, precisando che: il reddito da lavoro
era stato conteggiato in modo errato (fr. 29'900.- anziché fr. 27'040.-), la
sostanza non andava computata, poiché ampiamente ipotecata, non erano state
considerate le spese di manutenzione dei fabbricati, l'importo computato per le
imposte era troppo contenuto e le spese di doppia economia domestica, trasporto
e di cura dei figli non erano state computate.
Prove: c.s.
3.
Con scritto 18 maggio 2004 la Cassa,
preannunciando una reformatio in peius, ha chiesto alla qui ricorrente se
intendesse o meno mantenere il gravame, ritenuto che il suo reddito sarebbe
stato considerato al rialzo (fr.32'096.- anziché fr. 29'900.-), i contributi
versati dal padre per i figli sarebbero più alti di quanto considerato e le
spese di manutenzione degli immobili sarebbero state considerate solo in minima
parte. La signora ha confermato di volere mantenere il gravame con scritto 15
giugno 2004, specificando inoltre di far valere una posta spese di cura ed
educazione dei figli, collocati durante la sua assenza per lavoro presso la
propria madre, pari a fr.
3'000.- annui.
Prove: c.s.
4.
Tramite la decisione qui impugnata, la Cassa si è
limitata a confermare le precedenti affermazioni, aggiungendo solo una
considerazione circa le spese di cura dei figli, a suo dire non computabili ai
sensi della Laps.
Prove: c.s.
5.
La ricorrente non condivide le motivazioni della
Cassa per i seguenti motivi:
Ÿ reddito: checché ne dica la Cassa, il
salario della ricorrente ammonta a fr. 29'315.- lordi, pari a fr. 26'833.-
netti (cfr. doc. B). Tale importo comprende già gli AF, che la madre percepisce
in ragione di ½, lavorando solo
al 50%. Da detto importo va dedotta l'assicurazione perdita di salario in caso
di malattia, per cui in definitiva il salario netto mensile è di fr. 26'211.30,
pari a fr. 2'184,30 (cfr. doc. A);
Ÿ reddito da sostanza: il valore locativo
computato va corretto secondo i parametri fiscali. Dall'estratto allegato (cfr.
doc. B), risulta un valore di stima (del solo fabbricato) di fr. 20'000.-, di
cui la quota di comproprietà della ricorrente ammonta ad ¼ (fr. 5'000.-). Di conseguenza, applicando
la percentuale del 5%, ne consegue un valore locativo annuo complessivo di fr.
1'000.-, di cui fr. 250.- computabile alla signora (e non fr. 312.- come
calcolato dalla Cassa);
Ÿ la posta A)
reddito, va dunque corretta in fr. 50'169.-;
Ÿ in merito alle spese computabili, la
posta contributi di legge va corretta, tenuto conto delle deduzioni risultanti
dal certificato di salario, per complessivi fr. 2'869,70 (cfr. doc. A, e non
fr. 2'771.- come conteggiato dalla Cassa);
Ÿ la posta LPP da conteggiare ammonta a fr.
234.- annui (e non
fr. 134.- come conteggiato dalla Cassa; cfr. doc. B);
Ÿ le imposte, conteggiate in fr. 20.-, sono
manifestamente insufficienti. La Cassa si è limitata a sostenere che non
essendovi la prova del pagamento, le stesse non potrebbero essere considerate.
Nuovamente si fa presenta che il 2003 è stato anno di cosiddetto "buco
fiscale" e che la prima tassazione individuale della moglie sarà la 2003
B, non ancora emessa. Ci si deve pertanto rifare al periodo precedente e
formulare delle ipotesi, anche prudenziali, ma non si può pro-cedere come
preteso dalla Cassa, considerando soli fr. 20.-.
Considerando un imponibile di fr. 25'000.-, ciò che è
pensabile (considerando il reddito da lavoro e i contributi alimentari), ne
deriverebbe un'imposizione comunale di fr. 724,60 (moltiplicatore 95%),
cantonale di fr. 762,70 (cfr. prontuario doc. C) e federale di fr. 93,95, per
complessivi fr. 1'581,20;
Ÿ le spese di doppia economia domestica non
possono poi essere negate. A prescindere dal fatto che nel conteggio precedente
erano state considerate e nulla è cambiato, stante l'organizzazione del lavoro
della signora, che raggruppa le ore lavorative su due giorni, proprio per
conciliare con l'onere di cura ed educazione dei figli, è costretta a
pasteggiare fuori casa. Si chiede che vengano ammessi i costi dei pasti fuori
casa, per un importo medio di fr. 500 (due pasti settimanali e fr. 10.- per 52
settimane);
Ÿ la Cassa non ha considerato le spese di
cura ed educazione dei figli, cifrate dalla ricorrente in fr. 3'000.- annui,
che versa alla propria madre, ritenuto che la stessa ospita i nipoti durante
l'assenza per lavoro della figlia e assicura ai nipoti il vitto, la
sorveglianza, l'assistenza al maggiore nel disbrigo dei compiti....
Tali spese non sono
evitabili, al pari di spese necessarie per il conseguimento dell'utile ai sensi
della LT (cfr. art. 25 cpv. 1
lett. c LT), ossia ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 Laps. Non dovessero
essere tenute in considerazione, si creerebbe una situazione paradossale, per
cui una madre che effettua uno sforzo non indifferente per reinserirsi professionalmente dopo il
divorzio verrebbe penalizzata per rapporto ad una donna nella stessa
situazione, che rinuncia a conseguire un reddito e si appoggia all'aiuto
pubblico. Ciò che non può sicuramente rientrare nello spirito della legge, così
come si considerano i costi di trasporto, e di conseguenza anche la doppia
economia domestica, inevitabilmente ad una donna con a carico dei figli che devono
essere custoditi non si può non considerare il costo derivante;
Ÿ la posta C) spese computabili deve
pertanto essere corretta in fr. 33'237.-.
La ricorrente chiede dunque che il calcolo venga
effettuato tenuto dei parametri suddetti.
Prove: c.s.
6.
La ricorrente non dispone dei mezzi finanziari
sufficienti per far fronte alle spese di patrocinio e procedura. Del resto è
stata ammessa al beneficio di un AFI, ancorché contenuto, il che dimostra il
suo stato di necessità. Chiede pertanto di essere ammessa in questa sede al beneficio dell'AG, così come
ha chiesto nella sede precedente. La Cassa ha negato tale diritto (cfr. doc.
D), poiché a suo dire la signora non si troverebbe in uno stato di necessità e
poiché la reformatio in peius era stata preannunciata. Giova a tal proposito
ricordare che il giudice del divorzio medesimo, riconoscendo lo stato di
necessità, ha concesso il beneficio dell'AG, che è manifesto, tanto che la
Cassa medesima riconosce il diritto all'AFI, che ne è la conferma. Il secondo
argomento (annuncio di una reformatio in peius) non è poi pertinente. Ciò
significherebbe che ogni richiedente che si vede negare il diritto all'AFI non
ha la facoltà di chiedere la verifica del suo buon diritto all'istanza
superiore.
Prove: c.s."
(Doc. I)
1.7. L’autorità
amministrativa, nella propria risposta di causa del 20 ottobre 2004, ha
postulato il parziale accoglimento del ricorso e ha osservato:
"
(...)
La Cassa precisa che per quanto concerne i
medesimi argomenti già esposti in occasione del reclamo interposto in data 9
aprile 2004, si riconferma nella propria decisione su reclamo 27 agosto 2004.
Si evidenzia tuttavia come in occasione del
ricorso, la ricorrente produca il certificato di salario relativo all'anno 2003
(doc. B), mentre la decisione della Cassa è fondata sul certificato di salario
riguardante l'anno 2004 (cfr. doc. 15c), ritenuto che le contestate decisioni
per l'accoglimento del diritto alle prestazioni, si riferiscono all'anno 2004.
Per quanto concerne la rivendicazione riguardante
l'importo computato quale valore locativo (fatto nuovo non menzionato, in
occasione del reclamo), la Cassa ha rivisto il calcolo effettuato
precedentemente, in considerazione della documentazione prodotta in sede di
reclamo (doc. C), riscontrando che effettivamente l'importo corretto
computabile ammonta a fr. 250.-- anziché fr. 312.--.
Conseguentemente, la modifica apportata, comporta
il riconoscimento di un assegno integrativo mensile di fr. 147.-- (anziché di
fr. 141.--) per il periodo dal 1° al 31 marzo 2004 e di fr. 47.-- (anziché di
fr. 41.--) a decorrere dal 1° aprile 2004 (cfr. nuove tabelle di calcolo - doc.
51 e 52).
Per quanto riguarda la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio, la Cassa rinvia alla propria decisione 27
agosto 2004, rimasta incontestata, rimettendosi comunque al giudizio di codesta
lodevole Corte." (Doc. III)
Alla
risposta la Cassa ha allegato le due nuove tabelle di calcolo menzionate (cfr.
doc. 51, 52).
1.8. L’8 novembre
2004 l’avv. RA 1 ha confermato i contenuti del ricorso e ha puntualizzato:
"
(...)
La situazione per l'anno 2004 è la medesima che
per l'anno precedente. Per quanto riguarda invece il valore locativo, si prende
atto che la Cassa (finalmente) considera il valore giusto. Si precisa comunque
che non è vero che l'argomento è nuovo e che in ogni caso trattasi di un
conteggio che quest'ultimo avrebbe dovuto allestire motu proprio, poiché si
tratta di documenti ufficiali (fiscali). Si rileva inoltre che sugli altri
argomenti di ricorso, la Cassa nemmeno si è espressa." (Doc. V)
1.9. L’avv. RA 1,
il 19 gennaio 2005, ha sollecitato l’evasione della vertenza (cfr. doc. VII).
1.10. Il 24 gennaio
2005 il TCA ha esperito alcuni accertamenti, e meglio ha chiesto alla
patrocinatrice della ricorrente se la notifica di imposta 2003B relativa a
quest’ultima era già stata emessa e in caso di risposta affermativa di inviarne
una copia (cfr. doc. VIII); alla cassa di dettagliare il calcolo che ha
permesso di computare l’importo di fr. 3'804.-- a titolo di interessi passivi
privati e di trasmettere una copia delle nuove direttive Laps (cfr doc. IX);
all’Ufficio Stima di __________ di indicare, per quanto concerne la part. N.
332 RFD di __________, la cui ultima revisione generale delle stime è entrata
in vigore nel 1977, in che anno è entrata in vigore la stima del menzionato
immobile, che dall’estratto del Registro fondiario definitivo del mese di
gennaio 2004 risultava essere di fr. 20'000.-- per il fabbricato abitato e di
fr. 245.-- per la corte (cfr. doc. X).
L’Ufficio
Stima, il 25 gennaio 2005, ha risposto:
"
(...)
Il valore di stima del mappale no. 332 di __________
- fr. 20'000.-- per il fabbricato e fr. 245.-- per la corte - è valido a
partire dal 1. gennaio 1977, data dell'entrata in vigore della revisione
generale." (Doc. XI)
La Cassa,
il 27 gennaio 2005, ha inviato le richieste direttive Laps. Inoltre essa ha
comunicato:
"
(...)
L'importo di fr. 3'804.-- esposto a titolo di
interessi passivi nelle decisioni per il diritto all'assegno integrativo,
risulta dal conteggio rilasciato da __________, presentato dalla signora RI 1
allo sportello regionale Laps di __________ in data 21 gennaio 2004, in
occasione della presentazione della domanda per assegni (Doc. 1).
Si precisa che l'importo computato non ammonta
tuttavia a fr. 3'804.-, in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a Laps, per il
quale le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui
al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti fino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3'000.-- fr.
Nella fattispecie, l'importo computato a titolo
di spese e interessi passivi sui debiti privati, non può quindi superare i
3'312.-- fr. (cfr. tabelle di calcolo: C) SPESE computabili dichiarato
27'977
computato 27'407)." (Doc. XII)
Il 4
febbraio 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso la notifica fiscale 2003B di RI 1,
precisando che quest’ultima non intende interporre reclamo, vista la differenza
minima tra i dati notificati e quelli accertati dall’autorità fiscale (cfr.
doc. XIV, F).
1.11. La
documentazione menzionata è stata sottoposta alla Cassa, la quale è pure stata
invitata a precisare come ha calcolato l’importo di fr. 5'356.-- computato nei
conteggi degli assegni quale premio della cassa malati (cfr. doc. XV).
Il 14
febbraio 2005 l’amministrazione ha rilevato:
"
(...)
Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps, la spesa
vincolata è costituita dai premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria
contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell'importo della quota cantonale media ponderata.
L'importo di fr. 5'356.-- computato quale spesa
per la cassa malati nel calcolo per il diritto agli assegni integrativi,
corrisponde al premio medio ponderato - riconosciuto anche nel calcolo per il
sussidio - della cassa malati __________, durante l'anno 2004 (cfr. BU 43/2003
del 14 novembre 2003).
Più precisamente (considerati gli
arrotondamenti): fr. 3'524.-- per la signora RI 1 e fr. 916.-- per ciascun
figlio, ritenuto che tali importi risultavano inferiori al limite massimo
previsto dalla quota cantonale media ponderata (fr. 3'600.-- adulti con più di
25 anni e fr. 990.-- per i minorenni).
Si precisa inoltre che in considerazione del
fatto che la signora RI 1 è ora in possesso della decisione di tassazione
riferita all'anno 2003, in presenza dei giustificativi che attestino l'avvenuto
pagamento delle imposte dovute, la Cassa potrà riconsiderare il calcolo
effettuato, computando questa spesa."
(Doc. XVI)
1.12. La
patrocinatrice dell’assicurata, il 24 febbraio 2005, ha osservato:
"
(...)
- si prende atto che la Cassa accetta di rettificare la posta
imposte, solo se la signora dimostra di averle pagate. Trattasi di una
posizione errata, innanzitutto poiché le imposte, per definizione, vanno pagate
e se ciò non succede, subentra comunque una procedura d'incasso, per cui,
volente o nolente, il contribuente esborsa. In secondo luogo la contribuente
non pagherà certo la totalità del dovuto tramite un unico versamento, ma
secondo le consuete rate, come la legge le consente, ragion per cui il pretendere
la prova dell'avvenuto pagamento già ora rappresenta un abuso.
Considerato che
l'imposizione federale ammonta a fr. 152.--, quella cantonale a fr. 435.-- e
quella comunale pure, per un totale di fr. 1'022.--, l'importo mensile
computabile nelle spese ammonta a fr. 85.-- (anziché fr. 20.--);
- i premi CM computati per i figli e indicati nello scritto 14
febbraio 2005 sono sbagliati.
Alla
domanda di AG, agli atti, sono allegati i certificati relativi, da cui si
evince un premio mensile di fr. 80.30, pari a fr. 963.60 annui per ciascun
figlio (anziché fr. 916.--).
Aggiunto
all'importo computabile per la madre (fr. 3'524.--), ne consegue un totale di
fr. 5'451.20 (anziché fr. 5'356.--);
- i parametri di stima acquisiti confermano l'esattezza del valore
locativo computabile (tasso del 5%, fr. 250.-- e non 312.--, dato del resto riconosciuto
esatto dalla cassa con osservazioni 20 ottobre 2004)." (Doc. XVIII)
1.13. Il 7 marzo
2005 la Cassa ha, infine, puntualizzato:
"
(...)
Nella sua risposta all'ordinanza 8 febbraio 2005
di questo Tribunale, la Cassa ha precisato come nelle spese computabili non
sono stati considerati i premi effettivi dovuti per la Cassa malati, bensì gli
importi dei premi medi ponderati, riconosciuti anche nel calcolo per il
sussidio. La disposizione è sancita dall'art. 4 Reg. Laps, che enuncia: quale
premio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell'art. 8
cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per
la riduzione dei premi dell'assicurazione di base contro le malattie.
L'importo di fr. 3'312.-- menzionato quale
importo computato a titolo di spese ed interessi passivi privati, indicato
nella corrispondenza 27 gennaio 2005, è effettivamente errato, in quanto ancora
fondato sul reddito della sostanza di fr. 312.-- anziché di fr. 250.--.
Tenuto conto della modifica, l'importo ora
computato ammonta quindi a fr. 3'250.-- (cfr. nuove tabelle di calcolo doc. 51
e 52 trasmesse in allegato alla risposta di causa 20 ottobre 2004).
La spesa per le imposte, potrà essere computata
al momento in cui la signora RI 1 trasmetterà alla Cassa il giustificativo
attestante il primo pagamento avvenuto entro i termini concessi dal competente
ufficio ed una dichiarazione mediante la quale confermi di non aver inoltrato
domanda di condono.
La Cassa precisa inoltre che l'importo di fr.
20.-- fr. esposto a titolo di spesa per le imposte, non si riferisce
all'importo mensile considerato, come sostenuto dalla rappresentante legale,
giacché le tabelle di calcolo riportano tutti gli elementi di calcolo su base
annua; tale importo si riferisce all'imposta personale." (Doc. XXI)
1.14. Il doc. XXI è
stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XXII).
Il 15
marzo 2005 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato di non avere
particolari osservazioni da formulare, se non prendere atto della correzione a
cui ha fatto cenno la Cassa e ribadire che il debito fiscale deve essere
conteggiato integralmente, ritenuto che la sua assistita non ha domandato il
condono e non intende farlo, poiché non sembrano dati i presupposti (cfr. doc.
XXV).
1.15. Il doc. XXV è
stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. A norma
dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità
amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare
compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una
procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni
esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (cfr. DTF 127 V 94 consid.
2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF
113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
La modifica può, tuttavia, essere fatta
unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la
nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.
Infatti, in una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si
la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré
(reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et
doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).
L'Alta Corte, applicando il principio al caso di specie, ha affermato:
"
En l'espèce, la caisse de compensation, dans ses
décisions du 10 avril 1989 concernant la période de cotisations 1984/1985, n'a pas
admis la requête du recourant de fixer des cotisations moins élevées en raison
d'une augmentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part,
et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux décisions comportent
une reformatio in peius, en ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées
(du 14 novembre 1998; recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et
1985 ont été relevés. Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision
prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple
requête à l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la période
du janvier 1984 à décembre 1985 n'est pas sans objet, ce qui fait que l'annulation
de la procédure de recours concernant les périodes de cotisations 1984 et 1985
n'est pas légitime. L'instance inférieure doit en conséquence poursuivre la
procédure et doit se prononcer aussi bien sur la requête du recourant que sur celles
de la caisse de compensation (définies nouvelles décisions). Si les décisions attaquées
étaient réformées au détriment du recourant - comme c'est le cas ici - ce dernier
doit avoir la possibilité de se prononcer au préalable (art. 85 la. 2 let. d
LAVS). Pour l'assuré cela signifie deux choses: il est autorisé à exposer à l'autorité
de recours les raisons allant à l'encontre, selon son opinion, d'une reformatio
in peius. Il est ensuite en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio
in peius dont il est menacé (ATF 107 V 246)".
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo
termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché
egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC
1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF
109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
A titolo
abbondanziale questa Corte rileva che a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile nei settori delle assicurazioni
disciplinate dal diritto federale, l’assicuratore può riconsiderare una decisione
o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
In una
sentenza del 19 novembre 2003 nella causa P., 38.2003.40, il TCA ha ritenuto la
normativa cantonale conforme all’art. 53 cpv. 3 LPGA.
Nella
fattispecie, dalla risposta di causa del 20 ottobre 2004 (cfr. doc. III;
consid. 1.7.) risulta che la Cassa, a seguito delle allegazioni ricorsuali
dell’assicurata inerenti al valore locativo da conteggiare (cfr. doc. I;
consid. 1.6.), ha rivisto i calcoli effettuati precedentemente, concludendo che
l’importo corretto computabile quale valore locativo è pari a fr. 250.--,
anziché 312.--. L’amministrazione ha conseguentemente chiesto a questa Corte
che venga riconosciuto un assegno integrativo di fr. 147.-- per il mese di marzo
2004 e un assegno di fr. 47.-- a decorrere dal mese di aprile 2004, allegando
due nuove tabelle di calcolo (cfr. doc. III).
La Cassa
non ha emanato una nuova decisione su reclamo che annulla e sostituisce quella
del 27 agosto 2004, bensì si è limitata ad allestire due nuovi conteggi degli
assegni integrativi al fine di redigere la risposta di causa.
Pertanto
non è stata riesaminata la decisione impugnata davanti al TCA, ossia la
decisione su reclamo del 27 agosto 2004.
Le nuove
tabelle di calcolo dell’ottobre 2004 sono state, del resto, elaborate
semplicemente da parte della funzionaria della Cassa che ha emesso la decisione
formale dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. 17).
Ne
consegue che, in casu, i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa configurano
semplicemente una proposta indirizzata al TCA.
Questa
Corte esaminerà, quindi, se la Cassa con la decisione su reclamo del 27 agosto
2004 ha a ragione o meno accordato alla ricorrente un assegno integrativo di
fr. 141.-- per il mese di marzo 2004 e di fr. 41.-- a partire dal mese di
aprile 2004 (cfr. A, doc. 46, 48).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere, come appena visto, è la questione di sapere se gli importi degli
assegni integrativi per il mese di marzo 2004 e a decorrere dal mese di aprile
2004 sono o meno corretti.
2.3. Il 1°
febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli
assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.
Per
quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128
V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;
STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA
del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 27 agosto 2004).
Pertanto,
nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a far tempo dal
mese di marzo 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della nuova LAF e della Laps.
L'obiettivo
principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di
prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste,
attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle
prestazioni sociali.
La Laps è
circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è
strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio
dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola
private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni
familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni
assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è,
tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai
sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr.
art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di
una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione
della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).
Per
inciso va osservato che il Gran Consiglio, il 14 dicembre 2004, visto il
Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato, ha decretato che
l’applicazione della Laps è sospesa per il settore delle borse di studio, per
le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d della legge. Tale modifica è
entrata in vigore l’11 febbraio 2005 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 51; FU
102/2004 del 21 dicembre 2004 pag. 8995).
Con
l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio
degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è più possibile prendere in
considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il
calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La
LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo
dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001
concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).
L'assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.
L'art. 24
LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare
dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Relativamente
all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione,
che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della
prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:
"
L’ unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv. 1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
Fatti
I figli e i titolari del diritto maggiorenni
economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore
con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno
parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le
persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)
Per quel
che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima
infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto
legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con
il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24
LAF).
Limitatamente
all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale, è quindi
concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del
tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La
titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione,
cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria
o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).
Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento
armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della
sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro
le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti
parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di
cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento
superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione
primaria. (cpv. 1)
Le entrate di cui al capoverso precedente alle
quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che
non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la
rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito
e sulla sostanza. (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre
2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente
fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6
dicembre 2000).
Infine
l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in
particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al
minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-
franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro
figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Abbondanzialmente
giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche
della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.
5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più
precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga
all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura
del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr.
Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24
settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e
2004.
Giusta il
nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la
legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC
per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004
del 21.12.2004 pag. 9002).
2.4. Nella
presente fattispecie la Cassa con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 ha
accordato all’assicurata, a far tempo dal mese di marzo 2004, un assegno
integrativo di fr. 141.-- (cfr. consid. 1.5., doc. A, 46).
La
ricorrente ha contestato gli importi del reddito del lavoro e del valore
locativo della sua proprietà immobiliare computati. Inoltre l’assicurata ha
censurato il mancato conteggio delle spese di doppia economia domestica e delle
spese di cura e di educazione dei figli, di cui si occupa la nonna materna mentre
la stessa è al lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Come sopra
esposto (cfr. consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno
integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito
il reddito disponibile residuale.
Infatti
il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
L’art. 21
Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva
di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le
prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non
vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di
riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione
di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag.
12).
Tale
disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr.
Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.
12).
E’ invece
stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria
al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere
accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come
ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla
modifica della Laps, pag. 12).
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la
somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone
componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo
conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al
momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Alla luce
di quanto esposto, l’amministrazione per definire il redito disponibile
residuale dell’assicurata del 2004 rettamente si è basata sulle condizioni
economiche della ricorrente nel 2004, facendo capo a dati più recenti di quelli
scaturenti dalla notifica di imposta 2003B, che, del resto, è stata inviata
all’insorgente soltanto nel mese di febbraio 2005 (cfr. doc. F).
Inoltre
essa difficilmente avrebbe potuto costituire un ausilio per l’amministrazione,
visto che rispetto al periodo fiscale 2003, nella situazione personale ed
economica della ricorrente sono intervenuti dei cambiamenti.
Nel mese
di dicembre 2003, infatti, il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per
divorzio (cfr. doc. 25). Dalla convenzione relativa agli effetti accessori del
divorzio, omologata con la sentenza del 15 dicembre 2003, emerge, poi, che
l’immobile n. 1736 RFD di __________ è stato attribuito in esclusiva proprietà
all’ex coniuge, il quale è pure subingredito, in via esclusiva, nel debito
ipotecario. All’insorgente sono, invece, stati attribuiti alcuni fondi a __________
- dal 2005 Comune di __________ -, ed è subingredita, in via esclusiva, nel
relativo debito ipotecario (cfr. doc. 25).
2.5. Preliminarmente
va esaminata la correttezza del calcolo effettuato dalla Cassa facendo
riferimento alla situazione economica dell’assicurata nel mese di marzo 2004.
Nei
redditi computabili l’amministrazione, ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. a
Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività
dipendente al 50% della ricorrente percepito presso lo studio medico del Dr.
med. __________ a __________ di fr. 32'096.-- (cfr. doc. 46).
Dalla
documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2004 il guadagno lordo mensile
di RI 1 era di fr. 2'300.--, che calcolato su un anno corrisponde a complessivi
fr. 29'900.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 20, 15C).
A tale
importo va aggiunto l’ammontare relativo ai due assegni di base al 50% corrisposti
all’assicurata per i figli di complessivi fr. 183.-- al mese, pari a fr.
2'196.-- annui (cfr. art. 16 LT; art. 16 cpv. 1 e 17 LAF; doc. 20, 15C).
Globalmente,
dunque, il reddito da attività dipendente, corrisponde a fr. 32'096.—(fr.
29'900.-- + fr. 2'196.--), come considerato dall’amministrazione.
Il
certificato di salario prodotto dall’assicurata con il ricorso si riferisce al
2003 (cfr. doc. B), per cui è irrilevante nella fattispecie relativa al 2004.
Va
comunque rilevato che nell’importo lordo dello stipendio di fr. 29'315.--, risultante
da tale documento, non sono compresi gli assegni di base per i figli, a
differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall’assicurata (cfr. doc. I).
In
effetti sull’attestato, al punto attinente al salario lordo, dove è stata
indicata la somma di fr. 29'315.--, è espressamente menzionato di aggiungere tutte
le indennità correnti, eccettuati gli assegni per l’economia domestica e
per i figli.
Vi è poi
un punto relativo soltanto agli assegni per l’economia domestica e per i figli,
in cui, però, non è stato indicato alcunché (cfr. doc. B).
2.6. I contributi
sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione computati nelle spese, come
pure i contributi versati per l’indennità perdita di guadagno in caso di
malattia (cfr. doc. 46).
A
quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del
7 giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps
prevede che i premi dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno vadano
conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art.
8 cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett. d e f LT).
La Cassa
ha considerato l’importo di fr. 2'771.-- (cfr. doc. 46)., Dagli atti risulta, tuttavia,
che tali contributi, complessivamente, ammontano a fr. 2’846.-- (cfr. doc. 20;
15C). Tale importo è, del resto, stato riconosciuto dall’amministrazione nella
nuova tabella di calcolo allegata alla risposta di causa (cfr. doc. 51).
Pertanto nel calcolo dell’assegno integrativo per il mese di marzo 2004 va
computata la somma di fr. 2'846.--.
Per
quanto riguarda i contributi della previdenza professionale (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. e Laps; 32 cpv. 1 lett. d LT), dalle tavole processuali emerge che essi
ammontano a fr. 134.-- annui (cfr. doc. 20), come indicato dalla Cassa.
Occorre,
peraltro, rilevare che tale importo era stato conteggiato anche nel calcolo
relativo alla decisione formale dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. 17) e non è stato
contestato dall’assicurata nel suo reclamo (cfr. doc. 2).
2.7. Secondo i
combinati art. 6 cpv. 1 lett. a e 22 lett. f LT, a titolo di redditi
computabili vanno considerati anche gli alimenti percepiti da un assicurato in
caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti
da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.
In
concreto la Cassa ha dunque rettamente computato nel conteggio relativo
all’assegno integrativo le pensioni alimentari versate per i due figli dall’ex
marito dell’insorgente, da cui è divorziata dal 15 dicembre 2003 (cfr. doc.
25).
Dalla
convenzione sugli effetti accessori del divorzio del 18 aprile 2003 omologata
dal Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza di divorzio
emerge che l’ex marito si è impegnato a versare per ciascun figlio, a titolo di
contributi alimentari, l’importo di fr. 900.-- fino al compimento del 6° anno
di età, di fr. 1'000.-- dal 7° al 12° anno di età e fr. 1'075.-- dal 13° al 18°
anno di età.
Nella
convenzione è, inoltre, stato precisato che i contributi di mantenimento sono
comprensivi dell’assegno familiare (cfr. doc. 25).
A tale
proposito va osservato che l’art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha il
seguente tenore:
"
Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che
per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore
di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta
a detta pensione."
L’art.
285 cpv. 2 Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la
commisurazione del contributo per il mantenimento del figlio, prevede:
"
Salvo diversa disposizione del giudice, gli
assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni
per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento,
sono pagate in aggiunta al contributo".
Di
regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni
sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice
non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre
derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni
sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la
situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più
del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.).
Nel
Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli
assegni p.to 4.2.12 pag. 41-42 il Consiglio di Stato ha, in particolare,
sottolineato che:
"
Nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi
è concordanza circa la questione di sapere se gli assegni familiari debbano
essere computati nel reddito del genitore che è titolare del diritto, allo
scopo di determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato
al pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda
se il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono
che l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione
soltanto se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma
non in caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno
familiare debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore
obbligato al pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile
limitatamente al calcolo del contributo di mantenimento per il figlio e non di
quello dell'altro genitore.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale di
Appello, l'assegno familiare viene di regola dedotto dal fabbisogno del figlio
e, quindi, il contributo dovuto dal genitore obbligato al pagamento, si intende
già comprensivo degli assegni familiari (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo
alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 35-36).”
Nel caso
in esame, come visto, gli importi per gli alimenti previsti dalla convenzione
del 18 aprile 2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________
con la sentenza di divorzio, sono già comprensivi degli assegni di base (cfr.
doc. 25).
In casu
siamo, dunque, confrontati con una fattispecie in cui il Giudice, ai sensi
dell’art. 285 CCS, ha disposto diversamente dal pagamento aggiuntivo degli
assegni agli alimenti.
Dagli atti
risulta che l’assicurata percepisce due assegni di base al 50% dal suo datore
di lavoro (cfr. doc. 20, 15c).
Secondo
l’art. 11 LAF se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro
assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all’assegno in base al suo
grado di occupazione (cpv. 1). Ha diritto in via prioritaria, se il figlio
coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che
coabita con il figlio (cpv. 2 lett. a).
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LAF, poi, al genitore salariato che non ha diritto all’assegno
in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un
differenziale, ritenuto che il figlio dà diritto al massimo a un assegno
intero.
Pertanto
dalla somma mensile di fr. 1'000.--, rispettivamente di fr. 900.--,
corrispondenti agli importi stabiliti nella convenzione omologata dal
segretario Assessore della Pretura di __________ quali alimenti per i figli
comprensivi degli assegni di famiglia, a ragione la Cassa ha dedotto
l’ammontare di fr. 91.50, pari alla metà dell’importo dell’assegno di base
intero (cfr. art. 16 LAF), percepito dall’assicurata per ciascun figlio.
Di
conseguenza per il mese di marzo 2004 va tenuto conto per __________ (__________)
di pensioni alimentari dell’importo di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50),
pari a fr. 10'902.—annui, e per __________ (__________) di fr. 808.50 (fr.
900.-- - fr. 91.50), corrispondenti a fr. 9'702.-- annui (cfr. doc. 44).
Non
presta, perciò, il fianco a critiche il computo, a titolo di alimenti, di complessivi
fr. 20'604.-- (fr. 10'902.-- + fr. 9'702.--; doc. 46), somma del resto non
contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I).
2.8. II reddito
della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e art. 20
LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall’affitto,
dall’usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti
di essi (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).
Dagli
atti si evince che l’assicurata, che è domiciliata a __________, è proprietaria
di alcuni fondi a __________, e meglio per 1/4 del mappale N. 329 RFD, per 1/8
del mappale N. 330 RFD, per 1/4 del mappale N. 352 RFD e per 1/4 del mappale N.
332 RFD (cfr. doc. 7). Soltanto su quest’ultimo si erige un edificio abitativo
(cfr. doc. 7; C).
Il valore
locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è
d'altronde imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e
cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere
l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua
effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso
dell'abitazione da parte del proprietario. Anche chi non occupa o non dà in
locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore
locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario
ne possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno.
Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per
appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per
l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi.
In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso,
giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/2003 del gennaio
2003 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).
Secondo
la circolare n. 15/2003 poi: "il valore locativo viene, di regola,
calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il
tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato
dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di stima
dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio
delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare
il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure
degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali).
Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al
60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente
ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).
Quando,
ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di
mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70%
circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).
Le istruzioni
per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del
gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre
che
"
(…)
2. Nei
comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91
2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal
01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la
riduzione del valore di stima si applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della relativa decisione dell'Ufficio stima.
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha
stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente
si applica:
- la
percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima
ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91
in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte
dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
- il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in anni
precedenti;
- il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni
successivi."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Per
quanto riguarda la particella n. 332 RFD di __________ emerge dall’estratto del
Registro fondiario che il valore di stima del fabbricato abitato di 66 mq
ammonta a fr. 20'000.-- (cfr. doc. C). La parte di proprietà dell’assicurata è
di ¼, per cui il relativo valore di stima corrisponde a fr. 5'000.--.
L’Ufficio
stima di __________ ha precisato che tale valore è valido dal 1977 quando è
entrata in vigore per __________ la revisione generale delle stime (cfr. doc.
XI; consid. 1.10.).
Di
conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del
6.5% al valore di stima e non del 5% come indicato dall’assicurata (cfr. doc.
I).
Il valore
locativo della parte del fondo N. 332 RFD di __________ appartenente all’insorgente
è, quindi, di fr. 325.-- (6.5% di fr. 5'000.--), contrariamente sia a quanto
conteggiato dalla Cassa (fr. 312.--; cfr. doc. 46), che a quanto allegato
dall’assicurata (fr. 250.--, cfr. doc. I).
2.9. L’art. 8 cpv.
1 lett. a Laps prevede quali spese computabili le spese ai sensi degli art.
25-31 LT.
L’art. 31
cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili.
Inoltre
secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps, combinato con l’art. 32 cpv. 1 lett. a LT,
anche gli interessi ipotecari vengono considerati quale spesa computabile.
La spese
di manutenzione e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino all’importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT,
maggiorato di fr. 3'000.-- (art. 6 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5221 del
13 marzo 2002 pag. 14).
In linea
di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e
amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare
l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione
della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese
(cfr. art. 31 cpv. 4 LT; CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316
del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo
RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides
et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/2003 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso
di specie l’edificazione della costruzione risale a prima del 1994 (cfr.
consid. 2.8.; doc. C). A titolo di spese di manutenzione del fabbricato va,
dunque, considerato l’importo di fr. 81.-- (25% del valore locativo di fr.
325.--).
Dagli
atti emerge che l’assicurata deve far fronte al pagamento di interessi
ipotecari (cfr. doc. 10).
Per il
2004 essi ammontano a fr. 3'804.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 10,
46).
Tuttavia,
come precisato sopra e come evidenziato, peraltro, anche dall’amministrazione
(cfr. doc. XII; consid. 1.10.), gli interessi ipotecari e le spese di
manutenzione sono deducibili nella misura massima del reddito della sostanza
stessa, maggiorati di fr. 3'000.--.
In casu,
quindi, l’importo massimo computabile corrisponde a fr. 3'325.-- (valore
locativo di fr. 325.-- + fr. 3’000.--).
A titolo
di interessi ipotecari va conseguentemente conteggiato l’ammontare di fr.
3'244.-- (fr. 3'325.-- - fr. 81.-- spese di manutenzione forfetarie).
2.10. Come visto (cfr.
consid. 2.3.), l’art. 9 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata
fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da più di due
persone come quella dell’assicurata - composta della stessa e dei due figli -,
pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%, ossia
a fr. 16'560.-- (fr. 13'800.-- + 20% di fr. 13'800.--).
Ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali :
"
La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il
proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie."
Nell’evenienza
concreta la pigione netta è di fr. 10'800.-- (cfr. doc. 11) che, maggiorata del
15% per le spese accessorie, corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr.
12'420.--.
Tale
importo è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 16'560.--, per cui va
computato integralmente, come effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 46).
2.11. Relativamente
alle spese professionali della ricorrente, va osservato che la spesa vincolata
è costituita, fra l'altro, come già evidenziato (cfr. consid. 2.9.), dalle
spese ai sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. a Laps; consid. 2.3.).
Gli art.
25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività
dipendente e indipendente.
In
particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:
"
Le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio
al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio
della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)
Per le spese professionali secondo il capoverso 1
lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato. (cpv. 2)"
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e
meglio i costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, l'autorità fiscale
si appoggia sul decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II 1993 no. 6t p.
401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
b) Per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera
(cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr.
700.—l’anno;
c) Per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile; (cpv. 1)
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 14.-- al giorno o fr. 3’000.-- l'anno; cpv. 3)."
A titolo
di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per
l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in
linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure
l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima
fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53).
Secondo l’art. 4 del decreto esecutivo
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
La deduzione è
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale
a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine
dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa
riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del
fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.).
Pertanto,
anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA
del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto
nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del
reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa
(RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i
pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto,
comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art.
11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11 dicembre 1997
nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già
conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 14.-- - fr. 9.--).
Nel caso
di specie l’assicurata, che abita a __________, lavora a __________ due giorni
alla settimana presso lo studio medico del Dr. med. __________, dalle ore 7.45
fino alle 19.00/20.00, quando terminano le consultazioni (doc. 36). Essa si
reca al posto di lavoro con la propria automobile. Il Dr. med. __________ ha
attestato che l’orario di lavoro varia a seconda della mole di lavoro
giornaliero e che non può essere stabilito anticipatamente (cfr. doc. 36).
La Cassa,
in simili condizioni, ha pertanto correttamente tenuto conto dei costi di un
autoveicolo privato, e meglio di fr. 3'394.-- (Km 25.1 X 2 giorni X 52
settimane X fr. 0.65 X 2 volte al giorno – andata e ritorno; cfr. doc. 38; A).
Vista l’irregolarità degli orari, considerare l’uso del mezzo privato appare,
in effetti, nel caso concreto la soluzione più adatta e ragionevole.
L’assicurata
ha contestato il mancato computo delle spese di doppia economia domestica (cfr.
doc. I, consid. 1.6.).
Dagli
atti di causa risulta che la ricorrente consuma il pranzo presso lo studio
medico, non avendo il tempo di rientrare al proprio domicilio. Essa ha asserito
di fare la spesa e portare quanto le occorre per il pranzo al lavoro (cfr. doc.
37).
In queste
circostanze, ai fini del conteggio dell’assegno integrativo a cui l’assicurata
ha effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti
fuori casa.
Dato che
l’insorgente stessa si porta il pranzo da casa, il relativo costo è già coperto
dalla somma prevista per il vitto, quale spesa usuale, nella soglia di
intervento.
La
censura sollevata dalla ricorrente si rivela, pertanto, priva di fondamento.
2.12. Per quanto
attiene al premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo
fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo,
poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio
riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di
base contro le malattie.
A titolo
di premio della cassa malati, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc.
XVI; consid. 1.11.) non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un
assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in
questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media
ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della
Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito
disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel
senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno
viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13).
L’assicurata
e i figli sono affiliati alla cassa malati __________ (cfr. doc. 4-6). Per il
2004 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 5'356.--, che risulta
essere inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2004, corrispondente,
complessivamente per un adulto e due bambini minori di 18 anni, a fr. 5'580.-- (fr.
3'600.-- + fr. 990.--X 2; cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo
per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2004).
L’ammontare
conteggiato dalla Cassa di fr. 5'356.-- si rivela quindi incensurabile (cfr.
doc. 46).
2.13. La Laps
all’art. 8 cpv. 1 lett. l contempla, fra le altre spese computabili, le imposte
ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a
differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo
degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC. La
lista dei costi computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all’art. 3b
cpv. 3 LPC che non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell’11
giugno 2002 nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E.
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e
Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Nel caso di specie la Cassa ha computato l’importo di fr. 20.-- equivalente
all’imposta personale (cfr. doc. 46, XXI, consid. 1.13.).
L’assicurata,
pendente causa, ha trasmesso al TCA la notifica di imposta 2003B, da cui si
evince che le imposte federali, cantonali e comunali, per il periodo di
assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, ammontano globalmente a fr.
1'022.-- (cfr. doc. F).
Secondo
l’amministrazione la spesa per le imposte potrà essere computata al momento in
cui l’insorgente invierà il giustificativo attestante il primo pagamento delle
relative rate entro i termini concessi e una dichiarazione che confermi di non
avere inoltrato domanda di condono (cfr. doc. XXI; XVI; consid. 1.3.; 1.11.).
La
Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse
rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per
l’utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all’art. 8 Laps,
sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di
disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l’alloggio, spese
professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque
essere utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24).
Conseguentemente
la spesa per le imposte va trattata come le altre spese. Essa non è, infatti,
stata distinta dalle altre spese a cui deve far fronte un assicurato, bensì è
menzionata con gli altri costi computabili nella lista di cui all’art. 8 Laps.
Le spese
che sono obbligatorie, in quanto previste espressamente dalla legge, come i
premi della cassa malati, vengono computate senza che venga richiesta la
relativa ricevuta di pagamento.
Le
imposte devono essere pagate come previsto dalla LT. Se l’ammontare delle
imposte non è pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva (cfr. art.
244 LT).
E’ vero
che gli art. 245-246 LT prevedono delle facilitazioni di pagamento dell’imposta,
qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il debitore, e
il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto nel
bisogno.
Al riguardo va precisato che l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento
della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per
analogia i criteri stabiliti dall’ordinanza federale concernente l’esame delle
domande di condono dell’imposta federale diretta.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta esiste
una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla
capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione
per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del
tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto
entro un termine ragionevole.
Il cpv. 2 dell’art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente
non dispone né di reddito né di
sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.
Tuttavia
la Cassa, nel calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’assegno
integrativo, non deve imputare agli assicurati, omettendo di considerare tra le
spese computabili le imposte a loro carico, la semplice possibilità di richiedere
una delle facilitazioni contemplate dalla LT.
Al
contrario le imposte vanno tenute conto nel conteggio dell’assegno.
Nel caso
in cui, però, un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli
deve comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF).
L’amministrazione potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte.
In simili
condizioni nel caso in esame vanno, quindi, computate le imposte a carico
dell’assicurata, il cui importo annuo corrisponde a fr. 1'022.--.
La
ricorrente ha indicato di non avere formulato domanda di condono delle imposte
2003B e che non intende farlo (cfr. doc. XXV; consid. 1.14.).
In ogni
caso è utile rammentare all’assicurata che nell’ipotesi in cui essa dovesse
postulare il condono delle imposte, è tenuta a informarne tempestivamente la
Cassa.
2.14. L'insorgente,
nell'atto di ricorso, ha asserito di dover far fronte alle spese di cura e di
educazione dei figli, i quali durante la sua attività professionale vengono
affidati alla nonna materna. Essa ha stimato tali costi in fr. 3'000.-- annui
(cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Come
visto (cfr. consid. 2.11.), l’art. 25 LT, al quale rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett.
a Laps, prevede che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in
particolare, oltre alle spese di trasporto e per i pasti fuori domicilio, le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione.
Le spese
per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito
(cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2003).
Al
riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in
RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non
rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per
l’affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano
entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica di
legge.
Nel caso
di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la cura dei figli
nati nel 1992 e 1998 non possono essere conteggiati nel calcolo dell’assegno
integrativo effettuato secondo le modalità introdotte dalla Laps.
A tali
costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento,
analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
E’ in
ogni caso utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia è stato, in ogni caso, previsto ai nuovi art. 47a
segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia
unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al
massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni.
Queste
disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 quando sono
entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari, né
il 1° febbraio 2003, data dell’entrata in vigore dei disposti di legge
modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc.
2.3.).
Il p.to
Considerandi
II cpv. 2 della Disposizione transitoria della LAF ha previsto che esse
sarebbero entrate in vigore simultaneamente alla nuova legge sul sostegno alle
attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie,
cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 25.6.2002; cfr. BU 55/2002 del 24
dicembre 2002 pag. 495, 496; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 33).
La legge
per le famiglie è parzialmente entrata in vigore il 1° dicembre 2004 (cfr. BU
42/2004 del 22 ottobre 2004 pag. 355).
Gli art.
47a segg. LAF non sono comunque ancora in vigore.
Gli
articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il
seguente tenore:
" Articolo 47a (nuovo)
A. Definizione e genere 'E'
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il
collocamento genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla
cura
di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato
a:
a)
un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto
conformemente
alla Legge per la protezione della maternità,
dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza;
b)
una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la
protezione
della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
Articolo
47b (nuovo)
B. Diritto al rimborso della
Spesa 'Hanno
diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a)
i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia
e che adempiono le condizioni legali ed economiche
per
ottenere un assegno di prima infanzia;
b)
i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le
condizioni economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia,
per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2.
ll diritto al rimborso della spesa
di collocamento del figlio
presso
terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola
dell'infanzia
ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i
quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla
scuola
dell'infanzia in precedenza.
Articolo
47c (nuovo)
C. Spesa di collocamento 'La
spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per
rimborsata la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
2.
Per il calcolo è determinante la
situazione economica dei
genitori
riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e
per
il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
Articolo
47d (nuovo)
D. Procedura 'Chi
intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento
del
figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per
gli
assegni familiari.
2.
La richiesta deve essere corredata
da documenti che
comprovano:
a)
i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b)
la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del
figlio;
c)
l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di
collocamento
del figlio.
311.
Regolamento di applicazione definisce i particolari.
Articolo
47e (nuovo)
E. Termini per chiedere il 1II
rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere
rimborso richiesto
entro un termine di tre mesi dall'emissione della
relativa
fattura di collocamento.
2Una restituzione del termine è accordata qualora
l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il
rimborso."
Al
riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo
alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in
particolare quanto segue:
" Il
rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in
cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più
presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di
mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di
prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al
compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a
questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.
Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3
anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo
mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla
scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui
il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo
momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di
agosto.
Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola
dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali
esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente
rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al
massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)
(…)
" L'estensione
del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia
rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra
questi due servizi dello Stato.
Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non
necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori
(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non
offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un
collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro
canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli
altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i
genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza
all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante
questi periodi.
Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro
soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova
LMI." (Messaggio citato pag. 110)
2.15
Alla luce di
tutto quanto esposto, relativamente al mese di marzo 2004, i redditi
computabili, calcolati su un anno, sono costituiti dal reddito da attività
dipendente dell’assicurata, comprensivo degli assegni di base, di fr. 32'096.--
(cfr. consid. 2.5.), dal valore locativo dell’abitazione sita sul mappale N.
332.
RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e dagli alimenti
versati dall’ex marito per i due figli di complessivi - dedotti gli assegni di
base al 50% percepiti dalla ricorrente - fr. 20'604.-- (cfr. consid. 2.7.).
Globalmente
essi sono pari a fr. 53'025.--.
La
sostanza, già solo dedotto il debito ipotecario, risulta nulla (cfr. doc. 46).
Le spese
computabili sono, invece, composte delle spese di manutenzione di fr. 81.--
(cfr. consid. 2.9.), degli interessi ipotecari di fr. 3'244.-- (cfr. consid.
2.9
), dei contributi sociali AVS/AI/IPG e AD di fr. 2'846.-- (cfr. consid. 2.6.),
del contributo della previdenza professionale di fr. 134.-- (cfr. consid. 2.6.),
delle spese professionali di trasporto di fr. 3'394.-- (cfr. consid. 2.11.),
del premio della cassa malati di fr. 5'356.-- (cfr. consid. 2.12.), delle
imposte di fr. 1'022.-- (cfr. consid. 2.13.) e della pigione di fr. 12'420.--
(cfr. consid. 2.10.).
Esse, complessivamente,
corrispondono a fr. 28'497.--.
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)
dell’assicurata ammonta a fr. 24'528.-- (redditi computabili di fr. 53'025.-- -
spese computabili di fr. 28'497.--).
La soglia
di intervento per il 2004 della famiglia di RI 1, formata dall’assicurata e dai
due figli, come riconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. 46), è pari a fr. 31'810.--
(cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700. -- per il titolare del diritto +
fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento + fr.
8260.
-- per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento).
Gli
assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).
In casu,
i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 4’516.-- (cfr. doc. 46). Tale
ammontare non è del resto stato contestato dalla ricorrente, nemmeno in sede di
reclamo contro la decisione dell’8 marzo 2004 con cui le è stato attribuito un
assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. doc. 17).
Pertanto
la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 2’766.-- (fr. 31'810.-- - fr. 24'528.--
- fr. 4'516.--).
L'assicurata
ha, dunque, diritto per il mese di marzo 2004 a un assegno integrativo
di fr. 230.-- (fr. 2’766.-- : 12 mesi).
2.16
Per quanto
attiene al periodo a partire dal mese di aprile 2004, va osservato che
l’unico cambiamento intervenuto, rispetto al mese di marzo 2003, è la
circostanza che la figlia __________, il 7 aprile 2004, ha compiuto sei anni.
Nella
convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio è stato previsto che
dal 7° al 12°anno di età l’importo della pensione alimentare che il padre è
tenuto a corrispondere è pari a fr. 1'000.--, comprensiva dell’assegno
familiare (cfr. consid. 2.7.; doc. 25).
Tenuto,
poi, conto del fatto che l’assicurata, lavorando al 50%, percepisce metà
dell’assegno di base per la figlia (cfr. consid. 2.5.), a decorrere dal mese di
aprile 2004, quali alimenti per __________, va considerato l’ammontare di fr.
908.50
(fr. 1'000.-- - fr. 91.50), corrispondente a fr. 10'902.-- annui.
Tale
importo va sommato al contributo alimentare per __________, anch’esso di fr.
908.50
mensili.
Di
conseguenza nel calcolo dell’assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile
2004.
deve essere computato l’ammontare globale di fr. 21'804.--, come peraltro
si evince dalla nuova tabella di calcolo allestita dalla Cassa e trasmessa a
questa con la risposta di causa (cfr. doc. 52).
2.17
Per quanto
concerne, per contro, le altre poste del conteggio, e meglio il reddito del
lavoro, il reddito della sostanza immobiliare, le spese di manutenzione, gli
interessi ipotecari, i contributi AVS/AI/IPG e AD, il contributo della
previdenza professionale, le spese professionali, il premio della cassa malati,
le imposte e la pigione, vale quanto esposto in merito al mese di marzo 2004
(cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.10.).
Pertanto,
a partire dal mese di aprile 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno,
sono composti del reddito da attività dipendente dell’assicurata comprensivo
degli assegni di base di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), del valore locativo
dell’abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr.
consid. 2.8.) e degli alimenti versati dall’ex marito per i due figli di -
dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - complessivi fr.
21’804.-- (cfr. consid. 2.7.).
Complessivamente
essi ammontano a fr. 54'225.--.
La
sostanza, come già esposto è nulla (cfr. doc. 46).
Le spese
computabili, invece, corrispondono a quelle per il mese di marzo 2004, e quindi
sono pari a fr. 28'497.—(cfr. consid. 2.15.).
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)
dell’insorgente ammonta a fr. 25'728.-- (redditi computabili di fr. 54'225.-- -
spese computabili di fr. 28'497.--).
La soglia
di intervento per il 2004 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.15.),
è di fr. 31'810.--.
Gli
assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid.
2.3
).
I sussidi
della cassa malati sono pari a fr. 4’516.-- (cfr. consid. 2.15.).
La lacuna
di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 1’566.-- (fr. 31'810.-- - fr. 25'728.--
- fr. 4'516.--).
La
ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di aprile 2004 a un assegno
integrativo di fr. 130.-- (fr. 1’566.-- : 12 mesi).
2.18
L’assicurata,
vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; doc. I) relativa alla
parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto
(cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02;
STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella
causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S
contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e
TCA, U 18/97).
2.19
Per la parte
del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni
(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo
il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della
difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal
30.
luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16
), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente
dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato
indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di
sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere
naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.20
Nel caso di
specie con la presente sentenza è stato riconosciuto il diritto dell’assicurata
di percepire un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese di marzo 2004 e
di fr. 130.-- dal mese di aprile 2004.
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti
Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art.
10.
Laps; consid. 2.3.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla
base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale
Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una
famiglia di un genitore e di due figli di 6 e 12 anni ammonta a fr. 2’100.--,
pari a fr. 25'200.—annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.
Inoltre nel
calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle spese
non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Di
conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata abbia diritto a un assegno
integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr.
consid. 2.15.; 2.17), non si può concludere che essa sia indigente ai fini
dell’assistenza giudiziaria.
Va,
quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Il
reddito dell’assicurata è costituito dallo stipendio netto, comprensivo degli
assegni di base, di fr. 2'245.-- (fr. 32'096.-- - contributi sociali : 13
mensilità, cfr. consid. 2.5.), dagli alimenti di fr. 1’817.-- (cfr. fr.
21'804.-- : 12 mesi; consid. 2.7.) e dell’assegno integrativo di fr. 130.-- mensili.
Con un
reddito di fr. 4'192.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 2'100.-- quale
importo base mensile per l’assicurata e i suoi due figli di sei e dodici anni,
stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tali
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese, più fr. 50.-- al
mese per il riscaldamento, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti
all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 80.--, già dedotti i relativi
sussidi (cfr. doc. 4, 5, 6, consid. 2.15.), e le spese professionali di
trasporto di fr. 283.-- (fr. 3394.-- : 12 mesi, cfr. consid. 2.11.), per cui si
ottiene un onere globale di fr. 3'413.--.
L'eccedenza
mensile sarebbe, dunque, di fr. 779.-- (fr. 4’192.-- - fr. 3’413.--) da cui
vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.
85.
-- al mese (fr. 1'022.-- : 12 mesi; cfr. consid. 2.13.).
Anche
volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'100.-- determinato sulla base della
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, un supplemento del 15-25%, conformemente a quanto stabilito dal TFA
nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, risulterebbe –
dedotte pure le imposte - comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr.
169.
-- al mese.
Nella
STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di
due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento
del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese.
In
particolare l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +
fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza
mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).”
(STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)
Di
conseguenza, nell’evenienza concreta, considerata l’eccedenza oscillante tra
fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese, la gratuità della procedura, l’assenza di
ripetibili da versare e, al contrario, il fatto che l’assicurata abbia diritto
a delle ripetibili parziali di fr. 400.--, il TCA deve concludere che l’assicurata
può saldare le spese legali ratealmente e in un termine adeguato senza cadere in
uno stato di indigenza.
Alla luce
di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni
necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono
adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza
dev'essere respinta.
2.21
Il TCA
rileva, infine, che l’assicurata aveva postulato l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio in sede di reclamo contro la decisione
formale dell’8 marzo 2004 che le aveva accordato un assegno integrativo di fr.
72.
-- (cfr. consid. 1.2., 1.3.).
La Cassa
ha respinto tale istanza con decisione del 27 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5.).
Tale
provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato.
Infatti
l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, benché nell’atto ricorsuale abbia
menzionato, contestandole, le motivazioni dell’amministrazione per rifiutare
l’assistenza giudiziaria, non ne ha impugnato la decisione. Ciò risulta sia dal
petitum che nulla indica a proposito dell’assistenza giudiziaria davanti
all’amministrazione, che dall’intestazione dell’impugnativa, dove è stato
espressamente indicato che il ricorso era indirizzato “avverso la decisione
del 27 agosto 2004 dello IAS, Cassa cantonale per gli assegni integrativi, con
cui è stato parzialmente respinto il reclamo 7/9 aprile 2004, con cui è stato
riconosciuto un diritto all’assegno integrativo, per il mese di marzo 2004 e da
aprile 2004 in poi” (cfr. doc. I).
Non è
invece stata indicata la decisione del 27 agosto 2004 con cui è stata respinta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per
la procedura di reclamo.
A titolo
abbondanziale giova, in ogni caso, segnalare che questa Corte si è pronunciata
in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito
degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G.,
39.2000
, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.
Il TCA,
fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e
sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non
contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è
necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza
giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia
sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il
patrocinio di un legale risulti necessario.
Inoltre
dal 30 luglio 2002 l’art. 1 Lag contempla che la Legge disciplina gli istituti
del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile,
esecutivi, amministrativi e penali.
Come
visto (cfr. consid. 2.19.), giusta l'art. 3 cpv. 1 della citata legge
l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente
la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del
Cantone.
Il
Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il patrocinio
d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi
delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è
coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza giudiziaria
può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il
richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti
(cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).
Per
quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le
assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
In una
sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, pure,
confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone
Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di
opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che
la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali
non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione
giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e
che la lite non era semplice dal profilo fattuale.
In casu
per gli stessi motivi menzionati al consid. 2.19., l’indigenza non potrebbe comunque
essere ammessa. Pertanto l’assistenza giudiziaria non poteva in ogni caso
essere concessa.
Nel caso
in esame, infine, in applicazione analogica dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante
il reclamo dovesse essere parzialmente accolto, non vanno accordate ripetibili
per l’iter davanti alla Cassa.
In
effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di
opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.
37.
n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004
nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).
Il TFA, nella
sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04),
pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se
il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni
eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
In
concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di reclamo non
poteva in ogni caso essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Dall’altro,
anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere
accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque
confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto
delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal
profilo costituzionale del senso di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 27 settembre 2004 impugnata è riformata nel senso che
all’assicurata è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese
di marzo 2004 e di fr. 130.-- a decorrere dal mese di aprile 2004.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
4.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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