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39.2004.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2005Italiano101 min

Source ti.ch

Fatti

I figli e i titolari del diritto maggiorenni

economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore

con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno

parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di

riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava

dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e

l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si

sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le

persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)

Per quel

che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima

infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto

legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con

il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24

LAF).

Limitatamente

all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale, è quindi

concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del

tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La

titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione,

cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria

o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della

legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).

Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento

armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della

sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro

le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti

parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di

cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che

non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la

rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito

e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre

2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le

persone con figli.

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Dal 1°

gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente

fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente

la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6

dicembre 2000).

Infine

l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in

particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato

alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al

minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-

franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,

per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro

figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Abbondanzialmente

giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche

della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.

5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

Più

precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga

all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura

del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr.

Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24

settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e

2004.

Giusta il

nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la

legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC

per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004

del 21.12.2004 pag. 9002).

2.4. Nella

presente fattispecie la Cassa con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 ha

accordato all’assicurata, a far tempo dal mese di marzo 2004, un assegno

integrativo di fr. 141.-- (cfr. consid. 1.5., doc. A, 46).

La

ricorrente ha contestato gli importi del reddito del lavoro e del valore

locativo della sua proprietà immobiliare computati. Inoltre l’assicurata ha

censurato il mancato conteggio delle spese di doppia economia domestica e delle

spese di cura e di educazione dei figli, di cui si occupa la nonna materna mentre

la stessa è al lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Come sopra

esposto (cfr. consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno

integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito

il reddito disponibile residuale.

Infatti

il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

L’art. 21

Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva

di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le

prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non

vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di

riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione

di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag.

12).

Tale

disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr.

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.

12).

E’ invece

stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria

al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere

accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come

ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla

modifica della Laps, pag. 12).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la

somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone

componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo

conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al

momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Alla luce

di quanto esposto, l’amministrazione per definire il redito disponibile

residuale dell’assicurata del 2004 rettamente si è basata sulle condizioni

economiche della ricorrente nel 2004, facendo capo a dati più recenti di quelli

scaturenti dalla notifica di imposta 2003B, che, del resto, è stata inviata

all’insorgente soltanto nel mese di febbraio 2005 (cfr. doc. F).

Inoltre

essa difficilmente avrebbe potuto costituire un ausilio per l’amministrazione,

visto che rispetto al periodo fiscale 2003, nella situazione personale ed

economica della ricorrente sono intervenuti dei cambiamenti.

Nel mese

di dicembre 2003, infatti, il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per

divorzio (cfr. doc. 25). Dalla convenzione relativa agli effetti accessori del

divorzio, omologata con la sentenza del 15 dicembre 2003, emerge, poi, che

l’immobile n. 1736 RFD di __________ è stato attribuito in esclusiva proprietà

all’ex coniuge, il quale è pure subingredito, in via esclusiva, nel debito

ipotecario. All’insorgente sono, invece, stati attribuiti alcuni fondi a __________

- dal 2005 Comune di __________ -, ed è subingredita, in via esclusiva, nel

relativo debito ipotecario (cfr. doc. 25).

2.5. Preliminarmente

va esaminata la correttezza del calcolo effettuato dalla Cassa facendo

riferimento alla situazione economica dell’assicurata nel mese di marzo 2004.

Nei

redditi computabili l’amministrazione, ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. a

Laps (cfr. consid. 2.3.) e 16 LT, ha conteggiato il reddito da attività

dipendente al 50% della ricorrente percepito presso lo studio medico del Dr.

med. __________ a __________ di fr. 32'096.-- (cfr. doc. 46).

Dalla

documentazione agli atti risulta, in effetti, che nel 2004 il guadagno lordo mensile

di RI 1 era di fr. 2'300.--, che calcolato su un anno corrisponde a complessivi

fr. 29'900.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 20, 15C).

A tale

importo va aggiunto l’ammontare relativo ai due assegni di base al 50% corrisposti

all’assicurata per i figli di complessivi fr. 183.-- al mese, pari a fr.

2'196.-- annui (cfr. art. 16 LT; art. 16 cpv. 1 e 17 LAF; doc. 20, 15C).

Globalmente,

dunque, il reddito da attività dipendente, corrisponde a fr. 32'096.—(fr.

29'900.-- + fr. 2'196.--), come considerato dall’amministrazione.

Il

certificato di salario prodotto dall’assicurata con il ricorso si riferisce al

2003 (cfr. doc. B), per cui è irrilevante nella fattispecie relativa al 2004.

Va

comunque rilevato che nell’importo lordo dello stipendio di fr. 29'315.--, risultante

da tale documento, non sono compresi gli assegni di base per i figli, a

differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall’assicurata (cfr. doc. I).

In

effetti sull’attestato, al punto attinente al salario lordo, dove è stata

indicata la somma di fr. 29'315.--, è espressamente menzionato di aggiungere tutte

le indennità correnti, eccettuati gli assegni per l’economia domestica e

per i figli.

Vi è poi

un punto relativo soltanto agli assegni per l’economia domestica e per i figli,

in cui, però, non è stato indicato alcunché (cfr. doc. B).

2.6. I contributi

sociali (AVS/AI/IPG; AD; AINP) sono stati a ragione computati nelle spese, come

pure i contributi versati per l’indennità perdita di guadagno in caso di

malattia (cfr. doc. 46).

A

quest'ultimo proposito va rilevato che, a differenza della v.LAF (cfr. STCA del

7 giugno 2002 nella causa P. e D., 39.2002.10-11, consid. 2.9.-2.12.), la Laps

prevede che i premi dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno vadano

conteggiati nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. art.

8 cpv. 1 lett. e Laps che rinvia agli art. 32 cpv. 1 lett. d e f LT).

La Cassa

ha considerato l’importo di fr. 2'771.-- (cfr. doc. 46)., Dagli atti risulta, tuttavia,

che tali contributi, complessivamente, ammontano a fr. 2’846.-- (cfr. doc. 20;

15C). Tale importo è, del resto, stato riconosciuto dall’amministrazione nella

nuova tabella di calcolo allegata alla risposta di causa (cfr. doc. 51).

Pertanto nel calcolo dell’assegno integrativo per il mese di marzo 2004 va

computata la somma di fr. 2'846.--.

Per

quanto riguarda i contributi della previdenza professionale (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. e Laps; 32 cpv. 1 lett. d LT), dalle tavole processuali emerge che essi

ammontano a fr. 134.-- annui (cfr. doc. 20), come indicato dalla Cassa.

Occorre,

peraltro, rilevare che tale importo era stato conteggiato anche nel calcolo

relativo alla decisione formale dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. 17) e non è stato

contestato dall’assicurata nel suo reclamo (cfr. doc. 2).

2.7. Secondo i

combinati art. 6 cpv. 1 lett. a e 22 lett. f LT, a titolo di redditi

computabili vanno considerati anche gli alimenti percepiti da un assicurato in

caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti

da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

In

concreto la Cassa ha dunque rettamente computato nel conteggio relativo

all’assegno integrativo le pensioni alimentari versate per i due figli dall’ex

marito dell’insorgente, da cui è divorziata dal 15 dicembre 2003 (cfr. doc.

25).

Dalla

convenzione sugli effetti accessori del divorzio del 18 aprile 2003 omologata

dal Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza di divorzio

emerge che l’ex marito si è impegnato a versare per ciascun figlio, a titolo di

contributi alimentari, l’importo di fr. 900.-- fino al compimento del 6° anno

di età, di fr. 1'000.-- dal 7° al 12° anno di età e fr. 1'075.-- dal 13° al 18°

anno di età.

Nella

convenzione è, inoltre, stato precisato che i contributi di mantenimento sono

comprensivi dell’assegno familiare (cfr. doc. 25).

A tale

proposito va osservato che l’art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha il

seguente tenore:

"

Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che

per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore

di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta

a detta pensione."

L’art.

285 cpv. 2 Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la

commisurazione del contributo per il mantenimento del figlio, prevede:

"

Salvo diversa disposizione del giudice, gli

assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni

per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento,

sono pagate in aggiunta al contributo".

Di

regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni

sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice

non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre

derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni

sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la

situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più

del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.).

Nel

Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli

assegni p.to 4.2.12 pag. 41-42 il Consiglio di Stato ha, in particolare,

sottolineato che:

"

Nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi

è concordanza circa la questione di sapere se gli assegni familiari debbano

essere computati nel reddito del genitore che è titolare del diritto, allo

scopo di determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato

al pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda

se il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono

che l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione

soltanto se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma

non in caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno

familiare debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore

obbligato al pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile

limitatamente al calcolo del contributo di mantenimento per il figlio e non di

quello dell'altro genitore.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale di

Appello, l'assegno familiare viene di regola dedotto dal fabbisogno del figlio

e, quindi, il contributo dovuto dal genitore obbligato al pagamento, si intende

già comprensivo degli assegni familiari (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo

alla prima revisione della legge sugli assegni p.to 4.2.12 pag. 35-36).”

Nel caso

in esame, come visto, gli importi per gli alimenti previsti dalla convenzione

del 18 aprile 2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________

con la sentenza di divorzio, sono già comprensivi degli assegni di base (cfr.

doc. 25).

In casu

siamo, dunque, confrontati con una fattispecie in cui il Giudice, ai sensi

dell’art. 285 CCS, ha disposto diversamente dal pagamento aggiuntivo degli

assegni agli alimenti.

Dagli atti

risulta che l’assicurata percepisce due assegni di base al 50% dal suo datore

di lavoro (cfr. doc. 20, 15c).

Secondo

l’art. 11 LAF se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro

assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all’assegno in base al suo

grado di occupazione (cpv. 1). Ha diritto in via prioritaria, se il figlio

coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che

coabita con il figlio (cpv. 2 lett. a).

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LAF, poi, al genitore salariato che non ha diritto all’assegno

in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art. 11 LAF spetta un

differenziale, ritenuto che il figlio dà diritto al massimo a un assegno

intero.

Pertanto

dalla somma mensile di fr. 1'000.--, rispettivamente di fr. 900.--,

corrispondenti agli importi stabiliti nella convenzione omologata dal

segretario Assessore della Pretura di __________ quali alimenti per i figli

comprensivi degli assegni di famiglia, a ragione la Cassa ha dedotto

l’ammontare di fr. 91.50, pari alla metà dell’importo dell’assegno di base

intero (cfr. art. 16 LAF), percepito dall’assicurata per ciascun figlio.

Di

conseguenza per il mese di marzo 2004 va tenuto conto per __________ (__________)

di pensioni alimentari dell’importo di fr. 908.50 (fr. 1'000.-- - fr. 91.50),

pari a fr. 10'902.—annui, e per __________ (__________) di fr. 808.50 (fr.

900.-- - fr. 91.50), corrispondenti a fr. 9'702.-- annui (cfr. doc. 44).

Non

presta, perciò, il fianco a critiche il computo, a titolo di alimenti, di complessivi

fr. 20'604.-- (fr. 10'902.-- + fr. 9'702.--; doc. 46), somma del resto non

contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I).

2.8. II reddito

della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e art. 20

LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall’affitto,

dall’usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti

di essi (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).

Dagli

atti si evince che l’assicurata, che è domiciliata a __________, è proprietaria

di alcuni fondi a __________, e meglio per 1/4 del mappale N. 329 RFD, per 1/8

del mappale N. 330 RFD, per 1/4 del mappale N. 352 RFD e per 1/4 del mappale N.

332 RFD (cfr. doc. 7). Soltanto su quest’ultimo si erige un edificio abitativo

(cfr. doc. 7; C).

Il valore

locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è

d'altronde imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e

cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere

l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua

effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso

dell'abitazione da parte del proprietario. Anche chi non occupa o non dà in

locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore

locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario

ne possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno.

Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per

appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per

l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi.

In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso,

giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/2003 del gennaio

2003 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).

Secondo

la circolare n. 15/2003 poi: "il valore locativo viene, di regola,

calcolato applicando una percentuale al valore di stima dei fabbricati. Il

tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato

dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di stima

dell’immobile. Esso è calcolato in funzione dell’obiettivo di conseguire un

valore locativo che si situi mediamente attorno al 60-70% del valore medio

delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare

il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure

degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali).

Se l’applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il

principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere mediamente al

60-70% del valore di mercato è possibile ricorrere, senza ledere il principio

della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente

ridotti, stato di manutenzione dell’immobile, ecc.).

Quando,

ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di

mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 60-70%

circa del valore effettivo della pigione".

Per

ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,

di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.

gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del gennaio 2003 della Divisione

delle contribuzioni, N. 15/2003; Istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 2003B, p.to 5.1).

Le istruzioni

per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del

gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/2003) precisano inoltre

che

"

(…)

2. Nei

comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91

2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal

01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha stabilito (su richiesta o d'ufficio) la

riduzione del valore di stima si applica:

- il 6.25% del valore di stima ufficiale del

fabbricato ridotto del

30%.

Importante: il calcolo del valore locativo

applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in

presenza della relativa decisione dell'Ufficio stima.

2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il

riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e l'Ufficio stima ha

stabilito (su richiesta o d'ufficio) la riduzione del valore di stima

2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore

locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale precedente

si applica:

- la

percentuale di calcolo (5% o 6.5%) applicata alla (parte) di stima

ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

e

- il 6.25% all'aumento della

stima ufficiale ridotto del 30%.

2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono

compresi quelli nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91

in poi che non sono stati oggetto di una riduzione della stima da parte

dell'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

- il

6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore al 1.1.1992 e in anni

precedenti;

- il

5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 1.1.93 e in anni

successivi."

Tale modo

di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio

dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Per

quanto riguarda la particella n. 332 RFD di __________ emerge dall’estratto del

Registro fondiario che il valore di stima del fabbricato abitato di 66 mq

ammonta a fr. 20'000.-- (cfr. doc. C). La parte di proprietà dell’assicurata è

di ¼, per cui il relativo valore di stima corrisponde a fr. 5'000.--.

L’Ufficio

stima di __________ ha precisato che tale valore è valido dal 1977 quando è

entrata in vigore per __________ la revisione generale delle stime (cfr. doc.

XI; consid. 1.10.).

Di

conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del

6.5% al valore di stima e non del 5% come indicato dall’assicurata (cfr. doc.

I).

Il valore

locativo della parte del fondo N. 332 RFD di __________ appartenente all’insorgente

è, quindi, di fr. 325.-- (6.5% di fr. 5'000.--), contrariamente sia a quanto

conteggiato dalla Cassa (fr. 312.--; cfr. doc. 46), che a quanto allegato

dall’assicurata (fr. 250.--, cfr. doc. I).

2.9. L’art. 8 cpv.

1 lett. a Laps prevede quali spese computabili le spese ai sensi degli art.

25-31 LT.

L’art. 31

cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili.

Inoltre

secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps, combinato con l’art. 32 cpv. 1 lett. a LT,

anche gli interessi ipotecari vengono considerati quale spesa computabile.

La spese

di manutenzione e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino all’importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT,

maggiorato di fr. 3'000.-- (art. 6 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5221 del

13 marzo 2002 pag. 14).

In linea

di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e

amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare

l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione

della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese

(cfr. art. 31 cpv. 4 LT; CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316

del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo

RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides

et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

In base

all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/2003 della Divisione delle

Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se

l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo

fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

Nel caso

di specie l’edificazione della costruzione risale a prima del 1994 (cfr.

consid. 2.8.; doc. C). A titolo di spese di manutenzione del fabbricato va,

dunque, considerato l’importo di fr. 81.-- (25% del valore locativo di fr.

325.--).

Dagli

atti emerge che l’assicurata deve far fronte al pagamento di interessi

ipotecari (cfr. doc. 10).

Per il

2004 essi ammontano a fr. 3'804.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 10,

46).

Tuttavia,

come precisato sopra e come evidenziato, peraltro, anche dall’amministrazione

(cfr. doc. XII; consid. 1.10.), gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione sono deducibili nella misura massima del reddito della sostanza

stessa, maggiorati di fr. 3'000.--.

In casu,

quindi, l’importo massimo computabile corrisponde a fr. 3'325.-- (valore

locativo di fr. 325.-- + fr. 3’000.--).

A titolo

di interessi ipotecari va conseguentemente conteggiato l’ammontare di fr.

3'244.-- (fr. 3'325.-- - fr. 81.-- spese di manutenzione forfetarie).

2.10. Come visto (cfr.

consid. 2.3.), l’art. 9 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata

fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da più di due

persone come quella dell’assicurata - composta della stessa e dei due figli -,

pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi maggiorato del 20%, ossia

a fr. 16'560.-- (fr. 13'800.-- + 20% di fr. 13'800.--).

Ai sensi

dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali :

"

La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il

proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie."

Nell’evenienza

concreta la pigione netta è di fr. 10'800.-- (cfr. doc. 11) che, maggiorata del

15% per le spese accessorie, corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr.

12'420.--.

Tale

importo è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 16'560.--, per cui va

computato integralmente, come effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 46).

2.11. Relativamente

alle spese professionali della ricorrente, va osservato che la spesa vincolata

è costituita, fra l'altro, come già evidenziato (cfr. consid. 2.9.), dalle

spese ai sensi degli art. 25-31 della Legge tributaria (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. a Laps; consid. 2.3.).

Gli art.

25-30 LT riguardano le deduzioni delle spese professionali per l'attività

dipendente e indipendente.

In

particolare l'art. 25 LT, relativo all'attività dipendente, prevede:

"

Le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio

al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio

della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale. (cpv. 1)

Per le spese professionali secondo il capoverso 1

lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato. (cpv. 2)"

Secondo

la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai

costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono

direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua

conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un

reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono

considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108

V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

Nel

Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e

meglio i costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, l'autorità fiscale

si appoggia sul decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 (RDAT II 1993 no. 6t p.

401).

Secondo

l'art. 2 del citato decreto esecutivo

" il

contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie

al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta

con quest’ultimo”

Per

l’art. 3 cpv. 1 lett. a

" sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue:

a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.

b) Per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera

(cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr.

700.—l’anno;

c) Per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile; (cpv. 1)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza

notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una

deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,

targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili

(cpv. 2).

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno

a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti

consumati fuori casa (fr. 14.-- al giorno o fr. 3’000.-- l'anno; cpv. 3)."

A titolo

di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per

l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in

linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure

l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima

fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53).

Secondo l’art. 4 del decreto esecutivo

" sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio.

La deduzione è

stabilita come segue:

a) se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale

consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3'000.-- l'anno se i pasti di

mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori

casa;

b) se il

contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma

rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,

per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale

a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6'000.-- l'anno se le medesime circostanze

sussistono tutto l'anno."

(cfr.

art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II-1992, no. 12t p. 198).

Oltre

alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per

esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non

consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

Secondo

la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata

deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata

sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al

domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione

è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli

permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei

contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali

optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per

la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

In genere

se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto

di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio

per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del

TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle

spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere

almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non è concessa (Sentenza del

TA no. 47 del 20.2.85).

Infine

dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa

riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del

fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.).

Pertanto,

anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF (cfr., ad esempio, STCA

del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto

nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del

reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa

(RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i

pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto,

comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art.

11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 9.-- (STFA dell'11 dicembre 1997

nella causa T.I., P 28/95).

Di

conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già

conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno

considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno

(fr. 14.-- - fr. 9.--).

Nel caso

di specie l’assicurata, che abita a __________, lavora a __________ due giorni

alla settimana presso lo studio medico del Dr. med. __________, dalle ore 7.45

fino alle 19.00/20.00, quando terminano le consultazioni (doc. 36). Essa si

reca al posto di lavoro con la propria automobile. Il Dr. med. __________ ha

attestato che l’orario di lavoro varia a seconda della mole di lavoro

giornaliero e che non può essere stabilito anticipatamente (cfr. doc. 36).

La Cassa,

in simili condizioni, ha pertanto correttamente tenuto conto dei costi di un

autoveicolo privato, e meglio di fr. 3'394.-- (Km 25.1 X 2 giorni X 52

settimane X fr. 0.65 X 2 volte al giorno – andata e ritorno; cfr. doc. 38; A).

Vista l’irregolarità degli orari, considerare l’uso del mezzo privato appare,

in effetti, nel caso concreto la soluzione più adatta e ragionevole.

L’assicurata

ha contestato il mancato computo delle spese di doppia economia domestica (cfr.

doc. I, consid. 1.6.).

Dagli

atti di causa risulta che la ricorrente consuma il pranzo presso lo studio

medico, non avendo il tempo di rientrare al proprio domicilio. Essa ha asserito

di fare la spesa e portare quanto le occorre per il pranzo al lavoro (cfr. doc.

37).

In queste

circostanze, ai fini del conteggio dell’assegno integrativo a cui l’assicurata

ha effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti

fuori casa.

Dato che

l’insorgente stessa si porta il pranzo da casa, il relativo costo è già coperto

dalla somma prevista per il vitto, quale spesa usuale, nella soglia di

intervento.

La

censura sollevata dalla ricorrente si rivela, pertanto, priva di fondamento.

2.12. Per quanto

attiene al premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo

fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio

riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di

base contro le malattie.

A titolo

di premio della cassa malati, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc.

XVI; consid. 1.11.) non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un

assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in

questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media

ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della

Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito

disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel

senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno

viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13).

L’assicurata

e i figli sono affiliati alla cassa malati __________ (cfr. doc. 4-6). Per il

2004 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 5'356.--, che risulta

essere inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2004, corrispondente,

complessivamente per un adulto e due bambini minori di 18 anni, a fr. 5'580.-- (fr.

3'600.-- + fr. 990.--X 2; cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo

per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno

2004).

L’ammontare

conteggiato dalla Cassa di fr. 5'356.-- si rivela quindi incensurabile (cfr.

doc. 46).

2.13. La Laps

all’art. 8 cpv. 1 lett. l contempla, fra le altre spese computabili, le imposte

ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a

differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo

degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla LPC. La

lista dei costi computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all’art. 3b

cpv. 3 LPC che non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell’11

giugno 2002 nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E.

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e

Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

Nel caso di specie la Cassa ha computato l’importo di fr. 20.-- equivalente

all’imposta personale (cfr. doc. 46, XXI, consid. 1.13.).

L’assicurata,

pendente causa, ha trasmesso al TCA la notifica di imposta 2003B, da cui si

evince che le imposte federali, cantonali e comunali, per il periodo di

assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, ammontano globalmente a fr.

1'022.-- (cfr. doc. F).

Secondo

l’amministrazione la spesa per le imposte potrà essere computata al momento in

cui l’insorgente invierà il giustificativo attestante il primo pagamento delle

relative rate entro i termini concessi e una dichiarazione che confermi di non

avere inoltrato domanda di condono (cfr. doc. XXI; XVI; consid. 1.3.; 1.11.).

La

Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse

rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per

l’utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all’art. 8 Laps,

sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di

disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l’alloggio, spese

professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque

essere utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998

relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24).

Conseguentemente

la spesa per le imposte va trattata come le altre spese. Essa non è, infatti,

stata distinta dalle altre spese a cui deve far fronte un assicurato, bensì è

menzionata con gli altri costi computabili nella lista di cui all’art. 8 Laps.

Le spese

che sono obbligatorie, in quanto previste espressamente dalla legge, come i

premi della cassa malati, vengono computate senza che venga richiesta la

relativa ricevuta di pagamento.

Le

imposte devono essere pagate come previsto dalla LT. Se l’ammontare delle

imposte non è pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva (cfr. art.

244 LT).

E’ vero

che gli art. 245-246 LT prevedono delle facilitazioni di pagamento dell’imposta,

qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il debitore, e

il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto nel

bisogno.

Al riguardo va precisato che l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento

della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per

analogia i criteri stabiliti dall’ordinanza federale concernente l’esame delle

domande di condono dell’imposta federale diretta.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta esiste

una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla

capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione

per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del

tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto

entro un termine ragionevole.

Il cpv. 2 dell’art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente

non dispone né di reddito né di

sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.

Tuttavia

la Cassa, nel calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’assegno

integrativo, non deve imputare agli assicurati, omettendo di considerare tra le

spese computabili le imposte a loro carico, la semplice possibilità di richiedere

una delle facilitazioni contemplate dalla LT.

Al

contrario le imposte vanno tenute conto nel conteggio dell’assegno.

Nel caso

in cui, però, un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli

deve comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF).

L’amministrazione potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte.

In simili

condizioni nel caso in esame vanno, quindi, computate le imposte a carico

dell’assicurata, il cui importo annuo corrisponde a fr. 1'022.--.

La

ricorrente ha indicato di non avere formulato domanda di condono delle imposte

2003B e che non intende farlo (cfr. doc. XXV; consid. 1.14.).

In ogni

caso è utile rammentare all’assicurata che nell’ipotesi in cui essa dovesse

postulare il condono delle imposte, è tenuta a informarne tempestivamente la

Cassa.

2.14. L'insorgente,

nell'atto di ricorso, ha asserito di dover far fronte alle spese di cura e di

educazione dei figli, i quali durante la sua attività professionale vengono

affidati alla nonna materna. Essa ha stimato tali costi in fr. 3'000.-- annui

(cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Come

visto (cfr. consid. 2.11.), l’art. 25 LT, al quale rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett.

a Laps, prevede che dal reddito da attività dipendente siano deducibili, in

particolare, oltre alle spese di trasporto e per i pasti fuori domicilio, le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione.

Le spese

per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito

(cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2003).

Al

riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in

RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non

rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per

l’affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano

entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica di

legge.

Nel caso

di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la cura dei figli

nati nel 1992 e 1998 non possono essere conteggiati nel calcolo dell’assegno

integrativo effettuato secondo le modalità introdotte dalla Laps.

A tali

costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento,

analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il

fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse

telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea

1998).

E’ in

ogni caso utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge

sugli assegni di famiglia è stato, in ogni caso, previsto ai nuovi art. 47a

segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia

unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al

massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni.

Queste

disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 quando sono

entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari, né

il 1° febbraio 2003, data dell’entrata in vigore dei disposti di legge

modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc.

2.3.).

Il p.to

Considerandi

II cpv. 2 della Disposizione transitoria della LAF ha previsto che esse

sarebbero entrate in vigore simultaneamente alla nuova legge sul sostegno alle

attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie,

cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 25.6.2002; cfr. BU 55/2002 del 24

dicembre 2002 pag. 495, 496; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 33).

La legge

per le famiglie è parzialmente entrata in vigore il 1° dicembre 2004 (cfr. BU

42/2004 del 22 ottobre 2004 pag. 355).

Gli art.

47a segg. LAF non sono comunque ancora in vigore.

Gli

articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il

seguente tenore:

" Articolo 47a (nuovo)

A. Definizione e genere 'E'

considerata spesa di collocamento del figlio quella che il

collocamento genitore o i

genitori devono sostenere per affidare il figlio alla

cura

di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è

affidato

a:

a)

un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto

conformemente

alla Legge per la protezione della maternità,

dell'infanzia,

della fanciullezza e dell'adolescenza;

b)

una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la

protezione

della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

dell'adolescenza.

Articolo

47b (nuovo)

B. Diritto al rimborso della

Spesa 'Hanno

diritto al rimborso della spesa di collocamento:

a)

i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima

infanzia

e che adempiono le condizioni legali ed economiche

per

ottenere un assegno di prima infanzia;

b)

i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di

prima

infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le

condizioni economiche per ottenere un assegno di prima

infanzia,

per la parte di spesa che supera il loro reddito

disponibile.

2.

ll diritto al rimborso della spesa

di collocamento del figlio

presso

terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola

dell'infanzia

ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i

quattro

anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla

scuola

dell'infanzia in precedenza.

Articolo

47c (nuovo)

C. Spesa di collocamento 'La

spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per

rimborsata la

protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

dell'adolescenza.

2.

Per il calcolo è determinante la

situazione economica dei

genitori

riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e

per

il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

Articolo

47d (nuovo)

D. Procedura 'Chi

intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento

del

figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per

gli

assegni familiari.

2.

La richiesta deve essere corredata

da documenti che

comprovano:

a)

i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;

b)

la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del

figlio;

c)

l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di

collocamento

del figlio.

311.

Regolamento di applicazione definisce i particolari.

Articolo

47e (nuovo)

E. Termini per chiedere il 1II

rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere

rimborso richiesto

entro un termine di tre mesi dall'emissione della

relativa

fattura di collocamento.

2Una restituzione del termine è accordata qualora

l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il

rimborso."

Al

riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo

alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in

particolare quanto segue:

" Il

rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in

cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più

presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di

mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di

prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al

compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a

questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.

­Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3

anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo

mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla

scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui

il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo

momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di

agosto.

Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola

dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali

esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente

rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al

massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)

(…)

" L'estensione

del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia

rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra

questi due servizi dello Stato.

Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non

necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori

(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non

offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un

collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro

canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli

altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i

genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza

all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante

questi periodi.

Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro

soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova

LMI." (Messaggio citato pag. 110)

2.15

Alla luce di

tutto quanto esposto, relativamente al mese di marzo 2004, i redditi

computabili, calcolati su un anno, sono costituiti dal reddito da attività

dipendente dell’assicurata, comprensivo degli assegni di base, di fr. 32'096.--

(cfr. consid. 2.5.), dal valore locativo dell’abitazione sita sul mappale N.

332.

RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr. consid. 2.8.) e dagli alimenti

versati dall’ex marito per i due figli di complessivi - dedotti gli assegni di

base al 50% percepiti dalla ricorrente - fr. 20'604.-- (cfr. consid. 2.7.).

Globalmente

essi sono pari a fr. 53'025.--.

La

sostanza, già solo dedotto il debito ipotecario, risulta nulla (cfr. doc. 46).

Le spese

computabili sono, invece, composte delle spese di manutenzione di fr. 81.--

(cfr. consid. 2.9.), degli interessi ipotecari di fr. 3'244.-- (cfr. consid.

2.9

), dei contributi sociali AVS/AI/IPG e AD di fr. 2'846.-- (cfr. consid. 2.6.),

del contributo della previdenza professionale di fr. 134.-- (cfr. consid. 2.6.),

delle spese professionali di trasporto di fr. 3'394.-- (cfr. consid. 2.11.),

del premio della cassa malati di fr. 5'356.-- (cfr. consid. 2.12.), delle

imposte di fr. 1'022.-- (cfr. consid. 2.13.) e della pigione di fr. 12'420.--

(cfr. consid. 2.10.).

Esse, complessivamente,

corrispondono a fr. 28'497.--.

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)

dell’assicurata ammonta a fr. 24'528.-- (redditi computabili di fr. 53'025.-- -

spese computabili di fr. 28'497.--).

La soglia

di intervento per il 2004 della famiglia di RI 1, formata dall’assicurata e dai

due figli, come riconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. 46), è pari a fr. 31'810.--

(cfr. art. 10 Laps; consid. 2.3.; fr. 15'700. -- per il titolare del diritto +

fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento + fr.

8260.

-- per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento).

Gli

assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.3.).

In casu,

i sussidi della cassa malati ammontano a fr. 4’516.-- (cfr. doc. 46). Tale

ammontare non è del resto stato contestato dalla ricorrente, nemmeno in sede di

reclamo contro la decisione dell’8 marzo 2004 con cui le è stato attribuito un

assegno integrativo di fr. 72.-- (cfr. doc. 17).

Pertanto

la lacuna di reddito Laps è pari a fr. 2’766.-- (fr. 31'810.-- - fr. 24'528.--

- fr. 4'516.--).

L'assicurata

ha, dunque, diritto per il mese di marzo 2004 a un assegno integrativo

di fr. 230.-- (fr. 2’766.-- : 12 mesi).

2.16

Per quanto

attiene al periodo a partire dal mese di aprile 2004, va osservato che

l’unico cambiamento intervenuto, rispetto al mese di marzo 2003, è la

circostanza che la figlia __________, il 7 aprile 2004, ha compiuto sei anni.

Nella

convenzione relativa agli effetti accessori del divorzio è stato previsto che

dal 7° al 12°anno di età l’importo della pensione alimentare che il padre è

tenuto a corrispondere è pari a fr. 1'000.--, comprensiva dell’assegno

familiare (cfr. consid. 2.7.; doc. 25).

Tenuto,

poi, conto del fatto che l’assicurata, lavorando al 50%, percepisce metà

dell’assegno di base per la figlia (cfr. consid. 2.5.), a decorrere dal mese di

aprile 2004, quali alimenti per __________, va considerato l’ammontare di fr.

908.50

(fr. 1'000.-- - fr. 91.50), corrispondente a fr. 10'902.-- annui.

Tale

importo va sommato al contributo alimentare per __________, anch’esso di fr.

908.50

mensili.

Di

conseguenza nel calcolo dell’assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile

2004.

deve essere computato l’ammontare globale di fr. 21'804.--, come peraltro

si evince dalla nuova tabella di calcolo allestita dalla Cassa e trasmessa a

questa con la risposta di causa (cfr. doc. 52).

2.17

Per quanto

concerne, per contro, le altre poste del conteggio, e meglio il reddito del

lavoro, il reddito della sostanza immobiliare, le spese di manutenzione, gli

interessi ipotecari, i contributi AVS/AI/IPG e AD, il contributo della

previdenza professionale, le spese professionali, il premio della cassa malati,

le imposte e la pigione, vale quanto esposto in merito al mese di marzo 2004

(cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.10.).

Pertanto,

a partire dal mese di aprile 2004, i redditi computabili, calcolati su un anno,

sono composti del reddito da attività dipendente dell’assicurata comprensivo

degli assegni di base di fr. 32'096.-- (cfr. consid. 2.5.), del valore locativo

dell’abitazione sita sul mappale N. 332 RFD di __________ di fr. 325.-- (cfr.

consid. 2.8.) e degli alimenti versati dall’ex marito per i due figli di -

dedotti gli assegni di base al 50% percepiti dalla ricorrente - complessivi fr.

21’804.-- (cfr. consid. 2.7.).

Complessivamente

essi ammontano a fr. 54'225.--.

La

sostanza, come già esposto è nulla (cfr. doc. 46).

Le spese

computabili, invece, corrispondono a quelle per il mese di marzo 2004, e quindi

sono pari a fr. 28'497.—(cfr. consid. 2.15.).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.3.)

dell’insorgente ammonta a fr. 25'728.-- (redditi computabili di fr. 54'225.-- -

spese computabili di fr. 28'497.--).

La soglia

di intervento per il 2004 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.15.),

è di fr. 31'810.--.

Gli

assicurati, come visto, hanno diritto all'assegno integrativo allorché il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid.

2.3

).

I sussidi

della cassa malati sono pari a fr. 4’516.-- (cfr. consid. 2.15.).

La lacuna

di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 1’566.-- (fr. 31'810.-- - fr. 25'728.--

- fr. 4'516.--).

La

ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di aprile 2004 a un assegno

integrativo di fr. 130.-- (fr. 1’566.-- : 12 mesi).

2.18

L’assicurata,

vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; doc. I) relativa alla

parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto

(cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02;

STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella

causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S

contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e

TCA, U 18/97).

2.19

Per la parte

del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Secondo

il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della

difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal

30.

luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle

domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16

), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente

dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato

indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di

sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere

naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.20

Nel caso di

specie con la presente sentenza è stato riconosciuto il diritto dell’assicurata

di percepire un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese di marzo 2004 e

di fr. 130.-- dal mese di aprile 2004.

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di

un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti

Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art.

10.

Laps; consid. 2.3.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla

base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale

Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una

famiglia di un genitore e di due figli di 6 e 12 anni ammonta a fr. 2’100.--,

pari a fr. 25'200.—annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

Inoltre nel

calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle spese

non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Di

conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata abbia diritto a un assegno

integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr.

consid. 2.15.; 2.17), non si può concludere che essa sia indigente ai fini

dell’assistenza giudiziaria.

Va,

quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Il

reddito dell’assicurata è costituito dallo stipendio netto, comprensivo degli

assegni di base, di fr. 2'245.-- (fr. 32'096.-- - contributi sociali : 13

mensilità, cfr. consid. 2.5.), dagli alimenti di fr. 1’817.-- (cfr. fr.

21'804.-- : 12 mesi; consid. 2.7.) e dell’assegno integrativo di fr. 130.-- mensili.

Con un

reddito di fr. 4'192.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 2'100.-- quale

importo base mensile per l’assicurata e i suoi due figli di sei e dodici anni,

stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tali

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese, più fr. 50.-- al

mese per il riscaldamento, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti

all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 80.--, già dedotti i relativi

sussidi (cfr. doc. 4, 5, 6, consid. 2.15.), e le spese professionali di

trasporto di fr. 283.-- (fr. 3394.-- : 12 mesi, cfr. consid. 2.11.), per cui si

ottiene un onere globale di fr. 3'413.--.

L'eccedenza

mensile sarebbe, dunque, di fr. 779.-- (fr. 4’192.-- - fr. 3’413.--) da cui

vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.

85.

-- al mese (fr. 1'022.-- : 12 mesi; cfr. consid. 2.13.).

Anche

volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'100.-- determinato sulla base della

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, un supplemento del 15-25%, conformemente a quanto stabilito dal TFA

nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, risulterebbe –

dedotte pure le imposte - comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 379.-- e fr.

169.

-- al mese.

Nella

STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di

due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento

del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +

fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).”

(STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)

Di

conseguenza, nell’evenienza concreta, considerata l’eccedenza oscillante tra

fr. 379.-- e fr. 169.-- al mese, la gratuità della procedura, l’assenza di

ripetibili da versare e, al contrario, il fatto che l’assicurata abbia diritto

a delle ripetibili parziali di fr. 400.--, il TCA deve concludere che l’assicurata

può saldare le spese legali ratealmente e in un termine adeguato senza cadere in

uno stato di indigenza.

Alla luce

di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni

necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono

adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza

dev'essere respinta.

2.21

Il TCA

rileva, infine, che l’assicurata aveva postulato l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio in sede di reclamo contro la decisione

formale dell’8 marzo 2004 che le aveva accordato un assegno integrativo di fr.

72.

-- (cfr. consid. 1.2., 1.3.).

La Cassa

ha respinto tale istanza con decisione del 27 agosto 2004 (cfr. consid. 1.5.).

Tale

provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato.

Infatti

l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, benché nell’atto ricorsuale abbia

menzionato, contestandole, le motivazioni dell’amministrazione per rifiutare

l’assistenza giudiziaria, non ne ha impugnato la decisione. Ciò risulta sia dal

petitum che nulla indica a proposito dell’assistenza giudiziaria davanti

all’amministrazione, che dall’intestazione dell’impugnativa, dove è stato

espressamente indicato che il ricorso era indirizzato “avverso la decisione

del 27 agosto 2004 dello IAS, Cassa cantonale per gli assegni integrativi, con

cui è stato parzialmente respinto il reclamo 7/9 aprile 2004, con cui è stato

riconosciuto un diritto all’assegno integrativo, per il mese di marzo 2004 e da

aprile 2004 in poi” (cfr. doc. I).

Non è

invece stata indicata la decisione del 27 agosto 2004 con cui è stata respinta

l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per

la procedura di reclamo.

A titolo

abbondanziale giova, in ogni caso, segnalare che questa Corte si è pronunciata

in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione nell'ambito

degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella causa G.,

39.2000

, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.

Il TCA,

fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e

sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non

contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è

necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza

giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia

sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il

patrocinio di un legale risulti necessario.

Inoltre

dal 30 luglio 2002 l’art. 1 Lag contempla che la Legge disciplina gli istituti

del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile,

esecutivi, amministrativi e penali.

Come

visto (cfr. consid. 2.19.), giusta l'art. 3 cpv. 1 della citata legge

l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente

la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del

Cantone.

Il

Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il patrocinio

d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi legittimi

delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto a chi è

coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza giudiziaria

può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle quali il

richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi diritti

(cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).

Per

quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le

assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora,

dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, pure,

confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone

Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di

opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che

la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali

non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione

giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e

che la lite non era semplice dal profilo fattuale.

In casu

per gli stessi motivi menzionati al consid. 2.19., l’indigenza non potrebbe comunque

essere ammessa. Pertanto l’assistenza giudiziaria non poteva in ogni caso

essere concessa.

Nel caso

in esame, infine, in applicazione analogica dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante

il reclamo dovesse essere parzialmente accolto, non vanno accordate ripetibili

per l’iter davanti alla Cassa.

In

effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di

opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia,

quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito

patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le

ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.

37.

n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004

nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).

Il TFA, nella

sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I 164/04),

pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se

il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni

eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

In

concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di reclamo non

poteva in ogni caso essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Dall’altro,

anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere

accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è comunque

confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto

delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal

profilo costituzionale del senso di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 27 settembre 2004 impugnata è riformata nel senso che

all’assicurata è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 230.-- per il mese

di marzo 2004 e di fr. 130.-- a decorrere dal mese di aprile 2004.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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