39.2004.12
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17 febbraio 2005Italiano45 min
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Numero d'incarto:
39.2004.12
Data decisione, Autorità:
17.02.2005, TCA
Titolo:
condono di assegni integrativi ricevuti a torto percependo indennità giornaliere LADI e indennità straordinarie L-rilocc retroattive. Buona fede ammessa.L'assicurato ha infatti comunicato già l'iscrizione in AD della moglie e la sua domanda giusta la L-rilocc senza attendere le relative decisioni
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
art. 24 LAF-TI
art. 29v LAF-TI
art. 41v LAF-TI
art. 44v LAF-TI
art. 47v LAF-TI
art. 10 LRILOCC
art. 14 REGLAF-TI
Raccomandata
Incarto n.
39.2004.12
rs/ss
Lugano
17 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 settembre
2004 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 21 agosto 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a __________ e RI 1 di restituire l’importo di
fr. 5'112.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore
del figlio __________ (16.4.1998), nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre
2002 (cfr. doc. 99).
A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati il 1° settembre 2003 (cfr. doc. b), la
Cassa, dopo aver esaminato la documentazione prodotta in occasione
dell’incontro avvenuto presso l’amministrazione il 12 febbraio 2004 (cfr. nota
del 12 febbraio 2004 della Cassa agli atti dell’amministrazione), il 17
febbraio 2004 ha emesso un nuovo ordine di restituzione che annulla e
sostituisce il precedente (cfr. doc. 120).
L’amministrazione
ha così richiesto ai coniugi __________ il rimborso dell’ammontare di fr.
1'160.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti a torto dal 1°
settembre al 31 ottobre 2002, in quanto dal mese di agosto 2002 RI 1 ha
beneficiato delle indennità straordinarie di disoccupazione e la moglie si è
iscritta al collocamento con effetto dal 12 settembre 2002 (cfr. doc. 120).
1.2. L’11 marzo
2004 RI 1 ha postulato il condono del rimborso della somma di fr. 1'160.--,
sostenendo di aver agito in buona fede e di trovarsi in condizioni economiche
gravi (cfr. doc. 123).
Con
decisione 6 aprile 2004 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a
torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate
devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è
riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza o da dolo della
persona tenuta alla restituzione: quando cioè, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica,
certi fatti sono stati taciuti oppure
sono state fornite indicazioni inesatte, quando l'obbligo di informare non è stato rispettato o non lo è stato a tempo debito.
Agisce con grave negligenza chi, al momento
della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva
pretendere da lui, tenendo conto delle
sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni
familiari versatigli a torto.
La grave difficoltà ai sensi
dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma di legge federale al 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC
(art. 5 cpv. 1 OPGA).
Sulle nostre decisioni per
assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni
cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni
personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni
sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede
non è riconosciuta poiché non avete notificato tempestivamente alla nostra Cassa i seguenti cambiamenti:
·
l'attività, da parte del signor
RI 1, quale consulente per l'omologazione __________ di una vettura elettrica;
·
dell'inizio del versamento al
signor RI 1 delle indennità straordinarie cantonali;
·
l'iscrizione al collocamento
della signora RI 1 avvenuta il 12 settembre 2002.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella
della grave difficoltà." (Doc. 125)
1.3. L’assicurato,
il 19 aprile 2004, ha inoltrato reclamo contro il citato provvedimento,
chiedendo, in via principale, l’accoglimento della domanda di condono e, in via
subordinata, nel caso di reiezione della menzionata richiesta, la possibilità
di pagare in modo dilazionato con importi di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. d).
Con
decisione su reclamo del 13 settembre 2004 la Cassa ha ribadito il contenuto
del suo primo provvedimento, precisando:
"
(…)
4. In data 6 aprile 2004
la Cassa ha rifiutato la domanda di condono, non riconoscendo al signor RI 1 la
buona fede, ritenuto che egli ha comunicato soltanto in data 24 ottobre 2002,
di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dall'agosto 2002, delle indennità
straordinarie di disoccupazione ed inoltre omettendo di comunicare
tempestivamente l'iscrizione al collocamento della moglie, avvenuta a decorrere
dal 12 settembre 2002.
Secondo l'art. 44 cpv. 3
LAF (Leggi sugli assegni di famiglia) la restituzione è condonata da parte
della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la
prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per
lui un onere troppo grave.
Le due condizioni per
l'ottenimento del condono - buona fede ed onere troppo grave - sono dunque
cumulative. Ne consegue che non riconoscendo una di queste condizioni, quella
della buona fede, non è necessario esaminare l'altra, riferita all'onere troppo
grave.
La Cassa aderisce tuttavia
alla richiesta subordinata del signor RI 1, accordando ai signori RI 1 la
possibilità di effettuare il rimborso dilazionato in fr. 100.-- mensili."
(Doc. a)
1.4. L’assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
(…)
Nel merito.
1. __________ e RI 1 ricevono dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito Cassa) in data 21 agosto 2003 un ordine di
restituzione di Fr. 5'112.- per assegni integrativi ritenuti percepiti a torto
durante il periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2002.
2. A seguito del nostro reclamo del 1 settembre 2003 (doc.
b) esaminata la documentazione prodotta, la cassa rettifica e diminuisce
l'importo del contendere a Fr. 1'160.-(doc. c).
3. In data 17 febbraio 2004, la Cassa ci
notifica un nuovo ordine di restituzione per l'importo sopracitato.
4. In data 11 marzo 2004, (doc. d) in risposta
all'ordine di restituzione summenzionato, fatte le dovute premesse, viene fatta
regolare domanda di condono per essere liberati dall'obbligo della
restituzione, richiamati gli articoli (cfr.art.26 cpv.3 LAPS) tenuto
conto della buona fede dimostrata con i nostri scritti puntuali e delle
condizioni economiche precarie dell'unità familiare di
riferimento al momento della restituzione.
5. In data 6 aprile 2004 (doc. a), la Cassa rifiuta
la domanda di condono non riconoscendoci la buona fede, sulla base di una
errata interpretazione dei documenti presentati (doc. allegata). La
Cassa si rifiuta di entrare nel merito dell'onere troppo grave persistendo nel
negare il principio della buona fede, peraltro dimostrabile con gli stessi
documenti ufficiali cantonali prodotti (doc. e. / f./ g.).
6. In via del tutto subordinata, nella domanda di condono
viene proposto un pagamento dilazionato di Fr. 100.- che allo stato attuale
costituisce un onere troppo grave.
MOTIVI DEL RICORSO
Ad4. Contestato.
La Cassa persiste nelle proprie repliche a non riconoscere la
buona fede, sostenendo a torto che abbiamo notificato solo in data 24 ottobre
2002 di aver beneficiato delle indennità straordinarie di disoccupazione già
dal mese di agosto 2002.
Fatti
I documenti prodotti dimostrano che l'istanza per l'ottenimento
delle misure attive è stata fatta al 23 ottobre 2002 e la comunicazione
alla Cassa al 24 ottobre 2002. (doc. e.). e non in agosto 2002.
Il versamento delle indennità poi è stato accreditato solo durante
i mesi di novembre e dicembre 2002 come risulta dal documento bancario del
31.12.02. (doc. f.)
Risulta quindi essere falsa la dichiarazione della cassa secondo
cui abbiamo beneficiato delle prestazioni di disoccupazione
già dal mese di agosto 2002.
I primi sussidi sono arrivati solo in novembre 2002 e la Cassa ha
negato l'assegno a partire da ottobre 2002 con cinica
puntualità.
Lo stesso dicasi per l'iscrizione della moglie __________ alla cassa disoccupazione notificata nel nostro scritto del 24 ottobre 2002.(doc. i)
Ribadiamo nel modo più assoluto che al momento della notifica non
ci erano note le decisioni della cassa disoccupazione circa
l'accoglimento delle domande. La domanda del 25 settembre è stata accolta solo
dal 26.11.02 in occasione del conteggio da parte della cassa
disoccupazione __________, sia pure calcolata retroattivamente
a partire dal 26 settembre 2002 (doc. g, h, l, m, n). A prova
della buona fede possiamo anche aggiungere che __________, non ha lavorato
dalla fine del periodo scolastico a giugno 2002 fino ad inizio settembre 2002
perciò senza percepire salario alcuno e tanto meno usufruire di una indennità
di disoccupazione che a ben vedere poteva legittimamente essere richiesta.
E' così ampiamente dimostrata la nostra perfetta
buona fede che rimettiamo al giudizio di questo tribunale ." (Doc. I)
1.5. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 28 ottobre 2004, ha postulato
l’integrale reiezione dell’impugnativa e ha osservato:
"
(…) la Cassa, constatato che il ricorso
ripropone i medesimi argomenti del reclamo 19 aprile 2004, si riconferma nella
propria decisione su reclamo 13 settembre 2004.
Si evidenzia tuttavia come in occasione del
ricorso, il ricorrente asserisca, testuali parole, "... che l'istanza
per l'ottenimento delle misure attive è stata fatta il 23 ottobre 2002 e la
comunicazione alla Cassa al 24 ottobre 2002 (doc. e) e non in agosto 2002."
Contrariamente a quanto sostenuto dal signor RI 1,
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha rilasciato la
dichiarazione a conferma dell'iscrizione per la persona in cerca d'impiego, in
data 2 settembre 2002, a seguito dell'iscrizione presentata in data 26 agosto
2002 (doc. 78).
Per questa ragione, già in data 26 agosto 2002,
l'assicurato era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle
indennità straordinarie cantonali di disoccupazione e conseguentemente avrebbe
dovuto ottemperare al suo obbligo di informare." (Doc. III)
1.6. Il 30
ottobre 2004 l’assicurato ha puntualizzato:
"
(…)
Il ricorso non ripropone i medesimi argomenti del
reclamo del 19 aprile 2004 ma documenta
dei fatti incontestabili (doc. e,
doc. f) ai quali l'Istituto
delle assicurazioni sociali
contrappone una interpretazione di parte e sbagliata.
Come risulta dagli atti, la
domanda per beneficiare delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (L-riloc) è stata fatta il 23 ottobre 2002, dopo che sono state rifiutate le indennità dì disoccupazione. (doc. o - nuovo).
Va ricordato che
l'iscrizione alla disoccupazione
presso l'Ufficio regionale di collocamento fu fatta per beneficiare dei programmi occupazionali.
Fu in seguito al rifiuto di
corrispondere indennità di disoccupazione che mi si informava della possibilità di domandare le misure speciali
di
L-riloc, appunto, di fatto solo
in ottobre 2002.
Non corrisponde quindi al vero
che già al 26 agosto 2002 ero
a conoscenza di ottenere le indennità
speciali, ma al contrario presagivo di non poter ottenere le indennità di disoccupazione normale.
La comunicazione che potevo
ricevere le indennità speciali mi è stata comunicata solo al 5 novembre 2002 (doc. e) e resa effettiva solo al 11 novembre 2002 (doc. f).
L'istituto delle assicurazioni sociali confonde
la disoccupazione
normale con le misure speciali
L-riloc, e da qui costruisce tutto il castello di sabbia ed avanza temerarie conclusioni
infondate.
Risulta così evidente che
l'obbligo di informare tempestivamente è stato ottemperato ed il principio della buona fede accertato.
Nel frattempo però l'istituto
delle assicurazioni sociali con una cinica tempestività già mi aveva sospeso il diritto al sussidio a partire
da ottobre 2002 (doc. P nuovo.).
Lo stesso istituto delle
assicurazioni sociali, a conoscenza della situazione economica disagiata del richiedente non s'è evidentemente
posto la domanda di come avrebbe potuto sbarcare il lunario la famiglia __________." (Doc. V)
1.7. La Cassa, il
10 dicembre 2004, richiamato quanto espresso nella risposta di causa del 28
ottobre 2004 e nella decisione su reclamo del 13 settembre 2004, ha comunicato
di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. VII).
1.8. I doc. VI e
VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante, per quanto riguarda il
diritto materiale, il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; 129 V
1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L.,
H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (dal 1° settembre al 31 ottobre 2002)
precedente l'entrata in vigore della modifica della LAF relativa all'assegno
integrativo, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 gennaio
2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.
L'art. 24
v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha
diritto all'assegno
(integrativo),
per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c)il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI. (cpv. 1)
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno. (cpv. 2)
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione. (cpv. 3)"
Per
l'art. 27 v.LAF
"
L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale
assegno di base nonché
gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi
della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti
minimi. (cpv. 1)
In ogni caso l'importo dell'assegno non può
superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.(cpv.
2)
L'assegno integrativo non è versato se il suo
importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di
base per un figlio." (cpv.
3)
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le
disposizioni della legislazione sulle
prestazioni complementari
all’AVS/AI.(cpv. 1)
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza
computabile è
considerata quale reddito nella misura di 1/15. (cpv.
2)
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 v.Reg.LAF).
2.3. Per l'art.
29 v.LAF
" L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso
in caso di cambiamento del reddito
disponibile dei genitori o della
composizione della famiglia. (cpv. 1)
Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)
L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda
di revisione è stata
inoltrata. (cpv. 3)
La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"
In
proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che
" Per cambiamento della composizione della
famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione. (cpv. 1)
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di
cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.
2)
Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica
di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato. (cpv. 3)"
Secondo
l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 v.LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che
"
L'assegno indebitamente percepito deve essere
restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa
competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito
la prestazione indebita
in buona fede e se, tenuto conto delle sue
condizioni economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per lui un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Dal
tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio
1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC,
applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per
l'art. 76 v.Reg.LAF:
" In
caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli
assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare
del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)
La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)
La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di
30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa.
(cpv. 3)"
Secondo l'art.
47 v.LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
Per
inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha
apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta
del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato
l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.
Il tenore
dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è
il seguente:
"
La prestazione
sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il
diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal
pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del
diritto ha percepito la prestazione indebita
in buona fede e se,
tenuto conto delle condizioni economiche
dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47
v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,
dagli atti di causa risulta che il 5 novembre 2002 a RI 1, nato il 19 agosto
1942 (cfr. doc. 34), è stata intimata una decisione con cui l’Ufficio delle
misure attive del Cantone Ticino ha accolto la richiesta del 23 ottobre 2002
tendente all’ottenimento di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione
ai sensi dell’art. 10 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati (L-rilocc). In particolare all’assicurato sono state concesse 90
indennità giornaliere sull’arco massimo di un anno, il cui versamento è stato subordinato
al controllo della disoccupazione alle medesime condizioni previste dalla LADI
e all’adempimento di tutti i presupposti della L-rilocc e del relativo
regolamento
(cfr.
doc. 80).
Nei
conteggi del 5 novembre 2002, inviati al ricorrente, è stato indicato che nei
giorni seguenti gli sarebbero stati versati gli importi di fr. 489.50 quali
indennità giornaliere straordinarie per il mese dal 26 al 31 agosto 2002 (5
giorni X fr. 97.90; cfr. doc. 83; 103), di fr. 2'055.90 quali indennità
giornaliere straordinarie per il mese di settembre 2002 (21 giorni X fr. 97.90; cfr.
doc. 82) e di fr. 2'251.70 per il mese di ottobre 2002 (23 giorni X fr. 97.90; cfr.
doc. 81).
Inoltre
la Cassa di disoccupazione __________ ha trasmesso a __________ due conteggi
allestiti il 26 novembre 2002 dai quali emerge che alla stessa, che si è
iscritta in disoccupazione il 12 settembre 2002 (cfr. doc. 75), sono state
Considerandi
riconosciute, tenuto conto del guadagno intermedio, indennità giornaliere
nette, comprensive della quota parte di assegno per il figlio, per il mese di
settembre 2002, e meglio per il periodo dal 12 al 30 settembre 2002, pari a fr.
462.80
(cfr. doc. 77) e per il mese di ottobre 2002 di fr. 874.95 (cfr. doc.
76).
E’
pacifico, quindi, che per i mesi di settembre e ottobre 2002, avendo ricevuto,
oltre allo stipendio della moglie versato dal Comune di __________ per la sua
attività a tempo parziale quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 65-66), delle indennità
straordinarie da parte dell’Ufficio delle misure attive, nella prima metà del
mese di novembre 2002, e meglio l’11 novembre 2002 (cfr. doc. f), e delle
indennità giornaliere da parte della Cassa di disoccupazione __________,
verosimilmente alla fine del mese di novembre 2002, le entrate della famiglia __________
- calcolate su un anno - di fr. 37'658.-- (cfr. doc. 77; 83; 117), erano più
elevate di quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 24 gennaio 2002
con la quale era stato accordato a __________ l’assegno integrativo a far tempo
dal 1° gennaio 2002 (cfr. doc. 41). L’amministrazione, allora, si era, infatti,
basata unicamente sul reddito percepito dalla moglie per la sua occupazione a
tempo parziale presso il Comune di __________.
Di
conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante
del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni RI 1 e la moglie, da un profilo oggettivo, hanno dunque
effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi dei mesi di
settembre e ottobre 2002 per un importo complessivo di fr. 1’160.-- (cfr.
consid. 2.6.).
2.8
Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3
; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI
1994.
p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3
; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,
112.
V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato
tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurato, non
riconoscendogli la buona fede, in quanto egli non avrebbe comunicato
tempestivamente di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dal mese di agosto
2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e l’iscrizione al
collocamento della moglie, avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr. doc. a; consid.
1.3
).
L’amministrazione
nella decisione formale del 6 aprile 2004 ha menzionato pure l’attività
esercitata dal ricorrente quale consulente per l’omologazione __________ di una
vettura elettrica (cfr. doc. 125; consid. 1.2.).
Al
riguardo va rilevato che essa è in ogni caso irrilevante ai fini della presente
vertenza. Tale occupazione, infatti, si riferisce ai mesi da gennaio a maggio
2002, per cui a un periodo anteriore a quello ora in esame (settembre e ottobre
2002). Inoltre, come visto (cfr. consid. 1.1.), a seguito del reclamo inoltrato
dai coniugi RI 1 il 1° settembre 2003 contro l’ordine di restituzione del 21
agosto 2003, relativo al lasso di tempo da gennaio a ottobre 2002, la Cassa ha
modificato quest’ultimo provvedimento, limitando l’ordine di rimborso ai mesi
di settembre e ottobre 2002.
Preliminarmente
va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un
principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in
considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con
delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il
medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una
compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =
Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è
quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli
assegni di famiglia.
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
Nel caso
concreto gli importi delle indennità straordinarie di disoccupazione percepite
dall’assicurato e delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione percepite dalla moglie, di complessivi fr. 2'518.70 (fr.
2'055.90 + fr. 462.80; cfr. consid. 2.7., doc. 82, 77) per il mese di settembre
2002.
e fr. 3'126.65 (fr. 2'251.70 + fr. 874.95; cfr. consid. 2.7., doc. 81, 76)
per il mese di ottobre 2003, sono stati versati dall’Ufficio delle misure
attive l’11 novembre 2002, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________
alla fine del mese di novembre 2002, come risulta dai relativi conteggi (cfr.
consid. 2.7.; doc. 76, 77, 81, 82, f).
Pertanto
si tratta, in casu, di pagamenti retroattivi.
Dalle
tavole processuali si evince, poi, che tali somme verosimilmente non erano più
disponibili già quando è stato emanato il primo ordine di restituzione del 21
agosto 2003 relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002, contro il
quale è stato interposto reclamo (cfr. consid. 1.1.).
Il 23
ottobre 2002 sia RI 1, che hanno sottoscritto due distinte dichiarazioni, da
cui risulta che essi hanno ceduto allo Stato del Cantone Ticino e per esso al
Dipartimento della sanità e socialità, rappresentato dall’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, sia le indennità straordinarie di disoccupazione
previste dalla L-rilocc, che le indennità giornaliere dell’assicurazione contro
la disoccupazione dalla nascita del diritto fino ad avviso contrario
dell’Ufficio menzionato. E’ stato, inoltre, indicato che conseguentemente essi
autorizzavano l’incasso da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento delle citate prestazioni nei limiti degli interventi effettuati
e che avrebbe effettuato
(cfr.
doc. 88, 89).
In
effetti sui conteggi della Cassa di disoccupazione __________ è stato menzionato
che l’intero ammontare delle indennità giornaliere spettanti ad __________ per
i mesi di settembre e ottobre 2002 era versato al citato Ufficio
(cfr.
doc. 76, 77).
Per
quanto concerne, invece, le indennità straordinarie di disoccupazione assegnate
al ricorrente, dall’estratto conto al 31 dicembre 2002 della banca __________
di __________ si evince che l’importo corrispondente alle prestazioni per i
mesi di agosto, settembre e ottobre 2002, pari a fr. 4'797.10 (fr. 489.50 + fr.
2'055.90 + fr. 2'251.70; cfr. doc. 81, 82, 83), è stato corrisposto
direttamente all’assicurato l’11 novembre 2002.
Il 16
dicembre 2002 all’assicurato è stato versato l’importo di indennità
straordinarie relativo al mese di novembre 2002 di fr. 2'055.90 e il 23
dicembre 2002 quello del mese di dicembre 2002 di fr. 1'958.-- (cfr. doc. f) –
ammontare quest’ultimo meno elevato, visto che tali indennità gli sono state concesse
fino al 27 dicembre 2002
(cfr.
doc. 103).
Al 31
dicembre 2002 il saldo di tale conto ammontava tuttavia a fr. 2'004.30 (cfr.
doc. f).
L’insorgente,
perciò, prima di tale data deve aver utilizzato le indennità versategli retroattivamente
per i mesi di settembre e ottobre 2002.
Tale
conclusione appare tanto più fondata se si pone mente al fatto che l’assicurato,
precedentemente al periodo in questione, aveva contratto molti debiti che hanno
dato origine a delle procedure esecutive (cfr. doc. 53, 54. In particolare
contro lo stesso, il 23 luglio 2002, erano stati emessi 8 attestati di carenza
beni per un totale di fr. 12'481.20 (cfr. doc. 53).
In simili
condizioni, a più forte ragione, gli importi spettanti ai coniugi RI 1 a titolo
retroattivo non potevano più essere a loro disposizione nel momento in cui
avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 17 febbraio 2004, allorché la
Cassa ha emesso il nuovo ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 1'160.-- per
i mesi di settembre e ottobre 2002, che non è stato impugnato dall’assicurato,
ma relativamente al quale è stata presentata domanda di condono (cfr. STFA del
16.
marzo 2000 nella causa M., C 297/99).
Di
conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte
federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un
onere troppo grave non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure
STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.11
Per quanto
attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti risulta che l’assicurato si
è iscritto in disoccupazione il 26 agosto 2002 (cfr. doc. 78) e che il 26
settembre 2002 nei confronti dello stesso è stata emessa una decisione con cui
la Cassa di disoccupazione __________ gli ha negato il diritto alle indennità
giornaliere contemplate dalla LADI, poiché, non avendo svolto un’attività
lavorativa soggetta a contribuzione di almeno sei mesi nei due anni precedenti
l’annuncio al collocamento, non risultava adempiuto il periodo di contribuzione
ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né erano realizzati i presupposti, di cui
all’art. 14 LADI, per essere esonerato dall’obbligo di adempiere il periodo di
contribuzione (cfr. doc. 79).
Il 5 novembre
2002.
l’Ufficio delle misure attive ha però accolto l’istanza del 23 ottobre
2002.
dell’assicurato tendente all’ottenimento di indennità straordinarie di
disoccupazione previste dall’art. 10 L-rilocc (cfr. doc. 80).
All’insorgente
sono state concesse 90 indennità giornaliere dal 26 agosto al 27 dicembre 2002
(cfr. doc. 103).
L’11
novembre 2002 al ricorrente sono stata versate le prestazioni retroattive
relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 81-83, f).
La moglie
dell’assicurato, dal canto suo, si è annunciata per il collocamento il 12 settembre
2002.
(cfr. doc. 75). Alla fine del mese di novembre 2002 la Cassa di
disoccupazione __________ le ha versato le indennità giornaliere della LADI per
il periodo dal 12 settembre al 31 ottobre 2002, come risulta dai rispettivi
conteggi dei mesi di settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 76, 77).
e RI 1,
con uno scritto del 24 ottobre 2002, hanno comunicato alla Cassa, da un lato,
che l’assicurato, visto che non aveva diritto alle prestazioni della LADI,
aveva richiesto, tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC), le
indennità straordinarie di disoccupazione e che non aveva ancora ricevuto un
riscontro al riguardo. Dall’altro, che la moglie, la quale svolgeva l’attività
di aiuto-cuoca per il Comune di __________ a tempo parziale, si era iscritta
presso l’URC per ottenere le indennità di disoccupazione essendo disoccupata parzialmente,
ma che una decisione in merito, fino a quel momento, non era stata emessa (cfr.
doc. i).
L’11
novembre 2002, poi, i coniugi RI 1 hanno informato l’amministrazione che
l’Ufficio delle misure attive, il 5 novembre 2002, aveva emanato un provvedimento
del con cui gli sono state accordate delle indennità straordinarie. Essi hanno
allegato tale decisione e, inoltre, hanno indicato, da un lato, che erano
sempre in attesa di una decisione circa il diritto o meno della moglie di
percepire delle indennità giornaliere della LADI, da un altro lato, di non aver
mai ricevuto il formulario di revisione del 26 agosto 2002 (cfr. doc. m).
La moglie
del ricorrente, il 2 dicembre 2002, ha avvisato la Cassa che pochi giorni prima
le era stato riconosciuto il diritto di percepire le indennità di
disoccupazione. Essa ha trasmesso all’amministrazione i relativi conteggi e ha sottolineato
che le prestazioni erano state versate dalla Cassa di disoccupazione
direttamente all’Ufficio del sostegno sociale a parziale rimborso del prestito
ottenuto (cfr. doc. l).
La Cassa
ha negato la buona fede dell’insorgente, asserendo che questi ha informato
soltanto il 24 ottobre 2002 di aver richiesto e beneficiato, a decorrere
dall’agosto 2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e che,
inoltre, non ha tempestivamente comunicato l’iscrizione al collocamento della
moglie (cfr. doc. a).
Nella
risposta di causa l’amministrazione ha precisato che, dato che l’URC, il 2
settembre 2002, ha rilasciato la dichiarazione di conferma dell’iscrizione per la
persona in cerca di impiego del 26 agosto 2002, l’assicurato, già il 26 agosto
2002, era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle indennità
straordinarie cantonali di disoccupazione e dunque avrebbe potuto ottemperare
al suo obbligo di informare (cfr. doc. III).
L’assicurato,
per contro, ha asserito che quando ha percepito gli assegni integrativi di
settembre e di ottobre 2002 non gli erano note le decisioni di accoglimento sia
della richiesta di indennità straordinarie ai sensi della L-rilocc, che della
domanda di indennità di disoccupazione giusta la LADI (cfr. doc. I).
Inoltre,
il 30 ottobre 2004, egli ha indicato di essere stato informato della
possibilità di domandare le misure speciali della L-rilocc solo nel mese di
ottobre 2002, dopo che gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione
giusta la LADI. Egli ha puntualizzato che, pertanto, il 26 agosto 2002 non sapeva
di poter ottenere le indennità speciali.
La
comunicazione della concessione di tali prestazioni gli è stata intimata solo
il 5 novembre 2002 e resa effettiva l’11 novembre 2002. Egli sostiene così di
avere ottemperato l’obbligo di informare tempestivamente e di essere conseguentemente
in buona fede (cfr. doc. V).
Per inciso
va evidenziato che secondo l’art. 10 della Legge cantonale sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nella sua versione
in vigore fino al 31 gennaio 2003 relativa alle indennità straordinarie:
"
Per i disoccupati che non hanno diritto alle
indennità previste dalla LADI o che lo hanno esaurito, lo Stato riconosce
indennità straordinarie di disoccupazione, interamente a carico del Cantone.
(cpv. 1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) ha un’età superiore ai 50 anni o figli a carico;
b) ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare o
abbreviare la disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) oltre ad eventuali rendite d’invalidità parziale, ha un reddito
mensile inferiore all’80% delle ultime indennità percepite o che avrebbe dovuto
percepire secondo la LADI. (cpv. 2)
L’indennità straordinaria di disoccupazione
corrisponde all’80% dell’ultima indennità percepita in base alla LADI. (cpv. 3)
Possono essere concesse fino a 120 indennità
giornaliere intere sull’arco massimo di un anno. (cpv. 4)
Il Consiglio di Stato può ridurre il limite di
età fino a 35 anni, mediante regolamento, per casi particolari o qualora la
situazione del mercato del lavoro peggiorasse. (cpv. 5)"
Nell’ambito
della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa in atto con
l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 13 segg.), il Consiglio di Stato ha proposto di abolire per i
lavoratori dipendenti le indennità straordinarie di disoccupazione, ma di
mantenerle per i disoccupati indipendenti che non possono beneficiare delle
indennità federali previste dalla LADI (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n.
4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).
L’art. 10
L-rilocc è stato effettivamente modificato.
Il nuovo
tenore di tale disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, che si riferisce
ora espressamente agli indipendenti disoccupati, è il seguente:
"
Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al
massimo un’ attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della
LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del
Cantone.(cpv. 1)
2.
Può beneficiare di tali
indennità chi:
a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per
evitare o abbreviare la
disoccupazione;
b) non riceve rendite AVS o AI intere;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’
armonizzazione e il
coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).(cpv. 2)
3.
In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità.
Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"
2.12
Nel caso di specie la questione a sapere se il 26 agosto 2002,
quando l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, era già al corrente della
possibilità di beneficiare di indennità straordinarie ai sensi dell’art. 10
L-rilocc può restare indecisa.
Ai fini
della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tale quesito risulta
ininfluente.
Ciò
poiché, anche nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente saputo di
avere il diritto di richiedere le indennità straordinarie, egli fino al mese di
ottobre 2002 non ha concretizzato tale diritto. Come visto, la relativa istanza
è stata inoltrata all’Ufficio delle misure attive il 23 ottobre 2002
(cfr.
doc. 80).
Gli
assicurati non sono tenuti a comunicare all’amministrazione le prestazioni che
potenzialmente potrebbero ottenere se esercitassero un determinato diritto.
Di
conseguenza, in casu, appare pure irrilevante esaminare più approfonditamente
la problematica relativa alla ricezione o meno del formulario di revisione del
26.
agosto 2002 (cfr. doc. m, p).
L’assicurato,
poi, quando ha deciso di richiedere all’Ufficio delle misure attive le
indennità straordinarie, ha immediatamente comunicato alla Cassa di avere
interposto tale domanda, come risulta dallo scritto del 24 ottobre 2002 (cfr.
doc. i).
La
relativa decisione positiva gli è stata intimata il 5 novembre 2002 ed egli ha
avvertito in merito la Cassa l’11 novembre 2002 (cfr. doc. m).
Al
riguardo va segnalato il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e in
Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra (cfr. consid. 2.10.), ha
stabilito che la buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità
competente in ambito PC di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo
di prestazioni di invalidità della previdenza professionale solo al momento in
cui ha ricevuto la relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al
momento in cui è stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza,
l’assicurata non era al corrente né dell’importo, né del momento a partire dal
quale le sarebbe stata erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una
rendita, inoltre, non avrebbe influito sull’importo della PC, visto che esso è
determinato computando gli effettivi redditi e la reale sostanza.
La
comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe semmai
solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a una
condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva comunque
una negligenza grave.
In
particolare l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale
de
recours
a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à
réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991
l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le
cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en
présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure
où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens
de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).
On peut également se
rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que
l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi.
En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges,
force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires,
l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril
1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans
retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que
l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de
la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du
versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à
l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de
rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le
droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le
montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des
seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut
disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI
1994.
p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne
pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était
pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas
assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont
à juste titre relevé les juges de première instance.
b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de
l'intimée, encore
convient-il d'examiner
l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1
LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il
importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit
administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la
problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop
lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer -
que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)
In proposito cfr. anche
RDAT I-2002 N.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.
In simili
condizioni all’assicurato, che ha immediatamente informato, il 24 ottobre 2002,
la Cassa del semplice fatto di aver postulato, il 23 ottobre 2002, le indennità
straordinarie giusta la L-rilocc, senza nemmeno attendere la relativa decisione
dell’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. 80, i), non deve essere imputata
nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essergli riconosciuta la buona fede.
2.13
Per quanto riguarda,
poi, la circostanza di aver comunicato alla Cassa, il 24 ottobre 2002,
l’iscrizione in disoccupazione della moglie avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr.
doc. i; 75), va osservato che i coniugi RI 1 anche in questo caso hanno
informato l’amministrazione già del semplice fatto che __________ __________ si
era annunciata per il collocamento. Essi non hanno atteso l’assegnazione delle
indennità di disoccupazione alla fine del mese di novembre 2002.
Pertanto,
alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, pure relativamente a tale
evenienza, i coniugi RI 1 hanno ampiamente ossequiato il loro obbligo di
informare di ogni cambiamento (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.4.).
Comunque,
anche volendo considerare che l’informazione alla Cassa precedentemente al 24
ottobre 2002, e meglio immediatamente dopo l’iscrizione in disoccupazione del
12.
settembre 2002, avrebbe permesso eventualmente di subordinare l’attribuzione
perlomeno dell’assegno integrativo di ottobre 2002 a una condizione o a una
riserva (cfr. DTF 122 V 221=Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.) – per esempio
indicando che se __________ avesse ricevuto delle indennità di disoccupazione,
avrebbe dovuto restituire la parte di assegno a cui non avrebbe avuto diritto
se, fin al momento dell’assegnazione, fossero state computate le indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione –, l’omissione dei
coniugi RI 1 non costituisce una negligenza grave, bensì semplicemente una
negligenza lieve, per cui la loro buona fede non può in ogni caso essere negata
(cfr. STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9).
L’eventuale
riserva o condizione avrebbe potuto concernere solo il mese di ottobre 2002,
poiché per il mese di settembre 2002 al momento dell’annuncio all’URC della
moglie del ricorrente l’assegno integrativo era verosimilmente già stato
versato.
L’art. 38
cpv. 3 LAF prevede, infatti, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è
versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
2.14
In simili
condizioni, nel caso in esame, visto che il ricorrente, quando ha percepito gli
assegni integrativi nei mesi di settembre e ottobre 2002, era in buona fede, il
primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione
dell’importo di fr. 1’160.-- è ossequiato.
L'incarto
va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i
requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.
1’160.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso
di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2002.
L’assicurato
nel petitum del ricorso ha chiesto, oltre che di annullare la decisione su
reclamo del 13 settembre 2004 con cui è stato negato il condono dell’importo di
fr. 1'160.--, di riconoscere alla famiglia RI 1 il diritto di percepire un
assegno di famiglia, lasciando indeterminato il relativo importo (cfr. doc. I).
Come evidenziato al consid. 2.7., a seguito del versamento di indennità
straordinarie di disoccupazione e di indennità giornaliere della LADI a titolo
retroattivo per i mesi di settembre e ottobre 2002, dal profilo oggettivo, gli
assegni integrativi relativi a tali mesi sono stati percepiti a torto.
L’assicurato,
pertanto, non aveva il diritto agli stessi.
Il
riconoscimento, con la presente sentenza, di aver ricevuto gli assegni in buona
fede, non implica, del resto, che essi gli fossero effettivamente dovuti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E’
riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre
2002.
Di
conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la
restituzione dell’importo di fr. 1’160.-e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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