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39.2004.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti prodotti dimostrano che l'istanza per l'ottenimento

delle misure attive è stata fatta al 23 ottobre 2002 e la comunicazione

alla Cassa al 24 ottobre 2002. (doc. e.). e non in agosto 2002.

Il versamento delle indennità poi è stato accreditato solo durante

i mesi di novembre e dicembre 2002 come risulta dal documento bancario del

31.12.02. (doc. f.)

Risulta quindi essere falsa la dichiarazione della cassa secondo

cui abbiamo beneficiato delle prestazioni di disoccupazione

già dal mese di agosto 2002.

I primi sussidi sono arrivati solo in novembre 2002 e la Cassa ha

negato l'assegno a partire da ottobre 2002 con cinica

puntualità.

Lo stesso dicasi per l'iscrizione della moglie __________ alla cassa disoccupazione notificata nel nostro scritto del 24 ottobre 2002.(doc. i)

Ribadiamo nel modo più assoluto che al momento della notifica non

ci erano note le decisioni della cassa disoccupazione circa

l'accoglimento delle domande. La domanda del 25 settembre è stata accolta solo

dal 26.11.02 in occasione del conteggio da parte della cassa

disoccupazione __________, sia pure calcolata retroattivamente

a partire dal 26 settembre 2002 (doc. g, h, l, m, n). A prova

della buona fede possiamo anche aggiungere che __________, non ha lavorato

dalla fine del periodo scolastico a giugno 2002 fino ad inizio settembre 2002

perciò senza percepire salario alcuno e tanto meno usufruire di una indennità

di disoccupazione che a ben vedere poteva legittimamente essere richiesta.

E' così ampiamente dimostrata la nostra perfetta

buona fede che rimettiamo al giudizio di questo tribunale ." (Doc. I)

1.5. L’autorità

amministrativa, nella sua risposta di causa del 28 ottobre 2004, ha postulato

l’integrale reiezione dell’impugnativa e ha osservato:

"

(…) la Cassa, constatato che il ricorso

ripropone i medesimi argomenti del reclamo 19 aprile 2004, si riconferma nella

propria decisione su reclamo 13 settembre 2004.

Si evidenzia tuttavia come in occasione del

ricorso, il ricorrente asserisca, testuali parole, "... che l'istanza

per l'ottenimento delle misure attive è stata fatta il 23 ottobre 2002 e la

comunicazione alla Cassa al 24 ottobre 2002 (doc. e) e non in agosto 2002."

Contrariamente a quanto sostenuto dal signor RI 1,

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha rilasciato la

dichiarazione a conferma dell'iscrizione per la persona in cerca d'impiego, in

data 2 settembre 2002, a seguito dell'iscrizione presentata in data 26 agosto

2002 (doc. 78).

Per questa ragione, già in data 26 agosto 2002,

l'assicurato era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle

indennità straordinarie cantonali di disoccupazione e conseguentemente avrebbe

dovuto ottemperare al suo obbligo di informare." (Doc. III)

1.6. Il 30

ottobre 2004 l’assicurato ha puntualizzato:

"

(…)

Il ricorso non ripropone i medesimi argomenti del

reclamo del 19 aprile 2004 ma documenta

dei fatti incontestabili (doc. e,

doc. f) ai quali l'Istituto

delle assicurazioni sociali

contrappone una interpretazione di parte e sbagliata.

Come risulta dagli atti, la

domanda per beneficiare delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (L-riloc) è stata fatta il 23 ottobre 2002, dopo che sono state rifiutate le indennità dì disoccupazione. (doc. o - nuovo).

Va ricordato che

l'iscrizione alla disoccupazione

presso l'Ufficio regionale di collocamento fu fatta per beneficiare dei programmi occupazionali.

Fu in seguito al rifiuto di

corrispondere indennità di disoccupazione che mi si informava della possibilità di domandare le misure speciali

di

L-riloc, appunto, di fatto solo

in ottobre 2002.

Non corrisponde quindi al vero

che già al 26 agosto 2002 ero

a conoscenza di ottenere le indennità

speciali, ma al contrario presagivo di non poter ottenere le indennità di disoccupazione normale.

La comunicazione che potevo

ricevere le indennità speciali mi è stata comunicata solo al 5 novembre 2002 (doc. e) e resa effettiva solo al 11 novembre 2002 (doc. f).

L'istituto delle assicurazioni sociali confonde

la disoccupazione

normale con le misure speciali

L-riloc, e da qui costruisce tutto il castello di sabbia ed avanza temerarie conclusioni

infondate.

Risulta così evidente che

l'obbligo di informare tempestivamente è stato ottemperato ed il principio della buona fede accertato.

Nel frattempo però l'istituto

delle assicurazioni sociali con una cinica tempestività già mi aveva sospeso il diritto al sussidio a partire

da ottobre 2002 (doc. P nuovo.).

Lo stesso istituto delle

assicurazioni sociali, a conoscenza della situazione economica disagiata del richiedente non s'è evidentemente

posto la domanda di come avrebbe potuto sbarcare il lunario la famiglia __________." (Doc. V)

1.7. La Cassa, il

10 dicembre 2004, richiamato quanto espresso nella risposta di causa del 28

ottobre 2004 e nella decisione su reclamo del 13 settembre 2004, ha comunicato

di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. VII).

1.8. I doc. VI e

VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Preliminarmente

va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è

stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno

2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,

per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I

nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono

invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002

pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità

di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del

31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante, per quanto riguarda il

diritto materiale, il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; 129 V

1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L.,

H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35

consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso

in esame si riferisce a un periodo (dal 1° settembre al 31 ottobre 2002)

precedente l'entrata in vigore della modifica della LAF relativa all'assegno

integrativo, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 gennaio

2003.

L’assegno

integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

L'art. 24

v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

" Il genitore domiciliato nel Cantone ha

diritto all'assegno

(integrativo),

per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la

custodia del figlio;

b) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)il

reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

dell'eventuale

assegno di base nonché degli eventuali obblighi

alimentari, è

inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI. (cpv. 1)

Se entrambi i

genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

diritto

all'assegno. (cpv. 2)

Non ha diritto

all'assegno il beneficiario di una prestazione

complementare

all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

della

prestazione. (cpv. 3)"

Per

l'art. 27 v.LAF

"

L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale

assegno di base nonché

gli eventuali obblighi

alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

disponibile ai sensi

della legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI ed i limiti

minimi. (cpv. 1)

In ogni caso l'importo dell'assegno non può

superare il limite del o

dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.(cpv.

2)

L'assegno integrativo non è versato se il suo

importo annuo è

inferiore all'importo mensile dell'assegno di

base per un figlio." (cpv.

3)

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per l’accertamento ed il calcolo sono

applicabili per analogia le

disposizioni della legislazione sulle

prestazioni complementari

all’AVS/AI.(cpv. 1)

Il reddito del

lavoro è computato per intero; la sostanza

computabile è

considerata quale reddito nella misura di 1/15. (cpv.

2)

Il premio per

l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

malattie a carico della famiglia è preso in

considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in

considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"

Per la

determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non

sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se

sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25

anni (art. 34 v.Reg.LAF).

2.3. Per l'art.

29 v.LAF

" L'assegno integrativo deve essere

aumentato, ridotto o soppresso

in caso di cambiamento del reddito

disponibile dei genitori o della

composizione della famiglia. (cpv. 1)

Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

di revisione è stata

inoltrata. (cpv. 3)

La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo

giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"

In

proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che

" Per cambiamento della composizione della

famiglia si intende ogni

variazione nella comunione di persone che è

alla base del calcolo

della prestazione. (cpv. 1)

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di

cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.

2)

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica

di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

erogato. (cpv. 3)"

Secondo

l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in

qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

2.4. Secondo

l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario

sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente

la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto

all'assegno."

In

proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario

informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni

cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare

del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto

o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e

i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono

tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli

assegni ed al pagamento dei contributi."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa

competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito

la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue

condizioni economiche al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe per lui un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Dal

tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio

1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC,

applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

Per

l'art. 76 v.Reg.LAF:

" In

caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli

assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare

del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di

30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa.

(cpv. 3)"

Secondo l'art.

47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono

applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI."

Per

inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha

apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta

del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato

l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

Il tenore

dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è

il seguente:

"

La prestazione

sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il

diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal

pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del

diritto ha percepito la prestazione indebita

in buona fede e se,

tenuto conto delle condizioni economiche

dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47

v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nel caso in

esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti di causa risulta che il 5 novembre 2002 a RI 1, nato il 19 agosto

1942 (cfr. doc. 34), è stata intimata una decisione con cui l’Ufficio delle

misure attive del Cantone Ticino ha accolto la richiesta del 23 ottobre 2002

tendente all’ottenimento di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione

ai sensi dell’art. 10 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati (L-rilocc). In particolare all’assicurato sono state concesse 90

indennità giornaliere sull’arco massimo di un anno, il cui versamento è stato subordinato

al controllo della disoccupazione alle medesime condizioni previste dalla LADI

e all’adempimento di tutti i presupposti della L-rilocc e del relativo

regolamento

(cfr.

doc. 80).

Nei

conteggi del 5 novembre 2002, inviati al ricorrente, è stato indicato che nei

giorni seguenti gli sarebbero stati versati gli importi di fr. 489.50 quali

indennità giornaliere straordinarie per il mese dal 26 al 31 agosto 2002 (5

giorni X fr. 97.90; cfr. doc. 83; 103), di fr. 2'055.90 quali indennità

giornaliere straordinarie per il mese di settembre 2002 (21 giorni X fr. 97.90; cfr.

doc. 82) e di fr. 2'251.70 per il mese di ottobre 2002 (23 giorni X fr. 97.90; cfr.

doc. 81).

Inoltre

la Cassa di disoccupazione __________ ha trasmesso a __________ due conteggi

allestiti il 26 novembre 2002 dai quali emerge che alla stessa, che si è

iscritta in disoccupazione il 12 settembre 2002 (cfr. doc. 75), sono state

Considerandi

riconosciute, tenuto conto del guadagno intermedio, indennità giornaliere

nette, comprensive della quota parte di assegno per il figlio, per il mese di

settembre 2002, e meglio per il periodo dal 12 al 30 settembre 2002, pari a fr.

462.80

(cfr. doc. 77) e per il mese di ottobre 2002 di fr. 874.95 (cfr. doc.

76).

E’

pacifico, quindi, che per i mesi di settembre e ottobre 2002, avendo ricevuto,

oltre allo stipendio della moglie versato dal Comune di __________ per la sua

attività a tempo parziale quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 65-66), delle indennità

straordinarie da parte dell’Ufficio delle misure attive, nella prima metà del

mese di novembre 2002, e meglio l’11 novembre 2002 (cfr. doc. f), e delle

indennità giornaliere da parte della Cassa di disoccupazione __________,

verosimilmente alla fine del mese di novembre 2002, le entrate della famiglia __________

- calcolate su un anno - di fr. 37'658.-- (cfr. doc. 77; 83; 117), erano più

elevate di quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 24 gennaio 2002

con la quale era stato accordato a __________ l’assegno integrativo a far tempo

dal 1° gennaio 2002 (cfr. doc. 41). L’amministrazione, allora, si era, infatti,

basata unicamente sul reddito percepito dalla moglie per la sua occupazione a

tempo parziale presso il Comune di __________.

Di

conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante

del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF), il calcolo

dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili

condizioni RI 1 e la moglie, da un profilo oggettivo, hanno dunque

effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi dei mesi di

settembre e ottobre 2002 per un importo complessivo di fr. 1’160.-- (cfr.

consid. 2.6.).

2.8

Riguardo ai

presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3

; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI

1994.

p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da

parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3

; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,

112.

V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato

tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.9

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurato, non

riconoscendogli la buona fede, in quanto egli non avrebbe comunicato

tempestivamente di aver richiesto e beneficiato, a decorrere dal mese di agosto

2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e l’iscrizione al

collocamento della moglie, avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr. doc. a; consid.

1.3

).

L’amministrazione

nella decisione formale del 6 aprile 2004 ha menzionato pure l’attività

esercitata dal ricorrente quale consulente per l’omologazione __________ di una

vettura elettrica (cfr. doc. 125; consid. 1.2.).

Al

riguardo va rilevato che essa è in ogni caso irrilevante ai fini della presente

vertenza. Tale occupazione, infatti, si riferisce ai mesi da gennaio a maggio

2002, per cui a un periodo anteriore a quello ora in esame (settembre e ottobre

2002). Inoltre, come visto (cfr. consid. 1.1.), a seguito del reclamo inoltrato

dai coniugi RI 1 il 1° settembre 2003 contro l’ordine di restituzione del 21

agosto 2003, relativo al lasso di tempo da gennaio a ottobre 2002, la Cassa ha

modificato quest’ultimo provvedimento, limitando l’ordine di rimborso ai mesi

di settembre e ottobre 2002.

Preliminarmente

va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un

principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in

considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con

delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il

medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una

compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Nel caso

concreto gli importi delle indennità straordinarie di disoccupazione percepite

dall’assicurato e delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione percepite dalla moglie, di complessivi fr. 2'518.70 (fr.

2'055.90 + fr. 462.80; cfr. consid. 2.7., doc. 82, 77) per il mese di settembre

2002.

e fr. 3'126.65 (fr. 2'251.70 + fr. 874.95; cfr. consid. 2.7., doc. 81, 76)

per il mese di ottobre 2003, sono stati versati dall’Ufficio delle misure

attive l’11 novembre 2002, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________

alla fine del mese di novembre 2002, come risulta dai relativi conteggi (cfr.

consid. 2.7.; doc. 76, 77, 81, 82, f).

Pertanto

si tratta, in casu, di pagamenti retroattivi.

Dalle

tavole processuali si evince, poi, che tali somme verosimilmente non erano più

disponibili già quando è stato emanato il primo ordine di restituzione del 21

agosto 2003 relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2002, contro il

quale è stato interposto reclamo (cfr. consid. 1.1.).

Il 23

ottobre 2002 sia RI 1, che hanno sottoscritto due distinte dichiarazioni, da

cui risulta che essi hanno ceduto allo Stato del Cantone Ticino e per esso al

Dipartimento della sanità e socialità, rappresentato dall’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento, sia le indennità straordinarie di disoccupazione

previste dalla L-rilocc, che le indennità giornaliere dell’assicurazione contro

la disoccupazione dalla nascita del diritto fino ad avviso contrario

dell’Ufficio menzionato. E’ stato, inoltre, indicato che conseguentemente essi

autorizzavano l’incasso da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento delle citate prestazioni nei limiti degli interventi effettuati

e che avrebbe effettuato

(cfr.

doc. 88, 89).

In

effetti sui conteggi della Cassa di disoccupazione __________ è stato menzionato

che l’intero ammontare delle indennità giornaliere spettanti ad __________ per

i mesi di settembre e ottobre 2002 era versato al citato Ufficio

(cfr.

doc. 76, 77).

Per

quanto concerne, invece, le indennità straordinarie di disoccupazione assegnate

al ricorrente, dall’estratto conto al 31 dicembre 2002 della banca __________

di __________ si evince che l’importo corrispondente alle prestazioni per i

mesi di agosto, settembre e ottobre 2002, pari a fr. 4'797.10 (fr. 489.50 + fr.

2'055.90 + fr. 2'251.70; cfr. doc. 81, 82, 83), è stato corrisposto

direttamente all’assicurato l’11 novembre 2002.

Il 16

dicembre 2002 all’assicurato è stato versato l’importo di indennità

straordinarie relativo al mese di novembre 2002 di fr. 2'055.90 e il 23

dicembre 2002 quello del mese di dicembre 2002 di fr. 1'958.-- (cfr. doc. f) –

ammontare quest’ultimo meno elevato, visto che tali indennità gli sono state concesse

fino al 27 dicembre 2002

(cfr.

doc. 103).

Al 31

dicembre 2002 il saldo di tale conto ammontava tuttavia a fr. 2'004.30 (cfr.

doc. f).

L’insorgente,

perciò, prima di tale data deve aver utilizzato le indennità versategli retroattivamente

per i mesi di settembre e ottobre 2002.

Tale

conclusione appare tanto più fondata se si pone mente al fatto che l’assicurato,

precedentemente al periodo in questione, aveva contratto molti debiti che hanno

dato origine a delle procedure esecutive (cfr. doc. 53, 54. In particolare

contro lo stesso, il 23 luglio 2002, erano stati emessi 8 attestati di carenza

beni per un totale di fr. 12'481.20 (cfr. doc. 53).

In simili

condizioni, a più forte ragione, gli importi spettanti ai coniugi RI 1 a titolo

retroattivo non potevano più essere a loro disposizione nel momento in cui

avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il 17 febbraio 2004, allorché la

Cassa ha emesso il nuovo ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 1'160.-- per

i mesi di settembre e ottobre 2002, che non è stato impugnato dall’assicurato,

ma relativamente al quale è stata presentata domanda di condono (cfr. STFA del

16.

marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un

onere troppo grave non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure

STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.11

Per quanto

attiene alla buona fede, va rilevato che dagli atti risulta che l’assicurato si

è iscritto in disoccupazione il 26 agosto 2002 (cfr. doc. 78) e che il 26

settembre 2002 nei confronti dello stesso è stata emessa una decisione con cui

la Cassa di disoccupazione __________ gli ha negato il diritto alle indennità

giornaliere contemplate dalla LADI, poiché, non avendo svolto un’attività

lavorativa soggetta a contribuzione di almeno sei mesi nei due anni precedenti

l’annuncio al collocamento, non risultava adempiuto il periodo di contribuzione

ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né erano realizzati i presupposti, di cui

all’art. 14 LADI, per essere esonerato dall’obbligo di adempiere il periodo di

contribuzione (cfr. doc. 79).

Il 5 novembre

2002.

l’Ufficio delle misure attive ha però accolto l’istanza del 23 ottobre

2002.

dell’assicurato tendente all’ottenimento di indennità straordinarie di

disoccupazione previste dall’art. 10 L-rilocc (cfr. doc. 80).

All’insorgente

sono state concesse 90 indennità giornaliere dal 26 agosto al 27 dicembre 2002

(cfr. doc. 103).

L’11

novembre 2002 al ricorrente sono stata versate le prestazioni retroattive

relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 81-83, f).

La moglie

dell’assicurato, dal canto suo, si è annunciata per il collocamento il 12 settembre

2002.

(cfr. doc. 75). Alla fine del mese di novembre 2002 la Cassa di

disoccupazione __________ le ha versato le indennità giornaliere della LADI per

il periodo dal 12 settembre al 31 ottobre 2002, come risulta dai rispettivi

conteggi dei mesi di settembre e ottobre 2002 (cfr. doc. 76, 77).

e RI 1,

con uno scritto del 24 ottobre 2002, hanno comunicato alla Cassa, da un lato,

che l’assicurato, visto che non aveva diritto alle prestazioni della LADI,

aveva richiesto, tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC), le

indennità straordinarie di disoccupazione e che non aveva ancora ricevuto un

riscontro al riguardo. Dall’altro, che la moglie, la quale svolgeva l’attività

di aiuto-cuoca per il Comune di __________ a tempo parziale, si era iscritta

presso l’URC per ottenere le indennità di disoccupazione essendo disoccupata parzialmente,

ma che una decisione in merito, fino a quel momento, non era stata emessa (cfr.

doc. i).

L’11

novembre 2002, poi, i coniugi RI 1 hanno informato l’amministrazione che

l’Ufficio delle misure attive, il 5 novembre 2002, aveva emanato un provvedimento

del con cui gli sono state accordate delle indennità straordinarie. Essi hanno

allegato tale decisione e, inoltre, hanno indicato, da un lato, che erano

sempre in attesa di una decisione circa il diritto o meno della moglie di

percepire delle indennità giornaliere della LADI, da un altro lato, di non aver

mai ricevuto il formulario di revisione del 26 agosto 2002 (cfr. doc. m).

La moglie

del ricorrente, il 2 dicembre 2002, ha avvisato la Cassa che pochi giorni prima

le era stato riconosciuto il diritto di percepire le indennità di

disoccupazione. Essa ha trasmesso all’amministrazione i relativi conteggi e ha sottolineato

che le prestazioni erano state versate dalla Cassa di disoccupazione

direttamente all’Ufficio del sostegno sociale a parziale rimborso del prestito

ottenuto (cfr. doc. l).

La Cassa

ha negato la buona fede dell’insorgente, asserendo che questi ha informato

soltanto il 24 ottobre 2002 di aver richiesto e beneficiato, a decorrere

dall’agosto 2002, delle indennità straordinarie di disoccupazione e che,

inoltre, non ha tempestivamente comunicato l’iscrizione al collocamento della

moglie (cfr. doc. a).

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha precisato che, dato che l’URC, il 2

settembre 2002, ha rilasciato la dichiarazione di conferma dell’iscrizione per la

persona in cerca di impiego del 26 agosto 2002, l’assicurato, già il 26 agosto

2002, era a conoscenza del fatto che avrebbe potuto beneficiare delle indennità

straordinarie cantonali di disoccupazione e dunque avrebbe potuto ottemperare

al suo obbligo di informare (cfr. doc. III).

L’assicurato,

per contro, ha asserito che quando ha percepito gli assegni integrativi di

settembre e di ottobre 2002 non gli erano note le decisioni di accoglimento sia

della richiesta di indennità straordinarie ai sensi della L-rilocc, che della

domanda di indennità di disoccupazione giusta la LADI (cfr. doc. I).

Inoltre,

il 30 ottobre 2004, egli ha indicato di essere stato informato della

possibilità di domandare le misure speciali della L-rilocc solo nel mese di

ottobre 2002, dopo che gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione

giusta la LADI. Egli ha puntualizzato che, pertanto, il 26 agosto 2002 non sapeva

di poter ottenere le indennità speciali.

La

comunicazione della concessione di tali prestazioni gli è stata intimata solo

il 5 novembre 2002 e resa effettiva l’11 novembre 2002. Egli sostiene così di

avere ottemperato l’obbligo di informare tempestivamente e di essere conseguentemente

in buona fede (cfr. doc. V).

Per inciso

va evidenziato che secondo l’art. 10 della Legge cantonale sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nella sua versione

in vigore fino al 31 gennaio 2003 relativa alle indennità straordinarie:

"

Per i disoccupati che non hanno diritto alle

indennità previste dalla LADI o che lo hanno esaurito, lo Stato riconosce

indennità straordinarie di disoccupazione, interamente a carico del Cantone.

(cpv. 1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) ha un’età superiore ai 50 anni o figli a carico;

b) ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare o

abbreviare la disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) oltre ad eventuali rendite d’invalidità parziale, ha un reddito

mensile inferiore all’80% delle ultime indennità percepite o che avrebbe dovuto

percepire secondo la LADI. (cpv. 2)

L’indennità straordinaria di disoccupazione

corrisponde all’80% dell’ultima indennità percepita in base alla LADI. (cpv. 3)

Possono essere concesse fino a 120 indennità

giornaliere intere sull’arco massimo di un anno. (cpv. 4)

Il Consiglio di Stato può ridurre il limite di

età fino a 35 anni, mediante regolamento, per casi particolari o qualora la

situazione del mercato del lavoro peggiorasse. (cpv. 5)"

Nell’ambito

della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa in atto con

l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31

gennaio 2003 pag. 13 segg.), il Consiglio di Stato ha proposto di abolire per i

lavoratori dipendenti le indennità straordinarie di disoccupazione, ma di

mantenerle per i disoccupati indipendenti che non possono beneficiare delle

indennità federali previste dalla LADI (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n.

4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).

L’art. 10

L-rilocc è stato effettivamente modificato.

Il nuovo

tenore di tale disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, che si riferisce

ora espressamente agli indipendenti disoccupati, è il seguente:

"

Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al

massimo un’ attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della

LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del

Cantone.(cpv. 1)

2.

Può beneficiare di tali

indennità chi:

a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per

evitare o abbreviare la

disoccupazione;

b) non riceve rendite AVS o AI intere;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’

armonizzazione e il

coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).(cpv. 2)

3.

In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità.

Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"

2.12

Nel caso di specie la questione a sapere se il 26 agosto 2002,

quando l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, era già al corrente della

possibilità di beneficiare di indennità straordinarie ai sensi dell’art. 10

L-rilocc può restare indecisa.

Ai fini

della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tale quesito risulta

ininfluente.

Ciò

poiché, anche nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente saputo di

avere il diritto di richiedere le indennità straordinarie, egli fino al mese di

ottobre 2002 non ha concretizzato tale diritto. Come visto, la relativa istanza

è stata inoltrata all’Ufficio delle misure attive il 23 ottobre 2002

(cfr.

doc. 80).

Gli

assicurati non sono tenuti a comunicare all’amministrazione le prestazioni che

potenzialmente potrebbero ottenere se esercitassero un determinato diritto.

Di

conseguenza, in casu, appare pure irrilevante esaminare più approfonditamente

la problematica relativa alla ricezione o meno del formulario di revisione del

26.

agosto 2002 (cfr. doc. m, p).

L’assicurato,

poi, quando ha deciso di richiedere all’Ufficio delle misure attive le

indennità straordinarie, ha immediatamente comunicato alla Cassa di avere

interposto tale domanda, come risulta dallo scritto del 24 ottobre 2002 (cfr.

doc. i).

La

relativa decisione positiva gli è stata intimata il 5 novembre 2002 ed egli ha

avvertito in merito la Cassa l’11 novembre 2002 (cfr. doc. m).

Al

riguardo va segnalato il TFA nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e in

Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., già menzionata sopra (cfr. consid. 2.10.), ha

stabilito che la buona fede di un’assicurata che ha informato l’autorità

competente in ambito PC di essere stata posta al beneficio a titolo retroattivo

di prestazioni di invalidità della previdenza professionale solo al momento in

cui ha ricevuto la relativa decisione deve essere riconosciuta. Infatti fino al

momento in cui è stata emessa la decisione dell’istituto di previdenza,

l’assicurata non era al corrente né dell’importo, né del momento a partire dal

quale le sarebbe stata erogata la rendita PP. Il diritto ipotetico a una

rendita, inoltre, non avrebbe influito sull’importo della PC, visto che esso è

determinato computando gli effettivi redditi e la reale sostanza.

La

comunicazione prima del provvedimento dell’Istituto di previdenza avrebbe semmai

solo permesso all’organo PC di emettere una decisione subordinandola a una

condizione o a una riserva. L’omissione dell’assicurata non costituiva comunque

una negligenza grave.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale

de

recours

a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à

réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991

l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le

cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en

présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure

où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens

de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se

rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que

l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi.

En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges,

force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires,

l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril

1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans

retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que

l'intimée ait dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de

la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du

versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à

l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de

rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le

droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut

disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI

1994.

p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne

pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était

pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas

assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont

à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore

convient-il d'examiner

l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1

LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il

importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit

administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la

problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop

lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer -

que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4)

In proposito cfr. anche

RDAT I-2002 N.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.

In simili

condizioni all’assicurato, che ha immediatamente informato, il 24 ottobre 2002,

la Cassa del semplice fatto di aver postulato, il 23 ottobre 2002, le indennità

straordinarie giusta la L-rilocc, senza nemmeno attendere la relativa decisione

dell’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. 80, i), non deve essere imputata

nessuna mancanza e, di conseguenza, deve essergli riconosciuta la buona fede.

2.13

Per quanto riguarda,

poi, la circostanza di aver comunicato alla Cassa, il 24 ottobre 2002,

l’iscrizione in disoccupazione della moglie avvenuta il 12 settembre 2002 (cfr.

doc. i; 75), va osservato che i coniugi RI 1 anche in questo caso hanno

informato l’amministrazione già del semplice fatto che __________ __________ si

era annunciata per il collocamento. Essi non hanno atteso l’assegnazione delle

indennità di disoccupazione alla fine del mese di novembre 2002.

Pertanto,

alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, pure relativamente a tale

evenienza, i coniugi RI 1 hanno ampiamente ossequiato il loro obbligo di

informare di ogni cambiamento (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.4.).

Comunque,

anche volendo considerare che l’informazione alla Cassa precedentemente al 24

ottobre 2002, e meglio immediatamente dopo l’iscrizione in disoccupazione del

12.

settembre 2002, avrebbe permesso eventualmente di subordinare l’attribuzione

perlomeno dell’assegno integrativo di ottobre 2002 a una condizione o a una

riserva (cfr. DTF 122 V 221=Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.) – per esempio

indicando che se __________ avesse ricevuto delle indennità di disoccupazione,

avrebbe dovuto restituire la parte di assegno a cui non avrebbe avuto diritto

se, fin al momento dell’assegnazione, fossero state computate le indennità

giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione –, l’omissione dei

coniugi RI 1 non costituisce una negligenza grave, bensì semplicemente una

negligenza lieve, per cui la loro buona fede non può in ogni caso essere negata

(cfr. STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9).

L’eventuale

riserva o condizione avrebbe potuto concernere solo il mese di ottobre 2002,

poiché per il mese di settembre 2002 al momento dell’annuncio all’URC della

moglie del ricorrente l’assegno integrativo era verosimilmente già stato

versato.

L’art. 38

cpv. 3 LAF prevede, infatti, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è

versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

2.14

In simili

condizioni, nel caso in esame, visto che il ricorrente, quando ha percepito gli

assegni integrativi nei mesi di settembre e ottobre 2002, era in buona fede, il

primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione

dell’importo di fr. 1’160.-- è ossequiato.

L'incarto

va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i

requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.

1’160.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso

di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2002.

L’assicurato

nel petitum del ricorso ha chiesto, oltre che di annullare la decisione su

reclamo del 13 settembre 2004 con cui è stato negato il condono dell’importo di

fr. 1'160.--, di riconoscere alla famiglia RI 1 il diritto di percepire un

assegno di famiglia, lasciando indeterminato il relativo importo (cfr. doc. I).

Come evidenziato al consid. 2.7., a seguito del versamento di indennità

straordinarie di disoccupazione e di indennità giornaliere della LADI a titolo

retroattivo per i mesi di settembre e ottobre 2002, dal profilo oggettivo, gli

assegni integrativi relativi a tali mesi sono stati percepiti a torto.

L’assicurato,

pertanto, non aveva il diritto agli stessi.

Il

riconoscimento, con la presente sentenza, di aver ricevuto gli assegni in buona

fede, non implica, del resto, che essi gli fossero effettivamente dovuti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2.- E’

riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre

2002.

Di

conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la

restituzione dell’importo di fr. 1’160.-e pronunci una nuova decisione.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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