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Decisione

39.2004.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2004Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi di mantenimento al posto del padre biologico" (cfr.

allegato di replica prodotto all'udienza di discussione del 16 ottobre 2001 sub

lettera b), pag. 2).

Visto quanto precede e non essendo

compito della Cassa sopperire agli obblighi non ottemperati dal padre - come

evidenziato dalla stessa signora RI 1 - ella è tenuta a restituire alla Cassa,

conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAF, l'importo che ella ha percepito senza

averne il diritto, non essendo stati computati al reddito disponibile, così

come previsto all'art. 31 lett. d LAF, i contributi alimentari fissati solo in

seguito con convenzione 30 settembre 2001/1. e 6 ottobre 2001 omologata dalla Pretura

del Distretto di __________, __________.

Relativamente all'importo di CHF 24'480.-

oggetto della decisione impugnata, la Cassa rileva che lo stesso viene

diminuito a CHF 23'565.-, avendo riscontrato che, per il periodo dal 1. gennaio

2003 al 31 maggio 2003, l'ammontare di diritto relativo all'assegno di prima

infanzia è di CHF 6'660.- anziché di CHF 5'745.­(per il dettaglio cfr.

conteggio allegato).

10. La reclamante formula domanda di condono.

Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la

restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte,

se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e

se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave

(sottolineatura nostra).

I requisiti della buona fede e

dell'onore troppo grave devono essere soddisfatti cumulativamente.

Nella presente fattispecie, la

condizione della buona fede non è palesemente data poiché, come esposto al

punto che precede, la signora RI 1 stessa era ben consapevole che la Cassa, una

volta stabilito in sede civile l'ammontare dei contributi alimentari a carico

del signor __________ e a favore della figlia __________, avrebbe effettuato un

nuovo calcolo e chiesto la restituzione di quella parte di assegno familiare a

cui non avrebbe avuto il diritto se fosse stato computato il contributo

alimentare annuo (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del

25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).

Ne discende che la domanda di condono deve essere respinta.

11. La signora RI

1 chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

I requisiti per la concessione

dell'assistenza giudiziaria gratuita, previsti all’art. 14 cpv. 1 Lag, sono,

oltre allo stato di indigenza (art. 3 Lag): la procedura per la persona

richiedente presenta probabilità di esito favorevole (a) e una persona

ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa

delle spese che questo comporta (b).

Le condizioni invece per essere

ammessi al gratuito patrocinio sono: la persona richiedente non è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore è necessaria

alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa presenta difficoltà

particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).

Nel concreto caso, difettano

chiaramente i requisiti per essere posti al beneficio dell'assistenza

giudiziaria a fronte dell'impegno assunto dalla signora RI 1 di restituire alla

Cassa la parte di assegno familiare percepito indebitamente poiché calcolato,

per i motivi ben noti alla reclamante, su di un reddito disponibile non

comprendente il contributo alimentare annuo a favore della figlia __________

(cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 25 maggio 2001 e

dichiarazione del 25 settembre 2001).

Inoltre, non sono neppure dati i

presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, non presentando la

fattispecie alcuna difficoltà particolare e tale da rendere necessaria

l'assistenza di un legale, tanto più che il ricorso del 25 maggio 2001 avverso

le decisioni del 2 maggio 2001 è stato inoltrato al Tribunale cantonale delle

assicurazioni personalmente dalla reclamante, la quale ha pure sottoscritto la

dichiarazione del 25 settembre 2001.

Pertanto, la domanda postulata dalla

signora RI 1 e volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con estensione

al gratuito patrocinio è respinta.

12. Alla luce di

quanto esposto ai punti che precedono, la Cassa conferma la propria decisione

di ordine di restituzione del

Considerandi

2.

ottobre

2003, evidenziando che l'importo da rendere ammonta a CHF 23'565.- (cfr. punto

9). (…)" (doc. A1)

1.4

Contro

questa decisione l'assicurata, personalmente, ha inoltrato un tempestivo

ricorso, in cui ha evidenziato:

" (…)

Prima di tutto non capisco perché il mio reclamo è stato respinto,

visto che il conteggio della Cassa era sbagliato e solo con la decisione su mio

reclamo è stato corretto.

Anche per questo non capisco perché hanno deciso di non pagarmi

l'avvocato, sapendo poi che io i soldi per l'avvocato non ce li ho e comunque

almeno per i calcoli avevo ragione. Come fa la Cassa a dire che non c'era esito

favorevole?

Ammetto che adesso ho più o meno capito il conteggio rifatto

grazie al reclamo del mio avvocato.

La Cassa mi chiede il rimborso dell'assegno familiare di fr. 183.--

per 29 mesi (24 + 5 x 183 = 5'307.--) che avrei ricevuto per due volte, anche

se non capisco quando l'avrei ricevuto la seconda volta.

Anche il conteggio per assegno di prima infanzia adesso sembra

stare in piedi nell'ultima versione, anche se la Cassa dovrebbe chiedermi solo

16'594.85 come ha scritto il mio avvocato nel reclamo e non 18'258.--, visto

che il papà di __________ doveva pagare per la bambina già prima di quando la

Cassa ha cominciato a pagare.

Il problema è che la decisione della Cassa si riferisce al decreto

cautelare 4 febbraio 2003, che oggi non esiste più, visto che c'è la sentenza

27.

ottobre 2003 che ha preso il suo posto.

Il mio avvocato ha scritto subito alla Cassa chiedendo una nuova

decisione: io però preferisco fare subito ricorso, anche perché sembra che la

Cassa una nuova decisione non la vuole fare.

Il ricorso del 2001 l'avevo preparato con l'aiuto della Tutoria:

questo ricorso provo a farlo io con le spiegazioni del mio avvocato: devo dire

però che ho lo stesso bisogno che mi aiuti, perché non sono sicura di avere

capito tutto per bene.

Vi chiedo allora di non respingere la "domanda di ammissione

all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio" e di

fare in modo che mi possa aiutare anche con voi.

In ogni caso, se come dice la decisione su reclamo io non volevo

dare indietro soldi alla Cassa, allora non avrei chiesto al mio avvocato di

insistere per ottenere dal Pretore i 19'000.-- fr. che il papà di __________

deve, così davvero la Cassa non mi poteva più chiedere niente.

Invece la sentenza dice proprio che il papà di __________ questi

soldi li deve dare e non sono per me ma per la Cassa.

È per questo che ho chiesto alla Cassa o il condono, visto che i

soldi non li ho né per l'avvocato né per la Cassa, e non li ho ancora ricevuti,

o di fare in modo che il papà di __________ da indietro i soldi direttamente

alla Cassa.

Non capisco come faccia la Cassa a dire che non sono in buona fede

e è evidente che per me dare indietro 24'480.-- fr. o 23'565.-- è un onere

troppo grande.

Se la Cassa non riesce a capire questa cosa, allora ho davvero

bisogno l'aiuto del mio avvocato.

Comunque se devo pagare qualcosa in più di 19'000.-- fr. va bene,

però posso pagare solo a piccole rate.

Quello che chiedo allora è di controllare se davvero questa volta

i calcoli sono giusti, anche se sembra di sì, di trovare una soluzione in modo

che sia il papà di __________ a rimborsare la Cassa con quello che mi deve

dalla sentenza, e che per il resto la Cassa mi dica quanto devo dare in dietro

io.

Adesso come adesso più di 100.-- fr. al mese non posso comunque

dare.

Non so se questo ricorso è abbastanza chiaro: la cosa migliore è

che chiamate me e il mio avvocato, e insieme potremo spiegare meglio tutte

queste cose.

Spero che sarete d'accordo che lo Stato mi aiuta a pagare

l'avvocato e che capite che io i soldi che mi chiede la Cassa non è che non

voglio darli ma è che non ci sono proprio." (Doc. I)

1.5

L'autorità

amministrativa, nella sua risposta del 6 maggio 2004, si è riconfermata nella

propria decisione su reclamo del 12 marzo 2004 e ha precisato:

"

(…)

La Cassa contesta, in particolare, l'affermazione

della ricorrente, secondo cui, testualmente, "(…) la decisione della

Cassa si riferisce al decreto cautelare 4 febbraio 2003, che non esiste più,

visto che c'è la sentenza 27 ottobre 2003 che ha preso il suo posto",

precisando che la decisione di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003

concerne il periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2003 e che la Convenzione

omologata con sentenza 27 ottobre 2003 (di cui già il Segretario Assessore

aveva anticipato l'omologazione all'udienza del 6 ottobre 2003; cfr. relativo

verbale) prevede la modifica del contributo alimentare a decorrere dal 1.

novembre 2003 (punto 1., doc. A4).

La Cassa rileva infine che, come peraltro già

evidenziato in sede di decisione su reclamo del 12 marzo 2004, sussiste per la

controparte la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo

chiesto in restituzione." (Doc. III)

1.6

L'avv. RA 1,

il 1° giugno 2004, ha chiesto al TCA di voler convocare le parti per

discussione (cfr. doc. V).

1.7

La Cassa,

l'11 giugno 2004, ha puntualizzato di non ritenere necessario un incontro,

tenuto conto del fatto che non sono emersi nuovi elementi (cfr. doc. VII).

1.8

Il 2

novembre 2004 il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all'avv. RA 1, al

quale è stato chiesto se attualmente l'assicurata percepisce gli assegni

integrativi e, nel caso affermativo, di che importo (cfr. doc. VIII).

Il

rappresentante dell'interessata, il 9 novembre 2004, ha trasmesso la decisione

del 9 luglio 2004, con cui all'assicurata è stato rifiutato l'assegno

integrativo, e il provvedimento del 29 marzo 2004, con il quale le è stato

attribuito un assegno integrativo di fr. 505.-- dal 1° aprile al 31 maggio 2004

(cfr. doc.B1; B2).

Egli ha,

inoltre, reiterato la richiesta di udienza e ha chiesto di poter introdurre un

atto completivo al ricorso (cfr. doc. IX).

1.9

I doc. VIII

e IX sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1

La legge

cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto

di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto

riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.

I nuovi

disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in

vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità

di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del

31.

gennaio 2003 pag. 13 segg.).

Il nuovo

art. 68 LAF prevede che:

"

Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in

materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine

di 30 giorni dalla loro intimazione. (cpv. 1)

Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si

applica l’art. 33 Laps. (cpv. 2)"

In via di

principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (cfr. SVR

2003.

IV Nr. 25, consid. 1.2.; DTF 117 V 93 consid. 6b;

DTF 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni, relative ad assegni

integrativi e di prima infanzia, emesse dopo il 1° febbraio 2003 sono rette,

per quanto attiene ai mezzi di impugnazione, dalla procedura enunciata all'art.

33.

Laps.

Per quel

che riguarda il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua

consegna alla posta (cfr. DTF 119 V 95 consid. 4a; in riferimento alla

procedura di opposizione introdotta dalla Legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), in vigore dal 1°

gennaio 2003 e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla

legislazione federale, cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di

ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

Secondo

l'art. 33 Laps:

"

Contro le decisioni emesse in virtù della legge

e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 1)

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1,

è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione. (cpv. 2)

È applicabile la Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. (cpv.

3)"

Pertanto

nel caso in cui un assicurato desideri contestare una decisione in ambito di

assegni integrativi o di prima infanzia emanata dalla Cassa posteriormente al

1° febbraio 2003, deve interporre un reclamo alla stessa autorità che l'ha

pronunciata.

La

decisione su reclamo che verrà emessa, potrà essere in seguito impugnata

tramite ricorso al TCA.

Nella

presente evenienza l'assicurata, con il reclamo del 24 ottobre 2003 contro

l'ordine di restituzione del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. 15), ha postulato il

condono dell'importo di fr. 24'480.--, chiesti in restituzione dalla Cassa a

titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr.

doc. 12).

L'amministrazione,

con la decisione su reclamo del 12 marzo 2004, da un lato, ha ridotto

l'ammontare da restituire a fr. 23'565.--, dall'altro, ha respinto la domanda

di condono.

Quale

rimedio di diritto è stato indicato unicamente il ricorso al TCA (cfr. doc.

A1).

L'insorgente,

il 19 aprile 2004, ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Corte, facendo

esplicitamente riferimento anche alla questione del condono (cfr. doc. I).

Ora, a

torto, la Cassa nella decisione su reclamo ha menzionato soltanto la

possibilità di inoltrare, contro tale atto, un ricorso al TCA.

In

realtà, per quanto riguarda il condono, il provvedimento del 12 marzo 2003

costituisce la prima decisione formale.

Pertanto

avverso tale questione può essere interposto un reclamo ai sensi dell'art. 33

Laps.

In simili

condizioni il presente ricorso, relativamente al tema del condono, deve essere

dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi alla Cassa affinché esamini il

reclamo dell'assicurata.

Per quel

che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente

a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA -

quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,

d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio,

STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).

Del

resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere

d'ufficio un incarto a quella competente costituisce un principio generale del

diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. STFA dell'8 gennaio

2003.

nella causa D:, K 155/01; DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF111 V 406; Pratique

VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).

Per

inciso va rilevato che per le assicurazioni sociali disciplinate dalla

legislazione federale, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non

è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA

del 27 marzo 2003 nella causa S., 38.2003.33, consid. 2.4.; STCA del 22

settembre 2003 nella causa W., 38.2003.75, consid. 2.4.).

Va infine

ricordato che contro la decisione su reclamo potrà, se del caso, essere

interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).

Un

ricorso potrà essere inoltrato anche se l'amministrazione non emetterà,

situazione evidentemente non auspicata, la decisione su reclamo entro un

termine adeguato (cfr. art. 45 LPamm; vedi pure art. 56 cpv. 2 LPGA per le

assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale).

Nel

merito

2.2

Oggetto del

contendere è, dunque, la restituzione dell'importo di fr. 23'565.-- (cfr. doc.

A1), che a mente della Cassa, l'assicurata ha percepito a torto a titolo di

assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.

Il 1°

febbraio 2003, come visto (cfr. consid. 2.1.), sono entrate in vigore le

modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia.

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;

STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA

del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).

Il caso

in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003.

Pertanto,

in assenza di disposizioni transitorie particolari della LAF, al lasso di tempo

dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti

legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.

Per il

periodo da febbraio a maggio 2003, per contro, deve essere presa in

considerazione la nuova LAF.

A) Periodo dal mese di

gennaio 2001 al mese di gennaio 2003

2.3

L'art. 24

v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

" Il

genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il

figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia

del figlio;

b) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

c) il reddito

disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

dell'eventuale

assegno di base nonché degli eventuali obblighi

alimentari, è

inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i

genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

diritto all'assegno.

Non ha diritto

all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il

figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

Secondo

l’art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per

l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni

della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il reddito del

lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale

reddito nella misura di 1/15.

Il premio per

l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della

famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia

non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

Per la

determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non

sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se

sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25

anni (art. 34 v.Reg.LAF).

2.4

L’assegno di

prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.

L’art. 31

v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che

" Il

genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se

cumulativamente:

a) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa

oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui

il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali

obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.

c)."

Il

diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le

condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il

figlio (cfr. art. 33 cpv. 1 v.LAF).

Da quanto

esposto all’art. 32 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF,

emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia

corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

2.5

Per

l’art. 29 v.LAF

"

L'assegno integrativo deve essere aumentato,

ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori

o della composizione della famiglia. (cpv. 1)

Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di

revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)

La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo

giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"

La stessa

disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 v.LAF.

In

proposito l’art. 35 v.RegLAF precisa che

"

Per cambiamento della composizione della famiglia

si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del

calcolo della prestazione. (cpv. 1)

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv. 2)

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato. (cpv.

3)"

Secondo

l’art. 36 v.RegLAF inoltre

" L'assegno

integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le

condizioni legali."

2.6

Secondo

l’art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

" Il

titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente

il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento

rilevante per il diritto all'assegno."

In

proposito l'art. 70 del v.Reg.LaF precisa che

" Il

titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa

cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il

diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare

del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto

o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF

" Il

titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le

Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le

Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili

all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

2.7

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 v.LAF delle

disposizioni comuni prevede che

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Dal

tenore del Messaggio alla v.LAF emerge che la norma è stata formulata

analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni

complementari (Messaggio p. 54).

Per

l’art. 76 v.Reg.LAF

" In

caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli

assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare

del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla

persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni

familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata,

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di

restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

Secondo l’art. 47 v.LAF, infine,

" Per

quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

2.8

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47

v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.7.).

2.9

La Cassa, a

seguito dell'emanazione del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 con

cui è stato fatto obbligo al padre di __________, __________, di versare

mensilmente la somma di fr. 857.-- a titolo di alimenti a decorrere dal 6

ottobre 2000, ha adeguato il calcolo degli assegni integrativi e di prima

infanzia versati all’assicurata a partire dal 1° gennaio 2001. Essa, nei

relativi conteggi, ha così computato il contributo di mantenimento dovuto dal

padre di __________.

Il 2

ottobre 2003 l’amministrazione ha conseguentemente emesso l'ordine di

restituzione dell'importo di fr. 24'480.--.

La Cassa,

con decisione su reclamo, ha poi corretto l'ammontare da rimborsare in fr.

23'565.--, poiché ha riscontrato che l'importo a cui l'assicurata aveva diritto

dal 1° gennaio al 31 maggio 2003 era di fr. 6'660.--, anziché fr. 5'745.--

(cfr. doc. 12; A1).

La

ricorrente, dal canto suo, non ha sollevato obiezioni sul principio della

restituzione, quanto piuttosto sull'importo da rimborsare, asserendo che il

padre di sua figlia deve ancora versarle fr. 19'000.-- a saldo degli alimenti

non pagati (cfr. doc. I). In effetti nel reclamo la stessa ha sostenuto che __________

ha corrisposto fr. 300.-- al mese per il periodo da ottobre 2001 ad agosto

2002, fr. 400.-- per il lasso di tempo da settembre 2002 a febbraio 2003,

mentre da marzo 2003 ha regolarmente versato fr. 857.-- (cfr. doc. 12).

Inoltre

l'assicurata ha affermato che la decisione impugnata si riferisce al Decreto

cautelare del 4 febbraio 2003, che però non esiste più, dato che è stata emessa

la sentenza del 27 ottobre 2003 (cfr. doc. I).

L’insorgente

ha, infine, contestato che il reclamo sia stato respinto, visto che la Cassa,

nella decisione su reclamo, ha comunque corretto il conteggio sul quale si era

basata per emettere la decisione formale del 2 ottobre 2003, diminuendo così

l'importo chiesto in restituzione (cfr. doc. I).

A quest’ultimo

proposito va rilevato che la censura è pertinente e fondata.

L'amministrazione

avrebbe dovuto in effetti accogliere parzialmente il reclamo.

Tuttavia

nelle argomentazioni sviluppate e nel dispositivo ha in ogni caso rettamente

indicato che il rimborso verte sul nuovo importo di fr. 23'565.-- (cfr. doc.

A1).

Dagli

atti di causa emerge che __________, il 6 marzo 2002, davanti all'Ufficiale di

stato civile di __________, ha riconosciuto __________, nata il 6 ottobre 2000,

quale sua legittima figlia (cfr. doc. A4).

Con

Decreto cautelare del 4 febbraio 2003 prolato dalla Pretura di __________ è poi

stato fatto obbligo al padre di __________ di versare nelle mani della

ricorrente, in via anticipata entro il 5 del mese, l'importo mensile di fr.

857.

-- a titolo di contributo di mantenimento per la figlia. E' stato, inoltre,

precisato che qualora fosse percepito dal padre, l'assegno familiare di base

avrebbe dovuto essere versato in aggiunta al predetto contributo (cfr. doc. 2;

2B).

L'assicurata

ha trasmesso alla Cassa tale documento il 10 marzo 2003, chiedendo, peraltro,

che le fosse inviata una polizza di versamento per il rimborso della differenza

del mese corrente e indicando di restare in attesa dei nuovi calcoli per il

mese di aprile (cfr. doc. 2).

Nella

convenzione 30 settembre, 1° ottobre, 6 ottobre 2003, omologata dal Segretario

assessore della Pretura di __________ con la sentenza del 27 ottobre 2003, il

padre di __________ ha poi espressamente riconosciuto il debito di fr.

19'000.-- per i contributi alimentari arretrati, dovuti a partire dalla nascita

della figlia, ovvero dal 6 ottobre 2000, non ancora corrisposti, il cui

scadenzario per il versamento sarebbe stato concordato in separata sede (cfr.

doc. A4).

Visto che

al padre, con Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, è stato fatto obbligo di

corrispondere gli alimenti in favore della figlia a decorrere dalla sua

nascita, si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile

dell'assicurata (cfr. art. 35 v. Reg.LAF).

Le

entrate della ricorrente per il periodo dal mese di gennaio 2001, momento a

partire dal quale le sono stati attribuiti gli assegni, sono, perciò, superiori

al reddito considerato dalla Cassa, precedentemente al decreto cautelare del 4

febbraio 2003, per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo e di prima

infanzia da erogarle.

La Cassa,

l'11 settembre 2001, aveva d'altronde reso attenta l'assicurata del fatto che

l'importo dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia era stato

fissato senza tenere in considerazione un eventuale contributo alimentare

mensile a favore della figlia (cfr. doc. 1A). La ricorrente, inoltre, il 25

settembre 2001 aveva firmato una dichiarazione del seguente tenore:

" La

sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all'Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via

Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della sentenza civile, mediante la

quale viene determinato il contributo alimentare a favore di __________.

La sottoscritta si impegna inoltre a restituire

quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata, ed alla quale non

avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare." (Doc. 1B)

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha rivisto i calcoli dell'assegno integrativo

e di prima infanzia dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003,

computando nei redditi determinanti gli alimenti dovuti dal padre e l'assegno

di base.

In simili

condizioni, dunque, l'assicurata, da un profilo oggettivo, ha effettivamente

percepito a torto, in misura parziale, gli assegni integrativi e di prima

infanzia dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003.

Essi

vanno così restituiti (cfr. consid. 2.8.).

2.10

Occorre ora

stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

L'art. 25

lett. c OPC, al quale la v.LAF rinvia per il calcolo dell'assegno integrativo e

di prima infanzia in modo generale (cfr. art. 28, 36), prevede che:

"

ad ogni diminuzione o aumento delle spese

riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà

prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i

nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente

alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120

franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

Pertanto

a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza del Decreto

cautelare del 4 febbraio 2003, ha effettuato dei nuovi conteggi per il periodo

da gennaio 2001 a gennaio 2003, tenendo conto dei redditi costituiti dagli

alimenti dovuti dal padre e dagli assegni di base.

A questo

proposito occorre osservare che, contrariamente a quanto allegato

dall’assicurata nel ricorso (cfr. doc. I), a ragione l'amministrazione per

determinare l'eventuale importo da restituire a decorrere dal mese di gennaio

2001.

si è basata sul Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, il quale prevedeva

un contributo di mantenimento di fr. 857.-- mensili dal 6 ottobre 2000.

Con la

successiva convenzione fra l'assicurata e il padre di __________, omologata dal

Segretario assessore della Pretura di __________ nella sentenza del 27 ottobre

2003, __________, in effetti, si è impegnato a versare alla madre della bambina

fr. 1'200.-- mensili a titolo di alimenti per __________ dal mese di novembre

2003.

al mese di novembre 2011. L'importo del contributo alimentare dal mese di

novembre 2003 è, tuttavia, irrilevante ai fini della presente vertenza.

Inoltre

in tale sentenza è stato, comunque, fatto riferimento anche al decreto

cautelare del 4 febbraio 2003, che però non è stato modificato (cfr. doc. A4).

L'assicurata,

come già esposto, ha affermato che in realtà il padre di __________ non ha

versato integralmente i contributi alimentari arretrati dovuti dal 6 ottobre

2000.

Più precisamente essa ha indicato che egli ha soltanto corrisposto fr.

300.

-- da ottobre 2001 ad agosto 2002 e fr. 400.-- da settembre 2002 a febbraio

2003, mentre da marzo 2003 ha regolarmente versato fr. 857.-- mensili (cfr.

doc. 12).

Ciò è, d’altronde,

stato ammesso dal __________ nella convenzione omologata con sentenza 27

ottobre 2003, in cui ha inoltre riconosciuto di dovere l'importo di fr.

19'000.-- corrispondenti agli alimenti arretrati relativi al periodo dal 6

ottobre 2000 al mese di febbraio 2003 non ancora versati (cfr. doc. A4; consid.

2.9

).

Egli si è,

pertanto, impegnato a pagare integralmente gli alimenti dovuti per il lasso di

tempo ora in esame, da gennaio 2001 a gennaio 2003.

Secondo

l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del

rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 e 36 cpv. 1 v.LAF, il reddito determinante

comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

Per la

lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende

pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In una

sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa J., cresciuta in giudicato, il TCA ha

già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni

integrativi.

In

materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il

calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di

cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).

E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi

necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha

condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale

principio è tuttavia sottoposto a dei limiti.

In

particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza

esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure

dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma

non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988

p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo

meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p.

166.

consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V

353.

consid. 5c).

In questi

casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi

dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994

p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza

dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g

LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e

le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.

Di regola

la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato

articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione

adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari

non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita

dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di

sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente

diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con

l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro

irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere

ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per

il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991

pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni

complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha

intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti

esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid.

3b; RCC 1992 p. 272).

Il rigore

di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due

sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il

carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi

intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di

alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere

fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio

dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del

debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p.

53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).

Nel caso

in esame dalle tavole processuali, come visto, risulta che nella convenzione

omologata con sentenza del 27 ottobre 2003, il padre di __________ ha

riconosciuto di dovere l'importo di fr. 19'000.-- a titolo di alimenti

arretrati dovuti dal 6 ottobre 2000 al mese di febbraio 2003 e che per il

relativo versamento avrebbero concordato in sede separata uno scadenzario (cfr.

doc. A4).

Non

emerge, invece, che la ricorrente abbia avviato una procedura esecutiva nei

confronti di __________, né risultano delle attestazioni ufficiali che

comprovino la reale impossibilità economica del padre di far fronte al suo

obbligo di mantenimento.

Questo

Tribunale, applicando l'abituale principio della probabilità preponderante

(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del

23.

dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994

in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag.

202.

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve pertanto concludere

che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. in

particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.).

Correttamente,

quindi, la Cassa, nei calcoli dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima

infanzia volti a determinare l'importo da restituire per il periodo gennaio

2001- gennaio 2003, ha computato degli alimenti di fr. 10'284.-- annui (fr.

857.

-- X 12 mesi; cfr. doc. 16G-16N).

2.11

Relativamente

al conteggio dell'assegno di base va osservato che esso spetta ai lavoratori

dipendenti (cfr. art. 6 v.LAF) e che, ammonta, intero, a fr. 183.-- al mese

(cfr. art. 16 cpv. 1 v.LAF).

L'art. 45

v.LAF enuncia, poi, che il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a

versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare, se

percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione.

Nel caso

concreto il decreto cautelare del 4 febbraio 2003 prevedeva che se il padre

percepiva l'assegno di base doveva versarlo in aggiunta al contributo

alimentare (cfr. doc.- 2B). Ciò è stato ribadito nella convenzione approvata

dal Pretore con sentenza del 27 ottobre 2003. (cfr. doc. A4).

L'applicazione

del v. art. 45 LAF, in casu, non pone dunque problemi di compatibilità con

l'art. 285 cpv. 2 CCS, il quale contempla la possibilità per il giudice di

prevedere una regolamentazione differente dal principio del cumulo delle

pensioni alimentari e delle prestazioni sociali.

(Per un

esame più approfondito della compatibilità dell'art. 45 v.LAF con l'art. 285

cpv. 2 CCS cfr. STCA del 29 aprile 2003 nella causa D.-O., 39.2002.81).

Dalla

sentenza del 27 ottobre 2003 si evince inoltre che il padre di __________,

perlomeno fino al mese di ottobre 2003, era salariato. In particolare, negli

anni 2001/2002, era attivo presso la __________ (cfr. doc. A4).

Pertanto,

a ragione, l'amministrazione, nei nuovi calcoli relativi all'arco di tempo da

gennaio 2001 a gennaio 2003, ha pure considerato un assegno di base annuo di fr.

2'196.-- (fr. 183 X 12 mesi; doc. 16G-16N).

L'assicurata,

del resto, non ha contestato l'importo dell'assegno di base. Essa, nell’atto

ricorsale, ha, tuttavia, indicato che la Cassa le avrebbe chiesto la

restituzione dell'assegno di base, in quanto l’avrebbe ricevuto due volte, e

che non capisce quando l'avrebbe percepito la seconda volta (cfr. doc. I).

Dagli

atti non risulta che l'amministrazione abbia chiesto la restituzione di assegni

di base.

In ogni

caso tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la decisione

impugnata concerne unicamente la restituzione degli assegni integrativi e di

prima infanzia.

E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo,

Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”,

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994,

pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA

del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003

nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5;

DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157, consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V

274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

Ai fini

della lite in esame va, comunque, osservato che nei conteggi allestiti per

stabilire la somma da rimborsare a titolo di assegni integrativi e di prima

infanzia percepiti indebitamente, l'assegno di base è stato correttamente

computato fra i redditi una volta sola.

2.12

Per il resto

la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci

di reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nei nuovi calcoli degli

assegni integrativi e di prima infanzia relativi al periodo da gennaio 2001 a

gennaio 2003.

In

proposito va osservato che i redditi determinanti dal 1° gennaio 2001 al 30

novembre 2002 sono costituiti dagli alimenti ricevuti per __________ dal

padre di fr. 10'284.-- annui (cfr. consid. 2.10.), dagli assegni di base di fr.

2'196.-- (cfr. consid. 2.11.) e, per il calcolo degli assegni di prima

infanzia, dall'importo dell'assegno integrativo.

Le spese

riconosciute sono, invece composte del contributo della cassa malati di fr. 809.--,

della pigione di fr. 9840.-- e del fabbisogno vitale di fr. 23'330.-- (cfr.

doc. 16G: 16H).

Per il

mese di dicembre 2002 i redditi determinanti comprendono gli alimenti di

fr. 10'284.-- annui (cfr. consid. 2.10.), gli assegni di base di fr. 2'196.--

(cfr. consid. 2.11.), l'interesse libretto e deposito risparmio di fr. 71.--

(cfr. doc. 16I, 16L) e, per il calcolo degli assegni di prima infanzia,

l'importo dell'assegno integrativo.

Il

contributo dell'assicurazione malattie di fr. 645.--, la pigione di fr.

10'008.-- e il fabbisogno vitale di fr. 23'330.-- costituiscono le spese

determinanti (cfr. doc. 16I; 16L).

Infine i

redditi determinanti del mese di gennaio 2003 corrispondono a quelli del

mese di dicembre 2002, mentre le spese determinanti sono costituite dal

contributo dell'assicurazione malattie di fr. 645.--, dalla pigione di fr.

10'008.-- e dal fabbisogno vitale di fr. 23'960.-- (cfr. doc. 16M; 16N).

Ora,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale

federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non

sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del

9.

maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa

W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5

giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V

263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione

federale cfr. art. 61lett. c LPGA).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Osservato

come nel caso di specie l'assicurata non ha portato elementi tali da inficiare

in modo sostanziale i nuovi calcoli dell'amministrazione per l'arco di tempo da

gennaio 2001 a gennaio 2003, non sussiste alcun motivo per ritenere errata la

decisione impugnata quanto all'importo chiesto in restituzione per il periodo

dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 di fr. 21'001.--. Questa somma

si compone di fr. 4'575.-- quali assegni integrativi [AFI percepiti (24 mesi X

fr. 671.-- + 1 mese X 689.--) - AFI di diritto (24 mesi X fr. 488.-- + 1 mese X

fr. 506.--); cfr. doc. 16F] e di fr. 16'426.-- quali assegni di prima infanzia

[API percepiti (16 mesi X fr. 2'161.-- + 7 mesi X fr. 1'861.-- + 1 mese X fr.

1'755.-- + 1 mese X fr. 1'790.--) - API di diritto (23 mesi X fr. 1'304.-- + 1

mese X fr. 1'298.-- + 1 mese X fr. 1'332.--) - importo già restituito di fr.

2'100.--; cfr. doc. 16F].

B)

Mesi di febbraio e marzo 2003

2.13

Come

menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.2.), per l'arco di tempo dal mese di

febbraio al mese di maggio 2003 vanno applicate le disposizioni della nuova

LAF.

L'assegno

integrativo è regolato agli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

2.14

L’assegno di

prima infanzia è regolato dagli art. 31segg. LAF.

L'art. 31

LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che

" Il

genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato

nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito

disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo

familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli

eventuali

obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24

cpv. 1 lett.

c). (cpv. 1)"

Da quanto

esposto all'art. 31 lett. d LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,

emerge che, come per la v. LAF (cfr. consid. 2.4.), il conteggio per

determinare il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello

relativo all’assegno integrativo.

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni

integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1°

febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.).

Con

l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni integrativi e di

prima infanzia, non è più possibile, infatti, prendere in considerazione i

parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il calcolo della

prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La LAF continua

invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo dell'assegno

erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la

prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

2.15

Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello

determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità

di riferimento."

2.16

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, per quanto riguarda

l'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni indebitamente

percepite, prevede che è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e

del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12.

ad art. 26).

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione:

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno

e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.17

Nel caso di

specie, come visto, l'assicurata, il 10 marzo 2003, ha trasmesso

all'amministrazione il Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 con cui

è stato fatto obbligo al padre di __________ di versare, a decorrere dal 6

ottobre 2000, l’ammontare di fr. 857.-- mensili a titolo di contributo

alimentare, oltre all'eventuale assegno di base (cfr. doc. 2; 2B).

__________,

nella convenzione 30 settembre, 1° ottobre, 6 ottobre 2003 omologata dal

Segretario assessore della Pretura di __________ con la sentenza del 27 ottobre

2003, ha altresì riconosciuto di dovere l'importo di fr. 19'000.-- a titolo di

contributi alimentari arretrati per il periodo dal 6 ottobre 2000 al mese di

febbraio 2003, il cui scadenzario per il versamento sarebbe stato concordato in

separata sede (cfr. doc. A4).

Relativamente

ai mesi di febbraio e marzo 2003, per quanto attiene al principio della

restituzione, vale quanto esposto al consid. 2.9.

Pertanto

l'assicurata, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto, in misura

parziale, anche gli assegni integrativi e di prima infanzia dei mesi di

febbraio e marzo 2003.

La Cassa,

a ragione, ha richiesto la restituzione di tali assegni.

2.18

Per quanto

riguarda l'importo degli assegni da rimborsare per i mesi di febbraio e

marzo 2003, è vero che la nuova LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003, per il

calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla Laps (cfr.

consid. 2.1.).

Tuttavia

giusta la disposizione transitoria, di cui all'art. 37 Laps:

"

La legge si applica alle richieste inoltrate

dopo la sua entrata in vigore. (cpv. 1)

Le prestazioni sociali erogate in virtù del

previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito

dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di

decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun

caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti. (cpv. 2)"

Inoltre

l'art. 23 Reg.Laps enuncia che:

"

Le prestazioni sociali erogate in virtù del

diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della

revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata

inferiore all’anno non vengono adeguate."

Relativamente

agli assegni integrativi, va evidenziato che essi sono soggetti, ai

sensi dell'art. 27 Laps, a revisione periodica o straordinaria in caso di

cambiamento (cfr. consid. 2.16).

Nell'evenienza

concreta, allorché nel mese di marzo 2003 la ricorrente ha comunicato l'obbligo

da parte del padre di __________ di versare gli alimenti, essa già beneficiava

degli assegni integrativi da alcuni anni. Inoltre, verosimilmente, la decisione

degli assegni per il 2003 è stata emessa alla fine del 2002. Il calcolo è,

dunque, stato effettuato ancora sulla base della v.LAF.

Secondo

le norme transitorie della Laps e del Reg.Laps gli assegni non dovevano

necessariamente essere adeguati dal 1° febbraio 2003, ma in occasione di una

revisione periodica o straordinaria.

La

revisione periodica, nel mese di marzo 2003, non era ancora intervenuta.

La

modifica dei redditi comunicata dall'insorgente ha però dato avvio a una

revisione straordinaria, per cui dal mese di giugno 2003 (l'ordine di

restituzione concerneva il periodo fino al mese di maggio 2003) per determinare

l'ammontare dell'assegno a cui l’assicurata aveva diritto trovano applicazione

la nuova LAF e la Laps.

Per i

mesi precedenti, invece, al fine di stabilire l'importo da restituire,

percepito a torto rispetto a quello erogatole secondo il conteggio effettuato

in precedenza sulla base della v.LAF, vanno dunque ancora applicate la v.LAF e

la LPC, alla quale la v.LAF rinviava, come del resto effettuato dalla Cassa

(cfr. doc. 16M).

Riguardo

alle censure concernenti gli importi computati a titolo di alimenti da parte

del padre di __________ e di assegni di base va fatto riferimento a quanto

indicato ai consid, 2.10.; 2.11.

La Cassa

ha, quindi, correttamente conteggiato l'importo di fr. 10'284.-- quale

contributo di mantenimento e l'ammontare di fr. 2'196.-- quale assegno di base.

Non sono

state sollevate ulteriori eccezioni nemmeno riguardo ai nuovi calcoli

effettuati dalla Cassa relativi ai mesi di febbraio e marzo 2003 (cfr. consid.

2.12

; doc. 16N).

Pertanto

i redditi determinanti per il calcolo degli assegni integrativi concernenti

tale periodo sono costituiti dagli alimenti versati dal padre di __________ di

fr. 10'284.--, dall'assegno di base di fr. 2'196.-- e dall'interesse libretto e

deposito risparmio di fr. 71.-- (cfr. doc. 16M).

Le spese

determinanti, per contro, sono composte del contributo per la cassa malati di

fr. 645.--, della pigione di fr. 10'008.-- e del fabbisogno vitale di fr.

23'960.-- (cfr. doc. 16M).

La

decisione su reclamo del 12 marzo 2004, per quanto concerne l'importo chiesto

in restituzione relativo ai mesi di febbraio e marzo 2003 di fr. 366.-- [AFI

percepiti (2 mesi X fr. 689.--) - AFI di diritto (2 mesi X fr. 506.--); cfr.

doc. 16F], risulta, dunque, corretta.

2.19

Va, comunque,

abbondanzialmente rilevato che anche applicando la Laps al conteggio degli

assegni integrativi dei mesi di febbraio e marzo 2003 il risultato non

cambierebbe.

Ai sensi

della Laps gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il

reddito disponibile residuale - che è pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps) -, sommato al sussidio per il premio

della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un

assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps;

consid. 2.3.).

Il

reddito disponibile residuale, in casu, corrisponderebbe a fr. 1'894.--

[redditi computabili ( fr. 10'284.-- alimenti versati dal padre di __________ +

fr. 2'196.-- assegno di base + fr. 71.-- interesse libretto e deposito

risparmio) - spese computabili (fr. 645.-- contributo per la cassa malati + fr.

10'008.-- pigione)].

Per

quanto riguarda gli alimenti, va evidenziato che l'art. 6 cpv. 2 Laps, relativo

al reddito computabile, prevede che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un

membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non

fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia

costituisce un manifesto abuso di diritto.

Pertanto,

visto che la computabilità per principio delle prestazioni alla quale

l'assicurato ha rinunciato è prevista pure nella Laps, la giurisprudenza, esposta

al consid. 2.10., sviluppata sulla base dell'art. 3 cpv. 1 lett. g e h LPC per

valutare, nel calcolo della PC, quando delle pensioni alimentari del diritto di

famiglia non versate non vadano considerate quale rinuncia a un reddito

determinante - e applicabile sotto il regime della v. LAF -, resta valida per

gli assegni di famiglia (cfr. STCA del 7 maggio 2004 nella causa M.,

39.2003

, consid. 2.6.).

Di

conseguenza, in casu, anche per i mesi di febbraio e marzo 2003 a ragione è

stato computato l'importo di fr.10'284.-- a titolo di alimenti dovuti dal padre

di __________. La motivazione è la medesima di quella esposta al consid. 2.10.

Per una

famiglia monoparentale costituita da un genitore e da un figlio, come quella

dell'assicurata, la soglia di intervento ai sensi dell’art. 10 Laps corrisponde

alla somma dell'importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola per il titolare

del diritto e dell'importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto

dalla LPC per la persona sola per la prima persona supplementare dell'unità di

riferimento, ossia fr. 23'550.-- (fr. 15'700.-- + fr. 7'850.--; cfr. Ordinanza

03.

sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre

2002).

Va

sottolineato che tale ammontare è inferiore all'importo del fabbisogno vitale

secondo la la v.LAF e la LPC.

Infatti,

applicando, giusta la v. LAF, gli importi minimi (art. 28 v.LAF) di cui

all'art. 3b LPC, il fabbisogno vitale ammonta a fr. 23’960.-- (fr. 15'700.--

per il genitore + fr. 8260.-- per il figlio; Ordinanza 03 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

Di

conseguenza, in casu, la lacuna di reddito ai sensi della Laps è pari a fr.

21'656.-- (fr. 23'550.--soglia di intervento - fr. 1'894.-- reddito residuale).

Sulla

base di quanto esposto in precedenza, l'importo scoperto secondo il conteggio

giusta la v.LAF è, per contro, di fr. 22'062.-- [redditi determinanti (fr.

10'284.-- alimenti + fr. 2'196.-- assegni di base + fr. 71.-- interesse conto

risparmio) - spese determinanti (fr. 645.-- contributo CM + fr. 10'008.--

pigione + fr. 23'960.-- fabbisogno vitale)].

Ai fini

della determinazione dell'importo da rimborsare per i mesi di febbraio e marzo

2003.

tale differenza è comunque irrilevante.

Ex art.

27.

cpv. 2 LAF - disposto che è restato sostanzialmente invariato a seguito

della prima revisione della LAF - l'importo dell'assegno integrativo non può

infatti superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è

riconosciuto, che corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli

sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base percepito (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge

sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1

LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella

causa S.B.).

Nel caso

in esame l'ammontare massimo annuo erogabile corrisponde a fr. 6'064-- (fr.

8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio - fr. 2'196.--

assegni di base percepiti).

L'assicurata,

dunque, sia con il calcolo secondo la v.LAF e la LPC che con il conteggio ai

sensi della Laps, ha diritto unicamente a un assegno integrativo di fr. 506.--

al mese (fr. 6'064.-- : 12 mesi), come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 16F; 16

M).

Sia

secondo la v.LAF, che giusta la nuova LAF e la Laps è, di conseguenza, sempre

tale ammontare che va posto a confronto dell'importo di fr. 689.--, in realtà

percepito, per quantificare gli assegni integrativi da restituire. Da notare

che l'importo di

fr. 689.-

(pari a fr. 8'260 : 12) è stato attribuito dalla Cassa non tenendo conto

dell'assegno di base in quanto la madre non esercitava un'attività lucrativa.

Il nuovo

calcolo della Cassa per i mesi di febbraio e marzo 2003, che, tenendo conto di

un assegno integrativo versato di fr. 689.-- e di un assegno di diritto di fr.

506.

--, ha determinato la restituzione per tali due mesi di fr. 366.--(cfr.

doc. 16 F), si rivela, quindi, corretto anche dal profilo della nuova LAF e

della Laps.

2.20

Per quanto

attiene agli assegni di prima infanzia per i mesi di febbraio e marzo

2003, va osservato che l'art. 33 LAF prevede che il diritto all'assegno si

estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.

Nella

fattispecie __________ è nata il 6 ottobre 2000. Essa ha perciò compiuto i tre

anni il 6 ottobre 2003. Il diritto all'assegno di prima infanzia è quindi

sussistito unicamente fino al 31 ottobre 2003.

Per il

2003.

tale assegno ha, dunque, avuto una durata inferiore all'anno.

Giusta

gli art. 37 Laps e 23 Reg.Laps l'assegno di prima infanzia, in casu, non era,

di conseguenza, da adeguare effettuando il calcolo secondo la Laps (cfr.

consid. 2.18.).

Rettamente,

pertanto, l'amministrazione ha proceduto al nuovo calcolo dell'assegno di prima

infanzia per i mesi di febbraio e marzo 2003 fondandosi sulla v.LAF.

Per

quanto riguarda le voci del conteggio secondo la v.LAF e la LPC, esse

corrispondono a quelle del calcolo dell'assegno integrativo, con l'aggiunta,

nei redditi determinanti, dell'importo dell'assegno integrativo (cfr. doc.

16N). In merito, quindi, si rinvia al considerando 2.18. relativo all'assegno

integrativo.

I redditi

determinanti per i mesi di febbraio e marzo 2003 sono così costituiti dagli

alimenti versati dal padre di __________ di fr. 10'284.--, dall'assegno di base

di fr. 2'196.--, dall'interesse libretto e deposito risparmio di fr. 71.-- e

dall'assegno integrativo di fr. 6'072.-- (cfr. doc. 16N).

Le spese

determinanti, per contro, sono composte del contributo per la cassa malati di

fr. 645.--, della pigione di fr. 10'008.-- e del fabbisogno vitale di fr.

23'960.-- (cfr. doc. 16N).

La

decisione su reclamo del 12 marzo 2004 è, perciò, incensurabile anche per

quanto riguarda l'importo degli assegni di prima infanzia chiesti in

restituzione di fr. 916.-- [API percepiti (2 mesi X fr. 1'790.--) - API di

diritto (2 mesi X fr. 1'332.--); cfr. doc. 16F].

C) Mesi

di aprile e maggio 2003

2.21

Differente,

per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di aprile e maggio 2003.

In

effetti il 10 marzo 2003 alla Cassa è pervenuto lo scritto dell'assicurata con

cui l’ha informata che con Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, di cui ha

allegato una copia, al padre di __________ è stato fatto obbligo di versare

alla figlia fr. 857.-- al mese quali alimenti a decorrere dal 6 ottobre 2000.

La

ricorrente ha anche comunicato di aver ricevuto dal mese di marzo 2003

l'importo di fr. 857.-- mensili (cfr. doc. 2, 2B).

Nonostante

tale informazione, la Cassa ha continuato a erogare all'insorgente l'assegno

integrativo di fr. 689.-- e l'assegno di prima infanzia di fr. 1'790.-- (cfr.

doc. 16F).

A proposito

dell’obbligo di informare, si rileva che il TFA, in materia di prestazioni

complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato

aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere

attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del

salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo

evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In

tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio,

avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di

lavoro, di cui conosceva le coordinate.

Il TFA ha

inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente

percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte

dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività

lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le

prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite

(Pratique VSI 1994 p. 38).

L’Alta

Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di

condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).

La

giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF e alla Laps, alla

quale la LAF rinvia per la restituzione e il condono degli assegni integrativi

e di prima infanzia (cfr. art. 44 cpv. 4 LAF; 26 Laps; consid. 2.16.). Infatti,

come sopra esposto (cfr. consid. 2.16.), all'art. 26 Laps, relativo alla

restituzione di prestazioni percepite indebitamente e al condono, è applicabile

la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio

1998, N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

In

concreto, visto che l'assicurata, il 10 marzo 2003, ha avvertito la Cassa

dell'emissione del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003, trasmettendone

una copia, dal mese di aprile 2003 l'amministrazione disponeva degli elementi

sufficienti atti a mettere in discussione la legalità delle decisioni di

assegnazione degli assegni integrativi e di prima infanzia a far tempo dal 1°

gennaio 2001 e dunque avrebbe dovuto procedere senza indugio a stabilire

l'ammontare preciso dei nuovi redditi.

In simili

condizioni, in virtù della giurisprudenza citata, con effetto dal mese di

aprile 2003 si deve considerare ingiustificata la richiesta di restituzione

formulata dalla Cassa (per casi analoghi cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella

causa K., inc. 39.98.80; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., inc.

39.01

).

2.22

Alla luce di

tutto quanto esposto bisogna concludere che l'assicurata deve restituire gli

assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente dal mese di

gennaio 2001 al mese di marzo 2003 (cfr. consid. 2.12.; 2.18.; 2.19.). Per

quanto attiene, invece, ai mesi di aprile e maggio 2003, gli assegni erogatile

non vanno rimborsati (cfr. consid. 2.20.).

La

decisione su reclamo e l'ordine di restituzione devono, dunque, essere

rettificati nel senso che la somma da restituire ammonta a fr. 22'283.-- (fr.

21'001.-- assegni integrativi e di prima infanzia per il periodo da gennaio

2001.

a gennaio 2003 - consid. 2.12.- + fr. 366.-- assegni integrativi per i

mesi di febbraio e marzo 2003 - consid. 2.18. - + fr. 916.-- assegni di prima infanzia

per i mesi di febbraio e marzo 2003 - consid. 2.20.).

Le

argomentazioni ricorsuali dell'assicurata relative alla sua buona fede e

all'onere gravoso (cfr. doc. I) concernono il condono, costituendone in effetti

i presupposti (cfr. consid. 2.7.; 2.16.). Di conseguenza esse sono irrilevanti

ai fini della presente vertenza e devono essere esaminate nell'ambito della

decisione su reclamo in merito al condono (cfr. consid. 2.1.).

A titolo

abbondanziale va segnalato che l'assicurata, nell'atto ricorsuale, per il

rimborso ha auspicato una soluzione che preveda che sia il padre di __________

a versare alla Cassa la somma di alimenti arretrati a favore della figlia di

fr. 19'000.-- di cui è debitore.

Per il

rimanente importo essa ha specificato di poter pagare a piccole rate non

superiori ai fr. 100.-- al mese.

A tale

proposito giova rilevare che tali temi non sono comunque oggetto della presente

vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230

consid. 3e). E' comunque utile precisare che, nel caso in cui la domanda di

condono fosse respinta, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della

ricorrente deve essere concordata con l'amministrazione.

Per

quanto riguarda la cessione del credito di contributi di mantenimento arretrati

nei confronti del padre, va osservato, per inciso, che ai sensi dell'art. 164

CO la cessione di crediti volontaria è il contratto secondo cui una persona

cede il suo credito a un terzo senza il consenso del debitore. Trattandosi di

un contratto e non di un atto unilaterale l'accordo del nuovo creditore è

comunque indispensabile (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des

obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2136-2138). Per la validità della

cessione si richiede la forma scritta (art. 165 CO).

2.23

L'assicurata,

tramite il suo patrocinatore, il 1° giugno 2004 ha chiesto di convocare le

parti per discussione (cfr. doc. V; IX).

Relativamente

all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3;

STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; STFA del 28

giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella

causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa

B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99,

consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio

alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege,

IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U

257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre

2000.

nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione

del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003

IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

In

concreto, da un lato, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di

indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato di convocare le

parti per discussione, dall'altro, sulla base degli atti di causa, in

particolare del Decreto cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 e della

sentenza della Pretura di __________ del 27 ottobre 2003 (cfr. doc. A4; 2B),

questo Tribunale ritiene la questione relativa al principio della restituzione

e al relativo importo sufficientemente chiarita.

La

richiesta dell'assicurata va pertanto respinta.

Per la

stessa motivazione non si è dato seguito alla domanda di introdurre un atto

completivo del ricorso (cfr. doc. IX; consid.1.8.), visto che il rappresentante

della ricorrente non ha comunque allegato di avere nuovi rilevanti elementi da

produrre, bensì ha solo indicato di voler meglio sostanziare le tesi di fatto e

di diritto anticipate personalmente dall'assicurata (cfr. doc. IX; consid.

1.8

).

Un

ulteriore scambio di allegati è pertanto superfluo e prolungherebbe inutilmente

la procedura, che deve essere semplice e rapida (cfr. art. 6 CEDU; art. 61

lett. a LPGA per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D., H 299/99).

2.24

L'assicurata,

vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all'importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

2.25

La ricorrente

ha postulato l'assistenza giudiziaria con l'estensione al gratuito patrocinio

in sede di reclamo.

La Cassa

ha respinto la domanda con la decisione su reclamo del 12 marzo 2004 (cfr. doc.

A1; consid. 1.2.).

Per i

provvedimenti incidentali, quali quelli relativi all'assistenza giudiziaria,

non va applicata la procedura di reclamo (cfr. per analogia art. 52 cpv. 1 LPGA

valida per le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 52, n. 18).

Pertanto

a ragione il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato impugnato direttamente

davanti al TCA.

Questa

Corte si è pronunciata in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi

all'amministrazione nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12

ottobre 2000 nella causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.

Il TCA,

fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e

sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non

contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è

necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza

giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia

sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il

patrocinio di un legale risulti necessario.

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio

d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213

segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte

dopo la sua entrata in vigore .

L’art. 1 Lag

contempla che la Legge disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e

dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi

e penali.

Giusta

l'art. 3 della citata legge:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

Il

Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il

patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi

legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto

a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza

giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle

quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi

diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).

Per

quanto riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le

assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora,

dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha, altresì,

confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone

Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di

opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che

la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali

non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione

giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e

che la lite non era semplice dal profilo fattuale.

La

richiesta di gratuito patrocinio, in casu, deve essere accolta, poiché sono

adempiute le relative condizioni.

Quando è

stata emessa la decisione su reclamo l'assicurata percepiva ancora l'assegno

integrativo massimo di fr. 505.-- mensili, equivalenti a fr. 6'064.-- annui,

erogatole fino al mese di maggio 2003. La lacuna di reddito Laps (cfr. consid.

2.18

) risultava, inoltre, di fr. 18'391.-- (cfr. doc. B1; B2).

Di

conseguenza, pur tenendo conto che il fabbisogno secondo i limiti Laps, il

quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10

Laps), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (per

una famiglia di un genitore e un figlio di 4 anni ammonta a fr. 1'500.--) a cui

va aggiunto un supplemento del 15-25% (il limite per ammettere lo stato di

bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa,

in effetti, al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del

diritto esecutivo; cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

consid. 4.1.2.), l'insorgente si trovava in una condizione di indigenza.

Con

decisione del 9 luglio 2004 le è, poi, stato rifiutato l'assegno integrativo,

poiché il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava

di fr. 1'689.-- annui il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. B1).

La sua

situazione economica è, quindi, sì leggermente migliorata in seguito. Tuttavia

l'assicurata deve, in ogni caso, far fronte alla restituzione alla Cassa di fr.

22'283.-- (cfr. consid. 2.22.).

Al

riguardo questo Tribunale ritiene che, in analogia alla giurisprudenza federale

secondo la quale vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr.

RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF

124.

I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., I 633/02, consid.

5.

), questo debito debba essere considerato (cfr. STCA del 3 maggio 2004 nella

causa C., 38.2003.74. consid. 2.8.).

Consequenzialmente

la ricorrente è da ritenere tuttora indigente.

Il

reclamo dell'assicurata non era sprovvisto di possibilità di successo. Inoltre

con l'ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, la Cassa è intervenuta in modo

rilevante nella sua situazione giuridica.

Il tipo

di vertenza, assai tecnico, richiedeva poi un aiuto da parte di un

patrocinatore. Di conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA 1

era necessario.

In simili

condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente per la

procedura di reclamo dinanzi alla Cassa, riservato l’eventuale obbligo di

rifondere allo Stato gli importi versati, qualora la sua situazione economica

dovesse migliorare (cfr. art. 9 Lag).

Come

esposto precedentemente, il reclamo interposto contro l’ordine di restituzione

avrebbe dovuto essere parzialmente accolto, diminuendo l'importo da rimborsare

da

fr.

24'480.-- a fr. 22'283.--.

Al

riguardo va evidenziato che l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella

procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in

questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso

di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser,

op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02

Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.2003.101, consid.

2.17

).

Nella

fattispecie, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del gratuito

patrocinio nella procedura di reclamo, all'assicurata, in applicazione

analogica della LPGA, vanno accordate anche le ripetibili parziali per la parte

del reclamo che avrebbe dovuto essere accolta.

L'incarto

va rinviato all'amministrazione affinché stabilisca sulla questione delle

ripetibili in sede di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata

nel

senso che l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di

fr.

22'283.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto

dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo è accolta.

La Cassa

statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di

opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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