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Decisione

39.2004.7

ordine di restituire parte degli assegni di base interi ricevuti da un'assicurata attiva al 50% dopo la morte dell'ex marito.Esclusa perenzione annuale(irrilevante che altri Servizi sapessero del dece

9 dicembre 2004Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano

un'attività salariata a

tempo pieno o un'attività salariata a tempo

parziale, ma con pari

grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata

a tempo pieno, se l'altro

genitore esercita un'attività salariata a

tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più

elevato, se entrambi i

genitori esercitano un'attività salariata a

tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività

salariata, se l'altro genitore non

ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)

Se uno solo dei genitori ha la custodia del

figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il

genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)

Il genitore che non ha la custodia del figlio ed

ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha

un'attività salariata. (cpv. 3)

Il regolamento di applicazione definisce e

disciplina casi particolari. (cpv. 4)"

L'art. 18

v.LAF prevede, relativamente a un'attività a tempo parziale:

"

la persona che esercita solo accessoriamente o

parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in

proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate. (cpv.

1)

Essa ha diritto ad un

assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro

genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. (cpv.

2)"

A titolo abbondanziale

va rilevato che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha

abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato

abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di

un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a

determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr.Messaggio del 18

dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to

4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della

gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima

revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).

Secondo

il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto

all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal

fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed

indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro

Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6

cpv. 2 LAF).

Il

Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di

concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere

un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto

dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei

genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il

figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre

nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il

grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di

grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare

del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato

il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare

del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

La

Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima

rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie

in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha

ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via

legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al

padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino

con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al

principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito

dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

Pertanto

essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di

priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per

lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra

di loro l'avente diritto.

Per

evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro

dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari

differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di

informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag.

4-5).

Il Gran

Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

Il nuovo

art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

"

1Se entrambi

i genitori sono salariati per un datore di lavoro

assoggettato

alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di

occupazione.

2Ha diritto in via prioritaria:

a) se il figlio coabita con uno soltanto dei

genitori, il genitore

designato da quello che coabita con il

figlio;

b) se entrambi i genitori coabitano con il

figlio, il genitore da essi

designato;

c) se nessuno dei due genitori coabita con il

figlio, di regola il

genitore da essi designato.

3La designazione dell'avente diritto

prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa

esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono

adempiute.

4La designazione vale per tutti i

figli comuni."

Il nuovo

l'art. 17 LAF enuncia poi:

"

L’importo dell’assegno è rapportato al grado di

occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)

Al genitore salariato che

non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art.

11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo

ad un assegno intero. (cpv. 2)"

Dal 1°

gennaio 2003 ogni genitore ha, pertanto, diritto a una quota-parte di assegno

determinata in base al suo grado di occupazione, fermo restando il principio

che ogni figlio dà diritto al massimo a un assegno intero (cfr. Messaggio p.ti

4.2.3.2.4, 4.2.3.2.5.).

2.3. Per

l'art. 41 v.LAF:

"

Il titolare del diritto o il beneficiario sono

tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la

Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto

all'assegno."

In

proposito l'art. 69 Reg.v.LAF precisa che

"

Il titolare del diritto o il beneficiario

informano immediatamente il

datore di lavoro competente su ogni cambiamento

rilevante per il

diritto all'assegno. (cpv. 1)

Il datore di lavoro competente informa, a sua

volta, la Cassa per gli

assegni familiari competente su ogni mutamento

delle condizioni

personali o familiari del titolare del diritto o

del beneficiario

dell'assegno. (cpv. 2)"

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF:

"

Il titolare del diritto o il beneficiario e i

loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono

tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli

assegni ed al pagamento dei contributi."

Per

quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 v.LAF prevede

che:

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la

Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo

cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte,

se il richiedente ha percepito la prestazione

indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

economiche al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere

troppo grave. (cpv. 3)"

Dal

tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata

analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni

complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli

assegni di famiglia pag. 54).

Per

l'art. 75 v.Reg.LAF:

"

In caso di violazione dell'obbligo di informare,

la Cassa per gli

assegni familiari competente emette un ordine di

restituzione nei

confronti del titolare del diritto o del

beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla

persona tenuta alla

restituzione alla Cassa per gli assegni familiari

competente. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata,

nel termine di 30

giorni dalla notifica della decisione di ordine

di restituzione della

Cassa. (cpv. 3)"

Per

inciso va osservato che la revisione della LAF non ha apportato modifiche a tali

articoli relativamente agli assegni di base e di formazione.

2.4. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47

LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione

processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi

o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.

Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre

2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella

causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.3.).

2.5. Nell'evenienza

concreta l'assicurata dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 1999 ha lavorato a ore

quale ausiliaria presso il __________, in virtù di un contratto a tempo

determinato. Dal 1° luglio 1999 essa ha, poi, iniziato a lavorare al 50%, sulla

base di un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. X1; X2).

Dagli

atti risulta che la ricorrente dal 1° settembre 1998 ha sempre percepito gli

assegni di base per i suoi due figli, __________ (__________) e __________ (__________).

La Cassa

le ha erogato delle prestazioni intere, in applicazione dell'art. 18 cpv. 2 v.LAF,

secondo cui la persona che esercita un'attività a tempo parziale ha diritto a

un assegno intero se la sua attività, aggiunta all'attività salariata

dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno.

In effetti __________, dal quale essa era divorziata, lavorava al 100% quale

operaio (cfr. doc. 1; H; III).

L’insorgente

ha continuato a ricevere gli assegni di base interi anche allorché, con effetto

dal 1° gennaio 2000, il suo datore di lavoro ha modificato la propria ragione

sociale in __________ del __________ ed essa, conseguentemente, ha concluso un

nuovo contratto di impiego di durata indeterminata, sempre in qualità di

ausiliaria a metà tempo (cfr. doc. I allegato a doc. V).

L'ex

marito dell'assicurata è, però, deceduto il 1° marzo 1999 (cfr. doc. C).

Dalle

tavole processuali emerge che la Cassa ha saputo della morte di __________

soltanto nel mese di marzo 2004, in occasione dell'istruttoria esperita dalla

stessa, al fine di determinare la situazione delle dipendenti dell'__________

del __________ in possesso di un'autorizzazione per il versamento di assegni di

un importo non corrispondente al loro grado di occupazione (cfr. doc. III; consid.

1.3.).

Con

decisione del 22 aprile 2004, la Cassa ha poi ordinato la restituzione degli

assegni di base percepiti dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002 (cfr. consid.

1.2.).

A

motivazione di tale provvedimento l’amministrazione sostiene che l'assicurata

non ha notificato tempestivamente la morte del suo ex-marito. Tale informazione

avrebbe permesso di ridurre l'importo degli assegni di base adeguandoli al

grado di occupazione della ricorrente (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

L'insorgente,

dal canto suo, ha asserito, da un lato, di non aver violato il proprio obbligo

di informare, avendo dichiarato il decesso dell'ex coniuge nel 1999 nei formulari

per l'ottenimento della rendita AVS di vedovanza e per orfani e delle

prestazioni complementari. Dall'altro, che la Cassa doveva comunque essere al

corrente della morte del padre dei suoi figli già nel 1999, poiché la

magistratura penale aveva avviato un'inchiesta per l'avvenuto suicidio. Inoltre

sul Foglio ufficiale, oltre al decesso, era stata pubblicata l'apertura

dell'eredità giacente di __________. L'assicurata ha pure affermato che per

queste ragioni e per il fatto che il suo ex marito era persona conosciuta nel __________

e nei Comuni di __________ e __________, la morte di questi non era nota

soltanto all'__________, ma anche alle autorità comunali, giudiziarie e al suo

datore di lavoro. Di conseguenza il diritto di esigere la restituzione di

eventuali assegni percepiti a torto era comunque perento (cfr. doc. I; consid.

1.2.).

Preliminarmente

va, quindi, esaminato se la pretesa dell'amministrazione è perenta, come

sostiene l'insorgente, o meno.

In

proposito va rilevato che ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 v.LAF il diritto di

esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha

avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

dell'assegno (cfr. consid. 2.3.).

2.6. Per quanto

riguarda la circostanza che la Cassa di compensazione AVS era al corrente della

morte di __________, poiché l'assicurata ha richiesto le rendite di vedovanza e

per orfani, peraltro assegnatele dal 1° aprile 1999 (cfr. doc. E), e le

prestazioni complementari (cfr. doc. F: adeguamento PC per il 2004), occorre

segnalare che la Cassa CO 1, la Cassa __________ di compensazione AVS,

rispettivamente, in particolare, il Servizio delle prestazioni complementari,

come del resto altri servizi, fanno parte dell'__________ di __________.

Tuttavia

gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.

Giusta

l'art. 53 cpv. 1 lett. c v.LAF è in effetti, soltanto, alla Cassa CO 1,

rispettivamente ad altre Casse professionali, a seconda dell'attività svolta

dal titolare del diritto, che compete il pagamento degli assegni di base e di

formazione.

Gli art.

41 v.LAF e 69 v.Reg. LAF (cfr. consid. 2.3.) prevedono poi che il titolare del

diritto all'assegno è tenuto a informare il datore di lavoro, rispettivamente

la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto. Se è

informato il datore di lavoro, questi avverte la Cassa competente di ogni

mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto e del

beneficiario dell'assegno.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998

nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad

un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di

conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

"(…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di

aver ritenuto che la Cassa __________ di compensazione dovesse essere a

conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità

tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo

in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del

cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di

lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già

concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza

di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità

competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto,

l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che

la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i

versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte

dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il

relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si

vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la

reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita

avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata

27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a

prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha

osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener

conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre

amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di

massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente

partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali

elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta

conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione,

svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente

l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994

Considerandi

pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90,

20.

ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr.

RDAT I-1999 pag. 277-278)

Il

principio secondo cui non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni

di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per

i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da

un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi

amministrativi per conoscenza è stato ribadito dall'Alta Corte in una recente

sentenza del 22 giugno 2004 nella causa O. (P 8/03), che ha confermato un

precedente giudizio di questo Tribunale.

Il TFA

ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente

considerato che nel caso di specie non poteva essere imputata ai responsabili

dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di

compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Dal canto

suo il TCA, nell'ambito specifico degli assegni di famiglia, in una sentenza

del 24 aprile 2002 nella causa M.-S. (inc. 39.01.57), pubblicata in RDAT

II-2002 N. 26, ha deciso che è solo la Cassa cantonale per gli assegni

familiari, e non un servizio a questa vicino, che deve essere informata di un

fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni integrativi, affinché inizi a

decorrere il termine di perenzione di un anno del diritto di chiedere la

restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente.

In simili

condizioni il fatto che la Cassa __________ compensazione AVS e il Servizio

delle PC fossero al corrente, già nel 1999, del decesso dell'ex marito

dell'assicurata non ha influenza sull'inizio del termine di perenzione del

diritto di ordinare la restituzione, in quanto non erano tenuti a comunicare

tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito presso i menzionati

servizi.

2.7

Relativamente

alle pubblicazioni sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FU) del 7 maggio

1999, concernente la data dell'avvenuto decesso dell'ex coniuge (cfr. doc. C) e

del 25 giugno 1999, riguardante l'apertura dell'eredità giacente e della

sospensione della procedura (cfr. doc. D), va osservato che il FU è un organo

di comunicazione ufficiale.

Nel caso

in cui, per esempio, una notifica non possa essere effettuata direttamente al

destinatario, poiché di ignota dimora, o un avviso debba essere portato alla

conoscenza del pubblico, segnatamente l'ordine del giorno delle sedute del Gran

Consiglio, si utilizza effettivamente il FU (cfr. art. 123 CPC; art. 315 CPPT;

art. 45 legge sul GC e i rapporti con il CdS).

Ciò

esplica degli effetti ed è, dunque, vincolante. Tuttavia la conseguenza

giuridica della pubblicazione sul FU è la finzione della conoscenza del contenuto

di un determinato atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 123. N. 1).

I

relativi effetti si limitano, pertanto, strettamente all'oggetto della

pubblicazione e non possono essere estesi a rapporti giuridici connessi

indirettamente alla stessa.

A titolo

comparativo è utile sottolineare che l'effetto di pubblicità del Registro di

Commercio, riconosciuto del resto dall'art. 933 CO, nell'ambito

dell'assicurazione contro la disoccupazione non comporta in tutti i casi delle

conseguenze dirette sull'inizio del termine di perenzione del diritto di

richiedere la restituzione delle relative prestazioni.

Infatti,

chiamato a pronunciarsi in un caso di restituzione dell'indennità per lavoro

ridotto versata a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA

attivo nella ditta, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione

di un anno giusta l'articolo 95 cpv. 4 v.LADI, in vigore fino al 31 giugno 2003

(dal 1° luglio 2003 l'art. 95 LADI rinvia per la domanda di restituzione all'art.

25.

LPGA) comincia a decorrere sin dall'inizio del periodo per il quale sono

chieste le prestazioni visto l'effetto di pubblicità del Registro di commercio

e considerato che l'appartenenza di un lavoratore al consiglio

d'amministrazione esclude il diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. DTF

122.

V 270).

In tale

evenienza, per l'inizio della decorrenza del termine di perenzione, non è

quindi necessaria l'esistenza di un secondo motivo ai sensi della sentenza in

DTF 110 V 306 seg. consid. 2b.

Per contro,

in materia di indennità giornaliere normali è principalmente l'assicurato che

deve farsi parte attiva e fornire all'amministrazione tutte le informazioni

necessarie e utili a stabilire il suo diritto alle indennità di disoccupazione

e in particolare l'esistenza o meno del presupposto dell'idoneità al

collocamento (basti qui pensare all'obbligo di informare e di annunciare e

anche all'importanza che hanno i colloqui di consulenza e di controllo; cfr.

STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., 268/98; STFA del 22 dicembre 1998

nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98.

Infatti

la partecipazione ad un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria

per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione; cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure art. 22 cpv. 2 OADI).

Ciò

poiché non è sufficiente essere iscritto nel RC per non avere diritto alle

indennità giornaliere.

Di

conseguenza la pubblicazione sul FU della data della morte dell'ex marito

dell'insorgente e della rinuncia all'eredità da parte dei suoi eredi non

influisce sull'inizio del termine di perenzione di un anno.

Questa

soluzione si giustifica tanto più nel caso concreto se si considera che le

informazioni apparse sul FU nemmeno concernevano il titolare degli assegni di base,

che non era __________, bensì la ricorrente.

Infine pure

la circostanza che la morte di una persona è registrata nel Registro di stato

civile (cfr. art. 39 CCS; art. 7 Ordinanza sullo stato civile) è irrilevante ai

fini della presente vertenza. Tale iscrizione non ha, infatti, ripercussioni

sul momento a partire dal quale il termine di perenzione relativo di un anno

per pretendere la restituzione di prestazioni percepite illecitamente comincia

a decorrere, poiché il Registro di stato civile non ha in nessun caso effetti

di pubblicità (cfr. SVR 2002 IV Nr. 2 pag. 5).

2.8

L'assicurata

ha, inoltre, asserito che il datore di lavoro era a conoscenza del decesso

dell'ex marito (cfr. doc. I; consid.1.2.).

L'insorgente,

per quanto concerne il periodo in questione (1°.4.1999-31.12.2002), dal mese di

aprile 1999 alla fine di dicembre 1999 ha lavorato, quale ausiliaria, per il __________

e __________.

In

seguito dal 1° gennaio 2000, siccome il suo datore di lavoro ha cambiato

ragione sociale, essa è stata impiegata dall'__________ del __________ e __________

(cfr. consid. 2.5., doc. I allegato a doc. V, X1, X2).

Il 14

ottobre 2004 sono stati sentiti come testi __________ e __________.

Dall'audizione

è emerso che __________ dal 1987 al 1999, è stato segretario del __________ e __________.

Dal 1° gennaio 2000 egli ha assunto la carica di responsabile amministrativo

del neo costituito __________ del __________.

Egli è

pure responsabile amministrativo al 30% dell'__________ del __________ e __________

e al 20% dell'__________ del __________ (cfr. doc. X pag. 2).

__________,

si occupa di tutte le questioni amministrative - gestione stipendi, gestione

delle fatturazioni, sottoscrizione dei formulari necessari, segnatamente per la

cassa pensioni, gli assegni familiari -, in relazione alle quali diventa il

punto di riferimento per i dipendenti delle tre associazioni di cura a

domicilio (cfr. doc. X pag. 2 e 5).

__________

ha dichiarato di avere avuto i primi contatti con l'assicurata nel mese di

settembre 1998, allorché è stata assunta. Egli, dato che si occupa degli

stipendi di 350 persone e che la sua sede di lavoro è a __________, mentre la

ricorrente è sempre stata attiva nel __________, con la stessa ha interagito

solamente telefonicamente e per le questioni amministrative di sua competenza.

Il teste,

rispondendo a una precisa domanda del Presidente del TCA, ha affermato di non

aver saputo alcunché della situazione familiare della ricorrente, salvo che era

divorziata. In particolare non sono stati effettuati accertamenti sul suo

statuto familiare né in occasione del passaggio da un contratto di lavoro con

retribuzione oraria a uno con stipendio mensile nel mese di luglio 1999, né

quando è stato concluso il nuovo contratto con effetto dal 1° gennaio 2000 a

seguito del cambiamento della ragione sociale del datore di lavoro (cfr. doc. X

pag. 2, 3).

A

comprova di tale asserzione egli ha prodotto uno scritto dell'11 marzo 2004, da

cui si evince che, in riferimento alla relativa richiesta della Cassa, ha

invitato l'assicurata a trasmettere una dichiarazione firmata che attestasse

chi dei due genitori dei figli __________ e __________ sarebbe stato il

titolare prioritario a ricevere gli assegni (cfr. doc. X, X3; consid. 2.2.).

Da queste

affermazioni risulta evidente che __________ perlomeno fino all'11 marzo 2004

non era a conoscenza del decesso di __________.

__________

è, invece, stato assunto, in qualità di direttore della neocostituita __________

del __________ e __________, a far tempo dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. X pag.

2.

e 5).

Il teste

ha affermato di aver conosciuto l'insorgente nel mese di dicembre 1999, quando

è stato presentato a tutto il personale. Inoltre egli la vedeva in sede alle

riunioni settimanali, tuttavia il primo contatto personale approfondito ha

avuto luogo all'inizio del 2004, allorché ha avuto la necessità di parlarle per

motivi di lavoro.

__________

ha, poi, precisato che i precedenti dipendenti sono stati assunti in blocco

senza alcuna formalità, in particolare senza alcun colloquio. Quando

l'assicurata ha firmato il nuovo contratto alla fine di dicembre 1999, egli non

ha visto la dipendente, poiché i contratti sono stati spediti al domicilio del

personale (cfr. doc. X pag. 5).

Relativamente

alla situazione personale dell'assicurata, __________ ha asserito di aver scoperto

che era rimasta "vedova" e che conseguentemente aveva diritto a un

importo inferiore di assegni di base rispetto a quelli percepiti, quando è

stato contattato dalla medesima nel mese di aprile 2004 a seguito della

notifica della decisione di restituzione dell'__________.

Il

direttore ha puntualizzato che precedentemente a tale incontro non sapeva nulla

della sua condizione familiare (cfr. doc. X pag. 5).

In simili

condizioni questa Corte deve concludere che né il segretario del __________ e __________,

dal 1° gennaio 2000 diventato il responsabile amministrativo dei tre servizi di

__________ del __________, né il direttore della relativa __________ per il __________

e il __________ costituitasi il 1° gennaio 2000, dove l'assicurata ha sempre

svolto la sua attività, precedentemente all'11 marzo 2004, rispettivamente al

mese di aprile 2004, erano al corrente della morte dell'ex marito

dell'insorgente.

Di

conseguenza, può restare aperta la questione di sapere se il datore di lavoro

nell'ambito degli assegni di famiglia è o meno un organo e quindi se torni o

meno applicabile la giurisprudenza secondo cui quando la determinazione della

pretesa di restituzione presuppone il concorso di più organi amministrativi, il

termine annuale di perenzione comincia già a decorrere nel momento in cui una

delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. STFA

dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 3.2.; RDAT II-2001 N. 95).

Nella

presente evenienza, infatti, il termine di perenzione relativa di un anno non

ha, in ogni caso, iniziato a decorrere fino perlomeno all'11 marzo 2004.

Pertanto,

allorché la Cassa, il 22 aprile 2004, ha emesso l'ordine di restituzione, la

perenzione relativa di un anno non era comunque ancora intervenuta.

2.9

Con il

provvedimento impugnato del 22 aprile 2004 l'amministrazione ha chiesto

all'assicurata il rimborso di parte degli assegni di base percepiti a decorrere

dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2002.

L'art. 44

cpv. 2 v.LAF prevede, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), che il

diritto di esigere la restituzione è perento, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento dell'assegno.

In casu

ci si deve, quindi, interrogare in merito alla perenzione assoluta, almeno, del

diritto di esigere la restituzione degli assegni di base del mese di aprile

1999, visto che dal mese di aprile 1999, mese a partire dal quale è stato

chiesto il rimborso degli assegni, al mese di aprile 2004, quando è stato

emesso l'ordine di restituzione, sono apparentemente trascorsi cinque anni.

Giusta

l'art. 38 cpv. 1 v.LAF l'assegno di base e quello per giovani in formazione o

giovani invalidi è anticipato ai salariati dal competente datore di lavoro

contemporaneamente al pagamento del salario.

L’art. 47

v.LAF contempla in modo generale che quale diritto suppletorio sono applicabili

le disposizioni della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

L'art. 47

v.LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevede anch'esso un termine di

perenzione assoluta di cinque anni a partire dal pagamento della rendita.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sulla base di tale disposto legale, quando

il carattere indebito di una prestazione esiste già al momento del relativo

pagamento, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la

prestazione è stata effettivamente versata, e non da quello in cui essa avrebbe

dovuto essere pagata secondo la legge (cfr. DTF 127 V 484 consid. 3 e

riferimenti citati).

Al

riguardo va pure ricordato che l'art. 25 cpv. 2 LPGA, in vigore dal 1° gennaio

2003.

e applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dal diritto

federale, enuncia che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Anche in

questo caso il termine della perenzione assoluta quinquennale inizia con

l'effettivo versamento della prestazione e non dal momento in cui questa

avrebbe dovuto essere corrisposta (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad

art. 25, n. 28).

In casu

l'assicurata dal mese di settembre 1998 fino al 30 giugno 1999 ha lavorato

presso il __________ e __________ a ore (cfr. doc. X1).

__________,

l'8 novembre 2004, ha comunicato che le dipendenti con un contratto di lavoro a

ore ricevono lo stipendio il giorno 25 del mese successivo a quello in cui

hanno lavorato, per esempio le ore effettuate dal 1° al 31 gennaio 2004 sono

state pagate il 25 febbraio 2004 (cfr. doc. XVI).

Inoltre

il responsabile amministrativo dei servizi di __________ del __________ ha

trasmesso copia del conteggio di salario dell'assicurata per il mese di aprile

1999.

(cfr. doc. XVIbis). Da tale atto, sulla base di quanto asserito da __________,

nello scritto dell'8 novembre 2004, va dedotto che il 25 aprile 1999 alla

ricorrente sono state pagate le ore effettuate dal 1° al 31 marzo 1999. Dal

conteggio risulta pure che l'assicurata ha ricevuto l'importo di fr. 366.-- a

titolo di assegni per i figli (cfr. doc. XVIbis).

Le ore in

cui ha lavorato nel mese di aprile 1999 le sono invece, verosimilmente, state

retribuite il 25 maggio 1999.

Visto che

ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 v.LAF l'assegno di base è anticipato dal datore di

lavoro contemporaneamente al pagamento del salario, gli assegni di base per il

mese di aprile 1999 sono stati versati all'assicurata nel mese di maggio 1999.

Il 25

maggio 1999, perciò, ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di cinque

anni degli assegni di base del mese di aprile 1999.

Il 22

aprile 2004, data dell’emanazione dell'ordine di restituzione, corrispondente

al momento determinante per stabilire se il diritto al rimborso era perento o meno

(cfr. SVR 2001 IV N. 30 pag. 93; DTF 127 V 484), tali assegni, come a più forte

ragione quelli dei mesi successivi, non erano di conseguenza ancora perenti i

modo assoluto.

2.10

Come esposto

sopra (cfr. consid. 2.5.), l'assicurata, dal mese di settembre 1998, quando ha

cominciato a lavorare per il __________ e __________, ha sempre percepito due

assegni di base interi per i suoi due figli, benché essa lavorasse in un primo

tempo, fino al mese di giugno 1999 a ore e in seguito a metà tempo.

Fino al

1° marzo 1999, data della morte dell'ex marito, l'attribuzione degli assegni

interi era giustificata, poiché il grado di attività della ricorrente, aggiunto

a quello del padre dei bambini, raggiungeva più del 100% (cfr. art. 18 cpv. 2 v.LAF).

E’

pacifico, tuttavia, che con il decesso dell'ex marito, non potendo più trovare

applicazione l'art. 18 cpv. 2 v.LAF (cfr. consid. 2.1.), all’insorgente, dal

mese di aprile 1999 - per prassi la Cassa concede il diritto all'assegno fino

alla fine del mese in cui è deceduto il genitore (cfr. doc. XI; consid. 1.6.)

-, avrebbero dovuto essere versati soltanto due assegni di base al 50%.

L'assicurata

dal 1° luglio 1999 ha, in effetti, lavorato a metà tempo (cfr. doc. X2), per

cui deve essere applicato l'art. 18 cpv. 1 v.LAF, secondo cui la persona che

esercita solo parzialmente un'attività salariata ha diritto a un assegno in

proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate.

In

proposito è utile evidenziare che la Cassa, in sede di udienza del 14 ottobre

2004, nel corso della quale è emerso che l'assicurata è stata impiegata a ore

dal __________ fino alla fine di giugno 1999, preso atto del brevissimo periodo

(tre mesi) intercorso tra l'inizio del contratto al 50% e l'arco di tempo

coperto dall'ordine di restituzione in cui l'assicurata ha lavorato a ore, ha

dichiarato di rinunciare, in ogni caso, di verificare qual era il grado di

occupazione della stessa da aprile a giugno 1999 (cfr. doc. X pag. 7).

In simili

condizioni l'assicurata, dal profilo oggettivo, ha effettivamente percepito

indebitamente parte degli assegni di base versatile dal mese di aprile 1999 al

mese di dicembre 2002.

A seguito

della morte di __________ il versamento degli assegni interi, dal mese di

aprile 1999, non era, in effetti, più avvenuto sulla base di un valido titolo

giuridico (cfr. STFA del 4 ottobre 2004 nella causa W., P 32/04).

Determinante

è quindi la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto

nuovo (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa A. e B.,

P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002 nella causa B., P 17/02; STFA

del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99), indipendentemente dalla questione

di sapere se l'assicurata era o meno in buona fede quando ha ricevuto a torto

gli assegni di base. La buona fede è, infatti, unitamente all'onere troppo

grave, un presupposto del condono (cfr. consid. 2.4.).

Va,

tuttavia, ricordato che è giustificato pronunciarsi in merito al condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

come peraltro indicato dalla Cassa nello scritto del 19 ottobre 2004 (cfr. doc.

XI), visto che unicamente in tal caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

Di

conseguenza gli assegni erogati a torto all'assicurata dal 1° aprile 1999 al 31

dicembre 2002 vanno restituiti.

2.11

Occorre ora

stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

L'importo

dell'assegno di base intero mensile per un figlio è pari a fr. 183.-- (art. 16 v.LAF),

corrispondenti a fr. 2'196.-- annui.

Dopo la

morte dell'ex marito, l'assicurata aveva diritto a metà assegno (cfr. consid.

2.9

), ossia fr. 91.50 (fr. 1'098.-- annui), per ciascuno dei due figli.

Pertanto

dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 1999, essa avrebbe dovuto percepire,

fr. 1'647.-- (fr. 91.50 X 9 mesi X 2 figli).

Relativamente

agli anni 2000, 2001 e 2002, all'insorgente avrebbe dovuto essere versato un

assegno complessivo di fr. 6'588.-- (fr. 1'098.-- X 3 anni X 2 figli).

Globalmente

essa aveva diritto a degli assegni di base di fr. 8'235.--.

L'assicurata

ha, per contro, percepito, dal mese di aprile 1999 alla fine di dicembre 2002,

degli assegni di base interi sia per __________, che per __________, e meglio

l'ammontare di fr. 16'470.-- (fr. 183.-- X 2 figli X 9 mesi del 1999 + fr.

183.

-- X 2 figli X 36 mesi degli anni 2000, 2001 e 2002).

Essa

deve, conseguentemente, restituire l'importo di fr. 8'235.-- (fr. 16'470.-- - fr.

8'235.--), corrispondenti alla metà dell'ammontare complessivo degli assegni

effettivamente percepiti dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002, come

richiesto dalla Cassa.

2.12

L'assicurata,

il 24 giugno 2004, ha chiesto al TCA di procedere all'audizione di due testi, __________

e __________. Questi testi, come visto, sono stati sentiti dal Presidente di

questa Corte il 14 ottobre 2004 (cfr. doc. X; consid. 1.4., 1.5.).

L'assicurata

ha inoltre chiesto di richiamare il suo incarto completo dalla Cassa CO 1, come

pure l'incarto suo e dei figli dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI,

servizio PC, e di ordinare l’edizione del suo dossier da parte del __________ e

__________, dell'__________ del __________ e __________ e del __________ del __________

(cfr. doc. V; consid. 1.4.). Il richiamo e l'edizione di tali documenti è stato

ribadito in sede di udienza (cfr. doc. X pag. 7).

Inoltre

con scritto del 26 ottobre 2004 la ricorrente ha postulato l'audizione della

signora __________, responsabile del suo gruppo di lavoro (cfr. doc. XIII).

Il TCA

rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa CO 1 è parte integrante delle

tavole processuali.

Inoltre

sulla base della documentazione agli atti e del verbale di audizione dei testi __________

e __________ la questione relativa alla correttezza dell'ordine di restituzione

degli assegni di base è stata sufficientemente chiarita. Infatti è stato

ampiamente dimostrato che il datore di lavoro non era a conoscenza della morte

dell'ex marito dell'assicurata, che la pretesa di restituzione non era perenta,

e che oggettivamente l'assicurata ha percepito indebitamente parte degli

assegni dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2002.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l'edizione

dei citati documenti, oltre che l'audizione della signora __________ deve

essere respinta.

Relativamente

alla richiesta di edizioni di documenti concernente l'incarto concernente la

ricorrente del __________ e __________ e dell'__________ del __________, va

osservato che alla luce di quanto dichiarato dai testi e dello scritto dell'11

marzo 2004 di __________, con cui ha richiesto all'assicurata informazioni

circa la sua situazione familiare (cfr. doc. X, X3), mal si comprende come da

altri documenti possano emergere elementi più rilevanti ai fini della vertenza.

Riguardo

alla richiesta di audizione della responsabile del gruppo di lavoro della

ricorrente, giova rilevare che in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui essa

fosse stata al corrente del decesso di __________, tale circostanza sarebbe

irrilevante per l'esito della presente lite, in quanto, da una parte, la

signora __________ non svolgeva funzioni di grado pari al direttore o al

responsabile amministrativo. Essa aveva unicamente la competenza di organizzare

il lavoro, per esempio congedi e vacanze (cfr. doc. X). Pertanto ciò di cui era

eventualmente a conoscenza non avrebbe comunque avuto nessun influsso

sull'inizio della perenzione (cfr. consid. 2.7.). Dall'altra, il fatto di

essere stata o meno informata dall'assicurata della morte dell'ex marito,

potrebbe semmai concernere la buona fede, che non va esaminata in questa sede (cfr.

consid. 2.9.).

A tale

proposito va rilevato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA

del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella

causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni

di base erogatile dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002 e vista la correttezza

dell'importo chiesto in restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di

restituzione emesso il 22 aprile 2004.

L'avv. RA

1, per conto dell'assicurata, ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono (cfr.

doc. X; XI).

Gli atti

vanno, di conseguenza, trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione

formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni

integrativi indebitamente percepiti dall'insorgente.

Nella

decisione impugnata e nella risposta di causa l'amministrazione ha prospettato

possibilità di concordare un pagamento rateale (cfr. doc. A; III).

Al

riguardo giova rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e

pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E'

comunque utile precisare che, nel caso in cui la domanda di condono fosse

respinta, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve

essere concordata con l'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L'incarto è

trasmesso alla Cassa CO 1, affinché statuisca sul condono della restituzione

degli assegni di base percepiti indebitamente dall'assicurata.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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