39.2004.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 dicembre 2004Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2004.9
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, TCA
Titolo:
condono di assegni prima infanzia ricevuti a torto percependo indennità giornaliere LAINF retroattive.Buona fede ammessa.Prima della decisione LAINF l'assicurato non sapeva se aveva diritto a IG,né l'importo-omissione di informare negligenza lieve.Comunicato poi decisione entro termine ragionevole
ASSEGNI DI PRIMA INFANZIA
BUONA FEDE
CONDONO
RIPETIBILI
art. 32 LAF-TI
art. 41 cpv. 2 LAF-TI
art. 44 cpv. 4 LAF-TI
art. 21 cpv. 4 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2004.9
rs/td
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione del 2 agosto 2004 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 27 agosto 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a RI 1, a favore dei figli __________
(4.3.1992) e __________ (19.7.2001), un assegno integrativo di fr. 1'377.-- con
effetto dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 2).
Con
decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessato un assegno di
prima infanzia di fr. 3'036.-- a decorrere dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 1).
1.2. L'amministrazione,
con decisione 12 gennaio 2004, ha ordinato a e __________ RI 1 di restituire
l'importo di fr. 5'876.-- a titolo di assegni di prima infanzia percepiti
indebitamente dal 1° settembre al 31 ottobre 2003. La Cassa ha così motivato
tale provvedimento:
"
(…)
con decisione del 27 agosto 2003 la nostra Cassa vi ha accordato
un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'377.-- e un assegno di prima
infanzia di fr. 3'036.-- a decorrere dal 1. settembre 2003.
In data 8 agosto 2003 il signor RI 1 si era presentato presso lo
sportello regionale LAPS di __________ per la revisione degli assegni di
famiglia. Nel calcolo che ha determinato una lacuna di reddito LAPS di fr.
52'955.-- erano state esposte le indennità giornaliere percepite dalla __________
(fr. 3'156.-- annui).
Il signor RI 1 ha confermato, con l'inoltro della richiesta di
assegno integrativo e assegno di prima infanzia, di aver fornito allo
Sportello regionale LAPS ogni documento e informazione utile all'accertamento
dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto
alla/e prestazioni richiesta/e.
In data 9 ottobre 2003 lo stesso ci ha consegnato una decisione
della __________ attestante il versamento di un'indennità giornaliera di fr.
105.25 a decorrere dal 6 agosto 2003.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre 2003 al 31 ottobre
2003 avete percepito a torto l'importo di fr. 5'876.-- come da seguente
conteggio:
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.09.2003 al 31.10.2003/02 mesi
a fr. 3'036.-- fr. 6'072.--
Assegno di prima infanzia di diritto
(cfr. tabella allegata)
dal 01.09.2003 al 31.10.2003/02 mesi
a fr. 98.-- fr. 196.--
Totale assegno di prima infanzia a
nostro favore fr. 5'876.--
Informiamo che l'assegno integrativo per i mesi di settembre 2003
e ottobre 2003 rimane invariato a fr. 1'377.-- mensili." (Doc. 9)
1.3. Il 4
febbraio 2004 l'assicurato, da un lato, ha indicato alla Cassa che da un punto
di vista formale e sostanziale la decisione di restituzione è ineccepibile.
Dall'altro, egli ha postulato il condono del rimborso dell'ammontare di fr.
5'876.--, sostenendo in particolare la sua buona fede (cfr. doc. 10).
Con
decisione 23 febbraio 2004 la Cassa ha respinto la domanda di condono, negando
la buona fede dell'assicurato, poiché, nonostante egli abbia confermato di aver
fornito allo Sportello regionale LAPS di __________ ogni documento e
informazione utile all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito
disponibile residuale e del diritto alle prestazioni richieste, nell'incarto
dello Sportello non risulta alcun riferimento alla richiesta di versamento di
un'indennità a seguito dell'incidente del 3 luglio 2003 (cfr. doc. 11).
1.4. L'assicurato,
il 3 marzo 2004, ha interposto reclamo contro il citato provvedimento (cfr.
doc. 12).
Con
decisione su reclamo del 25 marzo 2004 la Cassa ha ribadito il contenuto del
suo primo provvedimento, precisando:
"
(…)
II IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decisioni 27 agosto 2003, valide a decorrere dal 1°
settembre
2003, la Cassa ha riconosciuto a nome
del signor RI 1, il diritto ad un assegno integrativo (AFI) di fr. 1'377.--
mensili e ad un assegno di prima infanzia (API) di fr. 3'036.-- mensili,
calcolati sulla base dei dati finanziari accertati presso lo sportello
regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali) di __________, in data 8 agosto 2003.
2. In data 9 ottobre 2003, il signor RI 1 consegna alla Cassa la
decisione __________ 29 settembre 2003,
mediante la quale egli viene posto al beneficio del versamento di un'indennità
giornaliera (fr. 105.25) per infortunio non professionale, valida
retroattivamente a decorrere dal 6 agosto 2003.
3. La Cassa osserva che al momento in cui è stata inoltrata la
richiesta degli assegni presso lo
sportello regionale Laps, il signor RI 1 non ha fornito informazioni in merito
alla richiesta di prestazioni in corso presso __________ (nell'incarto dello
sportello Laps non vi è alcun riferimento in tal senso).
La Cassa ha quindi proceduto al ricalcolo
degli assegni spettanti al signor RI 1, in considerazione della reale
situazione economica della sua unità di riferimento - computando nel calcolo
l'indennità giornaliera percepita con effetto retroattivo - ed ha emesso in
data 12 gennaio 2004, l'ordine di restituzione di fr. 5'876.-- per assegni di prima
infanzia percepiti a torto durante il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre
2003 (durante il suddetto periodo l'importo di diritto per l'assegno
integrativo è rimasto invariato).
4. Avverso l'ordine di restituzione, in data 4 febbraio 2004 il
signor
RI 1 ha inoltrato una richiesta di
condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione dell'importo di fr.
5'876.--, secondo quanto disposto dall'art. 26 cpv. 3 Laps.
Il calcolo che ha determinato l'importo
oggetto dell'ordine di restituzione non è stato contestato.
5. Con decisione 23 febbraio 2004 la Cassa ha rifiutato il
condono,
non riconoscendo al reclamante la buona
fede, ritenuto che al momento della richiesta non aveva annunciato di essere in
attesa di una decisione __________ per il riconoscimento di un'indennità
giornaliera, con effetto retroattivo.
6. In data 3 marzo 2004 il signor RI 1 ha inoltrato reclamo contro
la
decisione 23 febbraio 2004 della Cassa,
ribadendo la sua buona fede.
A motivazione della sua buona fede, in
sede di reclamo il signor RI 1 sostiene: "(…) Sempre, e sottolineo
sempre, ho tenuto al corrente sia l'ufficio comunale preposto di __________
e l'ufficio cantonale degli assegni integrativi e prima infanzia degli
sviluppi della situazione. Tutte le informazioni le ho fornite e ricevute dai
due uffici sia per telefono così come presentandomi di persona ai rispettivi
sportelli. (…) Subito (primi giorni di ottobre 2003), mi sono presentato
allo sportello dell'IAS mostrando la decisione della __________, il conteggio
ricevuto e chiedendo di conguagliare le prestazioni concessemi in eccedenza. La
funzionaria con la quale ho conversato allo sportello, senza che io avessi
avanzato pretese particolari, mi rispondeva, - testuali parole - : "non si
preoccupi signor RI 1, vedo che lei è in attesa di una decisione da parte
dell'assicurazione invalidità; la prestazione ricevuta dal nostro ufficio a
torto, sarà compensata con gli arretrati della rendita AI." Da parte
mia, rassicurato e convinto che la questione si sarebbe "pareggiata"
con gli arretrati AI, ho ringraziato la funzionaria e me ne sono
tranquillamente tornato a casa".
7. Contrariamente, per la Cassa la buona fede non può essere
ammessa, per i seguenti motivi:
- nell'incarto Laps non vi è alcun documento che comprovi che
il
signor RI 1 abbia informato in merito
alla sua richiesta di prestazioni inoltrata presso __________ (nel calcolo che
ha determinato la lacuna di reddito Laps sono state esposte le indennità
giornaliere percepite da __________ pari a fr. 3'156.--);
- nell'incarto della Cassa non risulta alcuna informazione,
antecedente il 9 ottobre 2003,
relativamente alla richiesta di prestazioni in corso presso __________;
- non è plausibile che una funzionaria dell'Ufficio assegni
familiari,
abbia informato il signor RI 1 nel
senso da questi descritto, ossia che gli assegni versati a torto sarebbero
stati compensati con gli arretrati della rendita AI, poiché l'esito della
richiesta inoltrata dal signor RI 1 all'Ufficio dell'assicurazione invalidità
non è ancora conosciuto.
E' presumibile che il signor RI 1 si
riferisca semmai a quanto esposto nella lettera 13 agosto 2003 della Cassa,
mediante la quale egli è stato informato del fatto che gli assegni
riconosciuti, erano stati provvisoriamente fissati, fino a quando l'importo
delle rendite AI/Cassa pensioni e prestazione complementare non sarebbe stato
fissato dall'Ufficio competente ed alla dichiarazione allegata, sottoscrivendo
la quale i signori RI 1 hanno autorizzato la Cassa a compensare con il Servizio
rendite, l'Ufficio competente al versamento della rendita Cassa pensioni e/o
l'Ufficio prestazioni complementari, l'assegno familiare assegnato
conformemente alla situazione economica della loro unità di riferimento al momento
della richiesta ed al quale non avrebbero avuto diritto se nel calcolo fossero
state computate le suddette prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 62
del Regolamento della Legge sugli assegni di famiglia;
- tenuto conto di quanto sopra esposto, a maggior ragione, se
la
Cassa fosse stata a conoscenza della
richiesta di prestazioni inoltrata dal signor RI 1 presso __________, avrebbe
richiesto un'ulteriore dichiarazione firmata da entrambi i coniugi, con la
quale essi autorizzavano la Cassa a compensare direttamente con l'Istituto __________
eventuali importi versati a titolo di assegno integrativo ed assegno di prima
infanzia ai quali non avrebbero avuto diritto, se nel calcolo fosse già stata
computata l'indennità giornaliera riconosciuta con decisione 29 settembre 2003.
D'altro canto non va dimenticato che
l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia sono prestazioni in denaro
a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia (API), il cui importo
è determinato dalla situazione economica di quest'ultima; non è quindi
ammissibile ritenere "in buona fede", che il riconoscimento di una
qualsiasi ulteriore prestazione in denaro, con effetto retroattivo, non
comporti da parte della Cassa, una richiesta di restituzione della parte degli
assegni alla quale l'unità di riferimento non avrebbe avuto diritto, se nel
calcolo fossero già state computate le prestazioni successivamente
riconosciute.
8. Secondo l'art. 26 cpvv. 1 e 3 Laps, la prestazione sociale
indebitamente percepita deve essere
restituita (cpv. 1). La restituzione è condonata da parte della Cassa
competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere
troppo grave (cpv. 3).
Ritenuto che le due condizioni citate
sono cumulative, non riconoscendo una di queste condizioni, quella della buona
fede, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per la restituzione è data facoltà di
concordare con la Cassa un rimborso rateale." (Doc. 14)
1.5. Il 13 aprile
2004 il RA 1, per conto dell'assicurato, ha inviato il seguente scritto al
Servizio LAPS del Municipio di __________:
" II
signor RI 1 ha ricevuto durante l'anno 2003, a torto, fr. 5'876.-- a titolo di
assegno integrativo (AFI) e assegno di prima infanzia (API). Contro la
decisione di restituzione del 12 gennaio 2004, il beneficiario non ha inoltrato
ricorso. Parimenti però, invocando la propria buona fede nel aver percepito una
prestazione a torto così come l'onere gravoso nel restituire il suddetto
importo, ha ritenuto di presentare una domanda di condono.
La domanda di condono è stata respinta dal competente ufficio
dell'IAS con decisione su reclamo del 25 marzo 2004. Tale decisione poggia
principalmente sull'assunto secondo cui, ab initio, il richiedente ha
sottaciuto in modo negligente l'esistenza di una pratica __________ ed il
relativo suo risarcimento.
Trattasi, a nostro modo di vedere, di una deduzione non aderente
alla realtà dei fatti.
Il signor RI 1 si è presentato presso il Suo ufficio ai primi di
agosto 2003 per segnalare la mutata situazione economica. L'assicuratore
malattia (__________) aveva infatti comunicato al medesimo l'esaurimento
dell'indennità giornaliere a far capo dal 5 agosto 2003 (lettera del 21.6.2003,
prodotta agli atti). II signor RI 1, subito, segnalava al Suo ufficio
l'infortunio della circolazione avvenuto in data 3 luglio 2003. La decisione
della __________ è stata ritardata per un'evidente negligenza dell'ultimo
datore di lavoro dell'assicurato: la ditta __________, bontà sua, ha infatti
compilato l'annuncio di infortunio - dopo una visita dell'ispettore __________
- solo all'inizio del mese di settembre 2003.
Il signor RI 1, e lo ribadiamo con forza, ha quindi immediatamente
informato il Suo ufficio circa il potenziale indennizzo, da parte della __________,
dell'infortunio della circolazione del 3 luglio 2003. Non poteva, questo è
vero, produrre un documento a sostegno di quanto riferito ... solo perché la __________,
nel mese di agosto 2003, non aveva ancora ricevuto l'annuncio di infortunio da
parte dell'ultimo datore di lavoro.
Il signor RI 1, nemmeno visivamente, "poteva sottacere"
l'esistenza dell'infortunio della circolazione quando si presentò presso i Suoi
uffici: chi Le scrive, lo ricorda infatti all'epoca con un volto notevolmente
tumefatto, con una grande ferita lacero contusa alla testa, con un collare
protettivo ed una camminata fortemente impedita. Come dire, era praticamente
impossibile "nascondere" l'avvenuto incidente della circolazione ...
La invitiamo pertanto a confermare alla Cassa Cantonale per gli
Assegni Familiari, e per essa, la signora __________ quanto segue:
1. II
beneficiario ha immediatamente (8 agosto 2003) segnalato all'ufficio LAPS di __________
l'esistenza di un incidente della
circolazione indennizzabile dalla __________
2. Il
beneficiario è stato quindi richiamato - come da prassi - a notificare al più
presto tutte le modifiche sostanziali dal punto di vista economico
(espressamente: a pagamento delle indennità __________ avvenuto)
3. Il signor RI 1, appena ricevuta la decisione __________ ed
il relativo
conteggio (inizio ottobre 2003) ha
prodotto la relativa documentazione al competente ufficio.
Alla CCAF/TI, che ci legge in copia, chiediamo di riesaminare la
fattispecie alla luce delle precisazioni che saranno fornite dell'ufficio LAPS
del Comune di __________ (fatto nuovo)." (Doc. I)
Una copia
è stata trasmessa alla Cassa per conoscenza con la precisazione che se la
conferma dell'Ufficio LAPS di __________ non fosse giunta in tempo utile, lo
scritto avrebbe dovuto essere interpretato quale ricorso formale contro la
decisione su reclamo del 25 marzo 2004 (cfr. doc. 15 in fine).
1.6. A seguito
della lettera del 15 luglio 2004 della Cassa, con cui all'assicurato, da un
lato, è stato fissato un termine scadente il 15 agosto 2004, per restituire
l'importo richiesto, dall'altro, è stato indicato che se non avesse effettuato
il versamento entro la data stabilita, l'amministrazione avrebbe proceduto
all'incasso mediante l'emissione di un precetto esecutivo (cfr. doc. 16c), l'RA
1, il 26 luglio 2004, ha comunicato alla Cassa:
"
Lo scorso 25 marzo 2004 avevate intimato al
signor RI 1 una decisione su reclamo (ex art. 22 cpv. 1 Laps) con la quale si
negava il condono nel restituire le prestazioni AFI/API percepite a torto.
Nei giorni successivi l'intimazione della citata
decisione, chi Le scrive aveva preso contatto con Lei e con la signora __________
dello sportello Laps del comune di __________. Si trattava di verificare la
possibilità di riesaminare la fattispecie comprovando, in modo più dettagliato,
la buona fede del signor RI 1 nell'aver percepito, a torto, le prestazioni AFI
e API per un importo di fr. 5'876.--.
Chiedevamo pertanto alla signora __________ dello
sportello Laps del comune di __________ di meglio precisare come si erano
svolti i fatti. La citata lettera porta la data 13 aprile 2004 ed è stata
inoltrata in copia al Suo ufficio, per invio raccomandato, determinando
chiaramente quelli che erano i nostri intendimenti ("Alla
CCAF/TI, che ci legge in copia, chiediamo di riesaminare la fattispecie alla
luce delle precisazioni che saranno fornite dall'ufficio Laps di __________ -
fatto nuovo") e tutelando, nella forma e nella sostanza, i
diritti di ricorso del beneficiario ("Il presente scritto, nella
misura in cui la conferma dell'ufficio Laps di __________ non dovesse giungere
in tempo utile, deve essere interpretato come ricorso formale contro la
decisione su reclamo del 25 marzo 2004").
Si prendeva quindi nota che l'ufficio Laps di __________
aveva trasmesso in data 23 aprile 2004 le proprie osservazioni direttamente al
Suo ufficio. In questi mesi abbiamo conseguentemente atteso una presa di
posizione del Suo ufficio sulla richiesta di riesame e/o una conferma della
trasmissione dell'incarto e dell'atto ricorsuale al lodevole Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni.
Con stupore, il signor RI 1 ha ricevuto in questi
giorni l'ordine di restituzione dell'importo di fr. 5'876.- entro il prossimo
15 agosto 2004. Con accresciuto disappunto, apprendiamo dal competente ufficio
incassi, che la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 è considerata
"cresciuta in giudicato".
La invitiamo a porre rimedio a questo vostro
disguido e procedere come espressamente richiesto nella nostra lettera 13
aprile 2004." (Doc. 16)
1.7. L'amministrazione,
il 2 agosto 2004, ha conseguentemente, trasmesso al TCA lo scritto del 13
aprile 2004 per competenza, specificando che esso era da considerarsi quale
formale e tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo del 25 marzo 2004
(cfr. doc. II).
1.8. L'autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 24 agosto 2004, ha postulato
l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. Il 31 agosto
2004 l'assicurato ha rilevato:
"
(…)
Nella vertenza con la
Cassa Cantonale Assegni Famigliari di Bellinzona non è in discussione che il
sottoscritto abbia percepito a torto una prestazione e nemmeno che, nell'ambito
della richiesta di condono, vi sia una mia impossibilità economica a restituire
la prestazione percepita a torto.
L'elemento centrale del
rifiuto della Cassa Cantonale Assegni Famigliari (confermato nella controversa
decisione su reclamo del 25 marzo 2004) è - a loro dire - l'assenza della mia
buona fede nel aver percepito una prestazione a torto.
Chi scrive, non fosse
altro per una mera questione di principio e per una radicata cultura civica,
non può che respingere con sdegno questo assunto.
Il mio rappresentate
legale (RA 1 - sig. __________), prima di procedere all'inoltro di un ricorso a
codesto lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, aveva preso contatto
sia con l'ufficio comunale Laps di __________ (sig.ra __________).
Si era quindi deciso, per
evitare un ricorso al lodevole TCA, di definire "nero su bianco" le
modalità della richiesta delle prestazioni API e AFI. A mente sia della signora
__________ che della signora __________, era determinante chiarire se - al
momento del mio contatto con l'ufficio Laps di __________ (luglio 2003) -
avessi (o non) segnalato la questione legata al riconoscimento tardivo del caso
di infortunio (incidente della circolazione del 3 luglio 2003 accettato a fine
settembre / inizio ottobre dalla __________).
Per questo motivo, l'RA 1
ha scritto la lettera del 13 aprile 2004 all'ufficio Laps di __________ con
copia per conoscenza al preposto ufficio cantonale.
Con lettera datata 23
aprile 2004, l'ufficio LAPS di __________ - per firma della signora __________
- comunicava all'RA 1 che "le nostre osservazioni sono state inviate,
su richiesta, direttamente alla Cassa Cantonale per gli assegni
famigliari…". (Doc. A)
Da parte mia - e del mio
rappresentante legale - si attendeva quindi un riesame della fattispecie oppure
- come poi è successo dopo l'intervento dell'RA 1 del 26 luglio 2004 - il
passaggio dell'incarto a codesto lodevole Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni.
L'osservazione della Cassa
Cantonale "l'affermazione esposta dal rappresentante legale nella sua
corrispondenza del 26 luglio 2004 … sia palesemente scorretta" è da
respingere categoricamente al mittente.
Quindi, delle due, una: o
la signora __________ dell'ufficio Laps di __________ non ha mai preso
posizione verso la lettera dell'RA 1 del 13 aprile 2004, o il preposto ufficio
cantonale ha perso il medesimo nei propri uffici. Questo "rimbalzare"
di responsabilità tra l'ufficio cantonale e l'ufficio comunale preposto, non fa
onore ad entrambi. Una cosa è però certa: né io, né l'RA 1, abbiamo ricevuto
corrispondenza da parte dell'ufficio Laps di __________ dopo che è stata resa
la decisione su reclamo!
Da parte mia, confermo con
forza che sempre, puntualmente ed in modo estremamente trasparente, ho
informato sia l'ufficio Laps di __________ sia la Cassa Cantonale Assegni
famigliari in merito alle "mie vicessitudini assicurative" con la __________
(che, ribadisco, sono state esclusivamente causate dal mio ex datore di lavoro
che - bontà sua - ha impiegato 3 mesi per annunciare il caso all'assicuratore
LAINF, su richiesta pressante dell'ispettore __________!).
L'ufficio Laps di __________,
può certamente testimoniare questo mio comportamento che conferma la mia
assoluta buona fede nell'aver percepito a torto una prestazione. Chiedo
pertanto che questo ufficio - se non l'avesse ancora fatto … - prenda posizione
sullo scritto datato 13 aprile 2004 dell'RA 1".
In tutto il periodo che va
dal mese di luglio 2003 a fine ottobre 2003, a più riprese, mi sono presentato
- di persona con tanto di collare ortopedico al collo - sia negli uffici di __________
che presso l'Ufficio Laps di __________. Ad entrambi gli sportelli, con una
gentilezza di facciata che non posso misconoscere, mi erano state date delle
rassicurazioni verbali (da "va bene così, appena sai qualcosa da parte
della __________ faccelo sapere" del mese di luglio, ad un "non
preoccuparti per la restituzione" di fine ottobre 2003).
Ogni tanto mi chiedo:
"Dovevo puntualmente, ed in modo asfissiante, pretendere una conferma
scritta (verbale) di ogni telefonata o di ogni mia visita presso uno dei due
sportelli?". Verosimilmente, mi avrebbero guardato "di traverso"
e convinto dell'inutilità di questi atti formali.
Ma sempre con il senno di
poi, mi chiedo quali siano le difese di un cittadino - indicato ingiustamente,
ed offeso, da un ufficio dello Stato come persona che ha percepito una
prestazione a torto in malafede - dinnanzi a queste situazioni." (Doc.
VII)
1.10. La
Cassa, il 2 novembre 2004, ha ribadito quanto già espresso nella risposta di
causa, osservando che essa non ha ricevuto alcuna informazione da parte dello
Sportello LAPS di __________ a seguito dello scritto 13 aprile 2004 dell'RA 1 e
che la lettera 23 aprile 2004 dello Sportello, di cui essa non ha ricevuto
copia, indica in modo chiaro che le osservazioni alla Cassa, in risposta a una
sua richiesta del 9 marzo 2004, le sono state trasmesse il 15 marzo 2004, per
cui precedentemente alla richiesta avanzata dal RA 1 il 13 aprile 2004 (cfr.
doc. IX).
1.11. Il TCA, Il
17 novembre 2004, avendo rilevato che tutti gli atti sono stati inviati
direttamente all’assicurato, benché il ricorso del 13 aprile 2004 fosse stato
redatto dal RA 1, ha chiesto all’interessato se per il futuro gli eventuali
atti andavano trasmessi allo stesso o al signor __________ dell’RA 1.
Tale
scritto è stato inviato per conoscenza anche a quest’ultimo con l’invito, se
del caso, di spedire la procura (cfr. doc. X).
Il 23
novembre 2004 a questa Corte è pervenuta la procura conferita dall’assicurato al
RA 1 (cfr. doc. XI).
in
diritto
2.1. Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr.
25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid.
3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame la Cassa ha negato all'assicurato il condono della restituzione della
parte di assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° settembre al
31 ottobre 2003. In quel periodo sia la modifica della LAF relativa all'assegno
di prima infanzia, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi
le nuove disposizioni legali.
L’assegno
di prima infanzia è regolato dagli art. 31segg. LAF.
L'art. 32
LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che
" I
genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono
domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
d) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett.
c). (cpv. 1)
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. (cpv. 3)"
Da quanto
esposto all'art. 31 lett. d v.LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo e che esso viene
effettuato secondo le modalità previste dalla Laps.
2.2. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.
(cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali
ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni straordinarie in caso di
segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni
indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato
l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad
opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)
2.3. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26.
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella
causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).
2.6. Nella
presente evenienza va, dapprima, osservato che correttamente la Cassa, il 2
agosto 2003, ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto 13 aprile 2004
dell'assicurato.
Infatti quest’ultimo,
in tale atto, aveva sottolineato che esso era da intendere quale ricorso
avverso la decisione su reclamo del 25 marzo 2004 con cui l'amministrazione aveva
confermato il diniego di condonare l'importo di fr. 5'876.-- (cfr. doc. II, 14;
15).
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto
inviare lo scritto del 13 aprile 2004 a questa Corte precedentemente, visto che
esso le era stato spedito per conoscenza (cfr. doc. 15) e che, quindi, doveva
essere al corrente che l'assicurato, nel caso in cui lo Sportello LAPS non
avesse risposto entro il termine utile per impugnare la decisione su reclamo
del 25 marzo 2004, intendeva interpretarlo quale ricorso.
Erroneamente,
dunque, la Cassa, ha sia invitato l'assicurato, il 15 luglio 2004, a effettuare
il versamento dell'importo chiesto in restituzione, (avvertendolo che se non
avesse pagato entro il 15 agosto 2004, l'amministrazione avrebbe proceduto
tramite l'emissione di un precetto esecutivo, cfr. doc. 16c), che atteso
l'ulteriore scritto dell'assicurato del 26 luglio 2004 (cfr. doc. 16) per
trasmettere il ricorso al TCA.
2.7. Nel caso in
esame, a giusto titolo, il ricorrente non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che con scritto del 29 settembre 2003 l'__________
ha comunicato all'assicurato che, in relazione all'infortunio non professionale
occorsogli il 3 luglio 2003, egli aveva diritto alle indennità giornaliere a
decorrere dal 6 luglio 2003 (cfr. doc. 3A).
Inoltre
nel conteggio del 29 settembre 2003, inviato al ricorrente, è stato indicato
che nei giorni seguenti gli sarebbero stati versati gli importi di fr. 816.85
quali indennità giornaliere al 100% dal 6 luglio al 5 agosto 2003 (31 giorni x fr.
26.35; cfr. doc. 3) e di fr. 5'894.-- per il periodo dal 6 agosto al 30
settembre 2003 (56 giorni x fr. 105.25; cfr. doc. 3), corrispondenti a fr.
3'157.50 per il solo mese di settembre 2003 (fr. 105.25 X 30 giorni).
Il 4
novembre 2003 all'insorgente è, poi, stato trasmesso il conteggio per il mese
di ottobre 2003, da cui emerge che gli sarebbe stato corrisposto l'ammontare di
fr. 3'262.75 a titolo di indennità giornaliere al 100% dal 1° al 31 ottobre
2003 (31 giorni x fr. 105.25; cfr. doc. 6A).
E'
pacifico, quindi, che per i mesi di settembre e ottobre 2003 - avendo ricevuto
da parte dell'__________ delle indennità giornaliere per il mese di settembre
2003, verosimilmente all'inizio del mese di ottobre 2003, e delle indennità
giornaliere per il mese di ottobre 2003, nei primi giorni di novembre 2003, le
entrate dell'assicurato calcolate su un anno, pari a fr. 38'416.-- (fr. 105.25
X 365 giorni), erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del
conteggio dell'assegno di prima infanzia effettivamente versatogli, la quale si
era basata sulle indennità per perdita di guadagno a causa di malattia di fr.
3'156.-- (cfr. doc. 1B).
Di
conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante
del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo
dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato.
Per
inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di
prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate del ricorrente, tramite la
riscossione di indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni nei mesi di
settembre e ottobre 2003, non ha implicato una modifica dell'ammontare
dell'assegno integrativo percepito in tale periodo (cfr. doc. 2; 5).
In simili
condizioni l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente
percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia per un importo
complessivo di fr. 5'876.--. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.5.).
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique
VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di
grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung
von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,
112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato
tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
Fatti
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso di
specie la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurato, in
quanto al medesimo non può essere riconosciuta la buona fede, non avendo
comunicato né al momento dell'inoltro della domanda degli assegni integrativi e
di prima infanzia presso lo Sportello LAPS di __________, né successivamente,
nel periodo precedente la decisione dell'__________ di assegnargli delle
indennità giornaliere, la richiesta di indennità nei confronti
dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 11; 14, consid. 1.3.; 1.4.).
Preliminarmente
va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un
principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in
considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con
delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il
medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una
compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =
Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è
quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli
assegni di famiglia.
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
Nel caso
concreto gli importi delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni,
di fr. 3'157.50 per il mese di settembre 2003 e di fr. 3'262.75 per il mese di
ottobre 2003, sono stati versati all'assicurato dall'__________ all'inizio del
mese di ottobre 2003, rispettivamente nei primi giorni del mese di novembre
2003, come risulta dai relativi conteggi (cfr. doc. 3, 6a; consid. 2.7.).
Inoltre
dalle tavole processuali si evince che tali somme verosimilmente non erano più
disponibili al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il
12 gennaio 2004 allorché la Cassa ha emanato la decisione formale relativa
all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C
297/99).
Infatti,
da un lato, nella nuova decisione del 9 ottobre 2003, con cui all'assicurato è
stato attribuito un assegno di prima infanzia di fr. 98.-- con effetto dal 1°
novembre 2003, nella sostanza computabile, quali titoli e altri collocamenti di
capitali, è stato indicato l'importo di fr. 5.-- (cfr. doc. 4B), dall'altro, il
ricorrente nel reclamo del 3 marzo 2004 ha espressamente indicato di non avere
riserve economiche, segnatamente di non essere titolare di un libretto di
risparmi (cfr. doc. 12).
Di
conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte
federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un
onere troppo grave non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure
STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
2.11. Per quanto
concerne la buona fede, va rilevato che dagli atti non risulta la data
dell'annuncio di infortunio __________. E' unicamente dato di sapere che l'ex
datore di lavoro non ha immediatamente comunicato l'evento del 3 luglio 2003
all’Istituto assicuratore LAINF, bensì ha dovuto essere sollecitato dall'__________
(cfr. doc. 15B; 15C).
La Cassa
sembra sostenere che quando l'assicurato si è presentato allo Sportello LAPS di
__________, per postulare l'erogazione degli assegni integrativi e di prima
infanzia l'8 agosto 2003, l'incidente fosse già stato annunciato, dal momento
che ha escluso la buona fede, precisando che nell'incarto dello Sportello non
risultava alcun riferimento alla richiesta di prestazioni da parte dell'__________
(cfr. doc. 11, 14; consid. 1.4.).
L'assicurato,
dal canto suo, ha asserito che l'infortunio è stato annunciato all'__________
agli inizi-metà del mese di settembre 2003 (cfr. doc. 12; 15), ma di avere
comunque precedentemente informato dell'incidente lo Sportello Laps.
Egli
ritiene, pure, che ciò risultava comunque implicitamente dalla sua persona,
visto che presentava ancora i segni dell'evento traumatico, e meglio aveva il
"volto notevolmente tumefatto, con una grande ferita lacero contusa
alla testa, con un collare protettivo e una camminata fortemente impedita"
(cfr. doc. 10; I; VII).
Nel caso
di specie le questioni di sapere se l'8 agosto 2003 erano già state richieste o
meno le prestazioni LAINF e se in ogni caso lo Sportello Laps era stato o meno
informato dell'infortunio e del potenziale diritto a tali prestazioni possono restare
indecise.
Ai fini
della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tali quesiti risulta
ininfluente.
Ciò
poiché, anche nel caso in cui l’assicurato non avesse effettivamente avvisato
lo Sportello Laps al momento della richiesta degli assegni di famiglia circa la
procedura pendente dinanzi all’__________ per l’assegnazione di indennità
giornaliere o perlomeno che l’ex datore di lavoro era stato sollecitato ad
annunciare l’evento traumatico all’istituto assicuratore, allo stesso,
nonostante il suo dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare
ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.3.), non deve, comunque, essere
imputata tale mancanza.
L'assicurato,
infatti, fino alla notifica della decisione del 29 settembre 2003 emanata dall'__________,
che gli ha riconosciuto il diritto all'indennità giornaliera a decorrere dal 6
luglio 2003 (cfr. doc. 3A), non era al corrente né se gli sarebbe stato
riconosciuto il diritto a prestazioni, né dell'importo delle indennità
giornaliere che gli sarebbero state erogate.
Pertanto
la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di
prestazioni da parte dell'__________ o solo dell'ipotetica pretesa di indennità
giornaliere dell’assicurazione infortuni sarebbe stata irrilevante, in quanto
gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi
redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique
VSI 1996 pag. 267).
Anche
volendo considerare che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla
decisione dell’__________ del 29 settembre 2003, dell’eventuale annuncio
dell’infortunio del 3 luglio 2003 all’__________, o perlomeno del potenziale
diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortuni, avrebbe permesso di
subordinare l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a
una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) – per esempio indicando che se
l’assicurato avesse ricevuto delle prestazioni da parte dell’__________,
avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto
se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate le
indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni -, l’omissione del
ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente
una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può, in ogni caso, essere
negata.
Nella
sentenza appena citata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.
l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
4a. S'agissant de la question de la bonne foi,
l'instante cantonale de recours a admis que l'intimée n'était pas consciente
de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie
d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux
prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées
auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3)
qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils
seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).
On peut également se rallier aux juges de
première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au
regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les
constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître
qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti
l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,
l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à
l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dG
communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie
d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des
prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC
n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une
décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit)
hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le
montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des
seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut
disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI
1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne
pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était
pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas
assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme
l'out à juste titre relevé les juges de première instance.
b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de
l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à
savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27
al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les
griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement
à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien
davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation
économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."
Nemmeno l’ipotesi che l’assicurato non abbia comunicato alla Cassa, neanche
successivamente all’emanazione, il 27 agosto 2003, delle decisioni relative
agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. 1, 2), che tramite l’ex
datore di lavoro aveva o avrebbe richiesto delle prestazioni LAINF, rappresenta
una negligenza grave.
I
provvedimenti appena menzionati, in effetti, indicano di comunicare all’Ufficio
che ha emesso la decisione, tra altri cambiamenti, l’aumento del reddito o
della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.), ma
non è precisato di dover informare anche soltanto della richiesta di
determinate prestazioni.
Va,
peraltro, rilevato che la funzionaria dello Sportello Laps di __________, __________,
il 15 marzo 2004, ha indicato alla Cassa, che le aveva sottoposto il reclamo
dell'assicurato contro il diniego di condonargli l'importo di fr. 5'876.-- (cfr.
doc. 13A), che l'insorgente al momento della richiesta degli assegni
integrativi e di prima infanzia non percepiva alcuna indennità da parte
dell'assicuratore infortuni, per cui non ne è stato tenuto conto nel relativo
calcolo (cfr. doc. 13).
Pertanto
occorre concludere che nel mese di settembre 2003 il ricorrente ha
percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.
2.12. Per quanto
attiene al mese di ottobre 2003, va evidenziato che dalla documentazione all'incarto
si evince che la decisione del 29 settembre 2003 dell'__________ con cui
all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere a far
tempo dal 6 luglio 2003 e il conteggio relativo alle indennità giornaliere dal
6 luglio al 30 settembre 2003 sono pervenuti alla Cassa il 9 ottobre 2003 (cfr.
doc. 3, 3A).
Considerandi
che l’assicurato ha ricevuto la decisione e il conteggio del 29 settembre 2003
dell’__________ al più presto martedì 30 settembre e che alla Cassa ne è
pervenuta copia giovedì 9 ottobre 2003, il TCA ritiene che aver informato
l’amministrazione dopo una decina di giorni è da ritenere un termine
ragionevole. L’avviso non è, quindi, tardivo.
L’insorgente
ha, di conseguenza, ossequiato l'obbligo di annunciare tempestivamente ogni
cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps, consid. 2.3.).
Va
d’altronde rilevato che mai la Cassa ha allegato che la decisione e il
conteggio del 29 settembre 2003 dell’__________ sono stati notificati
tardivamente.
L'art. 38
cpv. 3 LAF prevede, poi, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è
versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
Pertanto la
Cassa, quando giovedì 9 ottobre 2003 ha ricevuto la comunicazione
dell'assicurato relativa al suo diritto a delle indennità giornaliere da parte
dell’__________, era comunque ormai impossibilitata a bloccare il pagamento
degli assegni per il mese di ottobre 2003, che del resto, verosimilmente, era
già stato effettuato.
In ogni
caso sia il fatto che per il mese di ottobre 2003 all'assicurato sia ancora
stato versato un assegno di fr. 3’036.—(cfr. doc. 1), che la circostanza che la
decisione concernente l'assegno di prima infanzia sia stata adeguata il 9
ottobre 2003 con effetto dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. 4), non possono, tuttavia,
essere imputati al ricorrente, visto che in ogni caso, da una parte, la
decisione dell’__________ di riconoscere il diritto dell’assicurato a delle
indennità a partire dal 6 luglio 2003 è stata emessa solo a fine settembre
2003, dall’altra, la relativa trasmissione alla Cassa è avvenuta in tempi
brevi.
All'insorgente
deve, di conseguenza, essere riconosciuta la buona fede anche per il mese di ottobre
2003.
Infine
l’asserzione della Cassa che se avesse saputo della richiesta di prestazioni
assicuratore LAINF per l’incidente del 3 luglio 2003, avrebbe sottoposto al
ricorrente e alla moglie una dichiarazione da sottoscrivere con cui essi
autorizzavano l’amministrazione a compensare direttamente con l’__________
eventuali importi versati a titolo di assegni di famiglia ai quali non
avrebbero avuto diritto con l’assegnazione delle indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni (cfr. doc. 14; consid. 1.5.), non trova riscontro
nei fatti.
La Cassa,
in effetti, come esposto sopra, era al corrente del diritto del ricorrente alle
indennità giornaliere dell’__________ dai primi giorni del mese di ottobre
2003, quando ha ricevuto, oltre alla relativa decisione, il conteggio per tali
prestazioni fino al 30 settembre 2003. Essa, tuttavia, non ha comunque chiesto
l’autorizzazione a compensare le indennità giornaliere del mese di ottobre
2003, che sono state erogate all’assicurato solo agli inizi del mese di
novembre 2003.
2.13
In simili
condizioni, visto che l'assicurato era in buona fede sia quando ha percepito
gli assegni di prima infanzia del mese di settembre 2003, che quelli del mese
di ottobre 2003, nel caso in esame il primo presupposto per poter beneficiare
del condono della restituzione dell’importo di fr. 5'876.-- è ossequiato.
L'incarto
va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i
requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.
5’876.--, corrispondenti agli assegni di prima infanzia percepiti a torto nel
lasso di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2003.
2.14
Di regola, le
ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da
un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio
1997.
nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P.,
I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I
462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99
circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in
assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Al
proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha
avuto occasione di ricordare che:
"
Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),
le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de
droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse
des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de
dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.
3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette
occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette
réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une
représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre
des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.
341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de
l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non
publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19
novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses
communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans
Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7
mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié
H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril
1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du
3.
février 1999)".
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa
verserà all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, che ha redatto l’atto ricorsuale
(cfr. consid. 1.5., 1.7.; 1.11.), fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E’
riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre
2003.
Di
conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione
dell’importo di fr. 5'876.-e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà al ricorrente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
4.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster