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Decisione

39.2004.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2004Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I. R p. 3).

2.9. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nel caso di

specie la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurato, in

quanto al medesimo non può essere riconosciuta la buona fede, non avendo

comunicato né al momento dell'inoltro della domanda degli assegni integrativi e

di prima infanzia presso lo Sportello LAPS di __________, né successivamente,

nel periodo precedente la decisione dell'__________ di assegnargli delle

indennità giornaliere, la richiesta di indennità nei confronti

dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 11; 14, consid. 1.3.; 1.4.).

Preliminarmente

va rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un

principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in

considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con

delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il

medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una

compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Nel caso

concreto gli importi delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni,

di fr. 3'157.50 per il mese di settembre 2003 e di fr. 3'262.75 per il mese di

ottobre 2003, sono stati versati all'assicurato dall'__________ all'inizio del

mese di ottobre 2003, rispettivamente nei primi giorni del mese di novembre

2003, come risulta dai relativi conteggi (cfr. doc. 3, 6a; consid. 2.7.).

Inoltre

dalle tavole processuali si evince che tali somme verosimilmente non erano più

disponibili al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia il

12 gennaio 2004 allorché la Cassa ha emanato la decisione formale relativa

all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C

297/99).

Infatti,

da un lato, nella nuova decisione del 9 ottobre 2003, con cui all'assicurato è

stato attribuito un assegno di prima infanzia di fr. 98.-- con effetto dal 1°

novembre 2003, nella sostanza computabile, quali titoli e altri collocamenti di

capitali, è stato indicato l'importo di fr. 5.-- (cfr. doc. 4B), dall'altro, il

ricorrente nel reclamo del 3 marzo 2004 ha espressamente indicato di non avere

riserve economiche, segnatamente di non essere titolare di un libretto di

risparmi (cfr. doc. 12).

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un

onere troppo grave non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa

a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12 e per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure

STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.11. Per quanto

concerne la buona fede, va rilevato che dagli atti non risulta la data

dell'annuncio di infortunio __________. E' unicamente dato di sapere che l'ex

datore di lavoro non ha immediatamente comunicato l'evento del 3 luglio 2003

all’Istituto assicuratore LAINF, bensì ha dovuto essere sollecitato dall'__________

(cfr. doc. 15B; 15C).

La Cassa

sembra sostenere che quando l'assicurato si è presentato allo Sportello LAPS di

__________, per postulare l'erogazione degli assegni integrativi e di prima

infanzia l'8 agosto 2003, l'incidente fosse già stato annunciato, dal momento

che ha escluso la buona fede, precisando che nell'incarto dello Sportello non

risultava alcun riferimento alla richiesta di prestazioni da parte dell'__________

(cfr. doc. 11, 14; consid. 1.4.).

L'assicurato,

dal canto suo, ha asserito che l'infortunio è stato annunciato all'__________

agli inizi-metà del mese di settembre 2003 (cfr. doc. 12; 15), ma di avere

comunque precedentemente informato dell'incidente lo Sportello Laps.

Egli

ritiene, pure, che ciò risultava comunque implicitamente dalla sua persona,

visto che presentava ancora i segni dell'evento traumatico, e meglio aveva il

"volto notevolmente tumefatto, con una grande ferita lacero contusa

alla testa, con un collare protettivo e una camminata fortemente impedita"

(cfr. doc. 10; I; VII).

Nel caso

di specie le questioni di sapere se l'8 agosto 2003 erano già state richieste o

meno le prestazioni LAINF e se in ogni caso lo Sportello Laps era stato o meno

informato dell'infortunio e del potenziale diritto a tali prestazioni possono restare

indecise.

Ai fini

della presente vertenza, in effetti, la soluzione di tali quesiti risulta

ininfluente.

Ciò

poiché, anche nel caso in cui l’assicurato non avesse effettivamente avvisato

lo Sportello Laps al momento della richiesta degli assegni di famiglia circa la

procedura pendente dinanzi all’__________ per l’assegnazione di indennità

giornaliere o perlomeno che l’ex datore di lavoro era stato sollecitato ad

annunciare l’evento traumatico all’istituto assicuratore, allo stesso,

nonostante il suo dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare

ogni cambiamento (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.3.), non deve, comunque, essere

imputata tale mancanza.

L'assicurato,

infatti, fino alla notifica della decisione del 29 settembre 2003 emanata dall'__________,

che gli ha riconosciuto il diritto all'indennità giornaliera a decorrere dal 6

luglio 2003 (cfr. doc. 3A), non era al corrente né se gli sarebbe stato

riconosciuto il diritto a prestazioni, né dell'importo delle indennità

giornaliere che gli sarebbero state erogate.

Pertanto

la comunicazione alla Cassa dell'eventuale semplice inoltro di una domanda di

prestazioni da parte dell'__________ o solo dell'ipotetica pretesa di indennità

giornaliere dell’assicurazione infortuni sarebbe stata irrilevante, in quanto

gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi

redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique

VSI 1996 pag. 267).

Anche

volendo considerare che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla

decisione dell’__________ del 29 settembre 2003, dell’eventuale annuncio

dell’infortunio del 3 luglio 2003 all’__________, o perlomeno del potenziale

diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortuni, avrebbe permesso di

subordinare l’attribuzione degli assegni di prima infanzia a una condizione o a

una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) – per esempio indicando che se

l’assicurato avesse ricevuto delle prestazioni da parte dell’__________,

avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto

se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate le

indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni -, l’omissione del

ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente

una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può, in ogni caso, essere

negata.

Nella

sentenza appena citata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.

l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

4a. S'agissant de la question de la bonne foi,

l'instante cantonale de re­cours a admis que l'intimée n'était pas consciente

de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie

d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux

prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées

auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3)

qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils

seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de

première instance dans la me­sure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au

regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les

constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître

qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti

l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,

l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à

l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dG

communiquer le chan­gement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie

d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des

prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC

n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une

décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit)

hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réel­lement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut

disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI

1994 p. 225 con­sid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne

pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était

pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas

assi­miler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme

l'out à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore con­vient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à

savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27

al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les

griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement

à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien

davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation

économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."

Nemmeno l’ipotesi che l’assicurato non abbia comunicato alla Cassa, neanche

successivamente all’emanazione, il 27 agosto 2003, delle decisioni relative

agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. 1, 2), che tramite l’ex

datore di lavoro aveva o avrebbe richiesto delle prestazioni LAINF, rappresenta

una negligenza grave.

I

provvedimenti appena menzionati, in effetti, indicano di comunicare all’Ufficio

che ha emesso la decisione, tra altri cambiamenti, l’aumento del reddito o

della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.), ma

non è precisato di dover informare anche soltanto della richiesta di

determinate prestazioni.

Va,

peraltro, rilevato che la funzionaria dello Sportello Laps di __________, __________,

il 15 marzo 2004, ha indicato alla Cassa, che le aveva sottoposto il reclamo

dell'assicurato contro il diniego di condonargli l'importo di fr. 5'876.-- (cfr.

doc. 13A), che l'insorgente al momento della richiesta degli assegni

integrativi e di prima infanzia non percepiva alcuna indennità da parte

dell'assicuratore infortuni, per cui non ne è stato tenuto conto nel relativo

calcolo (cfr. doc. 13).

Pertanto

occorre concludere che nel mese di settembre 2003 il ricorrente ha

percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.

2.12. Per quanto

attiene al mese di ottobre 2003, va evidenziato che dalla documentazione all'incarto

si evince che la decisione del 29 settembre 2003 dell'__________ con cui

all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere a far

tempo dal 6 luglio 2003 e il conteggio relativo alle indennità giornaliere dal

6 luglio al 30 settembre 2003 sono pervenuti alla Cassa il 9 ottobre 2003 (cfr.

doc. 3, 3A).

Considerandi

che l’assicurato ha ricevuto la decisione e il conteggio del 29 settembre 2003

dell’__________ al più presto martedì 30 settembre e che alla Cassa ne è

pervenuta copia giovedì 9 ottobre 2003, il TCA ritiene che aver informato

l’amministrazione dopo una decina di giorni è da ritenere un termine

ragionevole. L’avviso non è, quindi, tardivo.

L’insorgente

ha, di conseguenza, ossequiato l'obbligo di annunciare tempestivamente ogni

cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps, consid. 2.3.).

Va

d’altronde rilevato che mai la Cassa ha allegato che la decisione e il

conteggio del 29 settembre 2003 dell’__________ sono stati notificati

tardivamente.

L'art. 38

cpv. 3 LAF prevede, poi, che l'assegno integrativo e di prima infanzia è

versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

Pertanto la

Cassa, quando giovedì 9 ottobre 2003 ha ricevuto la comunicazione

dell'assicurato relativa al suo diritto a delle indennità giornaliere da parte

dell’__________, era comunque ormai impossibilitata a bloccare il pagamento

degli assegni per il mese di ottobre 2003, che del resto, verosimilmente, era

già stato effettuato.

In ogni

caso sia il fatto che per il mese di ottobre 2003 all'assicurato sia ancora

stato versato un assegno di fr. 3’036.—(cfr. doc. 1), che la circostanza che la

decisione concernente l'assegno di prima infanzia sia stata adeguata il 9

ottobre 2003 con effetto dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. 4), non possono, tuttavia,

essere imputati al ricorrente, visto che in ogni caso, da una parte, la

decisione dell’__________ di riconoscere il diritto dell’assicurato a delle

indennità a partire dal 6 luglio 2003 è stata emessa solo a fine settembre

2003, dall’altra, la relativa trasmissione alla Cassa è avvenuta in tempi

brevi.

All'insorgente

deve, di conseguenza, essere riconosciuta la buona fede anche per il mese di ottobre

2003.

Infine

l’asserzione della Cassa che se avesse saputo della richiesta di prestazioni

assicuratore LAINF per l’incidente del 3 luglio 2003, avrebbe sottoposto al

ricorrente e alla moglie una dichiarazione da sottoscrivere con cui essi

autorizzavano l’amministrazione a compensare direttamente con l’__________

eventuali importi versati a titolo di assegni di famiglia ai quali non

avrebbero avuto diritto con l’assegnazione delle indennità giornaliere

dell’assicurazione infortuni (cfr. doc. 14; consid. 1.5.), non trova riscontro

nei fatti.

La Cassa,

in effetti, come esposto sopra, era al corrente del diritto del ricorrente alle

indennità giornaliere dell’__________ dai primi giorni del mese di ottobre

2003, quando ha ricevuto, oltre alla relativa decisione, il conteggio per tali

prestazioni fino al 30 settembre 2003. Essa, tuttavia, non ha comunque chiesto

l’autorizzazione a compensare le indennità giornaliere del mese di ottobre

2003, che sono state erogate all’assicurato solo agli inizi del mese di

novembre 2003.

2.13

In simili

condizioni, visto che l'assicurato era in buona fede sia quando ha percepito

gli assegni di prima infanzia del mese di settembre 2003, che quelli del mese

di ottobre 2003, nel caso in esame il primo presupposto per poter beneficiare

del condono della restituzione dell’importo di fr. 5'876.-- è ossequiato.

L'incarto

va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i

requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.

5’876.--, corrispondenti agli assegni di prima infanzia percepiti a torto nel

lasso di tempo dal 1° settembre al 31 ottobre 2003.

2.14

Di regola, le

ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da

un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio

1997.

nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P.,

I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I

462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99

circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in

assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

Al

proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha

avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),

le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de

droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse

des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de

dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.

3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette

occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette

réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une

représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre

des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la

Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.

341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia

(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment

(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de

l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non

publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19

novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses

communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans

Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7

mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié

H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril

1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du

3.

février 1999)".

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa

verserà all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, che ha redatto l’atto ricorsuale

(cfr. consid. 1.5., 1.7.; 1.11.), fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2.- E’

riconosciuta la buona fede dell’assicurato per i mesi di settembre e ottobre

2003.

Di

conseguenza l’incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione

dell’importo di fr. 5'876.-e pronunci una nuova decisione.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà al ricorrente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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