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39.2005.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 maggio 2005Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 2)

A

sostegno della propria impugnativa l’assicurato ha argomentato:

"

(…)

A.

In data 12 dicembre 2003 l'istante ha presentato domanda per l'ottenimento

degli assegni integrativi allo sportello LAPS di __________

B.

L'Istituto delle assicurazioni sociali ha sempre rimandato la decisione

formale finché il Tribunale delle Assicurazioni con sentenza del 25.10.2004

intima l'IAS a fare una decisione formale. Soltanto dopo l'intervento

telefonico presso la dipendente signora __________ e contro la volontà del TCA,

si decide a prendere posizione formale finalmente.

C.

La motivazione che il ricorrente non è disposto a fornire il proprio estratto

conto della banca è pretestuosa e irresponsabile, nonché arbitraria e in

manifesta mala fede:

La base legale del

segreto bancario è data innanzitutto dal diritto civile, precisamente dal

legame contrattuale per il quale il banchiere si impegna a rispettare il

segreto sulla situazione personale del suo cliente. La sfera personale del

cliente è inoltre protetta grazie alle disposizioni generali del Codice Civile

svizzero

(CC)

relative alla protezione della personalità (articoli 27 ss CC) e anche dalla

legislazione sulla protezione dei dati. La legislazione bancaria considera che

l'obbligo dei dipendenti bancari o banchieri che divulghino informazioni

prettamente riservate e protette. È molto importante precisare che nonostante

la protezione la Legge sulle banche riserva espressamente le disposizioni di

altre leggi (diritto penale) in virtù delle quali il banchiere è tenuto a

collaborare con le autorità e di deporre in giudizio. Il segreto bancario

svizzero non è pertanto, come spesso viene sostenuto dai suoi avversari, quello

strumento che permette la totale non trasparenza a livello finanziario.

Senz'altro il punto critico rimane quello dell'evasione fiscale, per la quale

la Svizzera come già detto non concede l'assistenza giudiziaria.

D.

Il diritto agli assegni integrativi è regolato dalla LAF che dall'articolo

24 al 27

Art. 24 1Il genitore domiciliato nel Cantone

ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni,

c) soddisfa i requisiti della Legge

sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (Laps).

2Se

entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all'assegno la madre o

il padre.

Art. 25 L'assegno

è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

Art, 27 1 Richiamati gli articoli 10 e 11

Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito

del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

E.

In nessun caso si parla dell’estratto conto bancario, la LAPS all'articolo 29

parla di tutte quelle informazioni che possono servire ad accertare il reddito

del richiedente. Dal momento che la Legge Tributaria del Cantone Ticino

stabilisce oggi che la dichiarazione è annuale e rappresenta sia il reddito

imponibile sia la sostanza, mal si capisce questa ingerenza nella privacy del

ricorrente soprattutto se si tiene conto che benché piccolissimi importi, ogni

versamento ed ogni movimento del conto implica il coinvolgimento di terze

persone che potrebbero non essere cosi contente di vedere il proprio nome sulla

bocca di tutti.

F.

All'ufficio LAPS sono state date tutte le informazioni

necessarie

per l'accertamento del reddito, non accettando

la

dichiarazione fiscale, implicitamente si mette in

G.

dubbio la serietà del sistema di dichiarazione fiscale, nonché non si accetta

una autorità preposta all'accertamento del reddito.

H.

Dai documenti riportati appare molto chiaro che l'istanza presentata dal sig.

RI 1 sia stata presa come qualcosa di personale da parte della funzionaria

incaricata che non solo ha violato la legge per quanto riguarda i tempi di

evasione ma che continua con grande disprezzo e poca deontologia a rimandare

nel tempo ogni decisione per evitare che il beneficiario ne entri in possesso

di quanto legittimamente rivendicato.

I.

La funzionaria a cui si allude nel reclamo non certamente la signora __________

che come __________ dell'ufficio giuridico non fa altro che il proprio lavoro,

la persona a cui si fa riferimento è la signora __________ che ha sempre

dimostrato una grande insofferenza per chiunque reclami i propri diritti,

dimenticandosi che il suo stipendio viene versato grazie al contribuente e che

se non ci fosse quest'ufficio sarebbe disoccupata come migliaia di altri

lavoratori del cantone Ticino.

J.

Dalla documentazione fornita risulta che è perfettamente possibile accertare

il reddito attuale perché viene fornita la busta paga, il contratto di

locazione, l'elenco dei debiti, nonché ogni altro documento possibile a

stabilire il reddito disponibile. Basta controllare UEF per rendersi conto che

le pretese dello estratto bancario è una prepotenza in più da parte

dell'ufficio per gli assegni integrativi.

K.

In via del tutto confidenziale e soltanto per uso di questo tribunale allego

l’estratto conto della Banca (DOC Z) in cui appare un saldo di Fr. 4'856.91 da

cui si devono fare i pagamenti mensili dell'affitto, cassa malati, ecc. Dal

momento che a Dicembre del 2004 c'era la tredicesima mensilità. Questo

documento è a dimostrare la mia buona fede e soltanto il diritto a rivendicare

il segreto bancario nonché la validità della tassazione." (Doc. I)

1.5. L’autorità

amministrativa, nella sua risposta di causa del 10 febbraio 2005, ha rilevato:

"

(…)

1.

Considerandi

II 12 dicembre 2003 il ricorrente aveva presentato una richiesta per

l'ottenimento dell'assegno integrativo (AFI) e dell'assegno di prima infanzia

(API), tramite lo spor­tello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali) di __________.

Al momento della presentazione della

richiesta, il ricorrente si era rifiutato di produr­re la documentazione

necessaria all'accertamento della situazione finanziaria della sua unità di

riferimento, in particolare l'estratto del conto postale e/o bancario.

Impossibilitata a decidere sulla base

degli atti acquisiti all'incarto, la Cassa aveva quindi notificato al

qui ricorrente una decisione di non entrata in materia in data 22 novembre

2004, in ossequio alla sentenza 25 ottobre 2004 (inc. 39.2004.8) di que­sto

Tribunale.

I documenti prodotti in questa sede,

vengono integralmente qui richiamati.

Secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA (Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali)

applicabile per analogia alle prestazioni Laps, se l'assicurato o altri

richiedenti rifiutano in modo ingiustificato di sottostare al loro obbligo

d'informare o di collaborare all'istruttoria, l'assicuratore può infatti

pronunciarsi sulla base degli atti acquisiti all'incarto o chiudere

l'istruttoria e decidere la non entrata in materia.

Avverso tale decisione, il 2 dicembre

2004.

il qui ricorrente aveva interposto reclamo, evaso dalla Cassa con

decisione su reclamo del 15 dicembre 2004. Contro tale decisione su reclamo, il

ricorrente ha interposto ricorso a questo tribuna­le in data 14 gennaio 2005.

Donde la presente risposta di causa.

2.

II ricorrente chiede:

- in

via preliminare, che al suo ricorso venga concesso effetto

sospensivo e sia accolta la sua

domanda di prestazioni depositata in data 12 dicembre 2003 presso lo sportello

regionale Laps di __________;

- nel

merito, che la sua domanda di prestazioni del 12 dicembre

2003.

sia

accolta integralmente, che la controparte sia condannata a pagare un

risarcimento di fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia, nonché congrue

ripetibili.

Il ricorrente motiva il suo rifiuto a

fornire l'estratto del conto bancario/postale appel­landosi sostanzialmente al

segreto bancario "... la cui base legale è sancita dal dirit­to civile

e, più precisamente dal legame contrattuale per il quale il banchiere si im­pegna

a rispettare il segreto sulla situazione personale del suo cliente. La sfera

per­sonale del cliente è inoltre protetta grazie alle disposizioni generali del

codice Civile svizzero (CC) relative alla protezione della personalità

(articoli 27 ss CC) e anche

dalla legislazione sulla

protezione dei dati. La legislazione bancaria considera che l'obbligo dei

dipendenti bancari o banchieri che divulghino informazioni prettamente

riservate e protette. ... ".

Il ricorrente precisa che in nessun

caso la Laps menziona tale documento e pertan­to, non accettando di effettuare

l'accertamento del reddito soltanto sulla base della

dichiarazione fiscale, "... implicitamente

si mette dubbio la serietà del sistema di di­chiarazione fiscale, nonché non si

accetta un'autorità preposta all'accertamento del reddito. "

Il ricorrente sostiene infine che la

sua istanza è stata presa come qualcosa di per­sonale e che ogni decisione è

stata rimandata nel tempo e contro la volontà del Tri­bunale cantonale delle

assicurazioni, per evitare che il beneficiario entri in possesso di quanto

legittimamente rivendicato.

4.

Preso atto

dei contenuti del ricorso, la Cassa ribadisce quanto espresso nella sua

decisione su reclamo del 15 dicembre 2004.

Gli assegni familiari integrativi e di

prima infanzia, sono prestazioni sociali calcolate sul fabbisogno dell'unità di

riferimento, se il reddito disponibile residuale di quest'ul­tima è al di sotto

della soglia d'intervento prevista dall'art. 10 Laps. L'art. 10a Laps, precisa

inoltre che il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto

della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del

deposi­to della richiesta.

E' palese che il fabbisogno dell'unità

di riferimento può essere determinato unica­mente tenendo in considerazione tutti

gli elementi finanziari e quindi pure l'eventuale sostanza mobiliare, peraltro

secondo quanto disposto dall'art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps, per il quale essa è

computabile nella misura di 1/15, esclusi i primi fr. 50'000.- di sostanza.

Come detto, conformemente all'art. 10a

Laps, è la situazione finanziaria presente al momento della presentazione della

domanda che deve essere considerata per la determinazione del reddito

disponibile residuale; è perciò evidente che i dati risul­tanti dalla

dichiarazione fiscale, non sufficientemente aggiornati, non rispondono a questa

esigenza.

La produzione dell'estratto del conto

postale e/o bancario è quindi giustificata, in particolare, dalla necessità di

evitare il riconoscimento di prestazioni sociali in pre­senza di una sostanza

mobiliare che potrebbe anche essere consistente.

5.

L'art. 42 cpv.

1.

e 2 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) dispone che il titolare del diritto

o il beneficiario ed i loro familiari (...) sono tenuti a fornire gratuitamente

tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni familiari

(...), mentre per l'art. 14 Reg. Laps il richiedente deve fornire ogni

documento ed informazione ne­cessari all'accertamento dell'unità di

riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione

richiesta; egli deve, in particolare, comprovare ogni cam­biamento della sua

situazione personale o economica rispetto ai dati relativi ai dati relativi

all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, ritenuto che se la documentazio­ne

richiesta non viene prodotta, la domanda decade tre mesi dopo il suo avvio.

In applicazione dei

citati artt. il ricorrente è stato personalmente invitato a voler pre­sentare

l'estratto del conto bancario e/o postale; poiché la richiesta non è stata

inoltrata direttamente alla posta o alla sua banca, quanto sostenuto dal

ricorrente in merito alla violazione del segreto bancario, non può certamente

essere condiviso.

La Cassa non può condividere neppure

l'affermazione del ricorrente secondo la quale ogni decisione è stata rimandata

nel tempo, poiché egli è sempre stato tem­pestivamente informato in merito alla

necessità di fornire il documento richiesto e sulle conseguenze che il suo

agire avrebbe provocato; in particolare il ricorrente è stato reso più volte

attento sul fatto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 cpv. 3 Reg. Laps,

se non avesse fornito la documentazione sollecitata, la sua richiesta sa­rebbe

decaduta tre mesi dopo il suo avvio.

Né d'altro canto la Cassa ha contravvenuto

alla volontà di questo Tribunale, ritenu­to che (in ossequio alla sua sentenza

25.

ottobre 2004) il 22 novembre 2004 ha emanato la formale decisione di non

entrata in materia.

6.

Neppure la

richiesta di un risarcimento di fr. 9'000.- per danni e denegata giustizia,

rispettivamente ripetibili può essere accolta, per i motivi già dettagliati

sulla deci­sione su reclamo del 15 dicembre 2004.

7.

In sede

ricorsuale, il signor RI 1 ha prodotto l'estratto del suo conto banca­rio

(stato al 31 dicembre 2003), specificando però che lo stesso è ad esclusivo uso

di questo Tribunale (vedi consid. K del suo allegato di ricorso, pag. 4).

In questa situazione la Cassa ritiene

di non dover entrare nel merito, lasciando o­gni decisione a questo Tribunale.

Già sin d’ora si sottolinea che la Cassa è a dispo­sizione per ulteriormente

istruire la pratica, qualora il ricorrente la autorizzasse a disporre della

documentazione prodotta, che il Tribunale le ha già comunque noti­ficato in

copia con l'invio dell'atto di ricorso.

Al Tribunale si chiede comunque di

voler determinare se, considerato l'art. 14 cpv. 3 Reg. Laps, la domanda deve

essere esaminata retroattivamente al dicembre 2003, momento del deposito della

richiesta." (Doc. III)

1.6

Il 15

febbraio 2005 l’assicurato ha trasmesso al TCA l’estratto dell’Ufficio

esecuzioni e fallimenti e ha presentato ulteriori osservazioni, di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V + bis).

1.7

Questa

Corte, pendente causa, ha invitato la Cassa a effettuare il calcolo della

prestazione eventualmente spettante a RI 1, prendendo in considerazione tutti i

dati in suo possesso, ivi compreso l’estratto del conto bancario trasmessole ai

fini della risposta di causa, dopo che il segretario __________ aveva

interpellato in proposito l’assicurato (cfr. doc. VI).

Il 1°

marzo 2005 la Cassa ha comunicato:

"

(…)

Sulla base della documentazione prodotta dal signor RI 1 allo

sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali) di __________ in data 12 dicembre 2003, in occasione della

domanda per assegni integrativi, nonché dell'estratto del conto bancario

trasmesso da questo Tribunale, la Cassa ha effettuato il calcolo della

prestazione eventualmente spettante.

Nel calcolo sono stati considerati i seguenti elementi.

Reddito: tot. fr. 64'377.-­

- reddito da attività dipendente al 50% del signor RI 1 ed da

attività dipendente al 40% della moglie - fr. 64'374.-­

- reddito da titoli e capitali - fr. 3.-­

Sostanza computabile:

- fr. 0.00

Spese computabili: tot. fr. 36'327.-­

- contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP - fr. 4'326.-­

- contributi alla previdenza professionale (110

Pilastro) - 5'305.-­-

- Premio cassa malati - fr. 8'696.-­

- Spesa per l'alloggio - fr. 18'000.-­

Sulla base della situazione finanziaria precedentemente esposta

(stato 31.12.2003), l'unità di riferimento (UR) presentava una lacuna di

reddito Laps pari a fr. 6'394.--, calcolata nel seguente modo:

fabbisogno secondo i limiti Laps fr.

40'070.-­

./. reddito disponibile residuale

dell'UR fr. 28'050.-

­(totale reddito ./. spese

computabili)

./. partecipazione al premio

dell'assicurazione contro le malattie fr. 5'626.-­

La lacuna di reddito determinata giustificherebbe - tenuto conto

degli arrotondamenti - il diritto ad un assegno integrativo mensile di fr.

533.

--.

Si precisa tuttavia che in considerazione della situazione

venutasi a creare in occasione della presentazione della domanda e già

conosciuta dal Tribunale, la domanda non ha potuto essere correttamente

conclusa ed il signor RI 1 non ha firmato il documento attestante la conferma

della correttezza dei dati forniti dall'utente; conseguentemente, in simile

situazione, per la Cassa il calcolo effettuato è da ritenersi puramente ipotetico

e non vincolante." (Doc. VIII)

1.8

Il 2 marzo

2005.

il TCA ha chiesto all’amministrazione di inviare il “documento

attestante la conferma della correttezza dei dati forniti dall’utente” non

firmato dall’assicurato (cfr. doc. IX).

La Cassa,

il 7 marzo 2005, ha risposto:

"

(…)

II "documento attestante la conferma della correttezza dei

dati forniti dall'utente", riporta la lacuna di reddito dell'unità di

riferimento, derivante dall'accertamento della situazione finanziaria

effettuata dall'operatore dello sportello Laps in presenza della persona

richiedente la/e prestazione/i; il documento viene automaticamente stampato, ma

soltanto nel caso in cui tutti i dati sono stati immessi e la domanda è stata

correttamente conclusa, prima che questa sia inoltrata agli uffici competenti

per l'erogazione della/e prestazione/i richiesta/e.

Conseguentemente, ritenuto che nel caso del signor RI 1 ciò non è

avvenuto, il documento non esiste.

Per quanto sopra esposto, la Cassa è impossibilitata a rispondere

alla richiesta del Tribunale." (Doc. X)

1.9

Il 14 marzo

2005.

l’assicurato ha precisato:

"

▪ Nel calcolo ipotetico non sono stati calcolati gli oltre

9'000.- franchi

pagati alla cassa malati __________ e

che corrispondevano agli arretrati finora cumulati. Di conseguenza la lacuna di

reddito determinata dal calcolo in questione non corrisponde alla realtà.

▪ Da

tutta la documentazione si evince che la dichiarazione della banca sullo stato

del conto bancario è ininfluente all'ora di determinare la lacuna di reddito.

▪ Che la

domanda on line presso l'ufficio LAPS mi è stata rifiutata e che per tanto non

è imputabile al sottoscritto se tutta la documentazione atta a determinare il

reddito non sia in possesso del competente ufficio.

▪ Che il

Tribunale ha gia sentenziato una denegata giustizia da parte dell'IAS e che le

argomentazioni proposte non sono mai state fondate sulla legislazione ma

soltanto da un modo arbitrario d'interpretazione della medesima.

La situazione economica del sottoscritto e della propria famiglia

è stata colpita in modo preponderante di questa non decisione dell'IAS che ha

confuso quello che sono i diritti e quello che è l'assistenza sociale. Gli

assegni integrativi non vanno elemosinati, essi derivano di una decisione

politica del Gran Consiglio." (Doc. XII)

1.10

L’amministrazione,

l’11 aprile 2005., ha infine osservato:

"

(…)

1.

Nel calcolo

per la determinazione degli importi spettanti a titolo di assegni integrativi

(AFI) e/o di prima infanzia (API), possono essere computate le spese riferite

al periodo di computo al quale la decisione di prestazione si riferisce.

Conseguentemente, l'importo di oltre 9'000.-- fr. dovuto dal signor RI 1 alla

cassa malati __________ a titolo di "arretrati cumulati" non

possono essere considerati.

2.

Erroneamente il signor RI 1 sostiene che "da tutta la

documentazione si evince che la

dichiarazione della banca sullo stato del conto bancario è ininfluente all'ora

di determinare la lacuna di reddito" poiché soltanto in presenza

dell'estratto del conto bancario la Cassa ha potuto accertare che - nel

presente caso - la sostanza risultava essere ininfluente nel calcolo per la

determinazione della lacuna di reddito Laps (Legge sull'armonizzazione ed il

coordinamento delle prestazioni sociali).

E' infatti inimmaginabile

l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps - per il quale il reddito

computabile è costituito da 1/15 della sostanza imponibile dell'unità di

riferimento superiore a fr. 50'000.--, rispettivamente a fr. 100'000.-- per

l'abitazione primaria - e la determinazione del reddito disponibile residuale

dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta,

secondo quanto disposto dall'art. 10a cpv. 1 Laps, senza conoscere l'ammontare

della sostanza.

3.

La Cassa

ribadisce che il motivo per cui la domanda di prestazioni presentata in data 12

dicembre 2003 allo sportello regionale Laps di __________, non ha potuto essere

inoltrata, è imputabile unicamente al rifiuto opposto dal signor RI 1 nel

presentare tutta la documentazione necessaria, segnatamente nel non voler

presentare l'estratto del conto bancario e/o postale.

4.

La Cassa

respinge l'affermazione del signor RI 1, che così si esprime: "questo

Tribunale ha già sentenziato una denegata giustizia da parte dell'IAS e che le

argomentazioni proposte non sono mai state fondate sulla legislazione ma soltanto

da un modo arbitrario d'interpretazione della medesima".

Infatti, se è pur vero che con

sentenza 25 ottobre 2004, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso 4

agosto 2004 presentato dal signor RI 1, accertando un diniego di giustizia da

parte della Cassa cantonale degli assegni familiari per quanto attiene la

mancata notifica di una formale decisione di non entrata in materia, lo stesso

Tribunale non ha statuito sulla corretta applicazione della legislazione,

nell'esigere la presentazione del documento oggetto della controversia.

A fronte delle conclusioni tratte dal

signor RI 1, la Cassa ricorda che il diritto agli assegni integrativi e/o di

prima infanzia quale aiuto alle famiglie con figli, dipende in ogni caso dal

risultato che emerge da un calcolo economico ai sensi Laps, necessario per

determinare l'eventuale lacuna di reddito dell'unità di riferimento, sulla base

della quale viene stabilito l'importo delle prestazioni." (Doc. XIV)

1.11

Il doc. XIV è

stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1

L’assicurato

nell’atto ricorsuale ha chiesto che alla propria impugnativa sia conferito

l’effetto sospensivo (cfr. doc. I).

Al

riguardo va osservato che con la resa della presente sentenza tale domanda diviene

priva di oggetto (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99,

consid. 5).

2.2

E’, poi,

utile rilevare che in una sentenza del 25 novembre 2004 nella causa M., P 29/03,

pubblicata in DTF 131 V 42, il TFA ha deciso, nell’ambito di una domanda di

condono della restituzione di prestazioni complementari, che una decisione di

inammissibilità sanzionante un rifiuto di collaborare giusta l’art. 43 LPGA

pone termine alla procedura amministrativa nella misura in cui dichiara

inammissibili le conclusioni della parte richiedente. Si tratta, quindi, di una

decisione finale non qualificabile come decisione processuale o pregiudiziale

ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA. Di conseguenza contro la stessa va

interposta opposizione e non un ricorso diretto dianzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni.

Secondo

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dal

diritto federale e relativo all’"accertamento", l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere

messe per scritto.

Per il

cpv. 3 se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

L’art. 14

del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino

prevede:

"

1Il

richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in

particolare comprovare ogni cambiamento della sua situazione personale o

finanziaria rispetto ai dati relativi all’ultima tassazione cresciuta in

giudicato.

3Se il

richiedente non fornisce la documentazione sollecitata, la richiesta decade tre

mesi dopo il suo avvio; restano riservati i casi di rigore."

Il tenore

del disposto appena citato risulta affine a quello dell’art. 43 LPGA.

Pertanto

la giurisprudenza relativa all’art. 43 LPGA va applicata per analogia anche

all’art. 14 Reg.LAF.

A ragione,

dunque, contro la decisione del 22 novembre 2004 di non entrata in materia

sulla richiesta di assegni integrativi del 12 dicembre 2003 emessa dalla Cassa

l’assicurato ha inoltrato reclamo all’amministrazione medesima e non un ricorso

direttamente al TCA (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

Il mezzo

di impugnazione del reclamo è stato del resto indicato da questa Corte nella

sentenza del 25 ottobre 2004 al consid. 2.9. in fine (cfr. inc. 39.2004.8).

Nel

merito

2.3

Oggetto

della presente lite è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa

non è entrata in materia sulla richiesta di assegni integrativi inoltrata

dall’assicurato il 12 dicembre 2003.

2.4

Il 1°

febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli

assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129.

V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V

166.

consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,

B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 15 dicembre 2004).

Pertanto,

nel caso in esame, visto che la fattispecie riguarda il periodo a far tempo dal

mese di dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della nuova LAF e della Laps.

2.5

L'assegno

integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.

L'art. 24

LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare

dell'assegno integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti

gli eventuali assegni di base (cpv. 2)."

Con

l'entrata in vigore della Laps - il cui obiettivo principale è quello di

riordinare la legislazione cantonale in materia di prestazioni finanziarie a

favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione

di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali (cfr. art.

1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una

nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della

gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3) -, per il regime degli

assegni familiari, e meglio degli assegni integrativi e di prima infanzia, non

è più possibile prendere in considerazione i parametri della LPC per

l'accertamento del diritto e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri

della Laps sono applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del

diritto e l'importo massimo dell'assegno erogabile, come risulta dall’art. 27

LAF relativo all’assegno integrativo appena citato (cfr. art. 12 Laps;

Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli

assegni di famiglia, p.to 5).

Il

titolare degli assegni integrativi (cfr. art. 24 LAF) ha diritto a tali prestazioni

sociali fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua

unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le

malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte

della sua unità di riferimento (cfr. art. 4 Laps) e le prestazioni sociali di

complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art.

11.

cpv. 1 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che

non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la

rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni (cpv. 4)."

La spesa

computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito

e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale,

l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre

2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le

persone con figli.

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Dal 1°

gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente

fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente

la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6

dicembre 2000).

Infine

l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso- importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona

sola

c) per la seconda e importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in

particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato

alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al

minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-

franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento

delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,

per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro

figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Abbondanzialmente

giova rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche

della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.

5589.

sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

Più

precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga

all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura

del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr.

Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24

settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e

2004.

Giusta il

nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la

legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla LPC

per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004

del 21.12.2004 pag. 9002).

2.6

Da quanto

esposto al considerando precedente emerge che per verificare se un assicurato

ha diritto o meno a un assegno integrativo, e meglio per potere effettuare il calcolo

volto alla determinazione dell’importo dell’eventuale assegno integrativo, è

essenziale conoscere la situazione economica del richiedente, ossia i suoi

redditi e le sue spese.

Al fine

di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle

prestazioni sociali e quindi dell’assegno integrativo, gli organi

amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato in

questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps

del 1° luglio 1998, pag. 27).

L’art. 28

Laps a tale proposito enuncia:

"

Gli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le

informazioni loro necessarie. (cpv. 1)

Allo scopo di garantire

un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi

cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della

legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle

informazioni (cpv. 2)."

Inoltre l’assicurato

stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo

diritto, in particolare, all’assegno integrativo. Giusta l’art. 42 LAF:

"

Il titolare del diritto o il beneficiario e i

loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private soni

tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del

diritto agli assegni e al pagamento dei contributi. (cpv. 1)

Per l’assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l’art. 29

Laps

(cpv. 2)."

L’art. 29

Laps prevede:

"

Le persone che compongono l’unità di

riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità

giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire

gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto."

L’art. 29

Laps impone, dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi

amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali

di tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni

sociali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio

1998.

pag. 28).

L’art. 14

cpv. 1 e 2 Reg.Laps precisa che il richiedente deve fornire allo sportello ogni

documento e informazione necessari all’accertamento del diritto alla

prestazione richiesta. Egli deve, altresì, comprovare ogni cambiamento della

sua situazione personale e finanziaria rispetto ai dati relativi all’ultima

tassazione cresciuta in giudicato.

Il cpv. 3

enuncia che se l’assicurato non fornisce la documentazione richiesta , la sua

domanda decade tre mesi dopo il suo avvio, restano riservati i casi di rigore

(cfr. consid. 2.2.).

L’art. 43

cpv. 3 LPGA, applicabile per analogia in ambito di assegni di famiglia

cantonali come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), prevede due sanzioni

in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo

ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o

decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le

due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel

merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è

possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un provvedimento di

irricevibilità (cfr. U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa D., I 700/02, consid. 2.2. e

riferimenti ivi citati).

2.7

Nell’evenienza

concreta la Cassa con decisione del 22 novembre 2004, applicando analogicamente

l’art. 43 cpv. 3 LPGA, non è entrata in materia sulla domanda di assegni

integrativi formulata da RI 1, in quanto quest’ultimo si è rifiutato di

produrre gli estratti dei suoi conti bancari e/o postali, contravvenendo così

agli art. 42 cpvv. 1.e 2 LAF, 29 Laps e 14 cpvv. 1, 2 e 3 Reg.Laps (cfr. doc.

A3; consid. 1.2.).

Nella

decisione su reclamo del 14 gennaio 2005 la Cassa ha inoltre precisato che

l’estratto conto bancario e/o postale è un documento indispensabile a

determinare la situazione patrimoniale dell’unità di riferimento al momento

della richiesta. I dati fiscali risultanti dall’ultima notifica di imposta non

sono sufficientemente aggiornati da consentire la determinazione del diritto a

prestazioni. L’amministrazione ha pure affermato che, siccome la documentazione

del conto bancario /postale è stata richiesta direttamente all’assicurato, il

rimando alle norme relative al segreto bancario è fuori luogo (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

L’assicurato,

dal canto suo, sostiene di avere dato all’amministrazione tutte le informazioni

necessarie per l’accertamento del reddito ai fini del calcolo dell’assegno

integrativo e che, non accettando la dichiarazione fiscale, viene messa in

dubbio la serietà del sistema fiscale. In particolare egli ha asserito che la

Laps non menziona tra le informazioni che devono essere fornite per accertare

il reddito del richiedente l’estratto del conto bancario (cfr. doc. I; consid.

1.4

).

L’insorgente,

in ogni caso, in sede ricorsuale, ha trasmesso il proprio estratto conto

bancario da cui risulta che il 31 dicembre 2003 il relativo saldo ammontava a

circa fr. 4'857.-- (cfr. doc. I; doc. A4).

2.8

Riguardo

alla circostanza che l’assicurato aveva messo a disposizione della Cassa la

notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. doc. 11 allegato a doc., A7) al fine di

determinare il suo diritto agli assegni integrativi, va segnalato che l’art. 21

Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva

di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le

prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non

vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di

riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all’introduzione

di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag.

12).

Tale

disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr.

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag.

12).

E’,

invece, stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione

finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre

essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati

come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla

modifica della Laps, pag. 12).

Di

conseguenza per determinare se un assicurato ha diritto o meno a un assegno

integrativo, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari

alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese

computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps,

consid. 2.5.), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art.

10a Laps).

In

concreto l’assicurato, allorché nel mese di dicembre 2003 ha inoltrato la

domanda di assegni integrativi, disponeva della notifica della tassazione

2001/2002 (cfr. doc. 11 allegato a doc. A7), che era stata allestita basandosi

sui redditi e sulla sostanza del biennio precedente 1999/2000.

Pertanto

i dati risultanti dalla stessa effettivamente non rispecchiavano la condizione

economica del ricorrente e della sua famiglia alla fine del 2003, quando è

stata inoltrata la domanda di assegni integrativi.

Dal 2003

in Ticino vige il sistema di tassazione annuale postnumerando. Visto che

nell’ambito della tassazione annuale i redditi e la sostanza vengono dichiarati

ogni anno, essa può fungere meglio da utile ausilio per l’allestimento del

calcolo relativo agli assegni di famiglia rispetto alla tassazione prenumerando

che si fondava sul biennio precedente.

Va,

tuttavia, rammentato che ai fini della determinazione dell’eventuale importo

dell’assegno è determinante la situazione al momento della relativa richiesta

(cfr. art. 10a Laps). Anche la notifica di imposta annuale può, quindi, non

corrispondere alla situazione finanziaria di un assicurato al momento in cui

chiede gli assegni di famiglia, poiché comunque i redditi e la sostanza

determinanti per l’ultima dichiarazione d’imposta possono nel frattempo essere

mutati.

In casu

non è dato sapere se al momento della richiesta l’assicurato aveva ricevuto la

notifica di tassazione 2003A. Ciò è comunque irrilevante, poiché essa si riferirebbe

comunque al biennio 2001-2002.

Tale

tassazione è particolare, in quanto nel corso del 2003 i contribuenti

domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario

effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non

essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di

transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando.

Dagli

atti nemmeno risulta se allorché è stata emanata la decisione formale del 22

novembre 2004 di non entrata in materia sulla richiesta di assegni integrativi,

era stata o meno emessa la notifica della tassazione 2003B relativa

all’assicurato, la quale, invece, si fonda proprio sui dati economici del 2003.

Tale

questione può in ogni caso restare aperta.

Infatti,

come già rilevato (cfr. consid. 2.7.), pendente causa l'assicurato ha trasmesso

l’estratto conto della propria banca attinente allo stato del conto il 31

dicembre 2003, il cui mancato invio alla Cassa aveva provocato la decisione di

non entrata in materia (cfr. doc. A4).

Di

conseguenza, la domanda di assegno integrativo formulata dall’insorgente può e

deve essere esaminata nel merito.

Stante

quanto precede, tenuto conto dell’opportunità di garantire all’assicurato il

doppio grado di giurisdizione (cfr. STFA del 30 marzo 2005 nella causa F., B

107/03, consid. 6; DTF 128 V 321 consid. 1e/bb) - reclamo alla Cassa e ricorso

al TCA - si giustifica di annullare, in accoglimento del ricorso, la decisione

impugnata del 15 dicembre 2004 e di trasmettere gli atti alla Cassa affinché

emetta una decisione relativa al diritto o meno dell’assicurato di beneficiare

di un assegno integrativo e all’eventuale importo.

2.9

Alla luce di

quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8), non va neppure approfondito il

quesito di sapere se è corretto che la Cassa in mancanza dell’estratto conto

bancario dell’insorgente - ed eventualmente dei dati fiscali relativi al 2003 -

abbia applicato la sanzione più severa in caso di mancata collaborazione di un

assicurato, e cioé non sia entrata in materia sulla richiesta di assegni, o se

invece essa non avrebbe piuttosto dovuto effettuare il conteggio ed emettere la

relativa decisione anche senza tale documento (cfr. consid. 2.6.), subordinando

l’attribuzione dell’assegno integrativo a una condizione o a una riserva (cfr.

DTF 122 V 221=Pratique VSI 1996 pag. 267 seg.), per esempio indicando che se

dalla tassazione 2003B fosse emersa una situazione economica più florida,

l’assicurato avrebbe dovuto restituire la parte di assegno a cui non avrebbe

avuto diritto se, fin dal momento dell’assegnazione, fossero stati computati

tali dati.

Al

riguardo è comunque utile rilevare che, in casu, l’amministrazione al momento sia

della decisione formale del 22 novembre 2004, che della decisione su reclamo

del 15 dicembre 2004 - nell’ipotesi in cui non avesse a disposizione neppure la

notifica 2003B -, in mancanza della collaborazione dell’assicurato che non le

ha trasmesso l’estratto del conto bancario, non poteva accertare senza difficoltà

se il ricorrente possedeva o meno della sostanza mobiliare proprio alla luce

del principio del segreto bancario invocato dall’insorgente (cfr. doc. I) che

impedisce agli istituti bancari di erogare informazioni attinenti ai propri

clienti, anche se risulta limitato da numerosi testi legislativi ad esempio di

diritto civile, di esecuzione e fallimento, di diritto penale, di diritto

amministrativo, di assistenza giudiziaria in materia penale.

Pertanto

la Cassa era, in ogni caso, legittimata a sanzionare la mancata collaborazione

dell’insorgente ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA applicato per analogia(cfr.

consid. 2.6. in fine a contrario).

2.10

La Cassa, il 1°

marzo 2005, ha inviato al TCA un calcolo dell’assegno integrativo spettante all’assicurato

effettuato fondandosi sulla documentazione fornita da quest’ultimo al momento

della relativa domanda e sull’estratto conto bancario trasmesso in sede

ricorsuale.

Dal

conteggio si evince che l’assicurato avrebbe diritto, sulla base della

situazione finanziaria del dicembre 2003, a un assegno integrativo mensile di

fr. 533.--(cfr. doc. VIII; consid. 1.7.).

L’amministrazione

in proposito ha, precisato che, siccome la “Conferma della correttezza dei dati

forniti dall’utente” non ha potuto essere stampata, in quanto non tutti i dati

erano stati immessi e l’assicurato non l’ha firmata, il calcolo è da ritenersi

puramente ipotetico e non vincolante (cfr. doc. VIII¸consid. 1.7.).

Il

ricorrente ha censurato il fatto che nel conteggio ipotetico della Cassa non è

stato computato l’importo di oltre “fr. 9'000.-- pagati alla cassa malati __________

e che corrispondevano agli arretrati finora cumulati” (cfr. doc. XII).

L’assicurato

ha asserito trattarsi di arretrati dovuti alla cassa malati, senza tuttavia specificare

se l’ammontare di fr. 9'000.-- si riferisce a premi rimasti impagati o a franchigie

e partecipazione ai costi dovute.

Riguardo a

eventuali premi arretrati della cassa malati, giova evidenziare che la

Laps, tra le spese computabili, contempla il conteggio dei premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota media

ponderata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps).

Tale

quota viene fissata annualmente (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le

basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale

malattie per l’anno 2003; art. 1 del Decreto esecutivo concernente le basi di

calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per

l’anno 2004; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale

malattie per l’anno 2005).

Inoltre

va ribadito che il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) viene

calcolato sulla base dei redditi e delle spese computabili calcolati su un

anno. Infatti esso è poi da raffrontare, al fine di fissare l’assegno a cui un

assicurato ha diritto, alla soglia di intervento, la quale corrisponde a un

importo annuale (cfr. art. 10Laps; 3b LPC; consid. 2.5.).

Pertanto,

quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, deve essere

computato solo il contributo ordinario, e meglio il premio medio ponderato

relativo alla cassa malati in questione (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo

2002.

relativo alla modifica della Laps, pag.13; STCA del 27 aprile 2005 nella

causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.) - che non può eccedere la quota cantonale

media ponderata - per l’anno in cui sono chiesti gli assegni, a esclusione dei

premi degli anni passati.

I premi

arretrati della cassa malati, in generale, possono eventualmente essere

considerati quali debiti.

L’art. 6

cpv. 1 lett. f Laps prevede il computo di 1/15 della sostanza imponibile

dell’unità di riferimento superiore a fr. 50'000.--, rispettivamente a

fr.100'000.-- per l’abitazione primaria.

L’art. 47

cpv. 1 LT, per la determinazione della sostanza imponibile, indica che dalla

sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

I debiti,

dunque, vanno dedotti dalla sostanza anche nel caso del calcolo dell’assegno

integrativo, il quale per la relativa fissazione rinvia alle disposizioni della

Laps (cfr. art. 24. LAF; consid. 2.4.).

I debiti

in quanto tali non possono essere, invece, conteggiati tra le spese computabili

vincolate, la cui lista è esaustiva (cfr. art. 8 Laps; consid. 2.5.).

Neppure

la franchigia e la partecipazione ai costi possono essere conteggiate

tra le spese computabili, non essendo previste nell’elenco esaustivo dell’art.

8.

Laps (cfr. consid. 2.5.).

Esse non possono,

poi, essere assunte separatamente dal calcolo dell’assegno integrativo, come

per contro avviene per i beneficiari di PC. A questi ultimi le spese di

malattia, d’invalidità e per mezzi ausiliari debitamente comprovate sono

rimborsate per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto

se il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione (cfr. art.

3d LPC; 19 OPC; 1, 2 OMPC).

Una

simile regolamentazione non è prevista né dalla Laps, né dalla LAF.

Di

conseguenza alla franchigia e alla partecipazione ai costi per l’anno in cui si

sono chiesti gli assegni si deve sopperire tramite l’importo della soglia di

intervento (cfr. art. 10a Laps; consid. 2.4.).

Eventuali

importi arretrati possono eventualmente essere conteggiati quali debiti

analogamente a quanto esposto per i premi arretrati della cassa malati.

Alla luce

di quanto esposto, in casu, l’importo di fr. 9'000.--allegato dall’assicurato,

indipendentemente dal fatto che si tratti di premi arretrati o di franchigie e

partecipazione ai costi, non va considerato nelle spese computabili vincolate.

Inoltre

la sostanza computabile dell’assicurato è nulla. All’ammontare del conto

bancario al 31 dicembre 2003 di fr. 4'856.91 (cfr. doc. A4) va, infatti,

applicata la franchigia di fr. 50'000.--.

In

concreto, dunque, i debiti non hanno rilevanza alcuna ai fini del calcolo dell’assegno

integrativo dell’insorgente.

Di

conseguenza la somma di fr. 9'000.-- è ininfluente anche quale debito.

E’ utile

comunque sottolineare che l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps prevede il computo nella

spesa vincolata degli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione

dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT), ossia gli interessi maturati

su debiti privati. Gli interessi passivi sui debiti privati vengono

riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza

contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i

debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso

l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 8 cpv. 2 Laps; Messaggio n. 5221

relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 13 marzo 2002, pag. 14).

Nel caso

di specie, perciò, potrebbero essere presi in considerazione nel calcolo

dell’assegno integrativo del ricorrente eventuali interessi dovuti sui debiti.

2.11

La Cassa con

la risposta di causa ha chiesto se, considerato l’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, la

domanda di assegni integrativi formulata dall’assicurato deve essere esaminata

retroattivamente al mese di dicembre 2003, quando la stessa è stata inoltrata

all’amministrazione (cfr. doc. III; consid. 1.5.).

Ai sensi

dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps se il richiedente non fornisce la

documentazione sollecitata, la richiesta decade tre mesi dopo il suo avvio;

restano riservati i casi di rigore (cfr. consid. 2.2.).

Questa

Corte, in proposito, rileva che, nella presente fattispecie, siccome la

trasmissione pendente causa del proprio estratto conto bancario da parte del

ricorrente permette alla Cassa di statuire sul merito della richiesta di assegni

integrativi (cfr. consid. 2.8.), si giustifica di valutare il diritto o meno

dell’insorgente a tale prestazione e l’eventuale importo con effetto a

decorrere dal momento in cui l’assegno integrativo è stato postulato presso

l’ufficio competente, ossia dal mese di dicembre 2003.

2.12

Per quanto

concerne la pretesa ricorsuale inerente al versamento di fr. 9'000.-- a titolo

di risarcimento per danni e denegata giustizia riconosciuta da questa Corte con

la sentenza del 25 ottobre 2004 (inc. 39.2004.8), va rammentato all’insorgente,

come già rilevato nella sentenza appena citata che su questa questione il TCA

non può entrare nel merito, in quanto essa esula dalle sue competenze (cfr. art.

1.

LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01, consid.

4).

2.13

L’assicurato

nel proprio ricorso ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili (cfr.

doc. I; consid. 1.4.).

Secondo

l'art. 22 LPTCA, il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in

relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto

del valore litigioso (cpv. 2).

L'indennità

per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso

patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni:

DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105

V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4;

Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen

betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non

rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività

da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono

importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale

o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STFA del 25 giugno

2004.

nella causa A., C 152/03, consid. 3; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1997, pag. 394).

In una decisione del 26 maggio 2003 nella causa M., C 98/02,

chiamata a stabilire nel caso in cui un assicurato è stato sospeso dal diritto

alle indennità per insufficienti ricerche durante due periodi di controllo, la

nostra Massima Istanza ha annullato il precedente giudizio cantonale e, in

particolare, ha ribadito che:

"

(…)

Dem in eigener Sache prozessierenden Beschwerdeführer

steht grundsätzlich keine Parteientschädigung zu. Soweit die Ausrichtung einer

Umtriebsentschädigung beantragt wird, muss darauf hingewiesen werden, dass eine

solche praxisgemäss nur unter besonderen Umständen gewährt wird und namentlich für

die Interessenwahrung einen hohen notwendigen Arbeitsaufwand voraussetzt,

welcher den Rahmen dessen überschreitet, was die einzelne Person üblicher- und

zumutbarerweise auf sich zu nehmen hat (BGE 110 V 82). Diese Voraussetzung ist

hier nicht erfüllt, weshalb eine Entschädigung nicht zugesprochen werden kann. (…)" (cfr. STFA del 26 maggio 2003 in re M, C 98/02, consid. 4)

In

un'altra decisione del 3 dicembre 2003 nella causa H., C 148/03, chiamata a

decidere nel caso in cui a un assicurato è stata respinta una domanda

d'indennità per insolvenza per un importo di fr. 25'999.95 in quanto lo stesso

non avrebbe preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti

verso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 55 LADI, il TFA ha annullato il

giudizio cantonale e rinviato gli atti all'amministrazione affinché, accertate

meglio le domande poste dall'assicurato e le risposte ricevute

dall'amministrazione, statuisca nuovamente.

Contestualmente,

circa l'indennità richiesta dal ricorrente, l'Alta Corte ha concluso che:

"

(…)

4.

Der nicht anwaltlich vertretene obsiegende

Beschwerdeführer verlangt für das letztinstanzliche Verfahren eine angemessene

Umtriebsentschädigung. Eine solche kann nach der Rechtsprechung zugesprochen

werden, wenn es sich kumulativ um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert

handelt, die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der

den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise

neben der Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat,

und zwischen Aufwand und Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges

Verhältnis besteht (BGE 110 V 82 und 134 Erw. 4d). Diese Voraussetzungen sind

hier nicht gegeben. (…)"

(cfr. STFA del 3 dicembre 2003 nella causa H., C

148/03)

Ancora, in una decisione del 27 febbraio 2004 nella causa B., C

106/02, dopo avere accertato una violazione dell'art. 6 CEDU e rinviato gli

atti al Tribunale cantonale affinché dia seguito alla richiesta di pubblico

dibattimento, circa l'indennità richiesta dal ricorrente, il TFA ha osservato:

"

(…)

5.2

Schliesslich beantragt der in eigener Sache

prozessierende Beschwerdeführer eine Parteientschädigung. Die nicht anwaltlich

oder sonst qualifiziert vertretene obsiegende Partei hat nur ausnahmsweise Anspruch

auf Parteientschädigung (so genannte Umtriebsentschädigung). Voraussetzung ist

namentlich, dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig

macht, welcher den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und

zumutbarerweise auf sich zu nehmen hat (BGE 110 V 82). Dies ist vorliegend

nicht der Fall, womit ein entsprechender Anspruch entfällt. (…)"

(cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C

106/02)

Nel caso

concreto, a mente del TCA non sono dati gli estremi per riconoscere

eccezionalmente all'assicurato, non patrocinato, un'indennità per ripetibili.

Egli ha sostenuto con cognizione di causa le proprie posizioni, utilizzando al

meglio le conoscenze delle norme legali di cui dispone.

Egli non

ha comunque fatto più di quello che qualsiasi assicurato coscienzioso, non

rappresentato, avrebbe fatto per difendere i propri interessi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La domanda

di effetto sospensivo è priva di oggetto.

2.- In quanto

ricevibile, il ricorso è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 15 dicembre 2004 è annullata.

3.- Gli atti

sono rinviati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché entri in

materia relativamente alla richiesta di assegni integrativi formulata dall’assicurato

ed emetta quindi una decisione formale inerente al diritto dell’assicurato di

beneficiare di un assegno integrativo e all’eventuale importo.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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