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39.2005.10

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22 marzo 2006Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia

alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24

dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU

3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.3. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nel caso in

esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione deciso dalla Cassa (cfr.

consid. 1.1), dagli atti di causa risulta che l’assicurata il 6 agosto 2003 ha

subito un infortunio.

Con

effetto dal 1° marzo 2004 è stata annunciata una ricaduta dello stesso presso

la __________ (cfr. doc. 21B).

L’assicuratore

LAINF ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni e ha conseguentemente erogato

all’insorgente indennità giornaliere dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 per 306

giorni, pari a complessivi fr. 27'167.50 e per il mese di gennaio 2005 per 31

giorni, corrispondenti a fr. 2'752.50 (cfr. attestato della __________ del 7

marzo 2005, doc. 12).

E’

pacifico, quindi, che per il lasso di tempo dal mese di marzo al mese di

dicembre 2004 e per il mese di gennaio 2005, avendo ricevuto, oltre agli

alimenti per i due figli (cfr. doc. 7A, 7C, D), delle indennità giornaliere da

parte dell’assicurazione contro gli infortuni, le entrate della famiglia della

ricorrente - calcolate su un anno - di fr. 32'045.-- (cfr. doc. 14B-E) erano

più elevate di quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 4 marzo 2004

con cui era stato accordato all’assicurata un assegno integrativo di fr.

1'011.-- a far tempo dal mese di febbraio 2004 (cfr. doc. 1).

L’amministrazione,

allora, si era basata unicamente sui contributi alimentari versati per i figli

e sul reddito percepito dalla stessa per la sua attività a tempo parziale di

soli fr. 1'200.-- annui (cfr. doc. 1).

Al

riguardo va precisato, in particolare relativamente alla richiesta di assegni

integrativi e di prima infanzia, che con l’entrata in vigore della Laps e

l’inizio dell’attività degli sportelli regionali Laps gli assicurati non

compilano più, come invece in passato, un modulo di domanda prestampato.

In

occasione dell’udienza del 18 gennaio 2006 il Capo ufficio della Cassa, __________,

rispondendo a un quesito postogli dal Presidente del TCA in relazione al fatto

che agli atti non figura il formulario di richiesta dell’assegno sottoscritto

dall’assicurata, ha infatti spiegato che:

"

(…) non esiste una domanda vera e propria. Egli

precisa che i dati vengono inseriti presso lo sportello LAPS presso la quale

ogni assicurato si reca per ottenere tra l'altro la consulenza auspicata

dall'avv. RA 2.

L'assicurato in quell'occasione attesta la

veridicità dei dati.

I funzionari della Cassa allegano due documenti

che attestano in che modo è stato fissato il reddito dell'assicurata al momento

della presentazione della domanda.” (Doc. XIV pag. 1-2)

Questa

Corte non può esimersi dal sottolineare che l’assenza di una domanda cartacea

implica rilevanti effetti negativi, segnatamente per quanto attiene a eventuali

divergenze che possono insorgere in seguito all’emissione della relativa

decisione della Cassa e al momento della revisione delle prestazioni.

In

effetti il sistema attuale non permette di comprendere con precisione quali

redditi e quali spese sono stati effettivamente dichiarati da un assicurato

contestualmente alla richiesta di assegni e quali invece sono stati accertati

d’ufficio dall’amministrazione.

È dunque

auspicabile che l'amministrazione adotti al più presto i provvedimenti

necessari, al fine di potere disporre di una chiara attestazione da parte di un

assicurato circa le sue entrate e i costi a cui deve far fronte, tale poi da

eventualmente essergli contrapposta in caso di lite.

L’interessato,

inoltre, dovendo personalmente compilare la domanda, diverrebbe più consapevole

di quanto certificato, anche nell’ottica di eventuali modifiche della propria

condizione da notificare.

In

concreto si è comunque realizzato un cambiamento importante del reddito

disponibile dell'insorgente (cfr. art. 10 Reg. Laps), il calcolo dell'assegno

integrativo andava così rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili

condizioni la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi relativi al lasso di tempo da

marzo 2004 a gennaio 2005, che vanno restituiti (cfr. consid. 2.6.), come già

deciso dalla Cassa il 21 marzo 2005 (cfr. consid. 1.1).

2.8. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo

2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.9. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nella

presente evenienza la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata

dall’assicurata, non ritenendo che poteva esserle riconosciuta la buona fede.

Essa, infatti, non avrebbe tempestivamente notificato di avere beneficiato, a decorrere

dal mese di marzo 2004, di indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli

infortuni. L’amministrazione al riguardo ha precisato di avere saputo del

versamento delle indennità giornaliere da parte della __________ solamente nel

mese di febbraio 2005, allorché l’insorgente, a seguito della revisione del

diritto agli assegni, ha presentato una nuova domanda di prestazioni (cfr. doc.

C; A).

La

ricorrente, dal canto suo, ritiene che la buona fede non possa esserle negata,

poiché, da un lato, avrebbe in ogni caso comunicato, nel mese di marzo 2004,

all’allora funzionario della Cassa, __________, di percepire le prestazioni

dell’assicurazione contro gli infortuni e inviato allo stesso tramite posta A

il relativo conteggio del mese di marzo 2004.

Dall’altro,

vista la sua condizione di donna sola con due figli a carico confrontata sia

con lo “stress” di arrivare alla fine del mese con il denaro a sua disposizione

e di pagare i debiti, che con la preoccupazione legata al suo stato di salute,

che infine con il fatto di avere delle scarse conoscenze in ambito

amministrativo e un grado di istruzione non paragonabile a quello europeo, non

poteva accorgersi che stava percependo delle prestazioni che non le spettavano

(cfr. doc. I; V; B; D).

Come menzionato

sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41 cpv. 2 LAF

relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni integrativi e di

prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il

diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli organi

amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali.

Inoltre

giusta l’art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari

(cfr. consid. 2.5.).

Lo scopo

dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente

modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di

adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

2.11. L’assicurata

ha asserito di avere comunicato, nel mese di marzo 2004, il cambiamento

intervenuto a partire da tale mese nella sua situazione economica all’allora

funzionario della Cassa, __________, e di avergli inviato il conteggio delle

indennità giornaliere percepite nel mese di marzo 2004 (cfr. doc. I, V; B, D).

Al

riguardo questa Corte constata, tuttavia, che nel mese di marzo 2004

l’assicuratore LAINF non poteva avere già assunto la ricaduta del sinistro

dell’agosto 2003.

Da una

parte, infatti, l’assicurata è stata convocata presso il medico fiduciario

della __________, Dr. med. __________, al fine di effettuare una perizia medica

soltanto il 29 marzo 2004 per il 6 aprile 2004, dall’altra, la comunicazione

dell’Istituto assicuratore infortuni al datore di lavoro dell’insorgente circa

le indennità giornaliere a lei spettanti per il mese di marzo 2004 risale al 13

aprile 2004 e per il mese di aprile 2004 è datata 30 aprile 2004 (cfr. doc.

XVII2 e 3, 21B).

In simili

condizioni, va ritenuto che la ricaduta annunciata dall’assicurata non è stata

assunta, con effetto dal 1° marzo 2004, prima del 13 aprile 2004.

Conseguentemente,

per quanto concerne i mesi di marzo e aprile 2004, il versamento delle

indennità giornaliere da parte della __________ deve essere considerato un

pagamento retroattivo.

Tale

soluzione vale, come appena indicato, anche per il mese di aprile 2004, poiché

ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LAF l’assegno integrativo e di prima infanzia è

versato al beneficiario all’inizio di ogni mese dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

Pertanto

l’assegno integrativo a favore dei figli __________ e __________ per il mese di

aprile 2004, al momento in cui la __________ __________ ha assunto la ricaduta,

era gia stato erogato all’insorgente.

2.12. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono

di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni

chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso

valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i

due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha

sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA

1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è

perciò applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli

assegni di famiglia.

In una

decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,

pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito

che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo

grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento degli

arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo

il rimborso.

Nel caso

di specie, con l’assunzione della ricaduta del sinistro dell’agosto 2003 a

partire dal 1° marzo 2004, l’assicuratore LAINF, per i mesi di marzo e

aprile 2004, ha versato alla ricorrente, tramite il datore di lavoro, delle

indennità giornaliere a titolo retroattivo (cfr. consid. 2.10.) di complessivi

fr. 4'768.-- (fr. 2'423.-- per marzo 2004 e fr. 2'345.-- per aprile 2004, doc.

21B, XVII2).

Siccome

tale importo è già stato corrisposto all'assicurata, una compensazione con le

prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è più possibile.

Le

prestazioni arretrate dell'assicurazione contro gli infortuni hanno sostituito

gli assegni integrativi erogati dalla Cassa nei mesi di marzo e aprile 2004,

pari globalmente a fr. 2’022.-- (fr. 1'011.-- x 2 mesi, doc. 1) e hanno

comportato l'obbligo di rimborsare tali assegni (cfr. consid. 1.1.; doc. 14).

Di

conseguenza occorre esaminare se, per il periodo da marzo ad aprile 2004,

l'onere troppo grave vada o meno negato e quindi se il condono vada o meno

escluso sulla base della giurisprudenza appena citata.

Per rispondere

a tale quesito bisogna verificare se l'importo versato dalla __________

retroattivamente era oppure no ancora disponibile al momento in cui avrebbe

dovuto avere luogo il rimborso, ossia al 21 marzo 2005 allorché la Cassa ha

emanato la decisione formale relativa all'ordine di restituzione (cfr. STFA del

16 marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

In

concreto l’assicurata ha percepito indennità giornaliere dall’assicuratore

LAINF dal mese di marzo 2004 fino al mese di gennaio 2005.

Dal nuovo

calcolo effettuato dalla Cassa, considerando tali entrate per il periodo dal

marzo al dicembre 2004, risulta che il reddito disponibile residuale dell’unità

di riferimento della ricorrente ammontava a fr. 29'701.--, mentre il fabbisogno

secondo i limiti Laps era di fr. 31'810.--. Tenendo conto della partecipazione

al premio dell’assicurazione contro le malattie di fr. 4'538.--, l’assicurata

non presentava alcuna lacuna di reddito. In ogni caso l’eccedenza risultante

dal conteggio era pari soltanto a fr. 2'429.-- annui (cfr. doc. 14C).

Nel nuovo

calcolo relativo al mese di gennaio 2005, nonostante il computo delle

prestazione dell’assicurazione infortuni, è risultata poi una lacuna di reddito

Laps, per cui alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno integrativo di

fr. 31.-- al mese (cfr. doc. 14D, 14E).

Nei mesi

di febbraio e marzo 2005, terminato il diritto alle indennità giornaliere da

parte della __________, all’insorgente, ritenuto che dal mese di febbraio 2005

ha iniziato a percepire delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione, è stato erogato un assegno integrativo di fr. 49.-- mensili

(cfr. doc. 4A, 6, 6B, 6C).

A

decorrere dal mese di aprile 2005, essendo aumentato l’ammontare relativo agli

alimenti per i figli, da fr. 13'715.-- a fr. 14'147.-- annui (cfr. doc. 6B,

10A), all’assicurata è stato negato il diritto a un assegno. Essa presentava,

però, una lieve lacuna di reddito di fr. 155.-- annui (cfr. doc. 10, 10A, 10B).

Inoltre

dalle tabelle di calcolo allestite dall’amministrazione nel 2004 e nel 2005

emerge che la ricorrente aveva dei debiti privati ammontanti complessivamente a

fr. 77'332.-- (cfr. doc. 10A, 6B, 14B, 1B)

Alla luce

della sua precaria situazione finanziaria, occorre concludere che l’assicurata

al momento in cui le è stato notificato l’ordine di restituzione del 21 marzo

2005, che non è stato impugnato dalla stessa ma relativamente al quale è stata

presentata domanda di condono, deve avere utilizzato le somme relative alle

indennità giornaliere versatele per i mesi di marzo e aprile 2004.

Di

conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte

federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave

non può essere per principio negato.

La

possibilità di un condono nella presente evenienza per i mesi di marzo e aprile

2004 non è, quindi, esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del

17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12; per un caso analogo in ambito LADI

cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

2.13. Per quanto

attiene alla buona fede, va ribadito che la visita presso il medico fiduciario

della __________ ha avuto luogo solo il 6 aprile 2004 (cfr. doc. XVII3),

Inoltre sul

conteggio del 13 aprile 2004 relativo al mese di marzo 2004, inviato alla __________,

la __________ ha indicato che l’importo di fr. 2'423.-- sarebbe stato

accreditato sul conto del datore di lavoro nei giorni seguenti (cfr. doc. 21B).

L’assicurata nel ricorso ha asserito di aver poi ricevuto i pagamenti del 2004

dal datore di lavoro (cfr. doc. I).

A mente

di questa Corte il bonifico da parte della __________ è da situare verso la

fine del mese di aprile 2004.

Infatti,

tenuto conto della circostanza che l’ammontare di fr. 2'423.-- si riferiva al

trascorso mese di marzo 2004, non si vede alcun motivo che possa avere fatto

indugiare il datore di lavoro a riversare celermente all’insorgente l’importo

di indennità giornaliere ricevuto dalla __________.

La

ricorrente, dunque, fino alla fine del mese di aprile 2004, quando ha avuto

luogo l’accredito sul suo conto della somma relativa alle indennità giornaliere

del mese di marzo 2004, non sapeva né se la __________ avrebbe accettato di

erogarle prestazioni, né a quanto sarebbero ammontate le medesime. Un’eventuale

comunicazione alla Cassa del semplice annuncio della ricaduta all’assicuratore

Considerandi

infortuni sarebbe stata, dunque, irrilevante, in quanto gli assegni integrativi

vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr.

RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche

volendo considerare che l’informazione alla Cassa, precedentemente

all’assunzione da parte dell’assicuratore LAINF della ricaduta dell’infortunio

dell’agosto 2003, dell’annuncio alla __________ di detta ricaduta, o perlomeno

del potenziale diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortuni, avrebbe

permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi a una

condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4=Pratique VSI 1996 pag.

267) – per esempio indicando che se l’assicurata avesse ricevuto delle

prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore infortuni, avrebbe dovuto

restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin

dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate le indennità

giornaliere dell’assicurazione infortuni -, l’omissione della ricorrente non

costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza

lieve.

Nella DTF

122.

V 221, pubblicata nella traduzione in lingua francese in Pratique VSI 1996

pag. 267 seg., l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

4a. S'agissant de la question de la bonne foi,

l'instante cantonale de re­cours a admis que l'intimée n'était pas consciente

de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie

d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux

prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées

auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3)

qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils

seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de

première instance dans la me­sure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au

regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les

constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître

qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti

l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant,

l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à

l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dG

communiquer le chan­gement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie

d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des

prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC

n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une

décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit)

hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le

montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des

seuls revenus réel­lement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut

disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI

1994.

p. 225 con­sid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne

pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était

pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas

assi­miler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme

l'out à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de

l'intimée, encore con­vient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à

savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27

al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les

griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement

à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien

davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique

de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4).

In proposito cfr. anche

RDAT I-2002 N.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.; STCA

del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12.

Pertanto

nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2004 la buona fede della

ricorrente non può essere negata.

2.14

Differente,

per contro, deve essere il giudizio relativo al periodo dal mese di maggio

2004.

al mese di gennaio 2005.

Come visto

al considerando precedente, l’assicurata, in effetti, dalla fine del mese di

aprile 2004 era, o almeno avrebbe dovuto essere, al corrente dell’erogazione a

suo favore delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.

Al

riguardo va segnalato che, benché la somma di fr. 2’423.--relativa alle

indennità giornaliere del mese di marzo 2004 non le sia stata bonificata

direttamente dall’assicuratore LAINF, bensì dal datore di lavoro (cfr. consid.

2.13

; doc. I), la ricorrente, essendo inabile al lavoro al 100% e avendo

inoltrato una domanda alla __________ di riassunzione del suo caso, era, o

comunque avrebbe dovuto essere in grado di comprendere che l’ammontare

corrispostole per il mese di marzo 2004 si riferiva alle prestazioni

dell’assicurazione infortuni.

L’insorgente

ha del resto affermato di avere ricevuto dal datore di lavoro, su sua

richiesta, anche il conteggio delle prestazioni LAINF del mese di marzo 2004

(cfr. doc. B).

Con la

decisione del 4 marzo 2004 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato

l’assegno integrativo a favore dei due figli a decorrere dal 1° febbraio 2004,

l’assicurata è poi stata avvertita esplicitamente dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari di quanto segue:

"

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle

condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento

indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente

all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto

segue:

- la variazione dell’unità

di riferimento (per esempio nascita di un figlio

o decesso del coniuge o

di un figlio che è considerato nel calcolo);

- il cambiamento di

domicilio;

- il cambiamento di stato

civile (per esempio: la separazione, il

divorzio o il nuovo

matrimonio);

- l'inizio, la cessazione

o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la

fine o l'interruzione

della formazione scolastica;

- l'inizio o la cessazione

di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione

del reddito o della sostanza (per

esempio: eredità,

donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni

immobiliari e/o mobiliari;

- l'inizio o la fine delle

prestazioni concesse da una cassa malattia o

da un'assicurazione

privata.

La persona che con

indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta

di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita

con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione

penale."

(cfr. doc. 1)

L’assicurata,

dopo aver ricevuto la decisione del

4.

marzo 2004, leggendola attentamente, ha potuto, o perlomeno avrebbe dovuto,

constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha emesso tale

provvedimento, deve essere informata di ogni modifica rilevante ai fini del

diritto all'assegno.

Sulla

decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento

del reddito.

Inoltre

va segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo reddito, nel

caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha

evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.

162).

In una

sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E. G., pubblicata in Pratique VSI 1994

pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita

dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa

circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima

Istanza al riguardo ha precisato:

"

(…)

Le dossier permet de

conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une

modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant

de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum

d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut

parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste

de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.

L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive

de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des

circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation

d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

Nel caso

di specie l'aumento mensile di reddito dell’assicurata è stato rilevante (cfr.

art. 10 Reg. Laps; consid. 2.4.).

La somma

corrispondete alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli

infortuni, pari a fr. 32'045.-- annui, in effetti, divergeva notevolmente dal

reddito risultante dalla decisione del 4 marzo 2004 relativa all’assegno

integrativo a lei inviata, la quale indicava un reddito da lavoro annuo di fr.

1'200.-- (cfr. doc. 1B).

Di

conseguenza la ricorrente doveva, applicando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile, rendersi conto che il calcolo degli assegni andava

rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere

utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente

la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in

parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di

prima infanzia (cfr. D. Cattaneo,

"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e

problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

In simili

condizioni, l'insorgente, a decorrere dalla fine del mese di aprile 2004,

doveva comunicare al più presto alla Cassa di essere stata posta al beneficio

di indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni con effetto

dal marzo 2004 a seguito della ricaduta del sinistro del mese di agosto 2003.

2.15

L’assicurata,

come visto (cfr. consid. 2.10.), sostiene di avere inviato alla Cassa, e meglio

all’allora funzionario __________, il conteggio delle indennità giornaliere

versate dalla __________ nel mese di marzo 2004, tramite posta A. Essa ha

comunque riconosciuto di avere commesso una negligenza, da lei ritenuta lieve,

nel non avere spedito il conteggio con lettera raccomandata.

Dalla

documentazione agli atti, tuttavia, non risulta che alla Cassa, nel corso del

2004, sia pervenuto tale conteggio.

In

effetti la copia di tale atto presente all’inserto riporta quale data di

ricezione da parte dell’amministrazione il 7 giugno 2005, che corrisponde alla

data in cui la stessa ha ricevuto il reclamo contro la decisione di rifiuto del

condono (cfr. doc. 21, 21A, 21B).

Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a

chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di

un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato

non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze

giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Al

riguardo in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05, l’Alta

Corte, ha precisato:

"

(…)

Zu ergänzen ist, dass die Parteien im Sozialversicherungsprozess,

welcher von der Untersuchungsmaxime beherrscht wird, in der Regel eine

Beweislast nur insofern tragen, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid

zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt

Rechte ableiten wollte. Es handelt sich dabei nicht um die subjektive

Beweisführungslast (Art. 8 ZGB), sondern in der

Regel nur um die so genannte objektive Beweislast. Diese Beweisregel greift

allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des

Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung den Sachverhalt zu

ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit

zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).

(…)

4.2

Bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung

von Verfügungen erheblich sind, gilt der Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der

Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die

Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht

durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen

(BGE 121 V 6 f. Erw. 3b; vgl. ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Wird die Tatsache oder

das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im

Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden (BGE 124 V 402

Erw. 2a, 103 V 66 Erw. 2a). Anderseits besteht für die ordnungsgemässe

Ausstellung einer Abholungseinladung einer eingeschriebenen Sendung, wie auch

für die ordnungsgemässe Eintragung des Zustelldatums im Zustellbuch, eine -

widerlegbare - Vermutung (Urteile K. vom 20. September 2002, H 392/00, und H.

vom 11. Juli 2000, H 220/98; Martin Gossweiler, Die

Verfügung im

Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern

1983, S. 157).“ (STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05,

consid. 1.1.; 4.2.)

Di conseguenza, in casu,

siccome l’asserito invio del citato conteggio non è stato documentato, la

ricorrente deve sopportarne le conseguenze, e meglio il fatto che il menzionato

atto sia da considerare come non spedito.

Per

quanto concerne, poi, l’affermazione dell’assicurata risultante dal verbale

dell’udienza del 18 gennaio 2006 dinanzi al Presidente del TCA, secondo cui

avrebbe “...mandato la busta paga per il mese di febbraio 2004 per posta A a

Bellinzona, “Intervento sociale”, all’attenzione del sig. __________” (doc.

XIV pag. 2), va evidenziato, in primo luogo, che la busta paga del febbraio

2004.

è comunque ininfluente ai fini della presente vertenza, in quanto la __________

ha assunto la ricaduta con effetto dal marzo 2004 nel mese di aprile 2004.

In

secondo luogo, che l’allora funzionario ha precisato che “… può capitare che

degli assicurati sbaglino a scrivere l'indirizzo e inviino le comunicazioni

all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. E’ anche facile sbagliare

indirizzo, visto che la LAPS prevede prestazioni a cascata. D’altra parte si

presume che tali uffici iniviino tale documentazione all'ufficio corretto” (doc.

XIV pag. 4).

In

effetti l'obbligo di trasmissione da parte

dell’autorità incompetente all'autorità competente deriva da un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Per inciso è utile

evidenziare che relativamente alle assicurazioni sociali disciplinate dalla

legislazione federale, la LPGA ha codificato, per quel che concerne le

disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di

trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art.

30.

LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni

sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che

pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i

relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser

"ATSG-Kommentar" 2003, pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso,

l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere

"senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso

l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di

trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -

"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet

sind" - e 582).

In

concreto non risulta in ogni caso alcun documento trasmesso dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento alla Cassa nel 2004.

2.16

Per quanto

attiene alla circostanza invocata dall’assicurata di avere comunque comunicato

telefonicamente, nel marzo 2004, all’allora funzionario della Cassa, __________,

di percepire delle indennità giornaliere da parte della __________, va rilevato

che in occasione dell'udienza 18 gennaio 2006 (cfr. doc. XIV, consid. 1.8.) __________

ha sì riconosciuto che il nome dell’assicurata corrisponde a una pratica in

materia di assegni integrativi, tuttavia ha dichiarato di non ricordare di

avere avuto qualche problema particolare con tale incarto - e ciò anche dopo

che il Presidente del TCA gli ha mostrato un messaggio di posta elettronica

inviatogli il 24 febbraio 2004 dalla consulente dello sportello Laps di __________

riguardante la ricorrente -, né se la stessa ha fatto pervenire delle buste

paga o dei certificati relativi alle prestazioni versate dal datore di lavoro

Nel caso

di specie nell’incarto, contrariamente alla prassi dell’amministrazione in caso

di informazioni telefoniche atte a modificare il diritto alle prestazioni,

menzionata da __________ durante l’udienza del 18 gennaio 2006, (cfr. doc. XIV

pag. 4), non vi è del resto una particolare nota concernente dei colloqui

telefonici intercorsi tra l’assicurata e la Cassa, né della documentazione

rilevante - conteggi dell’assicuratore LAINF, buste paga del datore di lavoro -

che sarebbe stata inviata dall’insorgente nel 2004.

Per

inciso va osservato che la prassi applicata dall’amministrazione di annotare le

telefonate era già stata esposta al TCA dalla Cassa durante un’udienza nel 2002

contestualmente a una vertenza analoga alla presente (cfr. RDAT I-2003 N.18).

Quanto

sostenuto dalla ricorrente circa il colloquio telefonico con __________ non è,

pertanto, suffragato da elementi probatori convincenti secondo il principio

della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV

N. 50 pag. 145; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02, consid. 1;

STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000

nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws,

consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.

63).

Questo Tribunale deve, quindi, concludere, relativamente al lasso di

tempo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005, che non è stato

dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la

Cassa che a decorrere dal 1° marzo 2004 era stata posta al beneficio di

indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni (per alcuni casi

analoghi cfr. RDAT I-2003 N.18; STCA del 7 maggio 2001 nella causa F.,

39.2000

; STCA del 19 giugno 2001 nella causa A.P., 39.2000.78).

2.17

Il TCA deve

ora esaminare se l’omissione dell’assicurata può essere giustificata da

determinate valide circostanze.

Relativamente

all’asserzione secondo cui essa avrebbe delle scarse conoscenze in ambito

amministrativo e un grado di istruzione non paragonabile a quello europeo (cfr.

doc. I), va osservato che in ogni caso, per stessa ammissione dell’assicurata

(cfr. doc. B), essa ha frequentato le scuole fino al grado secondario.

Per

comprendere che, quando le proprie entrate aumentano, l’assegno che è stato

calcolato sui redditi precedenti al cambiamento intervenuto va diminuito, non è

necessaria una scolarizzazione particolare.

Inoltre

nell’incarto risulta una lettera del 1998 dell’insorgente, indirizzata

all’ufficio dell’assistenza, dove è stato annunciato il cambiamento di appartamento

(cfr. doc. 9).

Occorre,

pertanto, concludere che già dal 1998 essa era sia al corrente di dover

annunciare i mutamenti che fossero sopravvenuti nella propria situazione

personale ed economica, che in grado di dare seguito a tale obbligo.

Ciò si

giustifica a più forte ragione se si pone mente al fatto che in concreto, a

prescindere dal suo grado di istruzione e di conoscenza della prassi

amministrativa, la ricorrente stessa ha comunque affermato di avere avvertito

l’allora funzionario della Cassa di percepire delle indennità giornaliere

dell’assicurazione contro gli infortuni e di avere spedito tramite posta A il

conteggio delle indennità giornaliere relativo al mese di marzo 2004.

Questa

Corte, in occasione dell’udienza del 18 gennaio 2006, ha potuto peraltro

appurare, da un lato, che l’assicurata non ha difficoltà a comprendere

l’italiano e a esprimersi in tale lingua, dall’altro, che la stessa, che ha

esposto il suo caso in maniera precisa e circostanziata, è in grado, dal

profilo della sua formazione e preparazione, di procedere al disbrigo delle

proprie questioni amministrative.

Per di

più, nella denegata ipotesi in cui l’iter amministrativo in caso di aumento

delle entrate non le fosse stato completamente chiaro, avrebbe dovuto interpellare

la Cassa, o perlomeno lo sportello Laps, al fine di ottenere delle

delucidazioni in merito.

2.18

Per quanto concerne

le argomentazioni dell'assicurata relative al suo stato di salute nel periodo

in questione, in particolare al pericolo di gravi crisi nervose (cfr. consid.

1.4

, 1.6.; doc. I, V), è utile rilevare che il TCA con sentenza del 12 gennaio

1995.

nella causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un assicurato,

invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della

moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la

restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite a torto. E'

infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati

redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua

capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato a occuparsi di

sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo

precedente datore di lavoro.

In

particolare questa Corte ha rilevato:

"

(…)

Nel caso di specie,

l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della

richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative

decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto

particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici

(problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni,

dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata

di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito

di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato

medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A).Malgrado i

problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di

verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio

anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione

dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il

suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze

parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a sé

stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre

invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato

a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso

vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione

complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece,

un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle

particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo

certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che

i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie

abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire

di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla

base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c

LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza

preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p.

210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del

ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario

relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da

escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso

di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la

violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa,

la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio

1995.

nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)

Nel caso

in esame la ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico

attestante i disturbi menzionati (circa la necessità di comprovare con adeguati

attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA

del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa

F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a

pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7

giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C.,

38.01

; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17

aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S.,

38.99

; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13

febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

Nella

replica l’assicurata ha precisato che per ulteriori informazioni in merito al

suo stato di salute all’epoca dei fatti può essere contattato il Dr. med. __________

di __________ (cfr. doc. V, consid. 1.6.).

In

proposito va indicato che tale medico, essendo uno specialista in medicina

interna, non è comunque da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi

sulla problematica in discussione.

Dal

certificato del 2 marzo 2004 del Dr. med. __________ all’attenzione della __________

risulta poi che la ricorrente gli aveva indicato che il 25 marzo 2004 avrebbe

dovuto recarsi a __________ per problemi familiari (cfr. doc. XVII1).

Se

l’assicurata avesse realmente sofferto di gravi disturbi nervosi, essa

verosimilmente non avrebbe potuto prendere in considerazione l’eventualità di

un viaggio oltre oceano, a prescindere dal motivo dello stesso.

Del resto

l’insorgente, durante l’udienza del gennaio 2006, non ha assolutamente

menzionato problematiche di salute che avrebbero potuto influire sulla sua

capacità generale di comprendere i propri obblighi di assicurata e di gestirsi

a livello personale e amministrativo.

In

effetti la stessa ha fatto unicamente riferimento ai disturbi ortopedici legati

alla ricaduta dell’infortunio dell’agosto 2003 che, però, sulla base anche

delle certificazioni del Dr. med. __________ del 2 marzo 2004 (cfr. doc. XVII1:

“… all’esame clinico la caviglia sin. non appare gonfia, né ci sono segni

per instabilità, per contro è molto dolente la digitopressione dei legamenti fibulo-talare

e fibulo-calcaneare. La manovra di supinazione evoca forti dolori”), non

erano tali da implicare una carenza nel discernimento.

Di

conseguenza, in casu, la mancata informazione del nuovo reddito percepito dal

mese di marzo 2004 non risulta giustificata da motivi di salute (cfr. RDAT

I-2003 N. 18).

2.19

L’assicurata,

dunque, che non ha tempestivamente informato la Cassa del nuovo reddito e la

cui omissione non è giustificata da validi motivi, ha commesso una negligenza

grave, visto che, come indicato sopra (cfr. consid. 2.14.), la stessa era stata

espressamente resa attenta del dover comunicare ogni cambiamento.

Giova in

ogni caso sottolineare che all’assicurata non viene rimproverato di avere agito

in modo fraudolento, contrariamente a quanto sembra avere compreso la

ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), bensì, come sopra evidenziato, di avere

commesso una negligenza grave.

In tali

circostanze, la buona fede dell’assicurata non può essere ammessa per il

periodo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005.

2.20

La

ricorrente, con lo scritto del 28 febbraio 2006, ha chiesto al TCA di

richiamare da parte della Cassa e dello sportello Laps l’intera documentazione

relativa alla sua pratica, ivi compresi i documenti ricevuti via posta

elettronica e i documenti salvati solo su supporto informatico, nonché da parte

della Cassa tutti gli incarti dal 2001 in avanti che la riguardano. Essa ha

inoltre postulato un’ulteriore audizione di __________ e l’audizione della

signora __________ dello sportello Laps di __________ (cfr. doc. XXII).

Il TCA

rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa concernente la presente vertenza

è parte integrante delle tavole processuali.

Sulla

base della documentazione agli atti la questione relativa all’assenza di buona

fede da parte dell’assicurata nell’arco di tempo dal mese di maggio 2004 al

mese di gennaio 2005 è, poi, stata sufficientemente chiarita.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l’audizione

dei due testi citati deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.21

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che un eventuale condono può dunque

concernere gli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata nei

mesi di marzo e aprile 2004, ad esclusione degli assegni di cui ha beneficiato

durante il periodo dal mese maggio 2004 al mese di gennaio 2005.

L'incarto

va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i

presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma

di fr. 2'022.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi di

marzo e aprile 2004 (fr. 1'011.-- X 2 mesi).

Per

quanto attiene all'importo relativo ai mesi da maggio 2004 a gennaio 2005 di

fr. 9'068.-- (fr. 1'011.-- X 8 mesi, da maggio a dicembre 2004 + fr. 980.-- per il mese di

gennaio 2005; cfr. doc. 14), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal

momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr.

consid. 2.19.), primo presupposto per ottenere il condono.

A titolo

abbondanziale va segnalato che nella domanda di condono l’assicurata ha

specificato di essere disposta a pagare a rate, ma che la sua situazione

finanziaria è precaria (cfr. doc. D).

Al

riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze

della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è

comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

2.22

L'assicurata,

vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all'importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2.- E'

riconosciuta la buona fede dell'assicurata per i mesi di marzo e aprile 2004.

Di

conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la

restituzione dell'importo di fr. 2'022.- e pronunci una nuova decisione.

3.- Per il

lasso di tempo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005 l'assicurata

deve restituire fr. 9'068.--.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà al ricorrente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

5.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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