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Decisione

39.2005.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con il ricorso, l'istante attraverso il proprio rappresentante intende che

l'IAS non ha tenuto conto del reddito disponibile al momento in cui ha

interrotto l'assegno di prima infanzia e che sulla base dell'articolo 10 e 11

della LAPS il reddito disponibile dell'unità di riferimento è determinante all'ora

di stabilire o aggiornare l'importo ricevuto sulla base del diritto maturato

con gli assegni integrativi.

B.

Come per i provvedimenti assistenziali, benché l'assegno integrativo sia un

diritto sancito dal parlamento ticinese, essendo legato strettamente al

reddito, l'assegno integrativo varia a seconda delle modifiche che intervengono

sul reddito dell'unita di riferimento. Tenendo conto di questo semplicissimo

principio, se la famiglia __________ ha un reddito identico a quando usufruiva

dell'assegno di prima infanzia, in mancanza di questo, l'assegno integrativo

per i due figli dovrebbe comunque coprire la lacuna di reddito. Almeno cosi

pare siano state le intenzioni del legislatore.

Visto quanto sopra si chiede di giudicare:

1.

La decisione del 09.06.2005 e la decisione del 25.08.2005 sono annullate.

Considerandi

2.

La ricorrente riceverà un adeguamento dell'assegno integrativo secondo la

lacuna di reddito a partire del 09 giugno 2005."

(Doc.

I)

1.3

Nella sua

risposta del 10 ottobre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(...)

La Cassa rileva come in sede di ricorso, il

rappresentante legale della signora __________ sostenga nuovamente - a torto -

che la lacuna di reddito Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali) derivante dalla soppressione del diritto all'assegno

di prima infanzia, debba essere colmata mediante l'adeguamento dell'importo

dell'assegno integrativo, malgrado la Cassa, con decisione su reclamo 25 agosto

2005, abbia già precisato che secondo quanto disposto dall'art. 25 LAF (Legge

sugli assegni di famiglia) l'importo massimo dell'assegno integrativo,

richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del

figlio o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

Visto il tenore del citato art. 25 LAF, appare

dunque evidente che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del/i

figlio/i e non può intervenire a coprire la lacuna di reddito Laps dell'intera

unità di riferimento. In simili fattispecie, la lacuna di reddito dell'unità di

riferimento è determinante per definire l'importo dell'assegno integrativo, ma

soltanto fino all'importo massimo erogabile sancito dall'art. 25 LAF."

(Doc. III)

Il 12

ottobre 2005 l'amministrazione ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

"

Con riferimento alla causa sopraccitata, la

Cassa comunica che nella sua decisione su reclamo 25 agosto 2005, ha omesso di

menzionare l'art. 27 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) ai considerandi di

cui al punto 4., pag. 3.

Infatti, se l'art. 25 LAF pone il limite massimo

d'età del figlio per il quale l'assegno integrativo può essere riconosciuto, l'art.

27.

LAF pone il limite massimo dell'importo dell'assegno.

Quanto riferito dalla Cassa avrebbe dunque dovuto

essere correttamente esposto come segue.

Infatti, secondo l'art. 25 LAF, l'assegno

integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici

anni (e non i sedici anni) mentre secondo quanto disposto dall'art. 27 LAF,

il suo importo massimo, richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai

limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto. Da

ciò ne discende che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del

figlio e non dell'intera famiglia e pertanto esso non subentra in sostituzione

dell'assegno di prima infanzia se questo - per motivi diversi - non dovesse

essere riconosciuto.

Conseguentemente, nella risposta al ricorso 10

ottobre 2005, è stato erroneamente menzionato l'art. 25 LAF anziché l'art. 27

LAF."

(Doc. V)

1.4

Il 16

novembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato alla Cassa uno scritto del

seguente tenore:

"

Al fine di evadere il ricorso citato, vi invito

ad indicare – entro il termine di 5 giorni – se confermate oppure

no che la soppressione dell'assegno di prima infanzia è avvenuto sulla base

dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (cfr. decisione, doc. 3 e decisione su

opposizione, doc. A)."

(Doc. VII)

L'amministrazione

ha così risposto il 18 novembre 2005:

" In

risposta all'ordinanza 16 novembre 2005, pevenuta in data 17 novembre 2005, nei

termini concessi la Cassa precisa che sebbene le motivazioni che hanno determinato

la soppressione del diritto all'assegno di prima infanzia sono corrette, in

quanto fondate sul limite massimo per il riconoscimento di questa prestazione,

ossia il compimento del terzo anno di età del figlio, le stesse sono

attualmente sancite dall'art. 33 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) mentre

fino al 31 gennaio 2003 erano sancite dall'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF."

(Doc. VIII)

Questa

documentazione è stata trasmessa, per conoscenza, al patrocinatore

dell'assicurata. (Doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Secondo

l'art. 33 LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) il diritto all'assegno di prima

infanzia si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di

età.

L'art. 25

LAF prevede che l'assegno integrativo è riconosciuto per figlio che non ha

ancora compiuto i quindici anni.

L'art. 27

LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) stabilisce quanto segue:

"

1Richiamati

gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti

minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.

2In ogni caso,

dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base."

2.3

Nella

presente fattispecie il figlio dell'assicurata, nato il 21 giugno 2002, ha

compiuto i tre anni il 21 giugno 2005 (cfr. Doc. 1b.

Visto il

tenore dell'art. 33 LAF che non prevede nessuna eccezione, la Cassa ha

giustamente soppresso il diritto all'assegno a partire dal 1° luglio 2005 (cfr.

consid. 2.2 e STCA del 23 gennaio 2003 nella causa G., 39.2002.86).

Questa

circostanza non è peraltro giustamente più contestata in sede ricorsuale.

Il

patrocinatore dell'assicurata ritiene invece che, a seguito della soppressione

dell'assegno di prima infanzia, deve essere aumentato l'importo dell'assegno

integrativo mensile spettante all'assicurata.

A torto.

Infatti, la sostanziale differenza tra l'assegno di prima infanzia e l'assegno

integrativo è che, il primo, garantisce, in modo selettivo, all'intera famiglia

un reddito minimo fino all'età di tre anni del figlio, il secondo garantisce invece

fino all'età di 15 anni e sempre in modo selettivo soltanto i costi aggiuntivi

del figlio (cfr. al riguardo D. Cattaneo, "La Legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto

pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I - 2000 pag. 121 se. (124-125) e "La contribution du Tribunal des assurances du Canton

du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité

sociale" in CGRSS N° 33-2004 pag. 19 seg. (50-51); STCA del 29 gennaio

2004.

nella causa T., 38.2003.71).

Quest'ultimo

aspetto è stato concretizzato dal legislatore all'art. 27 LAF (cfr. consid. 2.2).

In una sentenza del 6

dicembre 2004 nella causa M., 39.2003.18, il TCA ha, ad esempio, sottolineato

quanto segue:

"

(...)

Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr.

8'007.-- (fr. 31'810 - fr. 17'455 - fr. 6'348).

Tale importo è superiore rispetto a quanto

considerato nella decisione del 5 dicembre 2003 (cfr. doc. A12).

Al riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta

l'art. 27 cpv. 2 LAF (n.d.r.: dal 1.2.2003: 27 cpv. 1 LAF) - disposto che è

restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF -

l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli

per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare

minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto

l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni

di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv. 1 LAF; STCA del

28.

aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).

Nell'evenienza concreta l'ammontare massimo annuo

erogabile a titolo di assegno integrativo corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr.

8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio, cfr. consid. 2.3., -

fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).

La Cassa ha già riconosciuto tale importo con il

provvedimento impugnato. Infatti all'assicurato è stato accordato dal mese di

novembre 2003 un assegno integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-: 12

mesi; cfr. doc. A12).

In simili condizioni, pertanto, anche le

modifiche da apportare al conteggio relative al computo delle spese accessorie

quale comodatario e all'aumento dell'importo dei contributi sociali (cfr.

consid. 2.12., 2.10.) non hanno nessuna influenza sull'esito della vertenza,

visto che, come appena esposto, il provvedimento contestato già riconosce

all'assicurato un assegno integrativo dell'importo massimo erogabile. (...)"

Infine va

sottolineato che l'importo massimo dell'assegno integrativo ammonta anche per

il 2005, a fr. 8260.-- annui.

Al

riguardo in una sentenza del 27 aprile 2005 nella causa R. - B., 39.2004.11 il

TCA ha rilevato:

"

(...)

L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni

complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si

compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per

anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-,

per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr.

Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20

settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità

dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.

5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).

Abbondanzialmente giova rilevare che il 1°

gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF

decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo

2005.

del Consiglio di Stato.

Più precisamente è stato introdotto l’art. 37

cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli

importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett.

a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti

dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.

Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005

per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono

applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005

dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002). (...)"

2.4

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell'incarto, che a fronte di una lacuna di reddito Laps di

fr. 51'688.-- la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha riconosciuto all'assicurata

dal 1° aprile 2005, per i due figli, un assegno integrativo complessivo di fr.

16'520.-- annui (fr. 8260 x 2) o di fr. 1'377.-- mensili (cfr. Doc. 1 e Doc.

1b).

Si tratta dell'importo

massimo che può essere attribuito in applicazione dell'art. 27 LAF.

Di conseguenza l'ammontare

dell'assegno integrativo non può essere aumentato a seguito della soppressione

dell'assegno di prima infanzia.

La decisione su reclamo

deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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