39.2005.11
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21 novembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
39.2005.11
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
L'importo di un assegno integrativo erogato a un'assicurata non può essere aumentato a seguito della soppressione, a causa del compimento dei 3 anni del suo secondo figlio, dell'assegno di prima infanzia, se lo stesso è già pari al massimo stabilito dalla legge.
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
IMPORTO MASSIMO AFI
art. 25 LAF
art. 27 LAF
art. 33 LAF
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.11
DC/sc
Lugano
21 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 agosto
2005 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 25 agosto 2005 la Cassa cantonale assegni familiari ha
confermato la decisione del 9 giugno 2005 con la quale ha soppresso, dal 1°
luglio 2005, l'assegno di prima infanzia attribuito a RI 1 per la figlia __________
(cfr. Doc. 3).
L'amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(...)
1.
Con decisioni 1° aprile 2005, valide a decorrere dal 1 ° aprile 2005, la
Cassa ha riconosciuto alla signora RI 1 il diritto ad un assegno integrativo
(AFI) mensile di fr. 1'377.-- e ad un assegno di prima infanzia (API) mensile
di fr. 2'931.--.
L'unità di
riferimento considerata per il riconoscimento delle prestazioni, è composta
dalla signora RI 1, dal marito __________ e dai figli comuni: __________ e __________,
nati rispettivamente il 18 marzo 1999 ed il 21 giugno 2002.
2. Secondo
l'art. 33 cpv. 2 lett. c) della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) il
diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del
mese in cui il figlio compie i tre anni di età.
Per
quanto disposto dal citato art. 33 cpv. 2 lett. c) LAF, con decisione 9 giugno
2005 la Cassa ha comunicato alla signora RI 1 l'estinzione del diritto
all'assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° luglio 2005, in considerazione
del fatto che in data 21 giugno 2005 __________ aveva compiuto i tre anni di
età.
3.
Avverso la decisione 9 giugno 2005 della Cassa, la signora RI 1 rappresentata
da RA 1, ha interposto reclamo in data 16 giugno 2005.
In sede di reclamo il
rappresentate della signora RI 1, nella persona del signor __________, sostiene
testualmente: "... L'art. 33 cpv. 2 lettera c) della LAF non esiste, a
meno che voi abbiate un'altra versione differente a quella pubblicata sul sito
dell'amministrazione federale e della quale ci permettiamo inviarvi una copia
che finisce con l'articolo 26 (!!!) ...".
Il rappresentate
precisa inoltre: "... ci preme rammentarvi che qualora il diritto
all'assegno di prima infanzia dovesse decadere per il compimento del terzo anno
di età, dovrebbe subito intervenire l'assegno integrativo che copre
fino al 16° anno. Va sottolineato pure che gli assegni integrativi sono
determinanti dal reddito disponibile, per tanto, fatti quattro calcoli,
immagino che pure voi ci arriviate senza ulteriori ragionamenti a capire che
l'importo mancante debba essere coperto dagli assegni integrativi dei due
figli. ... ".
4. Esaminati i contenuti del reclamo, la Cassa
precisa quanto segue.
Gli assegni
integrativi e gli assegni di prima infanzia sono regolati dalla Legge sugli
assegni di famiglia (LAF - legge cantonale) e dalla Legge sull'armonizzazione
ed il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps - legge cantonale) e non
dalla Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, che in questo
contesto nulla ha a che vedere; stupisce peraltro che il RA 1, in qualità di
rappresentante della signora __________, abbia potuto incorrere in simile
errore.
Evidentemente,
l'aver confuso le leggi, ha susseguentemente portato il rappresentante della
signora RI 1 a formulare ulteriori improprie affermazioni.
Infatti, secondo l'art.
25 LAF, l'assegno integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora
compiuto i quindici anni (e non i sedici anni) ed il suo importo massimo,
richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del
o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
Da ciò ne discende
che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del figlio e non
dell'intera famiglia e pertanto esso non subentra in sostituzione dell'assegno
di prima infanzia se questo - per motivi diversi - non dovesse essere
riconosciuto.
Visto quanto sopra
esposto, la Cassa ha dunque agito correttamente, sospendendo alla signora RI 1
l'erogazione dell'assegno di prima infanzia a decorrere dal primo del mese
successivo al mese in cui il figlio minore ha compiuto il terzo anno di età,
secondo quanto disposto dall'art. 33 LAF; resta per contro inalterato il
diritto all'assegno integrativo, secondo quanto disposto dall' art. 25
LAF." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:
"
(...)
Fatti
A.
Con il ricorso, l'istante attraverso il proprio rappresentante intende che
l'IAS non ha tenuto conto del reddito disponibile al momento in cui ha
interrotto l'assegno di prima infanzia e che sulla base dell'articolo 10 e 11
della LAPS il reddito disponibile dell'unità di riferimento è determinante all'ora
di stabilire o aggiornare l'importo ricevuto sulla base del diritto maturato
con gli assegni integrativi.
B.
Come per i provvedimenti assistenziali, benché l'assegno integrativo sia un
diritto sancito dal parlamento ticinese, essendo legato strettamente al
reddito, l'assegno integrativo varia a seconda delle modifiche che intervengono
sul reddito dell'unita di riferimento. Tenendo conto di questo semplicissimo
principio, se la famiglia __________ ha un reddito identico a quando usufruiva
dell'assegno di prima infanzia, in mancanza di questo, l'assegno integrativo
per i due figli dovrebbe comunque coprire la lacuna di reddito. Almeno cosi
pare siano state le intenzioni del legislatore.
Visto quanto sopra si chiede di giudicare:
1.
La decisione del 09.06.2005 e la decisione del 25.08.2005 sono annullate.
Considerandi
2.
La ricorrente riceverà un adeguamento dell'assegno integrativo secondo la
lacuna di reddito a partire del 09 giugno 2005."
(Doc.
I)
1.3
Nella sua
risposta del 10 ottobre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
La Cassa rileva come in sede di ricorso, il
rappresentante legale della signora __________ sostenga nuovamente - a torto -
che la lacuna di reddito Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali) derivante dalla soppressione del diritto all'assegno
di prima infanzia, debba essere colmata mediante l'adeguamento dell'importo
dell'assegno integrativo, malgrado la Cassa, con decisione su reclamo 25 agosto
2005, abbia già precisato che secondo quanto disposto dall'art. 25 LAF (Legge
sugli assegni di famiglia) l'importo massimo dell'assegno integrativo,
richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai limiti minimi di reddito del
figlio o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
Visto il tenore del citato art. 25 LAF, appare
dunque evidente che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del/i
figlio/i e non può intervenire a coprire la lacuna di reddito Laps dell'intera
unità di riferimento. In simili fattispecie, la lacuna di reddito dell'unità di
riferimento è determinante per definire l'importo dell'assegno integrativo, ma
soltanto fino all'importo massimo erogabile sancito dall'art. 25 LAF."
(Doc. III)
Il 12
ottobre 2005 l'amministrazione ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
"
Con riferimento alla causa sopraccitata, la
Cassa comunica che nella sua decisione su reclamo 25 agosto 2005, ha omesso di
menzionare l'art. 27 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) ai considerandi di
cui al punto 4., pag. 3.
Infatti, se l'art. 25 LAF pone il limite massimo
d'età del figlio per il quale l'assegno integrativo può essere riconosciuto, l'art.
27.
LAF pone il limite massimo dell'importo dell'assegno.
Quanto riferito dalla Cassa avrebbe dunque dovuto
essere correttamente esposto come segue.
Infatti, secondo l'art. 25 LAF, l'assegno
integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici
anni (e non i sedici anni) mentre secondo quanto disposto dall'art. 27 LAF,
il suo importo massimo, richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, corrisponde ai
limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto. Da
ciò ne discende che l'assegno integrativo copre unicamente il fabbisogno del
figlio e non dell'intera famiglia e pertanto esso non subentra in sostituzione
dell'assegno di prima infanzia se questo - per motivi diversi - non dovesse
essere riconosciuto.
Conseguentemente, nella risposta al ricorso 10
ottobre 2005, è stato erroneamente menzionato l'art. 25 LAF anziché l'art. 27
LAF."
(Doc. V)
1.4
Il 16
novembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato alla Cassa uno scritto del
seguente tenore:
"
Al fine di evadere il ricorso citato, vi invito
ad indicare – entro il termine di 5 giorni – se confermate oppure
no che la soppressione dell'assegno di prima infanzia è avvenuto sulla base
dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (cfr. decisione, doc. 3 e decisione su
opposizione, doc. A)."
(Doc. VII)
L'amministrazione
ha così risposto il 18 novembre 2005:
" In
risposta all'ordinanza 16 novembre 2005, pevenuta in data 17 novembre 2005, nei
termini concessi la Cassa precisa che sebbene le motivazioni che hanno determinato
la soppressione del diritto all'assegno di prima infanzia sono corrette, in
quanto fondate sul limite massimo per il riconoscimento di questa prestazione,
ossia il compimento del terzo anno di età del figlio, le stesse sono
attualmente sancite dall'art. 33 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) mentre
fino al 31 gennaio 2003 erano sancite dall'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF."
(Doc. VIII)
Questa
documentazione è stata trasmessa, per conoscenza, al patrocinatore
dell'assicurata. (Doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Secondo
l'art. 33 LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) il diritto all'assegno di prima
infanzia si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di
età.
L'art. 25
LAF prevede che l'assegno integrativo è riconosciuto per figlio che non ha
ancora compiuto i quindici anni.
L'art. 27
LAF (in vigore dal 1° febbraio 2003) stabilisce quanto segue:
"
1Richiamati
gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti
minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto.
2In ogni caso,
dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base."
2.3
Nella
presente fattispecie il figlio dell'assicurata, nato il 21 giugno 2002, ha
compiuto i tre anni il 21 giugno 2005 (cfr. Doc. 1b.
Visto il
tenore dell'art. 33 LAF che non prevede nessuna eccezione, la Cassa ha
giustamente soppresso il diritto all'assegno a partire dal 1° luglio 2005 (cfr.
consid. 2.2 e STCA del 23 gennaio 2003 nella causa G., 39.2002.86).
Questa
circostanza non è peraltro giustamente più contestata in sede ricorsuale.
Il
patrocinatore dell'assicurata ritiene invece che, a seguito della soppressione
dell'assegno di prima infanzia, deve essere aumentato l'importo dell'assegno
integrativo mensile spettante all'assicurata.
A torto.
Infatti, la sostanziale differenza tra l'assegno di prima infanzia e l'assegno
integrativo è che, il primo, garantisce, in modo selettivo, all'intera famiglia
un reddito minimo fino all'età di tre anni del figlio, il secondo garantisce invece
fino all'età di 15 anni e sempre in modo selettivo soltanto i costi aggiuntivi
del figlio (cfr. al riguardo D. Cattaneo, "La Legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto
pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I - 2000 pag. 121 se. (124-125) e "La contribution du Tribunal des assurances du Canton
du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité
sociale" in CGRSS N° 33-2004 pag. 19 seg. (50-51); STCA del 29 gennaio
2004.
nella causa T., 38.2003.71).
Quest'ultimo
aspetto è stato concretizzato dal legislatore all'art. 27 LAF (cfr. consid. 2.2).
In una sentenza del 6
dicembre 2004 nella causa M., 39.2003.18, il TCA ha, ad esempio, sottolineato
quanto segue:
"
(...)
Pertanto la lacuna di reddito Laps è pari a fr.
8'007.-- (fr. 31'810 - fr. 17'455 - fr. 6'348).
Tale importo è superiore rispetto a quanto
considerato nella decisione del 5 dicembre 2003 (cfr. doc. A12).
Al riguardo va, tuttavia, ricordato che giusta
l'art. 27 cpv. 2 LAF (n.d.r.: dal 1.2.2003: 27 cpv. 1 LAF) - disposto che è
restato sostanzialmente invariato a seguito della prima revisione della LAF -
l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli
per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare
minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto
l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni
di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv. 1 LAF; STCA del
28.
aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nell'evenienza concreta l'ammontare massimo annuo
erogabile a titolo di assegno integrativo corrisponde a fr. 6'064.--.-- (fr.
8'260.--importo minimo del fabbisogno per il primo figlio, cfr. consid. 2.3., -
fr. 2'196.-- assegni di base percepiti).
La Cassa ha già riconosciuto tale importo con il
provvedimento impugnato. Infatti all'assicurato è stato accordato dal mese di
novembre 2003 un assegno integrativo di fr. 505.-- mensili (fr. 6'064.-: 12
mesi; cfr. doc. A12).
In simili condizioni, pertanto, anche le
modifiche da apportare al conteggio relative al computo delle spese accessorie
quale comodatario e all'aumento dell'importo dei contributi sociali (cfr.
consid. 2.12., 2.10.) non hanno nessuna influenza sull'esito della vertenza,
visto che, come appena esposto, il provvedimento contestato già riconosce
all'assicurato un assegno integrativo dell'importo massimo erogabile. (...)"
Infine va
sottolineato che l'importo massimo dell'assegno integrativo ammonta anche per
il 2005, a fr. 8260.-- annui.
Al
riguardo in una sentenza del 27 aprile 2005 nella causa R. - B., 39.2004.11 il
TCA ha rilevato:
"
(...)
L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni
complementari (LPC) enuncia in particolare che le spese riconosciute si
compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-,
per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr.
Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20
settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Abbondanzialmente giova rilevare che il 1°
gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF
decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo
2005.
del Consiglio di Stato.
Più precisamente è stato introdotto l’art. 37
cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli
importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett.
a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti
dalla LPC per gli anni 2003 e 2004.
Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005
per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono
applicati i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005
dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002). (...)"
2.4
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell'incarto, che a fronte di una lacuna di reddito Laps di
fr. 51'688.-- la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha riconosciuto all'assicurata
dal 1° aprile 2005, per i due figli, un assegno integrativo complessivo di fr.
16'520.-- annui (fr. 8260 x 2) o di fr. 1'377.-- mensili (cfr. Doc. 1 e Doc.
1b).
Si tratta dell'importo
massimo che può essere attribuito in applicazione dell'art. 27 LAF.
Di conseguenza l'ammontare
dell'assegno integrativo non può essere aumentato a seguito della soppressione
dell'assegno di prima infanzia.
La decisione su reclamo
deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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