39.2005.12
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25 gennaio 2006Italiano46 min
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Numero d'incarto:
39.2005.12
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, TCA
Titolo:
Assegni di famiglia negati:nell'unità di riferimento è stato considerato anche il padre del figlio dell'assicurata. La Cassa ha fissato il domicilio del padre basandosi primariamente su una trascrizione di una telefonata con la Polizia. Informazioni essenziali non assunte adeguatamente. Rinvio atti.
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 23 CC
art. 27 LAF
art. 31segg. LAF
art. 35 LAF
art. 4 LAPS
art. 4 cpv. 1 let. c LAPS
art. 11 LAPS
art. 1 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.12
rs/td
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 agosto
2005 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 giugno 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a un assegno integrativo a favore
dei tre figli __________ (1.6.1999), __________ (20.12.2000) e __________
(8.6.2004) e a un assegno di prima infanzia, a decorrere dal mese di febbraio
2005, in quanto ai fini del calcolo degli stessi andavano considerati anche i
redditi e le spese del padre di __________, __________, ritenuto convivente
dell’assicurata (cfr. doc. 34).
1.2. A seguito
del reclamo interposto dall’assicurata il 26 giugno 2005 (cfr. doc. 37), la
Cassa, il 24 agosto 2005, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione
ha, in particolare, rilevato:
" (…)
1. Con
decisioni 15 dicembre 2003, la Cassa aveva riconosciuto alla signora RI 1 il
diritto ad un assegno integrativo mensile di fr. 1'011.-- ed il diritto ad un
assegno di prima infanzia mensile di fr. 1'641.--.
Il
calcolo per la determinazione dell'importo degli assegni, era stato effettuato
tenendo in considerazione una famiglia monoparentale con due figli e, più
precisamente: RI 1 con i figli __________ nato il 1° giugno 1999 e __________
nato il 20 dicembre 2000.
In
data 26 aprile 2004 la signora RI 1 aveva trasmesso alla Cassa uno scritto con
il quale enunciava: "… dal prossimo mese di giugno andrò a convivere
con il mio attuale compagno. Ed inoltre dal prossimo mese di giugno nascerà
nostro figlio, in allegato le trasmetto i documenti relativi alla situazione
del mio nuovo compagno e convivente…".
Con
corrispondenza 8 luglio 2004, la signora RI 1 sollecitava l'evasione della sua
pratica, ribadendo testualmente: "… avevo comunicato che a partire dal
1 giugno sarei andata a convivere e le avevo anche inviato l'atto di nascita di
mio figlio __________ …".
In
data 14 luglio 2004 la Cassa ha notificato alla signora RI 1 le decisioni di
rifiuto al diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia, ritenuto che,
in considerazione della mutata situazione familiare ed economica, la sua unità
di riferimento presentava una lacuna di reddito Laps negativa (-42'835).
Nel
calcolo era stata considerata l'unità di riferimento composta dalla signora RI
1, dal suo convivente signor __________, dal figlio avuto in comune __________
nato l'8 giugno 2004 e dai figli della signora RI 1, __________ e __________.
L'erogazione
delle prestazioni è stata bloccata con effetto 1° agosto 2004.
Con
corrispondenza 27 luglio 2004 la signora RI 1 ha chiesto che la Cassa rivedesse
l'ultima decisione e motivava la sua richiesta affermando: "… il mio
compagno e padre di __________ vive sì con me ma non regolarmente o meglio
durante la settimana rientra sempre al suo domicilio a __________ dove vive con
sua madre, mentre il fine-settimana lo passa con me e suo figlio a __________ …".
Inoltre,
in data 16 agosto 2004, la signora RI 1 patrocinata dall'avvocato __________,
ha inoltrato formale reclamo avverso le decisioni di rifiuto al diritto alle
prestazioni.
In
sede di reclamo la signora RI 1 sosteneva come non vi fosse alcuna convivenza
stabile e duratura con il signor __________, che permettesse di computare il
suo reddito nel calcolo per la determinazione del diritto agli assegni (n.d.r.:
Reddito del lavoro fr. 103'196.- e Reddito della sostanza fr. 6'045.--),
evidenziando che gli incontri con il signor __________ avvenivano unicamente
durante il fine-settimana e che egli risultava sempre domiciliato a __________.
Con
decisione 30 novembre 2004, la Cassa ha respinto il reclamo e confermato le
decisioni di rifiuto al diritto alle prestazioni, ritenendo che nella
situazione descritta dalla signora RI 1, il centro degli interessi del signor __________
- secondo il concetto di domicilio ai sensi LAF (Legge sugli assegni di
famiglia) fondato sulla costante e consolidata giurisprudenza - fosse a __________
e non a __________, anche ammettendo che egli vi trascorresse unicamente i
fine-settimana, in quanto a __________ risiedeva la sua famiglia peraltro
nell'abitazione di sua proprietà.
La
decisione 30 novembre 2004 è passata in giudicato incontestata.
2.
In data 1° febbraio 2005 la signora RI 1 si è rivolta nuovamente alla Cassa,
richiedendo gli assegni, affermando: "… purtroppo la mia relazione con
il signor __________ (padre di __________) si è conclusa da tempo (ottobre
2004). E solo ora ho ricevuto il contratto di mantenimento e gli accordi di
visita a favore di suo figlio __________ …".
Essendo
trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultima decisione emessa, la Cassa ha
invitato la signora RI 1 a voler ripresentare la nuova richiesta di prestazioni
tramite lo Sportello regionale Laps di __________.
Dalla
nuova domanda presentata in data 24 febbraio 2005, risultava che l'unità di
riferimento della signora RI 1 fosse composta dalla signora e dai tre figli.
In
considerazione delle divergenti informazioni più volte fornite dalla signora RI
1 relativamente alla sua situazione familiare, prima di decidere in merito al
riconoscimento delle prestazioni, la Cassa ha richiesto alla Polizia
Inercomunale di __________, di voler effettuare i necessari controlli, intesi a
stabilire se effettivamente la signora RI 1 ed il signor __________ non
vivessero in comunione domestica presso l'abitazione di proprietà del signor __________,
in __________ a __________.
Il
rapporto 19 maggio 2005 della Polizia Intercomunale, riporta testualmente:
"…
Gli accertamenti esperiti hanno dato i seguenti riscontri:
- da informazioni assunte risulta che i signori in oggetto risiedono
entrambi all'indirizzo in parola.
- le autovetture marca __________
targata __________ e __________ targata __________ in possesso al sig. __________
sono sovente presenti nel parcheggio dell'abitazione a __________, anche se lo
stesso risulta domiciliato a __________.
- La corrispondenza a nome dei
suindicati viene regolarmente consegnata e ritirata…".
L'esito
dei controlli è stato ulteriormente confermato dal Comandante aiutante della
polizia Inercomunale, sig. __________, in occasione di un colloquio telefonico
avuto con la signora __________ in data 2 giugno 2005, il quale ha precisato
che i controlli - sia diurni che notturni - sono stati effettuati direttamente
dagli agenti della polizia, i quali hanno potuto constatare come sovente
entrambe le autovetture di proprietà del signor __________ fossero parcheggiate
fuori dall'abitazione di __________; gli agenti hanno pure raccolto
informazioni presso l'ufficio postale, nonché tramite i vicini, riscontrando
come venisse confermata la costante presenza del signor __________ a __________.
Sulla
base delle informazioni ottenute, la Cassa ha notificato alla signora RI 1 la
decisione 7 giugno 2005, mediante la quale ha confermato il rifiuto del diritto
agli assegni, in mancanza di elementi che comprovassero la modifica della
situazione familiare ed economica, evocata.
3. In
data 16 giugno 2005 la signora RI 1 ha inoltrato reclamo avverso la decisione 7
giugno 2005 chiedendo alla Cassa di rivedere il suo diritto agli assegni.
A
motivazione del reclamo la signora sostiene innanzitutto di non aver inoltrato
ricorso avverso la decisione su reclamo 30 novembre 2004, su consiglio del suo
avvocato, il quale le avrebbe suggerito di attendere e, se la situazione finanziaria
non fosse cambiata dopo un paio di mesi, di ripresentare una richiesta volta ad
ottenere nuovamente gli assegni.
La
signora afferma nuovamente di aver interrotto la relazione con il signor __________,
il quale non risiede più a __________ bensì vive stabilmente a __________ con
la madre.
A
conferma del fatto che il centro d'interessi del signor __________ non sia a __________
ma a __________, la signora RI 1 precisa che il signor __________ lavora a __________
mentre a __________ svolge tutte le sue attività extra-lavorative ed allega una
dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ in data 14 giugno 2005,
attestante l'attiva partecipazione del signor __________ alle manifestazioni ed
alla vita sociale del Comune nonché alla vita politica del Comune durante la
legislatura 2000-2004, in qualità di Consigliere Comunale e membro della
Commissione Opere Pubbliche.
Infine
la signora RI 1 precisa di guidare "tuttora" l'autovettura
immatricolata a nome del signor __________, ritenendo che ciò non implichi una
presenza dello stesso a __________.
4. Esaminati
Fatti
i contenuti del reclamo la Cassa ribadisce che quanto affermato dalla signora RI
1 non è credibile: per quale motivo infatti, se la relazione tra la signora RI
1 ed il signor __________ si fosse effettivamente conclusa già ad ottobre 2004,
la nuova circostanza è stata segnalata soltanto a febbraio 2005 e la decisione
su reclamo 30 novembre 2004 - emessa quindi un mese dopo la presunta
interruzione della relazione - è rimasta incontestata, tanto più che il
versamento delle prestazioni era stato sospeso con effetto 1° agosto 2004?
Quanto
emerso dal rapporto della Polizia Intercomunale 19 maggio 2005 e dal colloquio
telefonico 2 giugno 2005 avuto con il Comandante aiutante __________, convalida
del resto l'opinione della Cassa, per la quale, sicuramente, la relazione tra
la signora RI 1 ed il signor __________ non può essersi conclusa ad ottobre
2004 e neppure a febbraio 2005.
Altri
particolari, quali il fatto che in data 7 ottobre 2004 la Cassa avesse cercato
di contattare telefonicamente la signora RI 1, rilevando come al numero
telefonico __________ rispondesse "… la segreteria telefonica di __________
e RI 1…" e ancora che sulla carta da lettera della signora RI 1
risultasse, quale mittente, la denominazione dell'abitazione di proprietà del
signor __________ "Casa __________ " (ora stralciata e
sostituita da "__________"), giustificano ulteriormente la
convinzione della Cassa secondo la quale il rapporto tra la signora RI 1 ed il
signor __________, non corrispondesse al rapporto "saltuario"
riferito dalla signora.
Infine,
non va dimenticato che, inizialmente, fu la signora RI 1 medesima a notificare
alla Cassa il cambiamento intervenuto nella sua situazione personale ed
economica, trasmettendo - senza che la Cassa ne avesse fatta richiesta - i
documenti relativi alla situazione finanziaria del signor __________, allora
definito: "compagno e convivente" e soltanto dopo aver
ricevuto le decisioni di rifiuto al diritto alle prestazioni, la signora ha ritrattato
le sue affermazioni, sostenendo una situazione diversa rispetto alla situazione
precedentemente descritta.
D'altronde,
la Cassa rileva che esprimendo "…il signor __________ non risiede
più (sottolineatura nostra) a __________ …" in sede di
reclamo 16 giugno 2005, la signora contraddice una volta ancora le sue
affermazioni, ammettendo un fatto - la residenza del signor __________ a __________
- dapprima sostenuto e susseguentemente negato." (Doc. C)
1.3. L’assicurata
ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
" (…)
1. Con
decisione 24 agosto 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva
respinto la richiesta di assegni integrativi e di prima infanzia presentata
dalla qui ricorrente RI 1 confermando la decisione 7 giugno 2005 del medesimo
Istituto.
Sostanzialmente
la Cassa interessata ha rigettato la richiesta di assegni familiari presentata
dalla ricorrente, sostenendo che la sottoscritta ha fornito, relativamente alla
propria situazione famigliare, delle informazioni contrastanti.
In
pratica la ricorrente non è stata ritenuta credibile in quanto alla rottura
della relazione da lei intrattenuta con il signor __________.
L'Autorità
interessata ha concluso che, a seguito di accertamenti effettuati dalla polizia
comunale, non si poteva concludere che tale relazione fosse terminata.
Tali
motivazioni vengono qui integralmente contestate, essendo basate su carenti o
inesistenti verifiche, ritenuto che la parte interessata signor __________ non
è mai stato interpellato direttamente.
E'
vero che la ricorrente e il signor __________ hanno avuto una relazione, dalla
quale è nato circa 15 mesi fa il piccolo __________.
E'
comunque altrettanto vero che le parti hanno avuto dei gravi problemi
relazionali che hanno portato il signor __________ a trasferirsi
definitivamente a __________, luogo in cui è domiciliato ai sensi degli art. 23
e segg. del Codice Civile Svizzero e luogo in cui è attivo politicamente quale
membro del Consiglio Comunale e della Commissione delle Petizioni
(precedentemente Opere Pubbliche).
A far
capo dalla fine aprile inizio maggio 2005 il signor __________ ha sempre
trascorso la notte a __________, dopo avervi trasferito tutti i propri effetti.
A
comprova di quanto sopra indicato si cita quale teste la signora __________ in __________
(__________), che lavora quale governante presso la casa dove abita il signor __________
con la propria madre.
La
collaboratrice in oggetto potrà riferire in modo preciso in merito agli
spostamenti ed alle abitudini quotidiane del signor __________.
Prove:
doc., richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione e Ufficio Registri.
2. A
ulteriore sostegno di quanto precede si aggiunga che il signor __________ aveva
incaricato, già nel corso del mese di aprile 2005, l'immobiliare __________ di __________
di vendere l'abitazione di __________ (cfr. doc. A).
La
vendita vera e propria è avvenuta in data 7 settembre 2005, con iscrizione al
12 settembre 2005 (cfr. doc. B).
E'
quindi chiara l'intenzione del signor __________, che abitava comunque a __________,
di troncare definitivamente ogni rapporto con la sottoscritta, visto che la
casa era stata acquistata dal signor __________ stesso in vista di una nostra
possibile futura unione duratura.
Si
contestano inoltre le superficiali deposizioni di presunti vicini che attestano
di vedere spesso il signor __________.
Malgrado
quanto successo, visto che abbiamo un bambino in comune, il signor __________
pur non convivendo con la sottoscritta, si occupa in modo amorevole e assiduo
del proprio figlio ed esercita, non appena gli è possibile, il proprio diritto
di visita.
Addirittura
rilevo che il signor __________ mi ha lasciato in uso una delle due autovetture
di sua proprietà, visto che la sottoscritta non dispone di un veicolo proprio,
per permettere comunque alla sottoscritta di potergli portare il bambino quando
egli è impossibilitato a recarsi a __________.
Prove:
doc., richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione a Ufficio Registri.
3. L'Autorità
comunale ha stranamente omesso di accertare che la corrispondenza indirizzata a
__________ è unicamente ritirata dalla signora RI 1 e non dal signor __________,
che ritira personalmente la posta a __________.
Stupiscono
inoltre il fatto e la modalità con cui l'Autorità abbia acquisito la
documentazione fiscale del signor __________, senza averla richiesta
direttamente a quest'ultimo.
Dove
è andata a finire la tanto sbandierata protezione dei dati?
La
decisione impugnata contiene inoltre delle imprecisioni che sono pure il frutto
di una superficiale verifica.
Si
parla di controlli diurni e notturni, attestando che entrambe le vetture di
proprietà del signor __________ fossero parcheggiate fuori dall'abitazione di __________,
ma si evita di verificare la realtà, ovvero quella che vedeva regolarmente
lavorare il signor __________ presso la __________ di __________.
Una
semplice verifica interpellando il signor __________ avrebbe permesso di
accertare nel dettaglio i suoi giorni e orari di lavoro.
Prove:
doc., richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione a Ufficio Registri.
4. Visto
quanto precede appare come minimo indispensabile, visto che non è mai nemmeno
stato interpellato, sentire il signor __________ circa la sua reale situazione
famigliare, lavorativa e organizzativa.
Al
riguardo si citano pure, quali conoscenti e frequentatori abituali del signor __________
le seguenti persone:
-
__________ in __________;
-
__________ e __________ in __________;
-
__________ in __________.
Le
quali potranno essere sentite tranquillamente come testimoni.
Si
ribadisce quindi che la relazione si sia interrotta nel periodo
ottobre-novembre 2004 e che il signor __________, prima di prendere una
decisione definitiva di trasloco ha sempre e comunque anteposto l'interesse del
piccolo __________ ai propri, ritenuto che il bambino aveva soltanto pochi
mesi.
Per
tali motivi egli ha atteso prima di interrompere fisicamente la convivenza,
cercando di valutare tutte le conseguenze che avrebbe potuto subire il piccolo __________.
Egli
si è quindi trasferito soltanto a fine aprile 2005 dopo aver chiarito nel
dettaglio con la sottoscritta e con la competente Autorità Tutoria l'esercizio
e la gestione del diritto di visita del piccolo __________.
Proprio
in virtù di una organizzazione responsabile e soprattutto votata all'interesse
di nostro figlio è stato deciso procedere a separarci fisicamente.
Prove:
doc., richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione a Ufficio Registri.
5. Quale
ulteriore prova di quali fossero i reali rapporti esistenti si allega il
contratto per l'obbligo di mantenimento di minori e relazioni personali
stipulato in data 3 dicembre 2004 davanti alla Tutoria di __________.
Anche
in quell'occasione, (vedi punto 5) le parti si erano riservate di regolare
espressamente un assetto che prevedesse in particolare la non convivenza dei
genitori e ciò nell'ottica di una probabile separazione degli stessi."
(Doc. I)
1.4. L’autorità
amministrativa, nella propria risposta di causa del 18 ottobre 2005, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di dritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurata
ha presentato ulteriori osservazioni con scritto del 27 ottobre 2005 (cfr. doc.
V).
1.6. La Cassa, il
16 novembre 2005, si è riconfermata interamente nella sua risposta di causa del
18 ottobre 2005 (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto dell’assicurata a un assegno
integrativo a favore dei tre figli e a un assegno di prima infanzia.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Gli art.
31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
L’art. 31
LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
"
Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita costantemente
con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
d) il reddito disponibile del genitore, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art.
24 cpv. 1 lett. c).”
Secondo
l’art. 32 LAF, concernente la famiglia biparentale:
"
I genitori hanno diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabitano costantemente
con il figlio; (cpv. 1)
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone
da almeno 3 anni;
d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della
legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un’attività lucrativa
o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è
computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo
pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del
limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"
L’art. 35
LAF enuncia inoltre che:
"
Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,
l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito
disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre
anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai
tre anni. (cpv. 1)
2Dall’importo
erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi e di prima
infanzia rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU
55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003
pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.3. L'obiettivo
principale della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di
prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste,
attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle
prestazioni sociali.
La Laps è
circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è
strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio
dell'assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola
private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni
familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni
assistenziali. La partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è,
tuttavia, coordinata, ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai
sussidi definiti dall'art. 65 LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr.
art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di
una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione
della gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).
Per
inciso va osservato che il Gran Consiglio, il 14 dicembre 2004, visto il
Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato, ha decretato che
l’applicazione della Laps è sospesa per il settore delle borse di studio, per
le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d della legge. Tale modifica è
entrata in vigore l’11 febbraio 2005 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 51; FU
102/2004 del 21 dicembre 2004 pag. 8995).
Con
l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni familiari, e meglio
degli assegni integrativi e di prima infanzia, non è quindi più possibile
prendere in considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto
e il calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono
applicabili. La LAF continua invece a definire il titolare del diritto e
l'importo massimo dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18
dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, p.to 5).
Per quel
che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima
infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto
legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con
il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24
LAF).
Limitatamente
all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale, è quindi
concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del
tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La
titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione,
cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria
o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).
Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento
armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della
sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro
le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti
parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di
cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
2.4. Relativamente
all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione,
l'art. 4 Laps enuncia:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv. 1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
I figli e i titolari del diritto maggiorenni
economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore
con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno
parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le
persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)"
L’art.
1 Reg.Laps prevede poi che:
"
Non sono considerati coniugi ai sensi dell’ art.
4 della legge i coniugi separati legalmente (cpv. 1).
È considerato genitore:
a) la persona con il quale il figlio ha un
vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) la persona che accoglie il figlio in vista
dell’ adozione. (cpv. 2)
Se l’ autorità parentale sui figli minorenni
viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’ art. 4 cpv. 1
lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’ unità di riferimento in
cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio. (cpv. 3)
I minorenni con figli propri costituiscono un’ unità
di riferimento propria. (cpv. 4)
Le persone in stato di carcerazione vengono
escluse dalla loro unità di riferimento fino al momento della liberazione se:
a) si trovano in stato di detenzione preventiva
da almeno tre mesi;
b) stanno scontando una pena o una misura
stazionaria superiore ai tre mesi;
c) sono riservate le decisioni particolari
qualora il coniuge e/o i figli siano le vittime del reato per il quale il congiunto
è in stato di detenzione. (cpv. 5)
La nozione di domicilio è quella dell’ art. 23 e
seguenti del Codice civile svizzero. (cpv. 6)"
Come visto, per l’art. 4
cpv. 1 lett. c Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto alla
prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli
in comune.
Per costante
giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del
suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V
429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).
Se il
testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni
conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende
fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr.
DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa
E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid.
5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116
Considerandi
II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF
111.
V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori,
dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della
legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero
senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA
del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364
consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb,
DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b;
324.
consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55
consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique
VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V
109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228
consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123.
V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
2.5
Esaminato dal profilo
letterale, l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps prevedere certamente che l’unità di
riferimento del titolare di una prestazione, quando vi sono figli in comune, è
composta anche dal convivente, inteso quale concubino, ossia la persona con la
quale vi è una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta
elementi di comunione spirituale, materiale ed economica (cfr. DTF 118 II 235
consid. 3b; I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 nella causa G.B. c. A.F.; STCA;
RDAT II-2001 N. 22 pag. 89 segg (97)).
Non è pero chiara la
situazione in cui, nonostante i figli in comune e la coabitazione, non via sia
o non via sia più un rapporto di concubinato secondo l’accezione appena
esposta.
In merito è utile
evidenziare che lo scopo della norma è quello di definire il nucleo di persone i
cui redditi e spese vanno computati nel conteggio di una prestazione
contemplata dalla Laps relativa a un determinato titolare di tale diritto.
Inoltre dall’esame dei
lavori preparatori emerge che nel Messaggio del 1° luglio 1998
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali al punto 7.1 è stata definita l’unità
di riferimento. Più precisamente è stato indicato:
" Per
"unità economica di riferimento" del titolare del diritto alla
prestazione si intende la cerchia di persone da considerare per il calcolo
della prestazione. La definizione dell’unità economica di riferimento è di
fondamentale importanza nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice
effetto:
sul reddito complessivo dell'economia domestica che si ottiene
dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla medesima
unità economica di riferimento;
sull'ammontare del fabbisogno minimo che è differenziato in
funzione del numero di persone considerate.
La definizione deve tener conto sia degli obblighi legali di
mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute grazie alla
convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese (pigione,
riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre conciliabili in
quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non sono necessariamente
le stesse cui si applicano le norme del CCS.
L’unità economica di riferimento è quella cui appartiene il
titolare del diritto al sussidio.
Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio dalla
rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della unità
economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri maggiorenni
possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori) o i figli
maggiorenni economicamente dipendenti."
Nel Rapporto della
Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 1° luglio 1998 e 22
dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una nuova legge di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali del 4 aprile 2000 al punto 6. è stato
sottolineato che l’unità economica di riferimento è la cerchia di persone da
considerare per il calcolo delle prestazioni, che ogni individuo fa parte di
una sola unità economica di riferimento e che ogni membro maggiorenne di
un’unità economica di riferimento (economicamente indipendente o dipendente)
può essere titolare di una o più prestazioni.
Il Messaggio del 13 marzo
2002.
relativo alla modifica della Laps al punto 2. enuncia altresì che:
"
Accertare l’unità economica di riferimento
presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla definizione legale che
ne danno l’art. 4 Laps e il Regolamento per quanto riguarda i criteri che
definiscono l’indipendenza o la dipendenza economica dei figli dai genitori.
Per facilitare il cittadino nel compito di
fornire le informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla
banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i
dati già disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o,
quando non corrispondono più alla sua situazione, correggere."
In simili condizioni,
occorre ritenere che l’elemento decisivo per stabilire chi appartiene a una
stessa unità di riferimento è quello finanziario, e meglio la compartecipazione
alle spese della medesima economia domestica.
Tale conclusione risulta pure
dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel 2003 dall’Istituto delle assicurazioni
sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali concernente l’unità di
riferimento (art. 4 Laps). Essa si riferisce ai coniugi divorziati conviventi e
prevede:
" Se
una coppia legalmente separata o divorziata con figli in comune, continua a
convivere, l’unità di riferimento viene determinata con le regole previste per
i conviventi.
In effetti e malgrado la separazione
giudiziaria, la situazione economica dell’unità di riferimento non subisce
variazioni, visto che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e
costituiscono una comunione domestica.
Per questi casi si applica quindi l’art. 4
cpv. 1 lett. c Laps."
Pertanto anche due
conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un
concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento (cfr. a contrario
RDAT II-2001 N. 22 pag. 89 segg. in cui il TCA ha ritenuto che tra un’assicurata
legata affettivamente al padre dei suoi figli e quest’ultimo non vigeva
un’economia domestica comune).
2.6
L’art. 1
cpv. 6 Reg.Laps, attinente all’unità di riferimento, stabilisce che la nozione di domicilio è quella dell’ art. 23 e seguenti del Codice
civile svizzero.
Ai sensi
dell’art. 23 CCS il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con
l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1). Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Questa disposizione
non si applica al domicilio d’affari (cpv. 3)
In una recente
sentenza del 2 agosto 2005 (K 34/04), pubblicata in RAMI 2005 KV 344 pag. 360
segg., il TFA ha rilevato:
"
Er setzt demnach objektiv den physischen Aufenthalt
und subjektiv die Absicht des dauernden Verbleibens voraus; letztere ist nur
soweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar ist (BGE 127 V 238 Erw. 1 mit Hinweisen,
125.
V 78 Erw. 2a; Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000, Rz. 320; A.
Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3. Aufl., Basel 1999,
Rz. 360; E. Bucher, Berner Kommentar, Bern 1976, N 8 zu Art.
23.
ZGB; Staehelin, a.a.O., N 5 zu Art. 23). Massgebend ist somit der
Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (BGE 127 V 238 Erw. 1, 125 V 77 Erw.
2a, 125 III 102 Erw. 3, je mit Hinweisen; Brückner, a.a.O., Rz. 318; A. Bucher,
a.a.O., Rz. 360 sowie 373 ff.; Staehelin, a.a.O., N 5 zu Art. 23). Der
Lebensmittelpunkt befindet sich im Normalfall am Wohnort, d.h. wo man schläft,
die Freizeit verbringt und wo sich die persönlichen Effekten befinden, wo man
üblicherweise einen Telefonanschluss und eine Postadresse hat (Brückner,
a.a.O., Rz. 319 und 322; A. Bucher, a.a.O., Rz. 364 f.; Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern 1999, Rz. 09.28;
Staehelin, a.a.O., N 6 zu Art. 23). Die nach aussen erkennbare Absicht muss auf
einen dauernden - d.h. im Sinne von "bis auf Weiteres" - Aufenthalt
ausgerichtet sein (Brückner, a.a.O., Rz. 328; A. Bucher, a.a.O., Rz. 361 sowie
370.
ff.; E. Bucher, a.a.O., N 22 zu Art. 23; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., Rz.
09.
; Staehelin, a.a.O., N 8 zu Art. 23). Staehelin postuliert diesbezüglich
eine Mindestdauer von einem Jahr (a.a.O., N 8 zu Art. 23 mit Hinweisen).
Allerdings schliesst die Absicht, einen Ort später wieder zu verlassen, einen
Wohnsitz nicht aus (BGE 127 V 241 Erw. 2c, 125 III 102
Erw. 3; E. Bucher, a.a.O., N 22 f. zu Art. 23 ZGB;
Staehelin, a.a.O., N 8 zu Art. 23). Bei verheirateten Personen bestimmt sich
der Wohnsitz gesondert für jeden Ehegatten (A. Bucher, a.a.O., Rz. 377;
Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 09.57; Staehelin, a.a.O., N 10 zu Art. 23);
so etwa bei Ehegatten, die sich infolge faktischer Trennung nicht mehr
regelmässig sehen (Brückner, a.a.O., Rz. 363). Bei Wochenaufenthaltern mit
Familie wird der Arbeitsort zum Wohnsitz, wenn die Familie bloss noch in
grossen oder unregelmässigen Abständen besucht wird (Staehelin, a.a.O., N 11 zu
Art. 23; vgl. auch A. Bucher, a.a.O., Rz. 376). Bei Ausländern mit
Aufenthaltsbewilligung liegt der Wohnsitz in der Schweiz, selbst wenn die
Person jedes Jahr nach Hause reist (E. Bucher, a.a.O., N 38 zu Art. 23 ZGB; Staehelin, a.a.O., N 17 zu Art. 23).
Saisonniers hingegen, welche neun Monate in der Schweiz arbeiten und für drei
Monate zu ihrer Familie in die Heimat reisen, haben ihren Wohnsitz erst in der
Schweiz, wenn sie die Voraussetzungen für die Umwandlung der Saisonbewilligung
in eine Aufenthaltsbewilligung erfüllen oder zu erfüllen im Begriff sind;
gemäss Doktrin ist bei einem jede Saison wiederkehrenden Saisonnier ab Beginn
der zweiten Saison ein Wohnsitz in der Schweiz anzunehmen (Brückner, a.a.O.,
Rz. 366; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 09.30; Staehelin, a.a.O., N 18 zu
Art. 23; vgl. auch SVR 2000 IV Nr. 14 S. 45 Erw. 3d in fine sowie BGE 113 V 264 Erw. 2b mit
Hinweisen, wo allerdings - entgegen der zivilrechtlichen Lehre und
Rechtsprechung sowie BGE 129 V 79 Erw. 5.2 und BGE 125 V 77 Erw. 2a – der
fremdenpolizeilich geregelte Aufenthalt im Rahmen der Sozialversicherungen noch
Voraussetzung war; vgl. auch die Kritik dazu bei E. Bucher, a.a.O., N 24 f. und
38.
zu Art. 23 ZGB). Nicht massgeblich, sondern
nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und
Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung
der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl
eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (BGE 129 V 79 Erw. 5.2, 127 V 241
Erw. 2c, 125 III 101 Erw. 3, 125 V 78 Erw. 2a, je mit Hinweisen; A. Bucher,
a.a.O., Rz. 365 und 375; E. Bucher, a.a.O., N 25 ff. und 35 ff. zu Art. 23 ZGB; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 09.28;
Staehelin, a.a.O., N 23 f. zu Art. 23)." (RAMI 2005 KV 344 pag. 362-363,
consid. 3; la sottolineatura è del redattore)
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton Vallese in una sentenza del 29 settembre 1998,
pubblicata in RVJ 1999 pag. 108 segg., la cui fattispecie verteva sulla
restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente da un assicurato
recatosi in Germania con la famiglia per compiere degli studi di teologia,
lasciando tuttavia i documenti d'identità depositati nel comune vallesano dove
risiedevano i suoi genitori, ha precisato:
"
(…)
b) Nach Art. 23 ZGB befindet sich der
Wohnsitz einer Person an
dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden
Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen
Wohnsitz haben. Die Absicht nach dauerndem Verbleiben tritt darin in
Erscheinung, dass eine Person an einem Orte den Mittelpunkt oder Schwerpunkt
ihrer Lebensbeziehungen hat (BGE 85 II 322). Dabei kommt es nicht auf den
inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht
die erkennbaren Umstände objektiv schliessen
lassen (BGE 97 II 3).
Keinen Wohnsitz begründet gemäss Art.
26.
ZGB der Aufenthalt an einem Ort zu einem Sonderzweck, etwa zum Besuch einer Lehranstalt (BGE 82 III 13 f.,
106.
Ib 197 f.). Art. 26 enthält jedoch nur eine widerlegbare Vermutung,
schliesst mithin Wohnsitznahme am Orte des Anstaltsaufenthaltes nicht aus (BGE
108.
V 25) Indizien, nicht aber
genügende Beweise für die Erlangung zivilrechtlichen Wohnsitzes sind z.B. die
Hinterlegung der Papiere(BGE 102 IV 164), die Zahlung von Steuern (BGE 116 II
503) etc. Ein von vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt kann einen
Wohnsitz begründen, wenn er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der
Lebensmittelpunkt dorthin verlegt wird. Als Mindestdauer wird ein Jahr
postuliert (Daniel Staehelin, Basler Kommentar, Basel und Frankfurt am Main,
1996, Art. 23 ZGB N. 8).
Bei verheirateten Personen befindet sich
der Mittelpunkt der
Lebensbeziehung, somit der Wohnsitz,
üblicherweise am Wohnort der Familie, nicht am Arbeitsort. Verheiratete
Studierende haben ihren Wohnsitz am Ort der ehelichen Wohnung (Daniel
Staehelin, a.a.O., Art. 23 ZGB N. 11 und Art. 26 ZGB N.4).
Der Beschwerdeführer zog mit seiner
Familie für mehrere Jahre nach Deutschland, um dort ein Theologiestudium zu
absolvieren. Eheliche Wohnung und Lebensmittelpunkt befanden sich also
fortan - trotz Hinterlegung der Papiere in Raron
und Fortführung von Versicherungen in der Schweiz - in Deutschland, weshalb der
Beschwerdeführer seit dem 1. August 1994 im Wallis keinen Wohnsitz mehr hat. Somit
hatte er keinen Anspruch auf den Bezug von Familienzulagen."
2.7
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente
all’ottenimento di un assegno integrativo a favore dei suoi tre figli e di un
assegno di prima infanzia a far tempo dal mese di febbraio 2005, in quanto ha
considerato che la sua unità di riferimento fosse composta anche da __________ __________,
padre di __________ (ultimogenito della ricorrente).
L’amministrazione,
infatti, fondandosi su delle indicazioni fornite dalla Polizia intercomunale di
__________, dopo avere effettuato i necessari controlli, ha concluso che egli
viveva in comunione domestica con la ricorrente. Computando anche i redditi e
le spese di __________, il reddito disponibile residuale dell’assicurata superava
così la relativa soglia di intervento (cfr. doc. 34, C).
L’assicurata, dal canto
suo, nel reclamo del 16 giugno 2005, ha asserito che la relazione affettiva con
__________ era terminata e che da mesi vivevano separati. Il padre di __________
abitava a __________ con la madre e i contatti con il figlio avvenivano tutti i
fine settimana (cfr. doc. 37).
Nel ricorso essa sostiene invece,
da un lato, che la relazione con il padre del suo ultimogenito si è deteriorata
a tal punto che la stessa si è interrotta già nei mesi di ottobre-novembre
2004.
Dall’altro, che nell’interesse del bambino egli si è comunque trasferito
a __________ soltanto a fine aprile 2005 (cfr. doc. I).
Questa Corte è, dunque,
chiamata a determinare se __________ è o meno un componente dell’unità di
riferimento dell’assicurata nel periodo dal mese di febbraio 2005, allorché la
medesima ha interposto domanda degli assegni (cfr. doc. 28), al mese di agosto
2005, quando è stata emessa la decisione su reclamo impugnata.
In proposito va
evidenziato che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130
V 138 consid. 2; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Al fine di risolvere tale
questione, è di primaria importanza accertare quale fosse il domicilio ai sensi
dell’art. 23 CCS del padre di __________ nel lasso di tempo citato.
La Cassa, come visto, ha
ritenuto che lo stesso fosse domiciliato a __________ basandosi essenzialmente
sui rilevamenti effettuati dalla Polizia intercomunale di __________.
Agli atti, in effetti,
risulta un “Rapporto informativo” del 19 maggio 2005 rilasciato dal comandante
aiutante __________ del seguente tenore:
" Come
richiesto dal vostro ufficio, si è provveduto ad esperire discreti controlli al
fine di stabilire l'effettiva convivenza dei signori sopra citati.
Gli accertamenti esperiti hanno dato i seguenti riscontri:
- da
informazioni assunte risulta che i signori in oggetto risiedono entrambi
all'indirizzo in parola.
- le
autovetture marca __________ targata __________ e __________ targata __________,
in possesso al sig. __________ sono sovente presenti nel parcheggio
dell'abitazione a __________, anche se lo stesso risulta domiciliato a __________.
- la
corrispondenza a nome dei suindicati viene regolarmente consegnata e
ritirata." (Doc. 32)
Inoltre dal rapporto
interno del 2 giugno 2005 della Cassa si evince che:
" In
occasione del colloquio telefonico odierno, il Comandante aiutante __________
della Polizia intercomunale, mi conferma che gli accertamenti sono stati
effettuati sia dagli agenti di polizia direttamente - diurni e notturni - in
occasione dei quali gli agenti hanno potuto costatare come sovente entrambe le
autovetture di proprietà del signor __________, menzionate nel rapporto,
fossero parcheggiate fuori dall'abitazione di __________.
Inoltre, gli agenti hanno raccolto informazioni presso i vicini, i
quali hanno confermato la costante presenza del signor __________ a __________.
L'ufficio postale ha comunicato quanto riportato dal rapporto,
ossia che la corrispondenza a nome della signora RI 1 e del signor __________,
viene regolarmente consegnata e ritirata.
Il comandante __________ precisa pure di aver contattato tel. il
Comune di __________ al fine di ottenere informazioni e di aver avuto una
risposta "sospetta", nel senso che immediatamente e piuttosto
insistentemente, gli è stato confermato che il signor __________ era effettivamente
residente nel Comune.
Il comandante conferma che nulla osta a che, se necessario, la
Cassa menzioni la fonte delle informazioni ottenute, come pure non sussistono
problemi nel caso in cui, a fronte di un'eventuale procedura ricorsuale, gli
agenti fossero chiamati a testimoniare." (Doc. 33)
Al riguardo il TCA rileva
che le informazioni fornite dalla Polizia intercomunale di __________ sono
state fondamentali perché la Cassa concludesse, sia con la decisione formale
del 7 giugno 2005, che con la decisione su reclamo del 24 agosto 2005, che il
padre di __________ convivesse con l’assicurata nel periodo in questione (cfr.
doc. 34, C).
Tuttavia la trascrizione
del colloquio telefonico del 2 giugno 2005, da cui sono emersi elementi ancora
più specifici rispetto al rapporto stilato dal comandante aiutante __________,
non è stata vidimata dalla Polizia stessa, né risulta essere stato, come del
resto il “Rapporto informativo”, sottoposto all’assicurata per osservazioni.
In merito
all’assunzione quali prove di appunti che concernono punti essenziali della
fattispecie, in una decisione del 17 agosto 2005 nella causa J. (C 123/05),
l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
Diesbezüglich ist zu beachten, dass eine formlos
eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene mündliche oder telefonische
Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich
Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden. Dagegen kommt grundsätzlich
nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Auskunft in Betracht, wenn
Auskünfte zu wesentlichen Punkten des rechtserheblichen Sachverhaltes
einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines
Versicherers den Inhalt eines Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt
die befragte Person mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe
des Gesprächs korrekt ist, ist diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert
zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher
ist auch mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005,
Dispositivo
H 163/04, Erw. 5 mit Hinweis). Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass
auf die in den Aktennotizen vom 17. August und 12. November 2004 festgehaltenen
telefonischen Auskünfte der Arbeitgeberin über die voraussichtliche
Anstellungsdauer des Versicherten nicht abgestellt werden kann. Der Anspruch
auf rechtliches Gehör wurde überdies insoweit verletzt, als der Versicherte zur
Aktennotiz vom 12. November 2004 auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht
hat Stellung nehmen können.
Somit hat die Arbeitslosenkasse gemäss
Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheids zu verfahren und die
Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts in beweistauglicher Form
vorzunehmen.
(…)." (cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)
In una precedente sentenza
del 6 dicembre 1991 nella causa W., pubblicata in DTF 117 V 282, il TFA aveva
osservato:
" (…)
5.- a) Im vorliegenden Fall hat die Verwaltung in
Befolgung des Untersuchungsgrundsatzes zu Recht ergänzende Abklärungen über den
Anteil der betriebsleitenden Funktionen des Beschwerdeführers für notwendig
befunden. Die dabei vorgenommenen Beweiserhebungen betrafen somit einen
wesentlichen Punkt bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes,
und die Invalidenversicherungs-Kommission hat denn auch entscheidend auf die
entsprechende Auskunft des Präsidenten des Kantonalen
Schreinermeister-Verbandes vom 23. März 1989 abgestellt. Indessen hätte die
Verwaltung nach Massgabe der dargelegten Grundsätze über die Beweiserhebungen
(Erw. 4c in fine) vorgehen müssen. Es ging angesichts der entscheidenden
Bedeutung dieser abzuklärenden Punkte nicht an, dass man es insofern bei bloss
mündlichen Auskünften bewenden liess, die zudem lediglich telefonisch eingeholt
wurden. Vielmehr wäre nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Antwort oder
- wenn die Verwaltung von einer schriftlichen Erkundigung absehen wollte -
einer förmlichen Einvernahme des als Sachverständigen zu qualifizierenden
Verbandspräsidenten unter vorgängiger Gewährung der Akteneinsicht in Betracht
gekommen, wobei diesfalls dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Teilnahme an der
Beweiserhebung hätte gegeben werden müssen. Stichhaltige Gründe, die einem
solchen Vorgehen entgegenstünden, lagen nicht vor.
b) Der angefochtenen Verfügung und dem
vorinstanzlichen Entscheid liegt somit eine Sachverhaltsfeststellung in einem
wesentlichen Punkt zugrunde, die mittels einer unzulässigen Beweisabnahme
erfolgt ist. Die angefochtene Verfügung und der kantonale Entscheid sind
deshalb aufzuheben, ohne dass es darauf ankäme, ob Aussicht besteht, dass nach
einem korrekt durchgeführten Beweisverfahren und nach Anhörung des
Beschwerdeführers anders entschieden würde (BGE 112 Ia 7 Erw. 2c in fine und
105 Ia 51 Erw. 2c in fine; vgl. auch BGE 116 V 185 Erw. 1b, je mit
Hinweisen)." (DTF 117 V 282 consid. 5; la sottolineatura è del
redattore)
Di conseguenza, nella
misura in cui si avvale di informazioni fornite dalla Polizia essenziali per
sostenere la propria posizione la Cassa deve assumerle in una forma adeguata,
dando all’insorgente l’opportunità di esprimersi in merito, affinché le stesse
possano assurgere a prova (per un caso analogo cfr. STCA del 16 novembre 2005
nella causa M., 38.2005.5).
In simili circostanze la
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa
perché proceda come appena indicato ed emetta una nuova decisione in merito al
diritto dell’assicurata agli assegni integrativi e di prima infanzia per il
periodo dal mese di febbraio 2005 al mese di agosto 2005. L’amministrazione
dovrà comunque tenere conto del fatto che l’assicurata in sede ricorsuale ha
dichiarato che in ogni caso __________ ha abitato a __________ fino alla fine
di aprile 2005 e che le indicazioni fornite dalla Polizia, risultanti dal Rapporto
informativo del 19 maggio 2005 e dalla trascrizione della Cassa del 2 giugno
2005, verosimilmente riguardano unicamente l’arco di tempo da fine aprile agli
inizi di giugno 2005.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 24 agosto 2005 va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.7.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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