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Decisione

39.2005.2

rifiuto del condono di assegni di base.Buona fede negata:mancato avviso della morte dell'ex marito,quando dalla Richiesta e dall'Autorizzazione l'assicurata avrebbe dovuto capire che gli assegni inter

16 agosto 2005Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano

un'attività salariata a

tempo pieno o un'attività salariata a tempo

parziale, ma con pari

grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata

a tempo pieno, se l'altro

genitore esercita un'attività salariata a

tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più

elevato, se entrambi i

genitori esercitano un'attività salariata a

tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività

salariata, se l'altro genitore non

ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)

Se uno solo dei genitori ha la custodia del

figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il

genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)

Il genitore che non ha la custodia del figlio ed

ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha

un'attività salariata. (cpv. 3)

Il regolamento di applicazione definisce e

disciplina casi particolari. (cpv. 4)"

L'art. 18

v.LAF prevede, relativamente a un'attività a tempo parziale:

"

la persona che esercita solo accessoriamente o

parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in

proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate. (cpv.

1)

Essa ha diritto ad un

assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro

genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. (cpv.

2)"

Il nuovo

art. 2 cpv. 1 LAF ha il medesimo tenore dell'art. 2 v.LAF

Ai sensi

del nuovo art. 6 LAF:

"

Il salariato ha diritto all'assegno, per il

figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di

un datore di

lavoro sottoposto alla legge;

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori

dal cantone, se è

alle dipendenze di un

datore di lavoro sottoposto alla legge.

(cpv. 1)

Il salariato ha diritto all'assegno, per il

figlio, in proporzione al suo grado di occupazione. Ogni figlio da diritto ad

un solo assegno.

(cpv. 2)."

L'art. 7

LAF è identico all'art. 7 v.LAF.

La prima

revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della

custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto

legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un

datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto

dei genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della

legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno

2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre

2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag.

4).

Secondo

il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto

all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal

fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed

indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro

Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6

cpv. 2 LAF).

Il

Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di

concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere

un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto

dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei

genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il

figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre

nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il

grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di

grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare

del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato

il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare

del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

La

Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato

che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il

figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che

anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La

Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il

diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con

lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio

costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8

cpv. 2 Cost. fed.

Pertanto

essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di

priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per

lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra

di loro l'avente diritto.

Per

evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro

dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari

differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di

informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze

pag. 4-5).

Il Gran

Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

Il nuovo

art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

"

Se entrambi

i genitori sono salariati per un datore di lavoro

assoggettato

alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di

occupazione. (cpv. 1)

Ha

diritto in via prioritaria:

a) se il figlio coabita con uno soltanto dei

genitori, il genitore

designato da quello che coabita con il

figlio;

b) se entrambi i genitori coabitano con il

figlio, il genitore da essi

designato;

c) se nessuno dei due genitori coabita con il

figlio, di regola il

genitore da essi designato. (cpv. 2)

La designazione dell'avente diritto

prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa

esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono

adempiute. (cpv. 3)

La designazione vale per tutti i

figli comuni. (cpv. 4)."

Il nuovo

l'art. 17 LAF enuncia poi:

"

L’importo dell’assegno è rapportato al grado di

occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)

Al genitore salariato che

non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art.

11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo

ad un assegno intero. (cpv. 2)."

Dal 1°

gennaio 2003 ogni genitore ha pertanto diritto a una quota-parte di assegno

determinata in base al suo grado di occupazione, fermo restando il principio

che ogni figlio dà diritto al massimo a un assegno intero (cfr. Messaggio p.ti

4.2.3.2.4, 4.2.3.2.5.).

2.2. Per

l'art. 41 v.LAF:

"

Il titolare del diritto o il beneficiario sono

tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la

Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto

all'assegno."

In

proposito l'art. 69 Reg.v.LAF precisa che

"

Il titolare

del diritto o il beneficiario informano immediatamente il

datore di lavoro competente su ogni cambiamento

rilevante per il

diritto all'assegno. (cpv. 1)

Il datore di

lavoro competente informa, a sua volta, la Cassa per gli

assegni familiari competente su ogni mutamento

delle condizioni

personali o familiari del titolare del diritto o

del beneficiario

dell'assegno. (cpv. 2)."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF:

"

Il titolare del diritto o il beneficiario e i

loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono

tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli

assegni ed al pagamento dei contributi."

Per

quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 v.LAF prevede

che:

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la

Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo

cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte,

se il richiedente ha percepito la prestazione

indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

economiche al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe per

lui un onere troppo grave. (cpv. 3)."

Dal

tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata

analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni

complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli

assegni di famiglia pag. 54).

Per

l'art. 75 v.Reg.LAF:

"

In caso di

violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli

assegni

familiari competente emette un ordine di restituzione nei

confronti

del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata

dalla persona tenuta alla

restituzione

alla Cassa per gli assegni familiari competente. (cpv. 2)

La richiesta è presentata,

debitamente motivata, nel termine di 30

giorni

dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

Cassa.

(cpv. 3)."

La

revisione della LAF non ha apportato modifiche a tali articoli relativamente

agli assegni di base e di formazione.

2.3. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47

LAF e all'art. 47 nuova LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella

causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (= art. 44 cpv. 3 nuova

LAF; cfr. consid. 2.2.).

2.4. In concreto,

come visto precedentemente (cfr. consid. 1.1.), questa Corte, con sentenza del

9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), ha confermato l’ordine di restituzione emesso

il 22 aprile 2004 dalla Cassa nei confronti dell’assicurata.

Il TCA ha

stabilito che la ricorrente, svolgendo un’attività a tempo parziale, ha

oggettivamente percepito a torto parte degli assegni di base interi versatile

per i due figli dopo il decesso del suo ex marito, avvenuto il 1° marzo 1999.

Alla

stessa, dal mese di luglio 1999 quando ha iniziato a lavorare a metà tempo

presso il __________ (cfr. doc. X2 inc. 39.2004.7), in applicazione dell’art.

18 cpv. 1 v.LAF, secondo cui la persona che esercita solo parzialmente

un'attività salariata ha diritto a un assegno in proporzione alla durata

effettiva delle prestazioni lavorative prestate, avrebbero dovuto, infatti, essere

corrisposti soltanto due assegni di base al 50%.

In

proposito è utile evidenziare che la Cassa, in sede di udienza del 14 ottobre

2004 indetta nell’ambito della procedura di restituzione (cfr. doc. X inc.

39.2004.7), dopo che è emerso che l'assicurata dal mese di settembre 1998 fino

alla fine di giugno 1999 è stata impiegata a ore dal __________, ha dichiarato,

preso atto del brevissimo periodo (tre mesi) intercorso tra l'inizio, il 1°

luglio 1999, del contratto al 50% e l'arco di tempo coperto dall'ordine di

restituzione in cui la ricorrente ha lavorato a ore, da aprile a giugno 1999, di

rinunciare a verificare qual era il grado di occupazione della stessa da aprile

a giugno 1999.

2.5. Riguardo ai

presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique

VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di

grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung

von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,

112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato

Considerandi

tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.6

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.7

Nella

presente evenienza la Cassa ha accolto parzialmente la richiesta di condono

della restituzione della somma di

fr.

10'431.--, corrispondenti ad assegni di base percepiti a torto dall’assicurata

dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2003, e meglio ha rinunciato a

chiedere il rimborso della somma di fr. 549.-- relativa al periodo dal 1°aprile

al 30 giugno 1999, in quanto, come evidenziato sopra (cfr. consid. 2.3.), l’amministrazione,

in occasione dell’udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 ottobre 2004

nell’ambito dell’inc. 39.2004.7, ha manifestato la sua intenzione di non

verificare qual era il grado di occupazione dell’assicurata dal mese di aprile

al mese di giugno 1999 quando la stessa lavorava a ore per il __________ (cfr.

doc. A1).

La Cassa

ha, per contro, negato il condono del restante importo, poiché la ricorrente

non l’avrebbe ricevuto in buona fede.

L’amministrazione

ha motivato la propria decisione, adducendo che dal tenore di quanto enunciato

sul retro dell’autorizzazione per il versamento di due assegni interi

rilasciata al datore di lavoro il 13 gennaio 1999, che l’assicurata ha ricevuto

in copia, risulta chiaro che in caso di attività a tempo parziale si ha diritto

soltanto a un assegno parziale commisurato al grado di occupazione. Pertanto

l’assicurata, che non poteva esimersi dal ritenere che il diritto a un assegno

intero fosse dovuto al cumulo della sua attività con quella dell’altro

genitore, avrebbe dovuto avvertire la Cassa, e non un altro ente, della morte

dell’ex marito, affinché la medesima potesse procedere a rivedere il dritto

all’assegno. L’insorgente non ha invece comunicato alcunché al riguardo. (cfr.

doc. A1).

L’assicurata,

dal canto suo, sostiene di essere stata in buona fede, visto che essa era

convinta, avendo postulato le rendite di vedovanza e per orfani e le PC, che

gli uffici competenti per gli assegni familiari fossero al corrente del decesso

dell’ex marito.

Essa ha,

pure, affermato di avere creduto che le autorità cantonali competenti, i Comuni

interessati e il suo datore di lavoro fossero a conoscenza della morte del

padre dei suoi figli, poiché, da un lato, sul FU è stato pubblicato il decesso

di questi e la rinuncia della famiglia alla successione. Dall’altro, __________

era persona nota nel __________ e nei comuni di __________.

L’insorgente

pensava, poi, che il datore di lavoro sapesse della morte dell’ex marito, a

seguito del fatto che la capogruppo __________, a cui aveva chiesto qualche

giorno di congedo in occasione del decesso del padre dei suoi figli, prima di

negarle il permesso, si sarebbe informata presso i propri superiori.

Inoltre

la ricorrente ha asserito che, percependo sempre assegni interi pur lavorando a

tempo parziale, non si può oggettivamente pretendere che dall’autorizzazione

deI versamento degli assegni comprendesse di ricevere le prestazioni al 100%

solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell’ex

marito. D’altra parte, quando alla fine del 1999 le è stato modificato il

contratto, con effetto dal 1° gennaio 2000, a seguito del cambiamento della

ragione sociale del datore di lavoro, non le è stato chiesto alcunché circa

l’attività dell’ex marito.

Infine

l’insorgente ha allegato che né sul retro dell’autorizzazione della Cassa, né

sul conteggio stipendio è stato indicato l’obbligo di informare in caso di

decesso dell’ex marito (cfr. doc. I).

2.8

Dapprima va

esaminata la censura sollevata dall’assicurata secondo cui la sua buona fede va

riconosciuta, in quanto essa credeva che l’ufficio competente per gli assegni

familiari fosse al corrente del decesso dell’ex marito, siccome la stessa, dal

1999, percepisce delle rendite di vedovanza e per orfani e le prestazioni

complementari (cfr. doc. I).

Come già

osservato nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), giusta l'art. 53

cpv. 1 lett. c v.LAF è soltanto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,

rispettivamente ad altre Casse professionali, a seconda dell'attività svolta

dal titolare del diritto, che compete il pagamento degli assegni di base e di

formazione.

Gli art.

41.

v.LAF e 69 v.Reg. LAF e 41 LAF e 69 Reg.LAF (cfr. consid. 2.2.) prevedono

poi che il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare il datore di

lavoro, rispettivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per

il diritto. Se è informato il datore di lavoro, questi avverte la Cassa

competente di ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del

titolare del diritto e del beneficiario dell'assegno.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998

nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, relativa al caso di

un’assicurata che aveva sottaciuto alla Cassa cantonale di compensazione

preposta all’erogazione delle rendite il fatto di essersi risposata,

continuando conseguentemente a percepire una rendita vedovile, ha confermato il

rifiuto del condono, per mancanza di buona fede della medesima, anche se il

nuovo matrimonio era noto all’autorità tributaria e alla Cassa cantonale di

compensazione competente in materia di affiliazione e contributi.

In

particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"(…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di

aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a

conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità

tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo

in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del

cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di

lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già

concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza

di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente

per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto,

l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che

la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i

versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte

dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il

relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si

vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la

reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita

avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata

27.8.1973

in re Z., H 28/73).

Ma a

prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha

osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener

conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre

amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di

massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non

direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di

eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato.

L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza

dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata

prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità

competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio

1990.

in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re

T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)

Il

principio secondo cui non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni

di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per

i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da

un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi

amministrativi per conoscenza è stato ribadito dall'Alta Corte in una recente

sentenza del 22 giugno 2004 nella causa O. (P 8/03), che ha confermato un

precedente giudizio di questo Tribunale.

Il TFA

ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente

considerato che nel caso di specie non poteva essere imputata ai responsabili

dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di

compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

In simili

condizioni, dunque, la comunicazione del decesso dell’ex marito, tramite la

compilazione dei formulari per la richiesta delle rendite vedovile e per orfani

e delle PC, alla Cassa __________ di compensazione - ufficio distinto dalla Cassa

__________ assegni familiari - non può valere come relativa notifica a quest’ultima.

Pertanto

all’assicurata, sulla base del solo fatto di avere informato la Cassa di

compensazione AVS della morte di __________, non può essere riconosciuta la

buona fede nella riscossione degli assegni di base interi successivamente alla

dipartita dell’ex coniuge.

2.9

Contrariamente

a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. I), è pure irrilevante ai fini del

giudizio sulla buona fede la circostanza che sul Foglio Ufficiale del Cantone

Ticino (FU) sia stata pubblicata, il 7 maggio 1999 la morte di __________ e, il

25.

giugno 1999, la rinuncia alla successione.

La

conseguenza giuridica della pubblicazione sul FU è, infatti, la finzione della

conoscenza del contenuto di un determinato atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC

annotato, ad art. 123. N. 1).

I

relativi effetti si limitano, quindi, strettamente all'oggetto della

pubblicazione e non possono essere estesi a rapporti giuridici connessi

indirettamente alla stessa.

La

pubblicazione sul FU della data della morte dell'ex marito della ricorrente e

della rinuncia all'eredità da parte degli eredi non ha, perciò, avuto l’effetto

di finzione di conoscenza del decesso del padre dei figli dell’assicurata, per

quanto riguarda l’erogazione degli assegni di base interi all’insorgente.

Questa

soluzione si giustifica tanto più nel caso concreto se si considera che le

informazioni apparse sul FU nemmeno concernevano il titolare degli assegni di

base, che non era __________, bensì la ricorrente.

2.10

Come risulta

dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7, consid. 2.5.), la Cassa non

è stata informata del decesso dell’ex marito dell’assicurata avvenuto il 1°

marzo 1999, fino al mese di marzo 2004.

Sulla “Richiesta

per assegni di famiglia” sottoscritta dalla ricorrente nel mese di settembre

1998.

è stato però menzionato, oltre al suo impiego presso il __________, che il

padre dei suoi due figli era attivo al 100% presso la __________ di __________

(cfr. doc. IX1; consid. 1.7.).

Inoltre

sull’“Autorizzazione al versamento degli assegni per i figli” emessa il 1°

gennaio 1999 e valida dal 1° settembre 1998 con cui è stata autorizzata al

datore di lavoro l’erogazione di un assegno intero per ciascuno dei due figli,

è stato espressamente indicato, da una parte, che ha diritto all’assegno, di

regola, il genitore salariato che ha la custodia del figlio, ossia che vive

sotto lo stesso tetto, oltre il fatto che in caso di lavoro a tempo parziale

l’assegno è ridotto secondo un preciso calcolo esposto. Dall’altra, che ogni

circostanza che modifichi il diritto all’assegno deve essere immediatamente

comunicata alla Cassa CO 1 (cfr. doc. IX2; consid. 1.7.).

Questa “Autorizzazione”

è stata inviata al datore di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. IX2a).

Dall’udienza

del 14 ottobre 2004 nell’ambito della causa relativa alla restituzione (cfr.

doc. X, inc. 39.2004.7) è emerso che la stessa è stata pure trasmessa in copia

alla ricorrente.

Tale

circostanza è stata, del resto, ribadita nella decisione del 21 gennaio 2005

con cui la Cassa ha rifiutato il condono, oggetto della presente vertenza, ed è

rimasta incontestata (cfr. doc. I).

L’insorgente,

leggendo l’Autorizzazione citata, da cui emerge che un impiego a tempo parziale

non dava diritto ad assegni interi, bensì a prestazioni ridotte, con

l'attenzione da essa ragionevolmente

esigibile avuto riguardo alle circostanze e tenendo

presente che anche se lavorava a tempo parziale, le erano stati comunque

attribuiti due assegni interi - che essa dal mese di settembre 1998 ha

regolarmente percepito con il suo stipendio mensile - e che compilando la

Richiesta di assegni di base nel settembre 1998 ha dovuto dichiarare l’attività

dell’ex marito, del quale era stato esplicitamente chiesto anche il grado di

occupazione, avrebbe dovuto capire, contrariamente a quanto asserito dalla

stessa nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), che gli assegni interi erano dovuti

non solo alla sua occupazione a tempo parziale, bensì anche all’attività del

padre dei suoi figli.

Visto, inoltre,

che sull’Autorizzazione del 1° gennaio 1999 era stato rammentato che il diritto

agli assegni spettava in ogni caso al genitore che viveva con i figli,

l’assicurata non poteva individuare un’altra ragione per la quale le era stato

richiesto di indicare l’attività dell’ex marito.

Di

conseguenza l’assicurata avrebbe dovuto avvisare direttamente il proprio datore

di lavoro o la Cassa del decesso di __________ e ciò a prescindere dal fatto

allegato dalla ricorrente (cfr. doc. I) che né sul retro dell’Autorizzazione,

né sul conteggio di stipendio, fra le circostanze sottoposte all’obbligo di

informazione, era stata precisata a chiare lettere la morte dell’ex coniuge.

Tuttavia

la ricorrente, contrariamente a quanto previsto all’art. 41 LAF, non ha

proceduto in tal senso, come si evince dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc.

39.2004

), in cui è stato accertato che non solo la Cassa, bensì nemmeno il

datore di lavoro è stato messo al corrente della morte del padre dei figli

dell’assicurata fino al 2004.

Nell’ipotesi

in cui non le fosse, nonostante tutto, risultata chiara la connessione tra

l’attività dell’ex marito e l’assegnazione di due assegni interi, la ricorrente

avrebbe dovuto perlomeno richiedere alla Cassa, autorità che ha rilasciato la

menzionata Autorizzazione, per quali motivi, benché il suo impiego fosse a

tempo parziale, le erano stati attribuiti due assegni interi e non ridotti come

indicato nel calcolo sul retro dell’Autorizzazione.

Al

riguardo è utile segnalare che il TFA in una sentenza del 24 marzo 2004 nella

causa SECO c/W. AG, C 162/03, ha rifiutato a una società il condono della

restituzione di indennità per lavoro ridotto, in quanto alla ditta in questione

e ai suoi organi non poteva essere riconosciuta la buona fede. Applicando

un’attenzione minima, infatti, essi avrebbero potuto e dovuto riconoscere che

la documentazione concernente il momento in cui erano avvenuti i pagamenti

andava conservata. Inoltre in caso di dubbio essi avrebbero dovuto informarsi

presso la cassa di disoccupazione. Il loro comportamento, in contrasto con la

diligenza minima richiesta, non poteva poi essere classificato soltanto quale

lieve negligenza.

Va, pure,

rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C

70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un caso in cui una cassa

di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un assicurato un numero

eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che il medesimo non

poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. In effetti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di

un caso di negligenza lieve.

In simili

condizioni, il TCA deve concludere che l’assicurata ha violato il proprio

obbligo di informare l’amministrazione.

A mente

di questa Corte la violazione commessa dall’insorgente configura poi, nel caso

di specie, una negligenza grave.

2.11

A nulla

giova, infine, l’asserzione dell’assicurata secondo cui essa era convinta che

il proprio datore di lavoro fosse al corrente del decesso dell’ex marito, visto

che la sua capo-gruppo, alla quale aveva chiesto dei giorni di congedo proprio

in occasione della scomparsa del padre dei suoi figli, prima di risponderle negativamente,

si sarebbe informata presso i suoi superiori (cfr. doc. I).

Da un

lato, come stabilito nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), la

signora __________ non svolgeva funzioni di grado pari al direttore o al

responsabile amministrativo. Essa aveva unicamente la competenza di organizzare

il lavoro, per esempio congedi e vacanze. Pertanto la sua posizione non era

parificabile a quella del datore di lavoro. Ciò doveva essere noto anche

all’assicurata, dal momento che per le questioni amministrative essa, già dal

1998, ha interloquito esclusivamente con __________ che a quell’epoca era segretario

del __________ (cfr. inc. 39.2004.7, consid. 2.8.).

L’eventuale

conoscenza da parte della signora __________ di determinati fatti non ha,

perciò, influenza sulla buona fede della ricorrente.

Dall’altro,

anche se si volesse accettare la tesi sostenuta dall’assicurata, ossia che la

capo-gruppo ha interpellato i superiori prima di risponderle in merito al

congedo per il decesso dell’ex coniuge, va osservato che ciò non è sufficiente

per riconoscere la buona fede dell’insorgente.

La

ricorrente, dopo l’asserito episodio, ha in effetti, in ogni caso, continuato a

ricevere i due assegni di base interi, senza mai attivarsi per far interrompere

tale corresponsione, benché potesse e dovesse riconoscere che parzialmente

avveniva, successivamente al decesso dell’ex coniuge, senza titolo giuridico.

Al

riguardo va rammentato che, sulla base della Richiesta degli assegni del

settembre 1998 e della relativa Autorizzazione del 1° gennaio 1999, dando prova

della necessaria attenzione, la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che

l’erogazione degli assegni interi dipendeva pure dall’attività del padre dei

suoi figli, o comunque avrebbe potuto giungere a tale conclusione se avesse richiesto

chiarimenti in tal senso alla Cassa (cfr. consid. 2.10.).

In questo

contesto è utile evidenziare che il TFA, in una sentenza del 4 ottobre 2004

nella causa W., P 32/04, ha confermato il rifiuto del condono della restituzione

di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede

dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente

avvisato tempestivamente della morte della madre - beneficiaria delle PC -

l’autorità competente, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a

essere versate sul conto postale della madre, di cui poteva disporre, senza

titolo giuridico.

Non è,

inoltre, di nessun ausilio per l’assicurata appellarsi al fatto che quando è

stato modificato il suo contratto di lavoro alla fine del 1999, con effetto dal

2000, non le sono state poste domande circa l’attività dell’ex marito (cfr.

doc. I; consid. 1.3.).

Come già

ampiamente evidenziato, spettava all’assicurata medesima informare il suo

datore di lavoro, rispettivamente la Cassa del decesso dell’ex coniuge.

2.12

L'assicurata,

con il ricorso, ha chiesto al TCA di richiamare l’incarto 39.2004.7, il suo

incarto completo dalla Cassa CO 1 e dalla Cassa di compensazione AVS/AI (cfr.

doc. I).

Inoltre

il 31 marzo 2005 l’insorgente ha postulato l'audizione di due testi, __________

e __________, l’edizione del suo dossier da parte dell'__________ del __________

e __________, __________ del __________, del __________ e __________ e il

richiamo dei documenti già menzionati, oltre che dell’incarto del Servizio

delle prestazioni complementari (cfr. doc. V).

Il TCA

rileva innanzitutto che l'incarto 39.2004.7 è parte integrante delle tavole

processuali.

Sulla

base della documentazione agli atti la questione relativa all’assenza di buona

fede da parte dell’assicurata quando dopo la morte dell’ex coniuge ha continuato

a percepire due base interi è, poi, stata sufficientemente chiarita.

In

particolare riguardo alla richiesta di audizione delle signore __________ e __________,

va osservato che la conferma della richiesta dell’assicurata di poter

beneficiare di alcuni giorni di permesso a seguito del decesso dell’ex marito,

è ininfluente per l'esito della presente lite, in quanto, come precisato sopra

(cfr. consid. 2.11.), la ricorrente era, in ogni caso, nelle condizioni di

potere e dovere riconoscere che il versamento di due assegni di base interi anche

successivamente alla morte del padre dei suoi figli avveniva senza valido titolo

giuridico.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l’edizione

dei citati documenti, oltre che l’audizione delle due testi deve essere

respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto questa Corte ritiene che avendo l’assicurata commesso una

negligenza grave, l’invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo

dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003.

Non potendo riconoscere la

buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale

condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 21

gennaio 2005 della Cassa CO 1 e respingere il ricorso.

A titolo

abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma

dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,

la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da

effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei

minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato

irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P, 39.2002.28,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 18; STCA del 6 giugno 2003 nella causa M.,

39.2002

;).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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