39.2005.2
rifiuto del condono di assegni di base.Buona fede negata:mancato avviso della morte dell'ex marito,quando dalla Richiesta e dall'Autorizzazione l'assicurata avrebbe dovuto capire che gli assegni inter
16 agosto 2005Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2005.2
Data decisione, Autorità:
16.08.2005, TCA
Titolo:
rifiuto del condono di assegni di base.Buona fede negata:mancato avviso della morte dell'ex marito,quando dalla Richiesta e dall'Autorizzazione l'assicurata avrebbe dovuto capire che gli assegni interi erano dovuti pure al lavoro del padre.Nemmeno si è attivata poi per far sospendere il versamento
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO DI BASE
BUONA FEDE
CONDONO
OBBLIGO DI INFORMARE
art. 6 LAF-TI
art. 6v LAF-TI
art. 11 LAF-TI
art. 11v LAF-TI
art. 17 LAF-TI
art. 18v LAF-TI
art. 41v LAF-TI
art. 44 LAF-TI
art. 44v LAF-TI
art. 53v cpv. 1 let. c LAF-TI
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.2
rs/td
Lugano
16 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 21 gennaio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Questo
Tribunale, con sentenza 9 dicembre 2004, ha respinto il ricorso dell’assicurata
del 25 maggio 2004 diretto contro la decisione del 22 aprile 2004, con cui la
Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) le ha ordinato di restituire gli assegni di
base percepiti a torto nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2002, pari
a un importo complessivo di fr. 8'235.-. Il TCA ha stabilito, da un lato, che
il diritto al rimborso non era perento né dal profilo relativo, né da quello
assoluto. Dall’altro, che l’assicurata, che svolgeva un’attività al 50%, dopo
il decesso del suo ex marito, avvenuto il 1° marzo 1999, ha oggettivamente
percepito indebitamente parte degli assegni di base interi versatile (cfr. inc.
39.2004.7).
Tale
giudizio è passato in giudicato incontestato.
Relativamente
agli assegni di base erogatile a torto nel 2003, corrispondenti a un ammontare
di fr. 2'196.--, è stato concordato con il datore di lavoro che gli stessi
devono essere rimborsati tramite quest’ultimo (cfr. doc. A).
1.2. Il 25 maggio
2004 l’assicurata, rappresentata dall’avvocato RA 1, ha chiesto alla Cassa il
condono della restituzione della parte di assegni di base percepiti dal mese di
aprile 1999 al mese di dicembre 2002, oltre che degli assegni per il 2003,
sostenendo la sua buona fede e una situazione finanziaria alquanto precaria (cfr.
doc. B1).
Con
decisione del 21 gennaio 2005 l’amministrazione ha accolto parzialmente la domanda
di condono, rinunciando a chiedere la restituzione dell’importo degli assegni
di base versati all’assicurata a torto dal mese di aprile al mese di giugno
1999. La somma totale da rimborsare è stata conseguentemente ridotta da fr.
10'431.-- a fr. 9'882.--, per il lasso di tempo dal mese di luglio 1999 al mese
di dicembre 2003.
La Cassa
ha così motivato questo provvedimento:
"
a seguito della sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) 9 dicembre 2004, mediante la quale è stato respinto
il suo ricorso 25 maggio 2004, inoltrato avverso l'ordine di restituzione 22
aprile 2004 per l'importo di fr. 10'431.-- a titolo di assegni di famiglia
percepiti a torto durante il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2003,
abbiamo ora esaminato la domanda di condono 25 maggio 2004, inoltrata tramite
il suo rappresentante legale avv. RA 1.
Secondo l'art. 44 cpv. 3 LAF (Legge sugli assegni
di famiglia) la restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituisse per lui un onere troppo grave.
Il presupposto della buona fede deve essere
esaminato in via prioritaria; per giurisprudenza, qualora lo stesso faccia
quindi difetto, non sarebbe necessario entrare nel merito del presupposto
dell'onere troppo grave.
La buona fede non è riconosciuta quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta
alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non
ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo
conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo
di informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale
dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla
restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa
persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante
non supera i limiti minimi stabiliti dall'art. 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Nella fattispecie, con decisione 13 gennaio 1999,
la nostra Cassa aveva rilasciato al suo datore di lavoro __________ (da
1.1.2000 modificato nella ragione sociale in __________), un'autorizzazione per
il versamento di due assegni interi (fr. 366.-- mensili) in favore dei figli __________
nato il 12 ottobre 1990 e __________ nato il 10 giugno 1992, valida a decorrere
dal 10 settembre 1998.
Tale decisione era stata emessa sulla base
dell'art. 18 cpv. 2 LAF, in vigore fino al 31 dicembre 2002, per il quale la
persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata
ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività
salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a
tempo pieno. Al momento della richiesta per assegni, presentata in data 17
settembre rispettivamente 24 novembre 1998, lei esercitava in effetti la sua
attività salariata a tempo parziale, mentre il padre dei figli ne esercitava
una a tempo pieno: grazie al cumulo delle due attività lavorative (la sua e
quella del suo ex marito), lei ha quindi potuto beneficiare di un assegno
intero per ciascun figlio, pur esercitando un'attività a tempo parziale.
Ora, sul retro delle nostre autorizzazioni, che
lei ha ricevuto in copia, si legge:
6. In caso di lavoro a tempo parziale l'assegno è
ridotto nel seguente modo:
ore effettive di lavoro durante il mese x importo
dell'assegno mensile completo
media mensile ore di lavoro nella ditta
(ore effettuate dai dipendenti occupati a tempo pieno)
Dal tenore di questa enunciazione è chiaro che,
in caso di attività a tempo parziale, si ha diritto soltanto ad un assegno
parziale, commisurato al grado di occupazione. Nel suo caso lei non poteva,
quindi, esimersi dal ritenere che il diritto ad un assegno intero fosse dovuto
al cumulo della sua attività (a tempo parziale) con quella dell'altro genitore,
segnatamente il suo ex marito.
Al momento del decesso dello stesso, lei avrebbe
quindi dovuto avvertire specificatamente la Cassa - e non un altro ente (vedi
STCA 09.12.2004, ad 2.6, pag. 21 e seg.) - di tale evento, cosicché essa
potesse procedere a rivedere il diritto alla prestazione familiare.
Vista questa sua inadempienza, non si può
ritenere che lei abbia percepito la prestazione, per il periodo posteriore al
decesso del suo ex marito, in buona fede. Mancando il presupposto della buona
fede, non è necessario verificare se la restituzione costituisce per lei un
onere troppo grave. Resta comunque riservata la possibilità di concordare con
la nostra Cassa un pagamento rateale.
Tuttavia, in considerazione del fatto che in
occasione dell'udienza tenutasi innanzi al TCA il 14 ottobre 2004 (contestuale
alla procedura di restituzione) la Cassa ha rinunciato a verificare quale era
il suo grado di occupazione nel periodo aprile-giugno 1999 (vedi verbale, pag.
7) e, conseguentemente, il suo grado di occupazione non è
determinabile con esattezza, la Cassa rinuncia a
chiedere la restituzione dell'importo richiesto con decisione 22 aprile 2004
per il relativo periodo. L'importo corrisponde a fr. 183.-- x 3 mesi, cioè fr.
549.--." (Doc. A1)
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha
impugnato dinanzi al TCA questo provvedimento, argomentando:
"
(…)
1.
La Signora RI 1, classe 1967, è madre di __________,
nato il 12 ottobre 1990, e __________, nato il 10 giugno 1992.
__________ e __________ sono nati dall'unione
coniugale tra la signora RI 1 ed il signor __________, deceduto in data 1.
marzo 1999.
La signora RI 1 è stata dipendente a tempo
parziale e a far tempo dall'anno 1998 dapprima del __________ e dintorni e successivamente
dell'__________. Nell'ambito di tale attività ella ha sempre percepito assegni
per i figli in ragione del 100%.
Con lettera di data 22 aprile 2004 l'__________,
Cassa CO 1, __________ ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell'importo
di fr. 8'235.- ritenendo che la stessa avesse percepito a torto, durante il
periodo intercorrente dal 1. aprile 1999 al 31 dicembre 2002, assegni familiari
in ragione del 100% anziché del 50%. La Cassa ha pure chiesto la restituzione
dell'importo di fr. 2'196.- per l'anno 2003. A sostegno di tale decisione
l'Ufficio in questione si è avvalso del fatto che la signora RI 1 non gli aveva
comunicato il decesso dell'ex marito, signor __________, avvenuto in data 1.
marzo 1999. Contro tale decisione la signora RI 1 ha interposto ricorso presso
questo lod. Tribunale.
Con decisione 9 dicembre 2004 questo lodevole
Tribunale ha respinto il ricorso della signora RI 1 ritenendo sostanzialmente
come la stessa, pur tenuto conto delle sue allegazioni, avesse oggettivamente
percepito indebitamente parte degli assegni di base versatile a far tempo dal
mese di aprile 1999. Nell'ambito di tale decisione questo lod. Tribunale non si
è pronunciato, perché non ancora il momento, circa la buona fede della
ricorrente.
Prove: doc., testi, richiamo dalla Cassa CO 1 e dalla Cassa __________
di compensazione AVS/AI l'incarto completo della signora RI 1, richiamo inc. no.
39.2004.7 di questo lod. Tribunale.
2.
A seguito della decisione 9 dicembre 2004 di
questo lod. Tribunale, con lettera di data 24 gennaio 2005 l'__________, Cassa CO
1, __________ ha parzialmente accolto la domanda di condono della signora RI 1
limitatamente all'importo di fr. 549.- e ha chiesto la restituzione
dell'importo di fr. 9'882.- per il periodo dal 1. luglio 1999 al 31 dicembre
2003.
Tale Cassa ha sostanzialmente ritenuto che la
signora RI 1 non ha "percepito la prestazione, per il periodo posteriore
al decesso del suo ex marito, in buona fede" non avendo avvisato la Cassa
di tale evento.
Contro questa decisione la signora RI 1 eleva pertanto
il seguente gravame.
Prove: c.s.
3.
Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF la restituzione
è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il
richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il
provvedimento costituisce per lui un onere troppo grave.
La signora RI 1 ritiene che le condizioni poste
dall'art. 44 cpv. 3 LAF sono nella fattispecie date, in quanto da un lato non
può essere negata la sua buona fede e d'altro lato le sue condizioni economiche
sono tali per cui la restituzione costituisce un onere troppo gravoso.
a.
Preliminarmente si rileva che la signora RI 1 sta
già restituendo parte degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno
2003. Trattasi di una situazione che non può essere intesa come accettazione
delle decisioni impugnate. Si tratta, infatti, di una decisione unilaterale del
suo datore di lavoro, il quale, a far tempo dal mese di maggio 2004, trattiene
dal suo stipendio gli assegni familiari correnti. In totale l'importo
trattenuto, mese di febbraio compreso, dovrebbe ammontare a circa fr. 1'830.-.
Qualora questo lod. Tribunale dovesse respingere il presente ricorso, l'importo
esatto da restituire dovrà essere rivalutato, caso contrario, gli importi così
trattenuti dovranno essere restituiti alla ricorrente.
Prove: c.s.
b.
La Cassa CO 1, __________ (qui di seguito Cassa)
ha sostanzialmente ritenuto che solo per il fatto che la signora RI 1 non l'ha
avvisata del decesso dell'ex marito, ella non può essere ritenuta in buona
fede.
Contrariamente a quanto ritiene la Cassa, la
signora RI 1 al momento in cui percepì le prestazioni per cui ne è stata
richiesta la restituzione era in buona fede. Quanto precede risulta da un lato
dagli stessi motivi già invocati nell'ambito del ricorso di cui all'inc. no.
39.2004.7 di questo lod. Tribunale (e che verranno interamente ripresi) e
d'altro lato dal fatto che non si poteva ragionevolmente pretendere dalla
ricorrente che la stessa comprendesse che ella percepiva assegni familiari al
100% solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella
dell'ex marito.
b.1
Va ricordato, innanzitutto, che la signora RI 1
era convinta che gli Uffici competenti (tra i quali i Comuni interessati ed il
datore di lavoro) fossero al corrente dell'avvenuto decesso dell'ex marito.
Infatti, a far tempo dall'anno 1999 la signora RI 1 percepisce una rendita
vedovile AVS, una rendita AVS per orfani per ciascuno dei suoi figli ed una prestazione
complementare. Prestazioni che ella non avrebbe percepito se il padre dei suoi
figli non fosse deceduto.
Per poter ottenere tali prestazioni la ricorrente
aveva, a suo tempo e con l'aiuto di sua cognata, compilato alcuni formulari dai
quali risultava chiaramente tale evento.
Ora, se da un lato vero è che i diversi uffici
che entrano in considerazione fanno tutti parte dell'__________, ma trattasi di
Uffici distinti tra loro, con compiti differenti, d'altro lato è altresì vero
che per i cittadini che vi hanno a che fare per la prima volta tale distinzione
non è così semplice; per questi l'Istituto delle assicurazioni sociali è uno
solo.
La signora RI 1 era inoltre convinta che le
autorità cantonali competenti, i Comuni interessati ed il suo datore di lavoro
fossero a conoscenza dell'avvenuto decesso del signor __________, anche per
altri motivi, già invocati con il ricorso di cui all'inc. no. 39.2004.7 di
questo lod. Tribunale, e che vengono qui di seguito brevemente ripresi.
Intanto a seguito del decesso del signor __________,
avvenuto per suicidio, la Magistratura Penale avviò una relativa indagine.
Inoltre, oltre alla pubblicazione dell'avvenuto
decesso apparso sul Foglio Ufficiale no. 36 del 7 maggio 1999, il nome del
signor __________ apparve nuovamente sul foglio ufficiale no. 50 dello stesso
anno avendo la famiglia rinunciato alla successione.
In fine, il signor __________ era una persona
conosciuta nel __________ e nei Comuni di __________ e __________, e di
conseguenza il suo decesso era noto anche alle Autorità comunali.
Anche per queste circostante la signora RI 1 era
convinta che non solo gli uffici cantonali e comunali competenti, ma anche il
suo datore di lavoro fosse al corrente dell'avvenuto decesso dell'ex- marito. A
proposito del suo datore di lavoro, va rilevato un episodio importante. Quando
il signor __________ morì, la ricorrente chiese alla sua capogruppo, signora __________,
la possibilità di avere qualche giorno di congedo. La sua capo-gruppo non le
diede subito la risposta, ma si informò presso i suoi superiori. I giorni di
congedo vennero poi negati perché il signor __________ non era più il marito
della ricorrente. Questo episodio ha fatto sì che la signora RI 1 fosse
convinta che il suo datore di lavoro fosse al corrente del decesso del signor __________,
anche perché la signora __________ era la sua diretta superiore.
b.2
A sostegno della sua tesi, la Cassa rileva che la
ricorrente ricevette copia delle autorizzazioni a percepire gli assegni
familiari sul retro delle quali vi è il calcolo del diritto alle prestazioni in
caso di lavoro parziale.
Va, però, sottolineato che la signora RI 1 ha
sempre lavorato a tempo parziale ad ha sempre percepito gli assegni familiari
al 100%.
Ora non si può oggettivamente pretendere dalla
stessa che comprendesse che ella percepiva assegni familiari al 100% solo ed
esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell'ex marito e
che quindi, a far tempo dal decesso del signor RI 1 si applicava quel calcolo
che fino allora non si era applicato.
D'altra parte, da gennaio 2000, dopo cioè il
decesso del signor __________, alla ricorrente venne modificato il contratto a
seguito del cambiamento della ragione sociale del suo datore di lavoro. Le
clausole contrattuali non vennero modificate, in particolare le condizioni
salariali, ed alla ricorrente non vennero sottoposte domande circa l'attività
dell'ex marito. Forse se il "nuovo" datore di lavoro lo avesse fatto,
non ci troveremmo in questa situazione davvero gravosa per la ricorrente.
Neppure le indicazioni circa l'obbligo di
informare a retro dell'autorizzazione della Cassa, né quelle figuranti sul
conteggio stipendio della signora RI 1 potevano indurre la stessa a metterle in
relazione con il suo obbligo di segnalare il decesso dell'ex marito. Infatti,
tali indicazioni dicono tutto, pure in merito all'obbligo di segnalare il
decesso dell'avente diritto agli assegni familiari (che non era il signor __________),
fuorché l'obbligo d'informare in caso di decesso dell'ex marito.
Quanto precede permette inoltre di affermare che
non vi sono state situazioni tali che potessero indurre la signora RI 1 a
capire che con il decesso dell'ex marito potevano subentrare modifiche circa
l'erogazione degli assegni familiari (RDAT 14/1-2001).
Contrariamente a quanto sostiene la Cassa,
dunque, la buona fede della signora RI 1 deve essere riconosciuta.
Prove: c.s.
c.
Dato il presupposto circa la buona fede della
signora RI 1, va ora esaminata la situazione economica della stessa.
La ricorrente, vista proprio la sua situazione
finanziaria, percepisce, ormai a far tempo dall'anno 1999, una prestazione
complementare.
Questa circostanza permette di affermare che
anche la seconda condizione posta dall'art. 44 cpv. 3 LAF per l'ottenimento del
condono è data.
Inoltre, proprio a seguito della decisione di
data 22 aprile 2004 della Cassa, il datore di lavoro della ricorrente ha
trattenuto a far tempo dal mese di maggio 2004 gli assegni familiari per l'anno
2004 (ed ora 2005) in compensazione degli assegni versati nel corso dell'anno
2003. Questa ulteriore circostanza ha messo in seria difficoltà la signora RI 1
che si è vista ridurre improvvisamente le sue entrate mensili di fr. 366.-,
importo non indifferente per la stessa ritenute le esigenze dei figli. A questa
minor entrata dovrà essere aggiunta una maggior uscita mensile, pari alle rate
che verranno fissate per la restituzione degli assegni familiari percepiti a
torto, qualora questo lod. Tribunale non dovesse accogliere il presente
ricorso." (Doc. I)
1.4. La Cassa,
nella sua risposta 15 marzo 2005, ha proposto di respingere l’impugnativa e ha
osservato:
"
(…)
constatato come il ricorso riproponga i medesimi argomenti della
domanda di condono interposta il 25 maggio 2005, la Cassa si riconferma
nella propria decisione 21 gennaio 2005, con la quale ha parzialmente
accolto la richiesta di condono e, conseguentemente, diminuito da fr. 10'431.--
a fr. 9'882.-- l'importo che la signora RI 1 è tenuta a restituire alla Cassa a
titolo di assegni di famiglia percepiti a torto durante il periodo dal 1 °
luglio 1999 al 31 dicembre 2003.
La Cassa sottolinea nuovamente come alla signora __________ non
possa essere riconosciuta la buona fede, in quanto dal tenore dell'enunciazione
riportata sul retro dell'autorizzazione per il versamento degli assegni in suo
possesso, si evince chiaramente che in caso di attività a tempo parziale,
l'assegno viene proporzionalmente ridotto.
Beneficiando del versamento degli assegni al 100%, pur esercitando
la sua attività a tempo parziale, ragionevolmente la signora RI 1 avrebbe
dovuto perlomeno sincerarsi del motivo per cui fosse stata emanata nei suoi
confronti una tale decisione; ella sarebbe stata quindi informata del fatto che
in applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LAF (in vigore fino al 31 dicembre 2002),
ciò era dovuto al cumulo del suo grado d'occupazione con il grado d'occupazione
del suo ex-marito. Conseguentemente, la signora RI 1 sarebbe dunque stata
consapevole del fatto che dopo il decesso del suo ex-marito, l'importo degli
assegni ai quali avrebbe avuto diritto, sarebbe stato commisurato unicamente al
suo grado d'occupazione.
La Cassa precisa inoltre che sebbene l'elenco delle motivazioni
che potrebbero modificare il diritto all'assegno riportato sul retro delle
autorizzazioni, non può che avere carattere indicativo e non esaustivo - non è
infatti immaginabile riportare in questo ambito tutte le possibili circostanze
che potrebbero modificare il diritto all'assegno - la modifica riguardante il
grado d'occupazione viene riportata. Pertanto, per quanto esposto al punto che
precede, ritenuto che la modifica del diritto all'assegno riconosciuto alla
signora RI 1, è connessa alla modifica del grado d'occupazione, la motivazione
secondo la quale la signora RI 1 non poteva immaginare il suo obbligo di
annunciare il decesso dell'ex-marito, non può essere accettata dalla Cassa.
Infine, pure la motivazione secondo la quale per il cittadino non
è semplice identificare i vari Uffici facenti parte dell'__________, non può
essere condivisa dalla Cassa, poiché sul retro dell'autorizzazione per il
versamento degli assegni, è chiaramente specificato - in grassetto - che ogni
circostanza che potrebbe modificare il diritto all'assegno deve essere
immediatamente comunicata all'__________, Cassa CO 1 (sottolineatura
nostra), Servizio prestazioni complementari e assegni familiari, __________."
(Doc. III)
1.5. Il 31 marzo
2005 l’assicurata, tramite la sua rappresentante, ha indicato ulteriori mezzi
di prova da assumere, e meglio l’audizione delle testi __________ e __________,
al fine di riferire circa la richiesta dell’interessata di poter beneficiare di
alcuni giorni di permesso a seguito del decesso dell’ex marito, l’edizione dei
dossier dell’assicurata da parte dell’__________ e del __________, nonché il
richiamo dell’inc. 39.2004.7 da questo Tribunale, dell’incarto completo
dell’assicurata dalla Cassa, dall’__________ e dalla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari (Doc. V).
1.6. L’amministrazione,
il 15 aprile 2005, ha precisato:
" (…)
Dalla
corrispondenza 6 aprile 2005 non emergono fatti nuovi rilevanti, ritenuto che
in occasione dell'incontro avvenuto in data 14 ottobre 2004 presso questo
Tribunale, la questione dell'informazione inerente l'avvenuto decesso del
signor __________, fornita dalla signora RI 1 alla signora __________, già era
emersa ed i testi signor __________ e signor __________, già avevano chiarito
le proprie competenze, nonché le competenze dalla signora __________ (cfr.
verbale d'udienza)." (Doc. VII)
1.7. Pendente
causa il TCA ha invitato alla Cassa di trasmettere le “Richieste per assegni di
famiglia” compilate dall’assicurata e presentate il 17 settembre, rispettivamente
il 24 novembre 1998 e l’autorizzazione concernente il versamento degli assegni di
base in favore dei due figli rilasciata al datore di lavoro dell’assicurata il
13 gennaio 1999 (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione
ha inviato la documentazione richiesta il 1° giugno 2005 (cfr. doc. IX + 1/2a).
1.8. I doc. VII,
VIII, IX + 1/2a sono stati trasmessi alla patrocinatrice dell’assicurata per
conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr.
doc. X).
1.9. L’avv. RA 1,
il 20 giugno 2005, ha riconfermato la richiesta di audizione delle signore __________
e __________ (cfr. doc. XI).
1.10. Il doc. XI è
stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni percepite
indebitamente dall’assicurata a titolo di assegni di base dal 1° luglio 1999 al
31 dicembre 2003.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella
causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3;
RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Ciò vale
anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una
regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b).
Il caso
in esame si riferisce al periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003. Come
visto, il 1° gennaio 2003 sono entrate in vigore le nuove norme della LAF
concernenti gli assegni di base e di formazione. In assenza di disposizioni
transitorie particolari, al lasso di tempo dal mese di aprile 1999 al mese di
dicembre 2002 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida fino al 31
dicembre 2002. Per quanto attiene all'anno 2003, per contro, deve essere presa
in considerazione la nuova LAF (cfr. per analogia DTF 130 V 445).
L'art. 2 cpv. 1 v.LAF sancisce:
"
Titolare del diritto all'assegno di famiglia è
il genitore."
Secondo
l'art. 4 v.LAF:
"
Il genitore che ha la custodia del figlio, di
regola, ha diritto all'assegno."
Il
capitolo I della v.legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6
segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.
In
particolare l'art. 6 v.LAF prevede:
"
Il salariato ha diritto all'assegno, per il
figlio, se:
a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di
un datore di
lavoro sottoposto alla legge;
b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori
dal cantone, se è
alle dipendenze di un datore di lavoro
sottoposto alla legge.
(cpv. 1)
Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un
solo assegno. (cpv. 2)"
L'art. 7 v.LAF
enuncia:
"
Il diritto all'assegno sorge e si estingue
contemporaneamente al diritto al salario."
Relativamente
al presupposto della custodia del figlio, l'art. 11 v.LAF sancisce che:
"
Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi
Fatti
i genitori, ha diritto all'assegno:
a) la madre, se entrambi i genitori esercitano
un'attività salariata a
tempo pieno o un'attività salariata a tempo
parziale, ma con pari
grado di occupazione;
b) il genitore che esercita l'attività salariata
a tempo pieno, se l'altro
genitore esercita un'attività salariata a
tempo parziale;
c) il genitore con il grado di occupazione più
elevato, se entrambi i
genitori esercitano un'attività salariata a
tempo parziale;
d) il genitore che esercita un'attività
salariata, se l'altro genitore non
ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)
Se uno solo dei genitori ha la custodia del
figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il
genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)
Il genitore che non ha la custodia del figlio ed
ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha
un'attività salariata. (cpv. 3)
Il regolamento di applicazione definisce e
disciplina casi particolari. (cpv. 4)"
L'art. 18
v.LAF prevede, relativamente a un'attività a tempo parziale:
"
la persona che esercita solo accessoriamente o
parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in
proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate. (cpv.
1)
Essa ha diritto ad un
assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro
genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno. (cpv.
2)"
Il nuovo
art. 2 cpv. 1 LAF ha il medesimo tenore dell'art. 2 v.LAF
Ai sensi
del nuovo art. 6 LAF:
"
Il salariato ha diritto all'assegno, per il
figlio, se:
a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di
un datore di
lavoro sottoposto alla legge;
b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori
dal cantone, se è
alle dipendenze di un
datore di lavoro sottoposto alla legge.
(cpv. 1)
Il salariato ha diritto all'assegno, per il
figlio, in proporzione al suo grado di occupazione. Ogni figlio da diritto ad
un solo assegno.
(cpv. 2)."
L'art. 7
LAF è identico all'art. 7 v.LAF.
La prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della
custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto
legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un
datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto
dei genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno
2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre
2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag.
4).
Secondo
il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto
all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal
fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed
indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro
Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6
cpv. 2 LAF).
Il
Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di
concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere
un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto
dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei
genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il
figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre
nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il
grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di
grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare
del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato
il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare
del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).
La
Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato
che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il
figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che
anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La
Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il
diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con
lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio
costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8
cpv. 2 Cost. fed.
Pertanto
essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di
priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per
lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra
di loro l'avente diritto.
Per
evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro
dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari
differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di
informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
pag. 4-5).
Il Gran
Consiglio ha fatto propria questa impostazione.
Il nuovo
art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:
"
Se entrambi
i genitori sono salariati per un datore di lavoro
assoggettato
alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di
occupazione. (cpv. 1)
Ha
diritto in via prioritaria:
a) se il figlio coabita con uno soltanto dei
genitori, il genitore
designato da quello che coabita con il
figlio;
b) se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il genitore da essi
designato;
c) se nessuno dei due genitori coabita con il
figlio, di regola il
genitore da essi designato. (cpv. 2)
La designazione dell'avente diritto
prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa
esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono
adempiute. (cpv. 3)
La designazione vale per tutti i
figli comuni. (cpv. 4)."
Il nuovo
l'art. 17 LAF enuncia poi:
"
L’importo dell’assegno è rapportato al grado di
occupazione del genitore titolare del diritto. (cpv. 1)
Al genitore salariato che
non ha diritto all’assegno in via prioritaria secondo quanto disposto dall’art.
11 LAF spetta un differenziale, ritenuto che ogni figlio dà diritto al massimo
ad un assegno intero. (cpv. 2)."
Dal 1°
gennaio 2003 ogni genitore ha pertanto diritto a una quota-parte di assegno
determinata in base al suo grado di occupazione, fermo restando il principio
che ogni figlio dà diritto al massimo a un assegno intero (cfr. Messaggio p.ti
4.2.3.2.4, 4.2.3.2.5.).
2.2. Per
l'art. 41 v.LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 69 Reg.v.LAF precisa che
"
Il titolare
del diritto o il beneficiario informano immediatamente il
datore di lavoro competente su ogni cambiamento
rilevante per il
diritto all'assegno. (cpv. 1)
Il datore di
lavoro competente informa, a sua volta, la Cassa per gli
assegni familiari competente su ogni mutamento
delle condizioni
personali o familiari del titolare del diritto o
del beneficiario
dell'assegno. (cpv. 2)."
Anche
secondo l'art. 42 v.LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
Per
quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 v.LAF prevede
che:
"
L'assegno indebitamente percepito deve essere
restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo
cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per
lui un onere troppo grave. (cpv. 3)."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia pag. 54).
Per
l'art. 75 v.Reg.LAF:
"
In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli
assegni
familiari competente emette un ordine di restituzione nei
confronti
del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)
La richiesta di condono è presentata
dalla persona tenuta alla
restituzione
alla Cassa per gli assegni familiari competente. (cpv. 2)
La richiesta è presentata,
debitamente motivata, nel termine di 30
giorni
dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa.
(cpv. 3)."
La
revisione della LAF non ha apportato modifiche a tali articoli relativamente
agli assegni di base e di formazione.
2.3. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF e all'art. 47 nuova LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella
causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (= art. 44 cpv. 3 nuova
LAF; cfr. consid. 2.2.).
2.4. In concreto,
come visto precedentemente (cfr. consid. 1.1.), questa Corte, con sentenza del
9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), ha confermato l’ordine di restituzione emesso
il 22 aprile 2004 dalla Cassa nei confronti dell’assicurata.
Il TCA ha
stabilito che la ricorrente, svolgendo un’attività a tempo parziale, ha
oggettivamente percepito a torto parte degli assegni di base interi versatile
per i due figli dopo il decesso del suo ex marito, avvenuto il 1° marzo 1999.
Alla
stessa, dal mese di luglio 1999 quando ha iniziato a lavorare a metà tempo
presso il __________ (cfr. doc. X2 inc. 39.2004.7), in applicazione dell’art.
18 cpv. 1 v.LAF, secondo cui la persona che esercita solo parzialmente
un'attività salariata ha diritto a un assegno in proporzione alla durata
effettiva delle prestazioni lavorative prestate, avrebbero dovuto, infatti, essere
corrisposti soltanto due assegni di base al 50%.
In
proposito è utile evidenziare che la Cassa, in sede di udienza del 14 ottobre
2004 indetta nell’ambito della procedura di restituzione (cfr. doc. X inc.
39.2004.7), dopo che è emerso che l'assicurata dal mese di settembre 1998 fino
alla fine di giugno 1999 è stata impiegata a ore dal __________, ha dichiarato,
preso atto del brevissimo periodo (tre mesi) intercorso tra l'inizio, il 1°
luglio 1999, del contratto al 50% e l'arco di tempo coperto dall'ordine di
restituzione in cui la ricorrente ha lavorato a ore, da aprile a giugno 1999, di
rinunciare a verificare qual era il grado di occupazione della stessa da aprile
a giugno 1999.
2.5. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique
VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di
grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung
von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,
112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato
Considerandi
tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.6
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.7
Nella
presente evenienza la Cassa ha accolto parzialmente la richiesta di condono
della restituzione della somma di
fr.
10'431.--, corrispondenti ad assegni di base percepiti a torto dall’assicurata
dal mese di aprile 1999 al mese di dicembre 2003, e meglio ha rinunciato a
chiedere il rimborso della somma di fr. 549.-- relativa al periodo dal 1°aprile
al 30 giugno 1999, in quanto, come evidenziato sopra (cfr. consid. 2.3.), l’amministrazione,
in occasione dell’udienza dinanzi al Presidente del TCA del 14 ottobre 2004
nell’ambito dell’inc. 39.2004.7, ha manifestato la sua intenzione di non
verificare qual era il grado di occupazione dell’assicurata dal mese di aprile
al mese di giugno 1999 quando la stessa lavorava a ore per il __________ (cfr.
doc. A1).
La Cassa
ha, per contro, negato il condono del restante importo, poiché la ricorrente
non l’avrebbe ricevuto in buona fede.
L’amministrazione
ha motivato la propria decisione, adducendo che dal tenore di quanto enunciato
sul retro dell’autorizzazione per il versamento di due assegni interi
rilasciata al datore di lavoro il 13 gennaio 1999, che l’assicurata ha ricevuto
in copia, risulta chiaro che in caso di attività a tempo parziale si ha diritto
soltanto a un assegno parziale commisurato al grado di occupazione. Pertanto
l’assicurata, che non poteva esimersi dal ritenere che il diritto a un assegno
intero fosse dovuto al cumulo della sua attività con quella dell’altro
genitore, avrebbe dovuto avvertire la Cassa, e non un altro ente, della morte
dell’ex marito, affinché la medesima potesse procedere a rivedere il dritto
all’assegno. L’insorgente non ha invece comunicato alcunché al riguardo. (cfr.
doc. A1).
L’assicurata,
dal canto suo, sostiene di essere stata in buona fede, visto che essa era
convinta, avendo postulato le rendite di vedovanza e per orfani e le PC, che
gli uffici competenti per gli assegni familiari fossero al corrente del decesso
dell’ex marito.
Essa ha,
pure, affermato di avere creduto che le autorità cantonali competenti, i Comuni
interessati e il suo datore di lavoro fossero a conoscenza della morte del
padre dei suoi figli, poiché, da un lato, sul FU è stato pubblicato il decesso
di questi e la rinuncia della famiglia alla successione. Dall’altro, __________
era persona nota nel __________ e nei comuni di __________.
L’insorgente
pensava, poi, che il datore di lavoro sapesse della morte dell’ex marito, a
seguito del fatto che la capogruppo __________, a cui aveva chiesto qualche
giorno di congedo in occasione del decesso del padre dei suoi figli, prima di
negarle il permesso, si sarebbe informata presso i propri superiori.
Inoltre
la ricorrente ha asserito che, percependo sempre assegni interi pur lavorando a
tempo parziale, non si può oggettivamente pretendere che dall’autorizzazione
deI versamento degli assegni comprendesse di ricevere le prestazioni al 100%
solo ed esclusivamente grazie al cumulo della sua attività con quella dell’ex
marito. D’altra parte, quando alla fine del 1999 le è stato modificato il
contratto, con effetto dal 1° gennaio 2000, a seguito del cambiamento della
ragione sociale del datore di lavoro, non le è stato chiesto alcunché circa
l’attività dell’ex marito.
Infine
l’insorgente ha allegato che né sul retro dell’autorizzazione della Cassa, né
sul conteggio stipendio è stato indicato l’obbligo di informare in caso di
decesso dell’ex marito (cfr. doc. I).
2.8
Dapprima va
esaminata la censura sollevata dall’assicurata secondo cui la sua buona fede va
riconosciuta, in quanto essa credeva che l’ufficio competente per gli assegni
familiari fosse al corrente del decesso dell’ex marito, siccome la stessa, dal
1999, percepisce delle rendite di vedovanza e per orfani e le prestazioni
complementari (cfr. doc. I).
Come già
osservato nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), giusta l'art. 53
cpv. 1 lett. c v.LAF è soltanto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,
rispettivamente ad altre Casse professionali, a seconda dell'attività svolta
dal titolare del diritto, che compete il pagamento degli assegni di base e di
formazione.
Gli art.
41.
v.LAF e 69 v.Reg. LAF e 41 LAF e 69 Reg.LAF (cfr. consid. 2.2.) prevedono
poi che il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare il datore di
lavoro, rispettivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per
il diritto. Se è informato il datore di lavoro, questi avverte la Cassa
competente di ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del
titolare del diritto e del beneficiario dell'assegno.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998
nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, relativa al caso di
un’assicurata che aveva sottaciuto alla Cassa cantonale di compensazione
preposta all’erogazione delle rendite il fatto di essersi risposata,
continuando conseguentemente a percepire una rendita vedovile, ha confermato il
rifiuto del condono, per mancanza di buona fede della medesima, anche se il
nuovo matrimonio era noto all’autorità tributaria e alla Cassa cantonale di
compensazione competente in materia di affiliazione e contributi.
In
particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"(…)
b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di
aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a
conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità
tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo
in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del
cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di
lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente
per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto,
l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che
la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973
in re Z., H 28/73).
Ma a
prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha
osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener
conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre
amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di
massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non
direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di
eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato.
L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza
dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata
prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità
competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio
1990.
in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re
T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)
Il
principio secondo cui non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni
di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per
i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da
un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi
amministrativi per conoscenza è stato ribadito dall'Alta Corte in una recente
sentenza del 22 giugno 2004 nella causa O. (P 8/03), che ha confermato un
precedente giudizio di questo Tribunale.
Il TFA
ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente
considerato che nel caso di specie non poteva essere imputata ai responsabili
dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di
compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
In simili
condizioni, dunque, la comunicazione del decesso dell’ex marito, tramite la
compilazione dei formulari per la richiesta delle rendite vedovile e per orfani
e delle PC, alla Cassa __________ di compensazione - ufficio distinto dalla Cassa
__________ assegni familiari - non può valere come relativa notifica a quest’ultima.
Pertanto
all’assicurata, sulla base del solo fatto di avere informato la Cassa di
compensazione AVS della morte di __________, non può essere riconosciuta la
buona fede nella riscossione degli assegni di base interi successivamente alla
dipartita dell’ex coniuge.
2.9
Contrariamente
a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. I), è pure irrilevante ai fini del
giudizio sulla buona fede la circostanza che sul Foglio Ufficiale del Cantone
Ticino (FU) sia stata pubblicata, il 7 maggio 1999 la morte di __________ e, il
25.
giugno 1999, la rinuncia alla successione.
La
conseguenza giuridica della pubblicazione sul FU è, infatti, la finzione della
conoscenza del contenuto di un determinato atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, ad art. 123. N. 1).
I
relativi effetti si limitano, quindi, strettamente all'oggetto della
pubblicazione e non possono essere estesi a rapporti giuridici connessi
indirettamente alla stessa.
La
pubblicazione sul FU della data della morte dell'ex marito della ricorrente e
della rinuncia all'eredità da parte degli eredi non ha, perciò, avuto l’effetto
di finzione di conoscenza del decesso del padre dei figli dell’assicurata, per
quanto riguarda l’erogazione degli assegni di base interi all’insorgente.
Questa
soluzione si giustifica tanto più nel caso concreto se si considera che le
informazioni apparse sul FU nemmeno concernevano il titolare degli assegni di
base, che non era __________, bensì la ricorrente.
2.10
Come risulta
dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7, consid. 2.5.), la Cassa non
è stata informata del decesso dell’ex marito dell’assicurata avvenuto il 1°
marzo 1999, fino al mese di marzo 2004.
Sulla “Richiesta
per assegni di famiglia” sottoscritta dalla ricorrente nel mese di settembre
1998.
è stato però menzionato, oltre al suo impiego presso il __________, che il
padre dei suoi due figli era attivo al 100% presso la __________ di __________
(cfr. doc. IX1; consid. 1.7.).
Inoltre
sull’“Autorizzazione al versamento degli assegni per i figli” emessa il 1°
gennaio 1999 e valida dal 1° settembre 1998 con cui è stata autorizzata al
datore di lavoro l’erogazione di un assegno intero per ciascuno dei due figli,
è stato espressamente indicato, da una parte, che ha diritto all’assegno, di
regola, il genitore salariato che ha la custodia del figlio, ossia che vive
sotto lo stesso tetto, oltre il fatto che in caso di lavoro a tempo parziale
l’assegno è ridotto secondo un preciso calcolo esposto. Dall’altra, che ogni
circostanza che modifichi il diritto all’assegno deve essere immediatamente
comunicata alla Cassa CO 1 (cfr. doc. IX2; consid. 1.7.).
Questa “Autorizzazione”
è stata inviata al datore di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. IX2a).
Dall’udienza
del 14 ottobre 2004 nell’ambito della causa relativa alla restituzione (cfr.
doc. X, inc. 39.2004.7) è emerso che la stessa è stata pure trasmessa in copia
alla ricorrente.
Tale
circostanza è stata, del resto, ribadita nella decisione del 21 gennaio 2005
con cui la Cassa ha rifiutato il condono, oggetto della presente vertenza, ed è
rimasta incontestata (cfr. doc. I).
L’insorgente,
leggendo l’Autorizzazione citata, da cui emerge che un impiego a tempo parziale
non dava diritto ad assegni interi, bensì a prestazioni ridotte, con
l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile avuto riguardo alle circostanze e tenendo
presente che anche se lavorava a tempo parziale, le erano stati comunque
attribuiti due assegni interi - che essa dal mese di settembre 1998 ha
regolarmente percepito con il suo stipendio mensile - e che compilando la
Richiesta di assegni di base nel settembre 1998 ha dovuto dichiarare l’attività
dell’ex marito, del quale era stato esplicitamente chiesto anche il grado di
occupazione, avrebbe dovuto capire, contrariamente a quanto asserito dalla
stessa nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), che gli assegni interi erano dovuti
non solo alla sua occupazione a tempo parziale, bensì anche all’attività del
padre dei suoi figli.
Visto, inoltre,
che sull’Autorizzazione del 1° gennaio 1999 era stato rammentato che il diritto
agli assegni spettava in ogni caso al genitore che viveva con i figli,
l’assicurata non poteva individuare un’altra ragione per la quale le era stato
richiesto di indicare l’attività dell’ex marito.
Di
conseguenza l’assicurata avrebbe dovuto avvisare direttamente il proprio datore
di lavoro o la Cassa del decesso di __________ e ciò a prescindere dal fatto
allegato dalla ricorrente (cfr. doc. I) che né sul retro dell’Autorizzazione,
né sul conteggio di stipendio, fra le circostanze sottoposte all’obbligo di
informazione, era stata precisata a chiare lettere la morte dell’ex coniuge.
Tuttavia
la ricorrente, contrariamente a quanto previsto all’art. 41 LAF, non ha
proceduto in tal senso, come si evince dalla sentenza del 9 dicembre 2004 (inc.
39.2004
), in cui è stato accertato che non solo la Cassa, bensì nemmeno il
datore di lavoro è stato messo al corrente della morte del padre dei figli
dell’assicurata fino al 2004.
Nell’ipotesi
in cui non le fosse, nonostante tutto, risultata chiara la connessione tra
l’attività dell’ex marito e l’assegnazione di due assegni interi, la ricorrente
avrebbe dovuto perlomeno richiedere alla Cassa, autorità che ha rilasciato la
menzionata Autorizzazione, per quali motivi, benché il suo impiego fosse a
tempo parziale, le erano stati attribuiti due assegni interi e non ridotti come
indicato nel calcolo sul retro dell’Autorizzazione.
Al
riguardo è utile segnalare che il TFA in una sentenza del 24 marzo 2004 nella
causa SECO c/W. AG, C 162/03, ha rifiutato a una società il condono della
restituzione di indennità per lavoro ridotto, in quanto alla ditta in questione
e ai suoi organi non poteva essere riconosciuta la buona fede. Applicando
un’attenzione minima, infatti, essi avrebbero potuto e dovuto riconoscere che
la documentazione concernente il momento in cui erano avvenuti i pagamenti
andava conservata. Inoltre in caso di dubbio essi avrebbero dovuto informarsi
presso la cassa di disoccupazione. Il loro comportamento, in contrasto con la
diligenza minima richiesta, non poteva poi essere classificato soltanto quale
lieve negligenza.
Va, pure,
rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C
70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un caso in cui una cassa
di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un assicurato un numero
eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che il medesimo non
poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. In effetti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di
un caso di negligenza lieve.
In simili
condizioni, il TCA deve concludere che l’assicurata ha violato il proprio
obbligo di informare l’amministrazione.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall’insorgente configura poi, nel caso
di specie, una negligenza grave.
2.11
A nulla
giova, infine, l’asserzione dell’assicurata secondo cui essa era convinta che
il proprio datore di lavoro fosse al corrente del decesso dell’ex marito, visto
che la sua capo-gruppo, alla quale aveva chiesto dei giorni di congedo proprio
in occasione della scomparsa del padre dei suoi figli, prima di risponderle negativamente,
si sarebbe informata presso i suoi superiori (cfr. doc. I).
Da un
lato, come stabilito nella sentenza del 9 dicembre 2004 (inc. 39.2004.7), la
signora __________ non svolgeva funzioni di grado pari al direttore o al
responsabile amministrativo. Essa aveva unicamente la competenza di organizzare
il lavoro, per esempio congedi e vacanze. Pertanto la sua posizione non era
parificabile a quella del datore di lavoro. Ciò doveva essere noto anche
all’assicurata, dal momento che per le questioni amministrative essa, già dal
1998, ha interloquito esclusivamente con __________ che a quell’epoca era segretario
del __________ (cfr. inc. 39.2004.7, consid. 2.8.).
L’eventuale
conoscenza da parte della signora __________ di determinati fatti non ha,
perciò, influenza sulla buona fede della ricorrente.
Dall’altro,
anche se si volesse accettare la tesi sostenuta dall’assicurata, ossia che la
capo-gruppo ha interpellato i superiori prima di risponderle in merito al
congedo per il decesso dell’ex coniuge, va osservato che ciò non è sufficiente
per riconoscere la buona fede dell’insorgente.
La
ricorrente, dopo l’asserito episodio, ha in effetti, in ogni caso, continuato a
ricevere i due assegni di base interi, senza mai attivarsi per far interrompere
tale corresponsione, benché potesse e dovesse riconoscere che parzialmente
avveniva, successivamente al decesso dell’ex coniuge, senza titolo giuridico.
Al
riguardo va rammentato che, sulla base della Richiesta degli assegni del
settembre 1998 e della relativa Autorizzazione del 1° gennaio 1999, dando prova
della necessaria attenzione, la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che
l’erogazione degli assegni interi dipendeva pure dall’attività del padre dei
suoi figli, o comunque avrebbe potuto giungere a tale conclusione se avesse richiesto
chiarimenti in tal senso alla Cassa (cfr. consid. 2.10.).
In questo
contesto è utile evidenziare che il TFA, in una sentenza del 4 ottobre 2004
nella causa W., P 32/04, ha confermato il rifiuto del condono della restituzione
di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede
dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente
avvisato tempestivamente della morte della madre - beneficiaria delle PC -
l’autorità competente, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a
essere versate sul conto postale della madre, di cui poteva disporre, senza
titolo giuridico.
Non è,
inoltre, di nessun ausilio per l’assicurata appellarsi al fatto che quando è
stato modificato il suo contratto di lavoro alla fine del 1999, con effetto dal
2000, non le sono state poste domande circa l’attività dell’ex marito (cfr.
doc. I; consid. 1.3.).
Come già
ampiamente evidenziato, spettava all’assicurata medesima informare il suo
datore di lavoro, rispettivamente la Cassa del decesso dell’ex coniuge.
2.12
L'assicurata,
con il ricorso, ha chiesto al TCA di richiamare l’incarto 39.2004.7, il suo
incarto completo dalla Cassa CO 1 e dalla Cassa di compensazione AVS/AI (cfr.
doc. I).
Inoltre
il 31 marzo 2005 l’insorgente ha postulato l'audizione di due testi, __________
e __________, l’edizione del suo dossier da parte dell'__________ del __________
e __________, __________ del __________, del __________ e __________ e il
richiamo dei documenti già menzionati, oltre che dell’incarto del Servizio
delle prestazioni complementari (cfr. doc. V).
Il TCA
rileva innanzitutto che l'incarto 39.2004.7 è parte integrante delle tavole
processuali.
Sulla
base della documentazione agli atti la questione relativa all’assenza di buona
fede da parte dell’assicurata quando dopo la morte dell’ex coniuge ha continuato
a percepire due base interi è, poi, stata sufficientemente chiarita.
In
particolare riguardo alla richiesta di audizione delle signore __________ e __________,
va osservato che la conferma della richiesta dell’assicurata di poter
beneficiare di alcuni giorni di permesso a seguito del decesso dell’ex marito,
è ininfluente per l'esito della presente lite, in quanto, come precisato sopra
(cfr. consid. 2.11.), la ricorrente era, in ogni caso, nelle condizioni di
potere e dovere riconoscere che il versamento di due assegni di base interi anche
successivamente alla morte del padre dei suoi figli avveniva senza valido titolo
giuridico.
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l’edizione
dei citati documenti, oltre che l’audizione delle due testi deve essere
respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto questa Corte ritiene che avendo l’assicurata commesso una
negligenza grave, l’invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2003.
Non potendo riconoscere la
buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale
condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 21
gennaio 2005 della Cassa CO 1 e respingere il ricorso.
A titolo
abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma
dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,
la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da
effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei
minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato
irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P, 39.2002.28,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 18; STCA del 6 giugno 2003 nella causa M.,
39.2002
;).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster