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Decisione

39.2005.3

rifiuto del condono di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti oggettivamente a torto a seguito dell'emissione della notifica di imposte.L'impegno firmato di restituire gli assegni fissati p

18 luglio 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I primi sei mesi ho guadagnato circa 7'000

franchi in totale, poi malgrado ancora grosse difficoltà con i medici sono

riuscito a migliorare di poco la mia situazione - vivevo in concreto con gli assegni

ricevuti - venivo e vengo pagato dalle casse malati le quali non hanno mai una

regola e un tempo preciso di rimborso - alcune fatture per esempio di concrete

somme tra ricorsi, prescrizioni mediche da richiamare e vari intoppi mi

venivano pagate anche dopo sei, otto mesi.

Inoltre con il decesso di pazienti presso i quali

lavoravo si veniva a creare un vuoto di lavoro che oltre a crearmi difficoltà,

mi impediva di sapere cosa avrei guadagnato nei mesi successivi.

Affermo questo con certezza poiché affermo e

ribadisco la mia buona fede e tutta la mia onestà nell'aver informato la Cassa.

Il mio ritardo è motivato, poiché in quei quattro

mesi ho aspettato solo per essere certo di quello che potevo guadagnare.

Il mio reddito è stato normale negli anni 01, 02

e poi diminuito nel 2003 (imponibile 17'000 franchi).

Nel 2004 è ancora peggio.

Nel frattempo i figli crescono, la mia salute è

cagionevole, ho quasi 50 anni e delle 2 ipoteche per la casa ho pagato fino

adesso solo otto anni di solo interesse. (...)" (Doc. I)

1.5. L’autorità

amministrativa, nella sua risposta del 18 aprile 2005, ha postulato l’integrale

reiezione dell’impugnativa, con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato

all’assicurato il condono della restituzione dell’importo di fr. 29'093.-- percepiti

a titolo di assegni integrativi dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002 e di

assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 ottobre 2001.

Il 1°

febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli

assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V

166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,

B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre, il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di

regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S.,

U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.

1b; qui: decisione su reclamo del 7 febbraio 2005).

Il caso

in esame si riferisce a un periodo (dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002)

precedente l’entrata in vigore della modifica della LAF relativa all’assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia, per cui vanno applicate le

disposizioni valide fino al 31 gennaio 2003.

2.3. L’assegno

integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

L'art. 24

v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) il

reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno

di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

(cpv. 1)

Se entrambi i genitori hanno la custodia del

figlio, la madre ha

diritto all'assegno. (cpv. 2)

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una

prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

della prestazione. (cpv. 3)"

Per

l'art. 27 v.LAF

"

L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale

assegno di base nonché

gli eventuali obblighi

alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

disponibile ai sensi

della legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI ed i limiti

minimi. (cpv. 1)

In ogni caso l'importo dell'assegno non può

superare il limite del o

dei figli per i quali l'assegno è

riconosciuto.(cpv. 2)

L'assegno integrativo non è versato se il suo

importo annuo è

inferiore all'importo mensile dell'assegno di

base per un figlio."

(cpv. 3)

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per l’accertamento ed il calcolo sono

applicabili per analogia le

disposizioni della legislazione sulle

prestazioni complementari

all’AVS/AI.(cpv. 1)

Il reddito del

lavoro è computato per intero; la sostanza

computabile è

considerata quale reddito nella misura di 1/15. (cpv.

2)

Il premio per

l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

malattie a carico della famiglia è preso in

considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in

considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"

L’assegno

integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici

anni (art. 25 v.LAF).

Per la

determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non

sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se

sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25

anni (art. 34 v.Reg.LAF).

2.4. L’assegno di

prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.

L’art. 32

cpv. 1 v.LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che

" I

genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se

cumulativamente:

a) hanno il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne

esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui

il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti

dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

Da quanto

esposto all’art. 32 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF,

emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia

corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

Il diritto

all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le

condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il

figlio (art. 33 cpv. 1 v.LAF).

Il

diritto all’assegno si estingue alla fine del mese in cui il genitore inizia

un’attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50% o quando il

genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza

giornata sull’arco di un giorno o al più tardi alla fine del mese in cui il

figlio compie i tre anni di età (art. 33 cpv. 2 v.LAF).

2.5. Per l'art.

29 v.LAF

" L'assegno integrativo deve essere

aumentato, ridotto o soppresso

in caso di cambiamento del reddito

disponibile dei genitori o della

composizione della famiglia. (cpv. 1)

Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

di revisione è stata

inoltrata. (cpv. 3)

La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo

giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv.

4)"

La stessa

disposizione è prevista per l’assegno di prima infanzia all’art. 37 v.LAF.

In

proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che

" Per cambiamento della composizione della

famiglia si intende ogni

variazione nella comunione di persone che è

alla base del calcolo

della prestazione. (cpv. 1)

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di

cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.

2)

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica

di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

erogato. (cpv.

3)"

Secondo

l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in

qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

2.6. Secondo

l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario

sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente

la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto

all'assegno."

In

proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario

informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni

cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare

del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto

o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e

i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono

tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli

assegni ed al pagamento dei contributi."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa

competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito

la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

economiche al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe per lui un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Dal

tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio

1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC,

applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

Per

l'art. 76 v.Reg.LAF:

"

In caso di violazione dell'obbligo di informare,

la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione

nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv.

1)

La richiesta di condono è presentata dalla

persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni

familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata,

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di

restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

Secondo

l'art. 47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono

applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI."

Per

inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha

apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta

del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato

l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

Il tenore

dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è

il seguente:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente

ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo

cinque anni dal

pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del

diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se,

tenuto conto delle condizioni economiche

dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

2.8. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47

v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Nel caso in

esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa,

dagli atti di causa risulta che l’assicurato, il 15 maggio 2003, è stato

avvisato dall’amministrazione stessa in merito al fatto che, a seguito

dell’entrata in vigore - il 1° febbraio 2003 - della Laps e della revisione

della LAF, l’assegno integrativo sarebbe stato sospeso a partire dal 31 luglio

2003 e di prendere contatto con lo sportello regionale Laps competente al fine

di presentare la nuova richiesta (cfr. doc. 76).

Il

ricorrente, il 21 gennaio 2004, ha inoltrato alla Cassa, tramite lo sportello

regionale Laps di __________, una nuova domanda di assegni integrativi (cfr.

doc. 76; A).

Dalle

tavole processuali emerge che in quell'occasione l’assicurato ha consegnato la

tassazione relativa agli anni 2001/2002, ossia la 2003A dell’8 settembre 2003,

e quella concernente l’anno 2003, ovvero la 2003B dell’8 ottobre 2004 (cfr.

doc. A, 75, 83; 39 e 40 inc. 39.2005.5 sempre riguardante l’assicurato),

peraltro già inviata alla Cassa il 26 ottobre 2004 quando lo stesso aveva

interpellato per iscritto la Cassa, esprimendo il desiderio di richiedere

nuovamente gli assegni (cfr. doc. 42 inc. 39.2005.5).

Al

riguardo va rilevato che dal 2003 in Ticino vige il sistema di tassazione

annuale postnumerando nell’ambito della quale i redditi e la sostanza

vengono dichiarati ogni anno. Precedentemente era in vigore la tassazione prenumerando

che si fondava sul biennio precedente.

La

tassazione 2003A è particolare, in quanto nel corso del 2003 i contribuenti

domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario

effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non

essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di

transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando. Sarebbero, infatti, stati

tassati unicamente i redditi straordinari o le spese straordinarie.

I dati che

emergono dalla dichiarazione d’imposta 2003A compilata dai contribuenti sono,

in ogni caso, fedefacenti.

Per

quanto attiene al caso di specie dalla tassazione 2003A dell’assicurato,

relativa ai redditi conseguiti nel 2001/2002, risulta un reddito da attività

indipendente annuale di fr. 84'000.-- (cfr. doc. 75).

In simili

condizioni risulta chiaro che si è realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile del ricorrente (cfr. art. 35 v.Reg.LAF).

Per il

periodo da aprile 2001 a dicembre 2002 le entrate annue dell’insorgente erano, infatti,

più elevate di quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni del 24 aprile

2001 con cui era stato accordato un assegno integrativo di fr. 1’789.-- mensili

a decorrere dal 1° aprile 2001 (cfr. doc. 19), oltre a un assegno di prima

infanzia di fr. 374.-- al mese dal 1° aprile al 31 ottobre 2001 (cfr. doc. 18),

del 7 gennaio 2002 relativa all’assegno di fr. 824.-- dal 1° gennaio 2002 (doc.

25), del 21 marzo 2002 con la quale è stato attribuito un assegno di fr. 869.--

dal 1° marzo 2002 (cfr. doc. 44) e dell’8 agosto 2002 concernente un assegno

integrativo di fr. 875.-- a decorrere dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. 66).

L’amministrazione,

allora, si era basata unicamente sul reddito presumibile dichiarato nel

questionario per l’affiliazione degli indipendenti alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG nel mese di ottobre 2000, con inizio dell’attività

indipendente nei mesi di gennaio, febbraio 2001 di fr. 60'000.-- e di fr.

40'000.-- per il periodo dal mese di aprile al mese di dicembre 2001 (cfr. doc.

15; 16).

Per

inciso va rilevato che l’assegno di prima infanzia è stato erogato unicamente

nel lasso di tempo dal mese di aprile al mese di ottobre 2001, in quanto il 21

ottobre 2001 anche l’ultimogenita dei coniugi RI 1, __________, ha compiuto i

tre anni. Alla fine del mese di ottobre 2001 il diritto a tale assegno si è,

pertanto, estinto (cfr. consid. 2.4.).

La Cassa,

il 4 aprile 2001, aveva d’altronde reso attenta __________ del fatto che

l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia erano stati fissati in modo

provvisorio considerando il reddito di fr. 60'000.-- dichiarato dal marito nel

formulario di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale

indipendente e che avrebbe ricevuto tali assegni fino all’emissione della

notifica di tassazione relativa ai redditi 2001/2002. In seguito l’importo

sarebbe stato ricalcolato con i dati definitivi del reddito da attività

indipendente (cfr. doc. 4 inc. 39.2005.5 sempre concernente l’assicurato).

La moglie

del ricorrente, dal canto suo, il 15 aprile 2001 aveva firmato una

dichiarazione del seguente tenore:

" La

sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all’Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via

Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della notifica di tassazione

biennio 2003/2004.

La sottoscritta si impegna inoltre a restituire

quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo

provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da

attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni

di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)."

(Doc. 5 inc. 39.2005.5)

Per

completezza è utile osservare che la Cassa ha menzionato la notifica di

tassazione 2003/2004, poiché quando nel mese di aprile 2001 alla famiglia RI 1 è

stato inviato lo scritto citato in Ticino vigeva ancora la tassazione biennale

prenumerando. Se non fosse intervento il cambiamento di sistema fiscale,

sarebbe stata proprio la tassazione 2003/2004 a fornire i dati relativi al

reddito per gli anni 2001/2002.

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha rivisto i calcoli dell'assegno integrativo

e dell’assegno di prima infanzia a far tempo dal mese di aprile 2001, quando

alla famiglia RI 1 sono stati accordati tali assegni, computando nei redditi

determinanti il reddito da attività indipendente annuo di fr. 84’000.-- (cfr.

doc. 78-82).

In simili

condizioni, dunque, l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha effettivamente

percepito a torto gli assegni integrativi dal mese di aprile 2001 al mese di

dicembre 2002 e gli assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 ottobre 2001.

Essi

vanno così rimborsati (cfr. consid. 2.7.).

Del resto

l’assicurato nemmeno ha impugnato l’ordine di restituzione dell’11 maggio 2004,

limitandosi a chiederne il condono (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. 84).

2.10. Riguardo ai

presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI

1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da

parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,

112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato

tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.11. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.12. Nell'evenienza

concreta la Cassa ha negato la buona fede dell'assicurato, principalmente,

poiché, a seguito della dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell’assicurato

il 15 aprile 2001, i coniugi RI 1 erano perfettamente consapevoli del loro

obbligo di informare e del fatto che al momento in cui l’amministrazione fosse

stata a conoscenza dei redditi da attività indipendente definitivi, se questi

fossero stati più elevati rispetto ai redditi computati nel calcolo

provvisorio, avrebbe chiesto la restituzione degli importi versati a torto. I

coniugi RI 1, invece, si sono rifiutati di rimborsare quanto richiesto. Essi,

inoltre, hanno trasmesso la tassazione relativa agli anni 2001/2002 dell’8

settembre 2003 alla Cassa unicamente durante il mese di gennaio 2004 in

occasione della nuova domanda di assegni (cfr. doc. A; III).

L'interessato,

per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e della grave

difficoltà (cfr. doc. I).

In

particolare egli ha asserito di essere in buona fede, in quanto, a causa delle

molteplici difficoltà, sia nel trovare pazienti per esercitare la professione

di infermiere indipendente, che nell’incassare le proprie fatture, non sapeva

quanto avrebbe guadagnato. Dopo aver ricevuto la tassazione, egli ha così

atteso quattro mesi prima di comunicarla alla Cassa, poiché voleva essere certo

di quello che poteva guadagnare (cfr. doc. I).

Dapprima occorre

evidenziare che ai fini della presente vertenza risulta irrilevante la

circostanza che l’assicurato abbia informato la Cassa della tassazione 2003A

emanata l’8 settembre 2003 solo nel mese di gennaio 2004. Infatti tale

tassazione si riferisce comunque al periodo 2001/2002. Essa è, dunque, in

relazione agli assegni percepiti ben prima del 2003. Conseguentemente anche una

comunicazione più tempestiva non avrebbe permesso alla Cassa di evitare di

versare delle prestazioni non dovute, in quanto tali prestazioni erano già

state da tempo versate.

In

concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.5.), bensì in relazione alla

dichiarazione firmata da __________ il 15 aprile 2001 con cui si è impegnata a

restituire gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio

dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da

attività indipendente definitivo (cfr. doc. 5 inc. 39.2005.5).

2.13. Con la

sottoscrizione dell'attestazione 15 aprile 2001, la moglie dell’insorgente ha

accettato che il versamento degli assegni di famiglia di un determinato importo

a partire dal mese di aprile 2001 avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza

del fatto che il reddito da attività indipendente del coniuge per l’anno 2001

non era ancora stato determinato in modo definitivo.

Nel

momento in cui tale reddito fosse stato fissato definitivamente, la famiglia RI

1 non avrebbe più avuto diritto - o perlomeno parzialmente - all'assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia, a decorrere dall’inizio della

corresponsione degli assegni.

L'erogazione

degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 15 aprile 2001, a

condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto

giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr.

art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire

è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare

le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.

2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare

in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in

DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro

di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"

(…)

Considerandi

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit

être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition

résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au

regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes

au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer,

Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht

[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467

ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur

peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail

sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration

dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad

art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle

est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die

Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois

pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,

attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est

tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles

il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était

de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs

particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2

LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose,

en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou

d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause

ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée).

L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de

chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant

au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification

revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271

consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision

des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue

de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts

des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à

une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c,

173.

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander

la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation

des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif,

vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art.

95.

al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser

les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet

pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E',

inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una

vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di

riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,

ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04

consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio

della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la moglie del

ricorrente, sottoscrivendo il 15 aprile 2001 la dichiarazione inviatale dalla

Cassa il 4 aprile 2001, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero

versati sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire le

prestazioni che avrebbe percepito a torto.

Pertanto i

coniugi RI 1, già dal 15 aprile 2001, dovevano attendersi un'eventuale

decisione di rimborso.

La loro

buona fede non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di

aprile 2001 al mese di dicembre 2002.

In

proposito giova evidenziare che la buona fede va negata anche per il mese di

aprile 2001, poiché, benché corrisponda al vero che l’impegno di rifondere gli

assegni che, dopo la determinazione definitiva del reddito da attività

indipendente per il 2001/2002, sarebbero risultati versati a torto è stato firmato

dalla moglie del ricorrente nel corso del mese di aprile 2001, e meglio il 15

aprile 2001 (cfr. doc. 5 inc. 39.2005.5.), la decisione con cui sono stati

accordati alla famiglia RI 1 gli assegni a partire dal mese di aprile 2001 è

stata emessa, in ogni caso, soltanto il 24 aprile 2001, quindi posteriormente

alla sottoscrizione delle citata dichiarazione. Conseguentemente anche la

corresponsione degli assegni di aprile 2001 è avvenuta sotto condizione risolutiva.

2.14

L’assicurato,

nell’atto ricorsuale, ha chiesto a questa Corte se poteva essere ascoltato di

persona (cfr. doc. I).

Relativamente

all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3;

STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47;

cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege,

IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U

257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre

2000.

nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione

del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003

IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

In

concreto, da un lato, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire

un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato di essere ascoltato

personalmente, dall'altro, sulla base degli atti di causa, in particolare dello

scritto del 4 aprile 2001 della Cassa a __________, della dichiarazione

sottoscritta dalla stessa il 15 aprile 2001 e dei dati fiscali relativi al

biennio 2001/2002 (cfr. doc. 4, 5 inc. 39.2005.5; doc. 75), questo Tribunale

ritiene la questione relativa alla buona fede dell’insorgente sufficientemente

chiarita.

La

richiesta dell'assicurato va, pertanto, respinta.

2.15

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del

ricorrente (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale

condono (cfr. consid. 2.8.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di

restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dal mese di aprile

2001.

al mese di dicembre 2002 e di prima infanzia di cui la famiglia RI 1 ha

beneficiato indebitamente dal 1° aprile al 31 ottobre 2001 (per un caso

analogo cfr. STCA del 9 luglio 2004 nella causa H., 39.2004.2).

La

decisione su reclamo del 7 febbraio 2005 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va conseguentemente confermata.

A titolo

abbondanziale va rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma

dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,

la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da

effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei

minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato

irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 18; STCA del 6 giugno 2003 nella causa M.,

39.2002

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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