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Decisione

39.2005.5

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18 luglio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi

disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in

vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità

di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del

31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V

166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,

B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S.,

U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.

1b; qui: decisione su reclamo del 21 febbraio 2005).

Il caso

in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.

Pertanto

al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida

per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.

Per

quanto attiene al lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2003,

per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF.

A)

Gennaio 2003

2.3. L'art. 24

v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

" Il

genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il

figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia

del figlio;

b) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

c) il reddito

disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

dell'eventuale

assegno di base nonché degli eventuali obblighi

alimentari, è

inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i

genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

diritto all'assegno.

Non ha diritto

all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il

figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

Secondo

l’art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per

l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni

della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il reddito del

lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale

reddito nella misura di 1/15.

Il premio per

l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della

famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia

non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

Per la

determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non

sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se

sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25

anni (art. 34 v.Reg.LAF).

2.4. Per

l’art. 29 v.LAF

"

L'assegno integrativo deve essere aumentato,

ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori

o della composizione della famiglia. (cpv. 1)

Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di

revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)

La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno

del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv.

4)"

In

proposito l’art. 35 v.RegLAF precisa che

"

Per cambiamento della composizione della

famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base

del calcolo della prestazione. (cpv. 1)

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv. 2)

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato. (cpv.

3)"

Secondo

l’art. 36 v.RegLAF inoltre

" L'assegno

integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le

condizioni legali."

2.5. Secondo

l’art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

" Il

titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente

il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento

rilevante per il diritto all'assegno."

In

proposito l'art. 70 del v.Reg.LaF precisa che

" Il

titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa

cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il

diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare

del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto

o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF

" Il

titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le

Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le

Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni

utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei

contributi."

2.6. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 v.LAF delle

disposizioni comuni prevede che

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.

(cpv. 3)"

Dal

tenore del Messaggio alla v.LAF emerge che la norma è stata formulata

analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni

complementari (Messaggio p. 54).

Per

l’art. 76 v.Reg.LAF

" In

caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli

assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare

del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla

persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni

familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata,

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di

restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

Secondo l’art. 47 v.LAF, infine,

" Per

quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47

v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.6.).

2.8. La Cassa, a

seguito dell’invio, il 26 ottobre 2004, da parte dell’assicurato della notifica

di tassazione relativa ai redditi e alla sostanza del 2003, ossia della

tassazione 2003B, da cui emerge che egli nel 2003 ha realizzato un guadagno da

attività indipendente di fr. 75'000.-- (cfr. doc. 47), ha adeguato il calcolo

degli assegni integrativi versati alla famiglia RI 1 dal 1° gennaio 2003.

Il 12

gennaio 2005 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso l’ordine di

restituzione dell’importo di fr. 6'902.--, relativo al periodo da gennaio a

luglio 2003, confermato con decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 (cfr.

doc. 52A; A1).

Per

inciso, a proposito del lasso di tempo in questione, giova osservare che esso termina

con il mese di luglio 2003, poiché alla fine di tale mese l’erogazione

dell’assegno integrativo è stata sospesa.

In

effetti la Cassa con scritto 15 maggio 2003 aveva avvisato l’assicurato che, a

seguito dell’entrata in vigore della Laps e della revisione della LAF,

l’assegno sarebbe stato bloccato (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).

Il

ricorrente, dal canto suo, nel reclamo dell’11 febbraio 2005, ha asserito di

aver guadagnato pochissimo nel 2003 esercitando la sua attività di infermiere

indipendente, anche se ha precisato che nel secondo semestre del 2003 ha

comunque fatturato di più e ha ricevuto dalle casse malati diversi importi

arretrati che risalivano a otto mesi precedenti (cfr. doc. 53A; 27). Nell’atto

ricorsuale egli ha, poi, semplicemente rinviato ai motivi già addotti nel

reclamo (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Dagli

atti di causa emerge che effettivamente l’8 ottobre 2004 l’Ufficio di

tassazione di __________ ha emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI

1 per l’anno 2003. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente

principale del contribuente di fr. 75'000.-- annui (cfr. doc. 39, 40).

Tale

decisione è passata in giudicato incontestata. L’assicurato stesso, infatti, ha

dichiarato di non avere interposto contro tale provvedimento alcun reclamo

(cfr. doc. 47).

Il

guadagno annuo di fr. 75'000.-- risultante dalla tassazione 2003B (cfr. doc.

39, 40) si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione

concernente il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2003 emessa, verosimilmente,

alla fine del 2002. Essa, allora, aveva computato un reddito da attività

indipendente di fr. 60'000.--, sulla base del reddito presumibile dichiarato

nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG nel mese di ottobre 2000, con inizio dell’attività

indipendente dal mese di gennaio/febbraio 2001 (cfr. doc. 15 inc. 39.2005.3-4 sempre

concernente l’assicurato).

E’

chiaro, dunque, che nella fattispecie si è realizzato un cambiamento importante

del reddito disponibile dell’assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF).

La Cassa,

il 4 aprile 2001, aveva d’altronde reso attenta la moglie del ricorrente, __________,

del fatto che l’assegno integrativo era stato fissato in modo provvisorio in

considerazione del reddito di fr. 60'000.-- dichiarato dal marito nel

formulario di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale

indipendente e che avrebbe ricevuto tale assegno fino all’emissione della

notifica di tassazione 2003/2004, allorché l’importo sarebbe stato ricalcolato

con i dati definitivi del reddito da attività indipendente (cfr. doc. 4).

La moglie

del ricorrente, dal canto suo, il 15 aprile 2001 aveva firmato una

dichiarazione del seguente tenore:

" La

sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all’Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via

Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della notifica di tassazione

biennio 2003/2004.

La sottoscritta si impegna inoltre a restituire

quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo

provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da

attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni

di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)." (Doc. 5)

Pertanto,

a giusto titolo, l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza della

notifica di tassazione 2003B, ha effettuato un nuovo conteggio degli assegni

integrativi percepiti nel mese di gennaio 2003, tenendo conto del reddito da

attività indipendente relativo al 2003.

La

famiglia RI 1, di conseguenza, da un profilo oggettivo, ha effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi del mese di gennaio 2003.

Essi

vanno, così, restituiti (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Occorre ora

stabilire se l’importo richiesto in restituzione è corretto.

L’art. 3c

cpv. 1 lett. a LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di

cui all’art. 28 cpv. 1 v.LAF, prevede che il reddito determinante comprende le

entrate in denaro o in natura provenienti dall’esercizio di un’attività

lucrativa.

Un importo di 1000 franchi

per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che

hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente

dall’esercizio di un’attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due

terzi. Per gli invalidi ai sensi dell’articolo 2c lettera d, il reddito dell’attività

lucrativa è interamente computato.

Ai sensi

dell’art. 28 cpv. 2 v.LAF il reddito del lavoro è computato per intero.

L'art. 25

lett. c OPC, poi, prevede che:

"

ad ogni diminuzione o aumento delle spese

riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà

prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono

i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza

presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore

a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi al 2003

risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno

corrisponde a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40).

Inoltre

la decisione di tassazione 2003B dell’8 ottobre 2004 è passata in giudicato

incontestata (cfr. doc. 47).

A questo

proposito occorre rilevare che per costante giurisprudenza ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le

casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi

sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve

anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26

consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

Considerandi

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)

Questa

Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica

di tassazione 2003B dei coniugi RI 1.

Per

quanto riguarda l’asserzione dell’insorgente secondo cui egli, nel 2003,

avrebbe guadagnato pochissimo, va rilevato, in primo luogo, che egli ha

comunque riconosciuto che nel secondo semestre di quell’anno ha fatturato di

più.

In

secondo luogo, egli non ha comunque minimamente quantificato gli asseriti

scarsi profitti (cfr. doc. 53A).

Inoltre dal

“conto economico” per l’anno 2003 allestito dall’insorgente emerge, in ogni

caso, un guadagno netto di fr. 69'440.-- (fr. 106'824.-- di ricavi – fr.

37'383.85.-- di costi; doc. 22), a cui l’autorità fiscale ha aggiunto l’importo

di fr. 5'560.-- corrispondenti a “prestazioni a proprio favore dall’attività

professionale del contribuente” (cfr. doc. 39), che il ricorrente non ha

contestato, ottenendo così la somma di fr. 75'000.-- (fr. 69'440.-- + fr. 5'560.--).

Di

conseguenza al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo a cui __________

aveva realmente diritto nel mese di gennaio 2003, quale reddito da attività

indipendente, va computato l'importo di fr. 75'000.--.

2.10

Per il resto il

ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci di

reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nel nuovo calcolo dell’assegno

integrativo relativo al mese di gennaio 2003.

Al

riguardo va osservato che i redditi determinanti sono costituiti dal reddito da

attività indipendente di fr. 75'000.-- annui (cfr. consid. 2.9.) e dal valore

locativo della proprietà fondiaria di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C).

Complessivamente essi ammontano a fr. 88'125.--.

Le spese

riconosciute annue sono, invece, composte degli interessi ipotecari di fr.

13'781.--, delle spese di manutenzione fabbricati di fr. 3'281.--, del

contributo della cassa malati di fr. 2001.--, della pigione di fr. 14’805.-- e

del fabbisogno vitale di fr. 51’086.-- (cfr. doc. 52C). Globalmente esse sono

pari a fr. 84'954.--.

Ora,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale

federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non

sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del

9.

maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa

W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5

giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V

263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla

legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Osservato

come nel caso di specie l'assicurato non ha portato elementi tali da inficiare

in modo sostanziale il nuovo calcolo dell'amministrazione per il mese di gennaio

2003, non sussiste alcun motivo per ritenere errata la decisione impugnata

quanto all'importo chiesto in restituzione per tale mese di fr. 986.-- [AFI

percepiti (1 mese X fr. 986.--) - AFI di diritto (1 mese X fr. 0.--); cfr. doc.

52B; 52C].

B) Febbraio

– luglio 2003

2.11

Come

menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.2.), per l'arco di tempo dal mese di

febbraio al mese di luglio 2003 vanno applicate le disposizioni della nuova

LAF.

L'assegno

integrativo è regolato agli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)"

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti

gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni

integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.

consid. 2.2.).

Con

l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni integrativi, oltre

che degli assegni di prima infanzia, non è più possibile, infatti, prendere in

considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il

calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La

LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo

dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001

concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).

2.12

Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello

determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità

di riferimento."

2.13

Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, per quanto riguarda

l'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni indebitamente

percepite, prevede che è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e

del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12.

ad art. 26).

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione:

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno

e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.14

Nel caso di specie,

come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), dalla tassazione 2003B emessa l’8

ottobre 2004 risulta che il reddito da attività indipendente del ricorrente per

il 2003 ammonta a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40) e non a fr. 60'000.--, come,

invece, considerato dalla Cassa per calcolare l’assegno integrativo spettante

alla moglie dell’assicurato nell’anno 2003, poi versatole (cfr. doc. 1).

Relativamente

ai mesi da febbraio a luglio 2003, per quanto attiene al principio della

restituzione, vale quanto esposto al consid. 2.8.

Pertanto

l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto anche gli assegni

integrativi concernenti il periodo da febbraio a luglio 2003.

La Cassa,

a ragione, ha richiesto la restituzione di tali assegni.

2.15

Per

quanto riguarda l'importo degli assegni da rimborsare per i mesi di da

febbraio a luglio 2003, è vero che la nuova LAF, in vigore dal 1° febbraio

2003, per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla

Laps (cfr. consid. 2.2.).

Tuttavia

giusta la disposizione transitoria, di cui all'art. 37 Laps:

"

La legge si applica alle richieste inoltrate

dopo la sua entrata in vigore. (cpv. 1)

Le prestazioni sociali erogate in virtù del

previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito

dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di

decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun

caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti. (cpv. 2)"

Inoltre

l'art. 23 Reg.Laps enuncia che:

"

Le prestazioni sociali erogate in virtù del

diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della

revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata

inferiore all’anno non vengono adeguate."

Relativamente

agli assegni integrativi, va evidenziato che essi sono soggetti, ai sensi

dell'art. 27 Laps, a revisione periodica o straordinaria in caso di cambiamento

(cfr. consid. 2.13.).

Nell'evenienza

concreta, allorché è entrata in vigore la revisione della LAF e la Laps, la

famiglia RI 1 beneficiava di assegni integrativi già dal 2001 (cfr. doc. 52A;

A1).

Inoltre,

verosimilmente, la decisione degli assegni relativa al 2003 (cfr. doc. 1) è

stata emessa alla fine del 2002. Il calcolo è, dunque, stato effettuato ancora

sulla base della v.LAF.

Secondo

le norme transitorie della Laps e del Reg.Laps gli assegni non dovevano

necessariamente essere adeguati dal 1° febbraio 2003, ma in occasione di una

revisione periodica o straordinaria.

In casu

il ricorrente, il 15 maggio 2003, è stato avvertito dalla Cassa che a seguito dell’entrata

in vigore della Laps e della nuova LAF l’assegno sarebbe stato sospeso a

decorrere dal 31 luglio 2003 e di prendere contatto con lo sportello Laps

competente per inoltrare una nuova richiesta (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).

Da ciò va

desunto che l’amministrazione nell’arco di tempo tra il mese di maggio e il

mese di luglio 2003 aveva intenzione di procedere alla revisione degli assegni

integrativi accordati alla famiglia RI 1.

La

revisione non ha, però, potuto avere luogo, poiché l’assicurato non ha

interpellato la Cassa fino al mese di ottobre 2004, rispettivamente lo

sportello Laps fino al mese di gennaio 2001 (cfr. doc. 42; consid. 2.8.; inc.

39.2005

-4 sempre relativo all’assicurato).

Pertanto

per i mesi da febbraio a luglio 2003, al fine di stabilire l'importo di assegni

integrativi da restituire, percepito a torto rispetto a quello erogato secondo

il conteggio effettuato in precedenza sulla base della v.LAF, vanno ancora

applicate la v.LAF e la LPC, alla quale la v.LAF rinviava, come del resto effettuato

dalla Cassa (cfr. doc. 52C).

Riguardo

alle censure concernenti l’importo computato a titolo di reddito da attività

indipendente va fatto riferimento a quanto indicato al consid. 2.9.

La Cassa

ha, quindi, rettamente conteggiato l'importo di fr. 75’000.-- quale guadagno

conseguito dall’assicurato esercitando la propria professione a titolo

indipendente.

Non sono

state sollevate ulteriori eccezioni riguardo al nuovo calcolo effettuato dalla

Cassa nemmeno in relazione ai mesi da febbraio a luglio 2003 (cfr. consid.

2.10

; doc. 52C).

I redditi

e le spese determinanti per il calcolo degli assegni integrativi concernenti

tale periodo corrispondono, perciò, a quelli per il mese di gennaio 2003, pari

a fr. 88'125.-- a titolo di redditi e a fr. 84'954.-- quali spese (cfr. consid.

2.10

; doc. 52C).

La

decisione su reclamo del 21 gennaio 2005, per quanto concerne l'importo chiesto

in restituzione relativo ai mesi da febbraio a luglio 2003 di fr. 5’916.--

[AFI percepiti (6 mesi X fr. 986.--) - AFI di diritto (6 mesi X fr. 0.--); cfr.

doc. 52C], risulta, dunque, corretta.

2.16

Abbondanzialmente

va, comunque, rilevato che anche applicando la Laps al conteggio degli assegni

integrativi dei mesi da febbraio a luglio 2003 il risultato non cambierebbe.

Ai sensi

della Laps gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il

reddito disponibile residuale - che è pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps) -, sommato al sussidio per il premio

della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

Il

reddito disponibile residuale, in casu, corrisponderebbe a fr. 54’994.--

[redditi computabili ( fr. 75’000.-- reddito da attività indipendente + fr. 13'125.--

valore locativo proprietà fondiaria) - spese computabili (fr. 12’844.--

interessi ipotecari + fr. 3'281.-- spese manutenzione fabbricati + fr. 2'001.--

contributo per la cassa malati + fr. 14’805.-- pigione + fr. 200.-- imposte)].

Al

riguardo giova segnalare, in primo luogo, che l’importo di interessi ipotecari

computati di fr. 12'844.-- è inferiore a quello conteggiato nel calcolo secondo

la v.LAF di fr. 13'781.-- (cfr. consid. 2.10.).

La Cassa,

nel conteggio secondo la v.LAF e la LPC, ha applicato l’art. 3b cpv. 3 lett. b

LPC che consente di dedurre dal reddito gli interessi ipotecari e le spese per

la manutenzione dei fabbricati fino a concorrenza del ricavo lordo

dell’immobile.

Il valore

locativo dell’immobile dell’assicurato è di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C).

L’amministrazione, però, a titolo di spese di manutenzione e interessi

ipotecari, non ha tenuto conto unicamente di questo importo complessivo, bensì

della somma di fr. 17’062.-- (fr. 13'781.-- + fr. 3'281.--).

L’importo

di fr. 17'062.-- corrisponde al valore locativo di fr. 13'125.-- maggiorato del

30%.

La Cassa

ha proceduto in tal senso fondandosi sulla sentenza DTF 126 V 252, secondo cui il

ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde

necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il

valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni

di mercato, bensì è di un importo inferiore e sull’art. 20 cpv. 2 LT, ai sensi

del quale il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso

alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento

del valore di mercato delle pigioni (cfr. anche Circolare N. 15/2003 della

Divisione delle contribuzioni).

L’amministrazione,

quali interessi ipotecari e spese di manutenzione, ha così computato un ammontare

corrispondente al valore locativo dell’immobile dell’assicurato aumentato del

30% (al riguardo cfr. STCA del 24 settembre 2001 nella causa C., 39.2000.97 in

cui il TCA ha lasciato aperta la questione di sapere se e in che misura in

Ticino il ricavo lordo dell’immobile è maggiore del valore locativo, pur

precisando che nell’ipotesi in cui esso sia più elevato del valore locativo,

non può in ogni caso superare quest’ultimo di più del 30% e STCA del 10 aprile

2002.

nella causa C., 38.2001.135, relativa a una vertenza di condono di

indennità di disoccupazione percepite senza giusta causa, in cui questa Corte

ha rinviato gli atti all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti,

fra cui stabilire se quali spese di manutenzione e interessi ipotecari poteva

essere dedotto l’importo pari al valore locativo o se sulla base della DTF 126

V 253 si giustificava la deduzione di un importo diverso).

Giusta

l’art. 8 cpv. 2 lett. a Laps le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari

sono, per contro, riconosciuti fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.-- (cfr.

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 14; STCA del 27 aprile 2005 nella causa

R., 39.2004.11, consid. 2.9.).

In casu

il reddito della sostanza è pari a fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C), per cui a

titolo di interessi ipotecari e spese di manutenzione va computato al massimo

l’ammontare di fr. 16'125.-- (fr. 13'125.-- + fr. 3'000.--).

Essendo

le spese di manutenzione di fr. 3'281.-- (cfr. doc. 52C), quali interessi

ipotecari nel calcolo secondo la nuova LAF e la Laps non può che essere

conteggiata la somma massima di fr. 12'844.--.

In

secondo luogo, nelle spese computabili vanno considerate anche le imposte, a

differenza del calcolo secondo la v.LAF.

Infatti

la Laps all'art. 8 cpv. 1 lett. l contempla fra le altre spese computabili, le

imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e la sostanza.

In casu

dagli atti emerge che il reddito imponibile per l'imposta cantonale 2003B è di

fr. 17'200.--, per cui il totale dell'imposta cantonale per il 2003 è di fr.

0.

-- (cfr. doc. 40, 41). Il reddito imponibile complessivo concernente

l'imposta federale diretta corrisponde, invece, a fr. 44'300.-- (cfr. doc. 40).

Pertanto, nel calcolo dell'assegno, va conteggiata un'imposta federale che si

aggira intorno alla somma di fr. 200.--.

Per una

famiglia biparentale costituita dai due genitori e da quattro figlie come quella

dell'assicurato (il quinto figlio del ricorrente, nato da una relazione

extraconiugale - doc. 38 -, non fa parte della sua unità di riferimento, dato

che egli non ne ha l’autorità parentale. Dagli atti non risulta, infatti, che

l’autorità tutoria abbia attribuito ai genitori l’autorità parentale in comune;

cfr. art. 4 Laps, artt. 298 cpv. 1, 298a CC), la soglia di intervento ai sensi

dell’art. 10 Laps corrisponde alla somma dell'importo corrispondente al limite

minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

per la persona sola per il titolare del diritto, dell'importo corrispondente

alla metà del limite minimo previsto dalla LPC per la persona sola per la prima

persona supplementare dell'unità di riferimento, dell’importo corrispondente al

limite minimo previsto dalla LPC per il primo figlio per la seconda e per la

terza persona supplementare dell’unità di riferimento, dell’importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla LPC per il terzo figlio per la

quarta e la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, ossia fr. 51’084.--

(fr. 15'700.-- + fr. 7'850.-- + fr. 8'260.-- + fr. 8'260.-- + fr. 5'507.-- +

fr. 5'507.--; cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

Di

conseguenza, in concreto, vi è un’eccedenza di reddito residuale pari a fr. 3'910.--

annui (fr. 51’084.--soglia di intervento - fr. 54’994.-- reddito residuale).

Pertanto,

anche sulla base del calcolo secondo la nuova LAF e la Laps, la famiglia RI 1

non aveva diritto agli assegni integrativi da febbraio a luglio 2003.

Il nuovo conteggio

della Cassa per i mesi da febbraio a luglio 2003, che, tenendo conto di un

assegno integrativo versato di fr. 986.-- e di un assegno di diritto di fr. 0.--,

ha determinato la restituzione per tali sei mesi di fr. 5’916.--(cfr. doc. 52B),

si rivela, quindi, corretto anche dal profilo della nuova LAF e della Laps.

2.17

Alla luce di

tutto quanto esposto bisogna concludere che l'assicurato deve restituire gli

assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 di

complessivi fr. 6'902.-- (fr. 986.-- + fr. 5'916.--; cfr. consid. 2.10.; 2.15.;

2.16

).

La

decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 deve, perciò, essere confermata.

A titolo

abbondanziale va segnalato che la Cassa nella decisione su reclamo ha indicato

che è data facoltà ai signori RI 1 di concordare con l’amministrazione un

pagamento rateale (cfr. doc. A1).

Contestualmente

occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto

il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque

utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa, un'eventuale

soluzione confacente alle esigenze del ricorrente deve essere stabilita con

l'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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