39.2005.5
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18 luglio 2005Italiano36 min
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Numero d'incarto:
39.2005.5
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, TCA
Titolo:
l'ordine di restituire gli assegni integrativi fissati provvisoriamente e percepiti nei mesi relativamente ai quali è poi stata emessa la decisione di tassazione è corretto, sia nel principio che nell'importo. Diniego del diritto all'assegno nei mesi toccati dal rimborso anche applicando la Laps
ASSEGNO INTEGRATIVO
OBBLIGO DI COLLABORARE
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 298 cpv. 1 CC
art. 298a CC
art. 24 LAF
art. 24v LAF
art. 29v LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 44v cpv. 1 LAF
art. 47v LAF
art. 4 LAPS
art. 8 cpv. 1 let. l LAPS
art. 8 cpv. 2 let. a LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 37 LAPS
art. 3 cpv. 1 let. a cf. 1 LPC
art. 3b cpv. 3 let. b LPC
art. 25 let. c OPC
art. 14 REGLAF-TI
art. 23 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.5
rs/sc
Lugano
18 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 febbraio
2005 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 gennaio 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a __________ e RI 1 di restituire l’importo di
fr. 6'902.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore
delle figlie nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
"
Con decisione del 24 aprile 2001 la nostra Cassa
ha accordato un assegno integrativo mensile di fr. 1'789.--, rispettivamente un
assegno di prima infanzia di fr. 374.-- tenendo in considerazione un reddito da
attività indipendente di fr. 40'000.-- (per il periodo dal 01.04.2001 al
31.12.2001) in seguito aumentato a fr. 60'000.--.
In data 21 gennaio 2004 il signor RI 1 si è
presentato presso lo Sportello regionale LAPS di __________ per la revisione
degli assegni di famiglia. Con la nuova richiesta ha consegnato la notifica di
tassazione per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2002 da dove si evince un
reddito aziendale di fr. 84'000.--, diminuito con la notifica di tassazione
2003 a fr. 75'000.-- annui.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Abbiamo quindi ricalcolato l'importo mensile e ne
consegue che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.07.2003 avete percepito
a torto l'importo di fr. 6'902.-- come dal seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.01.2003 al
31.07.2003/07 mesi a fr. 986.-- fr. 6'902.--
Assegno integrativo di
diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2003 al
31.07.2003/07 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 6'902.--"
(Doc. 52A)
1.2. A seguito
del reclamo interposto da RI 1 l’11 febbraio 2005 (cfr. doc. 53A), la Cassa, il
21 febbraio 2005, ha emanato un decisione su reclamo con cui ha ribadito il
contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui
ha evidenziato:
"
(...)
Intendo ricorrere contro la decisione di un
ordine di restituzione di fr. 6'902.-- da parte delle assicurazioni sociali al
riguardo di assegni famigliari per le mie figlie percepiti nell'anno 2003.
Informo che ho in corso un altro procedimento con
ricorso e con ordine di restituzione di fr. 29'000!
Ho già illustrato vari motivi a mia
giustificazione e, sperando di non sbagliare, ometto di citarli.
Ho tanti debiti, fatture, e in più presso
l'ufficio esecuzione ho precetti per 15'000 franchi.
Per iniziare l'attività in proprio quattro anni
fa ho dovuto creare una voragine di spese e di debiti.
Non ne vengo più fuori e in più devo restituire
gli assegni che mi hanno permesso di vivere quando non sapevo come andare
avanti!!
Ho 4 figlie da crescere e un quinto che devo
mantenere con 4'200 franchi all'anno (v. allegato). (...)" (Doc. I)
1.4. L’autorità
amministrativa, nella propria risposta del 18 aprile 2005, ha postulato
l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la restituzione dell’importo di fr. 6'902.--, che a
mente della Cassa, la famiglia RI 1 ha percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 (cfr. doc. 52A).
La legge
cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto
di modifiche che sono state adottate dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto
riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003.
Fatti
I nuovi
disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in
vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489
segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Per
quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF
129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V
166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,
B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S.,
U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: decisione su reclamo del 21 febbraio 2005).
Il caso
in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.
Pertanto
al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti legali della v.LAF, valida
per gli assegni in questione fino al 31 gennaio 2003.
Per
quanto attiene al lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2003,
per contro, deve essere presa in considerazione la nuova LAF.
A)
Gennaio 2003
2.3. L'art. 24
v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 v.Reg.LAF).
2.4. Per
l’art. 29 v.LAF
"
L'assegno integrativo deve essere aumentato,
ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori
o della composizione della famiglia. (cpv. 1)
Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)
L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)
La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno
del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv.
4)"
In
proposito l’art. 35 v.RegLAF precisa che
"
Per cambiamento della composizione della
famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base
del calcolo della prestazione. (cpv. 1)
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv. 2)
Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato. (cpv.
3)"
Secondo
l’art. 36 v.RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.5. Secondo
l’art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del v.Reg.LaF precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 v.LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 v.LAF delle
disposizioni comuni prevede che
"
L'assegno indebitamente percepito deve essere
restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.
(cpv. 3)"
Dal
tenore del Messaggio alla v.LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 v.Reg.LAF
" In
caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli
assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare
del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)
La richiesta di condono è presentata dalla
persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni
familiari. (cpv. 2)
La richiesta è presentata, debitamente motivata,
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di
restituzione della Cassa. (cpv. 3)"
Secondo l’art. 47 v.LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47
v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.6.).
2.8. La Cassa, a
seguito dell’invio, il 26 ottobre 2004, da parte dell’assicurato della notifica
di tassazione relativa ai redditi e alla sostanza del 2003, ossia della
tassazione 2003B, da cui emerge che egli nel 2003 ha realizzato un guadagno da
attività indipendente di fr. 75'000.-- (cfr. doc. 47), ha adeguato il calcolo
degli assegni integrativi versati alla famiglia RI 1 dal 1° gennaio 2003.
Il 12
gennaio 2005 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso l’ordine di
restituzione dell’importo di fr. 6'902.--, relativo al periodo da gennaio a
luglio 2003, confermato con decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 (cfr.
doc. 52A; A1).
Per
inciso, a proposito del lasso di tempo in questione, giova osservare che esso termina
con il mese di luglio 2003, poiché alla fine di tale mese l’erogazione
dell’assegno integrativo è stata sospesa.
In
effetti la Cassa con scritto 15 maggio 2003 aveva avvisato l’assicurato che, a
seguito dell’entrata in vigore della Laps e della revisione della LAF,
l’assegno sarebbe stato bloccato (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).
Il
ricorrente, dal canto suo, nel reclamo dell’11 febbraio 2005, ha asserito di
aver guadagnato pochissimo nel 2003 esercitando la sua attività di infermiere
indipendente, anche se ha precisato che nel secondo semestre del 2003 ha
comunque fatturato di più e ha ricevuto dalle casse malati diversi importi
arretrati che risalivano a otto mesi precedenti (cfr. doc. 53A; 27). Nell’atto
ricorsuale egli ha, poi, semplicemente rinviato ai motivi già addotti nel
reclamo (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Dagli
atti di causa emerge che effettivamente l’8 ottobre 2004 l’Ufficio di
tassazione di __________ ha emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI
1 per l’anno 2003. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente
principale del contribuente di fr. 75'000.-- annui (cfr. doc. 39, 40).
Tale
decisione è passata in giudicato incontestata. L’assicurato stesso, infatti, ha
dichiarato di non avere interposto contro tale provvedimento alcun reclamo
(cfr. doc. 47).
Il
guadagno annuo di fr. 75'000.-- risultante dalla tassazione 2003B (cfr. doc.
39, 40) si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nella decisione
concernente il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2003 emessa, verosimilmente,
alla fine del 2002. Essa, allora, aveva computato un reddito da attività
indipendente di fr. 60'000.--, sulla base del reddito presumibile dichiarato
nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG nel mese di ottobre 2000, con inizio dell’attività
indipendente dal mese di gennaio/febbraio 2001 (cfr. doc. 15 inc. 39.2005.3-4 sempre
concernente l’assicurato).
E’
chiaro, dunque, che nella fattispecie si è realizzato un cambiamento importante
del reddito disponibile dell’assicurato (cfr. art. 35 v.Reg.LAF).
La Cassa,
il 4 aprile 2001, aveva d’altronde reso attenta la moglie del ricorrente, __________,
del fatto che l’assegno integrativo era stato fissato in modo provvisorio in
considerazione del reddito di fr. 60'000.-- dichiarato dal marito nel
formulario di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale
indipendente e che avrebbe ricevuto tale assegno fino all’emissione della
notifica di tassazione 2003/2004, allorché l’importo sarebbe stato ricalcolato
con i dati definitivi del reddito da attività indipendente (cfr. doc. 4).
La moglie
del ricorrente, dal canto suo, il 15 aprile 2001 aveva firmato una
dichiarazione del seguente tenore:
" La
sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all’Istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via
Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della notifica di tassazione
biennio 2003/2004.
La sottoscritta si impegna inoltre a restituire
quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo
provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da
attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni
di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)." (Doc. 5)
Pertanto,
a giusto titolo, l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza della
notifica di tassazione 2003B, ha effettuato un nuovo conteggio degli assegni
integrativi percepiti nel mese di gennaio 2003, tenendo conto del reddito da
attività indipendente relativo al 2003.
La
famiglia RI 1, di conseguenza, da un profilo oggettivo, ha effettivamente
percepito indebitamente gli assegni integrativi del mese di gennaio 2003.
Essi
vanno, così, restituiti (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Occorre ora
stabilire se l’importo richiesto in restituzione è corretto.
L’art. 3c
cpv. 1 lett. a LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di
cui all’art. 28 cpv. 1 v.LAF, prevede che il reddito determinante comprende le
entrate in denaro o in natura provenienti dall’esercizio di un’attività
lucrativa.
Un importo di 1000 franchi
per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall’esercizio di un’attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell’articolo 2c lettera d, il reddito dell’attività
lucrativa è interamente computato.
Ai sensi
dell’art. 28 cpv. 2 v.LAF il reddito del lavoro è computato per intero.
L'art. 25
lett. c OPC, poi, prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.8.), dai dati fiscali relativi al 2003
risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno
corrisponde a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40).
Inoltre
la decisione di tassazione 2003B dell’8 ottobre 2004 è passata in giudicato
incontestata (cfr. doc. 47).
A questo
proposito occorre rilevare che per costante giurisprudenza ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le
casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante
non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
Considerandi
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Questa
Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica
di tassazione 2003B dei coniugi RI 1.
Per
quanto riguarda l’asserzione dell’insorgente secondo cui egli, nel 2003,
avrebbe guadagnato pochissimo, va rilevato, in primo luogo, che egli ha
comunque riconosciuto che nel secondo semestre di quell’anno ha fatturato di
più.
In
secondo luogo, egli non ha comunque minimamente quantificato gli asseriti
scarsi profitti (cfr. doc. 53A).
Inoltre dal
“conto economico” per l’anno 2003 allestito dall’insorgente emerge, in ogni
caso, un guadagno netto di fr. 69'440.-- (fr. 106'824.-- di ricavi – fr.
37'383.85.-- di costi; doc. 22), a cui l’autorità fiscale ha aggiunto l’importo
di fr. 5'560.-- corrispondenti a “prestazioni a proprio favore dall’attività
professionale del contribuente” (cfr. doc. 39), che il ricorrente non ha
contestato, ottenendo così la somma di fr. 75'000.-- (fr. 69'440.-- + fr. 5'560.--).
Di
conseguenza al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo a cui __________
aveva realmente diritto nel mese di gennaio 2003, quale reddito da attività
indipendente, va computato l'importo di fr. 75'000.--.
2.10
Per il resto il
ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito alle singole voci di
reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa nel nuovo calcolo dell’assegno
integrativo relativo al mese di gennaio 2003.
Al
riguardo va osservato che i redditi determinanti sono costituiti dal reddito da
attività indipendente di fr. 75'000.-- annui (cfr. consid. 2.9.) e dal valore
locativo della proprietà fondiaria di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C).
Complessivamente essi ammontano a fr. 88'125.--.
Le spese
riconosciute annue sono, invece, composte degli interessi ipotecari di fr.
13'781.--, delle spese di manutenzione fabbricati di fr. 3'281.--, del
contributo della cassa malati di fr. 2001.--, della pigione di fr. 14’805.-- e
del fabbisogno vitale di fr. 51’086.-- (cfr. doc. 52C). Globalmente esse sono
pari a fr. 84'954.--.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non
sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del
9.
maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa
W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V
263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie l'assicurato non ha portato elementi tali da inficiare
in modo sostanziale il nuovo calcolo dell'amministrazione per il mese di gennaio
2003, non sussiste alcun motivo per ritenere errata la decisione impugnata
quanto all'importo chiesto in restituzione per tale mese di fr. 986.-- [AFI
percepiti (1 mese X fr. 986.--) - AFI di diritto (1 mese X fr. 0.--); cfr. doc.
52B; 52C].
B) Febbraio
– luglio 2003
2.11
Come
menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.2.), per l'arco di tempo dal mese di
febbraio al mese di luglio 2003 vanno applicate le disposizioni della nuova
LAF.
L'assegno
integrativo è regolato agli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti
gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni
integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.
consid. 2.2.).
Con
l'entrata in vigore della Laps, per il regime degli assegni integrativi, oltre
che degli assegni di prima infanzia, non è più possibile, infatti, prendere in
considerazione i parametri della LPC per l'accertamento del diritto e il
calcolo della prestazione: soltanto i parametri della Laps sono applicabili. La
LAF continua invece a definire il titolare del diritto e l'importo massimo
dell'assegno erogabile (cfr. art. 12 Laps; Messaggio del 18 dicembre 2001
concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 5).
2.12
Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello
determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità
di riferimento."
2.13
Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998, per quanto riguarda
l'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni indebitamente
percepite, prevede che è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e
del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to
12.
ad art. 26).
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione:
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno
e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.14
Nel caso di specie,
come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), dalla tassazione 2003B emessa l’8
ottobre 2004 risulta che il reddito da attività indipendente del ricorrente per
il 2003 ammonta a fr. 75'000.-- (cfr. doc. 39, 40) e non a fr. 60'000.--, come,
invece, considerato dalla Cassa per calcolare l’assegno integrativo spettante
alla moglie dell’assicurato nell’anno 2003, poi versatole (cfr. doc. 1).
Relativamente
ai mesi da febbraio a luglio 2003, per quanto attiene al principio della
restituzione, vale quanto esposto al consid. 2.8.
Pertanto
l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha percepito a torto anche gli assegni
integrativi concernenti il periodo da febbraio a luglio 2003.
La Cassa,
a ragione, ha richiesto la restituzione di tali assegni.
2.15
Per
quanto riguarda l'importo degli assegni da rimborsare per i mesi di da
febbraio a luglio 2003, è vero che la nuova LAF, in vigore dal 1° febbraio
2003, per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia rinvia alla
Laps (cfr. consid. 2.2.).
Tuttavia
giusta la disposizione transitoria, di cui all'art. 37 Laps:
"
La legge si applica alle richieste inoltrate
dopo la sua entrata in vigore. (cpv. 1)
Le prestazioni sociali erogate in virtù del
previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito
dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di
decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun
caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti. (cpv. 2)"
Inoltre
l'art. 23 Reg.Laps enuncia che:
"
Le prestazioni sociali erogate in virtù del
diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della
revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata
inferiore all’anno non vengono adeguate."
Relativamente
agli assegni integrativi, va evidenziato che essi sono soggetti, ai sensi
dell'art. 27 Laps, a revisione periodica o straordinaria in caso di cambiamento
(cfr. consid. 2.13.).
Nell'evenienza
concreta, allorché è entrata in vigore la revisione della LAF e la Laps, la
famiglia RI 1 beneficiava di assegni integrativi già dal 2001 (cfr. doc. 52A;
A1).
Inoltre,
verosimilmente, la decisione degli assegni relativa al 2003 (cfr. doc. 1) è
stata emessa alla fine del 2002. Il calcolo è, dunque, stato effettuato ancora
sulla base della v.LAF.
Secondo
le norme transitorie della Laps e del Reg.Laps gli assegni non dovevano
necessariamente essere adeguati dal 1° febbraio 2003, ma in occasione di una
revisione periodica o straordinaria.
In casu
il ricorrente, il 15 maggio 2003, è stato avvertito dalla Cassa che a seguito dell’entrata
in vigore della Laps e della nuova LAF l’assegno sarebbe stato sospeso a
decorrere dal 31 luglio 2003 e di prendere contatto con lo sportello Laps
competente per inoltrare una nuova richiesta (cfr. doc. 76 inc. 39.2005.3-4).
Da ciò va
desunto che l’amministrazione nell’arco di tempo tra il mese di maggio e il
mese di luglio 2003 aveva intenzione di procedere alla revisione degli assegni
integrativi accordati alla famiglia RI 1.
La
revisione non ha, però, potuto avere luogo, poiché l’assicurato non ha
interpellato la Cassa fino al mese di ottobre 2004, rispettivamente lo
sportello Laps fino al mese di gennaio 2001 (cfr. doc. 42; consid. 2.8.; inc.
39.2005
-4 sempre relativo all’assicurato).
Pertanto
per i mesi da febbraio a luglio 2003, al fine di stabilire l'importo di assegni
integrativi da restituire, percepito a torto rispetto a quello erogato secondo
il conteggio effettuato in precedenza sulla base della v.LAF, vanno ancora
applicate la v.LAF e la LPC, alla quale la v.LAF rinviava, come del resto effettuato
dalla Cassa (cfr. doc. 52C).
Riguardo
alle censure concernenti l’importo computato a titolo di reddito da attività
indipendente va fatto riferimento a quanto indicato al consid. 2.9.
La Cassa
ha, quindi, rettamente conteggiato l'importo di fr. 75’000.-- quale guadagno
conseguito dall’assicurato esercitando la propria professione a titolo
indipendente.
Non sono
state sollevate ulteriori eccezioni riguardo al nuovo calcolo effettuato dalla
Cassa nemmeno in relazione ai mesi da febbraio a luglio 2003 (cfr. consid.
2.10
; doc. 52C).
I redditi
e le spese determinanti per il calcolo degli assegni integrativi concernenti
tale periodo corrispondono, perciò, a quelli per il mese di gennaio 2003, pari
a fr. 88'125.-- a titolo di redditi e a fr. 84'954.-- quali spese (cfr. consid.
2.10
; doc. 52C).
La
decisione su reclamo del 21 gennaio 2005, per quanto concerne l'importo chiesto
in restituzione relativo ai mesi da febbraio a luglio 2003 di fr. 5’916.--
[AFI percepiti (6 mesi X fr. 986.--) - AFI di diritto (6 mesi X fr. 0.--); cfr.
doc. 52C], risulta, dunque, corretta.
2.16
Abbondanzialmente
va, comunque, rilevato che anche applicando la Laps al conteggio degli assegni
integrativi dei mesi da febbraio a luglio 2003 il risultato non cambierebbe.
Ai sensi
della Laps gli assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il
reddito disponibile residuale - che è pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps) -, sommato al sussidio per il premio
della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
Il
reddito disponibile residuale, in casu, corrisponderebbe a fr. 54’994.--
[redditi computabili ( fr. 75’000.-- reddito da attività indipendente + fr. 13'125.--
valore locativo proprietà fondiaria) - spese computabili (fr. 12’844.--
interessi ipotecari + fr. 3'281.-- spese manutenzione fabbricati + fr. 2'001.--
contributo per la cassa malati + fr. 14’805.-- pigione + fr. 200.-- imposte)].
Al
riguardo giova segnalare, in primo luogo, che l’importo di interessi ipotecari
computati di fr. 12'844.-- è inferiore a quello conteggiato nel calcolo secondo
la v.LAF di fr. 13'781.-- (cfr. consid. 2.10.).
La Cassa,
nel conteggio secondo la v.LAF e la LPC, ha applicato l’art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC che consente di dedurre dal reddito gli interessi ipotecari e le spese per
la manutenzione dei fabbricati fino a concorrenza del ricavo lordo
dell’immobile.
Il valore
locativo dell’immobile dell’assicurato è di fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C).
L’amministrazione, però, a titolo di spese di manutenzione e interessi
ipotecari, non ha tenuto conto unicamente di questo importo complessivo, bensì
della somma di fr. 17’062.-- (fr. 13'781.-- + fr. 3'281.--).
L’importo
di fr. 17'062.-- corrisponde al valore locativo di fr. 13'125.-- maggiorato del
30%.
La Cassa
ha proceduto in tal senso fondandosi sulla sentenza DTF 126 V 252, secondo cui il
ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde
necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il
valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni
di mercato, bensì è di un importo inferiore e sull’art. 20 cpv. 2 LT, ai sensi
del quale il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso
alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento
del valore di mercato delle pigioni (cfr. anche Circolare N. 15/2003 della
Divisione delle contribuzioni).
L’amministrazione,
quali interessi ipotecari e spese di manutenzione, ha così computato un ammontare
corrispondente al valore locativo dell’immobile dell’assicurato aumentato del
30% (al riguardo cfr. STCA del 24 settembre 2001 nella causa C., 39.2000.97 in
cui il TCA ha lasciato aperta la questione di sapere se e in che misura in
Ticino il ricavo lordo dell’immobile è maggiore del valore locativo, pur
precisando che nell’ipotesi in cui esso sia più elevato del valore locativo,
non può in ogni caso superare quest’ultimo di più del 30% e STCA del 10 aprile
2002.
nella causa C., 38.2001.135, relativa a una vertenza di condono di
indennità di disoccupazione percepite senza giusta causa, in cui questa Corte
ha rinviato gli atti all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti,
fra cui stabilire se quali spese di manutenzione e interessi ipotecari poteva
essere dedotto l’importo pari al valore locativo o se sulla base della DTF 126
V 253 si giustificava la deduzione di un importo diverso).
Giusta
l’art. 8 cpv. 2 lett. a Laps le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari
sono, per contro, riconosciuti fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.-- (cfr.
Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 14; STCA del 27 aprile 2005 nella causa
R., 39.2004.11, consid. 2.9.).
In casu
il reddito della sostanza è pari a fr. 13'125.-- (cfr. doc. 52C), per cui a
titolo di interessi ipotecari e spese di manutenzione va computato al massimo
l’ammontare di fr. 16'125.-- (fr. 13'125.-- + fr. 3'000.--).
Essendo
le spese di manutenzione di fr. 3'281.-- (cfr. doc. 52C), quali interessi
ipotecari nel calcolo secondo la nuova LAF e la Laps non può che essere
conteggiata la somma massima di fr. 12'844.--.
In
secondo luogo, nelle spese computabili vanno considerate anche le imposte, a
differenza del calcolo secondo la v.LAF.
Infatti
la Laps all'art. 8 cpv. 1 lett. l contempla fra le altre spese computabili, le
imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e la sostanza.
In casu
dagli atti emerge che il reddito imponibile per l'imposta cantonale 2003B è di
fr. 17'200.--, per cui il totale dell'imposta cantonale per il 2003 è di fr.
0.
-- (cfr. doc. 40, 41). Il reddito imponibile complessivo concernente
l'imposta federale diretta corrisponde, invece, a fr. 44'300.-- (cfr. doc. 40).
Pertanto, nel calcolo dell'assegno, va conteggiata un'imposta federale che si
aggira intorno alla somma di fr. 200.--.
Per una
famiglia biparentale costituita dai due genitori e da quattro figlie come quella
dell'assicurato (il quinto figlio del ricorrente, nato da una relazione
extraconiugale - doc. 38 -, non fa parte della sua unità di riferimento, dato
che egli non ne ha l’autorità parentale. Dagli atti non risulta, infatti, che
l’autorità tutoria abbia attribuito ai genitori l’autorità parentale in comune;
cfr. art. 4 Laps, artt. 298 cpv. 1, 298a CC), la soglia di intervento ai sensi
dell’art. 10 Laps corrisponde alla somma dell'importo corrispondente al limite
minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
per la persona sola per il titolare del diritto, dell'importo corrispondente
alla metà del limite minimo previsto dalla LPC per la persona sola per la prima
persona supplementare dell'unità di riferimento, dell’importo corrispondente al
limite minimo previsto dalla LPC per il primo figlio per la seconda e per la
terza persona supplementare dell’unità di riferimento, dell’importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla LPC per il terzo figlio per la
quarta e la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, ossia fr. 51’084.--
(fr. 15'700.-- + fr. 7'850.-- + fr. 8'260.-- + fr. 8'260.-- + fr. 5'507.-- +
fr. 5'507.--; cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Di
conseguenza, in concreto, vi è un’eccedenza di reddito residuale pari a fr. 3'910.--
annui (fr. 51’084.--soglia di intervento - fr. 54’994.-- reddito residuale).
Pertanto,
anche sulla base del calcolo secondo la nuova LAF e la Laps, la famiglia RI 1
non aveva diritto agli assegni integrativi da febbraio a luglio 2003.
Il nuovo conteggio
della Cassa per i mesi da febbraio a luglio 2003, che, tenendo conto di un
assegno integrativo versato di fr. 986.-- e di un assegno di diritto di fr. 0.--,
ha determinato la restituzione per tali sei mesi di fr. 5’916.--(cfr. doc. 52B),
si rivela, quindi, corretto anche dal profilo della nuova LAF e della Laps.
2.17
Alla luce di
tutto quanto esposto bisogna concludere che l'assicurato deve restituire gli
assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° gennaio al 31 luglio 2003 di
complessivi fr. 6'902.-- (fr. 986.-- + fr. 5'916.--; cfr. consid. 2.10.; 2.15.;
2.16
).
La
decisione su reclamo del 21 febbraio 2005 deve, perciò, essere confermata.
A titolo
abbondanziale va segnalato che la Cassa nella decisione su reclamo ha indicato
che è data facoltà ai signori RI 1 di concordare con l’amministrazione un
pagamento rateale (cfr. doc. A1).
Contestualmente
occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto
il TCA non è tenuto a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E' comunque
utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa, un'eventuale
soluzione confacente alle esigenze del ricorrente deve essere stabilita con
l'amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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