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39.2005.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2005Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni

integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.

consid. 2.2.).

2.3. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali

ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di

segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni

indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Oggetto del

presente ricorso è solo la questione di sapere se la decisione su reclamo del

21 marzo 2005 con la quale la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata

dall'assicurata è conforme o meno alla legislazione cantonale.

E`

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del

12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella

causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02,

C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V

311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con

riferimenti).

L’ordine

di restituzione dell’11 gennaio 2005 con cui è stato chiesto il rimborso

dell’importo di fr. 3'075.-- per assegni integrativi percepiti a torto è,

invece, passato in giudicato incontestato, visto che l’assicurata ha postulato

soltanto il condono della somma chiestale in restituzione (cfr. consid. 1.2.).

Era,

quindi, semmai con reclamo contro l’ordine di restituzione prima, ed

eventualmente con ricorso al TCA poi, e non con reclamo contro il rifiuto del

condono, a differenza di quanto effettuato dall’insorgente (cfr. doc. A4), che

andava contestato il computo, al fine di determinare l’importo dell’assegno

integrativo al quale l’assicurata aveva effettivamente diritto, del reddito del

convivente, padre di __________.

In ogni

caso è utile osservare che la Laps, alla quale la LAF rinvia per il calcolo

degli assegni integrativi (cfr. consid. 2.2.), prevede che la prestazione alla

quale ha diritto eventualmente un assicurato viene conteggiata considerando i

redditi e le spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(cfr. art. 5, 11 Laps).

L’unità

di riferimento, ai sensi dell’art. 4 Laps, è costituita dal titolare del

diritto e, segnatamente, dal partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questo è

il caso dell’assicurata, siccome __________ è figlia sua e di __________, con

il quale convive. Pertanto a ragione la Cassa ha tenuto conto pure del reddito

e delle spese del padre di __________.

Anche la

censura ricorsuale secondo cui l’assicurata non sarebbe, contrariamente a

quanto indicato nei nuovi calcoli dell’assegno integrativo, la responsabile

dell’unità di riferimento (cfr. doc. I), concerne piuttosto la decisione

relativa alla restituzione. Conseguentemente essa andava sollevata nel contesto

di un eventuale reclamo contro l’ordine di restituzione dell’11 gennaio 2005.

Tuttavia

in proposito va evidenziato che secondo l’art. 24 cpv. 2 Laps (cfr. consid.

2.2.) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la

madre o il padre. La titolarità dipende da quale dei due genitori adempie la

condizione relativa al periodo di carenza di tre anni. Se i due genitori

ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto

(cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 n. 5189 relativo alla prima revisione

della legge sugli assegni di famiglia, p. to 4.3.5.).

In

concreto, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni di cui

all’art. 24 Laps da parte del padre, la Cassa, attribuendole con decisione 16

giugno 2003 un assegno integrativo (cfr. inc. AF 1A), ha ritenuto che

l’assicurata rispettasse tali requisiti. La stessa, dunque, è senz’altro

titolare del diritto all’assegno integrativo e di conseguenza può essere

considerata responsabile dell’unità di riferimento.

Va, pure,

rilevato che l’art. 30e LAF stabilisce che, richiamato l’art. 44 LAF, concernente

la restituzione e il condono

(cfr. consid. 2.5.), entrambi i genitori sono solidalmente tenuti alla

restituzione, se e nella misura in cui l’assegno integrativo indebitamente

percepito era stato conferito a una famiglia biparentale.

Come

esposto sopra, il conteggio dell’assegno integrativo attinente all’assicurata è

stato correttamente effettuato considerando una famiglia biparentale. Pertanto,

in ogni caso, indipendentemente da chi sia responsabile dell’unità familiare,

sia la madre che il padre di __________ sono tenuti in modo solidale al

rimborso degli assegni percepiti indebitamente.

A

quest’ultimo riguardo giova, per inciso, rilevare che effettivamente in

occasione della revisione degli assegni di famiglia è emerso che la ricorrente

dal mese di giugno 2003 ha esercitato un’occupazione presso il Comune di __________

quale ausiliaria di pulizie a ore.

Essa ha

continuato a svolgere questa attività anche nel 2004 (cfr. inc. Laps doc. 30,

31, 39, 40), percependo uno stipendio lordo, calcolato su un anno, di fr.

2'548.-- (cfr. inc. Laps doc. 32). L’assicurata, non impugnando l’ordine di

restituzione, ha del resto riconosciuto tale reddito.

Di

conseguenza l’insorgente, nel periodo dal mese di agosto 2003 al mese di aprile

2004, lasso di tempo considerato dall’ordine di restituzione del mese di

gennaio 2005

(cfr. doc. A1), ha conseguito un reddito da attività lavorativa dipendente, a

differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione nella decisione relativa

all’assegno integrativo del 16 giugno 2003, che indicava unicamente il reddito

da attività dipendente del convivente, padre di __________ (cfr. inc. AF doc.

1B).

Risulta,

di conseguenza, chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 10 Reg. Laps), il calcolo

dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili

condizioni la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi relativi al lasso di tempo da

agosto 2003 ad aprile 2004, che vanno restituiti (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto attiene

ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

Considerandi

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3

; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI

1994.

p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da

parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.9

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10

Nel caso in

esame la Cassa rimprovera all’assicurata di non avere notificato

tempestivamente l’inizio dell’attività lavorativa presso il Comune di __________

nel mese di giugno 2003, contrariamente a quanto indicato sulle decisione

relative agli assegni. Questa circostanza è stata comunicata unicamente in

occasione del momento del rinnovo degli assegni integrativi, allo Sportello

regionale Laps il 13 aprile 2004 (cfr. doc. A3, A5).

La

ricorrente, dal canto suo, ritiene di avere agito in buona fede, in quanto il

mancato avviso dell’inizio dell’occupazione quale ausiliaria di pulizie a ore è

dovuto al fatto che, quando si è recata allo sportello Laps, le avrebbero

precisato che, sulla base di quanto le veniva attribuito, le rimaneva ancora un

margine per svolgere una piccola attività senza che ciò oltrepassasse le

condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha, così, accettato

l’impiego di qualche ora mensile presso il Comune di __________ senza tenere

conto che ciò avrebbe dovuto essere comunicato (cfr. doc. A4). L’assicurata ha

pure precisato che quanto indicatole dallo Sportello Laps di __________

lasciava intendere l’inutilità di informare la Cassa (cfr. doc. I).

2.11

Come

menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41

cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni

integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento

rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali.

Inoltre

giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari

(cfr. consid. 2.5.).

Lo scopo

dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente

modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di

adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

Nell’evenienza

concreta va sottolineato che con la decisione del 16 giugno 2003 trasmessa alla

ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore della figlia __________

a decorrere dal 1° maggio 2003, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha

avvertito esplicitamente di quanto segue:

"

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle

condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento

indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente

all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto

segue:

- la variazione dell’unità

di riferimento (per esempio nascita di un figlio

o decesso del coniuge o

di un figlio che è considerato nel calcolo);

- il cambiamento di

domicilio;

- il cambiamento di stato

civile (per esempio: la separazione, il

divorzio o il nuovo

matrimonio);

- l'inizio, la cessazione

o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la

fine o l'interruzione

della formazione scolastica;

- l'inizio o la cessazione

di una attività lucrativa;

- l'aumento o la

diminuzione del reddito o della sostanza (per

esempio: eredità, donazioni,

rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni

immobiliari e/o mobiliari;

- l'inizio o la fine delle

prestazioni concesse da una cassa malattia o

da un'assicurazione

privata.

La persona che con

indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta

di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita

con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione

penale."

(cfr. inc. AF doc. 1)

Pertanto

l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del

16.

giugno 2003 relativa all'assegno integrativo a favore della figlia, avrebbe

dovuto leggerla accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità

competente che ha emesso tale provvedimento, deve essere informata di ogni modifica

rilevante ai fini del diritto all'assegno.

Sulla

decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento

del reddito e l'inizio di un’attività lucrativa.

L'insorgente,

dunque, avrebbe dovuto comunicare al più presto alla Cassa che il 25 giugno

2003.

aveva cominciato a lavorare presso il Comune di __________.

2.12

Va, al

riguardo, segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo

reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria

difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC

1990.

pag. 162).

In una

sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E. G., pubblicata in Pratique VSI 1994

pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita

dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa

circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima

Istanza al riguardo ha precisato:

"

(…)

Le dossier permet de

conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une

modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant

de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en

mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de

"dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission

d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente

de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être

qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994

pag. 129)

Nel caso

di specie l'aumento mensile di reddito dell’assicurata è stato rilevante (cfr.

art. 10 Reg. Laps; consid. 2.4.).

Di

conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e

rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del

reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le

necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione

degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite

le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia

(cfr. D. Cattaneo,

"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e

problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

2.13

La ricorrente

sostiene di non avere avvertito la Cassa dell’inizio dell’attività lucrativa

quale ausiliaria di pulizie a ore, in quanto allo Sportello Laps di __________

le avrebbero detto che, sulla base di quanto le veniva erogato, le rimaneva

ancora un margine per esercitare una piccola occupazione senza che ciò

oltrepassasse le condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha così

cominciato a lavorare presso il Comune di __________ (cfr. doc. A4; I).

Al

riguardo va osservato che da un accertamento esperito dal TCA presso lo

Sportello Laps di __________ pendente causa è emerso che effettivamente

l’assicurata il 28 maggio 2003, allorché si è recata allo Sportello Laps al

fine di inoltrare la domanda di assegni integrativi, ha chiesto a __________,

persona di contatto dello Sportello, se, nel caso in cui avesse svolto

un’occupazione, sarebbe comunque rientrata nei parametri legali per poter

beneficiare dell’assegno integrativo.

La

funzionaria ha allora eccezionalmente effettuato il calcolo dell’assegno

spettante alla ricorrente, inserendo un ipotetico reddito da attività lucrativa

suggeritole dall’assicurata. __________ ha precisato che da tale conteggio

risultava ancora una lacuna di reddito Laps per il 2003, ma di entità minore

rispetto a quella ottenuta senza computare il citato reddito (cfr. doc. X;

consid. 1.7.).

__________

ha, tuttavia, espressamente dichiarato di non avere mai indicato alla

ricorrente che non fosse necessario avvisare il Servizio degli assegni

integrativi di Bellinzona dell’inizio di una “piccola” attività. Essa ha

pure aggiunto che è procedura dello Sportello attirare l’attenzione degli

assicurati sull’obbligo di informare la Cassa di qualsiasi cambiamento

finanziario e personale dell’unità di riferimento, e meglio dell’inizio-fine di

un’attività lavorativa, dell’aumento-diminuzione del salario, del cambiamento

di indirizzo, del mutamento dell’UR, ecc.

(cfr. doc. X; consid. 1.7.).

La

ricorrente, del resto, mai ha allegato che la signora __________ le avrebbe

precisato di non dovere avvertire l’amministrazione in proposito, bensì ha

riconosciuto che l’inutilità di avvisare la Cassa dell’inizio dell’attività

presso il Comune di __________ è stata da lei dedotta dalle asserzioni della

funzionaria dello Sportello (cfr. doc. I).

Tale

deduzione, però, non avrebbe potuto e dovuto avere luogo.

Infatti,

a prescindere dal fatto che, come rilevato dalla Cassa

(cfr. doc. A5, III), quando l’assicurata si è recata allo Sportello Laps nel

2003.

per postulare gli assegni, non essendo ancora stata emessa da parte della

Cassa la decisione del 16 giugno 2003 con cui le è stato accordato l’assegno

integrativo a far tempo dal 1° maggio 2003, non erano noti in modo certo né

l’entità della lacuna di reddito, né l’importo a cui avrebbe avuto diritto la

stessa, da un lato, __________, nel mese di maggio 2003, le ha soltanto

indicato la possibilità di esercitare un impiego senza perdere completamente il

diritto all’assegno integrativo. Dall’altro, la Cassa, con decisione del 16

giugno 2003, le ha espressamente segnalato l’obbligo di informare

tempestivamente di ogni cambiamento, in particolare dell’inizio di un’attività

lucrativa (cfr. consid. 2.11.; inc. AF doc. 1).

La

determinazione delle implicazioni del reddito conseguito dall’assicurata sull’ammontare

dell’assegno erogatole, e quindi i relativi calcoli, erano compito della Cassa

e solo a quest’ultima spettava la competenza di decidere se il salario

percepito dalla ricorrente aveva o meno influenza sull’importo dell’assegno.

L’assicurata,

nello scritto del 6 agosto 2005 al TCA, ha precisato di avere firmato, il 28

maggio 2003 presso lo Sportello, un formulario senza leggerlo. Essa ha prestato

attenzione allo stesso solo quando le è stato contestato l’assegno e ha così

appreso che vi era indicato di comunicare ogni cambiamento, anche minimo.

La

ricorrente ha, poi, evidenziato che la funzionaria dello Sportello avrebbe

potuto segnalarle verbalmente gli obblighi da ossequiare quale titolare di

assegni di famiglia (cfr. doc. XII).

Questa Corte

evidenzia che, indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente la

funzionaria dello Sportello Laps non ha indicato verbalmente all’assicurata il

proprio dovere di informare di ogni mutamento, l'amministrazione, per

ammissione dell’insorgente stessa, l’ha comunque avvisata, tramite il

formulario menzionato, in merito a tale obbligo.

In

proposito si rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di

firmarlo.

La

ricorrente, essendo tenuta a leggere attentamente il formulario prima di apporvi

la propria firma, non può giustificare la mancata comunicazione dell’inizio

dell’attività lavorativa con il fatto di avere sottoscritto un documento senza

conoscerne il contenuto.

Inoltre,

come già puntualizzato, l’obbligo di informare è stato in ogni caso chiaramente

menzionato anche sulla decisione degli assegni integrativi del 16 giugno 2003

(cfr. inc. AF doc. 1).

In simili

condizioni l’assicurata non aveva nessun valido motivo per credere che non

fosse necessario informare l’amministrazione dell’inizio dell’impiego presso il

Comune di __________.

2.14

L'insorgente,

contrariamente a quanto previsto all’art. 30 Laps e all’art. 53 LAF, non ha

comunicato all'organo amministrativo competente l'inizio della sua attività

lavorativa fino al mese di aprile 2004, quando in occasione della revisione

dell’assegno integrativo, ha consegnato allo sportello Laps di __________ i relativi

conteggi di stipendio (cfr. inc. AF doc. 2; inc. Laps

doc. 40; doc. A1).

Pertanto

essa, dal 1° agosto 2003, data a partire dalla quale è stata richiesta la

restituzione degli assegni integrativi

(cfr. doc. A1), al 30 aprile 2004, ha senz'altro violato il proprio obbligo di

informare l'amministrazione.

A mente

di questa Corte la violazione commessa dall’assicurata, avendo la Cassa

avvisato quest’ultima in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di

informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura poi una

negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

Non potendo riconoscere la

buona fede dell’insorgente, primo presupposto per ottenere un eventuale

condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione su

reclamo del 21 marzo 2005 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e

respingere il ricorso.

A titolo

abbondanziale va segnalato che l’assicurata, nello scritto del 26 aprile 2005

al TCA ha indicato che può restituire la somma richiesta soltanto secondo le

modalità che saranno concesse dal guadagno mensile di fr. 160.-- (cfr. doc. V).

La Cassa,

dal canto suo, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che ad ogni

assicurato al quale viene notificato un ordine di restituzione, è riconosciuta

la possibilità di concordare un rimborso rateale (cfr. doc. A5).

Contestualmente

occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto

questa Corte non è tenuta a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E'

comunque utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa,

un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere

stabilita con l'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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