39.2005.6
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10 agosto 2005Italiano34 min
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Numero d'incarto:
39.2005.6
Data decisione, Autorità:
10.08.2005, TCA
Titolo:
rifiuto del condono di assegni integrativi.Il mancato avviso dell'inizio dell'impiego esclude la buona fede:la Cassa ha chiaramente avvertito l'assicurata dell'obbligo di informare,così come lo Sportello Laps con un formulario.Non la giustifica il fatto di avere firmato quest'ultimo senza leggerlo
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
FAMIGLIA BIPARENTALE
OBBLIGO DI INFORMARE
TITOLARE DEL DIRITTO
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 24 LAF
art. 27 LAF
art. 30e LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 53 LAF
art. 4 LAPS
art. 5 LAPS
art. 11 LAPS
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.6
rs/ss
Lugano
10 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 marzo 2005
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell’11 gennaio 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e a __________ di restituire l’importo di
fr. 3'075.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore
della figlia __________ (13.07.1998), nel periodo dal
1° agosto 2003 al 30 aprile 2004.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
"
con decisione del 16 giugno 2003 la nostra Cassa
vi ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 505.-- a
decorrere dal
1. maggio 2003 tenendo in considerazione il salario percepito dal Signor __________
dalla ditta __________ di __________ (fr. 4'100.-- lordi mensili).
In data 13 aprile 2004 la signora RI 1 si è
presentata presso lo Sportello regionale LAPS di __________ per la revisione
degli assegni di famiglia. Con la nuova richiesta ha consegnato copia dei
conteggi stipendio per l'attività da lei iniziata in data 25 giugno 2003 per il
comune di __________ (primo stipendio pagato nel mese di agosto 2003).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01. agosto
2003 al 30 aprile 2004 avete percepito in troppo l'importo di fr. 3'075.--
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.08.2003 al 30.04.2004/09 mesi a fr. 505.-- fr.
4'545.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle
allegate):
dal 01.08.2003 al 31.12.2003/05 mesi a fr. 294.--
dal 01.01.2004 al 30.04.2004/04 mesi a fr.
0.-- fr. 1'470.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr.
3'075.--
Conformemente ai disposti degli articoli 44 della
Legge sugli assegni di famiglia (LAF) e 26 della Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) questo importo deve essere
rimborsato alla nostra Cassa." (Doc. A1)
1.2. In data 19
gennaio 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, invocando la
propria buona fede e una situazione finanziaria alquanto precaria (cfr. doc.
A2).
Con
decisione del 16 febbraio 2005 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari
riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto
se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere
troppo grave
(cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali
citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede"
non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è
dovuto a negligenza o da dolo della persona tenuta alla restituzione: quando
cioè, al momento della richiesta dell'esame della situazione economica, certi
fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte, quando
l'obbligo di informare non è stato rispettato o non lo è stato a tempo debito.
Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato
quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle
sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo
d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La grave difficoltà ai
sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese sono riconosciute a
norma di legge federale al 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le
spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC (art. 5
cpv. OPGA).
Sulle nostre decisioni per
assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di
annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica: ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell'unità di
riferimento indicati nell'allegata tabella di calcolo deve essere annunciato
immediatamente all'ufficio che ha emanato la presente decisione".
Nel presente caso la buona
fede non è riconosciuta in quanto la signora non ha comunicato tempestivamente
al nostro ufficio che dal 25 giugno 2003 aveva iniziato un'attività lucrativa,
ma è stato comunicato solamente al momento della richiesta di rinnovo degli
assegni di famiglia, allo sportello regionale LAPS in data 13 aprile 2004.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare
l'altra, quella della grave difficoltà."
(Doc. A3)
1.3. A seguito
del reclamo interposto dall’assicurata (cfr. doc. A4), la Cassa, il 21 marzo
2005, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto
del suo primo provvedimento (cfr. doc. A5).
1.4. L’assicurata
ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
L’istituto delle assicurazioni sociali, in data
11 gennaio 2005, mi ordinava la restituzione dell'assegno integrativo per un
importo di Fr. 3'075.- ritenendolo abusivamente percepito.
Con lettere (19 gennaio) chiarivo la mia
situazione di convivenza famigliare e chiedevo il condono della somma che
tuttavia la Cassa Cantonale, con lettera 16 febbraio negava.
Cercai di nuovo (4 marzo) di illustrare la
condizione disagevole in cui mi trovo e le ragioni che mi indussero in buona
fede ad omettere di comunicare alla Cassa il cambiamento, e ciò, sulla base
delle rassicurazioni avute presso l'Ufficio Laps di __________ (Signora __________),
che lasciavano intendere l'inutilità di informare la Cassa.
Omissione giudicata invece intenzionale quanto
imperdonabile, nella quale s'intravedeva pure la disonestà.
Quindi, ritenendo sempre che io abbia agito in
malafede e non considerando del tutto la mia reale situazione, la Cassa
Cantonale, con lettera del 21 marzo scorso confermava l'ordine di restituzione.
Mi è propizia l'occasione per far rilevare che
contrariamente a quanto figura nella tabella di calcolo AFI, la sottoscritta
non è la responsabile dell'unità di riferimento bensì la convivente."
(Doc. I)
1.5. L’autorità
amministrativa, nella propria risposta di causa del
18 aprile 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.6. Il 26 aprile
2005 l’assicurata ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V), alle
quali la Cassa ha replicato con scritto del
12 maggio 2005 (cfr. doc. VII).
1.7. Pendente
causa il TCA, rilevato che dagli atti emerge che l’assicurata ha indicato che
quando si è rivolta allo Sportello Laps di __________ le sarebbe stato indicato
che, sulla base di quanto le veniva attribuito, le rimaneva ancora un margine
di possibilità per svolgere una piccola attività senza che ciò oltrepassasse le
condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno (cfr. doc. A4), ha
posto a __________ dello Sportello regionale Laps di __________ i seguenti
quesiti:
"
1. se effettivamente, in occasione del vostro
incontro, ha fornito all’assicurata questa informazione;
2. in caso di risposta affermativa, voglia
specificare su cosa si è fondata per rilasciare alla signora RI 1 tale
indicazione. In particolare voglia segnalarci se al momento della richiesta di
assegni integrativi da parte di un assicurato, effettuate un calcolo
approssimativo degli stessi;
3. se lei ha pure precisato all’assicurata che
non era necessario informare l’autorità competente - segnatamente la Cassa -
dell’eventuale inizio di “una piccola attività”." (doc. IX).
Il 3
agosto 2005 __________ ha risposto:
"
(…)
·
In data 28 maggio 2003 la Signora RI 1 è venuta
allo sportello LAPS di __________ per la domanda di assegno familiare
integrativo (AFI). Quest’ultima teneva in considerazione la situazione
economica e personale di quel dato momento (maggio 2003). In quell’occasione,
l’assicurata mi ha domandato se, nel caso in cui avesse esercitato un’attività
lucrativa, sarebbe rientrata ancora nei parametri legali per poter beneficiare
dell’AFI. A questo punto, ed eccezionalmente, dato che mi era stato
esplicitamente richiesto e visto che tra i compiti affidatimi vi è anche quello
di rispondere alle esigenze dell’utente, ho inserito nel programma un ipotetico
reddito da attività lucrativa suggeritomi dalla Signora RI 1. Da tale calcolo
figurava ancora una lacuna di reddito LAPS a suo favore (sempre relativa
all’anno 2003), ma di entità minore.
·
Tengo a precisare, infine, che non ho mai
asserito alla Signora RI 1 che non fosse necessario avvisare il Servizio
AFI di Bellinzona, in caso di inizio di un’eventuale “piccola attività”.
Infatti è procedura standard, presso il nostro sportello LAPS, spiegare dettagliatamente
la conferma di inoltro della richiesta AFI prima che quest’ultima sia firmata
dal richiedente e più precisamente: le modalità di calcolo della lacuna di
reddito LAPS trovata, il fatto che ciò che hanno fornito e dichiarato al
momento della domanda AFI corrisponda al vero e l’obbligo di informare
la Cassa cantonale degli assegni familiari di qualsiasi cambiamento
finanziario e personale dell’unità di riferimento (UR) (inzio-fine attività
lavorativa, aumento-diminuzione salario, cambiamento di indirizzo, mutamento
dell’UR, ecc).
Tali informazioni erano
già state da me comunicate al padre della Signora RI 1, che mi ha contattato
telefonicamente lo scorso 26 aprile." (Doc. X)
1.8. L’assicurata,
il 6 agosto 2005, in merito al doc. X, ha formulato le seguenti osservazioni:
"
Dal colloquio avuto il 28.5.2003 con la Signora __________
presso lo sportello LAPS di __________, risultava che mi era possibile svolgere
una piccola attività, in quanto il guadagno conseguito sarebbe rientrato nei
limiti legali concessi.
Ciò mi rassicurava, ignorando la necessità di
dover informare il servizio AFI di Bellinzona.
Allo sportello mi fu sottoposto un formulario da
firmare sul quale ebbi poi modo più tardi di leggere, quando mi fu contestata
l'attribuzione dell'assegno, che effettivamente ogni cambiamento, anche minimo,
doveva essere comunicato. Contenuto del formulario che al momento della firma
non ebbi l'accortezza di leggere.
Ciò che essenzialmente si poteva magari
fare allo sportello era farmi rimarcare verbalmente quello che, in ogni
caso, sarebbe stato assolutamente necessario e importante fare.
Non avrei del resto avuto dei motivi per non
farlo.
Altro non ho da dire, sennonché il desiderio che
nel mio agire non si voglia intravedere malafede o disonestà." (cfr. doc.
XII)
1.9. I doc. IX,
X, XI, XII sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002
(cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per
quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal
1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.
3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame la Cassa ha negato all'assicurata il condono della restituzione di
parte degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° agosto al 31
dicembre 2003 e degli interi assegni integrativi di cui ha beneficiato dal 1°
gennaio al 30 aprile 2004. In quel periodo sia la modifica della LAF relativa
all'assegno integrativo, che la nuova Laps erano in vigore. Si applicano,
quindi, le nuove disposizioni legali.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
Fatti
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni
integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.
consid. 2.2.).
2.3. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali
ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di
segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni
indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Oggetto del
presente ricorso è solo la questione di sapere se la decisione su reclamo del
21 marzo 2005 con la quale la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata
dall'assicurata è conforme o meno alla legislazione cantonale.
E`
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02,
C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V
311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti).
L’ordine
di restituzione dell’11 gennaio 2005 con cui è stato chiesto il rimborso
dell’importo di fr. 3'075.-- per assegni integrativi percepiti a torto è,
invece, passato in giudicato incontestato, visto che l’assicurata ha postulato
soltanto il condono della somma chiestale in restituzione (cfr. consid. 1.2.).
Era,
quindi, semmai con reclamo contro l’ordine di restituzione prima, ed
eventualmente con ricorso al TCA poi, e non con reclamo contro il rifiuto del
condono, a differenza di quanto effettuato dall’insorgente (cfr. doc. A4), che
andava contestato il computo, al fine di determinare l’importo dell’assegno
integrativo al quale l’assicurata aveva effettivamente diritto, del reddito del
convivente, padre di __________.
In ogni
caso è utile osservare che la Laps, alla quale la LAF rinvia per il calcolo
degli assegni integrativi (cfr. consid. 2.2.), prevede che la prestazione alla
quale ha diritto eventualmente un assicurato viene conteggiata considerando i
redditi e le spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(cfr. art. 5, 11 Laps).
L’unità
di riferimento, ai sensi dell’art. 4 Laps, è costituita dal titolare del
diritto e, segnatamente, dal partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questo è
il caso dell’assicurata, siccome __________ è figlia sua e di __________, con
il quale convive. Pertanto a ragione la Cassa ha tenuto conto pure del reddito
e delle spese del padre di __________.
Anche la
censura ricorsuale secondo cui l’assicurata non sarebbe, contrariamente a
quanto indicato nei nuovi calcoli dell’assegno integrativo, la responsabile
dell’unità di riferimento (cfr. doc. I), concerne piuttosto la decisione
relativa alla restituzione. Conseguentemente essa andava sollevata nel contesto
di un eventuale reclamo contro l’ordine di restituzione dell’11 gennaio 2005.
Tuttavia
in proposito va evidenziato che secondo l’art. 24 cpv. 2 Laps (cfr. consid.
2.2.) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la
madre o il padre. La titolarità dipende da quale dei due genitori adempie la
condizione relativa al periodo di carenza di tre anni. Se i due genitori
ossequiano i necessari requisiti, possono entrambi essere titolari del diritto
(cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 n. 5189 relativo alla prima revisione
della legge sugli assegni di famiglia, p. to 4.3.5.).
In
concreto, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni di cui
all’art. 24 Laps da parte del padre, la Cassa, attribuendole con decisione 16
giugno 2003 un assegno integrativo (cfr. inc. AF 1A), ha ritenuto che
l’assicurata rispettasse tali requisiti. La stessa, dunque, è senz’altro
titolare del diritto all’assegno integrativo e di conseguenza può essere
considerata responsabile dell’unità di riferimento.
Va, pure,
rilevato che l’art. 30e LAF stabilisce che, richiamato l’art. 44 LAF, concernente
la restituzione e il condono
(cfr. consid. 2.5.), entrambi i genitori sono solidalmente tenuti alla
restituzione, se e nella misura in cui l’assegno integrativo indebitamente
percepito era stato conferito a una famiglia biparentale.
Come
esposto sopra, il conteggio dell’assegno integrativo attinente all’assicurata è
stato correttamente effettuato considerando una famiglia biparentale. Pertanto,
in ogni caso, indipendentemente da chi sia responsabile dell’unità familiare,
sia la madre che il padre di __________ sono tenuti in modo solidale al
rimborso degli assegni percepiti indebitamente.
A
quest’ultimo riguardo giova, per inciso, rilevare che effettivamente in
occasione della revisione degli assegni di famiglia è emerso che la ricorrente
dal mese di giugno 2003 ha esercitato un’occupazione presso il Comune di __________
quale ausiliaria di pulizie a ore.
Essa ha
continuato a svolgere questa attività anche nel 2004 (cfr. inc. Laps doc. 30,
31, 39, 40), percependo uno stipendio lordo, calcolato su un anno, di fr.
2'548.-- (cfr. inc. Laps doc. 32). L’assicurata, non impugnando l’ordine di
restituzione, ha del resto riconosciuto tale reddito.
Di
conseguenza l’insorgente, nel periodo dal mese di agosto 2003 al mese di aprile
2004, lasso di tempo considerato dall’ordine di restituzione del mese di
gennaio 2005
(cfr. doc. A1), ha conseguito un reddito da attività lavorativa dipendente, a
differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione nella decisione relativa
all’assegno integrativo del 16 giugno 2003, che indicava unicamente il reddito
da attività dipendente del convivente, padre di __________ (cfr. inc. AF doc.
1B).
Risulta,
di conseguenza, chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 10 Reg. Laps), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente
percepito indebitamente gli assegni integrativi relativi al lasso di tempo da
agosto 2003 ad aprile 2004, che vanno restituiti (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto attiene
ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
Considerandi
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3
; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI
1994.
p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9
Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all’assicurata di non avere notificato
tempestivamente l’inizio dell’attività lavorativa presso il Comune di __________
nel mese di giugno 2003, contrariamente a quanto indicato sulle decisione
relative agli assegni. Questa circostanza è stata comunicata unicamente in
occasione del momento del rinnovo degli assegni integrativi, allo Sportello
regionale Laps il 13 aprile 2004 (cfr. doc. A3, A5).
La
ricorrente, dal canto suo, ritiene di avere agito in buona fede, in quanto il
mancato avviso dell’inizio dell’occupazione quale ausiliaria di pulizie a ore è
dovuto al fatto che, quando si è recata allo sportello Laps, le avrebbero
precisato che, sulla base di quanto le veniva attribuito, le rimaneva ancora un
margine per svolgere una piccola attività senza che ciò oltrepassasse le
condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha, così, accettato
l’impiego di qualche ora mensile presso il Comune di __________ senza tenere
conto che ciò avrebbe dovuto essere comunicato (cfr. doc. A4). L’assicurata ha
pure precisato che quanto indicatole dallo Sportello Laps di __________
lasciava intendere l’inutilità di informare la Cassa (cfr. doc. I).
2.11
Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41
cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni
integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali.
Inoltre
giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(cfr. consid. 2.5.).
Lo scopo
dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente
modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di
adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Nell’evenienza
concreta va sottolineato che con la decisione del 16 giugno 2003 trasmessa alla
ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore della figlia __________
a decorrere dal 1° maggio 2003, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
avvertito esplicitamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento
indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente
all’ufficio che ha emanato la presente decisione.
In particolare quanto
segue:
- la variazione dell’unità
di riferimento (per esempio nascita di un figlio
o decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo);
- il cambiamento di
domicilio;
- il cambiamento di stato
civile (per esempio: la separazione, il
divorzio o il nuovo
matrimonio);
- l'inizio, la cessazione
o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la
fine o l'interruzione
della formazione scolastica;
- l'inizio o la cessazione
di una attività lucrativa;
- l'aumento o la
diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni,
rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni
immobiliari e/o mobiliari;
- l'inizio o la fine delle
prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione
privata.
La persona che con
indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta
di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita
con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione
penale."
(cfr. inc. AF doc. 1)
Pertanto
l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del
16.
giugno 2003 relativa all'assegno integrativo a favore della figlia, avrebbe
dovuto leggerla accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità
competente che ha emesso tale provvedimento, deve essere informata di ogni modifica
rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sulla
decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento
del reddito e l'inizio di un’attività lucrativa.
L'insorgente,
dunque, avrebbe dovuto comunicare al più presto alla Cassa che il 25 giugno
2003.
aveva cominciato a lavorare presso il Comune di __________.
2.12
Va, al
riguardo, segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo
reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria
difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC
1990.
pag. 162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E. G., pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa
circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima
Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention.
C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en
mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de
"dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission
d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente
de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être
qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito dell’assicurata è stato rilevante (cfr.
art. 10 Reg. Laps; consid. 2.4.).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e
rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del
reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le
necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione
degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite
le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia
(cfr. D. Cattaneo,
"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e
problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13
La ricorrente
sostiene di non avere avvertito la Cassa dell’inizio dell’attività lucrativa
quale ausiliaria di pulizie a ore, in quanto allo Sportello Laps di __________
le avrebbero detto che, sulla base di quanto le veniva erogato, le rimaneva
ancora un margine per esercitare una piccola occupazione senza che ciò
oltrepassasse le condizioni legali per l’ottenimento dell’assegno. Essa ha così
cominciato a lavorare presso il Comune di __________ (cfr. doc. A4; I).
Al
riguardo va osservato che da un accertamento esperito dal TCA presso lo
Sportello Laps di __________ pendente causa è emerso che effettivamente
l’assicurata il 28 maggio 2003, allorché si è recata allo Sportello Laps al
fine di inoltrare la domanda di assegni integrativi, ha chiesto a __________,
persona di contatto dello Sportello, se, nel caso in cui avesse svolto
un’occupazione, sarebbe comunque rientrata nei parametri legali per poter
beneficiare dell’assegno integrativo.
La
funzionaria ha allora eccezionalmente effettuato il calcolo dell’assegno
spettante alla ricorrente, inserendo un ipotetico reddito da attività lucrativa
suggeritole dall’assicurata. __________ ha precisato che da tale conteggio
risultava ancora una lacuna di reddito Laps per il 2003, ma di entità minore
rispetto a quella ottenuta senza computare il citato reddito (cfr. doc. X;
consid. 1.7.).
__________
ha, tuttavia, espressamente dichiarato di non avere mai indicato alla
ricorrente che non fosse necessario avvisare il Servizio degli assegni
integrativi di Bellinzona dell’inizio di una “piccola” attività. Essa ha
pure aggiunto che è procedura dello Sportello attirare l’attenzione degli
assicurati sull’obbligo di informare la Cassa di qualsiasi cambiamento
finanziario e personale dell’unità di riferimento, e meglio dell’inizio-fine di
un’attività lavorativa, dell’aumento-diminuzione del salario, del cambiamento
di indirizzo, del mutamento dell’UR, ecc.
(cfr. doc. X; consid. 1.7.).
La
ricorrente, del resto, mai ha allegato che la signora __________ le avrebbe
precisato di non dovere avvertire l’amministrazione in proposito, bensì ha
riconosciuto che l’inutilità di avvisare la Cassa dell’inizio dell’attività
presso il Comune di __________ è stata da lei dedotta dalle asserzioni della
funzionaria dello Sportello (cfr. doc. I).
Tale
deduzione, però, non avrebbe potuto e dovuto avere luogo.
Infatti,
a prescindere dal fatto che, come rilevato dalla Cassa
(cfr. doc. A5, III), quando l’assicurata si è recata allo Sportello Laps nel
2003.
per postulare gli assegni, non essendo ancora stata emessa da parte della
Cassa la decisione del 16 giugno 2003 con cui le è stato accordato l’assegno
integrativo a far tempo dal 1° maggio 2003, non erano noti in modo certo né
l’entità della lacuna di reddito, né l’importo a cui avrebbe avuto diritto la
stessa, da un lato, __________, nel mese di maggio 2003, le ha soltanto
indicato la possibilità di esercitare un impiego senza perdere completamente il
diritto all’assegno integrativo. Dall’altro, la Cassa, con decisione del 16
giugno 2003, le ha espressamente segnalato l’obbligo di informare
tempestivamente di ogni cambiamento, in particolare dell’inizio di un’attività
lucrativa (cfr. consid. 2.11.; inc. AF doc. 1).
La
determinazione delle implicazioni del reddito conseguito dall’assicurata sull’ammontare
dell’assegno erogatole, e quindi i relativi calcoli, erano compito della Cassa
e solo a quest’ultima spettava la competenza di decidere se il salario
percepito dalla ricorrente aveva o meno influenza sull’importo dell’assegno.
L’assicurata,
nello scritto del 6 agosto 2005 al TCA, ha precisato di avere firmato, il 28
maggio 2003 presso lo Sportello, un formulario senza leggerlo. Essa ha prestato
attenzione allo stesso solo quando le è stato contestato l’assegno e ha così
appreso che vi era indicato di comunicare ogni cambiamento, anche minimo.
La
ricorrente ha, poi, evidenziato che la funzionaria dello Sportello avrebbe
potuto segnalarle verbalmente gli obblighi da ossequiare quale titolare di
assegni di famiglia (cfr. doc. XII).
Questa Corte
evidenzia che, indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente la
funzionaria dello Sportello Laps non ha indicato verbalmente all’assicurata il
proprio dovere di informare di ogni mutamento, l'amministrazione, per
ammissione dell’insorgente stessa, l’ha comunque avvisata, tramite il
formulario menzionato, in merito a tale obbligo.
In
proposito si rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di
firmarlo.
La
ricorrente, essendo tenuta a leggere attentamente il formulario prima di apporvi
la propria firma, non può giustificare la mancata comunicazione dell’inizio
dell’attività lavorativa con il fatto di avere sottoscritto un documento senza
conoscerne il contenuto.
Inoltre,
come già puntualizzato, l’obbligo di informare è stato in ogni caso chiaramente
menzionato anche sulla decisione degli assegni integrativi del 16 giugno 2003
(cfr. inc. AF doc. 1).
In simili
condizioni l’assicurata non aveva nessun valido motivo per credere che non
fosse necessario informare l’amministrazione dell’inizio dell’impiego presso il
Comune di __________.
2.14
L'insorgente,
contrariamente a quanto previsto all’art. 30 Laps e all’art. 53 LAF, non ha
comunicato all'organo amministrativo competente l'inizio della sua attività
lavorativa fino al mese di aprile 2004, quando in occasione della revisione
dell’assegno integrativo, ha consegnato allo sportello Laps di __________ i relativi
conteggi di stipendio (cfr. inc. AF doc. 2; inc. Laps
doc. 40; doc. A1).
Pertanto
essa, dal 1° agosto 2003, data a partire dalla quale è stata richiesta la
restituzione degli assegni integrativi
(cfr. doc. A1), al 30 aprile 2004, ha senz'altro violato il proprio obbligo di
informare l'amministrazione.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall’assicurata, avendo la Cassa
avvisato quest’ultima in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura poi una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la
buona fede dell’insorgente, primo presupposto per ottenere un eventuale
condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione su
reclamo del 21 marzo 2005 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e
respingere il ricorso.
A titolo
abbondanziale va segnalato che l’assicurata, nello scritto del 26 aprile 2005
al TCA ha indicato che può restituire la somma richiesta soltanto secondo le
modalità che saranno concesse dal guadagno mensile di fr. 160.-- (cfr. doc. V).
La Cassa,
dal canto suo, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che ad ogni
assicurato al quale viene notificato un ordine di restituzione, è riconosciuta
la possibilità di concordare un rimborso rateale (cfr. doc. A5).
Contestualmente
occorre rilevare che tale tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto
questa Corte non è tenuta a occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). E'
comunque utile rammentare che effettivamente, come preannunciato dalla Cassa,
un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere
stabilita con l'amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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