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Decisione

39.2005.8

rifiuto del condono di assegni di famiglia.L'impegno firmato di restituire gli assegni quando gli alimenti per la figlia fossero stati fissati esclude la buona fede.Gratuito patrocinio negato:non prob

16 agosto 2005Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti della buona fede e

dell'onore troppo grave devono essere soddisfatti cumulativamente.

Nella presente fattispecie, la

condizione della buona fede non è palesemente data poiché, come esposto al

punto che precede, la signora RI 1 stessa era ben consapevole che la Cassa, una

volta stabilito in sede civile l'ammontare dei contributi alimentari a carico

del signor __________ e a favore della figlia __________, avrebbe effettuato un

nuovo calcolo e chiesto la restituzione di quella parte di assegno familiare a

cui non avrebbe avuto il diritto se fosse stato computato il contributo

alimentare annuo (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del

25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).

Ne discende che la domanda di condono deve essere

respinta." (Doc. A1 inc. 39.2004.4)

1.3. L’assicurata

ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA, invocando, per quanto riguarda

segnatamente il condono, la sua buona fede e che il rimborso richiesto

costituirebbe un onere troppo grave (cfr. doc. I inc. 39.2004.4.).

Questo

Tribunale, con sentenza 10 dicembre 2004, ha dichiarato irricevibile il ricorso

per quanto concerneva al condono, poiché il provvedimento del 12 marzo 2004

costituiva, relativamente a tale tema, la prima decisione formale. Contro la

stessa andava dunque interposto reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps. Il TCA ha

conseguentemente trasmesso gli atti alla Cassa al fine di esaminare il reclamo

dell’assicurata.

L’impugnativa

è, per contro, stata parzialmente accolta in relazione all’ordine di

restituzione. Il TCA ha ritenuto ingiustificata la richiesta di restituzione

formulata dalla Cassa per i mesi di aprile e maggio 2003. L’assicurata deve,

però, rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi ai mesi

da gennaio 2001 a marzo 2003, corrispondenti all’importo di fr. 22'283.--, in

quanto percepiti a torto da un profilo oggettivo.

Questa

Corte ha inoltre accolto la domanda di gratuito patrocinio concernente la

procedura di reclamo e ha riconosciuto che all’assicurata vanno accordate delle

ripetibili parziali per la parte di reclamo che avrebbe dovuto essere accolta,

rinviando l’incarto all’amministrazione per statuire sulla questione delle

ripetibili parziali in sede di reclamo (cfr. inc. 39.2004.4).

Tale

giudizio è passato in giudicato incontestato.

1.4. A seguito

della trasmissione degli atti da parte del TCA, la Cassa, il 7 marzo 2005, ha

emanato una decisione su reclamo con cui ha ribadito che la restituzione della

somma di fr. 22'283.-- non può essere condonata.

La Cassa

ha, in particolare, rilevato:

"

(…)

Nella fattispecie, la

Cassa ha versato alla signora RI 1 gli assegni integrativi e di prima infanzia,

calcolati senza computare il contributo alimentare fissato dal giudice, essendo

ancora pendente la causa promossa con azione di paternità e di mantenimento del

17 settembre 2001.

La qui reclamante si era tuttavia impegnata, con la sottoscrizione della

dichiarazione resa alla Cassa in data 25 settembre 2001, di “trasmettere

immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per

gli assegni familiari, (…) una copia della sentenza civile, mediante la quale

viene determinato il contributo alimentare in favore di __________” e “(…)

a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata

ed alla quale non avrebbe avuto il diritto computando un contributo

alimentare annuo” (sottolineatura nostra).

Del resto, già con ricorso del 25 maggio 2001 al TCA, presentato avverso la

decisione 2 maggio 2001 della Cassa, l’insorgente aveva chiesto “(…) che sia

rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al padre”,

sottolineando, da parte mia garantisco che al momento della

sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest’ultima avrà effetto

retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato” (sottolineatura

nostra).

A fronte di questo chiaro impegno assunto dalla reclamante, la Cassa aveva

aderito alla di lei richiesta e la causa venne stralciata dai ruoli.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il requisito della buona fede non è

palesemente dato. La signora RI 1 era per l’appunto ben conscia del fatto che,

una volta stabilito in sede civile l’ammontare dei contributi alimentari a

carico del padre di __________, la Cassa avrebbe effettuato un nuovo calcolo,

computando i contributi in questione e chiedendo la restituzione di quanto

versato di troppo.

Difettando uno dei due presupposti da adempiere cumulativamente, la Cassa non

procede all’esame del requisito dell’onere troppo grave." (Doc. A)

1.5. Contro

questa decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato:

"

IN LIMINE LITIS

La presente procedura è

sospesa sino a definizione giudiziale della vertenza sorta presso la Pretura di

__________ – __________,

inc. no. DI. 2005. 397.

IN VIA PRINCIPALE

1. Il ricorso è integralmente accolto.

§ Di conseguenza, a RI

1, __________,

viene condonato

l’obbligo di restituzione di CHF 22'283.--.

IN VIA SUBORDINATA

1. Il ricorso è accolto.

§

Di conseguenza, considerata la cessione in pagamento a favore

della Cassa cantonale per gli assegni familiari di CHF 19’00.—pari al credito

che RI 1 vanta nei confronti di __________, a RI 1, __________, viene condonato

l’obbligo di restituzione dell’importo residuo, pari a CHF 3'283.--.

IN VIA SUB-SUBORDINATA

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza RI 1 è tenuta a

restituire alla Cassa cantonale degli assegni familiari la somma di

CHF 3'283.-- secondo rateizzazione da concordarsi in funzione delle

disponibilità effettive.

2. La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di

reclamo così come la

presente ricorsuale è accolta.

§ Di conseguenza, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

tasserà

entrambe le note dell’avv. RA 1, __________, per entrambi i gradi di giudizio.

3. Protestate tasse e spese; non si assegnano ripetibili nella misura

in

cui la ricorrente è integralmente posta al beneficio del gratuito

patrocinio." (Doc. I)

A

sostegno delle proprie pretese ricorsali l’assicurata ha precisato:

"

(…)

c. La situazione economica della

ricorrente permane compromessa. Si reitera anche in questa sede la richiesta dì

ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio, la

ricorrente non essendo in grado di far fronte né agli oneri di procedura né

alle spese di patrocinio.

Non appena giunto

dall'autorità comunale il chiesto preavviso favorevole anche in funzione della

situazione attuale, sarà premura dello scrivente legale trasmettere detto

documento a codesta lodevole Autorità.

Prove: c.s.

Doc. C, preavviso

favorevole

NEL MERITO

1. Con decisione 2 ottobre 2003, la

Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa) ha chiesto

alla ricorrente la restituzione di CHF 24'480.--, attesa l'emissione da parte

del Pretore del Distretto di __________ di un decreto cautelare stabilente in

CHF 837.-- gli oneri di mantenimento del padre naturale a favore di __________,

la figlia della ricorrente.

Con primo reclamo di

data 24 ottobre 2003, lo scrivente legale ha contestato in primo luogo il

computo dell'importo la cui restituzione è stata chiesta, anticipando la

richiesta di condono, postulando per il tutto la messa al beneficio della qui

ricorrente dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.

Con prima decisione su

reclamo di data 12 marzo 2004, la Cassa ha ridotto l'importo a CHF 23'565.--,

considerando ciò nondimeno il reclamo integralmente respinto [sic!],

respingendo in toto la domanda di AG e di condono, rinviando per il tutto a

codesta lodevole Autorità.

Autorità la quale,

adita da ricorso inizialmente introdotto direttamente dalla qui ricorrente, con

decisione 10 dicembre 2004 (inc. no. 39.2004.4):

·

ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo

ulteriormente a CHF 22'283.-- l'importo suscettibile di restituzione;

·

ha imposto la copertura dell'intervento dello scrivente

legale in sede di reclamo demandando la questione alla Cassa

·

demandando inoltre la questione del condono alla

Cassa per emissione della decisione che qui ci occupa.

La Cassa, omettendo

nuovamente di pronunciarsi in punto alla questione dell'AG per l'intera

procedura di reclamo, si è limitata a ribadire come, difettando a suo dire la

condizione cumulativa della buona fede, l'istanza di condono andasse

irrimediabilmente respinta.

Si noti che neppure in

quest'ultima sede la Cassa è entrata nel merito della proposta

cessione/pagamento in compensazione del credito che la ricorrente vanta nei

confronti del padre della figlia, scaturente da decisione di merito,

palesemente sostitutiva del decaduto decreto cautelare a cui ancora fa

riferimento la richiesta in restituzione.

Da qui il presente

ricorso.

Prove: c.s.; richiamo inc. no. 39.2004.4 presso codesta lodevole Autorità

2. Corre precisare, già solo per

scrupolo di completezza, che __________, padre naturale di __________, ha

appena convenuto in giudizio __________ e la qui ricorrente con azione in

modifica del contributo alimentare.

Le parti sono citate a

comparire dinanzi al Pretore del Distretto di __________ giovedì 28 aprile

2005.

Considerata

l'interdipendenza fra questa procedura e la rimessa in discussione del giudizio

27 ottobre 2003 (inc. OA. 2001.621), unico fondamento giuridico persistente

della richiesta in restituzione e, parimenti, delle sue modalità di esecuzione

- condono parziale o integrale compreso - si chiede in limine litis che

la presente procedura venga sospesa sino a definizione in sede civile

della questione.

Prove: c. s.

Doc. D, citazione

29.03.2005.

3. La Cassa cantonale per gli assegni

familiari sostanzia l'asserito difetto della condizione cumulativa della buona

fede rifacendosi a precedenti dichiarazioni sottoscritte dalle ricorrente, e

meglio:

·

in data 25.05.2001:

"al momento

della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest'ultima avrà effetto

retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato”; e

·

in data 25.09.2001:

"trasmettere

immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per

gli assegni familiari, [...] una copia della sentenza civile, mediante la quale

viene determinato il contributo alimentare in favore di __________ ".

Paradossalmente,

sono proprio queste asserzioni della ricorrente che ne sostanziano l'assoluta

buona fede.

In effetti, unica

convenzione alimentare della procedura di cui ad inc. no. OA. 2001.621 è quella

sottoscritta dalle parti a cavallo fra il 30 settembre 2003 ed il 6 ottobre

2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________ - __________

con sentenza civile di data 27 ottobre 2003.

Orbene, atteso che la

Cassa cantonale per gli assegni familiari già aveva avviato intempestiva

procedura di restituzione, copia della sentenza civile, come da impegno

assunto, ha potuto essere trasmessa solo in sede di procedura in corso, pur

essendone stato anticipato il contenuto in sede di reclamo, mediante

trasmissione del verbale d'udienza di omologazione e dell'omologanda

convenzione.

In piena malafede è

dunque piuttosto la Cassa, la quale si fonda irritamente su un semplice sbocco

incidentale della procedura di merito, non avvedendosi del fatto che unico

elemento vincolante è, fatto salvo l'esito della pendente procedura di cui a

richiamato inc.no.DI.2005.397, la decisione di merito che ha posto fine alla

procedura promossa con petizione 17 settembre 2001 dalla ricorrente e dalla

figlia avverso il padre naturale di quest'ultima, e, per quanto ci concerne, la

proposta di cessione del credito di CHF 19'000.-- quale modalità di

restituzione.

Prove: c.s.; richiamo inc. no. OA. 2001.621 Pretura di __________

4. Qualora RI 1 avesse voluto sottrarsi

ai propri impegni, avrebbe semplicemente potuto lasciar cadere in sede civile

il trattamento provvisorio previsto in decreto cautelare, la decisione di

merito sostituendosi a simili provvedimenti, svuotandoli comunque d'ogni

sostegno obbligazionale.

In luogo di ciò, la

ricorrente ha integrato l'impegno del padre naturale a versare l'importo

complessivo di CHF 19'000.-- proprio in funzione di quanto anticipato dalla

Cassa.

È tuttavia pacifico che

sino a risoluzione delle intempestive procedure promosse dalla stessa Cassa

fosse fuori luogo avviare la riscossione di tale credito, avendone la qui

ricorrente da subito proposto la cessione quale modalità di pagamento, non

potendo dunque disporre del credito sino a risoluzione della procedura che

ancora qui ci occupa.

Prove: c.s.

5. Atteso come nel frattempo, proprio in

ragione del surriferito reclamo e successiva sentenza definitiva di codesta

lodevole Autorità, sia stata alfine acclarata l'entità dell'importo

suscettibile di restituzione, la richiesta di condono, nella misura in cui

fosse suscettibile di accoglimento la domanda di cessione in pagamento del

credito di CHF 19'000.--, può portare unicamente sulla somma residua,

effettivamente a carico della ricorrente, salvo condono totale.

Si tratta di un importo

complessivo di CHF 3'283.-- (CHF 22'283.-- meno CHF 19'000.--) che la

ricorrente potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità residua mensile

di ca. 100.--/ 150.-- CHF.

Non vi è chi non veda

come, in caso di escussione tanto della somma acclarata da codesta lodevole

Autorità quanto del solo importo residuo, vista la capacità reddituale della

ricorrente ed i fabbisogni proprio e della piccola __________, unico risultato

possibile, di dubbia socialità, sarebbe un cospicuo attestato carenza beni.

Date entrambe le

condizioni di cui ad art. 44 cpv. 3 LAF la restituzione andrebbe integralmente

condonata: per spirito d'equità, previa accettazione da parte della Cassa o

giudizio di codesta lodevole autorità, la ricorrente mantiene la propria

disponibilità a cedere integralmente il credito di CHF 19'000.-- alla Cassa, la

quale provvederà così a soddisfarsi presso __________ sino a concorrenza di

tale importo. Il condono potrebbe così vertere unicamente sull'importo residuo.

Prove: c. s.

6. La decisione qui impugnata è inoltre

perfettamente silente in punto alla chiesta ammissione all'assistenza

giudiziaria estesa al gratuito patrocinio, pur essendo essa propaggine naturale

del reclamo 24 ottobre 2003, per il quale codesta lodevole Autorità aveva

decretato l'ammissione a tale beneficio.

Va in effetti segnalato

che le prestazioni erogate a favore della ricorrente per quanto attiene alla

questione della determinazione dell'ammontare della somma suscettibile di

restituzione sono inscindibili rispetto all'impegno profuso dinanzi alla qui

resistente in punto alla questione del condono.

D'altro canto codesta

lodevole Autorità aveva esplicitamente invitato la resistente a pronunciarsi

parimenti e nell'ambito della procedura sfociata nella decisione qui impugnata

sulla questione della copertura delle spese legali: inutilmente.

prove: c.s.

7. Ne consegue che la richiesta di

condono andava accolta ai sensi dei considerandi e l'autorità precedente doveva

dare ossequio al punto 3 del dispositivo della richiamata sentenza 10 dicembre

2004 di cui ad inc. no. 39.2004.4.

Prove: c.s." (Doc. I)

1.6. Il 3 maggio

2005 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con i relativi documenti

giustificativi ( cfr. doc. III).

1.7. L’autorità

amministrativa, nella sua risposta del 18 maggio 2005, ha chiesto l’integrale

reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.8. Il 2 giugno

2005 la Cassa ha trasmesso alcuni ulteriori documenti (cfr. doc. VI + 3-5).

1.9. Con scritto

del 3 giugno 2005 l’avv. RA 1 ha chiesto, in particolare, che alle parti venga

offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una

soluzione mediata della vertenza. Inoltre egli ha precisato:

"

(…)

Si prende comunque atto

dell’allegato responsivo che la decisione in punto al gratuito patrocinio

riguardante la procedura di reclamo è stata volutamente omessa dalla precedente

autorità, la quale attende la nota che lo scrivente legale non tarderà ad

emettere e trasmettere per la tassazione: quella questione può pertanto dirsi

così risolta." (Doc. VII)

1.10. La Cassa, il

13 giugno 2005, ha comunicato, segnatamente, di non ritenere necessario fissare

una data per un’udienza per i motivi esposti compiutamente nella decisione su

reclamo del 7 marzo 2005, nella risposta di causa del 18 maggio 2005 e nello

scritto 2 giugno 2005 (cfr. doc. X).

1.11. Il 17 giugno

2005 il patrocinatore dell’assicurata, allegando a relativa comprova una serie

di documenti (doc. F-N), ha rilevato:

"

2. (…)

Con scritto di data 21

dicembre 2001 (doc. F), il funzionario incaricato della Cassa,

Signora __________, debitamente informata dello stato della pratica pendente in

Pretura, chiede direttamente alla ricorrente d'essere informata, da un lato quo

allo stato della causa civile, e, dall'altro, della questione a sapere “da

quando l'importo di fr. 300.-- verrà versato direttamente a lei”.

Risposta viene fornita

dallo Studio legale __________ con scritto di data 24 gennaio 2002 (doc.

G), il quale attesta un liminare intervento anche per gli aspetti assicurativo

sociali connessi alla allora pendente pratica civilistica.

Ad ogni buon conto, il

patrocinatore del padre di __________ aveva provveduto a versare direttamente

alla ricorrente gli arretrati per alimenti riconosciuti, ovvero CHF 300.-- da

ottobre 2001 a marzo 2002 (cfr. doc. H), mancando tuttavia ancora l'importo per

il mese di aprile 2002.

Orbene, per quanto lo

Studio legale __________, evidenzi alla propria patrocinata che:

"Devo però anche precisarle che il nostro studio è stato

incaricato di seguire la causa giudiziaria del riconoscimento e determinazione

dei contributi alimentari. [...] Non è per noi possibile, salvo mandato

specifico da parte sua e che dovrebbe essere rimunerato, occuparci [ancora del problema assicurativo sociale]" (doc. I, pag. 2

in fine);

in reazione al

riconteggio 18 aprile 2002 (doc. L) mediante il quale la Cassa chiedeva la

restituzione dell'esatto importo alimentare riconosciuto dal padre di __________

(CHF 300.-- da ottobre 2001 ad aprile 2002, ovvero complessivi CHF

2'100.--), il precedente patrocinatore spiega alla ricorrente che, pur

potendo chiedere che sia il Signor __________ a rimborsare la Cassa, la

ricorrente, disponendo già dei 1'800.-- CHF arretrati, dovrebbe rimborsare

direttamente tale somma, mentre i 300.-- CHF restanti andranno

rimborsati non subito, bensì "solo nel momento in cui lei avrà a

disposizione tale somma”.

È stata la Cassa

stessa, per il tramite del proprio funzionario incaricato, a confermare che gli

importi vanno versati unicamente laddove già in possesso della ricorrente, non

già al mero stadio di credito verso il padre di __________, e che oggetto di

restituzione sono gli importi alimentari effettivamente versati, null'altro.

Anche l'assicurazione

per cui, per quanto previo consenso del diretto interessato, il rimborso

potesse farsi direttamente fra padre di __________ e Cassa è stato fornito,

così attesta il doc. I, dalla Signora __________.

Prove: c.s.

Doc. F, scritto

21.12.2001 Cassa a ricorrente

Doc. G, scritto 24.01.2002

St. leg. __________ a Cassa

Doc. H, scritto 18.04.2002

Cassa a ricorrente

Doc. I, scritto 26.04.2002

St. leg. __________ a ricorrente

Doc. L, riconteggio 18.04.2002

Cassa a ricorrente

3. Analoga situazione avvenne, previa

comunicazione della ricorrente alla Cassa, allorquando il contributo alimentare

passò, prima dell'emissione del decreto cautelare di cui a doc. 1, da CHF 300.--

a CHF 400.-- (rimborso della sola differenza di CHF 100.-- mensili

per il periodo di contributi computati su alimenti limitati a

CHF 300.--).

Prove: c. s.

4. Con doc. 5, la ricorrente, ricordando

che sino ad emissione del decreto cautelare percepiva CHF 400.-- mensili

per titolo di contributi alimentari, produce alla cassa il doc. 1, avvertendo

dell'aumento a CHF 857.-- del contributo alimentare.

Conformemente alla

prassi instaurata fra le parti, visto che per il mese di marzo 2003 il

padre di __________ già aveva provveduto ("il 7.3.2003", cfr.

doc., 5) a versare CHF 857.--, la ricorrente chiede alla Cassa: "Per

il momento [...] che mi mandate una polizza di versamento per il rimborso della

differenza delle mese corrente'', ovvero - evidentemente! - per il

versamento di CHF 457.--.

In altri termini, in

piena conformità a come la pratica fra ricorrente e Cassa era gestita,

allorquando la ricorrente riceveva effettivamente un importo esorbitante

rispetto ai contributi alimentari in funzione dei quali era calcolata la

prestazione assicurativo sociale, ella provvedeva a restituire il surplus già

incassato, ma nulla più.

A mero titolo di

cronaca, il ritardo lamentato era dovuto al cambio di patrocinatore nel

frattempo intercorso (cfr. doc. M e N), a favore dello scrivente patrocinatore,

per la sola pratica civile.

È con stupore che si

osserva la menzione del nome dello scrivente patrocinatore in doc. 5, atteso

che sino ad ottobre 2003 nulla lasciava presagire la sussistenza di

problematiche di tipo assicurativo sociali connesse alla pendente pratica

civile, né vi era stata comunicazione in tal senso.

In realtà, così la

ricorrente, la menzione del cambio di patrocinatore serviva ad informare la

Signora __________ che per eventuali quesiti circa lo stato ed il prosieguo

della vertenza civile poteva far capo al nuovo patrocinatore.

Prove: c. s.

Doc. M, fax 10.02.2003 avv. RA 1 a avv__________, con commento di rimando

Doc. N, procura

17.02.2003 (copia)

5. Visto quanto precede, l'accusa di

malafede rivolta alla ricorrente viene ritornata al mittente.

È proprio in buona fede

che la ricorrente, sin dalla ricezione della decisione 2 ottobre 2003, facendo

affidamento al regime messo in atto dalla Cassa stessa, per il tramite del

competente funzionario incaricato, si aspettava sì la richiesta in restituzione

dell'importo superiore a CHF 400.-- effettivamente percepito da marzo 2003, non

già però la restituzione dei CHF 19'000.-- ripresi con sentenza di cui a doc.

E, se non dal loro incasso o mediante cessione del credito.

Prove: c.s.

6. Lo si ribadisce, il rimborso di CHF

19'000.-- può tutt'al più avvenire mediante cessione del credito, mentre la

rimanenza, scaturente da inimpugnata decisione di codesta lodevole autorità

(sentenza del 10 dicembre 2004, inc. no. 39.2004.4), ovvero CHF 3'283.--

andrebbe condonata, o, in via sub-subordinata, fare l'oggetto di rateizzazione.

Allo stato attuale, va

pur sottolineato, un pignoramento non saprebbe comunque forzare il

raggiungimento di una simile soluzione.

La ricorrente postula

pertanto ed auspica ulteriormente la convocazione delle parti per discussione

della situazione così come meglio qui acclarata." (Doc. XI)

1.12. Pendente causa questa Corte ha invitato l’avv. RA 1 a

trasmettere copia della domanda supercautelare presentata da __________

pedissequamente all’azione di modifica del contributo alimentare 25 marzo 2005

menzionata nell’atto ricorsuale e a comunicare, documentando la risposta, a che

stadio si trova tale procedura (cfr. doc. XII).

Il

patrocinatore ha dato seguito a tale richiesta il 27 giugno 2005, precisando

che in sede civile l’assicurata ha formulato una domanda riconvenzionale tendente

anch’essa, come la petizione inoltrata dal padre di __________, alla modifica

della sentenza del 27 ottobre 2003, e meglio a che __________ sia “tenuto a

rifondere direttamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,

Bellinzona, l’importo di CHF 19'000.-- dovuto per titolo di contributi alimentari

arretrati” (cfr. doc. XIV +

doc. O-Q).

Inoltre

egli ha reiterato la domanda di sospensione della procedura ricorsuale dinanzi

al TCA sino a definizione della vertenza civile (cfr. doc. XIV pag. 2).

1.13. Il 4 luglio

2005 la Cassa ha puntualizzato:

"

(…)

Occorre rilevare che il

documento prodotto sub doc. H/L è una decisione e in quanto tale

provvista dei rimedi di diritto

(cfr. pagina 2), di cui non è stato peraltro fatto uso.

Si evidenzia che tale

provvedimento era stato emanato in data 18 aprile 2002 nei confronti della qui

ricorrente allo scopo di ottenere la restituzione di CHF 2'100.-, ammontare

invero versato alla Cassa in data 13 maggio 2002 con un unico pagamento (doc. 6

e 6a), a dispetto quindi di quanto sostenuto, a torto, dalla controparte.

Tale importo era stato

versato alla ricorrente dal rappresentante legale del signor __________ in due

volte.

Come emerge infatti dai

doc. 7 e 7a, il succitato patrocinatore aveva provveduto a versare quanto a sua

disposizione a quel momento, ossia CHF 1'800.--, corrispondenti ai contributi

alimentari per i mesi da ottobre 2001 a marzo 2002, in deposito presso di lui

secondo accordi.

Per quanto riguarda i

rimanenti CHF 300.-, relativi ai contributi alimentari del mese di aprile 2002

e a cui si riferisce la ricorrente, tale somma è stata riversata alla stessa,

sempre dal legale del signor __________, successivamente e meglio non appena pervenuta

a quest'ultimo (doc. 7 e 7a).

È per questo motivo che

la Cassa, tramite la signora __________, informata del pagamento che sarebbe

stato effettuato entro breve, aveva comunicato all'insorgente di rimborsare, a

saldo dell'importo chiesto con la decisione del 18 aprile 2002, i restanti CHF

300.- nel momento in cui avrebbe avuto a disposizione tale ammontare

(doc. I e H/L).

A tale decisione faceva

seguito quella di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, già oggetto della

lite di cui all'inc. no. 39.2004.4, sfociata nella sentenza di codesto

Tribunale del 10 dicembre 2004, regolarmente passata in giudicato.

Nel lasso di tempo

intercorso tra i due provvedimenti in parola, nessun'altra decisione è stata

emanata e quindi nessun altro versamento tramite polizza è stato effettuato,

contrariamente quindi a quanto affermato, a torto, dall'insorgente e come

risulta dal conteggio di cui alla decisione di ordine di restituzione del 2

ottobre 2003, a cui si rinvia: appare evidente che tra le parti non si è

instaurata alcuna prassi in punto alla restituzione alla Cassa, a dipendenza di

quanto percepito dall'insorgente da parte del padre di __________.

Ne consegue che quanto

affermato dalla signora RI 1 è destituito di fondamento. In ogni caso, la

controparte era perfettamente a conoscenza del proprio obbligo di restituzione

alla Cassa di quanto anticipato a seguito del computo di un importo per

contributi alimentari provvisorio (doc. 2 e doc. 5).

Prove: c.s.; documenti, in specie doc. 2, 5, 6, 6a, 7, 7a e doc. I

e H/L

Ad 3. Recisamente contestato

Come esposto al punto

che precede, l'unico versamento effettuato dalla ricorrente è quello riferito

all'importo di cui alla decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L), contrariamente

quindi a quanto da ella addotto.

Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L

Ad 4. Recisamente contestato

Come già detto in

precedenza, l'insorgente non ha versato alcunché oltre a CHF 2100.- chiesti con

decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L) né tantomeno la Cassa ha dato seguito

alla richiesta della signora RI 1, trasmettendo polizze di versamento: come ben

noto all'insorgente, la Cassa ha computato un importo provvisorio, quale

contributo alimentare, in attesa che il Tribunale civile rendesse un giudizio

in merito, fermo restando che, trattandosi di un anticipo, quanto versato di

troppo (e risultante da un conteggio alla base di un atto formale) avrebbe

dovuto essere da lei restituito (cfr. doc. 2).

Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L e doc. 2 Ad

Ad 5. Recisamente contestato

La Cassa si riconferma

nelle proprie allegazioni di cui ai precedenti scritti e ribadisce che, nel

caso di specie, il requisito della buona fede non è dato.

Inoltre, contrariamente

a quanto asserito, a torto, dalla controparte e come già evidenziato in precedenza,

non è stato messo in atto alcun regime da parte della Cassa.

È bene precisare che le

richieste di restituzione di importi da parte della Cassa vengono fatte

mediante l'emanazione di decisioni e dunque di provvedimenti provvisti dei

mezzi di diritto." (Doc. XV)

1.14. L’11 luglio

2005 il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII).

1.15. L’amministrazione,

il 20 luglio 2005, ha rilevato di ritenere ingiustificata la sospensione della

procedura nella causa in esame, anche alla luce della domanda riconvenzionale,

siccome debitrice nei suoi confronti è l’assicurata (cfr. doc. XVIII).

1.16. Il doc. XVIII

è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc.

XIX).

1.17. Con decreto

del 27 luglio 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla

sospensione della causa (cfr. doc. XX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato

all’assicurata il condono della restituzione dell’importo di fr. 22'283.--

percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal

1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.

Il 1°

febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli

assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

Per

quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V

166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,

B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S.,

U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.

1b; qui: decisione su reclamo del 7 marzo 2005).

Il caso

in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.

Pertanto,

in assenza di disposizioni transitorie particolari della LAF, al lasso di tempo

dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti

legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio

2003.

Per i

mesi di febbraio e marzo 2003, per contro, deve essere presa in considerazione

la nuova LAF.

2.3. L’assegno

integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

L'art. 24

v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) il

reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno

di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

(cpv. 1)

Se entrambi i genitori hanno la custodia del

figlio, la madre ha

diritto all'assegno. (cpv. 2)

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una

prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

della prestazione. (cpv. 3)."

Per

l'art. 27 v.LAF

"

L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale

assegno di base nonché

gli eventuali obblighi

alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

disponibile ai sensi

della legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI ed i limiti

minimi. (cpv. 1)

In ogni caso l'importo dell'assegno non può

superare il limite del o

dei figli per i quali l'assegno è

riconosciuto.(cpv. 2)

L'assegno integrativo non è versato se il suo

importo annuo è

inferiore all'importo mensile dell'assegno di

base per un figlio."

(cpv. 3)

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per l’accertamento ed il calcolo sono

applicabili per analogia le

disposizioni della legislazione sulle

prestazioni complementari

all’AVS/AI.(cpv. 1)

Il reddito del

lavoro è computato per intero; la sostanza

computabile è considerata

quale reddito nella misura di 1/15.

(cpv. 2)

Il premio per

l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

malattie a carico della famiglia è preso in

considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in

considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"

Il nuovo

art. 24 LAF enuncia:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

Il nuovo art.

27 LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni

integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.

consid. 2.2.).

2.4. L’assegno di

prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.

L’art. 31

v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che

" Il

genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se

cumulativamente:

a) ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa

oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile

del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare

beneficia in virtù della legge, nonché gli

eventuali

obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24

cpv. 1 lett.

c)."

Da quanto

esposto all’art. 31 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF,

emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia

corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

Secondo

il nuovo art. 31 LAF:

"

Il genitore ha diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita costantemente

con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

d) il reddito disponibile del genitore, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge

nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art.

24 cpv. 1 lett. c)."

L'art. 31

lett. d LAF richiama il nuovo art. 24 cpv. 1 lett. c LAF. Pertanto il calcolo

per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello

relativo all’assegno integrativo ed esso viene effettuato secondo le modalità

previste dalla Laps.

2.5. Per l'art.

29 v.LAF

" L'assegno integrativo deve essere

aumentato, ridotto o soppresso

in caso di cambiamento del reddito

disponibile dei genitori o della

composizione della famiglia. (cpv. 1)

Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

di revisione è stata

inoltrata. (cpv. 3)

La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo

giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)."

La stessa

disposizione è prevista per l’assegno di prima infanzia all’art. 37 v.LAF.

In

proposito l'art. 35 v.Reg. LAF precisa che

" Per cambiamento della composizione della

famiglia si intende ogni

variazione nella comunione di persone che è

alla base del calcolo

della prestazione. (cpv. 1)

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di

cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.

2)

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica

di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

erogato. (cpv. 3)."

Secondo

l'art. 36 v.Reg. LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in

qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

L’art. 59

v.Reg. LAF enuncia:

"

In caso di modifica dell’assegno integrativo ai

sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l’assegno di prima infanzia è

conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."

Dal 1°

febbraio 2003 l'art. 27 Laps, relativo alla revisione, prevede:

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali

ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di

segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni

indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è

verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione

straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata

depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6. Secondo

l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario

sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente

la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto

all'assegno."

In

proposito l'art. 70 del v.Reg. LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario

informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni

cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare

del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto

o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche

secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e

i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono

tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli

assegni ed al pagamento dei contributi."

Secondo

il nuovo art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps stabilisce che

"E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"

L'assegno indebitamente percepito deve essere

restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa

competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito

la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue

condizioni economiche al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe per lui un

onere troppo grave. (cpv. 3)."

Dal

tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio

1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC,

applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

Per

l'art. 76 v.Reg.LAF:

"

In caso di violazione dell'obbligo di informare,

la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione

nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv.

1)

La richiesta di condono è presentata dalla

persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

(cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata,

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di

restituzione della Cassa. (cpv. 3)."

Secondo

l'art. 47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono

applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI."

La

revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha apportato sostanziali modifiche

al art. 44 v.LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1°

febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

Il tenore

dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è

il seguente:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente

ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo

cinque anni dal

pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del

diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se,

tenuto conto delle condizioni economiche

dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26.

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 v.LAF, e,

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.7.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall’art. 44 cpv. 3 v.LAF e dall'art. 26 cpv. 3

Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.9. In concreto,

come visto precedentemente (cfr. consid. 1.3.), questa Corte, con sentenza del

10 dicembre 2004 (inc. 39.2004.4), ha accolto parzialmente il ricorso interposto

dall’assicurata avverso la decisione su reclamo del 12 marzo 2004 relativamente

all’ordine di restituzione dell’importo di fr. 24'480.--, corrispondente ad

assegni integrativi e di prima infanzia versati dal 1° gennaio 2001 al 31

maggio 2003.

Il TCA ha

stabilito che a seguito dell’emanazione del Decreto cautelare pretorile del 4

febbraio 2003, con cui è stato fatto obbligo al padre di __________ di

corrisponderle l’ammontare mensile di fr. 857.-- a titolo di contributo

alimentare a decorrere dal 6 ottobre 2000, data della sua nascita, la

ricorrente ha oggettivamente percepito a torto parte degli assegni per il

periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003, pari alla somma di fr.

22'283.--.

Per

quanto riguarda, invece, i mesi di aprile e maggio 2003, questo Tribunale ha

considerato ingiustificata la richiesta di rimborso formulata dalla Cassa.

L’assicurata, infatti, il 10 marzo 2003, ha avvertito l’amministrazione

dell’emissione del citato Decreto, trasmettendone una copia. La Cassa, tuttavia,

pur disponendo degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la

legalità delle decisioni di assegnazione degli assegni integrativi e di prima

infanzia a far tempo dal 1° gennaio 2001, non ha proceduto senza indugio a

stabilire l’ammontare preciso dei nuovi redditi, bensì ha continuato a erogare

gli assegni precedentemente conteggiati.

2.10. Riguardo ai

presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI

1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da

parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.;

STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV

Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V

180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.

Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.11. Nel caso di

specie la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, principalmente, poiché

a seguito della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre 2001,

essa era ben conscia del fatto che, una volta stabilito in sede civile

l’importo degli alimenti a carico del padre di __________, la Cassa avrebbe

effettuato un nuovo calcolo computando i contributi in questione e chiedendo la

restituzione di quanto versato a torto.

Del resto

l’insorgente, nel mese di maggio 2001, pendente una procedura al TCA a seguito

del ricorso del 25 maggio 2001 interposto dalla stessa contro la decisione di

assegni del 2 maggio 2001, si era già impegnata, a rimborsare, se fosse stata

accolta la sua richiesta di non conteggiare gli alimenti dovuti dal padre di __________

fino alla sottoscrizione di una convenzione alimentare con effetto retroattivo,

quanto anticipato dalla Cassa a titolo di assegni.

La causa

è stata stralciata dai ruoli, avendo la Cassa proprio a fronte di questo

impegno, aderito alla domanda dell’assicurata (cfr. doc. A).

L’interessata,

per contro, sostiene di avere ricevuto i menzionati assegni in buona fede e che

la propria situazione economica era difficile. La buona fede dell’assicurata

sarebbe sostanziata proprio dalle dichiarazioni del 25 settembre 2001 e 25

maggio 2001, in quanto si era impegnata a trasmettere una copia della sentenza

civile, nonché a rimborsare la Cassa qualora fosse stata sottoscritta una

convenzione alimentare con effetto retroattivo. In malafede sarebbe piuttosto

la Cassa, la quale avrebbe avviato intempestiva procedura di restituzione sulla

base del Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, allorché invece la sentenza di

merito, relativa agli alimenti, è stata emessa solo il 27 ottobre 2003.

La

ricorrente ha pure ribadito la sua disponibilità a cedere integralmente alla

Cassa il credito di fr. 19'000.-- che essa vanta nei confronti del padre di __________

per alimenti arretrati (cfr. doc. I).

Dapprima

occorre evidenziare che l’assicurata ha trasmesso alla Cassa copia del Decreto

cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 il 10 marzo 2003 (cfr. doc. 5). Con

questo Decreto, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), è stato fissato il

contributo alimentare che il padre di __________ doveva versare, a decorrere

dal 6 ottobre 2000, per la bambina, pari a fr. 857.-- al mese (cfr. doc. 2).

Il

decreto del 2003, dunque, è in relazione agli assegni di famiglia percepiti a

far tempo dal gennaio 2001, ossia a prestazioni risalenti a un periodo ben

anteriore all’emanazione dello stesso.

In simili

condizioni, in casu, l’adempimento del presupposto della buona fede non va

esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; 41 cpv. 2 LAF; 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in

connessione, in particolare, alla dichiarazione firmata dall’insorgente il 25

settembre 2001 con cui si è impegnata a restituire quella parte di assegni a

cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali

prestazioni, fosse stato computato un contributo alimentare annuo per __________

da parte del padre

(cfr. doc. 1).

2.12. La Cassa, con

scritto dell'11 settembre 2001, inviato all'assicurata con la dichiarazione da

sottoscrivere di cui sopra, l'aveva espressamente resa attenta del fatto che

l'importo dell'assegno integrativo e di prima infanzia era stato fissato senza

considerare un contributo alimentare mensile a favore di __________ e che, firmando

tale atto, si impegnava a restituire quella parte di assegni familiare assegnatile

conformemente alla situazione economica di quel momento e alla quale non

avrebbe avuto diritto computando degli alimenti (cfr. doc. 3).

Con la

sottoscrizione dell'attestazione 25 settembre 2001

(cfr. doc. 1), l'insorgente ha accettato che il versamento degli assegni di

famiglia di un determinato importo avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza

del fatto di non ricevere ancora alimenti per la figlia.

Nel

momento in cui, poi, l'onere di mantenimento del padre di __________ fosse

stato determinato e quantificato, eventualmente con effetto retroattivo, l'assicurata

non avrebbe più avuto diritto almeno parzialmente agli assegni integrativi e di

prima infanzia, a decorrere dal momento di inizio dell'obbligo di

corresponsione degli alimenti.

L'erogazione

degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 25 settembre 2001,

a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto

giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr.

art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit.,

n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire

è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare

le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.

2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare

in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in

DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro

di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"

(…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et

13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo,

Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad

art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent

contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de

travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment

pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est

tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de

restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit

s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988

p. 550). (…)" (DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

È,

inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una

vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di

riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,

ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04

consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio

della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente,

sottoscrivendo il 25 settembre 2001 la dichiarazione inviatale dalla Cassa l’11

settembre 2001, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero versati

sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire le prestazioni che si

sarebbero rivelate percepite a torto.

Pertanto l’assicurata,

già dal 25 settembre 2001, doveva attendersi un'eventuale decisione di

rimborso.

La buona

fede dell’insorgente non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal

mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003.

In

particolare la buona fede va negata anche per il lasso di tempo dal mese di gennaio

al mese di settembre 2001, poiché, benché corrisponda al vero che l’impegno di

rifondere gli assegni che, dopo la determinazione dell’onere di mantenimento a

carico del padre di __________, sarebbero risultati versati a torto è stato

firmato dalla ricorrente il 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1), le decisioni con

cui sono stati accordati all’assicurata, a partire dal mese di gennaio 2001, gli

assegni integrativi e di prima infanzia il cui ammontare è stato calcolato

senza computare gli alimenti dovuti dal padre, sono state emesse, in ogni caso,

soltanto il 5 novembre 2001 (cfr. VII inc. 39.2001.42; doc. A1, inc. 39.2004.4),

quindi posteriormente alla sottoscrizione della citata dichiarazione.

Conseguentemente anche la corresponsione degli assegni da gennaio a settembre

2001 è avvenuta sotto condizione risolutiva.

2.13. Tale

soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che l’assicurata il

25 maggio 2001 aveva interposto ricorso al TCA contro due decisioni della Cassa

del 2 maggio 2001 con cui le erano stati accordati un assegno integrativo di

fr. 671.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 1'490.-- al mese a

decorrere dal 1° gennaio 2001, rilevando:

" (…)

Dopo esame

della tabella di calcolo dell’Istituto delle assicurazioni sociali ho notato

che tra le entrate si considera un reddito ipotetico pari a fr. 8'050.-- annuo

per ciascun assegno.

Quest’importo

dovrebbe corrispondere agli elementi che, secondo loro, il padre mi dovrebbe

versare, ma che di fatto non ricevo.

Questa

situazione mi ha portata a prendere la decisione di fare i passi necessari, per

il tramite della Commissione Tutoria Regionale __________, alfine di mandare

avanti la pratica per il riconoscimento di paternità. È quindi stata istituita

una curatela ed è stato designato il tutore ufficiale nella persona di __________

di __________.

Chiaramente

passerà ancora del tempo prima che la pratica possa essere evasa. Nel frattempo

chiedo

che

sia rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al

padre.

Da

parte mia garantisco che al momento della sottoscrizione della convenzione

alimentare, se quest’ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare

quanto da voi anticipato."

(Doc.

I inc. 39.2001.42)

L’assicurata

quindi, già nel mese di maggio 2001, aveva richiesto l’anticipo di assegni di

famiglia che tenessero conto del fatto che non percepiva degli alimenti dal

padre di __________. Essa si è inoltre impegnata a restituire quanto percepito

in più nel caso in cui la convenziona alimentare avesse avuto effetto

retroattivo.

La Cassa,

alla luce di tale impegno il 5 novembre 2001, anteriormente alla risposta di

causa, ha emanato due nuovi provvedimenti con cui ha attribuito alla stessa,

omettendo di computare qualsiasi importo a titolo di alimenti, un assegno

integrativo di fr. 671.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 2'161.--, a far

tempo dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. VII inc. 39.2001.42).

La

ricorrente ha in seguito ritirato le impugnative il 13 novembre 2001.

Conseguentemente il TCA ha stralciato le cause dai ruoli (cfr. inc.

39.2001.42-43).

Alla luce

della dichiarazione sottoscritta il 25 settembre 2001 e di quanto postulato il

25 maggio 2001 con ricorso al TCA, l’insorgente, quando nel mese di novembre

2001 ha ricevuto le decisioni che le hanno attribuito gli assegni dal mese di

gennaio 2001 senza il computo degli alimenti dovuti dal padre di __________,

era dunque consapevole della circostanza che essi le erano erogati solo

provvisoriamente fino alla determinazione del contributo di mantenimento da

parte del padre e dell’eventualità di dovere restituire perlomeno quella parte

di assegni che, conteggiando gli alimenti, si sarebbe rivelata versata

indebitamente.

L’assicurata,

quindi, non può essere ritenuta in buona fede.

2.14. L’insorgente,

con scritto del 3 giugno 2005, ha chiesto a questa Corte che alle parti venga

offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una

soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII; consid. 1.9).

Relativamente

all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3;

STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47;

cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU

(cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege,

IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U

257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R. G., I 11/01; STFA del 13

novembre 2000 nella causa F. S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e rinvii).

In

concreto, da una parte, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta

di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato che le parti

possano esprimersi in udienza, dall'altra, sulla base della documentazione agli

atti, segnatamente del ricorso del 25 maggio 2001 inoltrato a questa Corte (

cfr. doc. I, inc. 39.2001.42), dello scritto dell’11 settembre 2001 della Cassa

alla ricorrente e della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre

2001, questo Tribunale ritiene la questione relativa alla buona fede

dell’insorgente sufficientemente chiarita.

Infine va

precisato che l’insorgente ha chiesto di potersi esprimere in udienza al fine

di favorire una soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII). In proposito,

però, l’amministrazione ha indicato di non ritenere necessario fissare

un’udienza (cfr. doc. X), escludendo così la possibilità di transare la lite

Con

questa presa di posizione della Cassa, lo scopo che secondo l'assicurata

avrebbe dovuto avere l’udienza è venuto meno.

La

richiesta dell'assicurata va, pertanto, respinta.

2.15. Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente (cfr. consid. 2.12., 2.13.), primo presupposto per ottenere un

eventuale condono (cfr. consid. 2.7., 2.8.; 2.10.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi e degli assegni di prima

infanzia percepiti a torto dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003

(per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 18 luglio 2005 nella causa L.,

39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004 nella causa H., 39.2004.2).

La

decisione su reclamo del 7 marzo 2005 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va conseguentemente confermata.

A titolo

abbondanziale è utile sottolineare che durante l’istruttoria di causa il TCA ha

preso atto che l’assicurata, contestualmente alla procedura civile per la

modifica del contributo alimentare inoltrata presso la Pretura di __________ da

__________, ha formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo che il padre

naturale di __________ sia tenuto a rifondere direttamente alla Cassa, a

riduzione dell’ammontare chiestole in restituzione per assegni integrativi e di

prima infanzia percepiti a torto, l’importo di fr. 19'000.-- dovuto a titolo di

contributi alimentari arretrati (cfr. doc. XIV; P).

Nel

ricorso è, inoltre, stato specificato che l’assicurata, per quanto riguarda

l’importo restante da restituire di fr. 3'283.—

(fr.

22'283.-- - fr. 19'000.--), potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità

residua di circa fr. 100.-- /150.—mensili

(cfr. doc. I).

A tale

proposito giova rammentare quanto già rilevato nella sentenza del 10 dicembre

2004 al consid. 2.22. (cfr. inc. 39.2004.4), ovvero che tali temi non sono

comunque oggetto della presente vertenza e che pertanto il TCA non è tenuto a

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Una

soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con

l’amministrazione.

Per

quanto concerne l’eventuale pagamento rateale, lo scritto del 22 aprile 2005

(doc. I) va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa, la quale nella decisione su

reclamo del 7 marzo 2005 (cfr. doc. A) ha menzionato la relativa possibilità

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 4).

2.16. Deve essere, ora,

esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio

(cfr. doc. I).

Secondo

l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della

difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal

30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle

domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2È ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I

446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N., U 220/99; STFA del 17 ottobre

2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,

5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia

253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D. N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A. D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi

effettivamente nel bisogno, alla luce della v.LAF, della nuova LAF, della Laps,

della dottrina e della giurisprudenza federale, citata al consid. 2.12.,

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della

Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza appariva, dopo un esame

forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Infatti,

come visto, dalla documentazione presente all'inserto (cfr. doc. I, 39.2001.42;

1, 3, consid. 2.12., 2.13.) emerge in modo indubbio l'impossibilità di

riconoscere la buona fede dell’assicurata, avendo la stessa, da un lato, il 25

maggio 2001 richiesto l’anticipo di assegni senza il computo degli alimenti dovuti

dal padre di __________, dichiarando di restituire al momento in cui questi

fossero stati stabiliti gli assegni a cui non aveva diritto, dall’altro, sottoscritto,

il 25 settembre 2001, l’impegno a rimborsare, successivamente alla

determinazione dell’onere di mantenimento a carico di __________, gli assegni

che la Cassa aveva deciso di versarle provvisoriamente con effetto retroattivo

al mese di gennaio 2001 senza conteggiare il contributo alimentare del padre.

Né lo scritto

del 25 maggio 2001, né quello del 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1, I inc.

39.2001

) lasciano del resto spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole

(cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio

2002.

nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C.,

35.2002

).

2.17

La ricorrente

ha postulato anche il gratuito patrocinio per quanto riguarda la procedura di

reclamo, precisando che la Cassa nella decisione su reclamo del 7 marzo 2005 è

rimasta silente in merito (cfr. doc. I).

2.17.1

Preliminarmente

va segnalato che dagli atti non emerge che l’insorgente prima del ricorso al

TCA del 22 aprile 2005 abbia chiaramente richiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo.

L’assicurata

nell’impugnativa del 22 aprile 2005 sostiene che la domanda di assistenza

giudiziaria estesa al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo

riguardante il condono è una propaggine naturale del reclamo 24 ottobre 2003

(cfr. doc. I pag. 7).

Tuttavia

il reclamo appena menzionato e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria

riguardavano la vertenza attinente alla restituzione degli assegni integrativi

e di prima infanzia percepiti a torto. Lo scritto del 24 ottobre 2003, invece,

costituiva soltanto la prima domanda di condono indirizzata alla Cassa (cfr.

STCA del 10 dicembre 2004, inc. 39.2004.4.).

Inoltre nemmeno

successivamente all’emanazione della sentenza del 10 dicembre 2004, con cui il

TCA, in ordine, ha stabilito che il tema del condono era irricevibile e che gli

atti dovevano essere trasmessi alla Cassa per decidere sul reclamo,

l’assicurata ha inoltrato domanda di assistenza giudiziaria per la procedura

amministrativa.

Pertanto

l’assistenza giudiziaria in sede di reclamo riguardante il condono è stata

richiesta per la prima volta con ricorso al TCA del 22 aprile 2005.

La Cassa

non ha emesso nessun provvedimento in merito.

Al

riguardo va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (cfr.

SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U

105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid.

3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110

V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V

180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G.

V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03,

pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo

l'entrata in vigore della LPGA, applicabile come già esposto (cfr. consid.

2.16

) ai settori, delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto

federale, che ha avuto luogo il

1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una condizione materiale

necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura

amministrativa o giudiziaria.

Secondo

la giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data

l'opportunità di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria

amministrativa può essere estesa, per ragioni di economia processuale, a una

questione non propriamente oggetto della lite purché essa sia suscettibile di

essere giudicata e così strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia

che si possa ravvisare un'unità fattuale

(cfr. STFA 6 febbraio 2003 nella causa C.,I 712/02, consid. 1.1.; DTF 122 V 36

consid. 2a con riferimenti).

In casu

la questione dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo per quanto attiene

alla procedura di condono è strettamente legata alla problematica di merito e

la Cassa ha preso posizione al riguardo nella risposta di causa, asserendo che

non si ravvedono gli estremi per la concessione dell’assistenza e del gratuito

patrocinio, visto che, oltre al fatto che nel reclamo del 24 ottobre 2003

l’assicurata si è limitata richiedere il condono, con ricorso del 19 aprile

2004, essa ha personalmente contestato il rifiuto del condono (cfr. doc. IV).

Questo

Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà se l’assicurata

ha diritto o meno all’assistenza giudiziaria in ambito di reclamo.

2.17.2

Il TCA si è

pronunciato in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione

nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella

causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.

Il TCA,

fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e

sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non

contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è

necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza

giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia

sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il

patrocinio di un legale risulti necessario.

L’art. 1

Lag. In vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. consid. 2.16.), contempla che la Legge

disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria

nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali.

Gli art.

3.

e 14 Lag, già citati per esteso al consid. 2.16., stabiliscono le condizioni per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

Il

Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il

patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi

legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto

a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza

giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle

quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi

diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).

Per quanto

riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni

sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in vigore dal 1°

gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora,

dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni

non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di

difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali

(cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K.

(H 179/03) il TFA ha, altresì, confermato il giudizio del Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio

durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta

Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a

titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente

grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di

amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo

fattuale.

Il

gratuito patrocinio in sede di reclamo, nel caso di specie, va negato.

Da una

parte, infatti, le conclusioni dell’assicurata per quanto riguarda la richiesta

di condono erano sprovviste di possibilità di successo, come già indicato per

quanto attiene all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA (cfr. consid. 2.16.).

Dall’altra, l’insorgente è stata in grado di procedere con atti propri nel

contestare nel merito il rifiuto del condono (cfr. ricorso del 19 aprile 2004

doc. I, inc., 39.2004.4). E’ vero che essa ha inoltrato reclamo direttamente al

TCA con ricorso del 19 aprile 2004, tuttavia ciò dipende, come è stato rilevato

nella STCA del 10 dicembre 2004, dalla circostanza che la Cassa stessa nella

decisione su reclamo del 12 marzo 2004, relativo alla restituzione, ha

menzionato soltanto la possibilità di inoltrare, contro tale atto, ricorso al

TCA. L’amministrazione non ha precisato che avverso il rifiuto del condono,

stabilito con la decisione su reclamo in ambito della restituzione, andava

interposto reclamo alla Cassa (cfr. STCA del 10 dicembre 2004, inc. 38.2004.4.

consid. 2.1.).

2.18

Infine questa

Corte, in relazione all’asserzione ricorsuale dell’assicurata secondo cui la

Cassa non si è ancora pronunciata sulla questione delle ripetibili parziali

relative alla procedura di reclamo nell’ambito della restituzione degli assegni

integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr. doc. I), rileva che

il TCA con sentenza del 10 dicembre 2004 ha accolto la domanda di gratuito

patrocinio concernente la procedura di reclamo per la restituzione e ha

indicato che la Cassa statuirà sulla questione delle ripetibili parziali

relative alla procedura di reclamo tenuto conto dell'esito del procedimento,

ossia del fatto che l’impugnativa contro l’ordine di restituzione degli assegni

percepiti a torto è stata parzialmente accolta, diminuendo l’importo da

rimborsare da fr. 24'480.-- a fr. 22'283.--

(cfr. inc. 39.2004.4).

La Cassa

con la risposta di causa del 18 maggio 2005 ha indicato che si pronuncerà con

decisione separata e che tasserà la nota d’onorario dell’avv. RA 1 non appena

le sarà fatta pervenire (cfr. doc. IV).

Al

riguardo il TCA si limita a constatare che il patrocinatore dell’assicurata,

con scritto del 3 giugno 2005 (cfr. doc. VII), prendendo atto di quanto

dichiarato dall’amministrazione, ha considerato tale questione risolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Lo scritto

del 22 aprile 2005 è trasmesso alla Cassa relativamente alla richiesta di

rimborsare a rate l’importo dovuto.

3.- L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo è respinta.

5.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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