39.2005.8
rifiuto del condono di assegni di famiglia.L'impegno firmato di restituire gli assegni quando gli alimenti per la figlia fossero stati fissati esclude la buona fede.Gratuito patrocinio negato:non prob
16 agosto 2005Italiano71 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2005.8
Data decisione, Autorità:
16.08.2005, TCA
Titolo:
rifiuto del condono di assegni di famiglia.L'impegno firmato di restituire gli assegni quando gli alimenti per la figlia fossero stati fissati esclude la buona fede.Gratuito patrocinio negato:non probabilità di esito favorevole;negato pure per il reclamo(anche in grado di procedere con atti propri)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
CONDONO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRATUITO PATROCINIO
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 24 LAF
art. 24 LAF-TI
art. 31 LAF-TI
art. 31v LAF-TI
art. 41 cpv. 2 LAF-TI
art. 41v LAF-TI
art. 44 cpv. 4 LAF-TI
art. 44v LAF-TI
art. 1 LAG
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 26 LAPS
art. 30 LAPS
art. 37 LPGA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2005.8-9
rs/ss
Lugano
16 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2005
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 2 ottobre 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 24'480.--
percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia, a
favore della figlia __________ (6.10.2000) nel periodo dal 1° gennaio 2001 al
31 maggio 2003.
Tale
provvedimento è stato motivato con il fatto che nelle decisioni con cui erano stati
accordati all’assicurata gli assegni a partire dal mese di gennaio 2001 non era
stato computato il contributo alimentare per __________ da parte del padre
naturale, fissato con Decreto cautelare della Pretura di __________ del 4
febbraio 2003 a fr. 857.-- mensili a decorrere dal 6 ottobre 2000 (cfr. doc. 12
inc. 39.2004.4; A2).
1.2. Il 24
ottobre 2004 l’assicurata, contestualmente al reclamo interposto contro il
provvedimento del 2 ottobre 2003, ha postulato il condono del rimborso
dell’ammontare di fr. 24'480.--, facendo valere in particolare la precarietà
della propria situazione economica (cfr. doc. 15 inc. 39.2004.4).
La Cassa,
con decisione su reclamo del 12 marzo 2004, ha ridotto l'importo da restituire
a fr. 23'565.--.
Inoltre
essa ha respinto la domanda di condono, esprimendosi come segue:
"
(…)
Ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la
restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave
(sottolineatura nostra).
Fatti
I requisiti della buona fede e
dell'onore troppo grave devono essere soddisfatti cumulativamente.
Nella presente fattispecie, la
condizione della buona fede non è palesemente data poiché, come esposto al
punto che precede, la signora RI 1 stessa era ben consapevole che la Cassa, una
volta stabilito in sede civile l'ammontare dei contributi alimentari a carico
del signor __________ e a favore della figlia __________, avrebbe effettuato un
nuovo calcolo e chiesto la restituzione di quella parte di assegno familiare a
cui non avrebbe avuto il diritto se fosse stato computato il contributo
alimentare annuo (cfr. ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
25 maggio 2001 e dichiarazione del 25 settembre 2001).
Ne discende che la domanda di condono deve essere
respinta." (Doc. A1 inc. 39.2004.4)
1.3. L’assicurata
ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA, invocando, per quanto riguarda
segnatamente il condono, la sua buona fede e che il rimborso richiesto
costituirebbe un onere troppo grave (cfr. doc. I inc. 39.2004.4.).
Questo
Tribunale, con sentenza 10 dicembre 2004, ha dichiarato irricevibile il ricorso
per quanto concerneva al condono, poiché il provvedimento del 12 marzo 2004
costituiva, relativamente a tale tema, la prima decisione formale. Contro la
stessa andava dunque interposto reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps. Il TCA ha
conseguentemente trasmesso gli atti alla Cassa al fine di esaminare il reclamo
dell’assicurata.
L’impugnativa
è, per contro, stata parzialmente accolta in relazione all’ordine di
restituzione. Il TCA ha ritenuto ingiustificata la richiesta di restituzione
formulata dalla Cassa per i mesi di aprile e maggio 2003. L’assicurata deve,
però, rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi ai mesi
da gennaio 2001 a marzo 2003, corrispondenti all’importo di fr. 22'283.--, in
quanto percepiti a torto da un profilo oggettivo.
Questa
Corte ha inoltre accolto la domanda di gratuito patrocinio concernente la
procedura di reclamo e ha riconosciuto che all’assicurata vanno accordate delle
ripetibili parziali per la parte di reclamo che avrebbe dovuto essere accolta,
rinviando l’incarto all’amministrazione per statuire sulla questione delle
ripetibili parziali in sede di reclamo (cfr. inc. 39.2004.4).
Tale
giudizio è passato in giudicato incontestato.
1.4. A seguito
della trasmissione degli atti da parte del TCA, la Cassa, il 7 marzo 2005, ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha ribadito che la restituzione della
somma di fr. 22'283.-- non può essere condonata.
La Cassa
ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
Nella fattispecie, la
Cassa ha versato alla signora RI 1 gli assegni integrativi e di prima infanzia,
calcolati senza computare il contributo alimentare fissato dal giudice, essendo
ancora pendente la causa promossa con azione di paternità e di mantenimento del
17 settembre 2001.
La qui reclamante si era tuttavia impegnata, con la sottoscrizione della
dichiarazione resa alla Cassa in data 25 settembre 2001, di “trasmettere
immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per
gli assegni familiari, (…) una copia della sentenza civile, mediante la quale
viene determinato il contributo alimentare in favore di __________” e “(…)
a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata
ed alla quale non avrebbe avuto il diritto computando un contributo
alimentare annuo” (sottolineatura nostra).
Del resto, già con ricorso del 25 maggio 2001 al TCA, presentato avverso la
decisione 2 maggio 2001 della Cassa, l’insorgente aveva chiesto “(…) che sia
rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al padre”,
sottolineando, da parte mia garantisco che al momento della
sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest’ultima avrà effetto
retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato” (sottolineatura
nostra).
A fronte di questo chiaro impegno assunto dalla reclamante, la Cassa aveva
aderito alla di lei richiesta e la causa venne stralciata dai ruoli.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il requisito della buona fede non è
palesemente dato. La signora RI 1 era per l’appunto ben conscia del fatto che,
una volta stabilito in sede civile l’ammontare dei contributi alimentari a
carico del padre di __________, la Cassa avrebbe effettuato un nuovo calcolo,
computando i contributi in questione e chiedendo la restituzione di quanto
versato di troppo.
Difettando uno dei due presupposti da adempiere cumulativamente, la Cassa non
procede all’esame del requisito dell’onere troppo grave." (Doc. A)
1.5. Contro
questa decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato:
"
IN LIMINE LITIS
La presente procedura è
sospesa sino a definizione giudiziale della vertenza sorta presso la Pretura di
__________ – __________,
inc. no. DI. 2005. 397.
IN VIA PRINCIPALE
1. Il ricorso è integralmente accolto.
§ Di conseguenza, a RI
1, __________,
viene condonato
l’obbligo di restituzione di CHF 22'283.--.
IN VIA SUBORDINATA
1. Il ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, considerata la cessione in pagamento a favore
della Cassa cantonale per gli assegni familiari di CHF 19’00.—pari al credito
che RI 1 vanta nei confronti di __________, a RI 1, __________, viene condonato
l’obbligo di restituzione dell’importo residuo, pari a CHF 3'283.--.
IN VIA SUB-SUBORDINATA
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza RI 1 è tenuta a
restituire alla Cassa cantonale degli assegni familiari la somma di
CHF 3'283.-- secondo rateizzazione da concordarsi in funzione delle
disponibilità effettive.
2. La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di
reclamo così come la
presente ricorsuale è accolta.
§ Di conseguenza, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
tasserà
entrambe le note dell’avv. RA 1, __________, per entrambi i gradi di giudizio.
3. Protestate tasse e spese; non si assegnano ripetibili nella misura
in
cui la ricorrente è integralmente posta al beneficio del gratuito
patrocinio." (Doc. I)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsali l’assicurata ha precisato:
"
(…)
c. La situazione economica della
ricorrente permane compromessa. Si reitera anche in questa sede la richiesta dì
ammissione all'assistenza giudiziaria con estensione al gratuito patrocinio, la
ricorrente non essendo in grado di far fronte né agli oneri di procedura né
alle spese di patrocinio.
Non appena giunto
dall'autorità comunale il chiesto preavviso favorevole anche in funzione della
situazione attuale, sarà premura dello scrivente legale trasmettere detto
documento a codesta lodevole Autorità.
Prove: c.s.
Doc. C, preavviso
favorevole
NEL MERITO
1. Con decisione 2 ottobre 2003, la
Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa) ha chiesto
alla ricorrente la restituzione di CHF 24'480.--, attesa l'emissione da parte
del Pretore del Distretto di __________ di un decreto cautelare stabilente in
CHF 837.-- gli oneri di mantenimento del padre naturale a favore di __________,
la figlia della ricorrente.
Con primo reclamo di
data 24 ottobre 2003, lo scrivente legale ha contestato in primo luogo il
computo dell'importo la cui restituzione è stata chiesta, anticipando la
richiesta di condono, postulando per il tutto la messa al beneficio della qui
ricorrente dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.
Con prima decisione su
reclamo di data 12 marzo 2004, la Cassa ha ridotto l'importo a CHF 23'565.--,
considerando ciò nondimeno il reclamo integralmente respinto [sic!],
respingendo in toto la domanda di AG e di condono, rinviando per il tutto a
codesta lodevole Autorità.
Autorità la quale,
adita da ricorso inizialmente introdotto direttamente dalla qui ricorrente, con
decisione 10 dicembre 2004 (inc. no. 39.2004.4):
·
ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo
ulteriormente a CHF 22'283.-- l'importo suscettibile di restituzione;
·
ha imposto la copertura dell'intervento dello scrivente
legale in sede di reclamo demandando la questione alla Cassa
·
demandando inoltre la questione del condono alla
Cassa per emissione della decisione che qui ci occupa.
La Cassa, omettendo
nuovamente di pronunciarsi in punto alla questione dell'AG per l'intera
procedura di reclamo, si è limitata a ribadire come, difettando a suo dire la
condizione cumulativa della buona fede, l'istanza di condono andasse
irrimediabilmente respinta.
Si noti che neppure in
quest'ultima sede la Cassa è entrata nel merito della proposta
cessione/pagamento in compensazione del credito che la ricorrente vanta nei
confronti del padre della figlia, scaturente da decisione di merito,
palesemente sostitutiva del decaduto decreto cautelare a cui ancora fa
riferimento la richiesta in restituzione.
Da qui il presente
ricorso.
Prove: c.s.; richiamo inc. no. 39.2004.4 presso codesta lodevole Autorità
2. Corre precisare, già solo per
scrupolo di completezza, che __________, padre naturale di __________, ha
appena convenuto in giudizio __________ e la qui ricorrente con azione in
modifica del contributo alimentare.
Le parti sono citate a
comparire dinanzi al Pretore del Distretto di __________ giovedì 28 aprile
2005.
Considerata
l'interdipendenza fra questa procedura e la rimessa in discussione del giudizio
27 ottobre 2003 (inc. OA. 2001.621), unico fondamento giuridico persistente
della richiesta in restituzione e, parimenti, delle sue modalità di esecuzione
- condono parziale o integrale compreso - si chiede in limine litis che
la presente procedura venga sospesa sino a definizione in sede civile
della questione.
Prove: c. s.
Doc. D, citazione
29.03.2005.
3. La Cassa cantonale per gli assegni
familiari sostanzia l'asserito difetto della condizione cumulativa della buona
fede rifacendosi a precedenti dichiarazioni sottoscritte dalle ricorrente, e
meglio:
·
in data 25.05.2001:
"al momento
della sottoscrizione della convenzione alimentare, se quest'ultima avrà effetto
retroattivo, sarà mia premura rimborsare quanto da voi anticipato”; e
·
in data 25.09.2001:
"trasmettere
immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per
gli assegni familiari, [...] una copia della sentenza civile, mediante la quale
viene determinato il contributo alimentare in favore di __________ ".
Paradossalmente,
sono proprio queste asserzioni della ricorrente che ne sostanziano l'assoluta
buona fede.
In effetti, unica
convenzione alimentare della procedura di cui ad inc. no. OA. 2001.621 è quella
sottoscritta dalle parti a cavallo fra il 30 settembre 2003 ed il 6 ottobre
2003, omologata dal Segretario Assessore della Pretura di __________ - __________
con sentenza civile di data 27 ottobre 2003.
Orbene, atteso che la
Cassa cantonale per gli assegni familiari già aveva avviato intempestiva
procedura di restituzione, copia della sentenza civile, come da impegno
assunto, ha potuto essere trasmessa solo in sede di procedura in corso, pur
essendone stato anticipato il contenuto in sede di reclamo, mediante
trasmissione del verbale d'udienza di omologazione e dell'omologanda
convenzione.
In piena malafede è
dunque piuttosto la Cassa, la quale si fonda irritamente su un semplice sbocco
incidentale della procedura di merito, non avvedendosi del fatto che unico
elemento vincolante è, fatto salvo l'esito della pendente procedura di cui a
richiamato inc.no.DI.2005.397, la decisione di merito che ha posto fine alla
procedura promossa con petizione 17 settembre 2001 dalla ricorrente e dalla
figlia avverso il padre naturale di quest'ultima, e, per quanto ci concerne, la
proposta di cessione del credito di CHF 19'000.-- quale modalità di
restituzione.
Prove: c.s.; richiamo inc. no. OA. 2001.621 Pretura di __________
4. Qualora RI 1 avesse voluto sottrarsi
ai propri impegni, avrebbe semplicemente potuto lasciar cadere in sede civile
il trattamento provvisorio previsto in decreto cautelare, la decisione di
merito sostituendosi a simili provvedimenti, svuotandoli comunque d'ogni
sostegno obbligazionale.
In luogo di ciò, la
ricorrente ha integrato l'impegno del padre naturale a versare l'importo
complessivo di CHF 19'000.-- proprio in funzione di quanto anticipato dalla
Cassa.
È tuttavia pacifico che
sino a risoluzione delle intempestive procedure promosse dalla stessa Cassa
fosse fuori luogo avviare la riscossione di tale credito, avendone la qui
ricorrente da subito proposto la cessione quale modalità di pagamento, non
potendo dunque disporre del credito sino a risoluzione della procedura che
ancora qui ci occupa.
Prove: c.s.
5. Atteso come nel frattempo, proprio in
ragione del surriferito reclamo e successiva sentenza definitiva di codesta
lodevole Autorità, sia stata alfine acclarata l'entità dell'importo
suscettibile di restituzione, la richiesta di condono, nella misura in cui
fosse suscettibile di accoglimento la domanda di cessione in pagamento del
credito di CHF 19'000.--, può portare unicamente sulla somma residua,
effettivamente a carico della ricorrente, salvo condono totale.
Si tratta di un importo
complessivo di CHF 3'283.-- (CHF 22'283.-- meno CHF 19'000.--) che la
ricorrente potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità residua mensile
di ca. 100.--/ 150.-- CHF.
Non vi è chi non veda
come, in caso di escussione tanto della somma acclarata da codesta lodevole
Autorità quanto del solo importo residuo, vista la capacità reddituale della
ricorrente ed i fabbisogni proprio e della piccola __________, unico risultato
possibile, di dubbia socialità, sarebbe un cospicuo attestato carenza beni.
Date entrambe le
condizioni di cui ad art. 44 cpv. 3 LAF la restituzione andrebbe integralmente
condonata: per spirito d'equità, previa accettazione da parte della Cassa o
giudizio di codesta lodevole autorità, la ricorrente mantiene la propria
disponibilità a cedere integralmente il credito di CHF 19'000.-- alla Cassa, la
quale provvederà così a soddisfarsi presso __________ sino a concorrenza di
tale importo. Il condono potrebbe così vertere unicamente sull'importo residuo.
Prove: c. s.
6. La decisione qui impugnata è inoltre
perfettamente silente in punto alla chiesta ammissione all'assistenza
giudiziaria estesa al gratuito patrocinio, pur essendo essa propaggine naturale
del reclamo 24 ottobre 2003, per il quale codesta lodevole Autorità aveva
decretato l'ammissione a tale beneficio.
Va in effetti segnalato
che le prestazioni erogate a favore della ricorrente per quanto attiene alla
questione della determinazione dell'ammontare della somma suscettibile di
restituzione sono inscindibili rispetto all'impegno profuso dinanzi alla qui
resistente in punto alla questione del condono.
D'altro canto codesta
lodevole Autorità aveva esplicitamente invitato la resistente a pronunciarsi
parimenti e nell'ambito della procedura sfociata nella decisione qui impugnata
sulla questione della copertura delle spese legali: inutilmente.
prove: c.s.
7. Ne consegue che la richiesta di
condono andava accolta ai sensi dei considerandi e l'autorità precedente doveva
dare ossequio al punto 3 del dispositivo della richiamata sentenza 10 dicembre
2004 di cui ad inc. no. 39.2004.4.
Prove: c.s." (Doc. I)
1.6. Il 3 maggio
2005 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con i relativi documenti
giustificativi ( cfr. doc. III).
1.7. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta del 18 maggio 2005, ha chiesto l’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.8. Il 2 giugno
2005 la Cassa ha trasmesso alcuni ulteriori documenti (cfr. doc. VI + 3-5).
1.9. Con scritto
del 3 giugno 2005 l’avv. RA 1 ha chiesto, in particolare, che alle parti venga
offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una
soluzione mediata della vertenza. Inoltre egli ha precisato:
"
(…)
Si prende comunque atto
dell’allegato responsivo che la decisione in punto al gratuito patrocinio
riguardante la procedura di reclamo è stata volutamente omessa dalla precedente
autorità, la quale attende la nota che lo scrivente legale non tarderà ad
emettere e trasmettere per la tassazione: quella questione può pertanto dirsi
così risolta." (Doc. VII)
1.10. La Cassa, il
13 giugno 2005, ha comunicato, segnatamente, di non ritenere necessario fissare
una data per un’udienza per i motivi esposti compiutamente nella decisione su
reclamo del 7 marzo 2005, nella risposta di causa del 18 maggio 2005 e nello
scritto 2 giugno 2005 (cfr. doc. X).
1.11. Il 17 giugno
2005 il patrocinatore dell’assicurata, allegando a relativa comprova una serie
di documenti (doc. F-N), ha rilevato:
"
2. (…)
Con scritto di data 21
dicembre 2001 (doc. F), il funzionario incaricato della Cassa,
Signora __________, debitamente informata dello stato della pratica pendente in
Pretura, chiede direttamente alla ricorrente d'essere informata, da un lato quo
allo stato della causa civile, e, dall'altro, della questione a sapere “da
quando l'importo di fr. 300.-- verrà versato direttamente a lei”.
Risposta viene fornita
dallo Studio legale __________ con scritto di data 24 gennaio 2002 (doc.
G), il quale attesta un liminare intervento anche per gli aspetti assicurativo
sociali connessi alla allora pendente pratica civilistica.
Ad ogni buon conto, il
patrocinatore del padre di __________ aveva provveduto a versare direttamente
alla ricorrente gli arretrati per alimenti riconosciuti, ovvero CHF 300.-- da
ottobre 2001 a marzo 2002 (cfr. doc. H), mancando tuttavia ancora l'importo per
il mese di aprile 2002.
Orbene, per quanto lo
Studio legale __________, evidenzi alla propria patrocinata che:
"Devo però anche precisarle che il nostro studio è stato
incaricato di seguire la causa giudiziaria del riconoscimento e determinazione
dei contributi alimentari. [...] Non è per noi possibile, salvo mandato
specifico da parte sua e che dovrebbe essere rimunerato, occuparci [ancora del problema assicurativo sociale]" (doc. I, pag. 2
in fine);
in reazione al
riconteggio 18 aprile 2002 (doc. L) mediante il quale la Cassa chiedeva la
restituzione dell'esatto importo alimentare riconosciuto dal padre di __________
(CHF 300.-- da ottobre 2001 ad aprile 2002, ovvero complessivi CHF
2'100.--), il precedente patrocinatore spiega alla ricorrente che, pur
potendo chiedere che sia il Signor __________ a rimborsare la Cassa, la
ricorrente, disponendo già dei 1'800.-- CHF arretrati, dovrebbe rimborsare
direttamente tale somma, mentre i 300.-- CHF restanti andranno
rimborsati non subito, bensì "solo nel momento in cui lei avrà a
disposizione tale somma”.
È stata la Cassa
stessa, per il tramite del proprio funzionario incaricato, a confermare che gli
importi vanno versati unicamente laddove già in possesso della ricorrente, non
già al mero stadio di credito verso il padre di __________, e che oggetto di
restituzione sono gli importi alimentari effettivamente versati, null'altro.
Anche l'assicurazione
per cui, per quanto previo consenso del diretto interessato, il rimborso
potesse farsi direttamente fra padre di __________ e Cassa è stato fornito,
così attesta il doc. I, dalla Signora __________.
Prove: c.s.
Doc. F, scritto
21.12.2001 Cassa a ricorrente
Doc. G, scritto 24.01.2002
St. leg. __________ a Cassa
Doc. H, scritto 18.04.2002
Cassa a ricorrente
Doc. I, scritto 26.04.2002
St. leg. __________ a ricorrente
Doc. L, riconteggio 18.04.2002
Cassa a ricorrente
3. Analoga situazione avvenne, previa
comunicazione della ricorrente alla Cassa, allorquando il contributo alimentare
passò, prima dell'emissione del decreto cautelare di cui a doc. 1, da CHF 300.--
a CHF 400.-- (rimborso della sola differenza di CHF 100.-- mensili
per il periodo di contributi computati su alimenti limitati a
CHF 300.--).
Prove: c. s.
4. Con doc. 5, la ricorrente, ricordando
che sino ad emissione del decreto cautelare percepiva CHF 400.-- mensili
per titolo di contributi alimentari, produce alla cassa il doc. 1, avvertendo
dell'aumento a CHF 857.-- del contributo alimentare.
Conformemente alla
prassi instaurata fra le parti, visto che per il mese di marzo 2003 il
padre di __________ già aveva provveduto ("il 7.3.2003", cfr.
doc., 5) a versare CHF 857.--, la ricorrente chiede alla Cassa: "Per
il momento [...] che mi mandate una polizza di versamento per il rimborso della
differenza delle mese corrente'', ovvero - evidentemente! - per il
versamento di CHF 457.--.
In altri termini, in
piena conformità a come la pratica fra ricorrente e Cassa era gestita,
allorquando la ricorrente riceveva effettivamente un importo esorbitante
rispetto ai contributi alimentari in funzione dei quali era calcolata la
prestazione assicurativo sociale, ella provvedeva a restituire il surplus già
incassato, ma nulla più.
A mero titolo di
cronaca, il ritardo lamentato era dovuto al cambio di patrocinatore nel
frattempo intercorso (cfr. doc. M e N), a favore dello scrivente patrocinatore,
per la sola pratica civile.
È con stupore che si
osserva la menzione del nome dello scrivente patrocinatore in doc. 5, atteso
che sino ad ottobre 2003 nulla lasciava presagire la sussistenza di
problematiche di tipo assicurativo sociali connesse alla pendente pratica
civile, né vi era stata comunicazione in tal senso.
In realtà, così la
ricorrente, la menzione del cambio di patrocinatore serviva ad informare la
Signora __________ che per eventuali quesiti circa lo stato ed il prosieguo
della vertenza civile poteva far capo al nuovo patrocinatore.
Prove: c. s.
Doc. M, fax 10.02.2003 avv. RA 1 a avv__________, con commento di rimando
Doc. N, procura
17.02.2003 (copia)
5. Visto quanto precede, l'accusa di
malafede rivolta alla ricorrente viene ritornata al mittente.
È proprio in buona fede
che la ricorrente, sin dalla ricezione della decisione 2 ottobre 2003, facendo
affidamento al regime messo in atto dalla Cassa stessa, per il tramite del
competente funzionario incaricato, si aspettava sì la richiesta in restituzione
dell'importo superiore a CHF 400.-- effettivamente percepito da marzo 2003, non
già però la restituzione dei CHF 19'000.-- ripresi con sentenza di cui a doc.
E, se non dal loro incasso o mediante cessione del credito.
Prove: c.s.
6. Lo si ribadisce, il rimborso di CHF
19'000.-- può tutt'al più avvenire mediante cessione del credito, mentre la
rimanenza, scaturente da inimpugnata decisione di codesta lodevole autorità
(sentenza del 10 dicembre 2004, inc. no. 39.2004.4), ovvero CHF 3'283.--
andrebbe condonata, o, in via sub-subordinata, fare l'oggetto di rateizzazione.
Allo stato attuale, va
pur sottolineato, un pignoramento non saprebbe comunque forzare il
raggiungimento di una simile soluzione.
La ricorrente postula
pertanto ed auspica ulteriormente la convocazione delle parti per discussione
della situazione così come meglio qui acclarata." (Doc. XI)
1.12. Pendente causa questa Corte ha invitato l’avv. RA 1 a
trasmettere copia della domanda supercautelare presentata da __________
pedissequamente all’azione di modifica del contributo alimentare 25 marzo 2005
menzionata nell’atto ricorsuale e a comunicare, documentando la risposta, a che
stadio si trova tale procedura (cfr. doc. XII).
Il
patrocinatore ha dato seguito a tale richiesta il 27 giugno 2005, precisando
che in sede civile l’assicurata ha formulato una domanda riconvenzionale tendente
anch’essa, come la petizione inoltrata dal padre di __________, alla modifica
della sentenza del 27 ottobre 2003, e meglio a che __________ sia “tenuto a
rifondere direttamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,
Bellinzona, l’importo di CHF 19'000.-- dovuto per titolo di contributi alimentari
arretrati” (cfr. doc. XIV +
doc. O-Q).
Inoltre
egli ha reiterato la domanda di sospensione della procedura ricorsuale dinanzi
al TCA sino a definizione della vertenza civile (cfr. doc. XIV pag. 2).
1.13. Il 4 luglio
2005 la Cassa ha puntualizzato:
"
(…)
Occorre rilevare che il
documento prodotto sub doc. H/L è una decisione e in quanto tale
provvista dei rimedi di diritto
(cfr. pagina 2), di cui non è stato peraltro fatto uso.
Si evidenzia che tale
provvedimento era stato emanato in data 18 aprile 2002 nei confronti della qui
ricorrente allo scopo di ottenere la restituzione di CHF 2'100.-, ammontare
invero versato alla Cassa in data 13 maggio 2002 con un unico pagamento (doc. 6
e 6a), a dispetto quindi di quanto sostenuto, a torto, dalla controparte.
Tale importo era stato
versato alla ricorrente dal rappresentante legale del signor __________ in due
volte.
Come emerge infatti dai
doc. 7 e 7a, il succitato patrocinatore aveva provveduto a versare quanto a sua
disposizione a quel momento, ossia CHF 1'800.--, corrispondenti ai contributi
alimentari per i mesi da ottobre 2001 a marzo 2002, in deposito presso di lui
secondo accordi.
Per quanto riguarda i
rimanenti CHF 300.-, relativi ai contributi alimentari del mese di aprile 2002
e a cui si riferisce la ricorrente, tale somma è stata riversata alla stessa,
sempre dal legale del signor __________, successivamente e meglio non appena pervenuta
a quest'ultimo (doc. 7 e 7a).
È per questo motivo che
la Cassa, tramite la signora __________, informata del pagamento che sarebbe
stato effettuato entro breve, aveva comunicato all'insorgente di rimborsare, a
saldo dell'importo chiesto con la decisione del 18 aprile 2002, i restanti CHF
300.- nel momento in cui avrebbe avuto a disposizione tale ammontare
(doc. I e H/L).
A tale decisione faceva
seguito quella di ordine di restituzione del 2 ottobre 2003, già oggetto della
lite di cui all'inc. no. 39.2004.4, sfociata nella sentenza di codesto
Tribunale del 10 dicembre 2004, regolarmente passata in giudicato.
Nel lasso di tempo
intercorso tra i due provvedimenti in parola, nessun'altra decisione è stata
emanata e quindi nessun altro versamento tramite polizza è stato effettuato,
contrariamente quindi a quanto affermato, a torto, dall'insorgente e come
risulta dal conteggio di cui alla decisione di ordine di restituzione del 2
ottobre 2003, a cui si rinvia: appare evidente che tra le parti non si è
instaurata alcuna prassi in punto alla restituzione alla Cassa, a dipendenza di
quanto percepito dall'insorgente da parte del padre di __________.
Ne consegue che quanto
affermato dalla signora RI 1 è destituito di fondamento. In ogni caso, la
controparte era perfettamente a conoscenza del proprio obbligo di restituzione
alla Cassa di quanto anticipato a seguito del computo di un importo per
contributi alimentari provvisorio (doc. 2 e doc. 5).
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. 2, 5, 6, 6a, 7, 7a e doc. I
e H/L
Ad 3. Recisamente contestato
Come esposto al punto
che precede, l'unico versamento effettuato dalla ricorrente è quello riferito
all'importo di cui alla decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L), contrariamente
quindi a quanto da ella addotto.
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L
Ad 4. Recisamente contestato
Come già detto in
precedenza, l'insorgente non ha versato alcunché oltre a CHF 2100.- chiesti con
decisione del 18 aprile 2002 (doc. H/L) né tantomeno la Cassa ha dato seguito
alla richiesta della signora RI 1, trasmettendo polizze di versamento: come ben
noto all'insorgente, la Cassa ha computato un importo provvisorio, quale
contributo alimentare, in attesa che il Tribunale civile rendesse un giudizio
in merito, fermo restando che, trattandosi di un anticipo, quanto versato di
troppo (e risultante da un conteggio alla base di un atto formale) avrebbe
dovuto essere da lei restituito (cfr. doc. 2).
Prove: c.s.; documenti, in specie doc. H/L e doc. 2 Ad
Ad 5. Recisamente contestato
La Cassa si riconferma
nelle proprie allegazioni di cui ai precedenti scritti e ribadisce che, nel
caso di specie, il requisito della buona fede non è dato.
Inoltre, contrariamente
a quanto asserito, a torto, dalla controparte e come già evidenziato in precedenza,
non è stato messo in atto alcun regime da parte della Cassa.
È bene precisare che le
richieste di restituzione di importi da parte della Cassa vengono fatte
mediante l'emanazione di decisioni e dunque di provvedimenti provvisti dei
mezzi di diritto." (Doc. XV)
1.14. L’11 luglio
2005 il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII).
1.15. L’amministrazione,
il 20 luglio 2005, ha rilevato di ritenere ingiustificata la sospensione della
procedura nella causa in esame, anche alla luce della domanda riconvenzionale,
siccome debitrice nei suoi confronti è l’assicurata (cfr. doc. XVIII).
1.16. Il doc. XVIII
è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc.
XIX).
1.17. Con decreto
del 27 luglio 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla
sospensione della causa (cfr. doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato
all’assicurata il condono della restituzione dell’importo di fr. 22'283.--
percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal
1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.
Il 1°
febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli
assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.
Per
quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF
129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V
166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C.,
B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S.,
U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: decisione su reclamo del 7 marzo 2005).
Il caso
in esame si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2003.
Pertanto,
in assenza di disposizioni transitorie particolari della LAF, al lasso di tempo
dal mese di gennaio 2001 al mese di gennaio 2003 vanno applicati i disposti
legali della v.LAF, valida per gli assegni in questione fino al 31 gennaio
2003.
Per i
mesi di febbraio e marzo 2003, per contro, deve essere presa in considerazione
la nuova LAF.
2.3. L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.
L'art. 24
v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
(cpv. 1)
Se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio, la madre ha
diritto all'assegno. (cpv. 2)
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una
prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della prestazione. (cpv. 3)."
Per
l'art. 27 v.LAF
"
L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale
assegno di base nonché
gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi
della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti
minimi. (cpv. 1)
In ogni caso l'importo dell'assegno non può
superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è
riconosciuto.(cpv. 2)
L'assegno integrativo non è versato se il suo
importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di
base per un figlio."
(cpv. 3)
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le
disposizioni della legislazione sulle
prestazioni complementari
all’AVS/AI.(cpv. 1)
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza
computabile è considerata
quale reddito nella misura di 1/15.
(cpv. 2)
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"
Il nuovo
art. 24 LAF enuncia:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
Il nuovo art.
27 LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF per il calcolo degli assegni
integrativi rinvia alla Laps, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr.
consid. 2.2.).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.
L’art. 31
v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa
oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile
del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare
beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett.
c)."
Da quanto
esposto all’art. 31 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Secondo
il nuovo art. 31 LAF:
"
Il genitore ha diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita costantemente
con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
d) il reddito disponibile del genitore, inclusi
gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art.
24 cpv. 1 lett. c)."
L'art. 31
lett. d LAF richiama il nuovo art. 24 cpv. 1 lett. c LAF. Pertanto il calcolo
per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello
relativo all’assegno integrativo ed esso viene effettuato secondo le modalità
previste dalla Laps.
2.5. Per l'art.
29 v.LAF
" L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso
in caso di cambiamento del reddito
disponibile dei genitori o della
composizione della famiglia. (cpv. 1)
Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)
L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda
di revisione è stata
inoltrata. (cpv. 3)
La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)."
La stessa
disposizione è prevista per l’assegno di prima infanzia all’art. 37 v.LAF.
In
proposito l'art. 35 v.Reg. LAF precisa che
" Per cambiamento della composizione della
famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione. (cpv. 1)
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di
cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.
2)
Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica
di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato. (cpv. 3)."
Secondo
l'art. 36 v.Reg. LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
L’art. 59
v.Reg. LAF enuncia:
"
In caso di modifica dell’assegno integrativo ai
sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l’assegno di prima infanzia è
conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Dal 1°
febbraio 2003 l'art. 27 Laps, relativo alla revisione, prevede:
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali
ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di
segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni
indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione
straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata
depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. Secondo
l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del v.Reg. LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 v.LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
Secondo
il nuovo art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps stabilisce che
"E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che
"
L'assegno indebitamente percepito deve essere
restituito. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno. (cpv. 2)
La restituzione è condonata da parte della Cassa
competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito
la prestazione indebita
in buona fede e se, tenuto conto delle sue
condizioni economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per lui un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Dal
tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio
1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC,
applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per
l'art. 76 v.Reg.LAF:
"
In caso di violazione dell'obbligo di informare,
la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione
nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv.
1)
La richiesta di condono è presentata dalla
persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
(cpv. 2)
La richiesta è presentata, debitamente motivata,
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di
restituzione della Cassa. (cpv. 3)."
Secondo
l'art. 47 v.LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
La
revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha apportato sostanziali modifiche
al art. 44 v.LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1°
febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.
Il tenore
dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è
il seguente:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente
ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo
cinque anni dal
pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del
diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se,
tenuto conto delle condizioni economiche
dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p. to 12 ad art. 26.
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 v.LAF, e,
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.7.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall’art. 44 cpv. 3 v.LAF e dall'art. 26 cpv. 3
Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. In concreto,
come visto precedentemente (cfr. consid. 1.3.), questa Corte, con sentenza del
10 dicembre 2004 (inc. 39.2004.4), ha accolto parzialmente il ricorso interposto
dall’assicurata avverso la decisione su reclamo del 12 marzo 2004 relativamente
all’ordine di restituzione dell’importo di fr. 24'480.--, corrispondente ad
assegni integrativi e di prima infanzia versati dal 1° gennaio 2001 al 31
maggio 2003.
Il TCA ha
stabilito che a seguito dell’emanazione del Decreto cautelare pretorile del 4
febbraio 2003, con cui è stato fatto obbligo al padre di __________ di
corrisponderle l’ammontare mensile di fr. 857.-- a titolo di contributo
alimentare a decorrere dal 6 ottobre 2000, data della sua nascita, la
ricorrente ha oggettivamente percepito a torto parte degli assegni per il
periodo dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003, pari alla somma di fr.
22'283.--.
Per
quanto riguarda, invece, i mesi di aprile e maggio 2003, questo Tribunale ha
considerato ingiustificata la richiesta di rimborso formulata dalla Cassa.
L’assicurata, infatti, il 10 marzo 2003, ha avvertito l’amministrazione
dell’emissione del citato Decreto, trasmettendone una copia. La Cassa, tuttavia,
pur disponendo degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la
legalità delle decisioni di assegnazione degli assegni integrativi e di prima
infanzia a far tempo dal 1° gennaio 2001, non ha proceduto senza indugio a
stabilire l’ammontare preciso dei nuovi redditi, bensì ha continuato a erogare
gli assegni precedentemente conteggiati.
2.10. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI
1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.;
STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV
Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V
180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.11. Nel caso di
specie la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, principalmente, poiché
a seguito della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre 2001,
essa era ben conscia del fatto che, una volta stabilito in sede civile
l’importo degli alimenti a carico del padre di __________, la Cassa avrebbe
effettuato un nuovo calcolo computando i contributi in questione e chiedendo la
restituzione di quanto versato a torto.
Del resto
l’insorgente, nel mese di maggio 2001, pendente una procedura al TCA a seguito
del ricorso del 25 maggio 2001 interposto dalla stessa contro la decisione di
assegni del 2 maggio 2001, si era già impegnata, a rimborsare, se fosse stata
accolta la sua richiesta di non conteggiare gli alimenti dovuti dal padre di __________
fino alla sottoscrizione di una convenzione alimentare con effetto retroattivo,
quanto anticipato dalla Cassa a titolo di assegni.
La causa
è stata stralciata dai ruoli, avendo la Cassa proprio a fronte di questo
impegno, aderito alla domanda dell’assicurata (cfr. doc. A).
L’interessata,
per contro, sostiene di avere ricevuto i menzionati assegni in buona fede e che
la propria situazione economica era difficile. La buona fede dell’assicurata
sarebbe sostanziata proprio dalle dichiarazioni del 25 settembre 2001 e 25
maggio 2001, in quanto si era impegnata a trasmettere una copia della sentenza
civile, nonché a rimborsare la Cassa qualora fosse stata sottoscritta una
convenzione alimentare con effetto retroattivo. In malafede sarebbe piuttosto
la Cassa, la quale avrebbe avviato intempestiva procedura di restituzione sulla
base del Decreto cautelare del 4 febbraio 2003, allorché invece la sentenza di
merito, relativa agli alimenti, è stata emessa solo il 27 ottobre 2003.
La
ricorrente ha pure ribadito la sua disponibilità a cedere integralmente alla
Cassa il credito di fr. 19'000.-- che essa vanta nei confronti del padre di __________
per alimenti arretrati (cfr. doc. I).
Dapprima
occorre evidenziare che l’assicurata ha trasmesso alla Cassa copia del Decreto
cautelare pretorile del 4 febbraio 2003 il 10 marzo 2003 (cfr. doc. 5). Con
questo Decreto, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), è stato fissato il
contributo alimentare che il padre di __________ doveva versare, a decorrere
dal 6 ottobre 2000, per la bambina, pari a fr. 857.-- al mese (cfr. doc. 2).
Il
decreto del 2003, dunque, è in relazione agli assegni di famiglia percepiti a
far tempo dal gennaio 2001, ossia a prestazioni risalenti a un periodo ben
anteriore all’emanazione dello stesso.
In simili
condizioni, in casu, l’adempimento del presupposto della buona fede non va
esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; 41 cpv. 2 LAF; 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in
connessione, in particolare, alla dichiarazione firmata dall’insorgente il 25
settembre 2001 con cui si è impegnata a restituire quella parte di assegni a
cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali
prestazioni, fosse stato computato un contributo alimentare annuo per __________
da parte del padre
(cfr. doc. 1).
2.12. La Cassa, con
scritto dell'11 settembre 2001, inviato all'assicurata con la dichiarazione da
sottoscrivere di cui sopra, l'aveva espressamente resa attenta del fatto che
l'importo dell'assegno integrativo e di prima infanzia era stato fissato senza
considerare un contributo alimentare mensile a favore di __________ e che, firmando
tale atto, si impegnava a restituire quella parte di assegni familiare assegnatile
conformemente alla situazione economica di quel momento e alla quale non
avrebbe avuto diritto computando degli alimenti (cfr. doc. 3).
Con la
sottoscrizione dell'attestazione 25 settembre 2001
(cfr. doc. 1), l'insorgente ha accettato che il versamento degli assegni di
famiglia di un determinato importo avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza
del fatto di non ricevere ancora alimenti per la figlia.
Nel
momento in cui, poi, l'onere di mantenimento del padre di __________ fosse
stato determinato e quantificato, eventualmente con effetto retroattivo, l'assicurata
non avrebbe più avuto diritto almeno parzialmente agli assegni integrativi e di
prima infanzia, a decorrere dal momento di inizio dell'obbligo di
corresponsione degli alimenti.
L'erogazione
degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 25 settembre 2001,
a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto
giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr.
art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,
Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo
aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit.,
n. 2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire
è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare
le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.
2; RCC 1988 pag. 550).
In particolare
in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in
DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro
di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:
"
(…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et
13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo,
Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa
décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad
art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent
contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de
travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment
pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est
tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173
consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de
restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit
s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des
conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988
p. 550). (…)" (DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
È,
inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una
vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere
l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di
riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,
ha in particolare rilevato:
"
(…)
4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04
consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo
il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio
della procedura doveva contare su una possibile restituzione.
Alla luce
della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente,
sottoscrivendo il 25 settembre 2001 la dichiarazione inviatale dalla Cassa l’11
settembre 2001, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero versati
sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire le prestazioni che si
sarebbero rivelate percepite a torto.
Pertanto l’assicurata,
già dal 25 settembre 2001, doveva attendersi un'eventuale decisione di
rimborso.
La buona
fede dell’insorgente non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal
mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003.
In
particolare la buona fede va negata anche per il lasso di tempo dal mese di gennaio
al mese di settembre 2001, poiché, benché corrisponda al vero che l’impegno di
rifondere gli assegni che, dopo la determinazione dell’onere di mantenimento a
carico del padre di __________, sarebbero risultati versati a torto è stato
firmato dalla ricorrente il 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1), le decisioni con
cui sono stati accordati all’assicurata, a partire dal mese di gennaio 2001, gli
assegni integrativi e di prima infanzia il cui ammontare è stato calcolato
senza computare gli alimenti dovuti dal padre, sono state emesse, in ogni caso,
soltanto il 5 novembre 2001 (cfr. VII inc. 39.2001.42; doc. A1, inc. 39.2004.4),
quindi posteriormente alla sottoscrizione della citata dichiarazione.
Conseguentemente anche la corresponsione degli assegni da gennaio a settembre
2001 è avvenuta sotto condizione risolutiva.
2.13. Tale
soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che l’assicurata il
25 maggio 2001 aveva interposto ricorso al TCA contro due decisioni della Cassa
del 2 maggio 2001 con cui le erano stati accordati un assegno integrativo di
fr. 671.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 1'490.-- al mese a
decorrere dal 1° gennaio 2001, rilevando:
" (…)
Dopo esame
della tabella di calcolo dell’Istituto delle assicurazioni sociali ho notato
che tra le entrate si considera un reddito ipotetico pari a fr. 8'050.-- annuo
per ciascun assegno.
Quest’importo
dovrebbe corrispondere agli elementi che, secondo loro, il padre mi dovrebbe
versare, ma che di fatto non ricevo.
Questa
situazione mi ha portata a prendere la decisione di fare i passi necessari, per
il tramite della Commissione Tutoria Regionale __________, alfine di mandare
avanti la pratica per il riconoscimento di paternità. È quindi stata istituita
una curatela ed è stato designato il tutore ufficiale nella persona di __________
di __________.
Chiaramente
passerà ancora del tempo prima che la pratica possa essere evasa. Nel frattempo
chiedo
che
sia rivista la decisione e che mi vengano anticipati gli alimenti dovuti al
padre.
Da
parte mia garantisco che al momento della sottoscrizione della convenzione
alimentare, se quest’ultima avrà effetto retroattivo, sarà mia premura rimborsare
quanto da voi anticipato."
(Doc.
I inc. 39.2001.42)
L’assicurata
quindi, già nel mese di maggio 2001, aveva richiesto l’anticipo di assegni di
famiglia che tenessero conto del fatto che non percepiva degli alimenti dal
padre di __________. Essa si è inoltre impegnata a restituire quanto percepito
in più nel caso in cui la convenziona alimentare avesse avuto effetto
retroattivo.
La Cassa,
alla luce di tale impegno il 5 novembre 2001, anteriormente alla risposta di
causa, ha emanato due nuovi provvedimenti con cui ha attribuito alla stessa,
omettendo di computare qualsiasi importo a titolo di alimenti, un assegno
integrativo di fr. 671.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 2'161.--, a far
tempo dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. VII inc. 39.2001.42).
La
ricorrente ha in seguito ritirato le impugnative il 13 novembre 2001.
Conseguentemente il TCA ha stralciato le cause dai ruoli (cfr. inc.
39.2001.42-43).
Alla luce
della dichiarazione sottoscritta il 25 settembre 2001 e di quanto postulato il
25 maggio 2001 con ricorso al TCA, l’insorgente, quando nel mese di novembre
2001 ha ricevuto le decisioni che le hanno attribuito gli assegni dal mese di
gennaio 2001 senza il computo degli alimenti dovuti dal padre di __________,
era dunque consapevole della circostanza che essi le erano erogati solo
provvisoriamente fino alla determinazione del contributo di mantenimento da
parte del padre e dell’eventualità di dovere restituire perlomeno quella parte
di assegni che, conteggiando gli alimenti, si sarebbe rivelata versata
indebitamente.
L’assicurata,
quindi, non può essere ritenuta in buona fede.
2.14. L’insorgente,
con scritto del 3 giugno 2005, ha chiesto a questa Corte che alle parti venga
offerta la facoltà di esprimersi in udienza dinanzi al TCA per favorire una
soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII; consid. 1.9).
Relativamente
all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3;
STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47;
cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU
(cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella
causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R. G., I 11/01; STFA del 13
novembre 2000 nella causa F. S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e rinvii).
In
concreto, da una parte, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta
di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato che le parti
possano esprimersi in udienza, dall'altra, sulla base della documentazione agli
atti, segnatamente del ricorso del 25 maggio 2001 inoltrato a questa Corte (
cfr. doc. I, inc. 39.2001.42), dello scritto dell’11 settembre 2001 della Cassa
alla ricorrente e della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 25 settembre
2001, questo Tribunale ritiene la questione relativa alla buona fede
dell’insorgente sufficientemente chiarita.
Infine va
precisato che l’insorgente ha chiesto di potersi esprimere in udienza al fine
di favorire una soluzione mediata della vertenza (cfr. doc. VII). In proposito,
però, l’amministrazione ha indicato di non ritenere necessario fissare
un’udienza (cfr. doc. X), escludendo così la possibilità di transare la lite
Con
questa presa di posizione della Cassa, lo scopo che secondo l'assicurata
avrebbe dovuto avere l’udienza è venuto meno.
La
richiesta dell'assicurata va, pertanto, respinta.
2.15. Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
ricorrente (cfr. consid. 2.12., 2.13.), primo presupposto per ottenere un
eventuale condono (cfr. consid. 2.7., 2.8.; 2.10.), deve negare il condono
dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi e degli assegni di prima
infanzia percepiti a torto dal mese di gennaio 2001 al mese di marzo 2003
(per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 18 luglio 2005 nella causa L.,
39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004 nella causa H., 39.2004.2).
La
decisione su reclamo del 7 marzo 2005 emanata dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari va conseguentemente confermata.
A titolo
abbondanziale è utile sottolineare che durante l’istruttoria di causa il TCA ha
preso atto che l’assicurata, contestualmente alla procedura civile per la
modifica del contributo alimentare inoltrata presso la Pretura di __________ da
__________, ha formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo che il padre
naturale di __________ sia tenuto a rifondere direttamente alla Cassa, a
riduzione dell’ammontare chiestole in restituzione per assegni integrativi e di
prima infanzia percepiti a torto, l’importo di fr. 19'000.-- dovuto a titolo di
contributi alimentari arretrati (cfr. doc. XIV; P).
Nel
ricorso è, inoltre, stato specificato che l’assicurata, per quanto riguarda
l’importo restante da restituire di fr. 3'283.—
(fr.
22'283.-- - fr. 19'000.--), potrebbe rimborsare in ragione di una disponibilità
residua di circa fr. 100.-- /150.—mensili
(cfr. doc. I).
A tale
proposito giova rammentare quanto già rilevato nella sentenza del 10 dicembre
2004 al consid. 2.22. (cfr. inc. 39.2004.4), ovvero che tali temi non sono
comunque oggetto della presente vertenza e che pertanto il TCA non è tenuto a
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Una
soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con
l’amministrazione.
Per
quanto concerne l’eventuale pagamento rateale, lo scritto del 22 aprile 2005
(doc. I) va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa, la quale nella decisione su
reclamo del 7 marzo 2005 (cfr. doc. A) ha menzionato la relativa possibilità
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 4).
2.16. Deve essere, ora,
esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio
(cfr. doc. I).
Secondo
l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della
difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal
30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2È ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I
446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N., U 220/99; STFA del 17 ottobre
2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,
5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D. N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A. D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi
effettivamente nel bisogno, alla luce della v.LAF, della nuova LAF, della Laps,
della dottrina e della giurisprudenza federale, citata al consid. 2.12.,
pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della
Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza appariva, dopo un esame
forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti,
come visto, dalla documentazione presente all'inserto (cfr. doc. I, 39.2001.42;
1, 3, consid. 2.12., 2.13.) emerge in modo indubbio l'impossibilità di
riconoscere la buona fede dell’assicurata, avendo la stessa, da un lato, il 25
maggio 2001 richiesto l’anticipo di assegni senza il computo degli alimenti dovuti
dal padre di __________, dichiarando di restituire al momento in cui questi
fossero stati stabiliti gli assegni a cui non aveva diritto, dall’altro, sottoscritto,
il 25 settembre 2001, l’impegno a rimborsare, successivamente alla
determinazione dell’onere di mantenimento a carico di __________, gli assegni
che la Cassa aveva deciso di versarle provvisoriamente con effetto retroattivo
al mese di gennaio 2001 senza conteggiare il contributo alimentare del padre.
Né lo scritto
del 25 maggio 2001, né quello del 25 settembre 2001 (cfr. doc. 1, I inc.
39.2001
) lasciano del resto spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole
(cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio
2002.
nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C.,
35.2002
).
2.17
La ricorrente
ha postulato anche il gratuito patrocinio per quanto riguarda la procedura di
reclamo, precisando che la Cassa nella decisione su reclamo del 7 marzo 2005 è
rimasta silente in merito (cfr. doc. I).
2.17.1
Preliminarmente
va segnalato che dagli atti non emerge che l’insorgente prima del ricorso al
TCA del 22 aprile 2005 abbia chiaramente richiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo.
L’assicurata
nell’impugnativa del 22 aprile 2005 sostiene che la domanda di assistenza
giudiziaria estesa al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo
riguardante il condono è una propaggine naturale del reclamo 24 ottobre 2003
(cfr. doc. I pag. 7).
Tuttavia
il reclamo appena menzionato e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria
riguardavano la vertenza attinente alla restituzione degli assegni integrativi
e di prima infanzia percepiti a torto. Lo scritto del 24 ottobre 2003, invece,
costituiva soltanto la prima domanda di condono indirizzata alla Cassa (cfr.
STCA del 10 dicembre 2004, inc. 39.2004.4.).
Inoltre nemmeno
successivamente all’emanazione della sentenza del 10 dicembre 2004, con cui il
TCA, in ordine, ha stabilito che il tema del condono era irricevibile e che gli
atti dovevano essere trasmessi alla Cassa per decidere sul reclamo,
l’assicurata ha inoltrato domanda di assistenza giudiziaria per la procedura
amministrativa.
Pertanto
l’assistenza giudiziaria in sede di reclamo riguardante il condono è stata
richiesta per la prima volta con ricorso al TCA del 22 aprile 2005.
La Cassa
non ha emesso nessun provvedimento in merito.
Al
riguardo va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (cfr.
SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U
105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid.
3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110
V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V
180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G.
V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03,
pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA, applicabile come già esposto (cfr. consid.
2.16
) ai settori, delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto
federale, che ha avuto luogo il
1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Secondo
la giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data
l'opportunità di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria
amministrativa può essere estesa, per ragioni di economia processuale, a una
questione non propriamente oggetto della lite purché essa sia suscettibile di
essere giudicata e così strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia
che si possa ravvisare un'unità fattuale
(cfr. STFA 6 febbraio 2003 nella causa C.,I 712/02, consid. 1.1.; DTF 122 V 36
consid. 2a con riferimenti).
In casu
la questione dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo per quanto attiene
alla procedura di condono è strettamente legata alla problematica di merito e
la Cassa ha preso posizione al riguardo nella risposta di causa, asserendo che
non si ravvedono gli estremi per la concessione dell’assistenza e del gratuito
patrocinio, visto che, oltre al fatto che nel reclamo del 24 ottobre 2003
l’assicurata si è limitata richiedere il condono, con ricorso del 19 aprile
2004, essa ha personalmente contestato il rifiuto del condono (cfr. doc. IV).
Questo
Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà se l’assicurata
ha diritto o meno all’assistenza giudiziaria in ambito di reclamo.
2.17.2
Il TCA si è
pronunciato in merito all'assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione
nell'ambito degli assegni familiari in una sentenza del 12 ottobre 2000 nella
causa G., 39.2000.66, pubblicata in RDAT I-2001 N. 14.
Il TCA,
fondandosi sull’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., sull’art. 10 cpv. 3 Cost. cant. TI e
sulla giurisprudenza federale, ha concluso che anche in una procedura non
contenziosa davanti all'amministrazione quando l'istante è coinvolto o è
necessario salvaguardare i suoi diritti, esiste una pretesa all'assistenza
giudiziaria nel caso in cui il richiedente sia indigente, la procedura non sia
sprovvista di possibilità di esito favorevole e in modo particolare il
patrocinio di un legale risulti necessario.
L’art. 1
Lag. In vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. consid. 2.16.), contempla che la Legge
disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria
nei procedimenti civile, esecutivi, amministrativi e penali.
Gli art.
3.
e 14 Lag, già citati per esteso al consid. 2.16., stabiliscono le condizioni per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
Il
Messaggio del 22 maggio 2001 relativo alla Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria prevede che l’assistenza giudiziaria e il
patrocinio d’ufficio, se ciò è necessario per la protezione degli interessi
legittimi delle persone indigenti, vanno accordati, di principio, non soltanto
a chi è coinvolto in una procedura giudiziaria contenziosa. L’assistenza
giudiziaria può essere, quindi, accordata in tutte le procedure ufficiali nelle
quali il richiedente è coinvolto o che deve affrontare per proteggere i suoi
diritti (cfr. Titolo I ad art. 2 Lag).
Per quanto
riguarda, poi, la procedura davanti all'assicuratore per le assicurazioni
sociali disciplinate dal diritto federale, l'art. 37 LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio enuncia:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni
non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di
difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali
(cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
In una
sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K.
(H 179/03) il TFA ha, altresì, confermato il giudizio del Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio
durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta
Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a
titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente
grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di
amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo
fattuale.
Il
gratuito patrocinio in sede di reclamo, nel caso di specie, va negato.
Da una
parte, infatti, le conclusioni dell’assicurata per quanto riguarda la richiesta
di condono erano sprovviste di possibilità di successo, come già indicato per
quanto attiene all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA (cfr. consid. 2.16.).
Dall’altra, l’insorgente è stata in grado di procedere con atti propri nel
contestare nel merito il rifiuto del condono (cfr. ricorso del 19 aprile 2004
doc. I, inc., 39.2004.4). E’ vero che essa ha inoltrato reclamo direttamente al
TCA con ricorso del 19 aprile 2004, tuttavia ciò dipende, come è stato rilevato
nella STCA del 10 dicembre 2004, dalla circostanza che la Cassa stessa nella
decisione su reclamo del 12 marzo 2004, relativo alla restituzione, ha
menzionato soltanto la possibilità di inoltrare, contro tale atto, ricorso al
TCA. L’amministrazione non ha precisato che avverso il rifiuto del condono,
stabilito con la decisione su reclamo in ambito della restituzione, andava
interposto reclamo alla Cassa (cfr. STCA del 10 dicembre 2004, inc. 38.2004.4.
consid. 2.1.).
2.18
Infine questa
Corte, in relazione all’asserzione ricorsuale dell’assicurata secondo cui la
Cassa non si è ancora pronunciata sulla questione delle ripetibili parziali
relative alla procedura di reclamo nell’ambito della restituzione degli assegni
integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr. doc. I), rileva che
il TCA con sentenza del 10 dicembre 2004 ha accolto la domanda di gratuito
patrocinio concernente la procedura di reclamo per la restituzione e ha
indicato che la Cassa statuirà sulla questione delle ripetibili parziali
relative alla procedura di reclamo tenuto conto dell'esito del procedimento,
ossia del fatto che l’impugnativa contro l’ordine di restituzione degli assegni
percepiti a torto è stata parzialmente accolta, diminuendo l’importo da
rimborsare da fr. 24'480.-- a fr. 22'283.--
(cfr. inc. 39.2004.4).
La Cassa
con la risposta di causa del 18 maggio 2005 ha indicato che si pronuncerà con
decisione separata e che tasserà la nota d’onorario dell’avv. RA 1 non appena
le sarà fatta pervenire (cfr. doc. IV).
Al
riguardo il TCA si limita a constatare che il patrocinatore dell’assicurata,
con scritto del 3 giugno 2005 (cfr. doc. VII), prendendo atto di quanto
dichiarato dall’amministrazione, ha considerato tale questione risolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Lo scritto
del 22 aprile 2005 è trasmesso alla Cassa relativamente alla richiesta di
rimborsare a rate l’importo dovuto.
3.- L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4.- La domanda
di gratuito patrocinio concernente la procedura di reclamo è respinta.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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