39.2006.1
Rifiuto del condono di assegni integrativi percepiti a torto. L'autorizzazione firmata dall'assicurata a compensare gli assegni di famiglia con le eventuali rendite AI e PC che sarebbero state riconos
12 giugno 2006Italiano36 min
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Numero d'incarto:
39.2006.1
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TCA
Titolo:
Rifiuto del condono di assegni integrativi percepiti a torto. L'autorizzazione firmata dall'assicurata a compensare gli assegni di famiglia con le eventuali rendite AI e PC che sarebbero state riconosciute al marito esclude la buona fede. Gratuito patrocinio negato:non probablità di esito favorevole
ASSEGNO INTEGRATIVO
BUONA FEDE
COMPENSAZIONE
CONDONO
GRATUITO PATROCINIO
art. 120segg. CO
art. 154 cpv. 1 CO
art. 24segg. LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 44 cpv. 4 LAF
art. 3 agg. 14 LAG
art. 26 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 20 cpv. 1 LPTCA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 10 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.1
rs/td
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 15 febbraio 2006 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 gennaio
2006 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 3 ottobre 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr.
14'231.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore dei
figli __________, __________ e __________, nel periodo dal 1° gennaio 2004 al
31 luglio 2005, a seguito dell’assegnazione a RI 1, per il medesimo lasso di
tempo, di una rendita AI e di rendite completive per i figli, oltre che di una
prestazione complementare.
Per
completezza sia menzionato che l’amministrazione ha quantificato in fr.
26'394.-- la somma complessiva di assegni integrativi ricevuta a torto per tale
lasso di tempo.
L’ammontare
di fr. 12'163.-- è però stata recuperata mediante la compensazione effettuata
con gli arretrati della prestazione complementare erogati a RI 1 (cfr. doc.
16).
1.2. Il 14
ottobre 2005 gli assicurati, tramite il proprio patrocinatore lic. jur. __________
dello Studio legale avv. RA 1, ha inoltrato una domanda di condono, invocando
la propria buona fede e una situazione finanziaria precaria (cfr. doc. 20).
Con
decisione del 25 ottobre 2005 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…) nel presente caso la buona fede non può
essere riconosciuta in quanto con dichiarazione firmata in data 4 luglio 2000
ci avete autorizzato a chiedere la compensazione di eventuali assegni familiari
versati in troppo - poiché calcolati sulla situazione economica la quale non
comprendeva il versamento della rendita AI e della prestazione complementare.
Da ciò ne discende che eravate perfettamente a
conoscenza del fatto che gli assegni familiari vi erano stati accordati a
titolo provvisorio, a copertura del vostro fabbisogno, in attesa che si
definisse la vostra situazione.
Conseguentemente, l'importo di fr. 12'163.--
verrà compensato direttamente con le prestazioni complementari mentre la
differenza, pari a fr. 14'231.-- dovrà essere da voi direttamente rimborsata.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave
difficoltà." (Doc. 21)
1.3. A seguito
del reclamo interposto dagli assicurati, sempre rappresentati dallo Studio
legale avv. RA 1 (cfr. doc. 23), la Cassa, il 12 gennaio 2006, ha emanato una
decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento (cfr. doc. A).
1.4. Gli
assicurati, per il tramite dello Studio legale avv. RA 1, hanno tempestivamente
impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, postulando, oltre alla
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria, il riconoscimento del
condono dell’importo di assegni integrativi da restituire.
A
motivazione delle proprie pretese ricorsuali essi hanno addotto:
" 5. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla Cassa cantonale per gli
assegni
famigliari, ai ricorrenti va riconosciuta la buona fede. I medesimi non hanno
infatti agito con negligenza o dolo. In particolare i coniugi __________, al
momento della richiesta e dell'esame della medesima, non hanno sottaciuto fatti
inerenti la loro situazione economica. In particolare hanno informato la
competente autorità che era in corso una procedura AI sottoscrivendo una
dichiarazione di cessione degli eventuali arretrati.
Anche l'obbligo d'informazione è stato
rispettato dai ricorrenti. La decisione dell'Ufficio Al che ha comportato la
decadenza del diritto agli assegni integrativi data infatti solo del 13 maggio
2005. I ricorrenti non potevano pertanto sapere, in precedenza, che al marito
sarebbe stata attribuita una rendita AI retroattivamente dal 1. gennaio 2004.
Proprio grazie alla dichiarazione di cessione del 4 luglio 2000 la Cassa cantonale
per gli assegni famigliari aveva la possibilità di percepire gli arretrati Al e
PC. I beneficiari degli assegni integrativi erano a conoscenza che la Cassa
cantonale avrebbe potuto richiedere gli eventuali assegni integrativi versati a
torto tramite compensazione con la rendita AI e con la prestazione
complementare. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa cantonale tale
circostanza conferma la buona fede degli interessati. Grazie a tale
dichiarazione la Cassa cantonale avrebbe infatti potuto percepire direttamente
gli assegni famigliari versati a torto. I beneficiari non hanno dunque
sottaciuto alcunché né al momento dell'esame della loro domanda né dopo
l'emissione della decisione Al. Ai medesimi va dunque riconosciuta la buona
fede.
Va inoltre sottolineato che i
ricorrenti, al momento in cui hanno ricevuto la rendita Al retroattiva, hanno
considerato che da tale importo era già stato dedotto quanto spettante alla
Cassa cantonale per gli assegni familiari. Vista la dichiarazione di cessione
firmata in data 4 luglio 2000 un tale ragionamento è da considerarsi logico e
fatto in buona fede. Tale conclusione è sostenuta anche dal fatto che parte
delle prestazioni retroattive ricevute dai ricorrenti, e più precisamente
quelle provenienti dalla prestazione complementare, sono state recuperate
direttamente tramite compensazione. I ricorrenti hanno dunque in buona fede
percepito gli arretrati AI ed hanno rimborsato i numerosi prestiti contratti
per vivere durante l'attesa della decisione AI. Ora, se non dovesse essere
condonato il rimborso preteso dall'IAS, i ricorrenti si troverebbero in una
situazione di estremo disagio, non avendo più a disposizione l'importo
percepito dall'Ufficio Al. La restituzione delle prestazioni costituisce dunque
un onere troppo gravoso per i ricorrenti i quali, proprio in considerazione
della loro difficile situazione economica, sono al beneficio di prestazioni
complementari.
6. In
conclusione, i ricorrenti devono essere posti al beneficio del condono della
restituzione delle prestazioni ricevute dalla Cassa cantonale per gli assegni
famigliari in quanto le condizioni della buona fede e dell'onere troppo gravoso
sono realizzate nella fattispecie.
Visto l'esito positivo della presente
procedura, le tasse e spese di giustizia vanno poste a carico dello Stato
mentre allo scrivente legale va riconosciuto un congruo importo a titolo di
ripetibili.
7. In questa
sede i coniugi __________ formulano inoltre istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio. I ricorrenti infatti non sono in grado di sopperire
alle spese della presente lite. Tale circostanza sarà dimostrata, se
necessario, mediante il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria.
La procedura presenta probabilità di
esito favorevole. Qualsiasi persona ragionevole, anche di condizioni agiate,
non avrebbe rinunciato alla procedura a causa delle spese che la stessa
comporta. Non si può infatti ragionevolmente rinunciare al condono della
restituzione degli assegni integrativi ricevuti.
Fatti
I ricorrenti non sono in grado di
procedere in causa con atti propri. La necessità dell'assistenza dello
scrivente legale è dunque pacifica.
Ne risulta di conseguenza che sono
date tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria." (Doc. I)
1.5. L’autorità
amministrativa, nella propria risposta di causa del 28 marzo 2006, ha chiesto
l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Il 26 aprile
2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso il “Certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria” con alcuni documenti giustificativi (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato ai
ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 14’231.--
percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2004 al
31 luglio 2005.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia
alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24
dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU
3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.3. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito
l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede
che
"
Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto
concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni
integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Per quanto
riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla
coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo
2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003
IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF
122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,
consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo
(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nella
presente evenienza la Cassa, con decisione 3 ottobre 2005, ha chiesto agli
assicurati la restituzione dell’importo di fr. 14'231.--, relativo ad assegni
integrativi percepiti a torto a seguito dell’assegnazione a RI 1 di una rendita
intera di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre che di quattro
rendite completive per figli e di una prestazione complementare (cfr. doc. 15,
16, 12A).
Dagli
atti risulta che l’assicurato è stato altresì posto al beneficio di prestazioni
di invalidità della previdenza professionale (cfr. doc. 14).
I
ricorrenti non hanno impugnato l’ordine di restituzione citato, che è così
passato in giudicato, ma si sono limitati a chiederne il condono (cfr. doc. 20;
consid. 1.2.).
L’amministrazione
ha respinto la domanda di condono, in quanto ai coniugi __________ non può essere
riconosciuta la buona fede. Siccome, infatti, l’assicurata, il 4 luglio 2000,
ha sottoscritto a favore della Cassa un’autorizzazione a chiedere la
compensazione di eventuali assegni di famiglia versati in eccesso, i ricorrenti
erano perfettamente a conoscenza del fatto che agli assegni integrativi venivano
loro accordati a titolo provvisorio, a copertura del fabbisogno in attesa che
si definisse la situazione dal profilo dell’assicurazione dell’invalidità e
delle prestazioni complementari. Essi erano così al corrente di beneficiare di
importi non interamente di loro appartenenza (cfr. doc. 21; A).
I
ricorrenti, per contro, hanno asserito di adempiere i requisiti della buona
fede e dell’onere gravoso (cfr. doc. I; 20; 23).
In
particolare essi sostengono di essere in buona fede, non avendo mai sottaciuto
alcunché all’amministrazione in relazione alla loro situazione economica e avendo
informato la stessa che era in corso una procedura di assicurazione invalidità.
Gli assicurati hanno inoltre precisato che precedentemente all’emissione della
decisone dell’UAI nel maggio 2005 essi non potevano sapere che a RI 1 sarebbe
stata attribuita una rendita AI retroattiva al 1° gennaio 2004. Essi, infine,
hanno dichiarato che l’autorizzazione a favore della Cassa a compensare con il
Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni complementari l’assegno
familiare versato, allorché hanno ricevuto la rendita AI retroattiva, hanno
considerato che da tale importo era già stato dedotto quanto spettante alla
Cassa (cfr. doc. I).
Il TCA
constata innanzitutto che la Cassa non ha contestato che gli assicurati l’abbiano
sempre informata in merito alla loro situazione finanziaria, specificatamente circa
il fatto che era in corso una procedura con l’UAI al fine di ottenere una
rendita di invalidità.
In
effetti l’amministrazione nella decisione del 3 ottobre 2005 e nella decisione
su reclamo del 12 gennaio 2006 ha indicato che il motivo per cui la buona fede
dei ricorrenti non può essere ammessa va ricercato nel fatto che essi erano al
corrente che gli assegni integrativi venivano erogati a titolo provvisorio,
fino al momento in cui le decisioni relative alla rendita AI e alla prestazione
complementare fossero state emanate (cfr. doc. A; 16).
In
concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve
essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento
rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.4.), bensì in relazione
alla dichiarazione firmata da RI 2 il 4 luglio 2000 con cui ha autorizzato la
Cassa a compensare con il Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni
complementari l’assegno familiare assegnatole a cui non avrebbe avuto diritto
se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fossero state
computate la rendita AI e la prestazione complementare erogate al marito con
effetto dal gennaio 2004 (cfr. doc. 2).
2.10. L’assicurata,
il 4 luglio 2000, ha firmato la dichiarazione inviatale dalla Cassa volta ad
autorizzare quest’ultima a compensare gli assegni familiari versatile per un
determinato periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che
sarebbero state riconosciute retroattivamente al coniuge per il medesimo arco
di tempo (cfr. doc. 2).
Riguardo alla
circostanza che l’amministrazione abbia fatto sottoscrivere alla ricorrente
un’autorizzazione a compensare le rendite AI e le prestazioni complementari con
gli assegni integrativi già erogatile, è utile osservare che secondo dottrina e
giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale
del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile anche
al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa
M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V 315; DTF 130 V 505). Nel diritto delle
assicurazioni sociali, in particolare, il principio è riconosciuto anche per
quegli ambiti che non lo sanciscono specificatamente. In tale evenienza le
disposizioni del CO sono applicabili per analogia (cfr. STFA del 13 aprile 2006
nella causa G., B 45/05, consid. 6.2.; DTF 128 V 53 consid. 4a; DTF 128 V 228
consid. 3b).
Riservate
disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e
controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate.
Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle
assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto
espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali,
tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre
1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39
cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).
Come nel
diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle
assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i
seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i
medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre
scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H
pag.-. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V
263-264).
Sempre
secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto
esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991
consid. 5c; DTF 131 V 249 = SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65). Un credito di un
istituto di sicurezza sociale non può essere compensato con una prestazione
dovuta a un assicurato se in questo modo le risorse di quest’ultimo vengono
ridotte al di sotto del minimo vitale (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa
G., B 45/05, consid. 6.3.; DTF 128 V 53 consid. 4a).
In
concreto i primi due presupposti sono senz'altro dati.
Per
quanto concerne il minimo vitale, giova sottolineare, da un lato, che le
pretese poste in compensazione sono delle prestazioni (rendite AI e PC)
riconosciute al ricorrente a titolo retroattivo, dall’altro, che questi al mese
percepisce correntemente una rendita AI di fr. 2'769.--, una rendita di
invalidità della previdenza professionale di fr. 2'197.50 e una prestazione
complementare di fr. 781.-- (cfr. doc. IX; 14).
In simili
condizioni, la compensazione degli assegni integrativi percepiti a torto dal
gennaio 2004 al luglio 2005 parzialmente attuata per un importo di fr. 12'163.--
(cfr. consid.1.1.) non ha intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo
degli assicurati. Nemmeno la compensazione integrale della somma di fr.
26'394.-- avrebbe, in ogni caso, leso il loro minimo vitale.
2.11. Agli atti
dell’incarto risulta, inoltre, uno scritto dell’amministrazione del 28 giugno
2000 in cui è stato espressamente indicato che gli assegni integrativi venivano
fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che fosse determinato l’importo
della rendita AI e della prestazione complementare e che l’autorizzazione a
compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi degli assegni familiari con
le altre rendite (cfr. doc. 1).
Visto che
questa lettera è stata inviata alla ricorrente con la dichiarazione di
autorizzazione (cfr. doc. 1), poi sottoscritta dalla stessa e ritrasmessa alla
Cassa, l’assicurata ha preso, o comunque avrebbe dovuto prendere, conoscenza
del tenore dello scritto appena menzionato.
Con la
sottoscrizione dell'attestazione 4 luglio 2000, la ricorrente ha, quindi, accettato
che il versamento degli assegni di famiglia avvenisse a titolo provvisorio, a
dipendenza del fatto che il diritto a una rendita AI di RI 1 e a una
prestazione complementare non era ancora stato determinato, né quantificato.
Nel
momento in cui fosse stato fissato l’importo della rendita AI e della
prestazione complementare, la famiglia __________ non avrebbe più avuto diritto
- o perlomeno parzialmente - all'assegno integrativo, a decorrere dalla data a
partire dalla quale il diritto a tali prestazioni sociali sarebbe stato
riconosciuto con effetto retroattivo.
L'erogazione
degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a condizione
risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è
subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154
cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,
Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola
tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può
essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo
aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit., n. 2678-2680).
Per
quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire
è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare
le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.
2; RCC 1988 pag. 550).
In
particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99),
pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del
datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha
osservato:
"
(…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution
des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps
d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les
trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens
que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée
aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de
droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard
du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b;
Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n°
780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition
légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,
après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat
écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent
contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO
(Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le
contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a
notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager
pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est
tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173
consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise
de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le
débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de
non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne
foi (RCC 1988 p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
E',
inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una
vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere
l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di
riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,
ha in particolare rilevato:
"
(…)
4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04
consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo
il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio
della procedura doveva contare su una possibile restituzione.
Alla luce
della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente,
sottoscrivendo il 4 luglio 2000 la dichiarazione inviatale dalla Cassa il 28
giugno 2000, ha accettato che gli assegni di famiglia fossero versati sotto
condizione risolutiva (cfr. STCA del 16 agosto 2005 nell causa M., 39.2005.8-9;
STCA del 18 luglio 2005 nella causa L., 39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004
nella causa H. 39.2004.2).
E’ vero
che l’assicurata, nel mese di luglio 2000, ha sottoscritto un’autorizzazione a
compensare gli assegni integrativi con le eventuali rendite AI e prestazioni
complementari e non un impegno esplicito a rimborsare gli assegni di famiglia
ricevuti in eccesso.
Tuttavia,
siccome la ricorrente era stata messa al corrente dalla Cassa che gli assegni
le erano accordati a titolo provvisorio fino al momento dell’emanazione delle
decisioni in merito alla rendita AI e alla prestazione complementare (cfr. doc.
1), la medesima ben doveva sapere che, nel caso in cui il marito fosse stato
posto al beneficio di una rendita AI e di prestazioni complementari con effetto
retroattivo, la sua famiglia non avrebbe avuto diritto agli assegni familiari
erogati per lo stesso periodo.
Pertanto,
benché sia da stigmatizzare il fatto che la compensazione non abbia avuto luogo
con le rendite AI retroattive, bensì unicamente con le prestazioni
complementari per un importo di fr. 12'163.-- (cfr. doc. 15), la mancata
compensazione integrale non rende automaticamente gli assicurati in buona fede.
Ai fini
del giudizio prevale, al contrario, la circostanza che la ricorrente, quando
nel 2004 e nel 2005 ha percepito gli assegni integrativi, era, o in ogni caso
avrebbe dovuto essere, cognita del fatto che se al coniuge fossero state
erogate delle prestazioni dell’AI retroattivamente, il diritto all’assegno
integrativo sarebbe decaduto con effetto retroattivo.
Del resto
l’entità dell’importo delle rendite AI versate a RI 1 a titolo retroattivo dal
mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005 (fr. 2'717.-- x 12 mesi per il 2004
+ fr. 2'769.-- x 7 mesi = fr. 51'987.--; cfr. doc. 12A) era tale da permettere ai
ricorrenti di riconoscere che la compensazione non aveva avuto luogo per
l’intero ammontare degli assegni integrativi percepiti dal mese di gennaio 2004
al mese di luglio 2005 di complessivi fr. 26'394.-- (doc. 16; al riguardo cfr.
STCA del 5 aprile 2006 nella causa G., 38.2005.103).
I coniugi
__________ dovevano, dunque, attendersi un'eventuale decisione di rimborso.
La loro
buona fede non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di gennaio
2004 al mese di luglio 2005.
2.12. Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.
2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni
integrativi percepiti a torto dalla famiglia __________ dal mese di gennaio
2004 al mese di luglio 2005.
La
decisione su reclamo del 12 gennaio 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli
assegni familiari va conseguentemente confermata.
2.13. Il TCA rileva
infine che i ricorrenti hanno postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria
con dispensa totale dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e al
gratuito patrocinio dinanzi al TCA (cfr. doc. I).
2.13.1. Per quanto
riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che secondo l'art. 20 cpv. 1
della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.
Di
conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è in ogni
caso priva di oggetto (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05,
consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, consid. 6.1.).
2.13.2. Quanto alla
domanda di gratuito patrocinio, secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina
della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal
30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3
della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia
soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa
B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del
17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa
E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale,
citata al consid. 2.11., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito
internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch)
e della dottrina, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti,
come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli
atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, avendo RI 2, il 4 luglio 2000, firmato l’autorizzazione a favore
della Cassa a compensare gli assegni familiari versatile per un determinato
periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che sarebbero state
riconosciute al marito per il medesimo arco di tempo.
Tale
autorizzazione, come visto sopra, è del resto stata allegata allo scritto del
28.
giugno 2000 in cui l’amministrazione ha espressamente indicato che gli
assegni integrativi venivano fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che
fosse determinato l’importo della rendita AI e della prestazione complementare
e che l’autorizzazione a compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi
degli assegni familiari con le altre rendite (cfr. doc. 1, 2).
Né la
dichiarazione del 4 luglio 2000, né lo scritto del 28 giugno 2000 lasciano, d’altronde,
spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA
del 16 agosto 2005 nella causa M., 39.2005.8-9; STCA del 21 maggio 2002 nella
causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L’istanza tendente
alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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