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Decisione

39.2006.1

Rifiuto del condono di assegni integrativi percepiti a torto. L'autorizzazione firmata dall'assicurata a compensare gli assegni di famiglia con le eventuali rendite AI e PC che sarebbero state riconos

12 giugno 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non sono in grado di

procedere in causa con atti propri. La necessità dell'assistenza dello

scrivente legale è dunque pacifica.

Ne risulta di conseguenza che sono

date tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria." (Doc. I)

1.5. L’autorità

amministrativa, nella propria risposta di causa del 28 marzo 2006, ha chiesto

l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.6. Il 26 aprile

2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso il “Certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria” con alcuni documenti giustificativi (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato ai

ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 14’231.--

percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2004 al

31 luglio 2005.

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale,

con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c) soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia

alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24

dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU

3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.3. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito

l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni

integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20

ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo

2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF

122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04,

consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo

(U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re

I. R p. 3).

2.8. Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nella

presente evenienza la Cassa, con decisione 3 ottobre 2005, ha chiesto agli

assicurati la restituzione dell’importo di fr. 14'231.--, relativo ad assegni

integrativi percepiti a torto a seguito dell’assegnazione a RI 1 di una rendita

intera di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre che di quattro

rendite completive per figli e di una prestazione complementare (cfr. doc. 15,

16, 12A).

Dagli

atti risulta che l’assicurato è stato altresì posto al beneficio di prestazioni

di invalidità della previdenza professionale (cfr. doc. 14).

I

ricorrenti non hanno impugnato l’ordine di restituzione citato, che è così

passato in giudicato, ma si sono limitati a chiederne il condono (cfr. doc. 20;

consid. 1.2.).

L’amministrazione

ha respinto la domanda di condono, in quanto ai coniugi __________ non può essere

riconosciuta la buona fede. Siccome, infatti, l’assicurata, il 4 luglio 2000,

ha sottoscritto a favore della Cassa un’autorizzazione a chiedere la

compensazione di eventuali assegni di famiglia versati in eccesso, i ricorrenti

erano perfettamente a conoscenza del fatto che agli assegni integrativi venivano

loro accordati a titolo provvisorio, a copertura del fabbisogno in attesa che

si definisse la situazione dal profilo dell’assicurazione dell’invalidità e

delle prestazioni complementari. Essi erano così al corrente di beneficiare di

importi non interamente di loro appartenenza (cfr. doc. 21; A).

I

ricorrenti, per contro, hanno asserito di adempiere i requisiti della buona

fede e dell’onere gravoso (cfr. doc. I; 20; 23).

In

particolare essi sostengono di essere in buona fede, non avendo mai sottaciuto

alcunché all’amministrazione in relazione alla loro situazione economica e avendo

informato la stessa che era in corso una procedura di assicurazione invalidità.

Gli assicurati hanno inoltre precisato che precedentemente all’emissione della

decisone dell’UAI nel maggio 2005 essi non potevano sapere che a RI 1 sarebbe

stata attribuita una rendita AI retroattiva al 1° gennaio 2004. Essi, infine,

hanno dichiarato che l’autorizzazione a favore della Cassa a compensare con il

Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni complementari l’assegno

familiare versato, allorché hanno ricevuto la rendita AI retroattiva, hanno

considerato che da tale importo era già stato dedotto quanto spettante alla

Cassa (cfr. doc. I).

Il TCA

constata innanzitutto che la Cassa non ha contestato che gli assicurati l’abbiano

sempre informata in merito alla loro situazione finanziaria, specificatamente circa

il fatto che era in corso una procedura con l’UAI al fine di ottenere una

rendita di invalidità.

In

effetti l’amministrazione nella decisione del 3 ottobre 2005 e nella decisione

su reclamo del 12 gennaio 2006 ha indicato che il motivo per cui la buona fede

dei ricorrenti non può essere ammessa va ricercato nel fatto che essi erano al

corrente che gli assegni integrativi venivano erogati a titolo provvisorio,

fino al momento in cui le decisioni relative alla rendita AI e alla prestazione

complementare fossero state emanate (cfr. doc. A; 16).

In

concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve

essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento

rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.4.), bensì in relazione

alla dichiarazione firmata da RI 2 il 4 luglio 2000 con cui ha autorizzato la

Cassa a compensare con il Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni

complementari l’assegno familiare assegnatole a cui non avrebbe avuto diritto

se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fossero state

computate la rendita AI e la prestazione complementare erogate al marito con

effetto dal gennaio 2004 (cfr. doc. 2).

2.10. L’assicurata,

il 4 luglio 2000, ha firmato la dichiarazione inviatale dalla Cassa volta ad

autorizzare quest’ultima a compensare gli assegni familiari versatile per un

determinato periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che

sarebbero state riconosciute retroattivamente al coniuge per il medesimo arco

di tempo (cfr. doc. 2).

Riguardo alla

circostanza che l’amministrazione abbia fatto sottoscrivere alla ricorrente

un’autorizzazione a compensare le rendite AI e le prestazioni complementari con

gli assegni integrativi già erogatile, è utile osservare che secondo dottrina e

giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale

del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile anche

al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa

M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V 315; DTF 130 V 505). Nel diritto delle

assicurazioni sociali, in particolare, il principio è riconosciuto anche per

quegli ambiti che non lo sanciscono specificatamente. In tale evenienza le

disposizioni del CO sono applicabili per analogia (cfr. STFA del 13 aprile 2006

nella causa G., B 45/05, consid. 6.2.; DTF 128 V 53 consid. 4a; DTF 128 V 228

consid. 3b).

Riservate

disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e

controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate.

Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle

assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto

espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali,

tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre

1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39

cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).

Come nel

diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle

assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i

seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i

medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre

scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H

pag.-. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V

263-264).

Sempre

secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto

esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991

consid. 5c; DTF 131 V 249 = SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65). Un credito di un

istituto di sicurezza sociale non può essere compensato con una prestazione

dovuta a un assicurato se in questo modo le risorse di quest’ultimo vengono

ridotte al di sotto del minimo vitale (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa

G., B 45/05, consid. 6.3.; DTF 128 V 53 consid. 4a).

In

concreto i primi due presupposti sono senz'altro dati.

Per

quanto concerne il minimo vitale, giova sottolineare, da un lato, che le

pretese poste in compensazione sono delle prestazioni (rendite AI e PC)

riconosciute al ricorrente a titolo retroattivo, dall’altro, che questi al mese

percepisce correntemente una rendita AI di fr. 2'769.--, una rendita di

invalidità della previdenza professionale di fr. 2'197.50 e una prestazione

complementare di fr. 781.-- (cfr. doc. IX; 14).

In simili

condizioni, la compensazione degli assegni integrativi percepiti a torto dal

gennaio 2004 al luglio 2005 parzialmente attuata per un importo di fr. 12'163.--

(cfr. consid.1.1.) non ha intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo

degli assicurati. Nemmeno la compensazione integrale della somma di fr.

26'394.-- avrebbe, in ogni caso, leso il loro minimo vitale.

2.11. Agli atti

dell’incarto risulta, inoltre, uno scritto dell’amministrazione del 28 giugno

2000 in cui è stato espressamente indicato che gli assegni integrativi venivano

fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che fosse determinato l’importo

della rendita AI e della prestazione complementare e che l’autorizzazione a

compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi degli assegni familiari con

le altre rendite (cfr. doc. 1).

Visto che

questa lettera è stata inviata alla ricorrente con la dichiarazione di

autorizzazione (cfr. doc. 1), poi sottoscritta dalla stessa e ritrasmessa alla

Cassa, l’assicurata ha preso, o comunque avrebbe dovuto prendere, conoscenza

del tenore dello scritto appena menzionato.

Con la

sottoscrizione dell'attestazione 4 luglio 2000, la ricorrente ha, quindi, accettato

che il versamento degli assegni di famiglia avvenisse a titolo provvisorio, a

dipendenza del fatto che il diritto a una rendita AI di RI 1 e a una

prestazione complementare non era ancora stato determinato, né quantificato.

Nel

momento in cui fosse stato fissato l’importo della rendita AI e della

prestazione complementare, la famiglia __________ non avrebbe più avuto diritto

- o perlomeno parzialmente - all'assegno integrativo, a decorrere dalla data a

partire dalla quale il diritto a tali prestazioni sociali sarebbe stato

riconosciuto con effetto retroattivo.

L'erogazione

degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a condizione

risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è

subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154

cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola

tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può

essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo

aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per

quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire

è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare

le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid.

2; RCC 1988 pag. 550).

In

particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99),

pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del

datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha

osservato:

"

(…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution

des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps

d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les

trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens

que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée

aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard

du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b;

Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-

recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n°

780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition

légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,

après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat

écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les

allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs

avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent

contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO

(Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le

contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a

notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager

pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est

tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise

de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le

débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de

non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne

foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E',

inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una

vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere

l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di

riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni,

ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04

consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo

il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio

della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente,

sottoscrivendo il 4 luglio 2000 la dichiarazione inviatale dalla Cassa il 28

giugno 2000, ha accettato che gli assegni di famiglia fossero versati sotto

condizione risolutiva (cfr. STCA del 16 agosto 2005 nell causa M., 39.2005.8-9;

STCA del 18 luglio 2005 nella causa L., 39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004

nella causa H. 39.2004.2).

E’ vero

che l’assicurata, nel mese di luglio 2000, ha sottoscritto un’autorizzazione a

compensare gli assegni integrativi con le eventuali rendite AI e prestazioni

complementari e non un impegno esplicito a rimborsare gli assegni di famiglia

ricevuti in eccesso.

Tuttavia,

siccome la ricorrente era stata messa al corrente dalla Cassa che gli assegni

le erano accordati a titolo provvisorio fino al momento dell’emanazione delle

decisioni in merito alla rendita AI e alla prestazione complementare (cfr. doc.

1), la medesima ben doveva sapere che, nel caso in cui il marito fosse stato

posto al beneficio di una rendita AI e di prestazioni complementari con effetto

retroattivo, la sua famiglia non avrebbe avuto diritto agli assegni familiari

erogati per lo stesso periodo.

Pertanto,

benché sia da stigmatizzare il fatto che la compensazione non abbia avuto luogo

con le rendite AI retroattive, bensì unicamente con le prestazioni

complementari per un importo di fr. 12'163.-- (cfr. doc. 15), la mancata

compensazione integrale non rende automaticamente gli assicurati in buona fede.

Ai fini

del giudizio prevale, al contrario, la circostanza che la ricorrente, quando

nel 2004 e nel 2005 ha percepito gli assegni integrativi, era, o in ogni caso

avrebbe dovuto essere, cognita del fatto che se al coniuge fossero state

erogate delle prestazioni dell’AI retroattivamente, il diritto all’assegno

integrativo sarebbe decaduto con effetto retroattivo.

Del resto

l’entità dell’importo delle rendite AI versate a RI 1 a titolo retroattivo dal

mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005 (fr. 2'717.-- x 12 mesi per il 2004

+ fr. 2'769.-- x 7 mesi = fr. 51'987.--; cfr. doc. 12A) era tale da permettere ai

ricorrenti di riconoscere che la compensazione non aveva avuto luogo per

l’intero ammontare degli assegni integrativi percepiti dal mese di gennaio 2004

al mese di luglio 2005 di complessivi fr. 26'394.-- (doc. 16; al riguardo cfr.

STCA del 5 aprile 2006 nella causa G., 38.2005.103).

I coniugi

__________ dovevano, dunque, attendersi un'eventuale decisione di rimborso.

La loro

buona fede non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di gennaio

2004 al mese di luglio 2005.

2.12. Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.

2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni

integrativi percepiti a torto dalla famiglia __________ dal mese di gennaio

2004 al mese di luglio 2005.

La

decisione su reclamo del 12 gennaio 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli

assegni familiari va conseguentemente confermata.

2.13. Il TCA rileva

infine che i ricorrenti hanno postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria

con dispensa totale dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e al

gratuito patrocinio dinanzi al TCA (cfr. doc. I).

2.13.1. Per quanto

riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che secondo l'art. 20 cpv. 1

della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

Di

conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese

giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è in ogni

caso priva di oggetto (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05,

consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

2.13.2. Quanto alla

domanda di gratuito patrocinio, secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina

della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal

30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle

domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3

della citata legge prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa

B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa

E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale,

citata al consid. 2.11., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito

internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch)

e della dottrina, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti,

come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli

atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, avendo RI 2, il 4 luglio 2000, firmato l’autorizzazione a favore

della Cassa a compensare gli assegni familiari versatile per un determinato

periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che sarebbero state

riconosciute al marito per il medesimo arco di tempo.

Tale

autorizzazione, come visto sopra, è del resto stata allegata allo scritto del

28.

giugno 2000 in cui l’amministrazione ha espressamente indicato che gli

assegni integrativi venivano fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che

fosse determinato l’importo della rendita AI e della prestazione complementare

e che l’autorizzazione a compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi

degli assegni familiari con le altre rendite (cfr. doc. 1, 2).

Né la

dichiarazione del 4 luglio 2000, né lo scritto del 28 giugno 2000 lasciano, d’altronde,

spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA

del 16 agosto 2005 nella causa M., 39.2005.8-9; STCA del 21 maggio 2002 nella

causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L’istanza tendente

alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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