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Decisione

39.2006.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 luglio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per

quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in

vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),

anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002

pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31

gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.4. Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"

Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a

revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda

dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il

reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle

prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima

infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento

rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

Ai sensi

dell’art. 48 LAF l’ordinamento degli assegni di famiglia è applicato dalla

Cassa cantonale per gli assegni familiari (Cassa cantonale) e dalle Casse

professionali per gli assegni familiari (Casse professionali) esistenti

all’entrata in vigore della legge.

Inoltre

ex art. 54 cpv. 1 lett. a LAF alla Cassa cantonale compete il calcolo e il

pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.

2.6. Nella

presente fattispecie risulta dalla documentazione agli atti che RI 1, a partire

dal 1° luglio 2005, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr.

264.-- mensili a favore del figlio __________ (cfr. doc. 19; consid. 1.1.).

Il 24

luglio 2005 l’assicurata ha dato alla luce il figlio __________.

La Cassa

è venuta a conoscenza di tale evento nel mese di novembre 2005, allorché la

ricorrente si è presentata allo sportello Laps di __________ (sportello di

riferimento per il Comune di __________; cfr. art. 19 Reg.Laps;

www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori).

L’amministrazione,

constatando che nella situazione personale e familiare dell’assicurata erano

intervenuti dei cambiamenti, e meglio, oltre alla nascita del figlio __________,

il matrimonio tra la signora RI 1 e il padre di __________ e __________, __________,

il 14 ottobre 2005 (cfr. doc. B), con decisione del 6 febbraio 2006 ha

aumentato l’ammontare mensile dell’assegno integrativo a fr. 868.-- a fare

tempo dal mese di novembre 2005 (cfr. doc. 1).

Il 22

marzo 2006 la Cassa ha poi sostituito tale provvedimento con una nuova

decisione secondo cui l’importo dell’assegno a decorrere dal mese di novembre

2005 corrisponde a fr. 1'011.--(cfr. doc. 14).

L’assicurata

contesta la decorrenza del nuovo importo dell’assegno integrativo, sostenendo

che, siccome si è rivolta già il 30 agosto 2006 al Comune del proprio

domicilio, al fine di ritirare i documenti per ottenere gli assegni integrativi

e di prima infanzia (cfr. doc. A, D), ha diritto alla prestazione dal mese di

agosto 2005.

La

funzionaria della Cancelleria comunale di __________, interpellata in proposito

dal TCA, il 21 giugno 2006, ha comunicato di non poter dire di ricordare il

giorno in cui RI 1 si è presentata da lei, ma di poter confermare che

l’annuncio al Comune è stato compilato da lei in data 30 agosto 2005 perché è

ciò che risulta dal formulario (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).)

Il 9

novembre 2005 la ricorrente si è poi recata nuovamente presso il Comune. In

tale data è stato compilato da parte della funzionaria della Cancelleria

comunale il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo

sportello Laps” ed è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di __________

per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).

L’assicurata

ha motivato il fatto di avere atteso fino a novembre 2005 per ripresentarsi al

Comune, affermando di avere voluto prima raccogliere l’intera documentazione

relativa a tutti i cambiamenti avvenuti - nascita di __________, matrimonio,

revisione periodica - per non inoltrare la domanda più volte (cfr. doc. I, A,

D)

2.7. Come

menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41

cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni

integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento

rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali.

L’art. 10

lett. b Reg.Laps contempla, poi, quale cambiamento rilevante, segnatamente, una

variazione della composizione dell’unità di riferimento, ossia della cerchia di

persone da considerare per il calcolo della prestazione spettante al titolare

di tale prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali pag. 5).

Inoltre

giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli

assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari

(cfr. consid. 2.5.).

Lo scopo

dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente

modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di

adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

Nell’evenienza

concreta va sottolineato che con la decisione del 19 luglio 2005 trasmessa alla

ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore del figlio __________

a decorrere dal 1° luglio 2005, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha

avvertito esplicitamente di quanto segue:

"

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle

condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento

indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente

all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto

segue:

- la variazione dell’unità

di riferimento (per esempio nascita di un figlio

o decesso del coniuge o

di un figlio che è considerato nel calcolo);

- il cambiamento di

domicilio;

- il cambiamento di stato

civile (per esempio: la separazione, il

divorzio o il nuovo

matrimonio);

- l'inizio, la cessazione

Considerandi

o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la

fine o l'interruzione

della formazione scolastica;

- l'inizio o la cessazione

di una attività lucrativa;

- l'aumento o la

diminuzione del reddito o della sostanza (per

esempio: eredità,

donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni

immobiliari e/o mobiliari;

- l'inizio o la fine delle

prestazioni concesse da una cassa malattia o

da un'assicurazione

privata.

La persona che con

indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta

di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita

con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione

penale."

(cfr. doc. 1; le sottolineature sono del redattore)

Pertanto

l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del

19.

luglio 2005 relativa all'assegno integrativo, avrebbe dovuto leggerla

accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha

emesso tale provvedimento, deve essere informata senza indugio di ogni modifica

rilevante ai fini del diritto all'assegno.

Sulla

decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni

cambiamento delle condizioni personali, in particolare la nascita di un figlio

e un nuovo matrimonio.

L'insorgente,

del resto, già con il reclamo ha espressamente riconosciuto di essere stata

edotta dell’obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o

economica alla Cassa (cfr. doc. 4=A).

In simili

circostanze, ogni nuovo evento intervenuto nella sua famiglia, e meglio la

nascita di __________ il 24 luglio 2005 e il matrimonio con __________ il 14

ottobre 2005, avrebbe dovuto essere annunciato tempestivamente alla Cassa

cantonale per gli assegni familiari.

Era

sufficiente un breve scritto da indirizzare alla Cassa immediatamente dopo il

verificarsi del cambiamento.

La

documentazione attestante tali avvenimenti era peraltro esigua (atto di

nascita, rispettivamente atto di matrimonio) e facilmente reperibile. Se

fossero necessitati ulteriori documenti, la Cassa stessa avrebbe provveduto a

richiederli all’assicurata, elencandoli specificatamente e fissandole un

congruo termine per la relativa trasmissione.

L'amministrazione,

essendo venuta a conoscenza delle modifiche intervenute nella situazione

personale e familiare della ricorrente unicamente nel mese di novembre 2005, in

occasione oltretutto della revisione periodica dell’assegno (cfr. art. 27 cpv.

1.

lett. a e cpv. 5 lett. a Laps), a ragione ha fissato la decorrenza

dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo al 1° novembre 2005.

2.8

Tale

conclusione, in concreto, si giustifica, anche volendo tutelare il

comportamento della ricorrente che invece di avvertire direttamente la Cassa,

si è rivolta al suo Comune di domicilio.

Infatti,

anche considerando che l’assicurata, alla fine di mese di agosto 2005, ha

deciso di chiedere una revisione straordinaria dell’assegno integrativo di sua

spettanza a seguito della nascita del figlio __________ e per questo si è

recata al Comune, il diritto all’aumento del relativo ammontare non può in ogni

caso decorrere dal mese di agosto 2005.

La

normativa applicabile nel caso in esame non prevede infatti che il diritto a

una prestazione inizi il primo giorno del mese in cui vi è stato un semplice primo

contatto con il Comune.

L’art. 23

cpv. 1 Laps enuncia, in effetti, che il diritto al pagamento delle prestazioni

sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono

adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

L’art. 27

cpv. 5 lett. c Laps stabilisce, poi, che l’adeguamento delle prestazioni

interviene dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente.

Per

inciso giova segnalare che dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente

la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) emerge che il Consiglio di Stato

ha proposto di modificare il tenore degli art. 23 e 27 cpv. 5 lett. c Laps, nel

senso di fare iniziare il diritto al pagamento della prestazione o il relativo

adeguamento dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata

depositata la domanda (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.).

Le relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7

giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà

di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre

prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su

richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte

di alcuni parlamentari.

Il

Parlamento ha approvato tale modifica nel mese di giugno 2006 (cfr. FU 51/2006

del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg).

Secondo

l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la

data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso

l’organo competente di cui all’art. 12.

L’art. 12

cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e

l’inoltro della richiesta di assegni di famiglia il cittadino si rivolge allo sportello

competente.

Ai sensi

dell’art. 12 cpv. 2 Reg.Laps la richiesta di revisione va presentata allo sportello.

Dalle

norme legali citate sembrerebbe, dunque, che il diritto al pagamento degli

assegni decorra, sia in caso di prestazioni iniziali che in caso di revisione,

dal primo giorno del mese in cui la domanda è depositata allo sportello Laps.

Tuttavia nella

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali –

Servizio centrale delle prestazioni sociali è stato stabilito che:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il giorno in cui il

richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento

presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il

formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario

deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare

nell’incarto cartaceo.

(…)."

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Determinante

è, pertanto, il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento

con il competente sportello Laps.

In casu,

di conseguenza, ai fini della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno

integrativo, è decisivo il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è

recata presso il proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005 .

E’ in

questa occasione che è stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di

domicilio e appuntamento allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro

con lo sportello Laps di __________ per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).

Nella

presente fattispecie non vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare

al principio generale applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni

che postulano la relativa assegnazione o ne domandano una revisione.

In

particolare l’assicurata mai ha asserito che presso il Comune le avrebbero

garantito che, anche attendendo un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento

con lo sportello Laps, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a

partire dal giorno in cui per la prima volta si è rivolta al Comune.

Inoltre la

circostanza di avere atteso la revisione periodica dell’assegno integrativo - stabilita

al più tardi per la fine di novembre 2005, in quanto l’assegno integrativo

attribuito con decisione del 19 luglio 2005 scadeva il 31 ottobre 2005 (cfr.

doc. 19, 20) -, al fine di raccogliere l’intera documentazione non è di ausilio

alcuno ai fini della vertenza.

Come già

evidenziato, infatti, per adeguare l’importo dell’assegno a seguito della

nascita di __________ non era necessaria della documentazione copiosa, né il

relativo ottenimento avrebbe implicato un notevole dispendio di tempo.

Si è

trattato, quindi, di una decisione presa dalla ricorrente per sua libera

scelta, di cui deve sopportarne le conseguenze.

L’assicurata,

nel mese di settembre 2005, ha altresì ricevuto una comunicazione del 15

settembre 2005, relativa alla revisione periodica, con cui la Cassa ha ribadito

quanto già indicato sulla decisione del 19 luglio 2005 (cfr. doc. 19), più

precisamente che l’assegno erogatole in quel momento sarebbe stato soppresso

con effetto dal 31 ottobre 2005, e ha precisato che conseguentemente il diritto

alla prestazione avrebbe dovuto essere nuovamente determinato dal 1°

novembre 2005 se la domanda fosse giunta entro il 30 novembre 2005 o posteriormente

se la richiesta fosse stata inoltrata successivamente (cfr. doc. 20 = doc. F1).

La

ricorrente, visti i cambiamenti intervenuti nella sua situazione famigliare a

decorrere dal mese di luglio 2005 e quelli che si sarebbero verificati in

seguito, oltre al tenore dell’avviso citato, al più tardi nel mese di settembre

2005.

avrebbe dovuto e potuto chiedere alla mittente dello scritto, ossia alla

Cassa, delucidazioni in merito, soprattutto in relazione alla possibilità o

meno di attendere fino alla revisione periodica per fornire la documentazione

afferente alla nascita di __________ avvenuta nel mese di luglio 2005, senza

pregiudicare il momento a partire dal quale avrebbe avuto diritto all’aumento

dell’assegno.

Dalla

comunicazione inviata dalla Cassa l’assicurata non può, invece, derivare alcun

vantaggio, contrariamente a quanto la stessa sembra asserire nello scritto del

3.

luglio 2006 (cfr. doc. XV).

Da una

parte, infatti, l’avvertimento puntualizza chiaramente che il diritto

all’assegno sarebbe stato determinato dal 1° novembre 2005 sempre che la

relativa richiesta fosse pervenuta entro la fine del mese di novembre 2005. Non

è per contro stata menzionata, quale inizio della decorrenza della prestazione,

alcuna data precedente il 1° novembre 2005.

Dall’altra,

inoltre, questo avviso viene inviato dall’amministrazione agli assicurati al

fine di rendere loro attenti circa il rischio di perdere, eventualmente per

alcuni mesi, il diritto alla prestazione percepita, nel caso in cui non

provvedano tempestivamente a dare seguito alla revisione periodica. Si tratta,

dunque, di una misura esclusivamente a favore degli assicurati.

2.9

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza

dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo non deve essere fissata al

mese di agosto 2005, bensì al mese di novembre 2005, come rettamente stabilito

dalla resistente.

La

decisione su reclamo del 27 marzo 2006 emanata dalla Cassa deve

conseguentemente essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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