39.2006.3
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20 luglio 2006Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2006.3
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Nascita del figlio nel 7/05. Corretta la decorrenza dell'aumento dell'AFI dal 1.11.05,benché l'assicurata si sia recata al Comune nel 8/05.L'evento andava tempestivamente comunicato alla Cassa.Rilevante è poi il giorno in cui il Comune stabilisce l'appuntamento con lo sportello Laps:in casu 9.11.05
ASSEGNO INTEGRATIVO
OBBLIGO DI INFORMARE
REVISIONE
art. 24 LAF
art. 27 LAF
art. 41 cpv. 2 LAF
art. 53 LAF
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 27 LAPS
art. 30 LAPS
art. 6 REGLAPS
art. 10 REGLAPS
art. 12 cpv. 1 let. g REGLAPS
art. 12 cpv. 2 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.3
rs/sdm
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 marzo 2006
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19 luglio
2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha riconosciuto
a RI 1 il diritto a percepire un assegno integrativo, a favore del figlio __________
(16.06.2004), di fr. 264.-- al mese per il periodo dal mese di luglio 2005 al
mese di ottobre 2005 (cfr. doc. 19).
1.2. Con
decisione del 6 febbraio 2006 la Cassa ha accordato all’assicurata un assegno
integrativo più elevato, pari a fr. 868.-- mensili, a decorrere dal mese di
novembre 2005, in quanto il 24 luglio 2005 è nato il figlio __________ (cfr.
doc. 1, B).
1.3. L’assicurata
ha interposto reclamo contro tale provvedimento, postulando l’assegnazione della
prestazione a partire dal mese di agosto 2005, poiché l’annuncio al Comune ha
avuto luogo il 30 agosto 2005 e la documentazione è stata consegnata nel mese
di novembre 2005, avendo atteso di raccoglierla interamente (cfr. doc. 4).
1.4. Con
decisione del 22 marzo 2006 la Cassa, siccome il figlio maggiore
dell’assicurata, __________ (2.10.1987), dal mese di novembre 2005, non ha più
percepito la pensione alimentare di fr. 500.-- mensili né dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento - avendo compiuto i 18 anni -, né dal padre
(cfr. doc. 9; 14; B), ha poi aumentato l’importo dell’assegno integrativo a fr.
1'011.--, lasciando comunque invariata la data a partire dalla quale è stata erogata
la prestazione, ossia il mese di novembre 2005 (cfr. doc. 15).
A seguito
della soppressione della corresponsione degli alimenti per __________,
l’amministrazione, il 22 marzo 2006, ha riconosciuto all’assicurata anche il
diritto a un assegno di prima infanzia di fr. 357.-- a fare tempo dal mese di
novembre 2005 (cfr. doc. B).
1.5. Il 27 marzo
2006 la Cassa ha emesso una decisione su reclamo (cfr. consid. 1.3.) con cui ha
ribadito il contenuto del precedente provvedimento, e meglio che l’aumento
degli assegni di famiglia aveva effetto dal mese di novembre 2005 (cfr. doc.
B).
1.6. Contro la
decisione su reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha confermato quanto allegato nel reclamo del 27 febbraio 2006 (cfr.
doc. 4, consid. 1.3.) e ha rilevato:
"
(…)
Non ritengo di dover
essere penalizzata avendo agito unicamente in buona fede e cercando di
raggruppare il tutto a cambiamenti avvenuti.
Che effettivamente
l'ufficio in questione sia oberato di lavoro non è una mia fantasia per
giustificarmi, ma lo dimostra il fatto che ho presentato la domanda allo
sportello Laps per gli assegni integrativi e della prima infanzia in data 17
novembre 2005 (Vedi doc. C) ed ho ottenuto una decisione unicamente in data 6
febbraio 2006.
Inoltre mi sembra strano
che una decisione su reclamo venga trattata ancora dalle stesse persone che
hanno emesso la decisione iniziale (Signori __________ e Signora __________).
Mi sembra più corretto che
la decisione venga emessa da un organo indipendente (…)." (Doc. I)
1.7. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. L’assicurata
si è nuovamente pronunciata in relazione alla fattispecie con scritto del 29
maggio 2006 (cfr. doc. V).
Il 6
giugno 2006 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. VII).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha posto i seguenti quesiti al Comune di __________:
"
1.- Per quale motivo la signora RI 1 il 30
agosto 2005 si è rivolta ai vostri uffici comunali?
Più precisamente, qual è stato il tenore del
colloquio intercorso tra RI 1 e il funzionario comunale con il quale la stessa
ha parlato?
2.- In quell’occasione le sono stati consegnati
da parte vostra dei documenti? Se sì, quali?” (cfr. doc. IX)
L’addetta
della Cancelleria comunale ha così risposto il 21 giugno 2006:
" (…)
in qualità di funzionario che ha trattato questo caso, vi comunico che di
regola quando viene richiesta una prestazione LAPS gli utenti si presentano due
volte al nostro sportello. La prima per l'annuncio e in questa occasione viene
loro consegnata una lista dei documenti da produrre; la seconda per il
controllo della completezza dei documenti richiesti e per fissare
l'appuntamento allo sportello Laps.
Non posso dire di ricordare il giorno in cui è venuta
da me la signora __________ (all'epoca __________ in quanto il matrimonio con
il signor __________ è avvenuto successivamente, con precisione il 14.10.2005),
ma posso sicuramente confermare che l'annuncio al Comune (doc. C) è stato
compilato da me in data 30 agosto 2005 perché è ciò che risulta dal
questionario stesso.
Vorrei premettere che non è di mia competenza
stabilire che tipo di prestazione viene eventualmente concessa al richiedente,
ma in base alla situazione del momento posso immaginare che una decisione della
competente Autorità Cantonale possa andare in una direzione piuttosto che in
un'altra.
Nel caso specifico, considerato che il 24 luglio
2005 la signora RI 1 (all'epoca __________), è diventata nuovamente mamma;
posso pensare che la prestazione richiesta fosse legata agli assegni di prima
infanzia e assegni integrativi.
Nel caso del colloquio, come in tutti i casi,
saranno state date delle informazioni generali al riguardo delle prestazioni
Laps e le modalità di richiesta.
Di regola, da parte della Cancelleria Comunale
non viene mai consegnato all'utente un qualsiasi documento. Lo stato di
famiglia viene trasmesso da noi direttamente allo sportello Laps." (Doc.
XII)
Inoltre
il TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere alcuni documenti (cfr. doc. X), che
sono pervenuti il 23 giugno 2006 (cfr. doc. XI, 19, 20).
1.10. I doc. IX,
XII, X, XI con i relativi allegati sono stati inviati all’assicurata per
conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XIV).
Essa si è
espressa in merito il 3 luglio 2006 (cfr. doc. XV).
La Cassa,
alla quale sono stati trasmessi i doc. IX e XII (cfr. doc. XIII), il 4 luglio
2006 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc.
XVII).
Il doc.
XV è stato sottoposto per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVI),
mentre il doc. XVII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc.
XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. L’assicurata,
nel ricorso e nello scritto del 29 maggio 2006, ha eccepito il fatto che la
decisione su reclamo venga trattata dalle stesse persone che hanno emesso la
decisione iniziale e ha indicato di ritenere più corretto che la decisione sia
emessa da un organo indipendente (cfr. doc. I, V).
Al
riguardo va osservato che è la legge stessa, e meglio l’art. 33 cpv. 1 Laps, al
quale rinvia l’art. 68 LAF cpv. 2, che prevede che contro le decisioni emesse
in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo
amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Questo
Tribunale, a seguito dell'introduzione della procedura di opposizione (cfr.
art. 52 LPGA), che si applica a molte delle assicurazioni sociali federali e
che è analoga alla procedura di reclamo valida per gli assegni di famiglia,
fondati sul diritto cantonale, ha stabilito che è preferibile che le decisioni
formali e le decisioni su opposizione siano trattate da persone differenti
(cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa V., 38.2004.36; STCA del 24 marzo
2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D.,
inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA
del 12 dicembre 2003 nella causa E. SA, C., S., G., inc. 30.2003.30-33; STCA
del 15 dicembre 2003 nella causa G., inc. 30.2003.63).
Ciò
analogamente a quanto già avveniva negli ambiti che da tempo conoscono la
procedura di opposizione, come la LAINF.
Nel caso
concreto la decisione su reclamo è stata emanata dal Capo ufficio dell’Ufficio
delle prestazioni, __________, e dalla Capo servizio AF, __________, mentre la
decisione formale è stata emessa dalla funzionaria incaricata della Cassa, __________
(cfr. doc. B, 1), ovvero da una persona diversa rispetto a quelle che hanno
prolato la decisione su reclamo.
La
risposta di causa è stata poi sottoscritta dal Vice Direttore della Cassa, __________,
e dal Capo ufficio, __________ (cfr. doc. III).
In simili
condizioni, la censura sollevata dalla ricorrente è priva di fondamento.
Abbondanzialmente
è utile evidenziare che il TFA con sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C
241/04, confermando un giudizio di questa Corte, relativo a un caso di
assicurazione contro la disoccupazione in cui la medesima persona che aveva
sottoscritto la decisione amministrativa iniziale aveva redatto pure la
risposta di causa pendente ricorso cantonale, ha rilevato che né la LPGA (cfr.
art. 61, 49, 52 LPGA), né il diritto di procedura cantonale contemplano
alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe
rispettare. L’Alta Corte ha pertanto concluso che l’ordinamento cantonale non
viola il diritto federale.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’aumento dell’importo dell’assegno integrativo di
spettanza dell’assicurata, rispetto a quanto fissato con decisione del luglio
2005, debba decorrere dal 1° novembre 2005, come deciso dalla Cassa, o se
invece esso abbia effetto già dal mese di agosto 2005, come preteso
dall’assicurata.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale,
con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa
Fatti
i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27
LAF prevede altresì che
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.4. Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
"
Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a
revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda
dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il
reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle
prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla
revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. Secondo
l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima
infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30
Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di
riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi
competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
Ai sensi
dell’art. 48 LAF l’ordinamento degli assegni di famiglia è applicato dalla
Cassa cantonale per gli assegni familiari (Cassa cantonale) e dalle Casse
professionali per gli assegni familiari (Casse professionali) esistenti
all’entrata in vigore della legge.
Inoltre
ex art. 54 cpv. 1 lett. a LAF alla Cassa cantonale compete il calcolo e il
pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
2.6. Nella
presente fattispecie risulta dalla documentazione agli atti che RI 1, a partire
dal 1° luglio 2005, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr.
264.-- mensili a favore del figlio __________ (cfr. doc. 19; consid. 1.1.).
Il 24
luglio 2005 l’assicurata ha dato alla luce il figlio __________.
La Cassa
è venuta a conoscenza di tale evento nel mese di novembre 2005, allorché la
ricorrente si è presentata allo sportello Laps di __________ (sportello di
riferimento per il Comune di __________; cfr. art. 19 Reg.Laps;
www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori).
L’amministrazione,
constatando che nella situazione personale e familiare dell’assicurata erano
intervenuti dei cambiamenti, e meglio, oltre alla nascita del figlio __________,
il matrimonio tra la signora RI 1 e il padre di __________ e __________, __________,
il 14 ottobre 2005 (cfr. doc. B), con decisione del 6 febbraio 2006 ha
aumentato l’ammontare mensile dell’assegno integrativo a fr. 868.-- a fare
tempo dal mese di novembre 2005 (cfr. doc. 1).
Il 22
marzo 2006 la Cassa ha poi sostituito tale provvedimento con una nuova
decisione secondo cui l’importo dell’assegno a decorrere dal mese di novembre
2005 corrisponde a fr. 1'011.--(cfr. doc. 14).
L’assicurata
contesta la decorrenza del nuovo importo dell’assegno integrativo, sostenendo
che, siccome si è rivolta già il 30 agosto 2006 al Comune del proprio
domicilio, al fine di ritirare i documenti per ottenere gli assegni integrativi
e di prima infanzia (cfr. doc. A, D), ha diritto alla prestazione dal mese di
agosto 2005.
La
funzionaria della Cancelleria comunale di __________, interpellata in proposito
dal TCA, il 21 giugno 2006, ha comunicato di non poter dire di ricordare il
giorno in cui RI 1 si è presentata da lei, ma di poter confermare che
l’annuncio al Comune è stato compilato da lei in data 30 agosto 2005 perché è
ciò che risulta dal formulario (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).)
Il 9
novembre 2005 la ricorrente si è poi recata nuovamente presso il Comune. In
tale data è stato compilato da parte della funzionaria della Cancelleria
comunale il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo
sportello Laps” ed è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di __________
per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
L’assicurata
ha motivato il fatto di avere atteso fino a novembre 2005 per ripresentarsi al
Comune, affermando di avere voluto prima raccogliere l’intera documentazione
relativa a tutti i cambiamenti avvenuti - nascita di __________, matrimonio,
revisione periodica - per non inoltrare la domanda più volte (cfr. doc. I, A,
D)
2.7. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41
cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni
integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento
rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali.
L’art. 10
lett. b Reg.Laps contempla, poi, quale cambiamento rilevante, segnatamente, una
variazione della composizione dell’unità di riferimento, ossia della cerchia di
persone da considerare per il calcolo della prestazione spettante al titolare
di tale prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali pag. 5).
Inoltre
giusta l’art 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli
assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(cfr. consid. 2.5.).
Lo scopo
dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente
modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di
adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Nell’evenienza
concreta va sottolineato che con la decisione del 19 luglio 2005 trasmessa alla
ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore del figlio __________
a decorrere dal 1° luglio 2005, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
avvertito esplicitamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento
indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente
all’ufficio che ha emanato la presente decisione.
In particolare quanto
segue:
- la variazione dell’unità
di riferimento (per esempio nascita di un figlio
o decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo);
- il cambiamento di
domicilio;
- il cambiamento di stato
civile (per esempio: la separazione, il
divorzio o il nuovo
matrimonio);
- l'inizio, la cessazione
Considerandi
o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la
fine o l'interruzione
della formazione scolastica;
- l'inizio o la cessazione
di una attività lucrativa;
- l'aumento o la
diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni
immobiliari e/o mobiliari;
- l'inizio o la fine delle
prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione
privata.
La persona che con
indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta
di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita
con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione
penale."
(cfr. doc. 1; le sottolineature sono del redattore)
Pertanto
l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del
19.
luglio 2005 relativa all'assegno integrativo, avrebbe dovuto leggerla
accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha
emesso tale provvedimento, deve essere informata senza indugio di ogni modifica
rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sulla
decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni
cambiamento delle condizioni personali, in particolare la nascita di un figlio
e un nuovo matrimonio.
L'insorgente,
del resto, già con il reclamo ha espressamente riconosciuto di essere stata
edotta dell’obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica alla Cassa (cfr. doc. 4=A).
In simili
circostanze, ogni nuovo evento intervenuto nella sua famiglia, e meglio la
nascita di __________ il 24 luglio 2005 e il matrimonio con __________ il 14
ottobre 2005, avrebbe dovuto essere annunciato tempestivamente alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
Era
sufficiente un breve scritto da indirizzare alla Cassa immediatamente dopo il
verificarsi del cambiamento.
La
documentazione attestante tali avvenimenti era peraltro esigua (atto di
nascita, rispettivamente atto di matrimonio) e facilmente reperibile. Se
fossero necessitati ulteriori documenti, la Cassa stessa avrebbe provveduto a
richiederli all’assicurata, elencandoli specificatamente e fissandole un
congruo termine per la relativa trasmissione.
L'amministrazione,
essendo venuta a conoscenza delle modifiche intervenute nella situazione
personale e familiare della ricorrente unicamente nel mese di novembre 2005, in
occasione oltretutto della revisione periodica dell’assegno (cfr. art. 27 cpv.
1.
lett. a e cpv. 5 lett. a Laps), a ragione ha fissato la decorrenza
dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo al 1° novembre 2005.
2.8
Tale
conclusione, in concreto, si giustifica, anche volendo tutelare il
comportamento della ricorrente che invece di avvertire direttamente la Cassa,
si è rivolta al suo Comune di domicilio.
Infatti,
anche considerando che l’assicurata, alla fine di mese di agosto 2005, ha
deciso di chiedere una revisione straordinaria dell’assegno integrativo di sua
spettanza a seguito della nascita del figlio __________ e per questo si è
recata al Comune, il diritto all’aumento del relativo ammontare non può in ogni
caso decorrere dal mese di agosto 2005.
La
normativa applicabile nel caso in esame non prevede infatti che il diritto a
una prestazione inizi il primo giorno del mese in cui vi è stato un semplice primo
contatto con il Comune.
L’art. 23
cpv. 1 Laps enuncia, in effetti, che il diritto al pagamento delle prestazioni
sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono
adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.
L’art. 27
cpv. 5 lett. c Laps stabilisce, poi, che l’adeguamento delle prestazioni
interviene dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente.
Per
inciso giova segnalare che dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 concernente
la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) emerge che il Consiglio di Stato
ha proposto di modificare il tenore degli art. 23 e 27 cpv. 5 lett. c Laps, nel
senso di fare iniziare il diritto al pagamento della prestazione o il relativo
adeguamento dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
depositata la domanda (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.5.6.).
Le relative motivazioni sono state esplicitate nel Messaggio aggiuntivo del 7
giugno 2006 n. 5723a (necessità di contenere l’evoluzione della spesa, volontà
di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione, ricomporre
prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali) su
richiesta della Commissione della gestione a seguito di un emendamento da parte
di alcuni parlamentari.
Il
Parlamento ha approvato tale modifica nel mese di giugno 2006 (cfr. FU 51/2006
del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg).
Secondo
l’art. 6 Reg.Laps per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la
data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso
l’organo competente di cui all’art. 12.
L’art. 12
cpv. 1 lett. g Reg.Laps, a sua volta, prevede che per la compilazione e
l’inoltro della richiesta di assegni di famiglia il cittadino si rivolge allo sportello
competente.
Ai sensi
dell’art. 12 cpv. 2 Reg.Laps la richiesta di revisione va presentata allo sportello.
Dalle
norme legali citate sembrerebbe, dunque, che il diritto al pagamento degli
assegni decorra, sia in caso di prestazioni iniziali che in caso di revisione,
dal primo giorno del mese in cui la domanda è depositata allo sportello Laps.
Tuttavia nella
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali –
Servizio centrale delle prestazioni sociali è stato stabilito che:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il giorno in cui il
richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento
presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il
formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario
deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare
nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Determinante
è, pertanto, il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento
con il competente sportello Laps.
In casu,
di conseguenza, ai fini della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno
integrativo, è decisivo il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è
recata presso il proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005 .
E’ in
questa occasione che è stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di
domicilio e appuntamento allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro
con lo sportello Laps di __________ per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
Nella
presente fattispecie non vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare
al principio generale applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni
che postulano la relativa assegnazione o ne domandano una revisione.
In
particolare l’assicurata mai ha asserito che presso il Comune le avrebbero
garantito che, anche attendendo un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento
con lo sportello Laps, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a
partire dal giorno in cui per la prima volta si è rivolta al Comune.
Inoltre la
circostanza di avere atteso la revisione periodica dell’assegno integrativo - stabilita
al più tardi per la fine di novembre 2005, in quanto l’assegno integrativo
attribuito con decisione del 19 luglio 2005 scadeva il 31 ottobre 2005 (cfr.
doc. 19, 20) -, al fine di raccogliere l’intera documentazione non è di ausilio
alcuno ai fini della vertenza.
Come già
evidenziato, infatti, per adeguare l’importo dell’assegno a seguito della
nascita di __________ non era necessaria della documentazione copiosa, né il
relativo ottenimento avrebbe implicato un notevole dispendio di tempo.
Si è
trattato, quindi, di una decisione presa dalla ricorrente per sua libera
scelta, di cui deve sopportarne le conseguenze.
L’assicurata,
nel mese di settembre 2005, ha altresì ricevuto una comunicazione del 15
settembre 2005, relativa alla revisione periodica, con cui la Cassa ha ribadito
quanto già indicato sulla decisione del 19 luglio 2005 (cfr. doc. 19), più
precisamente che l’assegno erogatole in quel momento sarebbe stato soppresso
con effetto dal 31 ottobre 2005, e ha precisato che conseguentemente il diritto
alla prestazione avrebbe dovuto essere nuovamente determinato dal 1°
novembre 2005 se la domanda fosse giunta entro il 30 novembre 2005 o posteriormente
se la richiesta fosse stata inoltrata successivamente (cfr. doc. 20 = doc. F1).
La
ricorrente, visti i cambiamenti intervenuti nella sua situazione famigliare a
decorrere dal mese di luglio 2005 e quelli che si sarebbero verificati in
seguito, oltre al tenore dell’avviso citato, al più tardi nel mese di settembre
2005.
avrebbe dovuto e potuto chiedere alla mittente dello scritto, ossia alla
Cassa, delucidazioni in merito, soprattutto in relazione alla possibilità o
meno di attendere fino alla revisione periodica per fornire la documentazione
afferente alla nascita di __________ avvenuta nel mese di luglio 2005, senza
pregiudicare il momento a partire dal quale avrebbe avuto diritto all’aumento
dell’assegno.
Dalla
comunicazione inviata dalla Cassa l’assicurata non può, invece, derivare alcun
vantaggio, contrariamente a quanto la stessa sembra asserire nello scritto del
3.
luglio 2006 (cfr. doc. XV).
Da una
parte, infatti, l’avvertimento puntualizza chiaramente che il diritto
all’assegno sarebbe stato determinato dal 1° novembre 2005 sempre che la
relativa richiesta fosse pervenuta entro la fine del mese di novembre 2005. Non
è per contro stata menzionata, quale inizio della decorrenza della prestazione,
alcuna data precedente il 1° novembre 2005.
Dall’altra,
inoltre, questo avviso viene inviato dall’amministrazione agli assicurati al
fine di rendere loro attenti circa il rischio di perdere, eventualmente per
alcuni mesi, il diritto alla prestazione percepita, nel caso in cui non
provvedano tempestivamente a dare seguito alla revisione periodica. Si tratta,
dunque, di una misura esclusivamente a favore degli assicurati.
2.9
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza
dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo non deve essere fissata al
mese di agosto 2005, bensì al mese di novembre 2005, come rettamente stabilito
dalla resistente.
La
decisione su reclamo del 27 marzo 2006 emanata dalla Cassa deve
conseguentemente essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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