39.2006.4
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4 ottobre 2006Italiano67 min
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Numero d'incarto:
39.2006.4
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TCA
Titolo:
Calcolo AFI.Se la pigione è molto bassa,il 15%della stessa non considera correttamente le spese.Va,quindi,applicato eccezionalmente il sistema PC:spese reali+forfait riscaldamento.Validi motivi per mancata azione accertamento paternità: alimenti ipotetici non computabili. Diritto ad AFI di 21.-/mese
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO INTEGRATIVO
CALCOLO DELL'ASSEGNO
GRATUITO PATROCINIO
PENSIONE ALIMENTARE IPOTETICA
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
RIPETIBILI
SOGLIA DI INTERVENTO
SPESA PER L'ALLOGGIO
art. 257a CO
art. 257b CO
art. 8 COST
art. 24segg LAF
art. 27 LAF
art. 30d LAF
art. 47a segg LAF
art. 77 LAF
art. 3 agg. 14 LAG
art. 8 cpv. 1 let. a LAPS
art. 8 cpv. 1 let. g LAPS
art. 8 cpv. 1 let. j LAPS
art. 9 LAPS
art. 10 LAPS
art. 11 LAPS
art. 3b cpv. 1 let. b LPC
art. 5 cpv. 1 let. b LPC
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 22 LPTCA
art. 25 LT
art. 16a OPC
art. 16b cpv. 1 e 2 OPC
art. 14 REGLAF-TI
art. 5 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.4
rs/DC/td
Lugano
4 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 24 aprile
2006 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su reclamo del 24 aprile 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 febbraio 2006
(cfr. doc. 1) con cui aveva negato a RI 1 il diritto a un assegno integrativo a
favore del figlio __________ (__________) a decorre dal 1° gennaio 2006, in
quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera
il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. i).
1.2. Contro la
decisione su reclamo l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
A
motivazione delle sue pretese l’assicurata ha addotto:
"
(…)
B. In data 19
gennaio 2006 la signora RI 1 - di fronte ad una situazione economica disastrata
- ha presentato, presso lo Sportello regionale Laps di __________, una domanda
per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno integrativo.
Prove: c.s.
C. Dopo aver
verificato la situazione economica in cui versa la signora RI 1, è stato
ritenuto che la sua unità di riferimento presentava una lacuna di reddito
negativa (471.- fr.). Valore che non è stato tuttavia ritenuto, ingiustamente,
sufficiente per giustificare un diritto alla prestazione.
L'istituto delle assicurazioni sociali
motiva la sua decisione affermando che "come risulta dall'allegata
tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento supera il limite annuo fissato dalla legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (art. 10 Laps), per cui
la prestazione richiesta non può essere concessa"(cfr. decisione Istituto
delle assicurazioni sociali 17 febbraio 2006, Doc. E).
(…)
Nel caso di specie l'unità di
riferimento è costituita esclusivamente dalla signora RI 1 e dal figlio
minorenne, ad esclusione del padre biologico. Si precisa che il padre in
questione non è stato identificato, né dalla madre né tanto meno dalla
Delegazione tutoria.
Prove: c.s.
E. Giusta l'art.
5 Laps il reddito disponibile residuale costituisce il reddito
disponibile dell'unità di riferimento al momento dell'inoltro della richiesta,
ottenuto sottraendo dalla somma dei redditi computabili (redditi da lavoro,
rendite, ecc. ai
sensi dell'art. 6 Laps) la somma delle spese computabili (spesa per l'alloggio,
oneri AVS/AI/IPG, ecc.
ai sensi degli art. 7-9 Laps).
Se il reddito ottenuto si situa al di
sotto della soglia di reddito ex art. 10 Laps scatta la prestazione sociale, in
ordine di priorità.
Il reddito complessivo dell'economia
domestica si calcola in funzione della somma dei redditi di tutte le persone
che appartengono alla medesima unità economica di riferimento. In casu
esclusivamente sulla base dei redditi procurati dalla madre. Il figlio è considerato
come persona economicamente dipendente ai sensi dell'art. 4 Laps. Pertanto a
torto la Cassa dovrebbe tenere conto pure del reddito e delle spese del padre,
il quale non partecipa in alcun modo al sostentamento del figlio.
Per quanto attiene all'ammontare del
fabbisogno minimo, è differenziato in funzione del numero di persone
considerate. Nel nostro caso è necessario prendere in considerazione, non solo
Fatti
i bisogni vitali della ricorrente, ma anche quelli del figlio, i quali non
possono essere di certo coperti dal reddito della ricorrente, il quale è pari a
fr. 2'603,90 e dunque al di sotto del minimo vitale stabilito dalla Tabella di
Zurigo che prevede un minimo di fr. 1850.- esclusivamente per i fabbisogni del
figlio (cfr. Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Doc. F).
Mal si comprende come la madre, già
beneficiaria degli assegni familiari e di un'indennità economia domestica -
compresi nei fr. 2'604 - possa essere in grado di provvedere adeguatamente e
dignitosamente alle sue necessità e a quelle di suo figlio. Risulta evidente
che la soglia d'intervento è facilmente raggiunta in questo caso, qualora non
si prenda in considerazione un ipotetico reddito del padre.
Già in forza di quanto precede, il
presente ricorso è da considerarsi accolto. Con protesto di spese, tasse e
ripetibili.
Prove: c.s.
F. La ricorrente
ha prontamente inoltrato un reclamo datato 15 febbraio 2006 (cfr. Doc. G),
rilevando che la sua situazione finanziaria effettiva non corrisponde a quanto
emerge dai dati che figurano nella tabella LAPS (cfr. Doc. H). La signora RI 1
faceva in particolar modo riferimento alle spese accessorie relative alla sua
abitazione, le quali seppure elevate risultano totalmente effettive e
giustificate.
Prove: c.s.
G. Con decisione
24 aprile 2006 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto il
reclamo della signora RI 1, ritenendo che le spese menzionate non rientrano tra
le spese computabili ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. Doc. I). La
spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l'alloggio, conformemente all'art. 7 Laps e in particolare, giusta l'art. 5
let. a Reg. Laps la spesa per l'alloggio è definita dalla pigione netta,
maggiorata del 15% per le spese accessorie.
In merito ai premi dell'assicurazione
contro le malattie, la Cassa ritiene di aver computato l'importo annuo massimo
consentito ponderato.
In base al contratto di locazione la
pigione risulta essere pari a fr. 450, escluse le spese accessorie, quali
l'acqua, il riscaldamento, la luce, etc. Di regola le spese accessorie sono una
minima parte, se comparate all'affitto della casa (cfr. contratto di locazione,
Doc. L; scritto __________, Doc. M).
Nella fattispecie però queste spese
sono altissime e sproporzionate rispetto alla pigione pagata.
Dall'estratto conto dell'__________
affiora che la signora RI 1 ha pagato, solo per la luce ed il gas, dal
30.09.2004 al 12.01.2006, fr. 5699,75 (cfr. Doc. N)
Ne discende che la ricorrente, in
media, deve calcolare, oltre all'affitto di fr. 450.-, altri fr. 300.- di spese
accessorie.
Per costante giurisprudenza federale
la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale
(cfr. DTF 125 V 355).
Tuttavia se il suo testo non è
perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene
ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento.
Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 128 V
207)
Pertanto, qualora si applicasse la
norma sopra citata alla lettera, la signora RI 1 subirebbe un danno non
indifferente e si vedrebbe privata del suo diritto di ricevere un sostegno
finanziario, come stabilito dalla legge sugli assegni di famiglia.
Secondo la giurisprudenza, si può
derogare dal senso letterale di un testo chiaro qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori,
dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della
legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero
senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 128 V 207).
In questo caso, se si considera lo
scopo dell'assegno di famiglia, cioè fungere da sostegno agli oneri familiari e
oneri del figlio, si vede chiaramente che la Cassa applicando alla lettera la
norma sopraindicata va contro la volontà del legislatore. Ne deriva dunque che
la Cassa, non tendendo conto dell'effettiva situazione finanziaria della
ricorrente, viene meno ai suoi doveri. Difatti non si comprende come la
ricorrente sia in grado di provvedere in maniera decorosa alle cure sue e del
figlio con il suo reddito, nonostante tutti i suoi sforzi nell'economizzare i
propri risparmi e ridurre al minimo le loro spese.
Per questa ragione ancora, il ricorso è da accogliere.
Prove: c.s.
H. La pigione
rappresenta il corrispettivo pagato dall'inquilino per l'uso e il godimento del
bene locato, le spese accessorie costituiscono secondo l'art. 257a CO la
remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in
relazione
all'uso
della cosa. Le spese accessorie remunerano i costi effettivamente sostenuti dal
locatore principalmente per quanto concerne il riscaldamento, la produzione di
acqua calda, le spese di esercizio e i pubblici tributi risultanti dall'uso
della cosa (cfr. GIANMARIA MOSCA, Il nuovo diritto di locazione, Giampiero
Casagrande editore, Lugano 1991, pag. 105).
Quanto al tenore del già citato art.
257 a CO lo stesso è altresì chiaro. La pigione dovrebbe essere calcolata in
giusta misura rispetto alle spese accessorie, poiché la pigione deve essere
calcolata in funzione dell'utilizzo e dello scopo dell'uso della cosa locata.
Tuttavia è necessario che ci sia una "giusta" proporzione tra la
pigione e le spese accessorie. Nel caso di specie questa "giusta" proporzione
non c'è, se si pensa che la pigione è di fr. 450 al mese, mentre le spese sono
circa quantificabili in media in fr. 300 al mese. La ricorrente motiva codesta
somma spiegando come il riscaldamento dell'appartamento per un periodo pari ad
almeno 8 mesi sia indispensabile per preservare l'abitazione ("Bisogna
scaldare la casa per un minimo di otto mesi l'anno, perché altrimenti si
infiltra dell'umidità dal terrapieno nel retro della casa", cfr.
scritto 15.02.2006, Doc. G).
Inoltre l'acqua calda viene prodotta
da un boiler elettrico. Essendo indispensabile l'utilizzo dell'acqua calda,
nonché essendo quest'ultima necessaria in molteplici occasioni e per usi
quotidiani, ne discende un gran consumo e dispendio di elettricità e dunque un
elevato costo, come confermato dall'estratto conto dell'__________.
In comparazione con un alloggio dello
stesso tipo, è corretto quindi sostenere che il prezzo dell'alloggio risulta
essere troppo basso, nonostante la stato vetusto in cui si trova tutt'oggi la
casa.
Qualora queste spese - effettive e
giustificate, al fine di un corretto uso della cosa locata - risultino elevate,
come nel caso di specie, l'Istituto delle assicurazioni sociali dovrebbero
prenderle in considerazione e quindi calcolarle tra le spese d'affitto, il
quale risulterebbe quindi essere pari non a fr. 450, bensì a fr. 750 al mese.
Per tutte queste ovvie ragioni, il ricorso deve essere
accolto.
Prove: c.s.
I. La Cassa
rimprovera la ricorrente di aver rinunciato ad introdurre l'azione di
accertamento della paternità senza giustificati motivi. Affermazione che è
fermamente contestata. In relazione allo scritto 21 novembre 1997, il curatore __________
dell'Ufficio dei Tutore ufficiale, dichiara esplicitamente che la signora RI 1 RI
1 non ha potuto (e non voluto) declinare le generalità del padre di __________
(cfr. Scritto 21 novembre 1997, Doc. O). La stessa ricorrente dichiarava di
assumersi ogni responsabilità e di voler provvedere - anche da sola -
all'educazione e alle cure del figlio, ma non ha mai detto, in nessun momento,
di voler rinunciare o - quanto meno - di non volere inoltrare azione di
accertamento della paternità (cfr. Dichiarazione 29 settembre 1997, Doc. P). La
signora RI 1 non è in grado di stabilire chi sia il padre del bambino, ma non
per questa ragione deve essere certamente privata del suo diritto a ricevere
l'assegno integrativo. In questa sede non si discute a proposito della vita
privata della ricorrente e dunque neanche del suo stile di vita, per quanto
possa essere ritenuto non decoroso da parte delle autorità, ma dei suoi doveri
e diritti. Doveri ai quali la signora RI 1 non è mai venuta a meno.
Ne discende che l'art. 30 d della
legge sugli assegni di famiglia non è applicabile nel caso concreto. Pertanto,
nel calcolo dell'assegno integrativo, non è computabile una pensione alimentare
ipotetica per il figlio, poiché la madre mai ha rinunciato
al suo diritto, nonché dovere, di
introdurre l'azione di accertamento della paternità.
In base a tutto quanto precede -
pertanto ed in accoglimento al presente ricorso - la ricorrente postula
l'accertamento dell'effettiva situazione domestica in cui si trova e,
conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di assegno integrativo. Da cui
la necessità, in accoglimento integrale del presente gravame, di annullare la
decisione oggetto della presente impugnativa, pronunciata in data 24 aprile
2006 dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. Doc. I)." (Doc. I)
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 23 giugno 2006 l’assicurata, sempre tramite il suo patrocinatore, ha
chiesto l’audizione dei testi __________, curatore del figlio dal 8 marzo 1996
al 20 novembre 1997 e di __________, locatore (cfr. doc. V).
1.5. L’11
settembre 2006 si è svolta un'udienza per la discussione di causa. Il
Presidente del TCA ha sentito RI 1, della lic. jur. __________ dello Studio
legale RA 1, __________ e di __________ della Cassa.
In tale
occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. VIII), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
1.6. Il 12
settembre, rispettivamente il 19 settembre 2006 le parti hanno trasmesso al TCA
della documentazione espressamente richiesta loro in sede di udienza (cfr. doc.
IX; XI; Q1-4).
Il doc.
IX è stato sottoposto alla ricorrente per conoscenza con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. X).
L’assicurata
è rimasta silente.
I doc. XI
e Q1-4 sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XII).
1.7. La lic. jur.
__________, con scritto del 26 settembre 2006, ha infine comunicato che con
effetto dal 2 settembre 2006 il grado di occupazione della propria assistita è
ridotto al 50%, a seguito del prolungato periodo di malattia (cfr. doc. XIII;
XIII1-2).
Il doc.
XIII e i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr.
doc. XIV).
1.8. Il 3 ottobre
2006 al TCA è pervenuta, per conoscenza, copia della decisione del 28 settembre
2006, valida dal 1° settembre 2006 con cui all’assicurata, a seguito della
riduzione del proprio grado di occupazione è stato erogato un assegno
integrativo di fr. 597.-- mensili (cfr. doc. XV, XV1-2).
Tali
documenti sono stati inviati alla patrocinatrice della ricorrente per
conoscenza (cfr. doc. XVI).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato
all’assicurata il diritto a un assegno integrativo a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2.2. L'assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.
L'art. 24
LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare
dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal tenore
di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto
attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1°
febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 24 segg.).
2.3. Relativamente
all'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione,
che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della
prestazione (cfr. messaggio del 1° luglio 1998 pag. 5), l'art. 4 Laps enuncia:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv. 1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
I figli e i titolari del diritto maggiorenni
economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore
con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno
parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le
persone domiciliate all’estero." (cpv. 6)
Per quel
che concerne la titolarità degli assegni integrativi (e degli assegni di prima
infanzia) è utile segnalare che, a differenza della v.LAF, il nuovo assetto
legislativo non contempla più la nozione di custodia, bensì la coabitazione con
il figlio, quale condizione del diritto a tale assegno (cfr. art. 24 v.LAF; 24
LAF).
Limitatamente
all’assegno integrativo la coabitazione può anche essere parziale. E’ quindi
concepibile che il diritto all’assegno sorga, benché il figlio passi parte del
tempo presso terze persone o istituti, eventualmente anche pernottandovi. La
titolarità è invece esclusa nel caso in cui il figlio viva senza interruzione,
cioè senza rientrare periodicamente in famiglia presso una famiglia affidataria
o un istituto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.).
2.4. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di
complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero
beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento
superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione
primaria. (cpv. 1)
Le entrate di cui al capoverso precedente alle
quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che
non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la
rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio
(art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito
e sulla sostanza. (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv.
1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Infine
l'art. 10 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde alla somma
di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del
diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo corrispondente
al limite minimo
la terza
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente
al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L'art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in
particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al
minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.-
franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento
delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro
figlio un terzo (fr. 2'753.--).
Il 1° gennaio
2005 è entrata in vigore una modifica della Laps decretata dal Gran Consiglio,
alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più
precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga
all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura
del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr.
Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24
settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e
2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag.
9002).
Inoltre
il 12 dicembre 2005 all’art. 37 Laps è stato aggiunto il cpv. 4 secondo cui in
deroga all’art. 10 Laps anche per l’anno 2006 fanno stato i limiti previsti
dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 7/2006 del 10.2.2006; FU 101/2005
del 20.12.2005).
2.5. Nella
presente evenienza la Cassa con decisione del 17 febbraio 2006, confermata con
decisione su reclamo del 24 aprile 2006, ha rifiutato a RI 1, a far tempo dal
mese di gennaio 2006, la concessione di un assegno integrativo, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite
annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 1, i).
L’assicurata
ha contestato il calcolo effettuato dall’amministrazione. In particolare essa
ha eccepito il mancato computo dei bisogni vitali del figlio __________, nonché
delle effettive spese accessorie che deve sostenere e che non sono comprese
nell’importo di fr. 50.-- mensili pattuito nel contratto di locazione (cfr.
doc. I).
La
ricorrente, nel reclamo del 15 febbraio 2006, aveva peraltro pure indicato di
non avere potuto inserire nel conteggio relativo all’assegno integrativo il
costo della mensa della scuola di __________, pari a circa fr. 600.--/700.--, a
cui deve far capo, siccome il proprio orario di lavoro alla scuola
dell’infanzia coincide con la pausa pranzo del figlio (cfr. doc. G).
Preliminarmente
va rilevato, per quanto attiene ai bisogni vitali del figlio, che la nozione di
“soglia di intervento” della Laps, determinante per stabilire se il titolare di
una prestazione ha diritto o meno alla medesima, viene calcolata facendo
riferimento agli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale contemplati
dalla LPC (cfr. consid. 2.4.; art. 10 Laps; Rapporto del 4 aprile 2000 della
Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre
1998 concernenti l’introduzione di una nuova legge di armonizzazione e coordinamento
delle prestazioni sociali, n. 4773, 4773A, p.to7).
L’ammontare
previsto dalla LPC per far fronte al fabbisogno minimo comprende in particolare
i costi per i vestiti, il vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc. (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
La soglia di intervento per il 2006 della famiglia di RI 1, composta
da quest’ultima e dal figlio __________, è pari a fr. 23’550.-- (fr. 15'700. --
per il titolare del diritto + fr. 7’850.-- per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento).
Tale
importo corrisponde a quello computato dall’amministrazione nel calcolo
effettuato il 17 febbraio 2006 (cfr. doc. 1).
La Cassa
ha, dunque, considerato i bisogni vitali del figlio dell’assicurata,
contrariamente a quanto da lei sostenuto (cfr. consid. 1.2).
2.6. Per quanto
riguarda le spese computabili, l’amministrazione, quale costo per l’alloggio,
ha conteggiato l’importo di fr. 5’520.-- annui (cfr. doc. 1).
2.6.1. Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 9 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da due
persone come quella della ricorrente - costituita dalla stessa e dal figlio __________
-, pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--).
Ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali:
"
La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il
proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie."
Nell’evenienza
concreta, a titolo di pigione, l’assicurata ha concordato con il locatore del
suo appartamento a __________ un importo mensile di fr. 400.--, corrispondenti
alla somma di fr. 4’800.-- annui (cfr. doc. L), mentre quali spese accessorie
la somma di fr. 50.-- mensili, pari a fr. 600.-- all’anno.
La
pigione effettiva di fr. 400.-- maggiorata del 15% per le spese accessorie ai
sensi dell’art. 5 Reg.Laps corrisponde a una spesa per l’alloggio di fr. 460.--
al mese, pari a fr. 5'520.-- annui.
Tale
ammontare, che è inferiore a quello massimo riconosciuto di fr. 15'000.--, coincide
con quello computato dalla Cassa (cfr. doc. 1).
2.6.2. La ricorrente
ha asserito, tuttavia, che le spese accessorie a cui deve provvedere sono molto
più elevate rispetto all’importo di fr. 50.-- stabilito nel contratto di
locazione.
In
effetti essa ha precisato che tale importo non comprende le spese di
riscaldamento (necessario per almeno otto mesi all’anno) per evitare che
l’umidità si infiltri nel retro della casa.
L’assicurata
ha poi indicato di avere installato a sue spese, non disponendo la casa di
riscaldamento, due stufe a gas, una in cucina e una in sala, e due termosifoni
elettrici a olio nelle camere da letto. L’acqua calda, inoltre, viene prodotta
da un boiler elettrico. A detta della medesima la somma mensile di elettricità
e gas a cui deve far fronte si aggira intorno ai fr. 300.-- (cfr. doc. I, G).
Per
quanto attiene all’ambito delle prestazioni complementari, l’art. 3b cpv. 1
lett. b LPC prevede che venga tenuto conto della pigione di un appartamento e
delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per
le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di
arretrati né di una richiesta di restituzione.
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, già menzionato sopra, enuncia che, i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie)
fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, a decorrere 1° gennaio
2001, a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Secondo
l'art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,
"
Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait
per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione
in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore
alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del
Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait è uguale alla
metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché
l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare
deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.
Per
l'art. 257a cpv. 1 CO
"
le spese accessorie sono la remunerazione dovuta
per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso
della cosa.
Per il
capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.
In virtù
della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati
convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di
locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T.
Oberle, op.cit. p. 33).
Per
l'art. 257b CO
"
nel caso di locali d'abitazione e commerciali le
spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal
locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di
acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico
della cosa."
Le
disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna
1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 p. 32)
2.6.3. Questo
Tribunale constata che, di regola il regime introdotto dalla Laps, che consiste
nel conteggiare le spese di pigione netta maggiorata del 15% della stessa a
titolo di spese accessorie, tiene sufficientemente conto delle spese effettive
a carico di un assicurato.
Tuttavia
nei casi in cui l’ammontare della pigione netta è assai esiguo, il 15% di esso non
considera in modo reale le spese che deve sostenere un inquilino.
Se, da un
lato, è vero che spesso la pigione è poco elevata in quanto la casa è vecchia,
dall’altro, è altrettanto vero che l’importo delle spese accessorie non dipende
dalla vetustà dell’immobile. Se dipendenza vi deve essere, la stessa è tutt’al
più indirettamente proporzionale, nel senso che più lo stabile è vetusto e
mancante di manutenzione più le spese saranno elevate (ad esempio se gli
isolamenti non sono adeguati i costi di riscaldamento saranno ingenti).
Pertanto
quando il canone locativo si situa al di sotto del valore usuale,
l’applicazione dell’art. 5 Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.1.) ingenera
inammissibili disuguaglianze di trattamento.
Quindi in
virtù dell’art. 8 Cost, le due situazioni (quella in cui la pigione netta
concordata è particolarmente bassa e quella in cui il canone di locazione netto
è conforme al valore di mercato in una determinata zona) devono essere trattate
in modo differente.
Secondo
costante giurisprudenza, infatti, il principio dell'uguaglianza ancorato
nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.
Sotto
questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non
hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo -
quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna
corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa
vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (cfr. DTF 130 V 18 consid, 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1.; DTF
129 I 265 consid. 3.2.; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327
consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76
consid. 4b).
Per
ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione
fatta dal legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso,
che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi
l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole
libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni
di due fattispecie, per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece
agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr.
STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT II-1998 pag. 28 seg.;
RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata;
STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y. Greber, "La portée de
l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).
In simili
condizioni, si giustifica, dunque, un intervento del giudice atto a sanare
questa inammissibile disuguaglianza di trattamento (cfr. STF del 19 settembre
2000 nella causa M. e M.,2P.67/2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 13; STCA del
7 aprile 2004 nella causa V., 39.2003.14, pubblicata in RtiD II-2004 N. 14 pag.
42).
A mente
del TCA, in tali ipotesi (canone di locazione di un’abitazione molto basso
rispetto al valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima
località) per determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo
della prestazione armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente
applicati, per analogia, i disposti legali della LPC e OPC (cfr. art. 47 LAF)
relativi alle spese di riscaldamento.
Queste
disposizioni prevedono che, vanno computate le spese per la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie (effettive, cfr. art. 3b lett. b
LPC).
Nel caso
in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse
riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi
anche conteggiato un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16 cpv. 1 e
Considerandi
2.
OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.
È vero
che l’applicazione del regime delle PC per determinare l’importo da computare a
titolo di pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) nel calcolo
dell’assegno integrativo nel caso di assicurati il cui canone di locazione è
molto basso e che riscaldano essi stessi l’abitazione permette soltanto
parzialmente di ristabilire la parità di trattamento con coloro la cui pigione
netta è conforme al valore di mercato.
Spetta comunque
al legislatore cercare una soluzione per ovviare efficacemente e totalmente
agli inconvenienti legati a un ammontare molto basso della pigione ai fini del
calcolo delle spese accessorie (cfr. STFA del 28 luglio 2006 nella causa C.
Assicurazione c/ Q., K 47/04, consid. 5).
Al
riguardo giova rilevare che l’art. 77 della LAF prevede che la legge verrà
valutata dal Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2006, sulla base del rapporto
allestito dal Consiglio di Stato all’indirizzo del Parlamento.
In tale
ambito il legislatore potrà, quindi, se lo riterrà opportuno, affrontare la
problematica menzionata.
2.6.4
Nella
presente fattispecie dal contratto di locazione emerge, come visto, che la
pigione netta è di fr. 400.-- al mese, ovvero di fr. 4’800.-- annui per
un’abitazione di quattro locali a __________.
Il canone
di locazione, in concreto, è al di sotto del valore di mercato.
L’importo
di fr. 50.-- mensili, corrispondenti a fr. 600.-- annui, per le spese
accessorie si riferisce unicamente alle spese dell’acqua potabile, della
fognatura e della disinfezione, come del resto attestato dalla __________ con
scritto del 25 gennaio 2006 (cfr. doc. L, M).
Dalle
carte processuali risulta, in effetti, che l’assicurata deve sostenere
personalmente degli elevati costi di gas ed elettricità, e meglio per il
periodo da ottobre 2004 a giugno 2005, compreso il conguaglio di fr. 216.75 per
il lasso di tempo da luglio 2004 a settembre 2005, la somma di fr. 2'352.70 e
per il periodo da aprile 2005 a dicembre 2005, compreso il conguaglio di fr.
1'535.95 per i mesi da ottobre 2004 a marzo 2005 e il conguaglio di fr. 313.05 da
aprile a settembre 2005, l’importo di fr. 3'034.-- (cfr. doc. N).
In
proposito giova evidenziare che per il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005 la
somma indicata sul conteggio della __________ è di fr. 2'665.75, in quanto
anche per quel periodo è stato considerato il conguaglio di fr. 313.05 da
aprile a settembre 2005 (cfr. doc. N).
In simili
condizioni, alla luce delle particolari circostanze fattuali appena
esposte, più precisamente della bassa pigione netta concordata, nonché della
circostanza che l’assicurata provvede essa stessa a riscaldare l’abitazione, e sulla
base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6.3.), occorre concludere che al caso concreto, in relazione al computo della pigione, va
applicato eccezionalmente il regime delle PC.
Di
conseguenza, oltre al canone di locazione netto di fr. 4’800.-- annui, in casu
vanno conteggiate le spese effettive di fr. 600.-- annui e l’importo forfetario
di fr. 840.-- afferente al riscaldamento.
Complessivamente,
quale spesa per la pigione, deve essere considerato l’ammontare di fr.
6'240.--, invece di quello di fr. 5'520.-- computato dalla Cassa.
2.7
L'insorgente,
nel reclamo, ha asserito di dover sostenere la spesa relativa alla mensa del
figlio __________, a cui deve fare ricorso, poiché i propri orari di lavoro
coincidono con la pausa pranzo del figlio (cfr. doc. G, 4).
In
proposito è utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia è stato previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il
rimborso della spesa di collocamento del figlio, tuttavia unicamente fintanto
che il figlio non accede alla scuola dell'infanzia, ma al massimo fino all'anno
in cui questi compie 4 anni.
Queste
disposizioni non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003 (quando sono
entrate in vigore le modifiche relative agli assegni di famiglia ordinari) né
il 1° febbraio 2003, (data dell’entrata in vigore dei disposti di legge
modificati in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia), bensì il
1° gennaio 2006 allorché è entrata in vigore integralmente la Legge sul
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per
le famiglie; cfr. BU del 30 dicembre 2005 n. 56/2005, pag. 457)
Gli
articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il
seguente tenore:
" Articolo 47a
A. Definizione e genere 'E'
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il
collocamento genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla
cura
di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato
a:
a)
un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto
conformemente
alla Legge sul sostegno alle
attività delle
famiglie
e di protezione dei minorenni (Legge per le
famiglie);
b)
una famiglia diurna riconosciuta ai
sensi della Legge sul
sostegno
alle attività delle famiglie e di protezione dei
minorenni
(Legge per le famiglie).
Articolo
47b
B. Diritto al rimborso della
Spesa 'Hanno
diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a)
i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia
e che adempiono le condizioni legali ed economiche
per
ottenere un assegno di prima infanzia;
b)
i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le
condizioni economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia,
per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2.
ll diritto al rimborso della spesa
di collocamento del figlio
presso
terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola
dell'infanzia
ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i
quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla
scuola
dell'infanzia in precedenza.
Articolo
47c (nuovo)
C. Spesa di collocamento 'La
spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge sul
rimborsata sul
sostegno alle attività delle
famiglie e di protezione dei
minorenni
(Legge per le famiglie).
2.
Per il calcolo è determinante la
situazione economica dei
genitori
riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e
per
il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
Articolo
47d (nuovo)
D. Procedura 'Chi
intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento
del
figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per
gli
assegni familiari.
2.
La richiesta deve essere corredata
da documenti che
comprovano:
a)
i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b)
la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del
figlio;
c)
l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di
collocamento
del figlio.
3Il Regolamento di applicazione definisce i particolari.
Articolo
47e (nuovo)
E. Termini per chiedere il 1II
rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere
rimborso richiesto
entro un termine di tre mesi dall'emissione della
relativa
fattura di collocamento.
2Una restituzione del termine è accordata qualora
l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il
rimborso."
Al
riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo
alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in
particolare quanto segue:
" Il
rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in
cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più
presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di
mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di
prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al
compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a
questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.
Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3
anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo
mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla
scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui
il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo
momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di
agosto.
Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola
dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali
esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente
rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al
massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)
(…)
L'estensione del diritto al rimborso della spesa di collocamento
al di là della soglia rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di
costituire una soluzione ponte fra
questi due servizi dello Stato.
Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non
necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori
(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non
offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un
collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro
canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli
altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i
genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di
vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi
durante questi periodi.
Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro
soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova
LMI." (Messaggio citato pag. 110)
In
concreto il figlio dell’assicurata è nato nel __________.
Siccome __________
ha più di quattro anni, la ricorrente non ha alcun diritto al rimborso della
spesa della mensa della scuola frequentata dal bambino ai sensi degli art. 47a
segg. LAF.
L’art. 25
LT, al quale rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, prevede, poi, che dal reddito
da attività dipendente siano deducibili, in particolare, oltre alle spese di
trasporto e per i pasti fuori domicilio, le altre spese necessarie per
l’esercizio della professione.
Le spese
per la cura dei figli non sono però riconosciute quale deduzione dal reddito
(cfr. art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2003).
Al
riguardo va rilevato che in una sentenza del 7 novembre 2000, pubblicata in
RDAT I-2001 N. 6t, la Camera di diritto tributario ha stabilito che non
rientrano fra le spese professionali deducibili dal reddito i costi per
l’affidamento dei figli a una bambinaia, da parte dei genitori che lavorano
entrambi. Una soluzione diversa è ipotizzabile solo in seguito a una modifica
di legge.
Nel caso
di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata per la mensa di __________
non possono essere conteggiati nel calcolo dell’assegno integrativo nemmeno in
virtù della Laps.
A tali
costi, si deve sopperire tramite l'importo della soglia di intervento,
analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il
fabbisogno minimo (cfr. consid. 2.5.).
2.8
La Cassa,
nella decisione su reclamo del 24 aprile 2006, ha indicato a titolo
abbondanziale che nel calcolo avrebbe dovuto essere computato l’importo di fr.
8'260.--, corrispondente all’ammontare della pensione alimentare ipotetica, in
considerazione del fatto che dalla documentazione agli atti, risulta che
l’assicurata si è assunta ogni responsabilità dipendente dal suo atteggiamento
escludente ogni possibilità di accertare la paternità nei confronti del figlio.
L’amministrazione ha puntualizzato che tale importo non è stato conteggiato,
poiché l’unità di riferimento della ricorrente non presentava già alcuna lacuna
di reddito Laps (cfr. doc. i).
L’assicurata,
dal canto suo, nel ricorso ha affermato di non avere mai dichiarato di voler
rinunciare o di non volere inoltrare azione di accertamento della paternità. Al
riguardo essa ha precisato di non essere invece in grado di stabilire chi sia
il padre del bambino (cfr. doc. I).
2.8.1
Questa Corte
ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in
particolare, in due sentenze.
Nella
sentenza del 12 aprile 2000 nella causa L., 39.1999.27, il TCA ha stabilito che
in quel caso il fatto che la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione
di paternità non configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni
e che quindi non appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo
e di prima infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata
collaborazione nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre
era infatti dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse
voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato
alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli
altri figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la
sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio
di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e
rischioso per il bambino e la madre.
Un’ulteriore
sentenza del 23 luglio 2003 nella causa B., 39.2002.89-90, massimata in RtiD
I-2004 N. 60 pag. 197 è relativa al caso di una madre che non aveva proceduto a
richiedere, quale rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare
al padre naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo
che si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido
né secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo
domicilio, e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione
di paternità.
Il TCA ha
deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto
di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate
entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata
dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era
all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante,
poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era
assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima
infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
Nell'ambito
della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato
espressamente previsto il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo e di
prima infanzia, di una pensione alimentare ipotetica per il figlio nel caso in
cui la madre abbia rinunciato a introdurre l'azione di paternità senza
giustificati motivi.
In
particolare l'art. 30d LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003 e relativo
all'assegno integrativo, enuncia:
"
1.
Se la madre ha rinunciato ad introdurre
l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo
dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il
figlio.
2.
L'importo della pensione
alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio
conformemente alla presente legge."
Secondo
l'art. 32 Reg.LAF
"
1.
La cassa cantonale per gli assegni familiari
determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono
giustificati motivi ai sensi della legge.
2.
Sono considerati in
particolare giustificati motivi ai sensi della legge:
a) qualsiasi situazione
che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della
madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione
che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un
altro nucleo familiare."
Al
riguardo va rilevato che l’art. 32 cpv. 2 Reg.LAF non elenca in modo esaustivo
i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti
ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
Gli art.
37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il
medesimo tenore dei disposti appena menzionati.
2.8.2
Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
il 29 settembre 1997, ha sottoscritto la seguente dichiarazione:
"
La sottoscritta __________
nata il __________
attinente di __________
domiciliata a __________
conferma quanto deposto nei verbali della
Delegazione Tutoria di __________ il 8 marzo 1996 e ribadisce la sua decisa
volontà di non voler rivelare le generalità del padre del suo infante __________,
nato/ il __________
Considerato come, nelle riferite circostanze, il
curatore e la Delegazione Tutoria sono nell'impossibilità di accertare la
paternità, la sottoscritta si assume ogni e qualsiasi responsabilità per questo
suo modo di agire.
Prendo atto che il padre di __________ ha la
possibilità di riconoscere il figlio in ogni momento davanti all'Ufficiale di
Stato Civile e che l'infante può proporre l'azione di paternità entro un anno
dalla raggiunta maggiore età.
Inoltre, trascorsi due anni, si dichiara
d'accordo che il caso di curatela venga dichiarato chiuso, sapendo che in ogni
momento potrà mutare atteggiamento, dichiarando alla Delegazione Tutoria le
generalità del padre." (Doc. P)
Di
conseguenza il 20 novembre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha
dichiarato chiusa la curatela aperta giusta gli art. 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC
in favore di __________ e ha indicato che l’autorità parentale è esercitata
dalla madre senza restrizioni (cfr. doc. 10).
Inoltre
il 21 novembre 1997 l’ex curatore di __________, __________, dell’Ufficio del
Tutore ufficiale ha confermato che la ricorrente ha deposto di non aver
“potuto” – e non voluto - declinare le generalità del padre del figlio (cfr.
doc. O).
Con il
ricorso l’assicurata ha allegato di non aver potuto declinare le generalità del
padre di __________, siccome non è in grado di stabilire chi sia il padre del
bambino (cfr. doc. I).
In
occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 è poi emerso che nel periodo in
cui è stato concepito __________ l’assicurata non aveva alcuna relazione
stabile, bensì, a seguito di una triste esperienza precedente, ha avuto degli
incontri occasionali con persone di cui sapeva poco o nulla (cfr. doc. VIII).
In simili
circostanze, questa Corte deve concludere che in concreto sono presenti dei validi
motivi che giustificano il fatto che l’assicurata non abbia introdotto
un’azione di accertamento della paternità. In sede di udienza pure
l'amministrazione si è dichiarata d'accordo con tale soluzione (cfr. Doc. VIII
pag. 3).
Nel
calcolo concernente l’assegno integrativo non vanno, pertanto, computati gli
alimenti ipotetici.
2.9
Per quanto
attiene al premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps vanno computati i premi ordinari, ma al massimo
fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo l’art.
4.
Reg.Laps, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge, va inteso il premio riconosciuto
per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le
malattie.
A titolo
di premio della cassa malati non va tenuto conto del premio effettivo a carico
di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati
in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata.
Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps
emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito
disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel
senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno
viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13).
L’assicurata
e il figlio sono affiliati alla cassa malati __________ (cfr. doc. 5).
Per il
2006.
il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 4'067.10 per le persone
con più di 25 anni e a fr. 932.40 per gli assicurati di meno di 19 anni (cfr.
Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai
singoli assicuratori per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio
nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).
La quota
media cantonale ponderata per il 2006 corrisponde, per contro, a fr. 3'930.--
per gli adulti e a fr. 984.-- per un bambino minore di 18 anni (cfr. Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).
In casu,
dunque, a titolo di premio della cassa malati va tenuto conto, per
l’assicurata, della quota media cantonale ponderata di fr. 3'930.--, in quanto
inferiore al premio medio ponderato dell’__________.
Per __________,
invece, va conteggiato l’importo di fr. 932.--, ossia il premio medio ponderato
della cassa malati, che risulta essere meno elevato della relativa quota media
cantonale ponderata.
L’ammontare
computato dalla Cassa di fr. 4’862.-- (fr. 3’930.-- + fr. 932.-- cfr. doc. 1)
si rivela, quindi, corretto.
I sussidi
della cassa malati per il 2006 ammontano poi a fr. 2'240.-- per l’assicurata e
a fr. 508.30 per il figlio, che corrispondono a complessivi fr. 2'748.-- annui,
come rettamente indicato dalla Cassa nella decisione del 17 febbraio 2006 (cfr.
doc. IX; 1A).
2.10
La Laps
all’art. 8 cpv. 1 lett. j contempla, fra le altre spese computabili, le imposte
ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, a
differenza di quanto previsto sotto il regime della v.LAF, che per il calcolo
degli assegni integrativi e di prima infanzia rinviava alla
LPC. La lista dei costi
computabili ai fini del conteggio della PC, di cui all’art. 3b cpv. 3 LPC che
non comprende le imposte, è infatti esaustiva (cfr. STCA dell’11 giugno 2002
nella causa L., 39.2001.82, consid. 2.12.; E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
La
Laps permette la deduzione delle imposte, poiché esse
rappresentano una spesa vincolata, e quindi un importo non disponibile per
l’utente. Le spese riconosciute come indispensabili, di cui all’art. 8 Laps,
sono da considerare come vincolate, o perché obbligatorie a causa di
disposizioni giuridiche, o perché inevitabili (spesa per l’alloggio, spese
professionali). La parte di reddito destinata a queste spese non può dunque essere
utilizzata per altri scopi (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali, pagg. 7, 24).
Conseguentemente
la spesa per le imposte va trattata come le altre spese (al riguardo cfr. STCA
del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.13.).
A tale proposito è utile
ricordare che nel Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723
concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) il Consiglio di Stato ha
proposto di abrogare il computo delle imposte nel calcolo delle prestazioni
Laps (cfr. Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723, p.to 2.4.4.).
Il
Parlamento ha approvato tale modifica nel mese di giugno 2006. Essa entrerà in
vigore il 1° ottobre 2006 (cfr. FU 51/2006 del 27 giugno 2006 pag. 4339 segg;
BU 40/2006 dell’8 settembre 2006 pag. 313 segg.).
Nel caso
di specie la Cassa ha computato l’importo di fr. 177.-- a titolo di imposte
ordinarie (cfr. doc. 1A).
Pendente
causa è emerso che l’Ufficio esazione e condoni ha concesso all’assicurata un
condono totale dell’imposta cantonale e comunale per il 2004 (cfr. doc. VIII2).
La
ricorrente ha postulato il condono anche per il 2005 e il 2006. Per questi anni,
però, l’Ufficio competente non ha proceduto all’esame di merito, in quanto attualmente
esiste solo la richiesta di acconto non ancora confermata dalla relativa
notifica di tassazione (cfr. doc. VIII3).
Gli art.
245-246 LT prevedono, in effetti, delle facilitazioni di pagamento
dell’imposta, qualora il relativo versamento costituisca un grave rigore per il
debitore, e il condono della stessa, nel caso in cui il contribuente sia caduto
nel bisogno.
Al riguardo va precisato che l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento
della legge tributaria enuncia che per le decisioni di condono si applicano per
analogia i criteri stabiliti dall’ordinanza federale concernente l’esame delle
domande di condono dell’imposta federale diretta.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta esiste
una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla
capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione
per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del
tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto
entro un termine ragionevole.
Il cpv. 2 dell’art. 9 prevede, poi, che esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente
non dispone né di reddito né di
sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.
Nel caso
in cui un assicurato postuli il condono delle imposte e lo ottenga, egli deve
comunicare tale circostanza alla Cassa (cfr. art. 41 LAF). L’amministrazione
potrà così rivedere il calcolo omettendo le imposte.
Nel caso
in esame, visto che il condono riguarda soltanto le imposte del 2004, nel
conteggio relativo all’assegno integrativo a decorrere dal mese di gennaio 2006
devono essere computate anche le imposte.
In ogni
caso è utile rammentare all’assicurata che nell’ipotesi in cui dovesse ottenere
il condono delle imposte anche per il 2005 e, in particolare per il 2006, è
tenuta a informarne tempestivamente la Cassa.
2.11
Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni
in merito alle singole voci di reddito e di fabbisogno conteggiate dalla Cassa
nel calcolo dell’assegno integrativo relativo al periodo dal mese di gennaio
2006.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non
sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del
9.
maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa
W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V
263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale cfr. art. 61lett. c LPGA).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel caso
di specie, come esposto in precedenza, l’importo relativo alla pigione da
computare è maggiore di quello considerato dalla Cassa (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre gli alimenti ipotetici non vanno conteggiati (cfr. consid. 2.9.).
L'assicurata
non ha portato altri elementi tali da inficiare ulteriormente il calcolo
dell'amministrazione per il lasso di tempo a decorrere dal mese di gennaio 2006.
Di
conseguenza i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività
dipendente dell’assicurata di fr. 35'714.-- annui e dal reddito della sostanza
di fr. 12.-- all’anno (cfr. doc. 1A, 2).
Complessivamente
essi ammontano a fr. 35'726.--.
Le spese
computabili dell’unità di riferimento della ricorrente sono, invece, composte
dei contributi AVS/AI/IPGAD/AINP di fr. 1'883.--, dei contributi della
previdenza professionale di fr. 2'011.-- (cfr. doc. 1A; 2), del premio della
cassa malati di fr. 4'862.-- (cfr. consid. 2.10), delle imposte di fr. 177.--
(cfr. consid. 2.11.) e della spesa per l'alloggio di fr. 6'240.-- (cfr. consid.
2.6.4
).
Globalmente
essi corrispondono a fr. 15'173.--.
La
sostanza computabile risulta nulla.
A questo
riguardo va segnalato che, in occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006, è
emerso che la successione del defunto padre dell’assicurata, di cui la stessa
potrebbe beneficiare, è contestata. Questa circostanza è successivamente stata
dimostrata da una serie di documenti che la patrocinatrice dell’insorgente ha
trasmesso a questa Corte il 19 settembre 2006 (cfr. doc. XI).
La
ricorrente, pertanto, attualmente non dispone di alcuna sostanza o reddito
relativi alla sua quota parte di eredità, per cui nulla va computato a questo
titolo.
Il
reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.4.) della ricorrente
ammonta a fr. 20'553.-- (redditi computabili di fr. 35'726.-- - spese
computabili di fr. 15'173.--).
La soglia
di intervento per il 2006 della famiglia RI 1, come visto (cfr. consid. 2.5.),
è di fr. 23'550.--.
Gli
assicurati hanno diritto all'assegno integrativo allorché il reddito
disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e
alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non
raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps; consid. 2.4.).
I sussidi
della cassa malati per il 2006 sono pari a fr. 2’748.-- (cfr. consid. 2.10.).
La lacuna
di reddito Laps ammonta, quindi, a fr. 249.-- (fr. 23'550.--.- fr. 20'553.-- -
fr. 2’748.--).
La
ricorrente ha, di conseguenza, diritto dal mese di gennaio 2006 a un
assegno integrativo di fr. 21.-- mensili (fr. 249.-- : 12 mesi).
L’assicurata,
con scritto del 26 settembre 2006, ha indicato che il suo grado di occupazione
è stato ridotto al 50% con effetto dal 2 settembre 2006 (cfr. doc. XIII).
La Cassa,
conseguentemente, il 28 settembre 2006 ha emesso una nuova decisione formale
relativa al periodo a decorrere dal 1° settembre 2006 con cui alla ricorrente è
stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 597.-- al mese (cfr. doc.
XV2).
L’amministrazione,
in uno scritto del 29 settembre 2006 indirizzato all’insorgente, ha precisato
che l’ammontare assegnatole corrisponde all’importo massimo erogabile ai sensi
dell’art. 27 LAF (cfr. doc. XV1).
La
questione relativa all’assegno integrativo erogato dal mese di settembre 2006
esula dalla presente lite. Il TCA, infatti, può pronunciarsi soltanto su
decisioni su reclamo impugnate in questa sede (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).
La Cassa
è in ogni caso invitata a modificare il provvedimento del 28 settembre 2006,
per quanto concerne la spesa per l’alloggio, sulla base della presente
vertenza.
2.12
L’assicurata
ha chiesto l’audizione dei testi __________, ex curatore di __________, e di __________,
locatore della casa in cui vive (cfr. doc. V).
Sulla
base della documentazione agli atti le questioni relative all’importo della
pigione lorda da computare nel calcolo dell’assegno integrativo e agli alimenti
ipotetici sono state sufficientemente chiarite.
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei due testi
deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,
consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13
L’assicurata,
vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.
Essa ha,
pertanto, diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali
(cfr. art. 22 LPTCA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la
quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. STFA
dell'8 maggio 2003 nella causa S., U 349/01: STCA del 13 luglio 2006 nella
causa M., 35.2004.76; DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella
causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2
agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre
1998.
nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa
INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.14
Per la parte
del ricorso in cui è soccombente, l'assicurata può invece essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria se adempie le relative condizioni (cfr.
DTF 124 V 301 consid. 6).
2.14.1
Secondo l’art.
21.
cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 30 luglio 2002, la disciplina della difesa
d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria.
La legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal
30.
luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16
), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,
pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.14.2
Nel caso di
specie con la presente sentenza all’assicurata è stato riconosciuto il diritto
di percepire un assegno integrativo di fr. 21.-- mensili a far tempo dal mese
di gennaio 2006
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48
consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Il fabbisogno secondo i limiti
Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art.
10.
Laps; consid. 2.4.), è più elevato dell'importo di base determinato sulla
base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale
Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una
famiglia di un genitore e di un figlio di dieci anni ammonta a fr. 1’600.--,
pari a fr. 19'200.-- annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.
Inoltre
nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps vanno considerate delle
spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo.
Di
conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata abbia diritto a un assegno
integrativo, che peraltro va a coprire totalmente la lacuna di reddito (cfr.
consid. 2.12.), non si può concludere che essa sia indigente ai fini
dell’assistenza giudiziaria.
Va,
quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Il
reddito dell’assicurata è costituito dal suo stipendio netto, comprensivo degli
assegni di base, di circa fr. 2’450.-- (cfr. doc. 1A; 2), dal reddito della
sostanza di fr. 12.-- annui, ossia fr. 1.-- al mese (cfr. doc. 1A) e
dell’assegno integrativo di fr. 21.-- mensili.
Con un
reddito di fr. 2’472.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 1’600.-- quale
importo base mensile per l’assicurata e suo figlio di dieci anni, stabilito per
il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tali
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 400.-- al mese, oltre alle spese
accessorie di fr. 50.-- e i costi di riscaldamento di circa fr. 300.-- al mese
(cfr. doc. I, N, 9), a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti
all'assicurazione contro le malattie di circa fr. 214.--, già dedotti i relativi
sussidi (cfr. doc. 5, consid. 2.10.), per cui si ottiene un onere globale di
fr. 2’564.--.
Le spese
che l’assicurata deve sostenere sono più elevate dei suoi redditi già senza
aumentare l’importo di base determinato sulla base della Tabella CEF di un
supplemento del 15-25%
Conseguentemente
l’indigenza della stessa deve essere ammessa.
Va,
inoltre, ritenuto che anche le altre condizioni poste dalla legge e
giurisprudenza appaiono adempiute.
L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio va accolta, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurata dovesse più tardi migliorare, con particolare riferimento alla
successione contestata del defunto padre (cfr. doc. XI; Q1-4; art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05; STFA del 4
maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 23 maggio 2002
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 24 aprile 2006 è riformata nel senso che all’assicurata
è riconosciuto un assegno integrativo di fr. 21.-- mensili a decorrere dal mese
di gennaio 2006.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.
4.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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