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Decisione

39.2006.6

Soppressione degli assegni per giovani in formazione a seguito del compimento dei venti anni da parte del figlio che sta svolgendo un apprendistato.

4 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2000 pag. 121 seg. (128-129): "Il limite massimo di età per poter

percepire l'assegno di formazione è fissato a 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF)

e non a 25 anni come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni. Questa è una

scelta difficilmente comprensibile se si considera la durata normale di una

formazione completa, peraltro riconosciuta anche nelle analoghe normative

dell'AVS.").

Di

conseguenza correttamente la Cassa a seguito del compimento del 20esimo anno di

età del figlio __________, nato il 2 luglio 1986, ha soppresso l'assegno a

decorre dal 1° agosto 2006.

A titolo

abbondanziale il TCA segnala, che la nuova legge federale sugli assegni

familiari (LAFam), adottata dal Parlamento il 24 marzo 2006 e sulla quale il

popolo dovrà pronunciarsi il 26 novembre 2006 a seguito di un referendum (cfr.

FF 2006 pag. 6195) contiene un articolo (Tipi di assegni familiari; competenze

dei Cantoni) del seguente tenore:

"

1Gli assegni

Considerandi

familiari ai sensi della presente legge comprendono:

a. l'assegno

per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in

cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al

guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno

d'età;

b. l'assegno

di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno

d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine

del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

2Nei loro

ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli

assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati

di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le

disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni

familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate

fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni

previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative

non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

3L'assegno di

nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza

almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di

adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione

del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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