39.2006.6
Soppressione degli assegni per giovani in formazione a seguito del compimento dei venti anni da parte del figlio che sta svolgendo un apprendistato.
4 ottobre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
39.2006.6
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TCA
Titolo:
Soppressione degli assegni per giovani in formazione a seguito del compimento dei venti anni da parte del figlio che sta svolgendo un apprendistato.
ASSEGNO DI FORMAZIONE O PER GIOVANI INVALIDI
art. 22 cpv. 3 LAF
art. 1 cpv. 2 let. b LAF-TI
art. 2 cpv. 1 LAF-TI
art. 22 LAF-TI
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.6
DC/sc
Lugano
4 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione del 23 agosto 2006 emanata
da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23 agosto
2006 la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha più diritto a beneficiare degli
assegni familiari dal 1° agosto 2006 per il figlio __________ in quanto egli ha
compiuto i venti anni il 2 luglio 2006 (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è in particolare così espressa:
"
__________ è ancora apprendista, non guadagna un
salario grande. Gli alimenti dal Cantone non vengono più pagati già da quando ha
fatto 18 anni.
Io sono divorziata e dal padre di __________ (__________)
non riceviamo niente, anche perchè non si trova in Svizzera e neppure in Europa
(__________). Io non ho un grande salario, finanziariamente faccio fatica.
Vista la mia situazione volevo chiedere gentilmente se non era possibile almeno
ricevere gli assegni fino alla fine del tirocinio di __________. Lui non riceve
nessun aiuto agli studi. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'11 settembre 2006 la CO 1 propone di respingere il ricorso,
richiamando l'art. 22 LAF (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la soppressione, con effetto dal 1° agosto 2006, per giovani in
formazione erogato a RI 1.
A
motivazione della soppressione la Cassa adduce il compimento del 20esimo anno
di età del figlio __________.
Secondo
l'art. 21 LAF:
"cpv. 1: Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio
che ha compiuto i 15 anni, se alternativamente:
a) il figlio segue una formazione
in Svizzera;
b) a
causa di un danno alla salute fisica o psichica, il figlio segue una formazione
speciale.
cpv.
2: Sono riservate le disposizioni particolari derivanti all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e agli Stati
dell'Unione Europea."
L'art. 22
LAF prevede che:
"cpv. 1: Il diritto all'assegno per giovani in formazione o
giovani invalidi sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si
verifica quanto previsto all'art. 21.
cpv.
2: Il diritto all'assegno si estingue nel momento in cui al figlio è
riconosciuto un diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità.
cpv.
3: Negli altri casi il diritto all'assegno può durare fino alla fine della
formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i
venti anni."
2.3. Nel caso concreto,
in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge
chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un
assegno è dato al massimo per i giovani in formazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett.
b LAF) fino alla fine del mese in cui il figlio compie vent'anni (cfr. art. 22
cpv. 3 LAF).
Questo,
anche se la formazione non è ancora conclusa (al proposito cfr. D. Cattaneo,
"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi
aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio in RDAT I -
Fatti
2000 pag. 121 seg. (128-129): "Il limite massimo di età per poter
percepire l'assegno di formazione è fissato a 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF)
e non a 25 anni come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni. Questa è una
scelta difficilmente comprensibile se si considera la durata normale di una
formazione completa, peraltro riconosciuta anche nelle analoghe normative
dell'AVS.").
Di
conseguenza correttamente la Cassa a seguito del compimento del 20esimo anno di
età del figlio __________, nato il 2 luglio 1986, ha soppresso l'assegno a
decorre dal 1° agosto 2006.
A titolo
abbondanziale il TCA segnala, che la nuova legge federale sugli assegni
familiari (LAFam), adottata dal Parlamento il 24 marzo 2006 e sulla quale il
popolo dovrà pronunciarsi il 26 novembre 2006 a seguito di un referendum (cfr.
FF 2006 pag. 6195) contiene un articolo (Tipi di assegni familiari; competenze
dei Cantoni) del seguente tenore:
"
1Gli assegni
Considerandi
familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l'assegno
per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in
cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al
guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno
d'età;
b. l'assegno
di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno
d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine
del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.
2Nei loro
ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli
assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati
di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le
disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni
familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate
fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni
previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative
non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.
3L'assegno di
nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza
almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di
adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione
del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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