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39.2006.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I figli e i titolari del diritto maggiorenni

economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore

con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno

parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di

riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava

dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e

l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si

sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le

persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)."

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto e come

peraltro già rilevato nelle sentenze del 6 marzo 2006 e 7 giugno 2006 relative

ad RI 1 (42.2005.6; 42.2006.5) cresciute in giudicato incontestate, per l’art.

4 cpv. 1 lett. c Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto alla

prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli

in comune.

Per

quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che il

Tribunale federale in una sentenza del 12 gennaio 2004 nella causa X.,

2P.242/2003 ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto a prestazioni

assistenziali è ammissibile sommare i redditi di due conviventi che hanno figli

in comune senza riguardo alla durata della convivenza. In quell’occasione

l’Alta Corte ha deciso che la soluzione scelta da un Cantone di considerare

stabile un concubinato dopo solo due anni di convivenza e quindi di computare

dopo tale lasso di tempo i redditi di entrambi i conviventi nel calcolo

dell’assistenza sociale richiesta da uno dei due non è censurabile (al riguardo

cfr. anche STF del 12 gennaio 2004 nella causa X.,2P.218/2003).

In una

sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa M., 39.2005.12, questa Corte,

pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia

integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere

dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di

riferimento.

A

motivazione di tale soluzione è stato addotto che:

"

(…)

Dall’esame dei lavori preparatori emerge

che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione

di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente

è stato indicato:

" (…) La definizione dell’unità economica di

riferimento è di fondamentale importanza nel calcolo di una prestazione a causa

del suo duplice effetto:

sul reddito

complessivo dell'economia domestica che si ottiene dalla somma dei redditi di

tutte le persone che appartengono alla medesima unità economica di riferimento;

sull'ammontare del fabbisogno minimo che è

differenziato in funzione del numero di persone considerate.

La definizione deve tener conto sia degli obblighi

legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute

grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese

(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre

conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non

sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.

L’unità economica di riferimento è quella cui

appartiene il titolare del diritto al sussidio.

Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio

dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della

unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri

maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)

o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."

Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui

messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una

nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4

aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di

riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle prestazioni,

che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di riferimento e che

ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento (economicamente

indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più prestazioni.

Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps

al punto 2. enuncia altresì che:

" Accertare l’unità economica di

riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla

definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e il Regolamento per quanto

riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o la dipendenza economica dei

figli dai genitori.

Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le

informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati

MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già

disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non

corrispondono più alla sua situazione, correggere."

In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per

stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello

finanziario, e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia

domestica.

Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel

2003 dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle

prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si

riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:

" Se una coppia legalmente separata o

divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento

viene determinata con le regole previste per i conviventi.

In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la

situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto

che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione

domestica.

Per questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps."”

Vista la

rilevanza dell’aspetto economico rispetto a quello interpersonale, di

principio, quando si è confrontati con due economie domestiche distinte (ad

esempio madre e figli in un’abitazione e padre in un’altra), a prescindere dai

rapporti affettivi che intercorrono fra gli interessati, vanno considerate due

differenti unità di riferimento.

2.6. L’art. 2

cpv. 1 CC prevede, tuttavia, che ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede

così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri

obblighi.

Giusta il

cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.

In merito

all’art. 2 CC il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 97 ha precisato:

"

(…)

4.3.1 Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung

erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen

Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von

Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für

die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich

betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht,

hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung

durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen

Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch

zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit

Hinweisen).“

Per

stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze

del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF del 4

aprile 2001 nella causa A.,4C.328/2000; STF del 14 settembre 2005 nella causa

X., consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).

L’aggettivo “manifesto” di

cui all’art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi

nell’ammissione dell’abuso di diritto (cfr. STF del 14 settembre 2005 nella

causa X. c/Y. , consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).

Nella sentenza del 14

settembre 2005, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell’abuso di

diritto, al consid. 4.1. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:

" (…)

Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à

l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement

à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un

droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les

arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). La

règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets

de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une

injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se

concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme

matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p.

211 et les références citées).

Al riguardo cfr. anche STF

del 29 marzo 2006 nella causa A. c/ B.,4C.33/2006.

Giova, altresì,

evidenziare che l’esame dell’abuso di diritto va delimitato rispetto al divieto

di eludere la legge. Un’eventuale elusione della legge viene determinata

tramite un’interpretazione estensiva della disposizione elusa (cfr. Basler Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, 2002, ad art. 2, n. 31, 51).

2.7. In concreto la ricorrente e

il signor __________, a decorrere dal mese di maggio 2006, hanno effettivamente

abitato a __________ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile

e sul medesimo piano.

La Cassa, con decisione del

30 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo del 10 agosto 2006, ha

considerato questo comportamento un chiaro abuso di diritto.

Al riguardo va rilevato

Considerandi

che, con decisione del 31 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo 9

agosto 2006, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha negato ad RI

1.

il diritto a una prestazione assistenziale a partire dal mese di maggio 2006,

ritenendo anch’esso che il trasferimento della stessa e del

signor __________ in due appartamenti distinti costituisse un chiaro abuso di

diritto. A mente dell’Ufficio resistente la ricorrente, __________ e il padre

di questi dovevano, quindi, essere considerati un’unica unità di riferimento

con la conseguenza che il reddito disponibile residuale risultava più elevato

del limite annuo fissato dal DSS (cfr. doc. 2; A1 inc. 42.2006.11).

La

decisione su reclamo del 9 agosto 2006 è stata impugnata dall’insorgente

dinanzi al TCA.

Questa

Corte, con giudizio emanato in data odierna, ha accolto il ricorso di RI 1,

stabilendo che, alla luce dei particolari elementi del caso in esame, e

meglio del fatto che l’USSI, benché fosse perfettamente al corrente che la

ricorrente e __________ si sarebbero trasferiti entrambi in Via __________ a __________,

non ha reagito in alcun modo, nonché della circostanza che essi hanno locato

due appartamenti vicini unicamente per qualche mese, e considerato che sia

l’abuso di diritto, che l’elusione della legge vanno applicati in modo

restrittivo (cfr. consid. 2.6.), pur configurando la presente fattispecie un

caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid.

5.3.3

; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT

II-2001 pag. 105 segg.), non sono realizzate le condizioni né di un manifesto

abuso di diritto, né di un’elusione delle disposizioni della Las e della Laps.

Al riguardo il TCA ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) In proposito va dapprima sottolineato che nel mese di

febbraio 2006 ad RI 1 e __________ era stata notificata la disdetta, per la

fine di marzo 2006, del contratto relativo all’appartamento in cui vivevano a __________.

Essi, pertanto, hanno dovuto in ogni caso cercare in breve tempo

una nuova sistemazione abitativa.

Inoltre dalle carte processuali non risulta che l’USSI, nonostante

fosse al corrente dal mese di marzo 2006 del fatto che la ricorrente si sarebbe

trasferita da __________, essendo stato da lei stessa direttamente informato

(cfr. doc. 5), abbia chiesto con chi l’insorgente sarebbe andava ad abitare o dove

si sarebbe recato __________.

L’amministrazione ha poi saputo che la ricorrente e il signor __________

avrebbero abitato in due distinti appartamenti siti nello stesso stabile e sul

medesimo pianerottolo a __________ al più tardi nella seconda metà del mese

di aprile 2006.

In effetti il TCA, nell’ambito della procedura relativa all’inc.

42.2006

, il 6 aprile 2006 ha trasmesso all’Ufficio resistente uno scritto di RI

1.

e __________ del 4 aprile 2006 in cui hanno indicato di avere trovato due

appartamenti, unitamente a copiosa documentazione, tra cui i contratti di

locazione di __________ (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5).

Tale documentazione figura del resto negli atti

dell’amministrazione (cfr. doc. 5), la quale ha pure riconosciuto tale

circostanza nello scritto del 24 ottobre 2006 (cfr. doc. XIV).

Di conseguenza l’USSI era a conoscenza della futura situazione

abitativa della ricorrente e del signor __________ prima del loro

trasferimento a __________ agli inizi di maggio 2006 (cfr. doc. 4, 5).

L’amministrazione, però, non è assolutamente intervenuta, prima

dell’effettivo trasloco, rendendo attenta l’insorgente che il suo comportamento

avrebbe potuto pregiudicare il diritto alle prestazioni assistenziali e

aiutandola nella ricerca di un’altra sistemazione (cfr., in tale contesto, le

Direttive COSAS p.to B.3 "Un affitto già vigente giudicato eccessivamente

elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione

abitativa più idonea ed economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il

dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più

modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere

rispettate.")

Per quanto attiene al contratto di locazione, già concluso,

dell’appartamento di __________, non vi sarebbero state particolari difficoltà

a trovare un subentrante, visto che si trattava di un appartamento di 3,5

locali nel __________ e a pigione moderata.

Al contrario, dopo che nel mese di marzo 2006 aveva già anticipato

la cauzione relativa all’appartamento di __________ dell’insorgente (cfr. doc.

5), l’USSI, con provvedimento del 30 maggio 2006, quindi allorché

disponeva di tutti gli elementi fattuali del caso di specie, ha accordato ad RI

1.

pure un ammontare di fr. 1'500.-- a titolo di prestazioni speciali per

l’acquisto di mobilio (cfr. doc. 4).

Da tale modo di operare la ricorrente poteva legittimamente

comprendere che l’amministrazione non si opponeva alla sua decisione di andare

a vivere a __________, anche se in un appartamento vicino a quello di __________.

Infatti l’USSI, se pur con scritto del 18 aprile

2006.

indirizzato al TCA, dopo avere fatto riferimento ai due appartamenti

distinti di __________, ha indicato che “con il nuovo calcolo assistenziale,

nelle risorse finanziarie della sig.ra RI 1, sempre che siano soddisfatti i

requisiti per una richiesta finanziaria personalizzata, si dovrà tenere conto

del contributo alimentare mensile di fr. 700.-- indicizzato che il signor __________

deve versare al figlio __________ …” (cfr. doc. 5), non ha minimamente

indicato che vi erano dubbi circa il fatto di considerare la ricorrente e __________

quale unità di riferimento separata da quella del signor __________.

Già per i motivi appena esposti e tenuto conto di quanto esposto

al consid. 2.7., ritenere abusivo il comportamento della ricorrente non appare,

dunque, giustificato.

2.9

Secondo la costante giurisprudenza del TFA,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stato reso il provvedimento impugnato (fra

le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF

130.

V 138; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non

pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248

consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20

aprile 2005 nella causa R., K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA 17

febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw.,

non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).

Eccezionalmente, il giudice può anche tener

conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente,

a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso

(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF

130.

V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970

pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Ora, nella presente fattispecie, risulta dalla documentazione agli

atti che __________ è rimasto nell’appartamento di __________ soltanto cinque

mesi. Egli si è trasferito a __________ il 30 settembre 2006 - come emerge

peraltro dal sistema informatico relativo alla banca dati

MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone - in un’abitazione

di quattro locali la cui pigione ammonta a fr. 1'200.-- mensili, oltre a fr.

330.

-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. A11).

A mente del TCA questo fatto, avvenuto in seguito

alla decisione su reclamo, permette di comprendere meglio la situazione

effettiva della ricorrente che ha locato un appartamento distinto da quello del

signor __________.

In effetti la sottoscrizione da parte di __________

del nuovo contratto di locazione già il 5 settembre 2006 implica che

questi ha iniziato a cercare un nuovo appartamento nella zona di __________

almeno qualche settimana prima, per cui nell’agosto 2006.

In occasione dell’audizione per la procedura Laps del 5 maggio

2006.

dinanzi all’amministrazione il signor __________, alla domanda “Quindi

la decisione di prendere due appartamenti è stata presa immaginando che la sua

compagna avrebbe ricevuto più prestazioni sociali?”, ha risposto:

No, per poter vivere, perché con quello che ricevevo prima non si

riusciva a vivere. Ora le PC devono calcolare anche che devo tenere i figli. Il

mio calcolo cambia, anche se mi dovete aggiungere i fr. 700.-- come alimenti

dovuti secondo quanto stabilito dalla Commissione tutoria”

e “sì” al quesito “per concludere conferma che la

decisione di prendere 2 appartamenti è avvenuta solo perché non riuscivate a

vivere con i soldi ricevuti?” (cfr. doc. A2).

Se si considera che __________ si è trasferito a __________ già

nel mese di settembre 2006, occorre concludere che in realtà le difficoltà

finanziarie non hanno condotto questi e la ricorrente soltanto a locare due

appartamenti distinti.

E’ invece verosimile che i problemi economici hanno implicato,

quale causa esclusiva, anche un mutamento sostanziale nel loro rapporto di

coppia che ha portato perlomeno alla cessazione della convivenza, intesa quale

scelta di condividere la propria esistenza, ossia anche la quotidianità, con

un’altra persona.

Di conseguenza va ritenuto, in applicazione del criterio della probabilità

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001

KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S.,

H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che __________ e __________, quando

hanno locato i due appartamenti vicini a __________, non costituivano più un

nucleo familiare unico, come invece in precedenza a __________.

Va infine segnalato che la Cassa cantonale di compensazione il 12

maggio 2006 ha emesso una decisione di prestazioni complementari separata per __________

con effetto dal 1° maggio 2006, in quanto figlio che dà diritto a una rendita

per figlio dell’AI (cfr. doc. A7), mentre in precedenza la PC era stata

calcolata globalmente con il padre (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc.

42.2006

).

La Cassa ha, dunque, considerato due nuclei familiari distinti.

Quale spesa per la pigione, nel conteggio riferito a __________, è stata

computata la metà del canone locativo dell’appartamento condiviso con la mamma,

ossia fr. 9'060.-- (fr. 15'960.-- pigione dell’appartamento di __________ di RI

1.

+ fr. 2'160.-- relative spese accessorie - cfr. doc. 4 - : 2 persone).”

2.8

Visto che le circostanze fattuali

alla base dell’evenienza concreta sono le medesime di quelle della fattispecie

attinente alle prestazioni assistenziali, questo Tribunale ritiene che le

argomentazioni di cui alla sentenza relativa all’inc. 42.2006.11 siano altresì valide

per il caso in esame.

In particolare giova

osservare che l’assicurata, potendo desumere dall’atteggiamento dell’USSI - che

pur sapendo da metà aprile 2006 che la stessa e __________ avrebbero traslocato

entrambi in Via __________ a __________ non ha avuto la benché minima reazione

- un’approvazione implicita, dal profilo delle condizioni per beneficiare

dell’assistenza sociale, alla decisione di stabilirsi in due appartamenti

distinti, era legittimata a ritenere che pure nell’ambito degli assegni di

famiglia non vi fossero problemi al riguardo.

Anche in concreto, pur

essendo confrontati con un caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella

causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U

166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001 pag. 105 segg.), come del resto già

evidenziato nella sentenza afferente all'incarto 42.2006.11, il trasferimento

della ricorrente e del signor __________ in due appartamenti distinti ma siti

nello stesso stabile non costituisce un manifesto abuso di diritto, né un’elusione

abusiva delle disposizioni della LAF e della Laps.

La decisione su reclamo

del 10 agosto 2006 emessa dalla Cassa impugnata deve, pertanto, essere

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché calcoli nuovamente

l’importo dell’assegno integrativo a cui RI 1 ha diritto per i mesi di maggio e

giugno 2006, tenendo conto di un’unità di riferimento composta esclusivamente

dall’insorgente stessa e dal figlio __________.

A tale proposito va

ricordato che il 3 giugno 2006 __________ ha compiuto 15 anni, per cui ai sensi

dell’art. 25 LAF non ha in ogni caso più diritto a tale assegno -

Evidentemente si dovrà

considerare che la parte dell’importo dell’assegno integrativo afferente alla

pigione spetta all’ex locatore dell’appartamento in Via __________ a __________,

siccome la ricorrente non ha comunque provveduto al relativo pagamento (cfr.

doc. XIXbis; IIIbis inc. 42.2006.11).

2.9

Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr.

art. 22 LPTCA).

In

proposito va comunque tenuto conto del fatto che le motivazioni addotte

nell’atto ricorsuale della presente vertenza sono identiche a quelle fatte

valere nell’ambito della lite di cui all’inc. 42.2006.11.

La

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio

formulata con l’atto di ricorso (cfr. doc. I) diventa, conseguentemente, priva

di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02

e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 10 agosto 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

3. Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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