39.2006.7
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18 dicembre 2006Italiano34 min
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Numero d'incarto:
39.2006.7
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TCA
Titolo:
Trasferimento di conviventi con figlio in 2 appartamenti distinti nella stessa casa.L'USSI non ha reagito.Desumibile che per AFI non vi fossero problemi.La situazione è poi durata pochi mesi.Pur configurando un caso limite,non è un abuso manifesto di diritto.Unità di riferimento: solo madre + figlio
ABUSO DI DIRITTO
ASSEGNO INTEGRATIVO
RIPETIBILI
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 2 CC
art. 24segg LAF
art. 27 LAF
art. 4 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.7
rs/td
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 agosto
2006 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 10 agosto 2006 la Cassa cantonale assegni familiari
(di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 30 maggio 2006
(cfr. doc. 6) con cui ad RI 1 era stato accordato un assegno integrativo, a
favore del figlio __________ (3.6.1991), di fr. 117.-- al mese a fare tempo dal
1° maggio 2006.
Il
calcolo dell’assegno è stato effettuato tenendo conto di una sola unità di
riferimento composta dall’assicurata, dal figlio __________ e dal padre di quest’ultimo,
__________, in quanto il fatto di avere locato due appartamenti distinti è
stato ritenuto un chiaro abuso di diritto (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 10 agosto 2006 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, richiedendo, da un lato, il
riconoscimento di un’unità di riferimento indipendente dal signor __________ e
conseguentemente l’erogazione di un assegno integrativo di importo più elevato,
dall’altro, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
A
sostegno delle proprie pretese essa ha addotto:
"
(…)
Alla Signora RI 1 è stata parzialmente accolta la
richiesta 13 aprile 2006 di prestazioni assistenziali; non totalmente per
l'unico e precipuo motivo che l'ufficio ha ritenuto la locazione di due
appartamenti distinti abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC avente
quale unico scopo dichiarato di aumentare l'importo delle prestazioni sociali
ai sensi Laps.
Contro tale decisione la Signora RI 1 ha
inoltrato reclamo che è stato respinto per i motivi che si analizzeranno di
seguito.
In sostanza però sia la prima decisione che la decisione
su reclamo sono arbitrarie per i seguenti motivi.
1.
Il Signor __________ è tutt'ora coniugato con la
Signora __________ (e non con la signora RI 1) dalla quale ha avuto tre figli.
Ammette di avere avuto una relazione con la qui
opponente dalla quale ha avuto un figlio; dopo la nascita del quale egli ha
vissuto per un certo periodo con la Signora RI 1 essenzialmente per problemi
logistici.
Nel frattempo comunque la coabitazione è
terminata e conformemente al proprio diritto, il Signor __________ si è
costituito domicilio separato, si aggiunga che comunque nelle prossime
settimane da __________ il Signor __________ si trasferirà nel __________.
PROVE: doc. testi,
ecc.
2.
La decisione impugnata è a dir poco arbitraria
perché viola in maniera crassa il diritto federale che sancisce già solo nella
costituzione la libertà personale (art. 10 cpv. 2 cost.), il diritto al
matrimonio ed alla famiglia (art. 14 cost.) ed il diritto alla libertà di
domicilio previsto dall'art. 24 della cost.
Imporre quindi alla Signora RI 1 di convivere con
il Signor __________ è addirittura raccapricciante perché viola in un solo
colpo i diritti costituzionali precitati, non solo, ma urta pure il più
elementare senso di moralità.
In effetti se è pur vero che l'adulterio non è
più reato e che oggi è dato il divorzio su istanza congiunta senza alcuna
valutazione di un'eventuale colpa, non di meno è ancora vigente la norma del
codice delle obbligazioni art. 20 che sancisce la nullità di un contratto
quando questo è impossibile, illecito o contrario alla moralità.
Che la moralità sia nel corso degli anni in parte
scemata, non significa ancora che sia morale l'obbligo per una persona
oltretutto legata con i vincoli del contratto matrimoniale con la propria
moglie di convivere con una terza persona, fatto questo - come già detto - fino
a pochi anni fa addirittura illecito.
In effetti e fino a prova contraria, la
convivenza di un uomo sposato è e resta immorale o quantomeno amorale ritenuto
che ancora oggi la gente comune non accetta tale comportamento rimproverandolo
se non dal profilo della legalità almeno da quello della moralità.
Non si capisce quindi perché un'autorità debba
poter imporre qualcosa di giuridicamente improponibile.
La Laps del resto non prevede assolutamente l'obbligo per un genitore di
convivere con la madre del figlio comune ad ulteriore riprova che
l'applicazione della Laps così
come esposta nella decisione impugnata e come menzionato in ingresso è
inammissibile.
PROVE: doc. testi,
ecc.
3.
A torto l'IAS ritiene tali considerazioni prive
di fondamento dimenticando da un lato che il diritto cantonale non può violare
il diritto federale e dall'altro perché interpreta l'art.
4 cpv. 1 lett. c Laps in maniera manifestamente erronea.
In effetti essendosi costituiti domicilio
separato la Signora RI 1 ed il Signor __________ non possono più essere
considerati conviventi; manca quindi un requisito essenziale ritenuto dalla
legge.
L'IAS confonde il concetto di convivenza con il
concetto di concubinato che è certamente una forma di convivenza più intensa.
Nella fattispecie però non essendovi convivenza
ancor meno si può parlare di concubinato.
Le due sentenze citate nella decisione impugnata
trattano di casi ove i due genitori convivono o hanno convissuto nello stesso
appartamento; fattispecie chiaramente differente da quella del presente ricorso
ove i genitori non abitano come già ribadito nello stesso appartamento.
La decisione impugnata inoltre considera a torto
che la ricorrente abbia voluto disdire il precedente contratto di locazione;
non considerando che non riuscendo a pagare la pigione, la disdetta per mora da
parte del proprietario dell'immobile era certamente inevitabile.
Giova peraltro rilevare che all'audizione del 5
maggio 2006 la Signora RI 1 era presente senza il proprio legale, ma
soprattutto non ha rilasciato alcuna dichiarazione.
Le affermazioni verbalizzate sono solo quelle del
Signor __________ e non quelle della qui ricorrente che non si è espressa ed
alla quale non sono state rivolte domande.
Il Signor __________ inoltre ammette peraltro che
ha dovuto disdire il precedente appartamento perché costava troppo, quello che
non viene considerato è che comunque la locazione dell'appartamento precedente
era superiore ai criteri Laps; ribadito
quindi la comunque inevitabile disdetta per mora del padrone di casa.
Non solo ma lo scopo della precedente
coabitazione precisamente indicato dal Signor __________ era principalmente
legato alla possibilità di avere una persona di supporto per esercitare il proprio
diritto di visita con i figli di primo letto (cfr. verbale 5 maggio 2006 pag. 2
pto. 1).
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto
4.
Ma ancora giova rilevare come nel verbale di
audizione per procedura Laps al
quale il sottoscritto legale non è stato convocato, la Signora RI 1 nulla
ammette in favore della tesi dell'autorità in quanto è il solo __________ ad
effettuare dichiarazioni.
Inoltre anche il Signor __________ sottolinea
quale fosse stato lo scopo della precedente convivenza e segnatamente quello di
poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli nati con
la moglie (e non con la Signora RI 1), figli che visto il loro stato di salute
(celiachia) ed il grave stato di salute del padre necessitano di cautele
particolari e segnatamente della presenza di un'ulteriore persona.
Questo non è certamente una convivenza more
uxorio.
Va detto infine che l'opinione della Signora RI 1
non è stata richiesta e che la stessa mantiene evidentemente gli stessi diritti
di una donna divorziata (visto che neppure è stata sposata con il Signor __________)
e quindi può e deve - come la divorziata - costituirsi domicilio separato, cosa
che la Signora ha fatto.
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto
5.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'IAS, poi,
il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dev'essere
ammesso poiché la procedura è tutt'altro che sprovvista dei requisiti di legge.
In effetti sostenere che siccome la procedura non
ha avuto esito favorevole e che il reclamo deve venir respinto abbia come
conseguenza anche la non concessione dell'assistenza giudiziaria, è totalmente
arbitrario.
La valutazione sull'esito favorevole va fatta
tenendo conto che a fronte dell'abuso di diritto ritenuto dalla decisione
impugnata, vi sono ben più importanti e legittimi diritti costituzionali e
legali per cui anche la possibilità di esito della causa ha da ritenersi tutt'altro
che chiaro ed anzi si ritiene che lo stesso possa avere esito favorevole.
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto." (Doc. I)
1.3. Il 26
settembre 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso, per conoscenza, copia del verbale
allestito in quella medesima data dall’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ concernente l’istanza della ricorrente tendente a
contestare la disdetta per mora notificatale dai proprietari del suo
appartamento di __________ e a chiedere la protrazione della locazione di due
anni. Dal citato verbale si riscontra la mancata conciliazione della vertenza e
l’intenzione dei locatori di introdurre in Pretura domanda di sfratto (cfr.
doc. IIIbis).
1.4. La
Cassa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.5. L’assicurata,
tramite l’avv. RA 1, il 12 ottobre 2006 ha presentato ulteriori osservazioni
(cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la Cassa al fine di una presa di posizione
in merito alla circostanza risultante dallo scritto dell’assicurata del 12
ottobre 2006, secondo cui il signor __________ “… si è ormai trasferito in
un altro Comune” (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione
ha risposto il 19 ottobre 2006, precisando di non avere alcuna osservazione da
formulare in merito, poiché il trasferimento di domicilio di __________ è
avvenuto posteriormente all’estinzione, a decorrere dal 30 giugno 2006 a
seguito del compimento del 15° anno di età del figlio, del diritto agli assegni
integrativi riconosciuti alla signora RI 1 (cfr. doc. IX; 7).
1.7. I doc. VIII
e IX sono stati trasmessi per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. X).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha
riconosciuto all’assicurata un assegno integrativo di fr. 117.-- mensili a
decorrere dal mese di maggio 2006.
A questo
scopo andrà esaminato se il fatto che la ricorrente e il signor __________, a
fare tempo dal 1° maggio 2006, hanno locato due appartamenti distinti debba
essere reputato abusivo e quindi, ai fini del calcolo dell’assegno integrativo,
vada tenuto conto di una sola unità di riferimento, come ritenuto dalla Cassa,
oppure se è possibile considerare due unità di riferimento distinte e
conseguentemente di computare, nel conteggio relativo all’insorgente,
unicamente i redditi e le spese di quest’ultima e di suo figlio __________,
come da lei richiesto.
2.2. L'assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF.
L'art. 24
LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare
dell'assegno integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con
il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,
ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)"
L'art. 27
LAF prevede altresì che:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo
massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,
definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i
quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno
dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per
quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps
(cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Esse non
sono tuttavia applicabili in concreto.
Infatti
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR
2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid.
1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame la Cassa, con decisione su reclamo del 10 agosto 2006, ha confermato il
riconoscimento ad __________ di un assegno integrativo di fr. 117.-- mensili a
far tempo dal mese di maggio 2006, stabilito precedentemente con decisione
formale del 30 maggio 2006. Il diritto all’assegno integrativo si è poi estinto
a far tempo dal 30 giugno 2006, in quanto __________, il 3 giugno 2006, ha
compiuto quindici anni (cfr. doc. 7).
Nel lasso
di tempo in questione, ovvero maggio-giugno 2006, le ultime modifiche della Laps
non erano ancora in vigore.
2.3. Il titolare
ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la
somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui
beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità
di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il
regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
2.4. In concreto RI
1, nel periodo dal mese di aprile 2002 fino al mese di aprile 2006, ha abitato
con il signor __________ e il loro figlio __________, nato nel 1991, in un
appartamento a __________ (cfr. doc. 6 allegato 21; 4, 5 inc. 42.2006.11).
Nel mese
di febbraio 2006 alla ricorrente e al proprio convivente è stata notificata da
parte del locatore la disdetta del contratto di locazione con effetto a
decorrere dal 30 marzo 2006 (cfr. doc. 6 inc. 42.2006.11; STCA del 6 marzo 2006
inc. 42.2005.8 relativo all’insorgente).
A fare
tempo dal 1° maggio 2006 la ricorrente si è trasferita, con il figlio __________,
a __________, in Via __________, in un appartamento di 3,5 locali al quarto
piano. La pigione era pari a fr. 1'330.-- al mese, oltre a fr. 180.-- per le
spese accessorie (cfr. doc. 1).
Anche il
signor __________, dal 1° maggio 2006, ha abitato a __________, in Via __________,
in un appartamento di 4 locali al quarto piano. Il canone locativo ammontava a fr.
1'450.--al mese, oltre a fr. 250.-- per le spese accessorie (cfr. doc. 5 inc.
42.2006.11).
Come
visto, la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 un assegno integrativo di fr. 117.-- al
mese dal 1° maggio 2006, poiché ha ritenuto che l’assicurata, __________ e __________
costituissero una sola unità di riferimento. A mente dell’amministrazione,
infatti, il trasferimento della stessa e del signor __________ in due appartamenti
distinti configura un chiaro abuso di diritto. Conseguentemente nel relativo
calcolo sono stati considerati i redditi e le spese computabili sia della
ricorrente e di suo figlio, che del signor __________ (cfr. doc. A1; 6B; 6C; 6D).
RI 1 ha
recisamente contestato la conclusione dell’USSI, asserendo segnatamente che,
dopo un periodo di convivenza, il signor __________ si è costituito domicilio
separato e che nel mese di settembre 2006 si è trasferito in un altro Comune
(cfr. doc. I, VII).
2.5. Preliminarmente
è utile evidenziare che l’art. 4 Laps, concernente l’unità di riferimento,
prevede:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv. 1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
Fatti
I figli e i titolari del diritto maggiorenni
economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore
con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno
parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le
persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)."
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto e come
peraltro già rilevato nelle sentenze del 6 marzo 2006 e 7 giugno 2006 relative
ad RI 1 (42.2005.6; 42.2006.5) cresciute in giudicato incontestate, per l’art.
4 cpv. 1 lett. c Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto alla
prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli
in comune.
Per
quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che il
Tribunale federale in una sentenza del 12 gennaio 2004 nella causa X.,
2P.242/2003 ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto a prestazioni
assistenziali è ammissibile sommare i redditi di due conviventi che hanno figli
in comune senza riguardo alla durata della convivenza. In quell’occasione
l’Alta Corte ha deciso che la soluzione scelta da un Cantone di considerare
stabile un concubinato dopo solo due anni di convivenza e quindi di computare
dopo tale lasso di tempo i redditi di entrambi i conviventi nel calcolo
dell’assistenza sociale richiesta da uno dei due non è censurabile (al riguardo
cfr. anche STF del 12 gennaio 2004 nella causa X.,2P.218/2003).
In una
sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa M., 39.2005.12, questa Corte,
pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia
integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere
dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di
riferimento.
A
motivazione di tale soluzione è stato addotto che:
"
(…)
Dall’esame dei lavori preparatori emerge
che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione
di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente
è stato indicato:
" (…) La definizione dell’unità economica di
riferimento è di fondamentale importanza nel calcolo di una prestazione a causa
del suo duplice effetto:
sul reddito
complessivo dell'economia domestica che si ottiene dalla somma dei redditi di
tutte le persone che appartengono alla medesima unità economica di riferimento;
sull'ammontare del fabbisogno minimo che è
differenziato in funzione del numero di persone considerate.
La definizione deve tener conto sia degli obblighi
legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute
grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese
(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre
conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non
sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.
L’unità economica di riferimento è quella cui
appartiene il titolare del diritto al sussidio.
Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio
dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della
unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri
maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)
o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui
messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una
nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4
aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di
riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle prestazioni,
che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di riferimento e che
ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento (economicamente
indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più prestazioni.
Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps
al punto 2. enuncia altresì che:
" Accertare l’unità economica di
riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla
definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e il Regolamento per quanto
riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o la dipendenza economica dei
figli dai genitori.
Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le
informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati
MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già
disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non
corrispondono più alla sua situazione, correggere."
In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per
stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello
finanziario, e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia
domestica.
Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel
2003 dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle
prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si
riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:
" Se una coppia legalmente separata o
divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento
viene determinata con le regole previste per i conviventi.
In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la
situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto
che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione
domestica.
Per questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps."”
Vista la
rilevanza dell’aspetto economico rispetto a quello interpersonale, di
principio, quando si è confrontati con due economie domestiche distinte (ad
esempio madre e figli in un’abitazione e padre in un’altra), a prescindere dai
rapporti affettivi che intercorrono fra gli interessati, vanno considerate due
differenti unità di riferimento.
2.6. L’art. 2
cpv. 1 CC prevede, tuttavia, che ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede
così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri
obblighi.
Giusta il
cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
In merito
all’art. 2 CC il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 97 ha precisato:
"
(…)
4.3.1 Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der
Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung
erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen
Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von
Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für
die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich
betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht,
hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung
durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen
Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch
zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit
Hinweisen).“
Per
stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze
del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF del 4
aprile 2001 nella causa A.,4C.328/2000; STF del 14 settembre 2005 nella causa
X., consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).
L’aggettivo “manifesto” di
cui all’art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi
nell’ammissione dell’abuso di diritto (cfr. STF del 14 settembre 2005 nella
causa X. c/Y. , consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).
Nella sentenza del 14
settembre 2005, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell’abuso di
diritto, al consid. 4.1. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
" (…)
Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement
à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les
arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). La
règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets
de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une
injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se
concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme
matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p.
211 et les références citées).
Al riguardo cfr. anche STF
del 29 marzo 2006 nella causa A. c/ B.,4C.33/2006.
Giova, altresì,
evidenziare che l’esame dell’abuso di diritto va delimitato rispetto al divieto
di eludere la legge. Un’eventuale elusione della legge viene determinata
tramite un’interpretazione estensiva della disposizione elusa (cfr. Basler Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, 2002, ad art. 2, n. 31, 51).
2.7. In concreto la ricorrente e
il signor __________, a decorrere dal mese di maggio 2006, hanno effettivamente
abitato a __________ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile
e sul medesimo piano.
La Cassa, con decisione del
30 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo del 10 agosto 2006, ha
considerato questo comportamento un chiaro abuso di diritto.
Al riguardo va rilevato
Considerandi
che, con decisione del 31 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo 9
agosto 2006, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha negato ad RI
1.
il diritto a una prestazione assistenziale a partire dal mese di maggio 2006,
ritenendo anch’esso che il trasferimento della stessa e del
signor __________ in due appartamenti distinti costituisse un chiaro abuso di
diritto. A mente dell’Ufficio resistente la ricorrente, __________ e il padre
di questi dovevano, quindi, essere considerati un’unica unità di riferimento
con la conseguenza che il reddito disponibile residuale risultava più elevato
del limite annuo fissato dal DSS (cfr. doc. 2; A1 inc. 42.2006.11).
La
decisione su reclamo del 9 agosto 2006 è stata impugnata dall’insorgente
dinanzi al TCA.
Questa
Corte, con giudizio emanato in data odierna, ha accolto il ricorso di RI 1,
stabilendo che, alla luce dei particolari elementi del caso in esame, e
meglio del fatto che l’USSI, benché fosse perfettamente al corrente che la
ricorrente e __________ si sarebbero trasferiti entrambi in Via __________ a __________,
non ha reagito in alcun modo, nonché della circostanza che essi hanno locato
due appartamenti vicini unicamente per qualche mese, e considerato che sia
l’abuso di diritto, che l’elusione della legge vanno applicati in modo
restrittivo (cfr. consid. 2.6.), pur configurando la presente fattispecie un
caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid.
5.3.3
; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT
II-2001 pag. 105 segg.), non sono realizzate le condizioni né di un manifesto
abuso di diritto, né di un’elusione delle disposizioni della Las e della Laps.
Al riguardo il TCA ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) In proposito va dapprima sottolineato che nel mese di
febbraio 2006 ad RI 1 e __________ era stata notificata la disdetta, per la
fine di marzo 2006, del contratto relativo all’appartamento in cui vivevano a __________.
Essi, pertanto, hanno dovuto in ogni caso cercare in breve tempo
una nuova sistemazione abitativa.
Inoltre dalle carte processuali non risulta che l’USSI, nonostante
fosse al corrente dal mese di marzo 2006 del fatto che la ricorrente si sarebbe
trasferita da __________, essendo stato da lei stessa direttamente informato
(cfr. doc. 5), abbia chiesto con chi l’insorgente sarebbe andava ad abitare o dove
si sarebbe recato __________.
L’amministrazione ha poi saputo che la ricorrente e il signor __________
avrebbero abitato in due distinti appartamenti siti nello stesso stabile e sul
medesimo pianerottolo a __________ al più tardi nella seconda metà del mese
di aprile 2006.
In effetti il TCA, nell’ambito della procedura relativa all’inc.
42.2006
, il 6 aprile 2006 ha trasmesso all’Ufficio resistente uno scritto di RI
1.
e __________ del 4 aprile 2006 in cui hanno indicato di avere trovato due
appartamenti, unitamente a copiosa documentazione, tra cui i contratti di
locazione di __________ (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5).
Tale documentazione figura del resto negli atti
dell’amministrazione (cfr. doc. 5), la quale ha pure riconosciuto tale
circostanza nello scritto del 24 ottobre 2006 (cfr. doc. XIV).
Di conseguenza l’USSI era a conoscenza della futura situazione
abitativa della ricorrente e del signor __________ prima del loro
trasferimento a __________ agli inizi di maggio 2006 (cfr. doc. 4, 5).
L’amministrazione, però, non è assolutamente intervenuta, prima
dell’effettivo trasloco, rendendo attenta l’insorgente che il suo comportamento
avrebbe potuto pregiudicare il diritto alle prestazioni assistenziali e
aiutandola nella ricerca di un’altra sistemazione (cfr., in tale contesto, le
Direttive COSAS p.to B.3 "Un affitto già vigente giudicato eccessivamente
elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione
abitativa più idonea ed economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il
dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più
modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere
rispettate.")
Per quanto attiene al contratto di locazione, già concluso,
dell’appartamento di __________, non vi sarebbero state particolari difficoltà
a trovare un subentrante, visto che si trattava di un appartamento di 3,5
locali nel __________ e a pigione moderata.
Al contrario, dopo che nel mese di marzo 2006 aveva già anticipato
la cauzione relativa all’appartamento di __________ dell’insorgente (cfr. doc.
5), l’USSI, con provvedimento del 30 maggio 2006, quindi allorché
disponeva di tutti gli elementi fattuali del caso di specie, ha accordato ad RI
1.
pure un ammontare di fr. 1'500.-- a titolo di prestazioni speciali per
l’acquisto di mobilio (cfr. doc. 4).
Da tale modo di operare la ricorrente poteva legittimamente
comprendere che l’amministrazione non si opponeva alla sua decisione di andare
a vivere a __________, anche se in un appartamento vicino a quello di __________.
Infatti l’USSI, se pur con scritto del 18 aprile
2006.
indirizzato al TCA, dopo avere fatto riferimento ai due appartamenti
distinti di __________, ha indicato che “con il nuovo calcolo assistenziale,
nelle risorse finanziarie della sig.ra RI 1, sempre che siano soddisfatti i
requisiti per una richiesta finanziaria personalizzata, si dovrà tenere conto
del contributo alimentare mensile di fr. 700.-- indicizzato che il signor __________
deve versare al figlio __________ …” (cfr. doc. 5), non ha minimamente
indicato che vi erano dubbi circa il fatto di considerare la ricorrente e __________
quale unità di riferimento separata da quella del signor __________.
Già per i motivi appena esposti e tenuto conto di quanto esposto
al consid. 2.7., ritenere abusivo il comportamento della ricorrente non appare,
dunque, giustificato.
2.9
Secondo la costante giurisprudenza del TFA,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stato reso il provvedimento impugnato (fra
le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF
130.
V 138; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non
pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248
consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20
aprile 2005 nella causa R., K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA 17
febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw.,
non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente,
a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF
130.
V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970
pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Ora, nella presente fattispecie, risulta dalla documentazione agli
atti che __________ è rimasto nell’appartamento di __________ soltanto cinque
mesi. Egli si è trasferito a __________ il 30 settembre 2006 - come emerge
peraltro dal sistema informatico relativo alla banca dati
MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone - in un’abitazione
di quattro locali la cui pigione ammonta a fr. 1'200.-- mensili, oltre a fr.
330.
-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. A11).
A mente del TCA questo fatto, avvenuto in seguito
alla decisione su reclamo, permette di comprendere meglio la situazione
effettiva della ricorrente che ha locato un appartamento distinto da quello del
signor __________.
In effetti la sottoscrizione da parte di __________
del nuovo contratto di locazione già il 5 settembre 2006 implica che
questi ha iniziato a cercare un nuovo appartamento nella zona di __________
almeno qualche settimana prima, per cui nell’agosto 2006.
In occasione dell’audizione per la procedura Laps del 5 maggio
2006.
dinanzi all’amministrazione il signor __________, alla domanda “Quindi
la decisione di prendere due appartamenti è stata presa immaginando che la sua
compagna avrebbe ricevuto più prestazioni sociali?”, ha risposto:
No, per poter vivere, perché con quello che ricevevo prima non si
riusciva a vivere. Ora le PC devono calcolare anche che devo tenere i figli. Il
mio calcolo cambia, anche se mi dovete aggiungere i fr. 700.-- come alimenti
dovuti secondo quanto stabilito dalla Commissione tutoria”
e “sì” al quesito “per concludere conferma che la
decisione di prendere 2 appartamenti è avvenuta solo perché non riuscivate a
vivere con i soldi ricevuti?” (cfr. doc. A2).
Se si considera che __________ si è trasferito a __________ già
nel mese di settembre 2006, occorre concludere che in realtà le difficoltà
finanziarie non hanno condotto questi e la ricorrente soltanto a locare due
appartamenti distinti.
E’ invece verosimile che i problemi economici hanno implicato,
quale causa esclusiva, anche un mutamento sostanziale nel loro rapporto di
coppia che ha portato perlomeno alla cessazione della convivenza, intesa quale
scelta di condividere la propria esistenza, ossia anche la quotidianità, con
un’altra persona.
Di conseguenza va ritenuto, in applicazione del criterio della probabilità
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001
KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S.,
H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che __________ e __________, quando
hanno locato i due appartamenti vicini a __________, non costituivano più un
nucleo familiare unico, come invece in precedenza a __________.
Va infine segnalato che la Cassa cantonale di compensazione il 12
maggio 2006 ha emesso una decisione di prestazioni complementari separata per __________
con effetto dal 1° maggio 2006, in quanto figlio che dà diritto a una rendita
per figlio dell’AI (cfr. doc. A7), mentre in precedenza la PC era stata
calcolata globalmente con il padre (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc.
42.2006
).
La Cassa ha, dunque, considerato due nuclei familiari distinti.
Quale spesa per la pigione, nel conteggio riferito a __________, è stata
computata la metà del canone locativo dell’appartamento condiviso con la mamma,
ossia fr. 9'060.-- (fr. 15'960.-- pigione dell’appartamento di __________ di RI
1.
+ fr. 2'160.-- relative spese accessorie - cfr. doc. 4 - : 2 persone).”
2.8
Visto che le circostanze fattuali
alla base dell’evenienza concreta sono le medesime di quelle della fattispecie
attinente alle prestazioni assistenziali, questo Tribunale ritiene che le
argomentazioni di cui alla sentenza relativa all’inc. 42.2006.11 siano altresì valide
per il caso in esame.
In particolare giova
osservare che l’assicurata, potendo desumere dall’atteggiamento dell’USSI - che
pur sapendo da metà aprile 2006 che la stessa e __________ avrebbero traslocato
entrambi in Via __________ a __________ non ha avuto la benché minima reazione
- un’approvazione implicita, dal profilo delle condizioni per beneficiare
dell’assistenza sociale, alla decisione di stabilirsi in due appartamenti
distinti, era legittimata a ritenere che pure nell’ambito degli assegni di
famiglia non vi fossero problemi al riguardo.
Anche in concreto, pur
essendo confrontati con un caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella
causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U
166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001 pag. 105 segg.), come del resto già
evidenziato nella sentenza afferente all'incarto 42.2006.11, il trasferimento
della ricorrente e del signor __________ in due appartamenti distinti ma siti
nello stesso stabile non costituisce un manifesto abuso di diritto, né un’elusione
abusiva delle disposizioni della LAF e della Laps.
La decisione su reclamo
del 10 agosto 2006 emessa dalla Cassa impugnata deve, pertanto, essere
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché calcoli nuovamente
l’importo dell’assegno integrativo a cui RI 1 ha diritto per i mesi di maggio e
giugno 2006, tenendo conto di un’unità di riferimento composta esclusivamente
dall’insorgente stessa e dal figlio __________.
A tale proposito va
ricordato che il 3 giugno 2006 __________ ha compiuto 15 anni, per cui ai sensi
dell’art. 25 LAF non ha in ogni caso più diritto a tale assegno -
Evidentemente si dovrà
considerare che la parte dell’importo dell’assegno integrativo afferente alla
pigione spetta all’ex locatore dell’appartamento in Via __________ a __________,
siccome la ricorrente non ha comunque provveduto al relativo pagamento (cfr.
doc. XIXbis; IIIbis inc. 42.2006.11).
2.9
Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr.
art. 22 LPTCA).
In
proposito va comunque tenuto conto del fatto che le motivazioni addotte
nell’atto ricorsuale della presente vertenza sono identiche a quelle fatte
valere nell’ambito della lite di cui all’inc. 42.2006.11.
La
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio
formulata con l’atto di ricorso (cfr. doc. I) diventa, conseguentemente, priva
di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02
e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 10 agosto 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.8.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
3. Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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